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Decisione

32.2020.117

Seconda domanda di prestazioni. Amministrazione accoglie e accorda tre quarti di rendita. Ricorrente contesta decorrenza della prestazione. Assicurata parzialmente casalinga, metodo misto di calcolo dell'invalidità. Ricorso parzialmente accolto

11 marzo 2021Italiano33 min

d’invalidità a far tempo dal 1. settembre 2003 (doc. AI pag. 95) – avevano conosciuto

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Incarto

n.

32.2020.117

FC

Lugano

11 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 luglio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1967, da ultimo

attiva come cameriera e aiuto casalinga e in seguito casalinga, nel settembre

2003 aveva presentato una prima domanda di prestazioni, la quale era stata

accolta mediante decisione dell’8 giugno 2005, con cui l’Ufficio AI, accertata

un’inabilità lavorativa del 50% in ogni attività, le aveva concesso il diritto

ad una mezza rendita d’invalidità (grado del 50%) a far tempo dal 1. settembre

2003. La prestazione era quindi stata confermata, dopo revisione, nell’ottobre

2007. A seguito di una nuova revisione avviata nell’ottobre 2010, sulla base

degli accertamenti esperiti, che avevano determinato un miglioramento delle

condizioni con una ripresa dell’abilità lavorativa dell’80% da gennaio 2009 con

un conseguente grado d’invalidità del 13%, la prestazione è stata soppressa

mediante decisione del 20 settembre 2011.

1.2. Nel mese di aprile 2018 l’assicurata

ha presentato una nuova domanda di prestazioni adducendo un peggioramento delle

sue condizioni. Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, comprendenti

una perizia reumatologica e l’inchiesta economica al domicilio, con decisione

del 22 luglio 2020, confermativa di un progetto del 3 giugno precedente, l’amministrazione

ha accolto la domanda e attribuito alla richiedente tre quarti di rendita a far

tempo dal 1. marzo 2020, ossia dopo un anno dall’insorgenza dell’inabilità

lavorativa secondo l’art. 28 LAI (grado di invalidità del 64%). Secondo l’Ufficio

AI, gli accertamenti esperiti avevano permesso di stabilire l’intervento di un

peggioramento delle condizioni, dal punto di vista psichiatrico e

neurologico/reumatologico, dal marzo 2019 con una conseguente inabilità

lavorativa medico teorica totale dal marzo 2019 e un grado d’invalidità,

determinato mediante l’inchiesta domiciliare, del 63.5% (doc. A).

1.3. Con ricorso al TCA l'assicurata,

rappresentata dal sindacato RA 1, ha contestato le conclusioni

dell’amministrazione unicamente per quanto riguarda l’inizio dell’inabilità

lavorativa fatta risalire dal SMR al marzo 2019, con conseguente diritto alla

rendita dal marzo 2020. A suo avviso il peggioramento delle sue condizioni era intervenuto

già almeno nell’aprile 2018 (doc. I).

1.4. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione

medica ed economica poste alla base del provvedimento impugnato, rimandando

all’allegata Annotazione del medico SMR e del giurista (doc. IV e allegati).

1.5. Con osservazioni 19 novembre

2020 la ricorrente, tramite il suo patrocinatore, sulla base di documentazione

medica già agli atti oltre ad un recente certificato del 31 ottobre 2020 del

dr. __________, ha ribadito la sua contestazione circa la data di inizio

dell’inabilità lavorativa, a suo avviso da situare almeno al luglio 2018 (doc.

VIII).

Con osservazioni 9 dicembre

2020 l’Ufficio AI, rimandando alle allegate Annotazioni del dr. __________ del

SMR, ha confermato che la nuova inabilità lavorativa era iniziata già

nell’aprile 2018, ciò che comportava l’inizio della decorrenza del diritto a

tre quarti di rendita (per un grado d’invalidità del 64%), già a far tempo dal

1. aprile 2019 e chiedendo quindi “sotto questo profilo” l’accoglimento

del ricorso (doc. X).

Interpellata in proposito,

la ricorrente, tramite il suo patrocinatore, ha affermato che “non abbiamo

ulteriori osservazioni da fornire” (doc. XIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è unicamente

la data di decorrenza del diritto a tre quarti di rendita d’invalidità, la

ricorrente non contestando per contro il grado d’invalidità (del 64%) determinato

dall’amministrazione.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del

lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al proposito va precisato

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per il raffronto dei

redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STF I 475/01 del 13 giugno 2003,

consid. 4.1).

2.4. Se, però, un assicurato

maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,

l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è

possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una

vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere

da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8

cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie

mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di

calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246

consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a

cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita

un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può

ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga

all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni

consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima frase

OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per

mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata

nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici,

l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi

amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili

a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,

attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo

libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità

(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31

dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto

delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF

130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le

attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla

salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si

può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,

1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non

vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella

sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa

eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla

situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.

Si distinguono quindi tre

tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della

famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa

dell'altro.

Nel nuovo tenore in vigore

dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete

secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia

domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza

ai familiari.

Con la modifica

dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni

consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger

- G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale

1/2018 pag. 40 segg. [45-46]).

Come emerge dalle

spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per

l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che

esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in

merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del

metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto

dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che

possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2

LAI. Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire

che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono

essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie

svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di

pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa

e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130

V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo

generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate

nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

Come evidenziato

dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag.

9), dal 1. gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori

domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa. Per

stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere

equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e

quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da

terzi (persone o ditte) dietro pagamento.

È per esempio il caso di

lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della

conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la

pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre

mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere

ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,

infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento

(persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va

considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che

essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.

Va ancora osservato che sia

per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si

tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti

prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi

a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per

contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima

dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una

limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi

come prima.

Ritenuto come la modifica riguardante

le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre

l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività

puramente ricreative - le attività artistiche e di pubblica utilità vanno

qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite

da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare

nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

Le nuove norme

dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e

la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,

valida dal 1. gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai

NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua

inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

2.5. Nella fattispecie in esame, è

indubbia e non è oggetto di contestazione da parte della ricorrente la

qualifica di casalinga a tempo pieno operata dall’amministrazione in sede di esame

della nuova domanda di prestazioni dell’aprile 2018 e, conseguentemente, la

valutazione del grado di invalidità in applicazione del metodo specifico di

calcolo. L’amministrazione ha in effetti accertato che successivamente alla

soppressione della rendita d’invalidità mediante decisione del 20 settembre

2011, stante un’abilità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività, l’assicurata

non aveva più svolto alcuna attività lucrativa né effettuato ricerche di

lavoro, dedicandosi esclusivamente all’attività di casalinga (cfr. doc. AI pag.

272). Ne discendeva, in sede di valutazione della nuova domanda di prestazioni,

la qualifica come casalinga, malgrado ella fosse stata in passato considerata

salariata.

Il TCA concorda con tale

modo di procedere. A ragione quindi l’amministrazione ha proceduto alla

determinazione del grado di invalidità mediante l’apposita inchiesta al

domicilio, visto che l’invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell’economia domestica va stabilita

confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili

all’assicurato con i lavori che può eseguire una persona sana (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità; cfr. gli art. 28a cpv. 2 LAI e art. 8

cpv. 3 LPGA e al consid. 2.5).

2.6. Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio

sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività

l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento

di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V

352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito

della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non

inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR

1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31;

RAMI 1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le loro conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in dubbio la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STF

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Dagli atti di causa risulta che

in occasione della decisione del 20 settembre 2011, l’amministrazione, sulla

base di una perizia pluridisciplinare eseguita dal __________ l’8 giugno 2011

(con consulti specialistici reumatologici e psichiatrici concludenti per le

diagnosi invalidanti di “sindrome depressiva ricorrente, attualmente in

remissione, ICD-10 F33.4, Sindrome fibromialgica generalizzata”), aveva

stabilito che le condizioni dell’assicurata - la quale, mediante decisione

dell’8 giugno 2005, era stata messa al beneficio di una mezza rendita

d’invalidità a far tempo dal 1. settembre 2003 (doc. AI pag. 95) – avevano conosciuto

un miglioramento con una conseguente inabilità lavorativa del 50% dal febbraio

2003, del 30% dal luglio 2008 e del 20% dal gennaio 2009, con un grado

d’invalidità del 13% e aveva quindi deciso per la soppressione della rendita

(doc. AI pag. 203).

In evasione della nuova

domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nell’aprile 2018 mediante l’invio

di un certificato del curante dr. __________, generalista - il quale segnalava

“un netto peggioramento del quadro clinico” con un’inabilità lavorativa

somatica di almeno il 50% (doc. AI pag. 212) - valutata la documentazione acquisita

agli atti (riferente in particolare di accertamenti eseguiti in relazione a

dolori lombari, cervicalgie, parestesie agli arti inferiori e un’ernia discale,

sottoposta a infiltrazioni nell’ottobre 2017 e intervento neurochirurgico il 25

marzo 2019, con conseguente attestazione di inabilità completa; doc. AI pag.

218 segg.), e interpellati i curanti, l’amministrazione ha quindi fatto

eseguire una perizia reumatologica dal dr. __________. Nel rapporto peritale

del 30 settembre 2019, il reumatologo, valutati gli atti, l’anamnesi ed

eseguiti esami clinici e radiologici, ha posto le diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di “1. Sindrome del dolore cronico (DD: sindrome

fibromialgica primaria, sindrome somatoforme), 2. Sindrome

cervico-vertebrale/-spondilogena cronica (Stato dopo ACDF a livello C5-C6 e

C6-C7 il 25.03.2019 per radicolopatia C6 a dx e C7 a sx (?), Esami ENMG

precedentemente eseguiti senza segni per una radicolopatia sensitiva o motoria,

DD: nell'ambito della diagnosi 1), 3. Sindrome lombovertebrale/-spondilogena

cronica su discrete discopatie a livello L4-L5 ed L5-Sl (DD: nell'ambito della

diagnosi 1)”. Ha quindi concluso affermando che se dal 25 marzo 2019 (data

dell’intervento neurochirurgico alla schiena) fino al 30 settembre 2019 la paziente

era da considerare 100% inabile al lavoro a causa dei postumi dell'intervento

alla colonna cervicale “sotto l'aspetto puramente ortopedico-reumatologico

l'assicurata non presenta gravi patologie che possano giustificare un'incapacità

lavorativa maggiore. In considerazione però della presenza di cronici dolori e

soprattutto dell'esito dopo recente intervento neurochirurgico a livello cervicale,

bisogna ritenere l'assicurata 100% inabile al lavoro per lo svolgimento di

qualsiasi tipo di attività, anche se fisicamente leggera, dal 25.03.2019 per un

periodo di circa sei mesi. Dall'1 ottobre 2019 l'assicurata è invece da

ritenere nuovamente abile allo svolgimento di una professione fisicamente medio-leggera,

che non implichi particolari sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento

ripetuto di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetitivi di flessione del

tronco, lavori prolungati in posizioni inergonomiche), nonché per professioni

che le permettano di cambiare frequentemente di posizione, almeno ogni 10-15

minuti, nella misura dell'80% (lavoro durante l'intero arco della giornata lavorativa

ma con la possibilità d'interporre delle pause più lunghe). Per il lavoro di

cameriera ed aiuto-cucina, lavori da ritenere comunque abbastanza pesanti e

stressanti, ritengo che l'assicurata presenti ora una maggiore limitazione

della capacità Iavorativa rispetto a quanto attestato a suo tempo dal collega

dr. __________. Per lo svolgimento di queste professioni ritengo che

l'assicurata a partire dall'1 ottobre 2019 debba essere considerata 60% abile

al lavoro (attività lavorativa possibile per circa 5h al giorno). Quale

ausiliaria di pulizia vi è una capacità lavorativa valutabile attorno al 50%.

In qualità di casalinga la ritengo invece abile al lavoro nella misura di circa

il 70%, riuscendo a meglio suddividere le varie attività durante l'intero arco

della giornata. ll peggioramento subentrato rispetto a quanto precedentemente

attestato dal dr. __________ è giustificato dall'esito dopo intervento alla

colonna cervicale eseguito nel marzo 2019”. (doc. AI pag. 313).

L’amministrazione ha inoltre

acquisito un rapporto 28 gennaio 2020 del dr. __________, psichiatra, nel quale

lo specialista, poste le diagnosi di “ICD-10 F 33.1 Sindrome depressiva

ricorrente, episodio depressivo di media entità, ed evoluzione cronica, con

importante sindrome dolorosa”, ha concluso per un’inabilità lavorativa

completa (doc. AI pag. 320).

Alla luce di questi atti il

medico SMR, con rapporto del 21 febbraio 2020, poste le diagnosi invalidanti di

“Sindrome depressiva ricorrente F 33.1, episodio attuale di media gravità, Sindrome

del dolore cronico (DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme),

Sindrome cervico-vertebrale/-spondilogena cronica (Stato dopo ACDF a livello

C5-C6 e C6-C7 il 25.03.2019 per radicolopatia C6 a dx e C7 a sx (?), Esami ENMG

precedentemente eseguiti senza segni per una radicolopatia sensitiva o motoria,

DD: nell'ambito della diagnosi 1), Sindrome lombovertebrale/-spondilogena

cronica su discrete discopatie a livello L4-L5 ed L5-Sl (DD: nell'ambito della

diagnosi 1), ha concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 25 marzo

2019 e l’amministrazione ha quindi dato mandato di esperire l’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI pag.

329). Tale inchiesta, eseguita dall’assistente sociale il 19 maggio 2020 (doc.

AI pag. 329), tenendo conto delle limitazioni evidenziate dal profilo medico

nel rapporto finale del SMR del 21 febbraio 2020, sulla base degli accertamenti

esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti

di ogni singola mansione casalinga, ha stabilito una limitazione complessiva

del 63.5% (doc. AI pag. 332). Tale valutazione è stata posta a

fondamento della decisione del 22 luglio 2020 che ha statuito come segue:

"

Abbiamo esaminato il diritto a

prestazioni d'invalidità. l requisiti per l'attribuzione di una rendita

risultano essere assolti. Le disposizioni legali che le competono si trovano in

allegato. La nostra decisione si basa su questi presupposti.

Decidiamo pertanto:

Dal 01.03.2020 (dopo un anno

dall'insorgenza dell'inabilità lavorativa, art. 28 LAI) lei ha diritto a tre

quarti di rendita di grado 64%.

Esito degli accertamenti:

Si rammenta che con decisione del 20.09.2011

fu soppressa la rendita d'invalidità di cui era beneficiaria (grado 50%) in

seguito al miglioramento del suo stato di salute, oggettivato mediante

espletamento di una perizia pluridisciplinare.

In data 13.04.2018 ha avanzato richiesta

di riesame del suo diritto a prestazioni d'invalidità per il tramite del certificato medico del Dr. __________

del 07.04.2018.

Il nostro Servizio Medico Regionale, dopo

approfonditi accertamenti, ha stabilito la sussistenza di un peggioramento dello stato di salute a decorrere

dal 25.03.2019.

L'entità dell'impedimento rilevato nella conduzione

della sua economia domestica è stata quantificata

da un nostro assistente sociale, dopo inchiesta del 19 maggio 2020, ed ammonta nel 63.5% (arrotondato per eccesso 64%),

Ne discende il diritto a tre quarti di

rendita, come da conclusioni precedentemente esposte.” (doc. A)

Di fronte a questo giudice

l’assicurata non contesta la valutazione esperita al domicilio e, quindi, le

conclusioni sul grado d’invalidità, ma unicamente la data a partire dalla quale

le sue condizioni sono peggiorate, a suo dire da situare non al marzo 2019, ma all’aprile

2018, conformemente al certificato del 7 aprile 2018 del curante, sulla base di

documentazione agli atti e di un nuovo certificato del 31 ottobre 2020 con il

quale il dr. __________ ha affermato:

"

Con la presente riferisco in merito

alla paziente summenzionata, che era già inabile al lavoro al 100% al momento dell'inoltro del mio rapporto

in data 7.4.2018.

Già nel mese di febbraio 2018 (il

12.2.2018 per l'esattezza) avevo inoltrato una richiesta di consultazione al __________

di __________ per dolori invalidanti diventati incontrollabili.

In data 5.4.2018 ho quindi rivisto la

paziente riscontrando importanti dolori a livello

cervicale e lombare, malgrado le infiltrazioni

pregresse. Purtroppo in tutto questo tempo la paziente non è mai stata priva di

dolori in entrambi i distretti.

ll 5.4.2018 ho quindi prescritto una

terapia antidolorifica importante con Targin 5/2.5 mg 1-O-1, Voltaren ret 75 mg

1-O-1 e Sirdalud 2 mg la sera.

Da allora si sono susseguite varie visite

al __________ di __________, come da documentazione allegata.

Non è così che improvvisamente la

paziente abbia deciso il 25.3.2019 di farsi operare. La decisione di operare è

scaturita da accurate indagini e anche di osservazione del quadro clinico che era diventato ingestibile. Quindi, in data

dell'intervento chirurgico, l'incapacità lavorativa

completa perdurava già da parecchi mesi. Ritengo che la documentazione allegata

sia prova sufficiente per dimostrare il lungo iter di indagini e di tentativi terapeutici, purtroppo infruttuosi,

che hanno poi portato alla decisione di

proporre l'intervento chirurgico.

Vi prego quindi nuovamente di rivalutare

l'inizio dell'assegnazione della rendita del 64%, che sicuramente va anticipato

di parecchio rispetto alla data dell'intervento a livello cervicale.” (doc. VIII/A)

In merito si è espresso il

medico SMR il 27 novembre 2020 (cfr. doc. X/1 e in esteso al consid. 2.8).

2.8. Nella concreta fattispecie,

dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, non può confermare

la decisione dell’Ufficio AI per quanto concerne il momento in cui è

intervenuto il peggioramento delle condizioni di salute e, quindi, l’inizio

dell’inabilità lavorativa completa che ha giustificato la nuova attribuzione

Considerandi

dei tre quarti di rendita.

In effetti, dalla documentazione

prodotta agli atti si evince che il peggioramento delle condizioni di salute

dell’assicurata e in particolare dei dolori lombari e cervicali che hanno

infine portato all’intervento neurochirurgico per l’ernia discale il 25 marzo

2019, ha preso avvio, condizionando in modo rilevante la capacità lavorativa

dell’assicurata, in epoca ampiamente precedente. In effetti, già nella

certificazione del 7 aprile 2018 il dr. __________ aveva espressamente

segnalato “un netto peggioramento del quadro clinico” per le diagnosi di

fibromialgia, ernia discale, parestesie agli arti inferiori, ipertensione

arteriosa, sindrome ansiosa depressiva, patologie che a suo dire giustificavano

“senz’altro un’incapacità lavorativa almeno del 50%”, senza contare la

problematica psichiatrica (doc. AI pag. 212). Queste conclusioni sono state

confermate e ribadite dal medesimo curante nella certificazione del 31 ottobre

2020, con la quale il curante ha ribadito che l’assicurata “era già inabile

al lavoro al 100% al momento dell'inoltro del mio rapporto in data 7.4.2018”, ricordando

come “Già nel mese di febbraio 2018 (il 12.2.2018 per l'esattezza) avevo

inoltrato una richiesta di consultazione al __________ di __________ per dolori

invalidanti diventati incontrollabili” e

“in data 5.4.2018 ho quindi rivisto la paziente riscontrando importanti

dolori a livello cervicale e lombare, malgrado le infiltrazioni pregresse.

Purtroppo in tutto questo tempo la paziente non è mai stata priva di dolori in

entrambi i distretti” (doc. VIII/A). Per motivare l’inizio dell’inabilità,

da situare almeno alla primavera del 2018, il curante sottolinea pure che “Non

è così che improvvisamente la paziente abbia deciso il 25.3.2019 di farsi

operare. La decisione di operare è scaturita da accurate indagini e anche di

osservazione del quadro clinico che era diventato ingestibile. Quindi, in data

dell'intervento chirurgico, l'incapacità lavorativa completa perdurava già da

parecchi mesi” (doc. VIII/A).

Del resto la ricorrente,

nelle osservazioni del 19 novembre 2020, ha elencato una serie di documenti

medici, facenti parte degli atti all’inserto, dai quali è possibile dedurre

l’inizio dell’inabilità lavorativa rilevante quantomeno dai primi mesi del 2018,

allegando quanto segue:

"

(…) Da parte dell'UAl l'argomento di risposta prodotto è consistito nel

ribadire e ribadire quanto indicato dalla perizia del dott. __________ del 30

settembre 2019 senza ulteriori accertamenti o indicazioni.

Tale perizia riconosce in sostanza

un'inabilità iniziante e causata essenzialmente dall'intervento del 25.3.2020.

A corroborare quanto sostenuto nel tenue

ricorso presentato dalla Signora RI 1 si allegano le più recenti osservazioni

del medico curante dr. med. __________ nelle quali è evidenziata in maniera

oggettiva una situazione clinica perdurante già prima dell'intervento. Come correttamente ricorda il medico curante l’operazione

non è stata una decisione subitanea ma bensì

l'esito inevitabile di accurate indagini rispetto ad un quadro clinico divenuto

vieppiù critico. In allegato alla ricostruzione del quadro una serie di

documenti situati nel periodo interessato. Si noti come invece i pareri medici

utilizzati dal perito dr. med. __________ siano invece risalenti ad un periodo sostanzialmente

precedente a quello interessato dalle indagini mediche e dalla presa a carico della

paziente e, soprattutto, rilevanti per quanto oggetto del presente ricorso.

A giovamento del lodevole Tribunale delle

assicurazioni riportiamo qui di seguito gli atti medici fondanti i due pareri

divergenti e situati cronologicamente nel periodo precedente all'intervento del

25.

marzo 2019:

Nella presa di posizione del Dott. __________:

3.

maggio 2018 Prof dr. med. __________/Servizio

neurochirurgia __________

6.

giugno 2018 Dr.ssa __________ /

Servizio di reumatologia Osp __________5 luglio 2018 Prof. Dr. Med __________ /

Servizio neurochirurgia __________

8.

ottobre 2018 Dr.ssa med __________ /

Centro Terapia del Dolore __________

17.

ottobre 2018 Dr.ssa med __________ /

Servizi reumatologia __________

31.

ottobre 2018 Prof. dr. __________ /

Servizio neurochirurgia __________23 novembre 2018 Dr med. __________ /

Servizio neurochirurgia __________21 dicembre 2018 Dr. med. __________ / Centro

Terapia del Dolore __________

14.

gennaio 2018 Drssa med __________ /

Servizio di reumatologia __________

15.

gennaio 2019 Dr __________ / Chirurgia

ortopedica ____________________11 marzo 2019 Drssa med __________ / Servizio di

reumatologia __________

Nella presa di posizione del dott __________

(fondante il parere dell'UAl):

19.

febbraio 2004 Dr. __________,

specialista FMH Reumatolgia

14.

marzo 2011 Dr. __________, specialista

FMH Reumatolgia

8.

giugno 2011 Perizia pluridisciplinare __________

9.

novembre 2017 dr. __________,

capoclinica neurochirurgia __________

6.

giugno 2018 dr.ssa __________, Spec.

FMH reumatologia e caposervizio __________

05.

luglio 2018 dr. __________, capoclinica neurochirurgia __________

(valutazione reumatologica)

11.

febbraio 2019 dr. __________, capoclinica neurochirurgia __________

(rapporto x UAI)

Riportiamo qui di seguito quanto lo

stesso Dott. __________ riferisce nella sua perizia in merito al rapporto del

dott. __________ del 5 luglio 2017:

Segue un ulteriore rapporto redatto

dal dr. __________ il 05.07.2018, il quale riferiva di persistenti dolori

lombari e di ernie discali a livello C6-C7 e C5-C6 trattate con infiltrazioni peridurali

con successo (?). Considerate le varie problematiche della paziente consigliava

di continuare con un trattamento fisioterapico e riabilitativo.

Il dott __________ immediatamente in

successione riferisce:

In un rapporto all'UAl redatto

I'll.02.2019 il dr. __________ sottolineava di non avere avuto ulteriore

riscontro a riguardo dell'evoluzione clinica dell'assicurata. Le limitazioni

funzionali da lei presentate erano ascrivibili principalmente ai dolori.

Considerava l'assicurata non idonea a sollevare pesi superiori ai 10-15kg. Per

il resto non riteneva che vi fossero ulteriori particolari limitazioni.

Tali brani tratti dalla perizia e dai

referti citati nei passi stessi costituiscono le uniche disamine "criticomediche"

contenute nel citato rapporto del Dott. __________ che pertanto è da ritenere

si fondi sulle stesse.

Non possiamo non osservare come tali

pareri siano invece allineati con i referti riportati dal dott. __________

(allegati alle presenti osservazioni) e che pertanto appare palese ed evidente

che quanto sia stato affermato dello stesso, ossia un'inabilità perdurante da

luglio 2018 sia più che conclamato e non certo ascrivibile al fatto che sia il

medico di famiglia ad affermarlo (notoriamente più indulgente e favorevole nelle sue osservazioni, che in questa sede

invece appaiono lineari rispetto ad una

situazione oggettiva).

Si aggiunga inoltre come la paziente

fosse anche in cura presso il dott. Med FMH Psichiatra __________ il quale

riferisce chiaramente lo stato di degrado psichico-patologico della sua

paziente in cura presso lo stesso dal 18 febbraio 2019 (a questo titolo cfr.

scritto del 28.01 .2020). Essendo anche la componente psichica fondante

dell'inabilità, come riconosciuto in sede di assegnazione di rendita da parte dello

stesso UAI, la richiesta di riconoscere l'inabilità a partire dal mese di

luglio 2018 così come certificato appare assolutamente conseguente e

corroborata dalla situazione medico-patologica generale della Signora RI 1.

Anzi, a ben approfondire il dossier il periodo dovrebbe essere ulteriore ma,

per evidenti ragioni e per rispetto del Lodevole Tribunale delle assicurazioni,

si conferma anche in questa sede quanto chiesto in fase di inoltro di ricorso.”

(doc. VIII+A/C)

Al

riguardo, viste le citate attestazioni mediche, è da ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti),

che i

problemi neurologici/reumatologici e in particolare quelli derivanti dalla

sindrome cervico-spondilogena cronica e da quella lombo-vertebrale cronica

nonché dalla fibromialgia e dall’ernia discale operata il 25 marzo 2019 (cfr.

doc. VIII/B) così come le problematiche psichiatriche segnalate dal dr. __________

nella sua valutazione del 28 gennaio 2020 (nella quale ha

riferito di essere stato contattato dalla paziente il 18 febbraio 2019 per un

grave disagio psichico, diagnosticando una sindrome depressiva ricorrente con

un episodio depressivo di media entità, con conseguente inabilità lavorativa

totale, doc. AI pag. 319) abbiano subito un peggioramento con una conseguente inabilità

lavorativa rilevante ai fini del diritto a prestazioni già in epoca precedente

rispetto a quanto stabilito, in maniera decisamente affrettata, dall’amministrazione

nella decisione contestata.

Del

resto, esaminate le certificazioni prodotte con il ricorso, nell’annotazione

del 27 novembre 2020 il medico SMR ha concluso:

"

Sulla base della certificazione

medica pervenuta in sede di ricorso rispettivamente:

Dr. med. __________ del

03.05.2018, 05.07.2018, 31.10.2018

Dr.ssa med. __________ del servizio di

reumatologia del 06.06.2018, 27.07.2018,

17.10.2018, 14.01.2019:

Dr.ssa med. __________ del 08.10.2018,

21.12.2018

Dr. med. __________ del 23.1 1.2018

si avalla l'inizio della IL a partire dal

07.04.2018.” (doc. X/1)

Alla luce di questa presa di posizione del SMR, l’amministrazione,

con osservazioni del 9 dicembre 2020, ha concluso nel senso che “alla

luce di quanto precede, l'assicurata ha pertanto diritto a tre quarti di rendita

d'invalidità (grado Al pari al 64%) già a far tempo dal 1.04.2019

(conformemente a quanto disposto dall'art. 28 cpv. 1 let. b/c LAI). Sotto

questo profilo il ricorso merita pertanto di essere accolto.” (doc. X).

Questa

Corte deve quindi condividere, con il SMR e con l’Ufficio AI, che l’inizio del

peggioramento che ha portato alla nuova attribuzione del diritto a tre quarti

di rendita va situato già nell’aprile 2018, come del resto aveva

sostanzialmente fatto valere la ricorrente nel suo gravame.

2.9

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, come proposto dall’Ufficio AI nelle sue osservazioni del

9.

dicembre 2020 (doc. X), la decisione contestata va riformata nel senso che il

diritto a tre quarti di rendita d’invalidità va attribuito già a far tempo dal

1.

aprile 2019 (art. 28 cpv. 1 let. b/c LAI).

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI,

la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto l’esito della vertenza,

le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Patrocinata in

causa da un sindacato, la ricorrente ha diritto a un’indennità per ripetibili,

da mettere a carico dell’Ufficio AI, che appare equo quantificare in fr. 1’500.-

(cfr. art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca; cfr. STCA 35.2018.129 del 28

marzo 2019, consid. 2.15.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 22

luglio 2020 è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto a tre quarti di

rendita di invalidità dal 1. aprile 2019.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a

carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo

di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti