32.2020.122
Decisione incidentale. Confermata la necessità di procedere ad una perizia monodisciplinare e non pluridisciplinare come preteso dal ricorrente. Non essendo necessaria una perizia pluridisciplinare lasciata aperta la questione a sapere se un danno irreparabile é dato o meno
8 febbraio 2021Italiano27 min
nella “Replica spontanea”; cfr. consid. 1.6) – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui la decisione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.122
FS
Lugano
8 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione (incidentale) del 25 agosto 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1968, il 7 agosto 2015 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI
per adulti in quanto affetto da “(…) problemi rotatori con la spalla dx (…)”
(doc. AI 1/1-10).
L’Ufficio
AI – visti la perizia
reumatologica 7 settembre 2016 del dr. __________ (doc. AI 46/187-197), i
rapporti finali 14 settembre e 4 ottobre 2016 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 47/198-200 e 53/215-217), l’“Annotazione per l’incarto” del 27
settembre 2016 (doc. AI 48/201), la tabella elaborata il 28 settembre 2016 con
le riduzioni al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 50/204-207) e la
valutazione del consulente in integrazione professionale del 3 ottobre 2016
(doc. AI 51/208-210) –, con
decisione del 14 novembre 2016, cresciuta incontestata in giudicato e
preavvisata il 4 ottobre 2016 (doc. AI 52/211-214), ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità nullo e i presupposti
necessari per poter riconoscere il diritto a provvedimenti professionali non
dati (doc. AI 58/223-226).
1.2. Il
25 giugno 2019 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda (doc. AI 64/239-249)
nella quale, vista l’annotazione 26 giugno 2016 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 61/229), l’Ufficio AI è entrato nel merito.
Con
“Progetto di decisione” del 13 dicembre 2019, visti il rapporto finale
10 settembre con l’annotazione 26 settembre 2019 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 72/264-266 e 76/271), l’Ufficio AI ha preavvisato il rifiuto del
diritto ad una rendita d’invalidità e/o a provvedimenti professionali (doc. AI
83/285-289).
A
seguito delle osservazioni 24 gennaio 2020 (doc. AI 88/295-301) formulate
tramite l’avv. RA 1 dello __________ il quale, in particolare, ha sostenuto che
“(…) nel caso del sig. RI 1 è inoltre imprescindibile allestire una perizia
pluridisciplinare, perlomeno che valuti lo stato di salute dell’assicurato dal
punto di vista reumatologico-ortopedico-psichiatrico. (…)” (doc. AI 88/297)
– vista l’“Annotazione per/da
SMR” 26 febbraio 2020 nella quale il dr. __________ ha concluso che “(…)
dalla documentazione a disposizione non risulta esservi presenza di
polipatologia che giustificherebbe l’esecuzione di una valutazione
pluridisciplinare. (…)” (doc. AI 96/319) –,
l’Ufficio AI ha concluso per la necessità di far esperire una perizia
reumatologica di decorso a cura del dr. __________ (cfr. doc. AI 90/303-304,
91/305, 92/306-308, 93/309-314, 94/315 e 95/318).
Con
“Progetto di decisione” del 25 maggio 2020 (che annulla e sostituisce
quello precedente del 13 dicembre 2019) –
visti la perizia reumatologica 1. maggio 2020 del dr. __________ (doc. AI
99/323-340), il rapporto finale 6 maggio 2020 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 100/341-343) e l’“Annotazione per l’incarto” 18 maggio 2020 con
la presa di posizione del consulente in integrazione professionale (doc. AI
102/345-346) – l’Ufficio AI si è
confermato nel rifiuto del diritto a prestazioni (doc. AI 103/347-352).
Con
osservazioni 26 giugno 2020 l’assicurato, tramite l’avv. __________ del
medesimo __________ e producendo la relativa documentazione (cfr. doc.
104/353-358), ha contestato la valutazione medica e preteso il diritto ad una rendita
intera dal 20 dicembre 2018 (doc. AI 105/359-362). Contestualmente l’avv. __________
ha ribadito che “(…) nel caso del sig. RI 1 era imprescindibile allestire
una perizia pluridisciplinare, per valutare lo stato di salute dell’assicurato
dal punto di vista reumatologico-ortopedico-psichiatrico. (…)” (doc. AI
105/361).
Il
dr. __________, interpellato in merito alla documentazione medica prodotta con
le succitate osservazioni del 26 giugno 2020 (doc. AI 106/364),
nell’annotazione del 21 luglio 2020 ha concluso che “(…) l’attuale
documentazione presentata in sede di osservazione al progetto non evidenzia
nuovi elementi o una modifica dello stato di salute. La perizia del dr. __________
risulta completa e dettagliata. In considerazione della diagnosi reumatologica
ritengo necessario completare l’istruttoria con una valutazione peritale psichiatrica.
(…)” (doc. AI 107/365-366).
L’Ufficio
AI ha quindi proceduto a far eseguire una perizia psichiatrica (doc. AI
108/367-368).
L’avv.
__________, dopo essere stato interpellato dall’Ufficio AI in merito alla
richiesta di allestire una perizia pluridisciplinare (doc. AI 109/369-370), con
lettera Raccomandata del 14 agosto 2020 ha comunicato all’amministrazione che “(…)
la perizia pluridisciplinare si giustifica già solo per il fatto che si intende
procedere con una perizia psichiatrica. Si contesta che gli atti medici
prodotti con le osservazioni 26 giugno 2020 non portano alcun elemento nuovo
alla fattispecie, ritenuto che accertano uno stato di salute ben peggiore
rispetto a quello valutato dal perito reumatologo. Alla luce di quanto sopra si
ritiene necessaria una perizia ortopedica che permetta di capire il reale stato
di salute dell’assicurato e quali siano le effettive risorse motorie in capo al
sig. RI 1. Per questo motivo si ribadisce la richiesta di effettuare una
perizia pluridisciplinare richiedendo che venga emessa una decisione
incidentale impugnabile. (…)” (doc. AI 110/371-373, la sottolineatura è
del redattore).
1.3. L’Ufficio
AI, con “Decisione incidentale” del 25 agosto 2020 (oggetto della
presente vertenza e dando seguito alla succitata richiesta in questo senso), ha
confermato la “(…) necessità di una perizia monodisciplinare di ordine
psichiatrico (…)” (doc. AI 111/374-377).
1.4. Con
il presente ricorso, RI 1, sempre tramite l’avv. RA 1, ha chiesto di annullare
la decisione impugnata e, in via princilale, di ordinare all’Ufficio AI “(…)
di far allestire una perizia pluridisciplinare (reumatologica-ortopedica-psicologica)
(…)”, subordinatamente “(…) una perizia bidisciplinare
(reumatologica-psicologica) (…)” (I, pag. 6).
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha sviluppato, in
particolare, le seguenti considerazioni:
" (…)
12. […]
La paura dell'assicurato - oltre ad avere una
definizione incompleta del proprio stato di salute in mancanza della perizia
ortopedica - è quella di trovarsi di fronte a due referti che non permettono di
definire e comprendere le inabilità accertate, che si scaricano le cause dei
disturbi dell'assicurato tra di loro. La perizia reumatologica ha già avuto
modo di stabilire che soltanto una parte dei disturbi e dei deficit funzionali
sono spiegabili oggettivamente, lasciando aperto il campo della psichiatria.
La sola perizia psichiatrica, senza un confronto con i
medici periti, potrebbe concludere che unicamente i problemi fisici sono
all'origine dei disturbi, ciò che non sarebbe di nessun aiuto. Oppure il
contrario. Un coordinamento è sicuramente necessario, ciò che può essere
garantito unicamente da una perizia pluridisciplinare oppure, in via
subordinata da una bidisciplinare.
13. I medici curanti hanno
constatato un'inabilità lavorativa totale in qualsiasi attività. Inoltre i
medici ortopedici hanno certificato gli importanti disturbi omero scapolari,
che necessitano un nuovo intervento chirurgico. La necessità di una perizia
pluridisciplinare (ortopedica e psichiatrica, in aggiunta a quella
reumatologica) appare pertanto irrinunciabile.
[…].
15. La necessità della
perizia pluridisciplinare è data dal momento che il dr. __________, nel
redigere la perizia reumatologica, non è stato in grado di determinare l'esatta
origine dei disturbi e quindi anche le dirette conseguenze sulla capacità
lavorativa dell'assicurato. I referti dei medici curanti sono in contrasto con
quanto concluso dal perito reumatologo.
Con ogni certezza si
può affermare che una perizia psichiatrica non potrà sanare l'assenza di una
perizia ortopedica.
Inoltre non si può non
osservare che le scelte dell'Ufficio Al si sono rivelate sempre errate, tanto
che dopo il primo progetto di decisione del mese di dicembre 2019, è stata
ordinata una perizia reumatologica e ora è prevista quella psichiatrica.
16. Ogni assicurato ha il
diritto ad una valutazione oggettiva, completa e non contraddittoria del
proprio stato di salute in funzione della valutazione al diritto a prestazioni
da parte dell'assicurazione invalidità. Questo diritto non è garantito oggi in
assenza di una perizia pluridisciplinare. (…)." (I, punti 12, 13, 15 e 16,
pagg. 4 e 5)
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI –
osservato che “(…) innanzitutto lo scrivente UAI rileva che controparte non
ha dimostrato la presenza di un pregiudizio irreparabile. Tale aspetto
determina l'irricevibilità del presente ricorso. […] A titolo puramente
abbondanziale lo scrivente UAl precisa e ribadisce che l'accertamento peritale
già attuato (di natura reumatologica e di decorso) va completato con una
perizia psichiatrica, che l'UAI ha chiarito che non vi sono le condizioni per
procedere all'allestimento di una perizia pluridisciplinare in assenza di
elementi clinici multifattoriali (cfr. annotazione del SMR del 26 febbraio
2020), che il medesimo TCA con riferimento alla prassi dell'Alta Corte ha
precisato che il reumatologo, anche non avendo una specializzazione in ortopedia,
per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei mezzi per valutare in modo
adeguato e completo affezioni all’apparato muscoloscheletrico (cfr. inc. TCA n.
32.2011.2014 del 16 gennaio 2012; rinvio a STF 9C_547/2010 del 26 gennaio
2010), che nella presente fase istruttoria, ritenuto quanto emerso dalla
perizia reumatologica, tenuto conto della globalità dei disturbi, la perizia
indicata nel settore psichiatrico va a completare la verifica del quadro medico
– funzionale dell'assicurato. Si precisa ancora che, qualora vi fossero
inabilità lavorative valutate in diversi ambiti, avrebbe luogo come da prassi
dell'Alta Corte la discussione globale tra i periti. (…)” (IV, pag. 3) – ha chiesto di respingere il ricorso
laddove ritenuto ricevibile.
1.6. Con
“Replica spontanea” del 6 novembre 2020 –
osservato, in particolare, che visti i due preavvisi negativi e l’asserita
diversa valutazione dei medici curanti, non contestata nella risposta, “(…)
appare quindi evidente che in assenza dell'allestimento di una perizia
pluridisciplinare, lo stato di salute del signor RI 1 non verrebbe
correttamente accertato, ciò che costituisce un pregiudizio irreparabile. Egli
non avrebbe la possibilità di dimostrarlo successivamente. (…)” (VI, punto
5, pag. 2) e richiamata la STCA 32.2019.85 del 27 aprile 2020 di cui si dirà in
seguito) – l’insorgente ha
concluso che “(…) la documentazione medica prodotta dall'assicurato è in
netto contrasto con gli accertamenti fatti dall'Ufficio Al e con la volontà di
non esperire una perizia pluridisciplinare. L'agire dell'Ufficio ha già avuto
conseguenze anche sull’aspetto psicologico dell'assicurato, tanto da
intravvedersi la necessità di svolgere una perizia psichiatrica. […] II
pregiudizio irreparabile è senz'altro dato nella fattispecie. (…)” (VI,
punti 7 e 8, pag. 3).
1.7. Con
osservazioni 19 novembre 2020 l’Ufficio AI, rilevata l’assenza di argomentazioni
che non siano già state considerate, si è confermato nelle proprie allegazioni
e ha insistito nella domanda di reiezione del ricorso (VIII, trasmesso per
conoscenza al ricorrente; IX).
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2. In
lite è il provvedimento con cui l’Ufficio AI ha confermato la necessità di una
perizia monodisciplinare di ordine psichiatrico (cfr. consid. 1.3).
Si
tratta di una decisione incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in
relazione con gli articoli 5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata
direttamente con ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa
un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93
consid. 6.1).
2.3. Giusta
l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio
Fatti
i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le
informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Per
l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami
medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve
sottoporvisi.
Se
l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante
un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere
d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e
decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.4. Come
accennato, presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in
particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un
danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275
consid. 1.2.1).
Questo
Tribunale, nella STCA 32.2019.85 del 27 aprile 2020 (richiamata dall’insorgente
nella “Replica spontanea”; cfr. consid. 1.6) – chiamato a pronunciarsi in un caso in cui la decisione
incidentale con cui l’amministrazione aveva confermato la necessità di un
accertamento medico è stata contestata adducendo che gli aspetti determinanti,
siano essi medici o di possibilità di reinserimento professionale, sarebbero
già stati sufficientemente ed esaurientemente chiariti e che, ritenuta
l’impossibilità di reinserimento professionale in qualsiasi attività posta dal
consulente in integrazione professionale, ulteriori accertamenti medici
configurerebbero un’inammissibile “seconda opinione”
–, riguardo al concetto di danno
irreparabile ha rilevato che:
" (…) Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non
può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione
favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1
pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il
prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere
considerato irreparabile.
La giurisprudenza ha anche precisato che un danno
irreparabile è dato quando gli accertamenti medici comportano un aggravio che
incide in maniera rilevante sull’integrità fisica o psichica della persona da
peritare (DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257
consid. 3.4.2.7.).
Nella DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, il Tribunale
federale (TF) ha stabilito che una perizia ingiustificata può di regola causare
un pregiudizio giuridico, e non soltanto di fatto. Di conseguenza, in caso
d’impugnazione di una disposizione di perizia contestata, si deve ammettere
l’adempimento del presupposto d’entrata in materia del pregiudizio
irreparabile.
Un pregiudizio irreparabile può essere dato se una
prospettata perizia non è necessaria a fronte di una fattispecie già
completamente accertata, perizia che corrisponde dunque soltanto a una “seconda
opinione” (DTF 141 V 330 consid. 5.2).
La persona assicurata non è tenuta a sottoporsi a
un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata sufficientemente chiarita.
Secondo la giurisprudenza, i principi procedurali della LPGA non conferiscono
all’assicuratore il diritto di ordinare una “seconda opinione” in presenza di
una fattispecie già chiarita mediante perizia, nel caso in cui esso non sia
soddisfatto delle relative risultanze. Pertanto, una persona assicurata deve
potersi rifiutare di sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già
stata chiarita a sufficienza e la sua disposizione condurrebbe a
un’inammissibile “seconda opinione” (DTF 136 V 156 consid. 3.3). (…)."
(STCA 32.2019.85 del 27 aprile 2020, consid. 2.3)
In
quell’evenienza – non potendo
concludere per l’impossibilità di un reinserimento dell’assicurata, essendo necessari
ulteriori accertamenti pluridisciplinari che non configuravano un’inammissibile
“seconda opinione” e non essendo nemmeno ipotizzabile un danno
irreparabile quando gli accertamenti medici comportano un aggravio che incide
in maniera rilevante sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare
– il TCA ha respinto il ricorso.
Sempre
questo Tribunale, in un’altra STCA 32.2020.110 del 26 novembre 2020 – chiamato a pronunciarsi in merito ad una
decisione incidentale con la quale l’amministrazione aveva negato la necessità
di estendere l’accertamento pluridisciplinare predisposto anche all’aspetto
ortopedico, osservato che non si trattava né di una perizia ingiustificata che
può di regola causare un pregiudizio giuridico e non soltanto di fatto, né di
una perizia non necessaria perché la fattispecie è già stata completamente
accertata e ribadito che un danno meramente fattuale, come può essere il
prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere
considerato irreparabile –, riprese
le succitate considerazioni riguardo al concetto di danno irreparabile, si è
chiesto se, visto l’accordo tra le parti circa l’esigenza di un accertamento
medico pluridisciplinare, il rifiuto dell’estensione dell’accertamento
predisposto anche alla specialità ortopedica costituisse o meno un danno
irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA, quale presupposto
necessario per un ricorso contro una decisione incidentale. Tale quesito non è
stato approfondito visto che in ogni caso la domanda di un esame aggiuntivo di
natura ortopedica andava respinta. Di conseguenza, nella misura in cui era
ricevibile, il ricorso è stato respinto.
2.5. Nella
presente fattispecie nessuno contesta la necessità di ulteriori accertamenti
medici. L’unica differenza sta nel fatto che secondo l’Ufficio AI bisogna
procedere ad una perizia monodisciplinare di ordine psichiatrico mentre l’insorgente
pretende che sarebbe indispensabile l’allestimento di una perizia
pluridisciplinare di natura reumatologica, ortopedica e psichiatrica.
In
concreto – viste le chiare differenze rispetto al caso deciso con la
succitata STCA 32.2019.85 del 27 aprile 2020 (cfr. consid.2.4) – non è
possibile seguire l’insorgente laddove, richiamando quella sentenza (cfr.
consid. 1.6), pretendesse di comprovare l’esistenza di un danno irreparabile.
Piuttosto,
viste le analogie della presente fattispecie con la STCA 32.2020.110 del 26
novembre 2020 – in casu vi è
sostanziale accordo circa la necessità di un accertamento medico psichiatrico e
il dissenso si limita alla questione di sapere se, come preteso
dall’insorgente, lo stesso debba o meno essere effettuato nell’ambito di una
perizia pluridisciplinare (reumatologica, ortopedica e psichiatrica) –, anche in questa evenienza vi è da
chiedersi se la decisione impugnata, con cui l’Ufficio AI ha confermato la
necessità di una perizia monodisciplinare di ordine psichiatrico, costituisce un
danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPGA, quale presupposto
necessario per un ricorso contro una decisione incidentale.
La
questione di sapere se in concreto sia effettivamente dato un danno
irreparabile non merita, tuttavia, di essere ulteriormente approfondita visto
che in ogni caso, come si dirà meglio più avanti, l’insorgente non fa valere
validamente che gli accertamenti medici predisposti comportano un aggravio che
incide in maniera rilevante sulla sua integrità fisica o psichica e che, per i
motivi che seguono, non è nemmeno necessario l’allestimento di una perizia
pluridisciplinare.
2.6. Nell’ambito
della seconda domanda di prestazioni, come accennato (cfr. consid. 1.2) – dopo che nell’annotazione 26 giugno 2019 (visti
i certificati medici 11 gennaio, 22 febbraio, 2 e 27 maggio 2019 nei quali il
dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, ha attestato un’inabilità
lavorativa del 100% dal 20 dicembre 2018 al 5 settembre 2019 (doc. AI
62/230-233)) aveva concluso che “(…) la documentazione medica
ricevuta permette di oggettivare un possibile cambiamento dello stato di salute
tale da poter entrare nel merito di una nuova rivalutazione clinica. (…)”
(doc. AI 61/229) – il dr. __________, nel rapporto finale SMR del
10 settembre 2019 (doc. AI 72/264-266), appurato che l’assicurato è stato
sottoposto ad un nuovo intervento alla spalla destra il 20 dicembre 2018, posta
la diagnosi con ripercussione sulla CL di “(…) recidiva di rottura del
sovraspinato in artrosi AC spalla destra con ricostruzione, decompressione
sottoacromiale e resezione AC. Periartropatia omeroscapolare bilaterale.
Sindrome lombospondilogena bilaterale (…)” (doc. AI 72/265) e rinviando al
precedente rapporto finale SMR del 4 ottobre 2016 (cfr. doc. AI 53/215-217), ha
concluso per un’incapacità lavorativa in un’attività adeguata del “(…) 100%
dal 20.12.2018 al 20.03.2019 e dello 0% dal 21.03.2019 (…)” (doc. AI
72/265; ovvero tre mesi dopo l’intervento chirurgico alla spalla dx). Lo stesso
dr. __________ – invitato a prendere posizione sull’ulteriore rapporto
del 5 settembre 2009 del dr. __________ (doc. AI 73/267 e 75/270) – con
l’annotazione 26 settembre si è confermato nel precedente rapporto finale SMR
del 10 settembre 2019 (doc. AI 76/271). Esperiti ulteriori accertamenti
economici – la tabella allestita il 27 settembre 2019 con le riduzioni
al reddito ipotetico da invalido (doc. AI 76/272-275), l’“Annotazione per
l’incarto” dello stesso giorno (doc. AI 78/276-277), il “Verbale
incontro del 29.10.2019” (doc. AI 80/280) e il “Rapporto finale SIP”
del 29 ottobre 2019 (doc. AI 82/282-284) – con “Progetto di
decisione” 13 dicembre 2019 l’Ufficio AI ha poi preavvisato il rifiuto del
diritto ad una rendita d’invalidità e/o a provvedimenti professionali (doc. AI
83/285-289).
Con
le osservazioni del 24 gennaio 2020, tramite l’avv. RA 1 e per quanto qui
d’interesse, l’assicurato ha contestato la valutazione medica adducendo che “(…)
è del tutto scorretta la conclusione riguardante l’abilità lavorativa
dell’assicurato, la quale non è data nella fattispecie. Sia il rapporto medico
del 05.09.2019 allestito dal dr. med. __________ che il certificato medico del
Considerandi
07.01.2020
del dr. med. __________ attestano la totale incapacità lavorativa
del sig. RI 1. Entrambi i documenti sono presenti nell’incarto AI. […]
Inoltre i dolori riducono la sua capacità di concentrazione. L’attività è in
genere rallentata. Questi aspetti non sono a torto stati considerati. Nel caso
del sig. RI 1 è inoltre imprescindibile allestire una perizia
pluridisciplinare, perlomeno che valuti lo stato di salute dell’assicurato dal
punto di vista reumatologico-ortopedico-psichiatrico. Già nella perizia
reumatologica del 7.09.2016 il perito aveva avanzato disturbi alla psiche, i
quali hanno subìto sicuramente un peggioramento a causa della critica
situazione fisico-lavorativa. (…)” (doc. AI 88/295 e 88/297).
L’Ufficio
AI – vista la “Richiesta perizia” del 12 febbraio 2020 (doc. AI
90/303-304) preavvisata favorevolmente dal Sostituto capo ufficio (doc. AI
91/305) – ha ordinato una perizia monodisciplinare reumatologica di
decorso a cura del dr. __________ (doc. AI 92/306-308 e 93/309-314). Quanto
alla richiesta di una perizia pluridisciplinare formulata tramite l’avv. RA 1
il 20 febbraio 2020 (doc. AI 94/315) – vista l’annotazione 26 febbraio
2020.
nella quale il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) dalla
documentazione a disposizione non risulta esservi presenza di polipatologia che
giustificherebbe l’esecuzione di una valutazione peritale pluridisciplinare.
(…)” (doc. AI 96/319) – l’Ufficio AI ha comunicato allo studio
legale che vista la presa di posizione del loro SMR “(…) verrà effettuata
unicamente una perizia reumatologica, come da comunicazione del 19.02.2020. (…)”
(doc. AI 95/318).
Il
dr. __________, nella perizia reumatologica del 1. maggio 2020 (doc. AI
99/323-340) – poste le seguenti
diagnosi reumatologiche con conseguenze sulla capacità lavorativa: “(…)
Periartropatia omeroscapolare bilaterale in - Esiti da ricostruzione di lesione
della cuffia dei rotatori ed acromeoplastica, in artroscopia, della spalla
destra, il 15.12.2014 - Esiti da ricostruzione del tendine sovraspinoso,
decompressione sottoacromeale, resezione acromeoclaveare della spalla destra,
per recidiva di rottura, il 20.12.2018 (…)” (doc. AI 99/333) – ha, in particolare, concluso che “(…)
vi sono risorse fisiche che permettono una reintegrazione professionale. Fino
al 19.12.2018 va riconfermata la valutazione della capacità lavorativa
dell’assicurato stabilita al momento della valutazione peritale antecedente del
6.9.2016
In un lavoro adatto allo stato di salute, tenente pienamente conto di
tutte le risorse fisiche ora presenti, giudico l’assicurato, a partire dal
21.3.2019, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9
ore, con rendimento massimo del100%. […] È giustificata un’inabilità
lavorativa totale, per qualsiasi tipo di lavoro, della durata di 3 mesi
seguenti il secondo intervento chirurgico ortopedica alla spalla destra, quindi
dal 20.12.2018 al 20.3.2019. (…)” (doc. AI 99/337-338).
Il
medico SMR dr. __________ – avuto riguardo alla documentazione medica
prodotta con le osservazioni del 26 giugno 2020 al progetto di decisione del 25
maggio 2020 (doc. AI 105/359-362 e 104/353-357) –, nell’“Annotazione
per/da SMR” del 21 luglio 2020 (doc. AI 107/365-366), ha concluso che “(…)
l’attuale documentazione presentata in sede di osservazione al progetto non
evidenzia nuovi elementi o una modifica dello stato di salute. La perizia del
dr. __________ risulta completa e dettagliata. In considerazione della diagnosi
reumatologica ritengo necessario completare l’istruttoria con una valutazione
peritale psichiatrica. (…)” (doc. AI 107/365-366).
Con
il ricorso – fatte salve le succitate argomentazioni rimaste tuttavia
allo stadio di semplici allegazioni di parte (cfr. consid. 1.4) – l’insorgente
non ha prodotto né indicato la benché minima documentazione medica che permetta
di distanziarsi dalle suesposte conclusioni a cui è giunto il medico SMR dr. __________.
Anche
nella “Replica spontanea” del 6 novembre 2020 l’insorgente si è limitato
ad addurre che, visti i due preavvisi negativi e la diversa valutazione dei
medici curanti, “(…) appare quindi evidente che in assenza dell'allestimento
di una perizia pluridisciplinare, lo stato di salute del signor RI 1 non
verrebbe correttamente accertato, ciò che costituisce un pregiudizio
irreparabile. Egli non avrebbe la possibilità di dimostrarlo successivamente.
(…)” (VI, punto 5, pag. 2).
Questo
Tribunale osserva come dalla documentazione medica agli atti non risulta che un
medico specialista e non abbia mai formulato una chiara indicazione circa la
necessità di un accertamento specialistico di natura ortopedica e che nessuno
si è espresso in merito alla perizia 1. maggio 2020 del dr. __________
(perizia, questa, del resto allegata al “Progetto di decisione” 25
maggio 2020 notificato allo __________ doc. AI 103/347-352).
Va
qui ricordato che in merito all’allestimento di una perizia ortopedica
piuttosto che reumatologica, anche se non ha una specializzazione in ortopedia,
il reumatologo per formazione ed esperienza lavorativa dispone dei mezzi per
valutare in modo adeguato e completo affezioni all’apparato
muscolo-scheletrico. In questo senso, nella STF 9C_547/2010 del 26 gennaio
2011, il TF ha, tra l’altro, osservato che “(…) Gegenstand
der Rheumatologie - als Teildisziplin der Inneren Medizin - sind (chronische)
Schmerzen des Bewegungsapparates; dies trifft u.a. auch auf die Orthopädie zu
(Urteil 9C_203/2010 vom 21. September 2010 E. 4.1). Weshalb insbesondere der
Rheumatologe nicht in der Lage gewesen sein soll, die Rückenbeschwerden des
Versicherten kompetent zu beurteilen, ist nicht ersichtlich (…)” (STF 9C_547/2010
del 26 gennaio 2011 consid. 4.1). In effetti, i confini dell’area di
competenza dell’ortopedico e del reumatologo non sono sempre assolutamente
netti, ma possono anche sovrapporsi a seconda delle circostanze (STF
9C_856/2010 del 27 giugno 2011 consid. 5.2). Anche nella STF 8C_835/2014 del 16
gennaio 2015, richiamata la succitata STF 9C_547/2010 del 26 gennaio 2011, il TF
ha rilevato come “(…) weshalb insbesondere die Rheumatologie nicht in der
Lage gewesen sein soll, die Beschwerden am linken Fuss der Versicherten
kompetent zu beurteilen, ist nicht ersichtlich (…)” (STF 8C_835/2014 del 16
gennaio 2015, consid. 3.3).
In
concreto, vista la perizia reumatologica 1. maggio 2020 del dr. __________
(doc. AI 99/323-340), confermata anche dai medici SMR dr. __________ nel
rapporto finale del 6 maggio 2020 (doc. AI 100/341-343) e dr. __________ nell’“Annotazione
per/da SMR” del 21 luglio 2020 (doc. AI 107/365), questo Tribunale ritiene
che a ragione – vista l’indicazione del medico SMR dr. __________ in
questo senso: “(…) in considerazione della diagnosi reumatologica ritengo
necessario completare l’istruttoria con una valutazione peritale psichiatrica.
(…)” (doc. AI 107/365) – l’Ufficio AI, negata la necessità di un
accertamento pluridisciplinare, ha confermato l’ordine di procedere ad una
perizia monodisciplinare di natura psichiatrica.
È
dunque a ragione che nella risposta di causa l’Ufficio AI ha, in particolare,
rilevato che “(…) ritenuto quanto emerso dalla perizia reumatologica, tenuto
conto della globalità dei disturbi, la perizia indicata nel settore
psichiatrico va a completare la verifica del quadro medico - funzionale dell’assicurato.
Si precisa ancora che, qualora vi fossero inabilità lavorative valutate in
diversi ambiti, avrebbe luogo come da prassi dell’Alta Corte la discussione
globale tra i periti. (…)” (IV, pag. 3).
Per
contro non può essere seguito l’insorgente laddove, senza tuttavia minimamente
documentare e comprovare debitamente le proprie allegazioni, sostiene che “(…)
per una persona con evidenti e constatate limitazioni alle spalle non potrà
sicuramente soccorrere una perizia psichiatrica. I medici curanti
dell’assicurato (medico di famiglia e due ortopedici) hanno certificato un’incapacità
lavorativa totale sulla base delle forti limitazioni del ricorrente. (…)” (VI,
pag. 2). Al riguardo questo Tribunale si limita qui ad evidenziare che il dr. __________,
Specialista in Medicina Interna Generale, nello scarno certificato medico del
17.
giugno 2020 (identico a quello precedente del 7 gennaio 2020 sub doc. AI
104/353) ha attestato che “(…) il signor RI 1, a causa di importante
patologia omero scapolare a destra si trova in incapacità per esercitare
attività lavorativa anche non qualificate a livello fisico. (…)” (doc. AI
104/355) mentre che, tanto il dr. __________ nel rapporto 3 febbraio 2020 (doc.
AI 104/354), quanto il dr. __________, viceprimario di Chirurgia e Ortopedia
dell’Ospedale __________ di __________, __________, nella lettera ambulatoriale
del 19 giugno 2020 (doc. AI 104/356-357), non si sono espressi chiaramente
sulla capacità lavorativa.
Nemmeno
può essere seguito l’insorgente laddove sostiene che “(…) la sola perizia
psichiatrica, senza un confronto con i medici periti, potrebbe concludere che
unicamente i problemi fisici sono all'origine dei disturbi, ciò che non sarebbe
di nessun aiuto. Oppure il contrario. Un coordinamento è sicuramente necessario,
ciò che può essere garantito unicamente da una perizia pluridisciplinare
oppure, in via subordinata da una bidisciplinare. (…)” (I, punto 12, pag.
4) rispettivamente che “(…) appare quindi evidente che in assenza
dell'allestimento di una perizia pluridisciplinare, lo stato di salute del
signor RI 1 non verrebbe correttamente accertato, ciò che costituisce un
pregiudizio irreparabile. (…)” VI, pag. 2).
Va
qui infatti ribadito che la perizia ordinata in ambito psichiatrico va a
completare gli accertamenti già svolti in ambito reumatologico e che, se
necessario alla luce delle risultanze mediche, le rispettive conclusioni
dovranno poi essere oggetto di una discussione globale tra gli esperti
coinvolti.
Inoltre,
come sopra accennato, non è del resto ipotizzabile nel caso concreto
l’esistenza di un danno irreparabile, dato invece quando gli accertamenti
medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante sull’integrità
fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in
fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.). In effetti l’insorgente
– senza tuttavia minimamente documentare e quindi alla stregua di una
semplice allegazione di parte –, nella “Replica spontanea” 6
novembre 2020 (VI), si è limitato in modo del tutto generico a sostenere che “(…)
l’agire dell’Ufficio ha già avuto conseguenze anche sull’aspetto psicologico
dell’assicurato, tanto da intravvedersi la necessità di svolgere una perizia
psichiatrica. (…)” (doc. VI, punto 7, pag. 3).
Va
qui infine ricordato che il rifiuto ad ulteriori misure probatorie può essere
giustificato sulla base di una valutazione anticipata delle prove (in argomento
vedi Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,
2010, § 21, note marginali 972-982, pagg. 180-183 e riferimenti) in
concreto ravvisabile nel fatto che, considerata completa la perizia di decorso
del 1. maggio 2020 del dr. __________ –
“(…) La perizia 01.05.2020
del Dr. __________ risulta completa e dettagliata. “(…)” (doc. AI 111/375) –,
l’Ufficio AI ha concluso che non era necessaria una perizia pluridisciplinare
bastando l’esperimento di una perizia monodisciplinare di natura psichiatrica
con a seguire, se necessario, una discussione globale tra gli esperti
coinvolti.
Stante
tutto quanto precede, si deve dunque confermare la decisione impugnata con cui
l’Ufficio AI – come da “Annotazione per/da SMR” del 21 luglio
2020.
del dr. __________ – ha confermato la “(…) necessità di una
perizia monodisciplinare di ordine psichiatrico. (…)” (doc. AI 111/374).
2.7
In
simili circostanze, la decisione impugnata deve quindi essere confermata,
mentre il ricorso va respinto.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti