32.2020.100
Ricorso contro decisione AI che nega il diritto a prestazioni. Ricorso accolto con rinvio degli atti per ulteriori accertamwenti medici pluridisciplinari
23 novembre 2020Italiano7 min
Il vicepresidente Il
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.100
rg/sc
Lugano
23 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 luglio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per
decisione 12 luglio 2020, esperiti accertamenti medici, l’Ufficio AI ha
respinto la domanda di prestazioni presentata nel settembre 2018 da RI 1, il
grado d’invalidità stabi-lito in applicazione del metodo ordinario del
raffronto dei redditi (15%) non attingendo il minimo pensionabile (40%).
1.2 Contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Contesta – producendo
nuova refertazione specialistica (doc. C-E, doc. IV-1) – la valutazione medi-ca
posta alla base del provvedimento di diniego e postula – so-stenendo di
presentare una completa incapacità in ogni attività – il riconoscimento di una
rendita intera d’invalidità.
Con la risposta di causa
l’Ufficio AI – sulla base del parere e-spresso pendente lite dal medico SMR (VI-1,
cfr. infra) – chie-de la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori
approfondimenti medici.
Con scritto 14 ottobre 2020
il rappresentante dell’insorgente comunica di aderire alla proposta
dell’amministrazione postulando l’attribuzione di ripetibili.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi un danno alla sa-lute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malat-tia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato
ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la
lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%).
Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttan-do la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84). Per l’art. 29 cpv.
1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.3 Alla luce degli
atti medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad
un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurata, la fattispecie
vada ulteriormente indagata. E ciò sulla base dell’annotazione 9 settembre 2020
del medico SMR dr. __________, psichiatra, il quale, presa visione della nuova
documentazione medica prodotta col gravame, ha evidenziato come “occorre
procedere – previo aggiornamento dell’aspetto medico (mediante l’invio sia al
curan-te Dr. Med. __________ sia al curante psichiatra Dr. med. __________
dell’apposito rapporto medico da compilare) – con una perizia specialistica
bidisciplinare (di natura reumatologi-ca/psichiatrica) al fine di definire con
precisione l’incapacità lavorativa della Signora RI 1 nel corso del tempo”.
In STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze
ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA
32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115
del 27 ottobre 2011).
Nel caso
concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino
incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso
sopra indicato. In e-sito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel
rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso
ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurato potrà far valere
rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.
2.4 Secondo l'art. 29
cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedu-ra
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito
della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio
AI.
Patrocinata da
un avvocato la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61
lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che – tenuto conto della nota d’onorario
prodotta dal patrocinatore (IX-1), richiamati gli artt. 6 cpv. 1, 11 cpv. 5 e
12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) e considerati il grado di difficoltà e l’importanza della lite (sul
punto cfr. Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014,
§ 76 n. 71-75) – appare equo fissare in fr. 2'000 (IVA inclusa).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto.
§ La
decisione del 2 luglio 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI
perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di
procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente
fr. 2'000 (IVA inclusa) per ri-petibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Fatti
Il vicepresidente Il
Considerandi
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti