32.2020.121
Nuova domanda di prestazioni. Non entrata in materia da parte dell'UAI. Ricorso respinto non avendo l'A. reso verosimile un rilevante peggioramento. Atti medici prodotti per la prima volta in sede ricorsuale non vengono presi in considerazione. Ricorso respinto e trasmissione nuovi atti a UAI
9 febbraio 2021Italiano15 min
I
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.121
rg/gm
Lugano
9 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 agosto 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1 Con decisione 14 aprile 2020,
cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una
mezza rendita (invalidità del 50%) e alla rendita per la figlia (doc. AI
36-39).
1.2 Nel giugno 2020, per il tramite
del RA 1, l’assicurato ha presentato una domanda di revisione (denominata
“richiesta di RIESAME”) allegando un certificato del medico curante dr. __________
del seguente tenore:
"
Diagnosi:
- Grave
cardiomiopatia dilatativa
- Grave
epatopatia cronica
- Bronchite
cronica ostruttiva
- Pregresso
importante abuso etilico
- Pregressi
ripetuti episodi depressivi.
Il quadro di malattia
complesso, sia fisico che psichico, con prognosi non buona, pone a mio avviso
una importante incapacità lavorativa a lungo termine. (…)”
(doc. AI 40)
Dopo aver
interpellato il SMR (doc. AI 41), con provvedimento 27 agosto 2020, preavvisato
il 17 giugno 2020, l’Ufficio AI ha deciso la non entrata in materia sulla
domanda di revisione non avendo l’assicurato dimostrato una modifica importante
della situazione medica o professionale (doc. AI 44).
1.3 Contro la decisione 27 agosto
2020, sempre patrocinato dal RA 1 insorge l’assicurato dinanzi al TCA. Istando
per la concessione dell’assistenza giudiziaria, postula nel merito
l’annullamento del contestato provvedimento con conseguente entrata in materia
da parte dell’Ufficio AI nonché il riconoscimento di una rendita intera per un
grado d’invalidità del 100%. A sostegno della propria domanda adduce un
peggioramento (per quanto è dato di capire, rispetto alla situazione accertata
con la precedente decisione di rendita) delle proprie condizioni di salute,
producendo al riguardo un nuovo certificato del dr. __________ datato 21
settembre 2020 nonché copia del precedente certificato 9 giugno 2020 del
medesimo sanitario già prodotto in sede amministrativa (doc. A/4-5; cfr. supra
consid. 1.2) e preannunciando altresì l’invio di un rapporto medico dello
psichiatra dr. __________.
1.4. Con la risposta di causa,
prendendo posizione pure sul rapporto 28 settembre 2020 del dr. __________ nel
frattempo trasmesso dal ricorrente al Tribunale (doc. V-1), l’amministrazione
chiede la reiezione del gravame.
Pendete lite, per il tramite
del suo rappresentante il ricorrente ha pure comunicato al Tribunale che dal 18
gennaio 2021 è degente nel reparto di psichiatria dell’Ospedale __________
(cfr. X-1).
considerato in diritto
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. L’oggetto del contendere deve essere
limitato alla questione di sapere se a ragione l'Ufficio AI non è entrato nel
merito della domanda di revisione. Infatti, se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
Per il che
laddove l’insorgente postula il riconoscimento di una rendita intera per un
grado d’invalidità del 100%, il gravame dev’essere dichiarato irricevibile.
2.3 Giusta l’art.
87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare
che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o
di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il
contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era
insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché
il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per
l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le
condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
La giurisprudenza ha
avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si
applica per analogia anche – come
nel caso in esame – alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione
di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata
nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della
situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109
V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999,
n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Scopo di questo requisito è
impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5
gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29
aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In DTF 130 V 64, il TF ha
precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non
risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non
rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi
di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).,
Va ancora
rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 3 e 4 OAI
(corrispondenti agli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI in vigore dal 1° gennaio
2012), è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è
necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23
aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
Più la
precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;
quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione
precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la
plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto,
l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è
di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 114 consid.
2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid.
3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).
2.4 Nell’ambito della nuova
domanda, come accennato, l’assicurato ha trasmesso all’Ufficio AI il certificato
medico 9 giugno 2020 del dr. __________ (il cui tenore è riportato sopra al
consid. 1.2) – giudicato dal medico SMR dr. __________ siccome “insufficiente
per comprovare una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurato”
(doc. AI 41) – non può in effetti essere considerato un’attestazione medica
facente validamente e in maniera motivata stato di una (verosimile) rilevante
modifica della situazione accertata nell’ambito della precedente procedura
sfociata nel riconoscimento del diritto ad una mezza rendita (cfr. supra
consid. 1.1). Oltre all’indicazione delle diagnosi già note (cfr. doc.
AI/17-25) il curante, senza indicare e dettagliare in che cosa consista
l’asserito peggioramento della situazione invalidante, si è infatti limitato a
certificare che “il quadro di malattia complesso, sia fisico che psichico,
con prognosi non buona, pone a mio avviso una importante incapacità lavorativa
a lungo termine”. Al riguardo non può inoltre non essere evidenziato – nel
caso in cui vi fosse da ritenere che con il presente grave l’insorgente, a
sostegno della tesi di un peggioramento, faccia riferimento anche a precedenti
certificazioni raccolte nell’ambito della menzionata procedura sfociata nella
decisione 14 aprile 2020 – come nel suo certificato 14 febbraio 2020 il dr. __________
aveva indicato in maniera del tutto generica e senza ulteriori specificazioni
(se non quella dell’esistenza di “gravi e complesse problematiche di salute”)
che a parer suo vi è una “invalidità anche superiore al 50%” e ciò “viste
le gravi e complesse problematiche di salute”, mentre che in quello
precedente dell’11 febbraio 2020 aveva attestato che l’assicurato “per
malattia” era “inabile al lavoro al 100% febbraio 2020” (doc. AI
30).
In simili
circostanze, non avendo l'insorgente reso
verosimile una modifica rilevante della sua situazione invalidante in sede
amministrativa – richiamato
inoltre il suevocato principio secondo cui quanto più breve è il lasso di tempo
trascorso dalla decisione precedente (in casu quella resa il 14 aprile 2020)
tanto più rigorosamente vanno apprezzate le allegazioni alla base della nuova
domanda (in casu la domanda di revisione del mese di giugno 2020) – la decisione di non entrata in mate-ria
sulla domanda di revisione dev’essere confermata, il ricorso non meritando
pertanto accoglimento.
Al pari della documentazione
medica prodotta per la prima volta nella presente sede ricorsuale (cfr. infra
consid. 2.5), l’e-ventuale ulteriore produzione di nuova refertazione
specialisti-ca – segnatamente quella preannunciata dal ricorrente e relati-va
all’attuale sua degenza presso l’Ospedale __________ (cfr. supra consid. 1.4) –
non muterebbe l’esito del giudizio.
2.5 Con il gravame l’insorgente ha
prodotto anche un rapporto dello psichiatra dr. __________ (doc. V-1) e un
nuovo certificato del dr. __________ (doc. A-5) che a suo giudizio costituiscono
prova di un intervenuto peggioramento delle sue condizioni di salute, con
particolare riferimento alla componente psichiatrica.
In STF 8C_457/2012
del 9 luglio 2012 l’Alta Corte ha giudicato corretto l’agire di un tribunale
cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica
prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale e che andava considerata
nell’ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata
sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im
kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht
berücksichtigt werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung
vorzubringen sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen
sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E.
6). Auf den angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).
Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del
15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un
Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva
preso in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso.
L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile
che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per
l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per rendere verosimile
la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende
verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a
mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende
trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire
d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova do-manda senza rinvio a
mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della
domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui
all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisio-ne
di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una
nuova domanda di prestazioni (rispettivamente di revisione).
Stante quanto
sopra, la documentazione medica prodotta (per la prima volta) nella
procedura ricorsuale (doc. A5, V-1, X-1) deve quindi essere trasmessa
all’Ufficio AI affinché, dopo esa-me della stessa quale (ulteriore) domanda di
revisione, decida se vi sono gli estremi per l’entrata in materia ai sensi
dell’art. 87 cpv. 2 OAI e, in caso affermativo, dopo istruzione della causa, si
pronunci nel merito del peggioramento.
2.6 Giusta l’art. 69 cpv. 1bis LAI
la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza
le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia
chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria (esonero dal
pagamento delle spese di procedura).
Giusta
l’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca
stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è
retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio
[LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011. A norma dell’art. 3 cpv. 1
Lag, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si
estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, all’esenzione dalle
tasse e spese processuali (e all’ammissione al gratuito patrocinio).
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono
in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento
dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto e-secutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Considerandi
Nella fattispecie non risulta soddisfatto
il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo
in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II
275.
consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario sulla
base degli atti all’inserto, alla luce delle
considerazioni esposte ai considerandi 2.4 e 2.5 del presente giudizio il gravame era da ritenere sin dall’inizio destinato
all'insuccesso.
Difettando uno dei presupposti (cumulativi) per ottenimento
dell’assistenza giudiziaria, non occorre verificare l'adempimen-to delle altre
due condizioni.
L'istanza
deve pertanto essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle
proprie incombenze conformemente ai considerandi.
3. L’istanza di
assistenza giudiziaria (esonero dal pagamento delle spese di procedura) è respinta.
4. Le spese di fr. 500 sono
poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti