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Assicurata al beneficio di mezza rendita AI inoltra una domanda di aumento della prestazione per peggioramento dello stato di salute. Sulla base della perizia amministrativa, il cui contenuto è stato confermato dal Tribunale, lo stato valetudinario è rimasto stabile. Nessun aumento della prestazione
8 febbraio 2021Italiano35 min
medici hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute della
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.131
cs
Lugano
8 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 settembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1964, con
decisione del 7 giugno 2018 è stata posta al beneficio di mezza rendita AI con
effetto dal 1° agosto 2017 (pag. 349, doc. 100 incarto AI).
1.2. Nel corso del mese di
settembre 2018 RI 1, tramite la propria curante, dr.ssa med. __________,
psichiatria e psicoterapia FMH, ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni
dell’AI (pag. 357, doc. 105 incarto AI).
1.3. Con decisione del 17
settembre 2020, preavvisata dal progetto dell’8 luglio 2020 (pag. 606, doc. 157
incarto AI), l’UAI ha negato un aumento della rendita, affermando che lo stato
di salute dell’interessata è rimasto stabile (doc. A1).
1.4. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione, chiedendo in via principale l’annullamento della
predetta decisione ed in via subordinata la messa a disposizione delle
conclusioni dell’SMR in forma cartacea (doc. I).
La ricorrente contesta le
conclusioni cui è giunta l’amministrazione sulla base di quanto affermato dalla
dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e dal dr. med. __________,
che fanno stato di un peggioramento del suo stato fisico e psichico.
L’insorgente fa inoltre
valere una violazione del suo diritto di essere sentita poiché le conclusioni
dell’SMR le sono state messe a disposizione solo tramite dischetti che non ha
potuto leggere poiché gli attuali computer non lo permettono più.
1.5. Con risposta del 2 novembre
2020 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.6. Il 12 novembre 2020
l’assicurata ha informato il Tribunale di essere riuscita a trasferire i dati
dell’incarto AI su una pennetta USB grazie ad un assistente del __________ di __________.
Ella, dopo aver sottolineato che l’UAI non l’ha mai informata circa la
possibilità di visionare l’incarto presso l’amministrazione stessa, ha
affermato che la “richiesta di visione degli atti pertanto, decade”.
L’insorgente ha infine
evidenziato che il rapporto del dr. med. __________ datato 18 agosto 2020 (recte:
5 [doc. A2] e 11 [doc. 165 incarto AI] agosto 2020) e della dr.ssa med. __________
del 23 luglio 2020 non sono stati presi in considerazione nella perizia del __________
del 20 luglio 2020 (doc. VI).
1.7. Con osservazioni del 25
novembre 2020 l’UAI si è riconfermata nella richiesta di reiezione del ricorso
(doc. VIII).
1.8. In data 2 dicembre 2020 il
dr. med. __________ ha informato il TCA che il 20 novembre 2020 l’interessata
ha subito un intervento alla colonna vertebrale ed ha prodotto un rapporto del
30 novembre 2020, nonché un referto del 23 novembre 2020 del dr. med. __________,
__________ di __________ (doc. X).
1.9. Con osservazioni del 10
dicembre 2020 la ricorrente, ora rappresentata dall’avv. RA 1, ha preso
posizione, ribadendo il peggioramento del suo stato di salute (doc. XII). Ella
sostiene che la perizia __________ non ha tenuto conto degli ultimi referti dei
curanti e che la decisione impugnata li prende in considerazione in modo
sbrigativo e da questo punto di vista la motivazione della decisione è
manifestamente carente e l’accertamento che ne deriva è errato.
1.10. In data 14 dicembre 2020 l’UAI
ha evidenziato che l’intervento alla colonna vertebrale del 20 novembre 2020 è
avvenuto dopo l’emissione della decisione impugnata e dovrà semmai essere
oggetto di altra procedura (doc. XIV), mentre il 22 dicembre 2020 l’amministrazione
ha ribadito che dalla perizia __________ del 1° luglio 2020 emerge una
stabilità dello stato di salute della ricorrente (doc. XVIII).
in diritto
in ordine
2.1. L’insorgente
fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita poiché la
motivazione della decisione impugnata sarebbe carente. L’UAI avrebbe indicato
in sole due righe i motivi per i quali le nuove certificazioni dei curanti non
contengono nuovi elementi clinici (doc. XII).
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate).
Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo
per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da
un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le
ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del
provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I
232 consid. 3.2).
In
concreto, pur se in modo succinto (cfr. doc. A1: “[…] In data 24.07.2020 e
14.08.2020 abbiamo ricevuto osservazioni avverso il suindicato progetto di
decisione, le osservazioni sono state redatte dalla Dr.ssa __________
rispettivamente dal Dr. __________. Dopo attenta analisi si evince che i
rapporti inviati dai suddetti medici non apportano nessun nuovo elemento
clinico o descrivano un peggioramento delle diagnosi esistenti, a questo
proposito non vi è quindi alcuna condizione per effettuare una rivalutazione
del suo stato di salute”), l’UAI ha indicato le ragioni per le quali non ha
ritenuto sufficienti i certificati del 23 luglio 2020 della dr.ssa med. __________
(pag. 618-619, doc. 163 incarto AI) e dell’11 agosto 2020 del dr. med. __________
(pag. 622-625, doc. 165 incarto AI).
La
ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla base della reiezione della
nuova domanda, tant’è che le ha ampiamente contestate in sede giudiziaria con
un ricorso a questo Tribunale.
L’amministrazione
ha ulteriormente esplicitato le proprie argomentazioni con la risposta di causa
(doc. IV), sulla quale l’insorgente si è diffusamente espressa con ulteriori
prese di posizione (doc. VI e seguenti).
In
concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita.
Del
resto, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se
l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a
un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto
(DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel
caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Non
va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile
prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile
operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e
procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari
rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata
celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche
sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
Il TCA può
pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.
anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.5. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale
federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme
(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Nel 2015 il Tribunale
federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a
una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando
da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un
altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione
complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra
l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, lo sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze
del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V
409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza
sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità
lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla
luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non
vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
In tali due sentenze il TF
è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in
DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215
il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.6. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se, nel preciso caso di specie, lo stato di
salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione
prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della
documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalla
perizia pluridisciplinare del __________ del 1° luglio 2020 (doc. 156, pag.
457-523 incarto AI), che conclude per una stabilità dello stato di salute
rispetto a quanto accertato nella precedente perizia del 9 novembre 2017 (doc.
69, pag. 211-244 incarto AI).
Fatti
I periti, nel referto
datato 1° luglio 2020 (doc. 156, pag. 457 incarto AI), dopo aver riassunto gli
atti, l’anamnesi famigliare, personale – sociale, professionale e patologica, i
disturbi soggettivi e le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica e le
constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa di disturbo misto di personalità con tratti borderline e dipendenti
(ICD-10 F61), episodio depressivo cronicizzato a livello medi, evoluzione di
precedente disturbo dell’adattamento (ICD-10 F32.1), fibromialgia di tipo
primario, sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba
destra su discopatie plurisegmentali da L2 a L5, cefalee miste in parte di
natura emicranica, tendenti alla cronicizzazione con abuso di medicamenti
antinfiammatori antalgici, oltre a numerose diagnosi senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa (pag. 516-517 incarto AI).
Gli specialisti hanno
affermato che in “considerazione del fatto che sia la patologia psichiatrica
che reumatologica non ha mostrato modifiche sostanziali rispetto alla
valutazione peritale __________ del 9.11.2017, possiamo confermare le
conclusioni della prima perizia __________ con una capacità lavorativa del 50%
nell’attività finora svolta, capacità lavorativa valida a partire dal maggio
2017” e che in “considerazione dello stato di salute invariato rispetto
alla precedente perizia __________ del novembre 2017, consideriamo che anche in
un’attività adeguata la capacità lavorativa è del 50% e valida a partire dal
maggio 2017” (pag. 518-519, doc. 62-63 incarto AI).
Il referto è da
considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri
giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. Gli specialisti si sono
espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato
accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno
valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni
risultanti dalle visite effettuate presso di loro.
I
medici hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute della
ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica prodotta
dall’assicurata ed acquisita nel corso della procedura amministrativa.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
Le
conclusioni sono del resto state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________,
nel rapporto del 2 luglio 2020 (doc. 155, pag. 452-456 incarto AI).
2.7. La
ricorrente contesta le conclusioni peritali e del medico SMR, sostenendo che
non sono state prese in considerazione le valutazioni della dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia e del dr. med. __________ (doc. I e VI). Ella
afferma che la perizia “infatti si basava su dei rapporti medici precedenti
il peggioramento di cui si tratta. L’ultima visita e rapporto medico su cui si
basa la perizia del 2020 è di ottobre 2019 (allorquando fui ricoverata in ospedale)”
(doc. VI).
Le
censure della ricorrente vanno respinte.
I
referti del 23 luglio 2020 della dr.ssa med. __________ (doc. 163, pag. 618-619
incarto AI = doc. A3) e dell’11 agosto 2020 del dr. med. __________ (doc. 165,
pag. 622-625 incarto AI, simile al referto del 5 agosto 2020, doc. A2) non sono
infatti atti a sovvertire le approfondite e motivate valutazioni del __________.
2.7.1. La
dr.ssa med. __________, che nel suo certificato non pone alcuna diagnosi
secondo criteri scientificamente riconosciuti, si limita a ribadire che vi
sarebbe stato un peggioramento dello stato di salute psichico dell’insorgente,
aumentato nel lungo tempo trascorso tra la nuova domanda e l’emissione del
progetto di decisione. In “particolare vi è una instabilità emotiva,
associata a fluttuazioni ansiose, transitori disturbi del sonno, vissuti
abbandonici, difficoltà a gestire anche piccole incombenze del quotidiano che”,
secondo la curante, “inficiano in modo considerevole la capacità lavorativa
della paziente, che ritengo inabile nella misura del 100% ormai da oltre due
anni”.
La
psichiatra curante, oltre a non apportare alcun elemento medico oggettivo a
conforto della sua valutazione, non si confronta con le convincenti e motivate conclusioni
della consulente del __________, dr.ssa med. __________, specialista in
psichiatria e psicoterapia, che ha visitato l’insorgente in due occasioni, il
28 gennaio 2019 e l’11 febbraio 2019, e che nel suo referto di 24 pagine (pag.
526-549 incarto AI), ha approfonditamente esaminato tutti gli atti a
disposizione ed ha preso posizione sulle lamentele dell’assicurata.
La
dr.ssa med. __________, che oltre ad effettuare un esame clinico secondo
AMDP-System, ha pure avuto un colloquio telefonico con la psichiatra curante, dopo
aver confermato che la sintomatologia depressiva è riconducibile alla diagnosi
già posta del dr. med. __________ nel 2016, ovvero di episodio depressivo
cronicizzato a livelli medi di gravità, derivante da un quadro depressivo
evolutosi da un disturbo da disadattamento nel contesto di un sottostante
disturbo della personalità con tratti misti borderline e dipendenti, ha
eseguito una valutazione approfondita della fattispecie, concludendo che pur “lamentando
di non riuscire a dare continuità alle cose e a non poter intraprendere alcuna
attività lavorativa il riferito della giornata evidenzia quantomeno un livello
di attività spontanee sovrapponibile a quello descritto nella precedente
valutazione peritale __________, se non che, dopo l’ultima valutazione psichiatrica
__________ l’assicurata ha poi frequentato il corso promosso dalla
disoccupazione, il corso di contabilità nell’ambito dei provvedimenti proposti
dall’UAI, e si è impegnata, di recente, seppure per poche ore, nella gestione
della portineria del palazzo in cui abita. La progettualità, nonostante le
riferite paure ed incertezze, è abbastanza definita: ad esempio l’assicurata
spera di riuscire a vendere una piccola proprietà per poter cambiare a casa
giovando di una zona più centrale che la faccia sentire meno isolata, ha preso
accordi con l’ex coniuge per un eventuale trasferimento della figlia. L’assenza
di una modifica sostanziale del quadro clinico è indirettamente confermata
dall’assenza di provvedimenti terapeutici più intensivi, al contrario la presenza
di fattori esterni sfavorevoli ma non indennizzabili (quali la condizione
economica di difficoltà) possono contribuire ad accentuare i vissuti disagio e
disadattamento”.
Dal
referto del __________ emerge ancora che i “farmaci sono diminuiti, in
quanto precedentemente, nell’ambito della precedente perizia __________ l’A.
assumeva del Deanxit e delle benzodiazepine al bisogno. Ora assume solo Temesta
in terapia” (pag. 485 incarto AI).
Non
vi sono pertanto elementi medici oggettivi per ritenere un peggioramento dello
stato di salute in ambito psichiatrico come sostenuto dalla ricorrente, la
quale, oltre al già citato certificato della psichiatra curante, non ha
prodotto ulteriori referti specialistici atti a sovvertire le conclusioni della
dr.ssa med. __________.
In
queste condizioni, alla luce delle motivate, approfondite e convincenti
valutazioni peritali, questo Tribunale deve confermare, per quanto concerne la
patologia psichiatrica, che lo stato di salute della ricorrente non ha subito
alcuna variazione.
2.7.2. Anche
per quanto concerne l’aspetto somatico, l’esito è il medesimo.
Infatti,
il referto dell’11 agosto 2020 (doc. 165, pag. 622-625 incarto AI) del dr. med.
__________, simile a quello del 5 agosto 2020 prodotto con il ricorso (doc.
A2), si esaurisce in una semplice elencazione delle patologie già note, con
l’indicazione che nel frattempo vi sarebbe stato un peggioramento a livello
fisico dei dolori in zona lombare con ulteriore limitazione della deambulazione
e della dispnea e che l’interessata è completamente inabile al lavoro.
Il curante aggiunge di aver proceduto ad ulteriori esami che hanno
mostrato un peggioramento radiologico. “Le immagini confermano i sintomi
riferiti dalla paziente con: A livello L4-L5 ernia intraforaminale destra che
comprime la corrispondente radice di L4. Nei livelli L4-L5 ed L5-S1 sono
presenti importanti faccettopatie posteriori, con segni di riattivazione /
flogosi reattiva. Grossa pseudocisti subcondrale in corrispondenza della
porzione antero-superiore dell’acetabolo dx. Broncopatia cronica ostruttiva con
enfisema. Esiti di processo infiammatorio in sede apicale dx, con ampie
aderenze pleure parenchimali e bronchiectasie da trazione. Ulteriori
alterazioni cicatriziali sono presenti in sede sovradiaframmatica sn. Piccolo
lipoma diaframmatico a destra”.
Tuttavia, il dr. med. __________, FMH reumatologia e
riabilitazione, che ha visitato l’insorgente il 16 ottobre 2019 nell’ambito
della perizia del __________, oltre a porre la diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale con componente spondilogena
alla gamba destra su discopatie plurisegmentali da L2 fino a L5, aveva già
evidenziato, come il curante nei referti del mese di agosto 2020, la presenza
di un’ernia intra-extraforaminale L4-L5 di destra con contatto della radice di
L4 di destra e anche una faccettopatia degenerativa L3-L4, L4-L5 e una lisi
senza anteroliestesi L5-S1 (cfr. pag. 558 incarto AI), che sono pertanto state
prese in considerazione nell’ambito della valutazione peritale.
Il consulente del __________, dr. med. __________, a questo
proposito, ha evidenziato che rispetto all’ultima valutazione peritale del
2017, il decorso è stato caratterizzato da un’esacerbazione dolorosa a più
riprese dei disturbi nella zona lombare con irradiazione alle estremità
inferiori bilateralmente ma ultimamente nuovamente piuttosto sul lato destro.
La ricorrente è stata più volte valutata dal lato neurochirurgico senza che si
giungesse alla conclusione della necessità di un intervento chirurgico,
venivano evidenziate alterazioni degenerative per altro già conosciute da
tempo, sia alla colonna toracale come pure alla colonna lombare. È stata presa
in cura dal __________ con risultati infiltrativi negativi. Ha ripreso, dopo
anni, sedute di fisioterapia ambulatoriale che hanno portato ad un
peggioramento dei dolori prevalentemente alla gamba destra dopo dei massaggi.
Il consulente ritiene quindi che si tratti di un decorso piuttosto
a carattere altalenante di una sintomatologia dolorosa a livello lombare
nell’ambito di problematiche degenerative. I reperti di tipo radiologico non
mostrano un’evoluzione particolarmente importante o nuove manifestazioni
significative che cambiano l’evoluzione direzionale della patologia
degenerativa. Si tratta piuttosto, per quanto riguarda le indagini radiologiche
da ultimo svolte, di MRI della colonna toracolombare di una leggera
progressione dei reperti radiologici compatibile con l’evoluzione naturale delle
cose.
Il dr. med. __________ ha riscontrato uno status reumatologico
sostanzialmente sovrapponibile a quello da lui constatato nel 2017. Non vi sono
segni compressivi o irritativi radicolari, vi è un quadro fibriomalgico e vi
sono limitazioni relativamente blande della mobilità della colonna lombare. I
disturbi dell’assicurata vanno interpretati nell’ambito della sindrome dolorosa
cronica di cui soffre. Ella presenta le stesse limitazioni che già aveva
descritto nell’ambito della precedente valutazione peritale del 2017.
Le valutazioni del dr. med. __________, motivate, approfondite,
convincenti e che prendono in considerazione l’evoluzione dello stato di salute
della ricorrente nel corso del tempo, devono pertanto essere confermate,
ritenuto come il certificato del medico curante non apporta elementi medici
oggettivi che possano inficiarne la forza probatoria.
Per quanto concerne la broncopatia cronica ostruttiva con
enfisema, il processo infiammatorio in sede apicale destra, le alterazioni
cicatriziali in sede sovradiaframmatica sinistra e il piccolo lipoma
diaframmatico a destra, va evidenziato che anche tale patologia è stata presa
in considerazione dai periti del __________ che hanno rammentato come “nel
contesto del consumo tabagico è nota una bronchite cronica con enfisema
polmonare centrolobulare collateralmente con riscontro di un addensamento
pseudo-nodulare al lobo superiore ds così come pure un nodulo in sede iuxta
diaframmatica ds. alterazioni che sono sottoposte a controlli radiologici di
follow-up nel corso degli anni con quadro invariato fino ad oggi” (pag. 511
incarto AI).
2.7.3. Ne
segue, come rileva correttamente il medico SMR, dr. med. __________,
nell’annotazione del 18 agosto 2020 (doc. 166, pag. 626 incarto AI), che la
documentazione prodotta dalla ricorrente non contiene nuovi elementi
medico-clinici che depongono per una modifica dello stato di salute rispetto
alla valutazione del __________.
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre,
relativamente alla diversa valutazione della capacità lavorativa dei curanti,
essa è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti: a scopo di trattamento
piuttosto che di perizia (cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013
consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza
9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre
2010).
Anche
perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si
trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno
alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla
necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
2.7.4. Infine, per quanto
concerne l’intervento chirurgico del 20 novembre 2020 presso l’__________ di __________
per foraminotomia endoscopica L4-L5 a destra (doc. X/1 e X/2) e gli attestati
di incapacità lavorativa del dr. med. __________ per il periodo successivo
all’intervento (doc. XII/A e XII/B), va rammentato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve
limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca
in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto: 17 settembre 2020),
ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi
di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa.
I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono
di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (sul potere cognitivo dal
profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 144 V 210
consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre
2020, consid. 4.4).
Tale intervento e
le sue conseguenze, notificate dal medico curante direttamente all’UAI in data
30 novembre 2020 (doc. X/1), devono pertanto essere oggetto di una nuova
procedura.
2.8. Questa Corte
ritiene di conseguenza che lo stato di salute dell’assicurata sia stato
dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione e che le
sue conclusioni vadano confermate.
In
conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e
concludenti risultanze mediche agli atti, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), occorre
concludere che lo stato di salute dell’interessata è rimasto stabile.
La
decisione impugnata, che conferma il suo diritto a ½ rendita va pertanto
tutelata, mentre il ricorso deve essere respinto.
2.9. Secondo l'art. 69 cpv.
1bis LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in
concreto (cfr. disposizione transitoria, art. 83 LPGA), la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti