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Decisione

32.2020.121

Nuova domanda di prestazioni. Non entrata in materia da parte dell'UAI. Ricorso respinto non avendo l'A. reso verosimile un rilevante peggioramento. Atti medici prodotti per la prima volta in sede ricorsuale non vengono presi in considerazione. Ricorso respinto e trasmissione nuovi atti a UAI

9 febbraio 2021Italiano15 min

I

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.121

rg/gm

Lugano

9 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 settembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 27 agosto 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1 Con decisione 14 aprile 2020,

cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una

mezza rendita (invalidità del 50%) e alla rendita per la figlia (doc. AI

36-39).

1.2 Nel giugno 2020, per il tramite

del RA 1, l’assicurato ha presentato una domanda di revisione (denominata

“richiesta di RIESAME”) allegando un certificato del medico curante dr. __________

del seguente tenore:

"

Diagnosi:

- Grave

cardiomiopatia dilatativa

- Grave

epatopatia cronica

- Bronchite

cronica ostruttiva

- Pregresso

importante abuso etilico

- Pregressi

ripetuti episodi depressivi.

Il quadro di malattia

complesso, sia fisico che psichico, con prognosi non buona, pone a mio avviso

una importante incapacità lavorativa a lungo termine. (…)”

(doc. AI 40)

Dopo aver

interpellato il SMR (doc. AI 41), con provvedimento 27 agosto 2020, preavvisato

il 17 giugno 2020, l’Ufficio AI ha deciso la non entrata in materia sulla

domanda di revisione non avendo l’assicurato dimostrato una modifica importante

della situazione medica o professionale (doc. AI 44).

1.3 Contro la decisione 27 agosto

2020, sempre patrocinato dal RA 1 insorge l’assicurato dinanzi al TCA. Istando

per la concessione dell’assistenza giudiziaria, postula nel merito

l’annullamento del contestato provvedimento con conseguente entrata in materia

da parte dell’Ufficio AI nonché il riconoscimento di una rendita intera per un

grado d’invalidità del 100%. A sostegno della propria domanda adduce un

peggioramento (per quanto è dato di capire, rispetto alla situazione accertata

con la precedente decisione di rendita) delle proprie condizioni di salute,

producendo al riguardo un nuovo certificato del dr. __________ datato 21

settembre 2020 nonché copia del precedente certificato 9 giugno 2020 del

medesimo sanitario già prodotto in sede amministrativa (doc. A/4-5; cfr. supra

consid. 1.2) e preannunciando altresì l’invio di un rapporto medico dello

psichiatra dr. __________.

1.4. Con la risposta di causa,

prendendo posizione pure sul rapporto 28 settembre 2020 del dr. __________ nel

frattempo trasmesso dal ricorrente al Tribunale (doc. V-1), l’amministrazione

chiede la reiezione del gravame.

Pendete lite, per il tramite

del suo rappresentante il ricorrente ha pure comunicato al Tribunale che dal 18

gennaio 2021 è degente nel reparto di psichiatria dell’Ospedale __________

(cfr. X-1).

considerato in diritto

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. L’oggetto del contendere deve essere

limitato alla questione di sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel

merito della domanda di revisione. Infatti, se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova

richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,

ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile

dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

Per il che

laddove l’insorgente postula il riconoscimento di una rendita intera per un

grado d’invalidità del 100%, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile.

2.3 Giusta l’art.

87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare

che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o

di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto

alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il

contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era

insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché

il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per

l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le

condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

La giurisprudenza ha

avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si

applica per analogia anche – come

nel caso in esame – alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione

di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata

nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della

situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109

V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999,

n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

Scopo di questo requisito è

impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande

identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata

da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5

gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con

riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra

nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è

resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto

alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V

108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono

soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109

V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione

della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia

giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29

aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

In DTF 130 V 64, il TF ha

precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante

cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non

risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non

rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi

di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).,

Va ancora

rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI

(corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1° gennaio

2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è

necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Più la

precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;

quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione

precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la

plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto,

l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è

di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 114 consid.

2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid.

3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

2.4 Nell’ambito della nuova

domanda, come accennato, l’assicurato ha trasmesso all’Ufficio AI il certificato

medico 9 giugno 2020 del dr. __________ (il cui tenore è riportato sopra al

consid. 1.2) – giudicato dal medico SMR dr. __________ siccome “insufficiente

per comprovare una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato”

(doc. AI 41) – non può in effetti essere considerato un’attestazione medica

facente validamente e in maniera motivata stato di una (verosimile) rilevante

modifica della situazione accertata nell’ambito della precedente procedura

sfociata nel riconoscimento del diritto ad una mezza rendita (cfr. supra

consid. 1.1). Oltre all’indicazione delle diagnosi già note (cfr. doc.

AI/17-25) il curante, senza indicare e dettagliare in che cosa consista

l’asserito peggioramento della situazione invalidante, si è infatti limitato a

certificare che “il quadro di malattia complesso, sia fisico che psichico,

con prognosi non buona, pone a mio avviso una importante incapacità lavorativa

a lungo termine”. Al riguardo non può inoltre non essere evidenziato – nel

caso in cui vi fosse da ritenere che con il presente grave l’insorgente, a

sostegno della tesi di un peggioramento, faccia riferimento anche a precedenti

certificazioni raccolte nell’ambito della menzionata procedura sfociata nella

decisione 14 aprile 2020 – come nel suo certificato 14 febbraio 2020 il dr. __________

aveva indicato in maniera del tutto generica e senza ulteriori specificazioni

(se non quella dell’esistenza di “gravi e complesse problematiche di salute”)

che a parer suo vi è una “invalidità anche superiore al 50%” e ciò “viste

le gravi e complesse problematiche di salute”, mentre che in quello

precedente dell’11 febbraio 2020 aveva attestato che l’assicurato “per

malattia” era “inabile al lavoro al 100% febbraio 2020” (doc. AI

30).

In simili

circostanze, non avendo l'insorgente reso

verosimile una modifica rilevante della sua situazione invalidante in sede

amministrativa – richiamato

inoltre il suevocato principio secondo cui quanto più breve è il lasso di tempo

trascorso dalla decisione precedente (in casu quella resa il 14 aprile 2020)

tanto più rigorosamente vanno apprezzate le allegazioni alla base della nuova

domanda (in casu la domanda di revisione del mese di giugno 2020) – la decisione di non entrata in mate-ria

sulla domanda di revisione dev’essere confermata, il ricorso non meritando

pertanto accoglimento.

Al pari della documentazione

medica prodotta per la prima volta nella presente sede ricorsuale (cfr. infra

consid. 2.5), l’e-ventuale ulteriore produzione di nuova refertazione

specialisti-ca – segnatamente quella preannunciata dal ricorrente e relati-va

all’attuale sua degenza presso l’Ospedale __________ (cfr. supra consid. 1.4) –

non muterebbe l’esito del giudizio.

2.5 Con il gravame l’insorgente ha

prodotto anche un rapporto dello psichiatra dr. __________ (doc. V-1) e un

nuovo certificato del dr. __________ (doc. A-5) che a suo giudizio costituiscono

prova di un intervenuto peggioramento delle sue condizioni di salute, con

particolare riferimento alla componente psichiatrica.

In STF 8C_457/2012

del 9 luglio 2012 l’Alta Corte ha giudicato corretto l’agire di un tribunale

cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica

prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale e che andava considerata

nell’ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata

sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im

kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht

berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung

vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen

sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E.

6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).

Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del

15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un

Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva

preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso.

L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile

che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto

alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per

l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile

la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende

verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a

mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende

trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire

d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova do-manda senza rinvio a

mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della

domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui

all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisio-ne

di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una

nuova domanda di prestazioni (rispettivamente di revisione).

Stante quanto

sopra, la documentazione medica prodotta (per la prima volta) nella

procedura ricorsuale (doc. A5, V-1, X-1) deve quindi essere trasmessa

all’Ufficio AI affinché, dopo esa-me della stessa quale (ulteriore) domanda di

revisione, decida se vi sono gli estremi per l’entrata in materia ai sensi

dell’art. 87 cpv. 2 OAI e, in caso affermativo, dopo istruzione della causa, si

pronunci nel merito del peggioramento.

2.6 Giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI

la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza

le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia

chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (esonero dal

pagamento delle spese di procedura).

Giusta

l’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca

stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è

retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

[LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011. A norma dell’art. 3 cpv. 1

Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si

estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, all’esenzione dalle

tasse e spese processuali (e all’ammissione al gratuito patrocinio).

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono

in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto e-secutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Considerandi

Nella fattispecie non risulta soddisfatto

il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo

in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II

275.

consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario sulla

base degli atti all’inserto, alla luce delle

considerazioni esposte ai considerandi 2.4 e 2.5 del presente giudizio il gravame era da ritenere sin dall’inizio destinato

all'insuccesso.

Difettando uno dei presupposti (cumulativi) per ottenimento

dell’assistenza giudiziaria, non occorre verificare l'adempimen-to delle altre

due condizioni.

L'istanza

deve pertanto essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle

proprie incombenze conformemente ai considerandi.

3. L’istanza di

assistenza giudiziaria (esonero dal pagamento delle spese di procedura) è respinta.

4. Le spese di fr. 500 sono

poste a carico del ricorrente.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti