32.2020.108
Accolgimento del ricorso contro la decisione di diniego di prestazioni con rinvio della causa all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici. Esclusa invece la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti in relazione al metodo di calcolo applicabile (in casu metodo misto)
29 ottobre 2020Italiano8 min
Il vicepresidente Il
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n.
32.2020.108
rg/sc
Lugano
29 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 luglio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per decisione 10 luglio 2020,
dopo la messa in atto di misure d’intervento tempestivo ex art. 7d LAI
(valutazione ergonomica) e provvedimenti professionali ex art. 18a LAI (lavoro
a titolo di prova), sulla base della refertazione medica acquisita agli atti e
dopo valutazione da parte del medico SMR, l’Ufficio AI ha respinto - anche dopo
esame della documentazione prodotta in sede di osservazioni al preavviso di
diniego del 4 maggio 2020 - la domanda di prestazioni presentata nell’aprile
2019 da RI 1, motivando che “i presupposti per il riconoscimento di una
rendita AI (anno di attesa) non sono assolti”.
1.2 Contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Contesta la
valutazione medica posta alla base del provvedimento producendo un referto
della __________ (doc. D). Censura altresì l’applicazione del metodo ordinario
di calcolo dell’invalidità, sostenendo come vada tenuto conto anche della parte
d’attività domestica esercitata al 10% e vada quindi applicato il metodo misto.
Conclude postulando il rinvio degli atti per nuovi accertamenti medici ed
economici.
1.3 Con la risposta di causa
l’Ufficio AI – sulla base del parere espresso pendente lite dal medico SMR
(cfr. IV-1) – chiede la retrocessione degli atti per procedere a ulteriori
approfondimenti medici.
Con scritto 13 ottobre 2020
il rappresentante dell’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta
dell’amministrazione postulando il riconoscimento di congrue ripetibili.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA.
2.3
2.3.1 Nel caso in
disamina, alla luce degli atti medici all’inserto v’è effettivamente da
ritenere che, onde addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione
invalidante dell’assicurata, la fattispecie va ulteriormente indagata dal
profilo medico e ciò sulla base dell’annotazione del medico SMR del 1. ottobre
2020 il quale ha evidenziato come ”la documentazione medica prodotta in sede
di ricorso al TCA (27.8.2020 __________) modifica le conclusioni espresse nel
RAF [rapporto finale SMR, ndr], inoltre sono in corso ulteriori
accertamenti, si prega pertanto di procedere con aggiornamento atti appena
completati gli ulteriori controlli” (IV-1).
2.3.2 La fattispecie non
necessita per contro di ulteriori valutazioni e/o accertamenti relativi al metodo
di calcolo applicabile, atteso che la riduzione (da aprile 2016) del 10% del
pensum (che l’insorgente nel gravame asserisce costituire la quota parte
d’attività domestica da considerare ai fini del calcolo dell’invalidità)
risulta all’evidenza riconducibile a motivi di salute (doc. AI 26 [1° colloquio
Intervento tempestivo del 22 maggio 2019], doc. AI 56 [valutazione consulente
AI del 5 aprile 2020], doc. AI 70 [lettera del 26 giugno 2020 all’Ufficio AI]
dove l’assicurata medesima afferma che “all’inizio dell’acutizzarsi dei miei
problemi di salute la riduzione del tempo di lavoro al 90% era intesa per poter
disporre di più tempo da dedicare alla mia schiena e non, come spesso citato
nei vostri atti, per svolgere l’attività di casalinga al 10%”), non essendovi
quindi motivo alcuno per ritenere che senza il danno alla salute essa si
sarebbe dedicata in suddetta percentuale all’attività domestica (in argomento
cfr. pro multis DTF 130 V 393
consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; v. anche Meyer/Reichmuth,
Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pp 54-58 e 60-62). È quindi da escludere nel caso concreto l’applicazione del metodo
misto giusta l’art. 27bis OAI.
2.4 In STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze
ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA
32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115
del 27 ottobre 2011).
Nel caso in
esame, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino
incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso
sopra indicato. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel
rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso
ai sensi degli artt. 56ss LPGA.
2.5 Secondo l'art. 29
cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito
della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Patrocinata da
un avvocato la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61
lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 1'800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto.
§ La
decisione del 10 luglio 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio
AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di
procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà alla ricorrente
fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Fatti
Il vicepresidente Il
Considerandi
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti