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Decisione

32.2020.131

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 febbraio 2021Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I periti, nel referto

datato 1° luglio 2020 (doc. 156, pag. 457 incarto AI), dopo aver riassunto gli

atti, l’anamnesi famigliare, personale – sociale, professionale e patologica, i

disturbi soggettivi e le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica e le

constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa di disturbo misto di personalità con tratti borderline e dipendenti

(ICD-10 F61), episodio depressivo cronicizzato a livello medi, evoluzione di

precedente disturbo dell’adattamento (ICD-10 F32.1), fibromialgia di tipo

primario, sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba

destra su discopatie plurisegmentali da L2 a L5, cefalee miste in parte di

natura emicranica, tendenti alla cronicizzazione con abuso di medicamenti

antinfiammatori antalgici, oltre a numerose diagnosi senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa (pag. 516-517 incarto AI).

Gli specialisti hanno

affermato che in “considerazione del fatto che sia la patologia psichiatrica

che reumatologica non ha mostrato modifiche sostanziali rispetto alla

valutazione peritale __________ del 9.11.2017, possiamo confermare le

conclusioni della prima perizia __________ con una capacità lavorativa del 50%

nell’attività finora svolta, capacità lavorativa valida a partire dal maggio

2017” e che in “considerazione dello stato di salute invariato rispetto

alla precedente perizia __________ del novembre 2017, consideriamo che anche in

un’attività adeguata la capacità lavorativa è del 50% e valida a partire dal

maggio 2017” (pag. 518-519, doc. 62-63 incarto AI).

Il referto è da

considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri

giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. Gli specialisti si sono

espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno

valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni

risultanti dalle visite effettuate presso di loro.

I

medici hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute della

ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica prodotta

dall’assicurata ed acquisita nel corso della procedura amministrativa.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

Le

conclusioni sono del resto state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________,

nel rapporto del 2 luglio 2020 (doc. 155, pag. 452-456 incarto AI).

2.7. La

ricorrente contesta le conclusioni peritali e del medico SMR, sostenendo che

non sono state prese in considerazione le valutazioni della dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia e del dr. med. __________ (doc. I e VI). Ella

afferma che la perizia “infatti si basava su dei rapporti medici precedenti

il peggioramento di cui si tratta. L’ultima visita e rapporto medico su cui si

basa la perizia del 2020 è di ottobre 2019 (allorquando fui ricoverata in ospedale)”

(doc. VI).

Le

censure della ricorrente vanno respinte.

I

referti del 23 luglio 2020 della dr.ssa med. __________ (doc. 163, pag. 618-619

incarto AI = doc. A3) e dell’11 agosto 2020 del dr. med. __________ (doc. 165,

pag. 622-625 incarto AI, simile al referto del 5 agosto 2020, doc. A2) non sono

infatti atti a sovvertire le approfondite e motivate valutazioni del __________.

2.7.1. La

dr.ssa med. __________, che nel suo certificato non pone alcuna diagnosi

secondo criteri scientificamente riconosciuti, si limita a ribadire che vi

sarebbe stato un peggioramento dello stato di salute psichico dell’insorgente,

aumentato nel lungo tempo trascorso tra la nuova domanda e l’emissione del

progetto di decisione. In “particolare vi è una instabilità emotiva,

associata a fluttuazioni ansiose, transitori disturbi del sonno, vissuti

abbandonici, difficoltà a gestire anche piccole incombenze del quotidiano che”,

secondo la curante, “inficiano in modo considerevole la capacità lavorativa

della paziente, che ritengo inabile nella misura del 100% ormai da oltre due

anni”.

La

psichiatra curante, oltre a non apportare alcun elemento medico oggettivo a

conforto della sua valutazione, non si confronta con le convincenti e motivate conclusioni

della consulente del __________, dr.ssa med. __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia, che ha visitato l’insorgente in due occasioni, il

28 gennaio 2019 e l’11 febbraio 2019, e che nel suo referto di 24 pagine (pag.

526-549 incarto AI), ha approfonditamente esaminato tutti gli atti a

disposizione ed ha preso posizione sulle lamentele dell’assicurata.

La

dr.ssa med. __________, che oltre ad effettuare un esame clinico secondo

AMDP-System, ha pure avuto un colloquio telefonico con la psichiatra curante, dopo

aver confermato che la sintomatologia depressiva è riconducibile alla diagnosi

già posta del dr. med. __________ nel 2016, ovvero di episodio depressivo

cronicizzato a livelli medi di gravità, derivante da un quadro depressivo

evolutosi da un disturbo da disadattamento nel contesto di un sottostante

disturbo della personalità con tratti misti borderline e dipendenti, ha

eseguito una valutazione approfondita della fattispecie, concludendo che pur “lamentando

di non riuscire a dare continuità alle cose e a non poter intraprendere alcuna

attività lavorativa il riferito della giornata evidenzia quantomeno un livello

di attività spontanee sovrapponibile a quello descritto nella precedente

valutazione peritale __________, se non che, dopo l’ultima valutazione psichiatrica

__________ l’assicurata ha poi frequentato il corso promosso dalla

disoccupazione, il corso di contabilità nell’ambito dei provvedimenti proposti

dall’UAI, e si è impegnata, di recente, seppure per poche ore, nella gestione

della portineria del palazzo in cui abita. La progettualità, nonostante le

riferite paure ed incertezze, è abbastanza definita: ad esempio l’assicurata

spera di riuscire a vendere una piccola proprietà per poter cambiare a casa

giovando di una zona più centrale che la faccia sentire meno isolata, ha preso

accordi con l’ex coniuge per un eventuale trasferimento della figlia. L’assenza

di una modifica sostanziale del quadro clinico è indirettamente confermata

dall’assenza di provvedimenti terapeutici più intensivi, al contrario la presenza

di fattori esterni sfavorevoli ma non indennizzabili (quali la condizione

economica di difficoltà) possono contribuire ad accentuare i vissuti disagio e

disadattamento”.

Dal

referto del __________ emerge ancora che i “farmaci sono diminuiti, in

quanto precedentemente, nell’ambito della precedente perizia __________ l’A.

assumeva del Deanxit e delle benzodiazepine al bisogno. Ora assume solo Temesta

in terapia” (pag. 485 incarto AI).

Non

vi sono pertanto elementi medici oggettivi per ritenere un peggioramento dello

stato di salute in ambito psichiatrico come sostenuto dalla ricorrente, la

quale, oltre al già citato certificato della psichiatra curante, non ha

prodotto ulteriori referti specialistici atti a sovvertire le conclusioni della

dr.ssa med. __________.

In

queste condizioni, alla luce delle motivate, approfondite e convincenti

valutazioni peritali, questo Tribunale deve confermare, per quanto concerne la

patologia psichiatrica, che lo stato di salute della ricorrente non ha subito

alcuna variazione.

2.7.2. Anche

per quanto concerne l’aspetto somatico, l’esito è il medesimo.

Infatti,

il referto dell’11 agosto 2020 (doc. 165, pag. 622-625 incarto AI) del dr. med.

__________, simile a quello del 5 agosto 2020 prodotto con il ricorso (doc.

A2), si esaurisce in una semplice elencazione delle patologie già note, con

l’indicazione che nel frattempo vi sarebbe stato un peggioramento a livello

fisico dei dolori in zona lombare con ulteriore limitazione della deambulazione

e della dispnea e che l’interessata è completamente inabile al lavoro.

Il curante aggiunge di aver proceduto ad ulteriori esami che hanno

mostrato un peggioramento radiologico. “Le immagini confermano i sintomi

riferiti dalla paziente con: A livello L4-L5 ernia intraforaminale destra che

comprime la corrispondente radice di L4. Nei livelli L4-L5 ed L5-S1 sono

presenti importanti faccettopatie posteriori, con segni di riattivazione /

flogosi reattiva. Grossa pseudocisti subcondrale in corrispondenza della

porzione antero-superiore dell’acetabolo dx. Broncopatia cronica ostruttiva con

enfisema. Esiti di processo infiammatorio in sede apicale dx, con ampie

aderenze pleure parenchimali e bronchiectasie da trazione. Ulteriori

alterazioni cicatriziali sono presenti in sede sovradiaframmatica sn. Piccolo

lipoma diaframmatico a destra”.

Tuttavia, il dr. med. __________, FMH reumatologia e

riabilitazione, che ha visitato l’insorgente il 16 ottobre 2019 nell’ambito

della perizia del __________, oltre a porre la diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale con componente spondilogena

alla gamba destra su discopatie plurisegmentali da L2 fino a L5, aveva già

evidenziato, come il curante nei referti del mese di agosto 2020, la presenza

di un’ernia intra-extraforaminale L4-L5 di destra con contatto della radice di

L4 di destra e anche una faccettopatia degenerativa L3-L4, L4-L5 e una lisi

senza anteroliestesi L5-S1 (cfr. pag. 558 incarto AI), che sono pertanto state

prese in considerazione nell’ambito della valutazione peritale.

Il consulente del __________, dr. med. __________, a questo

proposito, ha evidenziato che rispetto all’ultima valutazione peritale del

2017, il decorso è stato caratterizzato da un’esacerbazione dolorosa a più

riprese dei disturbi nella zona lombare con irradiazione alle estremità

inferiori bilateralmente ma ultimamente nuovamente piuttosto sul lato destro.

La ricorrente è stata più volte valutata dal lato neurochirurgico senza che si

giungesse alla conclusione della necessità di un intervento chirurgico,

venivano evidenziate alterazioni degenerative per altro già conosciute da

tempo, sia alla colonna toracale come pure alla colonna lombare. È stata presa

in cura dal __________ con risultati infiltrativi negativi. Ha ripreso, dopo

anni, sedute di fisioterapia ambulatoriale che hanno portato ad un

peggioramento dei dolori prevalentemente alla gamba destra dopo dei massaggi.

Il consulente ritiene quindi che si tratti di un decorso piuttosto

a carattere altalenante di una sintomatologia dolorosa a livello lombare

nell’ambito di problematiche degenerative. I reperti di tipo radiologico non

mostrano un’evoluzione particolarmente importante o nuove manifestazioni

significative che cambiano l’evoluzione direzionale della patologia

degenerativa. Si tratta piuttosto, per quanto riguarda le indagini radiologiche

da ultimo svolte, di MRI della colonna toracolombare di una leggera

progressione dei reperti radiologici compatibile con l’evoluzione naturale delle

cose.

Il dr. med. __________ ha riscontrato uno status reumatologico

sostanzialmente sovrapponibile a quello da lui constatato nel 2017. Non vi sono

segni compressivi o irritativi radicolari, vi è un quadro fibriomalgico e vi

sono limitazioni relativamente blande della mobilità della colonna lombare. I

disturbi dell’assicurata vanno interpretati nell’ambito della sindrome dolorosa

cronica di cui soffre. Ella presenta le stesse limitazioni che già aveva

descritto nell’ambito della precedente valutazione peritale del 2017.

Le valutazioni del dr. med. __________, motivate, approfondite,

convincenti e che prendono in considerazione l’evoluzione dello stato di salute

della ricorrente nel corso del tempo, devono pertanto essere confermate,

ritenuto come il certificato del medico curante non apporta elementi medici

oggettivi che possano inficiarne la forza probatoria.

Per quanto concerne la broncopatia cronica ostruttiva con

enfisema, il processo infiammatorio in sede apicale destra, le alterazioni

cicatriziali in sede sovradiaframmatica sinistra e il piccolo lipoma

diaframmatico a destra, va evidenziato che anche tale patologia è stata presa

in considerazione dai periti del __________ che hanno rammentato come “nel

contesto del consumo tabagico è nota una bronchite cronica con enfisema

polmonare centrolobulare collateralmente con riscontro di un addensamento

pseudo-nodulare al lobo superiore ds così come pure un nodulo in sede iuxta

diaframmatica ds. alterazioni che sono sottoposte a controlli radiologici di

follow-up nel corso degli anni con quadro invariato fino ad oggi” (pag. 511

incarto AI).

2.7.3. Ne

segue, come rileva correttamente il medico SMR, dr. med. __________,

nell’annotazione del 18 agosto 2020 (doc. 166, pag. 626 incarto AI), che la

documentazione prodotta dalla ricorrente non contiene nuovi elementi

medico-clinici che depongono per una modifica dello stato di salute rispetto

alla valutazione del __________.

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre,

relativamente alla diversa valutazione della capacità lavorativa dei curanti,

essa è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti: a scopo di trattamento

piuttosto che di perizia (cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013

consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010).

Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

2.7.4. Infine, per quanto

concerne l’intervento chirurgico del 20 novembre 2020 presso l’__________ di __________

per foraminotomia endoscopica L4-L5 a destra (doc. X/1 e X/2) e gli attestati

di incapacità lavorativa del dr. med. __________ per il periodo successivo

all’intervento (doc. XII/A e XII/B), va rammentato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve

limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca

in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto: 17 settembre 2020),

ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi

di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa.

I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono

di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (sul potere cognitivo dal

profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 144 V 210

consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre

2020, consid. 4.4).

Tale intervento e

le sue conseguenze, notificate dal medico curante direttamente all’UAI in data

30 novembre 2020 (doc. X/1), devono pertanto essere oggetto di una nuova

procedura.

2.8. Questa Corte

ritiene di conseguenza che lo stato di salute dell’assicurata sia stato

dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione e che le

sue conclusioni vadano confermate.

In

conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e

concludenti risultanze mediche agli atti, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), occorre

concludere che lo stato di salute dell’interessata è rimasto stabile.

La

decisione impugnata, che conferma il suo diritto a ½ rendita va pertanto

tutelata, mentre il ricorso deve essere respinto.

2.9. Secondo l'art. 69 cpv.

1bis LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in

concreto (cfr. disposizione transitoria, art. 83 LPGA), la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti