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Decisione

32.2020.110

Decisione incidentale. Confermato che l'estensione dell'accertamento pluridisciplinare predisposto ad un esame specialistico ortopedico non é giustificato. Priva di oggetto la domanda di ripristino de

26 novembre 2020Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le

informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Per

l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami

medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve

sottoporvisi.

Se

l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere

di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

2.4. Come

accennato, presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in

particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un

danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275

consid. 1.2.1).

Un

pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere

riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole

al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291).

Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della

procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato

irreparabile.

La

giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli

accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante

sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276

consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).

Nella

DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che una

perizia ingiustificata può di regola causare un pregiudizio giuridico, e non

soltanto di fatto. Di conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione

di perizia contestata, si deve ammettere l’adempimento del presupposto

d’entrata in materia del pregiudizio irreparabile.

Un

pregiudizio irreparabile può essere dato se una prospettata perizia non è

necessaria a fronte di una fattispecie già completamente accertata, perizia che

corrisponde dunque soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid.

5.2).

La

persona assicurata non è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la

fattispecie è già stata sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i

principi procedurali della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di

ordinare una “seconda opinione” in presenza di una fattispecie già

chiarita mediante perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle

relative risultanze. Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di

sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a

sufficienza e la sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda

opinione” (DTF 136 V 156 consid. 3.3).

2.5. Nella

fattispecie concreta le parti sono d’accordo che per chiarire il diritto a

prestazioni dell’insorgente occorre procedere ad un esame medico

pluridisciplinare. Infatti l’insorgente, tramite il suo rappresentante, vista

la “Comunicazione: Perizia medica pluridisciplinare” del 30 gennaio 2020

(doc. AI 94/317-322), già nell’“Istanza di proroga del termine per formulare

proposte di quesiti peritali” del 7 febbraio 2020 (doc. AI 97/325-326)

aveva chiesto “(…) conferma del fatto che sarà contattato anche uno

specialista in ortopedia per redigere un referto e contribuire così alla

stesura definitiva della perizia medica pluridisciplinare. (…)” (doc. AI

97/325).

Anche

con il ricorso, sempre tramite il suo rappresentante – sostenuto che “(…)

solo uno specialista può spiegare dal punto di vista ortopedico le limitazioni

del piede destro, comprese le dita bloccate, e le difficoltà a camminare che

affliggono l'assicurata, come pure le ripercussioni di tutto ciò per la sua

capacità lavorativa in attività adeguate, diverse da quella precedente. (…)”

(I, pag. 6) – l’insorgente ha concluso che “(…) non basta, a tal

fine, il consulto di un reumatologo, men che meno quello di uno psichiatra o di

un neurologo. Il problema di natura strettamente ortopedica va indagato e

approfondito da un ortopedico che dovrà affiancare gli altri specialisti già

incaricati dall'amministrazione. (…)” (I, pag. 6).

Stante

quanto precede, visto che l’insorgente censura il fatto che ai predisposti

esami medici completi (di natura internistica, reumatologica, neurologica e

psichiatrica) andrebbe aggiunto anche un esame di natura ortopedica, ci si potrebbe

chiedere se l’esistenza di un danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1

lett. a LPA, quale presupposto necessario per un ricorso contro una decisione

incidentale (cfr. consid. 2.3), sia in concreto dato.

Infatti,

vista la succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3), non si tratta né di una

perizia ingiustificata che può di regola causare un pregiudizio giuridico e non

soltanto di fatto, né di una perizia non necessaria perché la fattispecie è già

completamente accertata. Inoltre, lo si ribadisce, un danno meramente fattuale,

come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese,

non può essere considerato irreparabile. In questo senso, come accennato (cfr.

consid.1.6), nella risposta di causa l’Ufficio AI ha sostenuto che “(…)

l'assicurata chiede d'essere sottoposta ad un esame aggiuntivo. A mente dello

scrivente Ufficio il fatto di dover sollevare tale obiezione nell'ambito della

decisione finale, dovendosi semmai sottoporre in un secondo tempo ad una visita

supplementare, non costituisce in alcun modo un danno irreparabile. I

presupposti per un'entrata in materia non sono quindi dati. (…)” (VI, pag.

2).

In

ogni caso, visto che la domanda di un esame aggiuntivo di natura ortopedica va

respinta per i motivi esposti al prossimo considerando, la questione di sapere

se in concreto sia effettivamente dato un danno irreparabile non merita di essere

ulteriormente approfondita.

2.6. Il

dr. __________, nell’“Annotazione da SMR” del 14 luglio 2020, ha concluso

Considerandi

che “(…) in considerazione dell'intervento chirurgico effettuato dall'A. il

14.02

, si conferma la necessità di valutare il suo stato di salute

tramite una perizia pluridisciplinare __________ nelle rispettive discipline

specialistiche "Reumatologia, Neurologia, Psichiatria". Medicalmente

non emerge la necessità di una valutazione ortopedica in

considerazione sia del buon esito dell'intervento chirurgico citato e sia di

quanto attestato dal Dr. med. __________, della chirurgia ortopedica __________

di __________, nel suo rapporto del 26.06.2020, dove attestava: "La patiente nous recontactera en cas de

persistance de la syntomatologie. Le suivi pourra également etre effectué chez

le médecin traitant étant donné qu'il n’y a plus d'indication chirurgicale

actuallement." (…)” (doc. AI 120/370).

Lo

stesso medico, nell’“Annotazione da SMR” del 30 settembre 2020, circa il

procedere, ha indicato che “(…) dopo aver preso visione del ricorso del

11.09.2020

e della istanza del 14.09.2020, si conferma la necessità di valutare

lo stato di salute tramite una perizia pluridisciplinare __________ nelle

rispettive discipline specialistiche "Reumatologia, Neurologia,

Psichiatria". Non emerge alcuna necessità di una valutazione ortopedica

sulla base di quanto attestato dal Dr. med. __________, della chirurgia

ortopedica __________ di __________, nel suo rapporto del 26.06.2020. Si

fa notare che nell'espletamento delle rispettive visite specialistiche peritali

__________, se emergerà la necessità una valutazione ortopedica, verrà

automaticamente richiesta ed effettuata. (…)” (VI/1).

In

effetti il dr. __________, direttore della Clinica del piede di __________ e

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, non ha attestato in alcun modo la

necessità di svolgere accertamenti di natura ortopedica e – dopo aver

segnalato, nel rapporto 19 giugno 2019 (cfr. doc. AI 74/217-218), che “(…) je

conseille à la patiente un contrôle chez un neurologue dans le but de

préciser encore l’origine des douleurs et de proposer surtout un traitement

symtomatique. (…)” (doc. AI 74/218; la sottolineatura è del redattore) –,

nel rapporto del 26 giugno 2020 (doc. AI 116/365-366, ripreso dall’Ufficio AI

nella decisione impugnata, cfr. consid. 1.4) ha attestato che “(…) l’évolution

reste marquée par des douleurs diffuses d'origine indéterminée après cette

ostéotomie au niveau de l’articulation talo-naviculaire et l’arthrodese

calcaneo - cubodienne. Les arthrodèses sont bien consolidée radiologiquement.

Positionnement également plantigrade du pied en position debout. Je propos à la

patient de continuer à augmenter les charges en fonction de la douleur. Afin de

mieux préciser l’origine des douleurs résiduelles, je prie le médecin traitant

de bien vouloir organiser un examen Spect-CT du médio pied droit cecil à partir

du mois de septembre 2020. Je prie en suite le médecin traitant de bien vouloir

me faire parvenir les résultats de cet examen. L'incapacité de travail est

prolongée jusqu'au 30.09.2020. Nous prévoyons pas de contrôle clinique fixe. La

patiente nous recontactera en cas de persistance de la symptomatologie. Le

suivi pourra également étre effectué chez le médecin traitant étant donné qu'il

n y a plus d'indication chirurgicale actuellement. (…)” (doc. AI 116/366).

Con

il ricorso – fatte salve le succitate argomentazioni rimaste tuttavia

allo stadio di semplici allegazioni di parte (cfr. consid. 1.5) –

l’insorgente non ha prodotto né indicato la benché minima documentazione medica

che permetta di distanziarsi dalle suesposte conclusioni a cui è giunto il

medico SMR dr. __________.

Anche

nelle “Osservazioni” del 16 ottobre 2020, avuto riguardo alla succitata “Annotazione

da SMR” del 30 settembre 2020 del dr. __________, l’insorgente si è

limitato ad addurre che “(…) per l'Ufficio AI, il fatto di non richiedere il

parere di un ortopedico nella perizia non avrebbe un effetto negativo

sull'esito di quest'ultima. In ogni momento – prosegue tale autorità – il

parere di un medico ortopedico potrebbe essere richiesto, se dovesse davvero

rivelarsi necessario. Tale argomentazione non può essere condivisa. Intanto,

essa è stata fatta valere solo con la risposta al ricorso: simile informazione,

infatti, non è stata trasmessa all'assicurata in precedenza nello stesso modo,

anzi, dalle lettere ricevute dall'Ufficio invalidità una perizia ortopedica non

entrava assolutamente in linea di conto, in quanto non necessaria. (…)”

(VII, punto 3, pag. 3).

Questo

Tribunale ricorda inoltre che in merito all’allestimento di una perizia

ortopedica piuttosto che reumatologica, va rilevato che anche se non ha una

specializzazione in ortopedia, il reumatologo per formazione ed esperienza

lavorativa dispone dei mezzi per valutare in modo adeguato e completo affezioni

all’apparato muscolo-scheletrico. In questo senso, nella STF 9C_547/2010 del 26

gennaio 2011, il TF ha, tra l’altro, osservato che “(…) Gegenstand der Rheumatologie - als Teildisziplin der Inneren Medizin -

sind (chronische) Schmerzen des Bewegungsapparates; dies trifft u.a. auch auf

die Orthopädie zu (Urteil 9C_203/2010 vom 21. September 2010 E. 4.1). Weshalb

insbesondere der Rheumatologe nicht in der Lage gewesen sein soll, die

Rückenbeschwerden des Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht

ersichtlich (…)” (STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 4.1).

In

effetti, i confini dell’area di competenza dell’ortopedico e del reumatologo

non sono sempre assolutamente netti, ma possono anche sovrapporsi a seconda

delle circostanze (STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011 consid. 5.2).

Anche

nella STF 8C_835/2014 del 16 gennaio 2015, richiamata la succitata STF

9C_547/2010 del 26 gennaio 2011, il TF ha rilevato come “(…) weshalb

insbesondere die Rheumatologie nicht in der Lage gewesen sein soll, die

Beschwerden am linken Fuss der Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht

ersichtlich (…)” (STF 8C_835/2014 del 16 gennaio 2015, consid. 3.3).

Stante

tutto quanto precede, si deve dunque confermare la decisione impugnata con cui

l’Ufficio AI – come da “Annotazione da SMR” del 14 luglio 2020

del dr. __________ – non ha ritenuto necessaria l’estensione ad un esame

specialistico ortopedico.

Va

qui ancora segnalato che, trattandosi della scelta dei metodi di accertamento,

i periti godono di un ampio margine d’apprezzamento. Ciò vale anche per la

scelta delle discipline interessate. Di conseguenza rientra nel potere

discrezionale del perito coinvolgere ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (STF

9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3 e riferimenti ivi menzionati). In

questo senso è a ragione che, nell’“Annotazione da SMR” del 30 settembre

20, il dr. __________ ha puntualizzato che “(…) Si fa notare

che nell'espletamento delle rispettive visite specialistiche peritali __________,

se emergerà la necessità una valutazione ortopedica, verrà automaticamente

richiesta ed effettuata. (…)” (VI/1).

2.7

In

simili circostanze, la decisione impugnata deve quindi essere confermata,

mentre il ricorso va respinto.

L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la richiesta

di ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso tolto con la decisione

impugnata (STF 8C_452/2019 del 12 novembre 2019 consid. 5.2; vedi anche la STCA

32.2017.148

del 12 ottobre 2017) e, per il solo fatto che l’amministrazione

ammette di essere caduta in un errore – “(…) La dicitura riportata

nella decisione impugnata, dove si dichiara che ad un eventuale ricorso sarebbe

stato negato l'effetto sospensivo, è purtroppo frutto d'un errore redazionale.

(…)” (VI, pag. 2) – all’insorgente non può essere riconosciuto il

diritto a ripetibili come preteso (cfr. consid. 1.7).

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti