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Decisione

32.2020.121

Nuova domanda di prestazioni. Non entrata in materia da parte dell'UAI. Ricorso respinto non avendo l'A. reso verosimile un rilevante peggioramento. Atti medici prodotti per la prima volta in sede ric

9 febbraio 2021Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono

in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto e-secutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Considerandi

Nella fattispecie non risulta soddisfatto

il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo

in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II

275.

consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario sulla

base degli atti all’inserto, alla luce delle

considerazioni esposte ai considerandi 2.4 e 2.5 del presente giudizio il gravame era da ritenere sin dall’inizio destinato

all'insuccesso.

Difettando uno dei presupposti (cumulativi) per ottenimento

dell’assistenza giudiziaria, non occorre verificare l'adempimen-to delle altre

due condizioni.

L'istanza

deve pertanto essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle

proprie incombenze conformemente ai considerandi.

3. L’istanza di

assistenza giudiziaria (esonero dal pagamento delle spese di procedura) è respinta.

4. Le spese di fr. 500 sono

poste a carico del ricorrente.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti