32.2020.117
Seconda domanda di prestazioni. Amministrazione accoglie e accorda tre quarti di rendita. Ricorrente contesta decorrenza della prestazione. Assicurata parzialmente casalinga, metodo misto di calcolo dell'invalidità. Ricorso parzialmente accolto
11 marzo 2021Italiano33 min
d’invalidità a far tempo dal 1. settembre 2003 (doc. AI pag. 95) – avevano conosciuto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.117
FC
Lugano
11 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 luglio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1967, da ultimo
attiva come cameriera e aiuto casalinga e in seguito casalinga, nel settembre
2003 aveva presentato una prima domanda di prestazioni, la quale era stata
accolta mediante decisione dell’8 giugno 2005, con cui l’Ufficio AI, accertata
un’inabilità lavorativa del 50% in ogni attività, le aveva concesso il diritto
ad una mezza rendita d’invalidità (grado del 50%) a far tempo dal 1. settembre
2003. La prestazione era quindi stata confermata, dopo revisione, nell’ottobre
2007. A seguito di una nuova revisione avviata nell’ottobre 2010, sulla base
degli accertamenti esperiti, che avevano determinato un miglioramento delle
condizioni con una ripresa dell’abilità lavorativa dell’80% da gennaio 2009 con
un conseguente grado d’invalidità del 13%, la prestazione è stata soppressa
mediante decisione del 20 settembre 2011.
1.2. Nel mese di aprile 2018 l’assicurata
ha presentato una nuova domanda di prestazioni adducendo un peggioramento delle
sue condizioni. Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, comprendenti
una perizia reumatologica e l’inchiesta economica al domicilio, con decisione
del 22 luglio 2020, confermativa di un progetto del 3 giugno precedente, l’amministrazione
ha accolto la domanda e attribuito alla richiedente tre quarti di rendita a far
tempo dal 1. marzo 2020, ossia dopo un anno dall’insorgenza dell’inabilità
lavorativa secondo l’art. 28 LAI (grado di invalidità del 64%). Secondo l’Ufficio
AI, gli accertamenti esperiti avevano permesso di stabilire l’intervento di un
peggioramento delle condizioni, dal punto di vista psichiatrico e
neurologico/reumatologico, dal marzo 2019 con una conseguente inabilità
lavorativa medico teorica totale dal marzo 2019 e un grado d’invalidità,
determinato mediante l’inchiesta domiciliare, del 63.5% (doc. A).
1.3. Con ricorso al TCA l'assicurata,
rappresentata dal sindacato RA 1, ha contestato le conclusioni
dell’amministrazione unicamente per quanto riguarda l’inizio dell’inabilità
lavorativa fatta risalire dal SMR al marzo 2019, con conseguente diritto alla
rendita dal marzo 2020. A suo avviso il peggioramento delle sue condizioni era intervenuto
già almeno nell’aprile 2018 (doc. I).
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione
medica ed economica poste alla base del provvedimento impugnato, rimandando
all’allegata Annotazione del medico SMR e del giurista (doc. IV e allegati).
1.5. Con osservazioni 19 novembre
2020 la ricorrente, tramite il suo patrocinatore, sulla base di documentazione
medica già agli atti oltre ad un recente certificato del 31 ottobre 2020 del
dr. __________, ha ribadito la sua contestazione circa la data di inizio
dell’inabilità lavorativa, a suo avviso da situare almeno al luglio 2018 (doc.
VIII).
Con osservazioni 9 dicembre
2020 l’Ufficio AI, rimandando alle allegate Annotazioni del dr. __________ del
SMR, ha confermato che la nuova inabilità lavorativa era iniziata già
nell’aprile 2018, ciò che comportava l’inizio della decorrenza del diritto a
tre quarti di rendita (per un grado d’invalidità del 64%), già a far tempo dal
1. aprile 2019 e chiedendo quindi “sotto questo profilo” l’accoglimento
del ricorso (doc. X).
Interpellata in proposito,
la ricorrente, tramite il suo patrocinatore, ha affermato che “non abbiamo
ulteriori osservazioni da fornire” (doc. XIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è unicamente
la data di decorrenza del diritto a tre quarti di rendita d’invalidità, la
ricorrente non contestando per contro il grado d’invalidità (del 64%) determinato
dall’amministrazione.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per il raffronto dei
redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STF I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
2.4. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è
possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a
cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può
ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga
all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase
OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi
amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili
a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,
attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo
libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità
(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31
dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto
delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF
130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le
attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla
salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si
può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,
1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non
vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella
sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Si distinguono quindi tre
tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della
famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa
dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore
dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete
secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia
domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza
ai familiari.
Con la modifica
dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni
consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger
- G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale
1/2018 pag. 40 segg. [45-46]).
Come emerge dalle
spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per
l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che
esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in
merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del
metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto
dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che
possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2
LAI. Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire
che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono
essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie
svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di
pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa
e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130
V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo
generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate
nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato
dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag.
9), dal 1. gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori
domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa. Per
stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere
equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e
quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da
terzi (persone o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il caso di
lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della
conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la
pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre
mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere
ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,
infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento
(persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va
considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che
essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora osservato che sia
per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si
tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti
prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi
a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per
contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima
dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una
limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi
come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante
le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre
l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività
puramente ricreative - le attività artistiche e di pubblica utilità vanno
qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite
da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare
nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme
dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e
la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,
valida dal 1. gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai
NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua
inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
2.5. Nella fattispecie in esame, è
indubbia e non è oggetto di contestazione da parte della ricorrente la
qualifica di casalinga a tempo pieno operata dall’amministrazione in sede di esame
della nuova domanda di prestazioni dell’aprile 2018 e, conseguentemente, la
valutazione del grado di invalidità in applicazione del metodo specifico di
calcolo. L’amministrazione ha in effetti accertato che successivamente alla
soppressione della rendita d’invalidità mediante decisione del 20 settembre
2011, stante un’abilità lavorativa dell’80% in qualsiasi attività, l’assicurata
non aveva più svolto alcuna attività lucrativa né effettuato ricerche di
lavoro, dedicandosi esclusivamente all’attività di casalinga (cfr. doc. AI pag.
272). Ne discendeva, in sede di valutazione della nuova domanda di prestazioni,
la qualifica come casalinga, malgrado ella fosse stata in passato considerata
salariata.
Il TCA concorda con tale
modo di procedere. A ragione quindi l’amministrazione ha proceduto alla
determinazione del grado di invalidità mediante l’apposita inchiesta al
domicilio, visto che l’invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell’economia domestica va stabilita
confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili
all’assicurato con i lavori che può eseguire una persona sana (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità; cfr. gli art. 28a cpv. 2 LAI e art. 8
cpv. 3 LPGA e al consid. 2.5).
2.6. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio
sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività
l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento
di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V
352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito
della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non
inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR
1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31;
RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le loro conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in dubbio la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STF
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Dagli atti di causa risulta che
in occasione della decisione del 20 settembre 2011, l’amministrazione, sulla
base di una perizia pluridisciplinare eseguita dal __________ l’8 giugno 2011
(con consulti specialistici reumatologici e psichiatrici concludenti per le
diagnosi invalidanti di “sindrome depressiva ricorrente, attualmente in
remissione, ICD-10 F33.4, Sindrome fibromialgica generalizzata”), aveva
stabilito che le condizioni dell’assicurata - la quale, mediante decisione
dell’8 giugno 2005, era stata messa al beneficio di una mezza rendita
d’invalidità a far tempo dal 1. settembre 2003 (doc. AI pag. 95) – avevano conosciuto
un miglioramento con una conseguente inabilità lavorativa del 50% dal febbraio
2003, del 30% dal luglio 2008 e del 20% dal gennaio 2009, con un grado
d’invalidità del 13% e aveva quindi deciso per la soppressione della rendita
(doc. AI pag. 203).
In evasione della nuova
domanda di prestazioni presentata dall’assicurata nell’aprile 2018 mediante l’invio
di un certificato del curante dr. __________, generalista - il quale segnalava
“un netto peggioramento del quadro clinico” con un’inabilità lavorativa
somatica di almeno il 50% (doc. AI pag. 212) - valutata la documentazione acquisita
agli atti (riferente in particolare di accertamenti eseguiti in relazione a
dolori lombari, cervicalgie, parestesie agli arti inferiori e un’ernia discale,
sottoposta a infiltrazioni nell’ottobre 2017 e intervento neurochirurgico il 25
marzo 2019, con conseguente attestazione di inabilità completa; doc. AI pag.
218 segg.), e interpellati i curanti, l’amministrazione ha quindi fatto
eseguire una perizia reumatologica dal dr. __________. Nel rapporto peritale
del 30 settembre 2019, il reumatologo, valutati gli atti, l’anamnesi ed
eseguiti esami clinici e radiologici, ha posto le diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di “1. Sindrome del dolore cronico (DD: sindrome
fibromialgica primaria, sindrome somatoforme), 2. Sindrome
cervico-vertebrale/-spondilogena cronica (Stato dopo ACDF a livello C5-C6 e
C6-C7 il 25.03.2019 per radicolopatia C6 a dx e C7 a sx (?), Esami ENMG
precedentemente eseguiti senza segni per una radicolopatia sensitiva o motoria,
DD: nell'ambito della diagnosi 1), 3. Sindrome lombovertebrale/-spondilogena
cronica su discrete discopatie a livello L4-L5 ed L5-Sl (DD: nell'ambito della
diagnosi 1)”. Ha quindi concluso affermando che se dal 25 marzo 2019 (data
dell’intervento neurochirurgico alla schiena) fino al 30 settembre 2019 la paziente
era da considerare 100% inabile al lavoro a causa dei postumi dell'intervento
alla colonna cervicale “sotto l'aspetto puramente ortopedico-reumatologico
l'assicurata non presenta gravi patologie che possano giustificare un'incapacità
lavorativa maggiore. In considerazione però della presenza di cronici dolori e
soprattutto dell'esito dopo recente intervento neurochirurgico a livello cervicale,
bisogna ritenere l'assicurata 100% inabile al lavoro per lo svolgimento di
qualsiasi tipo di attività, anche se fisicamente leggera, dal 25.03.2019 per un
periodo di circa sei mesi. Dall'1 ottobre 2019 l'assicurata è invece da
ritenere nuovamente abile allo svolgimento di una professione fisicamente medio-leggera,
che non implichi particolari sforzi per la colonna vertebrale (sollevamento
ripetuto di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetitivi di flessione del
tronco, lavori prolungati in posizioni inergonomiche), nonché per professioni
che le permettano di cambiare frequentemente di posizione, almeno ogni 10-15
minuti, nella misura dell'80% (lavoro durante l'intero arco della giornata lavorativa
ma con la possibilità d'interporre delle pause più lunghe). Per il lavoro di
cameriera ed aiuto-cucina, lavori da ritenere comunque abbastanza pesanti e
stressanti, ritengo che l'assicurata presenti ora una maggiore limitazione
della capacità Iavorativa rispetto a quanto attestato a suo tempo dal collega
dr. __________. Per lo svolgimento di queste professioni ritengo che
l'assicurata a partire dall'1 ottobre 2019 debba essere considerata 60% abile
al lavoro (attività lavorativa possibile per circa 5h al giorno). Quale
ausiliaria di pulizia vi è una capacità lavorativa valutabile attorno al 50%.
In qualità di casalinga la ritengo invece abile al lavoro nella misura di circa
il 70%, riuscendo a meglio suddividere le varie attività durante l'intero arco
della giornata. ll peggioramento subentrato rispetto a quanto precedentemente
attestato dal dr. __________ è giustificato dall'esito dopo intervento alla
colonna cervicale eseguito nel marzo 2019”. (doc. AI pag. 313).
L’amministrazione ha inoltre
acquisito un rapporto 28 gennaio 2020 del dr. __________, psichiatra, nel quale
lo specialista, poste le diagnosi di “ICD-10 F 33.1 Sindrome depressiva
ricorrente, episodio depressivo di media entità, ed evoluzione cronica, con
importante sindrome dolorosa”, ha concluso per un’inabilità lavorativa
completa (doc. AI pag. 320).
Alla luce di questi atti il
medico SMR, con rapporto del 21 febbraio 2020, poste le diagnosi invalidanti di
“Sindrome depressiva ricorrente F 33.1, episodio attuale di media gravità, Sindrome
del dolore cronico (DD: sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme),
Sindrome cervico-vertebrale/-spondilogena cronica (Stato dopo ACDF a livello
C5-C6 e C6-C7 il 25.03.2019 per radicolopatia C6 a dx e C7 a sx (?), Esami ENMG
precedentemente eseguiti senza segni per una radicolopatia sensitiva o motoria,
DD: nell'ambito della diagnosi 1), Sindrome lombovertebrale/-spondilogena
cronica su discrete discopatie a livello L4-L5 ed L5-Sl (DD: nell'ambito della
diagnosi 1), ha concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 25 marzo
2019 e l’amministrazione ha quindi dato mandato di esperire l’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI pag.
329). Tale inchiesta, eseguita dall’assistente sociale il 19 maggio 2020 (doc.
AI pag. 329), tenendo conto delle limitazioni evidenziate dal profilo medico
nel rapporto finale del SMR del 21 febbraio 2020, sulla base degli accertamenti
esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti
di ogni singola mansione casalinga, ha stabilito una limitazione complessiva
del 63.5% (doc. AI pag. 332). Tale valutazione è stata posta a
fondamento della decisione del 22 luglio 2020 che ha statuito come segue:
"
Abbiamo esaminato il diritto a
prestazioni d'invalidità. l requisiti per l'attribuzione di una rendita
risultano essere assolti. Le disposizioni legali che le competono si trovano in
allegato. La nostra decisione si basa su questi presupposti.
Decidiamo pertanto:
Dal 01.03.2020 (dopo un anno
dall'insorgenza dell'inabilità lavorativa, art. 28 LAI) lei ha diritto a tre
quarti di rendita di grado 64%.
Esito degli accertamenti:
Si rammenta che con decisione del 20.09.2011
fu soppressa la rendita d'invalidità di cui era beneficiaria (grado 50%) in
seguito al miglioramento del suo stato di salute, oggettivato mediante
espletamento di una perizia pluridisciplinare.
In data 13.04.2018 ha avanzato richiesta
di riesame del suo diritto a prestazioni d'invalidità per il tramite del certificato medico del Dr. __________
del 07.04.2018.
Il nostro Servizio Medico Regionale, dopo
approfonditi accertamenti, ha stabilito la sussistenza di un peggioramento dello stato di salute a decorrere
dal 25.03.2019.
L'entità dell'impedimento rilevato nella conduzione
della sua economia domestica è stata quantificata
da un nostro assistente sociale, dopo inchiesta del 19 maggio 2020, ed ammonta nel 63.5% (arrotondato per eccesso 64%),
Ne discende il diritto a tre quarti di
rendita, come da conclusioni precedentemente esposte.” (doc. A)
Di fronte a questo giudice
l’assicurata non contesta la valutazione esperita al domicilio e, quindi, le
conclusioni sul grado d’invalidità, ma unicamente la data a partire dalla quale
le sue condizioni sono peggiorate, a suo dire da situare non al marzo 2019, ma all’aprile
2018, conformemente al certificato del 7 aprile 2018 del curante, sulla base di
documentazione agli atti e di un nuovo certificato del 31 ottobre 2020 con il
quale il dr. __________ ha affermato:
"
Con la presente riferisco in merito
alla paziente summenzionata, che era già inabile al lavoro al 100% al momento dell'inoltro del mio rapporto
in data 7.4.2018.
Già nel mese di febbraio 2018 (il
12.2.2018 per l'esattezza) avevo inoltrato una richiesta di consultazione al __________
di __________ per dolori invalidanti diventati incontrollabili.
In data 5.4.2018 ho quindi rivisto la
paziente riscontrando importanti dolori a livello
cervicale e lombare, malgrado le infiltrazioni
pregresse. Purtroppo in tutto questo tempo la paziente non è mai stata priva di
dolori in entrambi i distretti.
ll 5.4.2018 ho quindi prescritto una
terapia antidolorifica importante con Targin 5/2.5 mg 1-O-1, Voltaren ret 75 mg
1-O-1 e Sirdalud 2 mg la sera.
Da allora si sono susseguite varie visite
al __________ di __________, come da documentazione allegata.
Non è così che improvvisamente la
paziente abbia deciso il 25.3.2019 di farsi operare. La decisione di operare è
scaturita da accurate indagini e anche di osservazione del quadro clinico che era diventato ingestibile. Quindi, in data
dell'intervento chirurgico, l'incapacità lavorativa
completa perdurava già da parecchi mesi. Ritengo che la documentazione allegata
sia prova sufficiente per dimostrare il lungo iter di indagini e di tentativi terapeutici, purtroppo infruttuosi,
che hanno poi portato alla decisione di
proporre l'intervento chirurgico.
Vi prego quindi nuovamente di rivalutare
l'inizio dell'assegnazione della rendita del 64%, che sicuramente va anticipato
di parecchio rispetto alla data dell'intervento a livello cervicale.” (doc. VIII/A)
In merito si è espresso il
medico SMR il 27 novembre 2020 (cfr. doc. X/1 e in esteso al consid. 2.8).
2.8. Nella concreta fattispecie,
dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, non può confermare
la decisione dell’Ufficio AI per quanto concerne il momento in cui è
intervenuto il peggioramento delle condizioni di salute e, quindi, l’inizio
dell’inabilità lavorativa completa che ha giustificato la nuova attribuzione
Considerandi
dei tre quarti di rendita.
In effetti, dalla documentazione
prodotta agli atti si evince che il peggioramento delle condizioni di salute
dell’assicurata e in particolare dei dolori lombari e cervicali che hanno
infine portato all’intervento neurochirurgico per l’ernia discale il 25 marzo
2019, ha preso avvio, condizionando in modo rilevante la capacità lavorativa
dell’assicurata, in epoca ampiamente precedente. In effetti, già nella
certificazione del 7 aprile 2018 il dr. __________ aveva espressamente
segnalato “un netto peggioramento del quadro clinico” per le diagnosi di
fibromialgia, ernia discale, parestesie agli arti inferiori, ipertensione
arteriosa, sindrome ansiosa depressiva, patologie che a suo dire giustificavano
“senz’altro un’incapacità lavorativa almeno del 50%”, senza contare la
problematica psichiatrica (doc. AI pag. 212). Queste conclusioni sono state
confermate e ribadite dal medesimo curante nella certificazione del 31 ottobre
2020, con la quale il curante ha ribadito che l’assicurata “era già inabile
al lavoro al 100% al momento dell'inoltro del mio rapporto in data 7.4.2018”, ricordando
come “Già nel mese di febbraio 2018 (il 12.2.2018 per l'esattezza) avevo
inoltrato una richiesta di consultazione al __________ di __________ per dolori
invalidanti diventati incontrollabili” e
“in data 5.4.2018 ho quindi rivisto la paziente riscontrando importanti
dolori a livello cervicale e lombare, malgrado le infiltrazioni pregresse.
Purtroppo in tutto questo tempo la paziente non è mai stata priva di dolori in
entrambi i distretti” (doc. VIII/A). Per motivare l’inizio dell’inabilità,
da situare almeno alla primavera del 2018, il curante sottolinea pure che “Non
è così che improvvisamente la paziente abbia deciso il 25.3.2019 di farsi
operare. La decisione di operare è scaturita da accurate indagini e anche di
osservazione del quadro clinico che era diventato ingestibile. Quindi, in data
dell'intervento chirurgico, l'incapacità lavorativa completa perdurava già da
parecchi mesi” (doc. VIII/A).
Del resto la ricorrente,
nelle osservazioni del 19 novembre 2020, ha elencato una serie di documenti
medici, facenti parte degli atti all’inserto, dai quali è possibile dedurre
l’inizio dell’inabilità lavorativa rilevante quantomeno dai primi mesi del 2018,
allegando quanto segue:
"
(…) Da parte dell'UAl l'argomento di risposta prodotto è consistito nel
ribadire e ribadire quanto indicato dalla perizia del dott. __________ del 30
settembre 2019 senza ulteriori accertamenti o indicazioni.
Tale perizia riconosce in sostanza
un'inabilità iniziante e causata essenzialmente dall'intervento del 25.3.2020.
A corroborare quanto sostenuto nel tenue
ricorso presentato dalla Signora RI 1 si allegano le più recenti osservazioni
del medico curante dr. med. __________ nelle quali è evidenziata in maniera
oggettiva una situazione clinica perdurante già prima dell'intervento. Come correttamente ricorda il medico curante l’operazione
non è stata una decisione subitanea ma bensì
l'esito inevitabile di accurate indagini rispetto ad un quadro clinico divenuto
vieppiù critico. In allegato alla ricostruzione del quadro una serie di
documenti situati nel periodo interessato. Si noti come invece i pareri medici
utilizzati dal perito dr. med. __________ siano invece risalenti ad un periodo sostanzialmente
precedente a quello interessato dalle indagini mediche e dalla presa a carico della
paziente e, soprattutto, rilevanti per quanto oggetto del presente ricorso.
A giovamento del lodevole Tribunale delle
assicurazioni riportiamo qui di seguito gli atti medici fondanti i due pareri
divergenti e situati cronologicamente nel periodo precedente all'intervento del
25.
marzo 2019:
Nella presa di posizione del Dott. __________:
3.
maggio 2018 Prof dr. med. __________/Servizio
neurochirurgia __________
6.
giugno 2018 Dr.ssa __________ /
Servizio di reumatologia Osp __________5 luglio 2018 Prof. Dr. Med __________ /
Servizio neurochirurgia __________
8.
ottobre 2018 Dr.ssa med __________ /
Centro Terapia del Dolore __________
17.
ottobre 2018 Dr.ssa med __________ /
Servizi reumatologia __________
31.
ottobre 2018 Prof. dr. __________ /
Servizio neurochirurgia __________23 novembre 2018 Dr med. __________ /
Servizio neurochirurgia __________21 dicembre 2018 Dr. med. __________ / Centro
Terapia del Dolore __________
14.
gennaio 2018 Drssa med __________ /
Servizio di reumatologia __________
15.
gennaio 2019 Dr __________ / Chirurgia
ortopedica ____________________11 marzo 2019 Drssa med __________ / Servizio di
reumatologia __________
Nella presa di posizione del dott __________
(fondante il parere dell'UAl):
19.
febbraio 2004 Dr. __________,
specialista FMH Reumatolgia
14.
marzo 2011 Dr. __________, specialista
FMH Reumatolgia
8.
giugno 2011 Perizia pluridisciplinare __________
9.
novembre 2017 dr. __________,
capoclinica neurochirurgia __________
6.
giugno 2018 dr.ssa __________, Spec.
FMH reumatologia e caposervizio __________
05.
luglio 2018 dr. __________, capoclinica neurochirurgia __________
(valutazione reumatologica)
11.
febbraio 2019 dr. __________, capoclinica neurochirurgia __________
(rapporto x UAI)
Riportiamo qui di seguito quanto lo
stesso Dott. __________ riferisce nella sua perizia in merito al rapporto del
dott. __________ del 5 luglio 2017:
Segue un ulteriore rapporto redatto
dal dr. __________ il 05.07.2018, il quale riferiva di persistenti dolori
lombari e di ernie discali a livello C6-C7 e C5-C6 trattate con infiltrazioni peridurali
con successo (?). Considerate le varie problematiche della paziente consigliava
di continuare con un trattamento fisioterapico e riabilitativo.
Il dott __________ immediatamente in
successione riferisce:
In un rapporto all'UAl redatto
I'll.02.2019 il dr. __________ sottolineava di non avere avuto ulteriore
riscontro a riguardo dell'evoluzione clinica dell'assicurata. Le limitazioni
funzionali da lei presentate erano ascrivibili principalmente ai dolori.
Considerava l'assicurata non idonea a sollevare pesi superiori ai 10-15kg. Per
il resto non riteneva che vi fossero ulteriori particolari limitazioni.
Tali brani tratti dalla perizia e dai
referti citati nei passi stessi costituiscono le uniche disamine "criticomediche"
contenute nel citato rapporto del Dott. __________ che pertanto è da ritenere
si fondi sulle stesse.
Non possiamo non osservare come tali
pareri siano invece allineati con i referti riportati dal dott. __________
(allegati alle presenti osservazioni) e che pertanto appare palese ed evidente
che quanto sia stato affermato dello stesso, ossia un'inabilità perdurante da
luglio 2018 sia più che conclamato e non certo ascrivibile al fatto che sia il
medico di famiglia ad affermarlo (notoriamente più indulgente e favorevole nelle sue osservazioni, che in questa sede
invece appaiono lineari rispetto ad una
situazione oggettiva).
Si aggiunga inoltre come la paziente
fosse anche in cura presso il dott. Med FMH Psichiatra __________ il quale
riferisce chiaramente lo stato di degrado psichico-patologico della sua
paziente in cura presso lo stesso dal 18 febbraio 2019 (a questo titolo cfr.
scritto del 28.01 .2020). Essendo anche la componente psichica fondante
dell'inabilità, come riconosciuto in sede di assegnazione di rendita da parte dello
stesso UAI, la richiesta di riconoscere l'inabilità a partire dal mese di
luglio 2018 così come certificato appare assolutamente conseguente e
corroborata dalla situazione medico-patologica generale della Signora RI 1.
Anzi, a ben approfondire il dossier il periodo dovrebbe essere ulteriore ma,
per evidenti ragioni e per rispetto del Lodevole Tribunale delle assicurazioni,
si conferma anche in questa sede quanto chiesto in fase di inoltro di ricorso.”
(doc. VIII+A/C)
Al
riguardo, viste le citate attestazioni mediche, è da ritenere dimostrato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti),
che i
problemi neurologici/reumatologici e in particolare quelli derivanti dalla
sindrome cervico-spondilogena cronica e da quella lombo-vertebrale cronica
nonché dalla fibromialgia e dall’ernia discale operata il 25 marzo 2019 (cfr.
doc. VIII/B) così come le problematiche psichiatriche segnalate dal dr. __________
nella sua valutazione del 28 gennaio 2020 (nella quale ha
riferito di essere stato contattato dalla paziente il 18 febbraio 2019 per un
grave disagio psichico, diagnosticando una sindrome depressiva ricorrente con
un episodio depressivo di media entità, con conseguente inabilità lavorativa
totale, doc. AI pag. 319) abbiano subito un peggioramento con una conseguente inabilità
lavorativa rilevante ai fini del diritto a prestazioni già in epoca precedente
rispetto a quanto stabilito, in maniera decisamente affrettata, dall’amministrazione
nella decisione contestata.
Del
resto, esaminate le certificazioni prodotte con il ricorso, nell’annotazione
del 27 novembre 2020 il medico SMR ha concluso:
"
Sulla base della certificazione
medica pervenuta in sede di ricorso rispettivamente:
Dr. med. __________ del
03.05.2018, 05.07.2018, 31.10.2018
Dr.ssa med. __________ del servizio di
reumatologia del 06.06.2018, 27.07.2018,
17.10.2018, 14.01.2019:
Dr.ssa med. __________ del 08.10.2018,
21.12.2018
Dr. med. __________ del 23.1 1.2018
si avalla l'inizio della IL a partire dal
07.04.2018.” (doc. X/1)
Alla luce di questa presa di posizione del SMR, l’amministrazione,
con osservazioni del 9 dicembre 2020, ha concluso nel senso che “alla
luce di quanto precede, l'assicurata ha pertanto diritto a tre quarti di rendita
d'invalidità (grado Al pari al 64%) già a far tempo dal 1.04.2019
(conformemente a quanto disposto dall'art. 28 cpv. 1 let. b/c LAI). Sotto
questo profilo il ricorso merita pertanto di essere accolto.” (doc. X).
Questa
Corte deve quindi condividere, con il SMR e con l’Ufficio AI, che l’inizio del
peggioramento che ha portato alla nuova attribuzione del diritto a tre quarti
di rendita va situato già nell’aprile 2018, come del resto aveva
sostanzialmente fatto valere la ricorrente nel suo gravame.
2.9
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, come proposto dall’Ufficio AI nelle sue osservazioni del
9.
dicembre 2020 (doc. X), la decisione contestata va riformata nel senso che il
diritto a tre quarti di rendita d’invalidità va attribuito già a far tempo dal
1.
aprile 2019 (art. 28 cpv. 1 let. b/c LAI).
2.10
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI,
la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della vertenza,
le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Patrocinata in
causa da un sindacato, la ricorrente ha diritto a un’indennità per ripetibili,
da mettere a carico dell’Ufficio AI, che appare equo quantificare in fr. 1’500.-
(cfr. art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca; cfr. STCA 35.2018.129 del 28
marzo 2019, consid. 2.15.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 22
luglio 2020 è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto a tre quarti di
rendita di invalidità dal 1. aprile 2019.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a
carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’500.-- a titolo
di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti