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Decisione

32.2020.102

Attribuzione di una rendita AI limitata nel tempo. Ricorso respinto. Conferma delle valutazioni peritali in ambito amministrativo. Peggioramento dello stato di salute dopo l'emissione della decisione impugnata deve essere oggetto di altra procedura

30 novembre 2020Italiano29 min

diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.102

cs

Lugano

30 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 settembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 13 agosto 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 21

settembre 2015 l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI) ha

rifiutato il versamento di una rendita AI ad RI 1, nato nel 1963, di

professione gruista (doc. 35 incarto AI).

1.2. Il 21 novembre 2016

l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda (doc. 39 incarto AI). Dopo aver

fatto allestire una perizia pluridisciplinare del __________, redatta il 4

ottobre 2017 (doc. 83 incarto AI), ed una perizia di decorso, redatta il 24

ottobre 2019 (doc. 136 incarto AI), con progetto di decisione del 30 ottobre

2019 (doc. 142 incarto AI), confermato dalla decisione del 13 agosto 2020 (doc.

157 incarto AI), l’UAI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera

limitata nel tempo dal 1° aprile 2018 al 30 aprile 2019.

1.3. RI 1 è insorto al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (TCA) contro la predetta decisione, chiedendone

in via principale l’annullamento ed il riconoscimento di almeno ¼ di rendita,

in via subordinata l’annullamento ed il rinvio degli atti all’UAI per ulteriori

accertamenti (doc. I). Il ricorrente, che richiama gli atti dell’AI, allega un

certificato dell’8 novembre 2019 della curante, dr.ssa med. __________, che

attesta una completa incapacità lavorativa ed afferma di essersi sottoposto, il

2 settembre 2020, ad una visita presso il dr. med. __________, il quale ha

confermato la totale incapacità lavorativa e gli ha comunicato che l’avrebbe sottoposto

ad una risonanza magnetica il 7 settembre 2020. L’insorgente si riserva di produrre

ulteriore documentazione in merito.

1.4. Con risposta del 24 settembre

2020, cui ha allegato la presa di posizione del 23 settembre 2020 del medico

SMR, dr. med. __________ (doc. IV/1) e l’intero incarto, l’UAI, rilevato di

aver ricevuto dall’insorgente le valutazioni ambulatoriali dell’__________ a

firma del dr. med. __________ del 3 e 17 settembre 2020 ed un certificato medico

generico di incapacità lavorativa per un periodo determinato con prescrizione

di fisioterapia, propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

1.5. In data 7 ottobre 2020 l’insorgente

ha chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria (doc. VI), mentre il 19

ottobre 2020 l’amministrazione ha confermato la richiesta di respingere

l’impugnativa, allegando l’annotazione, già agli atti, del medico SMR, dr. med.

__________, del 9 dicembre 2019 sul rapporto dell’8 novembre 2019 della dr.ssa

med. __________ (doc. VIII/1).

1.6. Il 3 novembre 2020 è

pervenuto al TCA un referto del 7 ottobre 2020 della dr.ssa med. __________

(doc. X), su cui l’UAI si è espresso il 9 novembre 2020, producendo le

osservazioni di medesima data del medico SMR, dr. med. __________ (doc. XII/1).

in diritto

2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. Trattandosi dell'attribuzione

di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione

con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,

contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono

essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni

amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006

IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio

2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in

merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora il cambiamento

va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare (cfr.

art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza

interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2

OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita

(STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

2.3. In

concreto, acquisiti gli atti medici ritenuti necessari, l’UAI ha deciso di far

allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del __________ (medicina

interna: dr.ssa med. __________; endocrinologia/diabetologia: dr. med. __________;

neurologia: dr. med. __________; psichiatria e psicoterapia: dr.ssa med. __________;

reumatologia: dr. med. __________; pneumologia: dr. med. __________).

Nel

referto del 4 ottobre 2017, i periti, dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi

famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica, le

affezioni attuali e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di gonartrosi al compartimento mediale del

ginocchio destro in stato dopo due interventi chirurgici di meniscectomia

parziale del menisco mediale nel 2013 e nel 2014 e sindrome lombovertebrale su

alterazioni degenerative plurisegmentali (pag. 30 perizia = pag. 364 incarto

AI). Gli specialisti hanno inoltre posto numerose diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa.

I

periti hanno affermato che l’insorgente è abile al 70% nella professione di

gruista ed al 30% quale muratore. In attività adatte, con le limitazioni ivi

descritte, è abile al 100%.

Il

medico SMR, dr. med. __________, il 5 ottobre 2017 ha confermato l’esito della

perizia, precisando che il ricorrente, in qualsiasi attività, è stato incapace

al lavoro al 100% dal 24 giugno 2013 al 9 giugno 2014, allo 0% dal 10 giugno

2014 al 4 settembre 2014 e nuovamente al 100% dal 5 settembre 2014 al mese di

febbraio 2015. Dal marzo 2015 è completamente abile in attività adatte, abile

al 70% quale gruista ed al 30% quale muratore (doc. 82 incarto AI).

In

seguito alla produzione di ulteriore documentazione medica, l’UAI ha fatto

allestire una perizia pluridisciplinare di decorso in ambito internistico

(dr.ssa med. __________), psichiatrico (dr.ssa med. __________), pneumologico

(dr. med. __________) e reumatologico (dr. med. __________).

Nel

referto del 24 ottobre 2019 i periti, riassunti gli atti, l’anamnesi

famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica, i

disturbi soggettivi, le affezioni attuali e le costatazioni obiettive, hanno

posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di gonartrosi al

compartimento mediale del ginocchio destro con stato dopo due interventi

chirurgici di meniscectomia parziale del menisco mediale (2013 e 2014) e

sindrome lombovertebrale su alterazioni degenerative plurisegmentali oltre a

numerose diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (pag. 39

perizia = pag. 612 incarto AI). Gli specialisti hanno confermato la capacità

lavorativa del 70% nell’attività di gruista e del 30% in quella di muratore,

nonché la totale capacità lavorativa in attività adatte (pag. 41 perizia = pag.

614 incarto AI).

Il

28 ottobre 2019 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le

conclusioni peritali, aggiungendo che l’insorgente, oltre alle già note

incapacità lavorative, nella precedente attività di muratore è stato inabile al

lavoro al 100% dal 5 settembre 2014 al 2 marzo 2015, allo 0% dal 3 marzo 2015

al 5 giugno 2015, al 70% dal 6 ottobre 2015 al 24 aprile 2018, al 100% dal 25

aprile 2018 al 15 gennaio 2019 ed al 70% dal 16 gennaio 2019 (pag. 679 incarto

AI). Per contro, in attività adatte, l’assicurato è abile al lavoro al 100% dal

3 marzo 2015, tranne per il periodo dal 25 aprile 2018 al 15 gennaio 2019

quando è stato completamente incapace al lavoro (pag. 679 incarto AI).

In

seguito al progetto di decisione del 30 ottobre 2019 (doc. 142 incarto AI),

l’insorgente ha prodotto un referto dell’8 novembre 2019 della dr.ssa med. __________,

la quale, oltre a elencare numerose diagnosi e la terapia in atto, ha attestato

una completa incapacità lavorativa dell’assicurato “in qualità di gruista e

nel settore edile” (pag. 709 incarto AI). La dr.ssa ha aggiunto che “considerando

il basso livello di scolarità (scuole medie) è improponibile una riqualifica

professionale all’età di 56 anni, per esempio per quello che riguarderebbe un

lavoro meno pesante che sarebbe quello di ufficio e che comunque non potrebbe

eseguire a tempo pieno, dato che non riesce a mantenere a lungo la stessa

posizione. Per la problematica alla schiena il paziente dovrebbe evitare lavori

che richiedono frequenti sollecitazioni della colonna, ed non dovrebbe alzare

pesi”.

Il

9 dicembre 2019 il medico SMR, dr. med. __________, ha indicato che nel

rapporto della curante sono elencate le note diagnosi e che tale referto non

modifica quanto stabilito in precedenza (pag. 722 incarto AI).

Nelle

more processuali all’UAI è pervenuto un certificato del dr. med. __________,

medico aggiunto specialista in chirurgia ortopedica, del 2 settembre 2020 che

attesta un’inabilità lavorativa del 100% dal 2 settembre 2020 al 16 settembre

2020 (pag. 735 incarto AI) ed un referto del medesimo medico del 3 settembre

2020 dove lo specialista sostiene che “il decorso è sempre stato buono sino

a circa una settimana or sono quando il paziente ha cominciato ad accusare

dolore alla spalla sinistra operata un anno e mezzo or sono. All’esame clinico

la mobilità è buona ed anche la motilità, presenta dolore ma non ipostenia al

test di Whipple. Si richiede una Risonanza Magnetica di controllo e

rivaluteremo il paziente e daremo delle indicazioni terapeutiche non appena lo

rivaluteremo con la Risonanza Magnetica” (pag. 755 incarto AI).

Il

medico SMR, dr. med. __________, il 23 settembre 2020 ha preso posizione sulla

predetta documentazione, così come sul rapporto del dr. med. __________ del 17

settembre 2020 relativo all’esame RM dell’8 settembre 2020 che non mostra

rotture della capsula, ma un sospetto clinico per una capsulite retrattile ed

in seguito al quale è stata eseguita un’infiltrazione con steroidi e prescritta

fisioterapia. Il medico SMR ha affermato che “dall’attuale documentazione

risulta peggioramento a livello della spalla sinistra con attuale IL 100%.

L’insorgenza del peggioramento è databile con l’ultima settimana di agosto,

quindi posteriore alla data di decisione. La prognosi della problematica è

favorevole, possibile però una IL di qualche mese” (doc. IV/1).

Il

3 novembre 2020 è pervenuto al TCA un referto del 7 ottobre 2020 della dr.ssa

med. __________, la quale, oltre ad elencare le note diagnosi e la terapia, ha

certificato che l’insorgente “a causa delle problematiche ampiamente

sottoelencate risulta inabile al lavoro al 100% dal 1.10.2020 al 30.04.2021”

(doc. X).

Il

9 novembre 2020 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione sul

citato referto, rilevando che sono state elencate le note diagnosi ed ha affermato

che all’UAI è stato trasmesso un certificato di incapacità lavorativa dal

28.10.2020 all’11.12.2020 della dr.ssa __________ ed un rapporto del 27 ottobre

2020 del dr. med. __________ dove viene costatato un miglioramento rispetto ad

agosto 2020 e dove viene indicato che permane un’incapacità lavorativa del 100%

con rivalutazione in dicembre. Il medico SMR ha confermato la sua nota del 23

settembre 2020 (doc. XII/1).

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

2.5. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti,

non ha alcun motivo per scostarsi dalle perizie pluridisciplinari del __________

del 4 ottobre 2017 e del 24 ottobre 2019, che concludono in sostanza, tranne

per alcuni periodi di totale incapacità lavorativa, per una completa abilità

lavorativa in attività adatte e confacenti allo stato di salute del ricorrente

con le limitazioni ivi descritte.

I

referti sono da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente. Gli

specialisti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato,

hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione

ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle

indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso di loro.

I

medici hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute del

ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica prodotta

dall’assicurato ed acquisita nel corso della procedura amministrativa.

Ai

referti va attribuita piena forza probante.

Dopo

aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale,

Considerandi

professionale, patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni

obiettive ed aver posto la diagnosi con e senza influenza sulla capacità

lavorativa, i periti hanno stabilito che l’insorgente, abile nella precedente

attività di gruista al 70% e in quella di muratore al 30%, è capace al lavoro

al 100% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute. Essi hanno

precisato che il ricorrente è limitato in attività particolarmente pesanti in

cui debba alzare pesi superiori ai 25 kg ripetutamente e debba mantenere

posizioni statiche non ergonomiche per la colonna vertebrale, per un periodo

piuttosto prolungato. L’insorgente è inoltre limitato nel flettere ed estendere

ripetutamente la colonna vertebrale e, per quel che riguarda il ginocchio

destro, nel salire e scendere le scale a pioli e nel lavoro inginocchiato per

un periodo anche breve. Il ricorrente è pure limitato nel lavorare su terreni

sconnessi, nel salire e scendere le scale e nel camminare in piano per un

periodo superiore ai 60 minuti. Dal profilo pneumologico, qualora un eventuale

nuovo posto di lavoro dovesse contemplare la guida di auto-veicoli professionali,

rispettivamente necessitare un’elevata attenzione con lavoro monotono, si

renderebbe necessaria l’esecuzione di test specifici specialistici per valutare

il mantenimento di un adeguato stato di veglia (test di latenza multipla del

sonno).

L’assicurato

non ha prodotto alcuna documentazione medica specialistica atta a sovvertire,

tramite elementi medici oggettivi, le motivate e convincenti conclusioni dei periti

del __________.

L'insorgente, dopo l’allestimento della perizia di decorso del 24

ottobre 2019, ha trasmesso all’UAI un referto dell’8 novembre 2019 della

curante, dr.ssa med. __________, la quale tuttavia, oltre ad elencare le già

note diagnosi e la terapia in atto, si è limitata ad attestare genericamente

una completa incapacità lavorativa del ricorrente nelle precedenti attività in

ambito edile e ad affermare che non potrebbe esercitare un’attività leggera

quale quella d’ufficio a tempo pieno, poiché non riesce a mantenere a lungo la

medesima posizione. Inoltre, secondo la curante, l’assicurato dovrebbe evitare anche

professioni che richiedono frequenti sollecitazioni della colonna, evitando di

alzare pesi.

Questo Tribunale rammenta che in applicazione del suo obbligo di ridurre il danno il ricorrente deve

mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua nei lavori dove può

conseguire un reddito maggiore.

Dalla

perizia emerge che l’interessato può svolgere in misura completa un’attività

confacente al suo stato di salute che tiene conto delle limitazioni descritte a

pag. 40 del referto del 24 ottobre 2019 (pag. 613 incarto AI).

Egli

pertanto, come emerge del resto dal rapporto finale del 28 ottobre 2019 della

consulente AI (cfr. pag. 684 incarto AI), non è limitato alle sole professioni

amministrative, ma può svolgere altre attività semplici e ripetitive offerte

dal mercato equilibrato del lavoro, quali l’addetto alla qualità/imballaggio

nel settore industriale, l’operaio generico nell’industria alimentare, l’operaio

amministrativo per compiti semplici, il venditore non qualificato per cassa a

pompe di benzina, l’addetto alla vigilanza video o con ronda. Come rileva la

funzionaria AI, nessuna delle attività descritte supera il limite di carico dei

25.

kg, le merci di consegna sono da identificare quali consegne di farmacia

oppure di fiori e tutte le attività permettono pure l’alternanza della postura

al bisogno. Anche nell’industria l’attività è possibile con dotazione

ergonomica della postazione di lavoro. Non sono previste attività

inginocchiate, non deve stare su terreni sconnessi e non vi sono lavori

fisicamente pesanti. Il margine di autonomia dei 60 minuti permetti pure di

effettuare attività di ronda durante la sorveglianza.

Occorre

qui ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del

lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da

una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,

dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma

di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in

caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità

di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita

(STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.

67.

consid. 5c).

Giova pure ricordare

che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di

stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non

qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di

sorveglianza e controllo, che non richiedono necessariamente la messa in atto

di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF

8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la

STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008

consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la

giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato

che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel

settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,

compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI

1998.

pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240

pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF

110.

V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

In

concreto questo Tribunale ritiene, sulla base delle indicazioni della consulente

AI, che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle

occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente,

nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in

maniera completa, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr. anche

sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza

32.2014.21

dell’11 febbraio 2015).

Il successivo referto del 7 ottobre 2020 della medesima dr.ssa

med. __________, che oltre ad elencare le note patologie e le terapie, ha

unicamente certificato una totale incapacità lavorativa, senza apportare alcun

elemento medico oggettivo, non permette di giungere ad un’altra conclusione.

Per

quanto concerne invece le attestazioni del dr. med. __________, va rilevato che

esse si riferiscono ad un periodo successivo all’emissione della decisione

impugnata.

Lo

specialista il 3 settembre 2020 ha infatti affermato che “il decorso è

sempre stato buono sino a circa una settimana or sono quando il paziente ha

cominciato ad accusare dolore alla spalla sinistra operata un anno e mezzo or

sono. All’esame clinico la mobilità è buona ed anche la motilità, presenta

dolore ma non ipostenia al test di Whipple. Si richiede una Risonanza Magnetica

di controllo e rivaluteremo il paziente e daremo delle indicazioni terapeutiche

non appena lo rivaluteremo con la Risonanza Magnetica” (pag. 755 incarto

AI, sottolineatura del redattore).

Il

peggioramento dello stato di salute, come del resto sottolinea anche il medico

SMR, dr. med. __________, è pertanto avvenuto dopo il 13 agosto 2020 e non può

essere preso in considerazione nell’ambito della presente procedura.

Infatti,

secondo costante giurisprudenza, l'autorità

giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si

presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto: 13

agosto 2020), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire

quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla

decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa

situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (sul

potere cognitivo dal profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr.

DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020

del 23 ottobre 2020, consid. 4.4).

La problematica

alla spalla sinistra, sorta nell’ultima settimana di agosto 2020, deve pertanto

essere oggetto di una nuova procedura.

Questa

Corte ritiene di conseguenza che lo stato di salute dell’assicurato sia stato

dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione, senza che

si riveli necessario procedere ad ulteriori approfondimenti peritali in ambito

giudiziario come richiesto, invece, dal ricorrente.

Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e

concludenti risultanze mediche agli atti, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute, è da ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che l’assicurato,

in attività adatte e confacenti al suo stato di salute, e con le limitazioni

descritte nei referti del __________, è abile al lavoro al 100%, tranne per il

periodo di completa incapacità lavorativa dal 25 aprile 2018 al 15 gennaio

2019.

2.6

L’insorgente

non contesta il calcolo del grado d’invalidità effettuato dall’UAI.

L’amministrazione

ha preso in considerazione, quale reddito da valido, il salario statistico

evinto dalla Tabella TA1, divisione 41-43 “costruzioni”, attività

semplici e ripetitive.

Utilizzando

i dati salariali risultanti dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio

federale di statistica, più

precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08)

(denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,

il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), tale

reddito ammontava quell’anno a fr. 68'409.36 (5'508 X 12 mesi : 40 ore X 41.4

ore di durata media lavorativa settimanale).

Nel

2019, sulla base dei dati evinti dalla struttura dei salari del 2018

(pubblicata il 21 aprile 2020), a fr. 70'344.88 (5'622 X 12 : 40 X 41.3 : 101.2

x 102.2).

Per

quanto concerne il reddito da invalido, utilizzando i dati salariali risultanti

dall'inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di

statistica, più precisamente dalla

tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata

Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di

tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali. corrisponde a

un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi).

Riportando

tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato

statistico corrisponde a fr. 66’803.40 per un impiego a tempo pieno.

Nel

2019, sulla base dei dati evinti dalla struttura dei salari del 2018

(pubblicata il 21 aprile 2020), con orario di lavoro sempre di 41.7 ore a

settimana, si ottiene un reddito, aggiornato, di fr. 68'367.55 (5'417 X 12 : 40

X 41.7 : 101.5 X 102.4).

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

concreto l’UAI ha applicato una riduzione, non contestata, del 10% (cfr.

decisione impugnata, pag. 3) per attività leggere e altri svantaggi salariali,

per un reddito da invalido nel 2016 pari a fr. 60'123.06 e nel 2019 a fr. 61'530.80.

Raffrontando

nel 2016 il reddito da valido di fr. 68'409.36 con quello da invalido di fr. 60'123.06,

si ottiene un grado d’invalidità del 12% che non dà diritto ad alcuna rendita.

Nel

2019, raffrontando il reddito da valido di fr. 70'344.88 con quello da invalido

di fr. 61'530.80, il grado d’invalidità raggiunge il 13%, senza dar diritto ad

alcuna rendita.

In

queste condizioni a giusta ragione l’UAI ha riconosciuto una rendita intera

unicamente per il periodo dal 1° aprile 2018 al 30 aprile 2019, ossia tre mesi

dopo il miglioramento dello stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI).

Ne

segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

2.7

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti