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Decisione

32.2020.100

Ricorso contro decisione AI che nega il diritto a prestazioni. Ricorso accolto con rinvio degli atti per ulteriori accertamwenti medici pluridisciplinari

23 novembre 2020Italiano7 min

Il vicepresidente Il

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Incarto

n.

32.2020.100

rg/sc

Lugano

23 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 settembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 2 luglio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per

decisione 12 luglio 2020, esperiti accertamenti medici, l’Ufficio AI ha

respinto la domanda di prestazioni presentata nel settembre 2018 da RI 1, il

grado d’invalidità stabi-lito in applicazione del metodo ordinario del

raffronto dei redditi (15%) non attingendo il minimo pensionabile (40%).

1.2 Contro suddetta decisione

s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Contesta – producendo

nuova refertazione specialistica (doc. C-E, doc. IV-1) – la valutazione medi-ca

posta alla base del provvedimento di diniego e postula – so-stenendo di

presentare una completa incapacità in ogni attività – il riconoscimento di una

rendita intera d’invalidità.

Con la risposta di causa

l’Ufficio AI – sulla base del parere e-spresso pendente lite dal medico SMR (VI-1,

cfr. infra) – chie-de la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori

approfondimenti medici.

Con scritto 14 ottobre 2020

il rappresentante dell’insorgente comunica di aderire alla proposta

dell’amministrazione postulando l’attribuzione di ripetibili.

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi un danno alla sa-lute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malat-tia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato

ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la

lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%).

Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttan-do la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

pag. 84). Per l’art. 29 cpv.

1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi

dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.3 Alla luce degli

atti medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad

un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurata, la fattispecie

vada ulteriormente indagata. E ciò sulla base dell’annotazione 9 settembre 2020

del medico SMR dr. __________, psichiatra, il quale, presa visione della nuova

documentazione medica prodotta col gravame, ha evidenziato come “occorre

procedere – previo aggiornamento dell’aspetto medico (mediante l’invio sia al

curan-te Dr. Med. __________ sia al curante psichiatra Dr. med. __________

dell’apposito rapporto medico da compilare) – con una perizia specialistica

bidisciplinare (di natura reumatologi-ca/psichiatrica) al fine di definire con

precisione l’incapacità lavorativa della Signora RI 1 nel corso del tempo”.

In STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

Nel caso

concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso

sopra indicato. In e-sito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel

rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso

ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurato potrà far valere

rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.

2.4 Secondo l'art. 29

cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedu-ra

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito

della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio

AI.

Patrocinata da

un avvocato la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61

lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che – tenuto conto della nota d’onorario

prodotta dal patrocinatore (IX-1), richiamati gli artt. 6 cpv. 1, 11 cpv. 5 e

12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) e considerati il grado di difficoltà e l’importanza della lite (sul

punto cfr. Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014,

§ 76 n. 71-75) – appare equo fissare in fr. 2'000 (IVA inclusa).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

§ La

decisione del 2 luglio 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI

perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di

procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente

fr. 2'000 (IVA inclusa) per ri-petibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Fatti

Il vicepresidente Il

Considerandi

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti