32.2020.126
Decisione AI che riconosce in via di revisione il diritto ad una rendita intera ridotta in seguito ad un quarto di rendita. Ricorso accolto con rinvio atti per ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari
26 novembre 2020Italiano9 min
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.126
rg/sc
Lugano
26 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 agosto 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
1.1 Dopo
attribuzione di un quarto di rendita da aprile a giugno 2006 per un grado
d’invalidità del 40%, dal 1. luglio 2007 RI 1, già muratore/piastrellista,
beneficia di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 56% (doc. AI 149-159).
Con
decisione 5 ottobre 2012 l’Ufficio AI non è entrato in materia su una nuova
domanda presentata dall’assicurato nell’ottobre del medesimo anno (doc. AI
195).
1.2 In esito all’istruttoria
esperita nell’ambito della procedura di revisione avviata d’ufficio nel
dicembre 2019, per decisione 31 agosto 2020 l’amministrazione, accertato un
peggioramento temporaneo delle condizioni di salute, ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una rendita intera per un grado d’invalidità del
100% sino al 30 aprile 2020 per poi quindi ripristinare l’erogazione di un
quarto di rendita (grado 56%) a datare dal 1. maggio 2020 (doc. A).
Contro
suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato da RA 1.
Producendo refertazione medica e contestando sia la valutazione medica che
quella economica (doc. B, C), l’insorgente chiede in via principale
l’attribuzione di una “rendita d’invalidità con il grado del 100%, trascorsi
tre mesi dal peggioramento dello stato di salute ad al più presto da quando è
stata inoltrata la richiesta di prestazioni”, in via subordinata l’attribuzione
di una “rendita d’invalidità nella misura di ¾, con il grado del 61.5% ma al
più prestato [recte: presto] da quando è stata inoltrata la richiesta di
prestazioni” rispettivamente la retrocessione degli atti “affinché
l’amministrazione sia incaricata di procedere con una [recte: un]
accertamento peritale allo scopo di accertare la capacità lavorativa residua”.
Il
7 ottobre 2020 l’insorgente ha fatto pervenire al Tribunale ulteriore documentazione
medica (cfr. IV-1).
Con
la risposta di causa l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per
ulteriori accertamenti e ciò sulla scorta della presa di posizione del medico
SMR del 13 ottobre 2020 del seguente tenore:
"
(…) In considerazione della
certificazione pervenuta in sede di ricorso, emerge lo scritto del Dr. med. __________
del 06.10.2020, che non considera che le limitazioni funzionali citate nel
rapporto medico SMR del 10.06.2020, sono la conseguenza della precisa
integrazione delle limitazioni funzionali del rapporto del Dr. med. __________
del 09.04.2020, dove indicava: “Impossibilità a sollevare carichi e svolgere
lavori pesanti” con le limitazioni funzionali già conosciute dell’A. dal
2006.
Comunque in considerazione della certificazione
pervenuta della Clinica __________ del 12.08.2019 (ed assente agli atti GED) si
rende necessaria la rivalutazione globale dello stato di salute dell’A.,
mediante una perizia pluridisciplinare avente lo scopo di valutare l’evoluzione
dello stato di salute dell’A. dal 2019 ad oggi, rispettivamente la CL per
l’abituale attività e per attività adeguate, da quando possono essere
considerate tali, con menzione delle limitazioni funzionali residue.” (Doc.
VI-1)
Con
scritto 26 ottobre 2020 l’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta dell’Ufficio
AI.
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo
l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da RI 1 in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da RI 1 ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84). Per l’art. 29 cpv.
1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88
a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
p. 137).
2.3 Nel
caso concreto, considerate le risultanze mediche agli atti ed in particolare il
referto 12 agosto 2020 della Clinica di riabilitazione __________ (__________)
prodotto con il gravame (doc. B), onde addivenire ad un chiaro ed affidabile
giudizio sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa dell’assicurato
nella professione intrapresa di muratore/piastrellista ed in altre attività
adeguate, appare giustificato procedere ad ulteriori approfondimenti dal
profilo medico tramite valutazione pluridisciplinare come da surriferita indicazione
del medico SMR (cfr. supra consid. 1.2).
In
STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27
ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten
Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem
Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn
lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Nel
caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti affinché
essa proceda, come detto, ad una valutazione pluridisciplinare, dopo di che,
effettuate le eventuali necessarie valutazioni economiche, nel rispetto dei
dettami dell’art. 57a LAI dovrà essere emessa una nuova decisione
soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurato
potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto
e di diritto.
2.4 Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI. Patrocinato in causa da un sindacato, l’insorgente
ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv.
1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'500.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 31 agosto 2020 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
al ricorrente fr. 1'500 per ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Fatti
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Considerandi
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti