32.2020.127
Rifiuto di prestazioni. Ricorso accolto con retrocessione atti per ulteriori accertamenti medici. Accollo spese di procedura a ufficio AI
12 gennaio 2021Italiano9 min
Il vicepresidente Il
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.127
rg/sc
Lugano
12 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2020 di
RI 1
contro
la decisione dell’8 settembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che 1.1 Per decisione 8 settembre 2020, esperiti
accertamenti medici (cfr. in particolare il rapporto SMR 18 agosto 2020, doc.
AI 29) e dopo valutazione economica (cfr. doc. AI 32), l’Ufficio AI ha respinto
la domanda di prestazioni presentata nell’ottobre 2019 da RI 1, stante
l’assenza di perdita di guadagno.
1.2 Contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato personalmente. Contesta la valutazione economica
operata dal-l’amministrazione, segnatamente la mancata applicazione del metodo
specifico di calcolo dell’invalidità, evidenziando al riguardo come egli non
abbia mai svolto attività lavorativa in Svizzera. Postula il riconoscimento di
una non meglio specificata rendita AI rispettivamente il rinvio degli atti per
“riesaminare il caso nella sua completezza”.
Con la risposta di causa
l’amministrazione chiede la reiezione del gravame.
Il 19/20 novembre 2020 l’insorgente
ha trasmesso nuova documentazione medica, segnatamente un rapporto del dr. __________
(cfr. VIII/1).
Con osservazioni 2 dicembre
2020 l’Ufficio AI – sulla scorta del parere espresso pendente lite dal medico
SMR (cfr. X-1) – chiede la retrocessione degli atti per procedere a ulteriori
approfondimenti medici. L’amministrazione protesta tuttavia tasse e spese
argomentando che “l’esistenza di una problematica psichiatrica è stata
segnalata all’amministrazione soltanto in sede ricorsuale. Va qui rilevato che
non è comunque dato a sapere se tale problematica abbia effettivamente un
influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato e, se del caso, da quando.
Infatti il Dr. __________ nel rapporto del 14.12.2019 aveva indicato che
l’assicurato presentava una sindrome ansio-depressiva e l’aveva classificata
però senza influsso sulla capacità lavorativa e anche il SMR l’aveva
considerata tale nel rapporto finale del 09.06.2020. L’assicurato ha avuto
inoltre la possibilità di formulare osservazioni al progetto di decisione del
10.06.2020 ma nè dal suo scritto del 18.06.2020, nè tantomeno dalla
documentazione medica da lui prodotta in seguito, risultava una patologia
psichiatrica o che fosse in cura da uno specialista in materia. Alla luce di
quanto precede, non appare pertanto giustificato accollare all’amministrazione
le spese di procedura, in quanto l’assicurato ha provocato inutilmente la procedura
sub judico avendo violato il proprio obbligo di collaborare all’istruttoria
amministrativa” (doc. X p. 2).
Con scritto 10 dicembre 2020
l’insorgente ha dichiarato di accettare la proposta formulata
dall’amministrazione allegando un ulteriore certificato del Servizio
psico-sociale di __________ (XII-2).
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato
ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la
lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%).
Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84). Per l’art. 29 cpv.
1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.3 Nel caso in
disamina, alla luce degli atti medici all’inserto v’è effettivamente da
ritenere che, onde addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione
invalidante dell’assicurato la fattispecie vada ulteriormente indagata. E ciò alla
luce dell’annotazione del medico SMR del 25 novembre 2020 il quale, prendendo
posizione sulla refertazione medica prodotta in corso di causa, ha evidenziato
come “In base alla nuova certificazione medica pervenuta
in sede di ricorso, emerge in particolare il certificato del Dr. med. __________
del 17.11.2020, nel quale cita: “sindrome ansio-depressivo marcato seguito dal
servizio psicosociale a __________ per choc Traumatico”. Per cui è necessario
l’aggiornamento atti, richiedendo la compilazione del formulario medico al
Servizio Psico Sociale di __________, dove l’A. è seguito dal profilo
psichiatrico. Alla ricezione dello stesso procederemo alla eventuale
definizione del caso” (doc. X-1).
In STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze
ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115
del 27 ottobre 2011).
In concreto,
considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino
incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso
sopra indicato, segnatamente istruendo la causa dal profilo psichiatrico. In
esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami
dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt.
56ss LPGA.
2.4 Secondo l'art. 29
cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Nel caso
concreto le spese di procedura vanno poste a carico dell’autorità intimata,
ritenuto che se da un lato la problematica psichiatrica era stata segnalata dal
medico curante dr. __________ in procedura amministrativa nel quadro delle
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa (sindrome ansioso depressiva,
cfr. rapporto 14 dicembre 2019, doc. AI 10), d’altro lato lo stesso sanitario
nel medesimo rapporto aveva pure evidenziato che nel contesto delle terapie e
dei trattamenti l’assicurato sarebbe stato probabilmente indirizzato al Servizio
psico-sociale (doc. AI 10). Inoltre nel referto 22 ottobre 2019 il dr. __________
aveva già parlato di “somatizzazione di una depressione con insonnia e
inattività” (sub doc. AI 10). Questi elementi avrebbero dovuto indurre
l’amministrazione a verificare, al pari di ciò che dovrà essere fatto in sede
di rinvio sulla base del certificato prodotto pendente lite, se la problematica
psichica avesse o meno carattere invalidante o per lo meno – stante il
principio inquisitorio – ad accertare, a seguito di quan-to affermato dal
medico curante e prima dell’emanazione del querelato provvedimento, se
l’assicurato fosse stato effettivamente preso a carico dal SPS di __________ (sotto
questo profilo è bene evidenziare che neppure il certificato prodotto pendente
lite, su cui l’Ufficio AI giustamente fonda la necessità di approfondimenti,
consente allo stadio attuale di attribuire valenza invalidante certa alla
componente psichica, ciò che per l’amministrazione avrebbe invece costituito,
per quanto è dato di capire, criterio decisivo per l’effettuazione o meno di
ulteriori accertamenti in procedura amministrativa). Non è di conseguenza
rimproverabile all’assicurato, vincente in causa, una violazione dell’obbligo
di collaborare che giustifichi – come invece preteso dall’autorità intimata
secondo cui RI 1 avrebbe dovuto ulteriormente sollevare e dettagliare la sua
problematica psichica in sede di osservazioni al progetto di decisione – la
messa a suo carico delle spese della presente procedura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto.
§ La
decisione dell’8 settembre 2020 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di
procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Fatti
Il vicepresidente Il
Considerandi
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti