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Decisione

32.2020.107

Corretta la decisione di non entrata in materia sulla domanda di revisione del diritto alla rendita presentata dall'assicurata,allegando unicamente l'elenco dei suoi curanti,ma senza rendere verosimile, in sede amministrativa, il sopraggiungere di un peggioramento delle proprie condizioni di salute

11 gennaio 2021Italiano23 min

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.107

cr

Lugano

11 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 settembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 7 luglio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI

1, nata nel 1966, attiva in qualità di ausiliaria di pulizia, in data 28

novembre 2012 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti,

giustificata da “DD lesione della cuffia; cervicalgie con irradiazione al

braccio destro; epicondilite ulnare; polialgia articolare; possibile

fibromialgia” (doc. 2).

Esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso - in particolare una perizia

pluridisciplinare affidata al __________, seguita da una formazione breve nella

vendita a carico dell’amministrazione dal 1° settembre 2016 al 31 maggio 2017,

ultimata con successo (doc. 115 e 122) - con progetto di decisione del 10

luglio 2017 (doc. 145), poi confermato in data 13 giugno 2018, l’Ufficio AI ha

assegnato all’interessata una mezza rendita di invalidità dal 1° febbraio 2014,

poi ridotta ad un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 41%) a

decorrere dal 1° giugno 2017 (al termine della formazione breve).

Dalla

decisione emerge che la prestazione alla quale l’assicurata ha diritto, dal 1°

giugno 2017, è pari a fr. 318.-- al mese, calcolati sulla base di una scala

(parziale) di rendita 30 e di un totale di 18 anni e 6 mesi di contribuzione

(doc. A).

Tale decisione è stata

confermata con STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019, cresciuta incontestata in

giudicato.

1.2. Nel mese di maggio 2020

l’assicurata ha inoltrato all’Ufficio AI una domanda di revisione del diritto

alla rendita, facendo valere un peggioramento delle proprie condizioni di

salute (doc. 188).

Sentito il parere del SMR

(cfr. doc. 187), con progetto di decisione del 27 maggio 2020 (doc. 189), poi

confermato con decisione del 7 luglio 2020, l’Ufficio AI ha stabilito la non

entrata in materia, ritenendo che non siano stati “oggettivati dei fatti nuovi

o variazioni significative di fatti noti, dal punto di vista medico” (doc. A).

1.3. Con tempestivo ricorso del 9

settembre 2020 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione impugnata.

Il rappresentante legale

ha, inoltre, postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio per la procedura ricorsuale.

Sostanzialmente, il legale

dell’interessata ha contestato la decisione di non entrata in materia

dell’Ufficio AI, rilevando come lo stato di salute dell’assicurata sia

peggiorato rispetto al passato.

A comprova delle proprie

allegazioni, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA della documentazione medica

relativa alle condizioni di salute dell’interessata (doc. I).

1.4. Con la risposta di causa,

l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della decisione impugnata e chiesto

la reiezione del ricorso, ritenendo che la documentazione medica prodotta

unicamente in sede ricorsuale – e quindi in materia tardiva – vada analizzata,

nel merito conformemente a quanto indicato dal SMR nell’annotazione del (cfr.

doc. IV/1), nell’ambito di una nuova domanda di revisione (doc. IV).

in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI non è entrato nel

merito della domanda di revisione presentata dall’assicurata nel maggio 2020

(cfr. consid. 1.2.).

2.2. Secondo

l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve

dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di

assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità è cambiato in misura rilevante per

il diritto alle prestazioni.

Qualora

la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza

siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è

stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era

troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

Il

Tribunale federale, in DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova

domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel

tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale

evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv.

3 e 4 OAI (si tratta dell’attuale art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1.

gennaio 2012). Scopo di questo requisito è quello di impedire che

l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non

motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una

precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V

198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare

nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198

consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, art. 41 v.LAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag.

84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha

stabilito che qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibili

di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può

fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di

revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subìto una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in una situazione concreta se vi

sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare

paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli

esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2).

Nella

DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il

punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado d’invalidità

suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo

temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un

esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento

pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da

questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2

con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).

Il TF ha precisato

che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante

cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere

applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di

revisio-ne) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130 V 64 consid. 5.2.5).

Se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,

ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile

dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF

116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore

della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1°

marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130

V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3

dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.

Va ancora rilevato che

per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli

attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI dal 1° gennaio 2012), è sufficiente rendere

verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della

verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali.

Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una

simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita

dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del

23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e

2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26

novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è

distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87

cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu

berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit

zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger

hohe Anforderungen zu stellen sind

(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit

Hinweisen) (…)”, riportato in STF I 619/04

del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.3. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita in STF 8C_901/2013

del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che,

nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova

richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente

rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti

a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come

accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato

un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).

Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da

considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).

Nel caso

giudicato dall'Alta Corte si trattava di un'assicurata alla quale - dopo che

con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009 il Tribunale cantonale

aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande

di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d'invalidità

pensionabile e l'Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta

incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del

22 febbraio 2010 -, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il

diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di

prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l'agire del

Tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova

documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale,

che andava considerata nell'ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la

stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze

di fatto ("(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen,

dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten

Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer

allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante

Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil

8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird

verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)").

Nella STF I 734/05 dell'8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato

del fatto che un Tribunale cantonale aveva preso in considerazione un

certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L'Alta Corte ha rammentato

che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d'invalidità

si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non

porta in tutti i casi all'obbligo per l'amministrazione di fissare un termine

all'assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato

unicamente laddove l'assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per

il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in

particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che

chiede all'amministrazione di acquisire d'ufficio. Se, per contro, viene

inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari,

l'amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi

prodotti. Nello spirito della normativa di cui all'art. 87 cpv. 3 OAI (attuale

art. 87 cpv. 2 OAI), mezzi di prova che datano successivamente alla decisione

di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell'ambito di una

nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.

2.4. Nel

caso in esame, al momento della presentazione della domanda di revisione

l’assicurata si è limitata a compilare il formulario a ciò preposto, fornendo,

in allegato, la lista dei nomi dei propri medici curanti (cfr. doc. 188).

L’assicurata

non ha corredato tale richiesta con alcun tipo di documentazione medica (cfr.

doc. 188).

Ella

non ha neppure preannunciato l’inoltro di ulteriori referti medici a comprova

del presunto addotto peggioramento dello stato di salute, né ha richiesto

all’Ufficio AI di richiamare determinati referti (cfr. doc. 188).

Preso

atto della richiesta di revisione avanzata dall’assicurata, con annotazione del

27 maggio 2020 il dr. __________ del SMR ha considerato che “allo stato attuale

non risultano oggettivati dal punto di vista medico fatti nuovi o variazioni

significative di fatti noti. L’entrata in materia non è giustificata” (doc.

187).

Sulla

base di queste considerazioni del SMR, l’Ufficio AI ha quindi notificato

all’avv. RA 1, patrocinatore dell’assicurata, il progetto di decisione del 27

maggio 2020 di non entrata in materia sulla nuova richiesta di revisione (doc.

189).

Tale

progetto di decisione, non contestato, è poi stato confermato dall’Ufficio AI

con decisione del 7 luglio 2020 (doc. A).

2.5. Solo

in data 1° settembre 2020 il legale dell’assicurata ha preso contatto, tramite

e-mail, con l’Ufficio AI, chiedendo:

" (…) nell’ambito

della domanda di revisione a margine, mi riferisco alla vostra decisione di non

entrata in materia. Purtroppo, a causa di un disguido, non disponiamo della

richiesta di revisione. Vi scrivo quindi per cortesemente richiederne una copia.”

(Doc. 191)

Con

referto del 9 settembre 2020, giunto all’Ufficio AI in data 15 settembre 2020,

la dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, ha chiesto

all’amministrazione “una revisione di grado di invalidità in quanto la mia

paziente a margine presenta un netto peggioramento a livello generale della

salute dal 2019 ed in particolare nell’ultimo anno” (doc. 195).

Parallelamente,

con ricorso del 9 settembre 2020, l’avv. RA 1 ha contestato la decisione di non

entrata in materia emessa dall’Ufficio AI, facendo valere un peggioramento

delle condizioni di salute dell’interessata. Il deterioramento in questione, a

mente dell’avv. RA 1, ha riguardato sia il profilo psichico, così come già

indicato nel referto del 25 giugno 2018 della dr.ssa __________ prodotto in

occasione della precedente vertenza, sfociata nella STCA 32.2018.137 del 20

agosto 2019, che quello somatico, così come attestato nei referti medici

allegati come doc. C, D e E al ricorso. In particolare, nel referto del 10

luglio 2020, la dr.ssa __________, Caposervizio di reumatologia dell’Ospedale __________

di __________, ha indicato che “sulla base del profilo clinico e considerata

l’iperalgesia diffusa, sicuramente vi è una componente centrale dei dolori.

Riguardando le immagini della RM delle articolazioni sacroiliache, concordo che

vi è un forte sospetto per una sacroileite” (cfr. doc. C); dal rapporto del 6

luglio 2020, relativo alla degenza dell’assicurata dal 27 maggio 2020 al 24

giugno 2020 presso la Clinica di riabilitazione di __________, emerge che il

blocco cervicale è nettamente migliorato (doc. D); infine, con referto del 30

aprile 2020 la dr.ssa __________, capoclinica del __________, ha indicato di

avere sottoposto l’interessata ad un’infiltrazione dei rami articolari mediali

L3/L4/L5 bilaterali, ponendo la diagnosi di “sospetta sindrome sacroiliaca a

sinistra, DD sindrome del muscolo piriforme sinistro, DD: discopatie

multi-livello con possibile compressione L3-L4 extra foraminale sinistra,

artrosi faccettaria L4-L5”(cfr. doc. E).

Sulla

base di questi referti medici, il legale ha concluso che con un alto grado di

verosimiglianza vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute

dell’interessata (doc. I).

Chiamato

ad esprimersi in merito, con annotazione del 21 settembre 2020 allegata alla

risposta di causa, il dr. __________ del SMR ha rilevato:

" Ho preso

visione del dossier e della documentazione medica. Per quanto concerne la

patologia psichiatrica non sono oggettivate nuove patologie o modificazioni

significative delle patologie note, come descritto nelle precedenti annotazioni

SMR. Nel rapporto medico del 10.07.2020 della dr.ssa __________ (GED

15.09.2020), reumatologa, viene evidenziato come l’assicurata lamenti un

peggioramento soggettivo delle sue condizioni di salute, della sintomatologia

algica e delle limitazioni funzionali, la dottoressa consiglia di effettuare

una nuova valutazione RMN della colonna vertebrale in toto. Nel rapporto medico

di dimissione dalla Clinica riabilitativa di __________ del 06.07.2020 (GED

15.09.2020), relativo al ricovero dell’assicurata dal 27.05.2020 al 24.06.2020,

è descritto nel decorso come il “blocco cervicale”, ragione del ricovero, sia

nettamente migliorato grazie al trattamento riabilitativo e parzialmente

controllato dalla terapia impostata. Non sono apprezzabili significative

differenze rispetto a quanto oggettivato dai periti nel 2015.

Il rapporto medico della dr.ssa __________ del 30.04.2020

evidenzia una sacroileite acuta a destra, una progressione delle alterazioni

degenerative a carico dell’articolazione L4-L5, con conferma RMN del novembre

2019. In considerazione di questi ultimi dati con potenziali ripercussioni

funzionali, l’entrata in materia è giustificata” (Doc. IV/1)

Alla

luce di queste valutazioni del SMR, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha

ribadito la correttezza della decisione impugnata, rilevando che:

" (…) Alla

luce del fatto che l’assicurata ha inoltrato la documentazione medica precitata

solo in sede di ricorso – rimanendo completamente silente in seguito al

progetto di decisione del 27.05.2020 – secondo lo scrivente Ufficio, giustamente

l’amministrazione non è entrata nel merito della revisione.

La documentazione medica prodotta in sede di ricorso sarà comunque

considerata quale nuova domanda di revisione.” (Doc. IV)

2.6. Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale concorda con l’amministrazione nel ritenere

che, come valutato dal SMR nell’annotazione del 25 maggio 2020 - che questo Tribunale non ha motivo

di mettere in dubbio – durante l’istruttoria amministrativa, conclusasi con

l’emissione della decisione del 7 luglio 2020 qui impugnata, non sia stato

prodotto alcun atto medico dal quale si potesse evincere un probabile

peggioramento della situazione valetudinaria rispetto a quanto già apprezzato

al momento di concessione del diritto alla rendita (cfr. decisione del 13

giugno 2018, cresciuta in giudicato così come stabilito con STCA 32.2018.137

del 20 agosto 2019).

Da

evidenziare, in tale frangente, come l’assicurata si sia solo limitata ad

allegare alla domanda di revisione del diritto alla rendita un elenco dei

nominativi dei propri medici curanti, senza trasmettere alcun tipo di

documentazione medica a comprova del presunto deterioramento delle proprie

condizioni di salute, né preannunciare la trasmissione di ulteriori rapporti

medici o chiedere all’amministrazione di richiamarli direttamente presso i

curanti.

Neppure

a fronte del progetto di decisione del 27 maggio 2020 di non entrata in materia

l’assicurata si è attivata trasmettendo all’amministrazione dei referti medici

in grado di dimostrare un mutamento dello stato di salute, così da giustificare

un’entrata in materia.

Ciò

appare tanto più sorprendente, se solo si pone mente al fatto che ella era già

a quel momento (come del resto ancora attualmente) patrocinata dall’avv. RA 1 -

al quale correttamente l’Ufficio AI ha notificato sia il progetto di decisione

del 27 maggio 2020, che la decisione del 7 luglio 2020.

Del

resto, va sottolineato come il legale non solo non abbia trasmesso ulteriori

referti medici, ma neppure abbia formulato osservazioni in merito al progetto

di decisione del 27 maggio 2020, restando silente.

Solo

in sede ricorsuale, l’avv. RA 1 ha, da una parte, richiamato espressamente i

referti già prodotti in occasione della precedente procedura ricorsuale

sfociata nella STCA 32.2019.137 del 20 agosto 2019 e, dall’altra, prodotto

documentazione medica a sostegno della richiesta di revisione del diritto alla

rendita, giustificata da un presunto peggioramento delle condizioni di salute

dell’interessata (cfr. documentazione medica allegata al doc. I).

Ora,

secondo questa Corte, conformemente a quanto sostenuto dall’Ufficio AI in sede

di risposta di causa, fondandosi sull’apprezzamento del SMR del 21 settembre

2020 (cfr. doc. IV/1), dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso si

può desumere un possibile peggioramento dello stato di salute dell’interessata,

con potenziali ripercussioni funzionali. Essendo tali referti medici, tuttavia,

stati prodotti solo successivamente alla decisione contestata (del 7 luglio

2020), gli stessi vanno considerati tardivi ai sensi della giurisprudenza

riportata al consid. 2.3.

Analogo

discorso concerne i referti già prodotti in occasione della precedente

procedura ricorsuale sfociata nella STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019, cui ha

fatto accenno l’avv. RA 1 – con riferimento particolare all’attestazione del 25

giugno 2018 della dr.ssa __________, a quel momento non preso in

considerazione, in quanto, al di là di ogni valutazione di merito a proposito

della sua oggettività o meno, era comunque posteriore alla data di emissione

della decisione impugnata – il cui richiamo esplicito è stato fatto dal legale

dell’interessata solo nel ricorso del 9 settembre 2020 e, quindi, in maniera

tardiva ai sensi della giurisprudenza riportata al consid. 2.3.

In conclusione, non avendo in sede amministrativa l’assicurata

reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute rispetto alla

precedente decisione del 13 giugno 2018, confermata con

STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019 cresciuta incontestata in giudicato, la

decisione di non entrata in materia va confermata.

Nel contempo la documentazione medica prodotta successivamente alla

decisione contestata va trasmessa all’Ufficio AI affinché la tratti alla

stregua di una nuova domanda di revisione e renda nel merito, dopo aver

proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione.

2.7. Secondo

gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--andrebbero poste a

carico dell’assicurata, la quale ha chiesto di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria (doc. I).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (cfr. STF U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78;

DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A

tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29

agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel

caso concreto questo Tribunale constata che nonostante in sede ricorsuale il

patrocinatore dell’assicurata abbia comunicato che “appena in mio possesso

produrrò il certificato municipale” (cfr. doc. I) e malgrado una esplicita

richiesta telefonica rivoltagli direttamente dal segretario del TCA in data 11

e 18 dicembre 2020 a volere urgentemente inviare il certificato municipale per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria, ad oggi l’insorgente non ha prodotto

alcunché, di modo che non è possibile stabilire la sua attuale situazione

finanziaria.

In ogni caso, inoltre,

alla luce della chiara giurisprudenza in materia sopra indicata (cfr. consid.

2.3.), pubblicata sia nella Raccolta

Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del

Cantone Ticino, e vista la totale mancanza di documentazione medica a supporto

della richiesta di revisione in sede amministrativa, al patrocinatore della

ricorrente doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era

palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la

quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato

inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio 2016, consid. 2.9).

In

queste condizioni la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai

sensi del consid. 2.6.

2. La

domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle

spese è respinta.

3. Le

spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata

ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti