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Decisione

32.2020.129

Riduzione della rendita confermata. Conferma della perizia pluridisciplianre. Conferma del raffronto percentuale per la determinazione del grado d'invalidità

22 febbraio 2021Italiano38 min

specialistiche (perizia punto A), le cui conclusioni sono il risultato della discussione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.129

BS/sc

Lugano

22 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 luglio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 8 luglio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. Con

decisioni 1° dicembre 2009 e 1° febbraio 2010 l’Ufficio AI ha posto RI 1,

classe 1970, al beneficio di una rendita intera dal 1° agosto 2008 (doc. 40 e

doc. 41 inc. AI).

1.2. Avviata

una revisione d’ufficio, dopo aver eseguito degli accertamenti peritali in

ambito reumatologico, neurologico e psichiatrico, con decisione del 21 febbraio

2013 l’amministrazione ha ridotto la rendita intera a mezza (doc. 94; cfr. le

motivazioni in doc. 93 inc. AI).

Con

ricorso dell’8 aprile 2013 l’assicurato ha impugnato la succitata decisione. Con

sentenza 10 giugno 2013 il TCA, omologando una transazione tra parti, ha

stralciato la causa dai ruoli e rinviato gli atti all’Ufficio AI per

l’espletamento di una perizia pluridisciplinare (inc. 32.2013.65).

1.3. Dopo

aver proceduto ad una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio di

accertamento medico (in seguito: __________; cfr. rapporto 3 marzo 2014 in doc.

119 inc. AI), con decisione 30 aprile 2015 l’amministrazione ha soppresso la

rendita (doc. 146 inc. AI).

Vista

la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato (cfr. doc. 137 inc.

AI), ritenuta dal Servizio medico regionale (in seguito: SMR) la necessità di

una perizia psichiatrica e neurologica di decorso (cfr. doc. 149 inc. AI), con

scritto 15 maggio 2015 l’Ufficio AI ha informato l’assicurato dell’annullamento

della decisione (doc. 150). Fatte esperire una perizia psichiatrica di decorso dalla

dr.ssa med. __________ (cfr. rapporto 29 dicembre 2015 in doc. 163) ed una

neurologica a cura della dr.ssa med. __________ (cfr. rapporto 30 dicembre 2015

in doc. 165), tenuto conto delle valutazioni peritali, con comunicazione del 16

marzo 2016 l’amministrazione ha confermato la mezza rendita (doc. 169 inc. AI).

1.4. Nel

marzo 2018 l’assicurato ha inoltrato una domanda di revisione, sostenendo un

peggioramento delle sue condizioni di salute (doc. 175 inc. AI). Il 23 maggio

2018 l’Ufficio AI ha deciso di non entrare nel merito della domanda di

revisione (doc. 183 inc. AI.

Con

sentenza 21 settembre 2018 il TCA, annullata la suddetta decisione, ha rinviato

gli atti all’amministrazione per l’espletamento di accertamenti medici (inc.

32.2019.110).

1.5. L’Ufficio

AI ha di conseguenza ordinato al __________ una perizia di decorso, il quale

con rapporto 28 gennaio 2020, accertato un miglioramento della patologia

psichiatrica dal marzo 2019, ha ritenuto l’assicurato abile al 60% nell’abituale

attività di operario “impiantorista” addetto alla mescolatrice (inabilità da

intendere come riduzione di rendimento su un’intera giornata) ed in altre

attività adeguate rispettose delle limitazioni funzionali (doc. 225 inc. AI).

Recepita

la perizia __________, con rapporto finale del 30 gennaio 2020 il dr. med. __________

del __________ ha confermato un’abilità del 60% in tutte le attività (doc. 226

inc. AI). Con rapporto 14 aprile 2020 il Consulente AI ha ritenuto che il minor

discapito economico è rappresentato dall’attività abituale esigibile al 60%,

escludendo la necessità di riconoscere provvedimenti professionali integrativi (doc.

233 inc. AI).

Di

conseguenza, accertato il durevole miglioramento della situazione

valetudinaria, con progetto di decisione 27 maggio 2020 l’Ufficio AI ha

proposto la riduzione della rendita da mezza ed un quarto, per un grado

d’invalidità del 40%.

Non

avendo ricevuto alcune osservazioni dall’assicurato, con decisione 8 luglio

2020 l’amministrazione ha confermato la riduzione della rendita e tolto

l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.

1.6. In

data 23 luglio 2020 il medico curante, dr. med. __________, ha inviato all’Ufficio

AI uno scritto in cui non condivide la succitata decisione, non ritenendo dato

alcun miglioramento (I).

Con

lettera 7 ottobre 2020 il legale dell’assicurato, avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale

di confermare l’avvenuta notifica da parte dell’amministrazione del succitato

scritto del medico curante, da considerare quale formale e tempestivo ricorso,

informando che lo stesso giorno aveva chiesto all’Ufficio AI la conferma

dell’avvenuta notifica al TCA dello scritto 23 luglio 2020 (II).

Ritenuto

lo scritto 23 luglio 2020 quale tempestivo ricorso, il 12 ottobre 2020 il TCA

ha assegnato all’avv. RA 1 un termine per completare il gravame (V).

Con

scritto del 27 ottobre 2020 il legale ha chiesto in via principale il rinvio

degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di nuovi accertamenti medici. In

via subordinata, postula la conferma della mezza rendita.

L’assicurato,

sulla base degli allegati rapporti dello psichiatra (dr. med. __________) e

neurologo (dr.ssa med. __________) curanti, contesta il miglioramento del suo

stato di salute e la conseguente riduzione della rendita, sostenendo invece un

peggioramento della situazione valetudinaria. Ritiene inoltre come l’Ufficio AI

non abbia tenuto conto di patologie ortopediche e cardiache, allegando al

riguardo il rapporto 18 settembre 2020 della dr.ssa __________.

Contestualmente

egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocino. La relativa documentazione è stata inoltrata al TCA con

scritto 5 novembre 2020 (XII).

1.7. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha allegato le annotazioni 17 novembre 2020

il dr. med. __________ del SMR, il quale, valutata la nuova documentazione

medica prodotta col ricorso, ha ritenuto che la stessa non depone per una

sostanziale modifica rispetto alla perizia 28 gennaio 2020 del __________

(XIII/1). Di conseguenza l’amministrazione, ritenendo corretta la valutazione

medico-teorica, ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della

decisione contestata.

1.8. Il

14 dicembre 2020 l’assicurato ha ribadito le motivazioni ricorsuali e prodotto

un altro rapporto dello psichiatra curante (XVIII).

1.9. Con

osservazioni 8 gennaio 2020 l’amministrazione ha confermato la richiesta di

reiezione del ricorso (XIX). Il 14 gennaio 2020 il ricorrente ha contestato

quanto scritto dall’Ufficio AI, riconfermandosi nelle proprie allegazioni

(XXI).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1.

Riguardo allo scritto 23 luglio 2020 del dr. med. __________, va detto che,

vista l’esplicita manifestazione di dissenso verso la decisione contestata,

l’Ufficio AI l’avrebbe dovuto trasmettere per competenza ex art. 58 cpv. 3 LPGA

al TCA.

Vero

che con scritto 9 ottobre 2020 l’amministrazione ha portato a conoscenza dell’avv.

RA 1 lo scritto 21 settembre 2020 del precedente rappresentante (signor __________).

In quella lettera, indirizzata all’Ufficio AI, __________ aveva sostenuto “che

la decisione dell’8 luglio 2020 è nel frattempo cresciuta in giudicato. Di

conseguenza vi informo che il mio mandato è concluso, per cui non rappresento

più il Sig. RI 1”.

Tuttavia,

sebbene formalmente __________ risultasse ancora il rappresentante

dell’assicurato (va comunque rilevato che la decisione contestata è stata

inviata all’indirizzo privato dell’assicurato), al momento della ricezione dello

scritto del medico curante l’Ufficio AI, come detto, avrebbe dovuto

trasmetterlo senza indugio al TCA. Il Tribunale avrebbe poi provveduto ad

intimare un termine di 15 giorni per completarlo ai sensi dell’art. 4 cpv. 3

Lptca, come fatto il 12 ottobre 2020.

In

ogni modo, il “ricorso” 27 luglio 2020 risulta essere tempestivo, essendo stato

inoltrato entro i 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata come

prescritto dagli artt. 60 cpv. 1 LPGA e 1 cpv. 3 Lptca.

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha ridotto la rendita da mezza

ad un quarto. Occorre verificare se rispetto alla comunicazione 16 marzo 2016

di conferma della mezza rendita (fondata sulla perizia psichiatrica 29 dicembre

2015 della dr.ssa med. __________ e su quella neurologica 30 dicembre 2015 della

dr.ssa med. __________; cfr. consid. 1.3) vi è stato un rilevante e durevole

miglioramento dello stato valetudinario dell’assicurato come stabilito con la

decisione impugnata (fondata sulla perizia 28 gennaio 2020 del __________) tale

da giustificante la riduzione della rendita.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi

da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.5. Nella

presente fattispecie, a seguito della STCA di rinvio del 21 settembre 2018,

l’Ufficio AI ha ordinato al __________ una perizia pluridisciplinare di decorso.

Dal

referto datato 28 gennaio 2020 (doc. 225 incarto AI) risulta che i periti hanno

proceduto al consueto riassunto degli atti (perizia punto no. 2) ed all’anamnesi

(perizia punto no. 3). Hanno poi riportato le costatazioni obiettive (perizia

punto no. 4). Dopo la valutazione internistica eseguita presso il __________, i

periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche esterne, di natura

psichiatrica (dr.ssa med. __________), reumatologica (dr. med. __________) e neurologica

(dr. med. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso

il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

B. Diagnosi

rilevanti con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

B.1 Diagnosi

rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravita (F

33.1).

Disturbo somatoforme da dolore con fattori somatici e psichici (F

45.41).

Possibili esiti di sofferenza radicolare S1 a sin. (ariflessia achillea,

ipestesia relativa a S1) senza deficit motori oggettivabili.

B.2 Diagnosi

rilevanti senza ripercussioni stilb capacità lavorativa

Sindrome dolorosa cronica nell'ambito di una sintomatologia a

carattere lombovertebrale con:

- componente

spondilogena alla gamba sin. e stato dopo irritazione della radice di S1 a sin.

nel 2007 per ernia discale L5-S1 lussata cranialmente.

Presenza di un quadro a carattere fibromialgico di tipo primario

con ulteriore estensione della sintomatologia dolorosa in stato dopo incidente della

circolazione in data 31.3.2013.

Possibile ipertensione arteriosa di tipo diastolico (referto da

ricontrollare).

Modico deficit di vitamina D, non sostituito.

Nota dislipidemia, non trattata.

Sovrappeso corporeo. (…)” (pag. 942-943 inc. AI)

Fatti

I

periti hanno poi riportato le risultanze delle singole valutazioni

specialistiche (perizia punto A), le cui conclusioni sono il risultato della discussione

tra i periti del __________ e gli specialisti avvenuta il 24 gennaio 2020 alle

ore 11.45 tramite teleconferenza (pag. 936 inc. AI).

Globalmente

i periti hanno riportato le ripercussioni funzionali:

" (…) Le

ripercussioni funzionali sullo stato valetudinario dell'A. si manifestano sul

piano psichiatrico e sul piano neurologico, mentre in ambito reumatologico ed

internistico i reperti e le diagnosi evidenziate non comportano alcun influsso

sulla capacità di lavoro dell'A.

In ambito psichiatrico, la fragilità personologica con tendenza

alla passività, rassegnazione ed incapacità personale, sono ridotti

nell'affrontare responsabilità. L'A. polarizzato solo sui sintomi fisici

vissuti come altamente limitanti, ciò che ha determinato lo scivolamento verso

una depressione maggiore, seppur ad un livello moderato, determinante tuttavia

la perdita di risorse, intaccando le capacità psichiche residue messe a dura

prova dal dolore cronico. La limitazione della capacità lavorativa dell'A. dal

lato psichiatrico è argomentata dalla condizione di deflessione del tono

dell'umore con caratteristiche d'irritabilità, ansia, ridotta energia, disturbi

dell'attenzione, della concentrazione e della memorizzazione, legati alla facile

affaticabilità in seguito ai disturbi del sonno, causati anche dalla presenza

di dolore cronico, motivo per cui l'A. necessita di pause durante l'attività

lavorativa alfine di ridurre lo stress.

Dal lato neurologico la presenza di possibili esiti di sofferenza

radicolare sin., senza deficit maggiori, comporta una limitazione causata dai

dolori nel membro inferiore sin., ciò che impedisce all'A. di rimanere a lungo

seduto senza possibilità di alzarsi e di muoversi. (…)” (pag. 943 inc. AI)

Essi

hanno concluso che “per l’attività svolta dall’A. in qualità di operario

“impiantorista” addetto alla mescolatrice, sino al 2008, egli va considerato

abile al lavoro complessivamente nella misura del 60% (attività sull’arco di un

orario lavorativo normale con necessità di varie pause)” (perizia punto G).

In

attività adeguate l’assicurato è stato “considerato complessivamente abile

al lavoro nella misura del 60% e ciò a causa della persistenza delle

limitazioni d’ordine psichiatrico” (perizia punto H).

I

periti hanno precisato che le uniche limitazioni riscontrate, ossia quelle in

ambito psichiatrico e neurologico, sono essenzialmente “limitazioni di

rendimento per la necessità d’intercalare pause lavorative su un orario di

lavoro normale. In questa situazione le limitazioni dello stato valetudinario

descritte in ambito non vanno sommate bensì integrate, in quanto entrambe

comportano una riduzione del rendimento e pertanto si sovrappongono, prendendo

tutte in considerazione il sintomo principale dell’A., cioè il dolore cronico”

(perizia punto I).

Sono

state poi riportate le evoluzioni delle capacità lavorative sia nell’abituale

attività che in quelle adeguate (perizia punti I.1 e I.2).

Dal

punto di vista internistico e neurologico non sono stati proposti provvedimenti

sanitari tali da modificare sostanzialmente il grado di capacità lavorativa

dell’assicurato. È stato raccomandato il prosieguo della presa a carico psichiatrica

e psicofarmacologica per evitare un peggioramento (perizia punto L).

Da

ultimo, i periti hanno concluso che “dopo l’insorgenza del secondo incidente

della circolazione in data 31.3.2016 (il primo risaliva all’8 luglio 2007 n.d.r.),

possiamo affermare che non si è verificato un sostanziale e duraturo

cambiamento dello stato di salute dell’A. tale da giustificare una modifica del

suo stato valetudinario, come argomentato sopra. È subentrato un miglioramento

dal lato psicologico a partire da marzo 2019 in poi.” Tale miglioramento “ha

portato ad un aumento della capacità lavorativa. Dal lato neurologico negli

anni non vi è stata modifica sostanziale del quadro clinico” (perizia punto

M).

Con

il presente ricorso l’assicurato contesta il miglioramento duraturo della

situazione valetudinaria, ritenendo invece sopraggiunto un peggioramento della

stessa. Ritiene inoltre come siano state ignorate le patologie ortopediche e

cardiache. A sostegno della sua tesi egli ha prodotto diversi rapporti medici

di cui si riferirà al consid. 2.8).

2.6. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261;

115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314). Spetta in seguito

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a,

pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il

Tribunale federale (TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

Considerandi

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Con due sentenze

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre, 2017 pubblicate in DTF 143 V 409 e

143.

V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata

per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e

di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori,

troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa,

in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il

medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

2.8

Nell’evenienza

concreta, questo Tribunale non può che confermare la perizia del __________, che va considerata dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al consid. 2.6.

Non

vi sono in effetti ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite

considerazioni espresse dai periti i quali hanno anche considerato tutta la

documentazione medica agli atti e l’insorgente non ha prodotto alcun atto

medico idoneo a mettere in dubbio le conclusioni a cui è giunto il __________.

2.8.1

Come

visto, il miglioramento è dovuto essenzialmente a motivi psichiatrici.

Nel rapporto 13 giugno

2019.

la dr.ssa med. __________

ha in primo luogo escluso un peggioramento psichico successivo all’incidente

del marzo 2016, occorso dopo la perizia 29 dicembre 2015 della dr.ssa __________:

" (…) Nonostante

agli atti ritrovo che viene segnalato un peggioramento anche psichico, dopo l'incidente

del 2016, dalla mia valutazione clinica, non trovo nessun peggioramento dalla

valutazione del 2015, in quanto permangono sì le caratteristiche di sintomi e

segni depressivi, come sopra esposti, ma non di estrema gravità, collocabili

in una patologia di media gravità, seppur con ridotta socialità, ma a mio

parere fa parte delle caratteristiche di personalità dell'A. di essere da

sempre poco socievole, più rivolto al soddisfacimento di sé e dei propri

bisogni. Ma dal colloquio si evince che è ancora capace di esercitare il suo

ruolo genitoriale, di avere anche se piccola una speranza di miglioramento

delle sue condizioni e di saper seguire la quotidianità finalizzata alle cure,

va in fisioterapia, ai Colloqui psichiatrici e psicologici, va in bicicletta,

va a fare passeggiate. (…)” (sottolineature del redattore, pag. 970 inc.

AI)

La perita ha poi

evidenziato:

" (…) Il

percorso terapeutico psichiatrico, dal 2016 si è intensificato, con

l'introduzione della terapia psicofarmacologica, a mio parere un poco sotto

dosata, e da monitorare nella sua corretta assunzione, bene l’affiancamento di un

sostegno psicologico e di assistenza sociale, questo a mio parere ha impedito

l'aggravarsi delle condizioni psichiche in relazione al dichiarato

peggioramento somatiche, che saranno i colleghi somatisti a valutare. La

prognosi non è orientata alla guarigione, ma presumibilmente rimane

stazionaria, vista anche la mancanza di insight, e non riconoscimento del mondo

interno che sviluppa una dissociazione somatica, facendogli vivere i sentimenti

di inutilità di bassa autostima, sul corpo. (…)” (pag. 970 inc. AI)

La specialista ha pertanto

ritenuto un’inabilità del 30% in qualsiasi attività, confermando “… che la

riduzione della capacità lavorativa psichiatrica inizia a partire dal settembre

2014.

e a mio parere si mantiene come descritto dalla Dr.ssa __________ al 50%

sino all’introduzione della terapia psicofarmacologica, nel marzo 2019, con un

miglioramento a mio parere delle condizioni psicopatologica” (pag. 971 inc.

AI).

In sede di ricorso l’assicurato

ha prodotto il rapporto 2 settembre 2020 del dr. med. __________. Poste sostanzialmente

le medesime diagnosi di quelle del __________ (in particolare per quel che

concerne la sindrome depressiva ricorrente in episodio di media gravità), lo

psichiatra curante ha proceduto ad una valutazione del paziente:

" Nello

specifico siamo confrontati con un paziente curato nell'aspetto e nell'igiene.

La mimica e la gestualità sono tuttora caratterizzate nel lasciar trasparire

stati di nervosismo ed inerzia.

L'orientamento verso i vari domini è conservato, purtuttavia le

capacità di giudizio e critica sono severamente alterate e, questo a causa in

prevalenza della struttura di personalità di cui è portatore e caratterizzata

da un dominio alloplastico rilevante. Quest'ultime capacità appaiono oltremodo

inficiante anche dallo stato affettivo e da quanto di relativo al circuito

dell'ansia. La gestione della propria emotività coadiuvata al controllo degli

impulsi appare come scarsa e, questo legato anche alle capacità di

significazione proprie di un registro simbolico anch'esso alterato.

Per le questioni sopra esposte anche il funzionamento cognitivo

appare come scarso e pregiudicato, per contro l'intelligenza appare come

adeguata al livello sociale e culturale. Il linguaggio permane come sintono

alle oscillazioni timiche come anche il flusso del pensiero. Il suo contenuto è

composto da questioni di ordine ossessivo che pregiudicano, proprio a causa del

loro carattere prevalente, il controllo degli impulsi unitamente alle capacità

di critica e giudizio su specificate.

Dal profilo timico si denota tuttora la presenza di uno stato

emotivo orientato verso il polo negativo con sintomatologia biologica annessa.

Il circuito dell'ansia appare come generalizzato alla pluralità

degli aspetti della vita con tuttora presenti manifestazioni epifenomeniche di

tipologia conversiva e diametralmente opposte alle questioni pulsionali

rimosse. Tutto ciò risulta anche determinato dalle capacità di tolleranza alla

frustrazione, le quali sia per questioni di struttura psichica, sia per loro

carenza ed esaurimento delle risorse ad esse deputate, risultano incapaci di

mediare e modulare in forma economica le proprie istanze.

La partecipazione emotiva alle circostanze della vita ne risulta

come evidentemente compromessa e, questo a causa del funzionamento generale il

quale è nella sua totalità mal adattivo.

Il ritmo del sonno appare alterato nelle sue varie fasi, questo

anche coadiuvato alle problematiche di ordine somatico, le quali concorrono nell’esacerbare

il ritmo intero, il quale non permette il normale e funzionale recupero delle

risorse necessarie e sufficienti per affrontare quanto la vita quotidianamente

presenta.”

Lo psichiatra curante ha

poi concluso che “quanto su indicato è responsabile dell’I.L. precedente ed

in essere, rispettivamente di intendersi essa come pregiudicante il

funzionamento generale nella misura del 100% nei confronti della totalità delle

professioni altamente sfavorevole. In relazione al recente decorso appare

sempre più evidente come di fondo siano manchevoli i presupposti più basilare

anche per una remissione di parziale tipologia e, questo deputato ai severi

limiti della propria struttura” (doc. B4).

Infine, nel rapporto 4

dicembre 2020 lo psichiatra curante ha ribadito la piena abilità lavorativa del

suo paziente (XVIII/2).

Va qui fatto presente che

la situazione valetudinaria sopra esposta corrisponde sostanzialmente a quanto

lo psichiatra curante aveva indicato nel rapporto 8 aprile 2019 all’Ufficio AI,

valutato nell’ambito della perizia pluridisciplinare (cfr. perizia pag. 14). In

quel referto il dr. med. __________ aveva “apprezzato un progressivo e

costante peggioramento del quadro affettivo in plurimi episodi depressivi con

sintomatologia biologica annesso in plurimi episodi depressivi annessa in uno

spettro asiogeno anch’esso alterato e pervasivo alla pluralità degli aspetti

della vista con manifestazioni istero conversive associate in un paziente a

rischio elevato potenziale autodistruttivo in discontrollo emotivo” e

concluso per un’incapacità lavorativa al 100% in tutte le professioni (doc. 210

inc. AI).

Inoltre, già nel rapporto 11

marzo 2015 lo psichiatra curante aveva sostenuto una totale inabilità

lavorativa (doc. 147 inc. AI), che tuttavia non è stata confermata dalla dr.ssa

med. __________ nella perizia 29 settembre 2019. Infatti, come visto, la perita

– che aveva considerato il succitato rapporto (cfr. elenco atti, pag. 665 inc.

AI) – ha valutato un’inabilità del 50%.

In queste circostanze, contrariamente

a quanto sostenuto dall’assicurato, non è verosimile che sia sopraggiunto un

peggioramento extra-somatico.

Viste le convincenti

motivazioni della dr.ssa med. __________, non vi è alcun motivo per non

confermare il miglioramento psichico, dovuto, come visto, all’intensificazione

del percorso terapeutico con l'introduzione della terapia psicofarmacologica.

2.8.2

Dal punto di vista neurologico,

nel rapporto 29 aprile 2019 il dr. med. __________ non ha riscontrato una

modifica rispetto alla sua precedente valutazione eseguita nell’ambito della

perizia __________ del 2014 e confermato pertanto un’inabilità del 30%

nell’abituale attività ed almeno un’abilità del 70% in attività adeguate (pagg.

991.

– 997 inc. AI). Con complementi del 24 luglio 2019 e 27 novembre 2019 il

perito ha esaminato le valutazioni neurologiche ambulatoriali eseguite dalla

dr.ssa med. __________ 22 maggio 2019 e 7 novembre 2019 e confermato le sue

conclusioni peritali dell’aprile 2019 (pag. 1000 e 998 inc. AI).

Con il ricorso

l’assicurato ha allegato il rapporto 31 agosto 2020 della succitata neurologa

curante in cui sono state indicate le note diagnosi d’ordine neurologico, i

risultati relativi alle ENMG (elettromiografie) del 9 settembre 2016 e del 22

maggio 2019, alla RM cervicale del 7 maggio 2019 ed alla RM cerebrale del 4

settembre 2017 (doc. B5). Nell’altro rapporto, datato 3 settembre 2020 e

prodotto con il gravame, la neurologa curante ha sostenuto che “per quanto

concerne la recente perizia pluridisciplinare, ritengo il paziente inabile in

una attività lavorativa al 100% a medio e lungo termine per le varie

problematiche neurologiche, come elencate nella mia ultima valutazione del

13.07.2020” (doc. B6). Va fatto presente che la dr.ssa med. __________ non

ha spiegato i motivi per cui si discosta dalla valutazione del perito

neurologo. Va del resto ricordato che nei complementi peritali 24 luglio 2019 e

27.

novembre 2019 il dr. __________ ha esaminato i reperti di maggio 2019

eseguiti dopo la sua perizia neurologica, riportati nel rapporto 31 agosto 2020

dalla neurologa curante.

2.8.3

Nel rapporto 8 ottobre 2020 la

dr.ssa med. __________, Caposervizio di cardiologia al __________, oltre

all’ipertensione arteriosa non controllata, ha posto la diagnosi di sindrome di

Brugada (doc. B7). A tal riguardo nelle citate annotazioni 17 novembre 2020 il

dr. __________ del SMR ha sostenuto che il “sospetto di una possibile

sindrome di Brugada non comporta una IL ma riveste un fattore a rischio per

problematica cardiaca”. Valutazione che è stata confermata dal

medico curante dr. __________. Nel rapporto 7 dicembre 2020, non concordando

con il miglioramento delle condizioni di salute del suo paziente, egli ha rimarcato

che: “per quanto riguarda la problematica cardiaca la valutazione del Dr. __________

mi sembra corretta, gli esami (la coronografica) hanno escluso una cardiopatia

ischemica, è stata riscontrata una patologia, la sindrome di Brugada la quale

rappresenta un fattore di rischio per la salute ma non implica di per sé una

incapacità lavorativa” (XIV/1).

2.8.4

Visto quanto sopra, questo TCA

può prestare adesione alle conclusioni 17 novembre 2020 del SMR, ossia che “l’attuale

documentazione presentata in sede di ricorso non depone per una sostanziale

modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla situazione

presente in occasione della valutazione peritale pluridisciplinare”

(XIII/1).

Dispositivo

Per questi motivi, visto

quanto sopra, è da ritenere con il grado di verosimiglianza preponderante

valido nell’assicurazione sociali (fra le tante: DTF 139 V 218

consid. 5.3) che – escluso un peggioramento neurologico e psichiatrico e ritenuta

l’assenza di una patologia cardiaca invalidante – vi è stato invece un durevole

miglioramento della situazione valetudinaria. Globalmente, come concluso dai

periti __________, dal marzo 2019 l’assicurato è da considerare inabile al 40%

sia nell’abituale professione che in altre attività adeguate.

2.9. Dal

punto di vista economico va detto che con rapporto 14 aprile 2020 il Consulente

AI ha ritenuto come l’assicurato, abile al 60% in tutte le attività, sfrutti al

meglio la sua residua capacità lavorativa nell’abituale attività e che quindi il

grado d’incapacità lavorativa del 40% corrisponde al grado d’invalidità della

stessa percentuale.

Il

consulente ha non ha proceduto al raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.2), ma correttamente

ha applicato il cosiddetto

metodo di confronto percentuale dei redditi (DTF 137 V 337

consid. 3.1.1 con riferimento a DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF

9C_225/2016 del 14 luglio 2016; STF 9C_856/ 2010 del 27 giugno 2011; STFA I 759/2005 del 21 agosto 2006; cfr. anche STCA 32.2016.68 del 28 agosto 2017;

STCA 32.2016.80 del 6 aprile 2017; STCA 32.2012.28 del 5 novembre 2012; STCA

32.2011.21 dell'11 luglio 2011; STCA 32.2010.209 del 13 gennaio 2011; STCA

32.2010.69 del 9 dicembre 2010).

In effetti, secondo la giurisprudenza, se il danno alla salute non

è tale - come nel caso concreto - da imporre un cambiamento di professione, di

regola il giudizio sull'incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori

all'incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che

esplicando tutto l'impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l'assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (RAMI 1993 pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA

del 21 marzo 1995 nella causa S. F., STCA del 31 maggio 1995 nella causa E.

D.).

Pertanto, come riportato nella decisione contestata, “… dal

momento che l’assicurato non avrebbe potuto meglio valorizzare la capacità

lavorativa residua in attività alternative, si ritiene che alle inabilità

lavorative succitate accertate nell’abituale professione corrisponda un grado

d’invalidità della medesima entità, ovvero un grado del 40%”.

Ne consegue che la riduzione della mezza rendita ad un quarto, con

effetto dal 1° settembre 2020 (il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2 OAI), merita

confermata. Il ricorso va pertanto respinto.

2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente, il quale

ha tuttavia chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio.

2.11. Ai sensi dell’art. 61 lett. f

LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di

farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere

diritto al gratuito patrocinio. I presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110 V 362).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e

a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia

11ss.).

Il limite per ammettere

uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è

superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR

1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va

applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20

settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza processuale è

data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il

mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209

consid. 2).

L’attestato municipale

sullo stato di indigenza ha per il Giudice soltanto valore indicativo.

Nella commisurazione della

capacità patrimoniale del richiedente va considerata anche l’eventuale sostanza

e non unicamente i redditi conseguiti. Secondo l’Alta Corte infatti si tiene

conto dell’intera situazione economica della famiglia. La sostanza deve

tuttavia essere disponibile al momento della litispendenza del processo o per

lo meno a partire dal momento in cui è presentata l’istanza e non solo alla

fine della procedura (cfr. DTF 119 Ia 12 consid. 5; DTF 118 Ia 369ss).

Generalmente dal punto di

vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la

situazione esistente al momento della decisione (SVR 1998 UV Nr. 11 consid.

4a). L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa anche con effetto

retroattivo nella misura in cui i relativi presupposti sono adempiuti (cfr. SVR

2000 UV Nr. 3).

Nel caso di specie il

ricorrente, coniugato, abita in un appartamento di 4 locali e mezzo insieme

alla moglie ed al figlio maggiorenne (classe 2001).

Dal certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. XII/1), in particolare dal relativo

calcolo del fabbisogno eseguito dal competente ufficio comunale risulta che

annualmente l’assicurato percepisce fr. 38'448.- di rendita AI e di PC ed una

rendita per il figlio __________ pari a fr. 5'172.--. Il figlio maggiorenne percepisce

annualmente un salario di fr. 10'362.--.

Dalla stessa tabella di

calcolo risulta un affitto annuo di fr. 11'160.-- e premi cassa malati dei

coniugi di complessivi fr. 717 (279 + 438).

Complessivamente

l’insorgente, insieme alla moglie, hanno fr. 38'448.-- di entrate all’anno.

Da questo importo va in

primo luogo dedotto l’ammontare base per coniugi pari a fr. 1'700.--, pari a

fr. 20'400.-- annui secondo la Tabella per il calcolo del minimo

di esistenza ai fini esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di

vigilanza, stato 1° settembre 2009). In seguito occorre dedurre il

supplemento del 20% (media 15%25%), ossia fr. 4’080, sul fabbisogno minimo

secondo la citata giurisprudenza (STF U 102/04 del 20 settembre 2004).

Dai fr. 38'448.-- vanno dedotti

complessivamente fr. 36’357.-- (11'160.-- + 717 + 20'400 + 4’080) per un’eccedenza

annua di fr. 2’091.--. Con un’eccedenza mensile di fr. 174,25 il ricorrente può

essere considerato indigente.

Ritenuto inoltre che

l’assicurato non possiede le necessarie conoscenze giuridiche e che il

ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di

possibilità di esito sfavorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare

(DTF 124 V 309, 122 I 5; art. 6 Lag).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese, per complessivi fr. 500.--,

sono a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza

giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti