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Decisione

32.2020.127

Rifiuto di prestazioni. Ricorso accolto con retrocessione atti per ulteriori accertamenti medici. Accollo spese di procedura a ufficio AI

12 gennaio 2021Italiano9 min

Il vicepresidente Il

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Incarto

n.

32.2020.127

rg/sc

Lugano

12 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2020 di

RI 1

contro

la decisione dell’8 settembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che 1.1 Per decisione 8 settembre 2020, esperiti

accertamenti medici (cfr. in particolare il rapporto SMR 18 agosto 2020, doc.

AI 29) e dopo valutazione economica (cfr. doc. AI 32), l’Ufficio AI ha respinto

la domanda di prestazioni presentata nell’ottobre 2019 da RI 1, stante

l’assenza di perdita di guadagno.

1.2 Contro suddetta decisione

s’aggrava al TCA l’assicurato personalmente. Contesta la valutazione economica

operata dal-l’amministrazione, segnatamente la mancata applicazione del metodo

specifico di calcolo dell’invalidità, evidenziando al riguardo come egli non

abbia mai svolto attività lavorativa in Svizzera. Postula il riconoscimento di

una non meglio specificata rendita AI rispettivamente il rinvio degli atti per

“riesaminare il caso nella sua completezza”.

Con la risposta di causa

l’amministrazione chiede la reiezione del gravame.

Il 19/20 novembre 2020 l’insorgente

ha trasmesso nuova documentazione medica, segnatamente un rapporto del dr. __________

(cfr. VIII/1).

Con osservazioni 2 dicembre

2020 l’Ufficio AI – sulla scorta del parere espresso pendente lite dal medico

SMR (cfr. X-1) – chiede la retrocessione degli atti per procedere a ulteriori

approfondimenti medici. L’amministrazione protesta tuttavia tasse e spese

argomentando che “l’esistenza di una problematica psichiatrica è stata

segnalata all’amministrazione soltanto in sede ricorsuale. Va qui rilevato che

non è comunque dato a sapere se tale problematica abbia effettivamente un

influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato e, se del caso, da quando.

Infatti il Dr. __________ nel rapporto del 14.12.2019 aveva indicato che

l’assicurato presentava una sindrome ansio-depressiva e l’aveva classificata

però senza influsso sulla capacità lavorativa e anche il SMR l’aveva

considerata tale nel rapporto finale del 09.06.2020. L’assicurato ha avuto

inoltre la possibilità di formulare osservazioni al progetto di decisione del

10.06.2020 ma nè dal suo scritto del 18.06.2020, nè tantomeno dalla

documentazione medica da lui prodotta in seguito, risultava una patologia

psichiatrica o che fosse in cura da uno specialista in materia. Alla luce di

quanto precede, non appare pertanto giustificato accollare all’amministrazione

le spese di procedura, in quanto l’assicurato ha provocato inutilmente la procedura

sub judico avendo violato il proprio obbligo di collaborare all’istruttoria

amministrativa” (doc. X p. 2).

Con scritto 10 dicembre 2020

l’insorgente ha dichiarato di accettare la proposta formulata

dall’amministrazione allegando un ulteriore certificato del Servizio

psico-sociale di __________ (XII-2).

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato

ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la

lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%).

Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

pag. 84). Per l’art. 29 cpv.

1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi

dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

2.3 Nel caso in

disamina, alla luce degli atti medici all’inserto v’è effettivamente da

ritenere che, onde addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione

invalidante dell’assicurato la fattispecie vada ulteriormente indagata. E ciò alla

luce dell’annotazione del medico SMR del 25 novembre 2020 il quale, prendendo

posizione sulla refertazione medica prodotta in corso di causa, ha evidenziato

come “In base alla nuova certificazione medica pervenuta

in sede di ricorso, emerge in particolare il certificato del Dr. med. __________

del 17.11.2020, nel quale cita: “sindrome ansio-depressivo marcato seguito dal

servizio psicosociale a __________ per choc Traumatico”. Per cui è necessario

l’aggiornamento atti, richiedendo la compilazione del formulario medico al

Servizio Psico Sociale di __________, dove l’A. è seguito dal profilo

psichiatrico. Alla ricezione dello stesso procederemo alla eventuale

definizione del caso” (doc. X-1).

In STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

In concreto,

considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso

sopra indicato, segnatamente istruendo la causa dal profilo psichiatrico. In

esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami

dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt.

56ss LPGA.

2.4 Secondo l'art. 29

cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Nel caso

concreto le spese di procedura vanno poste a carico dell’autorità intimata,

ritenuto che se da un lato la problematica psichiatrica era stata segnalata dal

medico curante dr. __________ in procedura amministrativa nel quadro delle

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa (sindrome ansioso depressiva,

cfr. rapporto 14 dicembre 2019, doc. AI 10), d’altro lato lo stesso sanitario

nel medesimo rapporto aveva pure evidenziato che nel contesto delle terapie e

dei trattamenti l’assicurato sarebbe stato probabilmente indirizzato al Servizio

psico-sociale (doc. AI 10). Inoltre nel referto 22 ottobre 2019 il dr. __________

aveva già parlato di “somatizzazione di una depressione con insonnia e

inattività” (sub doc. AI 10). Questi elementi avrebbero dovuto indurre

l’amministrazione a verificare, al pari di ciò che dovrà essere fatto in sede

di rinvio sulla base del certificato prodotto pendente lite, se la problematica

psichica avesse o meno carattere invalidante o per lo meno – stante il

principio inquisitorio – ad accertare, a seguito di quan-to affermato dal

medico curante e prima dell’emanazione del querelato provvedimento, se

l’assicurato fosse stato effettivamente preso a carico dal SPS di __________ (sotto

questo profilo è bene evidenziare che neppure il certificato prodotto pendente

lite, su cui l’Ufficio AI giustamente fonda la necessità di approfondimenti,

consente allo stadio attuale di attribuire valenza invalidante certa alla

componente psichica, ciò che per l’amministrazione avrebbe invece costituito,

per quanto è dato di capire, criterio decisivo per l’effettuazione o meno di

ulteriori accertamenti in procedura amministrativa). Non è di conseguenza

rimproverabile all’assicurato, vincente in causa, una violazione dell’obbligo

di collaborare che giustifichi – come invece preteso dall’autorità intimata

secondo cui RI 1 avrebbe dovuto ulteriormente sollevare e dettagliare la sua

problematica psichica in sede di osservazioni al progetto di decisione – la

messa a suo carico delle spese della presente procedura.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

§ La

decisione dell’8 settembre 2020 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di

procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Fatti

Il vicepresidente Il

Considerandi

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti