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Decisione

32.2020.117

Seconda domanda di prestazioni. Amministrazione accoglie e accorda tre quarti di rendita. Ricorrente contesta decorrenza della prestazione. Assicurata parzialmente casalinga, metodo misto di calcolo d

11 marzo 2021Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Dagli atti di causa risulta che

in occasione della decisione del 20 settembre 2011, l’amministrazione, sulla

base di una perizia pluridisciplinare eseguita dal __________ l’8 giugno 2011

(con consulti specialistici reumatologici e psichiatrici concludenti per le

diagnosi invalidanti di “sindrome depressiva ricorrente, attualmente in

remissione, ICD-10 F33.4, Sindrome fibromialgica generalizzata”), aveva

stabilito che le condizioni dell’assicurata - la quale, mediante decisione

dell’8 giugno 2005, era stata messa al beneficio di una mezza rendita

d’invalidità a far tempo dal 1. settembre 2003 (doc. AI pag. 95) – avevano conosciuto

un miglioramento con una conseguente inabilità lavorativa del 50% dal febbraio

2003, del 30% dal luglio 2008 e del 20% dal gennaio 2009, con un grado

d’invalidità del 13% e aveva quindi deciso per la soppressione della rendita

(doc. AI pag. 203).

In evasione della nuova

domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nell’aprile 2018 mediante l’invio

di un certificato del curante dr. __________, generalista - il quale segnalava

“un netto peggioramento del quadro clinico” con un’inabilità lavorativa

somatica di almeno il 50% (doc. AI pag. 212) - valutata la documentazione acquisita

agli atti (riferente in particolare di accertamenti eseguiti in relazione a

dolori lombari, cervicalgie, parestesie agli arti inferiori e un’ernia discale,

sottoposta a infiltrazioni nell’ottobre 2017 e intervento neurochirurgico il 25

marzo 2019, con conseguente attestazione di inabilità completa; doc. AI pag.

218 segg.), e interpellati i curanti, l’amministrazione ha quindi fatto

eseguire una perizia reumatologica dal dr. __________. Nel rapporto peritale

del 30 settembre 2019, il reumatologo, valutati gli atti, l’anamnesi ed

eseguiti esami clinici e radiologici, ha posto le diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di “1. Sindrome del dolore cronico (DD: sindrome

fibromialgica primaria, sindrome somatoforme), 2. Sindrome

cervico-vertebrale/-spondilogena cronica (Stato dopo ACDF a livello C5-C6 e

C6-C7 il 25.03.2019 per radicolopatia C6 a dx e C7 a sx (?), Esami ENMG

precedentemente eseguiti senza segni per una radicolopatia sensitiva o motoria,

DD: nell'ambito della diagnosi 1), 3. Sindrome lombovertebrale/-spondilogena

cronica su discrete discopatie a livello L4-L5 ed L5-Sl (DD: nell'ambito della

diagnosi 1)”. Ha quindi concluso affermando che se dal 25 marzo 2019 (data

dell’intervento neurochirurgico alla schiena) fino al 30 settembre 2019 la paziente

era da considerare 100% inabile al lavoro a causa dei postumi dell'intervento

alla colonna cervicale “sotto l'aspetto puramente ortopedico-reumatologico

l'assicurata non presenta gravi patologie che possano giustificare un'incapacità

lavorativa maggiore. In considerazione però della presenza di cronici dolori e

soprattutto dell'esito dopo recente intervento neurochirurgico a livello cervicale,

bisogna ritenere l'assicurata 100% inabile al lavoro per lo svolgimento di

qualsiasi tipo di attività, anche se fisicamente leggera, dal 25.03.2019 per un

periodo di circa sei mesi. Dall'1 ottobre 2019 l'assicurata è invece da

ritenere nuovamente abile allo svolgimento di una professione fisicamente medio-leggera,

che non implichi particolari sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento

ripetuto di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetitivi di flessione del

tronco, lavori prolungati in posizioni inergonomiche), nonché per professioni

che le permettano di cambiare frequentemente di posizione, almeno ogni 10-15

minuti, nella misura dell'80% (lavoro durante l'intero arco della giornata lavorativa

ma con la possibilità d'interporre delle pause più lunghe). Per il lavoro di

cameriera ed aiuto-cucina, lavori da ritenere comunque abbastanza pesanti e

stressanti, ritengo che l'assicurata presenti ora una maggiore limitazione

della capacità Iavorativa rispetto a quanto attestato a suo tempo dal collega

dr. __________. Per lo svolgimento di queste professioni ritengo che

l'assicurata a partire dall'1 ottobre 2019 debba essere considerata 60% abile

al lavoro (attività lavorativa possibile per circa 5h al giorno). Quale

ausiliaria di pulizia vi è una capacità lavorativa valutabile attorno al 50%.

In qualità di casalinga la ritengo invece abile al lavoro nella misura di circa

il 70%, riuscendo a meglio suddividere le varie attività durante l'intero arco

della giornata. ll peggioramento subentrato rispetto a quanto precedentemente

attestato dal dr. __________ è giustificato dall'esito dopo intervento alla

colonna cervicale eseguito nel marzo 2019”. (doc. AI pag. 313).

L’amministrazione ha inoltre

acquisito un rapporto 28 gennaio 2020 del dr. __________, psichiatra, nel quale

lo specialista, poste le diagnosi di “ICD-10 F 33.1 Sindrome depressiva

ricorrente, episodio depressivo di media entità, ed evoluzione cronica, con

importante sindrome dolorosa”, ha concluso per un’inabilità lavorativa

completa (doc. AI pag. 320).

Alla luce di questi atti il

medico SMR, con rapporto del 21 febbraio 2020, poste le diagnosi invalidanti di

“Sindrome depressiva ricorrente F 33.1, episodio attuale di media gravità, Sindrome

del dolore cronico (DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme),

Sindrome cervico-vertebrale/-spondilogena cronica (Stato dopo ACDF a livello

C5-C6 e C6-C7 il 25.03.2019 per radicolopatia C6 a dx e C7 a sx (?), Esami ENMG

precedentemente eseguiti senza segni per una radicolopatia sensitiva o motoria,

DD: nell'ambito della diagnosi 1), Sindrome lombovertebrale/-spondilogena

cronica su discrete discopatie a livello L4-L5 ed L5-Sl (DD: nell'ambito della

diagnosi 1), ha concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 25 marzo

2019 e l’amministrazione ha quindi dato mandato di esperire l’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI pag.

329). Tale inchiesta, eseguita dall’assistente sociale il 19 maggio 2020 (doc.

AI pag. 329), tenendo conto delle limitazioni evidenziate dal profilo medico

nel rapporto finale del SMR del 21 febbraio 2020, sulla base degli accertamenti

esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti

di ogni singola mansione casalinga, ha stabilito una limitazione complessiva

del 63.5% (doc. AI pag. 332). Tale valutazione è stata posta a

fondamento della decisione del 22 luglio 2020 che ha statuito come segue:

"

Abbiamo esaminato il diritto a

prestazioni d'invalidità. l requisiti per l'attribuzione di una rendita

risultano essere assolti. Le disposizioni legali che le competono si trovano in

allegato. La nostra decisione si basa su questi presupposti.

Decidiamo pertanto:

Dal 01.03.2020 (dopo un anno

dall'insorgenza dell'inabilità lavorativa, art. 28 LAI) lei ha diritto a tre

quarti di rendita di grado 64%.

Esito degli accertamenti:

Si rammenta che con decisione del 20.09.2011

fu soppressa la rendita d'invalidità di cui era beneficiaria (grado 50%) in

seguito al miglioramento del suo stato di salute, oggettivato mediante

espletamento di una perizia pluridisciplinare.

In data 13.04.2018 ha avanzato richiesta

di riesame del suo diritto a prestazioni d'invalidità per il tramite del certificato medico del Dr. __________

del 07.04.2018.

Il nostro Servizio Medico Regionale, dopo

approfonditi accertamenti, ha stabilito la sussistenza di un peggioramento dello stato di salute a decorrere

dal 25.03.2019.

L'entità dell'impedimento rilevato nella conduzione

della sua economia domestica è stata quantificata

da un nostro assistente sociale, dopo inchiesta del 19 maggio 2020, ed ammonta nel 63.5% (arrotondato per eccesso 64%),

Ne discende il diritto a tre quarti di

rendita, come da conclusioni precedentemente esposte.” (doc. A)

Di fronte a questo giudice

l’assicurata non contesta la valutazione esperita al domicilio e, quindi, le

conclusioni sul grado d’invalidità, ma unicamente la data a partire dalla quale

le sue condizioni sono peggiorate, a suo dire da situare non al marzo 2019, ma all’aprile

2018, conformemente al certificato del 7 aprile 2018 del curante, sulla base di

documentazione agli atti e di un nuovo certificato del 31 ottobre 2020 con il

quale il dr. __________ ha affermato:

"

Con la presente riferisco in merito

alla paziente summenzionata, che era già inabile al lavoro al 100% al momento dell'inoltro del mio rapporto

in data 7.4.2018.

Già nel mese di febbraio 2018 (il

12.2.2018 per l'esattezza) avevo inoltrato una richiesta di consultazione al __________

di __________ per dolori invalidanti diventati incontrollabili.

In data 5.4.2018 ho quindi rivisto la

paziente riscontrando importanti dolori a livello

cervicale e lombare, malgrado le infiltrazioni

pregresse. Purtroppo in tutto questo tempo la paziente non è mai stata priva di

dolori in entrambi i distretti.

ll 5.4.2018 ho quindi prescritto una

terapia antidolorifica importante con Targin 5/2.5 mg 1-O-1, Voltaren ret 75 mg

1-O-1 e Sirdalud 2 mg la sera.

Da allora si sono susseguite varie visite

al __________ di __________, come da documentazione allegata.

Non è così che improvvisamente la

paziente abbia deciso il 25.3.2019 di farsi operare. La decisione di operare è

scaturita da accurate indagini e anche di osservazione del quadro clinico che era diventato ingestibile. Quindi, in data

dell'intervento chirurgico, l'incapacità lavorativa

completa perdurava già da parecchi mesi. Ritengo che la documentazione allegata

sia prova sufficiente per dimostrare il lungo iter di indagini e di tentativi terapeutici, purtroppo infruttuosi,

che hanno poi portato alla decisione di

proporre l'intervento chirurgico.

Vi prego quindi nuovamente di rivalutare

l'inizio dell'assegnazione della rendita del 64%, che sicuramente va anticipato

di parecchio rispetto alla data dell'intervento a livello cervicale.” (doc. VIII/A)

In merito si è espresso il

medico SMR il 27 novembre 2020 (cfr. doc. X/1 e in esteso al consid. 2.8).

2.8. Nella concreta fattispecie,

dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, non può confermare

la decisione dell’Ufficio AI per quanto concerne il momento in cui è

intervenuto il peggioramento delle condizioni di salute e, quindi, l’inizio

dell’inabilità lavorativa completa che ha giustificato la nuova attribuzione

Considerandi

dei tre quarti di rendita.

In effetti, dalla documentazione

prodotta agli atti si evince che il peggioramento delle condizioni di salute

dell’assicurata e in particolare dei dolori lombari e cervicali che hanno

infine portato all’intervento neurochirurgico per l’ernia discale il 25 marzo

2019, ha preso avvio, condizionando in modo rilevante la capacità lavorativa

dell’assicurata, in epoca ampiamente precedente. In effetti, già nella

certificazione del 7 aprile 2018 il dr. __________ aveva espressamente

segnalato “un netto peggioramento del quadro clinico” per le diagnosi di

fibromialgia, ernia discale, parestesie agli arti inferiori, ipertensione

arteriosa, sindrome ansiosa depressiva, patologie che a suo dire giustificavano

“senz’altro un’incapacità lavorativa almeno del 50%”, senza contare la

problematica psichiatrica (doc. AI pag. 212). Queste conclusioni sono state

confermate e ribadite dal medesimo curante nella certificazione del 31 ottobre

2020, con la quale il curante ha ribadito che l’assicurata “era già inabile

al lavoro al 100% al momento dell'inoltro del mio rapporto in data 7.4.2018”, ricordando

come “Già nel mese di febbraio 2018 (il 12.2.2018 per l'esattezza) avevo

inoltrato una richiesta di consultazione al __________ di __________ per dolori

invalidanti diventati incontrollabili” e

“in data 5.4.2018 ho quindi rivisto la paziente riscontrando importanti

dolori a livello cervicale e lombare, malgrado le infiltrazioni pregresse.

Purtroppo in tutto questo tempo la paziente non è mai stata priva di dolori in

entrambi i distretti” (doc. VIII/A). Per motivare l’inizio dell’inabilità,

da situare almeno alla primavera del 2018, il curante sottolinea pure che “Non

è così che improvvisamente la paziente abbia deciso il 25.3.2019 di farsi

operare. La decisione di operare è scaturita da accurate indagini e anche di

osservazione del quadro clinico che era diventato ingestibile. Quindi, in data

dell'intervento chirurgico, l'incapacità lavorativa completa perdurava già da

parecchi mesi” (doc. VIII/A).

Del resto la ricorrente,

nelle osservazioni del 19 novembre 2020, ha elencato una serie di documenti

medici, facenti parte degli atti all’inserto, dai quali è possibile dedurre

l’inizio dell’inabilità lavorativa rilevante quantomeno dai primi mesi del 2018,

allegando quanto segue:

"

(…) Da parte dell'UAl l'argomento di risposta prodotto è consistito nel

ribadire e ribadire quanto indicato dalla perizia del dott. __________ del 30

settembre 2019 senza ulteriori accertamenti o indicazioni.

Tale perizia riconosce in sostanza

un'inabilità iniziante e causata essenzialmente dall'intervento del 25.3.2020.

A corroborare quanto sostenuto nel tenue

ricorso presentato dalla Signora RI 1 si allegano le più recenti osservazioni

del medico curante dr. med. __________ nelle quali è evidenziata in maniera

oggettiva una situazione clinica perdurante già prima dell'intervento. Come correttamente ricorda il medico curante l’operazione

non è stata una decisione subitanea ma bensì

l'esito inevitabile di accurate indagini rispetto ad un quadro clinico divenuto

vieppiù critico. In allegato alla ricostruzione del quadro una serie di

documenti situati nel periodo interessato. Si noti come invece i pareri medici

utilizzati dal perito dr. med. __________ siano invece risalenti ad un periodo sostanzialmente

precedente a quello interessato dalle indagini mediche e dalla presa a carico della

paziente e, soprattutto, rilevanti per quanto oggetto del presente ricorso.

A giovamento del lodevole Tribunale delle

assicurazioni riportiamo qui di seguito gli atti medici fondanti i due pareri

divergenti e situati cronologicamente nel periodo precedente all'intervento del

25.

marzo 2019:

Nella presa di posizione del Dott. __________:

3.

maggio 2018 Prof dr. med. __________/Servizio

neurochirurgia __________

6.

giugno 2018 Dr.ssa __________ /

Servizio di reumatologia Osp __________5 luglio 2018 Prof. Dr. Med __________ /

Servizio neurochirurgia __________

8.

ottobre 2018 Dr.ssa med __________ /

Centro Terapia del Dolore __________

17.

ottobre 2018 Dr.ssa med __________ /

Servizi reumatologia __________

31.

ottobre 2018 Prof. dr. __________ /

Servizio neurochirurgia __________23 novembre 2018 Dr med. __________ /

Servizio neurochirurgia __________21 dicembre 2018 Dr. med. __________ / Centro

Terapia del Dolore __________

14.

gennaio 2018 Drssa med __________ /

Servizio di reumatologia __________

15.

gennaio 2019 Dr __________ / Chirurgia

ortopedica ____________________11 marzo 2019 Drssa med __________ / Servizio di

reumatologia __________

Nella presa di posizione del dott __________

(fondante il parere dell'UAl):

19.

febbraio 2004 Dr. __________,

specialista FMH Reumatolgia

14.

marzo 2011 Dr. __________, specialista

FMH Reumatolgia

8.

giugno 2011 Perizia pluridisciplinare __________

9.

novembre 2017 dr. __________,

capoclinica neurochirurgia __________

6.

giugno 2018 dr.ssa __________, Spec.

FMH reumatologia e caposervizio __________

05.

luglio 2018 dr. __________, capoclinica neurochirurgia __________

(valutazione reumatologica)

11.

febbraio 2019 dr. __________, capoclinica neurochirurgia __________

(rapporto x UAI)

Riportiamo qui di seguito quanto lo

stesso Dott. __________ riferisce nella sua perizia in merito al rapporto del

dott. __________ del 5 luglio 2017:

Segue un ulteriore rapporto redatto

dal dr. __________ il 05.07.2018, il quale riferiva di persistenti dolori

lombari e di ernie discali a livello C6-C7 e C5-C6 trattate con infiltrazioni peridurali

con successo (?). Considerate le varie problematiche della paziente consigliava

di continuare con un trattamento fisioterapico e riabilitativo.

Il dott __________ immediatamente in

successione riferisce:

In un rapporto all'UAl redatto

I'll.02.2019 il dr. __________ sottolineava di non avere avuto ulteriore

riscontro a riguardo dell'evoluzione clinica dell'assicurata. Le limitazioni

funzionali da lei presentate erano ascrivibili principalmente ai dolori.

Considerava l'assicurata non idonea a sollevare pesi superiori ai 10-15kg. Per

il resto non riteneva che vi fossero ulteriori particolari limitazioni.

Tali brani tratti dalla perizia e dai

referti citati nei passi stessi costituiscono le uniche disamine "criticomediche"

contenute nel citato rapporto del Dott. __________ che pertanto è da ritenere

si fondi sulle stesse.

Non possiamo non osservare come tali

pareri siano invece allineati con i referti riportati dal dott. __________

(allegati alle presenti osservazioni) e che pertanto appare palese ed evidente

che quanto sia stato affermato dello stesso, ossia un'inabilità perdurante da

luglio 2018 sia più che conclamato e non certo ascrivibile al fatto che sia il

medico di famiglia ad affermarlo (notoriamente più indulgente e favorevole nelle sue osservazioni, che in questa sede

invece appaiono lineari rispetto ad una

situazione oggettiva).

Si aggiunga inoltre come la paziente

fosse anche in cura presso il dott. Med FMH Psichiatra __________ il quale

riferisce chiaramente lo stato di degrado psichico-patologico della sua

paziente in cura presso lo stesso dal 18 febbraio 2019 (a questo titolo cfr.

scritto del 28.01 .2020). Essendo anche la componente psichica fondante

dell'inabilità, come riconosciuto in sede di assegnazione di rendita da parte dello

stesso UAI, la richiesta di riconoscere l'inabilità a partire dal mese di

luglio 2018 così come certificato appare assolutamente conseguente e

corroborata dalla situazione medico-patologica generale della Signora RI 1.

Anzi, a ben approfondire il dossier il periodo dovrebbe essere ulteriore ma,

per evidenti ragioni e per rispetto del Lodevole Tribunale delle assicurazioni,

si conferma anche in questa sede quanto chiesto in fase di inoltro di ricorso.”

(doc. VIII+A/C)

Al

riguardo, viste le citate attestazioni mediche, è da ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti),

che i

problemi neurologici/reumatologici e in particolare quelli derivanti dalla

sindrome cervico-spondilogena cronica e da quella lombo-vertebrale cronica

nonché dalla fibromialgia e dall’ernia discale operata il 25 marzo 2019 (cfr.

doc. VIII/B) così come le problematiche psichiatriche segnalate dal dr. __________

nella sua valutazione del 28 gennaio 2020 (nella quale ha

riferito di essere stato contattato dalla paziente il 18 febbraio 2019 per un

grave disagio psichico, diagnosticando una sindrome depressiva ricorrente con

un episodio depressivo di media entità, con conseguente inabilità lavorativa

totale, doc. AI pag. 319) abbiano subito un peggioramento con una conseguente inabilità

lavorativa rilevante ai fini del diritto a prestazioni già in epoca precedente

rispetto a quanto stabilito, in maniera decisamente affrettata, dall’amministrazione

nella decisione contestata.

Del

resto, esaminate le certificazioni prodotte con il ricorso, nell’annotazione

del 27 novembre 2020 il medico SMR ha concluso:

"

Sulla base della certificazione

medica pervenuta in sede di ricorso rispettivamente:

Dr. med. __________ del

03.05

, 05.07.2018, 31.10.2018

Dr.ssa med. __________ del servizio di

reumatologia del 06.06.2018, 27.07.2018,

17.10

, 14.01.2019:

Dr.ssa med. __________ del 08.10.2018,

21.12.2018

Dr. med. __________ del 23.1 1.2018

si avalla l'inizio della IL a partire dal

07.04.2018

” (doc. X/1)

Alla luce di questa presa di posizione del SMR, l’amministrazione,

con osservazioni del 9 dicembre 2020, ha concluso nel senso che “alla

luce di quanto precede, l'assicurata ha pertanto diritto a tre quarti di rendita

d'invalidità (grado Al pari al 64%) già a far tempo dal 1.04.2019

(conformemente a quanto disposto dall'art. 28 cpv. 1 let. b/c LAI). Sotto

questo profilo il ricorso merita pertanto di essere accolto.” (doc. X).

Questa

Corte deve quindi condividere, con il SMR e con l’Ufficio AI, che l’inizio del

peggioramento che ha portato alla nuova attribuzione del diritto a tre quarti

di rendita va situato già nell’aprile 2018, come del resto aveva

sostanzialmente fatto valere la ricorrente nel suo gravame.

2.9

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, come proposto dall’Ufficio AI nelle sue osservazioni del

9.

dicembre 2020 (doc. X), la decisione contestata va riformata nel senso che il

diritto a tre quarti di rendita d’invalidità va attribuito già a far tempo dal

1.

aprile 2019 (art. 28 cpv. 1 let. b/c LAI).

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI,

la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della vertenza,

le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Patrocinata in

causa da un sindacato, la ricorrente ha diritto a un’indennità per ripetibili,

da mettere a carico dell’Ufficio AI, che appare equo quantificare in fr. 1’500.-

(cfr. art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca; cfr. STCA 35.2018.129 del 28

marzo 2019, consid. 2.15.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 22

luglio 2020 è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto a tre quarti di

rendita di invalidità dal 1. aprile 2019.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a

carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo

di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti