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Decisione

32.2020.122

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 febbraio 2021Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le

informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Per

l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami

medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve

sottoporvisi.

Se

l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e

decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).

2.4. Come

accennato, presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in

particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un

danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275

consid. 1.2.1).

Questo

Tribunale, nella STCA 32.2019.85 del 27 aprile 2020 (richiamata dall’insorgente

nella “Replica spontanea”; cfr. consid. 1.6) – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui la decisione

incidentale con cui l’amministrazione aveva confermato la necessità di un

accertamento medico è stata contestata adducendo che gli aspetti determinanti,

siano essi medici o di possibilità di reinserimento professionale, sarebbero

già stati sufficientemente ed esaurientemente chiariti e che, ritenuta

l’impossibilità di reinserimento professionale in qualsiasi attività posta dal

consulente in integrazione professionale, ulteriori accertamenti medici

configurerebbero un’inammissibile “seconda opinione” –, riguardo al concetto di danno

irreparabile ha rilevato che:

" (…) Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non

può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione

favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1

pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il

prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere

considerato irreparabile.

La giurisprudenza ha anche precisato che un danno

irreparabile è dato quando gli accertamenti medici comportano un aggravio che

incide in maniera rilevante sull’integrità fisica o psichica della persona da

peritare (DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257

consid. 3.4.2.7.).

Nella DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, il Tribunale

federale (TF) ha stabilito che una perizia ingiustificata può di regola causare

un pregiudizio giuridico, e non soltanto di fatto. Di conseguenza, in caso

d’impugnazione di una disposizione di perizia contestata, si deve ammettere

l’adempimento del presupposto d’entrata in materia del pregiudizio

irreparabile.

Un pregiudizio irreparabile può essere dato se una

prospettata perizia non è necessaria a fronte di una fattispecie già

completamente accertata, perizia che corrisponde dunque soltanto a una “seconda

opinione” (DTF 141 V 330 consid. 5.2).

La persona assicurata non è tenuta a sottoporsi a

un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata sufficientemente chiarita.

Secondo la giurisprudenza, i principi procedurali della LPGA non conferiscono

all’assicuratore il diritto di ordinare una “seconda opinione” in presenza di

una fattispecie già chiarita mediante perizia, nel caso in cui esso non sia

soddisfatto delle relative risultanze. Pertanto, una persona assicurata deve

potersi rifiutare di sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già

stata chiarita a sufficienza e la sua disposizione condurrebbe a

un’inammissibile “seconda opinione” (DTF 136 V 156 consid. 3.3). (…)."

(STCA 32.2019.85 del 27 aprile 2020, consid. 2.3)

In

quell’evenienza – non potendo

concludere per l’impossibilità di un reinserimento dell’assicurata, essendo necessari

ulteriori accertamenti pluridisciplinari che non configuravano un’inammissibile

“seconda opinione” e non essendo nemmeno ipotizzabile un danno

irreparabile quando gli accertamenti medici comportano un aggravio che incide

in maniera rilevante sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare

– il TCA ha respinto il ricorso.

Sempre

questo Tribunale, in un’altra STCA 32.2020.110 del 26 novembre 2020 – chiamato a pronunciarsi in merito ad una

decisione incidentale con la quale l’amministrazione aveva negato la necessità

di estendere l’accertamento pluridisciplinare predisposto anche all’aspetto

ortopedico, osservato che non si trattava né di una perizia ingiustificata che

può di regola causare un pregiudizio giuridico e non soltanto di fatto, né di

una perizia non necessaria perché la fattispecie è già stata completamente

accertata e ribadito che un danno meramente fattuale, come può essere il

prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere

considerato irreparabile –, riprese

le succitate considerazioni riguardo al concetto di danno irreparabile, si è

chiesto se, visto l’accordo tra le parti circa l’esigenza di un accertamento

medico pluridisciplinare, il rifiuto dell’estensione dell’accertamento

predisposto anche alla specialità ortopedica costituisse o meno un danno

irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA, quale presupposto

necessario per un ricorso contro una decisione incidentale. Tale quesito non è

stato approfondito visto che in ogni caso la domanda di un esame aggiuntivo di

natura ortopedica andava respinta. Di conseguenza, nella misura in cui era

ricevibile, il ricorso è stato respinto.

2.5. Nella

presente fattispecie nessuno contesta la necessità di ulteriori accertamenti

medici. L’unica differenza sta nel fatto che secondo l’Ufficio AI bisogna

procedere ad una perizia monodisciplinare di ordine psichiatrico mentre l’insorgente

pretende che sarebbe indispensabile l’allestimento di una perizia

pluridisciplinare di natura reumatologica, ortopedica e psichiatrica.

In

concreto – viste le chiare differenze rispetto al caso deciso con la

succitata STCA 32.2019.85 del 27 aprile 2020 (cfr. consid.2.4) – non è

possibile seguire l’insorgente laddove, richiamando quella sentenza (cfr.

consid. 1.6), pretendesse di comprovare l’esistenza di un danno irreparabile.

Piuttosto,

viste le analogie della presente fattispecie con la STCA 32.2020.110 del 26

novembre 2020 – in casu vi è

sostanziale accordo circa la necessità di un accertamento medico psichiatrico e

il dissenso si limita alla questione di sapere se, come preteso

dall’insorgente, lo stesso debba o meno essere effettuato nell’ambito di una

perizia pluridisciplinare (reumatologica, ortopedica e psichiatrica) –, anche in questa evenienza vi è da

chiedersi se la decisione impugnata, con cui l’Ufficio AI ha confermato la

necessità di una perizia monodisciplinare di ordine psichiatrico, costituisce un

danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPGA, quale presupposto

necessario per un ricorso contro una decisione incidentale.

La

questione di sapere se in concreto sia effettivamente dato un danno

irreparabile non merita, tuttavia, di essere ulteriormente approfondita visto

che in ogni caso, come si dirà meglio più avanti, l’insorgente non fa valere

validamente che gli accertamenti medici predisposti comportano un aggravio che

incide in maniera rilevante sulla sua integrità fisica o psichica e che, per i

motivi che seguono, non è nemmeno necessario l’allestimento di una perizia

pluridisciplinare.

2.6. Nell’ambito

della seconda domanda di prestazioni, come accennato (cfr. consid. 1.2) – dopo che nell’annotazione 26 giugno 2019 (visti

i certificati medici 11 gennaio, 22 febbraio, 2 e 27 maggio 2019 nei quali il

dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, ha attestato un’inabilità

lavorativa del 100% dal 20 dicembre 2018 al 5 settembre 2019 (doc. AI

62/230-233)) aveva concluso che “(…) la documentazione medica

ricevuta permette di oggettivare un possibile cambiamento dello stato di salute

tale da poter entrare nel merito di una nuova rivalutazione clinica. (…)”

(doc. AI 61/229) – il dr. __________, nel rapporto finale SMR del

10 settembre 2019 (doc. AI 72/264-266), appurato che l’assicurato è stato

sottoposto ad un nuovo intervento alla spalla destra il 20 dicembre 2018, posta

la diagnosi con ripercussione sulla CL di “(…) recidiva di rottura del

sovraspinato in artrosi AC spalla destra con ricostruzione, decompressione

sottoacromiale e resezione AC. Periartropatia omeroscapolare bilaterale.

Sindrome lombospondilogena bilaterale (…)” (doc. AI 72/265) e rinviando al

precedente rapporto finale SMR del 4 ottobre 2016 (cfr. doc. AI 53/215-217), ha

concluso per un’incapacità lavorativa in un’attività adeguata del “(…) 100%

dal 20.12.2018 al 20.03.2019 e dello 0% dal 21.03.2019 (…)” (doc. AI

72/265; ovvero tre mesi dopo l’intervento chirurgico alla spalla dx). Lo stesso

dr. __________ – invitato a prendere posizione sull’ulteriore rapporto

del 5 settembre 2009 del dr. __________ (doc. AI 73/267 e 75/270) – con

l’annotazione 26 settembre si è confermato nel precedente rapporto finale SMR

del 10 settembre 2019 (doc. AI 76/271). Esperiti ulteriori accertamenti

economici – la tabella allestita il 27 settembre 2019 con le riduzioni

al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 76/272-275), l’“Annotazione per

l’incarto” dello stesso giorno (doc. AI 78/276-277), il “Verbale

incontro del 29.10.2019” (doc. AI 80/280) e il “Rapporto finale SIP”

del 29 ottobre 2019 (doc. AI 82/282-284) – con “Progetto di

decisione” 13 dicembre 2019 l’Ufficio AI ha poi preavvisato il rifiuto del

diritto ad una rendita d’invalidità e/o a provvedimenti professionali (doc. AI

83/285-289).

Con

le osservazioni del 24 gennaio 2020, tramite l’avv. RA 1 e per quanto qui

d’interesse, l’assicurato ha contestato la valutazione medica adducendo che “(…)

è del tutto scorretta la conclusione riguardante l’abilità lavorativa

dell’assicurato, la quale non è data nella fattispecie. Sia il rapporto medico

del 05.09.2019 allestito dal dr. med. __________ che il certificato medico del

Considerandi

07.01.2020

del dr. med. __________ attestano la totale incapacità lavorativa

del sig. RI 1. Entrambi i documenti sono presenti nell’incarto AI. […]

Inoltre i dolori riducono la sua capacità di concentrazione. L’attività è in

genere rallentata. Questi aspetti non sono a torto stati considerati. Nel caso

del sig. RI 1 è inoltre imprescindibile allestire una perizia

pluridisciplinare, perlomeno che valuti lo stato di salute dell’assicurato dal

punto di vista reumatologico-ortopedico-psichiatrico. Già nella perizia

reumatologica del 7.09.2016 il perito aveva avanzato disturbi alla psiche, i

quali hanno subìto sicuramente un peggioramento a causa della critica

situazione fisico-lavorativa. (…)” (doc. AI 88/295 e 88/297).

L’Ufficio

AI – vista la “Richiesta perizia” del 12 febbraio 2020 (doc. AI

90/303-304) preavvisata favorevolmente dal Sostituto capo ufficio (doc. AI

91/305) – ha ordinato una perizia monodisciplinare reumatologica di

decorso a cura del dr. __________ (doc. AI 92/306-308 e 93/309-314). Quanto

alla richiesta di una perizia pluridisciplinare formulata tramite l’avv. RA 1

il 20 febbraio 2020 (doc. AI 94/315) – vista l’annotazione 26 febbraio

2020.

nella quale il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) dalla

documentazione a disposizione non risulta esservi presenza di polipatologia che

giustificherebbe l’esecuzione di una valutazione peritale pluridisciplinare.

(…)” (doc. AI 96/319) – l’Ufficio AI ha comunicato allo studio

legale che vista la presa di posizione del loro SMR “(…) verrà effettuata

unicamente una perizia reumatologica, come da comunicazione del 19.02.2020. (…)”

(doc. AI 95/318).

Il

dr. __________, nella perizia reumatologica del 1. maggio 2020 (doc. AI

99/323-340) – poste le seguenti

diagnosi reumatologiche con conseguenze sulla capacità lavorativa: “(…)

Periartropatia omeroscapolare bilaterale in - Esiti da ricostruzione di lesione

della cuffia dei rotatori ed acromeoplastica, in artroscopia, della spalla

destra, il 15.12.2014 - Esiti da ricostruzione del tendine sovraspinoso,

decompressione sottoacromeale, resezione acromeoclaveare della spalla destra,

per recidiva di rottura, il 20.12.2018 (…)” (doc. AI 99/333) – ha, in particolare, concluso che “(…)

vi sono risorse fisiche che permettono una reintegrazione professionale. Fino

al 19.12.2018 va riconfermata la valutazione della capacità lavorativa

dell’assicurato stabilita al momento della valutazione peritale antecedente del

6.9.2016

In un lavoro adatto allo stato di salute, tenente pienamente conto di

tutte le risorse fisiche ora presenti, giudico l’assicurato, a partire dal

21.3

, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9

ore, con rendimento massimo del100%. […] È giustificata un’inabilità

lavorativa totale, per qualsiasi tipo di lavoro, della durata di 3 mesi

seguenti il secondo intervento chirurgico ortopedica alla spalla destra, quindi

dal 20.12.2018 al 20.3.2019. (…)” (doc. AI 99/337-338).

Il

medico SMR dr. __________ – avuto riguardo alla documentazione medica

prodotta con le osservazioni del 26 giugno 2020 al progetto di decisione del 25

maggio 2020 (doc. AI 105/359-362 e 104/353-357) –, nell’“Annotazione

per/da SMR” del 21 luglio 2020 (doc. AI 107/365-366), ha concluso che “(…)

l’attuale documentazione presentata in sede di osservazione al progetto non

evidenzia nuovi elementi o una modifica dello stato di salute. La perizia del

dr. __________ risulta completa e dettagliata. In considerazione della diagnosi

reumatologica ritengo necessario completare l’istruttoria con una valutazione

peritale psichiatrica. (…)” (doc. AI 107/365-366).

Con

il ricorso – fatte salve le succitate argomentazioni rimaste tuttavia

allo stadio di semplici allegazioni di parte (cfr. consid. 1.4) – l’insorgente

non ha prodotto né indicato la benché minima documentazione medica che permetta

di distanziarsi dalle suesposte conclusioni a cui è giunto il medico SMR dr. __________.

Anche

nella “Replica spontanea” del 6 novembre 2020 l’insorgente si è limitato

ad addurre che, visti i due preavvisi negativi e la diversa valutazione dei

medici curanti, “(…) appare quindi evidente che in assenza dell'allestimento

di una perizia pluridisciplinare, lo stato di salute del signor RI 1 non

verrebbe correttamente accertato, ciò che costituisce un pregiudizio

irreparabile. Egli non avrebbe la possibilità di dimostrarlo successivamente.

(…)” (VI, punto 5, pag. 2).

Questo

Tribunale osserva come dalla documentazione medica agli atti non risulta che un

medico specialista e non abbia mai formulato una chiara indicazione circa la

necessità di un accertamento specialistico di natura ortopedica e che nessuno

si è espresso in merito alla perizia 1. maggio 2020 del dr. __________

(perizia, questa, del resto allegata al “Progetto di decisione” 25

maggio 2020 notificato allo __________ doc. AI 103/347-352).

Va

qui ricordato che in merito all’allestimento di una perizia ortopedica

piuttosto che reumatologica, anche se non ha una specializzazione in ortopedia,

il reumatologo per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei mezzi per

valutare in modo adeguato e completo affezioni all’apparato

muscolo-scheletrico. In questo senso, nella STF 9C_547/2010 del 26 gennaio

2011, il TF ha, tra l’altro, osservato che “(…) Gegenstand

der Rheumatologie - als Teildisziplin der Inneren Medizin - sind (chronische)

Schmerzen des Bewegungsapparates; dies trifft u.a. auch auf die Orthopädie zu

(Urteil 9C_203/2010 vom 21. September 2010 E. 4.1). Weshalb insbesondere der

Rheumatologe nicht in der Lage gewesen sein soll, die Rückenbeschwerden des

Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht ersichtlich (…)” (STF 9C_547/2010

del 26 gennaio 2011 consid. 4.1). In effetti, i confini dell’area di

competenza dell’ortopedico e del reumatologo non sono sempre assolutamente

netti, ma possono anche sovrapporsi a seconda delle circostanze (STF

9C_856/2010 del 27 giugno 2011 consid. 5.2). Anche nella STF 8C_835/2014 del 16

gennaio 2015, richiamata la succitata STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2011, il TF

ha rilevato come “(…) weshalb insbesondere die Rheumatologie nicht in der

Lage gewesen sein soll, die Beschwerden am linken Fuss der Versicherten

kompetent zu beurteilen, ist nicht ersichtlich (…)” (STF 8C_835/2014 del 16

gennaio 2015, consid. 3.3).

In

concreto, vista la perizia reumatologica 1. maggio 2020 del dr. __________

(doc. AI 99/323-340), confermata anche dai medici SMR dr. __________ nel

rapporto finale del 6 maggio 2020 (doc. AI 100/341-343) e dr. __________ nell’“Annotazione

per/da SMR” del 21 luglio 2020 (doc. AI 107/365), questo Tribunale ritiene

che a ragione – vista l’indicazione del medico SMR dr. __________ in

questo senso: “(…) in considerazione della diagnosi reumatologica ritengo

necessario completare l’istruttoria con una valutazione peritale psichiatrica.

(…)” (doc. AI 107/365) – l’Ufficio AI, negata la necessità di un

accertamento pluridisciplinare, ha confermato l’ordine di procedere ad una

perizia monodisciplinare di natura psichiatrica.

È

dunque a ragione che nella risposta di causa l’Ufficio AI ha, in particolare,

rilevato che “(…) ritenuto quanto emerso dalla perizia reumatologica, tenuto

conto della globalità dei disturbi, la perizia indicata nel settore

psichiatrico va a completare la verifica del quadro medico - funzionale dell’assicurato.

Si precisa ancora che, qualora vi fossero inabilità lavorative valutate in

diversi ambiti, avrebbe luogo come da prassi dell’Alta Corte la discussione

globale tra i periti. (…)” (IV, pag. 3).

Per

contro non può essere seguito l’insorgente laddove, senza tuttavia minimamente

documentare e comprovare debitamente le proprie allegazioni, sostiene che “(…)

per una persona con evidenti e constatate limitazioni alle spalle non potrà

sicuramente soccorrere una perizia psichiatrica. I medici curanti

dell’assicurato (medico di famiglia e due ortopedici) hanno certificato un’incapacità

lavorativa totale sulla base delle forti limitazioni del ricorrente. (…)” (VI,

pag. 2). Al riguardo questo Tribunale si limita qui ad evidenziare che il dr. __________,

Specialista in Medicina Interna Generale, nello scarno certificato medico del

17.

giugno 2020 (identico a quello precedente del 7 gennaio 2020 sub doc. AI

104/353) ha attestato che “(…) il signor RI 1, a causa di importante

patologia omero scapolare a destra si trova in incapacità per esercitare

attività lavorativa anche non qualificate a livello fisico. (…)” (doc. AI

104/355) mentre che, tanto il dr. __________ nel rapporto 3 febbraio 2020 (doc.

AI 104/354), quanto il dr. __________, viceprimario di Chirurgia e Ortopedia

dell’Ospedale __________ di __________, __________, nella lettera ambulatoriale

del 19 giugno 2020 (doc. AI 104/356-357), non si sono espressi chiaramente

sulla capacità lavorativa.

Nemmeno

può essere seguito l’insorgente laddove sostiene che “(…) la sola perizia

psichiatrica, senza un confronto con i medici periti, potrebbe concludere che

unicamente i problemi fisici sono all'origine dei disturbi, ciò che non sarebbe

di nessun aiuto. Oppure il contrario. Un coordinamento è sicuramente necessario,

ciò che può essere garantito unicamente da una perizia pluridisciplinare

oppure, in via subordinata da una bidisciplinare. (…)” (I, punto 12, pag.

4) rispettivamente che “(…) appare quindi evidente che in assenza

dell'allestimento di una perizia pluridisciplinare, lo stato di salute del

signor RI 1 non verrebbe correttamente accertato, ciò che costituisce un

pregiudizio irreparabile. (…)” VI, pag. 2).

Va

qui infatti ribadito che la perizia ordinata in ambito psichiatrico va a

completare gli accertamenti già svolti in ambito reumatologico e che, se

necessario alla luce delle risultanze mediche, le rispettive conclusioni

dovranno poi essere oggetto di una discussione globale tra gli esperti

coinvolti.

Inoltre,

come sopra accennato, non è del resto ipotizzabile nel caso concreto

l’esistenza di un danno irreparabile, dato invece quando gli accertamenti

medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante sull’integrità

fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in

fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.). In effetti l’insorgente

– senza tuttavia minimamente documentare e quindi alla stregua di una

semplice allegazione di parte –, nella “Replica spontanea” 6

novembre 2020 (VI), si è limitato in modo del tutto generico a sostenere che “(…)

l’agire dell’Ufficio ha già avuto conseguenze anche sull’aspetto psicologico

dell’assicurato, tanto da intravvedersi la necessità di svolgere una perizia

psichiatrica. (…)” (doc. VI, punto 7, pag. 3).

Va

qui infine ricordato che il rifiuto ad ulteriori misure probatorie può essere

giustificato sulla base di una valutazione anticipata delle prove (in argomento

vedi Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,

2010, § 21, note marginali 972-982, pagg. 180-183 e riferimenti) in

concreto ravvisabile nel fatto che, considerata completa la perizia di decorso

del 1. maggio 2020 del dr. __________ – “(…) La perizia 01.05.2020

del Dr. __________ risulta completa e dettagliata. “(…)” (doc. AI 111/375) –,

l’Ufficio AI ha concluso che non era necessaria una perizia pluridisciplinare

bastando l’esperimento di una perizia monodisciplinare di natura psichiatrica

con a seguire, se necessario, una discussione globale tra gli esperti

coinvolti.

Stante

tutto quanto precede, si deve dunque confermare la decisione impugnata con cui

l’Ufficio AI – come da “Annotazione per/da SMR” del 21 luglio

2020.

del dr. __________ – ha confermato la “(…) necessità di una

perizia monodisciplinare di ordine psichiatrico. (…)” (doc. AI 111/374).

2.7

In

simili circostanze, la decisione impugnata deve quindi essere confermata,

mentre il ricorso va respinto.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti