32.2020.13
Assicurato minorenne al beneficio di un assegno per grandi invalidi di grado elevato chiede di ottenere il diritto al supplemento per cure intensive. Richiesta respinta poiché non sono dati i presupposti
14 settembre 2020Italiano49 min
sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.13
cs
Lugano
14 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 dicembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 novembre 2015
l’UAI ha riconosciuto a RI 1, nato nel 2015, l’assunzione dei costi per la cura
dell’infermità congenita n. 355 OIC dal 26 settembre 2015 al 31 marzo 2016
(doc. 9 incarto AI) e dell’infermità congenita n. 303 OIC dal 26 settembre 2015
al 31 ottobre 2015 (doc. 10 incarto AI).
1.2. Il 2 luglio 2018 RI 1 ha
presentato una nuova domanda di presa a carico di misure sanitarie dell’AI,
indicando quale diagnosi un disturbo dello spettro autistico di grado 3 associato
a ritardo globale nello sviluppo e nel linguaggio. L’UAI, il 22 ottobre 2018,
ha riconosciuto i costi per la cura dell’infermità congenita n. 405 dal 9 marzo
2018 al 31 marzo 2023 (doc. 30 incarto AI) e nell’ambito di tale garanzia, i
costi per i pannolini dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2019 (doc. 27 incarto AI
[poi rinnovata il 17 settembre 2019 fino al 31 luglio 2021]), i costi
dell’ergoterapia ambulatoriale su prescrizione medica dal 14 settembre 2018 al
30 settembre 2020 (doc. 28) ed i costi della psicoterapia ambulatoriale su
prescrizione medica dal 9 marzo 2018 al 31 marzo 2020 (doc. 29). Il 25 gennaio
2019 l’UAI, nell’ambito della garanzia relativa alla presa a carico
dell’ergoterapia ambulatoriale, ha riconosciuto le relative spese di viaggio
dal 1° novembre 2018 al 30 settembre 2020 (doc. 34 incarto AI).
1.3. Il 5 settembre 2018
l’assicurato ha presentato una domanda di assegno per grandi invalidi dell’AI
per minorenni (doc. AI 19).
1.4. Dal rapporto dell’inchiesta
domiciliare del 26 settembre 2019 figura che sono assolte le condizioni per il
diritto all’assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° agosto 2019 con
aumento al grado elevato dal 1° novembre 2019 ma non del diritto ad un
supplemento per cure intensive ai sensi dell’art. 39 OAI poiché l’impegno
supplementare, stabilito con l’inchiesta, è di 2 ore e 55 minuti e dunque
inferiore al minimo necessario di 4 ore (doc. 39 incarto AI).
1.5. Con decisione del 14 novembre
2019 (doc. 41 incarto AI), preavvisata dal progetto di decisione del 2 ottobre
2019 (doc. 40 incarto AI), l’UAI ha riconosciuto a favore dell’interessato un
assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° agosto 2019 ed elevato dal 1°
novembre 2019, precisando che “il calcolo del tempo supplementare di cura
raggiunge le quattro ore necessarie per ottenere il diritto al supplemento per
le cure intensive”.
1.6. Dopo essere stato contattato
dal padre in data 18 dicembre 2019 (cfr. annotazione doc. 42), l’UAI ha
rilevato di aver commesso un errore ed ha reso una nuova decisione in data 20
dicembre 2019, annullando e sostituendo quella del 14 novembre 2019, e
riconoscendo l’assegno per grandi invalidi di grado medio dal 1° agosto 2019 ed
elevato dal 1° novembre 2019 e precisando che “il calcolo del tempo
supplementare di cura non raggiunge le quattro ore necessarie per ottenere il
diritto al supplemento per le cure intensive”.
1.7. RI 1, rappresentato dal padre
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo di accordargli 4
ore supplementari tali da ottenere il diritto alle cure intensive (doc. I). L’11
febbraio 2020 l’interessato ha inoltrato una domanda di ammissione all’assistenza
giudiziaria (doc. V e VI).
1.8. Con risposta del 21 febbraio
2020, cui ha allegato la presa di posizione del 20 febbraio 2020 della dr.ssa
med. __________, medico SMR e del 18 febbraio 2020 dell’assistente sociale __________,
l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).
1.9. Il 4 marzo 2020 il ricorrente
ha prodotto ulteriori osservazioni, unitamente ad un referto del 5 marzo 2020
del curante, dr. med. __________, specialista FMH malattie dell’infanzia e
dell’adolescenza (doc. IX+1).
1.10. Con osservazioni del 3 aprile
2020, con le quali ha trasmesso l’annotazione del 30 marzo 2020 della dr.ssa
med. __________, medico SMR e del 1° aprile 2020 dell’assistente sociale __________,
l’amministrazione ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (doc.
XI/1).
1.11. L’insorgente si è nuovamente
espresso il 2 maggio 2020 (doc. XIII), l’UAI il 14 maggio 2020 (doc. XV).
in diritto
in ordine
2.1. In concreto controversa è
unicamente la questione di sapere se l’insorgente ha diritto al supplemento per
le cure intensive (doc. I; conclusione).
Nelle osservazioni del 4
marzo 2020 il ricorrente sembra chiedere che gli siano riconosciute anche le
cure per infermità congenite n. 404 e 405 OIC (doc. IX: “[…] nelle varie
comunicazioni e decisioni dell’AI sono state prese in considerazione le misure
sanitarie AI tenendo conto della diagnosi di disturbo dello spettro autistico
associato a ritardo globale nello sviluppo e nel linguaggio per una cura
dell’infermità congenita N. 303, 355 dell’OIC ma non è stato preso in
considerazione e non è stato tenuto in conto il N. 404, 405 dell’OIC”).
Per costante giurisprudenza
federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto
della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19;
DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se
non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5
gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414
consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).
In
concreto il TCA può pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della
decisione impugnata, ossia il diritto o meno al supplemento per cure intensive.
Le altre questioni evocate dal ricorrente, ossia l’asserita assenza della presa
in considerazione delle infermità congenite n. 404 e 405 OIC (cfr. tuttavia la
comunicazione del 22 ottobre 2018 [doc. 30 incarto AI] dove figura che “assumiamo
Fatti
i costi per la cura dell’infermità congenita cifra 405, dal 09.03.2018 al
31.03.2023”), esulano dalla presente vertenza e sono pertanto irricevibili.
nel merito
2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che
ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) -, è
considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha
bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale
per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato
che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto
diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento
degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo
sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza
l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato
(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008;
DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita
sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):
-
vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
-
mangiare
-
provvedere all'igiene personale (cura del corpo)
-
andare al gabinetto (fare i propri bisogni)
-
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.
Per atti che permettono di
stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato
che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così
come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V
127).
2.3. L’art.
42 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno
per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere
di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l’art. 42 cpv. 3 LAI, è
considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione
della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere
accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è
considerato grande invalido di grado lieve.
L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce
che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è
totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare
e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo
stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso
2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado
medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b. di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà
quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37
cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se
l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di
una sorveglianza personale permanente;
c.
necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste
dalla sua infermità;
d.
a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e.
è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1
OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne
non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può vivere
autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può compiere
le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza
l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, nel
testo in vigore dal 1° gennaio 2015, è considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in
relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1.
Fra queste non rientrano in
particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle
misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del
Codice civile.
Per quanto
concerne i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera
unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il
minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa
età.
Per calcolare la grande
invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III
concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (N.
8086 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione
per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1
[9C_431/2008]; STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF
8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2).
L’art. 42bis LAI tratta
specificatamente dei minorenni e, al suo considerando 5, prevede che i
minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano
soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.
Secondo l’art. 42
cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla
nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso
del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40
capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del
diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo
29 capoverso 1.
Va qui rilevato che nella
sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4
in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è
disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile,
per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Giusta l’art.
42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è
determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi:
l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta
all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di
grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della
rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno
per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo
giornaliero.
I minorenni grandi
invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva hanno diritto,
secondo l’art. 42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non
accordato in caso di soggiorno in un istituto.
Nel tenore della norma in
vigore dal 1° gennaio 2018, tale supplemento ammonta se il bisogno di
assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento,
in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di
un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell’importo massimo
della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il
supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio
federale disciplina i dettagli.
2.4. Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2
OAI l’ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro, mediante
l’esecuzione di sopralluoghi.
Secondo la giurisprudenza,
un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità
di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta (in casu
si trattava di un’inchiesta sulla durata e l’intensità dell’assistenza per cure
a domicilio) deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in
cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni
mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le
indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti
delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve
essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli
provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre
deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora
il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle
assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente
insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona
competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della
fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140
V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).
2.5. In
concreto l’assistente sociale il 26 agosto 2019 ha effettuato un’inchiesta a
domicilio (doc. 39 incarto AI).
Nel
referto del 26 settembre 2019 l’assistente sociale ha affermato di aver svolto
il colloquio a domicilio con entrambi i genitori, alla presenza del bambino,
affetto da disturbo dello spettro autistico con ritardo globale dello sviluppo.
La
funzionaria ha calcolato un impegno supplementare complessivo per le cure
intensive di 2 ore e 55 minuti, di cui 55 minuti per gli atti ordinari della
vita e 2 ore per la sorveglianza personale permanente. Nessun impegno
supplementare è invece stato accertato per le cure e per accompagnarlo a visite
mediche o sedute di terapia.
Nel
dettaglio, circa l’atto di vestirsi e svestirsi, l’assistente ha indicato un
impegno di 15 minuti, come i coetanei senza disabilità, rilevando che non è in
grado di indossare alcun indumento da solo e necessita l’aiuto totale della
madre al momento di vestirsi-svestirsi. A volte si sfila da solo gli indumenti
della parte inferiore ma lo fa quando non necessario. Da circa 6 mesi il
bambino è più tranquillo ed al mattino non pone alcuna resistenza
all’intervento diretto del genitore; la sera, invece, rifiutandosi di andare a
dormire, va rincorso al momento di infilargli il pigiama. L’assistente ha
osservato di non aver aggiunto il tempo supplementare per comportamento
oppositivo, poiché da indicazioni dei genitori non si oltrepassano i tetti
massimi.
Per
quanto concerne l’atto di alzarsi, sedersi, sdraiarsi, la funzionaria dell’AI
ha indicato un impegno supplementare rispetto ai coetanei senza disabilità di
30 minuti dovuto al danno alla salute, poiché si rifiuta di andare a dormire,
va accompagnato a letto tutte le sere ed il genitore deve rimanergli accanto
fino a quando si addormenta.
Relativamente
all’atto di mangiare (“Non utilizza le posate e porta il cibo alla bocca con
le mani, va pertanto imboccato ad ogni pasto. RI 1 si rifiuta anche di provare
nuovi alimenti e mangia con piacere solo i suoi preferiti: pasta sfoglia, pane,
riso. A detta del padre, i pasti vengono consumati insieme a tutta la famiglia
e per evitare che il bambino si alzi dal tavolo, viene assicurano [recte:
assicurato] alla sedia con una cintura. Per spuntino e merenda, mangia
autonomamente dei finger food di alimenti a lui graditi”) l’assistente
sociale non ha conteggiato alcun impegno supplementare, così come per la
pulizia personale (30 minuti come i coetanei della sua età: “RI 1 vive il
contatto con l’acqua solo come un’occasione [recte: un’occasione] di gioco e
non collabora minimamente alla piccola toilette quotidiana al lavandino,
totalmente garantita dal genitore. Si rifiuta inoltre di aprire la bocca in
occasione dell’igiene orale e la madre deve spesso intervenire d’impeto. Come
ogni bambino della sua età, RI 1 dipende dall’adulto in occasione del bagnetto
serale”) e lo spostamento (“Cammina dall’età di 15 mesi ed è altresì in
grado di salire le scale da solo per scenderle bisogna tenerlo per mano, poiché
tende a correre, saltando 2 scalini alla volta. Il bambino è inoltre privo di
comunicazione verbale ed appare poco interessato agli altri bambini, preferendo
giocare da solo”).
È
invece stato conteggiato un tempo supplementare di 25 minuti (complessivamente
30 – 5 minuti come i coetanei della sua età) nell’atto di espletare i bisogni
corporali poiché necessita del pannolino giorno e notte, con 6 cambi circa
nelle 24 ore.
Infine,
l’assistente sociale ha fissato in 2 ore l’impegno per la sorveglianza poiché
non è possibile lasciarlo solo neanche per pochi minuti a causa
dell’imprevedibilità del suo comportamento.
In
sede di ricorso l’insorgente ha contestato l’inchiesta dell’assistente sociale
precisando quanto segue:
" (…)
L’ufficio dell’assicurazione invalidità del Cantone Ticino, nella
decisione del 14 novembre 2019, accorda il diritto al supplemento per le cure
intensive e successivamente con decisione del 20 dicembre 2019, annulla tale
decisione e ne emana una nuova, togliendo il diritto al supplemento per cure
intensive.
Tutto questo lo fa basandosi quasi esclusivamente riferendosi
all’esposto dell’assistente sociale __________ del 26.09.2019.
È vero che la signora __________ è stata a casa nostra il
26.09.2019 ed è vero che ha compilato dei formulari, accertandosi della situazione
di nostro figlio e basandosi sulle informazioni che noi le davamo. È anche vero
però che tale accertamento è stato fatto in maniera molto sommaria e senza
capire dettagliatamente i problemi di nostro figlio RI 1 e cioè:
1.1.1 Vestirsi e svestirsi
L’assistente considera che per vestirsi e svestirsi, nostro figlio
ha bisogno di circa 15 minuti al giorno. Questo non rispecchia la verità in
quanto, quotidianamente, la madre, impiega oltre 30 minuti per vestirlo e
svestirlo.
1.1.2 Alzarsi/sedersi/sdraiarsi
Non siamo d’accordo nemmeno sul punto sopra citato in quanto la
signora __________ scrive che il genitore gli resta accanto fino a quando si è
addormentato. Questo non rispecchia la realtà dei fatti in quanto il bambino ha
bisogno di sentire il costante contatto corporeo con uno dei due genitori
altrimenti non dorme, o se ha dormito, si risveglia subito. Tanto è vero che il
genitore che gli sta accanto, passa la notte a non dormire.
1.1.3 Mangiare
Il punto 1.1.3 è incompleto in quanto RI 1 mangia tutto quello che
può essere portato con la mano alla bocca, per tutto il resto, ha costante
bisogno di aiuto come ad esempio sminuzzare il cibo, se il cibo richiede
l’ausilio di una forchetta, un cucchiaio o un coltello, egli ha bisogno
dell’aiuto di terzi per mangiare. Oltre a questo, RI 1, non riesce a dosare il
cibo quando mangia con le mani. Talvolta riempie la bocca all’inverosimile
rischiando di strozzarsi. Questo succede anche quando fa la merenda. Pertanto
il fatto che lui mangia autonomamente spuntini e merende non rispecchia
assolutamente la verità.
1.1.4 Pulizia personale
Non siamo d’accordo nemmeno sul punto sopra citato in quanto la
Signora __________ minimizza il problema, la realtà dei fatti è un’altra.
Nostro figlio ha bisogno molto più dei 30 minuti di cui parla la signora __________
in quanto i suoi tempi sono più rallentati e noi genitori necessitiamo di molto
più sforzo e tempo per l’igiene del nostro figlio, considerando il fatto che
oltre all’igiene normale egli deve essere cambiato circa 5 giorni al giorno e
lavato.
1.1.5 Espletare i bisogni personali
Nostro figlio necessita di oltre 6-8 cambi giorno e notte e ogni
volta deve essere lavato. Oltre a questo, deve essere sempre cambiato
(vestito/svestito). Ogni tanto, succede che non gli mettiamo il pannolino per
qualche minuto ed egli si accinge a fare i bisogni ovunque capita, creando
ulteriore disagio per i genitori. Vi è infine il fatto che noi genitori
cerchiamo di insegnargli ad andare a espletare i bisogni nel WC restando per
oltre mezz’ora con lui ogni volta.
1.1.6 Spostamento
La Signora __________ riferisce del fatto che RI 1 ha bisogno di
aiuto allo spostamento in casa (scale incluse) ma non riferisce della
problematica dello spostamento all’esterno. Ogni spostamento esterno
all’abitazione richiede uno sforzo immane per tutelare l’incolumità di RI 1 e
quella degli altri. Per spostamento esterno intendiamo i viaggi in auto, o ai
vari spostamenti nei parchi giochi, a fare la spesa o altro. Questi problemi
sono ben noti anche agli autisti che lo portano in ergoterapia e al pre asilo.
Quando andiamo nei vari parchi giochi, dobbiamo fare molta attenzione in quanto
fa molta fatica ad approcciarsi agli altri bambini, rischiando di fare loro
male. Se vede un bambino piangere, lui tende ad essere manesco e tende a
picchiare il bambino.
Considerandi
Ulteriormente, il bambino, quando viene accompagnato in auto, deve
avere anche un accompagnatore (oltre all’autista) che sta seduto di fianco a
lui a causa del fatto che se viene lasciato da solo, si svincola della cintura
e inizia ad agitarsi nell’abitacolo mettendo a repentaglio la sua salvaguardia
e quella dell’autista.
1.4.3
Indicazione sulla sorveglianza personale
L’assistente sociale, nel suo esposto, ritiene che nostro figlio
necessita di una sorveglianza permanente ma omette di rispondere alla domanda
se il nostro figlio necessita di una sorveglianza particolarmente intensiva.
Poi in seguito, la signora __________ riferisce che il nostro figlio non può
essere lasciato solo neanche per pochi minuti, a causa dell’imprevedibilità del
suo comportamento. A conferma di ciò vi è il fatto che se uno dei due genitori
è a casa da solo con RI 1, quando deve espletare i propri bisogni, deve portare
il RI 1 in bagno con sé. Ogni volta che la mamma deve lavare i vestiti in
lavanderia ed il padre non è a casa, deve chiedere l’aiuto di un vicino per
poter allontanarsi per 5-10 minuti. Ogni volta che il bambino necessita di cure
mediche, il padre deve assentarsi dal lavoro in quanto la madre, da sola, non
riesce a contenere il bambino negli spostamenti.” (doc. I)
In
uno scritto del 31 gennaio 2020 __________ ha aggiunto che “nell’accertamento
svolto (…) il 26.09.2019 viene riscontrata la necessità di sorveglianza
personale particolarmente intensiva dal agosto 2019 indicando che il bambino
“non è possibile lasciarlo solo neanche per pochi minuti, a causa
dell’imprevedibilità del suo comportamento”. Alla luce di questa indicazione si
richiede di riconoscere la situazione del assicurato rientrante in quei casi
eccezionali per i quali si può riconoscere una sorveglianza particolarmente
intensiva prima degli otto anni (Allegato III alla CIGI, Sorveglianza
personale) risultante nel diritto a 4 ore di assistenza per il supplemento per
cure intensive (OAI Art 39 cap. 3)” (doc. I/1).
Sempre
il 31 gennaio 2020 il curante, dr. med. __________, specialista FMH malattie
dell’infanzia e dell’adolescenza, ha affermato che l’insorgente “necessita
di una sorveglianza quotidiana pressoché continua” e che “l’assenza o la
sospensione, anche per brevi periodi di tempo, di tale sorveglianza metterebbe
a rischio l’incolumità personale del bambino stesso o, eventualmente, degli
altri bambini presenti insieme a lui, per esempio della sorellina” (doc.
I/2).
Con
annotazione del 20 febbraio 2020 la dr.ssa med. __________, FMH pediatria,
medico SMR, ha preso atto dello scritto del pediatra curante, indicando che non
apporta nuove informazioni mediche e pertanto non risultano elementi concreti
per giustificare la necessità di una sorveglianza quotidiana particolarmente
intensiva (doc. VII/1).
Da
parte sua l’assistente sociale il 18 febbraio 2020 ha preso posizione sul
ricorso, affermando:
" (…)
Mi astengo dall’entrare nel merito del giudizio espresso riguardo
il mio operato, da me svolto, lo ribadisco, con pieno rispetto personale e
professionale.
Nello svolgimento della mia mansione sono tenuta ad applicare le
disposizioni vigenti CIGI, che nella valutazione di un bambino si confrontano
con un coetaneo.
In occasione dell’inchiesta a domicilio del 26 agosto 2019 ho
dettagliatamente valutato ogni singolo atto ordinario della vita e nel rapporto
d’inchiesta del 26 settembre 2019, ho riportato a pieno i tempi supplementari
dichiarati da entrambi i genitori.
Per il tempo supplementare giornaliero dedicato agli atti ordinari
della vita, confermo pertanto quanto stabilito nel mio rapporto di valutazione
del 26 settembre 2019 con l’aggiunta di 20 minuti nell’atto di andare al
gabinetto (come indicato nell’allegato III delle CIGI), considerando il tempo
supplementare all’allenamento ad usare il WC, aspetto non indicato durante
l’inchiesta.
Riguardo la sorveglianza, come confermato anche dalla nostra
pediatra SMR il 20.2.2020, attualmente è corretto riconoscere due ore
corrispondenti ad una sorveglianza personale permanente. Non vi sono i
presupposti per il riconoscimento di una sorveglianza personale intensiva. Al
compimento dei 6 anni questo aspetto sarà rivalutato.
Conclusioni: Confermo pertanto quanto stabilito nel mio rapporto
di valutazione con l’aggiunta del tempo supplementare di 20 minuti nell’atto di
andare al gabinetto. Il totale del tempo supplementare raggiunge 3h15 minuti
che non permette di accedere al diritto al supplemento per cure intensive.
Purtroppo al momento dell’emissione del Progetto di decisione si è
incorsi in un errore amministrativo comunicando il diritto al supplemento per
cure intensive di 4 ore non corrispondente con quanto stabilito nel mio
rapporto di valutazione del 26.9.2019.
In nessun modo questo errore, del quale ci scusiamo, non può dare
diritto ad una prestazione AI non corrispondente a quanto accertato
medicalmente e in sede di inchiesta a domicilio” (doc. VII)
Con
scritto del 4 marzo 2020 il ricorrente sostiene che “nelle varie
comunicazioni e decisioni dell’AI sono state prese in considerazione le misure
sanitarie AI tenendo conto della diagnosi di disturbo dello spettro autistico
associato a ritardo globale nello sviluppo e nel linguaggio per una cura
dell’infermità congenita N. 303, 355 dell’OIC ma non è stato preso in
considerazione e non è stato tenuto conto il N.404, 405 dell’OIC (…) Per quanto
concerne la presa di informazioni (…) riteniamo sia stata parziale in quanto la
madre del bambino (…) non parla italiano e pertanto alle domande ha risposto il
padre (…) il quale però passa la maggior parte della giornata al lavoro e
lontano dalla quotidianità del figlio. Per poter fare un’osservazione oggettiva
della situazione la signora __________ avrebbe dovuto assicurarsi, magari
tramite un interprete, di parlare con la madre la quale è molto più cosciente
della situazione effettiva di RI 1” (doc. IX).
Con
scritto del 5 marzo 2020 il medico curante, dr. med. __________, ha affermato:
" (…)
Nel pieno rispetto della professionalità della Sig.ra __________ e
della Dr.ssa __________, mi permetto di ribadire quanto già scritto nella mia
breve lettera del 31 gennaio 2020, e cioè che ritengo le conclusioni della
sig.ra __________ siano errate.
Mi permetto di dire ciò sulla base della conoscenza di RI 1, che
seguo fin dalla nascita e presso il quale ho sospettato precocemente un disturbo
dello spetto autistico, poi confermato dalle indagini specialistiche.
Se da un lato non ho mai effettuato una visita a domicilio con
relativa osservazione ambientale, ho avuto numerose occasioni di visite presso
il mio studio, a volte anche per lunghe valutazioni dello sviluppo
psicomotorio. In alcune occasioni queste valutazioni sono durate intorno alle
due ore di tempo, dandomi il tempo di raccogliere importanti e accurate
osservazioni, oltre che sullo sviluppo psicomotorio del bambino, anche sulle
sue particolarità comportamentali.
Da queste mie osservazioni, svolte sull’arco di anni, posso dire
di avere una visione globale e dinamica dello sviluppo di RI 1, e di aver
raggiunto un’accuratezza nelle conoscenze delle particolarità comportamentali
del bambino che vanno ben oltre l’osservazione puntuale della Sig.ra __________,
la quale, al di là delle sue specifiche competenze professionali, che non metto
assolutamente in discussione, ha potuto al massimo effettuare una “fotografia”
statica di un unico momento.
Attribuisco a ciò l’evidente errore che incorre nella sua
valutazione.
(...).
RI 1 è pertanto un bambino che non ascolta, in quanto non gli è
possibile farlo, quanto gli viene detto.
Non è così possibile, nei tempi brevi, dargli delle istruzioni e
aspettarsi che queste vengano eseguite.
Nel corso di tempi più lunghi ciò risulta, come è ben noto nei
bambini autistici gravi, una misconoscenza da parte di RI 1, delle regole
sociali, anche quelle più semplici, e un mancato rispetto di qualsiasi regola
di sicurezza e di rispetto e di adeguatezza sociale.
Ed è proprio per questo motivo che RI 1 necessita di continua
sorveglianza. In caso diverso rischia di mettere in pericolo sé stesso oppure
gli altri, o di danneggiare i beni materiali che lo circondano.
Tutti questi aspetti appena citati non sono teorici, ma ho potuto
personalmente osservarli in studio numerose volte, e fanno parte del
comportamento quotidiano di RI 1.
Tengo a sottolineare che la sorveglianza di RI 1 non equivale
affatto alla sorveglianza “normale” che è necessaria e sufficiente con i
bambini piccoli in generale, ma richiede molta più energia, sia fisica che
emotiva.
Da un punto di vista fisico RI 1 è un bambino grande, ha ormai 4
anni e mezzo, e piuttosto forte (i bambini della sua età normalmente ascoltano
e seguono le istruzioni degli adulti senza difficoltà) ed è quindi anche
difficile contenerlo fisicamente quando ciò è necessario (situazione molto
frequente nella quotidianità e molto frequentemente oggettivata anche dal
sottoscritto).
Dal punto di vista emotivo potete immaginare, quanto sia difficile
per i genitori (e per gli educatori), interagire con un bambino che solo con
grande difficoltà riesce a prestare ascolto a quanto gli viene detto.
Ribadisco che non è assolutamente immaginabile stabilire che una
sorveglianza personale intensiva sia erogata per sole 2 o 3 ore al giorno.
RI 1 necessita di questo tipo di sorveglianza per la maggior parte
del tempo durante il quale è sveglio e attivo.
La mancanza di questa sorveglianza, lo ripeto, condurrebbe
inevitabilmente alla messa in pericolo di RI 1 stesso e delle persone e dei
beno (recte: beni) materiali che lo circondano.
Infine tengo a ribadire che non è mia abitudine ricorrere contro
le decisioni dell’Ufficio AI, per il quale ho massimo rispetto stima, e che se
qui mi permetto di sostenere la richiesta della famiglia è semplicemente perché
la decisione presa è palesemente sbagliata.
Mi auguro che queste informazioni e la nozione diagnostica circa la
gravità del disturbo di RI 1, che mi sembra sia mancata alla Dr.ssa __________,
possano apportare le informazioni mediche necessarie ad una più giusta
decisione.” (doc. IX)
Con
annotazione del 30 marzo 2020 la dr.ssa med. __________, FMH pediatria, medico
SMR, ha affermato:
" (…)
RI 1 è un bambino di 4 anni e 7 mesi affetto da un disturbo dello
spettro autistico con ritardo globale dello sviluppo.
La diagnosi è stata posta per la prima volta nel mese di marzo
2018.
dal Dr. __________, pedopsichiatra, ed il bambino è a beneficio di IC
cifra 405 con garanzia a decorrere dal 09.03.2018 (Comunicazione del
22.10.2018).
Pregressa garanzia per IC cifra 303 e IC cifra 355 dal 26.09.2015
al 31.03.2016.
(…).
Lo scritto del Dr. __________, che, come ammette lui stesso, ha
potuto osservare il comportamento di RI 1 limitatamente allo studio medico
durante le visite pediatriche, non apporta realmente nuove informazioni ai
nostri atti.
Non è mai stata messa in dubbio la gravità della patologia di cui
è affetto RI 1, ma, considerata la sua giovane età, non sembra essere
necessaria una sorveglianza personale particolarmente intensiva” (doc. XI/1)
Il
1° marzo 2020 l’assistente sociale ha affermato:
" (…)
L’inchiesta a domicilio del 26 agosto 2019 si è svolta nella piena
comprensione, da entrambe le parti, degli argomenti trattati. Le informazioni
raccolte in sede di colloquio sono state dettagliatamente rese dalla madre, con
l’aiuto del signor RA 1 (padre dell’assicurato) riguardo alla traduzione.
In occasione della presa di contatto telefonico con il padre,
avevo proposto anche l’attivazione di un interprete ma il signor RA 1 rifiutò,
sottolineando le sue buone conoscenze della lingua italiana, oltre alla disponibilità
del momento, in quanto senza attività lavorativa.
Riguardo alla necessità di sorveglianza personale, tengo
nuovamente a precisare che al piccolo RI 1 è già stata riconosciuta una
“sorveglianza personale permanente” (pari a 2 ore) che nel confronto con un
coetaneo, corrisponde ad un maggior bisogno.
Vorrei inoltre aggiungere che durante il colloquio a domicilio,
durato all’incirca 2 ore, RI 1 è rimasto tranquillo a giocare per terra da solo
per tutto il tempo.
Considerando anche l’annotazione della dottoressa __________ del
30.
marzo 2020, non posso che confermare la necessità di una sorveglianza
personale permanente, come riportato nel rapporto d’inchiesta del 26 settembre
2019” (doc. XI/2)
Il
2.
maggio 2020 il padre del ricorrente ha affermato:
" (…)
Mi permetto di riferire che io non ho mai omesso di saper parlare
in italiano anche se lo stesso non è ottimo ma oserei dire discreto. Quello che
io ho sottolineato nella mia scorsa lettera è che io ho sottovalutato la
situazione e non sono stato in grado di dare spiegazioni dettagliate atte a
dimostrare la realtà dei fatti inerenti mio figlio RI 1.
Nelle osservazioni (…) lei riferisce che l’inchiesta del 26 agosto
2019.
si è “svolta nella piena comprensione di entrambe le parti, degli
argomenti trattati”. E riferisce inoltre che le spiegazioni sono state date
dettagliatamente dalla madre”. Mi permetto un’altra volta di contraddire le
osservazioni (…) in quanto non rispecchiano assolutamente la verità e spiego il
perché; mia moglie parla pochissime parole in italiano in quanto subito dopo
l’arrivo dal __________ è rimasta incinta e dopo la nascita di RI 1 si è
occupata costantemente dello stesso, isolandosi da tutto il resto. A prova di
ciò, mia moglie la si può vedere e si può senz’altro vedere quanto parla
italiano.
È altrettanto vero che la Signora __________ mi ha chiesto se
avevamo bisogno di un interprete ed io ho risposto alla stessa che mia moglie
non parla italiano e che se le andava bene il mio italiano potevo fare io il
colloquio assieme alle due (madre e signora __________) e tradurre a mia
moglie, se il mio italiano le andava bene. La signora __________ ha ritenuto
che il mio italiano fosse adeguato e ha ritenuto che non vi era bisogno di
un’interprete. Non sono stato io che non ho voluto in’interprete. Ribadisco
che, col senno di poi, io sono stato molto superficiale nelle spiegazioni per
il motivo della lingua in quanto io parlo un italiano discreto e per il fatto
che io non sono stato in grado di spiegare alla Signora __________ dettagliatamente
i bisogni e le problematiche di mio figlio.
Ci tengo a contraddire un’ulteriore osservazione della signora __________
nella quale lei cita: “Vorrei inoltre aggiungere che durante il colloquio a
domicilio, durato all’incirca 2 ore, RI 1 è stato tranquillo a giocare per
terra da solo per tutto il tempo.”
Innanzitutto il colloquio è durato meno di 2 ore e non è arrivato
a 1 ora e 30 min, oltre a questo, non siamo d’accordo sul fatto che RI 1 è
rimasto tranquillo per tutto il tempo a giocare o meglio: durante il tempo
trascorso con la Signora __________ noi abbiamo attuato tutte le misure
possibili immaginabili per far sì che RI 1 rimanesse tranquillo durante la
permanenza della __________. Pertanto, io e la madre eravamo vicini a lui (è
ovvio che RI 1, avendo me e la madre vicino e i suoi giocattoli preferiti
attorno era calmo e “tranquillo” in quanto il bambino in quel momento si
sentiva in sicurezza e a suo agio). Vi è stata una situazione durante il
colloquio, che la signora __________ omette di raccontare ed è la seguente; io
ho provato ad aprire la porta d’entrata di casa e nello stesso momento RI 1 ha
iniziato ad urlare e ad agitarsi, andando in tilt in un secondo. Poi ho chiuso
la porta e sono ritornato vicino a RI 1 e lui si è nuovamente tranquillizzato.
Tutto questo era stato fatto per far vedere alla __________ di come il
comportamento di RI 1 è soggetto a ogni piccola variabile.
Vorrei infine ribadire una disappunto riguardo alle annotazioni
per/da SMR della Dr.ssa __________ dove le cita: “lo scritto del Dr. __________,
che, come ammette lui stesso, ha potuto osservare il comportamento di RI 1
limitatamente allo studio medico durante le visite pediatriche, non apporta
realmente nuove informazioni ai nostri atti.”
Senza voler entrare nel merito delle competenze (che non mi
competono) della stimata dr.ssa __________, a me sembra poco logico ritenere
che le osservazioni del Dr. __________ non sono obbiettive visto che lui ha
visto “limitatamente in studio” RI 1. Mi domando come possa essere obbiettiva
la Dr.ssa __________ se non ha mai visto mio figlio.” (doc. XIII)
2.6
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale condivide la disamina con la quale
l’amministrazione nella decisione impugnata - in maniera approfondita e fondata
sulle attente valutazioni dell’assistente sociale e della pediatra dell’SMR,
dalle quali non vi è ragione per discostarsi - è giunta alla conclusione che
l’insorgente, a causa della sua patologia, necessita di una sorveglianza
personale dal mese di agosto 2019, ma che il calcolo del tempo supplementare di
cura complessivamente non raggiunge le quattro ore necessarie per
ottenere il diritto al supplemento per le cure intensive.
Nello specifico va rilevato che la Circolare sull’invalidità e la
grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), valida dal 1°
gennaio 2015, stato: 1° gennaio 2018 (= per i marginali indicati di seguito,
allo stato dal 1° luglio 2020), riferendosi alla sorveglianza permanente di cui
all’art. 39 capoverso 3 OAI – per il quale se un minorenne necessita, a causa
di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente,
quest’ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza.
Una sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa
dell’invalidità può essere conteggiata come quattro ore di assistenza - alle
cifre marginali 8078-8078.3 prevede i casi nei quali sussiste la necessità di
una sorveglianza permanente, mentre alla cifra marginale 8079 illustra le
circostanze nelle quali la sorveglianza riveste carattere particolarmente
intensivo.
A proposito della
sorveglianza permanente, la cifra marginale 8078 stabilisce che:
" 8078: I
N. 8035-8039 sono applicabili per analogia.
In questo
contesto occorre tenere conto in particolare del confronto con il comportamento
dei coetanei (DTF 137 V 424). Normalmente la sorveglianza permanente non è
riconosciuta prima dei sei anni dato che fino a quest’età anche un bambino sano
ha bisogno di sorveglianza (eccezioni v. Allegato III”; sottolineatura del
redattore)
Nell’“Allegato III: Direttive sul calcolo della grande
invalidità determinante per i minorenni”, con riferimento all’età media per
prendere in considerazione il notevole impegno supplementare dovuto
all’invalidità a proposito della sorveglianza personale è stato precisato che:
" Di regola
prima dei 6 anni la sorveglianza personale non va presa in
considerazione.
Per i bambini affetti da autismo infantile o colpiti da frequenti
attacchi di epilessia che nessuna medicazione riesce a tenere sotto controllo
il bisogno di sorveglianza può essere riconosciuto già a partire da 4 anni,
a seconda della situazione e della gravità del disturbo.
Generalmente prima degli 8 anni non bisogna considerare
una sorveglianza particolarmente intensiva.” (sottolineatura del redattore)
Le cifre marginali
8078.1-8078.3 prevedono che la necessità di una sorveglianza sussiste in
particolare se:
" 8078.1 il
minore potrebbe nuocere a sé stesso o a terzi.
Il
pericolo e la necessità di sorveglianza che ne deriva devono permanere
nonostante le misure relative all’obbligo di ridurre i danni adottate (box,
babyphone, protezioni per prese, finestre, porte, fornelli ecc.).
Esempio:
Un
bambino di 9 anni non è in grado di riconoscere i pericoli. Prova in
continuazione ad esplorare le prese elettriche. È anche particolarmente
attratto dall’acqua e cerca sempre di aprire i rubinetti. Nonostante le misure
adottate (p. es. applicazione di protezioni sulle prese ecc.) non è possibile
scongiurare tutti i rischi (p. es. allagamento). Sussiste dunque una necessità
di sorveglianza. La stessa situazione si presenta nel caso di un bambino di
cinque anni. In questo caso la necessità di sorveglianza è dovuta all’età e non
può dunque essere riconosciuta.
8078.2
la
sorveglianza personale presenta un certo grado
d’intensità, che
supera la necessità di sorveglianza di un bambino sano della stessa età
(sentenza del TF 9C-431/2008 del 29.02.2009).
8078.3
Nel caso dei
minori la sorveglianza personale permanente è conteggiata automaticamente come
due ore di assistenza nell’ambito del SCI. Diversamente da quel che succede per
gli adulti, anche nell’ambito della grande invalidità di grado elevato non si
deve attribuirle un’importanza minima, ma essa deve essere attentamente
verificata.”
Il carattere
particolarmente intensivo della sorveglianza è invece trattato alla cifra
marginale 8079 CIGI, la quale stabilisce che:
" La
sorveglianza è considerata particolarmente intensiva se alla persona addetta
all’assistenza sono richiesti un grado di attenzione superiore alla norma e una
prontezza d’intervento costante. Ciò significa che la persona addetta all’assistenza
deve trovarsi costantemente nelle immediate vicinanze dell’assicurato, poiché
qualsiasi distrazione può avere con ogni probabilità conseguenze che possono
metterne a repentaglio la vita o può portare a gravi danni per persone e/o
cose. A causa della sorveglianza/assistenza uno a uno richiesta, la persona
addetta all’assistenza non può dedicarsi praticamente a nessun’altra attività.
Inoltre, per la sicurezza dell’assicurato e del suo ambiente è necessario
prevedere anticipatamente misure adeguate per ridurre il danno, senza tuttavia
che queste provochino una situazione non esigibile per l’ambiente.
Se è possibile utilizzare strumenti di sorveglianza (monitor,
allarmi), la sorveglianza non è da considerare automaticamente come
particolarmente intensiva.
La necessità di una sorveglianza durante la notte non costituisce
una condizione per qualificare la sorveglianza come particolarmente intensiva.
Esempio 1:
Un bambino autistico ha gravi difficoltà a percepire il mondo
circostante e a comunicare con esso, il che si manifesta nel suo comportamento
nei confronti di determinati oggetti (p. es. rovescia contenitori, lancia
oggetti, danneggia mobili ecc.). Il bambino non è inoltre in grado di riconoscere
i pericoli: egli può ad esempio uscire improvvisamente dalla finestra.
Eventualmente non è nemmeno in grado di reagire adeguatamente a richiami o
avvertimenti verbali. In determinate situazioni può ad esempio prodursi un
Dispositivo
comportamento autolesionista o aggressivo verso altre persone. Per questi motivi
la persona addetta all’assistenza deve trovarsi costantemente nelle immediate
vicinanze del bambino, con un grado di attenzione superiore alla norma, e deve
essere pronta ad intervenire in qualsiasi momento.”
Nel caso di specie, questo Tribunale rileva che sia l’assistente
sociale autrice dell’inchiesta a domicilio, sia, indirettamente, la pediatra
del SMR, riscontrando l’adempimento delle condizioni descritte nelle cifre
marginali 8078-8078.3 CIGI (cfr. doc. 40 incarto Ai, pag. 104), hanno
riconosciuto la necessità di sorveglianza permanente di cui necessita l’assicurato
a causa del suo disturbo dello spettro autistico, nella misura di 2 ore
giornaliere.
Inoltre, proprio tenendo conto della gravità dell’autismo
dell’interessato - pure messo in evidenza dal suo medico curante e, peraltro,
non messo in dubbio dall’Ufficio AI - l’amministrazione ha riconosciuto il
bisogno di sorveglianza già prima dei sei anni, così come previsto, in maniera eccezionale,
nell’Allegato III.
Il TCA concorda con questa valutazione dell’amministrazione, per i
motivi qui di seguito illustrati.
Questo Tribunale ritiene,
innanzitutto, pienamente probante in quanto plausibile, dettagliato e ben motivato
l’apprezzamento fornito dall’assistente sociale.
Quest’ultima - che, come
indicato al consid. 2.4., rappresenta la persona competente e qualificata per
esaminare i temi oggetto della presente vertenza – chiamata a confrontarsi con
le obiezioni sollevate in sede ricorsuale, ha confermato il riconoscimento di
due ore corrispondenti ad una sorveglianza personale permanente giacché non vi
sono i presupposti per il riconoscimento di una sorveglianza personale
intensiva.
A questo proposito va qui
segnalata la sentenza 32.2019.172 del 19 giugno 2020, non cresciuta in
giudicato, dove un’assistente sociale dell’AI aveva rilevato che nel corso
della sua pluriennale esperienza aveva riscontrato le condizioni per
riconoscere una sorveglianza di 4 ore “solo in due casi
con patologie
gravissime e necessità di sorveglianza e di cure 24 ore su 24 poiché
l’assicurato era in costante pericolo di vita”, sottolineando di non avere
avuto “alcuna titubanza nel convenire sulla necessità di sorveglianza
superiore rispetto ad un coetaneo, limitatamente a due ore”, con il consenso
anche del medico SMR.
In concreto, pur
trattandosi di un bambino che non sta mai fermo, fatica ad obbedire e che i
genitori non possono mai perdere di vista neanche per pochi minuti a causa
dell’imprevedibilità del suo comportamento, non può essere considerato
costantemente in pericolo di vita e dunque beneficiare non solo,
eccezionalmente, prima dei 6 anni, del supplemento di 2 ore per la sorveglianza
personale, ma addirittura del supplemento di 4 ore per sorveglianza
particolarmente intensiva di norma considerata solo dagli 8 anni. Infatti
qualsiasi bambino coetaneo necessita di attenta sorveglianza in ragione della
sua tenera età e neppure il pediatra curante, pur rilevando che necessita di
continua sorveglianza e che altrimenti rischia di mettere in pericolo sé stesso
oppure gli altri (cfr. marg. 8078.1 CIGI), o di danneggiare i beni materiali
che lo circondano, sostiene che il piccolo sarebbe in pericolo di vita.
Il TCA non ha pertanto motivo per dubitare delle considerazioni
dell’assistente sociale, le quali, inoltre, sono pure state confermate dalla
pediatra del SMR.
A tale riguardo, va rilevato che l’amministrazione, nel rispetto
della giurisprudenza federale (cfr. ad esempio STF 8C_573/2018 dell’8 gennaio
2019, consid. 3.2., laddove è stato ribadito che in caso di punti poco chiari
in merito ai disturbi fisici o psichici e/o sui loro effetti sulla vita
quotidiana non solo è possibile, ma è necessario richiedere informazioni
complementari agli specialisti medici), ha correttamente coinvolto la dr.ssa __________,
chiedendole un parere.
La pediatra del SMR, si è espressa attraverso due pareri nelle
more processuali (doc. VII e XI), che il TCA ritiene di potere condividere in
quanto rispettosi delle esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute
(sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche
sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012
del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1) - convenendo sulla gravità del disturbo di
cui è affetto il ricorrente, ma non intravvedendo elementi medici oggettivi per
modificare la convincente e motivata valutazione dell’assistente sociale.
Il TCA concorda con queste considerazioni della pediatra del SMR,
le quali, del resto, non sono state smentite da adeguata documentazione
medico-specialistica attestante una gravità della patologia del bambino tale da
metterne costantemente in pericolo la vita.
Nel breve referto del 31 gennaio 2020 il pediatra curante si
limita a contestare genericamente la decisione dell’AI sostenendo che il
bambino necessita di una sorveglianza quotidiana pressoché continua (doc. I/2),
mentre nella presa di posizione del 5 marzo 2020 insiste sulla necessità di una
sorveglianza continua.
Va tuttavia qui ribadito che già il fatto di riconoscere, come
fatto dall’UAI, una sorveglianza personale permanente di 2 ore prima dei 6 anni
costituisce un’eccezione rispetto a quanto prevedono le direttive. Voler
riconoscere una sorveglianza particolarmente intensiva significherebbe andare
ben oltre quanto indicato dalle CIGI e non è giustificato nel caso concreto.
Alla luce, dunque, delle motivate considerazioni espresse sia
dall’assistente sociale competente, che dalla pediatra dell’SMR, il TCA ritiene
corretta la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto il
bisogno del bambino, già a partire dai quattro anni di età, di una sorveglianza
personale permanente, escludendo, almeno per il momento, la necessità di
una sorveglianza particolarmente intensiva.
A quest’ultimo riguardo, va rilevato che l’assistente sociale
competente, nelle annotazioni del 18 febbraio 2020, ha evidenziato come tale
decisione sia adeguata alle attuali condizioni di salute e all’età del bambino,
non escludendo che, in futuro, le cose possano cambiare. Ella ha, infatti,
tenuto a precisare che “al compimento dei 6 anni questo aspetto sarà
rivalutato” (doc. VII).
Tale soluzione appare tanto più corretta, ritenuto che l’Alta
Corte, in una sentenza 9C_666/2013 del 25 febbraio 2014, pubblicata in SVR 2014
IV Nr. 14 pag. 55, ha riconosciuto l’esistenza di una sorveglianza
particolarmente intensiva nel caso di un’assicurata autistica di 6 anni,
che senza tale costante vigilanza nella vita di tutti i giorni avrebbe
distrutto oggetti alla velocità della luce e non
sarebbe stata in grado di valutare i pericoli e ciò che le accadeva intorno.
Doveva anche essere tenuta per mano fuori dalla casa o dalla scuola, perché non
conosceva la paura del contatto con gli estranei e sarebbe andata con loro. Inoltre,
nei posti nei quali non era possibile prenderla per mano, ad esempio nei campi
da gioco, l'accompagnatore doveva essere particolarmente attento e
costantemente pronto a intervenire per evitare che scappasse, ferendosi durante
l'uso di attrezzature o oggetti per il gioco (cfr. sentenza 9C_666/2013 del 25
febbraio 2014 consid. 8.2.2.2, in: SVR 2014 IV n. 14 p. 55 – __________).
In un’altra sentenza 8C_741/2017 del 17
luglio 2018, l’Alta Corte ha censurato l’operato con il quale i primi giudici,
nell’ambito di una revisione, avevano assegnato ad un assicurato di 5 anni,
affetto da una malformazione del sistema nervoso centrale, con un'idrocefalia
interna, epilessia e un grave ritardo cognitivo dello sviluppo, un supplemento
per cure intensive di 4 ore, anziché di 2 ore come riconosciuto
dall’amministrazione (cfr. sentenza citata, consid. 3.4.4.).
Neppure le contestazioni in
merito al tempo supplementare giornaliero dedicato agli atti ordinari della
vita possono trovare accoglimento.
Rilevato che l’assistente
sociale ha ammesso di dover aggiungere 20 minuti nell’atto di andare al
gabinetto, conformemente a quanto figura nell’allegato III delle CIGI per il
tempo supplementare all’allenamento ad usare il WC, aspetto che non era stato
indicato durante l’inchiesta, per il resto non vi sono ragioni per scostarsi
dagli accertamenti dell’assistente sociale, che ha potuto accertare
personalmente, nel corso dell’inchiesta domestica del 26 agosto 2019, le
effettive difficoltà del bambino negli atti ordinari della vita, interrogando i
genitori.
Il padre, del resto, nel
ricorso ha affermato che l’assistente sociale “ha compilato dei formulari,
accertandosi della situazione di nostro figlio e basandosi sulle informazioni
che noi le davamo” (doc. I, sottolineatura del redattore).
Per quanto concerne la
circostanza che la madre del bambino non conoscerebbe a sufficienza l’italiano,
va sottolineato che anche il padre, che ammette di conoscere discretamente la
nostra lingua e di non aver chiesto la presenza di un interprete (cfr. doc.
XIII), era presente al momento della valutazione ed ha sicuramente potuto
interloquire con sua moglie prima di fornire le risposte circa i tempi
necessari dedicati agli atti ordinari della vita (cfr. doc. XIII).
Per cui non vi è alcun motivo
per ritenere che vi siano state delle incomprensioni circa i tempi
supplementari indicati dai genitori e riportati nell’inchiesta a domicilio,
come ribadito dall’assistente sociale in data 18 febbraio 2020 (doc. VII/2: “[…]
ho dettagliatamente valutato ogni singolo atto ordinario della vita e nel
rapporto d’inchiesta del 26 settembre 2019,
ho riportato a pieno i tempi
supplementari dichiarati da entrambi i genitori”) e di conseguenza non è
necessario convocare e sentire la madre del ricorrente per stabilire la
conoscenza della lingua italiana.
Tant’è che i 20 minuti
nell’atto dell’andare al gabinetto, considerando il tempo supplementare
all’allenamento ad usare il WC, che l’assistente sociale ha aggiunto nella
presa di posizione del 18 febbraio 2020, non sono dovuti ad una sua
dimenticanza o ad un errore ma ad un “aspetto non indicato durante
l’inchiesta” (doc. VII/2).
Né può essere dato seguito
all’osservazione del padre che sostiene di essere stato superficiale nelle
spiegazioni a causa della lingua e di non essere stato in grado di spiegare
dettagliatamente i bisogni e le problematiche del figlio. Infatti, nel medesimo
scritto ha rilevato un episodio accaduto durante il colloquio (“ho provato
ad aprire la porta d’entrata e nello stesso momento RI 1 ha iniziato ad urlare
e ad agitarsi, andando in tilt in un secondo. Poi ho chiuso la porta e sono
ritornato vicino a RI 1 e lui si è nuovamente tranquillizzato”), affermando
che “tutto questo era stato fatto per far vedere alla __________ di come il
comportamento di RI 1 è soggetto a ogni piccola variabile” (doc. XIII). Ciò
a comprova che il padre era perfettamente in grado, già in occasione
dell’inchiesta del 26 agosto 2019, di spiegare la situazione del figlio, di cui
era a perfetta conoscenza. Anche perché, come emerge dalla presa di posizione
del 1° aprile 2020 dell’assistente sociale, egli a quel momento era senza
attività lavorativa e pertanto era anch’egli a contatto con il figlio, anche se
in maniera meno intensa rispetto alla madre (doc. XI/2: “[…] In occasione
della presa di contatto telefonico con il padre, avevo proposto anche
l’attivazione di un interprete ma il signor RA 1 rifiutò, sottolineando le sue
buone conoscenze della lingua italiana, oltre alla disponibilità del momento,
in quanto senza attività lavorativa”).
Stante quanto sopra esposto, il TCA ritiene che riconoscendo nel
caso di specie la necessità di una sorveglianza personale permanente di due ore
(con un SCI totale di 3 ore e 15 minuti [cfr. doc. VII/2]) l’Ufficio AI abbia
adeguatamente tenuto conto sia della gravità della patologia del ricorrente,
sia della sua età al momento della decisione impugnata.
Il ricorso va pertanto respinto.
2.7. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe a
carico del ricorrente.
L’insorgente, il cui padre
è al beneficio, dal mese di gennaio 2020, di un’indennità giornaliera della __________
di fr. 4'022.25 al mese, oltre ad un assegno familiare integrativo di fr. 556
al mese, chiede tuttavia di essere messo al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(DTF 110 V 362).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Va
da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità
dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato da un
legale.
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità
di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;
STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re
A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di
perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente
inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza
esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267
consid. 2b).
Nel caso concreto, visti i chiari principi che risultano
dalla giurisprudenza pubblicata sia nella Raccolta Ufficiale che nel sito web
della Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, ritenuto
che l’assistente sociale ha correttamente applicato le direttive (CIGI)
esaminando accuratamente la situazione valetudinaria del bambino e che i
certificati medici prodotti non sono manifestamente atti a mettere in dubbio le
conclusioni dell’UAI, doveva apparire evidente che il rischio di perdere il
processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo,
ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va
giudicato inadempiuto.
Facendo
quindi difetto anche solo uno dei presupposti necessari per ottenere
l'assistenza giudiziaria, la richiesta va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in
cui è ricevibile, è respinto.
2. La domanda di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti