32.2020.110
Decisione incidentale. Confermato che l'estensione dell'accertamento pluridisciplinare predisposto ad un esame specialistico ortopedico non é giustificato. Priva di oggetto la domanda di ripristino dell'effetto sospensivo
26 novembre 2020Italiano25 min
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.110
FS
Lugano
26 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 6 agosto 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1965, il 2 luglio 2018 – così invitata dall’Ufficio AI vista
la comunicazione relativa ad un rilevamento tempestivo (doc. AI 20/84-85) –
ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 25/99-107).
1.2. Il
10 dicembre 2019, l’Ufficio AI ha emanato un “Progetto d’assegnazione di
rendita” mediante il quale ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita
d’invalidità intera dal 1. dicembre 2018 (con versamento dal 1. gennaio 2019
vista la domanda tardiva) e ad un quarto di rendita dal 1. maggio 2019 (tre
mesi dopo il miglioramento del gennaio 2019 ex art. 88a cpv. 1 OAI) fino al 31
ottobre 2019 (ritenuta una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate
dall’agosto 2019 continua) (doc. AI 82/247-252).
Con
osservazioni del 24 gennaio 2020 (doc. AI 90/265-311), tramite l’avv. RA 1
dello Studio legale __________, l’assicurata si è opposta al suddetto “Progetto
d’assegnazione di rendita” chiedendo che “(…) RI 1 venga visitata dai
medici SMR (o del __________) e che sia effettuata una perizia
pluridisciplinare sul suo stato di salute con emissione di una nuova decisione
e attribuzione di una rendita AI. (…)” (doc. AI 90/275).
1.3. Con
scritto del 30 gennaio 2020 (doc. AI 94/317-322) l’Ufficio AI ha comunicato
all’assicurata che “(…) per chiarire il suo diritto alle prestazioni,
riteniamo necessario che lei si sottoponga a una serie di esami medici completi
(internistico, reumatologico, neurologico, psichiatrico). Senza opposizione
scritta da parte sua entro il giorno 13.02.2020, incaricheremo un centro
peritale di eseguire gli esami in questione. Il centro peritale sarà designato
su base aleatoria (art. 72 bis dell'Ordinanza sull'assicurazione per
l'invalidità (OAI)). Non appena ci saranno noti, sarà informata a riguardo del
luogo, delle date degli appuntamenti, così come dei nomi delle/degli
specialiste/i che si occuperanno di lei. In allegato troverà la lista di domande
che sottoporremo al centro peritale. Se, da parte sua, desidera aggiungere
altre domande, la preghiamo di trasmetterle all'Ufficio Al entro il termine
sopra indicato. (…)” (doc. AI 94/317; vedi anche la “Richiesta perizia”
del 28 gennaio 2020 sub doc. AI 93/315-316).
Dando
seguito allo scritto del 7 luglio 2020 con cui la MLaw __________ ha chiesto la
riattivazione della pratica (doc. AI 117/367) –
nel frattempo l’amministrazione aveva infatti sospeso l’accertamento peritale
(cfr. l’e-mail del 26 marzo 2020 indirizzato a __________ sub doc. AI 107/344) visti
l’“Istanza di proroga del termine per formulare proposte di quesiti
peritali” del 7 febbraio 2020 (doc. AI 97/325-326 nella quale l’avv. RA 1
indicava che la sua assistita sarebbe stata sottoposta ad un nuovo intervento e
chiedeva di contattare anche uno specialista in ortopedia) e gli ulteriori
referti medici trasmessi e meglio: il protocollo operatorio e la lettera
d’uscita del 17 febbraio 2020 (doc. AI 102/332-34), i certificati medici del 15
febbraio 2020 (doc. AI 100/330), del 19 marzo 2020 (doc. AI 105/338), del 28
aprile 2020 (doc. AI 111/358), del 2 giugno 2020 (doc. AI 112/359) e del 25
giugno 2020 (doc. AI 115/364) con il rapporto del 26 giugno 2020 (doc. AI
116/365-366), tutti del dr. __________ –
e ritenuta l’“Annotazione da SMR” del 14 luglio 2020 del dr. __________
(doc. AI 120/370), con lettera del 15 luglio 2020 indirizzata allo Studio
legale __________ l’Ufficio AI ha risposto che “(…) facciamo riferimento
alla pratica della Signora RI 1 in valutazione presso i nostri uffici, nonché
al vostro scritto del 07.07.2020. A tal proposito vi comunichiamo che, in
considerazione dell'intervento chirurgico effettuato dall'assicurata il
14.02.2020, si ritiene quindi necessario valutare lo stato di salute della
Signora RI 1 tramite una perizia pluridisciplinare. Le discipline
specialistiche a cui l'assicurata verrà sottoposta saranno le seguenti: •
Reumatologica; • Neurologica; • Psichiatrica. Dal momento che il
summenzionato intervento ha dato buon esito, in considerazione di quanto
attestato dal Dr. __________ nel suo rapporto del 26.06.2020, risulta che
medicalmente non emerge la necessità di una valutazione ortopedica. Visto
quanto sopra menzionato, con il presente vi chiediamo pertanto di volerci indicare
con sollecitudine se siete d'accordo su tale procedere. (…)” (doc. AI
119/369).
Con
ulteriore scritto del 22 luglio 2020 (doc. AI 121/371-372) l’avv. RA 1 –
esposti i motivi per i quali un esame ortopedico sarebbe imprescindibile –
ha chiesto all’Ufficio AI “(…) di estendere la perizia pluridisciplinare
anche a un'indagine di natura ortopedica. (…)” (doc. AI 121/372).
1.4. Con
decisione incidentale del 6 agosto 2020, oggetto della presente vertenza (doc.
AI 122/373-376) – premesso che “(…)
con lettera del 15.07.2020 l'abbiamo informata del fatto che in considerazione
dell'intervento chirurgico effettuato dall'assicurata il 14.02.2020, si ritiene
necessario valutare lo stato di salute della Signora RI 1 tramite una perizia
pluridisciplinare. Nella raccomandata del 15.07.2020 abbiamo indicato che dal
momento che il summenzionato intervento ha dato esito positivo, in
considerazione di quanto attestato dal Dr. __________ nel suo rapporto del
26.06.2020 (descritto di seguito), risulta che medicalmente non emerge la necessità
di una valutazione ortopedica. Con scritto del 22.07.2020 ha contestato quanto
da noi proposto, chiedendo anche una valutazione ortopedica. Di seguito
riportiamo le dichiarazioni del Dr. __________: «...l’évolution reste marquée
par des douleurs diffuses d'origine indéterminée après cette ostéotomie au
niveau de l’articulation talo-naviculaire et l’arthrodese calcaneo -
cubodienne. Les arthrodèses sont bien consolidée radiologiquement.
Positionnement également plantigrade du pied en position debout. Je propos à la
patient de continuer à augmenter les charges en fonction de la douleur. Afin de
mieux préciser l’origine des douleurs résiduelles, je prie le médecin traitant
de bien vouloir organiser un examen Spect-CT du médio pied droit cecil à partir
du mois de septembre 2020. Je prie en suite le médecin traitant de bien vouloir
me faire parvenir les résultats de cet examen. L'incapacité de travail est
prolongée jusqu'au 30.09.2020. Nous prévoyons pas de contrôle clinique fixe. La
patiente nous recontactera en cas de persistance de la symptomatologie. Le suivi
pourra également étre effectué chez le médecin traitant étant donné qu'il n y a
plus d'indication chirurgicale actuellement...» (…)” (doc. AI
122/373-374) –, l’Ufficio AI ha
confermato che l'estensione ad un esame specialistico ortopedico non é
giustificato.
1.5. Con
ricorso dell’11 settembre 2020, RI 1, sempre tramite l’avv. RA 1, ha chiesto: “(…)
1. Il ricorso è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è
riformata nel senso che la perizia pluridisciplinare sarà effettuata anche da
un medico specialista in ortopedia. 2. Protestate tasse spese e ripetibili.
(…)” (I, pag. 7). A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente
ha sviluppato, in particolare, le seguenti considerazioni:
" (…) Per l'Ufficio AI una valutazione ortopedica è
superflua, poiché a detta del dr. Vienne l'intervento del febbraio del 2020
avrebbe "dato buon esito". Di conseguenza l'estensione delle
verifiche a un esame specialistico ortopedico non sarebbe giustificata.
Questione non può essere condivisa per
vari ordini di motivi.
a) Per prima cosa
l'amministrazione non sembra considerare lo scopo dell'intervento operatorio:
l'operazione serviva a rimuovere del materiale proveniente da osteosintesi, non
a ripristinare la mobilità completa del piede leso. Ciò premesso il "buon
esito" può essere solo riferito all'ablazione di materiale d'osteosintesi,
ma non per il recupero della funzionalità del piede.
b) In secondo luogo,
il dr. __________ ha confermato che l'evoluzione dello stato di salute
dell'assicurata rimane comunque contraddistinta da dolori diffusi di origine
indeterminata. Certo le artrodesi sarebbero ben consolidate e in piedi la signora
RI 1 poserebbe in modo plantigrado il piede. Tuttavia, lo stesso specialista ha
riservato l'organizzazione e l'esecuzione di un esame Spect-CT del piede
destro, ammettendo così che le verifiche ancora necessarie non sono terminate.
c) L'operazione alla
quale si è sottoposta RI 1 nella primavera del 2020, poi, non ha portato a un
miglioramento del suo stato di salute, ma piuttosto a un peggioramento. Le sue
condizioni psicofisiche sono tuttora precarie: l'operazione non ha risolto il
problema al piede, anzi. Benché siano oramai trascorsi sei mesi
dall'intervento, RI 1 prova sempre forti dolori e non riesce a camminare come e
quanto prima. In caso di uno spostamento o di una passeggiata, anche breve, il
piede perde presto stabilità e il supporto di una stampella diventa subito
indispensabile. Inoltre, ella riesce a camminare solo molto lentamente, facendo
passi corti (sempre zoppicando) e per breve tempo. Non solo oramai cammina meno
di prima, ma può farlo solo per brevi tratti. Per tratti di lunghezza superiore
ai 10 metri, deve aiutarsi con una o due stampelle. Quanto ai dolori, ogni
volta che appoggia il piede a terra, questo le fa male. Senza dimenticare che
ora ha due dita del piede praticamente bloccate: non riesce infatti a muoverle
(non si può escludere che siano stati toccati dei nervi durante l'operazione).
Infine, in piedi non può stare a lungo e ha sovente dolori alla spalla destra. Il
quadro, in definitiva, risulta ancora più fragile di quello precedente all'operazione.
d) Non bisogna
nemmeno dimenticare che gli esami medici non servono solo a descrivere lo stato
di salute dell'assicurata, ma anche a formulare delle prognosi sulla sua
capacità di reinserimento nel mondo professionale. L'assicurato, infatti, deve
partecipare attivamente all'esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente
esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di
lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in
un'attività paragonabile (mansioni consuete; cfr. art. 7 LAI). Sotto questo profilo
è importante che anche uno specialista in ortopedia si esprima sullo stato di
salute dell'assicurata in funzione di una sua ripresa lavorativa anche in un'attività
diversa da quella da lei svolta prima di operarsi al piede più volte. In altre
parole, è fondamentale che gli accertamenti decisi dall'amministrazione siano
completi, e ciò implica anche un'indagine da parte di un ortopedico il quale si
esprimerà nel dettaglio sulle condizioni e su gli eventuali limiti entro i
quali si potrà esigere che RI 1 svolga delle attività alla portata del suo
attuale stato psicofisico.
Solo uno specialista può spiegare dal
punto di vista ortopedico le limitazioni del piede destro, comprese le dita
bloccate, e le difficoltà a camminare che affliggono l'assicurata, come pure le
ripercussioni di tutto ciò per la sua capacità lavorativa in attività adeguate,
diverse da quella precedente. A maggior ragione ove lo stesso dott. Vienne non
ha certificato che l'assicurata ha recuperato in modo integrale la mobilità del
piede leso, né che lei non abbia più dolori al piede, quando è a riposo o
mentre cammina.
Insomma, non basta, a tal fine, il
consulto di un reumatologo, men che meno quello di uno psichiatra o di un
neurologo. Il problema di natura strettamente ortopedica va indagato e approfondito
da un ortopedico che dovrà affiancare gli altri specialisti già incaricati
dall'amministrazione.
Ancora una nota.
Non bisogna dimenticare che le
valutazioni del dr. __________ non possono essere tali da escludere accertamenti
degli specialisti incaricati dall'amministrazione, visto che il dr. __________
è intervenuto quale medico curante per motivi diversi (ridurre i dolori dell'assicurata
con interventi operatori e terapie) e i suoi i cui accertamenti così hanno un
valore diverso minore rispetto a quelli di un medico incaricato di redigere una
perizia. (…)." (I, punto 5, pagg. 5 e 6)
L’insorgente,
sempre tramite l’avv. RA 1 e con “Istanza di conferimento dell’effetto
sospensivo” del 14 settembre 2020, ha pure chiesto di conferire l’effetto
sospensivo al ricorso dell’11 settembre 2020 protestando spese processuali e
ripetibili (IV).
1.6. Con
la risposta di causa, osservato che:
" (…) In concreto l'assicurata chiede d'essere
sottoposta ad un esame aggiuntivo. A mente dello scrivente Ufficio il fatto di
dover sollevare tale obiezione nell'ambito della decisione finale, dovendosi
semmai sottoporre in un secondo tempo ad una visita supplementare, non
costituisce in alcun modo un danno irreparabile. I presupposti per un'entrata
in materia non sono quindi dati.
Nella denegata ipotesi in cui si
ritenesse per contro adempiuto il presupposto del pregiudizio irreparabile, si
osserva quanto segue. Circa la questione relativa all'effetto sospensivo si
precisa che, come da prassi allorquando si sollevano obiezioni nell'ambito d'un
accertamento peritale, la procedura è stata sospesa, e lo rimarrà sino alla
definizione del contenzioso. La dicitura riportata nella decisione impugnata,
dove si dichiara che ad un eventuale ricorso sarebbe stato negato l'effetto
sospensivo, è purtroppo frutto d'un errore redazionale.
Ne discende che l'istanza di
ripristino dell'effetto sospensivo è priva d'oggetto.
Per quanto attiene al merito della
vertenza, il nostro Servizio medico ha già avuto modo di esprimersi (cf. nota
SMR 14.7.2020, doc. n. 120 inc. Al). La fattispecie in oggetto non necessita
una valutazione di tipo ortopedico. In effetti, è sì vero che la signora RI 1
nel corso degli anni si è sottoposta a più interventi ortopedici. La valutazione
degli esiti dei medesimi, e segnatamente la questione relativa ai dolori
residui, rientra tuttavia fra le competenze del reumatologo.
Si precisa ad ogni modo che al momento
in cui viene effettuata una perizia pluridisciplinare, qualora se ne ravvedesse
la necessità, gli esperti hanno la facoltà di predisporre ulteriori
accertamenti, includendo se del caso altre discipline (cf. nota SMR 30.9.2020,
in annesso). L'assicurata non corre di conseguenza rischio alcuno di ottenere
infine una valutazione incompleta. (…)."
(VI, pag. 2)
l’Ufficio AI ha chiesto in
via principale di dichiarare il ricorso irricevibile, subordinatamente di
respingerlo e confermare la decisione impugnata.
1.7. L’insorgente,
con “Osservazioni” del 16 ottobre 2020, si è confermata nelle proprie
allegazioni rilevando, in particolare, che: “(…) 2. In riferimento alla
richiesta di effetto sospensivo, ci si rimette al prudente giudizio di questo
Tribunale. Si rileva però che, la signora RI 1, per tutelare i suoi diritti, a
causa dell'errore dell'amministrazione, ha dovuto presentare istanza al
Tribunale chiedendo che l'effetto sospensivo le venisse concesso. I costi
legali relativi a tale domanda devono essere posti a carico
dell'amministrazione. […] 3. Per l'Ufficio AI, il fatto di non richiedere il parere
di un ortopedico nella perizia non avrebbe un effetto negativo sull'esito di
quest'ultima. In ogni momento – prosegue tale autorità – il parere di un medico
ortopedico potrebbe essere richiesto, se dovesse davvero rivelarsi necessario. Tale
argomentazione non può essere condivisa. Intanto, essa è stata fatta valere
solo con la risposta al ricorso: simile informazione, infatti, non è stata
trasmessa all'assicurata in precedenza nello stesso modo, anzi, dalle lettere
ricevute dall'Ufficio invalidità una perizia ortopedica non entrava
assolutamente in linea di conto, in quanto non necessaria. Prova ne è che il 15
luglio 2020 l'Ufficio ha confermato l'intenzione di non effettuare una perizia
ortopedica, giacché secondo il rapporto del 26 giugno 2020 del dr. __________ l'intervento
"ha dato buon esito". Ne
deriva che la dichiarazione ad hoc del 30 settembre 2020 [ndr: trattasi
dell’“Annotazione da SMR” del dr. __________ sub VI/1] è contestata
in quanto i termini utilizzati dall'Ufficio nel corso degli scambi di scritti
erano totalmente diversi. 4. L'assicurata ha dovuto tutelarsi e ha dovuto
presentare il ricorso in questione in quanto la perizia nelle modalità previste
dall'Ufficio invalidità non offre sufficienti garanzie di una verifica completa
dello stato di salute dell'assicurata. (…)” (VII, punti da 2 a 4, pagg. 3 e
4; trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI; IX).
considerato in diritto
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Oggetto
del contendere è il provvedimento con cui l’Ufficio AI ha confermato che,
nell’ambito della perizia pluridisciplinare da predisporre a cura del __________
(cfr. consid. 1.3), l'estensione ad un esame specialistico ortopedico non è
giustificato (cfr. consid. 1.4).
Si
tratta di una decisione incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in
relazione con gli articoli 5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata
direttamente con ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa
un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93
consid. 6.1).
2.3. Giusta
l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio
Fatti
i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le
informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Per
l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami
medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve
sottoporvisi.
Se
l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante
un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere
d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere
di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.4. Come
accennato, presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in
particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un
danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275
consid. 1.2.1).
Un
pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere
riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole
al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291).
Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della
procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato
irreparabile.
La
giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli
accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante
sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276
consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).
Nella
DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, il Tribunale federale (TF) ha stabilito che una
perizia ingiustificata può di regola causare un pregiudizio giuridico, e non
soltanto di fatto. Di conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione
di perizia contestata, si deve ammettere l’adempimento del presupposto
d’entrata in materia del pregiudizio irreparabile.
Un
pregiudizio irreparabile può essere dato se una prospettata perizia non è
necessaria a fronte di una fattispecie già completamente accertata, perizia che
corrisponde dunque soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid.
5.2).
La
persona assicurata non è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la
fattispecie è già stata sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i
principi procedurali della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di
ordinare una “seconda opinione” in presenza di una fattispecie già
chiarita mediante perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle
relative risultanze. Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di
sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a
sufficienza e la sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda
opinione” (DTF 136 V 156 consid. 3.3).
2.5. Nella
fattispecie concreta le parti sono d’accordo che per chiarire il diritto a
prestazioni dell’insorgente occorre procedere ad un esame medico
pluridisciplinare. Infatti l’insorgente, tramite il suo rappresentante, vista
la “Comunicazione: Perizia medica pluridisciplinare” del 30 gennaio 2020
(doc. AI 94/317-322), già nell’“Istanza di proroga del termine per formulare
proposte di quesiti peritali” del 7 febbraio 2020 (doc. AI 97/325-326)
aveva chiesto “(…) conferma del fatto che sarà contattato anche uno
specialista in ortopedia per redigere un referto e contribuire così alla
stesura definitiva della perizia medica pluridisciplinare. (…)” (doc. AI
97/325).
Anche
con il ricorso, sempre tramite il suo rappresentante – sostenuto che “(…)
solo uno specialista può spiegare dal punto di vista ortopedico le limitazioni
del piede destro, comprese le dita bloccate, e le difficoltà a camminare che
affliggono l'assicurata, come pure le ripercussioni di tutto ciò per la sua
capacità lavorativa in attività adeguate, diverse da quella precedente. (…)”
(I, pag. 6) – l’insorgente ha concluso che “(…) non basta, a tal
fine, il consulto di un reumatologo, men che meno quello di uno psichiatra o di
un neurologo. Il problema di natura strettamente ortopedica va indagato e
approfondito da un ortopedico che dovrà affiancare gli altri specialisti già
incaricati dall'amministrazione. (…)” (I, pag. 6).
Stante
quanto precede, visto che l’insorgente censura il fatto che ai predisposti
esami medici completi (di natura internistica, reumatologica, neurologica e
psichiatrica) andrebbe aggiunto anche un esame di natura ortopedica, ci si potrebbe
chiedere se l’esistenza di un danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1
lett. a LPA, quale presupposto necessario per un ricorso contro una decisione
incidentale (cfr. consid. 2.3), sia in concreto dato.
Infatti,
vista la succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3), non si tratta né di una
perizia ingiustificata che può di regola causare un pregiudizio giuridico e non
soltanto di fatto, né di una perizia non necessaria perché la fattispecie è già
completamente accertata. Inoltre, lo si ribadisce, un danno meramente fattuale,
come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese,
non può essere considerato irreparabile. In questo senso, come accennato (cfr.
consid.1.6), nella risposta di causa l’Ufficio AI ha sostenuto che “(…)
l'assicurata chiede d'essere sottoposta ad un esame aggiuntivo. A mente dello
scrivente Ufficio il fatto di dover sollevare tale obiezione nell'ambito della
decisione finale, dovendosi semmai sottoporre in un secondo tempo ad una visita
supplementare, non costituisce in alcun modo un danno irreparabile. I
presupposti per un'entrata in materia non sono quindi dati. (…)” (VI, pag.
2).
In
ogni caso, visto che la domanda di un esame aggiuntivo di natura ortopedica va
respinta per i motivi esposti al prossimo considerando, la questione di sapere
se in concreto sia effettivamente dato un danno irreparabile non merita di essere
ulteriormente approfondita.
2.6. Il
dr. __________, nell’“Annotazione da SMR” del 14 luglio 2020, ha concluso
che “(…) in considerazione dell'intervento chirurgico effettuato dall'A. il
Considerandi
14.02.2020, si conferma la necessità di valutare il suo stato di salute
tramite una perizia pluridisciplinare __________ nelle rispettive discipline
specialistiche "Reumatologia, Neurologia, Psichiatria". Medicalmente
non emerge la necessità di una valutazione ortopedica in
considerazione sia del buon esito dell'intervento chirurgico citato e sia di
quanto attestato dal Dr. med. __________, della chirurgia ortopedica __________
di __________, nel suo rapporto del 26.06.2020, dove attestava: "La patiente nous recontactera en cas de
persistance de la syntomatologie. Le suivi pourra également etre effectué chez
le médecin traitant étant donné qu'il n’y a plus d'indication chirurgicale
actuallement." (…)” (doc. AI 120/370).
Lo
stesso medico, nell’“Annotazione da SMR” del 30 settembre 2020, circa il
procedere, ha indicato che “(…) dopo aver preso visione del ricorso del
11.09.2020
e della istanza del 14.09.2020, si conferma la necessità di valutare
lo stato di salute tramite una perizia pluridisciplinare __________ nelle
rispettive discipline specialistiche "Reumatologia, Neurologia,
Psichiatria". Non emerge alcuna necessità di una valutazione ortopedica
sulla base di quanto attestato dal Dr. med. __________, della chirurgia
ortopedica __________ di __________, nel suo rapporto del 26.06.2020. Si
fa notare che nell'espletamento delle rispettive visite specialistiche peritali
__________, se emergerà la necessità una valutazione ortopedica, verrà
automaticamente richiesta ed effettuata. (…)” (VI/1).
In
effetti il dr. __________, direttore della Clinica del piede di __________ e
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, non ha attestato in alcun modo la
necessità di svolgere accertamenti di natura ortopedica e – dopo aver
segnalato, nel rapporto 19 giugno 2019 (cfr. doc. AI 74/217-218), che “(…) je
conseille à la patiente un contrôle chez un neurologue dans le but de
préciser encore l’origine des douleurs et de proposer surtout un traitement
symtomatique. (…)” (doc. AI 74/218; la sottolineatura è del redattore) –,
nel rapporto del 26 giugno 2020 (doc. AI 116/365-366, ripreso dall’Ufficio AI
nella decisione impugnata, cfr. consid. 1.4) ha attestato che “(…) l’évolution
reste marquée par des douleurs diffuses d'origine indéterminée après cette
ostéotomie au niveau de l’articulation talo-naviculaire et l’arthrodese
calcaneo - cubodienne. Les arthrodèses sont bien consolidée radiologiquement.
Positionnement également plantigrade du pied en position debout. Je propos à la
patient de continuer à augmenter les charges en fonction de la douleur. Afin de
mieux préciser l’origine des douleurs résiduelles, je prie le médecin traitant
de bien vouloir organiser un examen Spect-CT du médio pied droit cecil à partir
du mois de septembre 2020. Je prie en suite le médecin traitant de bien vouloir
me faire parvenir les résultats de cet examen. L'incapacité de travail est
prolongée jusqu'au 30.09.2020. Nous prévoyons pas de contrôle clinique fixe. La
patiente nous recontactera en cas de persistance de la symptomatologie. Le
suivi pourra également étre effectué chez le médecin traitant étant donné qu'il
n y a plus d'indication chirurgicale actuellement. (…)” (doc. AI 116/366).
Con
il ricorso – fatte salve le succitate argomentazioni rimaste tuttavia
allo stadio di semplici allegazioni di parte (cfr. consid. 1.5) –
l’insorgente non ha prodotto né indicato la benché minima documentazione medica
che permetta di distanziarsi dalle suesposte conclusioni a cui è giunto il
medico SMR dr. __________.
Anche
nelle “Osservazioni” del 16 ottobre 2020, avuto riguardo alla succitata “Annotazione
da SMR” del 30 settembre 2020 del dr. __________, l’insorgente si è
limitato ad addurre che “(…) per l'Ufficio AI, il fatto di non richiedere il
parere di un ortopedico nella perizia non avrebbe un effetto negativo
sull'esito di quest'ultima. In ogni momento – prosegue tale autorità – il
parere di un medico ortopedico potrebbe essere richiesto, se dovesse davvero
rivelarsi necessario. Tale argomentazione non può essere condivisa. Intanto,
essa è stata fatta valere solo con la risposta al ricorso: simile informazione,
infatti, non è stata trasmessa all'assicurata in precedenza nello stesso modo,
anzi, dalle lettere ricevute dall'Ufficio invalidità una perizia ortopedica non
entrava assolutamente in linea di conto, in quanto non necessaria. (…)”
(VII, punto 3, pag. 3).
Questo
Tribunale ricorda inoltre che in merito all’allestimento di una perizia
ortopedica piuttosto che reumatologica, va rilevato che anche se non ha una
specializzazione in ortopedia, il reumatologo per formazione ed esperienza
lavorativa dispone dei mezzi per valutare in modo adeguato e completo affezioni
all’apparato muscolo-scheletrico. In questo senso, nella STF 9C_547/2010 del 26
gennaio 2011, il TF ha, tra l’altro, osservato che “(…) Gegenstand der Rheumatologie - als Teildisziplin der Inneren Medizin -
sind (chronische) Schmerzen des Bewegungsapparates; dies trifft u.a. auch auf
die Orthopädie zu (Urteil 9C_203/2010 vom 21. September 2010 E. 4.1). Weshalb
insbesondere der Rheumatologe nicht in der Lage gewesen sein soll, die
Rückenbeschwerden des Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht
ersichtlich (…)” (STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 4.1).
In
effetti, i confini dell’area di competenza dell’ortopedico e del reumatologo
non sono sempre assolutamente netti, ma possono anche sovrapporsi a seconda
delle circostanze (STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011 consid. 5.2).
Anche
nella STF 8C_835/2014 del 16 gennaio 2015, richiamata la succitata STF
9C_547/2010 del 26 gennaio 2011, il TF ha rilevato come “(…) weshalb
insbesondere die Rheumatologie nicht in der Lage gewesen sein soll, die
Beschwerden am linken Fuss der Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht
ersichtlich (…)” (STF 8C_835/2014 del 16 gennaio 2015, consid. 3.3).
Stante
tutto quanto precede, si deve dunque confermare la decisione impugnata con cui
l’Ufficio AI – come da “Annotazione da SMR” del 14 luglio 2020
del dr. __________ – non ha ritenuto necessaria l’estensione ad un esame
specialistico ortopedico.
Va
qui ancora segnalato che, trattandosi della scelta dei metodi di accertamento,
i periti godono di un ampio margine d’apprezzamento. Ciò vale anche per la
scelta delle discipline interessate. Di conseguenza rientra nel potere
discrezionale del perito coinvolgere ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (STF
9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3 e riferimenti ivi menzionati). In
questo senso è a ragione che, nell’“Annotazione da SMR” del 30 settembre
20, il dr. __________ ha puntualizzato che “(…)
Si fa notare
che nell'espletamento delle rispettive visite specialistiche peritali __________,
se emergerà la necessità una valutazione ortopedica, verrà automaticamente
richiesta ed effettuata. (…)” (VI/1).
2.7
In
simili circostanze, la decisione impugnata deve quindi essere confermata,
mentre il ricorso va respinto.
L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la richiesta
di ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso tolto con la decisione
impugnata (STF 8C_452/2019 del 12 novembre 2019 consid. 5.2; vedi anche la STCA
32.2017.148
del 12 ottobre 2017) e, per il solo fatto che l’amministrazione
ammette di essere caduta in un errore –
“(…) La dicitura riportata
nella decisione impugnata, dove si dichiara che ad un eventuale ricorso sarebbe
stato negato l'effetto sospensivo, è purtroppo frutto d'un errore redazionale.
(…)” (VI, pag. 2) – all’insorgente non può essere riconosciuto il
diritto a ripetibili come preteso (cfr. consid. 1.7).
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti