32.2020.113
Versamento della rendita completiva per figli al genitore non beneficiario della rendita principale.È sufficiente la separazione di fatto fra i coniugi,il figlio deve vivere con il genitore non beneficiario della rendita che deve detenere l'autorità parentale,anche congiunta. I presupposti sono dati
18 gennaio 2021Italiano24 min
stessa. A dire del ricorrente, la domiciliazione della bambina presso uno o l'altro
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.113
TB
Lugano
18 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 luglio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
procedura concernente pure
TERZ 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1966, è al beneficio di
una rendita di invalidità dal 1° febbraio 2001 per sé e i due figli (docc. 116-122
incarto AI, doc. 28 incarto Cassa).
Il 22 gennaio 2012 (doc. 130 incarto AI, doc. 35 - 2/6 incarto
Cassa) egli ha comunicato all'Ufficio assicurazione invalidità la nascita di una
terza figlia, ciò che poco dopo (doc. 132 incarto AI, doc. 37 incarto Cassa) ha
comportato il riconoscimento di una rendita semplice per figli anche per __________,
con versamento dell'importo al titolare della rendita.
1.2. Il 26 giugno 2020 (doc. 92 -
1/5 incarto Cassa) la rappresentante legale della moglie dell'assicurato ha
chiesto all'amministrazione di versare direttamente alla mamma della bambina la
rendita per figli, poiché dal 1° gennaio 2018 i coniugi vivevano separati con
due domicili distinti e la minorenne abitava con la mamma.
1.3. Con decisione del 13 luglio
2020 (doc. A1) l'Ufficio assicurazione invalidità ha disposto che dal 1° agosto
2020 la rendita completiva per la figlia __________ di Fr. 406.- al mese
sarebbe stata versata sul conto bancario di TERZ 1.
1.4. Il 14 settembre 2020 (doc. I)
RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare detta
decisione, sia poiché egli non ha mai inoltrato una simile richiesta sia perchè
Fatti
i coniugi sono sì separati di fatto, ma non sussiste ancora alcuna
regolamentazione (né giudiziaria né bonale) della vita separata e della
custodia della figlia o di eventuali contributi alimentari dovuti per la
stessa. A dire del ricorrente, la domiciliazione della bambina presso uno o l'altro
genitore non è indicativa della custodia sulla minore e non preclude la
custodia congiunta da parte dell'altro genitore.
Non potendo quindi definire chi ha la custodia della bambina, l'insorgente
ritiene che non vi siano i presupposti per versare la rendita completiva
spettante alla figlia alla di lei madre.
1.5. Il 16 settembre 2020 (doc.
III) il Tribunale ha dato la possibilità a TERZ 1 di prendere posizione sulla
questione, ma la stessa non si è pronunciata.
1.6. Chiesta (doc. IV) e ottenuta
una proroga (doc. V), il 15 ottobre 2020 (doc. VI) l'Ufficio AI, dopo avere
interpellato la Cassa di compensazione che ha spiegato il motivo per cui ha
dato seguito alla richiesta di versamento diretto della moglie dell'assicurato
(doc. VI/1), ha chiesto al TCA di respingere il ricorso.
L'amministrazione ha rilevato che i coniugi vivono separati di
fatto da due anni, che le pratiche di divorzio sono in atto e che l'obbligo di
versamento mensile concordato quale contributo alimentare per la figlia non è
stato sempre rispettato dal marito, che perciò la madre era legittimata a
chiedere che la rendita completiva per figli le fosse versata direttamente.
1.7. Il 30 ottobre 2020 (doc.
VIII) l'insorgente ha contestato che vi sia una decisione o un accordo sull'affido
della figlia e sul contributo alimentare, criticando che l'amministrazione si
sia basata soltanto sulle errate indicazioni della legale della moglie.
Infatti, una petizione di divorzio è stata introdotta soltanto il
5/6 ottobre 2020 (doc. VIII/1) unilateralmente da parte di sua moglie, perciò
non vi sarebbe una convenzione sullo scioglimento del matrimonio.
Anzi, dall'udienza del 26 ottobre 2020 (doc. VIII/2) davanti al
Pretore non è emerso nessun accordo fra le parti sulle conseguenze accessorie
del divorzio.
Nemmeno fra i coniugi è mai stato concluso un accordo su eventuali
alimenti a favore della figlia, perciò è contestato che vi siano arretrati da
parte sua.
Infine, il ricorrente ha osservato che è pendente una procedura
per misure cautelari dove entrambi i genitori chiedono l'affidamento esclusivo
della figlia, perciò al momento essi hanno l'autorità parentale congiunta sulla
minore ed egli utilizza la rendita completiva dell'AI per provvedere alla
bambina quando si trova presso di lui.
La decisione dell'Ufficio AI deve pertanto essere annullata.
1.8. La moglie del ricorrente è
invece rimasta silente sulla risposta dell'Ufficio AI (doc. IX).
1.9. Il 13 novembre 2020 (doc. X)
l'amministrazione ha osservato che il versamento della rendita AI per la figlia
__________ direttamente alla madre non dipende dalla pronuncia di una sentenza
dell'autorità civile nell'ambito della procedura di divorzio, attualmente in
corso.
Infatti, dagli atti risulta che, di fatto, i coniugi hanno dimore
distinte da fine 2018/inizio 2019, che la bambina vive con la mamma,
circostanza che non è stata contestata, e che v'è stata la richiesta di
versamento diretto da parte della madre. È quindi data l'applicazione dell'art.
71ter cpv. 1 OAVS su rinvio degli artt. 35 cpv. 4 LAI e 82 cpv. 1 OAI.
Infine, l'Ufficio AI ha osservato che accordi sul versamento di
alimenti non sono questioni di sua competenza e che comunque dagli scritti
ricevuti dalla legale della moglie dell'assicurato risultano esservi degli
accordi al riguardo, circostanza altamente verosimile visto che da quasi due
anni i coniugi vivono separati, situazione confermata dall'assicurato medesimo
in un suo scritto del 15 novembre 2019.
1.10. Né l'insorgente (doc. XI) né
sua moglie (doc. XII) hanno preso posizione sulle osservazioni dell'Ufficio
assicurazione invalidità (doc. XII).
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 19 cpv. 1
LPGA, in generale le prestazioni pecuniarie sono pagate mensilmente.
Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono sempre pagati in
anticipo per tutto il mese civile (art. 19 cpv. 3 LPGA).
A norma dell'art. 20 cpv. 1 LPGA, le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un'autorità
che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del
beneficiario o che lo assistano permanentemente, se:
a) il beneficiario non utilizza le prestazioni
pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve
provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo;
e
b) egli stesso o le persone per cui deve provvedere
dipendono dall'assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lett. a.
Tuttavia, le leggi speciali relative ai singoli
settori delle assicurazioni sociali prevedono numerose deroghe all'art. 20 LPGA
che consentono di effettuare il pagamento di una prestazione pecuniaria
corrente a terzi al di là dei casi contemplati da quest'ultimo disposto (Ueli Kieser, Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 258, n. 65).
Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone
legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva
per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita
per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
Per l'art. 35 cpv. 3 LAI, i figli elettivi affiliati soltanto dopo
l'insorgere dell'invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo
qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.
Giusta l'art. 35 cpv. 4 LAI, la rendita completiva
per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le
disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le
disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il
Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente
per i figli di coppie separate o divorziate.
L'art. 35 cpv. 4 LAI istituisce quindi una
riserva per le disposizioni contrarie del giudice civile (STF 9C_499/2008 del 6
maggio 2009 consid. 3.4).
Sebbene, per il chiaro tenore della legge, essa sia
una pretesa spettante all'avente diritto alla rendita, la rendita completiva per
figli deve agevolare l'obbligo di mantenimento del debitore del contributo (DTF
114 II 123 consid. 2b pag. 124) e deve pertanto, conformemente
allo scopo dell'art. 35 LAI, essere esclusivamente utilizzata per il
mantenimento e l'educazione del figlio (STF 9C_499/2008 del 6 maggio
2009 consid. 3.2; STF 5P.346/2006 del 12 ottobre 2006, consid.
3.3; cfr. pure Meyer-Blaser,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), in: Murer/Stauffer, Die
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, pag.
247).
La rendita per figlio deve di principio essere versata insieme
alla rendita principale, fatte salve le disposizioni speciali concernenti i
figli di genitori separati o divorziati o il versamento diretto ai figli maggiorenni
(art. 71ter OAVS applicabile in virtù degli artt. 35 cpv. 4 3a frase LAI e 82
cpv. 1 OAI). Sono inoltre riservate le disposizioni sulla garanzia di un
impiego delle prestazioni conformi al loro scopo (art. 20 LPGA) così come le
decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie (art. 35 cpv. 4 2a frase
LAI e 71 cpv. 3 2a frase OAVS). Le riserve istituite da queste norme
significano innanzitutto che se il beneficiario della rendita per figli è
negligente nel mantenere i suoi figli, le disposizioni relative al pagamento
delle prestazioni non conformi allo scopo sono applicabili (art. 20 LPGA).
Inoltre, riservando le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie,
la legge dà loro la possibilità di regolare le modalità del versamento delle
rendite. Le loro decisioni prevalgono sulle disposizioni applicabili agli
organi dell'AVS/AI, questi ultimi non essendo abilitati, così come il giudice
delle assicurazioni sociali, a statuire in questi ambiti. Questi non
saprebbero, per esempio, mettere in discussione una decisione che priva il
detentore dell'autorità parentale della gestione parziale o totale dei beni e
ordinare il versamento delle rendite all'autorità tutoria. Inoltre, in presenza
di una decisione del giudice civile, non è necessario esaminare se le
condizioni dell'art. 20 LPGA sono soddisfatte (Michel
Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité
(LAI), 2018, pag. 566, N. 39).
2.2. L'art. 82 cpv.
1 OAI dispone che gli artt. 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per
analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli
assicurati maggiorenni.
L'art. 71ter OAVS, specifico per il versamento della rendita per
figli, prevede quanto segue:
" 1Se
i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per
i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita
principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva
con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o
dall'autorità tutoria.
2Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento
arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita
ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento
arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.
3Il raggiungimento della maggiore età del figlio non
modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il
figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui
personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o
dall'autorità tutoria.”
Secondo il N. 10007 delle Direttive sulle rendite (DR) dell'AVS/AI
valide dal 1° gennaio 2003 (stato 1° gennaio 2020), se i genitori non sono sposati,
non lo sono più o vivono separati, le rendite per figli sono versate, su
richiesta e salvo una decisione contraria del giudice civile, al genitore non
beneficiario della rendita principale a condizione che:
– quest'ultimo possieda l'autorità parentale (da solo o in comune)
e che il figlio viva con lui (N. 10008 DR).
Per il N. 10010 DR, se dall'incarto risulta che i genitori vivono
separati, la cassa di compensazione deve far notare al genitore non
beneficiario della rendita la possibilità di un pagamento diretto delle rendite
per figli.
Per potere applicare l'art. 71ter cpv. 1 1a frase OAVS, occorre dunque
innanzitutto che i genitori non siano o non siano più sposati o che vivano
separati, una separazione di fatto essendo sufficiente. Questo versamento può
in seguito essere effettuato unicamente alla condizione che il figlio viva con
il genitore non beneficiario della rendita e che quest'ultimo detenga l'autorità
parentale.
Il coniuge separato o divorziato al quale il figlio è stato
affidato può fare valere il diritto alla rendita per figli soltanto se è
informato del diritto dell'altro coniuge o ex coniuge a delle prestazioni. L'amministrazione
non è però tenuta, in ogni caso e in assenza di indizi concreti, a determinare
lo stato civile attuale. Per contro, se emerge dagli atti o dalla domanda di
rendita che i genitori sono divorziati o separati giudiziariamente, essa deve
informare l'altro coniuge, mediante lettera o con una copia della decisione,
del diritto del suo consorte a una rendita e renderlo attento alla possibilità
di versargli direttamente la rendita. Se si riconosce che questi principi sono
applicabili mutatis mutandis all'art. 35 LAI, si deve dedurre che l'obbligo
dell'amministrazione di informare concerne unicamente i genitori che non vivono
insieme; a contrario, questo obbligo non appartiene agli organi dell'AI o dell'AVS
quando i genitori vivono insieme indipendentemente dal loro statuto
matrimoniale (Michel Valterio, op.
cit., pag. 567, N. 40).
2.3. Nel caso di specie, dagli atti
risulta che il 26 giugno 2020 (doc. 92 -1/5) la rappresentante legale di TERZ 1
ha informato la Cassa di compensazione che era in atto una “procedura di
scioglimento del regime matrimoniale dal marito”, a quel momento
Considerandi
destinatario del pagamento della rendita per la figlia minorenne, e che poiché
i coniugi vivevano separati dal 1° gennaio 2018 con due distinti domicili e con
due tassazioni fiscali separate, la mamma faceva richiesta di pagamento diretto
della rendita per la figlia.
L'avv. __________ ha allegato a questo suo scritto la lettera che
ha inviato il 22 giugno 2020 (doc. 92 - 3/5) all'assicurato, in cui ha in
particolare evidenziato che "da quando
ha lasciato la sua abitazione di __________ non ha corrisposto puntualmente i
contributi alimentari per la figlia __________ di otto anni. (…) Con la mia
mandante avevate trovato un accordo di versamento mensile a titolo di
contributo alimentare per la piccola __________ di CHF 1'000. Tuttavia dal 1
gennaio 2018 al mese di febbraio 2019 lei non ha versato alcun contributo
alimentare per __________ (importo dovuto 14 x CHF 1'000), dal mese di marzo
2019.
al mese di agosto 2019 lei ha versato CHF 1'100.00 (importi concordati CHF
6.
x CHF 1'000), dal mese di settembre 2019 al mese di dicembre 2019 lei ha
versato CHF 500.00 (importi dovuti CHF 5 x CHF 1'000.00), mentre per il mese di
giugno 2020 lei si è ulteriormente autoridotto l'importo a CHF 400.00 (importo
concordato CHF 1'000.00), senza alcuna comunicazione o giustificazione di
sorta. (…) La richiamo immediatamente ai suoi obblighi genitoriali provvedendo
al versamento dell'importo di CHF 1'000.00 a favore di sua figlia __________
già a far tempo dal prossimo mese di luglio 2020, ed al versamento degli
importi arretrati di CHF 16'500.00 entro e non oltre il 15 luglio 2020
(…) Rilevo infine che lei percepisce una rendita figli AI (padre) per la figlia
minorenne che deve essere corrisposta a quest'ultima e non utilizzata a fini
propri e distratta dal mantenimento della figlia.
In caso contrario ci vedremo
costrette a debitamente informare le Istituzioni ed Autorità preposte a tutela
della medesima.".
Nell'annotazione della conversazione telefonica del 13 luglio 2020
(doc. 93 - 1/1) che un funzionario della Cassa ha avuto con l'avv. __________,
è indicato che la procedura di separazione dei coniugi non era ancora terminata
e che non c'era ancora nulla di scritto in merito all'attribuzione dell'autorità
parentale, ma che la figlia era domiciliata con la madre.
Con email di pari data (doc. 94 - 2/2), la Cassa ha comunicato alla
rappresentante legale della moglie dell'assicurato che per potere modificare le
coordinate di pagamento per il versamento della rendita completiva spettante in
favore della figlia, essa necessitava delle coordinate bancarie della madre.
Non appena ricevute, l'amministrazione avrebbe emesso la relativa decisione
sulla base della nuova situazione familiare ed avrebbe effettuato il primo
versamento con la mensilità di agosto.
Poche ore dopo (doc. 94 - 1/2), l'avv. __________ gliele ha trasmesse
e così lo stesso 13 luglio 2020 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha emanato
la decisione con cui ha stabilito che "a
partire dal 1° agosto 2020, la rendita completiva spettante in favore della
figlia __________ verrà versata sul conto della signora TERZ 1",
così come risulta dal punto 3 della decisione stessa.
2.4
Il ricorrente si è lamentato
che fra i coniugi non v'era ancora una convenzione sulle conseguenze accessorie
del divorzio e che nemmeno era stata regolata la questione dell'affidamento
della bambina e un eventuale contributo alimentare per la stessa, né
giudiziariamente né con un accordo bonale fra le parti. Pertanto, entrambi i
genitori detenevano l'autorità parentale congiunta sulla figlia sebbene quest'ultima
fosse domiciliata presso la mamma. A dire dell'assicurato, quindi, non vi
sarebbero i presupposti per versare la rendita completiva spettante alla figlia
alla di lei madre e la decisione andrebbe perciò annullata.
La tesi dell'insorgente non può essere tutelata, essendo adempiute
le condizioni necessarie per potere dare seguito all'art. 71ter cpv. 1 OAVS.
2.5
In primo luogo, infatti, i
coniugi, come riconosciuto da entrambi in vari scritti, sono oggi indiscutibilmente
separati di fatto e lo erano pure al momento dell'emanazione della decisione
impugnata.
Come risulta da un'annotazione interna dell'amministrazione, il 18
luglio 2019 (doc. 216 incarto AI) l'assicurato le ha comunicato che dopo il
divorzio si era trasferito temporaneamente dalla sorella.
Anche il 19 agosto 2019 (doc. 222 incarto AI) lo stesso ricorrente
ha informato l'Ufficio AI, nell'ambito della richiesta di documenti, che aveva
tardato a rispondere perché ad inizio anno ha avviato le pratiche di divorzio,
si era trasferito provvisoriamente a __________ e la moglie non gli aveva
trasmesso tempestivamente la posta.
In un ulteriore suo scritto, ancora il 15 novembre 2019 (doc. 230
incarto A) l'assicurato affermato che "essendo
in fase di divorzio, non verso o solo parzialmente i contributi per mia figlia
e attualmente vivo presso mia sorella".
Va qui ricordato al riguardo che una separazione giudiziaria o un
divorzio non sono una condizione indispensabile per potere applicare l'art.
71ter cpv. 1 OAVS, essendo sufficiente una separazione di fatto come in specie.
Pertanto, la circostanza sollevata dall'insorgente che i genitori
non sono ancora giudizialmente divorziati o separati non ha alcuna influenza
sul diritto del coniuge non titolare della rendita principale di chiedere - e
di ottenere - il versamento della rendita per figli se detiene l'autorità
parentale sul bambino con il quale vive.
2.6
La seconda condizione è per
l'appunto che la bambina viva con la madre e che quest'ultima detenga l'autorità
parentale.
L'assicurato non ha contestato che la figlia abiti con la mamma,
ma ha evidenziato che quest'ultima non detiene l'autorità parentale esclusiva
sulla piccola, essendo essa congiunta.
Occorre rilevare che non è determinante che il genitore non
beneficiario della rendita disponga dell'autorità parentale esclusiva o che l'eserciti
congiuntamente con il genitore titolare della rendita. In effetti, in caso di
autorità parentale congiunta, i genitori devono trovare un accordo sulla
ripartizione delle spese di mantenimento del figlio (art. 133 cpv. 3 e art.
398a cpv. 1 CC). Sono in ogni caso riservate le decisioni sul versamento delle
rendite per figli adottate dall'autorità tutoria (in caso di genitori non
sposati) o dal giudice civile (per i genitori separati o divorziati) (Michel Valterio, op. cit., pag. 567,
nota 44).
In concreto, dunque, la circostanza che la procedura di divorzio
sia iniziata dopo l'emanazione della decisione impugnata e che, a quanto è ad
oggi noto al Tribunale sulla base dei documenti agli atti, la stessa non si sia
ancora conclusa rispettivamente non siano state ancora definite le conseguenze
accessorie del divorzio, non muta la situazione presente al momento della
emanazione della decisione impugnata, momento in cui il giudice delle assicurazioni
sociali si deve porre (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1).
Neppure la diatriba insorta fra i coniugi in merito ai contributi
alimentari a favore della figlia è determinante ai fini del giudizio,
indipendentemente dal fatto che l'assicurato ha rilevato non esserci alcun
accordo né bonale né giudiziario al riguardo, mentre la moglie ha affermato
essere previsto un importo fisso mensile di Fr. 1'000.- versatole in maniera
discontinua dal debitore.
Anche l’insorgente ha dichiarato, il 15 novembre 2019, di versare
parzialmente dei contributi alimentari a favore della figlia, tale circostanza
non influisce sull'applicazione dell'art. 71ter cpv. 1 OAVS. Decisivo è infatti
soltanto, come visto, che la minore viva con la mamma e che quest'ultima
detenga l'autorità parentale sulla stessa, circostanze che sono senza dubbio
date.
La circostanza che, contestualmente alla procedura di divorzio sia
pendente una procedura di misure cautelari in cui entrambe le parti avrebbero
chiesto l'affidamento esclusivo della figlia (doc. I pag. 2), non porta a una conclusione
diversa, poiché, fino a prova del contrario, e per stessa ammissione del
ricorrente, sin dalla loro separazione risulta che i genitori esercitano l'autorità
parentale congiunta sulla loro figlia.
Qualora, posteriormente alla crescita in giudicato della decisione
del 13 luglio 2020, una decisione del giudice civile dovesse modificare questa
situazione, la Cassa di compensazione dovrà, nell'eventualità in cui la mamma
perdesse l'autorità parentale, anche congiunta, adeguare di conseguenza il
beneficiario del versamento della rendita per figli.
Al momento attuale, per contro, sono dati tutti gli elementi
affinché TERZ 1 possa pretendere il versamento diretto della rendita per la
figlia minorenne.
2.7
Per il ricorrente l'amministrazione
avrebbe violato il suo diritto di essere sentito dell'assicurato non avendolo
preventivamente interpellato prima dell'emanazione della decisione di
versamento della rendita per la figlia alla moglie rispettivamente perché egli
non era stato informato che fosse pendente una simile richiesta formulata dalla
moglie.
In base all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti
hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua
violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure
di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione
impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid.
2.2
pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento
dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di
esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la
posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si
rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto,
di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione
(partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze
nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere
sentito, quale diritto di cooperare alla procedura, comprende tutte le facoltà
che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura
possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato,
la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera
adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive
per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in
quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze
concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286.
consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è
sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità
di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135
I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove
l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione
formale e impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il
suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni
innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2).
Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal senso
(STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del
principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il
chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Occorre infine ricordare che per giurisprudenza, riproposta ancora
nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una
violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere
eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura
presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può
esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione
del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito
anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente
persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale
eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe
un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui,
i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte
onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura
di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; sentenza
8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque
ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA),
caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale
da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire
i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid.
5.1
e STF 8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
2.8
Nell'evenienza
concreta, l’UAI non ha ridotto, modificato o soppresso il diritto
dell'assicurato di beneficiare di una rendita per figli in favore di __________,
ma, in virtù dell'art. 35 cpv. 4 LAI in connessione con l'art. 71ter cpv. 1
OAVS, a richiesta del genitore non titolare della rendita principale, ha stabilito
di versare a quest'ultimo la rendita per figlia essendone dati i presupposti
legali.
Il diritto dell'assicurato ad una rendita per figli
in favore di __________ non è dunque stato modificato come tale. Ad essere
mutato è soltanto il destinatario del versamento di tale rendita.
In tali circostanze, non essendovi stato un reale
peggioramento del diritto alla rendita completiva per figli, non è dato un
diritto preventivo al titolare della prestazione di essere sentito prima
dell'emanazione della decisione con cui l'amministrazione, dando seguito a
un'esplica norma legale che permette tale possibilità, ha stabilito di versare
all'altro genitore la (medesima) rendita di invalidità in favore della figlia.
All'assicurato è stato regolarmente concesso il
diritto di impugnare questo provvedimento e di chiedere quindi a un'autorità
che gode del pieno potere di esame di verificare la decisione adottata il 13
luglio 2020.
Di conseguenza, non v'è stata alcuna violazione del
suo diritto di essere sentito.
2.9
In concreto la
moglie del ricorrente era legittimata a chiedere che la rendita completiva per
figli in favore di __________ fosse corrisposta nelle sue mani, essendo
adempiuti tutti i presupposti di legge che concede tale possibilità.
Dagli atti non è risultato alcun impedimento a
procedere nel senso richiesto espressamente da TERZ 1 di versarle direttamente la
rendita per la figlia, perciò la decisione del 13 luglio 2013 dell'Ufficio AI
deve essere tutelata.
In tali circostanze, il ricorso deve dunque essere
respinto e la decisione impugnata confermata. La presente decisione è
conseguentemente intimata alle parti nonché alla signora TERZ 1 quale parte
interessata.
2.10
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr.
500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti