32.2020.12
Attribuzione di una rendita AI. Contestazione del grado d'invalidità. Rinvio all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici
7 settembre 2020Italiano38 min
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.12
cs
Lugano
7 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 19 dicembre 2019 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1967, artigiano
indipendente (restauratore di mobili antichi), dopo essere scivolato in una
cascata durante una passeggiata ed essersi rotto il femore sinistro il 26
settembre 2015 (pag. 380 incarto AI), nel corso del mese di maggio 2016 (pag.
12 incarto AI) ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (pag. 1 e
seguenti incarto AI).
1.2. Esperiti gli accertamenti
ritenuti necessari, tra cui un’inchiesta per l’attività professionale
indipendente, ed acquisita la documentazione medica, preso atto del rapporto
finale della dr.ssa med. __________ dell’SMR, con decisioni del 19 dicembre
2019, preavvisate dal progetto del 23 luglio 2019, l’UAI ha posto RI 1 al
beneficio di mezza rendita AI dal 1° settembre 2016 (grado d’invalidità del
59%), con versamento della prestazione dal 1° novembre 2016, al 31 gennaio
2017, di una rendita intera dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, di nessuna
rendita dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017 (grado d’invalidità del 17%), di
una rendita intera dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 e di ¾ di rendita
(grado d’invalidità del 66%) dal 1° luglio 2019 (doc. A).
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, postulando di essere messo
al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e chiedendo,
in via principale, l’annullamento delle decisioni, il riconoscimento di una
rendita intera dal 1° aprile 2019 ed il ricalcolo del grado d’invalidità per i
periodi dal 1.9.2016 al 1.2.2017, dal 31.5.2017 al 1.1.2018 e dal 1.4.2019,
tenendo conto del reddito conseguito prima del 29 settembre 2016 determinato
con un grado di occupazione al 100% e quantificato in almeno fr. 50'000 e decurtando
il reddito statistico teorico da invalido del 25% per svantaggi salariali
derivanti da contingenze. In via subordinata l’insorgente chiede l’annullamento
delle decisioni impugnate ed accertamenti medici necessari atti a stabilire
correttamente il grado di invalidità, rispettivamente quali attività ripetitive
e leggere potrebbero essere svolte tenendo conto sia delle limitazioni fisiche
sia delle limitazioni psichiche. Per i sopra citati periodi il grado
d’invalidità, secondo l’insorgente, deve essere ricalcolato in base ai
parametri esposti.
Il ricorrente critica sia
l’aspetto medico, rilevando alcune incongruenze nelle prese di posizione del
medico SMR, sia l’aspetto economico (doc. I).
1.4. Con risposta del 21 febbraio
2020 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.5. Il 5 marzo 2020 (doc. VIII)
ed il 6 marzo 2020 (doc. IX), il ricorrente ha prodotto un certificato medico
del 3 marzo 2020 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,
rispettivamente del 6 marzo 2020 del dr. med. __________, FMH specialista in
chirurgia ortopedica e traumatologia (doc. IX), che hanno attestato una totale
incapacità lavorativa dell’assicurato.
1.6. Con osservazioni del 20
aprile 2020, cui ha allegato l’annotazione del 31 marzo 2020 della dr.ssa med. __________,
l’UAI, “alla luce del fatto che il peggioramento dello stato di salute del
ricorrente risulta intervenuto posteriormente alla data di emanazione della
decisione impugnata”, ha chiesto di respingere il ricorso (doc. XI).
in diritto
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.
anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.3. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.4. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF)
ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale
federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a
una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili
(dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281;
comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la
decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura
probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale
di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato
Fatti
i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze
del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V
409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza
sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità
lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla
luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non
vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla
conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti
i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia
in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.
Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento
non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona
toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve
essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in
presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi
probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo
la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio
gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo
se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il
cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera
assoluta.
Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la
persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione
oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La
possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi
fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente
nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia
conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in
DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215
il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.5. In concreto, questo
Tribunale, per i motivi che seguono, sulla base della documentazione medica
agli atti, non può confermare le conclusioni dell’UAI circa i periodi di
incapacità lavorativa parziale del ricorrente.
I rapporti della dr.ssa
med. __________, medico SMR, che ha fondato le sue valutazioni in gran parte sulle
prese di posizione dei medici curanti (cfr. pag. 162 incarto AI, pag. 171
incarto AI, pag. 200 incarto AI, pag. 247 incarto AI), dr. med. __________, FMH
medicina generale e dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia (cfr. richiesta per adulti: Integrazione
professionale/rendita [pag. 7 incarto AI]), acquisiti nelle more
amministrative, come si vedrà qui di seguito, non trovano infatti completo conforto
nei referti agli atti.
Il 9 agosto 2016 la dr.ssa
med. __________ ha redatto il primo rapporto finale SMR (pag. 162 e seguenti incarto
AI).
Posta la diagnosi di
frattura femore sinistro distale il 29.09.2015 (osteosintesi con placca e viti;
rigidità del ginocchio), brachialgia destra su artrosi AC ed impingement e la
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di stato dopo epatite C, B,
A, pregressa dipendenza da oppiacei, stato dopo frattura V metacarpo
sottocapitale destra con osteosintesi il 21.01.2005 e probabile colica renale
destra 12/2020, ha accertato una completa incapacità lavorativa nella
precedente attività dal 29 settembre 2015 ed una incapacità lavorativa del 75%
dal 1° agosto 2016 in attività adeguata.
La dr.ssa ha indicato
inoltre che, per quanto concerne il carico massimo da sollevare, non vi è
alcuna limitazione, il ricorrente non necessita di alternanza della postura al
bisogno, non ha difficoltà nello svolgere lavori di precisione e non necessita
di pause supplementari. Ella ha precisato che la flessione del ginocchio
sinistro è possibile solo fino a 90 gradi, che l’interessato non deve svolgere
attività su terreno accidentato, non deve accovacciarsi o inginocchiarsi, non
deve salire su scale in generale o a pioli, o salire su delle impalcature (pag.
163 incarto AI).
Il 31 gennaio 2017 la
dr.ssa med. __________ ha redatto un nuovo rapporto finale, in sostituzione di
quello precedente, aggiungendo in sostanza che dal 29 settembre 2015 (al 31
luglio 2016) l’insorgente va considerato completamente inabile al lavoro anche
in attività adatta (pag. 172 e seguenti incarto AI).
Dopo aver acquisito
ulteriore documentazione medica presso i curanti, dr. med. __________, FMH
medicina generale e dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, e dai dr. med. __________, primario e __________, medico
ospedaliero capoclinica, del __________, il 5 luglio 2017 il medico SMR, dr.ssa
med. __________, ha allestito un nuovo rapporto finale in base al quale, posta
la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di frattura del femore
sinistro distale il 29 settembre 2015 con osteosintesi con placca e viti ed
asportazione del materiale osteosintetico (AMO) in data 23 novembre 2016,
periatropatia omeroscapolare destra su artrosi acromio-claveare ed impingement,
ha confermato la completa incapacità lavorativa in qualsiasi attività dal 29
settembre 2015 al 31 luglio 2016 e l’incapacità lavorativa del 75% in attività
leggere dal 1° agosto 2016, aggiungendo che l’interessato, in attività adatte,
è stato completamente inabile al lavoro dal 23 novembre 2016 al 27 febbraio
2017 ed è abile al 50% dal 28 febbraio 2017 (pag. 201 incarto AI).
I periodi di incapacità
lavorativa parziale in attività confacente allo stato di salute del ricorrente,
figuranti nei tre citati rapporti, redatti sulla sola base della documentazione
medica e senza visitare l’assicurato, ciò che di principio è ammissibile (cfr.
sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr.
anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza
9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1), come rileva l’insorgente, nel
caso di specie, non trovano tuttavia completa conferma nei certificati medici
emessi dai curanti e dagli altri specialisti in quel periodo.
Incontestato che
l’insorgente è ormai completamente inabile al lavoro nella sua precedente
attività in seguito a quanto avvenuto il 26 settembre 2015 (pag. 6 incarto AI:
“una caduta dentro una cascata”; pag. 380 incarto AI: “durante una
passeggiata sono scivolato in una cascata”), con conseguente rottura del
femore sinistro, negli atti non vi sono invece elementi medici oggettivi che
confortino, con la necessaria tranquillità, la conclusione del medico SMR
secondo cui dal 1° agosto 2016 al 22 novembre 2016 l’interessato presentava una
capacità lavorativa del 25% in attività leggere.
Nel rapporto medico del 21
giugno 2016 il dr. med. __________, oltre a diagnosticare una rigidità del
ginocchio sinistro in esiti di osteosintesi con placca e viti il 29.09.2015 e
ad attestare una completa incapacità lavorativa nella precedente attività a
partire dalla medesima data non si è espresso circa la possibilità per
l’interessato di esercitare un’attività leggera (pag. 18 incarto AI, punto 1.7:
“In quale misura (ore al giorno), da quando e con quale profilo di carico è
esibile [recte: esigibile] un’attività adeguata alla menomazione? non lo
so”). Egli, circa le attività ancora ragionevolmente pretendibili, si è
limitato a precisare che sarebbe possibile svolgere un’attività in posizione
seduta od eretta con carico discontinuo, dove l’insorgente potrebbe chinarsi,
lavorare con le mani sopra la testa, ruotare in posizione seduta ed eretta e
sollevare trasportare pesi. Lo specialista non ha tuttavia indicato alcuna
percentuale di capacità lavorativa.
Da parte sua, l’altro
medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, il 3 luglio 2016 ha
confermato la completa incapacità lavorativa dal 29.9.2016 (recte: 2015). Il
medico ha affermato che si tratta “di un falegname/restauratore che ha
subito un trauma da precipitazione il 29.9.2015 per una grave frattura del
femore sinistro osteosintetizzato. Il decorso risulta difficoltoso con
persistenti dolori e deficit flessione a livello del ginocchio sinistro. Dal
punto di vista specialistico il paziente viene seguito dal dr. __________. La
situazione viene complicata da una attuale brachialgia destra in accertamento
presso il servizio __________ (vedi allegato). Al momento persiste una IL
completa per tutte le attività, IL che si protrarrà ancora per qualche mese.
In seguito il paziente rimarrà limitato nelle attività da svolgere prettamente
in piedi o che richiedono spostamenti prolungati o su terreni accidentati. Per
autunno dovrebbe essere possibile svolgere attività leggere in posizione seduta
per qualche ora al giorno a dipendenza dell’evoluzione della brachialgia”
Considerandi
(pag. 22-23 incarto AI, sottolineatura del redattore).
Agli atti vi è pure un
referto del 17 giugno 2016 dei dr. med. __________, primario e __________,
capoclinica, del Servizio di __________ __________ di __________ che tuttavia
non si esprimono in merito alla capacità lavorativa dell’interessato (pag. 24
incarto AI).
Sulla base dei tre citati
referti, non vi è pertanto alcun elemento medico oggettivo che porti a ritenere
un miglioramento della capacità lavorativa del ricorrente in attività leggera a
partire dal 1° agosto 2016, tale da permettergli di svolgere, nella misura del
25%, un’attività adatta, come invece stabilito nei rapporti del 9 agosto 2016 e
del 31 gennaio 2017 del medico SMR.
I due curanti hanno
infatti attestato un’incapacità lavorativa totale, con l’indicazione, da parte del
dr. med. __________ che tale incapacità sarebbe perdurata perlomeno sino
all’inizio dell’autunno (ossia attorno al 21 settembre), con eventuale
possibilità in seguito di iniziare parzialmente un’attività leggera e da parte del
dr. med. __________ che avrebbe potuto svolgere un’attività adatta, senza
tuttavia l’indicazione di alcuna percentuale di capacità lavorativa.
In assenza di una visita
del ricorrente, alla luce delle prese di posizione dei curanti, nel preciso
caso di specie, non era pertanto possibile stabilire, con la necessaria
precisione, il grado di capacità lavorativa in attività adatta.
Ciò vale a maggior ragione
se si tien mente al fatto che la stessa medico SMR ha poi fatto proprie le
indicazioni dei medici curanti che, in seguito all’intervento di artrolisi al
ginocchio del 23 novembre 2016, hanno dapprima attestato una completa
incapacità lavorativa ed in seguito, ma per periodi diversi, hanno indicato
un’esigibilità lavorativa di ½ giornata con rendimento ridotto del 50% per attività
leggera, prevalentemente sedentaria (pag. 182 referto del 28 febbraio 2017 del
dr. med. __________ e pag. 188 incarto AI).
Ne segue, per il periodo
dal 1° agosto 2016 al 22 novembre 2016, che la capacità lavorativa del 25%
attestata dal medico SMR, sulla base dei soli atti medici, senza alcuna visita
del ricorrente, non trovando riscontro nella documentazione acquisita, non può
essere confermata senza prima nuovamente interpellare i medici che hanno avuto
in cura l’assicurato (dr. med. __________ e dr. med. __________) e senza una
visita presso l’SMR.
Anche per quanto concerne
il periodo dal 28 febbraio 2017 al 31 dicembre 2017, durante il quale, secondo
il medico SMR, il ricorrente avrebbe potuto esercitare un’attività lavorativa
al 50%, gli atti medici in realtà non sono univoci. Se è vero che il 28
febbraio 2017, il dr. med. __________ ha affermato che l’attuale esigibilità
lavorativa è ½ giornata con rendimento ridotto del 50% per attività leggera,
prevalentemente sedentaria (pag. 182 referto del 28 febbraio 2017 del dr. med. __________),
d’altra parte non va dimenticato che l’altro medico curante, dr. med. __________,
specialista, a differenza del dr. med. __________, in chirurgia ortopedica e
traumatologia, e dunque della patologia di cui è affetto l’interessato, il 6
marzo 2017, se da una parte alla domanda “la capacità lavorativa può
considerarsi ridotta?” e “se sì, perché, in che misura?” ha risposto
affermativamente e “30-50%”, d’altra parte alla fine del referto ha
precisato “ripresa lavoro in attività adatta tra 3-4 mesi?” (pag.
188.
incarto AI, sottolineatura del redattore). Lo stesso specialista il 7
dicembre 2016 aveva sostenuto che dopo l’intervento di artrolisi al ginocchio
del 23 novembre 2016 era “in corso la riabilitazione e questa prenderà altri
3-6 mesi”, aggiungendo che “il paziente non potrà più né inginocchiarsi
né accovacciarsi e spostarsi su delle scale nonché su terreno irregolare
potrebbe risultare difficoltoso. Anche la caricabilità dell’arto inferiore
sinistro sarà probabilmente solo attorno al 50%” (pag. 192 incarto AI).
Inoltre il 21 marzo 2017
ha ancora attestato un’inabilità lavorativa del ricorrente al 100% dal 1.4.2017
al 30.6.2017 (pag. 193 incarto AI) ed il 26 settembre 2017 ha confermato
l’incapacità lavorativa al 100% dal 26 settembre 2017 al 31 dicembre 2017 (pag.
206.
incarto AI).
In data 29 settembre 2017
il dr. med. __________ ha precisato che “la capacità lavorativa risulta
compromessa. Qualsiasi lavoro che implichi l’accovacciamento o l’inginocchiamento
risulta pressoché impossibile. Anche salire le scale a pioli è difficoltoso e
pericoloso. Camminare su terreno irregolare gli risulta difficile ma anche
camminare a lungo e rimanere in piedi per varie ore gli provoca dei dolori. Il
paziente sarebbe dunque parzialmente abile unicamente per lavori leggeri dove
per l’appunto non deve svolgere attività né inginocchiato né accovacciato e
dove non deve sollevare carichi. Per il momento mi sono dunque limitato a fare
un’ulteriore prescrizione di fisioterapia e a prolungare l’inabilità lavorativa
sino alla fine dell’anno” (pag. 208 incarto AI). Il 12 gennaio 2018 il dr.
med. __________ ha poi stabilito, in attività leggere, una capacità lavorativa
del 50% (pag. 209 incarto AI), quando tuttavia è poi subentrata una patologia
psichiatrica che ha portato il ricorrente ad essere nuovamente completamente
inabile al lavoro (cfr. pag. 216 incarto AI).
Un accertamento presso i
medici curanti si impone pertanto anche per il periodo da febbraio 2017 a
dicembre 2017 sia per stabilire da quando l’interessato poteva effettivamente
svolgere un’attività adatta (dal 27 febbraio 2017 come stabilito dal dr. med. __________
o dopo 3-4 mesi dal marzo 2017 come riteneva il dr. med. __________) sia per
accertare la percentuale esatta di capacità lavorativa.
Per il periodo dal mese di
gennaio 2018 il medico SMR, dopo aver ricevuto un certificato del dr. med. __________
secondo cui l’interessato presentava un’incapacità lavorativa del 100% dal 26
gennaio 2018 a causa di un peggioramento dello stato di salute a livello
psichiatrico, ha preso contatto con lo specialista curante, dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, che ha confermato la totale incapacità
lavorativa del ricorrente in qualsiasi attività. La dr.ssa med. __________ ha
confermato l’inabilità lavorativa al 100% (pag. 216 incarto AI).
Il 19 dicembre 2018 lo
psichiatra curante ha attestato che l’insorgente dal lato psichiatrico, a causa
di un grave disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo borderline
(ICD-10, F 60.31) e di una sindrome depressiva ricorrente (ICD-10, F 33.1; pag.
238-242 incarto AI), continuava ad essere totalmente inabile al lavoro in
qualsiasi attività (“l’inabilità lavorativa dal solo punto di vista psichico
è da considerarsi al 100%”, pag. 243 incarto AI).
Il 1° aprile 2019 la
dr.ssa med. __________, medico SMR, esaminati i rapporti del 28 luglio 2018 del
dr. med. __________, che aveva affermato come dal lato somatico l’incapacità
lavorativa dell’insorgente era del 50% in attività leggere (pag. 225 incarto
AI) e del 19 dicembre 2018 del dr. med. __________, ha preso contatto con il
dr. med. __________ (pag. 247 incarto AI).
La dr.ssa ha precisato: “informazioni
raccolte: esiti oggettivati della frattura del femore, concorda con le diagnosi
dello psichiatra, rimane una eventuale minima CL residua” (pag. 247 incarto
AI).
Sulla base delle
indicazioni del dr. med. __________ (cfr. nota 3 a pag. 248 incarto AI) il
medico SMR ha attestato un’incapacità lavorativa dell’80% in attività leggere e
confacenti allo stato di salute del ricorrente dal 1° aprile 2019.
Secondo questo Tribunale
neppure tale valutazione può essere confermata, senza prima effettuare
ulteriori accertamenti.
Lo specialista in
psichiatria, dr. med. __________, la cui valutazione di completa incapacità
lavorativa era stata confermata dal medico SMR il 21 marzo 2018 (pag. 216
incarto AI), ha infatti continuato ad attestare, per la sola patologia psichica,
un’incapacità lavorativa totale.
Il medico SMR si è
scostato dall’ultima valutazione dello psichiatra sulla base di un colloquio
con il medico curante, generalista e dunque non specialista nella patologia di
cui è affetto l’assicurato (grave disturbo di personalità emotivamente
instabile, tipo borderline [ICD-10, F 60.31] e sindrome depressiva ricorrente
[ICD-10, F 33.1]), senza coinvolgere il dr. med. __________ e senza spiegare le
ragioni per le quali la valutazione di quest’ultimo, per il periodo dal 1°
aprile 2019, non andrebbe confermata.
La valutazione di una
capacità lavorativa del 20% è ancor meno comprensibile se si pon mente al fatto
che la medesima medico SMR, dr.ssa med. __________, dopo aver preso atto del
referto del 3 marzo 2020 del dr. med. __________ che continua ad attestare una
completa incapacità lavorativa (doc. VIII), ha fatto proprie le sue
conclusioni, confermandole, peraltro con una motivazione non del tutto precisa:
“si prende atto che la capacità lavorativa minima residua del 20% che era
attestato al 01.04.2019 si è ulteriormente diminuita e attualmente corrisponda
ad uno 0% - in assenza di dati citati dallo psichiatra curante – con data della
sua lettera 03.03.2010 (recte: 2020)”.
In realtà, la capacità
lavorativa residua del 20% non era stata attestata dal dr. med. __________, il
quale ha sempre accertato una completa incapacità lavorativa, ma è stata il
frutto di un colloquio tra la medico SMR ed il curante, dr. med. __________.
La dr.ssa med. __________
ha inoltre aggiunto che “le indicazioni dello psichiatra curante e
dell’ortopedico [ndr: dr. med. __________ del 6 marzo 2020 che conferma una
completa incapacità lavorativa anche dal lato ortopedico e traumatologico] sono
plausibili e non necessitano di ulteriori accertamenti” (doc. XI/1).
Se è vero che lo
psichiatra ha rilevato un ulteriore peggioramento dello stato di salute (cfr.
doc. VIII/1), ciò non significa tuttavia che l’incapacità lavorativa del 100%
sia da far risalire ad un periodo successivo all’emissione della decisione
impugnata.
Ne segue che anche per il
periodo dal 1° aprile 2019 la valutazione del medico SMR non può essere
confermata e anche su questo punto sono necessari ulteriori accertamenti.
Alla
luce di quanto sopra esposto, dalla documentazione a disposizione emergono
dunque elementi suscettibili di generare dei dubbi circa l’affidabilità dei
rapporti medici del medico SMR (cfr. per un caso in cui la Corte federale ha
annullato il giudizio cantonale ritenendo che, alla luce dei referti agli atti
dei medici consultati dall’assicurato, alle considerazioni espresse dal medico
incaricato dall’assicuratore non poteva essere data “quella sufficiente
concludenza, tale da escludere anche il minimo dubbio di una soluzione
differente”, si veda la STF 8C_23/2019 del 6 agosto 2019 consid. 4.3). Le
valutazioni contenute nei referti della dr.ssa med. __________ non possono
pertanto essere confermati, ma necessitano ulteriori approfondimenti.
Di norma, l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137
V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti
dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;
cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi
sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie
allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2017.129 del 3 aprile 2018; STCA 32.2014.134 del 21
luglio 2015; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto, in virtù delle carenze evidenziate, si
impone un rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché, dopo aver interpellato i medici curanti, dr. med. __________,
__________ e __________ ed aver sottoposto l’interessato ad una visita ad opera
del medico SMR, effettuati eventuali ulteriori accertamenti ritenuti necessari,
si esprima nuovamente circa il diritto alla rendita nei periodi litigiosi.
Con
il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti, la critica
del ricorrente circa una presunta violazione del diritto di essere sentito da
parte dell’UAI per non aver compiutamente indicato le ragioni per le quali dal
1° aprile 2019 sarebbe abile al lavoro al 20% in attività leggere e la
richiesta di un approfondimento peritale (perizia pluridisciplinare), diventano
prive di oggetto.
Anche le censure relative
all’aspetto economico, e meglio il raffronto dei redditi, non devono ancora
essere esaminate. Spetterà all’UAI prendere posizione pure su questo aspetto
nell’ambito della procedura amministrativa.
2.6
Va ancora rammentato
che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha
stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di
ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una
rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata
all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In concreto,
con la conferma del diritto a mezza rendita AI dal 1° settembre 2016,
con versamento dal 1° novembre 2016, al 31 gennaio 2017, di una rendita intera
dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, di una rendita intera dal 1° gennaio
2018.
al 30 giugno 2019 e di ¾ di rendita dal 1° luglio 2019, non
vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del
10.
novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. sentenze 32.2018.53
del 18 febbraio 2019, 32.2016.120 del 10 maggio 2017, 32.2014.70 del 30 marzo
2015, 32.2014.126 del 27 luglio 2015).
2.7
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271
con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’Ufficio
AI, il quale verserà pure le ripetibili al ricorrente.
Ciò
rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria
con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le
tante, sentenze 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14
marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99
dell'8 gennaio 2018).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ Le decisioni
impugnate sono annullate e gli atti rinviati all’amministrazione
affinché proceda conformemente ai considerandi, fermo restando il diritto a
mezza rendita AI dal 1° settembre 2016, con versamento dal 1° novembre 2016, al
31 gennaio 2017, di una rendita intera dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017,
di una rendita intera dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 e di ¾ di rendita
dal 1° luglio 2019.
2. Le spese per fr. 500.--
sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr.
2'500.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti