32.2020.112
Revisione della rendita. Ritiro del ricorso. Ammessa una revisione processuale di una precedente decisione di rendita ridotta per un limitato periodo
29 marzo 2021Italiano38 min
richiesto con la revisione processuale della decisione 14 giugno 2017. L’amministrazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.112
BS
Lugano
29 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 agosto 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1975 e da ultimo
attiva quale dipendente di __________ a tempo parziale, nell’agosto 2013 ha
inoltrato una richiesta di prestazioni AI a seguito dei postumi di un
infortunio occorsole il 14 marzo 2013 preso a carico da __________ (doc. 38
inc. AI).
Per motivi di comprensione
futura, va qui fatto presente che con decisione del 30 agosto 2015
l’assicuratore LAINF ha erogato all’assicurato indennità giornaliere per
un’inabilità lavorativa del 100% dal 17 marzo 2013, del 50% dall’11 novembre
2013, del 100% dal 20 gennaio 2014 fino al 31 agosto 2015. Contro tale
decisione l’assicurata ha inoltrato opposizione datata 1 dicembre 2015 che è
stata evasa l’8 settembre 2020 (cfr. consid.1.4).
1.2. Raccolta la documentazione
medica presso l’assicuratore contro gli infortuni, l’Ufficio AI ha incaricato
il __________ (in seguito: __________) di eseguire una perizia
pluridisciplinare. Con rapporto 9 dicembre 2015 i periti hanno concluso per una
totale incapacità lavorativa in tutte le attività dal 14 marzo 2013, del 50%
dal 1° ottobre 2014 e del 100% dal 19 gennaio 2014. Dal 24 aprile 2015
l’assicurata è stata ritenuta inabile al 50% nell’abituale professione ed al
20% in attività adeguate (doc. 87 inc. AI). La perizia è stata confermata con
complementi del 16 dicembre 2016 e del 28 marzo 2017 (doc. 106 e 115 inc. AI).
L’amministrazione ha in
seguito effettuato un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia
domestica concludente per una limitazione del 34,55 nelle mansioni consuete
(cfr. rapporto 25 febbraio 2016, doc. 92 inc. AI).
Tenuto conto del rapporto
30 agosto 2016 del consulente in integrazione professionale (doc. 97 inc. AI),
l’Ufficio AI ha determinato un grado d’invalidità del 25% quale salariata (cfr.
pagg. 326 – 328 inc. AI), poi aumentato a 36,52% (cfr. pagg. 406 e 407 inc.
AI).
Con decisione del 14
giugno 2017, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata
(considerata salariata al 70% e
casalinga per il restante 30%) il diritto ad una rendita intera dal 1°
marzo 2014 (scadenza dell’anno di attesa) al 31 luglio 2015 (tre mesi dopo il
miglioramento fatto decorrere dal 24 aprile 2015) (doc. 126 inc. AI). La
decisione è cresciuta in giudicato.
1.3. Il 25 settembre 2017
l’assicurata, per il tramite di RA 1, ha inoltrato una nuova domanda di
prestazioni con richiesta di ricalcolo del grado AI in applicazione dell’allora
nuovo art. 27bis. cpv. 2-4 OAI (doc. 129 inc. AI), domanda riformulata il 23
gennaio 2018 (doc. 134 inc. AI).
Con scritto del 19
dicembre 2017 l’assicurata, sempre rappresentata da RA 1, ha inoltrato
un’istanza di revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della decisione 14
giugno 2017. Sostiene che nella perizia 9 dicembre 2015 il __________ non aveva
posto la diagnosi di lesione del tronco inferiore e mediano del plesso
brachiale destro, come invece risulta dai rapporti 31 ottobre 2017 del dr. med.
__________ (specialista in chirurgia ortopedica della spalla e dell’avambraccio
presso la __________ di __________) e del dr. med. __________ (Capo clinica del
reparto neurologia dell’Ospedale __________ a __________) allegati con
l’istanza. L’assicurata sostiene altresì come la citata lesione rappresenti un
nuovo fatto e rilevante ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA poiché pregiudica in
modo importante la capacità lavorativa rispetto a quanto costatato nell’ambito
della decisione 14 giugno 2017 (doc. 133 inc. AI).
Trattata la succitata
istanza alla stregua di una nuova domanda di prestazioni (esaminati gli atti
medici prodotti il 19 dicembre 2017, con annotazione 13 agosto 2018 il SMR “…
ritiene giustificato precedere con una nuova entrata in materia”, doc. 136),
confermata la ripartizione tra attività salariata (70%) e mansioni casalinghe (30%),
l’Ufficio AI ha proceduto ad una nuova inchiesta per persone che si occupano
dell’economia domestica, concludente per un’inabilità del 45,5% (cfr. rapporto
30 dicembre 2019, doc. 166 inc. AI).
Preso atto dello scritto
19 agosto 2019 (doc. 163 inc. AI) dell’assicuratore LAINF attestante i periodi
di versamento delle indennità giornaliere (in particolare per quel che concerne
la ricaduta con conseguente erogazione d’indennità giornaliere al 100% dal 5
febbraio 2018 e al 75% dal 1° settembre 2018 in poi), con rapporto 28 gennaio
2020 il dr. med. __________ del SMR ha ritenuto l’assicurata inabile in
qualsiasi attività nella misura del 100% dal 5 febbraio 2018 e del 75% dal 1°
settembre 2018 (doc. 167 inc. AI). L’amministrazione ha poi proceduto al
raffronto dei redditi giungendo ad un grado d’invalidità dell’80,5% a partire
dal peggioramento del 5 febbraio 2018 (cfr. pag. 545 inc. AI).
Con progetto di decisione
12 marzo 2020 l’Ufficio AI ha pertanto proposto di riconoscere all’assicurata
il diritto ad un quarto di rendita dal 1° febbraio 2018 (media retrospettiva) ed
a una rendita intera dal 1° maggio 2018, con versamento dal 1° marzo 2018 causa
domanda di prestazioni tardiva (doc. 175 inc. AI).
Va qui fatto presente che
l’assicuratore LAINF, per lo stesso periodo, ha erogato indennità giornaliere al
100% dal 5 febbraio 2018 ed al 75% dal 1° settembre 2019 (cfr. doc. 163 inc.
AI).
Con osservazioni 19 maggio
2020 al progetto di decisione l’assicurata, sempre rappresentata da RA 1, ha
ribadito la richiesta di revisione processuale della decisione 14 giugno 2017.
Sostiene nuovamente che la lesione del tronco inferiore e mediano del plesso
brachiale destro non rilevata dal __________ nel 2015, sia da considerare come
nuovo fatto rilevante per la determinazione di una totale incapacità lavorativa
in attività abituale e nella misura dell’80% in attività adeguata per il
periodo dal 24 aprile 2015 al 4 febbraio 2018. L’assicurata postula pertanto il
diritto ad una rendita intera dal 1° agosto 2015 in poi (doc. 181 inc. AI).
Con decisione del 4 agosto
2020 l’Ufficio AI ha confermato l’aumento della rendita ad un quarto dal 1°
febbraio 2018 ed a intera dal 1° maggio 2018, con versamento dal 1° marzo 2018
(doc. 184 inc. AI).
1.4. Contro la succitata decisione
l’assicurata ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulandone
l’annullamento con conseguente riconoscimento di una rendita intera dal 1°
agosto 2015 in poi.
Ribadisce che la lesione
del tronco inferiore e mediano del plesso brachiale, quale conseguenza dell’infortunio
del 14 marzo 2013, costituisce un nuovo e rilevante fatto rispetto alla perizia
del __________ del 2015, giustificante l’erogazione di una rendita intera dal
1° agosto 2015. L’insorgente rileva inoltre che con scritto 8 settembre 2020
l’assicuratore LAINF ha annullato la decisione 30 ottobre 2015, che versa un’indennità
giornaliera al 100% dal 1° novembre 2015 al 4 febbraio 2020 e che procederà a
tempo debito all’allestimento di una perizia pluridisciplinare.
1.5. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI, fondandosi sulle annotazioni del 7 ottobre 2020 del SMR, ha indicato
Fatti
i motivi per cui non riconosce la modifica del diritto alla rendita come
richiesto con la revisione processuale della decisione 14 giugno 2017. L’amministrazione
ha in seguito concluso che “(…) reputato l’apprezzamento medico diverso
rispetto all’evoluzione successiva per il riconoscimento di una revisione
processuale ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, osservato che l’assicuratore
infortuni sta procedendo ad ulteriori accertamenti e approfondimenti medici,
considerata l’esigibilità lavorativa descritta dal dr. med. __________ con
scritto del 16 maggio 2019, precedente la decisione impugnata dell’AI, lo
scrivente UAI reputa opportuno formulare al lodevole TCA la propria proposta di
ritorno degli atti all’amministrazione per valutare al meglio l’evoluzione del
danno alla salute sulla capacità lavorativa residua dell’assicurata e sulla
conseguente perdita di guadagno”.
1.6. Con scritto 3 dicembre 2020
l’assicurata, non condividendo la proposta dell’amministrazione, ribadisce la
riforma della decisione impugnata nel senso di riconoscere il diritto alla
rendita intera (anche) dal 1° agosto 2015, rimanendo incontestato il diritto
alla rendita prima del 1° agosto 2015 ed alla rendita intera dal 1° maggio 2018
(XI).
1.7. L’8 gennaio 2021 il TCA ha
richiamato dall’Ufficio AI il rapporto 16 maggio 2019 del dr. med. __________ (XII).
1.8. Chiamato dal Tribunale per
una presa di posizione in merito al rapporto 9 novembre 2020 del dr. med. __________
prodotto con il succitato scritto 3 dicembre 2019 della ricorrente, il 21
gennaio 2021 l’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 19 gennaio 2021 del
SMR, ha confermato la risposta di causa (XV).
1.9. Il 4 febbraio 2021
l’assicurata ha confermato il proprio ricorso (XVIII).
1.10. Con scritto 25 febbraio 2021
il Vicepresidente del TCA ha informato la rappresentante dell’assicurata sulla
necessità di dare seguito alla richiesta di rinvio degli atti per nuovi
accertamenti formulata dall’amministrazione con la risposta di causa, previo
annullamento della decisione contestata. Resa attenta che dai nuovi
accertamenti la prestazione riconosciuta dal mese di
febbraio 2018 potrebbe in sede di rinvio aumentare (limitatamente al periodo 1°
febbraio 2018 - 30 aprile 2018), essere confermata ma anche soppressa o
diminuita, questa Corte, conformemente alla
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 V 314 consid.
3.2.4), ha assegnato alla
patrocinatrice un termine per inoltrare delle osservazioni in merito con la
possibilità di ritirare il ricorso, avvertendo che il ritiro
riguarda solo la rendita dal 1° febbraio 2018 in avanti. Contestualmente è
stato precisato che per quel che concerne il periodo 1° agosto 2015 – 30
gennaio 2018, oggetto dell’istanza di revisione processuale della decisione
amministrativa 14 giugno 2017, verrà statuito senza rinvio (XIX).
1.11. In data 9 marzo
2021 la legale dell’assicurata ha comunicato il ritiro del ricorso, sostenendo
come questo “non pregiudica il diritto alla rendita” (XX).
considerato in diritto
2.1. Con la decisione contestata l’Ufficio
AI ha posto l’assicurata al beneficio di un quarto di rendita dal 1° febbraio
2018 e di una rendita intera dal 1° maggio 2018, con versamento dal 1° marzo
2018. Non riconoscendo invece il diritto ad una rendita intera per il periodo
precedente, l’amministrazione ha in sostanza evaso negativamente l’istanza di revisione
processuale della decisione 14 giugno 2017, i cui motivi, come visto (cfr.
consid. 1.5.), sono stati indicati solo con la risposta di causa.
Visto il ritiro del
ricorso per quel che concerne il periodo dal 1° febbraio 2018 in poi (cfr.
consid. 1.11), su tale punto la causa va stralciata dai ruoli.
Di conseguenza, questo TCA
deve statuire in merito al diritto dell’assicurato ad una rendita intera dal 1°
agosto 2015 al 30 gennaio 2018, oggetto dell’istanza di revisione processuale della
decisione 14 giugno 2017 con la quale l’amministrazione ha limitato tale
diritto al 31 luglio 2015.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer
(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato che,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.3. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è
possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art.
28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può
ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in
deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le
mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima
frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta
che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi
amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili
a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,
attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo
libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità
(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31
dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto
delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF
130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le
attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla
salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si
può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,
1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che
non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo
nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire
da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC
1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa
dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione
professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Si distinguono quindi tre
tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della
famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa
dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore
dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete
secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia
domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza
ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2
OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI
di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella
comunità.
Con la modifica
dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni
consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R.
Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité
sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).
Come emerge dalle
spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per
l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che
esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in
merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del
metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto
dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che
possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2
LAI.
Si tratta delle attività
che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità
dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da
terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia
domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono
invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come
mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).
Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e
pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2
pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato
dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag.
9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori
domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se
un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a
un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna
chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone
o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il caso di
lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della
conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la
pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre
mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere
ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,
infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento
(persone di servizio).
Oltre ai citati classici
lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari;
rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica
dell’assicurato.
Va ancora osservato che
sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si
tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti
prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi
a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per
contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima
dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una
limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi
come prima.
Ritenuto come la modifica
riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di
porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le
attività puramente ricreative - le attività artistiche e di pubblica utilità
vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere
eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da
considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme
dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e
la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,
valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai
NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua
inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
2.4. Nel caso
in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile
l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita
un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda
del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di
graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8
CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in
Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata
in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
Considerandi
stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo
l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al
31.
dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione
esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga
consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del
metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare
che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti
dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera
(7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle
persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione
della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12
febbraio 2016 consid. 4.3).
A seguito della succitata
sentenza Di Trizio il 1° gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e
27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19
dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1°
dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado
d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio
federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado
d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la
conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte
europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il
Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica
d'ordinanza al 1° gennaio 2018.
Per quel che concerne le
nuove modalità di calcolo del metodo misto, l’art. 27bis cpv. 2 prescrive che
per determinare il grado d’invalidità di assicurati che esercitano un’attività
lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo
l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i seguenti gradi d’invalidità: a.
il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa; b. il grado
d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.
L’art. 27bis cpv. 3 OAI prevede
che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato dall’articolo 16
LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che l’assicurato potrebbe
conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse
divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa
esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno percentuale è
ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non
fosse divenuto invalido (lett. b).
Per
l’art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle
mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni
dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete
rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene
ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso
3.
lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.
La nuova normativa è stata
esaminata dal TF con sentenza 9C_82/2020 del 27 ottobre 2020 (destinata alla
pubblicazione). L’Alta Corte ha concluso che le disposizioni di calcolo del metodo
misto secondo l’art. 27bis OAI entrato in vigore il 1° gennaio 2018 rispecchia
i requisiti posti dalla sentenza Di Trizio. Motivo per cui ha stabilito che non
vi è alcun motivo per non più considerare il cambiamento dello statuto da
“persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività
lavorativa a tempo parziale” per via della nascita di un bambino quale motivo
di revisione (“Damit besteht kein Anlass mehr, einen Statuswechsel von der
Voll- zur Teilerwerbstätigkeit nicht als Revisionsgrund anzuerkennen, wenn
einzig die Geburt eines Kindes dafür verantwortlich ist; STF citata consid.
7).
2.5
Per quel che concerne la
revisione processuale, va fatto presente che secondo l’art. 53 cpv. 1 LPGA “le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza”.
Per analogia
con la revisione processuale delle decisioni emanate dalle autorità
giudiziarie, l'amministrazione è tenuta a procedere alla revisione di una
decisione formalmente cresciuta in giudicato quando sono scoperti fatti
nuovi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica
differente (DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02
del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).
La nozione
di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione
(processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di
revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una
sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62).
Sono nuovi
ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della
procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti
nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del
processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura
applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non
possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2 pag.
321; 118 II 199 consid. 5 pag. 204; 110 V 138 consid. 2 pag. 141; 108 V 170
consid. 1 pag. 171; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in:
Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed.,
Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre
essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la
fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso
in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi
mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che
giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento
precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del
richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono
destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure
dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una
prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa
avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto
conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo
di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla
determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano
apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,
dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava
difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,
dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia
principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del
tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il
tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del
procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la
conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti
essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138
consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.
pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).
Va rilevato
che scopo della revisione processuale è quello di procedere ad una nuova
valutazione materiale della fattispecie, con effetto retroattivo (ex tunc) (DTF
129.
V 218 consid. 3.2.2 con riferimento a DTF 122 V 138 consid. 2d; cfr. anche
Kieser, op. cit. ad art. 53 n. 25 pag. 676).
Secondo
giurisprudenza, la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa
entro i termini determinanti per la revisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2
PA), ossia 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi,
entro 10 anni dalla notificazione della decisione su ricorso (Kieser, ATSG
–Kommentar, 2020, art. 53 n. 39, pag. 976 con riferimenti).
2.6
Nella fattispecie in esame, con
decisione 14 giugno 2017 l’Ufficio AI aveva posto l’assicurata al beneficio di
una rendita intera temporanea, ossia dal 1° marzo 2014 al 31 luglio 2015 (cfr.
consid. 1.2).
La decisione si fondava
sul rapporto 9 dicembre 2015 della perizia __________, i cui periti avevano
concluso per una totale incapacità lavorativa in tutte le attività dal 14 marzo
2013, del 50% dal 1° ottobre 2014 e del 100% dal 19 gennaio 2014. A decorrere
dal 24 aprile 2015 l’assicurata era stata ritenuta inabile al 50% nell’abituale
professione ed al 20% in attività adeguate (doc. 87 inc. AI).
Secondo l’assicurata il
fatto nuovo ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA è costituito dalla lesione del
tronco inferiore e mediano del plesso brachiale conseguente all’infortunio del
14.
marzo 2013 riscontrata dal dr. med. __________ durante la visita del 30
ottobre 2017 (pagg. 448 -449 inc. AI) e confermata dal dr. med. __________ nel
rapporto 31 ottobre 2017 (pagg. 450 e 451 inc. AI), ma non dal __________, in
particolare dal perito neurologo dr. med. Bernasconi nel rapporto 7 ottobre
2015.
L’assicurata rileva che nella
perizia 13 maggio 2020 svolta per contro dell’assicuratore LAINF, il dr. med. __________
ha ritenuto tale lesione la causa principale dei disturbi lamentati a seguito
dell’infortunio del 2013 e che tali disturbi causano una totale inabilità
lavorativa (pag. 575 – 577). La ricorrente evidenzia inoltre che la __________,
con scritto 8 settembre 2020, ha di conseguenza deciso di annullare la
decisione 30 ottobre 2015 e di riconoscere un diritto alle indennità
retroattive dal 1° novembre 2015 al 4 febbraio 2018 (doc. 4).
Solo con la risposta di
causa l’Ufficio AI ha sottoposto la problematica al plesso brachiale – fatta
valere nell’istanza di revisione processuale del 19 dicembre 2017 – al proprio
servizio medico.
Con annotazioni del 7
ottobre 2020 il dr. med. __________, esaminata la documentazione ha riassunto:
" (…) Valutazione
neurologica del 9.7.2014 __________:
Zusammenfassend kann aus neurologischer Sicht gesagt werden,
dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte für eine Brachialplexopathie
(inkl. TOS) oder eine welter peripher gelegene Neuropathie vorliegen. Es liegen
auch keine Hinweise auf ein CRPS vor.
Una RM del plesso brachiale in data 4.3.2014 è descritto quale
normale
Assicurata peritata in ambito __________ 9.12.2015:
diagnosi poste:
Sindrome dolorosa cronica e impotenza funzionale alla spalla e
all'arto superiore ds.
- stato dopo
ricostruzione capsulo-legamentosa anteriore con riparazione dello SLAP,
ricostruzione del sopraspinoso e decompressione sottoacromiale 11.4.2013 (Prof.
Dr. med. __________);
- persistente capsulite retrattile;
- probabile
disturbo di percezione e elaborazione del dolore/somatizzazione con fenomeni
conversivi.
Stato dopo intervento chirurgico per sindrome del tunnel carpale a
ds., attualmente senza sintomi.
Situazione di stretto toracico arterioso arto superiore ds.
- MRI del
plesso brachiale e angio-MRI dei vasi sovra-aortici in posizione neutrale delle
braccia e sovra-elevazione delle braccia (20.05.2014, Clinica __________):
impressione
unilaterale dell'arteria succlavia solamente a ds. a livello del triangolo
degli scaleni ed il braccio, eventualmente danno del plesso brachiale;
- attualmente:
clinicamente e al Doppler situazione di stretto toracico arterioso bilaterale,
verosimilmente asintomatico.
Nella perizia neurologica a pagina 3 si trova la seguente
valutazione:
Ho eseguito anche un esame elettroneurogra fico al braccio
destro che è risultato normale, senza elementi elettroneurografici in favore di
una lesione periferica dei nervi mediano e ulnare né indizi indiretti a questo
esame per una lesione al plesso brachiale. Anche la documentazione radiologica
a disposizione non mostra patologie rilevanti a livello del plesso brachiale.
Nella documentazione vi sono valutazioni discordanti sulla presenza o meno di
una patologia a livello del plesso brachiale destro: praticamente tutti i
neurologi che
hanno esaminato la paziente concordano nell'affermare che non
vi sono lesioni del sistema nervoso, mentre queste erano state ipotizzata,
sulla base però di reperti oggettivi poco consistenti, piuttosto in ambito
chirurgico-ortopedico.
Il 30.10.2017 viene eseguita una valutazione da parte del PD Dr. __________.
- Viene
eseguita una RM del plesso in data 30.10.2017 con assenza di patologia
oggettivabile
- Viene
eseguita una neurografia con referto compatibile con una pregressa (ältere)
lesione del plesso inferiore e danno residuo del n. mediano destro in stato
dopo intervento per tunnel carpale
- Sulla base
dell'esame neurografico il dr. __________ conclude con la diagnosi di una sindrome
algica mista in prima linea su patologia della spalla con inoltre sospetto per
pregressa lesione del plesso a destra
Nella sua valutazione del 31.10.2018 (recte: 2017) il dr. __________
ritiene che i dolori a livello della spalla non siano da mettere in relazione
con la lesione del plesso essendo le parti superiori del plesso non
compromesse. Presenza invece di una tendinopatia del bicipite per la quale
propone un release chirurgico.
Il 6.2.2018 viene eseguita una adesiolosi artroscopica con release
della capsula, re-acromioplastica e tenodesi subpettorale
L'assicurazione __________ riapre il caso con IL 100% dal 5.2.2018
e al 75% dal 1.9.2018
Nel rapporto del 31.8.2018 il dr. __________ indica quale diagnosi
- Attuale neuropatia n.ulnaris e miogelosi dorsale spalla destra
- Lesione plesso inferiore e medio
Nel rapporto del 3.12.2018 il dr. __________ indica quale diagnosi
- Problematica
persistente, cronica del plesso con miogelosi spalla destra
Rapporto dr. __________ del 16.5.2019:
- Lavori
ripetitivi con il braccio destro o lavori che comportano una sollecitazione del
braccio e della spalla destra non sono possibili. Attività leggere senza
sollecitazioni della spalla dovrebbero invece essere esigibili.
Risposte alle domande del servizio giuridico del 6.10.2020:
- La
diagnosi posta dal dr. __________ e dal dr. __________, ossia la plessopatia,
si basa essenzialmente un esame neurografico che risulta in netto contrasto con
le precedenti valutazioni specialistiche nelle quali è stato espressamente
negata la presenza di una lesione del plesso. Da notare che una problematica
del plesso è sempre stata presa in considerazione e ricercata, anche in
occasione della valutazione __________, ma che non ha potuto essere
oggettivata. Si tratta quindi al massimo di una diversa valutazione della
stessa fattispecie.
- omissis
(…)” (Doc. VI/1)
Con le osservazioni 3
dicembre 2020 la rappresentante dell’assicurata evidenzia invece che il dr.
med. __________ nel rapporto 9 novembre 2020 (doc. A/5) e nell’email 1° dicembre
2020.
(doc. A/6) ha ritenuto non complete sia la valutazione neurologica del 9
luglio 2014 della __________, sia la perizia neurologica del dr. med. __________
allestita nell’ambito della perizia __________ del 9 dicembre 2015, in quanto “jedoch
die unteren Plexusanteile in der elektrophyisologischen Untersuchungen leider
nicht abgebildet wurden” (doc. 5). Il dr. med. __________ sostiene che le
parti inferiori del plesso sono state invece misurate mediante esami
neurografici il 30 ottobre 2017 dal dr. med. __________, misurazioni che, a
detta della ricorrente, “permettono di confermare la lesione del sistema nervoso
precedentemente ipotizzata in ambito chirurgico-ortopedico (come a suo tempo
evidenziato nel consulto del dr. med. __________ parte della perizia __________
del 9 dicembre 2015), ma esclusa in base ad un esame in ambito neurologico che
oggi sappiamo esser non completo”.
L’assicurata ha poi
concluso:
" (…) Ne consegue
che, contrariamente a quanto sostenuto dal SMR, non ci troviamo confrontati con
una diversa valutazione della stessa fattispecie, ma con una nuova fattispecie
(solo ipotizzata in precedenza e ora provata) che a suo tempo non è stata presa
in considerazione per valutare la capacità lavorativa rimanente, come
esplicitamente indicato dal dr. med. __________ nella perizia __________ del 9
dicembre 2015: "sulla base di queste considerazioni ritengo anche da parte
mia che i sintomi presentati dalla paziente non siano spiegati da una patologia
neurologica centrale o periferica e di conseguenza, dal punto di vista
neurologico, l'A, può essere considerata abile al lavoro al 100%."
Questa nuova fattispecie e le sue conseguenze sulla capacità
lavorativa è stata definitivamente riconosciuta dall'assicuratore infortuni che
ha modificato la sua posizione del 30.10.2015 (all.
4).
Gli esami neurografici del 30.10.2017 costituiscono dunque un
nuovo mezzo di prova di un fatto (la lesione del sistema nervoso) solo ipotizzato
prima della decisione del 14 giugno 2017.
Dispositivo
Per questi motivi ribadiamo le richieste ricorsuali ossia che la
decisione del 04.08.2020 venga riformata nel senso che l'assicurata ha diritto
a rendita intera d'invalidità dal 01.08.2015; rimangono invece incontestati il
diritto a-rendita precedente il 01.08.2015 e il diritto a rendita intera dopo
il 01.05.2018 (…)” (Doc. XI)
2.7. Esaminati attentamente gli
atti questo TCA ritiene dati i presupposti per una revisione processuale della
decisione 14 giugno 2017.
Come riportato al
considerando precedente, nel rapporto 31 ottobre 2017 il dr. med. __________ aveva
accertato una plessopatia, facendola risalire all’infortunio del 2013, ciò che
è stato confermato dal dr. med. __________ con rapporto dello stesso giorno.
Certo, nelle annotazioni 7
ottobre 2020 il dr. med. __________ ha concluso che la plessopatia diagnostica
dai succitati due specialisti sulla base dell’esame neurografico “risulta in
netto contrasto con le precedenti valutazioni specialistiche nelle quali è
stato espressamente negata la presenza di una lesione del plesso. Da notare che
una problematica del plesso è sempre stata presa in considerazione e ricercata,
anche in occasione della valutazione __________, ma che non ha potuto essere
oggettivata.” Tale lesione, come visto, è stata invece oggettivata dal dr.
med. __________ ed è stata fatta risalire all’infortunio del 2013.
L’assicurata ha poi
rettamente rilevato come nel rapporto 9 novembre 2020 il dr. med. __________, riesaminato
il referto 9 luglio 2014 della __________ in cui non era stata riscontrata alcuna
plessopatia (pag. 165 inc. AI), abbia ritenuto la valutazione della clinica
zurighese incompleta poiché allora non era stata esaminata la parte inferiore
del plesso (“… jedoch die unteren Plexusanteile in der
elektrophysiologischen Untersuchung leider nicht abgebildet wurden”), esame
che invece è stato eseguito il 30 ottobre 2017 dal dr. med. __________, il
quale, come visto, aveva riscontrato una lesione del tronco inferiore e mediano
del plesso brachiale destro (doc. A/5). Nell’email 1° dicembre 2020 il dr. med.
__________ ha ritenuto la perizia neurologica del dr. med. __________ (che
aveva escluso lesioni al sistema nervoso e quindi una plessopatia) incompleta (doc.
A/6). Non si tratta, come sostenuto dal SMR nelle annotazioni 7 ottobre 2020
(cfr. consid. 2.6), di una diversa valutazione della stessa fattispecie
rispetto alla perizia del __________.
Quindi, la lesione del
tronco inferiore e mediano del plesso brachiale costituisce un fatto nuovo,
lesione presente ma che non era nota, nonostante tutta la diligenza del caso,
all’epoca della procedura di cui alla decisione 14 giugno 2017. Di conseguenza,
gli esami neurografici eseguiti il 30 ottobre 2017, che hanno rilevato la
lesione in parola, costituiscono un nuovo mezzo di prova ai sensi dell’art. 53
cpv. 1 LPGA.
Per quel che concerne la
rilevanza del fatto nuovo e del mezzo di prova nuovo, va fatto riferimento al rapporto
13 maggio 2020 del dr. med. __________, il quale, confermando come la plessopatia
riscontrata sia da mettere in relazione all’infortunio del 13 marzo 2013, ha
ritenuto per il periodo 1° novembre 2015 – 4 febbraio 2018 un’incapacità
lavorativa del 100% nell’abituale professione di venditrice. Ritenuto il
braccio destro praticamente afunzionale, egli ha valutato un’inabilità dell’80%
in attività adeguate senza il sollevamento di pesi superiori ai 5 chili, senza
sollecitazione e movimenti ripetitivi del braccio destro con necessità di una
pausa ogni 20 minuti in paziente destrimane (“Der rechte Arm kann in dieser
Situation als praktische afunktionell angesehen werden. Ich sehe die Patientin
maximal 20% arbeitsfähig in einer angepassten Tätigkeit mit Pausen alle 20
Minuten für 10 Minuten. Der rechte Arm soll nicht belastet werden, keine
repetitiven Arbeiten, dies wohlgemerkt als Rechtshändlerin”; pag. 576 inc.
AI).
Va poi ricordato che per
lo stesso periodo l’assicuratore LAINF, sulla base del succitato rapporto 13
maggio 2020 del dr. med. __________, ha riconosciuto delle indennità
giornaliere per un grado d’incapacità lavorativa del 100% (cfr. consid. 1.4).
La domanda di revisione processuale
inoltrata il 19 dicembre 2017 risulta essere tempestiva, essendo stata
inoltrata entro 90 giorni della scoperta del fatto nuovo, ossia dal rapporto 31
ottobre 2017 del dr. med. __________.
Per quel che concerne la
determinazione del grado d’invalidità, va fatto riferimento ai redditi posti a
fondamento della decisione 14 giugno 2017 di cui è stata chiesta la revisione
processuale nel dicembre 2017. Non vanno pertanto considerati i redditi 2018
relativi alla decisione impugnata poiché successivi alla pronunzia del 2017.
Per quel che concerne il
reddito da valida (rimasto incontestato) l’importo da prendere in
considerazione ammonta a fr. 43'027.--(determinato secondo il vecchio art.
27bis cpv. 3 OAVS). Richiamato il reddito statistico di fr. 54'191,12 stabilito
nella tabella di calcolo del 4 aprile 2017 (cfr. pag. 406 inc. AI), tenuto ora conto
di un’inabilità dell’80% in attività adeguate (20% di fr. 54'191.12 = fr.
10'838,22) e della riduzione sociale del 10% riconosciuta (90% di fr. 10'838,22
= 9'754,40), il reddito da invalida corrisponde a fr. 9'754,40. Dal raffronto
tra il reddito da valida e da invalida il grado dell’assicurata quale salariata
è del 77%. Vista la quota di ripartizione del 70% in attività lucrativa, risulta
un’invalidità parziale del 53,9%.
Addizionata poi un’invalidità
parziale quale casalinga del 10% (per una limitazione del 34,5% ed una quota
parte del 30%), risulta un grado d’incapacità al guadagno globale (arrotondato)
del 64%, ciò che conferisce il diritto a ¾ rendita dal 1° agosto 2015 al 31
gennaio 2018.
2.8 Secondo
gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31
dicembre 2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono da ripartire
tra l’Ufficio AI e la ricorrente nella misura del 50% ciascuno.
2.9. Nel caso di
specie, inoltre, visto l’esito del ricorso in merito all’istanza di revisione
processuale, patrocinata da RA 2, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per
ripetibili parziali (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 e STF K 63/06 del 5 settembre
2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è
accolto ai
sensi dei considerandi per quel che concerne l’istanza di revisione processuale
della decisione del 14 giugno 2017.
§ RI
1 ha diritto a ¾ di rendita dal 1° agosto 2015 al 30 gennaio 2018.
2. Il ricorso è stralciato dai ruoli, per avvenuto
ritiro, per quel che concerne il diritto alla rendita successivamente al mese
di febbraio 2018.
3. Le spese di fr. 500 sono poste a carico delle parti
nella misura del 50% ciascuno. L’Ufficio assicurazione invalidità verserà alla ricorrente fr. 1’500 a titolo di ripetibili parziali
(IVA inclusa se dovuta).
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti