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Decisione

32.2020.133

Assicurata contesta la ripartizione tra attività salariata (12%) e casalinga (88%) e sostiene che deve essere considerata salariata al 100%. Sulla base degli atti il Tribunale ha confermato la decisio

8 febbraio 2021Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va

ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione

si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata

dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,

op. cit., pag. 190-191).

2.5. Nella

presente fattispecie l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto ed ha considerato

l’assicurata salariata al 12% e casalinga all’88%.

La

ricorrente contesta tale valutazione, afferma di vivere con la sola figlia

maggiorenne, nata nel 1999, di non essere sposata, di non avere persone che si

fanno carico del suo sostentamento e che potrebbe in linea teorica essere

salariata al 100%. Per l’insorgente, se attualmente non svolge alcuna attività,

ciò è dovuto unicamente alla circostanza che anche in attività adeguate è stata

considerata inabile all’80%. In concreto, secondo l’assicurata, ci si trova

confrontati con una persona che era attiva professionalmente e che dopo essersi

occupata della figlia sino alla maggiore età potrebbe in linea teorica tornare

ad esercitare una normale professione. Ella evidenzia come nella precedente

procedura di assegnazione di una rendita AI, nel 2009, era stata considerata

invalida per un periodo limitato nel tempo sulla base di una incapacità

lavorativa totale in attività salariata. In presenza di una situazione simile e

tenuto conto che ora la figlia è maggiorenne, l’insorgente non ritiene si possa

modificare la ripartizione tra le attività. Il fatto che esercita un’attività

al 12% dimostra che può lavorare. L’insorgente chiede pertanto di essere

considerata salariata al 100%.

2.6. Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale, per i motivi che seguono, condivide la

ripartizione tra attività salariata (12%) e casalinga (per la restante quota

parte dell’88%) operata dall’Ufficio AI nella decisione impugnata.

Innanzitutto,

va ribadito che al fine di determinare il metodo applicabile, si deve stabilire

se la persona assicurata esercitava o meno un’attività lavorativa prima

dell’insorgere dell’invalidità. Poi, fondandosi sulla globalità delle

circostanze, va verificato se ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,

avrebbe o meno esercitato un’attività lavorativa.

In

concreto, dagli atti emerge che nell’ambito della prima domanda dell’8 gennaio

2009, inoltrata a causa del sorgere di un carcinoma mammario, e sfociata nel

riconoscimento di una rendita intera limitata nel tempo (dal 1° luglio 2009 al 31

gennaio 2010), la ricorrente, di formazione venditrice e che aveva lavorato da

ultimo presso la __________ fino alla nascita della figlia nel 1999, aveva

indicato di essere stata attiva nell’ambito della vendita delle cartelle delle

tombole nel 2006 (cfr. anche pag. 42 incarto AI), di essere casalinga ed al

beneficio di prestazioni assistenziali (pag. 16-17 incarto AI).

Con

la decisione del 4 novembre 2009 l’UAI ha posto l’assicurata al beneficio di

una rendita limitata nel tempo, indicando che senza il danno alla salute

avrebbe svolto un’attività lavorativa a tempo pieno e per questo motivo è stata

valutata come salariata (cfr. doc. 32, pag. 75 incarto AI). Ciò, poiché aveva

lavorato fino al 1999, ossia alla nascita della figlia (cfr. pag. 151 incarto

AI).

Nella

seconda domanda di prestazioni, datata 27 settembre 2019, la ricorrente ha

precisato di essere casalinga dal 1° gennaio 2000 e di effettuare lavori

saltuari con contratto. Ella ha indicato: “ultimo lavoro giugno 1999 c/o __________”

(pag. 83 incarto AI; cfr. anche pag. 151 incarto AI).

Dall’estratto

conto individuale emerge che l’insorgente dal 2010 è affiliata quale persona

senza attività lucrativa e dal 2014 percepisce un reddito annuo da attività

dipendente di circa fr 6'400 (pag. 111 incarto AI), per l’attività di custode

che svolge dal 1° luglio di quell’anno (cfr. pag. 151 incarto AI). Ella lavora

circa 5 ore a settimana, suddivise in base ai periodi e alle necessità (pag.

135 incarto AI). Dagli atti si vince inoltre che dalla prima registrazione nel

conto individuale della ricorrente, nel 1984, il reddito più elevato è stato

conseguito nel 1990 ed è pari a fr. 29'699 (pag. 222 incarto AI).

Nella

perizia psichiatrica del 26 maggio 2020 della dr.ssa med. __________,

specialista FMH psichiatria e psicoterapia, figura che l’interessata dalla

nascita della figlia, nel 1999, non ha più lavorato (pag. 179 incarto AI) e che

ha iniziato nel 2017 una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica,

interrotta dopo circa un anno.

Alla

luce della documentazione agli atti occorre pertanto concludere che prima del

danno alla salute, e meglio dell’incapacità lavorativa totale nella precedente

attività di custode (cfr. pag. 188 incarto AI) e dell’80% in attività adatte,

iniziata dal 4 luglio 2019 (cfr. rapporto SMR del 9 giugno 2020, doc. 59, pag.

188 incarto AI), la ricorrente svolgeva unicamente l’attività lavorativa di

Considerandi

custode al 12% e per il restante 88% l’attività di casalinga.

Agli

atti non vi è alcun indizio che possa far ritenere che senza il danno alla

salute, dopo tale data, l’interessata avrebbe svolto un’attività lavorativa in

una percentuale maggiore.

La

ricorrente, che dal 1° luglio 2014 lavora come custode/portinaia della __________

di __________ nella misura di 5 ore a settimana circa, che nella domanda di

prestazioni ha indicato di essere casalinga e di svolgere lavori saltuari, non

ha prodotto alcuna prova relativa ad eventuali ricerche di lavoro non andate a

buon fine o richieste di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

La

sua situazione economica precaria non ha inoltre subito cambiamenti particolari

negli ultimi tempi e la figlia, nata nel 1999, nel 2019 era ormai maggiorenne

già da due anni.

Non

vi è pertanto alcun motivo per ritenere che l’insorgente, da luglio 2019,

avrebbe svolto un’attività lavorativa in misura maggiore rispetto a quella già

esercitata se non fosse sorto il danno alla salute.

Quanto

alla circostanza che nella precedente procedura era stata considerata

salariata, va rammentato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni

revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata

dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98.

V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150).

In

queste condizioni questo Tribunale deve concludere, in applicazione del

principio della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel

settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che

l’assicurata, senza il danno alla salute, non avrebbe aumentato il grado di

attività lavorativa.

La

ripartizione effettuata dall’UAI va di conseguenza confermata.

2.7

Quanto alle

conseguenze economiche del danno alla salute, l'insorgente non ha contestato,

come tali, gli importi di partenza ritenuti a titolo di reddito da valido e di

reddito da invalido, né ha censurato gli esiti della perizia psichiatrica del

26.

maggio 2020 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, da

cui non vi è alcun motivo di dipartirsi, e secondo cui l’interessata,

completamente inabile al lavoro nella precedente attività ed inabile all’80% in

attività leggere, è completamente abile quale casalinga (doc. 57, pag. 176-185

incarto AI).

In applicazione del metodo misto, accertato un impedimento del

79.

% in attività salariata (raffrontando il reddito da valida di fr. 51'168

con quello da invalida di fr. 10'562.07 [tenuto conto dell’incapacità

lavorativa dell’80% e di una riduzione ulteriore del 5%] e dello 0% quale

casalinga, si ottiene un grado d’invalidità del 9.546% (grado d’invalidità del

9.

% in attività salariata [12% X 79.55%] + grado d’invalidità dello 0% in

attività casalinga 88% X 0%]), arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 10% e che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr.

art. 28 cpv. 2 LAI).

2.8

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed

applicabile in concreto (cfr. disposizione transitoria, art. 83 LPGA), la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta

a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Nel

caso di specie, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe

a carico della ricorrente.

L’insorgente, a beneficio

dell’assistenza sociale, ha tuttavia chiesto di poter essere esonerata dal

pagamento delle spese (cfr. doc. I e III).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Va

da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della

necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinata

da un legale.

Nel caso concreto, le condizioni per concedere l’esonero

dal pagamento delle spese sono date, poiché la vertenza non era sin dall’inizio

priva di esito favorevole e la ricorrente si trova in una situazione di estrema

indigenza, riservato

l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse

in futuro migliorare (cfr. STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA

del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V

174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che la

ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che

sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di esenzione dal

pagamento delle spese di giustizia è accolta.

3. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente e sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti