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Decisione

32.2020.132

Soppressione con effetto retroattivo della rendita intera in vigore, per mancata comunicazione degli introiti percepiti quale membro CdA di diverse società. Istruttoria carente sia dal profilo medico che da quello economico. Rinvio atti

26 luglio 2021Italiano54 min

significativamente rilevanti. Non si tratta di un ruolo per così dire “onorifico”,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.132

32.2020.143

32.2020.144

CR

Lugano

26 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sui ricorsi del 16 ottobre 2020 e del 30 ottobre

2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 14 settembre 2020 (inc. 32.2020.132) e

del

1° ottobre 2020 (inc. 32.2020.143) emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

e sul ricorso del 30 ottobre 2020 di

1. __________

2. __________

tutti rappr. da:

contro

la decisione del 1° ottobre 2020 (inc. 32.2020.144) emanata

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, nato nel 1962, da ultimo attivo quale direttore della ditta __________, da

lui fondata, specializzata nella programmazione e produzione di processi

operativi informatici per le banche, nel marzo 2009 ha inoltrato una domanda di

prestazioni AI per adulti per le sequele di un ictus occorsogli nel 2007 (doc. 4,

se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli

dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa relativa all’inc. 32.2020.132).

Eseguiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia

pluridisciplinare a cura del __________ (in seguito: __________) – dalla quale

è risultato che l’assicurato è inabile al lavoro al 100% nell’attività svolta

di informatico bancario, nonché di direttore di un’impresa di programmi informatici

per banche, così come in qualsiasi altra attività (cfr. doc. 23) - con decisione

del 4 aprile 2009 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una

rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2008 e di quattro rendite per

figli (cfr. doc. 30, 33 e 35).

1.2. In

occasione della prima revisione del diritto alla rendita, intrapresa d’ufficio

nel 2010, l’amministrazione, basandosi sulla valutazione del dr. __________ del

SMR (secondo il quale, visti i referti del curante, lo stato di salute dell’interessato

è rimasto stazionario, cfr. doc. 55), con comunicazione del 29 aprile 2011 ha

confermato il diritto dell’assicurato ad una rendita intera di invalidità (cfr.

doc. 57).

1.3. Nell’aprile 2015 la

prestazione è stata oggetto di un’ulteriore revisione, svolta dall’Ufficio

dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (in

seguito: UAIE), visto il domicilio dell’assicurato, a quel momento, nel __________

(cfr. doc. 79).

Basandosi sulle

considerazioni del medico del SMR __________ (cfr. doc. 78) e sulle

informazioni fornite dall’assicurato nel questionario per la revisione della

rendita AI (doc. 82), con comunicazione dell’11 maggio 2015 l’UAIE ha

confermato il diritto alla rendita intera di invalidità (cfr. doc. 83).

1.4. Un’altra revisione d’ufficio è

stata avviata nell’ottobre 2017 da parte dell’Ufficio AI del Cantone Ticino, divenuto

nuovamente competente a seguito del trasferimento di domicilio dell’assicurato a

__________ (doc. 98).

In tale frangente, visto

che nel questionario di revisione della rendita di invalidità l’assicurato ha

indicato di avere percepito fr. 36'000.-- quale onorario in quanto membro di

Consiglio di amministrazione (CdA) (cfr. doc. 98 pag. 3), con scritto 30

ottobre 2017 l’Ufficio AI ha chiesto all’interessato di fornire ulteriori

informazioni di natura economica (cfr. doc. 97).

Egli ha risposto alle

domande dell’amministrazione tramite scritto dell’11 ottobre 2017 (doc. 100).

Dopo avere eseguito gli

accertamenti medici ed economici del caso – incaricando il proprio ispettorato di

eseguire una valutazione economica (dalla quale è emerso come dal 2010

l’assicurato abbia percepito onorari quale membro di CdA di diverse società, ciò

che dimostra come negli ultimi dieci anni l’interessato abbia saputo ripristinare

la sua capacità al guadagno, cfr. doc. 122), le cui conclusioni sono poi state

confermate anche dal dr. __________ del SMR (il quale tramite annotazione del

18 maggio 2020 ha ritenuto verosimile che dal gennaio 2010 l’assicurato “abbia

riacquisito adeguate capacità neuro-cognitive, del tutto equiparabili allo

status quo ante l’accidente cerebrale del 2007. Dal 01.2010 l’assicurato è

verosimilmente in grado di svolgere attività economico-finanziarie complesse

come risulta dall’inchiesta economica”, cfr. doc. 123) – con decisione del

14 settembre 2020, debitamente preavvisata (cfr. doc. 126), l’Ufficio AI ha

soppresso la rendita intera di invalidità della quale beneficiava l’assicurato,

con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010, non avendo l’assicurato comunicato

gli onorari da membro di CdA percepiti nel corso degli anni. L’Ufficio AI ha,

nel contempo, stabilito la restituzione delle rendite di invalidità

indebitamente percepite dal 1° settembre 2019, precisando che a tale riguardo sarebbe

stata emessa una decisione di restituzione separata con il relativo ammontare

soggetto a restituzione.

Contestualmente

l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (cfr.

doc. 139).

1.5. Con tempestivo ricorso datato

16 ottobre 2020 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto contro la

decisione del 14 settembre 2020, chiedendone l’annullamento, con conseguente richiesta

di ripristino della rendita intera di invalidità della quale era beneficiario.

Sostanzialmente, il legale

ha contestato le conclusioni riportate nell’inchiesta economica svolta

dall’Ispettorato dell’UAI, evidenziando come la stessa poggi sull’errata

premessa che l’assicurato, in quanto membro di CdA, svolgesse un lavoro e percepisse,

di conseguenza, un salario.

La conclusione cui è

giunta l’amministrazione risulta, secondo il patrocinatore del ricorrente, del

tutto priva di fondamento, e basata su delle mere illazioni

dell’amministrazione, la quale, in violazione del principio inquisitorio, ha

svolto un’inchiesta lacunosa e, oltretutto, senza nemmeno sentire l’interessato,

ciò che avrebbe permesso di chiarire i fatti (doc. I).

1.6. Con la risposta di causa

l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della

decisione contestata (cfr. doc. IV), allegando, a sostegno della correttezza

del proprio agire, la presa di posizione del 29 ottobre 2020 dell’ispettrice AI

in merito alle obiezioni ricorsuali di natura economica e, quanto a quelle di

natura medica, le considerazioni espresse dal dr. Prolo del SMR nelle

annotazioni del 30 ottobre 2020 (doc. IV/2).

1.7. In data 27 novembre 2020 il patrocinatore

dell’assicurato ha contestato la risposta di causa e confermato quanto già

dettagliatamente esposto in sede ricorsuale, criticando le prese di posizione

dell’ispettrice incaricata, rispettivamente del medico del SMR, a suo modo di

vedere prive di fondamento oggettivo ed errate (cfr. doc. VIII).

1.8. Con scritto del 9 dicembre

2020 l’amministrazione ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da presentare,

chiedendo nuovamente la reiezione del ricorso (cfr. doc. X).

1.9. Nel frattempo, con una prima

decisione datata 1° ottobre 2020, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha

chiesto all’assicurato la restituzione delle rendite indebitamente percepite dal

1° settembre 2019 al 30 settembre 2020 per complessivi fr. 30'810.00 (cfr. doc.

A2 incarto 32.2020.143).

Con una seconda decisione,

sempre del 1° ottobre 2020, debitamente preavvisata, l’amministrazione ha chiesto

a __________, ex moglie dell’assicurato, la restituzione delle rendite per il

figlio __________ versate a torto dal 1° settembre 2019 al 30 settembre 2020, per

complessivi fr. 12'324.-- (cfr. doc. A3 incarto 32.2020.143).

1.10. Con scritto del 20 ottobre

2020 l’avv. RA 1 ha chiesto alla Cassa __________ di voler annullare le

decisioni di restituzione del 1° ottobre 2020 emesse nei confronti di RI 1 e __________,

e di sospendere la procedura sino alla conclusione della pratica concernente la

decisione di soppressione della rendita di invalidità con effetto retroattivo

pendente presso il TCA (doc. A4 incarto 32.2020.143).

1.11. Contro entrambe le decisioni di

restituzione del 1° ottobre 2020 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha

inoltrato tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento.

Il legale ha sottolineato

come le stesse appaiano premature in quanto la decisione di soppressione, con

effetto retroattivo, della rendita di cui beneficiava l’assicurato, presupposto

per la restituzione, è stata impugnata dall’assicurato davanti al TCA motivo

per il quale, non essendo cresciuta in giudicato, non può evidentemente essere considerata

esecutiva.

Per tali ragioni, il

legale ha chiesto l’annullamento delle decisioni di restituzione o, in via

subordinata, la sospensione delle stesse, in attesa di conoscere l’esito della

procedura principale di cui all’incarto 32.2020.132 (cfr. doc. I incarto

32.2020.143).

1.12. Anche __________ e il figlio __________,

dal canto loro, patrocinati dall’avv. __________, hanno impugnato, con separato

ricorso del 30 ottobre 2020, la decisione del 1° ottobre 2020 di restituzione

delle rendite per figlio indebitamente percepite dal 1° settembre 2019 al 30

settembre 2020, per un totale di fr. 12'324.00, chiedendone l’annullamento

(cfr. doc. I incarto 32.2020.144).

1.13. Con risposta di causa datata

16 novembre 2020 - di analogo tenore sia avverso il ricorso inoltrato da RI 1,

oggetto dell’incarto 32.2020.143 (cfr. doc. IV incarto 32.2020.143), sia nei

confronti del ricorso interposto da __________ e __________ di cui all’incarto

32.2020.144 (cfr. doc. IV incarto 32.2020.144) - l’Ufficio AI ha, dapprima,

rilevato come per il medesimo oggetto (ossia la decisione di restituzione delle

rendite completive per figlio percepite a torto dal 1° settembre 2019 al 30

settembre 2020) siano pendenti due diversi ricorsi, interposti da due parti in

causa (l’assicurato, da una parte, cfr. inc. 32.2020.143, e la sua ex moglie,

dall’altra, cfr. inc. 32.2020.144).

A tale proposito, l’amministrazione ha chiesto al TCA di valutare

l’opportunità di procedere, per economia processuale, alla congiunzione

dell’incarto 32.2020.143 con il contenzioso relativo alla soppressione

retroattiva della rendita oggetto dell’incarto 32.2020.132, disgiungendo,

invece, la vertenza concernente la restituzione della rendita completiva per

figlio di cui all’incarto 32.2020.144.

Passando al merito, dopo

avere confermato che entrambe le decisioni di restituzione non siano affatto

premature, l’Ufficio AI ha tenuto a sottolineare che, a scanso di equivoci,

avendo i ricorsi contro le decisioni di restituzione effetto sospensivo,

l’amministrazione “non adirà le vie esecutive sino alla definizione di tutti i

contenziosi in essere”.

Infine, preso atto che,

conformemente alla giurisprudenza dell’Alta Corte, le richieste di restituzione

dovevano essere limitate all’anno precedente l’emissione della decisione del 14

settembre 2020, l’Ufficio AI ha indicato che “in rettifica a quanto stabilito

nelle decisioni del 1° ottobre 2020, si chiede dunque cortesemente a questo

lodevole Tribunale di limitare le restituzioni al periodo 1° settembre 2019 - 1°

settembre 2020, per degli importi da rimborsare pari a fr. 28'440.00 per la

rendita principale (ovvero fr. 2'370.- x 12) e pari a fr. 11'376.00 per la

rendita completiva del figlio __________ (ovvero fr. 948.- x 12)”.

1.14. In data 2 dicembre 2020 l’avv.

RA 1 ha formalmente chiesto di concedere l’effetto sospensivo al ricorso del 30

ottobre 2020, e di procedere alla sospensione della procedura in attesa della

decisione di merito di cui all’incarto 32.2020.132 relativa alla soppressione con

effetto retroattivo della rendita di invalidità (cfr. doc. VI inc. 32.2020.143).

Con ordinanza dell’11

dicembre 2020 il vicepresidente del TCA ha dichiarato priva di oggetto la

succitata istanza (cfr. doc. VIII inc. 32.2020.143)

1.15. Con

scritto del 15 aprile 2021 il TCA ha preannunciato alle parti in causa di cui

agli incarti 32.2020.132, 32.2020.143 e 32.2020.144 l’intenzione di congiungere

le cause, concedendo un termine per presentare osservazioni al riguardo (cfr.

doc. XII inc. 32.2020.132; doc. IX inc. 32.2020.143; doc. VI inc. 32.2020.144).

L’avv. RA 1 ha dichiarato che

“nulla osta a che le procedure vengano congiunte” (cfr. doc. XIII inc.

32.2020.132 e doc. X inc. 32.2020.143).

1.16. Con scritto del 19 aprile 2021

l’avv. __________ ha chiesto che __________ possa essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. VII + 1 inc.

32.2020.144).

1.17. Con ordinanza del 7 maggio

2021 il vicepresidente del TCA ha congiunto le cause degli incarti 32.2020.132,

32.2020.143 e 32.2020.144, ritenendo “che le decisioni di restituzione delle

rendite AI e di quelle per figlio dipendono dalla conferma o meno della

soppressione della rendita principale e sono pertanto interdipendenti”,

assegnando alle parti un termine per la consultazione degli atti e per

inoltrare osservazioni (cfr. doc. XIV inc. 32.2020.132; doc. XI inc.

32.2020.143 e doc. VIII inc. 32.2020.144).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l'Ufficio assicurazione

invalidità ha soppresso, retroattivamente dal 1° gennaio 2010, il diritto alla

rendita intera di cui beneficiava l’assicurato, a seguito della mancata

comunicazione degli introiti percepiti nel corso degli anni quale membro di CdA

di diverse società.

In

caso di risposta affermativa, occorrerà quindi verificare la correttezza degli

ordini di restituzione delle rendite di invalidità, ordinarie e per figlio,

percepite indebitamente nel periodo dal 1° settembre 2019 al 30 settembre 2020

(data poi rettificata al 1° settembre 2020 dall’UAI in sede di risposta di

causa, cfr. doc. IV inc. 32.2020.143 e 32.2020.144).

2.2. Secondo l’art. 4

cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una

modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,

per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o

su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere oggetto

di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di

salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.

anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione

allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di

aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b

OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la

modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo

di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma

anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung

des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag.

395; Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag.

95).

Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che

l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico

dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di

riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett.

a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato

ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex

tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA

ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc

della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.4. A proposito

della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione

prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima

Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche

una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a

una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per

difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione

personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).

Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una

revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche

il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha

rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le

circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il

diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343

consid. 3.5).

Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante

(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza

9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, con STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha

ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le

altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla

revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di

fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica

può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica

della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF

133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di

salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro

clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e

6).

2.5. Nel caso concreto l’assicurato,

nato nel 1962, è stato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità

dal 1° febbraio 2008 (cfr. consid. 1.1.).

Il

diritto alla rendita intera è, poi, stato confermato, a seguito delle revisioni

intraprese d’ufficio, con comunicazioni del 29 aprile 2011 e dell’11 maggio

2015 (cfr. consid. 1.2. e 1.3.).

Nell’ambito della terza

revisione d’ufficio, iniziata nell’ottobre 2017, l’amministrazione, preso atto

che nel questionario relativo alla revisione della rendita in corso

l’interessato abbia indicato di percepire fr. 36'000 annui quale “onorario CdA”

(cfr. doc. A11), ha chiesto al signor RI 1 di fornire ulteriori precisazioni

(cfr. doc. A12).

Quest’ultimo, in data 10

novembre 2017, ha così risposto alle domande dell’amministrazione:

" (…)

1) Da quando (mese,

anno) riceve il suindicato reddito di CHF 36'000?

Dal 1.9.2006 ricevo un’indennità quale membro CdA di CHF 36'000

annui netti.

2) Provenienza del

reddito: ragione sociale e sede (indirizzo completo) dell’azienda o, se più di

una, di ciascuna di esse.

__________.

3) mese e anno a

partire da cui ha iniziato a riscuotere l’onorario dell’azienda o da ciascuna

di esse.

Il 29.7.2016 ho ricevuto CHF 10'000 quale indennità per il 2015.

4) Ruolo(i)

ricoperto(i) nell’azienda o in ciascuna di esse.

Membro del CdA.

5) Mese e anno di

adesione al CdA, rispettivamente dell’assunzione del(i) ruolo(i) al punto 4)

nell’azienda o in ciascuna di esse.

Dal 29.10.2014.

6) se si trattasse

di più aziende, indichi a quanto ammonta l’onorario annuo proveniente da

ciascuna di esse.

Non rilevante.

7) In che cosa

consiste la sua attività lavorativa (descrizione del mansionario) nel(i) suo(i)

ruolo(i).

Si tratta di una carica e non di un lavoro. L’attività consiste in

alcune riunioni annuali di 2-3 ore. Le riunioni sono preparate dalla Direzione

dell’azienda. Le riunioni si svolgono alla sede della società o telefoniche.

8) Quanto tempo

dedica settimanalmente/mensilmente all’azienda o a ciascuna di esse per il suo

ruolo e svolgimento del suo mansionario.

Circa 2-3 ore al mese.

9) Dove si svolge

il suo mansionario al punto 7).

Dove si svolgono le riunioni.

10) Oltre al reddito di CHF 36'000

percepito a titolo di onorario CdA e al rispettivo mansionario che vorrà

descrivere al punto 7) lei svolge altre attività lavorative remunerate o a

titolo gratuito?

Fatti

I miei proventi si desumono dalla mia dichiarazione fiscale. Come

passo le mie giornate è già stato oggetto di altre comunicazioni che ripeto:

leggere, corrispondenza, fitness, passeggiate, visite a musei/gallerie d’arte,

supervisione della gestione del mio patrimonio.” (Doc. A13)

Preso atto di quanto

indicato dall’assicurato, l’Ufficio AI ha ritenuto opportuno far esperire una

valutazione per indipendenti.

Nel

rapporto d’inchiesta del 13 maggio 2020 - il cui testo è stato in gran parte

riportato nella decisione di soppressione della rendita qui contestata –

l’ispettrice incaricata ha rilevato quanto segue:

" (…)

Dopo il danno:

Dopo il riconoscimento della prestazione con decisione del

01.04.2009, l’assicurato ha inizialmente negato di svolgere una qualsivoglia

attività lucrativa (revisione d’ufficio del 04.05.2015). In seguito nella

corrispondenza del 29.11.2017, ha indicato di essere “membro di CdA” e ricevere

per questo indennità annue da settembre 2014. Al punto 7 ha precisato

“trattarsi di una carica e non di un lavoro”, con riunioni annuali alla sede

della società o telefoniche”.

Innanzitutto dobbiamo dissentire con quanto affermato

dall’assicurato: partecipare ad un CdA è una carica e un lavoro.

Infatti, “Le retribuzioni versate ad un assicurato come organo di una persona

giuridica fanno parte del salario determinante” (mag. 2034, cpv. 1 “Direttiva

sul salario determinante”).

In simili casi le riunioni di lavoro possono non essere frequenti,

ma nel corso dell’anno hanno carattere di regolarità. Durante un CdA si valuta

il generale andamento della gestione della società e/o dell’azienda, e si

approvano le operazioni societarie di rilievo economico e finanziario. Il ruolo

implica capacità di programmazione, analisi, di valutazione e decisionali,

decisioni che influiscono sull’andamento della società e sono

significativamente rilevanti. Non si tratta di un ruolo per così dire “onorifico”,

come lascia intendere il signor RI 1, ma attivo e operativo; la preparazione

della riunione può essere effettuata da terzi, ma la decisione compete ai

membri del consiglio. Disporre del diritto di firma, come nel caso

dell’assicurato, risulta essere oltremodo determinante, dato che un membro senza

diritto di firma è privato del potere decisionale.

Prestando attenzione al Registro di commercio del Canton Ticino,

vediamo come l’assicurato sia tuttora firmatario unico della __________,

società di consulenza costituita nel 2019 con sede a __________, oltre che

amministratore unico con firma individuale della __________, iscritta a

Registro dal 2015. Se guardiamo allo scopo sociale, vediamo come si tratti del

contesto professionale in cui l’assicurato è andato specializzandosi negli

ultimi quindici anni, ovvero “la consulenza in tutti campi per la costruzione

di un’impresa con particolare attenzione alla gestione e strategia d’impresa”.

Il signor RI 1 risulta essere, altresì, presidente del Consiglio di

amministrazione della società immobiliare __________, con sede nel __________,

oltre che “promotore immobiliare” del gruppo __________.

Gli ultimi anni fiscali li ha trascorsi perlopiù all’estero. Dalla

documentazione fiscale a dossier vediamo come parte dell’attività sia stata

svolta in Ticino e parte nel __________ molte procedure fiscali sono tuttavia

ancora in attesa di una conclusione (vedi comunicazione a dossier al

07.05.2020). Risulta essere firmatario unico della __________ (di tale società

disponiamo di un conto economico annesso alla dichiarazione fiscale 2017) ed appare

presidente del consiglio di amministrazione, con firma individuale, della __________

(iscritta a registro del Canton __________ da novembre 2018).

Siamo altresì a conoscenza che l’assicurato è amministratore

delegato di una società con sede in __________ la __________ e per tale società

autorizzato alla firma e alla conclusione di transazioni legali per sé e per

terzi.

Da marzo 2015 a febbraio 2018 risulta essere stato direttore della

__________, società con sede nel __________.

Queste sono le società di cui abbiamo informazioni, ma

evidentemente la lista potrebbe non essere esaustiva. Se guardiamo alla

corrispondenza a dossier alla data del 29.04.2020, vediamo come la signora __________

ammetta di essere stata nominata prima amministratrice unica, poi presidente

nel CdA della __________ senza “nessuna mansione direzionale”, e questo sino a

agosto 2016.” […]

Infine, nella documentazione inviataci dall’UT di __________, l’assicurato

viene formalmente definito “commerciante di immobili”. A grandi linee, le

mansioni (non esaustive) che descrivono il ruolo sono le seguenti:

- agire da intermediario tra venditori e acquirenti di una

proprietà,

- ricevere offerte di vendita,

- ispezionare e valutare lo stato della/delle proprietà.

Per espletare tale ruolo è indispensabile essere ed essere

riconosciuto nel settore come un interlocutore affidabile; sono richieste,

infatti:

- competenze tecniche,

- oltre che

versatilità nei contratti sociali e nella comunicazione (rapporti con la stampa

e i media in conferenze stampa e nelle transazioni immobiliari, capacità di

negoziare all’interno di riunioni di lavoro e nell’ambito delle transazioni

commerciali),

- capacità di pianificazione,

- di prendere

rapidamente decisioni (ad esempio, nell’ambito di CdA),

- di gestire efficacemente lo stress indotto dal ruolo,

- capacità di

concentrarsi (sia nella verbalizzazione, che nella direzione).

E questo solo per citare alcune delle performances che

l’assicurato è tenuto a mettere in atto.

Tempo di lavoro:

Considerandi

Data la peculiarità dell’attività che l’assicurato ha svolto negli

ultimi anni, non possiamo parlare di un normale orario di lavoro. Senza dover

essere efficiente, l’assicurato ha dimostrato di poter essere efficace nel

senso più ampio del termine. Non si tratta di un ruolo produttivo nel senso

convenzionale del termine, ma della capacità di tessere relazioni e gestire

efficacemente le negoziazioni tra i diversi partners. Non possiamo pertanto,

parlare di un impegno lavorativo di 42 ore settimanali, perché sarebbero

sufficienti poche ore alla settimana per portare a termine efficacemente una

transazione.

Reddito con invalidità:

il termine efficacia è stato utilizzato non tanto in

un’accezione produttiva, ma di aumentata capacità al guadagno.

Vediamo infatti come negli anni in cui disponiamo del reddito

tassato ed esposto all’Estratto dei conti individuali (03.01.2017)

all’assicurato sia stato imposto un reddito da attività lucrativa di fr.

298'300.- nel 2010 e di fr. 220'400.- nel 2011 (lordi). Da quell’anno sono

pendenti diversi reclami, e solo per questa ragione non disponiamo di redditi

tassati e assoggettati all’AVS.

(…).

Le tabelle di cui sopra, che si basano sui dati fiscali a nostra

disposizione, mostrano come ancorché dieci anni orsono, la capacità di guadagno

dell’assicurato poteva dirsi ripristinata. Non solo, l’assicurato è stato in

grado di ottenere un guadagno superiore a quello che ci si sarebbe potuti

attendere senza danno. E questo senza dover aumentare il tempo di lavoro, ma,

anzi, con un impegno giornaliero e settimanale verosimilmente inferiore

rispetto al passato.” (Doc. A14)

Alla luce delle

considerazioni, di natura economica, esposte dall’ispettrice incaricata,

l’Ufficio AI ha chiesto una presa di posizione, medica, al SMR.

Il dr. __________,

psichiatra del SMR, con annotazione del 18 maggio 2020, ha rilevato che “in

base alla perizia alla base del rapporto finale SMR del 2008, l’assicurato non

sarebbe stato in grado di svolgere qualsiasi attività lucrativa, anche molto

semplice e ripetitiva. In effetti, l’assicurato dal 2010 risulta impegnato in

attività complesse che richiedono un cognitivo integro”. Sulla base di tali

constatazioni, il dr. __________ ha concluso che “in pratica è verosimile che

da inizio 2010 l’assicurato abbia riacquistato adeguate capacità

neuro-cognitive, del tutto equiparabili allo status quo ante l’accidente

cerebrale del 2007. Dal gennaio 2010 l’assicurato è verosimilmente in grado di

svolgere attività economico finanziarie complesse come risulta dalla

documentazione acquisita” (doc. 123).

Tenuto

conto di quanto sopra, come riportato nella decisione impugnata, l’Ufficio AI

ha quindi concluso:

" (…) Alla

luce di quanto precede, l’Ufficio AI non può far altro che constatare che

l’assicurato ha notificato molto tardivamente il conseguimento di una (parte)

dei suoi introiti da attività lucrativa, mentre ha del tutto omesso di

notificare la globalità dei suoi introiti da lavoro.

Nell’estratto conto individuale del 3 novembre 2017 emergono – ad

esempio – dei redditi da attività indipendente pari a CHF 298'300.-- nel 2010 e

a CHF 220'400.-- nel 2011.

Occorre in merito rilevare che:

- Giusta

l’art. 25 cpv. 1 OAI sono considerati reddito da lavoro secondo l’art. 16 LPGA

i redditi annui presumibili sui quali sono o avrebbero potuto essere riscossi i

contributi disposti dalla Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e

i superstiti (LAVS);

- i

contributi sociali per gli indipendenti sono fissati in base alle decisioni di

tassazione fiscale cresciute in giudicato (cfr. l’art. 23 cpv. 1 dell’Ordinanza

sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; OAVS);

- stante

alla giurisprudenza, l’estratto del conto individuale è, di principio, preso in

considerazione per definire i redditi dei lavoratori indipendenti (cfr. la

sentenza del Tribunale federale 9C_627/2017, consid. 5.3.1).

Quanto sin qui illustrato, comporta dunque la trasgressione da

parte dell’assicurato dell’obbligo di informare previsto agli artt. 31 LPGA e

77.

OAI (la cui portata era stata illustrata allo stesso in ogni provvedimento

emesso dall’amministrazione) e la necessità di riesaminare retroattivamente il

diritto a prestazioni d’invalidità da parte del suo assistito.

Salario da valido

Prima dell’insorgere del danno alla salute l’assicurato era attivo

presso l’__________. Per il confronto dei redditi, si prenderà dunque a

riferimento il salario da valido erogato da tale società pari a CHF 184'000.--

negli anni 2004-2006, aggiornandolo all’anno del confronto dei redditi. In

casu, nel 2010 il salario da valido ammonta a CHF 196'426.-- e nel 2011 a CHF

198'294.-- (cfr. l’estratto CI del 23 febbraio 2015 nonché il rapporto

d’inchiesta del Servizio ispettorato dell’AI del 13 maggio 2020).

Salario da invalido

Nel rapporto d’inchiesta del 13 maggio 2020 del Servizio

ispettorato dell’AI si legge che: “negli anni in cui disponiamo del reddito

tassato ed esposto all’Estratto dei conti individuali (03.01.2017)

all’assicurato sia stato imposto un reddito da attività lucrativa di fr.

298'300.-- nel 2010 e fr. 220'400.-- nel 2011 (lordi). Da quell’anno sono

pendenti diversi reclami, e solo per questa ragione non disponiamo di redditi

tassati e assoggettati all’AVS”.

Se si confrontano i suindicati redditi da valido e da invalido

(cfr. l’art. 16 LPGA) emerge chiaramente che l’assicurato presenta un grado AI

dello 0% dal 2010 ad oggi. Ciò che comporta la soppressione del diritto a

rendita dell’assicurato dal 1° gennaio 2010.

In conclusione, l’Ufficio AI ritiene che l’assicurato ha saputo –

nel corso degli anni – gestire al meglio le sue patologie potendo così

economicamente sfruttare la sua residua abilità lavorativa in modo da escludere

il diritto a qualsiasi prestazione assicurativa. Eventuali minori introiti da

lavoro negli anni successivi al 2011 non sarebbero infatti riconducibili allo

stato di salute, rimasto stazionario nel corso degli ultimi 10 anni.

Al riguardo, occorre evidenziare che, in virtù dell’obbligo di

ridurre il danno, l’assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a frutto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (art. 21 LPGA). Non

è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado

di percepire – in un mercato del lavoro supposto in equilibrio – un reddito

tale da escluderne l’erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a e RCC1968 pag. 434,

nonché la nota marginale 1048 della Circolare sull’invalidità e la grande

invalidità nell’assicurazione per l’invalidità, CIGI).

Stante la soppressione retroattiva del diritto alla rendita

dell’assicurato è altresì d’uopo la richiesta di restituzione delle rendite

indebitamente percepite.

Detta richiesta di restituzione è sin d’ora limitata all’anno

precedente la decisione, tenuto conto dell’eccezione giurisprudenziale

(applicabile quando il termine relativo di un anno di cui all’art. 25 cpv. 2

LPGA è già spirato) illustrata al punto 3.1 delle disposizioni legali. (…).” (Doc.

A2 punto 4)

Dispositivo

Per questi motivi

l’Ufficio AI, con la decisione del 14 settembre 2020, ha soppresso la rendita

intera di invalidità di cui beneficiava l’assicurato, con effetto retroattivo

al 1° gennaio 2010.

2.6. In sede ricorsuale, il

patrocinatore dell’assicurato ha, innanzitutto, contestato il fatto che

l’amministrazione abbia proceduto ad una valutazione per indipendenti – dalla

quale è derivata la ricostruzione dei presunti redditi che sarebbero stati percepiti

(e non comunicati) nel corso degli anni e, di conseguenza, la soppressione del

diritto alla rendita di invalidità - senza mai sentire personalmente il diretto

interessato.

Il patrocinatore

dell’assicurato ha sottolineato che “in realtà, se l’UAI, adempiendo al suo

obbligo di accertamento dei fatti, avesse interpellato il signor RI 1 in merito

a quanto da lui dichiarato, invece di limitarsi a suggerire, anche non tanto

velatamente, che lo stesso avesse dissimulato il fatto di svolgere un’attività

lavorativa, da subito avrebbe potuto chiarire e capire la situazione, la quale

appare ben diversa da quella descritta dal Servizio Ispettorato dell’UAI”.

Se così avesse fatto,

secondo il legale l’amministrazione avrebbe, infatti, innanzitutto constatato

come l’assicurato avesse, già prima dell’evento dannoso del 2007, il diritto di

firma per due società, potere peraltro mai utilizzato dopo il 2007.

In secondo luogo,

l’Ufficio AI avrebbe pure appreso che l’assicurato è membro del CdA della __________

a titolo meramente onorifico, senza svolgere alcun tipo di ruolo attivo o

decisionale.

L’avv. RA 1, passando in

rassegna le diverse società citate nell’inchiesta economica, ha sottolineato

come, in ogni caso, appaia errata la qualifica di commerciante di immobili,

attribuita all’assicurato in sede fiscale e a torto ripresa dall’Ufficio AI,

spiegando come l’interessato si sia unicamente limitato a mettere a

disposizione un finanziamento nell’ambito di progetti immobiliari – nel

frattempo conclusisi – la cui gestione era in capo ad un’altra persona.

Il legale ha, al riguardo,

indicato che i dati fiscali cui ha fatto riferimento l’amministrazione non sono

neppure definitivi, in quanto “per gli anni fiscali 2011-2012 sono ancora

pendenti le istruttorie e non sono ancora state emanate delle decisioni a

seguito dei reclami”.

Integralmente contestata,

quindi, la ricostruzione dal profilo economico delineata dall’amministrazione,

il patrocinatore dell’assicurato ha evidenziato come, dal profilo medico, lo

stato di salute dell’interessato sia rimasto stabile e immutato nel corso degli

anni successivi all’assegnazione del diritto alla rendita intera di invalidità,

impedendogli di affrontare le responsabilità descritte dall’Ufficio AI e di

avere una qualsivoglia capacità decisionale.

Per tali ragioni, il

legale ha rilevato che “la chiave di lettura della situazione da parte dell’UAI

è di tutta evidenza univoca e scevra di un confronto con i fatti e con il

diretto interessato e dà un’immagine della realtà completamente errata sia al

riguardo della buona fede e dell’onestà del ricorrente, sia da quello del suo stato

di salute che, di fatto, è rimasto invariato se non addirittura peggiorato

dall’emanazione delle decisioni dell’UAI datate 1° aprile e 7 maggio 2009”

(doc. I).

A sostegno delle proprie

pretese, l’assicurato ha prodotto una dichiarazione, indirizzata al proprio

patrocinatore, datata 12 ottobre 2020, redatta da parte della Salben Stiftung,

del seguente tenore:

" così

richiesti, le confermiamo con la presente il tenore delle informazioni di cui

già dispone.

1) Salben Stiftung

è una “disketionäre Stiftung”. Tra i possibili beneficiari (sia di eventuali

distribuzioni che, indirettamente, di sostegno in senso lato del termine) il

fondatore ha elencato anche il signor RI 1 (cfr. “Beistatuten” allegati).

2) Salben Stiftung

è l’azionista di maggioranza (direttamente o indirettamente) anche delle

seguenti società:

a. ______________________________

(precedentemente __________)

3) In ossequio al

proprio scopo statutario, il Consiglio di Fondazione ha ritenuto opportuno

riconoscere al signor RI 1 un ruolo (per quanto meramente onorifico) in alcune

delle sue società e, di conseguenza, delle loro partecipate.

4) L’indennizzo

eventualmente riconosciuto al signor RI 1 per il suo ruolo di “membro del

consiglio di amministrazione” non è in alcun modo riconducibile ad una effettiva

(o attesa) prestazione da parte sua: si tratta, a tutti gli effetti, di un

cosiddetto “Soziallohn”.” (Doc. A16)

L’avv. RA 1 ha, pure,

trasmesso una dichiarazione, datata 12 ottobre 2020, da parte della società __________,

del seguente tenore:

" Le

confermiamo con piacere quanto segue:

a. lo scopo sociale

di __________ e la tipologia di attività svolta non sono mai cambiate dal

momento della sua costituzione (1996).

b. __________ non

ha mai distribuito alcun dividendo ai propri azionisti: eventuali utili sono

sempre stati reinvestiti nella società.

c. RI 1

risulta iscritto a Registro di Commercio con la funzione “autorizzato alla

firma” fin dal 1999. Non ci risulta però che tale diritto di firma sia stato

effettivamente utilizzato dopo il 2007.

d. Dopo i fatti del

2007, abbiamo ritenuto più sensibile e opportuno, soprattutto dal lato umano,

mantenere (per quanto a titolo grazioso) il potere di firma di RI 1. Una

revoca, in un momento così difficile, oltre che superflua sarebbe stata unicamente

un ulteriore elemento destabilizzante.” (Doc. A21)

Nella

risposta di causa, l’Ufficio AI ha confermato la correttezza del proprio agire,

anche alla luce dell’ulteriore presa di posizione del 29 ottobre 2020, con la

quale l’ispettrice incaricata si è espressa a proposito delle contestazioni

ricorsuali (cfr. doc. IV/1).

Quest’ultima, in sintesi,

ha rilevato come le cariche rivestite dal ricorrente (quale direttore,

amministratore unico, gerente) in seno alle diverse società elencate nell’inchiesta

economica per indipendenti, in Ticino ed all’estero, implichino – secondo il

principio della verosimiglianza preponderante - un ruolo attivo, di firma e di

voto, con potere decisionale e benefici diretti e/o indiretti, oltre ad una

fattiva responsabilità giuridica. Tutto ciò porta ad escludere che il ruolo

ricoperto dall’interessato possa essere ricondotto ad una semplice carica

onorifica, come sostenuto, invece, dal ricorrente.

In particolare, l’ispettrice

ha sottolineato come il fatto di detenere il diritto di firma, diversamente da

quanto preteso dall’insorgente, “è centrale e determinante, dà potere

decisionale all’assicurato ed è alla base dei benefici economici che egli

ottiene”.

L’ispettrice incaricata ha,

pure, confermato la valutazione fornita dalle autorità fiscali (sebbene non

definitiva) in merito alla qualifica di attività lucrativa indipendente di

“commerciante professionale di immobili”, osservando:

" A livello

fiscale (e successivamente AVS) la valutazione dell’insieme delle oggettive

circostanze ha fatto sì che l’assicurato venisse qualificato quale

“commerciante d’immobili”. Tale attività si distingue dalla semplice gestione

della sostanza in base ai seguenti indizi di attività lavorativa: il modo di procedere

(sistematico o pianificato), la frequenza delle operazioni, la breve durata del

possesso, l’esistenza di legami tra tali operazioni e l’attività professionale

del contribuente, il fatto che questi si serva di conoscenze professionali

proprie o di terzi, la partecipazione ad una società di persone, l’uso di

notevoli crediti e il reinvestimento di profitti in ulteriori operazioni.

Posto che la valutazione delle competenti autorità (sebbene non

definitive per gli anni 2011 e 2012 e non esistenti dal 2013 ad oggi) sui

suindicati aspetti ha fatto sì che l’assicurato venisse qualificato come

esercitante un’attività lucrativa indipendente di “commerciante di immobili”,

non si ravvedono motivi oggettivi per dubitare di detta definizione. Ciò anche

alla luce dello scopo sociale delle società costituite dall’assicurato.

Va quindi rispettata la regola secondo cui un reddito da attività

lucrativa secondo l’AVS è un reddito da attività lavorativa anche per l’AI

(cfr. art. 25 OAI).

L’assicurato non aveva quindi il diritto di qualificare da solo i

suoi redditi e le sue indennità come non rilevanti e, di riflesso di non

segnalarli (spontaneamente e in modo tempestivo) alla scrivente

amministrazione. A maggior ragione se si rileva che lo stesso era al beneficio

di una rendita intera con grado AI del 100%. Tasso però incompatibile con

qualsiasi introito da lavoro, fatto che l’assicurato – con il grado di diligenza

da lui esigibile – non poteva ignorare. Al riguardo, occorre rilevare che anche

quello che il ricorrente indica erroneamente (cfr. la severa giurisprudenza sul

tema che pone il principio che i salari pagati corrispondono ad un’adeguata

controprestazione) un “Soziallohn” implica comunque l’esercizio di un’attività

lucrativa e che nessun ruolo societario è mai stato dichiarato (nemmeno nel corso

della prima domanda) all’amministrazione. Diversamente, dei ragguagli sul tema

– come è di prassi – sarebbero stati chiesti allo stesso.” (Doc. IV/1)

Quanto alle considerazioni

ricorsuali concernenti l’impossibilità per l’assicurato, alla luce degli

impedimenti derivanti dal danno alla salute di natura neuropsicologica, di

svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa, anche limitatamente a poche ore

al giorno, l’ispettrice incaricata ha rinviato alle conclusioni del decreto

cautelare del 30 marzo 2018 della __________ della Pretura di __________. Dalle

stesse emerge che il ruolo di amministratore unico ricoperto dalla ex moglie

dell’assicurato per la __________, era invece “in realtà un impiego fittizio,

finalizzato a consentire il versamento di un salario da parte di una società

riconducibile al marito” (doc. IV/1).

L’Ufficio AI ha pure

allegato alla risposta di causa una nuova presa di posizione da parte del dr. __________

del SMR, datata 30 ottobre 2020, del seguente tenore:

" (…) In

conclusione, in assenza di fatti nuovi rispettivamente di modificazioni

obiettive di fatti noti, sulla base di quanto evidenziato in maggio, confermo

che le attività descritte nell’inchiesta indipendente del 13.05.2020 e nel

complemento del 29.10.2020 sono compatibili – a livello medico teorico – con lo

stato di salute dell’assicurato.

L’assicurato – mediante cure adeguate, la cui prosecuzione è

esigibile – ha saputo adeguarsi al danno alla salute da ormai molti anni

orsono.

Infine, il rivedere l’incarto, inclusa l’annotazione del dr. __________

del 22.04.2011, mi permette di riscontrare una evidente incoerenza del rapporto

del dr. __________ del 21.04.2011, dove sono citate difficoltà di attenzione,

concentrazione, oltre a difficoltà motorie, verosimilmente incompatibili con

l’idoneità alla guida di veicoli a motore, idoneità che il curante invece

conferma.

Concordo inoltre con la presa di posizione della Sig.ra __________

che ruoli come quelli di amministratore, gerente, direttore, non vanno spiegati

o interpretati, ma considerati oggettivamente e questo anche, se non in misura

dirimente, in medicina assicurativa.

Come già da me analizzato lo scorso maggio, dal 01.2010

l’assicurato è verosimilmente in grado di svolgere attività economico finanziarie

complesse.

Il detenere posizioni che danno un potere decisionale e benefici

economici non è compatibile con uno stato al limite dell’incapacità di

discernimento quale viene presentato dal rappresentante legale e per la quale,

da anni, non vi è alcun intervento specialistico, né un approccio terapeutico

specifico.

In conclusione, i disturbi cognitivi/neuropatici considerati in

sede di ricorso sono inficiati dalle incoerenze sopra descritte e privi di

verosimiglianza.” (Doc. IV/2)

Con osservazioni 27

novembre 2020, il legale del ricorrente ha integralmente contestato la risposta

di causa e le prese di posizione ad essa allegate dell’ispettrice incaricata e

del medico del SMR, ribadendo il carattere onorifico delle cariche rivestite

dall’assicurato.

L’avv. RA 1 ha rilevato

che “di fatto, contrariamente a quanto asserito dall’UAI, tutti i ruoli del

signor RI 1 sono stati ampiamente spiegati in sede di ricorso: tra gli scopi

della __________ vi sono (anche) il provvedere al benessere (non solo

economico) del signor __________ e della sua famiglia. E quale migliore

soluzione se non quella di dare uno scopo alle giornate del signor RI 1, un

ruolo (per quanto onorifico) in alcuni CdA, il coinvolgerlo in attività aziendali

come aiuto al suo reinserimento sociale e motivazione di vita?” (cfr. doc. VIII

pag. 4).

Il legale ha nuovamente

sottolineato come l’interessato “si limiti a votare secondo l’indicazione

azionista, ha unicamente delle cariche onorifiche e, con un’unica eccezione,

non remunerate” (cfr. doc. VIII pag. 5).

Inoltre, il patrocinatore

dell’assicurato ha osservato che la qualifica di direttore della ditta __________

derivi molto probabilmente da un errore di traduzione dall’inglese, visto che

“director” sta per membro del CdA.

Il legale ha, poi,

ribadito che l’interessato non abbia mai negato di occuparsi della gestione del

proprio patrimonio. Ciò che conta è che la situazione patrimoniale

dell’assicurato non sia sostanzialmente mutata dalla richiesta iniziale di

rendita di invalidità.

Quanto alle considerazioni

della ex moglie dell’assicurato, riportate nel decreto cautelare della Pretura,

l’avv. RA 1 ne ha messo in dubbio l’affidabilità, essendo state rese

nell’ambito di una lunga e travagliata procedura di divorzio.

Pure contestate le

valutazioni del dr. __________ del SMR, espresse senza nemmeno avere mai visitato

l’assicurato.

Per tali ragioni, il

legale ha concluso che l’istruttoria effettuata dall’UAI appaia carente sia dal

profilo medico, che da quello economico, e debba quindi essere rifatta, non

portando “sufficienti e fondate prove dell’esistenza di un motivo di revisione

e tantomeno di soppressione della rendita di invalidità dell’assicurato” (doc. VIII).

2.7. Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale ritiene effettivamente carente, e quindi priva del necessario

valore probatorio, l’istruttoria eseguita dall’amministrazione - posta alla

base della decisione di soppressione con effetto retroattivo della rendita di

invalidità e delle relative richieste di restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite dall’assicurato - la quale deve, quindi,

necessariamente essere completata, prima di potersi esprimere circa il diritto

alle prestazioni dell’interessato.

Va qui la pena di

ricordare che, come accennato (cfr. consid. 2.3.), in sede di revisione il

diritto alla prestazione deve essere ridotto o soppresso nel caso in cui intervenga

un mutamento notevole del grado di invalidità, derivante da una modifica significativa

degli aspetti medici o di quelli economici.

Nel

caso di specie, l’amministrazione ha concluso che, a fronte di uno stato di

salute invariato, l’assicurato abbia saputo auto-riadattarsi alle limitazioni

derivanti dalla propria disabilità, con conseguente miglioramento e recupero

della capacità lavorativa (e lucrativa) esistente prima del danno alla salute.

Ora, come verrà meglio

esposto qui di seguito, questo Tribunale non può, con sufficiente tranquillità,

senza che prima vengano svolti ulteriori approfonditi accertamenti, sia di

natura medica, che economica, condividere tali conclusioni.

Dopo attenta disamina

della documentazione all’incarto, il TCA rileva, innanzitutto, come già dal

profilo medico l’Ufficio AI abbia omesso di sottoporre l’assicurato ad una

visita peritale, e questo nonostante nella perizia __________ del 10 novembre

2008 – sulla quale si era fondata inizialmente l’attribuzione della rendita

intera di invalidità (cfr. decisione del 1° aprile 2009) – i periti avessero

espressamente consigliato “una nuova valutazione neuropsicologica verso

l’inizio del 2010, ossia a tre anni circa dall’ictus cerebrale subito onde

valutare le possibilità di una riqualifica professionale” (cfr. doc. 23, pag.

18).

Ora, a tale

raccomandazione l’Ufficio AI non ha dato seguito, confermando, in esito alla

procedura di revisione del 2011, il diritto alla rendita intera di invalidità,

sulla base delle annotazioni del SMR del 22 aprile 2011 (cfr. doc. 55), a loro

volta derivanti dalle attestazioni dell’angiologo curante, dr. __________.

Quest’ultimo, nel rapporto medico di decorso del 15 aprile 2011, aveva ribadito

l’esistenza di “dolori neuropatici intensi che limitano la capacità di

concentrazione, di ragionamento e di carico” (cfr. doc. 54).

Altrettanto

è avvenuto in occasione della revisione del 2015, allorquando, seguendo l’“avis

SMR __________” del 7 aprile 2015 – a mente del quale “Nous sommes dans le

cadre de la révision d’office d’une rente entière servie à un assuré de 52 ans

sur invalidité de 100% reconnue depuis le 1.2.2008 en raison des séquelles d’un

AVC. Pour un AVC, la première chose à savoir, c’est que 90% de ce que l’on peut

récupérer l’est dans la première année, 99% dans la seconde et 100% au bout de

la troisième. Au-delà, la situation ne peut que rester stable ou

s’aggraver” (cfr. doc. 78) - l’UAIE ha confermato il diritto per l’assicurato

di continuare a beneficiare di una rendita intera di invalidità, senza

ulteriori approfondimenti peritali (cfr. doc. 83).

Infine, anche nel corso

della presente procedura di revisione del 2017 – oggetto della decisione

impugnata – l’Ufficio AI si è limitato a richiedere al dr. __________ del SMR

una presa di posizione, dal profilo medico, riguardo alle considerazioni, di

natura economica, espresse dall’ispettrice incaricata, senza mai sottoporre

l’assicurato ad una visita specialistica.

Il TCA non può concordare

con tale modo di procedere dell’amministrazione, la quale avrebbe dovuto già

nel 2011 eseguire una valutazione peritale di natura neuropsicologica atta a

verificare l’evoluzione dello stato di salute dell’interessato con riferimento,

in particolar modo, ai disturbi di natura cognitiva, i quali costituivano il fattore

principale che aveva determinato la totale incapacità lavorativa

dell’interessato stabilita dal __________, in particolare dal perito dr. __________

(cfr. consulto neurologico e neuropsicologico del 14 ottobre 2008 allegato al doc.

23).

In ogni caso, comunque, al

di là dell’accertamento peritale che avrebbe dovuto essere svolto a distanza da

tre anni dall’evento dannoso – periodo di tempo necessario per verificare il

subentrare di un eventuale miglioramento delle condizioni di salute e, trascorso

il quale, come spiegato dal medico SMR __________, si sarebbe verosimilmente

assistito ad una stabilità o eventualmente ad un peggioramento delle stesse - questo

Tribunale non condivide la scelta dell’amministrazione di sottoporre le

risultanze della valutazione per indipendenti del 13 maggio 2020 al vaglio del

SMR per un apprezzamento medico, basato sugli atti.

Questo modo di procedere

non risulta, infatti, a mente del TCA, sufficiente al fine di stabilire se,

come preteso dall’amministrazione, l’assicurato, nonostante uno stato di salute

rimasto stabile, abbia comunque negli anni sviluppato una sorta di

auto-riadattamento alle proprie limitazioni, tale da consentirgli di attingere

alle proprie risorse e di permettergli di svolgere attività economico-finanziarie

complesse come prima dell’evento dannoso.

Nonostante

nell’annotazione del 18 maggio 2020 il dr. __________ del SMR abbia

considerato, sulla base degli atti, che “è verosimile che da inizio 2010

l’assicurato abbia riacquisito adeguate capacità neuro-cognitive, del tutto

equiparabili allo status quo ante l’accidente cerebrale del 2007. Dal 01.2010

l’assicurato è verosimilmente in grado di svolgere attività

economico-finanziarie complesse come risulta dalla documentazione acquisita”

(cfr. doc. 123), questo Tribunale rileva che la questione, medica,

dell’eventuale intervenuto miglioramento della capacità lavorativa a seguito di

un adattamento alla disabilità avrebbe dovuto essere affrontata e risolta, dal

profilo medico, tramite un’adeguata valutazione peritale dell’assicurato (cfr.,

in questo senso, la già citata DTF 141 V 9, in particolare consid. 6.3.2, e

sentenze ivi citate, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che nell'ambito

della rivalutazione dello stato di salute e della capacità lavorativa, deve

essere approfondito lo stato di salute complessivo. Un effettivo cambiamento

della situazione sanitaria può risiedere anche nel fatto che, ad esempio, una

malattia è cambiata nella sua intensità e quindi nei suoi effetti sulla

capacità lavorativa, o in un migliore adattamento alla disabilità

dell'assicurato).

Questo Tribunale ritiene,

poi, che anche dal profilo economico l’istruttoria amministrativa non sia

esente da critiche, ma presenti, al contrario, delle lacune tali da non potere

essere considerata concludente ai fini del giudizio.

In particolare, il TCA

rileva come l’Ufficio AI abbia basato la decisione di soppressione con effetto

retroattivo della rendita intera della quale beneficiava l’assicurato sulle

sole risultanze della valutazione per indipendenti del 13 maggio 2020, senza

mai sentire personalmente il diretto interessato.

Questo

modo di agire non può essere avallato da questo Tribunale.

Pertinenti appaiono, al

riguardo, le obiezioni sollevate dal patrocinatore dell’assicurato, il quale ha

più volte rilevato che se solo l’amministrazione avesse sentito l’interessato, avrebbe

constatato come lo stesso avesse, già prima dell’evento dannoso del 2007, il

diritto di firma per due società, e avrebbe pure appreso che l’assicurato è

membro del CdA della __________ a titolo meramente onorifico, senza svolgere

alcun tipo di ruolo attivo o decisionale (cfr. doc. I).

Vista la complessità della

situazione esposta dall’ispettrice incaricata, il TCA ritiene che l’Ufficio AI,

prima di emettere la propria decisione, avrebbe dovuto, in ogni caso, convocare

l’assicurato – come effettivamente fatto tramite convocazione ad un incontro

fissato per il 17 marzo 2020 (cfr. doc. 113), poi annullato a causa del

soggiorno all’estero dell’interessato e alle limitazioni dettate dalla pandemia

da Covid 19 (cfr. doc. 116) e non più riproposto - al fine di chiarire quale

fosse il suo ruolo nelle diverse società elencate nella valutazione per

indipendenti del 13 maggio 2020.

Inoltre, non risulta dagli

atti che l’ispettrice incaricata o l’Ufficio AI abbiano preso contatto con le

diverse società, al fine di appurare se l’assicurato svolgesse effettivamente

un ruolo attivo e remunerato, come sostenuto nella decisione di soppressione

del diritto alla rendita impugnata.

Tale mancanza da parte

dell’amministrazione, vista l’importanza e la centralità della questione da

approfondire, costituisce una violazione del diritto di essere sentito, che non

può, a mente del TCA, essere superata rifacendosi al principio di valutazione

anticipata delle prove, come preteso dall’ispettrice incaricata nella presa di

posizione del 29 ottobre 2020 (cfr. doc. IV/1).

Questo Tribunale non può,

neppure, fare propria la determinazione del reddito da invalido posta alla base

della decisione di soppressione della rendita di invalidità, ritenuto come

l’ispettrice incaricata si sia basata sui dati fiscali definitivi riferiti ad

un solo anno (2010) e a quelli, non definitivi, del 2011 (oggetto di reclamo),

considerandoli affidabili e valevoli anche per gli anni a seguire.

Ora, posto che per potere

procedere alla soppressione, in sede di revisione, del diritto ad una rendita

di invalidità, al di là degli aspetti medici, occorra un mutamento stabile

delle condizioni economiche (cfr. STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 3,

nella quale l’Alta Corte ha rilevato come, di principio, non sia corretto far

capo al salario conseguito in un solo anno, ritenendo che ciò sia possibile

solo a condizione che si tratti di una situazione particolarmente stabile),

presupporre, come fatto dall’Ufficio AI, che i dati definitivi afferenti al

solo anno 2010 valgano pure per tutti gli anni a seguire non può essere

considerato sufficiente.

Dagli

atti emerge, infatti, che in data 5 maggio 2020 l’Ufficio tassazioni di Lugano

ha trasmesso all’UAI copia delle tassazioni 2010-2011-2012, apportando le

seguenti precisazioni:

" Allego copia

delle decisioni di tassazione emesse dal nostro ufficio.

Per quanto attiene alla decisione di tassazione 2011 è stato

interposto reclamo dal contribuente.

Oltre all’evasione del reclamo 2011, sono ferme nel nostro ufficio

le tassazioni 2013/2014/2017 e 2018; solo nella DF 2017 il contribuente indica

un reddito quale amm. di persona giuridica.

Le tassazioni 2016 e 1.1.17-28.02.2017 sono di competenza dell’UT

di __________.

Il contribuente viene definito fiscalmente “commerciante

d’immobili” pertanto, di norma, alla vendita di sostanza immobiliare gli viene

imputato un reddito di attività indipendente, imponibile solo per l’imposta federale,

per l’imposta cantonale è soggetto a Tassazione sugli utili immobiliari.”

(Pagg. 816-817 inc. 32.2020.132)

Da notare, inoltre, a questo proposito, che dal conto individuale

del 21 luglio 2020 della Cassa __________ risultino, per gli anni 2010 e 2011,

dei redditi considerevoli (e meglio fr. 269'900 per il 2010 e fr. 220'400 per

il 2011) - così come riportato dall’ispettrice incaricata nella valutazione per

indipendenti del 13 maggio 2020, poi ripresa in sede di decisione di

soppressione del diritto alla rendita - ma degli importi decisamente più

contenuti con riferimento agli anni 2018 e 2019 (vale a dire fr. 2'666 per il

2018 e fr. 21'328 per il 2019, cfr. pag. 535-536 inc. 32.2020.132).

Nonostante questo notevole cambiamento di redditi indicati nel

conto individuale dell’assicurato, l’amministrazione, nella decisione di

soppressione del diritto alla rendita impugnata - la cui correttezza è poi

stata ribadita nella risposta di causa - ha effettuato il raffronto dei redditi

prendendo in considerazione, quale reddito da invalido, unicamente gli importi

del 2010 e del 2011, rilevando che “se si confrontano i suindicati redditi da

valido e da invalido (cfr. art. 16 LPGA) emerge chiaramente che l’assicurato presenta

un grado AI dello 0% dal 2010 ad oggi. Ciò che comporta la soppressione

del diritto a rendita dell’assicurato dal 1° gennaio 2020” (cfr. doc. A2 inc. 32.2020.132,

corsivo della redattrice).

Sorprende constatare che nessun tipo di riferimento sia stato

fatto agli importi del 2018 e del 2019 riportati nel conto individuale

dell’assicurato, limitandosi l’amministrazione ad indicare, nella decisione di

soppressione del diritto alla rendita impugnata, in maniera immotivata, che

“eventuali minori introiti da lavoro negli anni successivi al 2011 non

sarebbero infatti riconducibili allo stato di salute, rimasto stazionario nel

corso degli ultimi 10 anni” (cfr. doc. A2 inc. 32.2020.132).

In

mancanza, quindi, di dati fiscali definitivi, eccezion fatta per l’anno 2010, e

alla luce di tutti gli importi, estremamente variabili, indicati nel conto

individuale dell’assicurato del 21 luglio 2020, il ragionamento dell’amministrazione

appare, dunque, in ogni caso affrettato, incompleto e bisognoso di ulteriori

approfondimenti.

Spetterà

quindi all’amministrazione, alla quale gli atti vanno rinviati per complemento

istruttorio, appurare la natura, la ragione e l’ammontare globale degli importi

ricevuti dall’interessato nel corso degli anni e, da ultimo, verificare se le

cifre del reddito da invalido indicate dall’ispettrice incaricata per gli anni

2010-2011 costituiscano un valore stabile anche per gli anni successivi. Per

fare ciò, evidentemente, occorrerà basarsi su dati fiscali definitivi.

2.8. Vista

la necessità di rinviare gli atti all’amministrazione per ulteriori

accertamenti e resa di un nuovo provvedimento in merito alla revisione del

diritto alla rendita di invalidità di cui era al beneficio l’assicurato (cfr.

consid. 2.7), le richieste di restituzione delle rendite (ordinaria e per

figlio), versate secondo l’amministrazione indebitamente dal 1° settembre 2019

al 1° settembre 2020 (cfr. doc. IV inc. 32.2020.143 e 32.2020.144) -strettamente

dipendenti dalla conferma, o meno, della soppressione della rendita

principale, circostanza che dovrà essere oggetto, come visto sopra, di

opportuno approfondimento - appaiono premature e

vanno, pertanto, anch’esse annullate.

2.9. Secondo gli art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2020), la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271

con riferimento), le spese per complessivi fr. 1’000.- vanno messe a

carico dell’Ufficio AI.

Ai ricorrenti,

rappresentati da due diversi avvocati, vanno assegnate ripetibili (art. 61 lett.

g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca) nella misura di fr. 2’500.-- per RI 1 e di fr. 2'000

per __________ e __________.

Ciò rende priva di oggetto

la richiesta del 19 aprile 2021 con la quale l’avv. __________ ha chiesto che __________

possa essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (cfr. doc. VII + 1 inc. 32.2020.144) (DTF 124 V 309, consid. 6 e,

tra le tante, sentenze 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011

del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA

32.2017.99 dell'8 gennaio 2018).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I ricorsi sono accolti

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione del 14 settembre 2020 di soppressione della

rendita con effetto retroattivo è annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si

pronunci nuovamente sul diritto alla rendita di RI 1.

§§ Le

due decisioni di restituzione del 1° ottobre 2020 sono annullate ai sensi del

consid. 2.8.

2. Le spese per complessivi fr.

1’000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà fr. 2'500.-- a RI

1 e fr. 2'000 a __________ e __________ a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto l'istanza

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dall’avv. __________

per conto di __________.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni