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Decisione

32.2020.123

Decisione AI che nega il diritto a prestazioni dopo aver stabilito un grado d'invalidità non pensionabile. Ricorso accolto con retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici psichiatrici. Non assegnazione di ripetibili ma concessione dell'AG con gratuito patrocinio

23 novembre 2020Italiano14 min

Il vicepresidente Il

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.123

rg/sc

Lugano

23 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 settembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 27 agosto 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per decisione 27 agosto 2020,

esperiti accertamenti medici (in particolare una perizia pluridisciplinare __________

con successiva valutazione SMR; doc. AI 107 e segg.), l’Ufficio AI ha respinto

la domanda di prestazioni presentata nel giugno 2018 da RI 1, il grado

d’invalidità stabilito in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei

redditi (27%) non attingendo il minimo pensionabile (40%).

1.2 Contro suddetta decisione

s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Istando per la

concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, contesta –

producendo nuova refertazione specialistica (rapporto 16 settembre 2020 dello

psichiatra dr. __________, doc. A/2) – la valutazione medica posta alla base

del provvedimento di diniego e postula in via principale che “venga

riconosciuta una rendita AI”, in subordine il ritorno degli atti “per

nuovi accertamenti medico legali (nuova perizia) e nuova decisione”.

Con la risposta di causa

l’Ufficio AI – sulla scorta del parere espresso pendente lite dal medico SMR (VI-1,

cfr. infra) – chiede la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti

medici opponendosi tuttavia al riconoscimento di ripetibili, la ricorrente

avendo omesso di comunicare in corso di procedura amministrativa il suo

ricovero presso la Clinica __________ di __________, ciò che “avrebbe

verosimilmente condotto ad ulteriori accertamenti ed evitato l’emanazione della

decisione impugnata”.

Con scritto 20 ottobre 2020

il rappresentante dell’insorgente comunica di aderire alla proposta

dell’amministrazione precisando che:

"

Purtroppo ho appreso solo dal

rapporto del Dr. __________ datato 16 settembre 2020, ricevuto con il termine

di ricorso in scadenza, del ricovero presso la clinica di __________ avvenuto a

marzo 2020.

La signora RI 1 non ha certo agito per cattiva volontà.

Il mancato avviso è sicuramente da ricondurre, alle

condizioni di salute e alla sua scarsa, per non dire nulla, comprensione delle

pratiche in corso; senza dimenticare la sua poca dimestichezza con la lingua

italiana.

Non ritengo pertanto che possano esserle accollate

spese e ripetibili, considerata anche la sua situazione economica (è in

assistenza).

Mi permetto inoltre segnalare, da informazioni appena

ricevute dal Dr. __________, che l’assicurata appena stata operata per la nota

problematica alla spalla, anche se di questo non è stato tenuto conto nella

valutazione dell’AI.

La signora RI 1, sempre da quanto mi riferisce il Dr. __________,

nei prossimi giorni verrà ricoverata presso la clinica di __________.” (doc.

VIII)

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato

ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la

lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%).

Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

pag. 84). Per l’art. 29 cpv.

1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi

dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.3 Alla luce degli

atti medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad

un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurata, la fattispecie

vada ulteriormente indagata dal profilo psichiatrico. E ciò sulla base

dell’annotazione 13 ottobre 2020 del medico SMR il quale, presa visione della

nuova documentazione medica prodotta col gravame (doc. A/2), ha evidenziato:

"

II 06.10.2020 __________ giurista

UAI informa che a seguito di precedente rifiuto (Decisione del 27.08.2020:

nessun diritto a rendita), è seguito un ricorso al TCA del 29.09.2020. Viene

contestata nuovamente la valutazione psichiatrica posta in essere dal __________,

si produce un nuovo rapporto medico del Dr. Med. __________ del 16.09.2020. Si

chiede al SMR se tale documentazione è atta a modificare la valutazione resa

dal __________ e dal SMR e se si rendono necessari ulteriori accertamenti.

II 25.05.2020 la Dr. med. __________ direttrice medica

del __________ di __________ attesta: Presa di posizione del Dr. med. D__________:

"Cara Collega, ho preso visione del rapporta medico del 13.01.2020 redatto

dal collega psichiatra Dr. __________ di __________ in merito al quale ti

fornisco le mie osservazioni tenendo conto e a raffronto di quanta riportato

nella valutazione specialistica da me effettuata in occasione della perizia __________.

Innanzitutto rispetto al livello di gravità della depressione diagnosticata

all'A. faccio notare come in occasione del ricovero stazionario pressa

l'Ospedale di __________ avvenuto dal 20.03.2018 al 21.04.2018 la terapia

psicofarmacologica a base di Duloxetina che era già in essere al momento

dell'ammissione sia stata da parte dei curanti ridotta di 30mg al giorno e che

dopo la dimissione essa sia rimasta invariata nel dosaggio, aspetto che sommato

con il dato relativo alla non messa in atto di una nuova ospedalizzazione

psichiatrica e con la descrizione di una giornata tipo non priva di contatti e

di impegni (e quindi di uno stile di vita non impoverito come si riscontra nei

quadri depressivi conclamati di gravità importante) sia da considerare

indicativo perlomeno di un quadro clinico che rimasto sostanzialmente immutato

nel tempo. Per quanta riguarda infine il riferimento ad una non attendibilità

del test psicologico effettuato dalla psicologa __________ non ho evidenziato

da parte mia difficoltà linguistiche dell'A. di portata tale da giustificare o

perlomeno porre l'indicazione di problemi di comprensione del test psicologico

stesso che per questo motivo ritengo debba essere considerato

attendibile.".

Nel ricorso al TCA datato 29.09.2020 e redatto

dall'Avv. RA 1 patrocinatore dell'assicurato si legge: "Anche il

complemento di perizia è stato esaminato dal Dr. __________ il quale al

riguardo si è così espresso: in riferimento al caso della nostra comune

assistita RI 1, 1963, le confermo come già in altra occasione, il mio non

essere d'accordo con la valutazione effettuata dal servizio accertamento medico

per conto dell'Al.

In riferimento alla lettera del 25.05.2020 firmata

dalla Dr.ssa __________ contesto il primo paragrafo dove la collega riassume la

terapia affermando che la paziente ha subito una diminuzione della

farmacoterapia in occasione di questi ultimi mesi di trattamento quando nella

realtà la paziente riceve tutt'oggi e da mesi un trattamento combinato con

Duloxetina 90mg/die più altri farmaci, quindi l'affermazione che il trattamento

sia stato ridotto è una illazione della collega. Le diagnosi poste dal sottoscritto

e dalla Clinica di __________ non vengono messe in discussione ma vengono

negate e quindi l'influenza di queste su una capacità ipotetica in un 'abilità

lavorativa qualunque. Sappiamo che i disturbi depressivi cronici sommati ai

disturbi somatoformi sono tendenzialmente quadri che aggravano la possibilità

di una capacità lavorativa, d'altra parte contrariamente a quanta affermato

dalla collega, __________ non esprime un Incapacità lavorativa certificata per

consuetudine un po' di tutte le cliniche e gli ospedali in Svizzera che tendono

ad evitare di dare un parere definitivo sulla capacità lavorativa di un

paziente ospedalizzato lasciando questo compito ai curanti. D'altra parte,

rileggendo l'ultimo rapporto medico del 26.03.2020 della Clinica __________ di __________,

particolarmente l'esame psichico sulla paziente, è evidente che viene

confermata una importante deflessione del tono dell'umore, cosi che dal punto

di vista farmacologico già i colleghi hanno potenziato la terapia farmacologica

con Duloxetina fino a 120 mg al giorno, cosi come il Trittico e l'introduzione

di un sonnifero retard. La paziente purtroppo dopo il riscontro di una

probabile sindrome delle gambe senza riposo stata dimessa a causa

dell'insorgenza Covid che ha consigliato una dimissione dei pazienti (vedi

rapporto citato Ospedale __________ 26.03.2020). Ritengo quindi che le

osservazioni alle nostre contestazioni della Dr.ssa __________ non entrino nel

merito di quanto da me affermato. Per quanto riguarda poi il tema delle

competenze linguistiche le ricordo soltanto come piccolo aneddoto che

nell'occasione di questa lettera ho provveduto a verificare l'intenzione della

paziente se andare avanti nella contestazione della decisione in quanto la

signora non ha capito assolutamente nulla di quanto deciso dall'Al e di quanta

comunicatole. Sostanzialmente quindi riconfermo la terapia attuale già

impostata dall'ultimo ricovero presso la Clinica di __________ basata su

Duloxetina 120mg/die, Trittico retard 150mg/die, Rivotril 0.5mg per la notte,

Stilnox CR 12.5 mg per la notte, protettori della mucosa dello stomaco,

vitaminici più altri farmaci che la paziente prende per le altre patologie tra

cui una sospetta sindrome delle gambe senza riposo, una dislipidemia mista, un

ipotiroidismo in un trattamento sostitutivo, un diabete mellito latente e una

lpofolatemia: oltre alle diagnosi già riconosciute e riconfermate di sindrome

depressiva ricorrente attuale episodio di grado medio ICD10 F 33.1 e sindrome

somatoforme da dolore persistente ICD10 F45.4. A causa della serietà del quadro

e della persistenza, nonostante le terapie adeguate, di una evidente

sintomatologia depressiva medio-grave con correlati disturbi ansiosi e disturbi

del sonno, prevedibile un ennesimo ricovero presso __________ per un riadeguamento

del trattamento.

Conclusioni

Nelle osservazioni del Dr. Med. __________ si legge

"D'altra parte, rileggendo l'ultimo rapporto medico del 26.03.2020 della

Clinica __________ di __________, particolarmente l'esame psichico sulla

paziente, è evidente che viene confermata una importante deflessione del tono

dell'umore, cosi che dal punto di vista farmacologico già i colleghi hanno

potenziato la terapia farmacologica con Duloxetina fino a 120 mg al giorno,

cosi come il Trittico e l'introduzione di un sonnifero retard", e ancora

"La paziente purtroppo dopo il riscontro di una probabile sindrome delle

gambe senza riposo stata dimessa a causa dell'insorgenza Covid che ha

consigliato una dimissione dei pazienti (vedi rapporto citato Ospedale __________

26.03.2020)" e da ultimo "A causa della serietà del quadro e della

persistenza, nonostante le terapie adeguate, di una evidente sintomatologia

depressiva medio-grave con correlati disturbi ansiosi e disturbi del sonno, è

prevedibile un ennesimo ricovero pressa __________ per un riadeguamento del

trattamento". Da ciò si evince l'opportunità che le conclusioni del Dr.

med. __________ vengano aggiornate almeno all'ultimo rapporto medico del

26.03.2020 della Clinica __________ di __________. Per questo motivo si

suggerisce all’Ufficio Al di istruire una perizia di decorso incaricando di ciò

il Dr. med. __________ nell'ambito del __________ di __________.” (doc. VI-1)

In STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011).

Nel caso

concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione necessitino

di essere completati, si giustifica – come del resto chiesto dall’amministrazione

medesima – il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso indicato dal

medico SMR nella sua surriferita annotazione del 13 ottobre 2020. In esito alla

nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a

LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel

cui ambito l’assicurata potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente)

censura di fatto e di diritto.

2.4 Secondo l'art. 29

cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito

della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Alla luce, da

un lato, delle surriferite plausibili motivazioni addotte dall’insorgente a

giustificazione della mancata comunicazione del suo ricovero per motivi

psichici in pendenza di procedura amministrativa, considerata d’altro lato la

pertinenza delle osservazioni formulate dall’amministrazione in merito alle

conseguenze della non tempestiva comunicazione, appare equo prescindere

dall’accollo di spese e ripetibili, mentre che si giustifica porre RI 1 al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio soccorrendone le premesse.

L’insorgente risulta infatti

indigente (cfr. sub doc. V-1 il certificato AG con la

decisione 18 agosto 2020 con cui l’USSI ha accolto la richiesta di prestazioni

assistenziali per l’unità di riferimento composta dall’insorgente e dai suoi

famigliari), l’intervento di

un avvocato era da ritenere necessario o perlomeno indicato e il ricorso presentava sin

dall’inizio probabilità d’esito favorevole (DTF 125 V 202 consid.4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

§ La

decisione 27 agosto 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI

perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Non si prelevano

spese e non si assegnano ripetibili.

3.- RI 1 è posta al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio da parte

dell’avv. RA 1.

4.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Fatti

Il vicepresidente Il

Considerandi

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti