32.2020.128
Ricorso contro decisione che riconosce il diritto alla rendita per un periodo limitato. Ricorso accolto con retrocessione degli atti per nuovi accertamenti medici (psichiatrici)
14 dicembre 2020Italiano10 min
di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.128
rg/sc
Lugano
14 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 settembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
1.1 Dal 1. luglio
2016 RI 1
è al beneficio di ¼ di rendita (cfr. decisione 1. novembre
2016 in doc. AI 107-109).
In esito alla procedura di
revisione avviata d’ufficio nell’agosto 2018, per decisione 9 settembre 2020
l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita
intera per un grado d’invalidità del 100% dal 1. gennaio 2019 al 30 giugno 2020
e ad ¼ di rendita dal 1. luglio 2020 (doc. A-1).
1.2 Contro la suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata rappresentata dal RA 1. Producendo nuova
documentazione medica, postula – dopo aver contestato la valutazione medica
posta alla base del provvedimento impugnato - il riconoscimento di una rendita
intera, per quanto è dato di capire [nel petitum il rappresentante
dell’insorgente nulla specifica al riguardo] anche dopo il 30 giugno 2020.
1.3 Con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la retrocessione
degli atti per ulteriori accertamenti medici e ciò dopo aver richiesto il
parere dei medici SMR dr. Abate e dr. Martinelli, i quali con distinte
annotazioni datate 12 ottobre 2020 hanno osservato:
(Dr. __________)
"
Rispetto alla lista diagnosi
proposta dal medico curante dell’assicurata nel suo breve resoconto 30.09.2020,
si osserva quanto segue:
-
“Declino psicofisico” non
corrisponde ad alcuna entità nosologica codificata secondo ICD-10;
-
Intolleranza al glucosio non
associata a complicanze, non comporta alcuna ripercussione sugli aspetti
funzionali dell’assicurata;
-
Obesitas classe I non è compatibile
con i limiti funzionali e l’attività adeguata definiti nel RAF SMR del
25.05.2020;
-
Dislipidemia trattata non ha alcuna
conseguenza sulla capacità lavorativa dell’assicurata;
-
Steatosi epatica non costituisce
alcuna condizione con influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata;
-
Microematuria nota indagata, oltre
a non costituire diagnosi codificata, non ha alcun risvolto sulla capacità
lavorativa dell’assicurata.
Per quello che riguarda invece le cervicalgie croniche
con radiculopatia C5-C6 sinistra su protrusione erniaria, la frattura radiale
scomposta su caduta il 02.10.2018 e l’emicrania cronica parzialmente resistente
alla terapia, si risponde come segue:
Non vi è alcun esame obiettivo che dimostri limiti
funzionali superiori a quelli già definiti in ambito SMR. Inoltre, nella
terapia fornita dal medico curante non vi è traccia di farmaci antalgici/antiflogistici
come FANS, Oppiacei, Oppioidi o farmaci specifici per il dolore neuropatico
(Pregabalin), così come non vi è traccia di alcuna presa a carico
neurochirurgica o presso un Centro di Terapia del Dolore.
Infine, da questo documento non si evince alcuna presa
a carico neurologica che renda conto delle sostenute ripercussioni
dell’emicrania cronica sulla capacità lavorativa dell’assicurata.
Pertanto, si confermano integralmente le conclusioni
espresse nel RAF SMR del 25.05.2020.” (doc VI-1)
(Dr. __________)
"
Ho preso visione del dossier e
della documentazione medica. In considerazione di quanto nessuno dal giurista
nella sua domanda del 12.10.2020, prendendo atto del rapporto medico del
24.09.2020 (GED 09.10.2020) del dr. med. __________, medico psichiatra curante,
che formula una diagnosi secondo ICD10 e che evidenzia una sintomatologia con
potenziali ripercussioni sulla CL dell’assicurata, ritengo necessario un
accertamento peritale psichiatrico volto a valutare la CL dell’assicurata in
attività abituale, adeguata allo stato di salute e nello svolgimento delle
mansioni consuete (casalinga).” (doc. VI-2)
1.4
Con scritto 19 novembre 2020 l’insorgente ha dichiarato di aderire alla
proposta dell’Ufficio AI.
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio
e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria
o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8
della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente
o di rilevante durata, cagionata da un dan-no alla salute fisica o psichica,
conseguente a infermità con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'in-validità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a infermità con-genita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato
ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la
lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%).
Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
pag. 84). Per l’art. 29 cpv.
1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi
dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88
a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88
a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
p. 137).
2.3 Nel caso concreto, considerate le risultanze
mediche agli atti ed in particolare il referto 24 settembre 2020 dello
psichiatra dr. __________ (do, A-3), onde addivenire ad un chiaro ed affidabile
giudizio sullo stato di salute e sulla capacità lavorativa dell’assicurata
nella professione intrapresa di cameriera, appare giustificato procedere ad
ulteriori approfondimenti psichiatrici come indicato dal medico SMR dr. __________
nella sua annotazione 12 ottobre 2020 sopra citata (cfr. supra).
In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011
(DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale
cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può
invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo
scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;
cfr. STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Nel caso concreto, stante la necessità di
completare gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti affinché si proceda ad una valutazione come
indicato in risposta di causa, in esito alla quale, effettate anche eventuali
nuove valutazioni economiche che si rendessero necessarie, dovrà essere emessa,
nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione
soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurata
potrà far valere rispettivamente riproporre ogni (pertinente) censura di fatto
e di diritto.
2.4 Giusta l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv.
1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500
sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Rappresentata in causa da un sindacato, l’insorgente
ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv.
1 Lptca) che nel caso concreto appare equo quantificare in fr. 1’200.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 9 settembre 2020 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura
Fatti
di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente
fr. 1'200 per ripetibili (IVA inclusa).
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in
Considerandi
3.
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata
e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti