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Decisione

32.2020.101

Bambino affetto da piede equino varo adotto supinato congenito bilaterale (n 182 OIC) chiede il rimborso dei costi di mezzi di cura su misura. Secondo perizia tecnica la soluzione dell'UAI (mezzi preconfezionati) è semplice adeguata ed economica. Rinvio all'UAI per valutazione medica

18 gennaio 2021Italiano36 min

usufruisce attualmente; – scopo concreto del mezzo ausiliario previsto; – eventualmente

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2020.101

cs

Lugano

18 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 settembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 7 luglio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato il __________

2019, a causa di un “piede equino varo adotto supinato congenito bilaterale”

(cfr. pag. 21 incarto AI), il 12 settembre 2019, tramite i suoi genitori, ha

inoltrato una domanda per il riconoscimento di provvedimenti sanitari (pag. 11

incarto AI).

1.2. Nel corso del mese di ottobre

2019 all’UAI sono pervenuti un certificato del dr. med. __________, medico

capoclinica presso l’Istituto __________, del 18 ottobre 2019, secondo cui il

piccolo RI 1 necessita di un’“ortesi per piede torto congenito destro e

sinistro per trattamento Ponseti” (pag. 15 incarto AI) ed un preventivo

della ditta “__________” del 14 ottobre 2019, per un importo complessivo di fr.

5'585.65, per ortesi gamba-piede dx + sx, modello di gesso, prima consegna,

staffa di abduzione Alpha Flex e montaggio pezzi speciali (pag. 17 incarto AI).

1.3. Con due distinte

comunicazioni del 2 gennaio 2020 a RI 1 è stato riconosciuto il diritto alla

rifusione dei costi della fisioterapia ambulatoriale dal 3 settembre 2019 al 30

settembre 2021 (pag. 28-29 incarto AI) e dei costi per la cura dell’infermità

congenita n. 182 OIC (piede varo equino congenito) dal 3 settembre 2019 al 30

settembre 2024 (pag. 30-31 incarto AI).

1.4. Con decisione del 7 luglio

2020, preavvisata dal progetto del 29 gennaio 2020 (pag. 37-38 incarto AI), l’UAI,

dopo aver verificato, tramite la __________ (di seguito: __________), il

preventivo de “__________” relativo all’acquisto dell’ortesi tibiale, ne ha

rifiutato la presa a carico, considerati i principi di semplicità, adeguatezza

ed economicità (pag. 46-47 incarto AI).

1.5. RI 1, rappresentato dalla

madre, RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo la

garanzia del rimborso delle ortesi tibiali non articolate con staffa

d’abduzione (doc. I). Il ricorrente contesta la perizia tecnica della __________,

che denoterebbe numerose lacune, poiché non emergerebbero dati tecnici relativi

al caso specifico, ma unicamente una valutazione generalizzata e superficiale

della terapia.

Inoltre, secondo

l’insorgente, non viene fatto riferimento ad alcuna letteratura scientifica a

supporto della decisione presa dall’UAI e, né il perito, né l’incaricato AI,

hanno visitato il piccolo prima o durante la cura. I suoi piedi alla nascita

erano stati caratterizzati come “atipici”, ossia “corti larghi e con

una deformità particolare” e proprio questa atipicità ha imposto l’utilizzo

di ortesi personalizzate al posto delle più economiche e semplici, ma

inadeguate, scarpe preconfezionate.

1.6. Con risposta del 7 ottobre

2020, cui ha allegato una presa di posizione del 28 settembre 2020 della __________

(doc. VI/1), l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, evidenziando che in

applicazione dell’art. 2 cpv. 4 OMAI, potrà tutt’al più essere riconosciuto

l’importo relativo al mezzo più semplice ed adeguato, pari a fr. 908.30 (IVA

inclusa), secondo il calcolo esposto dal perito della __________ e la

differenza rimarrebbe a carico dell’assicurato (doc. VI).

1.7. Il 27 ottobre 2020 il

ricorrente ha preso posizione in merito alla documentazione allegata dall’UAI

alla risposta di causa (doc. VIII). L’assicurato ribadisce di essere affetto da

piede torto atipico, ossia una forma più rara e grave del piede torto classico

e soggetta a recidive più frequenti e che richiede un trattamento diverso

rispetto al piede torto classico. L’insorgente, dopo aver citato alcuni

passaggi del manuale specialistico “Il trattamento del piede torto congenito

con il metodo Ponseti” prodotto dall’AI, evidenzia come nello stesso

manuale figura che il trattamento del piede torto atipico può richiedere un

tutore personalizzato. Il tutore personalizzato, secondo il ricorrente, non

rappresenta solo una soluzione lussuosa, ma, in determinati casi, l’unica

applicabile. Egli evidenzia come il dr. med. __________ lo ha visitato

settimanalmente e già durante le prime settimane la sua pelle è stata

frequentemente soggetta ad arrossamenti e lesioni superficiali, localizzate in

particolare sui talloni, sui lati esterni o sul collo del piede. Gli

arrossamenti e le lesioni superficiali sono la conseguenza dei movimenti e

sfregamenti dei piedi fissati negli appositi gessi su misura. Questo suggerisce

sia la difficoltà di mantenere i piedi in posizione che la propensione alla

lesione della pelle. Questi fattori interferiscono con il protocollo

terapeutico aumentando il rischio di recidiva. In base alla sopportazione della

terapia durante le prime 6 settimane l’unica scelta adeguata si è pertanto

rilevata essere quella delle ortesi tibiali non articolate con staffa

d’abduzione.

L’insorgente conclude

affermando che il suo caso specifico presenta un piede torto atipico che ha

necessitato di ortesi tibiali non articolate con staffa d’abduzione per

prevenire una recidiva, come accade anche in altri casi simili nel resto del

mondo. La richiesta di dimostrare l’inadeguatezza di un mezzo più economico è

ritenuta ingiustificata e impraticabile in questo contesto, considerando

l’indubbio alto rischio di recidiva.

1.8. Con osservazioni del 13

novembre 2020 l’UAI si è riconfermata nella sua richiesta di reiezione del

ricorso (doc. X). L’amministrazione evidenzia come la circostanza che si

trattasse di piede torto atipico è stato citato dal medico curante solo nel

rapporto dell’11 agosto 2020, posteriore alla decisione dell’UAI, senza

dimenticare che il perito della __________ ha contattato direttamente il

curante per discutere la questione.

Inoltre, al momento della

ricezione dell’incarto il mezzo ausiliario era già stato fornito, e pertanto il

procedere del fornitore di prestazioni non è stato corretto, poiché non era

stato mai preso in considerazione, né provato, l’utilizzo di scarpine

preconfezionate o semilavorate.

Non sono state apportate

motivazioni o prove secondo cui un approvvigionamento a base di un prodotto

semilavorato o preconfezionato non sarebbe potuto funzionare ed in assenza di

ciò l’UAI non può fare altro che non considerare i mezzi consegnati una

sistemazione semplice, adeguata ed economica. Non per tutti i piedi torti

atipici infatti è forzatamente necessario un tutore su misura, anzi esso è

addirittura sconsigliato. Infatti il tutore AFO citato a pag. 34 del manuale

prodotto con la risposta, è sconsigliato non solo per i casi di piede torto

semplice, ma anche per i casi di piede torto atipico. È chiaramente indicato

che questo tipo di tutore non è in grado di evitare le recidive, a maggior

ragione nel caso di piedi torti atipici, che, secondo la ricorrente, ne

sarebbero più soggetti. Solo alcuni casi giudicati rari di piede torto atipico

necessitano di un tutore speciale ed in ogni caso prima di confezionare il

tutore su misura il fornitore di prestazioni avrebbe perlomeno dovuto provare

ad adattare la scarpina preconfezionata con imbottiture.

L’UAI evidenzia inoltre

che le lesioni alla pelle dei piedini di cui alle foto prodotte dal ricorrente

sono state causate dai gessetti e non dalle scarpine preconfezionate o

dall’ortesi su misura. Non è possibile presumere che le stesse si sarebbero

presentate nuovamente con l’utilizzo delle scarpine al posto del tutore.

Con riferimento al

rapporto del 28 settembre 2020 della __________, le difficoltà di adattamento

sono quindi solamente presunte, poiché in realtà non sono mai stati provati

altri mezzi ausiliari più economici, considerati efficaci nella maggior parte

dei casi, anche di piedi torti atipici.

1.9. Il 3 dicembre 2020 il

ricorrente si è nuovamente espresso (doc. XII). Egli evidenzia come il tutore

AFO è combinato con una staffa d’abduzione che mantiene i piedi fissi

nell’angolo di correzione desiderato. Il tutore è pertanto esattamente

confacente con quanto richiesto dal metodo Ponseti. Le lesioni alla pelle

presentate non sono in effetti conseguenza dell’utilizzo di scarpine

prefabbricate, bensì di gessetti, perfettamente adattati all’anatomia e alla

crescita del paziente nelle prime settimane di vita poiché sono imbottiti,

confezionati su misura e vengono cambiati settimanalmente. È perciò

obiettivamente lecito presumere che con elevata probabilità altre lesioni si

sarebbero presentate anche lavorando con scarpine preconfezionate.

L’insorgente, data la situazione di partenza, ritiene che la richiesta di

dimostrare l’inadeguatezza di un mezzo alternativo sia ingiustificata e

controproducente ai fini non solo dell’efficacia terapeutica ma anche di un

contenimento dei costi.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione di sapere se i mezzi di cura (ortesi gamba-piede dx+sx, modello di

gesso, prima consegna, staffa di abduzione Alpha Flex, montaggio pezzi

speciali), figuranti nel preventivo del 14 ottobre 2019 de “__________” (pag.

17 incarto AI), sono semplici, adeguati ed economici e dunque se i relativi

costi devono essere assunti dall’AI.

2.2. L'art. 8

cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, per

quanto: a. essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o

migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le

mansioni consuete; e b. le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti

siano adempiute.

Il diritto ai

provvedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività

lucrativa prima dell’invalidità. Per determinare questi provvedimenti occorre

tener conto della durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8

cpv. 1bis LAI).

Secondo l’art. 8 cpv. 2

LAI il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 esiste

indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o

di svolgimento delle mansioni consuete.

Per l’art. 8 cpv. 2bis LAI

il diritto alle prestazioni previste nell’articolo 16 capoverso 2 lettera c

esiste indipendentemente dal fatto che i provvedimenti d’integrazione siano

necessari o meno per conservare o migliorare la capacità al guadagno o la

capacità di svolgere le mansioni consuete.

L’art. 8 cpv. 3 LAI

rammenta che i provvedimenti d’integrazione sono:

a. i

provvedimenti sanitari;

abis. i

provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale;

b. i

provvedimenti professionali (orientamento, prima formazione professionale,

riformazione professionale, collocamento, aiuto in capitale);

c. ...

d. la consegna di mezzi

ausiliari.

Conformemente alla giurisprudenza

(DTF 143 V 190; STF 9C_439/2012 del 1° ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti; DTF

119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a

raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti

possibili nel caso di specie (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 110 V 102). La

legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia

necessaria e sufficiente (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 142 V 523 consid.

6.3; DTF 139 V 115, consid. 5.1; DTF 115 V 198 consid. 4.e)cc) e 205-206

consid. 4.e)cc). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il

successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 143 V 190,

consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.2.2; DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88

consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b).

Fra i provvedimenti di

integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, prevista la

consegna di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

Per la nozione e una

casistica in merito ai mezzi ausiliari vedi Erwin Murer, Stämpflis

Handkommentar, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG),

Berna 2014, ad Art. 21-21quater, pagg. 850-852.

Questi provvedimenti (il

cui concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente anche

nell’assicurazione infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff

der IV, so dass zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen

Versicherungszweigen heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21). (…)”

Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 850)) sono molto importanti in

quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute

e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale,

la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 36 n. 1 e 2, pag. 255).

Il marginale 1004 della

Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità

(CMAI) prevede che l’AI fornisce mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed

economico. Sono considerati soltanto i mezzi ausiliari con un rapporto

qualità/prezzo ottimale. L’assicurato non ha diritto al mezzo ausiliario

migliore nel suo caso specifico (sentenza 9C_640/2015 del 6 giugno 2016,

consid. 2.3). Questo concetto è stato ribadito nella DTF 143 V 190, consid.

2.3.

2.3. Fra i diversi provvedimenti

di integrazione previsti dalla LAI vi sono i provvedimenti sanitari per la cura

delle infermità congenite. L’art. 13 cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati, fino

al compimento dei 20 anni hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari

per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA).

Il Consiglio federale

designa le infermità per le quali sono concessi tali provvedimenti. Esso può

escludere le prestazioni se l'infermità è di poca importanza (art. 13 cpv. 2

LAI).

Facendo uso della delega

di competenza di cui sopra, l'Esecutivo federale ha emanato l'Ordinanza sulle

infermità congenite del 9 dicembre 1985 (OIC; RS 831.232.21).

Giusta l'art. 1 cpv. 2

OIC, le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato. Il

Dipartimento federale dell'interno può qualificare delle infermità congenite

evidenti, che non figurano nell'elenco in allegato, come infermità congenite

giusta l'articolo 13 LAI.

L’art. 2 cpv. 1 OIC

dispone che il diritto nasce con l’inizio dei provvedimenti sanitari, ma al più

presto a nascita avvenuta.

Se

la cura di un’infermità congenita viene assunta perché è necessaria una terapia

precisata nell’allegato, il diritto nasce con l’inizio del provvedimento; esso

si estende in seguito a tutti i provvedimenti sanitari necessari alla cura

dell’infermità congenita (cpv. 2). Sono reputati provvedimenti sanitari

necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti

validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e

funzionale lo scopo terapeutico (art. 2 cpv. 3 OIC).

2.4. In concreto è pacifica la

presa a carico da parte dell’AI del trattamento della patologia congenita n.

182 OIC (piede varo equino congenito), come da garanzia di provvedimenti

sanitari resa per la cura dell’infermità congenita.

Nel caso di specie, la

patologia di cui è affetto il ricorrente è trattata con il metodo “Ponseti”.

Tale trattamento consiste,

sin dalla nascita, in interventi e sedute di manipolazione del piede con

applicazione di gessi allo scopo di correggere la posizione del piede grazie a

principi biomeccanici specifici.

Al termine della prima

fase, se necessario, si procede con una tenotomia del tendine d’Achille.

L’ultima fase concerne la

conservazione della correzione con l’uso di un tutore e una barra per mantenere

il piede in abduzione. Si tratta di apparecchiature dotate di scarpette

collegate tra loro da una barretta nominate tutore di tipo Ponseti od altre che

tendono ad evitare la recidiva della deformità, mantenendo la posizione di

correzione ottenuta. L’apparecchio è mantenuto nel bimbo sino all’età di circa

3-4 anni.

Nel caso in esame il dr.

med. __________, accertato che nel caso di specie il piccolo ricorrente ha

piedi considerati atipici, ossia corti e larghi con una deformità particolare,

ha ritenuto necessario l’utilizzo di stecche confezionate su misura (pag. 52

incarto AI). Secondo il curante, le stecche e scarpe preconfezionate non

riescono a contenere correttamente il piede.

L’UAI non ha

riconosciuto i mezzi di cura su misura confezionati da “__________”, ma ha

stabilito che i mezzi preconfezionati costituiscono una soluzione semplice,

adeguata ed economica per la fattispecie.

2.5. Secondo il marginale 1215

della Circolare sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione

invalidità (CPSI) se sono necessari apparecchi di cura per l’attuazione di

provvedimenti sanitari accordati dall’AI (p. es. inalatori, occhiali correttivi

di anomalie congenite della vista, nebulizzatori, apparecchi per distillare e

cuscini di gomma piuma in caso di mucoviscidosi, sfere e tappeti nonché, ad es.

in caso di gravi disturbi motori come la paralisi cerebrale, Haverich a tre

ruote), le relative spese vanno a carico dell’AI giusta gli articoli 3 LPGA e

12–13 LAI.

Il marginale 1217 CPSI

prevede che gli apparecchi per la cura sono utilizzati su prescrizione medica;

eventualmente sarà necessario presentare un preventivo delle spese vistato dal

medico. Devono essere consegnati apparecchi semplici ed adeguati. Qualora l’uso

ulteriore di un simile apparecchio sia possibile e ragionevole, la consegna è

fatta in prestito.

Se possibile, gli

apparecchi che saranno presumibilmente usati soltanto per poco tempo devono

essere noleggiati. Le disposizioni relative alla consegna di mezzi ausiliari si

applicano per analogia (p. es. proprietà, apparecchi più cari del modello

usuale, noleggio, uso ulteriore ecc.) (…).

Va ancora evidenziato che

per l’art. 59 cpv. 3 LAI gli uffici AI possono far capo a specialisti

dell’aiuto privato agli invalidi, ad esperti, a centri d’osservazione medica e

professionale, a servizi specializzati nell’integrazione degli stranieri, a servizi

d’interpretariato interculturale, nonché a servizi di altre istituzioni

preposte alle assicurazioni sociali.

Secondo l’art. 59 cpv. 5

LAI per lottare contro la riscossione indebita delle prestazioni gli uffici AI

possono far capo a specialisti.

A questo proposito, circa

la FSCMA, la Circolare sui mezzi ausiliari in ambito AI (CMAI) prevede, ai

marginali 3009 e seguenti quanto segue.

È compito dell’ufficio AI

verificare che i mezzi ausiliari consegnati siano di tipo semplice e adeguato.

La FSCMA sostiene l’ufficio AI nella procedura di accertamento tecnico dei

mezzi ausiliari (marginale 3009 CMAI).

La FSCMA esegue

accertamenti tecnici su richiesta dell’ufficio AI in particolare per i mezzi

ausiliari seguenti: – elevatori per scale; – misure architettoniche (inclusi

gli adattamenti di bagni); – trasformazione di veicoli; – tecnica ortopedica

(senza scarpe); – carrozzelle; – scooter a partire da 4000 franchi – apparecchi

di comunicazione e di controllo ambientale (compresi gli strumenti di lavoro di

cui al n. 13.01* dell’Allegato OMAI; marginale 3010 CMAI).

Di regola la richiesta di

una seconda offerta è effettuata dall’assicurato o dalla FSCMA (marginale 3011

CMAI).

Fatti

I documenti che l’ufficio

AI deve mettere a disposizione per un accertamento da parte della FSCMA devono

contenere le informazioni seguenti: – genere e evoluzione dell’invalidità; –

mezzi ausiliari di cui l’assicurato ha usufruito fino a oggi e di cui

usufruisce attualmente; – scopo concreto del mezzo ausiliario previsto; – eventualmente

ulteriori informazioni utili (ad es. provvedimenti professionali; marginale

3012 CMAI).

Dopo la consegna di un

rapporto di accertamento, la FSCMA deve essere in ogni caso informata sulla

decisione (positiva o negativa) dell’ufficio AI (marginale 3013 CMAI).

La FSCMA deve facilitare

il lavoro dell’ufficio AI: – stabilendo in modo obiettivo i bisogni degli

invalidi; – verificando se i mezzi ausiliari consegnati sono di tipo semplice e

adeguato ai sensi della legislazione dell’AI; – motivando sufficientemente le

consegne ritenute non giustificate; – valutando il rapporto qualità/prezzo

delle prestazioni; – esaminando i diversi aspetti di una consegna di mezzi

ausiliari alla luce delle relative disposizioni dell’OMAI e della CMAI; –

restando a disposizione dell’ufficio AI per ulteriori informazioni (marginale

3014 CMAI).

Gli accertamenti della

FSCMA costituiscono solo raccomandazioni. La responsabilità della decisione

incombe all’ufficio AI. Gli assicurati devono essere sempre informati di questo

fatto dai consulenti della FSCMA (marginale 3015 CMAI).

La FSCMA fattura agli

uffici AI gli accertamenti eseguiti in ogni singolo caso (marginale 3016 CMAI).

2.6. In concreto, interpellata in

merito dall’UAI per accertare se i mezzi ausiliari figuranti nel preventivo del

14 ottobre 2019 de “__________” vanno posti a carico dell’AI, la __________ ha

ritenuto non adempiuti i presupposti per l’assunzione dei costi (pag. 33 e

seguenti incarto AI).

La __________ ha rilevato:

" (…) Come

in altri casi analoghi, già assoggettati ad ardue discussioni con il tecnico,

egli propone una sistemazione composta da due ortesi realizzate su misura e

collegate dalla staffa d’abduzione. Nonostante siamo consapevoli che questo

tipo di patologia venga trattata, da lui con la soluzione proposta (che

senz’altro può essere ritenuta valida ed efficace), a nostro parere non è una

sistemazione che in un primo approvvigionamento rispecchia i canoni AI del

semplice ed adeguato. Questo perché, prima di realizzare delle ortesi su

misura, ci sarebbero varie altre soluzioni valide sulla base di prodotti

preconfezionati / semilavorati, ideati appositamente per il trattamento di

questa patologia e riconosciute a livello mondiale come trattamento

corrispettivo.

La più diffusa per il metodo Ponseti, è

rappresentata da delle scarpine prefabbricate che vengono offerte unitamente

alle stecche, tipo quella della Alpha-Flex. Queste vengono fornite anche in

misura molto piccola, fin da 70 mm ed arrivano fino alla caviglia: in casi di un

piede molto magro, con l’ausilio di calze specifiche o di apposite imbottiture

supplementari, possono comunque essere utilizzate correttamente. Rammentiamo

che tale sistemazione avrebbe un costo molto inferiore a quanto viene

preventivato ora ed anche in caso di necessario adeguamento alla crescita, il

passaggio alla misura successiva potrebbe avvenire a costi molto contenuti,

comparati sempre con il rifacimento di un paio di ortesi tibiali su misura ogni

2-3 mesi.

Altrettanto semplice, anche se meno

economica della precedente, in base alle condizioni mediche post operatorie,

poteva essere considerato realizzare delle stecche di posizionamento, secondo

la tecnica Dennis-Brown che mette in atto il medesimo concetto di correzione

senza essere necessariamente collegate da una staffa d’abduzione. Esse possono

inoltre essere previste con l’ausilio di imbottiture estraibili, permettendo di

seguire la crescita dell’A e quindi un utilizzo a lungo termine.

Tra l’altro sappiamo per esperienza, che

questo tipo di ortesi veniva spesso indicato dal Dr. __________.

È da precisare che, pur parlando di

correzione, tutte le ortesi di questo tipo, concettualmente sarebbero da

utilizzare per il posizionamento o meglio mantenimento del piede già allineato,

e non per correggerlo.

Viste appunto le ripetute discussioni avute

in casi simili ed avendo pure avuto come sensazione che, ad un certo punto, il

tecnico abbia compreso che i dispositivi AI implicavano almeno di provare le

scarpine come soluzione semplice, ci siamo voluti confrontare con lui per

capire meglio il perché viene proposto lo stesso, nuovamente una fornitura

sopra accessoriata, senza apparentemente nemmeno considerare le alternative

meno costose.

In un colloquio telefonico piuttosto

animato, il tecnico ha difeso la sua proposta, affermando in primo luogo di

essere dipendente e costretto dalle indicazioni che gli dà il medico.

Confrontato da noi che la prescrizione medica è generica (lasciando dunque un

ampio margine per la sistemazione), egli ribadisce in maniera più o meno

obiettiva che secondo lui le scarpine non funzionano a livello tecnico, che i

curanti non riuscirebbero a gestirle e che anche le ortesi di Dennis Brown (che

fondamentalmente già esegue), a suo modo di vedere non siano valide senza che

ci sia la staffa di collegamento.

(…).

Infine siamo riusciti ad avere un incontro

personale con il Dr. __________; al quale abbiamo approfittato di ribadire ed

informare su ciò che sono i dispositivi e le prassi da seguire per gli

assicurati AI. Gli abbiamo inoltre fatto visionare tutte le soluzioni possibili

per il trattamento di queste casistiche; alcune le conosceva chiaramente già,

per altre ha potuto apprezzare come si sia evoluto il mercato, ma ancora più

sorpreso è rimasto quando si è parlato dei costi che genera l’attuale modus

operandi dell’agente esecutore. In questo frangente, respinge chiaramente

l’accusa di essere lui ad obbligare il tecnico all’impiego di un prodotto su

misura finché il concetto di trattamento non venga declinato.

L’incontro è stato molto costruttivo e

pensiamo che, per i nuovi casi che seguiranno, sia stata trovata una linea

guida comune che prevede, dove possibile, perlomeno un primo approvvigionamento

con dei prodotti preconfezionati economici, a seguito della terapia con i gessi

casomai prolungata, sempre da valutare comunque caso per caso ed anche in base

al coinvolgimento del contro lato.

Non essendo entrati nello specifico per i

casi in valutazione, abbiamo ricontattato il medico nei giorni successivi, per

capire se applicare a questi quanto convenuto precedentemente (…) Cosciente

comunque dei costi, potrebbe discutere sull’utilizzo delle scarpine

preconfezionate al posto delle ortesi; anche perché a suo dire in __________

vengono tutti curati con scarpine preconfezionate unitamente alla staffa

d’abduzione e con ottimi risultati. Quindi lui si baserà su questo studio ed ha

voluto sapere da noi, dove reperire le scarpine preconfezionate.

Non lo abbiamo risentito ma a questo punto, il preventivo del caso

in esame non rispecchia una sistemazione semplice adeguata ed economica poiché,

pur tenendo conto del fatto che il piede al contro lato debba essere trattato e

volendo accogliere la richiesta della staffa d’abduzione, non può essere

condiviso il fatto di partire a default con una soluzione su misura per il lato

destro, senza nemmeno provare se il sistema prefabbricato p. es. della ditta

Semeda, con le scarpine prefabbricate e la staffa d’abduzione Alpha-Flex, fosse

funzionale. Vale a dire, che tale sistemazione, a confronto del costo della

prima fornitura fatturata con un costo effettivo di CHF 5'125.80 IVA inclusa,

sarebbe costata soltanto l’importo totale di CHF 908.30 IVA inclusa, senza

ancora pensare alla sostituzione a causa crescita, dove un paio di scarpine

montate costa CHF 344.25, contro i CHF 2'167.82 per il repentino rinnovo della

sola ortesi unilaterale su misura al quale si aggiunge ancora il costo di un

sandalo al contro lato.

Per quanto sopra, senza avere una prova, che questa soluzione non

sia stata adatta al caso dell’A, non possiamo suggerire una presa a carico

degli interi importi da parte dell’AI.

Conclusione

Non ci sono dubbi sulla necessità dell’A di beneficiare di ortesi

e proseguire il trattamento. (…) Per quanto descritto, crediamo però che l’UAI

possa avere tutte le motivazioni ed i mezzi per riconoscere solamente una

sistemazione semplice ed adeguata sotto forma del sistema prefabbricato, come

quello della ditta Semeda, composto delle scarpine prefabbricate e la staffa

d’abduzione Alpha-Flex, per un importo totale di CHF 908.30 IVA inclusa. Solo

dietro presentazione di un nuovo preventivo in questo senso da parte

dell’agente esecutore, che annulla e sostituisce l’offerta __________, potrebbe

essere proposta l’assunzione dei costi a complemento della cura per l’infermità

congenita cifra 182, nell’ambito della CPSI marginale 1215.

(…).

Qualora non si trovasse un accordo con l’agente esecutore, perché

ha fornito già i mezzi senza rispettare né la prassi, né i canoni AI del

semplice ed adeguato, riteniamo ci sarebbero i presupposti per riconoscergli la

predetta sistemazione, sotto forma di contributo ai costi, pari a CHF 908.30

IVA inclusa, per un sistema prefabbricato, sempre nell’ambito della CPSI marginale

1215.” (pag. 33-36 incarto AI)

In sede di osservazioni al

progetto di decisione, l’insorgente ha prodotto un referto del 19 febbraio 2020

del dr. med. __________, medico capoclinica presso l’Istituto __________, __________

__________ di __________, che ha affermato:

" (…) Il

paziente è stato trattato con il metodo Ponseti che consiste nella

manipolazione composta di gessetti seriali che vanno cambiati settimanalmente

fino ad ottenere la correzione dei piedi.

In alcuni casi è necessaria la tenotomia del

tendine d’Achille mirata a correggere finalmente l’equinismo del retropiede per

far scendere il calcagno.

Nel caso di RI 1 fortunatamente il piede

sinistro si è corretto completamente.

Il piede sinistro anche se riesce ad

arrivare ad una correzione completa con appoggio plantigrado del piede ha

bisogno di un’ortesi preconfezionata su misura mirata ad evitare la recidiva e

a continuare con il risultato ottenuto dopo l’ultimo gesso.

Chiaramente, come già spiegato dal metodo

di Ponseti, è necessario inoltre fissare entrambi i piedi attraverso la barra

di abduzione.

Dopo l’ultima visita i risultati ottenuti

sia con il trattamento di Ponseti che con l’ortesi consegnata, sono

soddisfacenti.

Probabilmente durante il decorso della

patologia, per la quale viene visitato periodicamente, verrà valutata la

necessità o meno di continuare ad indossare un tutore su misura.” (pag. 42-43)

Dopo l’emanazione della

decisione impugnata l’insorgente ha inoltre prodotto un certificato dell’11

agosto 2020 del dr. med. __________, che ha affermato:

" (…) Si

tratta di un paziente trattato sin dall’inizio con il metodo Ponseti, motivo

per il quale abbiamo eseguito delle manipolazioni e bendaggi gessati con

ulteriore posizionamento di stecche confezionate su misura per il mantenimento

della riduzione ottenuta e per evitare le recidive.

Per quanto riguarda i piedi, si trattava in

effetti di piedi considerati atipici, noti come atipici, sono corti larghi e

con una deformità particolare, motivo che ha reso necessario l’utilizzo delle

stecche confezionate su misura. Purtroppo in questi casi le stecche e le scarpe

preconfezionate non riescono a contenere correttamente il piede. Attualmente i

risultati ottenuti sono accettabili, chiediamo pertanto di rivalutare la

situazione del paziente per continuare il trattamento che fin dall’inizio ha

portato solamente benefici.” (pag. 52 incarto AI)

Alla risposta di causa

l’UAI ha allegato una nuova presa di posizione del 28 settembre 2020 della __________,

la quale ha affermato:

" (…) Proveremo

a dare delle risposte chiare a tutti i punti messi in discussione, nella

lettera del ricorrente.

Il ricorrente scrive

che “non emergono alcuni dati tecnici relativi al caso specifico di RI 1,

indicando che la perizia si limita ad una valutazione generalizzata e

superficiale della terapia”.

È vero che il collega

si è basato sulla documentazione prodotta al momento della presentazione della

domanda; in qualità di tecnici ortopedici, comunque, conosciamo la patologia ed

i metodi di trattamento, non in maniera superficiale e sappiamo anche che nella

maggior parte dei casi la diagnosi è fausta.

Considerandi

La necessità di non

dover tenere un incontro personale con l’A, è scaturita dal fatto che per il

lato tecnico avevamo coinvolto il tecnico ortopedico e per il lato scientifico

il medico che ha in cura l’A.

Quindi oltre a

constatare la patologia, che già conosciamo, non avremmo potuto far altro se

non, di questo ce ne assumiamo la responsabilità, spiegare i possibili scenari

dettati dall’applicazione dei dispositivi AI, di cui la famiglia avrebbe potuto

venire a conoscenza prima della decisione finale dell’AI, anche se questo non

avrebbe cambiato la nostra conclusione.

Cosa che avrebbe potuto

fare inoltre l’agente esecutore, probabile che l’abbia anche fatto, il quale,

sulla base dei molti casi, seguiti dal suo laboratorio e per i quali aveva già

avuto delle controversie identiche, era cosciente che stesse offrendo una

sistemazione migliore possibile, nonostante seguisse le indicazioni del medico.

Secondo punto “questa

valutazione non presenta inoltre alcuna referenza a letteratura scientifica a

supporto della decisione presa dall’UAI”.

Tenuto conto che le

nostre valutazioni, dal punto di vista scientifico, si tengono sulla base della

conoscenza della materia e della documentazione medica fornita, allegare anche

uno studio scientifico, vorrebbe dire avere delle relazioni infinite con

terminologia medica, che comunque non è una cosa che ci compete, noi dobbiamo

valutare l’aspetto tecnico dei mezzi che ci vengono richiesti.

Nel caso specifico ci

siamo basati sulle nozioni fornite dal medico sulla materia e sul fatto che

avesse appena fatto una formazione inerente alla patologia, dove ha riscontrato

che in un altro paese europeo, questa patologia viene trattata unicamente con

le scarpine preconfezionate, unitamente alla staffa d’abduzione.

Per cui per ogni caso

applica il trattamento Ponseti, con l’impiego indiscusso della staffa

d’abduzione, anche dove non vi è un coinvolgimento del contro lato e

troviamo che l’unico modo affinché questa funzioni deve essere legate alle

scarpine preconfezionate, che permettono di influenzare i movimenti della

caviglia.

Crediamo che la staffa

d’abduzione applicata a delle ortesi tibiali rigide, dove la caviglia ed il

piede sono bloccati, inoltre realizzate già in correzione massima, abbia poco

senso.

Abbiamo trovato, visto

che ci viene richiesto, uno studio molto completo e che spiega bene la patologia

ed il trattamento (allegato) (…) e dimostra che non solo in Europa (Spagna,

Germania, Italia), ma anche in Cina e America, il trattamento consiste

nell’applicazione delle scarpine preconfezionate con staffa d’abduzione.

Addirittura alla pagina

34.

si cita che “un tutore AFO (Ortesi caviglia-piede) non è in grado di evitare

la recidiva, è sconsigliato!”.

Nonostante questo

troviamo giustificato l’impiego dell’ortesi tibiale rigida, in sostituzione del

gesso, nel momento in cui viene eseguito un intervento di tenotomia, nonostante

per l’AI la sistemazione semplice ed adeguata siano comunque i gessi.

Questo per una migliore

gestione da parte della famiglia, per l’igiene personale e anche per il fatto

di agevolare la ripresa delle terapie.

In nessun documento in

nostro possesso (precedente rapporto medico e certificato attuale), viene fatto

riferimento ad un intervento di tenotomia del tendine d’Achille; per cui tutti

gli elementi portavano e portano tuttora alla considerazione che le scarpine

preconfezionate fossero e siano più che indicate per il trattamento.

Il ricorrente precisa

inoltre che “né il perito, né l’incaricato dell’UAI abbiano mai visitato il

paziente prima o durante la cura”.

A questo in parte

abbiamo risposto nel primo punto, aggiungiamo che avremmo partecipato

volentieri ad un incontro multidisciplinare, ma non c’è stato proposto; al

momento della ricezione dell’incarto l’approvvigionamento era già avvenuto,

senza comunque avere una decisione da parte dell’AI. Un incontro sarebbe stato

proficuo per tutte le parti coinvolte, se in quel momento si fosse tenuta una

prova delle scarpine preconfezionate.

Noi siamo un

laboratorio ortopedico e non avendo a disposizione prodotti ortopedici, non

abbiamo la possibilità di organizzare una prova in questo senso; la prova

avrebbe dovuto essere a carico dell’agente esecutore, ma è chiaro che proporre

un prodotto a meno di un terzo del costo preventivato, economicamente non è

appetibile.

Mai in nessun caso,

compreso quello specifico, è stata presentata una prova che le scarpine

preconfezionate non funzionassero.

In fine, viene prodotto

questo certificato medico, dove si specifica che i piedi “sono stati

caratterizzati come “atipici”, ovvero “corti, larghi e con una deformità

particolare” e, proprio questa atipicità abbia imposto l’utilizzo di ortesi

personalizzate al posto delle più economiche e semplici, ma in questo caso

inadeguate, scarpe preconfezionate”.

Chiaramente l’UAI non

poteva prendere in considerazione un documento che non era ancora stato

prodotto; a tal proposito facciamo presente che, al momento della presentazione

della domanda dovrebbero essere prodotti, per completezza, tutti i documenti

utili per la valutazione ed inoltrati all’UAI dalla famiglia o dal medico e non

dall’agente esecutore.

Questo farebbe

guadagnare tempo a tutti e porterebbe ad avere risposte in tempi utili, senza

arrivare a dovere ricorrere contro una decisione.

Mai si era parlato

prima di atipicità dei piedi, il che comporta in questo caso siano corti e

larghi; nello studio che abbiamo prodotto si tratta anche questa variante di

piede torto e vengo dimostrati i risultati attenuti con il trattamento tramite

scarpine preconfezionate.

Troviamo che in questi

casi le scarpine Mitchell Ponseti, oltretutto anche più economiche di quelle

fornite dalla ditta Frey a livello svizzero, possano sopperire alle presunte

difficoltà di adattamento, poiché più adeguate nel volume e con una buona presa

della caviglia.

Le scarpine

preconfezionate vengono definite inadeguate, ma aggiungiamo noi comunque mai

provate, per cui non è una cosa dimostrata e pertanto non corretta tale

affermazione.

Conclusione

Purtroppo la nuova

documentazione prodotta non porta a modificare la nostra valutazione

precedente, senza la prova che le scarpine preconfezionate non funzionano.

Rimaniamo dell’idea

che, in questo caso, le scarpine preconfezionate con la staffa d’abduzione

rispecchino sempre la sistemazione semplice, adeguata e soprattutto economica.”

(doc. VI/1)

2.7

In concreto, per i motivi che

seguono, come stabilito recentemente con sentenza 32.2020.65 del 7 dicembre

2020.

in un caso simile al presente, questo Tribunale non può confermare la

decisione dell’UAI.

Entrambe le soluzioni, sia

quella adottata dal medico curante, dr. med. __________, di mezzi ausiliari su

misura, sia quella indicata dall’UAI, di mezzi ausiliari preconfezionati, sono valide

ed efficaci (cfr. anche presa di posizione del 3 dicembre 2019 della __________:

“[…] Nonostante siamo consapevoli che questo tipo di patologia venga

trattata, da lui con la soluzione proposta (che senz’altro può essere ritenuta valida

ed efficace), a nostro parere non è una sistemazione che in un primo

approvvigionamento rispecchia i canoni AI del semplice ed adeguato”).

In generale, le ortesi e

le stecche preconfezionate/prefabbricate sono inoltre maggiormente semplici ed

economiche rispetto a quelle su misura, come proposte dal dr. med. __________ (cfr.

presa di posizione del 3 dicembre 2019 della __________: CHF 908.30 IVA inclusa

per un sistema prefabbricato completo in luogo del preventivo di CHF 5'585.65).

Tuttavia l’amministrazione

non ha effettuato alcun accertamento medico per stabilire se, nel

preciso caso di specie, e non solo in generale, la soluzione adottata dal dr.

med. __________ era necessaria, come da lui sostenuto, a causa dell’atipicità

dei piedi del piccolo ricorrente, corti e larghi e con una deformità

particolare (che a suo parere necessitano l’utilizzo di stecche confezionate su

misura poiché quelle prefabbricate “non riescono a contenere correttamente

il piede”; pag. 52 incarto AI) ed in particolare se era l’unica possibile,

oppure se quella proposta dall’UAI era sufficiente. L’assicurato non ha infatti

diritto alla migliore soluzione possibile nel suo caso specifico (sentenza

9C_640/2015 del 6 giugno 2016, consid. 2.3), bensì, tra due soluzioni possibili,

a quella necessaria ma anche sufficiente (DTF 143 V 190 consid. 2.3 e

DTF 142 V 523 consid. 6.3) e che si trova in un rapporto ragionevole con i

costi preventivati (sentenza 9C_640/2015 del 6 giugno 2016, consid. 2.3).

In una

sentenza 9C_279/2015 del 10 novembre 2015, al consid. 3.1, a proposito di una

protesi tibiale, il Tribunale federale ha rammentato che “Comme pour tout moyen

auxiliaire, la prise en charge de frais de renouvellement d'une prothèse

tibiale doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1

et 21 al. 3 LAI). Ces critères, qui sont l'expression du principe de la

proportionnalité, supposent, d'une part, que la prestation en cause soit propre

à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à

cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût

et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances

de fait et de droit du cas particulier.“ Al consid. 4.2. il Tribunale

federale ha poi affermato che la questione da risolvere non è quella di sapere

se il mezzo ausiliario di cui è stato chiesto il rimborso risponde in maniera

maggiormente appropriata alla situazione della ricorrente, ma di sapere se i

criteri di semplicità e adeguatezza sono adempiuti, alla luce delle circostanze

di fatto e di diritto del caso particolare (“La question qu'il

convient de résoudre en l'espèce n'est toutefois pas de savoir si le pied

prothétique "Echelon" répond de manière mieux appropriée à la

situation de la recourante, mais de savoir si les critères de simplicité et

d'adéquation sont remplis, eu égard aux circonstances de fait et de droit du

cas particulier”).

Per

poter stabilire se l’assicurato ha diritto, nel preciso caso di specie, ad

ortesi e stecche su misura e non a un sistema preconfezionato/prefabbricato, è

necessaria una valutazione specialistica (cfr. DTF 143 V 190, consid. 6.1).

In concreto l’UAI si è

limitata ad acquisire il parere della __________, che ha competenze in ambito tecnico

(cfr. marginale 3009 CMAI); cfr. anche presa di posizione del 28 settembre 2020

della __________: “[…] Tenuto conto che le nostre valutazioni, dal punto di

vista scientifico, si tengono sulla base della conoscenza della materia e della

documentazione medica fornita, allegare anche uno studio scientifico, vorrebbe

dire avere delle relazioni infinite con terminologia medica, che comunque non è

una cosa che ci compete, noi dobbiamo valutare l’aspetto tecnico dei mezzi che

ci vengono richiesti”), senza tuttavia né interpellare il medico curante

specialista, dr. med. __________, circa le particolarità del caso di specie e,

soprattutto, senza sottoporre la fattispecie per un parere specialistico in

ambito sanitario alla propria medico SMR, dr.ssa med. __________, FMH pediatria,

che si è espressa unicamente in merito al riconoscimento dell’infermità

congenita e della fisioterapia (pag. 26 incarto AI), ma non in relazione alla

eventuale necessità di utilizzare mezzi di cura su misura in luogo di quelli

preconfezionati/prefabbricati.

A questo proposito, come

rileva il ricorrente, nel manuale prodotto con la risposta di causa, a pag. 36

figura che “alcuni casi di piedi torti atipici (rari) risultano difficili da

mantenere nel tutore: provare ad adattare il tutore applicando delle

imbottiture morbide sul bordo dove poggia il tallone o fare un tutore speciale”.

Se è vero che ciò vale in rari casi, non può comunque essere escluso che, nel

preciso caso di specie, la soluzione con mezzi di cura preconfezionati non sia

sufficiente e sia invece necessario utilizzare tutori su misura.

Per stabilirlo è tuttavia

necessaria una valutazione medica del preciso caso di specie, che dovrà

tenere presente anche delle lesioni che sono state causate alla pelle dei

piedini del piccolo RI 1 malgrado l’utilizzo di mezzi confezionati su misura.

In assenza di qualsiasi

valutazione medica relativa al caso concreto, non è possibile confermare

la decisione impugnata (cfr. sentenza 32.2020.65 del 7 dicembre 2020).

Per poter valutare, con la

necessaria tranquillità, l’intera fattispecie, in un caso come quello in esame,

dove il medico curante sostiene che i mezzi di cura su misura sono

necessari (pag. 52 incarto AI), occorre procedere con un approfondimento medico

atto a stabilire se le misure proposte dall’UAI sono invece sufficienti.

2.8

Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il

Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando precedente, l’accertamento dei fatti è lacunoso, si giustifica il rinvio

degli atti all’amministrazione - alla quale compete in prima battuta accertare

lo stato di salute dell’interessato - affinché metta in atto gli accertamenti

specialistici necessari al fine di chiarire definitivamente la questione

relativa al diritto al rimborso dei mezzi di cura necessari nel caso concreto

(cfr. DTF 143 V 190).

Ne

discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi, la decisione

impugnata annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché dapprima

interpelli il medico curante dr. med. __________ affinché allestisca un

rapporto medico completo in merito alle asserite particolarità del caso di specie

ed in seguito sottoponga il caso alla medico SMR specialista in pediatria per

un’attenta valutazione del caso in esame.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: cfr.

STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid.

5.

con rinvio alla DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr.

500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità

per ulteriori accertamenti.

2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio assicurazione invalidità.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti