32.2020.101
Bambino affetto da piede equino varo adotto supinato congenito bilaterale (n 182 OIC) chiede il rimborso dei costi di mezzi di cura su misura. Secondo perizia tecnica la soluzione dell'UAI (mezzi preconfezionati) è semplice adeguata ed economica. Rinvio all'UAI per valutazione medica
18 gennaio 2021Italiano36 min
usufruisce attualmente; – scopo concreto del mezzo ausiliario previsto; – eventualmente
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2020.101
cs
Lugano
18 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 luglio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
2019, a causa di un “piede equino varo adotto supinato congenito bilaterale”
(cfr. pag. 21 incarto AI), il 12 settembre 2019, tramite i suoi genitori, ha
inoltrato una domanda per il riconoscimento di provvedimenti sanitari (pag. 11
incarto AI).
1.2. Nel corso del mese di ottobre
2019 all’UAI sono pervenuti un certificato del dr. med. __________, medico
capoclinica presso l’Istituto __________, del 18 ottobre 2019, secondo cui il
piccolo RI 1 necessita di un’“ortesi per piede torto congenito destro e
sinistro per trattamento Ponseti” (pag. 15 incarto AI) ed un preventivo
della ditta “__________” del 14 ottobre 2019, per un importo complessivo di fr.
5'585.65, per ortesi gamba-piede dx + sx, modello di gesso, prima consegna,
staffa di abduzione Alpha Flex e montaggio pezzi speciali (pag. 17 incarto AI).
1.3. Con due distinte
comunicazioni del 2 gennaio 2020 a RI 1 è stato riconosciuto il diritto alla
rifusione dei costi della fisioterapia ambulatoriale dal 3 settembre 2019 al 30
settembre 2021 (pag. 28-29 incarto AI) e dei costi per la cura dell’infermità
congenita n. 182 OIC (piede varo equino congenito) dal 3 settembre 2019 al 30
settembre 2024 (pag. 30-31 incarto AI).
1.4. Con decisione del 7 luglio
2020, preavvisata dal progetto del 29 gennaio 2020 (pag. 37-38 incarto AI), l’UAI,
dopo aver verificato, tramite la __________ (di seguito: __________), il
preventivo de “__________” relativo all’acquisto dell’ortesi tibiale, ne ha
rifiutato la presa a carico, considerati i principi di semplicità, adeguatezza
ed economicità (pag. 46-47 incarto AI).
1.5. RI 1, rappresentato dalla
madre, RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo la
garanzia del rimborso delle ortesi tibiali non articolate con staffa
d’abduzione (doc. I). Il ricorrente contesta la perizia tecnica della __________,
che denoterebbe numerose lacune, poiché non emergerebbero dati tecnici relativi
al caso specifico, ma unicamente una valutazione generalizzata e superficiale
della terapia.
Inoltre, secondo
l’insorgente, non viene fatto riferimento ad alcuna letteratura scientifica a
supporto della decisione presa dall’UAI e, né il perito, né l’incaricato AI,
hanno visitato il piccolo prima o durante la cura. I suoi piedi alla nascita
erano stati caratterizzati come “atipici”, ossia “corti larghi e con
una deformità particolare” e proprio questa atipicità ha imposto l’utilizzo
di ortesi personalizzate al posto delle più economiche e semplici, ma
inadeguate, scarpe preconfezionate.
1.6. Con risposta del 7 ottobre
2020, cui ha allegato una presa di posizione del 28 settembre 2020 della __________
(doc. VI/1), l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, evidenziando che in
applicazione dell’art. 2 cpv. 4 OMAI, potrà tutt’al più essere riconosciuto
l’importo relativo al mezzo più semplice ed adeguato, pari a fr. 908.30 (IVA
inclusa), secondo il calcolo esposto dal perito della __________ e la
differenza rimarrebbe a carico dell’assicurato (doc. VI).
1.7. Il 27 ottobre 2020 il
ricorrente ha preso posizione in merito alla documentazione allegata dall’UAI
alla risposta di causa (doc. VIII). L’assicurato ribadisce di essere affetto da
piede torto atipico, ossia una forma più rara e grave del piede torto classico
e soggetta a recidive più frequenti e che richiede un trattamento diverso
rispetto al piede torto classico. L’insorgente, dopo aver citato alcuni
passaggi del manuale specialistico “Il trattamento del piede torto congenito
con il metodo Ponseti” prodotto dall’AI, evidenzia come nello stesso
manuale figura che il trattamento del piede torto atipico può richiedere un
tutore personalizzato. Il tutore personalizzato, secondo il ricorrente, non
rappresenta solo una soluzione lussuosa, ma, in determinati casi, l’unica
applicabile. Egli evidenzia come il dr. med. __________ lo ha visitato
settimanalmente e già durante le prime settimane la sua pelle è stata
frequentemente soggetta ad arrossamenti e lesioni superficiali, localizzate in
particolare sui talloni, sui lati esterni o sul collo del piede. Gli
arrossamenti e le lesioni superficiali sono la conseguenza dei movimenti e
sfregamenti dei piedi fissati negli appositi gessi su misura. Questo suggerisce
sia la difficoltà di mantenere i piedi in posizione che la propensione alla
lesione della pelle. Questi fattori interferiscono con il protocollo
terapeutico aumentando il rischio di recidiva. In base alla sopportazione della
terapia durante le prime 6 settimane l’unica scelta adeguata si è pertanto
rilevata essere quella delle ortesi tibiali non articolate con staffa
d’abduzione.
L’insorgente conclude
affermando che il suo caso specifico presenta un piede torto atipico che ha
necessitato di ortesi tibiali non articolate con staffa d’abduzione per
prevenire una recidiva, come accade anche in altri casi simili nel resto del
mondo. La richiesta di dimostrare l’inadeguatezza di un mezzo più economico è
ritenuta ingiustificata e impraticabile in questo contesto, considerando
l’indubbio alto rischio di recidiva.
1.8. Con osservazioni del 13
novembre 2020 l’UAI si è riconfermata nella sua richiesta di reiezione del
ricorso (doc. X). L’amministrazione evidenzia come la circostanza che si
trattasse di piede torto atipico è stato citato dal medico curante solo nel
rapporto dell’11 agosto 2020, posteriore alla decisione dell’UAI, senza
dimenticare che il perito della __________ ha contattato direttamente il
curante per discutere la questione.
Inoltre, al momento della
ricezione dell’incarto il mezzo ausiliario era già stato fornito, e pertanto il
procedere del fornitore di prestazioni non è stato corretto, poiché non era
stato mai preso in considerazione, né provato, l’utilizzo di scarpine
preconfezionate o semilavorate.
Non sono state apportate
motivazioni o prove secondo cui un approvvigionamento a base di un prodotto
semilavorato o preconfezionato non sarebbe potuto funzionare ed in assenza di
ciò l’UAI non può fare altro che non considerare i mezzi consegnati una
sistemazione semplice, adeguata ed economica. Non per tutti i piedi torti
atipici infatti è forzatamente necessario un tutore su misura, anzi esso è
addirittura sconsigliato. Infatti il tutore AFO citato a pag. 34 del manuale
prodotto con la risposta, è sconsigliato non solo per i casi di piede torto
semplice, ma anche per i casi di piede torto atipico. È chiaramente indicato
che questo tipo di tutore non è in grado di evitare le recidive, a maggior
ragione nel caso di piedi torti atipici, che, secondo la ricorrente, ne
sarebbero più soggetti. Solo alcuni casi giudicati rari di piede torto atipico
necessitano di un tutore speciale ed in ogni caso prima di confezionare il
tutore su misura il fornitore di prestazioni avrebbe perlomeno dovuto provare
ad adattare la scarpina preconfezionata con imbottiture.
L’UAI evidenzia inoltre
che le lesioni alla pelle dei piedini di cui alle foto prodotte dal ricorrente
sono state causate dai gessetti e non dalle scarpine preconfezionate o
dall’ortesi su misura. Non è possibile presumere che le stesse si sarebbero
presentate nuovamente con l’utilizzo delle scarpine al posto del tutore.
Con riferimento al
rapporto del 28 settembre 2020 della __________, le difficoltà di adattamento
sono quindi solamente presunte, poiché in realtà non sono mai stati provati
altri mezzi ausiliari più economici, considerati efficaci nella maggior parte
dei casi, anche di piedi torti atipici.
1.9. Il 3 dicembre 2020 il
ricorrente si è nuovamente espresso (doc. XII). Egli evidenzia come il tutore
AFO è combinato con una staffa d’abduzione che mantiene i piedi fissi
nell’angolo di correzione desiderato. Il tutore è pertanto esattamente
confacente con quanto richiesto dal metodo Ponseti. Le lesioni alla pelle
presentate non sono in effetti conseguenza dell’utilizzo di scarpine
prefabbricate, bensì di gessetti, perfettamente adattati all’anatomia e alla
crescita del paziente nelle prime settimane di vita poiché sono imbottiti,
confezionati su misura e vengono cambiati settimanalmente. È perciò
obiettivamente lecito presumere che con elevata probabilità altre lesioni si
sarebbero presentate anche lavorando con scarpine preconfezionate.
L’insorgente, data la situazione di partenza, ritiene che la richiesta di
dimostrare l’inadeguatezza di un mezzo alternativo sia ingiustificata e
controproducente ai fini non solo dell’efficacia terapeutica ma anche di un
contenimento dei costi.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se i mezzi di cura (ortesi gamba-piede dx+sx, modello di
gesso, prima consegna, staffa di abduzione Alpha Flex, montaggio pezzi
speciali), figuranti nel preventivo del 14 ottobre 2019 de “__________” (pag.
17 incarto AI), sono semplici, adeguati ed economici e dunque se i relativi
costi devono essere assunti dall’AI.
2.2. L'art. 8
cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, per
quanto: a. essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o
migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le
mansioni consuete; e b. le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti
siano adempiute.
Il diritto ai
provvedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività
lucrativa prima dell’invalidità. Per determinare questi provvedimenti occorre
tener conto della durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8
cpv. 1bis LAI).
Secondo l’art. 8 cpv. 2
LAI il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste
indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o
di svolgimento delle mansioni consuete.
Per l’art. 8 cpv. 2bis LAI
il diritto alle prestazioni previste nell’articolo 16 capoverso 2 lettera c
esiste indipendentemente dal fatto che i provvedimenti d’integrazione siano
necessari o meno per conservare o migliorare la capacità al guadagno o la
capacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art. 8 cpv. 3 LAI
rammenta che i provvedimenti d’integrazione sono:
a. i
provvedimenti sanitari;
abis. i
provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale;
b. i
provvedimenti professionali (orientamento, prima formazione professionale,
riformazione professionale, collocamento, aiuto in capitale);
c. ...
d. la consegna di mezzi
ausiliari.
Conformemente alla giurisprudenza
(DTF 143 V 190; STF 9C_439/2012 del 1° ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti; DTF
119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a
raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti
possibili nel caso di specie (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 110 V 102). La
legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia
necessaria e sufficiente (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 142 V 523 consid.
6.3; DTF 139 V 115, consid. 5.1; DTF 115 V 198 consid. 4.e)cc) e 205-206
consid. 4.e)cc). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il
successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 143 V 190,
consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.2.2; DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88
consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b).
Fra i provvedimenti di
integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, prevista la
consegna di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Per la nozione e una
casistica in merito ai mezzi ausiliari vedi Erwin Murer, Stämpflis
Handkommentar, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG),
Berna 2014, ad Art. 21-21quater, pagg. 850-852.
Questi provvedimenti (il
cui concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente anche
nell’assicurazione infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff
der IV, so dass zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen
Versicherungszweigen heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21). (…)”
Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 850)) sono molto importanti in
quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute
e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale,
la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 36 n. 1 e 2, pag. 255).
Il marginale 1004 della
Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità
(CMAI) prevede che l’AI fornisce mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed
economico. Sono considerati soltanto i mezzi ausiliari con un rapporto
qualità/prezzo ottimale. L’assicurato non ha diritto al mezzo ausiliario
migliore nel suo caso specifico (sentenza 9C_640/2015 del 6 giugno 2016,
consid. 2.3). Questo concetto è stato ribadito nella DTF 143 V 190, consid.
2.3.
2.3. Fra i diversi provvedimenti
di integrazione previsti dalla LAI vi sono i provvedimenti sanitari per la cura
delle infermità congenite. L’art. 13 cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati, fino
al compimento dei 20 anni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari
per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA).
Il Consiglio federale
designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti. Esso può
escludere le prestazioni se l'infermità è di poca importanza (art. 13 cpv. 2
LAI).
Facendo uso della delega
di competenza di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'Ordinanza sulle
infermità congenite del 9 dicembre 1985 (OIC; RS 831.232.21).
Giusta l'art. 1 cpv. 2
OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il
Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite
evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite
giusta l'articolo 13 LAI.
L’art. 2 cpv. 1 OIC
dispone che il diritto nasce con l’inizio dei provvedimenti sanitari, ma al più
presto a nascita avvenuta.
Se
la cura di un’infermità congenita viene assunta perché è necessaria una terapia
precisata nell’allegato, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento; esso
si estende in seguito a tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura
dell’infermità congenita (cpv. 2). Sono reputati provvedimenti sanitari
necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti
validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e
funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).
2.4. In concreto è pacifica la
presa a carico da parte dell’AI del trattamento della patologia congenita n.
182 OIC (piede varo equino congenito), come da garanzia di provvedimenti
sanitari resa per la cura dell’infermità congenita.
Nel caso di specie, la
patologia di cui è affetto il ricorrente è trattata con il metodo “Ponseti”.
Tale trattamento consiste,
sin dalla nascita, in interventi e sedute di manipolazione del piede con
applicazione di gessi allo scopo di correggere la posizione del piede grazie a
principi biomeccanici specifici.
Al termine della prima
fase, se necessario, si procede con una tenotomia del tendine d’Achille.
L’ultima fase concerne la
conservazione della correzione con l’uso di un tutore e una barra per mantenere
il piede in abduzione. Si tratta di apparecchiature dotate di scarpette
collegate tra loro da una barretta nominate tutore di tipo Ponseti od altre che
tendono ad evitare la recidiva della deformità, mantenendo la posizione di
correzione ottenuta. L’apparecchio è mantenuto nel bimbo sino all’età di circa
3-4 anni.
Nel caso in esame il dr.
med. __________, accertato che nel caso di specie il piccolo ricorrente ha
piedi considerati atipici, ossia corti e larghi con una deformità particolare,
ha ritenuto necessario l’utilizzo di stecche confezionate su misura (pag. 52
incarto AI). Secondo il curante, le stecche e scarpe preconfezionate non
riescono a contenere correttamente il piede.
L’UAI non ha
riconosciuto i mezzi di cura su misura confezionati da “__________”, ma ha
stabilito che i mezzi preconfezionati costituiscono una soluzione semplice,
adeguata ed economica per la fattispecie.
2.5. Secondo il marginale 1215
della Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione
invalidità (CPSI) se sono necessari apparecchi di cura per l’attuazione di
provvedimenti sanitari accordati dall’AI (p. es. inalatori, occhiali correttivi
di anomalie congenite della vista, nebulizzatori, apparecchi per distillare e
cuscini di gomma piuma in caso di mucoviscidosi, sfere e tappeti nonché, ad es.
in caso di gravi disturbi motori come la paralisi cerebrale, Haverich a tre
ruote), le relative spese vanno a carico dell’AI giusta gli articoli 3 LPGA e
12–13 LAI.
Il marginale 1217 CPSI
prevede che gli apparecchi per la cura sono utilizzati su prescrizione medica;
eventualmente sarà necessario presentare un preventivo delle spese vistato dal
medico. Devono essere consegnati apparecchi semplici ed adeguati. Qualora l’uso
ulteriore di un simile apparecchio sia possibile e ragionevole, la consegna è
fatta in prestito.
Se possibile, gli
apparecchi che saranno presumibilmente usati soltanto per poco tempo devono
essere noleggiati. Le disposizioni relative alla consegna di mezzi ausiliari si
applicano per analogia (p. es. proprietà, apparecchi più cari del modello
usuale, noleggio, uso ulteriore ecc.) (…).
Va ancora evidenziato che
per l’art. 59 cpv. 3 LAI gli uffici AI possono far capo a specialisti
dell’aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri d’osservazione medica e
professionale, a servizi specializzati nell’integrazione degli stranieri, a servizi
d’interpretariato interculturale, nonché a servizi di altre istituzioni
preposte alle assicurazioni sociali.
Secondo l’art. 59 cpv. 5
LAI per lottare contro la riscossione indebita delle prestazioni gli uffici AI
possono far capo a specialisti.
A questo proposito, circa
la FSCMA, la Circolare sui mezzi ausiliari in ambito AI (CMAI) prevede, ai
marginali 3009 e seguenti quanto segue.
È compito dell’ufficio AI
verificare che i mezzi ausiliari consegnati siano di tipo semplice e adeguato.
La FSCMA sostiene l’ufficio AI nella procedura di accertamento tecnico dei
mezzi ausiliari (marginale 3009 CMAI).
La FSCMA esegue
accertamenti tecnici su richiesta dell’ufficio AI in particolare per i mezzi
ausiliari seguenti: – elevatori per scale; – misure architettoniche (inclusi
gli adattamenti di bagni); – trasformazione di veicoli; – tecnica ortopedica
(senza scarpe); – carrozzelle; – scooter a partire da 4000 franchi – apparecchi
di comunicazione e di controllo ambientale (compresi gli strumenti di lavoro di
cui al n. 13.01* dell’Allegato OMAI; marginale 3010 CMAI).
Di regola la richiesta di
una seconda offerta è effettuata dall’assicurato o dalla FSCMA (marginale 3011
CMAI).
Fatti
I documenti che l’ufficio
AI deve mettere a disposizione per un accertamento da parte della FSCMA devono
contenere le informazioni seguenti: – genere e evoluzione dell’invalidità; –
mezzi ausiliari di cui l’assicurato ha usufruito fino a oggi e di cui
usufruisce attualmente; – scopo concreto del mezzo ausiliario previsto; – eventualmente
ulteriori informazioni utili (ad es. provvedimenti professionali; marginale
3012 CMAI).
Dopo la consegna di un
rapporto di accertamento, la FSCMA deve essere in ogni caso informata sulla
decisione (positiva o negativa) dell’ufficio AI (marginale 3013 CMAI).
La FSCMA deve facilitare
il lavoro dell’ufficio AI: – stabilendo in modo obiettivo i bisogni degli
invalidi; – verificando se i mezzi ausiliari consegnati sono di tipo semplice e
adeguato ai sensi della legislazione dell’AI; – motivando sufficientemente le
consegne ritenute non giustificate; – valutando il rapporto qualità/prezzo
delle prestazioni; – esaminando i diversi aspetti di una consegna di mezzi
ausiliari alla luce delle relative disposizioni dell’OMAI e della CMAI; –
restando a disposizione dell’ufficio AI per ulteriori informazioni (marginale
3014 CMAI).
Gli accertamenti della
FSCMA costituiscono solo raccomandazioni. La responsabilità della decisione
incombe all’ufficio AI. Gli assicurati devono essere sempre informati di questo
fatto dai consulenti della FSCMA (marginale 3015 CMAI).
La FSCMA fattura agli
uffici AI gli accertamenti eseguiti in ogni singolo caso (marginale 3016 CMAI).
2.6. In concreto, interpellata in
merito dall’UAI per accertare se i mezzi ausiliari figuranti nel preventivo del
14 ottobre 2019 de “__________” vanno posti a carico dell’AI, la __________ ha
ritenuto non adempiuti i presupposti per l’assunzione dei costi (pag. 33 e
seguenti incarto AI).
La __________ ha rilevato:
" (…) Come
in altri casi analoghi, già assoggettati ad ardue discussioni con il tecnico,
egli propone una sistemazione composta da due ortesi realizzate su misura e
collegate dalla staffa d’abduzione. Nonostante siamo consapevoli che questo
tipo di patologia venga trattata, da lui con la soluzione proposta (che
senz’altro può essere ritenuta valida ed efficace), a nostro parere non è una
sistemazione che in un primo approvvigionamento rispecchia i canoni AI del
semplice ed adeguato. Questo perché, prima di realizzare delle ortesi su
misura, ci sarebbero varie altre soluzioni valide sulla base di prodotti
preconfezionati / semilavorati, ideati appositamente per il trattamento di
questa patologia e riconosciute a livello mondiale come trattamento
corrispettivo.
La più diffusa per il metodo Ponseti, è
rappresentata da delle scarpine prefabbricate che vengono offerte unitamente
alle stecche, tipo quella della Alpha-Flex. Queste vengono fornite anche in
misura molto piccola, fin da 70 mm ed arrivano fino alla caviglia: in casi di un
piede molto magro, con l’ausilio di calze specifiche o di apposite imbottiture
supplementari, possono comunque essere utilizzate correttamente. Rammentiamo
che tale sistemazione avrebbe un costo molto inferiore a quanto viene
preventivato ora ed anche in caso di necessario adeguamento alla crescita, il
passaggio alla misura successiva potrebbe avvenire a costi molto contenuti,
comparati sempre con il rifacimento di un paio di ortesi tibiali su misura ogni
2-3 mesi.
Altrettanto semplice, anche se meno
economica della precedente, in base alle condizioni mediche post operatorie,
poteva essere considerato realizzare delle stecche di posizionamento, secondo
la tecnica Dennis-Brown che mette in atto il medesimo concetto di correzione
senza essere necessariamente collegate da una staffa d’abduzione. Esse possono
inoltre essere previste con l’ausilio di imbottiture estraibili, permettendo di
seguire la crescita dell’A e quindi un utilizzo a lungo termine.
Tra l’altro sappiamo per esperienza, che
questo tipo di ortesi veniva spesso indicato dal Dr. __________.
È da precisare che, pur parlando di
correzione, tutte le ortesi di questo tipo, concettualmente sarebbero da
utilizzare per il posizionamento o meglio mantenimento del piede già allineato,
e non per correggerlo.
Viste appunto le ripetute discussioni avute
in casi simili ed avendo pure avuto come sensazione che, ad un certo punto, il
tecnico abbia compreso che i dispositivi AI implicavano almeno di provare le
scarpine come soluzione semplice, ci siamo voluti confrontare con lui per
capire meglio il perché viene proposto lo stesso, nuovamente una fornitura
sopra accessoriata, senza apparentemente nemmeno considerare le alternative
meno costose.
In un colloquio telefonico piuttosto
animato, il tecnico ha difeso la sua proposta, affermando in primo luogo di
essere dipendente e costretto dalle indicazioni che gli dà il medico.
Confrontato da noi che la prescrizione medica è generica (lasciando dunque un
ampio margine per la sistemazione), egli ribadisce in maniera più o meno
obiettiva che secondo lui le scarpine non funzionano a livello tecnico, che i
curanti non riuscirebbero a gestirle e che anche le ortesi di Dennis Brown (che
fondamentalmente già esegue), a suo modo di vedere non siano valide senza che
ci sia la staffa di collegamento.
(…).
Infine siamo riusciti ad avere un incontro
personale con il Dr. __________; al quale abbiamo approfittato di ribadire ed
informare su ciò che sono i dispositivi e le prassi da seguire per gli
assicurati AI. Gli abbiamo inoltre fatto visionare tutte le soluzioni possibili
per il trattamento di queste casistiche; alcune le conosceva chiaramente già,
per altre ha potuto apprezzare come si sia evoluto il mercato, ma ancora più
sorpreso è rimasto quando si è parlato dei costi che genera l’attuale modus
operandi dell’agente esecutore. In questo frangente, respinge chiaramente
l’accusa di essere lui ad obbligare il tecnico all’impiego di un prodotto su
misura finché il concetto di trattamento non venga declinato.
L’incontro è stato molto costruttivo e
pensiamo che, per i nuovi casi che seguiranno, sia stata trovata una linea
guida comune che prevede, dove possibile, perlomeno un primo approvvigionamento
con dei prodotti preconfezionati economici, a seguito della terapia con i gessi
casomai prolungata, sempre da valutare comunque caso per caso ed anche in base
al coinvolgimento del contro lato.
Non essendo entrati nello specifico per i
casi in valutazione, abbiamo ricontattato il medico nei giorni successivi, per
capire se applicare a questi quanto convenuto precedentemente (…) Cosciente
comunque dei costi, potrebbe discutere sull’utilizzo delle scarpine
preconfezionate al posto delle ortesi; anche perché a suo dire in __________
vengono tutti curati con scarpine preconfezionate unitamente alla staffa
d’abduzione e con ottimi risultati. Quindi lui si baserà su questo studio ed ha
voluto sapere da noi, dove reperire le scarpine preconfezionate.
Non lo abbiamo risentito ma a questo punto, il preventivo del caso
in esame non rispecchia una sistemazione semplice adeguata ed economica poiché,
pur tenendo conto del fatto che il piede al contro lato debba essere trattato e
volendo accogliere la richiesta della staffa d’abduzione, non può essere
condiviso il fatto di partire a default con una soluzione su misura per il lato
destro, senza nemmeno provare se il sistema prefabbricato p. es. della ditta
Semeda, con le scarpine prefabbricate e la staffa d’abduzione Alpha-Flex, fosse
funzionale. Vale a dire, che tale sistemazione, a confronto del costo della
prima fornitura fatturata con un costo effettivo di CHF 5'125.80 IVA inclusa,
sarebbe costata soltanto l’importo totale di CHF 908.30 IVA inclusa, senza
ancora pensare alla sostituzione a causa crescita, dove un paio di scarpine
montate costa CHF 344.25, contro i CHF 2'167.82 per il repentino rinnovo della
sola ortesi unilaterale su misura al quale si aggiunge ancora il costo di un
sandalo al contro lato.
Per quanto sopra, senza avere una prova, che questa soluzione non
sia stata adatta al caso dell’A, non possiamo suggerire una presa a carico
degli interi importi da parte dell’AI.
Conclusione
Non ci sono dubbi sulla necessità dell’A di beneficiare di ortesi
e proseguire il trattamento. (…) Per quanto descritto, crediamo però che l’UAI
possa avere tutte le motivazioni ed i mezzi per riconoscere solamente una
sistemazione semplice ed adeguata sotto forma del sistema prefabbricato, come
quello della ditta Semeda, composto delle scarpine prefabbricate e la staffa
d’abduzione Alpha-Flex, per un importo totale di CHF 908.30 IVA inclusa. Solo
dietro presentazione di un nuovo preventivo in questo senso da parte
dell’agente esecutore, che annulla e sostituisce l’offerta __________, potrebbe
essere proposta l’assunzione dei costi a complemento della cura per l’infermità
congenita cifra 182, nell’ambito della CPSI marginale 1215.
(…).
Qualora non si trovasse un accordo con l’agente esecutore, perché
ha fornito già i mezzi senza rispettare né la prassi, né i canoni AI del
semplice ed adeguato, riteniamo ci sarebbero i presupposti per riconoscergli la
predetta sistemazione, sotto forma di contributo ai costi, pari a CHF 908.30
IVA inclusa, per un sistema prefabbricato, sempre nell’ambito della CPSI marginale
1215.” (pag. 33-36 incarto AI)
In sede di osservazioni al
progetto di decisione, l’insorgente ha prodotto un referto del 19 febbraio 2020
del dr. med. __________, medico capoclinica presso l’Istituto __________, __________
__________ di __________, che ha affermato:
" (…) Il
paziente è stato trattato con il metodo Ponseti che consiste nella
manipolazione composta di gessetti seriali che vanno cambiati settimanalmente
fino ad ottenere la correzione dei piedi.
In alcuni casi è necessaria la tenotomia del
tendine d’Achille mirata a correggere finalmente l’equinismo del retropiede per
far scendere il calcagno.
Nel caso di RI 1 fortunatamente il piede
sinistro si è corretto completamente.
Il piede sinistro anche se riesce ad
arrivare ad una correzione completa con appoggio plantigrado del piede ha
bisogno di un’ortesi preconfezionata su misura mirata ad evitare la recidiva e
a continuare con il risultato ottenuto dopo l’ultimo gesso.
Chiaramente, come già spiegato dal metodo
di Ponseti, è necessario inoltre fissare entrambi i piedi attraverso la barra
di abduzione.
Dopo l’ultima visita i risultati ottenuti
sia con il trattamento di Ponseti che con l’ortesi consegnata, sono
soddisfacenti.
Probabilmente durante il decorso della
patologia, per la quale viene visitato periodicamente, verrà valutata la
necessità o meno di continuare ad indossare un tutore su misura.” (pag. 42-43)
Dopo l’emanazione della
decisione impugnata l’insorgente ha inoltre prodotto un certificato dell’11
agosto 2020 del dr. med. __________, che ha affermato:
" (…) Si
tratta di un paziente trattato sin dall’inizio con il metodo Ponseti, motivo
per il quale abbiamo eseguito delle manipolazioni e bendaggi gessati con
ulteriore posizionamento di stecche confezionate su misura per il mantenimento
della riduzione ottenuta e per evitare le recidive.
Per quanto riguarda i piedi, si trattava in
effetti di piedi considerati atipici, noti come atipici, sono corti larghi e
con una deformità particolare, motivo che ha reso necessario l’utilizzo delle
stecche confezionate su misura. Purtroppo in questi casi le stecche e le scarpe
preconfezionate non riescono a contenere correttamente il piede. Attualmente i
risultati ottenuti sono accettabili, chiediamo pertanto di rivalutare la
situazione del paziente per continuare il trattamento che fin dall’inizio ha
portato solamente benefici.” (pag. 52 incarto AI)
Alla risposta di causa
l’UAI ha allegato una nuova presa di posizione del 28 settembre 2020 della __________,
la quale ha affermato:
" (…) Proveremo
a dare delle risposte chiare a tutti i punti messi in discussione, nella
lettera del ricorrente.
Il ricorrente scrive
che “non emergono alcuni dati tecnici relativi al caso specifico di RI 1,
indicando che la perizia si limita ad una valutazione generalizzata e
superficiale della terapia”.
È vero che il collega
si è basato sulla documentazione prodotta al momento della presentazione della
domanda; in qualità di tecnici ortopedici, comunque, conosciamo la patologia ed
i metodi di trattamento, non in maniera superficiale e sappiamo anche che nella
maggior parte dei casi la diagnosi è fausta.
Considerandi
La necessità di non
dover tenere un incontro personale con l’A, è scaturita dal fatto che per il
lato tecnico avevamo coinvolto il tecnico ortopedico e per il lato scientifico
il medico che ha in cura l’A.
Quindi oltre a
constatare la patologia, che già conosciamo, non avremmo potuto far altro se
non, di questo ce ne assumiamo la responsabilità, spiegare i possibili scenari
dettati dall’applicazione dei dispositivi AI, di cui la famiglia avrebbe potuto
venire a conoscenza prima della decisione finale dell’AI, anche se questo non
avrebbe cambiato la nostra conclusione.
Cosa che avrebbe potuto
fare inoltre l’agente esecutore, probabile che l’abbia anche fatto, il quale,
sulla base dei molti casi, seguiti dal suo laboratorio e per i quali aveva già
avuto delle controversie identiche, era cosciente che stesse offrendo una
sistemazione migliore possibile, nonostante seguisse le indicazioni del medico.
Secondo punto “questa
valutazione non presenta inoltre alcuna referenza a letteratura scientifica a
supporto della decisione presa dall’UAI”.
Tenuto conto che le
nostre valutazioni, dal punto di vista scientifico, si tengono sulla base della
conoscenza della materia e della documentazione medica fornita, allegare anche
uno studio scientifico, vorrebbe dire avere delle relazioni infinite con
terminologia medica, che comunque non è una cosa che ci compete, noi dobbiamo
valutare l’aspetto tecnico dei mezzi che ci vengono richiesti.
Nel caso specifico ci
siamo basati sulle nozioni fornite dal medico sulla materia e sul fatto che
avesse appena fatto una formazione inerente alla patologia, dove ha riscontrato
che in un altro paese europeo, questa patologia viene trattata unicamente con
le scarpine preconfezionate, unitamente alla staffa d’abduzione.
Per cui per ogni caso
applica il trattamento Ponseti, con l’impiego indiscusso della staffa
d’abduzione, anche dove non vi è un coinvolgimento del contro lato e
troviamo che l’unico modo affinché questa funzioni deve essere legate alle
scarpine preconfezionate, che permettono di influenzare i movimenti della
caviglia.
Crediamo che la staffa
d’abduzione applicata a delle ortesi tibiali rigide, dove la caviglia ed il
piede sono bloccati, inoltre realizzate già in correzione massima, abbia poco
senso.
Abbiamo trovato, visto
che ci viene richiesto, uno studio molto completo e che spiega bene la patologia
ed il trattamento (allegato) (…) e dimostra che non solo in Europa (Spagna,
Germania, Italia), ma anche in Cina e America, il trattamento consiste
nell’applicazione delle scarpine preconfezionate con staffa d’abduzione.
Addirittura alla pagina
34.
si cita che “un tutore AFO (Ortesi caviglia-piede) non è in grado di evitare
la recidiva, è sconsigliato!”.
Nonostante questo
troviamo giustificato l’impiego dell’ortesi tibiale rigida, in sostituzione del
gesso, nel momento in cui viene eseguito un intervento di tenotomia, nonostante
per l’AI la sistemazione semplice ed adeguata siano comunque i gessi.
Questo per una migliore
gestione da parte della famiglia, per l’igiene personale e anche per il fatto
di agevolare la ripresa delle terapie.
In nessun documento in
nostro possesso (precedente rapporto medico e certificato attuale), viene fatto
riferimento ad un intervento di tenotomia del tendine d’Achille; per cui tutti
gli elementi portavano e portano tuttora alla considerazione che le scarpine
preconfezionate fossero e siano più che indicate per il trattamento.
Il ricorrente precisa
inoltre che “né il perito, né l’incaricato dell’UAI abbiano mai visitato il
paziente prima o durante la cura”.
A questo in parte
abbiamo risposto nel primo punto, aggiungiamo che avremmo partecipato
volentieri ad un incontro multidisciplinare, ma non c’è stato proposto; al
momento della ricezione dell’incarto l’approvvigionamento era già avvenuto,
senza comunque avere una decisione da parte dell’AI. Un incontro sarebbe stato
proficuo per tutte le parti coinvolte, se in quel momento si fosse tenuta una
prova delle scarpine preconfezionate.
Noi siamo un
laboratorio ortopedico e non avendo a disposizione prodotti ortopedici, non
abbiamo la possibilità di organizzare una prova in questo senso; la prova
avrebbe dovuto essere a carico dell’agente esecutore, ma è chiaro che proporre
un prodotto a meno di un terzo del costo preventivato, economicamente non è
appetibile.
Mai in nessun caso,
compreso quello specifico, è stata presentata una prova che le scarpine
preconfezionate non funzionassero.
In fine, viene prodotto
questo certificato medico, dove si specifica che i piedi “sono stati
caratterizzati come “atipici”, ovvero “corti, larghi e con una deformità
particolare” e, proprio questa atipicità abbia imposto l’utilizzo di ortesi
personalizzate al posto delle più economiche e semplici, ma in questo caso
inadeguate, scarpe preconfezionate”.
Chiaramente l’UAI non
poteva prendere in considerazione un documento che non era ancora stato
prodotto; a tal proposito facciamo presente che, al momento della presentazione
della domanda dovrebbero essere prodotti, per completezza, tutti i documenti
utili per la valutazione ed inoltrati all’UAI dalla famiglia o dal medico e non
dall’agente esecutore.
Questo farebbe
guadagnare tempo a tutti e porterebbe ad avere risposte in tempi utili, senza
arrivare a dovere ricorrere contro una decisione.
Mai si era parlato
prima di atipicità dei piedi, il che comporta in questo caso siano corti e
larghi; nello studio che abbiamo prodotto si tratta anche questa variante di
piede torto e vengo dimostrati i risultati attenuti con il trattamento tramite
scarpine preconfezionate.
Troviamo che in questi
casi le scarpine Mitchell Ponseti, oltretutto anche più economiche di quelle
fornite dalla ditta Frey a livello svizzero, possano sopperire alle presunte
difficoltà di adattamento, poiché più adeguate nel volume e con una buona presa
della caviglia.
Le scarpine
preconfezionate vengono definite inadeguate, ma aggiungiamo noi comunque mai
provate, per cui non è una cosa dimostrata e pertanto non corretta tale
affermazione.
Conclusione
Purtroppo la nuova
documentazione prodotta non porta a modificare la nostra valutazione
precedente, senza la prova che le scarpine preconfezionate non funzionano.
Rimaniamo dell’idea
che, in questo caso, le scarpine preconfezionate con la staffa d’abduzione
rispecchino sempre la sistemazione semplice, adeguata e soprattutto economica.”
(doc. VI/1)
2.7
In concreto, per i motivi che
seguono, come stabilito recentemente con sentenza 32.2020.65 del 7 dicembre
2020.
in un caso simile al presente, questo Tribunale non può confermare la
decisione dell’UAI.
Entrambe le soluzioni, sia
quella adottata dal medico curante, dr. med. __________, di mezzi ausiliari su
misura, sia quella indicata dall’UAI, di mezzi ausiliari preconfezionati, sono valide
ed efficaci (cfr. anche presa di posizione del 3 dicembre 2019 della __________:
“[…] Nonostante siamo consapevoli che questo tipo di patologia venga
trattata, da lui con la soluzione proposta (che senz’altro può essere ritenuta valida
ed efficace), a nostro parere non è una sistemazione che in un primo
approvvigionamento rispecchia i canoni AI del semplice ed adeguato”).
In generale, le ortesi e
le stecche preconfezionate/prefabbricate sono inoltre maggiormente semplici ed
economiche rispetto a quelle su misura, come proposte dal dr. med. __________ (cfr.
presa di posizione del 3 dicembre 2019 della __________: CHF 908.30 IVA inclusa
per un sistema prefabbricato completo in luogo del preventivo di CHF 5'585.65).
Tuttavia l’amministrazione
non ha effettuato alcun accertamento medico per stabilire se, nel
preciso caso di specie, e non solo in generale, la soluzione adottata dal dr.
med. __________ era necessaria, come da lui sostenuto, a causa dell’atipicità
dei piedi del piccolo ricorrente, corti e larghi e con una deformità
particolare (che a suo parere necessitano l’utilizzo di stecche confezionate su
misura poiché quelle prefabbricate “non riescono a contenere correttamente
il piede”; pag. 52 incarto AI) ed in particolare se era l’unica possibile,
oppure se quella proposta dall’UAI era sufficiente. L’assicurato non ha infatti
diritto alla migliore soluzione possibile nel suo caso specifico (sentenza
9C_640/2015 del 6 giugno 2016, consid. 2.3), bensì, tra due soluzioni possibili,
a quella necessaria ma anche sufficiente (DTF 143 V 190 consid. 2.3 e
DTF 142 V 523 consid. 6.3) e che si trova in un rapporto ragionevole con i
costi preventivati (sentenza 9C_640/2015 del 6 giugno 2016, consid. 2.3).
In una
sentenza 9C_279/2015 del 10 novembre 2015, al consid. 3.1, a proposito di una
protesi tibiale, il Tribunale federale ha rammentato che “Comme pour tout moyen
auxiliaire, la prise en charge de frais de renouvellement d'une prothèse
tibiale doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1
et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la
proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre
à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à
cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût
et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances
de fait et de droit du cas particulier.“ Al consid. 4.2. il Tribunale
federale ha poi affermato che la questione da risolvere non è quella di sapere
se il mezzo ausiliario di cui è stato chiesto il rimborso risponde in maniera
maggiormente appropriata alla situazione della ricorrente, ma di sapere se i
criteri di semplicità e adeguatezza sono adempiuti, alla luce delle circostanze
di fatto e di diritto del caso particolare (“La question qu'il
convient de résoudre en l'espèce n'est toutefois pas de savoir si le pied
prothétique "Echelon" répond de manière mieux appropriée à la
situation de la recourante, mais de savoir si les critères de simplicité et
d'adéquation sont remplis, eu égard aux circonstances de fait et de droit du
cas particulier”).
Per
poter stabilire se l’assicurato ha diritto, nel preciso caso di specie, ad
ortesi e stecche su misura e non a un sistema preconfezionato/prefabbricato, è
necessaria una valutazione specialistica (cfr. DTF 143 V 190, consid. 6.1).
In concreto l’UAI si è
limitata ad acquisire il parere della __________, che ha competenze in ambito tecnico
(cfr. marginale 3009 CMAI); cfr. anche presa di posizione del 28 settembre 2020
della __________: “[…] Tenuto conto che le nostre valutazioni, dal punto di
vista scientifico, si tengono sulla base della conoscenza della materia e della
documentazione medica fornita, allegare anche uno studio scientifico, vorrebbe
dire avere delle relazioni infinite con terminologia medica, che comunque non è
una cosa che ci compete, noi dobbiamo valutare l’aspetto tecnico dei mezzi che
ci vengono richiesti”), senza tuttavia né interpellare il medico curante
specialista, dr. med. __________, circa le particolarità del caso di specie e,
soprattutto, senza sottoporre la fattispecie per un parere specialistico in
ambito sanitario alla propria medico SMR, dr.ssa med. __________, FMH pediatria,
che si è espressa unicamente in merito al riconoscimento dell’infermità
congenita e della fisioterapia (pag. 26 incarto AI), ma non in relazione alla
eventuale necessità di utilizzare mezzi di cura su misura in luogo di quelli
preconfezionati/prefabbricati.
A questo proposito, come
rileva il ricorrente, nel manuale prodotto con la risposta di causa, a pag. 36
figura che “alcuni casi di piedi torti atipici (rari) risultano difficili da
mantenere nel tutore: provare ad adattare il tutore applicando delle
imbottiture morbide sul bordo dove poggia il tallone o fare un tutore speciale”.
Se è vero che ciò vale in rari casi, non può comunque essere escluso che, nel
preciso caso di specie, la soluzione con mezzi di cura preconfezionati non sia
sufficiente e sia invece necessario utilizzare tutori su misura.
Per stabilirlo è tuttavia
necessaria una valutazione medica del preciso caso di specie, che dovrà
tenere presente anche delle lesioni che sono state causate alla pelle dei
piedini del piccolo RI 1 malgrado l’utilizzo di mezzi confezionati su misura.
In assenza di qualsiasi
valutazione medica relativa al caso concreto, non è possibile confermare
la decisione impugnata (cfr. sentenza 32.2020.65 del 7 dicembre 2020).
Per poter valutare, con la
necessaria tranquillità, l’intera fattispecie, in un caso come quello in esame,
dove il medico curante sostiene che i mezzi di cura su misura sono
necessari (pag. 52 incarto AI), occorre procedere con un approfondimento medico
atto a stabilire se le misure proposte dall’UAI sono invece sufficienti.
2.8
Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il
Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando precedente, l’accertamento dei fatti è lacunoso, si giustifica il rinvio
degli atti all’amministrazione - alla quale compete in prima battuta accertare
lo stato di salute dell’interessato - affinché metta in atto gli accertamenti
specialistici necessari al fine di chiarire definitivamente la questione
relativa al diritto al rimborso dei mezzi di cura necessari nel caso concreto
(cfr. DTF 143 V 190).
Ne
discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi, la decisione
impugnata annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché dapprima
interpelli il medico curante dr. med. __________ affinché allestisca un
rapporto medico completo in merito alle asserite particolarità del caso di specie
ed in seguito sottoponga il caso alla medico SMR specialista in pediatria per
un’attenta valutazione del caso in esame.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: cfr.
STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid.
5.
con rinvio alla DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr.
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione
impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità
per ulteriori accertamenti.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio assicurazione invalidità.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti