32.2020.102
Attribuzione di una rendita AI limitata nel tempo. Ricorso respinto. Conferma delle valutazioni peritali in ambito amministrativo. Peggioramento dello stato di salute dopo l'emissione della decisione impugnata deve essere oggetto di altra procedura
30 novembre 2020Italiano29 min
diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.102
cs
Lugano
30 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 13 agosto 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 21
settembre 2015 l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI) ha
rifiutato il versamento di una rendita AI ad RI 1, nato nel 1963, di
professione gruista (doc. 35 incarto AI).
1.2. Il 21 novembre 2016
l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda (doc. 39 incarto AI). Dopo aver
fatto allestire una perizia pluridisciplinare del __________, redatta il 4
ottobre 2017 (doc. 83 incarto AI), ed una perizia di decorso, redatta il 24
ottobre 2019 (doc. 136 incarto AI), con progetto di decisione del 30 ottobre
2019 (doc. 142 incarto AI), confermato dalla decisione del 13 agosto 2020 (doc.
157 incarto AI), l’UAI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera
limitata nel tempo dal 1° aprile 2018 al 30 aprile 2019.
1.3. RI 1 è insorto al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (TCA) contro la predetta decisione, chiedendone
in via principale l’annullamento ed il riconoscimento di almeno ¼ di rendita,
in via subordinata l’annullamento ed il rinvio degli atti all’UAI per ulteriori
accertamenti (doc. I). Il ricorrente, che richiama gli atti dell’AI, allega un
certificato dell’8 novembre 2019 della curante, dr.ssa med. __________, che
attesta una completa incapacità lavorativa ed afferma di essersi sottoposto, il
2 settembre 2020, ad una visita presso il dr. med. __________, il quale ha
confermato la totale incapacità lavorativa e gli ha comunicato che l’avrebbe sottoposto
ad una risonanza magnetica il 7 settembre 2020. L’insorgente si riserva di produrre
ulteriore documentazione in merito.
1.4. Con risposta del 24 settembre
2020, cui ha allegato la presa di posizione del 23 settembre 2020 del medico
SMR, dr. med. __________ (doc. IV/1) e l’intero incarto, l’UAI, rilevato di
aver ricevuto dall’insorgente le valutazioni ambulatoriali dell’__________ a
firma del dr. med. __________ del 3 e 17 settembre 2020 ed un certificato medico
generico di incapacità lavorativa per un periodo determinato con prescrizione
di fisioterapia, propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.5. In data 7 ottobre 2020 l’insorgente
ha chiesto l’allestimento di una perizia giudiziaria (doc. VI), mentre il 19
ottobre 2020 l’amministrazione ha confermato la richiesta di respingere
l’impugnativa, allegando l’annotazione, già agli atti, del medico SMR, dr. med.
__________, del 9 dicembre 2019 sul rapporto dell’8 novembre 2019 della dr.ssa
med. __________ (doc. VIII/1).
1.6. Il 3 novembre 2020 è
pervenuto al TCA un referto del 7 ottobre 2020 della dr.ssa med. __________
(doc. X), su cui l’UAI si è espresso il 9 novembre 2020, producendo le
osservazioni di medesima data del medico SMR, dr. med. __________ (doc. XII/1).
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Trattandosi dell'attribuzione
di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione
con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,
contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono
essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni
amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006
IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio
2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in
merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora il cambiamento
va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare (cfr.
art. 88a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza
interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2
OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita
(STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
2.3. In
concreto, acquisiti gli atti medici ritenuti necessari, l’UAI ha deciso di far
allestire una perizia pluridisciplinare ad opera del __________ (medicina
interna: dr.ssa med. __________; endocrinologia/diabetologia: dr. med. __________;
neurologia: dr. med. __________; psichiatria e psicoterapia: dr.ssa med. __________;
reumatologia: dr. med. __________; pneumologia: dr. med. __________).
Nel
referto del 4 ottobre 2017, i periti, dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi
famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica, le
affezioni attuali e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di gonartrosi al compartimento mediale del
ginocchio destro in stato dopo due interventi chirurgici di meniscectomia
parziale del menisco mediale nel 2013 e nel 2014 e sindrome lombovertebrale su
alterazioni degenerative plurisegmentali (pag. 30 perizia = pag. 364 incarto
AI). Gli specialisti hanno inoltre posto numerose diagnosi senza influenza
sulla capacità lavorativa.
I
periti hanno affermato che l’insorgente è abile al 70% nella professione di
gruista ed al 30% quale muratore. In attività adatte, con le limitazioni ivi
descritte, è abile al 100%.
Il
medico SMR, dr. med. __________, il 5 ottobre 2017 ha confermato l’esito della
perizia, precisando che il ricorrente, in qualsiasi attività, è stato incapace
al lavoro al 100% dal 24 giugno 2013 al 9 giugno 2014, allo 0% dal 10 giugno
2014 al 4 settembre 2014 e nuovamente al 100% dal 5 settembre 2014 al mese di
febbraio 2015. Dal marzo 2015 è completamente abile in attività adatte, abile
al 70% quale gruista ed al 30% quale muratore (doc. 82 incarto AI).
In
seguito alla produzione di ulteriore documentazione medica, l’UAI ha fatto
allestire una perizia pluridisciplinare di decorso in ambito internistico
(dr.ssa med. __________), psichiatrico (dr.ssa med. __________), pneumologico
(dr. med. __________) e reumatologico (dr. med. __________).
Nel
referto del 24 ottobre 2019 i periti, riassunti gli atti, l’anamnesi
famigliare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica, i
disturbi soggettivi, le affezioni attuali e le costatazioni obiettive, hanno
posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di gonartrosi al
compartimento mediale del ginocchio destro con stato dopo due interventi
chirurgici di meniscectomia parziale del menisco mediale (2013 e 2014) e
sindrome lombovertebrale su alterazioni degenerative plurisegmentali oltre a
numerose diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (pag. 39
perizia = pag. 612 incarto AI). Gli specialisti hanno confermato la capacità
lavorativa del 70% nell’attività di gruista e del 30% in quella di muratore,
nonché la totale capacità lavorativa in attività adatte (pag. 41 perizia = pag.
614 incarto AI).
Il
28 ottobre 2019 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato le
conclusioni peritali, aggiungendo che l’insorgente, oltre alle già note
incapacità lavorative, nella precedente attività di muratore è stato inabile al
lavoro al 100% dal 5 settembre 2014 al 2 marzo 2015, allo 0% dal 3 marzo 2015
al 5 giugno 2015, al 70% dal 6 ottobre 2015 al 24 aprile 2018, al 100% dal 25
aprile 2018 al 15 gennaio 2019 ed al 70% dal 16 gennaio 2019 (pag. 679 incarto
AI). Per contro, in attività adatte, l’assicurato è abile al lavoro al 100% dal
3 marzo 2015, tranne per il periodo dal 25 aprile 2018 al 15 gennaio 2019
quando è stato completamente incapace al lavoro (pag. 679 incarto AI).
In
seguito al progetto di decisione del 30 ottobre 2019 (doc. 142 incarto AI),
l’insorgente ha prodotto un referto dell’8 novembre 2019 della dr.ssa med. __________,
la quale, oltre a elencare numerose diagnosi e la terapia in atto, ha attestato
una completa incapacità lavorativa dell’assicurato “in qualità di gruista e
nel settore edile” (pag. 709 incarto AI). La dr.ssa ha aggiunto che “considerando
il basso livello di scolarità (scuole medie) è improponibile una riqualifica
professionale all’età di 56 anni, per esempio per quello che riguarderebbe un
lavoro meno pesante che sarebbe quello di ufficio e che comunque non potrebbe
eseguire a tempo pieno, dato che non riesce a mantenere a lungo la stessa
posizione. Per la problematica alla schiena il paziente dovrebbe evitare lavori
che richiedono frequenti sollecitazioni della colonna, ed non dovrebbe alzare
pesi”.
Il
9 dicembre 2019 il medico SMR, dr. med. __________, ha indicato che nel
rapporto della curante sono elencate le note diagnosi e che tale referto non
modifica quanto stabilito in precedenza (pag. 722 incarto AI).
Nelle
more processuali all’UAI è pervenuto un certificato del dr. med. __________,
medico aggiunto specialista in chirurgia ortopedica, del 2 settembre 2020 che
attesta un’inabilità lavorativa del 100% dal 2 settembre 2020 al 16 settembre
2020 (pag. 735 incarto AI) ed un referto del medesimo medico del 3 settembre
2020 dove lo specialista sostiene che “il decorso è sempre stato buono sino
a circa una settimana or sono quando il paziente ha cominciato ad accusare
dolore alla spalla sinistra operata un anno e mezzo or sono. All’esame clinico
la mobilità è buona ed anche la motilità, presenta dolore ma non ipostenia al
test di Whipple. Si richiede una Risonanza Magnetica di controllo e
rivaluteremo il paziente e daremo delle indicazioni terapeutiche non appena lo
rivaluteremo con la Risonanza Magnetica” (pag. 755 incarto AI).
Il
medico SMR, dr. med. __________, il 23 settembre 2020 ha preso posizione sulla
predetta documentazione, così come sul rapporto del dr. med. __________ del 17
settembre 2020 relativo all’esame RM dell’8 settembre 2020 che non mostra
rotture della capsula, ma un sospetto clinico per una capsulite retrattile ed
in seguito al quale è stata eseguita un’infiltrazione con steroidi e prescritta
fisioterapia. Il medico SMR ha affermato che “dall’attuale documentazione
risulta peggioramento a livello della spalla sinistra con attuale IL 100%.
L’insorgenza del peggioramento è databile con l’ultima settimana di agosto,
quindi posteriore alla data di decisione. La prognosi della problematica è
favorevole, possibile però una IL di qualche mese” (doc. IV/1).
Il
3 novembre 2020 è pervenuto al TCA un referto del 7 ottobre 2020 della dr.ssa
med. __________, la quale, oltre ad elencare le note diagnosi e la terapia, ha
certificato che l’insorgente “a causa delle problematiche ampiamente
sottoelencate risulta inabile al lavoro al 100% dal 1.10.2020 al 30.04.2021”
(doc. X).
Il
9 novembre 2020 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione sul
citato referto, rilevando che sono state elencate le note diagnosi ed ha affermato
che all’UAI è stato trasmesso un certificato di incapacità lavorativa dal
28.10.2020 all’11.12.2020 della dr.ssa __________ ed un rapporto del 27 ottobre
2020 del dr. med. __________ dove viene costatato un miglioramento rispetto ad
agosto 2020 e dove viene indicato che permane un’incapacità lavorativa del 100%
con rivalutazione in dicembre. Il medico SMR ha confermato la sua nota del 23
settembre 2020 (doc. XII/1).
2.4. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
2.5. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti,
non ha alcun motivo per scostarsi dalle perizie pluridisciplinari del __________
del 4 ottobre 2017 e del 24 ottobre 2019, che concludono in sostanza, tranne
per alcuni periodi di totale incapacità lavorativa, per una completa abilità
lavorativa in attività adatte e confacenti allo stato di salute del ricorrente
con le limitazioni ivi descritte.
I
referti sono da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente. Gli
specialisti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato,
hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione
ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle
indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso di loro.
I
medici hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute del
ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica prodotta
dall’assicurato ed acquisita nel corso della procedura amministrativa.
Ai
referti va attribuita piena forza probante.
Dopo
aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale,
Considerandi
professionale, patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni
obiettive ed aver posto la diagnosi con e senza influenza sulla capacità
lavorativa, i periti hanno stabilito che l’insorgente, abile nella precedente
attività di gruista al 70% e in quella di muratore al 30%, è capace al lavoro
al 100% in attività leggere e confacenti al suo stato di salute. Essi hanno
precisato che il ricorrente è limitato in attività particolarmente pesanti in
cui debba alzare pesi superiori ai 25 kg ripetutamente e debba mantenere
posizioni statiche non ergonomiche per la colonna vertebrale, per un periodo
piuttosto prolungato. L’insorgente è inoltre limitato nel flettere ed estendere
ripetutamente la colonna vertebrale e, per quel che riguarda il ginocchio
destro, nel salire e scendere le scale a pioli e nel lavoro inginocchiato per
un periodo anche breve. Il ricorrente è pure limitato nel lavorare su terreni
sconnessi, nel salire e scendere le scale e nel camminare in piano per un
periodo superiore ai 60 minuti. Dal profilo pneumologico, qualora un eventuale
nuovo posto di lavoro dovesse contemplare la guida di auto-veicoli professionali,
rispettivamente necessitare un’elevata attenzione con lavoro monotono, si
renderebbe necessaria l’esecuzione di test specifici specialistici per valutare
il mantenimento di un adeguato stato di veglia (test di latenza multipla del
sonno).
L’assicurato
non ha prodotto alcuna documentazione medica specialistica atta a sovvertire,
tramite elementi medici oggettivi, le motivate e convincenti conclusioni dei periti
del __________.
L'insorgente, dopo l’allestimento della perizia di decorso del 24
ottobre 2019, ha trasmesso all’UAI un referto dell’8 novembre 2019 della
curante, dr.ssa med. __________, la quale tuttavia, oltre ad elencare le già
note diagnosi e la terapia in atto, si è limitata ad attestare genericamente
una completa incapacità lavorativa del ricorrente nelle precedenti attività in
ambito edile e ad affermare che non potrebbe esercitare un’attività leggera
quale quella d’ufficio a tempo pieno, poiché non riesce a mantenere a lungo la
medesima posizione. Inoltre, secondo la curante, l’assicurato dovrebbe evitare anche
professioni che richiedono frequenti sollecitazioni della colonna, evitando di
alzare pesi.
Questo Tribunale rammenta che in applicazione del suo obbligo di ridurre il danno il ricorrente deve
mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua nei lavori dove può
conseguire un reddito maggiore.
Dalla
perizia emerge che l’interessato può svolgere in misura completa un’attività
confacente al suo stato di salute che tiene conto delle limitazioni descritte a
pag. 40 del referto del 24 ottobre 2019 (pag. 613 incarto AI).
Egli
pertanto, come emerge del resto dal rapporto finale del 28 ottobre 2019 della
consulente AI (cfr. pag. 684 incarto AI), non è limitato alle sole professioni
amministrative, ma può svolgere altre attività semplici e ripetitive offerte
dal mercato equilibrato del lavoro, quali l’addetto alla qualità/imballaggio
nel settore industriale, l’operaio generico nell’industria alimentare, l’operaio
amministrativo per compiti semplici, il venditore non qualificato per cassa a
pompe di benzina, l’addetto alla vigilanza video o con ronda. Come rileva la
funzionaria AI, nessuna delle attività descritte supera il limite di carico dei
25.
kg, le merci di consegna sono da identificare quali consegne di farmacia
oppure di fiori e tutte le attività permettono pure l’alternanza della postura
al bisogno. Anche nell’industria l’attività è possibile con dotazione
ergonomica della postazione di lavoro. Non sono previste attività
inginocchiate, non deve stare su terreni sconnessi e non vi sono lavori
fisicamente pesanti. Il margine di autonomia dei 60 minuti permetti pure di
effettuare attività di ronda durante la sorveglianza.
Occorre
qui ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del
lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da
una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e,
dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma
di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in
caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità
di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita
(STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC
1991.
pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag.
67.
consid. 5c).
Giova pure ricordare
che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di
stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non
qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non richiedono necessariamente la messa in atto
di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF
8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la
STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008
consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la
giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato
che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel
settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio,
compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI
1998.
pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240
pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF
110.
V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
In
concreto questo Tribunale ritiene, sulla base delle indicazioni della consulente
AI, che anche nel caso di specie nel mercato generale del lavoro esistano delle
occupazioni, essenzialmente di controllo e di sorveglianza, che il ricorrente,
nonostante i disturbi che lo interessano, sarebbe in grado di esercitare in
maniera completa, senza la necessità di provvedimenti professionali (cfr. anche
sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza
32.2014.21
dell’11 febbraio 2015).
Il successivo referto del 7 ottobre 2020 della medesima dr.ssa
med. __________, che oltre ad elencare le note patologie e le terapie, ha
unicamente certificato una totale incapacità lavorativa, senza apportare alcun
elemento medico oggettivo, non permette di giungere ad un’altra conclusione.
Per
quanto concerne invece le attestazioni del dr. med. __________, va rilevato che
esse si riferiscono ad un periodo successivo all’emissione della decisione
impugnata.
Lo
specialista il 3 settembre 2020 ha infatti affermato che “il decorso è
sempre stato buono sino a circa una settimana or sono quando il paziente ha
cominciato ad accusare dolore alla spalla sinistra operata un anno e mezzo or
sono. All’esame clinico la mobilità è buona ed anche la motilità, presenta
dolore ma non ipostenia al test di Whipple. Si richiede una Risonanza Magnetica
di controllo e rivaluteremo il paziente e daremo delle indicazioni terapeutiche
non appena lo rivaluteremo con la Risonanza Magnetica” (pag. 755 incarto
AI, sottolineatura del redattore).
Il
peggioramento dello stato di salute, come del resto sottolinea anche il medico
SMR, dr. med. __________, è pertanto avvenuto dopo il 13 agosto 2020 e non può
essere preso in considerazione nell’ambito della presente procedura.
Infatti,
secondo costante giurisprudenza, l'autorità
giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si
presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto: 13
agosto 2020), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire
quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla
decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa
situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (sul
potere cognitivo dal profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr.
DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020
del 23 ottobre 2020, consid. 4.4).
La problematica
alla spalla sinistra, sorta nell’ultima settimana di agosto 2020, deve pertanto
essere oggetto di una nuova procedura.
Questa
Corte ritiene di conseguenza che lo stato di salute dell’assicurato sia stato
dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione, senza che
si riveli necessario procedere ad ulteriori approfondimenti peritali in ambito
giudiziario come richiesto, invece, dal ricorrente.
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29
cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e
concludenti risultanze mediche agli atti, richiamato inoltre l'obbligo che
incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute, è da ritenere dimostrato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che l’assicurato,
in attività adatte e confacenti al suo stato di salute, e con le limitazioni
descritte nei referti del __________, è abile al lavoro al 100%, tranne per il
periodo di completa incapacità lavorativa dal 25 aprile 2018 al 15 gennaio
2019.
2.6
L’insorgente
non contesta il calcolo del grado d’invalidità effettuato dall’UAI.
L’amministrazione
ha preso in considerazione, quale reddito da valido, il salario statistico
evinto dalla Tabella TA1, divisione 41-43 “costruzioni”, attività
semplici e ripetitive.
Utilizzando
i dati salariali risultanti dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio
federale di statistica, più
precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08)
(denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico,
il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), tale
reddito ammontava quell’anno a fr. 68'409.36 (5'508 X 12 mesi : 40 ore X 41.4
ore di durata media lavorativa settimanale).
Nel
2019, sulla base dei dati evinti dalla struttura dei salari del 2018
(pubblicata il 21 aprile 2020), a fr. 70'344.88 (5'622 X 12 : 40 X 41.3 : 101.2
x 102.2).
Per
quanto concerne il reddito da invalido, utilizzando i dati salariali risultanti
dall'inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di
statistica, più precisamente dalla
tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata
Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello
di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in
quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di
tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali. corrisponde a
un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi).
Riportando
tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato
statistico corrisponde a fr. 66’803.40 per un impiego a tempo pieno.
Nel
2019, sulla base dei dati evinti dalla struttura dei salari del 2018
(pubblicata il 21 aprile 2020), con orario di lavoro sempre di 41.7 ore a
settimana, si ottiene un reddito, aggiornato, di fr. 68'367.55 (5'417 X 12 : 40
X 41.7 : 101.5 X 102.4).
Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
concreto l’UAI ha applicato una riduzione, non contestata, del 10% (cfr.
decisione impugnata, pag. 3) per attività leggere e altri svantaggi salariali,
per un reddito da invalido nel 2016 pari a fr. 60'123.06 e nel 2019 a fr. 61'530.80.
Raffrontando
nel 2016 il reddito da valido di fr. 68'409.36 con quello da invalido di fr. 60'123.06,
si ottiene un grado d’invalidità del 12% che non dà diritto ad alcuna rendita.
Nel
2019, raffrontando il reddito da valido di fr. 70'344.88 con quello da invalido
di fr. 61'530.80, il grado d’invalidità raggiunge il 13%, senza dar diritto ad
alcuna rendita.
In
queste condizioni a giusta ragione l’UAI ha riconosciuto una rendita intera
unicamente per il periodo dal 1° aprile 2018 al 30 aprile 2019, ossia tre mesi
dopo il miglioramento dello stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI).
Ne
segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
2.7
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti