32.2020.132
Soppressione con effetto retroattivo della rendita intera in vigore, per mancata comunicazione degli introiti percepiti quale membro CdA di diverse società. Istruttoria carente sia dal profilo medico che da quello economico. Rinvio atti
26 luglio 2021Italiano54 min
significativamente rilevanti. Non si tratta di un ruolo per così dire “onorifico”,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.132
32.2020.143
32.2020.144
CR
Lugano
26 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sui ricorsi del 16 ottobre 2020 e del 30 ottobre
2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 14 settembre 2020 (inc. 32.2020.132) e
del
1° ottobre 2020 (inc. 32.2020.143) emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
e sul ricorso del 30 ottobre 2020 di
1. __________
2. __________
tutti rappr. da:
contro
la decisione del 1° ottobre 2020 (inc. 32.2020.144) emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1962, da ultimo attivo quale direttore della ditta __________, da
lui fondata, specializzata nella programmazione e produzione di processi
operativi informatici per le banche, nel marzo 2009 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI per adulti per le sequele di un ictus occorsogli nel 2007 (doc. 4,
se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli
dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa relativa all’inc. 32.2020.132).
Eseguiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
pluridisciplinare a cura del __________ (in seguito: __________) – dalla quale
è risultato che l’assicurato è inabile al lavoro al 100% nell’attività svolta
di informatico bancario, nonché di direttore di un’impresa di programmi informatici
per banche, così come in qualsiasi altra attività (cfr. doc. 23) - con decisione
del 4 aprile 2009 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una
rendita intera di invalidità dal 1° febbraio 2008 e di quattro rendite per
figli (cfr. doc. 30, 33 e 35).
1.2. In
occasione della prima revisione del diritto alla rendita, intrapresa d’ufficio
nel 2010, l’amministrazione, basandosi sulla valutazione del dr. __________ del
SMR (secondo il quale, visti i referti del curante, lo stato di salute dell’interessato
è rimasto stazionario, cfr. doc. 55), con comunicazione del 29 aprile 2011 ha
confermato il diritto dell’assicurato ad una rendita intera di invalidità (cfr.
doc. 57).
1.3. Nell’aprile 2015 la
prestazione è stata oggetto di un’ulteriore revisione, svolta dall’Ufficio
dell’assicurazione per l’invalidità per gli assicurati residenti all’estero (in
seguito: UAIE), visto il domicilio dell’assicurato, a quel momento, nel __________
(cfr. doc. 79).
Basandosi sulle
considerazioni del medico del SMR __________ (cfr. doc. 78) e sulle
informazioni fornite dall’assicurato nel questionario per la revisione della
rendita AI (doc. 82), con comunicazione dell’11 maggio 2015 l’UAIE ha
confermato il diritto alla rendita intera di invalidità (cfr. doc. 83).
1.4. Un’altra revisione d’ufficio è
stata avviata nell’ottobre 2017 da parte dell’Ufficio AI del Cantone Ticino, divenuto
nuovamente competente a seguito del trasferimento di domicilio dell’assicurato a
__________ (doc. 98).
In tale frangente, visto
che nel questionario di revisione della rendita di invalidità l’assicurato ha
indicato di avere percepito fr. 36'000.-- quale onorario in quanto membro di
Consiglio di amministrazione (CdA) (cfr. doc. 98 pag. 3), con scritto 30
ottobre 2017 l’Ufficio AI ha chiesto all’interessato di fornire ulteriori
informazioni di natura economica (cfr. doc. 97).
Egli ha risposto alle
domande dell’amministrazione tramite scritto dell’11 ottobre 2017 (doc. 100).
Dopo avere eseguito gli
accertamenti medici ed economici del caso – incaricando il proprio ispettorato di
eseguire una valutazione economica (dalla quale è emerso come dal 2010
l’assicurato abbia percepito onorari quale membro di CdA di diverse società, ciò
che dimostra come negli ultimi dieci anni l’interessato abbia saputo ripristinare
la sua capacità al guadagno, cfr. doc. 122), le cui conclusioni sono poi state
confermate anche dal dr. __________ del SMR (il quale tramite annotazione del
18 maggio 2020 ha ritenuto verosimile che dal gennaio 2010 l’assicurato “abbia
riacquisito adeguate capacità neuro-cognitive, del tutto equiparabili allo
status quo ante l’accidente cerebrale del 2007. Dal 01.2010 l’assicurato è
verosimilmente in grado di svolgere attività economico-finanziarie complesse
come risulta dall’inchiesta economica”, cfr. doc. 123) – con decisione del
14 settembre 2020, debitamente preavvisata (cfr. doc. 126), l’Ufficio AI ha
soppresso la rendita intera di invalidità della quale beneficiava l’assicurato,
con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010, non avendo l’assicurato comunicato
gli onorari da membro di CdA percepiti nel corso degli anni. L’Ufficio AI ha,
nel contempo, stabilito la restituzione delle rendite di invalidità
indebitamente percepite dal 1° settembre 2019, precisando che a tale riguardo sarebbe
stata emessa una decisione di restituzione separata con il relativo ammontare
soggetto a restituzione.
Contestualmente
l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (cfr.
doc. 139).
1.5. Con tempestivo ricorso datato
16 ottobre 2020 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto contro la
decisione del 14 settembre 2020, chiedendone l’annullamento, con conseguente richiesta
di ripristino della rendita intera di invalidità della quale era beneficiario.
Sostanzialmente, il legale
ha contestato le conclusioni riportate nell’inchiesta economica svolta
dall’Ispettorato dell’UAI, evidenziando come la stessa poggi sull’errata
premessa che l’assicurato, in quanto membro di CdA, svolgesse un lavoro e percepisse,
di conseguenza, un salario.
La conclusione cui è
giunta l’amministrazione risulta, secondo il patrocinatore del ricorrente, del
tutto priva di fondamento, e basata su delle mere illazioni
dell’amministrazione, la quale, in violazione del principio inquisitorio, ha
svolto un’inchiesta lacunosa e, oltretutto, senza nemmeno sentire l’interessato,
ciò che avrebbe permesso di chiarire i fatti (doc. I).
1.6. Con la risposta di causa
l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della
decisione contestata (cfr. doc. IV), allegando, a sostegno della correttezza
del proprio agire, la presa di posizione del 29 ottobre 2020 dell’ispettrice AI
in merito alle obiezioni ricorsuali di natura economica e, quanto a quelle di
natura medica, le considerazioni espresse dal dr. Prolo del SMR nelle
annotazioni del 30 ottobre 2020 (doc. IV/2).
1.7. In data 27 novembre 2020 il patrocinatore
dell’assicurato ha contestato la risposta di causa e confermato quanto già
dettagliatamente esposto in sede ricorsuale, criticando le prese di posizione
dell’ispettrice incaricata, rispettivamente del medico del SMR, a suo modo di
vedere prive di fondamento oggettivo ed errate (cfr. doc. VIII).
1.8. Con scritto del 9 dicembre
2020 l’amministrazione ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da presentare,
chiedendo nuovamente la reiezione del ricorso (cfr. doc. X).
1.9. Nel frattempo, con una prima
decisione datata 1° ottobre 2020, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha
chiesto all’assicurato la restituzione delle rendite indebitamente percepite dal
1° settembre 2019 al 30 settembre 2020 per complessivi fr. 30'810.00 (cfr. doc.
A2 incarto 32.2020.143).
Con una seconda decisione,
sempre del 1° ottobre 2020, debitamente preavvisata, l’amministrazione ha chiesto
a __________, ex moglie dell’assicurato, la restituzione delle rendite per il
figlio __________ versate a torto dal 1° settembre 2019 al 30 settembre 2020, per
complessivi fr. 12'324.-- (cfr. doc. A3 incarto 32.2020.143).
1.10. Con scritto del 20 ottobre
2020 l’avv. RA 1 ha chiesto alla Cassa __________ di voler annullare le
decisioni di restituzione del 1° ottobre 2020 emesse nei confronti di RI 1 e __________,
e di sospendere la procedura sino alla conclusione della pratica concernente la
decisione di soppressione della rendita di invalidità con effetto retroattivo
pendente presso il TCA (doc. A4 incarto 32.2020.143).
1.11. Contro entrambe le decisioni di
restituzione del 1° ottobre 2020 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento.
Il legale ha sottolineato
come le stesse appaiano premature in quanto la decisione di soppressione, con
effetto retroattivo, della rendita di cui beneficiava l’assicurato, presupposto
per la restituzione, è stata impugnata dall’assicurato davanti al TCA motivo
per il quale, non essendo cresciuta in giudicato, non può evidentemente essere considerata
esecutiva.
Per tali ragioni, il
legale ha chiesto l’annullamento delle decisioni di restituzione o, in via
subordinata, la sospensione delle stesse, in attesa di conoscere l’esito della
procedura principale di cui all’incarto 32.2020.132 (cfr. doc. I incarto
32.2020.143).
1.12. Anche __________ e il figlio __________,
dal canto loro, patrocinati dall’avv. __________, hanno impugnato, con separato
ricorso del 30 ottobre 2020, la decisione del 1° ottobre 2020 di restituzione
delle rendite per figlio indebitamente percepite dal 1° settembre 2019 al 30
settembre 2020, per un totale di fr. 12'324.00, chiedendone l’annullamento
(cfr. doc. I incarto 32.2020.144).
1.13. Con risposta di causa datata
16 novembre 2020 - di analogo tenore sia avverso il ricorso inoltrato da RI 1,
oggetto dell’incarto 32.2020.143 (cfr. doc. IV incarto 32.2020.143), sia nei
confronti del ricorso interposto da __________ e __________ di cui all’incarto
32.2020.144 (cfr. doc. IV incarto 32.2020.144) - l’Ufficio AI ha, dapprima,
rilevato come per il medesimo oggetto (ossia la decisione di restituzione delle
rendite completive per figlio percepite a torto dal 1° settembre 2019 al 30
settembre 2020) siano pendenti due diversi ricorsi, interposti da due parti in
causa (l’assicurato, da una parte, cfr. inc. 32.2020.143, e la sua ex moglie,
dall’altra, cfr. inc. 32.2020.144).
A tale proposito, l’amministrazione ha chiesto al TCA di valutare
l’opportunità di procedere, per economia processuale, alla congiunzione
dell’incarto 32.2020.143 con il contenzioso relativo alla soppressione
retroattiva della rendita oggetto dell’incarto 32.2020.132, disgiungendo,
invece, la vertenza concernente la restituzione della rendita completiva per
figlio di cui all’incarto 32.2020.144.
Passando al merito, dopo
avere confermato che entrambe le decisioni di restituzione non siano affatto
premature, l’Ufficio AI ha tenuto a sottolineare che, a scanso di equivoci,
avendo i ricorsi contro le decisioni di restituzione effetto sospensivo,
l’amministrazione “non adirà le vie esecutive sino alla definizione di tutti i
contenziosi in essere”.
Infine, preso atto che,
conformemente alla giurisprudenza dell’Alta Corte, le richieste di restituzione
dovevano essere limitate all’anno precedente l’emissione della decisione del 14
settembre 2020, l’Ufficio AI ha indicato che “in rettifica a quanto stabilito
nelle decisioni del 1° ottobre 2020, si chiede dunque cortesemente a questo
lodevole Tribunale di limitare le restituzioni al periodo 1° settembre 2019 - 1°
settembre 2020, per degli importi da rimborsare pari a fr. 28'440.00 per la
rendita principale (ovvero fr. 2'370.- x 12) e pari a fr. 11'376.00 per la
rendita completiva del figlio __________ (ovvero fr. 948.- x 12)”.
1.14. In data 2 dicembre 2020 l’avv.
RA 1 ha formalmente chiesto di concedere l’effetto sospensivo al ricorso del 30
ottobre 2020, e di procedere alla sospensione della procedura in attesa della
decisione di merito di cui all’incarto 32.2020.132 relativa alla soppressione con
effetto retroattivo della rendita di invalidità (cfr. doc. VI inc. 32.2020.143).
Con ordinanza dell’11
dicembre 2020 il vicepresidente del TCA ha dichiarato priva di oggetto la
succitata istanza (cfr. doc. VIII inc. 32.2020.143)
1.15. Con
scritto del 15 aprile 2021 il TCA ha preannunciato alle parti in causa di cui
agli incarti 32.2020.132, 32.2020.143 e 32.2020.144 l’intenzione di congiungere
le cause, concedendo un termine per presentare osservazioni al riguardo (cfr.
doc. XII inc. 32.2020.132; doc. IX inc. 32.2020.143; doc. VI inc. 32.2020.144).
L’avv. RA 1 ha dichiarato che
“nulla osta a che le procedure vengano congiunte” (cfr. doc. XIII inc.
32.2020.132 e doc. X inc. 32.2020.143).
1.16. Con scritto del 19 aprile 2021
l’avv. __________ ha chiesto che __________ possa essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. VII + 1 inc.
32.2020.144).
1.17. Con ordinanza del 7 maggio
2021 il vicepresidente del TCA ha congiunto le cause degli incarti 32.2020.132,
32.2020.143 e 32.2020.144, ritenendo “che le decisioni di restituzione delle
rendite AI e di quelle per figlio dipendono dalla conferma o meno della
soppressione della rendita principale e sono pertanto interdipendenti”,
assegnando alle parti un termine per la consultazione degli atti e per
inoltrare osservazioni (cfr. doc. XIV inc. 32.2020.132; doc. XI inc.
32.2020.143 e doc. VIII inc. 32.2020.144).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l'Ufficio assicurazione
invalidità ha soppresso, retroattivamente dal 1° gennaio 2010, il diritto alla
rendita intera di cui beneficiava l’assicurato, a seguito della mancata
comunicazione degli introiti percepiti nel corso degli anni quale membro di CdA
di diverse società.
In
caso di risposta affermativa, occorrerà quindi verificare la correttezza degli
ordini di restituzione delle rendite di invalidità, ordinarie e per figlio,
percepite indebitamente nel periodo dal 1° settembre 2019 al 30 settembre 2020
(data poi rettificata al 1° settembre 2020 dall’UAI in sede di risposta di
causa, cfr. doc. IV inc. 32.2020.143 e 32.2020.144).
2.2. Secondo l’art. 4
cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere oggetto
di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di
salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr.
anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b
OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per
grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la
modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo
di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma
anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame
(riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung
des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag.
395; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag.
95).
Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che
l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico
dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di
riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato
ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex
tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA
ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc
della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.4. A proposito
della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione
prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima
Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche
una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a
una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per
difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione
personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).
Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una
revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche
il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha
rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le
circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il
diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343
consid. 3.5).
Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante
(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza
9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, con STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha
ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le
altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla
revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di
fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica
può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica
della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF
133 V 545 consid. 6.1-6.3).
Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono
modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello
stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di
salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro
clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e
6).
2.5. Nel caso concreto l’assicurato,
nato nel 1962, è stato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità
dal 1° febbraio 2008 (cfr. consid. 1.1.).
Il
diritto alla rendita intera è, poi, stato confermato, a seguito delle revisioni
intraprese d’ufficio, con comunicazioni del 29 aprile 2011 e dell’11 maggio
2015 (cfr. consid. 1.2. e 1.3.).
Nell’ambito della terza
revisione d’ufficio, iniziata nell’ottobre 2017, l’amministrazione, preso atto
che nel questionario relativo alla revisione della rendita in corso
l’interessato abbia indicato di percepire fr. 36'000 annui quale “onorario CdA”
(cfr. doc. A11), ha chiesto al signor RI 1 di fornire ulteriori precisazioni
(cfr. doc. A12).
Quest’ultimo, in data 10
novembre 2017, ha così risposto alle domande dell’amministrazione:
" (…)
1) Da quando (mese,
anno) riceve il suindicato reddito di CHF 36'000?
Dal 1.9.2006 ricevo un’indennità quale membro CdA di CHF 36'000
annui netti.
2) Provenienza del
reddito: ragione sociale e sede (indirizzo completo) dell’azienda o, se più di
una, di ciascuna di esse.
__________.
3) mese e anno a
partire da cui ha iniziato a riscuotere l’onorario dell’azienda o da ciascuna
di esse.
Il 29.7.2016 ho ricevuto CHF 10'000 quale indennità per il 2015.
4) Ruolo(i)
ricoperto(i) nell’azienda o in ciascuna di esse.
Membro del CdA.
5) Mese e anno di
adesione al CdA, rispettivamente dell’assunzione del(i) ruolo(i) al punto 4)
nell’azienda o in ciascuna di esse.
Dal 29.10.2014.
6) se si trattasse
di più aziende, indichi a quanto ammonta l’onorario annuo proveniente da
ciascuna di esse.
Non rilevante.
7) In che cosa
consiste la sua attività lavorativa (descrizione del mansionario) nel(i) suo(i)
ruolo(i).
Si tratta di una carica e non di un lavoro. L’attività consiste in
alcune riunioni annuali di 2-3 ore. Le riunioni sono preparate dalla Direzione
dell’azienda. Le riunioni si svolgono alla sede della società o telefoniche.
8) Quanto tempo
dedica settimanalmente/mensilmente all’azienda o a ciascuna di esse per il suo
ruolo e svolgimento del suo mansionario.
Circa 2-3 ore al mese.
9) Dove si svolge
il suo mansionario al punto 7).
Dove si svolgono le riunioni.
10) Oltre al reddito di CHF 36'000
percepito a titolo di onorario CdA e al rispettivo mansionario che vorrà
descrivere al punto 7) lei svolge altre attività lavorative remunerate o a
titolo gratuito?
Fatti
I miei proventi si desumono dalla mia dichiarazione fiscale. Come
passo le mie giornate è già stato oggetto di altre comunicazioni che ripeto:
leggere, corrispondenza, fitness, passeggiate, visite a musei/gallerie d’arte,
supervisione della gestione del mio patrimonio.” (Doc. A13)
Preso atto di quanto
indicato dall’assicurato, l’Ufficio AI ha ritenuto opportuno far esperire una
valutazione per indipendenti.
Nel
rapporto d’inchiesta del 13 maggio 2020 - il cui testo è stato in gran parte
riportato nella decisione di soppressione della rendita qui contestata –
l’ispettrice incaricata ha rilevato quanto segue:
" (…)
Dopo il danno:
Dopo il riconoscimento della prestazione con decisione del
01.04.2009, l’assicurato ha inizialmente negato di svolgere una qualsivoglia
attività lucrativa (revisione d’ufficio del 04.05.2015). In seguito nella
corrispondenza del 29.11.2017, ha indicato di essere “membro di CdA” e ricevere
per questo indennità annue da settembre 2014. Al punto 7 ha precisato
“trattarsi di una carica e non di un lavoro”, con riunioni annuali alla sede
della società o telefoniche”.
Innanzitutto dobbiamo dissentire con quanto affermato
dall’assicurato: partecipare ad un CdA è una carica e un lavoro.
Infatti, “Le retribuzioni versate ad un assicurato come organo di una persona
giuridica fanno parte del salario determinante” (mag. 2034, cpv. 1 “Direttiva
sul salario determinante”).
In simili casi le riunioni di lavoro possono non essere frequenti,
ma nel corso dell’anno hanno carattere di regolarità. Durante un CdA si valuta
il generale andamento della gestione della società e/o dell’azienda, e si
approvano le operazioni societarie di rilievo economico e finanziario. Il ruolo
implica capacità di programmazione, analisi, di valutazione e decisionali,
decisioni che influiscono sull’andamento della società e sono
significativamente rilevanti. Non si tratta di un ruolo per così dire “onorifico”,
come lascia intendere il signor RI 1, ma attivo e operativo; la preparazione
della riunione può essere effettuata da terzi, ma la decisione compete ai
membri del consiglio. Disporre del diritto di firma, come nel caso
dell’assicurato, risulta essere oltremodo determinante, dato che un membro senza
diritto di firma è privato del potere decisionale.
Prestando attenzione al Registro di commercio del Canton Ticino,
vediamo come l’assicurato sia tuttora firmatario unico della __________,
società di consulenza costituita nel 2019 con sede a __________, oltre che
amministratore unico con firma individuale della __________, iscritta a
Registro dal 2015. Se guardiamo allo scopo sociale, vediamo come si tratti del
contesto professionale in cui l’assicurato è andato specializzandosi negli
ultimi quindici anni, ovvero “la consulenza in tutti campi per la costruzione
di un’impresa con particolare attenzione alla gestione e strategia d’impresa”.
Il signor RI 1 risulta essere, altresì, presidente del Consiglio di
amministrazione della società immobiliare __________, con sede nel __________,
oltre che “promotore immobiliare” del gruppo __________.
Gli ultimi anni fiscali li ha trascorsi perlopiù all’estero. Dalla
documentazione fiscale a dossier vediamo come parte dell’attività sia stata
svolta in Ticino e parte nel __________ molte procedure fiscali sono tuttavia
ancora in attesa di una conclusione (vedi comunicazione a dossier al
07.05.2020). Risulta essere firmatario unico della __________ (di tale società
disponiamo di un conto economico annesso alla dichiarazione fiscale 2017) ed appare
presidente del consiglio di amministrazione, con firma individuale, della __________
(iscritta a registro del Canton __________ da novembre 2018).
Siamo altresì a conoscenza che l’assicurato è amministratore
delegato di una società con sede in __________ la __________ e per tale società
autorizzato alla firma e alla conclusione di transazioni legali per sé e per
terzi.
Da marzo 2015 a febbraio 2018 risulta essere stato direttore della
__________, società con sede nel __________.
Queste sono le società di cui abbiamo informazioni, ma
evidentemente la lista potrebbe non essere esaustiva. Se guardiamo alla
corrispondenza a dossier alla data del 29.04.2020, vediamo come la signora __________
ammetta di essere stata nominata prima amministratrice unica, poi presidente
nel CdA della __________ senza “nessuna mansione direzionale”, e questo sino a
agosto 2016.” […]
Infine, nella documentazione inviataci dall’UT di __________, l’assicurato
viene formalmente definito “commerciante di immobili”. A grandi linee, le
mansioni (non esaustive) che descrivono il ruolo sono le seguenti:
- agire da intermediario tra venditori e acquirenti di una
proprietà,
- ricevere offerte di vendita,
- ispezionare e valutare lo stato della/delle proprietà.
Per espletare tale ruolo è indispensabile essere ed essere
riconosciuto nel settore come un interlocutore affidabile; sono richieste,
infatti:
- competenze tecniche,
- oltre che
versatilità nei contratti sociali e nella comunicazione (rapporti con la stampa
e i media in conferenze stampa e nelle transazioni immobiliari, capacità di
negoziare all’interno di riunioni di lavoro e nell’ambito delle transazioni
commerciali),
- capacità di pianificazione,
- di prendere
rapidamente decisioni (ad esempio, nell’ambito di CdA),
- di gestire efficacemente lo stress indotto dal ruolo,
- capacità di
concentrarsi (sia nella verbalizzazione, che nella direzione).
E questo solo per citare alcune delle performances che
l’assicurato è tenuto a mettere in atto.
Tempo di lavoro:
Considerandi
Data la peculiarità dell’attività che l’assicurato ha svolto negli
ultimi anni, non possiamo parlare di un normale orario di lavoro. Senza dover
essere efficiente, l’assicurato ha dimostrato di poter essere efficace nel
senso più ampio del termine. Non si tratta di un ruolo produttivo nel senso
convenzionale del termine, ma della capacità di tessere relazioni e gestire
efficacemente le negoziazioni tra i diversi partners. Non possiamo pertanto,
parlare di un impegno lavorativo di 42 ore settimanali, perché sarebbero
sufficienti poche ore alla settimana per portare a termine efficacemente una
transazione.
Reddito con invalidità:
il termine efficacia è stato utilizzato non tanto in
un’accezione produttiva, ma di aumentata capacità al guadagno.
Vediamo infatti come negli anni in cui disponiamo del reddito
tassato ed esposto all’Estratto dei conti individuali (03.01.2017)
all’assicurato sia stato imposto un reddito da attività lucrativa di fr.
298'300.- nel 2010 e di fr. 220'400.- nel 2011 (lordi). Da quell’anno sono
pendenti diversi reclami, e solo per questa ragione non disponiamo di redditi
tassati e assoggettati all’AVS.
(…).
Le tabelle di cui sopra, che si basano sui dati fiscali a nostra
disposizione, mostrano come ancorché dieci anni orsono, la capacità di guadagno
dell’assicurato poteva dirsi ripristinata. Non solo, l’assicurato è stato in
grado di ottenere un guadagno superiore a quello che ci si sarebbe potuti
attendere senza danno. E questo senza dover aumentare il tempo di lavoro, ma,
anzi, con un impegno giornaliero e settimanale verosimilmente inferiore
rispetto al passato.” (Doc. A14)
Alla luce delle
considerazioni, di natura economica, esposte dall’ispettrice incaricata,
l’Ufficio AI ha chiesto una presa di posizione, medica, al SMR.
Il dr. __________,
psichiatra del SMR, con annotazione del 18 maggio 2020, ha rilevato che “in
base alla perizia alla base del rapporto finale SMR del 2008, l’assicurato non
sarebbe stato in grado di svolgere qualsiasi attività lucrativa, anche molto
semplice e ripetitiva. In effetti, l’assicurato dal 2010 risulta impegnato in
attività complesse che richiedono un cognitivo integro”. Sulla base di tali
constatazioni, il dr. __________ ha concluso che “in pratica è verosimile che
da inizio 2010 l’assicurato abbia riacquistato adeguate capacità
neuro-cognitive, del tutto equiparabili allo status quo ante l’accidente
cerebrale del 2007. Dal gennaio 2010 l’assicurato è verosimilmente in grado di
svolgere attività economico finanziarie complesse come risulta dalla
documentazione acquisita” (doc. 123).
Tenuto
conto di quanto sopra, come riportato nella decisione impugnata, l’Ufficio AI
ha quindi concluso:
" (…) Alla
luce di quanto precede, l’Ufficio AI non può far altro che constatare che
l’assicurato ha notificato molto tardivamente il conseguimento di una (parte)
dei suoi introiti da attività lucrativa, mentre ha del tutto omesso di
notificare la globalità dei suoi introiti da lavoro.
Nell’estratto conto individuale del 3 novembre 2017 emergono – ad
esempio – dei redditi da attività indipendente pari a CHF 298'300.-- nel 2010 e
a CHF 220'400.-- nel 2011.
Occorre in merito rilevare che:
- Giusta
l’art. 25 cpv. 1 OAI sono considerati reddito da lavoro secondo l’art. 16 LPGA
i redditi annui presumibili sui quali sono o avrebbero potuto essere riscossi i
contributi disposti dalla Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e
i superstiti (LAVS);
- i
contributi sociali per gli indipendenti sono fissati in base alle decisioni di
tassazione fiscale cresciute in giudicato (cfr. l’art. 23 cpv. 1 dell’Ordinanza
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; OAVS);
- stante
alla giurisprudenza, l’estratto del conto individuale è, di principio, preso in
considerazione per definire i redditi dei lavoratori indipendenti (cfr. la
sentenza del Tribunale federale 9C_627/2017, consid. 5.3.1).
Quanto sin qui illustrato, comporta dunque la trasgressione da
parte dell’assicurato dell’obbligo di informare previsto agli artt. 31 LPGA e
77.
OAI (la cui portata era stata illustrata allo stesso in ogni provvedimento
emesso dall’amministrazione) e la necessità di riesaminare retroattivamente il
diritto a prestazioni d’invalidità da parte del suo assistito.
Salario da valido
Prima dell’insorgere del danno alla salute l’assicurato era attivo
presso l’__________. Per il confronto dei redditi, si prenderà dunque a
riferimento il salario da valido erogato da tale società pari a CHF 184'000.--
negli anni 2004-2006, aggiornandolo all’anno del confronto dei redditi. In
casu, nel 2010 il salario da valido ammonta a CHF 196'426.-- e nel 2011 a CHF
198'294.-- (cfr. l’estratto CI del 23 febbraio 2015 nonché il rapporto
d’inchiesta del Servizio ispettorato dell’AI del 13 maggio 2020).
Salario da invalido
Nel rapporto d’inchiesta del 13 maggio 2020 del Servizio
ispettorato dell’AI si legge che: “negli anni in cui disponiamo del reddito
tassato ed esposto all’Estratto dei conti individuali (03.01.2017)
all’assicurato sia stato imposto un reddito da attività lucrativa di fr.
298'300.-- nel 2010 e fr. 220'400.-- nel 2011 (lordi). Da quell’anno sono
pendenti diversi reclami, e solo per questa ragione non disponiamo di redditi
tassati e assoggettati all’AVS”.
Se si confrontano i suindicati redditi da valido e da invalido
(cfr. l’art. 16 LPGA) emerge chiaramente che l’assicurato presenta un grado AI
dello 0% dal 2010 ad oggi. Ciò che comporta la soppressione del diritto a
rendita dell’assicurato dal 1° gennaio 2010.
In conclusione, l’Ufficio AI ritiene che l’assicurato ha saputo –
nel corso degli anni – gestire al meglio le sue patologie potendo così
economicamente sfruttare la sua residua abilità lavorativa in modo da escludere
il diritto a qualsiasi prestazione assicurativa. Eventuali minori introiti da
lavoro negli anni successivi al 2011 non sarebbero infatti riconducibili allo
stato di salute, rimasto stazionario nel corso degli ultimi 10 anni.
Al riguardo, occorre evidenziare che, in virtù dell’obbligo di
ridurre il danno, l’assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a frutto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (art. 21 LPGA). Non
è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado
di percepire – in un mercato del lavoro supposto in equilibrio – un reddito
tale da escluderne l’erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a e RCC1968 pag. 434,
nonché la nota marginale 1048 della Circolare sull’invalidità e la grande
invalidità nell’assicurazione per l’invalidità, CIGI).
Stante la soppressione retroattiva del diritto alla rendita
dell’assicurato è altresì d’uopo la richiesta di restituzione delle rendite
indebitamente percepite.
Detta richiesta di restituzione è sin d’ora limitata all’anno
precedente la decisione, tenuto conto dell’eccezione giurisprudenziale
(applicabile quando il termine relativo di un anno di cui all’art. 25 cpv. 2
LPGA è già spirato) illustrata al punto 3.1 delle disposizioni legali. (…).” (Doc.
A2 punto 4)
Dispositivo
Per questi motivi
l’Ufficio AI, con la decisione del 14 settembre 2020, ha soppresso la rendita
intera di invalidità di cui beneficiava l’assicurato, con effetto retroattivo
al 1° gennaio 2010.
2.6. In sede ricorsuale, il
patrocinatore dell’assicurato ha, innanzitutto, contestato il fatto che
l’amministrazione abbia proceduto ad una valutazione per indipendenti – dalla
quale è derivata la ricostruzione dei presunti redditi che sarebbero stati percepiti
(e non comunicati) nel corso degli anni e, di conseguenza, la soppressione del
diritto alla rendita di invalidità - senza mai sentire personalmente il diretto
interessato.
Il patrocinatore
dell’assicurato ha sottolineato che “in realtà, se l’UAI, adempiendo al suo
obbligo di accertamento dei fatti, avesse interpellato il signor RI 1 in merito
a quanto da lui dichiarato, invece di limitarsi a suggerire, anche non tanto
velatamente, che lo stesso avesse dissimulato il fatto di svolgere un’attività
lavorativa, da subito avrebbe potuto chiarire e capire la situazione, la quale
appare ben diversa da quella descritta dal Servizio Ispettorato dell’UAI”.
Se così avesse fatto,
secondo il legale l’amministrazione avrebbe, infatti, innanzitutto constatato
come l’assicurato avesse, già prima dell’evento dannoso del 2007, il diritto di
firma per due società, potere peraltro mai utilizzato dopo il 2007.
In secondo luogo,
l’Ufficio AI avrebbe pure appreso che l’assicurato è membro del CdA della __________
a titolo meramente onorifico, senza svolgere alcun tipo di ruolo attivo o
decisionale.
L’avv. RA 1, passando in
rassegna le diverse società citate nell’inchiesta economica, ha sottolineato
come, in ogni caso, appaia errata la qualifica di commerciante di immobili,
attribuita all’assicurato in sede fiscale e a torto ripresa dall’Ufficio AI,
spiegando come l’interessato si sia unicamente limitato a mettere a
disposizione un finanziamento nell’ambito di progetti immobiliari – nel
frattempo conclusisi – la cui gestione era in capo ad un’altra persona.
Il legale ha, al riguardo,
indicato che i dati fiscali cui ha fatto riferimento l’amministrazione non sono
neppure definitivi, in quanto “per gli anni fiscali 2011-2012 sono ancora
pendenti le istruttorie e non sono ancora state emanate delle decisioni a
seguito dei reclami”.
Integralmente contestata,
quindi, la ricostruzione dal profilo economico delineata dall’amministrazione,
il patrocinatore dell’assicurato ha evidenziato come, dal profilo medico, lo
stato di salute dell’interessato sia rimasto stabile e immutato nel corso degli
anni successivi all’assegnazione del diritto alla rendita intera di invalidità,
impedendogli di affrontare le responsabilità descritte dall’Ufficio AI e di
avere una qualsivoglia capacità decisionale.
Per tali ragioni, il
legale ha rilevato che “la chiave di lettura della situazione da parte dell’UAI
è di tutta evidenza univoca e scevra di un confronto con i fatti e con il
diretto interessato e dà un’immagine della realtà completamente errata sia al
riguardo della buona fede e dell’onestà del ricorrente, sia da quello del suo stato
di salute che, di fatto, è rimasto invariato se non addirittura peggiorato
dall’emanazione delle decisioni dell’UAI datate 1° aprile e 7 maggio 2009”
(doc. I).
A sostegno delle proprie
pretese, l’assicurato ha prodotto una dichiarazione, indirizzata al proprio
patrocinatore, datata 12 ottobre 2020, redatta da parte della Salben Stiftung,
del seguente tenore:
" così
richiesti, le confermiamo con la presente il tenore delle informazioni di cui
già dispone.
1) Salben Stiftung
è una “disketionäre Stiftung”. Tra i possibili beneficiari (sia di eventuali
distribuzioni che, indirettamente, di sostegno in senso lato del termine) il
fondatore ha elencato anche il signor RI 1 (cfr. “Beistatuten” allegati).
2) Salben Stiftung
è l’azionista di maggioranza (direttamente o indirettamente) anche delle
seguenti società:
a. ______________________________
(precedentemente __________)
3) In ossequio al
proprio scopo statutario, il Consiglio di Fondazione ha ritenuto opportuno
riconoscere al signor RI 1 un ruolo (per quanto meramente onorifico) in alcune
delle sue società e, di conseguenza, delle loro partecipate.
4) L’indennizzo
eventualmente riconosciuto al signor RI 1 per il suo ruolo di “membro del
consiglio di amministrazione” non è in alcun modo riconducibile ad una effettiva
(o attesa) prestazione da parte sua: si tratta, a tutti gli effetti, di un
cosiddetto “Soziallohn”.” (Doc. A16)
L’avv. RA 1 ha, pure,
trasmesso una dichiarazione, datata 12 ottobre 2020, da parte della società __________,
del seguente tenore:
" Le
confermiamo con piacere quanto segue:
a. lo scopo sociale
di __________ e la tipologia di attività svolta non sono mai cambiate dal
momento della sua costituzione (1996).
b. __________ non
ha mai distribuito alcun dividendo ai propri azionisti: eventuali utili sono
sempre stati reinvestiti nella società.
c. RI 1
risulta iscritto a Registro di Commercio con la funzione “autorizzato alla
firma” fin dal 1999. Non ci risulta però che tale diritto di firma sia stato
effettivamente utilizzato dopo il 2007.
d. Dopo i fatti del
2007, abbiamo ritenuto più sensibile e opportuno, soprattutto dal lato umano,
mantenere (per quanto a titolo grazioso) il potere di firma di RI 1. Una
revoca, in un momento così difficile, oltre che superflua sarebbe stata unicamente
un ulteriore elemento destabilizzante.” (Doc. A21)
Nella
risposta di causa, l’Ufficio AI ha confermato la correttezza del proprio agire,
anche alla luce dell’ulteriore presa di posizione del 29 ottobre 2020, con la
quale l’ispettrice incaricata si è espressa a proposito delle contestazioni
ricorsuali (cfr. doc. IV/1).
Quest’ultima, in sintesi,
ha rilevato come le cariche rivestite dal ricorrente (quale direttore,
amministratore unico, gerente) in seno alle diverse società elencate nell’inchiesta
economica per indipendenti, in Ticino ed all’estero, implichino – secondo il
principio della verosimiglianza preponderante - un ruolo attivo, di firma e di
voto, con potere decisionale e benefici diretti e/o indiretti, oltre ad una
fattiva responsabilità giuridica. Tutto ciò porta ad escludere che il ruolo
ricoperto dall’interessato possa essere ricondotto ad una semplice carica
onorifica, come sostenuto, invece, dal ricorrente.
In particolare, l’ispettrice
ha sottolineato come il fatto di detenere il diritto di firma, diversamente da
quanto preteso dall’insorgente, “è centrale e determinante, dà potere
decisionale all’assicurato ed è alla base dei benefici economici che egli
ottiene”.
L’ispettrice incaricata ha,
pure, confermato la valutazione fornita dalle autorità fiscali (sebbene non
definitiva) in merito alla qualifica di attività lucrativa indipendente di
“commerciante professionale di immobili”, osservando:
" A livello
fiscale (e successivamente AVS) la valutazione dell’insieme delle oggettive
circostanze ha fatto sì che l’assicurato venisse qualificato quale
“commerciante d’immobili”. Tale attività si distingue dalla semplice gestione
della sostanza in base ai seguenti indizi di attività lavorativa: il modo di procedere
(sistematico o pianificato), la frequenza delle operazioni, la breve durata del
possesso, l’esistenza di legami tra tali operazioni e l’attività professionale
del contribuente, il fatto che questi si serva di conoscenze professionali
proprie o di terzi, la partecipazione ad una società di persone, l’uso di
notevoli crediti e il reinvestimento di profitti in ulteriori operazioni.
Posto che la valutazione delle competenti autorità (sebbene non
definitive per gli anni 2011 e 2012 e non esistenti dal 2013 ad oggi) sui
suindicati aspetti ha fatto sì che l’assicurato venisse qualificato come
esercitante un’attività lucrativa indipendente di “commerciante di immobili”,
non si ravvedono motivi oggettivi per dubitare di detta definizione. Ciò anche
alla luce dello scopo sociale delle società costituite dall’assicurato.
Va quindi rispettata la regola secondo cui un reddito da attività
lucrativa secondo l’AVS è un reddito da attività lavorativa anche per l’AI
(cfr. art. 25 OAI).
L’assicurato non aveva quindi il diritto di qualificare da solo i
suoi redditi e le sue indennità come non rilevanti e, di riflesso di non
segnalarli (spontaneamente e in modo tempestivo) alla scrivente
amministrazione. A maggior ragione se si rileva che lo stesso era al beneficio
di una rendita intera con grado AI del 100%. Tasso però incompatibile con
qualsiasi introito da lavoro, fatto che l’assicurato – con il grado di diligenza
da lui esigibile – non poteva ignorare. Al riguardo, occorre rilevare che anche
quello che il ricorrente indica erroneamente (cfr. la severa giurisprudenza sul
tema che pone il principio che i salari pagati corrispondono ad un’adeguata
controprestazione) un “Soziallohn” implica comunque l’esercizio di un’attività
lucrativa e che nessun ruolo societario è mai stato dichiarato (nemmeno nel corso
della prima domanda) all’amministrazione. Diversamente, dei ragguagli sul tema
– come è di prassi – sarebbero stati chiesti allo stesso.” (Doc. IV/1)
Quanto alle considerazioni
ricorsuali concernenti l’impossibilità per l’assicurato, alla luce degli
impedimenti derivanti dal danno alla salute di natura neuropsicologica, di
svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa, anche limitatamente a poche ore
al giorno, l’ispettrice incaricata ha rinviato alle conclusioni del decreto
cautelare del 30 marzo 2018 della __________ della Pretura di __________. Dalle
stesse emerge che il ruolo di amministratore unico ricoperto dalla ex moglie
dell’assicurato per la __________, era invece “in realtà un impiego fittizio,
finalizzato a consentire il versamento di un salario da parte di una società
riconducibile al marito” (doc. IV/1).
L’Ufficio AI ha pure
allegato alla risposta di causa una nuova presa di posizione da parte del dr. __________
del SMR, datata 30 ottobre 2020, del seguente tenore:
" (…) In
conclusione, in assenza di fatti nuovi rispettivamente di modificazioni
obiettive di fatti noti, sulla base di quanto evidenziato in maggio, confermo
che le attività descritte nell’inchiesta indipendente del 13.05.2020 e nel
complemento del 29.10.2020 sono compatibili – a livello medico teorico – con lo
stato di salute dell’assicurato.
L’assicurato – mediante cure adeguate, la cui prosecuzione è
esigibile – ha saputo adeguarsi al danno alla salute da ormai molti anni
orsono.
Infine, il rivedere l’incarto, inclusa l’annotazione del dr. __________
del 22.04.2011, mi permette di riscontrare una evidente incoerenza del rapporto
del dr. __________ del 21.04.2011, dove sono citate difficoltà di attenzione,
concentrazione, oltre a difficoltà motorie, verosimilmente incompatibili con
l’idoneità alla guida di veicoli a motore, idoneità che il curante invece
conferma.
Concordo inoltre con la presa di posizione della Sig.ra __________
che ruoli come quelli di amministratore, gerente, direttore, non vanno spiegati
o interpretati, ma considerati oggettivamente e questo anche, se non in misura
dirimente, in medicina assicurativa.
Come già da me analizzato lo scorso maggio, dal 01.2010
l’assicurato è verosimilmente in grado di svolgere attività economico finanziarie
complesse.
Il detenere posizioni che danno un potere decisionale e benefici
economici non è compatibile con uno stato al limite dell’incapacità di
discernimento quale viene presentato dal rappresentante legale e per la quale,
da anni, non vi è alcun intervento specialistico, né un approccio terapeutico
specifico.
In conclusione, i disturbi cognitivi/neuropatici considerati in
sede di ricorso sono inficiati dalle incoerenze sopra descritte e privi di
verosimiglianza.” (Doc. IV/2)
Con osservazioni 27
novembre 2020, il legale del ricorrente ha integralmente contestato la risposta
di causa e le prese di posizione ad essa allegate dell’ispettrice incaricata e
del medico del SMR, ribadendo il carattere onorifico delle cariche rivestite
dall’assicurato.
L’avv. RA 1 ha rilevato
che “di fatto, contrariamente a quanto asserito dall’UAI, tutti i ruoli del
signor RI 1 sono stati ampiamente spiegati in sede di ricorso: tra gli scopi
della __________ vi sono (anche) il provvedere al benessere (non solo
economico) del signor __________ e della sua famiglia. E quale migliore
soluzione se non quella di dare uno scopo alle giornate del signor RI 1, un
ruolo (per quanto onorifico) in alcuni CdA, il coinvolgerlo in attività aziendali
come aiuto al suo reinserimento sociale e motivazione di vita?” (cfr. doc. VIII
pag. 4).
Il legale ha nuovamente
sottolineato come l’interessato “si limiti a votare secondo l’indicazione
azionista, ha unicamente delle cariche onorifiche e, con un’unica eccezione,
non remunerate” (cfr. doc. VIII pag. 5).
Inoltre, il patrocinatore
dell’assicurato ha osservato che la qualifica di direttore della ditta __________
derivi molto probabilmente da un errore di traduzione dall’inglese, visto che
“director” sta per membro del CdA.
Il legale ha, poi,
ribadito che l’interessato non abbia mai negato di occuparsi della gestione del
proprio patrimonio. Ciò che conta è che la situazione patrimoniale
dell’assicurato non sia sostanzialmente mutata dalla richiesta iniziale di
rendita di invalidità.
Quanto alle considerazioni
della ex moglie dell’assicurato, riportate nel decreto cautelare della Pretura,
l’avv. RA 1 ne ha messo in dubbio l’affidabilità, essendo state rese
nell’ambito di una lunga e travagliata procedura di divorzio.
Pure contestate le
valutazioni del dr. __________ del SMR, espresse senza nemmeno avere mai visitato
l’assicurato.
Per tali ragioni, il
legale ha concluso che l’istruttoria effettuata dall’UAI appaia carente sia dal
profilo medico, che da quello economico, e debba quindi essere rifatta, non
portando “sufficienti e fondate prove dell’esistenza di un motivo di revisione
e tantomeno di soppressione della rendita di invalidità dell’assicurato” (doc. VIII).
2.7. Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale ritiene effettivamente carente, e quindi priva del necessario
valore probatorio, l’istruttoria eseguita dall’amministrazione - posta alla
base della decisione di soppressione con effetto retroattivo della rendita di
invalidità e delle relative richieste di restituzione delle prestazioni
indebitamente percepite dall’assicurato - la quale deve, quindi,
necessariamente essere completata, prima di potersi esprimere circa il diritto
alle prestazioni dell’interessato.
Va qui la pena di
ricordare che, come accennato (cfr. consid. 2.3.), in sede di revisione il
diritto alla prestazione deve essere ridotto o soppresso nel caso in cui intervenga
un mutamento notevole del grado di invalidità, derivante da una modifica significativa
degli aspetti medici o di quelli economici.
Nel
caso di specie, l’amministrazione ha concluso che, a fronte di uno stato di
salute invariato, l’assicurato abbia saputo auto-riadattarsi alle limitazioni
derivanti dalla propria disabilità, con conseguente miglioramento e recupero
della capacità lavorativa (e lucrativa) esistente prima del danno alla salute.
Ora, come verrà meglio
esposto qui di seguito, questo Tribunale non può, con sufficiente tranquillità,
senza che prima vengano svolti ulteriori approfonditi accertamenti, sia di
natura medica, che economica, condividere tali conclusioni.
Dopo attenta disamina
della documentazione all’incarto, il TCA rileva, innanzitutto, come già dal
profilo medico l’Ufficio AI abbia omesso di sottoporre l’assicurato ad una
visita peritale, e questo nonostante nella perizia __________ del 10 novembre
2008 – sulla quale si era fondata inizialmente l’attribuzione della rendita
intera di invalidità (cfr. decisione del 1° aprile 2009) – i periti avessero
espressamente consigliato “una nuova valutazione neuropsicologica verso
l’inizio del 2010, ossia a tre anni circa dall’ictus cerebrale subito onde
valutare le possibilità di una riqualifica professionale” (cfr. doc. 23, pag.
18).
Ora, a tale
raccomandazione l’Ufficio AI non ha dato seguito, confermando, in esito alla
procedura di revisione del 2011, il diritto alla rendita intera di invalidità,
sulla base delle annotazioni del SMR del 22 aprile 2011 (cfr. doc. 55), a loro
volta derivanti dalle attestazioni dell’angiologo curante, dr. __________.
Quest’ultimo, nel rapporto medico di decorso del 15 aprile 2011, aveva ribadito
l’esistenza di “dolori neuropatici intensi che limitano la capacità di
concentrazione, di ragionamento e di carico” (cfr. doc. 54).
Altrettanto
è avvenuto in occasione della revisione del 2015, allorquando, seguendo l’“avis
SMR __________” del 7 aprile 2015 – a mente del quale “Nous sommes dans le
cadre de la révision d’office d’une rente entière servie à un assuré de 52 ans
sur invalidité de 100% reconnue depuis le 1.2.2008 en raison des séquelles d’un
AVC. Pour un AVC, la première chose à savoir, c’est que 90% de ce que l’on peut
récupérer l’est dans la première année, 99% dans la seconde et 100% au bout de
la troisième. Au-delà, la situation ne peut que rester stable ou
s’aggraver” (cfr. doc. 78) - l’UAIE ha confermato il diritto per l’assicurato
di continuare a beneficiare di una rendita intera di invalidità, senza
ulteriori approfondimenti peritali (cfr. doc. 83).
Infine, anche nel corso
della presente procedura di revisione del 2017 – oggetto della decisione
impugnata – l’Ufficio AI si è limitato a richiedere al dr. __________ del SMR
una presa di posizione, dal profilo medico, riguardo alle considerazioni, di
natura economica, espresse dall’ispettrice incaricata, senza mai sottoporre
l’assicurato ad una visita specialistica.
Il TCA non può concordare
con tale modo di procedere dell’amministrazione, la quale avrebbe dovuto già
nel 2011 eseguire una valutazione peritale di natura neuropsicologica atta a
verificare l’evoluzione dello stato di salute dell’interessato con riferimento,
in particolar modo, ai disturbi di natura cognitiva, i quali costituivano il fattore
principale che aveva determinato la totale incapacità lavorativa
dell’interessato stabilita dal __________, in particolare dal perito dr. __________
(cfr. consulto neurologico e neuropsicologico del 14 ottobre 2008 allegato al doc.
23).
In ogni caso, comunque, al
di là dell’accertamento peritale che avrebbe dovuto essere svolto a distanza da
tre anni dall’evento dannoso – periodo di tempo necessario per verificare il
subentrare di un eventuale miglioramento delle condizioni di salute e, trascorso
il quale, come spiegato dal medico SMR __________, si sarebbe verosimilmente
assistito ad una stabilità o eventualmente ad un peggioramento delle stesse - questo
Tribunale non condivide la scelta dell’amministrazione di sottoporre le
risultanze della valutazione per indipendenti del 13 maggio 2020 al vaglio del
SMR per un apprezzamento medico, basato sugli atti.
Questo modo di procedere
non risulta, infatti, a mente del TCA, sufficiente al fine di stabilire se,
come preteso dall’amministrazione, l’assicurato, nonostante uno stato di salute
rimasto stabile, abbia comunque negli anni sviluppato una sorta di
auto-riadattamento alle proprie limitazioni, tale da consentirgli di attingere
alle proprie risorse e di permettergli di svolgere attività economico-finanziarie
complesse come prima dell’evento dannoso.
Nonostante
nell’annotazione del 18 maggio 2020 il dr. __________ del SMR abbia
considerato, sulla base degli atti, che “è verosimile che da inizio 2010
l’assicurato abbia riacquisito adeguate capacità neuro-cognitive, del tutto
equiparabili allo status quo ante l’accidente cerebrale del 2007. Dal 01.2010
l’assicurato è verosimilmente in grado di svolgere attività
economico-finanziarie complesse come risulta dalla documentazione acquisita”
(cfr. doc. 123), questo Tribunale rileva che la questione, medica,
dell’eventuale intervenuto miglioramento della capacità lavorativa a seguito di
un adattamento alla disabilità avrebbe dovuto essere affrontata e risolta, dal
profilo medico, tramite un’adeguata valutazione peritale dell’assicurato (cfr.,
in questo senso, la già citata DTF 141 V 9, in particolare consid. 6.3.2, e
sentenze ivi citate, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che nell'ambito
della rivalutazione dello stato di salute e della capacità lavorativa, deve
essere approfondito lo stato di salute complessivo. Un effettivo cambiamento
della situazione sanitaria può risiedere anche nel fatto che, ad esempio, una
malattia è cambiata nella sua intensità e quindi nei suoi effetti sulla
capacità lavorativa, o in un migliore adattamento alla disabilità
dell'assicurato).
Questo Tribunale ritiene,
poi, che anche dal profilo economico l’istruttoria amministrativa non sia
esente da critiche, ma presenti, al contrario, delle lacune tali da non potere
essere considerata concludente ai fini del giudizio.
In particolare, il TCA
rileva come l’Ufficio AI abbia basato la decisione di soppressione con effetto
retroattivo della rendita intera della quale beneficiava l’assicurato sulle
sole risultanze della valutazione per indipendenti del 13 maggio 2020, senza
mai sentire personalmente il diretto interessato.
Questo
modo di agire non può essere avallato da questo Tribunale.
Pertinenti appaiono, al
riguardo, le obiezioni sollevate dal patrocinatore dell’assicurato, il quale ha
più volte rilevato che se solo l’amministrazione avesse sentito l’interessato, avrebbe
constatato come lo stesso avesse, già prima dell’evento dannoso del 2007, il
diritto di firma per due società, e avrebbe pure appreso che l’assicurato è
membro del CdA della __________ a titolo meramente onorifico, senza svolgere
alcun tipo di ruolo attivo o decisionale (cfr. doc. I).
Vista la complessità della
situazione esposta dall’ispettrice incaricata, il TCA ritiene che l’Ufficio AI,
prima di emettere la propria decisione, avrebbe dovuto, in ogni caso, convocare
l’assicurato – come effettivamente fatto tramite convocazione ad un incontro
fissato per il 17 marzo 2020 (cfr. doc. 113), poi annullato a causa del
soggiorno all’estero dell’interessato e alle limitazioni dettate dalla pandemia
da Covid 19 (cfr. doc. 116) e non più riproposto - al fine di chiarire quale
fosse il suo ruolo nelle diverse società elencate nella valutazione per
indipendenti del 13 maggio 2020.
Inoltre, non risulta dagli
atti che l’ispettrice incaricata o l’Ufficio AI abbiano preso contatto con le
diverse società, al fine di appurare se l’assicurato svolgesse effettivamente
un ruolo attivo e remunerato, come sostenuto nella decisione di soppressione
del diritto alla rendita impugnata.
Tale mancanza da parte
dell’amministrazione, vista l’importanza e la centralità della questione da
approfondire, costituisce una violazione del diritto di essere sentito, che non
può, a mente del TCA, essere superata rifacendosi al principio di valutazione
anticipata delle prove, come preteso dall’ispettrice incaricata nella presa di
posizione del 29 ottobre 2020 (cfr. doc. IV/1).
Questo Tribunale non può,
neppure, fare propria la determinazione del reddito da invalido posta alla base
della decisione di soppressione della rendita di invalidità, ritenuto come
l’ispettrice incaricata si sia basata sui dati fiscali definitivi riferiti ad
un solo anno (2010) e a quelli, non definitivi, del 2011 (oggetto di reclamo),
considerandoli affidabili e valevoli anche per gli anni a seguire.
Ora, posto che per potere
procedere alla soppressione, in sede di revisione, del diritto ad una rendita
di invalidità, al di là degli aspetti medici, occorra un mutamento stabile
delle condizioni economiche (cfr. STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 3,
nella quale l’Alta Corte ha rilevato come, di principio, non sia corretto far
capo al salario conseguito in un solo anno, ritenendo che ciò sia possibile
solo a condizione che si tratti di una situazione particolarmente stabile),
presupporre, come fatto dall’Ufficio AI, che i dati definitivi afferenti al
solo anno 2010 valgano pure per tutti gli anni a seguire non può essere
considerato sufficiente.
Dagli
atti emerge, infatti, che in data 5 maggio 2020 l’Ufficio tassazioni di Lugano
ha trasmesso all’UAI copia delle tassazioni 2010-2011-2012, apportando le
seguenti precisazioni:
" Allego copia
delle decisioni di tassazione emesse dal nostro ufficio.
Per quanto attiene alla decisione di tassazione 2011 è stato
interposto reclamo dal contribuente.
Oltre all’evasione del reclamo 2011, sono ferme nel nostro ufficio
le tassazioni 2013/2014/2017 e 2018; solo nella DF 2017 il contribuente indica
un reddito quale amm. di persona giuridica.
Le tassazioni 2016 e 1.1.17-28.02.2017 sono di competenza dell’UT
di __________.
Il contribuente viene definito fiscalmente “commerciante
d’immobili” pertanto, di norma, alla vendita di sostanza immobiliare gli viene
imputato un reddito di attività indipendente, imponibile solo per l’imposta federale,
per l’imposta cantonale è soggetto a Tassazione sugli utili immobiliari.”
(Pagg. 816-817 inc. 32.2020.132)
Da notare, inoltre, a questo proposito, che dal conto individuale
del 21 luglio 2020 della Cassa __________ risultino, per gli anni 2010 e 2011,
dei redditi considerevoli (e meglio fr. 269'900 per il 2010 e fr. 220'400 per
il 2011) - così come riportato dall’ispettrice incaricata nella valutazione per
indipendenti del 13 maggio 2020, poi ripresa in sede di decisione di
soppressione del diritto alla rendita - ma degli importi decisamente più
contenuti con riferimento agli anni 2018 e 2019 (vale a dire fr. 2'666 per il
2018 e fr. 21'328 per il 2019, cfr. pag. 535-536 inc. 32.2020.132).
Nonostante questo notevole cambiamento di redditi indicati nel
conto individuale dell’assicurato, l’amministrazione, nella decisione di
soppressione del diritto alla rendita impugnata - la cui correttezza è poi
stata ribadita nella risposta di causa - ha effettuato il raffronto dei redditi
prendendo in considerazione, quale reddito da invalido, unicamente gli importi
del 2010 e del 2011, rilevando che “se si confrontano i suindicati redditi da
valido e da invalido (cfr. art. 16 LPGA) emerge chiaramente che l’assicurato presenta
un grado AI dello 0% dal 2010 ad oggi. Ciò che comporta la soppressione
del diritto a rendita dell’assicurato dal 1° gennaio 2020” (cfr. doc. A2 inc. 32.2020.132,
corsivo della redattrice).
Sorprende constatare che nessun tipo di riferimento sia stato
fatto agli importi del 2018 e del 2019 riportati nel conto individuale
dell’assicurato, limitandosi l’amministrazione ad indicare, nella decisione di
soppressione del diritto alla rendita impugnata, in maniera immotivata, che
“eventuali minori introiti da lavoro negli anni successivi al 2011 non
sarebbero infatti riconducibili allo stato di salute, rimasto stazionario nel
corso degli ultimi 10 anni” (cfr. doc. A2 inc. 32.2020.132).
In
mancanza, quindi, di dati fiscali definitivi, eccezion fatta per l’anno 2010, e
alla luce di tutti gli importi, estremamente variabili, indicati nel conto
individuale dell’assicurato del 21 luglio 2020, il ragionamento dell’amministrazione
appare, dunque, in ogni caso affrettato, incompleto e bisognoso di ulteriori
approfondimenti.
Spetterà
quindi all’amministrazione, alla quale gli atti vanno rinviati per complemento
istruttorio, appurare la natura, la ragione e l’ammontare globale degli importi
ricevuti dall’interessato nel corso degli anni e, da ultimo, verificare se le
cifre del reddito da invalido indicate dall’ispettrice incaricata per gli anni
2010-2011 costituiscano un valore stabile anche per gli anni successivi. Per
fare ciò, evidentemente, occorrerà basarsi su dati fiscali definitivi.
2.8. Vista
la necessità di rinviare gli atti all’amministrazione per ulteriori
accertamenti e resa di un nuovo provvedimento in merito alla revisione del
diritto alla rendita di invalidità di cui era al beneficio l’assicurato (cfr.
consid. 2.7), le richieste di restituzione delle rendite (ordinaria e per
figlio), versate secondo l’amministrazione indebitamente dal 1° settembre 2019
al 1° settembre 2020 (cfr. doc. IV inc. 32.2020.143 e 32.2020.144) -strettamente
dipendenti dalla conferma, o meno, della soppressione della rendita
principale, circostanza che dovrà essere oggetto, come visto sopra, di
opportuno approfondimento - appaiono premature e
vanno, pertanto, anch’esse annullate.
2.9. Secondo gli art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2020), la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271
con riferimento), le spese per complessivi fr. 1’000.- vanno messe a
carico dell’Ufficio AI.
Ai ricorrenti,
rappresentati da due diversi avvocati, vanno assegnate ripetibili (art. 61 lett.
g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca) nella misura di fr. 2’500.-- per RI 1 e di fr. 2'000
per __________ e __________.
Ciò rende priva di oggetto
la richiesta del 19 aprile 2021 con la quale l’avv. __________ ha chiesto che __________
possa essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (cfr. doc. VII + 1 inc. 32.2020.144) (DTF 124 V 309, consid. 6 e,
tra le tante, sentenze 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011
del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA
32.2017.99 dell'8 gennaio 2018).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I ricorsi sono accolti
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione del 14 settembre 2020 di soppressione della
rendita con effetto retroattivo è annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si
pronunci nuovamente sul diritto alla rendita di RI 1.
§§ Le
due decisioni di restituzione del 1° ottobre 2020 sono annullate ai sensi del
consid. 2.8.
2. Le spese per complessivi fr.
1’000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà fr. 2'500.-- a RI
1 e fr. 2'000 a __________ e __________ a titolo di ripetibili (IVA inclusa),
ciò che rende priva di oggetto l'istanza
di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dall’avv. __________
per conto di __________.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni