32.2020.107
Corretta la decisione di non entrata in materia sulla domanda di revisione del diritto alla rendita presentata dall'assicurata,allegando unicamente l'elenco dei suoi curanti,ma senza rendere verosimile, in sede amministrativa, il sopraggiungere di un peggioramento delle proprie condizioni di salute
11 gennaio 2021Italiano23 min
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.107
cr
Lugano
11 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 luglio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nata nel 1966, attiva in qualità di ausiliaria di pulizia, in data 28
novembre 2012 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti,
giustificata da “DD lesione della cuffia; cervicalgie con irradiazione al
braccio destro; epicondilite ulnare; polialgia articolare; possibile
fibromialgia” (doc. 2).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso - in particolare una perizia
pluridisciplinare affidata al __________, seguita da una formazione breve nella
vendita a carico dell’amministrazione dal 1° settembre 2016 al 31 maggio 2017,
ultimata con successo (doc. 115 e 122) - con progetto di decisione del 10
luglio 2017 (doc. 145), poi confermato in data 13 giugno 2018, l’Ufficio AI ha
assegnato all’interessata una mezza rendita di invalidità dal 1° febbraio 2014,
poi ridotta ad un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 41%) a
decorrere dal 1° giugno 2017 (al termine della formazione breve).
Dalla
decisione emerge che la prestazione alla quale l’assicurata ha diritto, dal 1°
giugno 2017, è pari a fr. 318.-- al mese, calcolati sulla base di una scala
(parziale) di rendita 30 e di un totale di 18 anni e 6 mesi di contribuzione
(doc. A).
Tale decisione è stata
confermata con STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019, cresciuta incontestata in
giudicato.
1.2. Nel mese di maggio 2020
l’assicurata ha inoltrato all’Ufficio AI una domanda di revisione del diritto
alla rendita, facendo valere un peggioramento delle proprie condizioni di
salute (doc. 188).
Sentito il parere del SMR
(cfr. doc. 187), con progetto di decisione del 27 maggio 2020 (doc. 189), poi
confermato con decisione del 7 luglio 2020, l’Ufficio AI ha stabilito la non
entrata in materia, ritenendo che non siano stati “oggettivati dei fatti nuovi
o variazioni significative di fatti noti, dal punto di vista medico” (doc. A).
1.3. Con tempestivo ricorso del 9
settembre 2020 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata.
Il rappresentante legale
ha, inoltre, postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale.
Sostanzialmente, il legale
dell’interessata ha contestato la decisione di non entrata in materia
dell’Ufficio AI, rilevando come lo stato di salute dell’assicurata sia
peggiorato rispetto al passato.
A comprova delle proprie
allegazioni, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA della documentazione medica
relativa alle condizioni di salute dell’interessata (doc. I).
1.4. Con la risposta di causa,
l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della decisione impugnata e chiesto
la reiezione del ricorso, ritenendo che la documentazione medica prodotta
unicamente in sede ricorsuale – e quindi in materia tardiva – vada analizzata,
nel merito conformemente a quanto indicato dal SMR nell’annotazione del (cfr.
doc. IV/1), nell’ambito di una nuova domanda di revisione (doc. IV).
in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI non è entrato nel
merito della domanda di revisione presentata dall’assicurata nel maggio 2020
(cfr. consid. 1.2.).
2.2. Secondo
l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve
dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di
assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità è cambiato in misura rilevante per
il diritto alle prestazioni.
Qualora
la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza
siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è
stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era
troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
Il
Tribunale federale, in DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova
domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel
tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale
evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv.
3 e 4 OAI (si tratta dell’attuale art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1.
gennaio 2012). Scopo di questo requisito è quello di impedire che
l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non
motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una
precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V
198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198
consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, art. 41 v.LAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag.
84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante giurisprudenza ha
stabilito che qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibili
di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può
fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di
revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subìto una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in una situazione concreta se vi
sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare
paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con quelli
esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2).
Nella
DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che il
punto di partenza per la valutazione di una modifica del grado d’invalidità
suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alle prestazioni è, dal profilo
temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato che è stata oggetto di un
esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale accertamento
pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei redditi. Da
questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2
con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pag. 430-433).
Il TF ha precisato
che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisio-ne) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 64 consid. 5.2.5).
Se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF
116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore
della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1°
marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130
V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3
dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
Va ancora rilevato che
per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (corrispondenti agli
attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI dal 1° gennaio 2012), è sufficiente rendere
verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della
verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni sociali.
Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una
simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita
dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del
23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e
2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26
novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è
distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87
cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu
berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit
zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger
hohe Anforderungen zu stellen sind
(BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit
Hinweisen) (…)”, riportato in STF I 619/04
del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.3. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita in STF 8C_901/2013
del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che,
nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova
richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente
rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti
a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo secondo caso – come
accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).
Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da
considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
Nel caso
giudicato dall'Alta Corte si trattava di un'assicurata alla quale - dopo che
con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009 il Tribunale cantonale
aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande
di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d'invalidità
pensionabile e l'Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta
incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del
22 febbraio 2010 -, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il
diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di
prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l'agire del
Tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova
documentazione medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale,
che andava considerata nell'ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la
stessa fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze
di fatto ("(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen,
dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten
Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer
allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante
Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil
8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen Entscheid wird
verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)").
Nella STF I 734/05 dell'8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato
del fatto che un Tribunale cantonale aveva preso in considerazione un
certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L'Alta Corte ha rammentato
che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d'invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non
porta in tutti i casi all'obbligo per l'amministrazione di fissare un termine
all'assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato
unicamente laddove l'assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per
il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in
particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che
chiede all'amministrazione di acquisire d'ufficio. Se, per contro, viene
inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari,
l'amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi
prodotti. Nello spirito della normativa di cui all'art. 87 cpv. 3 OAI (attuale
art. 87 cpv. 2 OAI), mezzi di prova che datano successivamente alla decisione
di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell'ambito di una
nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
2.4. Nel
caso in esame, al momento della presentazione della domanda di revisione
l’assicurata si è limitata a compilare il formulario a ciò preposto, fornendo,
in allegato, la lista dei nomi dei propri medici curanti (cfr. doc. 188).
L’assicurata
non ha corredato tale richiesta con alcun tipo di documentazione medica (cfr.
doc. 188).
Ella
non ha neppure preannunciato l’inoltro di ulteriori referti medici a comprova
del presunto addotto peggioramento dello stato di salute, né ha richiesto
all’Ufficio AI di richiamare determinati referti (cfr. doc. 188).
Preso
atto della richiesta di revisione avanzata dall’assicurata, con annotazione del
27 maggio 2020 il dr. __________ del SMR ha considerato che “allo stato attuale
non risultano oggettivati dal punto di vista medico fatti nuovi o variazioni
significative di fatti noti. L’entrata in materia non è giustificata” (doc.
187).
Sulla
base di queste considerazioni del SMR, l’Ufficio AI ha quindi notificato
all’avv. RA 1, patrocinatore dell’assicurata, il progetto di decisione del 27
maggio 2020 di non entrata in materia sulla nuova richiesta di revisione (doc.
189).
Tale
progetto di decisione, non contestato, è poi stato confermato dall’Ufficio AI
con decisione del 7 luglio 2020 (doc. A).
2.5. Solo
in data 1° settembre 2020 il legale dell’assicurata ha preso contatto, tramite
e-mail, con l’Ufficio AI, chiedendo:
" (…) nell’ambito
della domanda di revisione a margine, mi riferisco alla vostra decisione di non
entrata in materia. Purtroppo, a causa di un disguido, non disponiamo della
richiesta di revisione. Vi scrivo quindi per cortesemente richiederne una copia.”
(Doc. 191)
Con
referto del 9 settembre 2020, giunto all’Ufficio AI in data 15 settembre 2020,
la dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, ha chiesto
all’amministrazione “una revisione di grado di invalidità in quanto la mia
paziente a margine presenta un netto peggioramento a livello generale della
salute dal 2019 ed in particolare nell’ultimo anno” (doc. 195).
Parallelamente,
con ricorso del 9 settembre 2020, l’avv. RA 1 ha contestato la decisione di non
entrata in materia emessa dall’Ufficio AI, facendo valere un peggioramento
delle condizioni di salute dell’interessata. Il deterioramento in questione, a
mente dell’avv. RA 1, ha riguardato sia il profilo psichico, così come già
indicato nel referto del 25 giugno 2018 della dr.ssa __________ prodotto in
occasione della precedente vertenza, sfociata nella STCA 32.2018.137 del 20
agosto 2019, che quello somatico, così come attestato nei referti medici
allegati come doc. C, D e E al ricorso. In particolare, nel referto del 10
luglio 2020, la dr.ssa __________, Caposervizio di reumatologia dell’Ospedale __________
di __________, ha indicato che “sulla base del profilo clinico e considerata
l’iperalgesia diffusa, sicuramente vi è una componente centrale dei dolori.
Riguardando le immagini della RM delle articolazioni sacroiliache, concordo che
vi è un forte sospetto per una sacroileite” (cfr. doc. C); dal rapporto del 6
luglio 2020, relativo alla degenza dell’assicurata dal 27 maggio 2020 al 24
giugno 2020 presso la Clinica di riabilitazione di __________, emerge che il
blocco cervicale è nettamente migliorato (doc. D); infine, con referto del 30
aprile 2020 la dr.ssa __________, capoclinica del __________, ha indicato di
avere sottoposto l’interessata ad un’infiltrazione dei rami articolari mediali
L3/L4/L5 bilaterali, ponendo la diagnosi di “sospetta sindrome sacroiliaca a
sinistra, DD sindrome del muscolo piriforme sinistro, DD: discopatie
multi-livello con possibile compressione L3-L4 extra foraminale sinistra,
artrosi faccettaria L4-L5”(cfr. doc. E).
Sulla
base di questi referti medici, il legale ha concluso che con un alto grado di
verosimiglianza vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute
dell’interessata (doc. I).
Chiamato
ad esprimersi in merito, con annotazione del 21 settembre 2020 allegata alla
risposta di causa, il dr. __________ del SMR ha rilevato:
" Ho preso
visione del dossier e della documentazione medica. Per quanto concerne la
patologia psichiatrica non sono oggettivate nuove patologie o modificazioni
significative delle patologie note, come descritto nelle precedenti annotazioni
SMR. Nel rapporto medico del 10.07.2020 della dr.ssa __________ (GED
15.09.2020), reumatologa, viene evidenziato come l’assicurata lamenti un
peggioramento soggettivo delle sue condizioni di salute, della sintomatologia
algica e delle limitazioni funzionali, la dottoressa consiglia di effettuare
una nuova valutazione RMN della colonna vertebrale in toto. Nel rapporto medico
di dimissione dalla Clinica riabilitativa di __________ del 06.07.2020 (GED
15.09.2020), relativo al ricovero dell’assicurata dal 27.05.2020 al 24.06.2020,
è descritto nel decorso come il “blocco cervicale”, ragione del ricovero, sia
nettamente migliorato grazie al trattamento riabilitativo e parzialmente
controllato dalla terapia impostata. Non sono apprezzabili significative
differenze rispetto a quanto oggettivato dai periti nel 2015.
Il rapporto medico della dr.ssa __________ del 30.04.2020
evidenzia una sacroileite acuta a destra, una progressione delle alterazioni
degenerative a carico dell’articolazione L4-L5, con conferma RMN del novembre
2019. In considerazione di questi ultimi dati con potenziali ripercussioni
funzionali, l’entrata in materia è giustificata” (Doc. IV/1)
Alla
luce di queste valutazioni del SMR, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha
ribadito la correttezza della decisione impugnata, rilevando che:
" (…) Alla
luce del fatto che l’assicurata ha inoltrato la documentazione medica precitata
solo in sede di ricorso – rimanendo completamente silente in seguito al
progetto di decisione del 27.05.2020 – secondo lo scrivente Ufficio, giustamente
l’amministrazione non è entrata nel merito della revisione.
La documentazione medica prodotta in sede di ricorso sarà comunque
considerata quale nuova domanda di revisione.” (Doc. IV)
2.6. Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale concorda con l’amministrazione nel ritenere
che, come valutato dal SMR nell’annotazione del 25 maggio 2020 - che questo Tribunale non ha motivo
di mettere in dubbio – durante l’istruttoria amministrativa, conclusasi con
l’emissione della decisione del 7 luglio 2020 qui impugnata, non sia stato
prodotto alcun atto medico dal quale si potesse evincere un probabile
peggioramento della situazione valetudinaria rispetto a quanto già apprezzato
al momento di concessione del diritto alla rendita (cfr. decisione del 13
giugno 2018, cresciuta in giudicato così come stabilito con STCA 32.2018.137
del 20 agosto 2019).
Da
evidenziare, in tale frangente, come l’assicurata si sia solo limitata ad
allegare alla domanda di revisione del diritto alla rendita un elenco dei
nominativi dei propri medici curanti, senza trasmettere alcun tipo di
documentazione medica a comprova del presunto deterioramento delle proprie
condizioni di salute, né preannunciare la trasmissione di ulteriori rapporti
medici o chiedere all’amministrazione di richiamarli direttamente presso i
curanti.
Neppure
a fronte del progetto di decisione del 27 maggio 2020 di non entrata in materia
l’assicurata si è attivata trasmettendo all’amministrazione dei referti medici
in grado di dimostrare un mutamento dello stato di salute, così da giustificare
un’entrata in materia.
Ciò
appare tanto più sorprendente, se solo si pone mente al fatto che ella era già
a quel momento (come del resto ancora attualmente) patrocinata dall’avv. RA 1 -
al quale correttamente l’Ufficio AI ha notificato sia il progetto di decisione
del 27 maggio 2020, che la decisione del 7 luglio 2020.
Del
resto, va sottolineato come il legale non solo non abbia trasmesso ulteriori
referti medici, ma neppure abbia formulato osservazioni in merito al progetto
di decisione del 27 maggio 2020, restando silente.
Solo
in sede ricorsuale, l’avv. RA 1 ha, da una parte, richiamato espressamente i
referti già prodotti in occasione della precedente procedura ricorsuale
sfociata nella STCA 32.2019.137 del 20 agosto 2019 e, dall’altra, prodotto
documentazione medica a sostegno della richiesta di revisione del diritto alla
rendita, giustificata da un presunto peggioramento delle condizioni di salute
dell’interessata (cfr. documentazione medica allegata al doc. I).
Ora,
secondo questa Corte, conformemente a quanto sostenuto dall’Ufficio AI in sede
di risposta di causa, fondandosi sull’apprezzamento del SMR del 21 settembre
2020 (cfr. doc. IV/1), dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso si
può desumere un possibile peggioramento dello stato di salute dell’interessata,
con potenziali ripercussioni funzionali. Essendo tali referti medici, tuttavia,
stati prodotti solo successivamente alla decisione contestata (del 7 luglio
2020), gli stessi vanno considerati tardivi ai sensi della giurisprudenza
riportata al consid. 2.3.
Analogo
discorso concerne i referti già prodotti in occasione della precedente
procedura ricorsuale sfociata nella STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019, cui ha
fatto accenno l’avv. RA 1 – con riferimento particolare all’attestazione del 25
giugno 2018 della dr.ssa __________, a quel momento non preso in
considerazione, in quanto, al di là di ogni valutazione di merito a proposito
della sua oggettività o meno, era comunque posteriore alla data di emissione
della decisione impugnata – il cui richiamo esplicito è stato fatto dal legale
dell’interessata solo nel ricorso del 9 settembre 2020 e, quindi, in maniera
tardiva ai sensi della giurisprudenza riportata al consid. 2.3.
In conclusione, non avendo in sede amministrativa l’assicurata
reso verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute rispetto alla
precedente decisione del 13 giugno 2018, confermata con
STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019 cresciuta incontestata in giudicato, la
decisione di non entrata in materia va confermata.
Nel contempo la documentazione medica prodotta successivamente alla
decisione contestata va trasmessa all’Ufficio AI affinché la tratti alla
stregua di una nuova domanda di revisione e renda nel merito, dopo aver
proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione.
2.7. Secondo
gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--andrebbero poste a
carico dell’assicurata, la quale ha chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (doc. I).
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28
cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito
patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il
requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (cfr. STF U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78;
DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A
tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole
non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente
che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di
essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29
agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124 I 304 consid. 2c).
Inoltre,
quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si
eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,
le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125
Considerandi
II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel
caso concreto questo Tribunale constata che nonostante in sede ricorsuale il
patrocinatore dell’assicurata abbia comunicato che “appena in mio possesso
produrrò il certificato municipale” (cfr. doc. I) e malgrado una esplicita
richiesta telefonica rivoltagli direttamente dal segretario del TCA in data 11
e 18 dicembre 2020 a volere urgentemente inviare il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria, ad oggi l’insorgente non ha prodotto
alcunché, di modo che non è possibile stabilire la sua attuale situazione
finanziaria.
In ogni caso, inoltre,
alla luce della chiara giurisprudenza in materia sopra indicata (cfr. consid.
2.3.), pubblicata sia nella Raccolta
Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in quello del
Cantone Ticino, e vista la totale mancanza di documentazione medica a supporto
della richiesta di revisione in sede amministrativa, al patrocinatore della
ricorrente doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era
palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la
quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato
inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24 febbraio 2016, consid. 2.9).
In
queste condizioni la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§ Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai
sensi del consid. 2.6.
2. La
domanda volta all’ottenimento dell’assistenza giudiziaria con esonero dalle
spese è respinta.
3. Le
spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata
ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti