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Decisione

32.2020.131

Assicurata al beneficio di mezza rendita AI inoltra una domanda di aumento della prestazione per peggioramento dello stato di salute. Sulla base della perizia amministrativa, il cui contenuto è stato confermato dal Tribunale, lo stato valetudinario è rimasto stabile. Nessun aumento della prestazione

8 febbraio 2021Italiano35 min

medici hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute della

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.131

cs

Lugano

8 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 17 settembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1964, con

decisione del 7 giugno 2018 è stata posta al beneficio di mezza rendita AI con

effetto dal 1° agosto 2017 (pag. 349, doc. 100 incarto AI).

1.2. Nel corso del mese di

settembre 2018 RI 1, tramite la propria curante, dr.ssa med. __________,

psichiatria e psicoterapia FMH, ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni

dell’AI (pag. 357, doc. 105 incarto AI).

1.3. Con decisione del 17

settembre 2020, preavvisata dal progetto dell’8 luglio 2020 (pag. 606, doc. 157

incarto AI), l’UAI ha negato un aumento della rendita, affermando che lo stato

di salute dell’interessata è rimasto stabile (doc. A1).

1.4. RI 1 è insorta al TCA contro

la predetta decisione, chiedendo in via principale l’annullamento della

predetta decisione ed in via subordinata la messa a disposizione delle

conclusioni dell’SMR in forma cartacea (doc. I).

La ricorrente contesta le

conclusioni cui è giunta l’amministrazione sulla base di quanto affermato dalla

dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e dal dr. med. __________,

che fanno stato di un peggioramento del suo stato fisico e psichico.

L’insorgente fa inoltre

valere una violazione del suo diritto di essere sentita poiché le conclusioni

dell’SMR le sono state messe a disposizione solo tramite dischetti che non ha

potuto leggere poiché gli attuali computer non lo permettono più.

1.5. Con risposta del 2 novembre

2020 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

1.6. Il 12 novembre 2020

l’assicurata ha informato il Tribunale di essere riuscita a trasferire i dati

dell’incarto AI su una pennetta USB grazie ad un assistente del __________ di __________.

Ella, dopo aver sottolineato che l’UAI non l’ha mai informata circa la

possibilità di visionare l’incarto presso l’amministrazione stessa, ha

affermato che la “richiesta di visione degli atti pertanto, decade”.

L’insorgente ha infine

evidenziato che il rapporto del dr. med. __________ datato 18 agosto 2020 (recte:

5 [doc. A2] e 11 [doc. 165 incarto AI] agosto 2020) e della dr.ssa med. __________

del 23 luglio 2020 non sono stati presi in considerazione nella perizia del __________

del 20 luglio 2020 (doc. VI).

1.7. Con osservazioni del 25

novembre 2020 l’UAI si è riconfermata nella richiesta di reiezione del ricorso

(doc. VIII).

1.8. In data 2 dicembre 2020 il

dr. med. __________ ha informato il TCA che il 20 novembre 2020 l’interessata

ha subito un intervento alla colonna vertebrale ed ha prodotto un rapporto del

30 novembre 2020, nonché un referto del 23 novembre 2020 del dr. med. __________,

__________ di __________ (doc. X).

1.9. Con osservazioni del 10

dicembre 2020 la ricorrente, ora rappresentata dall’avv. RA 1, ha preso

posizione, ribadendo il peggioramento del suo stato di salute (doc. XII). Ella

sostiene che la perizia __________ non ha tenuto conto degli ultimi referti dei

curanti e che la decisione impugnata li prende in considerazione in modo

sbrigativo e da questo punto di vista la motivazione della decisione è

manifestamente carente e l’accertamento che ne deriva è errato.

1.10. In data 14 dicembre 2020 l’UAI

ha evidenziato che l’intervento alla colonna vertebrale del 20 novembre 2020 è

avvenuto dopo l’emissione della decisione impugnata e dovrà semmai essere

oggetto di altra procedura (doc. XIV), mentre il 22 dicembre 2020 l’amministrazione

ha ribadito che dalla perizia __________ del 1° luglio 2020 emerge una

stabilità dello stato di salute della ricorrente (doc. XVIII).

in diritto

in ordine

2.1. L’insorgente

fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita poiché la

motivazione della decisione impugnata sarebbe carente. L’UAI avrebbe indicato

in sole due righe i motivi per i quali le nuove certificazioni dei curanti non

contengono nuovi elementi clinici (doc. XII).

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006

nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,

127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi

delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla

decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I

232 consid. 3.2).

In

concreto, pur se in modo succinto (cfr. doc. A1: “[…] In data 24.07.2020 e

14.08.2020 abbiamo ricevuto osservazioni avverso il suindicato progetto di

decisione, le osservazioni sono state redatte dalla Dr.ssa __________

rispettivamente dal Dr. __________. Dopo attenta analisi si evince che i

rapporti inviati dai suddetti medici non apportano nessun nuovo elemento

clinico o descrivano un peggioramento delle diagnosi esistenti, a questo

proposito non vi è quindi alcuna condizione per effettuare una rivalutazione

del suo stato di salute”), l’UAI ha indicato le ragioni per le quali non ha

ritenuto sufficienti i certificati del 23 luglio 2020 della dr.ssa med. __________

(pag. 618-619, doc. 163 incarto AI) e dell’11 agosto 2020 del dr. med. __________

(pag. 622-625, doc. 165 incarto AI).

La

ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla base della reiezione della

nuova domanda, tant’è che le ha ampiamente contestate in sede giudiziaria con

un ricorso a questo Tribunale.

L’amministrazione

ha ulteriormente esplicitato le proprie argomentazioni con la risposta di causa

(doc. IV), sulla quale l’insorgente si è diffusamente espressa con ulteriori

prese di posizione (doc. VI e seguenti).

In

concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita.

Del

resto, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se

l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a

un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto

(DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

Nel

caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Non

va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile

prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile

operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e

procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari

rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata

celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche

sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

Il TCA può

pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel

merito

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.

anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale

federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,

607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme

(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Nel 2015 il Tribunale

federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a

una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una

procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo

potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando

da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un

altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione

complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra

l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, lo sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, in due sentenze

del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V

409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza

sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità

lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla

luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non

vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa giurisprudenza è

stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in

DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine, in DTF 145 V 215

il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.6. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se, nel preciso caso di specie, lo stato di

salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione

prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della

documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalla

perizia pluridisciplinare del __________ del 1° luglio 2020 (doc. 156, pag.

457-523 incarto AI), che conclude per una stabilità dello stato di salute

rispetto a quanto accertato nella precedente perizia del 9 novembre 2017 (doc.

69, pag. 211-244 incarto AI).

Fatti

I periti, nel referto

datato 1° luglio 2020 (doc. 156, pag. 457 incarto AI), dopo aver riassunto gli

atti, l’anamnesi famigliare, personale – sociale, professionale e patologica, i

disturbi soggettivi e le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica e le

constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa di disturbo misto di personalità con tratti borderline e dipendenti

(ICD-10 F61), episodio depressivo cronicizzato a livello medi, evoluzione di

precedente disturbo dell’adattamento (ICD-10 F32.1), fibromialgia di tipo

primario, sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba

destra su discopatie plurisegmentali da L2 a L5, cefalee miste in parte di

natura emicranica, tendenti alla cronicizzazione con abuso di medicamenti

antinfiammatori antalgici, oltre a numerose diagnosi senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa (pag. 516-517 incarto AI).

Gli specialisti hanno

affermato che in “considerazione del fatto che sia la patologia psichiatrica

che reumatologica non ha mostrato modifiche sostanziali rispetto alla

valutazione peritale __________ del 9.11.2017, possiamo confermare le

conclusioni della prima perizia __________ con una capacità lavorativa del 50%

nell’attività finora svolta, capacità lavorativa valida a partire dal maggio

2017” e che in “considerazione dello stato di salute invariato rispetto

alla precedente perizia __________ del novembre 2017, consideriamo che anche in

un’attività adeguata la capacità lavorativa è del 50% e valida a partire dal

maggio 2017” (pag. 518-519, doc. 62-63 incarto AI).

Il referto è da

considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. Gli specialisti si sono

espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno

valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni

risultanti dalle visite effettuate presso di loro.

I

medici hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute della

ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica prodotta

dall’assicurata ed acquisita nel corso della procedura amministrativa.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

Le

conclusioni sono del resto state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________,

nel rapporto del 2 luglio 2020 (doc. 155, pag. 452-456 incarto AI).

2.7. La

ricorrente contesta le conclusioni peritali e del medico SMR, sostenendo che

non sono state prese in considerazione le valutazioni della dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia e del dr. med. __________ (doc. I e VI). Ella

afferma che la perizia “infatti si basava su dei rapporti medici precedenti

il peggioramento di cui si tratta. L’ultima visita e rapporto medico su cui si

basa la perizia del 2020 è di ottobre 2019 (allorquando fui ricoverata in ospedale)”

(doc. VI).

Le

censure della ricorrente vanno respinte.

I

referti del 23 luglio 2020 della dr.ssa med. __________ (doc. 163, pag. 618-619

incarto AI = doc. A3) e dell’11 agosto 2020 del dr. med. __________ (doc. 165,

pag. 622-625 incarto AI, simile al referto del 5 agosto 2020, doc. A2) non sono

infatti atti a sovvertire le approfondite e motivate valutazioni del __________.

2.7.1. La

dr.ssa med. __________, che nel suo certificato non pone alcuna diagnosi

secondo criteri scientificamente riconosciuti, si limita a ribadire che vi

sarebbe stato un peggioramento dello stato di salute psichico dell’insorgente,

aumentato nel lungo tempo trascorso tra la nuova domanda e l’emissione del

progetto di decisione. In “particolare vi è una instabilità emotiva,

associata a fluttuazioni ansiose, transitori disturbi del sonno, vissuti

abbandonici, difficoltà a gestire anche piccole incombenze del quotidiano che”,

secondo la curante, “inficiano in modo considerevole la capacità lavorativa

della paziente, che ritengo inabile nella misura del 100% ormai da oltre due

anni”.

La

psichiatra curante, oltre a non apportare alcun elemento medico oggettivo a

conforto della sua valutazione, non si confronta con le convincenti e motivate conclusioni

della consulente del __________, dr.ssa med. __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia, che ha visitato l’insorgente in due occasioni, il

28 gennaio 2019 e l’11 febbraio 2019, e che nel suo referto di 24 pagine (pag.

526-549 incarto AI), ha approfonditamente esaminato tutti gli atti a

disposizione ed ha preso posizione sulle lamentele dell’assicurata.

La

dr.ssa med. __________, che oltre ad effettuare un esame clinico secondo

AMDP-System, ha pure avuto un colloquio telefonico con la psichiatra curante, dopo

aver confermato che la sintomatologia depressiva è riconducibile alla diagnosi

già posta del dr. med. __________ nel 2016, ovvero di episodio depressivo

cronicizzato a livelli medi di gravità, derivante da un quadro depressivo

evolutosi da un disturbo da disadattamento nel contesto di un sottostante

disturbo della personalità con tratti misti borderline e dipendenti, ha

eseguito una valutazione approfondita della fattispecie, concludendo che pur “lamentando

di non riuscire a dare continuità alle cose e a non poter intraprendere alcuna

attività lavorativa il riferito della giornata evidenzia quantomeno un livello

di attività spontanee sovrapponibile a quello descritto nella precedente

valutazione peritale __________, se non che, dopo l’ultima valutazione psichiatrica

__________ l’assicurata ha poi frequentato il corso promosso dalla

disoccupazione, il corso di contabilità nell’ambito dei provvedimenti proposti

dall’UAI, e si è impegnata, di recente, seppure per poche ore, nella gestione

della portineria del palazzo in cui abita. La progettualità, nonostante le

riferite paure ed incertezze, è abbastanza definita: ad esempio l’assicurata

spera di riuscire a vendere una piccola proprietà per poter cambiare a casa

giovando di una zona più centrale che la faccia sentire meno isolata, ha preso

accordi con l’ex coniuge per un eventuale trasferimento della figlia. L’assenza

di una modifica sostanziale del quadro clinico è indirettamente confermata

dall’assenza di provvedimenti terapeutici più intensivi, al contrario la presenza

di fattori esterni sfavorevoli ma non indennizzabili (quali la condizione

economica di difficoltà) possono contribuire ad accentuare i vissuti disagio e

disadattamento”.

Dal

referto del __________ emerge ancora che i “farmaci sono diminuiti, in

quanto precedentemente, nell’ambito della precedente perizia __________ l’A.

assumeva del Deanxit e delle benzodiazepine al bisogno. Ora assume solo Temesta

in terapia” (pag. 485 incarto AI).

Non

vi sono pertanto elementi medici oggettivi per ritenere un peggioramento dello

stato di salute in ambito psichiatrico come sostenuto dalla ricorrente, la

quale, oltre al già citato certificato della psichiatra curante, non ha

prodotto ulteriori referti specialistici atti a sovvertire le conclusioni della

dr.ssa med. __________.

In

queste condizioni, alla luce delle motivate, approfondite e convincenti

valutazioni peritali, questo Tribunale deve confermare, per quanto concerne la

patologia psichiatrica, che lo stato di salute della ricorrente non ha subito

alcuna variazione.

2.7.2. Anche

per quanto concerne l’aspetto somatico, l’esito è il medesimo.

Infatti,

il referto dell’11 agosto 2020 (doc. 165, pag. 622-625 incarto AI) del dr. med.

__________, simile a quello del 5 agosto 2020 prodotto con il ricorso (doc.

A2), si esaurisce in una semplice elencazione delle patologie già note, con

l’indicazione che nel frattempo vi sarebbe stato un peggioramento a livello

fisico dei dolori in zona lombare con ulteriore limitazione della deambulazione

e della dispnea e che l’interessata è completamente inabile al lavoro.

Il curante aggiunge di aver proceduto ad ulteriori esami che hanno

mostrato un peggioramento radiologico. “Le immagini confermano i sintomi

riferiti dalla paziente con: A livello L4-L5 ernia intraforaminale destra che

comprime la corrispondente radice di L4. Nei livelli L4-L5 ed L5-S1 sono

presenti importanti faccettopatie posteriori, con segni di riattivazione /

flogosi reattiva. Grossa pseudocisti subcondrale in corrispondenza della

porzione antero-superiore dell’acetabolo dx. Broncopatia cronica ostruttiva con

enfisema. Esiti di processo infiammatorio in sede apicale dx, con ampie

aderenze pleure parenchimali e bronchiectasie da trazione. Ulteriori

alterazioni cicatriziali sono presenti in sede sovradiaframmatica sn. Piccolo

lipoma diaframmatico a destra”.

Tuttavia, il dr. med. __________, FMH reumatologia e

riabilitazione, che ha visitato l’insorgente il 16 ottobre 2019 nell’ambito

della perizia del __________, oltre a porre la diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale con componente spondilogena

alla gamba destra su discopatie plurisegmentali da L2 fino a L5, aveva già

evidenziato, come il curante nei referti del mese di agosto 2020, la presenza

di un’ernia intra-extraforaminale L4-L5 di destra con contatto della radice di

L4 di destra e anche una faccettopatia degenerativa L3-L4, L4-L5 e una lisi

senza anteroliestesi L5-S1 (cfr. pag. 558 incarto AI), che sono pertanto state

prese in considerazione nell’ambito della valutazione peritale.

Il consulente del __________, dr. med. __________, a questo

proposito, ha evidenziato che rispetto all’ultima valutazione peritale del

2017, il decorso è stato caratterizzato da un’esacerbazione dolorosa a più

riprese dei disturbi nella zona lombare con irradiazione alle estremità

inferiori bilateralmente ma ultimamente nuovamente piuttosto sul lato destro.

La ricorrente è stata più volte valutata dal lato neurochirurgico senza che si

giungesse alla conclusione della necessità di un intervento chirurgico,

venivano evidenziate alterazioni degenerative per altro già conosciute da

tempo, sia alla colonna toracale come pure alla colonna lombare. È stata presa

in cura dal __________ con risultati infiltrativi negativi. Ha ripreso, dopo

anni, sedute di fisioterapia ambulatoriale che hanno portato ad un

peggioramento dei dolori prevalentemente alla gamba destra dopo dei massaggi.

Il consulente ritiene quindi che si tratti di un decorso piuttosto

a carattere altalenante di una sintomatologia dolorosa a livello lombare

nell’ambito di problematiche degenerative. I reperti di tipo radiologico non

mostrano un’evoluzione particolarmente importante o nuove manifestazioni

significative che cambiano l’evoluzione direzionale della patologia

degenerativa. Si tratta piuttosto, per quanto riguarda le indagini radiologiche

da ultimo svolte, di MRI della colonna toracolombare di una leggera

progressione dei reperti radiologici compatibile con l’evoluzione naturale delle

cose.

Il dr. med. __________ ha riscontrato uno status reumatologico

sostanzialmente sovrapponibile a quello da lui constatato nel 2017. Non vi sono

segni compressivi o irritativi radicolari, vi è un quadro fibriomalgico e vi

sono limitazioni relativamente blande della mobilità della colonna lombare. I

disturbi dell’assicurata vanno interpretati nell’ambito della sindrome dolorosa

cronica di cui soffre. Ella presenta le stesse limitazioni che già aveva

descritto nell’ambito della precedente valutazione peritale del 2017.

Le valutazioni del dr. med. __________, motivate, approfondite,

convincenti e che prendono in considerazione l’evoluzione dello stato di salute

della ricorrente nel corso del tempo, devono pertanto essere confermate,

ritenuto come il certificato del medico curante non apporta elementi medici

oggettivi che possano inficiarne la forza probatoria.

Per quanto concerne la broncopatia cronica ostruttiva con

enfisema, il processo infiammatorio in sede apicale destra, le alterazioni

cicatriziali in sede sovradiaframmatica sinistra e il piccolo lipoma

diaframmatico a destra, va evidenziato che anche tale patologia è stata presa

in considerazione dai periti del __________ che hanno rammentato come “nel

contesto del consumo tabagico è nota una bronchite cronica con enfisema

polmonare centrolobulare collateralmente con riscontro di un addensamento

pseudo-nodulare al lobo superiore ds così come pure un nodulo in sede iuxta

diaframmatica ds. alterazioni che sono sottoposte a controlli radiologici di

follow-up nel corso degli anni con quadro invariato fino ad oggi” (pag. 511

incarto AI).

2.7.3. Ne

segue, come rileva correttamente il medico SMR, dr. med. __________,

nell’annotazione del 18 agosto 2020 (doc. 166, pag. 626 incarto AI), che la

documentazione prodotta dalla ricorrente non contiene nuovi elementi

medico-clinici che depongono per una modifica dello stato di salute rispetto

alla valutazione del __________.

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre,

relativamente alla diversa valutazione della capacità lavorativa dei curanti,

essa è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti: a scopo di trattamento

piuttosto che di perizia (cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013

consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010).

Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

2.7.4. Infine, per quanto

concerne l’intervento chirurgico del 20 novembre 2020 presso l’__________ di __________

per foraminotomia endoscopica L4-L5 a destra (doc. X/1 e X/2) e gli attestati

di incapacità lavorativa del dr. med. __________ per il periodo successivo

all’intervento (doc. XII/A e XII/B), va rammentato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve

limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca

in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto: 17 settembre 2020),

ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi

di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa.

I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (sul potere cognitivo dal

profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 144 V 210

consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre

2020, consid. 4.4).

Tale intervento e

le sue conseguenze, notificate dal medico curante direttamente all’UAI in data

30 novembre 2020 (doc. X/1), devono pertanto essere oggetto di una nuova

procedura.

2.8. Questa Corte

ritiene di conseguenza che lo stato di salute dell’assicurata sia stato

dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione e che le

sue conclusioni vadano confermate.

In

conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e

concludenti risultanze mediche agli atti, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), occorre

concludere che lo stato di salute dell’interessata è rimasto stabile.

La

decisione impugnata, che conferma il suo diritto a ½ rendita va pertanto

tutelata, mentre il ricorso deve essere respinto.

2.9. Secondo l'art. 69 cpv.

1bis LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in

concreto (cfr. disposizione transitoria, art. 83 LPGA), la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti