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Decisione

32.2020.128

Ricorso contro decisione che riconosce il diritto alla rendita per un periodo limitato. Ricorso accolto con retrocessione degli atti per nuovi accertamenti medici (psichiatrici)

14 dicembre 2020Italiano10 min

di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.128

rg/sc

Lugano

14 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 settembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

1.1 Dal 1. luglio

2016 RI 1

è al beneficio di ¼ di rendita (cfr. decisione 1. novembre

2016 in doc. AI 107-109).

In esito alla procedura di

revisione avviata d’ufficio nell’agosto 2018, per decisione 9 settembre 2020

l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita

intera per un grado d’invalidità del 100% dal 1. gennaio 2019 al 30 giugno 2020

e ad ¼ di rendita dal 1. luglio 2020 (doc. A-1).

1.2 Contro la suddetta decisione

s’aggrava al TCA l’assicurata rappresentata dal RA 1. Producendo nuova

documentazione medica, postula – dopo aver contestato la valutazione medica

posta alla base del provvedimento impugnato - il riconoscimento di una rendita

intera, per quanto è dato di capire [nel petitum il rappresentante

dell’insorgente nulla specifica al riguardo] anche dopo il 30 giugno 2020.

1.3 Con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la retrocessione

degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò dopo aver richiesto il

parere dei medici SMR dr. Abate e dr. Martinelli, i quali con distinte

annotazioni datate 12 ottobre 2020 hanno osservato:

(Dr. __________)

"

Rispetto alla lista diagnosi

proposta dal medico curante dell’assicurata nel suo breve resoconto 30.09.2020,

si osserva quanto segue:

-

“Declino psicofisico” non

corrisponde ad alcuna entità nosologica codificata secondo ICD-10;

-

Intolleranza al glucosio non

associata a complicanze, non comporta alcuna ripercussione sugli aspetti

funzionali dell’assicurata;

-

Obesitas classe I non è compatibile

con i limiti funzionali e l’attività adeguata definiti nel RAF SMR del

25.05.2020;

-

Dislipidemia trattata non ha alcuna

conseguenza sulla capacità lavorativa dell’assicurata;

-

Steatosi epatica non costituisce

alcuna condizione con influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata;

-

Microematuria nota indagata, oltre

a non costituire diagnosi codificata, non ha alcun risvolto sulla capacità

lavorativa dell’assicurata.

Per quello che riguarda invece le cervicalgie croniche

con radiculopatia C5-C6 sinistra su protrusione erniaria, la frattura radiale

scomposta su caduta il 02.10.2018 e l’emicrania cronica parzialmente resistente

alla terapia, si risponde come segue:

Non vi è alcun esame obiettivo che dimostri limiti

funzionali superiori a quelli già definiti in ambito SMR. Inoltre, nella

terapia fornita dal medico curante non vi è traccia di farmaci antalgici/antiflogistici

come FANS, Oppiacei, Oppioidi o farmaci specifici per il dolore neuropatico

(Pregabalin), così come non vi è traccia di alcuna presa a carico

neurochirurgica o presso un Centro di Terapia del Dolore.

Infine, da questo documento non si evince alcuna presa

a carico neurologica che renda conto delle sostenute ripercussioni

dell’emicrania cronica sulla capacità lavorativa dell’assicurata.

Pertanto, si confermano integralmente le conclusioni

espresse nel RAF SMR del 25.05.2020.” (doc VI-1)

(Dr. __________)

"

Ho preso visione del dossier e

della documentazione medica. In considerazione di quanto nessuno dal giurista

nella sua domanda del 12.10.2020, prendendo atto del rapporto medico del

24.09.2020 (GED 09.10.2020) del dr. med. __________, medico psichiatra curante,

che formula una diagnosi secondo ICD10 e che evidenzia una sintomatologia con

potenziali ripercussioni sulla CL dell’assicurata, ritengo necessario un

accertamento peritale psichiatrico volto a valutare la CL dell’assicurata in

attività abituale, adeguata allo stato di salute e nello svolgimento delle

mansioni consuete (casalinga).” (doc. VI-2)

1.4

Con scritto 19 novembre 2020 l’insorgente ha dichiarato di aderire alla

proposta dell’Ufficio AI.

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio

e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria

o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8

della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente

o di rilevante durata, cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica,

conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi

fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita definizione, sono quindi

un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità con-genita,

malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi

che il danno alla salute abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di

guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato

ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la

lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%).

Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

pag. 84). Per l’art. 29 cpv.

1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi

dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88

a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88

a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

p. 137).

2.3 Nel caso concreto, considerate le risultanze

mediche agli atti ed in particolare il referto 24 settembre 2020 dello

psichiatra dr. __________ (do, A-3), onde addivenire ad un chiaro ed affidabile

giudizio sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa dell’assicurata

nella professione intrapresa di cameriera, appare giustificato procedere ad

ulteriori approfondimenti psichiatrici come indicato dal medico SMR dr. __________

nella sua annotazione 12 ottobre 2020 sopra citata (cfr. supra).

In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011

(DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale

cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può

invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo

scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;

cfr. STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Nel caso concreto, stante la necessità di

completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti affinché si proceda ad una valutazione come

indicato in risposta di causa, in esito alla quale, effettate anche eventuali

nuove valutazioni economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa,

nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione

soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurata

potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto

e di diritto.

2.4 Giusta l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv.

1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500

sono poste a carico dell'Ufficio AI.

Rappresentata in causa da un sindacato, l’insorgente

ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv.

1 Lptca) che nel caso concreto appare equo quantificare in fr. 1’200.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 9 settembre 2020 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura

Fatti

di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente

fr. 1'200 per ripetibili (IVA inclusa).

3.- Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in

Considerandi

3.

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti