Lexipedia

Decisione

32.2020.103

Nuova domanda. Viste le risultanze della perizia di decorso SAM con complementi (attestanti una stabilità dello stato di salute rispetto alla precedente perizia) a ragione l'Ufficio AI, in applicazione del metodo specifico, ha negato il diritto a prestazioni

22 marzo 2021Italiano46 min

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.103

FS

Lugano

22 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 settembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 2 luglio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1962, da ultimo

attivo quale autista di veicoli pesanti presso la __________ (doc. AI 10/28-30)

e all’epoca rappresentato dall’avv. __________, nel mese di giugno 2006 ha

inoltrato una domanda di prestazioni AI a seguito delle sequele dell’infortunio

avvenuto il 1. marzo 2004 (doc. AI 2/2, 3/3-10 e incarto LAINF sub doc. AI

206-210 pagg. 917-1198).

L’Ufficio AI, con

decisione del 14 novembre 2007 cresciuta incontestata in giudicato –

sulla base, in particolare, della perizia pluridisciplinare del __________ del

26 giugno 2007 (doc. AI 33/82-112) e del rapporto finale del 18 settembre 2007

della consulente in integrazione professionale (doc. AI 44/124-127) –, ha

riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera limitatamente al

periodo dal 1. giugno al 31 luglio 2005 (doc. AI 47/133-134 con le motivazioni

sub doc. AI 46/129-132).

1.2. Nel mese di settembre 2011

l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI 51/140-145)

nella quale – viste le osservazioni 9 novembre 2011 inoltrate tramite

l’avv. __________ (doc. AI 57/155-172) e ritenuta l’annotazione 23 aprile 2012

del medico SMR dr. __________ (doc. AI 59/174) – l’Ufficio AI è entrato

nel merito (doc. AI 61/176-177).

Con decisione del 18

novembre 2014, preavvisata il 2 aprile 2014 (doc. AI 97/358-359) e in

applicazione del metodo specifico per le persone che si occupano dell’economia

domestica – visti, in particolare,

la perizia pluridisciplinare del 7 febbraio 2013 del __________ (doc. AI

82/250-327), il rapporto finale SMR del 18 febbraio 2013 (doc. AI 83/328-331), le

tabelle allestite il 6 marzo 2013 con le riduzioni dal reddito ipotetico da

invalido (doc. AI 87/336 e 88/337-342) e l’“Inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica” del 26 marzo 2014 con l’“Annotazione

per l’incarto” del 4 giugno 2014 della medesima assistente sociale (doc. AI

96/351-357 e 102/408-409) –,

l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni (doc. AI 105/412-414).

Questo Tribunale, in esito

al ricorso del 5 gennaio 2015 inoltrato contro la decisione del 18 novembre

2014 (doc. AI 110/421-423) –

decisione, questa, poi sostituita da quella del 28 gennaio 2015 con la quale

l’amministrazione (annullata la decisione del 18 novembre 2014) ha riconosciuto

il diritto al versamento di una rendita intera dal 1. marzo al 30 giugno 2012

(doc. AI 117/454-456) –, con STCA

del 19 novembre 2015, cresciuta incontestata in giudicato, lo ha respinto

confermando tanto l’applicazione del metodo specifico per il calcolo

dell’invalidità quanto il diritto al versamento di una rendita intera

limitatamente al periodo dal 1. marzo al 30 giugno 2012 (doc. AI 133/506-544).

1.3. Nel mese di agosto 2018

l’assicurato ha presentato una terza domanda di prestazioni AI per adulti (doc.

AI 140/562-570).

L’Ufficio AI – visti la documentazione medica allegata

alle osservazioni dell’11 ottobre (doc. AI 148/596-598 e 147/589-595) con l’annotazione

18 ottobre 2018 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 150/600) e dopo aver

comunicato, con lettera 22 ottobre 2018 (doc. AI 151/601), all’avv. __________

di aver annullato il progetto di decisione del 6 ottobre 2018 (doc. AI

143/573-578) – è entrato nel

merito della nuova domanda.

L’amministrazione – aggiornati gli atti medici [vedi: il rapporto medico 12 novembre 2018

con allegati e il certificato medico 2 maggio 2019 del dr. __________ (doc. AI

153/603-625 e 178/710), il rapporto medico 26 novembre 2018 con allegato e la

risposta 1. aprile 2019 del dr. __________ (doc. AI 156/630-642 e 175/704)

nonché l’annotazione 20 maggio 2019 del medico SMR dr. Prolo (doc. AI 179/711)] –

il 3 giugno 2019 ha richiesto una perizia pluridisciplinare di decorso al __________

(doc. AI 183/722-723, 184/724-729, 185/730-736 e 187/739-740).

Con decisione del 2 luglio

2020, preavvisata il 5 febbraio 2020 (doc. AI 194/836-839) e oggetto della

presente vertenza – visti la

perizia pluridisciplinare di decorso del 30 gennaio 2020 del __________ (doc.

AI 192/748-831) e il rapporto finale 3 febbraio 2020 con l’annotazione 4 giugno

2020 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 193/832-835 e 201/858) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una

rendita (doc. AI 203/861-865).

1.4. Contro la decisione del 2

luglio 2020 l’assicurato, tramite l’avv. __________, ha inoltrato il presente

ricorso.

L’insorgente – contestati l’applicazione del metodo

specifico per il calcolo del grado d’invalidità (dal formulario “Inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica” del 26

marzo 2014 sub doc. G risulterebbe che senza il danno alla salute egli avrebbe

lavorato a tempo pieno, inoltre l’inchiesta domiciliare non è stata aggiornata)

e la valutazione dei periti del __________ che contrasterebbe con la documentazione

medica allegata al ricorso (cfr. doc. E, F, H e I) – ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il

riconoscimento del diritto ad una rendita intera dal 28 agosto 2018,

subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione perché, effettuati i

necessari accertamenti medici, proceda alla resa di una nuova decisione (I,

pag. 7).

1.5. Con la risposta di causa,

dopo la chiesta proroga del termine (IV con allegato IV/1 e V), l’Ufficio AI ha

formulato le seguenti osservazioni (VI con complemento del __________ 1.

ottobre 2020 sub VI/1).

Quanto alla valutazione

medica – premesso che “(…) occorre

rammentare che in occasione della precedente decisione del 28 gennaio 2015 - confermata

da codesto lodevole TCA mediante la sentenza del 19.11.2015 - l'amministrazione

si era basata in particolare sulla valutazione pluridisciplinare 07.02.2013

esperita dal __________ di __________ rispettivamente sull'inchiesta economica

per le persone che si occupano dell'economia domestica datata 26 marzo 2014.

Tali conclusioni, condivise dal medico SMR, erano quindi state poste a

fondamento della decisione 28.01.2015 con la quale l'amministrazione aveva

negato all'assicurato il diritto ad una rendita d'invalidità per il lasso di

tempo successivo al 30 giugno 2012 in considerazione di un grado invalidante

totale corrispondente alla percentuale dello 0% (…)” (VI, pag. 3) e

rilevato che “(…) in occasione della nuova domanda di prestazioni

dell'agosto 2018, alla luce degli accertamenti esperiti, la situazione è da

considerare sostanzialmente invariata. In particolare, dopo attenta analisi

della documentazione agli atti, lo scrivente Ufficio non ha alcun motivo per

mettere in dubbio la recente valutazione peritale di decorso del 30 gennaio

2020, da considerare dettagliata e approfondita. In effetti, a pagina 34 del

referto peritale in parola (cfr. i punti I.1 e I.2), i periti hanno rettamente

concluso quanto segue: "(...) La

valutazione globale della capacità lavorativa sia nell’attività da ultimo

svolta che in un'attività adatta allo stato di salute, è rimasta invariata

rispetto alla precedente perizia medica interdisciplinare datata 7.2.2013

effettuata presso il __________ di __________, tale valutazione vale tuttora e

continua. (...)". Del resto tali conclusioni sono state pienamente

condivise anche dal SMR nel rapporto finale del 3 febbraio 2020, nel quale il

Dr. med. __________ ha ammesso una situazione sostanzialmente stazionaria con

un'inabilità lavorativa del 75% nel lavoro precedentemente esercitato, ma

un'abilità completa in attività adeguate rispettivamente nelle mansioni

consuete. Nulla muta ai fini del giudizio neanche avuto riguardo alla

documentazione medica prodotta dall'assicurato in questa sede (cfr. in tal

senso i doc. E, F, H e I incarto TCA). In effetti, il __________ di __________

- mediante il complemento peritale 1º ottobre 2020 qui allegato - ha osservato

quanto segue: "(...) In conclusione,

sulla base di quanto descritto sopra dai consulenti, la nuova documentazione

non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica

interdisciplinare datata 30.1.2020 effettuata presso il __________ di __________.

(…)" (cfr. anche a tal proposito l'annotazione SMR del 04.06.2020

agli atti). (…)” (VI, pag. 3) –

l’Ufficio AI ha concluso che “(…) in definitiva, le dettagliate ed

approfondite valutazioni eseguite dal __________ di __________ rispettivamente

dal SMR dell'Al non sono state smentite da altri certificati attestanti in modo

convincente una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo delle

sintomatologie rilevate. Quanto prodotto dal qui ricorrente non è in grado di sovvertire

le conclusioni a cui è giunta l'amministrazione o attestare un peggioramento

duraturo delle sue affezioni rispetto a quanto valutato in precedenza. (…)”

(VI, pag. 3).

Riguardo alla valutazione

economica l’Ufficio AI ha evidenziato che “(…) quanto alle censure sollevate

dal rappresentante dell'assicurato al punto 6 del gravame, l'amministrazione -

all'interno della decisione impugnata - ha già pertinentemente rilevato quanto

segue: "(...) Considerato che a

livello medico la situazione è rimasta invariata, non si procede con

l'inchiesta a domicilio. Il grado d'invalidità risulta quindi nullo. (...) Per

quanto attiene alle osservazioni sull’applicazione del metodo specifico, si

rimanda alla sentenza del Lodevole Tribunale Cantonale delle assicurazioni,

datata 19.11.2015, tramite la quale il Signor RI 1 viene considerato persona

senza attività lucrativa. (...)". Non essendo mutato nulla rispetto

alla precedente decisione del 28.01.2015, a giusta ragione l'amministrazione

non ha né esperito una nuova inchiesta a domicilio né cambiato il metodo di

valutazione dell'invalidità (da specifico ad ordinario). Oltre a ciò, va pure

rammentato che il __________ di __________ - al punto M del proprio referto

peritale datato 30.01.2020 - ha chiaramente indicato che l'assicurato, dal

punto di vista medico, può svolgere senza problemi tutte le attività relative

all'economia domestica. (…)” (VI, pag. 4).

1.6. Con scritto del 14 novembre

2020 – dopo aver chiesto e ottenuto una proroga del termine (VIII e IX) –

l’insorgente si è confermato nelle proprie allegazioni e ha prodotto la lettera

del 10 novembre 2020 dei medici __________ e __________ del Servizio

psico-sociale di __________ indirizzata all’avv. __________ (X e allegato doc.

L).

1.7. Con “Osservazioni” del

14 dicembre 2020 (XIV) – dopo aver

chiesto (doc. XII), ed ottenuto (doc. XIII), una proroga del termine e prodotto

il complemento peritale 25 novembre 2020 del __________ (XIV/1-2) a cui a cui è

stato sottoposto il succitato doc. L –,

l’Ufficio AI si è confermato nelle proprie allegazioni adducendo che “(…) la

documentazione medica di cui sopra è stata nuovamente sottoposta al __________

di __________ il quale, mediante complemento peritale 25 novembre 2020 qui

allegato, ha concluso quanto segue: "(...)

In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dal consulente Dr. med. __________,

la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni

della perizia medica interdisciplinare __________ del 30.1.2020. (...)".

Alla luce di quanto precede, si ritiene quindi di dover insistere nel chiedere

la reiezione del ricorso. (…)” (XIV).

1.8. Con scritto del 12 gennaio

2021__________, l’insorgente ha preso posizione sulle “Osservazioni” del

14 dicembre 2020 formulate dall’Ufficio AI e prodotto la valutazione medica

dell’11 gennaio 2021 del dr. __________ (XVI e allegato doc. M).

Detto scritto è stato notificato

all’Ufficio AI (XVII) che, con lettera del 21 gennaio 2021, ha comunicato al

TCA che “(…) la RMI cervicale del 10.04.2020 (citata dal Dr. med. __________

all'interno dello scritto 11 gennaio 2021 sub. doc. M incarto TCA) è già stata

sottoposta per esame al __________ di __________. Quest'ultimo - mediante il

complemento peritale 1º ottobre 2020 - ha concluso quanto segue: "(...) In conclusione, sulla base di quanto

descritto sopra dai consulenti, la nuova documentazione non apporta elementi

tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata

30.1.2020 effettuata presso il __________ di __________. (…)". (…)”

(XVIII, trasmesso per conoscenza all’insorgente; XIX).

1.9. Con scritti del 12 e del 24

febbraio 2021 l’avv. __________ ha comunicato al TCA di non patrocinare più RI

1 (XX) mentre la RA 1 ha comunicato di aver assunto il mandato allegando la

relativa procura (XXI e XXI/1).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a

prestazioni (cfr. consid. 1.3).

L’insorgente postula

l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del diritto ad una

rendita intera dal 28 agosto 2018 (data dell’inoltro della terza domanda sub

doc. AI 140/562-570), subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione

perché, effettuati i necessari accertamenti medici, renda un nuovo

provvedimento (cfr. consid. 1.4).

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente

permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di

cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli

può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità

lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del

mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi

(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STF

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133

V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V

30).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.;

RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

2.4. Per

poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di

ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STF U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017

consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011;

8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op.

cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27

settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5. Nel 2015 il Tribunale

federale (TF) ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente

criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per

la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due sentenze

in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve

essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in

presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF

ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.6. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se, nel caso di specie, lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della

documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalla “Perizia

Pluridisciplinare (decorso)” 30 gennaio 2020 del __________ (doc. AI

192/748-830), che conclude per una stabilità dello stato di salute rispetto a

quanto accertato nella precedente perizia 7 febbraio 2013 (doc. AI 82/250-327).

I periti, nel referto

datato 30 gennaio 2020 (doc. AI 192/748-830) –

dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale - sociale,

professionale e patologica, i disturbi soggettivi e le affezioni attuali,

l’anamnesi sistemica, la descrizione della giornata e le constatazioni

obiettive (doc. AI 192/751-765) –,

hanno posto la diagnosi reumatologica con influenza sulla capacità lavorativa

di: “(…) - sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena bilaterale

a ds. più che a sin. in stato dopo fissazione intersomatica TLIF L4-L5 per

ernia discale e instabilità segmentale effettuata in data 14.9.2011; - tendenza

a un reumatismo delle parti molli a carattere fibromialgico; - iniziale artrosi

all'articolazione tibio-tarsica in stato dopo frattura malleolare mediale tipo

Weber A l’1.3.2004 (…)” (doc. AI 192/766) e, senza influenza sulla capacità

lavorativa, le seguenti ulteriori diagnosi: “(…) Diagnosi reumatologiche:

gonalgia a ds. più che a sin. in stato dopo piccola impressione del piatto

tibiale nel 2004 nonché meniscectomia mediale parziale artroscopica nel 2000.

Diagnosi neurologiche: - sindrome lombovertebrale cronica senza deficit

associati di tipo radicolare; - cefalee di tipo tensivo rispettivamente

cervicogene; - deficit sensitivo all'emicorpo destro non di origine organica. Diagnosi

psichiatriche: distimia (ICD-10 F34.1); - sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD-10 F45.4). Altre diagnosi internistiche: - sovrappeso con BMI

26.5 kg/m2; - rinocongiuntivite allergica primaverile; - iperplasia

prostatica benigna in trattamento; - stato dopo intervento per cataratta

bilaterale nel giugno 2010 con impianto di lente. (…)” (doc. AI 192/766).

Nella

“Struttura della valutazione consensuale per perizie pluridisciplinari”

(doc. AI 192/775-782) – premesso che “(…) le conclusioni peritali

si fondano su un’esauriente discussione tra i medici periti del __________.

L’incapacità lavorativa globale è determinata unicamente dalle patologie

descritte in ambito reumatologico (…)” (doc. AI 192/775) –, i

periti del SAM hanno esposto l’iter che ha portato l’amministrazione a ordinare

la presente perizia pluridisciplinare, hanno confermato le valutazioni

specialistiche di natura reumatologica, neurologica, psichiatrica e

internistica (cfr. doc. AI 192/775-778) e, ai punti da C a L, hanno formulato

le seguenti conclusioni:

"

(…)

C Ripercussioni funzionali dei

reperti / delle diagnosi

Per quanto riguarda le patologie in ambito

reumatologico, il nostro consulente descrive che I'A. presenta delle

limitazioni funzionali sostanzialmente invariate rispetto alle valutazioni

peritali precedenti, e in particolar modo rispetto alla valutazione peritale reumatologica

effettuata dal Dr. med. __________ nel 2013 per il __________: le patologie reumatologiche

comportano quindi delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e

trasporto di pesi fino all'altezza dei fianchi, il sollevamento di pesi sopra

l'altezza del petto (soprattutto se oltrepassano 5 kg), il maneggiare attrezzi

(soprattutto se pesanti), l'effettuare lavori al di sopra della testa, la rotazione

del tronco, l'assunzione di determinate posizioni ed il salire su scale a pioli

(le limitazioni sono descritte in modo dettagliato nel consulto reumatologico,

capitolo 7.4). Secondo il consulente in neurologia dal punto di vista

neurologico non vi sono requisiti particolari per un'attività proponibile con

una capacità lavorativa piena sia nell'attività da ultimo svolta che in altre

attività. Dal punto di vista psichiatrico il nostro consulente descrive che non

sono presenti vere e proprie limitazioni della capacità lavorativa da ricondurre

ad un'affezione psico-patologica maggiore. A prescindere dalle valutazioni

allegate in ambito reumatologico, neurologico e psichiatrico, le altre diagnosi

internistiche non comportano una riduzione della capacità lavorativa.

D Discussioni di aspetti della

personalità eventualmente rilevanti

Il consulente in psichiatria descrive che l'A. presenta

uno stile cognitivo paranoide che lo porta, nella fattispecie, a permanere ad

oltranza in uno stato psicologico fissato nel quale il sentimento di sé appare

ferito, e la coscienza è pervasa e completamente identificata con il fatto di

aver subito un danno corporeo e di essere stato oggetto di un’ingiustizia.

E Discussione di fattori di

stress e risorse

Il consulente in reumatologia descrive che l'A. è

sicuramente stressato, si lamenta delle varie problematiche assicurative, si

sente colpevolizzato per dover beneficiare di contributi dell'assistenza

pubblica. È piuttosto critico verso i medici e le assicurazioni con cui ha

avuto a che fare. Per quanto riguarda la situazione famigliare questa sembra attualmente

non essere ottimale, è possibile che vi siano anche in questo ambito dei

fattori di stress. Per quanto riguarda le patologie di tipo somatico

muscolo-scheletriche queste non dovrebbero essere dei fattori particolarmente

stressanti vista l'evoluzione clinica e radiologica. Il consulente in

psichiatria descrive che le risorse, al di là dalla propria convinzione di

essere una vittima delle circostanze, sono da considerare integre ma esse,

proprio per l'attaccamento dimostrato al proprio punto di vista, non vengono

investite dall'A. Secondo il consulente in neurologia l'A presenterebbe ancora

buone capacità e risorse.

F Verifica della coerenza

Secondo il consulente in reumatologia vi è una netta

discrepanza tra la sintomatologia invalidante, il decorso cronico e la

resistenza a tutte le terapie fino a qui instaurate e i reperti clinici e

radiologici: vi sono sicuramente dei fattori non di tipo somatico che influenzano

questa sintomatologia, questi sono già stati elencati nell'ambito di una sindrome

somatoforme da dolore persistente. Attualmente dal punto di vista clinico è

evidente una certa tendenza a un reumatismo delle parti molli con quasi tutti i

tender points necessari per la diagnosi di una fibromialgia e vi sono tutta una

serie di disturbi funzionali che ben si associano a questa problematica. Anche

per il consulente in neurologia vi è una certa discrepanza tra i sintomi

soggettivi e l'assenza di reperti oggettivi rilevanti. Secondo il consulente in

psichiatria l'inquadramento diagnostico e la descrizione dello stile cognitivo

sono in rapporto di coerenza con la sintomatologia manifestata dall'A.

G Capacità lavorativa

Considerandi

nell'attività svolta finora

Globalmente nell'attività da ultimo esercitata di

autista e collaboratore presso una ditta di trasporti e traslochi vi è

attualmente una capacità lavorativa nella misura del 25% inteso come riduzione

del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa. Come casalingo vi è

una capacità lavorativa piena.

H Capacità lavorativa in un'attività

adeguata

Globalmente in un'attività adatta allo stato di salute

vi è attualmente una capacità lavorativa piena.

I Motivazione della capacità e

dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono

interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)

La questione non si pone: l'attuale capacità

lavorativa globale è determinata unicamente dalle patologie descritte in ambito

reumatologico.

I.1 Descrivere l'evoluzione della

capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta

La valutazione globale della capacità lavorativa sia

nell'attività da ultimo svolta che in un'attività adatta allo stato di salute,

è rimasta invariata rispetto alla precedente perizia medica interdisciplinare

datata 7.2.2013 effettuata presso il __________ di __________, tale valutazione

vale tuttora e continua. Va tenuta in

considerazione un'incapacità lavorativa totale in qualunque attività durante la

degenza presso la Clinica __________ di __________ dal 19.2 al 9.4.2018.

(…).

L Provvedimenti sanitari e

terapie con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Secondo i consulenti in reumatologia, neurologia e

psichiatria non è possibile migliorare ancora in misura rilevante la capacità

lavorativa mediante l'attuazione di provvedimenti sanitari.

(…)" (doc. AI 192/779-781; la sottolineatura è

del redattore)

Sempre i

periti del __________, alla domanda particolare concernente l’economia

domestica (cfr. punto M sub doc. AI 192/781-782), hanno risposto che “(…) il

consulente in reumatologia descrive che l'A non si occupa dell'economia

domestica, non si occupa di preparare i pasti, per quanto riguarda l'aspetto

puramente teorico, tenendo in considerazione le limitazioni funzionali

descritte, ritiene che l'A. possa svolgere praticamente tutte le attività di

un'economia domestica ed occuparsi anche della preparazione dei pasti. L'A.

potrebbe svolgere un'attività lavorativa adeguata alle sue condizioni di salute

nella forma completa e svolgere anche un'attività lavorativa nell'economia

domestica. Secondo il consulente in neurologia non vi è nessuna limitazione

maggiore dal suo punto di vista specialistico in tutte le attività

sopradescritte. Anche secondo il consulente in psichiatria non vi è nessuna

limitazione dal suo punto di vista specialistico in tutte le attività

sopradescritte. (…)” (doc. AI

192/782).

La perizia pluridisciplinare

di decorso 30 gennaio 2020 del __________ (doc. AI 192/748-830) è da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. Gli specialisti si sono

espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, hanno esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno

valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni

risultanti dalle visite effettuate presso di loro.

I medici hanno esaminato

approfonditamente l’evolversi dello stato di salute del ricorrente prendendo in

considerazione tutta la documentazione medica prodotta dall’assicurato ed acquisita

nel corso della procedura amministrativa.

Al referto va attribuita

piena forza probante.

Le conclusioni sono del

resto state confermate anche dal medico SMR, dr. __________, nel rapporto finale

del 3 febbraio 2020 (doc. AI 193/832-835).

Lo stesso dr. __________,

avuto riguardo al rapporto 27 aprile 2020 del dr. __________ con allegata la

RMI cervicale del 10 aprile 2020 (doc. AI 199/852-855), nell’annotazione 4

giugno 2020 ha poi concluso che “(…) agli atti ora presentati figura un

rapporto reumatologico ben redatto che congloba le patologie presenti (e già

note) obbiettivando anche disturbi algici del rachide cervicale e RMI cervicale

indicando che vi sarà a breve una valutazione neurochirurgica ma non indicando

particolari limitazioni radicolari o blocchi iperalgici o altro a questo

livello oltre a quanto già valutato dal dr. __________ dove vi sono esposti

anche i limiti funzionali di movimento nel portare e spostare pesi oltre

l’orizzontale e quindi anche per questa parte del rachide avendo a disposizione

una Rx convenzionale con condrosi plurisegmentale (che di fatto corrisponde al

risultato più approfondito con RMI). In definitiva attualmente non si è a mio

avviso in presenza di un significativo deterioramento globale valetudinario che

apporti cambiamenti rispetto a quanto esposto nel RAF del 03.02.2020 e nel

conseguente progetto di decisione. Qualora il paziente sarà sottoposto ad

interventi chirurgici (del rachide cervicale?) a questo punto un rientro in

materia sarà giustificato. (…)” (doc. AI 201/858).

2.7

Il ricorrente contesta le

conclusioni peritali e del medico SMR, sostiene che il suo stato di salute

sarebbe invece peggiorato rispetto alla perizia 7 febbraio 2013 del __________

(doc. AI 82/250-327) così come risulterebbe dall’ulteriore documentazione

medica prodotta in corso di procedura e meglio: il certificato medico 8 ottobre

2018.

del dr. __________ (doc. E); lo scritto 8 ottobre 2018 del dr. __________

indirizzato all’avv. __________ (doc. F), il rapporto 27 aprile 2020 del dr. __________

con allegata la RMI cervicale del 10 aprile 2020 (doc. H), il rapporto 27

maggio 2020 del dr. __________ (doc. I), la lettera del 10 novembre 2020 dei

medici __________ e __________ del Servizio psico-sociale di __________

indirizzata all’avv. __________ (doc. L) e la valutazione medica dell’11

gennaio 2021 del dr. __________ (doc. M).

Le censure del ricorrente

vanno respinte per le seguenti ragioni.

Quanto attestato l’8

ottobre 2018 dal dr. __________, FMH in medicina interna generale, nel certificato

medico sub doc. E e dal dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nello

scritto sub doc. F, è stato ripreso totalmente dagli stessi specialisti nei

relativi rapporti medici 12 novembre (doc. AI 153/603-612) e 26 novembre 2018

(doc. AI 156/630-639). Detti rapporti figurano nell’elenco atti della perizia

pluridisciplinare di decorso del 30 gennaio 2020 (doc. AI 192/753-754) e,

pertanto, sono già stati presi in considerazione dai periti del __________.

Dal canto loro il dr. __________,

FMH in reumatologia, e il dr. __________, FMH in neurologia, nei rispettivi

referti del 27 aprile 2020 con allegata la RMI cervicale del 10 aprile 2020

(doc. H) e del 27 maggio 2020 (doc. I), non si sono confrontati con le

valutazioni del __________ e nemmeno si sono espressi chiaramente sulle

limitazioni funzionali e la capacità lavorativa.

I periti del __________ –

ai quali è stata sottoposta la succitata documentazione medica di cui ai doc.

E, F, H e I –, nel complemento del 1. ottobre 2020 (VI/1), dopo aver

riprodotto e essersi allineati completamente alle seguenti prese di posizione

dei loro consulenti esterni:

"

(…)

Il Dr. med. __________ nel suo rapporto medico del

17.9.2020

scrive:

“[…] Personalmente avevo visitato l’assicurato in data

17.09.2019

Allora presentava una sindrome spondilogena bilaterale, a destra

più che a sinistra, in stato dopo fissazione intersomatica PLIF L4/L5 per ernia

discale ed instabilità effettuata in data 14.09.2011. Segnalavo la tendenza di

un reumatismo delle parti molli a carattere fibromialgico nonché un’iniziale

artrosi dell’articolazione tibiotarsica in stato dopo frattura malleolare

mediale tipo Weber A in data 01.03.2004. Egli presentava all’indagine clinica,

una mobilità della colonna cervicale non particolarmente ridotta. Vi erano

piuttosto dei tender points relazionati alla problematica fibromialgica. Vi era

una radiografia della colonna cervicale eseguita da me in data 17.09.2019, che

mostrava una minima condrosi a livello C5/C6 così come un’iniziale condrosi

C6/C7. Nel frattempo è stato sottoposto ad una RM della colonna cervicale che

ha mostrato a questi livelli una protusione erniaria C5/C6 e C6/C7 pure una

protusione discale posteriore. Non concordo con la valutazione del collega

reumatologo Dr. med __________ sul fatto che questi disturbi siano la causa di

una sindrome cervico-vertebrale e cervico-cefale, nonché le vertigini

dell’assicurato. Concordo invece su quanto asserito dal Dr. __________, che

nella sua valutazione segnala come all’esame neurologico, l’assicurato

riferisca tutt’ora una emisindrome sensitiva destra nota da anni, probabilmente

funzionale, aggravata da una componente somatoforme da dolore persistente. Il

Dr. __________ non trova segni clinici di partecipazione centrale alla recente

RM della colonna cervicale da me elencata antecedentemente, che ha dimostrato

solo modiche discopatie, senza partecipazione neurologica. Anche la RM

cerebrale del 11.08.2016 era normale. Dal lato neurologico non ha quindi

proposte particolari. Ritengo quindi che non vi siano da queste nuove indagini

radiologiche effettuate, indicazioni che portino a modificare la mia

valutazione peritale del 2019, in particolar modo la mia presa di posizione

concernente le limitazioni funzionali e la capacità lavorativa.”

Il Dr. med. __________ nel suo rapporto medico del 21.9.2020

scrive:

“[…] Complessivamente dunque dalla documentazione

citata non emergono nuovi elementi rispetto a quanto riscontrato in occasione della

valutazione neurologica del settembre 2019. In particolare anche il dott. __________

conferma di non trovare deficit riferibili ad un danno delle strutture nervose

centrali o periferiche e che i dolori sono di origine principalmente

somatoforme, rispettivamente funzionale. Posso dunque confermare la mia

valutazione del 2019.”

Il Dr. med. __________ nel suo rapporto medico del 21.9.2020

scrive:

“ho preso visione della documentazione medica da te

inviatami tramite lettera del 15.09.2020 e in modo particolare del rapporto

medico redatto dal collega psichiatra Dr. __________ di __________ nel quale

non ho potuto rilevare elementi nuovi tali da modificare quanto riportato nella

valutazione effettuata nell’ambito della perizia __________ datata 30.01.2020.”

(…)" (VI/1)

hanno concluso che “(…)

sulla base di quanto descritto sopra dai consulenti, la nuova documentazione

non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica

interdisciplinare datata 30.1.2020 effettuata presso il __________ di __________

(…)” (VI, pag. 3).

Avuto riguardo alla lettera

del 10 novembre 2020 dei medici __________ e __________ del Servizio

psico-sociale (SPS) di __________ (doc. L) –

a prescindere dal fatto che adducendo che “(…) il quadro psicopatologico

descritto con modificazioni durature della personalità, la cronicizzazione e

l'aggravarsi della sintomatologia nel corso degli anni suggeriscono quindi la

presenza di una minima riduzione della capacità lavorativa dal punto di vista

psichiatrico, per la quale risulta complesso tuttavia ipotizzare un progetto

riabilitativo. (…)” (doc. L) il SPS non ha confermato l’incapacità

lavorativa totale attestata dal dr. __________ nel rapporto medico 26 novembre

2018.

(doc. AI 156/630-639; in particolare dove conclude che “(…) la

sua capacità lavorativa attualmente è nulla. (…)” (doc. AI 156/635))

– i periti del __________,

nell’ulteriore complemento del 25 novembre 2020 (XIV/1), fatta propria la presa

di posizione del 20 novembre 2020 nella quale il dr. __________ ha rilevato che

“(…) ho preso visione di quanto riportato nel rapporto medico del 10.11.2020

redatto dalla collega psichiatra Dr.ssa __________ del Servizio Psicosociale di

__________ non rilevando in esso elementi clinici nuovi o tali da cambiare

quanto da me riportato della valutazione specialistica effettuata nell'ambito

della perizia __________ che posso quindi confermare. (…)” (XIV/2), hanno

concluso che “(…) sulla base di quanto descritto sopra dal consulente Dr.

med. __________, la nuova documentazione non apporta elementi tali da

modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare __________ del

30.1.2020

(…)” (XIV/1).

Quanto, infine, alla valutazione

medica dell’11 gennaio 2021 del dr. __________ (doc. M), a ragione l’Ufficio

AI, nelle osservazioni del 21 gennaio 2021, ha evidenziato che “(…) la RMI

cervicale del 10.04.2020 (citata dal Dr. med. __________ all'interno dello

scritto 11 gennaio 2021 sub. doc. M incarto TCA) è già stata sottoposta per

esame al __________ di __________. Quest'ultimo - mediante il complemento

peritale 1º ottobre 2020 - ha concluso quanto segue: "(...) In conclusione, sulla base di quanto

descritto sopra dai consulenti, la nuova documentazione non apporta elementi

tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata

30.1.2020

effettuata presso il __________ di __________. (…)". (…)”

(XVIII).

2.8

Visto tutto quanto precede

questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

pluridisciplinare del __________ del 30 gennaio 2020 (doc AI 192/748-831),

condivisa dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale 3 febbraio e

nell’annotazione del 4 giugno 2020 (doc. AI 193/832-835 e 201/858) e poi

confermata dagli stessi periti del __________ attraverso i complementi peritali

del 1. ottobre e del 25 novembre 2020 (VI/1 e XIV/1). Tale valutazione è da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati ai considerandi che precedono (cfr. consid. 2.4 e

2.5).

In effetti, lo

si ribadisce, gli specialisti del __________ si sono espressi riguardo a

tutte le patologie lamentate dall’assicurato, esprimendo una valutazione

accurata e complessiva.

Tenendo conto dell’insieme

dei limiti funzionali dell’interessato, i periti sono giunti alla conclusione che

“(…) la valutazione globale della capacità lavorativa sia nell'attività da

ultimo svolta che in un'attività adatta allo stato di salute, è rimasta

invariata rispetto alla precedente perizia medica interdisciplinare datata

7.2.2013

effettuata presso il __________ di __________, tale valutazione vale

tuttora e continua. (…)” (doc. AI 192/781).

Considerata l’assenza di

motivi per mettere in dubbio le suddette conclusioni a cui sono giunti i periti

del __________, giova qui ricordare che il giudice si scosta dalle risultanze

peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in

considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti

per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (STF 8C_55/2019 del 22

maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.

Inoltre – a

prescindere dal fatto che i dottori __________, __________, __________ e __________

nemmeno si sono confrontati con le conclusioni dei periti del __________ –

non va dimenticato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere

in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a

imporre nuovi accertamenti (STF 8C_17/2018 del 15 febbraio 2018 consid. 4.4;

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, tutte con rinvii).

Infine –

richiamato il principio del grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181;

126.

V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195) – questo

Tribunale ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l’evoluzione dello stato di salute

valetudinario dell’assicurato nel tempo, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti. In questo senso la domanda subordinata

con la quale il ricorrente ha richiesto l’annullamento della decisione

impugnata con rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti

medici e resa di un nuovo provvedimenti (cfr. consid. 1.4) va disattesa.

Al riguardo,

va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di

essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV Nr. 10 pag.

28.

consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.9

Quanto alla valutazione

economica – come accennato (cfr. consid. 1.4) l’insorgente contesta il

calcolo del grado d’invalidità secondo il metodo specifico e censura il fatto che

l’inchiesta domiciliare non sia stata aggiornata – questo Tribunale

rileva quanto segue.

Chiamato a pronunciarsi,

tra l’altro, sull’applicabilità del metodo specifico, nella succitata STCA

32.2015.7

del 19 novembre 2015 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI

133/506-544), il TCA aveva confermato l’applicabilità di detto metodo adducendo

che “(…) con la dichiarazione trasmessa all’UAI il 30 aprile 2013, RI 1 ha

dichiarato di “non aver effettuato alcuna

ricerca di impiego fra il 1. gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011 a causa del mio

precario stato di salute” (doc. AI 94-2). L’UAI ha quindi concluso che

il ricorrente, benché abile in attività adeguate, dopo l’intimazione della

decisione del 14 novembre 2007 non si è attivato nella ricerca di un’attività

lavorativa. Il caso di RI 1 è stato così valutato alla luce degli impedimenti

nelle abituali mansioni svolte come persona senza attività lucrativa (doc. AI

105-1). Questa conclusione può essere fatta propria da questa Corte. (…)”

(doc. AI 133/518). Nella medesima pronuncia sono state inoltre confermate le

conclusioni a cui è giunta l’assistente sociale nell’“Inchiesta economica

per le persone che si occupano dell’economia domestica” del 26 marzo 2014 e

nell’“Annotazione per l’incarto” del 4 giugno 2014 (doc. AI 96/351-357 e

102/408-409).

Richiamando unicamente le

risultanze dell’“Inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica” del 26 marzo 2014 (cfr. il punto 6 del ricorso a

pag. 5), l’insorgente non ha adotto alcun elemento atto a spingere

l’amministrazione ad effettuare ulteriori accertamenti al riguardo.

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio

inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere

accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non

è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di

collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210

consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In concreto l’insorgente,

da una parte non ha impugnato la precedente STCA 32.2015.7 del 19 novembre 2015

lasciandola crescere incontestata in giudicato e, dall’altra parte, nonostante

l’obbligo di collaborare, non ha documentato e tantomeno provato i cambiamenti

e/o le ragioni per le quali non dovrebbe più trovare applicazione il metodo

specifico.

In simili circostanze –

ribadito che per i motivi sopra esposti, da un punto di vista medico, vi è da

concludere per una stabilità dello stato di salute rispetto a quanto accertato

nella precedente perizia 7 febbraio 2013 (cfr. consid. 2.6, 2.7 e 2.8) –

nemmeno è possibile seguire l’insorgente laddove, adducendo che “(…) per la

decisione del 2 luglio 2020 è stata fatta solo una valutazione medica teorica

insufficiente ed è stata del tutto omessa una concreta verifica a domicilio,

quindi del contesto concreto, che è necessaria a sei anni di distanza dalla

precedente con i relativi cambiamenti. (…)” (I, pag. 5), pretende un

aggiornamento dell’“Inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica”.

Al riguardo a ragione con

la risposta l’Ufficio AI ha evidenziato che “(…) l'amministrazione -

all'interno della decisione impugnata - ha già pertinentemente rilevato quanto

segue: "(...) Considerato che a

livello medico la situazione è rimasta invariata, non si procede con

l'inchiesta a domicilio. Il grado d'invalidità risulta quindi nullo. (...) Per

quanto attiene alle osservazioni sull’applicazione del metodo specifico, si

rimanda alla sentenza del Lodevole Tribunale Cantonale delle assicurazioni,

datata 19.11.2015, tramite la quale il Signor RI 1 viene considerato persona

senza attività lucrativa. (...)". Non essendo mutato nulla rispetto

alla precedente decisione del 28.01.2015, a giusta ragione l'amministrazione

non ha né esperito una nuova inchiesta a domicilio né cambiato il metodo di

valutazione dell'invalidità (da specifico ad ordinario). Oltre a ciò, va pure

rammentato che il __________ di __________ - al punto M del proprio referto

peritale datato 30.01.2020 - ha chiaramente indicato che l'assicurato, dal

punto di vista medico, può svolgere senza problemi tutte le attività relative

all'economia domestica. (…)” (VI, pag. 4).

2.10

Visto tutto quanto precede la

decisione impugnata va dunque confermata e il ricorso respinto.

2.11

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in concreto

(cfr. disposizione transitoria, art. 83 LPGA), la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti