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Decisione

32.2020.12

Attribuzione di una rendita AI. Contestazione del grado d'invalidità. Rinvio all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici

7 settembre 2020Italiano38 min

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.12

cs

Lugano

7 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 19 dicembre 2019 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1967, artigiano

indipendente (restauratore di mobili antichi), dopo essere scivolato in una

cascata durante una passeggiata ed essersi rotto il femore sinistro il 26

settembre 2015 (pag. 380 incarto AI), nel corso del mese di maggio 2016 (pag.

12 incarto AI) ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (pag. 1 e

seguenti incarto AI).

1.2. Esperiti gli accertamenti

ritenuti necessari, tra cui un’inchiesta per l’attività professionale

indipendente, ed acquisita la documentazione medica, preso atto del rapporto

finale della dr.ssa med. __________ dell’SMR, con decisioni del 19 dicembre

2019, preavvisate dal progetto del 23 luglio 2019, l’UAI ha posto RI 1 al

beneficio di mezza rendita AI dal 1° settembre 2016 (grado d’invalidità del

59%), con versamento della prestazione dal 1° novembre 2016, al 31 gennaio

2017, di una rendita intera dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, di nessuna

rendita dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017 (grado d’invalidità del 17%), di

una rendita intera dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 e di ¾ di rendita

(grado d’invalidità del 66%) dal 1° luglio 2019 (doc. A).

1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.

RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, postulando di essere messo

al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e chiedendo,

in via principale, l’annullamento delle decisioni, il riconoscimento di una

rendita intera dal 1° aprile 2019 ed il ricalcolo del grado d’invalidità per i

periodi dal 1.9.2016 al 1.2.2017, dal 31.5.2017 al 1.1.2018 e dal 1.4.2019,

tenendo conto del reddito conseguito prima del 29 settembre 2016 determinato

con un grado di occupazione al 100% e quantificato in almeno fr. 50'000 e decurtando

il reddito statistico teorico da invalido del 25% per svantaggi salariali

derivanti da contingenze. In via subordinata l’insorgente chiede l’annullamento

delle decisioni impugnate ed accertamenti medici necessari atti a stabilire

correttamente il grado di invalidità, rispettivamente quali attività ripetitive

e leggere potrebbero essere svolte tenendo conto sia delle limitazioni fisiche

sia delle limitazioni psichiche. Per i sopra citati periodi il grado

d’invalidità, secondo l’insorgente, deve essere ricalcolato in base ai

parametri esposti.

Il ricorrente critica sia

l’aspetto medico, rilevando alcune incongruenze nelle prese di posizione del

medico SMR, sia l’aspetto economico (doc. I).

1.4. Con risposta del 21 febbraio

2020 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

1.5. Il 5 marzo 2020 (doc. VIII)

ed il 6 marzo 2020 (doc. IX), il ricorrente ha prodotto un certificato medico

del 3 marzo 2020 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,

rispettivamente del 6 marzo 2020 del dr. med. __________, FMH specialista in

chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. IX), che hanno attestato una totale

incapacità lavorativa dell’assicurato.

1.6. Con osservazioni del 20

aprile 2020, cui ha allegato l’annotazione del 31 marzo 2020 della dr.ssa med. __________,

l’UAI, “alla luce del fatto che il peggioramento dello stato di salute del

ricorrente risulta intervenuto posteriormente alla data di emanazione della

decisione impugnata”, ha chiesto di respingere il ricorso (doc. XI).

in diritto

2.1. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.

anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.3. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.4. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF)

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale

federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a

una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili

(dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281;

comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la

decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura

probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale

di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato

Fatti

i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze

del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V

409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza

sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità

lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla

luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla

conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti

i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia

in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di

principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento

non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona

toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve

essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in

presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi

probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo

la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio

gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo

se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il

cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera

assoluta.

Ora

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la

persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione

oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La

possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi

fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente

nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia

conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine, in DTF 145 V 215

il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.5. In concreto, questo

Tribunale, per i motivi che seguono, sulla base della documentazione medica

agli atti, non può confermare le conclusioni dell’UAI circa i periodi di

incapacità lavorativa parziale del ricorrente.

I rapporti della dr.ssa

med. __________, medico SMR, che ha fondato le sue valutazioni in gran parte sulle

prese di posizione dei medici curanti (cfr. pag. 162 incarto AI, pag. 171

incarto AI, pag. 200 incarto AI, pag. 247 incarto AI), dr. med. __________, FMH

medicina generale e dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia (cfr. richiesta per adulti: Integrazione

professionale/rendita [pag. 7 incarto AI]), acquisiti nelle more

amministrative, come si vedrà qui di seguito, non trovano infatti completo conforto

nei referti agli atti.

Il 9 agosto 2016 la dr.ssa

med. __________ ha redatto il primo rapporto finale SMR (pag. 162 e seguenti incarto

AI).

Posta la diagnosi di

frattura femore sinistro distale il 29.09.2015 (osteosintesi con placca e viti;

rigidità del ginocchio), brachialgia destra su artrosi AC ed impingement e la

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di stato dopo epatite C, B,

A, pregressa dipendenza da oppiacei, stato dopo frattura V metacarpo

sottocapitale destra con osteosintesi il 21.01.2005 e probabile colica renale

destra 12/2020, ha accertato una completa incapacità lavorativa nella

precedente attività dal 29 settembre 2015 ed una incapacità lavorativa del 75%

dal 1° agosto 2016 in attività adeguata.

La dr.ssa ha indicato

inoltre che, per quanto concerne il carico massimo da sollevare, non vi è

alcuna limitazione, il ricorrente non necessita di alternanza della postura al

bisogno, non ha difficoltà nello svolgere lavori di precisione e non necessita

di pause supplementari. Ella ha precisato che la flessione del ginocchio

sinistro è possibile solo fino a 90 gradi, che l’interessato non deve svolgere

attività su terreno accidentato, non deve accovacciarsi o inginocchiarsi, non

deve salire su scale in generale o a pioli, o salire su delle impalcature (pag.

163 incarto AI).

Il 31 gennaio 2017 la

dr.ssa med. __________ ha redatto un nuovo rapporto finale, in sostituzione di

quello precedente, aggiungendo in sostanza che dal 29 settembre 2015 (al 31

luglio 2016) l’insorgente va considerato completamente inabile al lavoro anche

in attività adatta (pag. 172 e seguenti incarto AI).

Dopo aver acquisito

ulteriore documentazione medica presso i curanti, dr. med. __________, FMH

medicina generale e dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, e dai dr. med. __________, primario e __________, medico

ospedaliero capoclinica, del __________, il 5 luglio 2017 il medico SMR, dr.ssa

med. __________, ha allestito un nuovo rapporto finale in base al quale, posta

la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di frattura del femore

sinistro distale il 29 settembre 2015 con osteosintesi con placca e viti ed

asportazione del materiale osteosintetico (AMO) in data 23 novembre 2016,

periatropatia omeroscapolare destra su artrosi acromio-claveare ed impingement,

ha confermato la completa incapacità lavorativa in qualsiasi attività dal 29

settembre 2015 al 31 luglio 2016 e l’incapacità lavorativa del 75% in attività

leggere dal 1° agosto 2016, aggiungendo che l’interessato, in attività adatte,

è stato completamente inabile al lavoro dal 23 novembre 2016 al 27 febbraio

2017 ed è abile al 50% dal 28 febbraio 2017 (pag. 201 incarto AI).

I periodi di incapacità

lavorativa parziale in attività confacente allo stato di salute del ricorrente,

figuranti nei tre citati rapporti, redatti sulla sola base della documentazione

medica e senza visitare l’assicurato, ciò che di principio è ammissibile (cfr.

sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr.

anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza

9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1), come rileva l’insorgente, nel

caso di specie, non trovano tuttavia completa conferma nei certificati medici

emessi dai curanti e dagli altri specialisti in quel periodo.

Incontestato che

l’insorgente è ormai completamente inabile al lavoro nella sua precedente

attività in seguito a quanto avvenuto il 26 settembre 2015 (pag. 6 incarto AI:

“una caduta dentro una cascata”; pag. 380 incarto AI: “durante una

passeggiata sono scivolato in una cascata”), con conseguente rottura del

femore sinistro, negli atti non vi sono invece elementi medici oggettivi che

confortino, con la necessaria tranquillità, la conclusione del medico SMR

secondo cui dal 1° agosto 2016 al 22 novembre 2016 l’interessato presentava una

capacità lavorativa del 25% in attività leggere.

Nel rapporto medico del 21

giugno 2016 il dr. med. __________, oltre a diagnosticare una rigidità del

ginocchio sinistro in esiti di osteosintesi con placca e viti il 29.09.2015 e

ad attestare una completa incapacità lavorativa nella precedente attività a

partire dalla medesima data non si è espresso circa la possibilità per

l’interessato di esercitare un’attività leggera (pag. 18 incarto AI, punto 1.7:

“In quale misura (ore al giorno), da quando e con quale profilo di carico è

esibile [recte: esigibile] un’attività adeguata alla menomazione? non lo

so”). Egli, circa le attività ancora ragionevolmente pretendibili, si è

limitato a precisare che sarebbe possibile svolgere un’attività in posizione

seduta od eretta con carico discontinuo, dove l’insorgente potrebbe chinarsi,

lavorare con le mani sopra la testa, ruotare in posizione seduta ed eretta e

sollevare trasportare pesi. Lo specialista non ha tuttavia indicato alcuna

percentuale di capacità lavorativa.

Da parte sua, l’altro

medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, il 3 luglio 2016 ha

confermato la completa incapacità lavorativa dal 29.9.2016 (recte: 2015). Il

medico ha affermato che si tratta “di un falegname/restauratore che ha

subito un trauma da precipitazione il 29.9.2015 per una grave frattura del

femore sinistro osteosintetizzato. Il decorso risulta difficoltoso con

persistenti dolori e deficit flessione a livello del ginocchio sinistro. Dal

punto di vista specialistico il paziente viene seguito dal dr. __________. La

situazione viene complicata da una attuale brachialgia destra in accertamento

presso il servizio __________ (vedi allegato). Al momento persiste una IL

completa per tutte le attività, IL che si protrarrà ancora per qualche mese.

In seguito il paziente rimarrà limitato nelle attività da svolgere prettamente

in piedi o che richiedono spostamenti prolungati o su terreni accidentati. Per

autunno dovrebbe essere possibile svolgere attività leggere in posizione seduta

per qualche ora al giorno a dipendenza dell’evoluzione della brachialgia”

Considerandi

(pag. 22-23 incarto AI, sottolineatura del redattore).

Agli atti vi è pure un

referto del 17 giugno 2016 dei dr. med. __________, primario e __________,

capoclinica, del Servizio di __________ __________ di __________ che tuttavia

non si esprimono in merito alla capacità lavorativa dell’interessato (pag. 24

incarto AI).

Sulla base dei tre citati

referti, non vi è pertanto alcun elemento medico oggettivo che porti a ritenere

un miglioramento della capacità lavorativa del ricorrente in attività leggera a

partire dal 1° agosto 2016, tale da permettergli di svolgere, nella misura del

25%, un’attività adatta, come invece stabilito nei rapporti del 9 agosto 2016 e

del 31 gennaio 2017 del medico SMR.

I due curanti hanno

infatti attestato un’incapacità lavorativa totale, con l’indicazione, da parte del

dr. med. __________ che tale incapacità sarebbe perdurata perlomeno sino

all’inizio dell’autunno (ossia attorno al 21 settembre), con eventuale

possibilità in seguito di iniziare parzialmente un’attività leggera e da parte del

dr. med. __________ che avrebbe potuto svolgere un’attività adatta, senza

tuttavia l’indicazione di alcuna percentuale di capacità lavorativa.

In assenza di una visita

del ricorrente, alla luce delle prese di posizione dei curanti, nel preciso

caso di specie, non era pertanto possibile stabilire, con la necessaria

precisione, il grado di capacità lavorativa in attività adatta.

Ciò vale a maggior ragione

se si tien mente al fatto che la stessa medico SMR ha poi fatto proprie le

indicazioni dei medici curanti che, in seguito all’intervento di artrolisi al

ginocchio del 23 novembre 2016, hanno dapprima attestato una completa

incapacità lavorativa ed in seguito, ma per periodi diversi, hanno indicato

un’esigibilità lavorativa di ½ giornata con rendimento ridotto del 50% per attività

leggera, prevalentemente sedentaria (pag. 182 referto del 28 febbraio 2017 del

dr. med. __________ e pag. 188 incarto AI).

Ne segue, per il periodo

dal 1° agosto 2016 al 22 novembre 2016, che la capacità lavorativa del 25%

attestata dal medico SMR, sulla base dei soli atti medici, senza alcuna visita

del ricorrente, non trovando riscontro nella documentazione acquisita, non può

essere confermata senza prima nuovamente interpellare i medici che hanno avuto

in cura l’assicurato (dr. med. __________ e dr. med. __________) e senza una

visita presso l’SMR.

Anche per quanto concerne

il periodo dal 28 febbraio 2017 al 31 dicembre 2017, durante il quale, secondo

il medico SMR, il ricorrente avrebbe potuto esercitare un’attività lavorativa

al 50%, gli atti medici in realtà non sono univoci. Se è vero che il 28

febbraio 2017, il dr. med. __________ ha affermato che l’attuale esigibilità

lavorativa è ½ giornata con rendimento ridotto del 50% per attività leggera,

prevalentemente sedentaria (pag. 182 referto del 28 febbraio 2017 del dr. med. __________),

d’altra parte non va dimenticato che l’altro medico curante, dr. med. __________,

specialista, a differenza del dr. med. __________, in chirurgia ortopedica e

traumatologia, e dunque della patologia di cui è affetto l’interessato, il 6

marzo 2017, se da una parte alla domanda “la capacità lavorativa può

considerarsi ridotta?” e “se sì, perché, in che misura?” ha risposto

affermativamente e “30-50%”, d’altra parte alla fine del referto ha

precisato “ripresa lavoro in attività adatta tra 3-4 mesi?” (pag.

188.

incarto AI, sottolineatura del redattore). Lo stesso specialista il 7

dicembre 2016 aveva sostenuto che dopo l’intervento di artrolisi al ginocchio

del 23 novembre 2016 era “in corso la riabilitazione e questa prenderà altri

3-6 mesi”, aggiungendo che “il paziente non potrà più né inginocchiarsi

né accovacciarsi e spostarsi su delle scale nonché su terreno irregolare

potrebbe risultare difficoltoso. Anche la caricabilità dell’arto inferiore

sinistro sarà probabilmente solo attorno al 50%” (pag. 192 incarto AI).

Inoltre il 21 marzo 2017

ha ancora attestato un’inabilità lavorativa del ricorrente al 100% dal 1.4.2017

al 30.6.2017 (pag. 193 incarto AI) ed il 26 settembre 2017 ha confermato

l’incapacità lavorativa al 100% dal 26 settembre 2017 al 31 dicembre 2017 (pag.

206.

incarto AI).

In data 29 settembre 2017

il dr. med. __________ ha precisato che “la capacità lavorativa risulta

compromessa. Qualsiasi lavoro che implichi l’accovacciamento o l’inginocchiamento

risulta pressoché impossibile. Anche salire le scale a pioli è difficoltoso e

pericoloso. Camminare su terreno irregolare gli risulta difficile ma anche

camminare a lungo e rimanere in piedi per varie ore gli provoca dei dolori. Il

paziente sarebbe dunque parzialmente abile unicamente per lavori leggeri dove

per l’appunto non deve svolgere attività né inginocchiato né accovacciato e

dove non deve sollevare carichi. Per il momento mi sono dunque limitato a fare

un’ulteriore prescrizione di fisioterapia e a prolungare l’inabilità lavorativa

sino alla fine dell’anno” (pag. 208 incarto AI). Il 12 gennaio 2018 il dr.

med. __________ ha poi stabilito, in attività leggere, una capacità lavorativa

del 50% (pag. 209 incarto AI), quando tuttavia è poi subentrata una patologia

psichiatrica che ha portato il ricorrente ad essere nuovamente completamente

inabile al lavoro (cfr. pag. 216 incarto AI).

Un accertamento presso i

medici curanti si impone pertanto anche per il periodo da febbraio 2017 a

dicembre 2017 sia per stabilire da quando l’interessato poteva effettivamente

svolgere un’attività adatta (dal 27 febbraio 2017 come stabilito dal dr. med. __________

o dopo 3-4 mesi dal marzo 2017 come riteneva il dr. med. __________) sia per

accertare la percentuale esatta di capacità lavorativa.

Per il periodo dal mese di

gennaio 2018 il medico SMR, dopo aver ricevuto un certificato del dr. med. __________

secondo cui l’interessato presentava un’incapacità lavorativa del 100% dal 26

gennaio 2018 a causa di un peggioramento dello stato di salute a livello

psichiatrico, ha preso contatto con lo specialista curante, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, che ha confermato la totale incapacità

lavorativa del ricorrente in qualsiasi attività. La dr.ssa med. __________ ha

confermato l’inabilità lavorativa al 100% (pag. 216 incarto AI).

Il 19 dicembre 2018 lo

psichiatra curante ha attestato che l’insorgente dal lato psichiatrico, a causa

di un grave disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline

(ICD-10, F 60.31) e di una sindrome depressiva ricorrente (ICD-10, F 33.1; pag.

238-242 incarto AI), continuava ad essere totalmente inabile al lavoro in

qualsiasi attività (“l’inabilità lavorativa dal solo punto di vista psichico

è da considerarsi al 100%”, pag. 243 incarto AI).

Il 1° aprile 2019 la

dr.ssa med. __________, medico SMR, esaminati i rapporti del 28 luglio 2018 del

dr. med. __________, che aveva affermato come dal lato somatico l’incapacità

lavorativa dell’insorgente era del 50% in attività leggere (pag. 225 incarto

AI) e del 19 dicembre 2018 del dr. med. __________, ha preso contatto con il

dr. med. __________ (pag. 247 incarto AI).

La dr.ssa ha precisato: “informazioni

raccolte: esiti oggettivati della frattura del femore, concorda con le diagnosi

dello psichiatra, rimane una eventuale minima CL residua” (pag. 247 incarto

AI).

Sulla base delle

indicazioni del dr. med. __________ (cfr. nota 3 a pag. 248 incarto AI) il

medico SMR ha attestato un’incapacità lavorativa dell’80% in attività leggere e

confacenti allo stato di salute del ricorrente dal 1° aprile 2019.

Secondo questo Tribunale

neppure tale valutazione può essere confermata, senza prima effettuare

ulteriori accertamenti.

Lo specialista in

psichiatria, dr. med. __________, la cui valutazione di completa incapacità

lavorativa era stata confermata dal medico SMR il 21 marzo 2018 (pag. 216

incarto AI), ha infatti continuato ad attestare, per la sola patologia psichica,

un’incapacità lavorativa totale.

Il medico SMR si è

scostato dall’ultima valutazione dello psichiatra sulla base di un colloquio

con il medico curante, generalista e dunque non specialista nella patologia di

cui è affetto l’assicurato (grave disturbo di personalità emotivamente

instabile, tipo borderline [ICD-10, F 60.31] e sindrome depressiva ricorrente

[ICD-10, F 33.1]), senza coinvolgere il dr. med. __________ e senza spiegare le

ragioni per le quali la valutazione di quest’ultimo, per il periodo dal 1°

aprile 2019, non andrebbe confermata.

La valutazione di una

capacità lavorativa del 20% è ancor meno comprensibile se si pon mente al fatto

che la medesima medico SMR, dr.ssa med. __________, dopo aver preso atto del

referto del 3 marzo 2020 del dr. med. __________ che continua ad attestare una

completa incapacità lavorativa (doc. VIII), ha fatto proprie le sue

conclusioni, confermandole, peraltro con una motivazione non del tutto precisa:

“si prende atto che la capacità lavorativa minima residua del 20% che era

attestato al 01.04.2019 si è ulteriormente diminuita e attualmente corrisponda

ad uno 0% - in assenza di dati citati dallo psichiatra curante – con data della

sua lettera 03.03.2010 (recte: 2020)”.

In realtà, la capacità

lavorativa residua del 20% non era stata attestata dal dr. med. __________, il

quale ha sempre accertato una completa incapacità lavorativa, ma è stata il

frutto di un colloquio tra la medico SMR ed il curante, dr. med. __________.

La dr.ssa med. __________

ha inoltre aggiunto che “le indicazioni dello psichiatra curante e

dell’ortopedico [ndr: dr. med. __________ del 6 marzo 2020 che conferma una

completa incapacità lavorativa anche dal lato ortopedico e traumatologico] sono

plausibili e non necessitano di ulteriori accertamenti” (doc. XI/1).

Se è vero che lo

psichiatra ha rilevato un ulteriore peggioramento dello stato di salute (cfr.

doc. VIII/1), ciò non significa tuttavia che l’incapacità lavorativa del 100%

sia da far risalire ad un periodo successivo all’emissione della decisione

impugnata.

Ne segue che anche per il

periodo dal 1° aprile 2019 la valutazione del medico SMR non può essere

confermata e anche su questo punto sono necessari ulteriori accertamenti.

Alla

luce di quanto sopra esposto, dalla documentazione a disposizione emergono

dunque elementi suscettibili di generare dei dubbi circa l’affidabilità dei

rapporti medici del medico SMR (cfr. per un caso in cui la Corte federale ha

annullato il giudizio cantonale ritenendo che, alla luce dei referti agli atti

dei medici consultati dall’assicurato, alle considerazioni espresse dal medico

incaricato dall’assicuratore non poteva essere data “quella sufficiente

concludenza, tale da escludere anche il minimo dubbio di una soluzione

differente”, si veda la STF 8C_23/2019 del 6 agosto 2019 consid. 4.3). Le

valutazioni contenute nei referti della dr.ssa med. __________ non possono

pertanto essere confermati, ma necessitano ulteriori approfondimenti.

Di norma, l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137

V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;

cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi

sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2017.129 del 3 aprile 2018; STCA 32.2014.134 del 21

luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, in virtù delle carenze evidenziate, si

impone un rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché, dopo aver interpellato i medici curanti, dr. med. __________,

__________ e __________ ed aver sottoposto l’interessato ad una visita ad opera

del medico SMR, effettuati eventuali ulteriori accertamenti ritenuti necessari,

si esprima nuovamente circa il diritto alla rendita nei periodi litigiosi.

Con

il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti, la critica

del ricorrente circa una presunta violazione del diritto di essere sentito da

parte dell’UAI per non aver compiutamente indicato le ragioni per le quali dal

1° aprile 2019 sarebbe abile al lavoro al 20% in attività leggere e la

richiesta di un approfondimento peritale (perizia pluridisciplinare), diventano

prive di oggetto.

Anche le censure relative

all’aspetto economico, e meglio il raffronto dei redditi, non devono ancora

essere esaminate. Spetterà all’UAI prendere posizione pure su questo aspetto

nell’ambito della procedura amministrativa.

2.6

Va ancora rammentato

che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha

stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di

ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una

rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata

all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In concreto,

con la conferma del diritto a mezza rendita AI dal 1° settembre 2016,

con versamento dal 1° novembre 2016, al 31 gennaio 2017, di una rendita intera

dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, di una rendita intera dal 1° gennaio

2018.

al 30 giugno 2019 e di ¾ di rendita dal 1° luglio 2019, non

vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del

10.

novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. sentenze 32.2018.53

del 18 febbraio 2019, 32.2016.120 del 10 maggio 2017, 32.2014.70 del 30 marzo

2015, 32.2014.126 del 27 luglio 2015).

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271

con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’Ufficio

AI, il quale verserà pure le ripetibili al ricorrente.

Ciò

rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria

con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le

tante, sentenze 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14

marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99

dell'8 gennaio 2018).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ Le decisioni

impugnate sono annullate e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il diritto a

mezza rendita AI dal 1° settembre 2016, con versamento dal 1° novembre 2016, al

31 gennaio 2017, di una rendita intera dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017,

di una rendita intera dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 e di ¾ di rendita

dal 1° luglio 2019.

2. Le spese per fr. 500.--

sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr.

2'500.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti