Lexipedia

Decisione

32.2020.126

Decisione AI che riconosce in via di revisione il diritto ad una rendita intera ridotta in seguito ad un quarto di rendita. Ricorso accolto con rinvio atti per ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari

26 novembre 2020Italiano9 min

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.126

rg/sc

Lugano

26 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 31 agosto 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in

fatto e in diritto

1.1 Dopo

attribuzione di un quarto di rendita da aprile a giugno 2006 per un grado

d’invalidità del 40%, dal 1. luglio 2007 RI 1, già muratore/piastrellista,

beneficia di una mezza rendita per un grado d’invalidità del 56% (doc. AI 149-159).

Con

decisione 5 ottobre 2012 l’Ufficio AI non è entrato in materia su una nuova

domanda presentata dall’assicurato nell’ottobre del medesimo anno (doc. AI

195).

1.2 In esito all’istruttoria

esperita nell’ambito della procedura di revisione avviata d’ufficio nel

dicembre 2019, per decisione 31 agosto 2020 l’amministrazione, accertato un

peggioramento temporaneo delle condizioni di salute, ha riconosciuto

all’assicurato il diritto ad una rendita intera per un grado d’invalidità del

100% sino al 30 aprile 2020 per poi quindi ripristinare l’erogazione di un

quarto di rendita (grado 56%) a datare dal 1. maggio 2020 (doc. A).

Contro

suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato patrocinato da RA 1.

Producendo refertazione medica e contestando sia la valutazione medica che

quella economica (doc. B, C), l’insorgente chiede in via principale

l’attribuzione di una “rendita d’invalidità con il grado del 100%, trascorsi

tre mesi dal peggioramento dello stato di salute ad al più presto da quando è

stata inoltrata la richiesta di prestazioni”, in via subordinata l’attribuzione

di una “rendita d’invalidità nella misura di ¾, con il grado del 61.5% ma al

più prestato [recte: presto] da quando è stata inoltrata la richiesta di

prestazioni” rispettivamente la retrocessione degli atti “affinché

l’amministrazione sia incaricata di procedere con una [recte: un]

accertamento peritale allo scopo di accertare la capacità lavorativa residua”.

Il

7 ottobre 2020 l’insorgente ha fatto pervenire al Tribunale ulteriore documentazione

medica (cfr. IV-1).

Con

la risposta di causa l’Ufficio AI postula la retrocessione degli atti per

ulteriori accertamenti e ciò sulla scorta della presa di posizione del medico

SMR del 13 ottobre 2020 del seguente tenore:

"

(…) In considerazione della

certificazione pervenuta in sede di ricorso, emerge lo scritto del Dr. med. __________

del 06.10.2020, che non considera che le limitazioni funzionali citate nel

rapporto medico SMR del 10.06.2020, sono la conseguenza della precisa

integrazione delle limitazioni funzionali del rapporto del Dr. med. __________

del 09.04.2020, dove indicava: “Impossibilità a sollevare carichi e svolgere

lavori pesanti” con le limitazioni funzionali già conosciute dell’A. dal

2006.

Comunque in considerazione della certificazione

pervenuta della Clinica __________ del 12.08.2019 (ed assente agli atti GED) si

rende necessaria la rivalutazione globale dello stato di salute dell’A.,

mediante una perizia pluridisciplinare avente lo scopo di valutare l’evoluzione

dello stato di salute dell’A. dal 2019 ad oggi, rispettivamente la CL per

l’abituale attività e per attività adeguate, da quando possono essere

considerate tali, con menzione delle limitazioni funzionali residue.” (Doc.

VI-1)

Con

scritto 26 ottobre 2020 l’insorgente ha dichiarato di aderire alla proposta dell’Ufficio

AI.

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'in-validità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo

l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è

invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da RI 1 in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in

attività da RI 1 ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

pag. 84). Per l’art. 29 cpv.

1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi

dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88

a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

p. 137).

2.3 Nel

caso concreto, considerate le risultanze mediche agli atti ed in particolare il

referto 12 agosto 2020 della Clinica di riabilitazione __________ (__________)

prodotto con il gravame (doc. B), onde addivenire ad un chiaro ed affidabile

giudizio sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa dell’assicurato

nella professione intrapresa di muratore/piastrellista ed in altre attività

adeguate, appare giustificato procedere ad ulteriori approfondimenti dal

profilo medico tramite valutazione pluridisciplinare come da surriferita indicazione

del medico SMR (cfr. supra consid. 1.2).

In

STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr. STCA 32. 2011.107 del 27

ottobre 2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten

Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem

Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn

lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Nel

caso concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti

dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti affinché

essa proceda, come detto, ad una valutazione pluridisciplinare, dopo di che,

effettuate le eventuali necessarie valutazioni economiche, nel rispetto dei

dettami dell’art. 57a LAI dovrà essere emessa una nuova decisione

soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurato

potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto

e di diritto.

2.4 Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI. Patrocinato in causa da un sindacato, l’insorgente

ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv.

1 Lptca) che appare equo quantificare in fr. 1'500.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 31 agosto 2020 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

al ricorrente fr. 1'500 per ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

Fatti

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Considerandi

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti