32.2020.123
Decisione AI che nega il diritto a prestazioni dopo aver stabilito un grado d'invalidità non pensionabile. Ricorso accolto con retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici psichiatrici. Non assegnazione di ripetibili ma concessione dell'AG con gratuito patrocinio
23 novembre 2020Italiano14 min
Il vicepresidente Il
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.123
rg/sc
Lugano
23 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 settembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 agosto 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per decisione 27 agosto 2020,
esperiti accertamenti medici (in particolare una perizia pluridisciplinare __________
con successiva valutazione SMR; doc. AI 107 e segg.), l’Ufficio AI ha respinto
la domanda di prestazioni presentata nel giugno 2018 da RI 1, il grado
d’invalidità stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei
redditi (27%) non attingendo il minimo pensionabile (40%).
1.2 Contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Istando per la
concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, contesta –
producendo nuova refertazione specialistica (rapporto 16 settembre 2020 dello
psichiatra dr. __________, doc. A/2) – la valutazione medica posta alla base
del provvedimento di diniego e postula in via principale che “venga
riconosciuta una rendita AI”, in subordine il ritorno degli atti “per
nuovi accertamenti medico legali (nuova perizia) e nuova decisione”.
Con la risposta di causa
l’Ufficio AI – sulla scorta del parere espresso pendente lite dal medico SMR (VI-1,
cfr. infra) – chiede la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti
medici opponendosi tuttavia al riconoscimento di ripetibili, la ricorrente
avendo omesso di comunicare in corso di procedura amministrativa il suo
ricovero presso la Clinica __________ di __________, ciò che “avrebbe
verosimilmente condotto ad ulteriori accertamenti ed evitato l’emanazione della
decisione impugnata”.
Con scritto 20 ottobre 2020
il rappresentante dell’insorgente comunica di aderire alla proposta
dell’amministrazione precisando che:
"
Purtroppo ho appreso solo dal
rapporto del Dr. __________ datato 16 settembre 2020, ricevuto con il termine
di ricorso in scadenza, del ricovero presso la clinica di __________ avvenuto a
marzo 2020.
La signora RI 1 non ha certo agito per cattiva volontà.
Il mancato avviso è sicuramente da ricondurre, alle
condizioni di salute e alla sua scarsa, per non dire nulla, comprensione delle
pratiche in corso; senza dimenticare la sua poca dimestichezza con la lingua
italiana.
Non ritengo pertanto che possano esserle accollate
spese e ripetibili, considerata anche la sua situazione economica (è in
assistenza).
Mi permetto inoltre segnalare, da informazioni appena
ricevute dal Dr. __________, che l’assicurata appena stata operata per la nota
problematica alla spalla, anche se di questo non è stato tenuto conto nella
valutazione dell’AI.
La signora RI 1, sempre da quanto mi riferisce il Dr. __________,
nei prossimi giorni verrà ricoverata presso la clinica di __________.” (doc.
VIII)
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato
ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la
lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%).
Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84). Per l’art. 29 cpv.
1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.3 Alla luce degli
atti medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad
un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurata, la fattispecie
vada ulteriormente indagata dal profilo psichiatrico. E ciò sulla base
dell’annotazione 13 ottobre 2020 del medico SMR il quale, presa visione della
nuova documentazione medica prodotta col gravame (doc. A/2), ha evidenziato:
"
II 06.10.2020 __________ giurista
UAI informa che a seguito di precedente rifiuto (Decisione del 27.08.2020:
nessun diritto a rendita), è seguito un ricorso al TCA del 29.09.2020. Viene
contestata nuovamente la valutazione psichiatrica posta in essere dal __________,
si produce un nuovo rapporto medico del Dr. Med. __________ del 16.09.2020. Si
chiede al SMR se tale documentazione è atta a modificare la valutazione resa
dal __________ e dal SMR e se si rendono necessari ulteriori accertamenti.
II 25.05.2020 la Dr. med. __________ direttrice medica
del __________ di __________ attesta: Presa di posizione del Dr. med. D__________:
"Cara Collega, ho preso visione del rapporta medico del 13.01.2020 redatto
dal collega psichiatra Dr. __________ di __________ in merito al quale ti
fornisco le mie osservazioni tenendo conto e a raffronto di quanta riportato
nella valutazione specialistica da me effettuata in occasione della perizia __________.
Innanzitutto rispetto al livello di gravità della depressione diagnosticata
all'A. faccio notare come in occasione del ricovero stazionario pressa
l'Ospedale di __________ avvenuto dal 20.03.2018 al 21.04.2018 la terapia
psicofarmacologica a base di Duloxetina che era già in essere al momento
dell'ammissione sia stata da parte dei curanti ridotta di 30mg al giorno e che
dopo la dimissione essa sia rimasta invariata nel dosaggio, aspetto che sommato
con il dato relativo alla non messa in atto di una nuova ospedalizzazione
psichiatrica e con la descrizione di una giornata tipo non priva di contatti e
di impegni (e quindi di uno stile di vita non impoverito come si riscontra nei
quadri depressivi conclamati di gravità importante) sia da considerare
indicativo perlomeno di un quadro clinico che rimasto sostanzialmente immutato
nel tempo. Per quanta riguarda infine il riferimento ad una non attendibilità
del test psicologico effettuato dalla psicologa __________ non ho evidenziato
da parte mia difficoltà linguistiche dell'A. di portata tale da giustificare o
perlomeno porre l'indicazione di problemi di comprensione del test psicologico
stesso che per questo motivo ritengo debba essere considerato
attendibile.".
Nel ricorso al TCA datato 29.09.2020 e redatto
dall'Avv. RA 1 patrocinatore dell'assicurato si legge: "Anche il
complemento di perizia è stato esaminato dal Dr. __________ il quale al
riguardo si è così espresso: in riferimento al caso della nostra comune
assistita RI 1, 1963, le confermo come già in altra occasione, il mio non
essere d'accordo con la valutazione effettuata dal servizio accertamento medico
per conto dell'Al.
In riferimento alla lettera del 25.05.2020 firmata
dalla Dr.ssa __________ contesto il primo paragrafo dove la collega riassume la
terapia affermando che la paziente ha subito una diminuzione della
farmacoterapia in occasione di questi ultimi mesi di trattamento quando nella
realtà la paziente riceve tutt'oggi e da mesi un trattamento combinato con
Duloxetina 90mg/die più altri farmaci, quindi l'affermazione che il trattamento
sia stato ridotto è una illazione della collega. Le diagnosi poste dal sottoscritto
e dalla Clinica di __________ non vengono messe in discussione ma vengono
negate e quindi l'influenza di queste su una capacità ipotetica in un 'abilità
lavorativa qualunque. Sappiamo che i disturbi depressivi cronici sommati ai
disturbi somatoformi sono tendenzialmente quadri che aggravano la possibilità
di una capacità lavorativa, d'altra parte contrariamente a quanta affermato
dalla collega, __________ non esprime un Incapacità lavorativa certificata per
consuetudine un po' di tutte le cliniche e gli ospedali in Svizzera che tendono
ad evitare di dare un parere definitivo sulla capacità lavorativa di un
paziente ospedalizzato lasciando questo compito ai curanti. D'altra parte,
rileggendo l'ultimo rapporto medico del 26.03.2020 della Clinica __________ di __________,
particolarmente l'esame psichico sulla paziente, è evidente che viene
confermata una importante deflessione del tono dell'umore, cosi che dal punto
di vista farmacologico già i colleghi hanno potenziato la terapia farmacologica
con Duloxetina fino a 120 mg al giorno, cosi come il Trittico e l'introduzione
di un sonnifero retard. La paziente purtroppo dopo il riscontro di una
probabile sindrome delle gambe senza riposo stata dimessa a causa
dell'insorgenza Covid che ha consigliato una dimissione dei pazienti (vedi
rapporto citato Ospedale __________ 26.03.2020). Ritengo quindi che le
osservazioni alle nostre contestazioni della Dr.ssa __________ non entrino nel
merito di quanto da me affermato. Per quanto riguarda poi il tema delle
competenze linguistiche le ricordo soltanto come piccolo aneddoto che
nell'occasione di questa lettera ho provveduto a verificare l'intenzione della
paziente se andare avanti nella contestazione della decisione in quanto la
signora non ha capito assolutamente nulla di quanto deciso dall'Al e di quanta
comunicatole. Sostanzialmente quindi riconfermo la terapia attuale già
impostata dall'ultimo ricovero presso la Clinica di __________ basata su
Duloxetina 120mg/die, Trittico retard 150mg/die, Rivotril 0.5mg per la notte,
Stilnox CR 12.5 mg per la notte, protettori della mucosa dello stomaco,
vitaminici più altri farmaci che la paziente prende per le altre patologie tra
cui una sospetta sindrome delle gambe senza riposo, una dislipidemia mista, un
ipotiroidismo in un trattamento sostitutivo, un diabete mellito latente e una
lpofolatemia: oltre alle diagnosi già riconosciute e riconfermate di sindrome
depressiva ricorrente attuale episodio di grado medio ICD10 F 33.1 e sindrome
somatoforme da dolore persistente ICD10 F45.4. A causa della serietà del quadro
e della persistenza, nonostante le terapie adeguate, di una evidente
sintomatologia depressiva medio-grave con correlati disturbi ansiosi e disturbi
del sonno, prevedibile un ennesimo ricovero presso __________ per un riadeguamento
del trattamento.
Conclusioni
Nelle osservazioni del Dr. Med. __________ si legge
"D'altra parte, rileggendo l'ultimo rapporto medico del 26.03.2020 della
Clinica __________ di __________, particolarmente l'esame psichico sulla
paziente, è evidente che viene confermata una importante deflessione del tono
dell'umore, cosi che dal punto di vista farmacologico già i colleghi hanno
potenziato la terapia farmacologica con Duloxetina fino a 120 mg al giorno,
cosi come il Trittico e l'introduzione di un sonnifero retard", e ancora
"La paziente purtroppo dopo il riscontro di una probabile sindrome delle
gambe senza riposo stata dimessa a causa dell'insorgenza Covid che ha
consigliato una dimissione dei pazienti (vedi rapporto citato Ospedale __________
26.03.2020)" e da ultimo "A causa della serietà del quadro e della
persistenza, nonostante le terapie adeguate, di una evidente sintomatologia
depressiva medio-grave con correlati disturbi ansiosi e disturbi del sonno, è
prevedibile un ennesimo ricovero pressa __________ per un riadeguamento del
trattamento". Da ciò si evince l'opportunità che le conclusioni del Dr.
med. __________ vengano aggiornate almeno all'ultimo rapporto medico del
26.03.2020 della Clinica __________ di __________. Per questo motivo si
suggerisce all’Ufficio Al di istruire una perizia di decorso incaricando di ciò
il Dr. med. __________ nell'ambito del __________ di __________.” (doc. VI-1)
In STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze
ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011).
Nel caso
concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione necessitino
di essere completati, si giustifica – come del resto chiesto dall’amministrazione
medesima – il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso indicato dal
medico SMR nella sua surriferita annotazione del 13 ottobre 2020. In esito alla
nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a
LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel
cui ambito l’assicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente)
censura di fatto e di diritto.
2.4 Secondo l'art. 29
cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito
della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Alla luce, da
un lato, delle surriferite plausibili motivazioni addotte dall’insorgente a
giustificazione della mancata comunicazione del suo ricovero per motivi
psichici in pendenza di procedura amministrativa, considerata d’altro lato la
pertinenza delle osservazioni formulate dall’amministrazione in merito alle
conseguenze della non tempestiva comunicazione, appare equo prescindere
dall’accollo di spese e ripetibili, mentre che si giustifica porre RI 1 al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio soccorrendone le premesse.
L’insorgente risulta infatti
indigente (cfr. sub doc. V-1 il certificato AG con la
decisione 18 agosto 2020 con cui l’USSI ha accolto la richiesta di prestazioni
assistenziali per l’unità di riferimento composta dall’insorgente e dai suoi
famigliari), l’intervento di
un avvocato era da ritenere necessario o perlomeno indicato e il ricorso presentava sin
dall’inizio probabilità d’esito favorevole (DTF 125 V 202 consid.4a, 372
consid. 5b e riferimenti).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto.
§ La
decisione 27 agosto 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI
perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Non si prelevano
spese e non si assegnano ripetibili.
3.- RI 1 è posta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio da parte
dell’avv. RA 1.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Fatti
Il vicepresidente Il
Considerandi
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti