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32.2020.130

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 febbraio 2021Italiano75 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in

merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia

(art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa

impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto

invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un

caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.4. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125

V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A proposito delle

perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK

1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (=

SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le

perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito

dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza

tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere

ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha

sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Va ancora rilevato che affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la

nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,

“Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS

1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

Inoltre, per quanto riguarda in particolare l'invalidità

cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo

al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,

324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Al riguardo, nella STFA I 166/03 del 30

giugno 2004 al consid. 3.2 l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque

non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)".

Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro

per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,

la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre

1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

Nella STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che "(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica

presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in

psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza

del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid.

4). (…)".

Con DTF 130 V 352 la nostra Massima Istanza ha precisato i criteri

per potere concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4)

provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle

assicurazioni sociali, op. cit., pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V

49, il Tribunale federale, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra

i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato

afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;

l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti

dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato

sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il

contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre

affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull'ipersonnia, nella quale l'Alta

Corte si è così pronunciata:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)".

Con la STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V

281, il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell'ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti.

In particolare, la presunzione secondo cui

questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e DTF 143 V

418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura

probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti,

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere

applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi

(DTF 143 V 409), ma anche per tutte

le malattie psichiche (DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre

2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti

potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza

alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI.

Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto

non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie

psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi

deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.6. Nel mese di dicembre 2016 l'assicurata

ha inoltrato una domanda di prestazioni a causa di disturbi psicosomatici

presenti dal 2008, ma che erano peggiorati al punto da renderla inabile al

lavoro al 100% dal 22 aprile 2016 come venditrice/gerente. L'Ufficio AI ha richiamato

dai medici curanti dr. med. __________ e __________ la documentazione

determinante e l'ha aggiornata fino al 2018, come pure dall'assicuratore __________

la valutazione peritale che il dr. med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha eseguito il 7 dicembre 2016 per suo conto. Sulla scorta di

queste informazioni, il 14 giugno 2018 (doc. 57) il Servizio Medico Regionale

ha reso un rapporto intermedio in cui ha stabilito che dal 22 aprile 2016 la

capacità lavorativa dell'assicurata era nulla, dal 3 maggio 2016 era del 40%,

dall'11 luglio 2016 del 20%, dal 27 giugno 2017 era nulla per epicondilite e

dal 1° novembre 2017 era del 20% sempre per motivi psichici.

L'SMR ha inoltre ritenuto necessario esperire una perizia medica

psichiatrica, che è stata affidata al Centro peritale per le assicurazioni

sociali.

Il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha avuto

due colloqui con l'assicurata presso il CPAS il 2 e il 10 agosto 2018 per una

durata di 1 ora 30 minuti rispettivamente di 30 minuti. Nel suo rapporto

peritale del 10 agosto 2018 (doc. 47) lo psichiatra ha riassunto gli atti che

ha considerato ai fini della sua valutazione estraendoli dalla documentazione

messa a sua disposizione dall'Ufficio AI, l'anamnesi (familiare,

socio-relazionale, lavorativa, somatica, psicopatologica pregressa e i disturbi

attuali), la descrizione della giornata e la terapia in atto.

Lo specialista ha riportato l'esito dell'esame clinico secondo

AMDP-System, rilevando in particolare che l'assicurata presentava ancora una

vivida compartecipazione emotiva quando si è parlato di temi legati agli

accadimenti sfavorevoli della sua attività di franchising; il tono della voce

cambiava, diventava più incerto come se stesse per piangere, gli occhi le si

erano velati di lacrime. L'assicurata ha affermato che il solo nominare le

scatenava crisi d'ansia che non si apprezzavano durante il colloquio, dove essa

era riuscita a mantenersi sufficientemente calma nonostante si evidenziasse

tensione. L'assicurata non si sentiva più quella di prima, non riusciva più ad

essere socievole e, soprattutto in negozio, non riusciva più ad affrontare i

clienti per il timore di avere crisi d'ansia. Il riferito senso di insicurezza

era pressoché esclusivamente presente nella vita di venditrice per il timore di

presentare crisi paniche che gestiva attraverso l'assunzione di Temesta, ma che

sarebbero presenti al massimo 1-2 volte alla settimana e si risolverebbero

nell'arco di mezz'ora anche se l'assicurata avrebbe necessitato di sdraiarsi.

Non avrebbe presentato invece insicurezza nella gestione del negozio. Nemmeno

presentava apatia, ma una selettiva difficoltà ad affrontare le problematiche

connesse al negozio.

Il perito l'ha inoltre sottoposta a una valutazione

psicodiagnostica (Trail Making Test) e nella discussione su eventuali

incoerenze egli ha riferito che l'assicurata sembrava avere normali energie ed

interessi per le attività domestiche e quotidiane, eccetto che per l'attività

di vendita che le sarebbe preclusa completamente. Non era quindi presente una

pervasività del malessere in tutte le aree della vita come tipicamente accade

nei quadri depressivi di maggiore gravità, ma l'ansia, i rimuginii e la

labilità emotiva si concentravano pressoché esclusivamente sulle tematiche

relative all'attività commerciale.

Non si spiegava tuttavia come l'interessata riuscisse, anche a

detta dei sanitari, proprio nell'attività di gerente del negozio quando deve

fare acquisti o controllare i conti che sono le attività maggiormente

rivelatrici di eventuali problemi di guadagno, mentre non sarebbe riuscita a

mantenere un contatto con la clientela se non selezionata. Il livello di

psicopatologia sia nella sua componente ansiosa che depressiva non giustificava

una completa incapacità rispetto al reggere un ruolo di venditrice oltre a

quello di store manager, seppure per un tempo parziale.

Dopo avere specificato di non essere riuscito a contattare

telefonicamente il dr. med. __________, nella discussione diagnostica il perito

ha riassunto la storia medica dell'assicurata citando pure il referto del dr.

med. __________ reso nel 2016, come anche il parere dello psichiatra curante.

Il dr. __________ non si è detto d'accordo con la diagnosi di nevrosi ansiosa

posta dal collega che ha valutato l'assicurata per conto dell'assicuratore

perdita di guadagno, poiché egli aveva colto probabilmente la vulnerabilità

dell'assicurata, ma così facendo non aveva tenuto in giusta considerazione

l'esordio del quadro che era chiaramente concomitante ad un evento di forte

impatto psicologico e pertanto, anche in un soggetto predisposto e con

antecedenti anamnestici chiari per psicopatologia, la diagnosi iniziale più coerente

di quest'ultimo episodio di malessere era quella posta dal dr. __________ di

sindrome da disadattamento. Malgrado la certificazione di inabilità lavorativa

al 50% stabilita dal dr. med. __________ nel dicembre 2016 l'assicurata non

aveva ripreso a lavorare e il suo psichiatra aveva dapprima certificato un

miglioramento da maggio a luglio 2016 fissando la capacità lavorativa al 40%,

ma poi l'ha sempre certificata al 20% in modo continuativo dal luglio 2016.

L'assicurata ha riferito che riusciva a svolgere l'attività di venditrice a

tempo parziale solo poche volte in presenza di una commessa che utilizzava come

oggetto controfobico, dal momento che temeva di sentirsi male. In realtà essa

ha specificato che era la commessa per lo più a vendere e lei si dedicava per

lo più ad attività di allestimento e rimessa in ordine. L'occasionale attività

di venditrice si sarebbe interrotta dopo avere dovuto licenziare la commessa

nel maggio 2018 per contenere ulteriormente i costi. Nel ruolo di store

manager, invece, l'assicurata era riuscita, pur affrontando uno sforzo

economico imponente e dando fondo ai propri risparmi, a cambiare il nome del

negozio e ad acquistare la merce da vendere. Dal luglio 2016 lo specialista

curante ha continuato a certificare un'inabilità lavorativa dell'80% non

tenendo in considerazione la valutazione del fiduciario dell'assicuratore, che

aveva giudicato l'inabilità lavorativa al 50% dal dicembre 2016.

Il perito ha indicato che l'assicurata ha riferito che il quadro è

andato incontro ad un miglioramento dopo l'inizio delle cure verso fine del

2016 e che da allora era rimasto sostanzialmente stazionario, quindi di fatto

invariato dal momento della valutazione peritale del dottor __________.

Ad oggi egli ha apprezzato un tono dell'umore deflesso per la

maggior parte del giorno con recrudescenze soprattutto ansiose allorquando

avvenivano fatti o riceveva comunicazioni o doveva affrontare problemi

derivanti dalle difficoltà in cui versava il suo esercizio commerciale e quindi

in parte mobilizzabile (ha affermato di essere stata molto meglio durante tre

giorni di vacanza all'estero da amici). Non era presente una sindrome

anedonica, non v'era una sindrome biologica, era presente una riduzione

dell'energia, ma non un calo dell'autostima, non v'era alcun ritiro sociale

visto che continuava a ricevere e incontrare amici o a servire alcune vecchie

clienti in negozio.

Alla luce del decorso descritto dall'assicurata lo specialista ha

ipotizzato con grande verosimiglianza che il quadro, almeno dal dicembre 2016,

era stabilmente quello apprezzabile attualmente e che era evoluto da

un'iniziale sindrome da disadattamento in un soggetto già reso vulnerabile dal

disturbo di panico, mai andato in completa remissione. L'assicurata ha

sviluppato il disadattamento in conseguenza del fatto che inaspettatamente e

improvvisamente ha perso un'attività su cui negli anni aveva fatto un

investimento non solo economico, ma anche emotivo e come base della propria

autostima. Non è infrequente che un disturbo dell'adattamento, che può anche

cronicizzare e perdurare oltre i sei mesi se, come nel caso di specie, le cause

o le conseguenze dell'evento disadattivo permangono nel tempo, vada incontro ad

un'evoluzione verso un quadro depressivo maggiore benché, come spesso accade,

senza chiari segni di endogenicità. Lo stressor costante rappresentato dal

permanere di un andamento del negozio non brillante e dell'attesa di un

risarcimento per nulla certo da parte della ditta fallita favorisce, in un

soggetto con una chiara vulnerabilità a sviluppare disturbi dello spettro

ansioso, questa progressione che tuttavia, all'esame peritale, non è apparsa di

una gravità pervasiva e debordante in ogni campo della vita.

Il dr. med. __________ ha perciò posto la diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa di episodio depressivo di grado lieve

(F32.00) e di sindrome da attacchi di panico (F41.0).

Nella valutazione psichiatrica l'esperto ha sintetizzato la storia

personale, professionale e sanitaria dell'assicurata ribadendo quanto già indicato,

ovvero che la persistenza di problemi di fatturato e di una situazione

debitoria importante favorivano, come fattore esterno non trascurabile, ma

parimenti non indennizzabile, il persistere della sintomatologia che comunque

non appariva essere pervasiva in ogni campo della vita e non ha intaccato il

suo funzionamento sociorelazionale. Anche dal punto di vista lavorativo il

quadro clinico non sembrava giustificare appieno l'asserita incapacità

lavorativa completa nell'ambito di venditrice.

Nella valutazione del percorso precedente di terapie il perito ha

fatto riferimento alla valutazione del dr. med. __________, ribadendo che il

collega aveva sottovalutato i disturbi preesistenti, fino ad allora senza

impatto sulla capacità lavorativa e non dando a suo avviso sufficiente risalto

all'impatto emotivo che l'evento del fallimento della __________ ha avuto sullo

psichismo dell'assicurata. Tuttavia, benché durevole, l'evoluzione in episodio

depressivo di grado lieve e senza una forte pervasività in tutti gli ambiti

faceva ritenere che effettivamente la limitazione della capacità lavorativa

dell'assicurata fosse solo parziale e che la prognosi non fosse negativa.

Qualora infatti vi fosse stata una ripresa dell'attività con entrate economiche

più positive, le preoccupazioni e i rimuginii che avevano una fondata base

esterna e il trigger che alimentava l'ansia si sarebbero ridotti e, di

conseguenza, vi era un'elevata probabilità che anche la sintomatologia ansiosa

e depressiva si sarebbero ridotte e con esse anche il disfunzionamento

lavorativo dell'assicurata.

Era importante continuare a sostenere l'assicurata con la terapia

in essere che appariva adeguata sul piano farmacologico e che ha comunque

limitato lo scivolamento verso un quadro depressivo di maggiore entità. A suo

dire, era altrettanto importante che l'assicurata si riattivasse e si

riesponesse gradualmente all'abituale attività non solo come store manager, ma

anche come venditrice.

Si sarebbe infatti potuto obiettare che la frequenza delle crisi

ansiose attualmente fosse limitata dal fatto che l'assicurata andava poco in

negozio, ma trattandosi per sua esplicita ammissione di crisi situazionali

collegate a preoccupazioni o rimuginii inerenti il negozio stesso (assenti di

domenica e in vacanza) si sarebbero dovute presentare anche nel ruolo di store

manager. Il imitare parzialmente il tempo di presenza sarebbe sembrato

sufficiente, se si teneva conto che non v'era pervasività in altre aree, a

permetterle una graduale riesposizione del tutto utile ad una limitazione della

sintomatologia ansiosa sul luogo di lavoro, soprattutto tenendo conto che non

eravamo in una fase acuta del disturbo panico che l'assicurata conosceva e che

anche in passato era riuscita a gestire.

L'esperto ha valutato la coerenza e la plausibilità, osservando

che all'esame della giornata la componente ansiosa con crisi di panico, che

sembravano essersi riattivate, appariva di grado lieve se si considerava la

frequenza della stessa che, similmente alla sintomatologia depressiva,

sembravano presentarsi quasi esclusivamente quando doveva affrontare il negozio

o problemi inerenti allo stesso e mai di domenica o in presenza di oggetti

controfobici. Inoltre, non v'era un evitamento assoluto del negozio, ma solo

dell'attività di vendita, ciò che appariva del tutto anomalo e molto più

compatibile con uno stato di tensione e ansia che già il dr. med. __________

descriveva nella sua valutazione. Quindi, se sul piano categoriale le diagnosi

di episodio depressivo di lieve gravità e di disturbi da attacchi di panico

erano giustificate, era fondamentale considerare, nella stima del loro impatto

sull'attività lavorativa, come esse dipendessero fortemente da un fattore

esterno non indennizzabile quale l'andamento economico del negozio dopo il

fallimento della __________. Il negozio rappresentava uno stressor capace di

riattivare i rimuginii ansiosi e negativi dell'assicurata, ma non si

comprendeva, in base al quadro clinico in cui non si evidenziavano limiti

cognitivi, ritiro sociale marcato o difficoltà nel contatto con gli altri, come

mai l'assicurata riusciva a svolgere selettivamente l'attività di store manager

e non quella di venditrice, visto che lo stimolo attivante l'ansia era

l'attività commerciale e i suoi problemi di andamento economico. Era riconoscibile,

per la fragilità del quadro, una limitazione in termini di tempo della capacità

lavorativa, ma in entrambe le attività e non esclusivamente in quella di

venditrice. Pertanto, anche di fronte a una discrepanza tra quanto riferito e

quanto oggettivabile, lo psichiatra ha ritenuto che il quadro, pur coerente e

plausibile, fosse di una consistenza più limitata rispetto a quanto riferito

dall'assicurata stessa e soprattutto non spiegava l'esclusiva limitazione

dichiarata nell'attività di venditrice.

Nel descrivere le risorse e i deficit secondo lo schema Mini

ICF-APP, lo specialista ha valutato che il grado di disabilità era assente nel

rispetto delle regole, nell'organizzazione dei compiti, nel giudizio, nel

contatto con gli altri, nelle relazioni intime, nelle attività spontanee, nella

cura di sé e nella mobilità; era invece lieve nelle competenze e

nell'integrazione nel gruppo, lieve-moderato nella persistenza e moderato nella

Considerandi

flessibilità e nella assertività.

Rispondendo infine ai quesiti peritali, il dottor __________ ha

ritenuto giustificate le certificazioni dello psichiatra curante di inabilità

lavorativa dell'80% fino a dicembre 2016, successivamente era giustificata una

capacità lavorativa massima del 60%, intesa come riduzione del tempo di presenza,

nell'attività abituale sia di store manager sia di venditrice.

Il perito ha giudicato che le limitazioni nel funzionamento

lavorativo dell'assicurata non sarebbero migliorate se avesse svolto

un'attività diversa da quella abituale. Anzi, nell'attività abituale che ha

svolto per molti anni come indipendente essa sarebbe più in grado di

riattivarsi, visto che il deficit di flessibilità avrebbe comportato difficoltà

di adattamento in un'altra attività.

Non v'era invece alcuna limitazione nel gestire la casa.

Il rapporto finale del 3 settembre 2018 della dr.ssa med. __________,

attiva presso il Servizio Medico Regionale, ha riproposto la diagnosi psichica

con ripercussione sulla capacità lavorativa individuata dal perito di episodio

depressivo di grado lieve (F32.00) e di sindrome da attacchi di panico (F41.0).

Inoltre, l'SMR ha ricordato che nel 2007 l'assicurata ha

frequentato di giorno per due mesi la clinica psichiatrica e che dal settembre

2010.

al maggio 2011 era stato diagnosticato uno stato ansioso-depressivo.

Quali diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa essa

ha indicato uno stato dopo epicondiliti recidivanti bilaterali, una sindrome

lombare algica ricorrente, una discopatia L5-S1 e un intervento per ernia

inguinale bilaterale nel 2010.

L'SMR ha quindi stabilito i gradi di abilità lavorativa sia in

attività abituale sia adeguata come segue:

0% dal 22 aprile 2016

40% dal 3 maggio 2016

20% dall'11 luglio 2016 secondo il medico curante dr. __________

0% dal 27 giugno 2017 per motivi ortopedici

20% dal 1° novembre 2017 secondo il dr. med. __________

60% dal 10 agosto 2018,

La prognosi era stazionaria nell'attività di store manager e

venditrice, mentre favorevole in attività adeguate.

Nessun particolare limite funzionale e di carico è stato indicato,

mentre è stato osservato che la flessibilità e l'assertività erano

moderatamente limitate e che l'assicurata evitava selettivamente l'attività

come venditrice. Non c'era una compromissione delle funzioni cognitive.

Nelle osservazioni conclusive l'SMR ha precisato che il perito ha

ritenuto che l'attività abituale fosse anche quella più adatta e che egli consigliava

il proseguimento della terapia psichiatrica e psicofarmacologica.

I certificati dell'8 gennaio e del 13 febbraio 2019 (doc. 64) con

cui il dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha attestato

un'inabilità lavorativa dell'80% dal 1° al 31 gennaio 2019 e dal 1° al 28

febbraio 2019 sono stati valutati dalla dr.ssa __________ che, il 13 marzo 2019

(doc. 66), in assenza di accertamenti, diagnosi o prognosi diversi da quelli

valutati dal dr. med. __________ nella sua perizia, ha confermato la

correttezza del suo rapporto finale del 3 settembre 2018.

Contestualmente alle sue osservazioni al progetto di decisione di

attribuzione di una rendita temporanea, l'assicurata ha prodotto all'Ufficio AI

il rapporto dell'8 aprile 2019 (doc. 78) del dr. med. __________, il quale ha

indicato di averla in cura dall'11 marzo 2008 per una patologia psichiatrica

composta, aggravatasi attraverso un'involuzione, con la menopausa.

Egli ha confermato il grado di inabilità lavorativa dell'80% per

la vendita, visto che la patologia le ha tolto questa capacità in maniera

praticamente totale e obbligandola a sostituirla con un'impiegata di vendita,

pena la chiusura immediata del suo negozio. A dire dello psichiatra curante,

alla base di tutto ciò c'era l'aggravamento della sua patologia, che per anni

ha potuto essere contenuta attraverso una terapia integrata con una medicazione

adeguata, che poi si è mostrata insufficiente quando sono subentrati i

cambiamenti, legati alla menopausa. In quel contesto, il curante ha optato per

la ricerca di medicazioni sostitutive che, purtroppo, non hanno contenuto

l'involuzione in atto. Pertanto, lo specialista ha ritenuto che l'incapacità

lavorativa dell'80%, dal 1° novembre 2017, doveva essere ritenuta continua,

poiché l'assicurata non sarebbe stata in grado di mantenere la durabilità dell'attività

lavorativa quale venditrice.

La dr.ssa __________ ha preso posizione il 23 maggio 2019 (doc.

80) su questo referto, affermando che l'apprezzamento del medico curante

riferito a novembre 2017 era già stato valutato dal perito nel suo rapporto

dell'agosto 2018. Successivamente alla valutazione del dottor __________, il

dr. med. __________ non ha fornito dei referti clinici sui cambiamenti legati

alla menopausa o la farmacoterapia prescritta per contrastare i cambiamenti

legati alla menopausa. Di conseguenza, il suo rapporto finale SMR del 3

settembre 2018 rimaneva invariato.

Il dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia,

attivo presso il Servizio Medico Regionale, si è pronunciato il 3 settembre

2019.

(doc. 83) sull'intera documentazione medica agli atti e sulle osservazioni

dell'assicurata al progetto di decisione.

Egli ha rilevato che nel rapporto del dr. med. __________ dell'8

aprile 2019 non si evidenziavano elementi che consentivano di scostarsi dalla

precedente presa di posizione dell'Ufficio AI. Si trattava di una diversa

valutazione del medico curante rispetto al perito psichiatra delle circostanze

di fatto, che non erano variate in modo significativo e oggettivabile. Dal

punto di vista medico psichiatrico egli ha perciò confermato le conclusioni

espresse nel rapporto finale della dr.ssa __________, che si sono basate sugli

esiti della perizia psichiatrica del CPAS del 10 agosto 2018, che appariva

completa ed esaustiva.

Con il ricorso formulato contro la decisione del 9 settembre 2020

l'assicurata ha riprodotto il certificato dell'8 aprile 2019 (doc. D) del suo

medico psichiatra.

2.7

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se l'Ufficio AI abbia accuratamente vagliato le condizioni di salute

dell'assicurata prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta

analisi di tutta la documentazione medica agli atti conferma l'operato

dell'amministrazione.

Va innanzitutto rilevato che appena terminata la raccolta della

documentazione medica presso i curanti e l'assicuratore malattia per perdita di

guadagno e preso atto che dal 22 aprile 2016 l'assicurata era inabile al lavoro

dapprima totalmente poi in misura inferiore e che comunque il danno alla salute

non le aveva impedito di continuare a lavorare, il medico SMR ha intravisto la

necessità di sottoporla a una perizia psichiatrica.

Il dr. med. __________ del Centro peritale per le assicurazioni

sociali si è pronunciato sullo stato di salute della ricorrente prendendo in

esame i referti medici allestiti dai curanti fino a quel momento così come

risulta dall'elenco degli atti messi a sua disposizione dall'Ufficio

assicurazione invalidità.

In particolare, lo psichiatra ha considerato il rapporto del 26

agosto 2016 (doc. 98) del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,

che aveva in cura l'assicurata per una reazione ansio-depressiva e che, a causa

dello sviluppo ansioso-depressivo in occasione della disfunzione della ditta

fornitrice della merce del suo negozio, si era riempita di angosce esistenziali

importanti. Erano emersi un disturbo della concentrazione, dell'attenzione,

della memoria, ruminazioni mentali non ossessive, pensiero coatto, ipocondria

con delirante, accentuazione del vissuto fobico, non sintomi della linea

psicotica, sentimenti affettivi con sentimenti di colpa, d'insufficienza,

angosce esistenziali, umore depresso, irritabilità, irrequietezza, diminuzione

dell'energia, disturbi psicosomatici con insonnia d'addormentamento, risveglio

precoce, perdita dell'appetito.

Lo psichiatra curante aveva perciò posto la diagnosi oggettiva di

disturbo dell'adattamento con caratteristiche emotive miste, con una prognosi a

medio termine positiva. A causa della difficoltà di concentrazione e

d'attenzione che le impediva di ottemperare alla sua attività e all'incapacità

di relazionarsi con i clienti, la capacità lavorativa dell'assicurata era ridotta

in misura del 60% dal 3 maggio 2016 e dell'80% dall'11 luglio 2016. Essa

avrebbe ripreso la sua attività lavorativa.

Il perito ha altresì considerato la valutazione del dr. med. __________.

Il 7 dicembre 2016 questo psichiatra ha esaminato l'assicurata

durante due ore per conto dell'assicuratore per perdita di guadagno che versava

le indennità giornaliere per malattia alla ricorrente e nel suo rapporto del 14

dicembre 2016 (doc. 100) il perito ha esposto l'anamnesi (familiare,

fisiologica, patologica), i dati sociali, l'evoluzione dei disturbi psichici,

il riassunto degli atti messi a sua disposizione risalenti al 2008, la vita

quotidiana, i disturbi soggettivi e oggettivi basandosi su quanto riferito

dalla assicurata e quanto osservato dallo specialista attraverso il sistema

AMDP-8 System, la terapia in atto.

Sulla base delle informazioni acquisite lo psichiatra ha espresso

la sua valutazione e ha posto la diagnosi di nevrosi ansiosa (ICD-10: F41.1)

stante la presenza di ansia generalizzata, caratterizzata da nervosismo,

tremore, tensione muscolare, sudorazione, palpitazioni, capogiri e malessere

generalizzato. Tale diagnosi era una componente strutturale dell'individuo,

come dimostrato dai lunghi periodi di abilità lavorativa nonostante la presenza

di questa diagnosi. Tuttavia, il dr. med. __________ ha osservato che la

componente ansiosa legata alla struttura nevrotica la rendeva particolarmente

vulnerabile alle criticità e contribuiva a un'inabilità lavorativa temporanea

del 50% per motivi psichiatrici, dal momento della visita fiduciaria fino alla

fine di gennaio 2017 con successivo prevedibile ulteriore miglioramento, a quel

momento non ancora quantificabile, da febbraio 2017.

L'esperto ha precisato che la diagnosi posta non limitava

l'assicurata nella sua ultima attività e che lo stato di salute non era stabilizzato,

ma la prognosi era assolutamente e totalmente favorevole.

Il perito ha infine osservato che le conclusioni tratte sono state

discusse con l'assicurata e con il dr. med. __________ al telefono.

2.8

Contrariamente a quanto

sollevato dalla ricorrente, nella sua valutazione il dr. med. __________ non si

è basato dunque soltanto sul suo personale esame dell'assicurata, ma ha preso

altresì in considerazione sia la perizia del dr. med. __________ sia i vari

referti del dr. med. __________ e del dr. med. __________ risalenti fino al

2008, che sono stati a loro volta esaminati durante la visita medica fiduciaria

per conto dell'assicuratore malattia.

Ma non solo. Il perito nominato dall'Ufficio AI ha evidentemente

tenuto conto anche dei rapporti medici redatti dai due curanti durante la fase

istruttoria e la procedura amministrativa e quindi anche dei certificati medici

dell'8 gennaio 2019, del 13 febbraio 2019 e dell'8 aprile 2019 del dr. med. __________,

in cui lo psichiatra curante ha confermato un'inabilità lavorativa dell'80%.

La scrivente Corte evidenzia come il dr. __________ si sia

confrontato con il parere del dottor __________ del 2016, ritenendo che la sua

valutazione non avesse tenuto in giusta considerazione l'esordio del quadro che

era chiaramente concomitante a un evento di forte impatto psicologico come il

fallimento della ditta fornitrice di merce e per questo motivo il perito

concordava piuttosto con la diagnosi posta dal dottor __________ di sindrome da

disadattamento.

Il dr. __________ è stato pure menzionato dal perito in occasione

della valutazione della prognosi, rilevando che il primo era stato ottimista

nel ritenerla favorevole, poiché probabilmente aveva sottovalutato i disturbi

preesistenti e non aveva dato la necessaria importanza all'impatto emotivo che

il fallimento della __________ ha avuto sulla psiche della ricorrente, tanto

che fino a dicembre 2016, ovvero fino al momento in cui il dottor __________ ha

valutato l'assicurata, il dr. med. __________ ha ritenuto giustificata

un'inabilità lavorativa dell'80% come attestata dai medici curanti.

Poi, come dalla stessa riferitogli durante la visita peritale,

stante l'intervenuto miglioramento delle condizioni di salute ottenuto con

l'aiuto della cura psicofarmacologica messa in atto dal suo psichiatra, il

grado di capacità lavorativa era del 60%.

La discrepanza emersa fra la valutazione del perito dell'Ufficio

AI e i medici curanti dell'insorgente concerne le conseguenze della sua

psicopatologia sulla capacità lavorativa.

Anche il dr. __________, come il dr. __________, ha ritenuto che

la crisi sorta nel 2016 sia stata determinata dal fallimento della ditta che

forniva all'assicurata la merce per il suo negozio, fallimento che ha avuto

delle avvisaglie nei ritardi sulle forniture.

Nel suo rapporto del 14 febbraio 2017 (doc. 15) lo specialista

curante aveva notato nell'assicurata "il

rapporto "figliale" nei confronti della sua attività".

Egli aveva descritto disturbi della concentrazione e dell'attenzione,

ruminazioni mentali non ossessive, ansia anticipatoria, ipocondria non

delirante, palpitazioni, attacchi di apnea, non sintomi della linea psicotica,

disturbi affettivi, non sentimenti di colpa, d'insufficienza, angoscia

esistenziale, umore depresso, irrequietezza, diminuzione dell'energia vitale,

disturbi psicosomatici con insonnia d'addormentamento, risveglio precoce,

perdita dell'appetito.

Il vissuto depressivo, il negativismo, l'ansia diffusa con

attacchi paniformi, impedivano all'assicurata di incontrare i clienti; questi

impedimenti si ripercuotevano nell'incapacità nella vendita e nella persuasione

del cliente.

Quale gerente di negozio, dall'11 luglio 2016 l'interessata è

stata dunque ritenuta inabile all'80%, potendo proseguire la sua attività per

un'ora al giorno, ma senza contare in futuro su un aumento della capacità

lavorativa.

Un anno dopo, l'11 aprile 2018 (doc. 30), il dr. med. __________

ha ricordato che la situazione psichica dell'assicurata si è aggravata con il

fallimento del gruppo per il quale essa aveva lavorato per oltre 20 anni,

vivendo una vera e propria delusione, con uno sviluppo di una sintomatologia

depressiva caratterizzata da abulia, adinamia e grave perdita dell'energia

vitale.

Lo psichiatra curante ha segnalato la necessità di separare

l'attività di venditrice da quella di gerente del negozio, osservando un

abbattimento, una perdita motivazionale e una diminuzione dell'energia vitale,

sintomi incompatibili con la sua attività di venditrice. Per contro,

l'assicurata rimaneva capace nell'attività di gerente, quale apertura e

chiusura negozio, attività compatibile con quella di store manager.

La capacità di concentrazione era ridotta, v'erano disturbi del

pensiero di natura formale con ruminazione mentale non ossessiva, perseveranza

verbale e accentuazione dei sintomi fobici con caratteristica di evitamento. Il

tono dell'umore era abbassato, sentimenti di colpa, tendenza all'isolamento

sociale.

Egli ha posto la diagnosi di episodio depressivo di lunga durata

in paziente affetta da attacchi di panico (ICD-10: F31.2, F41.0).

La prognosi nell'attività di store manager era in sé positiva,

mentre era negativa in qualità di venditrice.

A suo dire, l'assicurata era perciò in grado di svolgere soltanto

l'attività di store manager in ragione del 20%, ma non quella di venditrice.

Su questa distinzione fra le due attività che l'assicurata era

chiamata a esercitare in qualità di titolare di un negozio si è pronunciato

anche dr. med. __________ il 10 agosto 2018. Il perito ha attentamente

analizzato i disturbi presentati dalla ricorrente, contestualizzandoli nella

sua storia personale e professionale come pure nelle singole attività di

venditrice e di store manager.

Secondo lo specialista, la limitazione della capacità lavorativa

della ricorrente era solo parziale e la prognosi non era negativa. Infatti,

egli ha ben spiegato che se vi fosse stata una ripresa dell'attività con

entrate economiche più fiorenti, le preoccupazioni dell'insorgente e i

rimuginii che avevano una fondata base esterna e il trigger che alimentava

l'ansia si sarebbero ridotti e, pertanto, v'era un'elevata probabilità che

anche la sintomatologia ansiosa e depressiva si sarebbero ridotte e con esse

anche i suoi problemi lavorativi. Era perciò importante che l'assicurata si

riattivasse e affrontasse l'abituale attività non solo come store manager, ma

anche come venditrice. Considerato che essa stessa aveva affermato che le crisi

d'ansia e di panico erano collegate a preoccupazioni o continue riflessioni sul

negozio, e che non insorgevano quando era in vacanza e alla domenica, a dire

del perito le crisi ansiose si sarebbero dovute presentare anche nel ruolo di

store manager. Non essendo in una fase acuta della malattia, l'insorgente

sarebbe riuscita a lavorare a tempo parziale con un'introduzione graduale,

tenuto conto che la depressione e gli attacchi di panico dipendevano fortemente

da un fattore esterno quale l'andamento economico del negozio dopo il

fallimento del fornitore della merce. Per questi motivi, e alla luce del fatto

che non aveva evidenziato limiti cognitivi, ritiro sociale marcato o difficoltà

nel contatto con terze persone, l'esperto ha chiaramente affermato che era

l'attività commerciale il fattore di stress, capace di riattivare i pensieri

ansiosi e negativi della ricorrente, perciò egli non capiva come mai

l'assicurata riuscisse a lavorare come store manager, ma non come venditrice. Di

conseguenza, era certamente data una limitazione della capacità lavorativa nel

tempo di presenza, ma in entrambe le attività e quindi le difficoltà indicate

dall'assicurata erano più limitate rispetto a quanto oggettivato dallo

psichiatra.

2.9

La censura ricorsuale secondo

cui non v'era evidenza che le preoccupazioni legate al negozio fossero il

fattore scatenante delle problematiche di cui essa soffre non può essere

accolta. Infatti, è la stessa ricorrente che ha raccontato al dr. __________

che le sue ansie e gli attacchi di panico si manifestavano al solo pensare al

negozio e a tutti i suoi problemi sorti con il fallimento della ditta

fornitrice della merce.

La liquidazione di __________ ha comportato per l'insorgente una

serie di problematiche che sono proseguite anche in seguito, quali la mancanza

di liquidità tanto che ha dovuto fare capo ai propri risparmi e accendere una

linea di credito per finanziare la nuova merce, che ha avuto difficoltà a

reperire dovendo cercare nuovi marchi da vendere. Tutte circostanze, queste, che

hanno per certo aumentato le sue ansie legate all'attività professionale.

Il TCA evidenzia che anche lo psichiatra curante aveva affermato

nel febbraio 2017 che "La crisi attuale,

è determinata dal fallimento della ditta, per la quale lei era proprietaria di

un negozio monomarca. Il fallimento ha avuto dei presupposti, caratterizzati da

mancate forniture, da cambi di proprietà destabilizzanti. Da notare, il

rapporto "figliale" nei confronti della sua attività.".

Anche un anno dopo il dr. med. __________ ha indicato nel suo

rapporto dell'11 aprile 2018 che la situazione si è aggravata con un chiaro

sviluppo depressivo con il fallimento del gruppo per il quale l'assicurata ha

lavorato per 20 anni.

L'insorgente ha sostenuto che le sue patologie sarebbero di natura

biologica e non solo situazionale e che le stesse in ogni caso non scaturiscono

unicamente dalle difficoltà economiche sopraggiunte durante la sua attività

professionale.

Inoltre, non è stato dimostrato che le preoccupazioni legate al

negozio fossero il fattore scatenante delle sue problematiche.

D'avviso del Tribunale, invece, dal rapporto peritale emerge

chiaramente che l'attività lavorativa dell'assicurata era la fonte delle sue

crisi di ansia e di panico. I problemi che ha dovuto affrontare il suo negozio,

dapprima con il fallimento del fornitore della merce poi con le difficoltà di

liquidità ad acquistare nuova merce, fare fronte alle spese legate all'attività

non fosse altro che l'affitto del locale, pagare i sacchetti e le commesse,

hanno portato a un aggravamento della situazione soggiacente fino a quel

momento curata e stabilizzata dalla psicofarmacoterapia prescritta dal dr. med.

__________. Di fronte però a un evento così grave come il fallimento di __________

con cui l'interessata ha lavorato per vent'anni, la sua fragilità non ha retto,

la situazione si è aggravata e si è sviluppata una sintomatologia depressiva

che ad ogni evocazione di attività attinenti al negozio, quali il solo pensiero

della diminuzione della clientela, delle vendite e quindi delle problematiche

economiche che forzatamente emergevano, l'hanno portata a manifestare attacchi

di ansia in un soggetto già reso vulnerabile dal disturbo di panico, mai andato

in completa remissione.

A questo proposito il perito ha ben illustrato che "Quindi, se sul piano categoriale le diagnosi di

episodio depressivo di lieve entità e di disturbo da attacchi di panico sono

giustificate, è fondamentale considerare, nella stima del loro impatto

sull'attività lavorativa, come esse dipendano fortemente da un fattore esterno

non indennizzabile quale l'andamento economico del negozio dopo il fallimento

della __________. In altre parole il negozio rappresenta uno stressor capace di

riattivare i rimuginii ansiosi e negativi dell'assicurata (…)"

(doc. 47 pag. 16).

2.10

Visti i pareri concordi dello

specialista curante e dell'esperto nominato dall'Ufficio AI, è indubbio che le

preoccupazioni legate al negozio fossero il fattore scatenante i suoi disturbi

psichici e che quindi, come d'altronde ha dichiarato l'assicurata medesima al

perito, stati d'ansia e attacchi di panico non si manifestavano quando era in

vacanza o non lavorava. Allo stesso modo, se l'attività del negozio fosse stata

prospera, non vi sarebbero stati problemi né di (poca) clientela né di

rifornimento di merce né di finanziamento e neppure altri grattacapi tipici di

un'attività imprenditoriale e dei relativi rischi che un indipendente è

chiamato ad assumersi e che, per natura stessa, una simile attività può

comportare, generando preoccupazioni di ogni genere al suo titolare. Lo stato

depressivo esistente e i disturbi da attacchi di panico non avrebbero

peggiorato la situazione.

Non va dimenticato che il perito ha riscontrato che soltanto la

flessibilità e l'assertività apparivano moderatamente inficiate dalla

psicopatologia e che l'assicurata mostrava comunque ancora un buon contatto con

gli altri, una buona colloquialità e presenza e, seppure a dire dell'assicurata

ridotta, anche una buona socialità. Inoltre, dopo il fallimento della __________,

la ricorrente ha continuato a portare avanti la sua attività che ha sempre

rappresentato per lei un elemento importante per la propria autostima;

l'assicurata non presentava limiti cognitivi né un quadro di demotivazione e

queste erano risorse altrettanto importanti nella professione abituale, che

quindi non giustificavano una sua completa inabilità. Per di più, alcune

dimensioni, come l'assertività e la competenza, erano decisamente trasversali

al ruolo di store manager e di venditrice, il che supportava il fatto che la

limitazione non potesse essere così differente nelle due attività che essa abitualmente

svolgeva.

2.11

Sulla scorta di queste

considerazioni, non si può sostenere che la valutazione del dottor __________

sia incompleta e tendenziosa e che non abbia preso in considerazione i pareri

dei medici curanti.

Quanto ai referti del dr. med. __________, gli stessi si limitano

a ribadire quanto certificato dal dr. med. __________, e meglio che

l'insorgente è inabile al lavoro all'80% dall'11 luglio 2016.

Neppure il certificato medico del 19 agosto 2020 (doc. E) del dr.

med. __________ prodotto con il ricorso è di aiuto alla ricorrente, poiché

indica di avere in cura l'assicurata per uno stato depressivo ansioso e per

forti dolori lombari ricorrenti e ribadisce che il dr. __________ l'aveva in

cura per un grave stato depressivo ansioso che ha comportato un'incapacità

lavorativa del 100% dal 22 aprile 2006 (recte: 2016) e dell'80% dall'11

luglio 2016.

Su quest'ultima documentazione medica il Tribunale evidenzia che

il dr. med. __________ non ha oggettivato le sue affermazioni e non ha fornito

un quadro dettagliato delle condizioni di salute dell'assicurata, ma si è

limitato ad esporre le diagnosi poste dallo psichiatra curante e ribadire che

l'assicurata non era in grado di gestire un negozio indipendente (doc. 19).

Inoltre, egli non è specialista in materia (psichiatria), essendo

specialista FMH in medicina generale, e quindi le sue dichiarazioni al riguardo

non hanno pieno valore probatorio (sul principio secondo cui la valutazione di

medico non specialista in materia non può per giurisprudenza avere pieno valore

probatorio, cfr. STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010, consid.

5.3

; STF 9C_53/2009 del 29 maggio 2009, consid. 4.2 e i riferimenti; fra le

ultime: STCA 32.2019.200 del 16 giugno 2020; STCA 32.2018.220 del 21 ottobre

2019; STCA 32.2017.172 del 28 maggio 2018; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio

2018).

Questa considerazione vale pure per la dr.ssa __________ dell'SMR,

non specialista in materia, benché un definitivo esame dell'intero caso sia

stato comunque correttamente effettuato dall'Ufficio AI per mano del dr. med. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia. Il 3 settembre 2019 il medico SMR

ha preso in considerazione il referto dell'8 aprile 2019 del dr. med. __________

prodotto con le osservazioni al progetto di decisione, ritenendolo una

valutazione diversa rispetto a quanto affermato dal dr. med. __________ sulle

circostanze di fatto, giudicando che dopo la perizia psichiatrica esse non

erano variate in modo significativo e oggettivabile. Pertanto, il dottor __________

ha confermato le conclusioni tratte dalla dr.ssa __________ un anno prima nel

suo rapporto finale SMR.

Quanto al citato certificato dell'8 aprile 2019 del dr. med. __________

prodotto con il ricorso, siccome è stato allegato alle osservazioni al progetto

di decisione, come detto è già stato debitamente esaminato da uno specialista

in materia del Servizio Medico Regionale, perciò non occorre sottoporlo

nuovamente al giudizio di uno specialista e non inficia le conclusioni del

perito.

2.12

Nemmeno si può affermare che

il perito non abbia indagato nel dettaglio la lunga storia clinica

dell'insorgente, giacché egli si è appoggiato alla ricostruzione effettuata dal

dr. med. __________ sulla base degli atti medici che sono stati messi a sua

disposizione nel 2016 dall'assicuratore malattia e che risalivano al 2008.

Di conseguenza, il dr. med. __________ ha potuto valutare lo stato

di salute della ricorrente sulla base di documentazione medica completa e

quindi trarre le sue conclusioni dopo avere valutato attentamente e nel

dettaglio il quadro della situazione.

D'altronde, con il ricorso l'assicurata non ha prodotto ulteriori

atti medici riferiti al periodo precedente all'esame peritale e quelli a

disposizione dello psichiatra per potere valutare la capacità lavorativa

dell'insorgente erano adeguati per giungere a una conclusione completa, chiara

e non contraddittoria.

Il TCA ritiene pertanto che il referto peritale sia

sufficientemente dettagliato per l'evasione della causa e quindi per definire

lo stato di salute della ricorrente e i gradi di capacità lavorativa, al quale

dunque ci si deve attenere, senza che sia necessario fare erigere una nuova

perizia così come da essa richiesto.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,

119.

V 344 consid. 3c).

2.13

Per quanto concerne l'aspetto

economico e quindi la definizione del grado di invalidità che il danno alla

salute ha cagionato alla ricorrente, l'Ufficio AI ha dato mandato al Servizio

d'inchiesta di effettuare un'inchiesta per l'attività professionale

indipendente, che è stata eseguita il 22 gennaio 2019 e il 24 gennaio seguente

(doc. 62) l'ispettrice ha allestito il relativo rapporto.

Quest'ultima ha effettuato un confronto tra campi di attività per

la professione di venditrice di abbigliamento con il metodo misto di calcolo

(cfr. allegato 1 al rapporto d'inchiesta), ritenendo che in concreto la parte

della vendita avesse una ponderazione senza danno alla salute del 70%, la

gestione e i rapporti con il personale del 13% e la pulizia del negozio e la

sistemazione della merce del 17%.

Per ognuno di questi campi l'ispettrice ha indicato il grado di

incapacità dell'assicurata, stabilendo il 60% per la vendita e lo 0% per la

gestione e per la pulizia del negozio. Moltiplicando dunque il grado di

ponderazione senza danno di ogni singolo campo con il rispettivo grado di

incapacità, essa ha ottenuto un'incapacità al lavoro ponderata del 42% (70% x

60%) per la vendita, dello 0% (13% x 0%) per la gestione e pure dello 0% (17% x

0%) per la pulizia, per un totale del 42%.

Nella tabella di valutazione del grado di invalidità con il metodo

straordinario l'ispettrice ha calcolato la diminuzione del reddito

dell'attività professionale dovuta al danno alla salute per ogni campo di

attività sulla base del reddito salariale/annuo stabilito secondo l'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2014 aggiornata al 2017. I redditi annuali

senza danno alla salute sono stati considerati in funzione del grado di

incapacità al lavoro nei singoli campi di attività e da ciò è risultato che

solo nella vendita v'è stata una diminuzione di Fr. 23'965.- del reddito

dell'attività professionale dovuta al danno (Fr. 4'755 [base salariale mensile]

x 12 mesi x 70 : 100 [ponderazione senza danno] x 60 : 100 [incapacità al

lavoro nel campo di attività della vendita]). Dal raffronto fra il reddito

statistico ipotetico senza invalidità di Fr. 58'308.- e il reddito da invalido

di Fr. 34'343.-, si ha che la diminuzione del reddito dell'attività

professionale imputabile al danno di Fr. 23'965.- corrisponde a un tasso di

diminuzione del reddito dell'attività professionale del 41%, simile a quella

individuata medicalmente dal perito (40%).

L'Ufficio AI ha utilizzato il metodo straordinario di calcolo per

stabilire il grado di invalidità dell'assicurata dal 1° aprile 2017 al 9 agosto

2018, considerando quale diritto a una rendita di invalidità il grado del 41%

calcolato dal Servizio d'inchiesta.

Per il periodo seguente, ossia dal 10 agosto 2018, ha fatto capo

al metodo ordinario di raffronto dei redditi e, sulla base di quanto calcolato

dal consulente in integrazione professionale (doc. 61), ha ritenuto che da quel

momento il grado di invalidità era del 34% e di conseguenza veniva meno il

diritto a una rendita.

La ricorrente è concorde con il metodo straordinario di calcolo

adottato dall'Ufficio AI per il periodo dal 1° aprile 2016 al 9 agosto 2018, ma

non con il metodo ordinario di raffronto dei redditi utilizzato dal 10 agosto

2018.

in poi, non ritenendo corretto cambiare metodo di calcolo da un periodo

all'altro di tempo.

Inoltre, per il primo periodo di calcolo l'insorgente ha

contestato il grado del 60% di incapacità lavorativa ritenuto dall'ispettrice,

chiedendo di considerare un'inabilità lavorativa dell'80% come ritenuto dal

Servizio Medico Regionale, con conseguente grado di invalidità del 53% e quindi

il diritto a una mezza rendita AI.

Qualora poi il TCA non facesse propria la percentuale di

incapacità lavorativa dell'80%, allora dovrebbe tenere conto dell'incapacità

lavorativa complessiva del 40% stabilita dal perito e quindi dovrebbe

riportarla su ogni campo di attività come indicato nella tabella proposta nel

ricorso (doc. I pag. 14), così da giungere a un tasso di diminuzione del

reddito del 40%.

La scrivente Corte osserva che, per quanto di sua competenza,

l'ispettrice ha preso posizione due volte sulle osservazioni della assicurata

in merito alla suddivisione dei campi di attività, ai gradi di inabilità medico

teorici applicati alle singole mansioni in periodi limitati di tempo come pure

sull'aumento del grado di impedimento nella vendita dal 60% all'80%, e meglio

il 12 giugno 2019 (doc. 81) e il 30 giugno 2020 (doc. 87).

Da parte sua l'Ufficio AI, con le osservazioni del 7 dicembre 2020

(doc. VIII) al ricorso dell'assicurata, ha spiegato che dall'agosto 2018 va

considerata esigibile l'attività in cui essa presenta il minore discapito

economico e che in specie si tratta delle attività adeguate, considerato che

l'attività abituale come indipendente è nel frattempo cessata per questioni

estranee al danno alla salute. Di conseguenza, è stato utilizzato il metodo

ordinario di calcolo.

Per il TCA, la soluzione adottata dall'amministrazione è corretta

nel risultato, ma solo parzialmente nella sua motivazione.

2.14

Occorre innanzitutto ricordare

che l'insorgente è inabile al lavoro dal 22 aprile 2016, perciò il diritto alla

rendita di invalidità sorge al più presto un anno dopo che essa è stata incapace

al lavoro almeno al 40% (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

Nel caso concreto, come visto, il perito psichiatra

ha ritenuto giustificate le certificazioni dei medici curanti di inabilità al

lavoro in ragione dell'80% fino a dicembre 2016, poi ha ritenuto una capacità

lavorativa massima del 60% sia nell'attività abituale di venditrice e di store

manager sia in attività adeguate.

Ciò stante, considerato che al 22 aprile 2017 la

ricorrente era abile al 60% nella sua attività di venditrice e gerente di

negozio come indipendente come pure in altre attività adatte, attività fra le

quali la medesima attività di venditrice (come dipendente) risultava comunque

la più adeguata, occorre applicare il cosiddetto metodo di confronto

percentuale dei redditi (DTF 137 V 337 consid. 3.1.1 con riferimento a DTF

114.

V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_225/2016 del 14 luglio 2016; STF

9C_856/ 2010 del 27 giugno 2011; STFA I 759/2005 del 21 agosto 2006; cfr. anche

STCA 32.2016.68 del 28 agosto 2017; STCA 32.2016.80 del 6 aprile 2017; STCA 32.2012.28

del 5 novembre 2012; STCA 32.2011.21 dell'11 luglio 2011; STCA 32.2010.209 del

13.

gennaio 2011; STCA 32.2010.69 del 9 dicembre 2010).

In effetti, secondo la giurisprudenza, se il danno alla salute non

è tale - come nel caso concreto in base alla valutazione peritale - da imporre

un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull'incapacità al

guadagno non esprimerà valori superiori all'incapacità lavorativa indicata dal

medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l'impegno professionale

che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di

sviluppare, l'assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima

proporzione (RAMI 1993 pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo

1995.

nella causa S. F., STCA del 31 maggio 1995 nella causa E. D.).

Pertanto, in applicazione del metodo di raffronto percentuale, il

reddito da invalida che l'assicurata potrebbe conseguire mettendo a frutto la

sua capacità lavorativa residua del 60% che conserva nella sua precedente

attività di venditrice, corrisponde al 60% del reddito realizzabile senza il

danno alla salute, perciò alla scadenza dell'anno di attesa l'incapacità di

guadagno è del 40%, ciò che giustifica l'attribuzione di una rendita

d'invalidità di un quarto (DTF 114 V 310 consid. 3a; STF 9C_776/2007 del 14

agosto 2008).

L'applicazione del metodo straordinario è perciò

errata.

Il TCA osserva che l'ispettrice ha determinato nel

41% il grado di invalidità dell'assicurata calcolato con il metodo

straordinario applicabile quando i dati economici non sono lineari e costanti,

quindi non affidabili.

Essa ha però correttamente e chiaramente specificato

che tale grado concerne "evidentemente solo la malattia di lunga durata - e dunque il periodo

successivo agosto 2018." (doc. 62 punto 10), e

meglio quando lo stato di salute si è stabilizzato. Compito del Servizio

d'inchiesta è infatti di determinare il grado di invalidità di un assicurato

nella sua attività abituale e tale grado concerne soltanto la malattia di lunga

durata che impedisce di continuare a svolgere l'attività precedente.

2.15

Per quanto

concerne la capacità lavorativa dell'assicurata in attività adeguate, per il

perito tale capacità era la stessa che in attività abituale e dunque era del

60%. Il dr. med. __________ ha tuttavia precisato che nella abituale attività,

che l'interessata ha svolto per molti anni come indipendente, essa sarebbe

stata più in grado di riattivarsi, visto che il deficit di flessibilità avrebbe

comportato difficoltà di adattamento in un'altra attività.

Questa valutazione è stata resa il 10 agosto 2018,

perciò da tale data occorre determinare il grado di invalidità dell'insorgente

tenendo conto della capacità lavorativa residua del 60% in altre attività

adeguate.

Si deve però considerare che il 28 febbraio 2019

l'assicurata ha chiuso definitivamente il suo negozio e che dunque non va più considerata

come un'indipendente, non potendo più esercitare la sua attività commerciale di

venditrice e di gerente di negozio. In tale evenienza, per determinare il suo

grado di invalidità in un'attività adeguata si deve applicare il metodo

ordinario di raffronto dei redditi, essendo esigibile che in un mercato del

lavoro equilibrato essa sfrutti la sua capacità lavorativa residua in attività

adatte, quali la vendita stessa.

Il calcolo economico del raffronto dei redditi da

valida e da invalida non è stato come tale contestato dalla ricorrente, perciò

va qui confermato, senza che occorra verificarlo nel dettaglio.

Il Tribunale precisa comunque che il reddito da

valida è stato correttamente determinato sulla base del salario che la stessa

assicurata aveva dichiarato all'assicurazione per perdita di guadagno la quale,

su tale base, le ha versato le indennità giornaliere per malattia.

Peraltro, come risulta dall'evoluzione dei redditi

dell'impresa accertati dall'ispettrice nel suo rapporto d'inchiesta per

l'attività indipendente, tale salario risulta di gran lunga superiore ai

redditi dalla stessa conseguiti negli ultimi anni e quindi le è favorevole nel

raffronto con il reddito da invalida che, in assenza di dati concreti stante lo

status di persona senza un'attività lavorativa in essere e quindi in assenza di

dati salariali concreti, va determinato sulla base dei dati statistici come

operato dall'Ufficio AI.

Il calcolo effettuato dal consulente in integrazione

professionale stabilisce una perdita di guadagno del 34% (doc. 61), grado che

porta ad un'interruzione del diritto alla rendita.

Questa soluzione, adottata in virtù del fatto che

l'assicurata ha cessato la sua attività indipendente, sarebbe stata ugualmente

applicata anche se avesse continuato a lavorare come venditrice titolare di un

negozio, poiché la perdita di guadagno che è stata determinata con il metodo

ordinario è inferiore a quella stabilita dall'ispettrice applicando il metodo

straordinario.

In virtù del principio dell'obbligo di ridurre il

danno, è perciò esigibile che l'assicurata, che dispone di una capacità

lavorativa residua del 60% in attività adeguate, quale può essere sempre

l'attività di venditrice, metta a frutto questa sua capacità poiché, così

attivandosi, subisce una perdita di guadagno (34%) inferiore a quella che

avrebbe avuto se avesse continuato a svolgere l'attività di venditrice e

gerente di negozio nell'ambito di un'attività come indipendente (41%).

2.16

Da quanto precede discende che

nel periodo dal 1° aprile 2017 al 9 agosto 2018 in cui la ricorrente era

inabile nella sua attività abituale di venditrice e gerente di negozio essa ha

diritto a una rendita di invalidità di un quarto (grado AI 40%), mentre da quel

momento in poi, data una capacità lavorativa residua del 60% in attività

adeguate che dà luogo a una perdita di guadagno del 34%, tre mesi dopo

l'intervenuto miglioramento il suo diritto alla rendita si interrompe (art. 88a

cpv. 1 OAI).

Ne deriva dunque che la decisione impugnata deve essere confermata

per quanto concerne le conclusioni di attribuzione di una rendita temporanea di

un quarto dal 1° aprile 2017 al 30 novembre 2018, ma riformata nelle sue

motivazioni.

Il ricorso deve di conseguenza essere respinto.

2.17

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti