32.2020.103
Nuova domanda. Viste le risultanze della perizia di decorso SAM con complementi (attestanti una stabilità dello stato di salute rispetto alla precedente perizia) a ragione l'Ufficio AI, in applicazione del metodo specifico, ha negato il diritto a prestazioni
22 marzo 2021Italiano46 min
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.103
FS
Lugano
22 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 luglio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1962, da ultimo
attivo quale autista di veicoli pesanti presso la __________ (doc. AI 10/28-30)
e all’epoca rappresentato dall’avv. __________, nel mese di giugno 2006 ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI a seguito delle sequele dell’infortunio
avvenuto il 1. marzo 2004 (doc. AI 2/2, 3/3-10 e incarto LAINF sub doc. AI
206-210 pagg. 917-1198).
L’Ufficio AI, con
decisione del 14 novembre 2007 cresciuta incontestata in giudicato –
sulla base, in particolare, della perizia pluridisciplinare del __________ del
26 giugno 2007 (doc. AI 33/82-112) e del rapporto finale del 18 settembre 2007
della consulente in integrazione professionale (doc. AI 44/124-127) –, ha
riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera limitatamente al
periodo dal 1. giugno al 31 luglio 2005 (doc. AI 47/133-134 con le motivazioni
sub doc. AI 46/129-132).
1.2. Nel mese di settembre 2011
l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 51/140-145)
nella quale – viste le osservazioni 9 novembre 2011 inoltrate tramite
l’avv. __________ (doc. AI 57/155-172) e ritenuta l’annotazione 23 aprile 2012
del medico SMR dr. __________ (doc. AI 59/174) – l’Ufficio AI è entrato
nel merito (doc. AI 61/176-177).
Con decisione del 18
novembre 2014, preavvisata il 2 aprile 2014 (doc. AI 97/358-359) e in
applicazione del metodo specifico per le persone che si occupano dell’economia
domestica – visti, in particolare,
la perizia pluridisciplinare del 7 febbraio 2013 del __________ (doc. AI
82/250-327), il rapporto finale SMR del 18 febbraio 2013 (doc. AI 83/328-331), le
tabelle allestite il 6 marzo 2013 con le riduzioni dal reddito ipotetico da
invalido (doc. AI 87/336 e 88/337-342) e l’“Inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica” del 26 marzo 2014 con l’“Annotazione
per l’incarto” del 4 giugno 2014 della medesima assistente sociale (doc. AI
96/351-357 e 102/408-409) –,
l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 105/412-414).
Questo Tribunale, in esito
al ricorso del 5 gennaio 2015 inoltrato contro la decisione del 18 novembre
2014 (doc. AI 110/421-423) –
decisione, questa, poi sostituita da quella del 28 gennaio 2015 con la quale
l’amministrazione (annullata la decisione del 18 novembre 2014) ha riconosciuto
il diritto al versamento di una rendita intera dal 1. marzo al 30 giugno 2012
(doc. AI 117/454-456) –, con STCA
del 19 novembre 2015, cresciuta incontestata in giudicato, lo ha respinto
confermando tanto l’applicazione del metodo specifico per il calcolo
dell’invalidità quanto il diritto al versamento di una rendita intera
limitatamente al periodo dal 1. marzo al 30 giugno 2012 (doc. AI 133/506-544).
1.3. Nel mese di agosto 2018
l’assicurato ha presentato una terza domanda di prestazioni AI per adulti (doc.
AI 140/562-570).
L’Ufficio AI – visti la documentazione medica allegata
alle osservazioni dell’11 ottobre (doc. AI 148/596-598 e 147/589-595) con l’annotazione
18 ottobre 2018 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 150/600) e dopo aver
comunicato, con lettera 22 ottobre 2018 (doc. AI 151/601), all’avv. __________
di aver annullato il progetto di decisione del 6 ottobre 2018 (doc. AI
143/573-578) – è entrato nel
merito della nuova domanda.
L’amministrazione – aggiornati gli atti medici [vedi: il rapporto medico 12 novembre 2018
con allegati e il certificato medico 2 maggio 2019 del dr. __________ (doc. AI
153/603-625 e 178/710), il rapporto medico 26 novembre 2018 con allegato e la
risposta 1. aprile 2019 del dr. __________ (doc. AI 156/630-642 e 175/704)
nonché l’annotazione 20 maggio 2019 del medico SMR dr. Prolo (doc. AI 179/711)] –
il 3 giugno 2019 ha richiesto una perizia pluridisciplinare di decorso al __________
(doc. AI 183/722-723, 184/724-729, 185/730-736 e 187/739-740).
Con decisione del 2 luglio
2020, preavvisata il 5 febbraio 2020 (doc. AI 194/836-839) e oggetto della
presente vertenza – visti la
perizia pluridisciplinare di decorso del 30 gennaio 2020 del __________ (doc.
AI 192/748-831) e il rapporto finale 3 febbraio 2020 con l’annotazione 4 giugno
2020 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 193/832-835 e 201/858) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una
rendita (doc. AI 203/861-865).
1.4. Contro la decisione del 2
luglio 2020 l’assicurato, tramite l’avv. __________, ha inoltrato il presente
ricorso.
L’insorgente – contestati l’applicazione del metodo
specifico per il calcolo del grado d’invalidità (dal formulario “Inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica” del 26
marzo 2014 sub doc. G risulterebbe che senza il danno alla salute egli avrebbe
lavorato a tempo pieno, inoltre l’inchiesta domiciliare non è stata aggiornata)
e la valutazione dei periti del __________ che contrasterebbe con la documentazione
medica allegata al ricorso (cfr. doc. E, F, H e I) – ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il
riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal 28 agosto 2018,
subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione perché, effettuati i
necessari accertamenti medici, proceda alla resa di una nuova decisione (I,
pag. 7).
1.5. Con la risposta di causa,
dopo la chiesta proroga del termine (IV con allegato IV/1 e V), l’Ufficio AI ha
formulato le seguenti osservazioni (VI con complemento del __________ 1.
ottobre 2020 sub VI/1).
Quanto alla valutazione
medica – premesso che “(…) occorre
rammentare che in occasione della precedente decisione del 28 gennaio 2015 - confermata
da codesto lodevole TCA mediante la sentenza del 19.11.2015 - l'amministrazione
si era basata in particolare sulla valutazione pluridisciplinare 07.02.2013
esperita dal __________ di __________ rispettivamente sull'inchiesta economica
per le persone che si occupano dell'economia domestica datata 26 marzo 2014.
Tali conclusioni, condivise dal medico SMR, erano quindi state poste a
fondamento della decisione 28.01.2015 con la quale l'amministrazione aveva
negato all'assicurato il diritto ad una rendita d'invalidità per il lasso di
tempo successivo al 30 giugno 2012 in considerazione di un grado invalidante
totale corrispondente alla percentuale dello 0% (…)” (VI, pag. 3) e
rilevato che “(…) in occasione della nuova domanda di prestazioni
dell'agosto 2018, alla luce degli accertamenti esperiti, la situazione è da
considerare sostanzialmente invariata. In particolare, dopo attenta analisi
della documentazione agli atti, lo scrivente Ufficio non ha alcun motivo per
mettere in dubbio la recente valutazione peritale di decorso del 30 gennaio
2020, da considerare dettagliata e approfondita. In effetti, a pagina 34 del
referto peritale in parola (cfr. i punti I.1 e I.2), i periti hanno rettamente
concluso quanto segue: "(...) La
valutazione globale della capacità lavorativa sia nell’attività da ultimo
svolta che in un'attività adatta allo stato di salute, è rimasta invariata
rispetto alla precedente perizia medica interdisciplinare datata 7.2.2013
effettuata presso il __________ di __________, tale valutazione vale tuttora e
continua. (...)". Del resto tali conclusioni sono state pienamente
condivise anche dal SMR nel rapporto finale del 3 febbraio 2020, nel quale il
Dr. med. __________ ha ammesso una situazione sostanzialmente stazionaria con
un'inabilità lavorativa del 75% nel lavoro precedentemente esercitato, ma
un'abilità completa in attività adeguate rispettivamente nelle mansioni
consuete. Nulla muta ai fini del giudizio neanche avuto riguardo alla
documentazione medica prodotta dall'assicurato in questa sede (cfr. in tal
senso i doc. E, F, H e I incarto TCA). In effetti, il __________ di __________
- mediante il complemento peritale 1º ottobre 2020 qui allegato - ha osservato
quanto segue: "(...) In conclusione,
sulla base di quanto descritto sopra dai consulenti, la nuova documentazione
non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica
interdisciplinare datata 30.1.2020 effettuata presso il __________ di __________.
(…)" (cfr. anche a tal proposito l'annotazione SMR del 04.06.2020
agli atti). (…)” (VI, pag. 3) –
l’Ufficio AI ha concluso che “(…) in definitiva, le dettagliate ed
approfondite valutazioni eseguite dal __________ di __________ rispettivamente
dal SMR dell'Al non sono state smentite da altri certificati attestanti in modo
convincente una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo delle
sintomatologie rilevate. Quanto prodotto dal qui ricorrente non è in grado di sovvertire
le conclusioni a cui è giunta l'amministrazione o attestare un peggioramento
duraturo delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in precedenza. (…)”
(VI, pag. 3).
Riguardo alla valutazione
economica l’Ufficio AI ha evidenziato che “(…) quanto alle censure sollevate
dal rappresentante dell'assicurato al punto 6 del gravame, l'amministrazione -
all'interno della decisione impugnata - ha già pertinentemente rilevato quanto
segue: "(...) Considerato che a
livello medico la situazione è rimasta invariata, non si procede con
l'inchiesta a domicilio. Il grado d'invalidità risulta quindi nullo. (...) Per
quanto attiene alle osservazioni sull’applicazione del metodo specifico, si
rimanda alla sentenza del Lodevole Tribunale Cantonale delle assicurazioni,
datata 19.11.2015, tramite la quale il Signor RI 1 viene considerato persona
senza attività lucrativa. (...)". Non essendo mutato nulla rispetto
alla precedente decisione del 28.01.2015, a giusta ragione l'amministrazione
non ha né esperito una nuova inchiesta a domicilio né cambiato il metodo di
valutazione dell'invalidità (da specifico ad ordinario). Oltre a ciò, va pure
rammentato che il __________ di __________ - al punto M del proprio referto
peritale datato 30.01.2020 - ha chiaramente indicato che l'assicurato, dal
punto di vista medico, può svolgere senza problemi tutte le attività relative
all'economia domestica. (…)” (VI, pag. 4).
1.6. Con scritto del 14 novembre
2020 – dopo aver chiesto e ottenuto una proroga del termine (VIII e IX) –
l’insorgente si è confermato nelle proprie allegazioni e ha prodotto la lettera
del 10 novembre 2020 dei medici __________ e __________ del Servizio
psico-sociale di __________ indirizzata all’avv. __________ (X e allegato doc.
L).
1.7. Con “Osservazioni” del
14 dicembre 2020 (XIV) – dopo aver
chiesto (doc. XII), ed ottenuto (doc. XIII), una proroga del termine e prodotto
il complemento peritale 25 novembre 2020 del __________ (XIV/1-2) a cui a cui è
stato sottoposto il succitato doc. L –,
l’Ufficio AI si è confermato nelle proprie allegazioni adducendo che “(…) la
documentazione medica di cui sopra è stata nuovamente sottoposta al __________
di __________ il quale, mediante complemento peritale 25 novembre 2020 qui
allegato, ha concluso quanto segue: "(...)
In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dal consulente Dr. med. __________,
la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni
della perizia medica interdisciplinare __________ del 30.1.2020. (...)".
Alla luce di quanto precede, si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere
la reiezione del ricorso. (…)” (XIV).
1.8. Con scritto del 12 gennaio
2021__________, l’insorgente ha preso posizione sulle “Osservazioni” del
14 dicembre 2020 formulate dall’Ufficio AI e prodotto la valutazione medica
dell’11 gennaio 2021 del dr. __________ (XVI e allegato doc. M).
Detto scritto è stato notificato
all’Ufficio AI (XVII) che, con lettera del 21 gennaio 2021, ha comunicato al
TCA che “(…) la RMI cervicale del 10.04.2020 (citata dal Dr. med. __________
all'interno dello scritto 11 gennaio 2021 sub. doc. M incarto TCA) è già stata
sottoposta per esame al __________ di __________. Quest'ultimo - mediante il
complemento peritale 1º ottobre 2020 - ha concluso quanto segue: "(...) In conclusione, sulla base di quanto
descritto sopra dai consulenti, la nuova documentazione non apporta elementi
tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata
30.1.2020 effettuata presso il __________ di __________. (…)". (…)”
(XVIII, trasmesso per conoscenza all’insorgente; XIX).
1.9. Con scritti del 12 e del 24
febbraio 2021 l’avv. __________ ha comunicato al TCA di non patrocinare più RI
1 (XX) mentre la RA 1 ha comunicato di aver assunto il mandato allegando la
relativa procura (XXI e XXI/1).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a
prestazioni (cfr. consid. 1.3).
L’insorgente postula
l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad una
rendita intera dal 28 agosto 2018 (data dell’inoltro della terza domanda sub
doc. AI 140/562-570), subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione
perché, effettuati i necessari accertamenti medici, renda un nuovo
provvedimento (cfr. consid. 1.4).
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli
può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità
lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del
mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
Fatti
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita
può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STF
I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133
V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V
30).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.;
RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al
momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già
un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012
del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
2.4. Per
poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,
2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STF U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio
delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017
consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011;
8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op.
cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va poi rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27
settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.5. Nel 2015 il Tribunale
federale (TF) ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una
rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando
da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un
altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione
complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra
l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova
(cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30
novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
Ciò significa, in
particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente
criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per
la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due sentenze
in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve
essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in
presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di
depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF
ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.6. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se, nel caso di specie, lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della
documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalla “Perizia
Pluridisciplinare (decorso)” 30 gennaio 2020 del __________ (doc. AI
192/748-830), che conclude per una stabilità dello stato di salute rispetto a
quanto accertato nella precedente perizia 7 febbraio 2013 (doc. AI 82/250-327).
I periti, nel referto
datato 30 gennaio 2020 (doc. AI 192/748-830) –
dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale - sociale,
professionale e patologica, i disturbi soggettivi e le affezioni attuali,
l’anamnesi sistemica, la descrizione della giornata e le constatazioni
obiettive (doc. AI 192/751-765) –,
hanno posto la diagnosi reumatologica con influenza sulla capacità lavorativa
di: “(…) - sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena bilaterale
a ds. più che a sin. in stato dopo fissazione intersomatica TLIF L4-L5 per
ernia discale e instabilità segmentale effettuata in data 14.9.2011; - tendenza
a un reumatismo delle parti molli a carattere fibromialgico; - iniziale artrosi
all'articolazione tibio-tarsica in stato dopo frattura malleolare mediale tipo
Weber A l’1.3.2004 (…)” (doc. AI 192/766) e, senza influenza sulla capacità
lavorativa, le seguenti ulteriori diagnosi: “(…) Diagnosi reumatologiche:
gonalgia a ds. più che a sin. in stato dopo piccola impressione del piatto
tibiale nel 2004 nonché meniscectomia mediale parziale artroscopica nel 2000.
Diagnosi neurologiche: - sindrome lombovertebrale cronica senza deficit
associati di tipo radicolare; - cefalee di tipo tensivo rispettivamente
cervicogene; - deficit sensitivo all'emicorpo destro non di origine organica. Diagnosi
psichiatriche: distimia (ICD-10 F34.1); - sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD-10 F45.4). Altre diagnosi internistiche: - sovrappeso con BMI
26.5 kg/m2; - rinocongiuntivite allergica primaverile; - iperplasia
prostatica benigna in trattamento; - stato dopo intervento per cataratta
bilaterale nel giugno 2010 con impianto di lente. (…)” (doc. AI 192/766).
Nella
“Struttura della valutazione consensuale per perizie pluridisciplinari”
(doc. AI 192/775-782) – premesso che “(…) le conclusioni peritali
si fondano su un’esauriente discussione tra i medici periti del __________.
L’incapacità lavorativa globale è determinata unicamente dalle patologie
descritte in ambito reumatologico (…)” (doc. AI 192/775) –, i
periti del SAM hanno esposto l’iter che ha portato l’amministrazione a ordinare
la presente perizia pluridisciplinare, hanno confermato le valutazioni
specialistiche di natura reumatologica, neurologica, psichiatrica e
internistica (cfr. doc. AI 192/775-778) e, ai punti da C a L, hanno formulato
le seguenti conclusioni:
"
(…)
C Ripercussioni funzionali dei
reperti / delle diagnosi
Per quanto riguarda le patologie in ambito
reumatologico, il nostro consulente descrive che I'A. presenta delle
limitazioni funzionali sostanzialmente invariate rispetto alle valutazioni
peritali precedenti, e in particolar modo rispetto alla valutazione peritale reumatologica
effettuata dal Dr. med. __________ nel 2013 per il __________: le patologie reumatologiche
comportano quindi delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e
trasporto di pesi fino all'altezza dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra
l'altezza del petto (soprattutto se oltrepassano 5 kg), il maneggiare attrezzi
(soprattutto se pesanti), l'effettuare lavori al di sopra della testa, la rotazione
del tronco, l'assunzione di determinate posizioni ed il salire su scale a pioli
(le limitazioni sono descritte in modo dettagliato nel consulto reumatologico,
capitolo 7.4). Secondo il consulente in neurologia dal punto di vista
neurologico non vi sono requisiti particolari per un'attività proponibile con
una capacità lavorativa piena sia nell'attività da ultimo svolta che in altre
attività. Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente descrive che non
sono presenti vere e proprie limitazioni della capacità lavorativa da ricondurre
ad un'affezione psico-patologica maggiore. A prescindere dalle valutazioni
allegate in ambito reumatologico, neurologico e psichiatrico, le altre diagnosi
internistiche non comportano una riduzione della capacità lavorativa.
D Discussioni di aspetti della
personalità eventualmente rilevanti
Il consulente in psichiatria descrive che l'A. presenta
uno stile cognitivo paranoide che lo porta, nella fattispecie, a permanere ad
oltranza in uno stato psicologico fissato nel quale il sentimento di sé appare
ferito, e la coscienza è pervasa e completamente identificata con il fatto di
aver subito un danno corporeo e di essere stato oggetto di un’ingiustizia.
E Discussione di fattori di
stress e risorse
Il consulente in reumatologia descrive che l'A. è
sicuramente stressato, si lamenta delle varie problematiche assicurative, si
sente colpevolizzato per dover beneficiare di contributi dell'assistenza
pubblica. È piuttosto critico verso i medici e le assicurazioni con cui ha
avuto a che fare. Per quanto riguarda la situazione famigliare questa sembra attualmente
non essere ottimale, è possibile che vi siano anche in questo ambito dei
fattori di stress. Per quanto riguarda le patologie di tipo somatico
muscolo-scheletriche queste non dovrebbero essere dei fattori particolarmente
stressanti vista l'evoluzione clinica e radiologica. Il consulente in
psichiatria descrive che le risorse, al di là dalla propria convinzione di
essere una vittima delle circostanze, sono da considerare integre ma esse,
proprio per l'attaccamento dimostrato al proprio punto di vista, non vengono
investite dall'A. Secondo il consulente in neurologia l'A presenterebbe ancora
buone capacità e risorse.
F Verifica della coerenza
Secondo il consulente in reumatologia vi è una netta
discrepanza tra la sintomatologia invalidante, il decorso cronico e la
resistenza a tutte le terapie fino a qui instaurate e i reperti clinici e
radiologici: vi sono sicuramente dei fattori non di tipo somatico che influenzano
questa sintomatologia, questi sono già stati elencati nell'ambito di una sindrome
somatoforme da dolore persistente. Attualmente dal punto di vista clinico è
evidente una certa tendenza a un reumatismo delle parti molli con quasi tutti i
tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgia e vi sono tutta una
serie di disturbi funzionali che ben si associano a questa problematica. Anche
per il consulente in neurologia vi è una certa discrepanza tra i sintomi
soggettivi e l'assenza di reperti oggettivi rilevanti. Secondo il consulente in
psichiatria l'inquadramento diagnostico e la descrizione dello stile cognitivo
sono in rapporto di coerenza con la sintomatologia manifestata dall'A.
G Capacità lavorativa
Considerandi
nell'attività svolta finora
Globalmente nell'attività da ultimo esercitata di
autista e collaboratore presso una ditta di trasporti e traslochi vi è
attualmente una capacità lavorativa nella misura del 25% inteso come riduzione
del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa. Come casalingo vi è
una capacità lavorativa piena.
H Capacità lavorativa in un'attività
adeguata
Globalmente in un'attività adatta allo stato di salute
vi è attualmente una capacità lavorativa piena.
I Motivazione della capacità e
dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono
interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)
La questione non si pone: l'attuale capacità
lavorativa globale è determinata unicamente dalle patologie descritte in ambito
reumatologico.
I.1 Descrivere l'evoluzione della
capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta
La valutazione globale della capacità lavorativa sia
nell'attività da ultimo svolta che in un'attività adatta allo stato di salute,
è rimasta invariata rispetto alla precedente perizia medica interdisciplinare
datata 7.2.2013 effettuata presso il __________ di __________, tale valutazione
vale tuttora e continua. Va tenuta in
considerazione un'incapacità lavorativa totale in qualunque attività durante la
degenza presso la Clinica __________ di __________ dal 19.2 al 9.4.2018.
(…).
L Provvedimenti sanitari e
terapie con ripercussioni sulla capacità lavorativa
Secondo i consulenti in reumatologia, neurologia e
psichiatria non è possibile migliorare ancora in misura rilevante la capacità
lavorativa mediante l'attuazione di provvedimenti sanitari.
(…)" (doc. AI 192/779-781; la sottolineatura è
del redattore)
Sempre i
periti del __________, alla domanda particolare concernente l’economia
domestica (cfr. punto M sub doc. AI 192/781-782), hanno risposto che “(…) il
consulente in reumatologia descrive che l'A non si occupa dell'economia
domestica, non si occupa di preparare i pasti, per quanto riguarda l'aspetto
puramente teorico, tenendo in considerazione le limitazioni funzionali
descritte, ritiene che l'A. possa svolgere praticamente tutte le attività di
un'economia domestica ed occuparsi anche della preparazione dei pasti. L'A.
potrebbe svolgere un'attività lavorativa adeguata alle sue condizioni di salute
nella forma completa e svolgere anche un'attività lavorativa nell'economia
domestica. Secondo il consulente in neurologia non vi è nessuna limitazione
maggiore dal suo punto di vista specialistico in tutte le attività
sopradescritte. Anche secondo il consulente in psichiatria non vi è nessuna
limitazione dal suo punto di vista specialistico in tutte le attività
sopradescritte. (…)” (doc. AI
192/782).
La perizia pluridisciplinare
di decorso 30 gennaio 2020 del __________ (doc. AI 192/748-830) è da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. Gli specialisti si sono
espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato
accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno
valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni
risultanti dalle visite effettuate presso di loro.
I medici hanno esaminato
approfonditamente l’evolversi dello stato di salute del ricorrente prendendo in
considerazione tutta la documentazione medica prodotta dall’assicurato ed acquisita
nel corso della procedura amministrativa.
Al referto va attribuita
piena forza probante.
Le conclusioni sono del
resto state confermate anche dal medico SMR, dr. __________, nel rapporto finale
del 3 febbraio 2020 (doc. AI 193/832-835).
Lo stesso dr. __________,
avuto riguardo al rapporto 27 aprile 2020 del dr. __________ con allegata la
RMI cervicale del 10 aprile 2020 (doc. AI 199/852-855), nell’annotazione 4
giugno 2020 ha poi concluso che “(…) agli atti ora presentati figura un
rapporto reumatologico ben redatto che congloba le patologie presenti (e già
note) obbiettivando anche disturbi algici del rachide cervicale e RMI cervicale
indicando che vi sarà a breve una valutazione neurochirurgica ma non indicando
particolari limitazioni radicolari o blocchi iperalgici o altro a questo
livello oltre a quanto già valutato dal dr. __________ dove vi sono esposti
anche i limiti funzionali di movimento nel portare e spostare pesi oltre
l’orizzontale e quindi anche per questa parte del rachide avendo a disposizione
una Rx convenzionale con condrosi plurisegmentale (che di fatto corrisponde al
risultato più approfondito con RMI). In definitiva attualmente non si è a mio
avviso in presenza di un significativo deterioramento globale valetudinario che
apporti cambiamenti rispetto a quanto esposto nel RAF del 03.02.2020 e nel
conseguente progetto di decisione. Qualora il paziente sarà sottoposto ad
interventi chirurgici (del rachide cervicale?) a questo punto un rientro in
materia sarà giustificato. (…)” (doc. AI 201/858).
2.7
Il ricorrente contesta le
conclusioni peritali e del medico SMR, sostiene che il suo stato di salute
sarebbe invece peggiorato rispetto alla perizia 7 febbraio 2013 del __________
(doc. AI 82/250-327) così come risulterebbe dall’ulteriore documentazione
medica prodotta in corso di procedura e meglio: il certificato medico 8 ottobre
2018.
del dr. __________ (doc. E); lo scritto 8 ottobre 2018 del dr. __________
indirizzato all’avv. __________ (doc. F), il rapporto 27 aprile 2020 del dr. __________
con allegata la RMI cervicale del 10 aprile 2020 (doc. H), il rapporto 27
maggio 2020 del dr. __________ (doc. I), la lettera del 10 novembre 2020 dei
medici __________ e __________ del Servizio psico-sociale di __________
indirizzata all’avv. __________ (doc. L) e la valutazione medica dell’11
gennaio 2021 del dr. __________ (doc. M).
Le censure del ricorrente
vanno respinte per le seguenti ragioni.
Quanto attestato l’8
ottobre 2018 dal dr. __________, FMH in medicina interna generale, nel certificato
medico sub doc. E e dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nello
scritto sub doc. F, è stato ripreso totalmente dagli stessi specialisti nei
relativi rapporti medici 12 novembre (doc. AI 153/603-612) e 26 novembre 2018
(doc. AI 156/630-639). Detti rapporti figurano nell’elenco atti della perizia
pluridisciplinare di decorso del 30 gennaio 2020 (doc. AI 192/753-754) e,
pertanto, sono già stati presi in considerazione dai periti del __________.
Dal canto loro il dr. __________,
FMH in reumatologia, e il dr. __________, FMH in neurologia, nei rispettivi
referti del 27 aprile 2020 con allegata la RMI cervicale del 10 aprile 2020
(doc. H) e del 27 maggio 2020 (doc. I), non si sono confrontati con le
valutazioni del __________ e nemmeno si sono espressi chiaramente sulle
limitazioni funzionali e la capacità lavorativa.
I periti del __________ –
ai quali è stata sottoposta la succitata documentazione medica di cui ai doc.
E, F, H e I –, nel complemento del 1. ottobre 2020 (VI/1), dopo aver
riprodotto e essersi allineati completamente alle seguenti prese di posizione
dei loro consulenti esterni:
"
(…)
Il Dr. med. __________ nel suo rapporto medico del
17.9.2020
scrive:
“[…] Personalmente avevo visitato l’assicurato in data
17.09.2019
Allora presentava una sindrome spondilogena bilaterale, a destra
più che a sinistra, in stato dopo fissazione intersomatica PLIF L4/L5 per ernia
discale ed instabilità effettuata in data 14.09.2011. Segnalavo la tendenza di
un reumatismo delle parti molli a carattere fibromialgico nonché un’iniziale
artrosi dell’articolazione tibiotarsica in stato dopo frattura malleolare
mediale tipo Weber A in data 01.03.2004. Egli presentava all’indagine clinica,
una mobilità della colonna cervicale non particolarmente ridotta. Vi erano
piuttosto dei tender points relazionati alla problematica fibromialgica. Vi era
una radiografia della colonna cervicale eseguita da me in data 17.09.2019, che
mostrava una minima condrosi a livello C5/C6 così come un’iniziale condrosi
C6/C7. Nel frattempo è stato sottoposto ad una RM della colonna cervicale che
ha mostrato a questi livelli una protusione erniaria C5/C6 e C6/C7 pure una
protusione discale posteriore. Non concordo con la valutazione del collega
reumatologo Dr. med __________ sul fatto che questi disturbi siano la causa di
una sindrome cervico-vertebrale e cervico-cefale, nonché le vertigini
dell’assicurato. Concordo invece su quanto asserito dal Dr. __________, che
nella sua valutazione segnala come all’esame neurologico, l’assicurato
riferisca tutt’ora una emisindrome sensitiva destra nota da anni, probabilmente
funzionale, aggravata da una componente somatoforme da dolore persistente. Il
Dr. __________ non trova segni clinici di partecipazione centrale alla recente
RM della colonna cervicale da me elencata antecedentemente, che ha dimostrato
solo modiche discopatie, senza partecipazione neurologica. Anche la RM
cerebrale del 11.08.2016 era normale. Dal lato neurologico non ha quindi
proposte particolari. Ritengo quindi che non vi siano da queste nuove indagini
radiologiche effettuate, indicazioni che portino a modificare la mia
valutazione peritale del 2019, in particolar modo la mia presa di posizione
concernente le limitazioni funzionali e la capacità lavorativa.”
Il Dr. med. __________ nel suo rapporto medico del 21.9.2020
scrive:
“[…] Complessivamente dunque dalla documentazione
citata non emergono nuovi elementi rispetto a quanto riscontrato in occasione della
valutazione neurologica del settembre 2019. In particolare anche il dott. __________
conferma di non trovare deficit riferibili ad un danno delle strutture nervose
centrali o periferiche e che i dolori sono di origine principalmente
somatoforme, rispettivamente funzionale. Posso dunque confermare la mia
valutazione del 2019.”
Il Dr. med. __________ nel suo rapporto medico del 21.9.2020
scrive:
“ho preso visione della documentazione medica da te
inviatami tramite lettera del 15.09.2020 e in modo particolare del rapporto
medico redatto dal collega psichiatra Dr. __________ di __________ nel quale
non ho potuto rilevare elementi nuovi tali da modificare quanto riportato nella
valutazione effettuata nell’ambito della perizia __________ datata 30.01.2020.”
(…)" (VI/1)
hanno concluso che “(…)
sulla base di quanto descritto sopra dai consulenti, la nuova documentazione
non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica
interdisciplinare datata 30.1.2020 effettuata presso il __________ di __________
(…)” (VI, pag. 3).
Avuto riguardo alla lettera
del 10 novembre 2020 dei medici __________ e __________ del Servizio
psico-sociale (SPS) di __________ (doc. L) –
a prescindere dal fatto che adducendo che “(…) il quadro psicopatologico
descritto con modificazioni durature della personalità, la cronicizzazione e
l'aggravarsi della sintomatologia nel corso degli anni suggeriscono quindi la
presenza di una minima riduzione della capacità lavorativa dal punto di vista
psichiatrico, per la quale risulta complesso tuttavia ipotizzare un progetto
riabilitativo. (…)” (doc. L) il SPS non ha confermato l’incapacità
lavorativa totale attestata dal dr. __________ nel rapporto medico 26 novembre
2018.
(doc. AI 156/630-639; in particolare dove conclude che “(…) la
sua capacità lavorativa attualmente è nulla. (…)” (doc. AI 156/635))
– i periti del __________,
nell’ulteriore complemento del 25 novembre 2020 (XIV/1), fatta propria la presa
di posizione del 20 novembre 2020 nella quale il dr. __________ ha rilevato che
“(…) ho preso visione di quanto riportato nel rapporto medico del 10.11.2020
redatto dalla collega psichiatra Dr.ssa __________ del Servizio Psicosociale di
__________ non rilevando in esso elementi clinici nuovi o tali da cambiare
quanto da me riportato della valutazione specialistica effettuata nell'ambito
della perizia __________ che posso quindi confermare. (…)” (XIV/2), hanno
concluso che “(…) sulla base di quanto descritto sopra dal consulente Dr.
med. __________, la nuova documentazione non apporta elementi tali da
modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare __________ del
30.1.2020
(…)” (XIV/1).
Quanto, infine, alla valutazione
medica dell’11 gennaio 2021 del dr. __________ (doc. M), a ragione l’Ufficio
AI, nelle osservazioni del 21 gennaio 2021, ha evidenziato che “(…) la RMI
cervicale del 10.04.2020 (citata dal Dr. med. __________ all'interno dello
scritto 11 gennaio 2021 sub. doc. M incarto TCA) è già stata sottoposta per
esame al __________ di __________. Quest'ultimo - mediante il complemento
peritale 1º ottobre 2020 - ha concluso quanto segue: "(...) In conclusione, sulla base di quanto
descritto sopra dai consulenti, la nuova documentazione non apporta elementi
tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata
30.1.2020
effettuata presso il __________ di __________. (…)". (…)”
(XVIII).
2.8
Visto tutto quanto precede
questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
pluridisciplinare del __________ del 30 gennaio 2020 (doc AI 192/748-831),
condivisa dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale 3 febbraio e
nell’annotazione del 4 giugno 2020 (doc. AI 193/832-835 e 201/858) e poi
confermata dagli stessi periti del __________ attraverso i complementi peritali
del 1. ottobre e del 25 novembre 2020 (VI/1 e XIV/1). Tale valutazione è da
considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati ai considerandi che precedono (cfr. consid. 2.4 e
2.5).
In effetti, lo
si ribadisce, gli specialisti del __________ si sono espressi riguardo a
tutte le patologie lamentate dall’assicurato, esprimendo una valutazione
accurata e complessiva.
Tenendo conto dell’insieme
dei limiti funzionali dell’interessato, i periti sono giunti alla conclusione che
“(…) la valutazione globale della capacità lavorativa sia nell'attività da
ultimo svolta che in un'attività adatta allo stato di salute, è rimasta
invariata rispetto alla precedente perizia medica interdisciplinare datata
7.2.2013
effettuata presso il __________ di __________, tale valutazione vale
tuttora e continua. (…)” (doc. AI 192/781).
Considerata l’assenza di
motivi per mettere in dubbio le suddette conclusioni a cui sono giunti i periti
del __________, giova qui ricordare che il giudice si scosta dalle risultanze
peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in
considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti
per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (STF 8C_55/2019 del 22
maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.
Inoltre – a
prescindere dal fatto che i dottori __________, __________, __________ e __________
nemmeno si sono confrontati con le conclusioni dei periti del __________ –
non va dimenticato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere
in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a
imporre nuovi accertamenti (STF 8C_17/2018 del 15 febbraio 2018 consid. 4.4;
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, tutte con rinvii).
Infine –
richiamato il principio del grado della verosimiglianza preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181;
126.
V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195) – questo
Tribunale ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l’evoluzione dello stato di salute
valetudinario dell’assicurato nel tempo, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti. In questo senso la domanda subordinata
con la quale il ricorrente ha richiesto l’annullamento della decisione
impugnata con rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti
medici e resa di un nuovo provvedimenti (cfr. consid. 1.4) va disattesa.
Al riguardo,
va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di
essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 pag.
28.
consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.9
Quanto alla valutazione
economica – come accennato (cfr. consid. 1.4) l’insorgente contesta il
calcolo del grado d’invalidità secondo il metodo specifico e censura il fatto che
l’inchiesta domiciliare non sia stata aggiornata – questo Tribunale
rileva quanto segue.
Chiamato a pronunciarsi,
tra l’altro, sull’applicabilità del metodo specifico, nella succitata STCA
32.2015.7
del 19 novembre 2015 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI
133/506-544), il TCA aveva confermato l’applicabilità di detto metodo adducendo
che “(…) con la dichiarazione trasmessa all’UAI il 30 aprile 2013, RI 1 ha
dichiarato di “non aver effettuato alcuna
ricerca di impiego fra il 1. gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 a causa del mio
precario stato di salute” (doc. AI 94-2). L’UAI ha quindi concluso che
il ricorrente, benché abile in attività adeguate, dopo l’intimazione della
decisione del 14 novembre 2007 non si è attivato nella ricerca di un’attività
lavorativa. Il caso di RI 1 è stato così valutato alla luce degli impedimenti
nelle abituali mansioni svolte come persona senza attività lucrativa (doc. AI
105-1). Questa conclusione può essere fatta propria da questa Corte. (…)”
(doc. AI 133/518). Nella medesima pronuncia sono state inoltre confermate le
conclusioni a cui è giunta l’assistente sociale nell’“Inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica” del 26 marzo 2014 e
nell’“Annotazione per l’incarto” del 4 giugno 2014 (doc. AI 96/351-357 e
102/408-409).
Richiamando unicamente le
risultanze dell’“Inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica” del 26 marzo 2014 (cfr. il punto 6 del ricorso a
pag. 5), l’insorgente non ha adotto alcun elemento atto a spingere
l’amministrazione ad effettuare ulteriori accertamenti al riguardo.
Va qui ricordato che se da
una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In concreto l’insorgente,
da una parte non ha impugnato la precedente STCA 32.2015.7 del 19 novembre 2015
lasciandola crescere incontestata in giudicato e, dall’altra parte, nonostante
l’obbligo di collaborare, non ha documentato e tantomeno provato i cambiamenti
e/o le ragioni per le quali non dovrebbe più trovare applicazione il metodo
specifico.
In simili circostanze –
ribadito che per i motivi sopra esposti, da un punto di vista medico, vi è da
concludere per una stabilità dello stato di salute rispetto a quanto accertato
nella precedente perizia 7 febbraio 2013 (cfr. consid. 2.6, 2.7 e 2.8) –
nemmeno è possibile seguire l’insorgente laddove, adducendo che “(…) per la
decisione del 2 luglio 2020 è stata fatta solo una valutazione medica teorica
insufficiente ed è stata del tutto omessa una concreta verifica a domicilio,
quindi del contesto concreto, che è necessaria a sei anni di distanza dalla
precedente con i relativi cambiamenti. (…)” (I, pag. 5), pretende un
aggiornamento dell’“Inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica”.
Al riguardo a ragione con
la risposta l’Ufficio AI ha evidenziato che “(…) l'amministrazione -
all'interno della decisione impugnata - ha già pertinentemente rilevato quanto
segue: "(...) Considerato che a
livello medico la situazione è rimasta invariata, non si procede con
l'inchiesta a domicilio. Il grado d'invalidità risulta quindi nullo. (...) Per
quanto attiene alle osservazioni sull’applicazione del metodo specifico, si
rimanda alla sentenza del Lodevole Tribunale Cantonale delle assicurazioni,
datata 19.11.2015, tramite la quale il Signor RI 1 viene considerato persona
senza attività lucrativa. (...)". Non essendo mutato nulla rispetto
alla precedente decisione del 28.01.2015, a giusta ragione l'amministrazione
non ha né esperito una nuova inchiesta a domicilio né cambiato il metodo di
valutazione dell'invalidità (da specifico ad ordinario). Oltre a ciò, va pure
rammentato che il __________ di __________ - al punto M del proprio referto
peritale datato 30.01.2020 - ha chiaramente indicato che l'assicurato, dal
punto di vista medico, può svolgere senza problemi tutte le attività relative
all'economia domestica. (…)” (VI, pag. 4).
2.10
Visto tutto quanto precede la
decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.
2.11
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in concreto
(cfr. disposizione transitoria, art. 83 LPGA), la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità
delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti