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Decisione

32.2020.113

Versamento della rendita completiva per figli al genitore non beneficiario della rendita principale.È sufficiente la separazione di fatto fra i coniugi,il figlio deve vivere con il genitore non beneficiario della rendita che deve detenere l'autorità parentale,anche congiunta. I presupposti sono dati

18 gennaio 2021Italiano24 min

stessa. A dire del ricorrente, la domiciliazione della bambina presso uno o l'altro

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.113

TB

Lugano

18 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 luglio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

procedura concernente pure

TERZ 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, 1966, è al beneficio di

una rendita di invalidità dal 1° febbraio 2001 per sé e i due figli (docc. 116-122

incarto AI, doc. 28 incarto Cassa).

Il 22 gennaio 2012 (doc. 130 incarto AI, doc. 35 - 2/6 incarto

Cassa) egli ha comunicato all'Ufficio assicurazione invalidità la nascita di una

terza figlia, ciò che poco dopo (doc. 132 incarto AI, doc. 37 incarto Cassa) ha

comportato il riconoscimento di una rendita semplice per figli anche per __________,

con versamento dell'importo al titolare della rendita.

1.2. Il 26 giugno 2020 (doc. 92 -

1/5 incarto Cassa) la rappresentante legale della moglie dell'assicurato ha

chiesto all'amministrazione di versare direttamente alla mamma della bambina la

rendita per figli, poiché dal 1° gennaio 2018 i coniugi vivevano separati con

due domicili distinti e la minorenne abitava con la mamma.

1.3. Con decisione del 13 luglio

2020 (doc. A1) l'Ufficio assicurazione invalidità ha disposto che dal 1° agosto

2020 la rendita completiva per la figlia __________ di Fr. 406.- al mese

sarebbe stata versata sul conto bancario di TERZ 1.

1.4. Il 14 settembre 2020 (doc. I)

RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare detta

decisione, sia poiché egli non ha mai inoltrato una simile richiesta sia perchè

Fatti

i coniugi sono sì separati di fatto, ma non sussiste ancora alcuna

regolamentazione (né giudiziaria né bonale) della vita separata e della

custodia della figlia o di eventuali contributi alimentari dovuti per la

stessa. A dire del ricorrente, la domiciliazione della bambina presso uno o l'altro

genitore non è indicativa della custodia sulla minore e non preclude la

custodia congiunta da parte dell'altro genitore.

Non potendo quindi definire chi ha la custodia della bambina, l'insorgente

ritiene che non vi siano i presupposti per versare la rendita completiva

spettante alla figlia alla di lei madre.

1.5. Il 16 settembre 2020 (doc.

III) il Tribunale ha dato la possibilità a TERZ 1 di prendere posizione sulla

questione, ma la stessa non si è pronunciata.

1.6. Chiesta (doc. IV) e ottenuta

una proroga (doc. V), il 15 ottobre 2020 (doc. VI) l'Ufficio AI, dopo avere

interpellato la Cassa di compensazione che ha spiegato il motivo per cui ha

dato seguito alla richiesta di versamento diretto della moglie dell'assicurato

(doc. VI/1), ha chiesto al TCA di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha rilevato che i coniugi vivono separati di

fatto da due anni, che le pratiche di divorzio sono in atto e che l'obbligo di

versamento mensile concordato quale contributo alimentare per la figlia non è

stato sempre rispettato dal marito, che perciò la madre era legittimata a

chiedere che la rendita completiva per figli le fosse versata direttamente.

1.7. Il 30 ottobre 2020 (doc.

VIII) l'insorgente ha contestato che vi sia una decisione o un accordo sull'affido

della figlia e sul contributo alimentare, criticando che l'amministrazione si

sia basata soltanto sulle errate indicazioni della legale della moglie.

Infatti, una petizione di divorzio è stata introdotta soltanto il

5/6 ottobre 2020 (doc. VIII/1) unilateralmente da parte di sua moglie, perciò

non vi sarebbe una convenzione sullo scioglimento del matrimonio.

Anzi, dall'udienza del 26 ottobre 2020 (doc. VIII/2) davanti al

Pretore non è emerso nessun accordo fra le parti sulle conseguenze accessorie

del divorzio.

Nemmeno fra i coniugi è mai stato concluso un accordo su eventuali

alimenti a favore della figlia, perciò è contestato che vi siano arretrati da

parte sua.

Infine, il ricorrente ha osservato che è pendente una procedura

per misure cautelari dove entrambi i genitori chiedono l'affidamento esclusivo

della figlia, perciò al momento essi hanno l'autorità parentale congiunta sulla

minore ed egli utilizza la rendita completiva dell'AI per provvedere alla

bambina quando si trova presso di lui.

La decisione dell'Ufficio AI deve pertanto essere annullata.

1.8. La moglie del ricorrente è

invece rimasta silente sulla risposta dell'Ufficio AI (doc. IX).

1.9. Il 13 novembre 2020 (doc. X)

l'amministrazione ha osservato che il versamento della rendita AI per la figlia

__________ direttamente alla madre non dipende dalla pronuncia di una sentenza

dell'autorità civile nell'ambito della procedura di divorzio, attualmente in

corso.

Infatti, dagli atti risulta che, di fatto, i coniugi hanno dimore

distinte da fine 2018/inizio 2019, che la bambina vive con la mamma,

circostanza che non è stata contestata, e che v'è stata la richiesta di

versamento diretto da parte della madre. È quindi data l'applicazione dell'art.

71ter cpv. 1 OAVS su rinvio degli artt. 35 cpv. 4 LAI e 82 cpv. 1 OAI.

Infine, l'Ufficio AI ha osservato che accordi sul versamento di

alimenti non sono questioni di sua competenza e che comunque dagli scritti

ricevuti dalla legale della moglie dell'assicurato risultano esservi degli

accordi al riguardo, circostanza altamente verosimile visto che da quasi due

anni i coniugi vivono separati, situazione confermata dall'assicurato medesimo

in un suo scritto del 15 novembre 2019.

1.10. Né l'insorgente (doc. XI) né

sua moglie (doc. XII) hanno preso posizione sulle osservazioni dell'Ufficio

assicurazione invalidità (doc. XII).

considerato in diritto

2.1. In virtù dell'art. 19 cpv. 1

LPGA, in generale le prestazioni pecuniarie sono pagate mensilmente.

Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono sempre pagati in

anticipo per tutto il mese civile (art. 19 cpv. 3 LPGA).

A norma dell'art. 20 cpv. 1 LPGA, le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un'autorità

che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del

beneficiario o che lo assistano permanentemente, se:

a) il beneficiario non utilizza le prestazioni

pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve

provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo;

e

b) egli stesso o le persone per cui deve provvedere

dipendono dall'assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lett. a.

Tuttavia, le leggi speciali relative ai singoli

settori delle assicurazioni sociali prevedono numerose deroghe all'art. 20 LPGA

che consentono di effettuare il pagamento di una prestazione pecuniaria

corrente a terzi al di là dei casi contemplati da quest'ultimo disposto (Ueli Kieser, Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 258, n. 65).

Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone

legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva

per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita

per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.

Per l'art. 35 cpv. 3 LAI, i figli elettivi affiliati soltanto dopo

l'insorgere dell'invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo

qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.

Giusta l'art. 35 cpv. 4 LAI, la rendita completiva

per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le

disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le

disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il

Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente

per i figli di coppie separate o divorziate.

L'art. 35 cpv. 4 LAI istituisce quindi una

riserva per le disposizioni contrarie del giudice civile (STF 9C_499/2008 del 6

maggio 2009 consid. 3.4).

Sebbene, per il chiaro tenore della legge, essa sia

una pretesa spettante all'avente diritto alla rendita, la rendita completiva per

figli deve agevolare l'obbligo di mantenimento del debitore del contributo (DTF

114 II 123 consid. 2b pag. 124) e deve pertanto, conformemente

allo scopo dell'art. 35 LAI, essere esclusivamente utilizzata per il

mantenimento e l'educazione del figlio (STF 9C_499/2008 del 6 maggio

2009 consid. 3.2; STF 5P.346/2006 del 12 ottobre 2006, consid.

3.3; cfr. pure Meyer-Blaser,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), in: Murer/Stauffer, Die

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, pag.

247).

La rendita per figlio deve di principio essere versata insieme

alla rendita principale, fatte salve le disposizioni speciali concernenti i

figli di genitori separati o divorziati o il versamento diretto ai figli maggiorenni

(art. 71ter OAVS applicabile in virtù degli artt. 35 cpv. 4 3a frase LAI e 82

cpv. 1 OAI). Sono inoltre riservate le disposizioni sulla garanzia di un

impiego delle prestazioni conformi al loro scopo (art. 20 LPGA) così come le

decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie (art. 35 cpv. 4 2a frase

LAI e 71 cpv. 3 2a frase OAVS). Le riserve istituite da queste norme

significano innanzitutto che se il beneficiario della rendita per figli è

negligente nel mantenere i suoi figli, le disposizioni relative al pagamento

delle prestazioni non conformi allo scopo sono applicabili (art. 20 LPGA).

Inoltre, riservando le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie,

la legge dà loro la possibilità di regolare le modalità del versamento delle

rendite. Le loro decisioni prevalgono sulle disposizioni applicabili agli

organi dell'AVS/AI, questi ultimi non essendo abilitati, così come il giudice

delle assicurazioni sociali, a statuire in questi ambiti. Questi non

saprebbero, per esempio, mettere in discussione una decisione che priva il

detentore dell'autorità parentale della gestione parziale o totale dei beni e

ordinare il versamento delle rendite all'autorità tutoria. Inoltre, in presenza

di una decisione del giudice civile, non è necessario esaminare se le

condizioni dell'art. 20 LPGA sono soddisfatte (Michel

Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité

(LAI), 2018, pag. 566, N. 39).

2.2. L'art. 82 cpv.

1 OAI dispone che gli artt. 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per

analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli

assicurati maggiorenni.

L'art. 71ter OAVS, specifico per il versamento della rendita per

figli, prevede quanto segue:

" 1Se

i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per

i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita

principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva

con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o

dall'autorità tutoria.

2Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento

arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita

ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento

arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.

3Il raggiungimento della maggiore età del figlio non

modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il

figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui

personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o

dall'autorità tutoria.”

Secondo il N. 10007 delle Direttive sulle rendite (DR) dell'AVS/AI

valide dal 1° gennaio 2003 (stato 1° gennaio 2020), se i genitori non sono sposati,

non lo sono più o vivono separati, le rendite per figli sono versate, su

richiesta e salvo una decisione contraria del giudice civile, al genitore non

beneficiario della rendita principale a condizione che:

– quest'ultimo possieda l'autorità parentale (da solo o in comune)

e che il figlio viva con lui (N. 10008 DR).

Per il N. 10010 DR, se dall'incarto risulta che i genitori vivono

separati, la cassa di compensazione deve far notare al genitore non

beneficiario della rendita la possibilità di un pagamento diretto delle rendite

per figli.

Per potere applicare l'art. 71ter cpv. 1 1a frase OAVS, occorre dunque

innanzitutto che i genitori non siano o non siano più sposati o che vivano

separati, una separazione di fatto essendo sufficiente. Questo versamento può

in seguito essere effettuato unicamente alla condizione che il figlio viva con

il genitore non beneficiario della rendita e che quest'ultimo detenga l'autorità

parentale.

Il coniuge separato o divorziato al quale il figlio è stato

affidato può fare valere il diritto alla rendita per figli soltanto se è

informato del diritto dell'altro coniuge o ex coniuge a delle prestazioni. L'amministrazione

non è però tenuta, in ogni caso e in assenza di indizi concreti, a determinare

lo stato civile attuale. Per contro, se emerge dagli atti o dalla domanda di

rendita che i genitori sono divorziati o separati giudiziariamente, essa deve

informare l'altro coniuge, mediante lettera o con una copia della decisione,

del diritto del suo consorte a una rendita e renderlo attento alla possibilità

di versargli direttamente la rendita. Se si riconosce che questi principi sono

applicabili mutatis mutandis all'art. 35 LAI, si deve dedurre che l'obbligo

dell'amministrazione di informare concerne unicamente i genitori che non vivono

insieme; a contrario, questo obbligo non appartiene agli organi dell'AI o dell'AVS

quando i genitori vivono insieme indipendentemente dal loro statuto

matrimoniale (Michel Valterio, op.

cit., pag. 567, N. 40).

2.3. Nel caso di specie, dagli atti

risulta che il 26 giugno 2020 (doc. 92 -1/5) la rappresentante legale di TERZ 1

ha informato la Cassa di compensazione che era in atto una “procedura di

scioglimento del regime matrimoniale dal marito”, a quel momento

Considerandi

destinatario del pagamento della rendita per la figlia minorenne, e che poiché

i coniugi vivevano separati dal 1° gennaio 2018 con due distinti domicili e con

due tassazioni fiscali separate, la mamma faceva richiesta di pagamento diretto

della rendita per la figlia.

L'avv. __________ ha allegato a questo suo scritto la lettera che

ha inviato il 22 giugno 2020 (doc. 92 - 3/5) all'assicurato, in cui ha in

particolare evidenziato che "da quando

ha lasciato la sua abitazione di __________ non ha corrisposto puntualmente i

contributi alimentari per la figlia __________ di otto anni. (…) Con la mia

mandante avevate trovato un accordo di versamento mensile a titolo di

contributo alimentare per la piccola __________ di CHF 1'000. Tuttavia dal 1

gennaio 2018 al mese di febbraio 2019 lei non ha versato alcun contributo

alimentare per __________ (importo dovuto 14 x CHF 1'000), dal mese di marzo

2019.

al mese di agosto 2019 lei ha versato CHF 1'100.00 (importi concordati CHF

6.

x CHF 1'000), dal mese di settembre 2019 al mese di dicembre 2019 lei ha

versato CHF 500.00 (importi dovuti CHF 5 x CHF 1'000.00), mentre per il mese di

giugno 2020 lei si è ulteriormente autoridotto l'importo a CHF 400.00 (importo

concordato CHF 1'000.00), senza alcuna comunicazione o giustificazione di

sorta. (…) La richiamo immediatamente ai suoi obblighi genitoriali provvedendo

al versamento dell'importo di CHF 1'000.00 a favore di sua figlia __________

già a far tempo dal prossimo mese di luglio 2020, ed al versamento degli

importi arretrati di CHF 16'500.00 entro e non oltre il 15 luglio 2020

(…) Rilevo infine che lei percepisce una rendita figli AI (padre) per la figlia

minorenne che deve essere corrisposta a quest'ultima e non utilizzata a fini

propri e distratta dal mantenimento della figlia.

In caso contrario ci vedremo

costrette a debitamente informare le Istituzioni ed Autorità preposte a tutela

della medesima.".

Nell'annotazione della conversazione telefonica del 13 luglio 2020

(doc. 93 - 1/1) che un funzionario della Cassa ha avuto con l'avv. __________,

è indicato che la procedura di separazione dei coniugi non era ancora terminata

e che non c'era ancora nulla di scritto in merito all'attribuzione dell'autorità

parentale, ma che la figlia era domiciliata con la madre.

Con email di pari data (doc. 94 - 2/2), la Cassa ha comunicato alla

rappresentante legale della moglie dell'assicurato che per potere modificare le

coordinate di pagamento per il versamento della rendita completiva spettante in

favore della figlia, essa necessitava delle coordinate bancarie della madre.

Non appena ricevute, l'amministrazione avrebbe emesso la relativa decisione

sulla base della nuova situazione familiare ed avrebbe effettuato il primo

versamento con la mensilità di agosto.

Poche ore dopo (doc. 94 - 1/2), l'avv. __________ gliele ha trasmesse

e così lo stesso 13 luglio 2020 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha emanato

la decisione con cui ha stabilito che "a

partire dal 1° agosto 2020, la rendita completiva spettante in favore della

figlia __________ verrà versata sul conto della signora TERZ 1",

così come risulta dal punto 3 della decisione stessa.

2.4

Il ricorrente si è lamentato

che fra i coniugi non v'era ancora una convenzione sulle conseguenze accessorie

del divorzio e che nemmeno era stata regolata la questione dell'affidamento

della bambina e un eventuale contributo alimentare per la stessa, né

giudiziariamente né con un accordo bonale fra le parti. Pertanto, entrambi i

genitori detenevano l'autorità parentale congiunta sulla figlia sebbene quest'ultima

fosse domiciliata presso la mamma. A dire dell'assicurato, quindi, non vi

sarebbero i presupposti per versare la rendita completiva spettante alla figlia

alla di lei madre e la decisione andrebbe perciò annullata.

La tesi dell'insorgente non può essere tutelata, essendo adempiute

le condizioni necessarie per potere dare seguito all'art. 71ter cpv. 1 OAVS.

2.5

In primo luogo, infatti, i

coniugi, come riconosciuto da entrambi in vari scritti, sono oggi indiscutibilmente

separati di fatto e lo erano pure al momento dell'emanazione della decisione

impugnata.

Come risulta da un'annotazione interna dell'amministrazione, il 18

luglio 2019 (doc. 216 incarto AI) l'assicurato le ha comunicato che dopo il

divorzio si era trasferito temporaneamente dalla sorella.

Anche il 19 agosto 2019 (doc. 222 incarto AI) lo stesso ricorrente

ha informato l'Ufficio AI, nell'ambito della richiesta di documenti, che aveva

tardato a rispondere perché ad inizio anno ha avviato le pratiche di divorzio,

si era trasferito provvisoriamente a __________ e la moglie non gli aveva

trasmesso tempestivamente la posta.

In un ulteriore suo scritto, ancora il 15 novembre 2019 (doc. 230

incarto A) l'assicurato affermato che "essendo

in fase di divorzio, non verso o solo parzialmente i contributi per mia figlia

e attualmente vivo presso mia sorella".

Va qui ricordato al riguardo che una separazione giudiziaria o un

divorzio non sono una condizione indispensabile per potere applicare l'art.

71ter cpv. 1 OAVS, essendo sufficiente una separazione di fatto come in specie.

Pertanto, la circostanza sollevata dall'insorgente che i genitori

non sono ancora giudizialmente divorziati o separati non ha alcuna influenza

sul diritto del coniuge non titolare della rendita principale di chiedere - e

di ottenere - il versamento della rendita per figli se detiene l'autorità

parentale sul bambino con il quale vive.

2.6

La seconda condizione è per

l'appunto che la bambina viva con la madre e che quest'ultima detenga l'autorità

parentale.

L'assicurato non ha contestato che la figlia abiti con la mamma,

ma ha evidenziato che quest'ultima non detiene l'autorità parentale esclusiva

sulla piccola, essendo essa congiunta.

Occorre rilevare che non è determinante che il genitore non

beneficiario della rendita disponga dell'autorità parentale esclusiva o che l'eserciti

congiuntamente con il genitore titolare della rendita. In effetti, in caso di

autorità parentale congiunta, i genitori devono trovare un accordo sulla

ripartizione delle spese di mantenimento del figlio (art. 133 cpv. 3 e art.

398a cpv. 1 CC). Sono in ogni caso riservate le decisioni sul versamento delle

rendite per figli adottate dall'autorità tutoria (in caso di genitori non

sposati) o dal giudice civile (per i genitori separati o divorziati) (Michel Valterio, op. cit., pag. 567,

nota 44).

In concreto, dunque, la circostanza che la procedura di divorzio

sia iniziata dopo l'emanazione della decisione impugnata e che, a quanto è ad

oggi noto al Tribunale sulla base dei documenti agli atti, la stessa non si sia

ancora conclusa rispettivamente non siano state ancora definite le conseguenze

accessorie del divorzio, non muta la situazione presente al momento della

emanazione della decisione impugnata, momento in cui il giudice delle assicurazioni

sociali si deve porre (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1).

Neppure la diatriba insorta fra i coniugi in merito ai contributi

alimentari a favore della figlia è determinante ai fini del giudizio,

indipendentemente dal fatto che l'assicurato ha rilevato non esserci alcun

accordo né bonale né giudiziario al riguardo, mentre la moglie ha affermato

essere previsto un importo fisso mensile di Fr. 1'000.- versatole in maniera

discontinua dal debitore.

Anche l’insorgente ha dichiarato, il 15 novembre 2019, di versare

parzialmente dei contributi alimentari a favore della figlia, tale circostanza

non influisce sull'applicazione dell'art. 71ter cpv. 1 OAVS. Decisivo è infatti

soltanto, come visto, che la minore viva con la mamma e che quest'ultima

detenga l'autorità parentale sulla stessa, circostanze che sono senza dubbio

date.

La circostanza che, contestualmente alla procedura di divorzio sia

pendente una procedura di misure cautelari in cui entrambe le parti avrebbero

chiesto l'affidamento esclusivo della figlia (doc. I pag. 2), non porta a una conclusione

diversa, poiché, fino a prova del contrario, e per stessa ammissione del

ricorrente, sin dalla loro separazione risulta che i genitori esercitano l'autorità

parentale congiunta sulla loro figlia.

Qualora, posteriormente alla crescita in giudicato della decisione

del 13 luglio 2020, una decisione del giudice civile dovesse modificare questa

situazione, la Cassa di compensazione dovrà, nell'eventualità in cui la mamma

perdesse l'autorità parentale, anche congiunta, adeguare di conseguenza il

beneficiario del versamento della rendita per figli.

Al momento attuale, per contro, sono dati tutti gli elementi

affinché TERZ 1 possa pretendere il versamento diretto della rendita per la

figlia minorenne.

2.7

Per il ricorrente l'amministrazione

avrebbe violato il suo diritto di essere sentito dell'assicurato non avendolo

preventivamente interpellato prima dell'emanazione della decisione di

versamento della rendita per la figlia alla moglie rispettivamente perché egli

non era stato informato che fosse pendente una simile richiesta formulata dalla

moglie.

In base all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti

hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua

violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure

di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione

impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid.

2.2

pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento

dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di

esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la

posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si

rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto,

di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione

(partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze

nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere

sentito, quale diritto di cooperare alla procedura, comprende tutte le facoltà

che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura

possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato,

la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera

adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive

per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in

quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze

concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286.

consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è

sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità

di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135

I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove

l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione

formale e impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il

suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni

innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2).

Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal senso

(STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del

principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il

chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Occorre infine ricordare che per giurisprudenza, riproposta ancora

nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una

violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere

eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di

esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura

presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può

esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione

del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito

anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente

persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale

eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe

un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui,

i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte

onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura

di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; sentenza

8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque

ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA),

caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale

da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire

i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid.

5.1

e STF 8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

2.8

Nell'evenienza

concreta, l’UAI non ha ridotto, modificato o soppresso il diritto

dell'assicurato di beneficiare di una rendita per figli in favore di __________,

ma, in virtù dell'art. 35 cpv. 4 LAI in connessione con l'art. 71ter cpv. 1

OAVS, a richiesta del genitore non titolare della rendita principale, ha stabilito

di versare a quest'ultimo la rendita per figlia essendone dati i presupposti

legali.

Il diritto dell'assicurato ad una rendita per figli

in favore di __________ non è dunque stato modificato come tale. Ad essere

mutato è soltanto il destinatario del versamento di tale rendita.

In tali circostanze, non essendovi stato un reale

peggioramento del diritto alla rendita completiva per figli, non è dato un

diritto preventivo al titolare della prestazione di essere sentito prima

dell'emanazione della decisione con cui l'amministrazione, dando seguito a

un'esplica norma legale che permette tale possibilità, ha stabilito di versare

all'altro genitore la (medesima) rendita di invalidità in favore della figlia.

All'assicurato è stato regolarmente concesso il

diritto di impugnare questo provvedimento e di chiedere quindi a un'autorità

che gode del pieno potere di esame di verificare la decisione adottata il 13

luglio 2020.

Di conseguenza, non v'è stata alcuna violazione del

suo diritto di essere sentito.

2.9

In concreto la

moglie del ricorrente era legittimata a chiedere che la rendita completiva per

figli in favore di __________ fosse corrisposta nelle sue mani, essendo

adempiuti tutti i presupposti di legge che concede tale possibilità.

Dagli atti non è risultato alcun impedimento a

procedere nel senso richiesto espressamente da TERZ 1 di versarle direttamente la

rendita per la figlia, perciò la decisione del 13 luglio 2013 dell'Ufficio AI

deve essere tutelata.

In tali circostanze, il ricorso deve dunque essere

respinto e la decisione impugnata confermata. La presente decisione è

conseguentemente intimata alle parti nonché alla signora TERZ 1 quale parte

interessata.

2.10

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.

500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti