32.2020.133
Assicurata contesta la ripartizione tra attività salariata (12%) e casalinga (88%) e sostiene che deve essere considerata salariata al 100%. Sulla base degli atti il Tribunale ha confermato la decisione dell'amministrazione
8 febbraio 2021Italiano26 min
presente fattispecie l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto ed ha considerato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.133
cs
Lugano
8 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 21 settembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1966, l’8
gennaio 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI (doc. 2, pag. 3-10
incarto AI). Con decisione del 4 novembre 2011 l’UAI l’ha posta al beneficio di
una rendita intera dal 1° luglio 2009 al 31 gennaio 2010 (doc. 33, pag. 78-79
incarto AI).
1.2. Il 27 settembre 2019 RI 1 ha
inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. 36, pag. 96 incarto AI). Dopo
aver eseguito gli accertamenti medici ed economici ritenuti necessari, con
decisione del 21 settembre 2020 (doc. A), preavvisata dal progetto del 9 luglio
2020 (doc. 63, pag. 198-200 incarto AI), l’UAI, applicato il metodo misto (12%
salariata; 88% casalinga), ha respinto la domanda poiché il grado d’invalidità
(10%), non permette il versamento di una rendita.
1.3. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione, chiedendo di essere esonerata dal pagamento delle spese
e di essere posta al beneficio di una rendita intera (doc. I). La ricorrente,
rammentate le norme applicabili, sostiene di non poter essere considerata
casalinga, ma persona salariata al 100%.
1.4. Con risposta del 3 novembre
2020 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.5. L’11 novembre 2020
l’insorgente ha prodotto quale mezzo di prova il CD ricevuto dall’amministrazione
contenente tutto l’incarto dell’UAI per comprovare la sua completa inabilità
lavorativa in attività salariata. Ella evidenzia di “essere stata resa
idonea a svolgere le mansioni di casalinga” ma di non percepire alcun
reddito per tale attività e pertanto chiede di non considerarlo per il calcolo
della perdita di guadagno (doc. VIII).
in diritto
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile
da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire
nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in
assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto d’incapacità di
guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC
1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In
questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato
che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni
consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda
un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione
dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L’art.
27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017,
precisava che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori
domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica
utilità.
Secondo
la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività
assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di
patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività
del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande
invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere
fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un
confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare
(DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le
attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla
salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si
può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,
1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori
che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Nel
nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI
prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7
capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli
usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI
stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di
membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell’Ordinanza
sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte
dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro,
“Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg.
(45-46)).
Come emerge dalle spiegazioni
pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica
dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) –
Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività
lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti
dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla
sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2 febbraio 2016,
si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a
un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che
soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità
dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da
terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia
domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono
invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come
mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).
Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e
pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2
pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato dall’Ufficio
federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1°
gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici
necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.
Per stabilire se un’attività
nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività
lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se
si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte)
dietro pagamento.
È per esempio il caso di
lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della
conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la
pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre
mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere
ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,
infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento
(persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va
considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che
essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora osservato che sia
per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si
tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti
prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi
a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per
contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima
dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una
limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi
come prima.
Ritenuto come la modifica
riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di
porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le
attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità
vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere
eseguite da terzi dietro pagamento – non rientrano tra le attività da
considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell’Ordinanza
hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande
invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1°
gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg.
spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua
inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
2.3. Nel
caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza
dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna
applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre
determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è
stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla
legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata
in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V
504 e DTF 133 V 477.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Un’eventuale ridotta
capacità nell'ambito professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete
(secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro
settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate
condizioni.
Ricordato
che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività
lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre
mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione
del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo
libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante
ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie
è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata
a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità
per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza
consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,
l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la
giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei
redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni
consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito
lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività
lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al
riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).
Occorre altresì
ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei
diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera
(7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle
persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o una riduzione della
stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 9C_671/2017 del 12
luglio 2018 consid. 3.2.1 con riferimenti).
Infine
va fatto presente che, oltre all’art. 27 OAI, anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4 OAI
è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare, conformemente
all’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo modello di
calcolo.
Al
riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore
equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”,
risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo
per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che
contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa
anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta
del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore
della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018 (…)”.
2.4. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito
verificare,
fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa.
Ad
esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività
lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno
alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva
svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel
caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla
nascita del diritto alla rendita.
Da
considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le
condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale,
le affinità e la personalità dell'assicurato.
A
nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per
esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del
mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità
economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto
2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth,
Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e
60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg
1999, pag. 190).
Questa
valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA
Fatti
I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va
ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione
si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata
dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,
98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente
pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,
op. cit., pag. 190-191).
2.5. Nella
presente fattispecie l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto ed ha considerato
l’assicurata salariata al 12% e casalinga all’88%.
La
ricorrente contesta tale valutazione, afferma di vivere con la sola figlia
maggiorenne, nata nel 1999, di non essere sposata, di non avere persone che si
fanno carico del suo sostentamento e che potrebbe in linea teorica essere
salariata al 100%. Per l’insorgente, se attualmente non svolge alcuna attività,
ciò è dovuto unicamente alla circostanza che anche in attività adeguate è stata
considerata inabile all’80%. In concreto, secondo l’assicurata, ci si trova
confrontati con una persona che era attiva professionalmente e che dopo essersi
occupata della figlia sino alla maggiore età potrebbe in linea teorica tornare
ad esercitare una normale professione. Ella evidenzia come nella precedente
procedura di assegnazione di una rendita AI, nel 2009, era stata considerata
invalida per un periodo limitato nel tempo sulla base di una incapacità
lavorativa totale in attività salariata. In presenza di una situazione simile e
tenuto conto che ora la figlia è maggiorenne, l’insorgente non ritiene si possa
modificare la ripartizione tra le attività. Il fatto che esercita un’attività
al 12% dimostra che può lavorare. L’insorgente chiede pertanto di essere
considerata salariata al 100%.
2.6. Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale, per i motivi che seguono, condivide la
ripartizione tra attività salariata (12%) e casalinga (per la restante quota
parte dell’88%) operata dall’Ufficio AI nella decisione impugnata.
Innanzitutto,
va ribadito che al fine di determinare il metodo applicabile, si deve stabilire
se la persona assicurata esercitava o meno un’attività lavorativa prima
dell’insorgere dell’invalidità. Poi, fondandosi sulla globalità delle
circostanze, va verificato se ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,
avrebbe o meno esercitato un’attività lavorativa.
In
concreto, dagli atti emerge che nell’ambito della prima domanda dell’8 gennaio
2009, inoltrata a causa del sorgere di un carcinoma mammario, e sfociata nel
riconoscimento di una rendita intera limitata nel tempo (dal 1° luglio 2009 al 31
gennaio 2010), la ricorrente, di formazione venditrice e che aveva lavorato da
ultimo presso la __________ fino alla nascita della figlia nel 1999, aveva
indicato di essere stata attiva nell’ambito della vendita delle cartelle delle
tombole nel 2006 (cfr. anche pag. 42 incarto AI), di essere casalinga ed al
beneficio di prestazioni assistenziali (pag. 16-17 incarto AI).
Con
la decisione del 4 novembre 2009 l’UAI ha posto l’assicurata al beneficio di
una rendita limitata nel tempo, indicando che senza il danno alla salute
avrebbe svolto un’attività lavorativa a tempo pieno e per questo motivo è stata
valutata come salariata (cfr. doc. 32, pag. 75 incarto AI). Ciò, poiché aveva
lavorato fino al 1999, ossia alla nascita della figlia (cfr. pag. 151 incarto
AI).
Nella
seconda domanda di prestazioni, datata 27 settembre 2019, la ricorrente ha
precisato di essere casalinga dal 1° gennaio 2000 e di effettuare lavori
saltuari con contratto. Ella ha indicato: “ultimo lavoro giugno 1999 c/o __________”
(pag. 83 incarto AI; cfr. anche pag. 151 incarto AI).
Dall’estratto
conto individuale emerge che l’insorgente dal 2010 è affiliata quale persona
senza attività lucrativa e dal 2014 percepisce un reddito annuo da attività
dipendente di circa fr 6'400 (pag. 111 incarto AI), per l’attività di custode
che svolge dal 1° luglio di quell’anno (cfr. pag. 151 incarto AI). Ella lavora
circa 5 ore a settimana, suddivise in base ai periodi e alle necessità (pag.
135 incarto AI). Dagli atti si vince inoltre che dalla prima registrazione nel
conto individuale della ricorrente, nel 1984, il reddito più elevato è stato
conseguito nel 1990 ed è pari a fr. 29'699 (pag. 222 incarto AI).
Nella
perizia psichiatrica del 26 maggio 2020 della dr.ssa med. __________,
specialista FMH psichiatria e psicoterapia, figura che l’interessata dalla
nascita della figlia, nel 1999, non ha più lavorato (pag. 179 incarto AI) e che
ha iniziato nel 2017 una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica,
interrotta dopo circa un anno.
Alla
luce della documentazione agli atti occorre pertanto concludere che prima del
danno alla salute, e meglio dell’incapacità lavorativa totale nella precedente
attività di custode (cfr. pag. 188 incarto AI) e dell’80% in attività adatte,
iniziata dal 4 luglio 2019 (cfr. rapporto SMR del 9 giugno 2020, doc. 59, pag.
188 incarto AI), la ricorrente svolgeva unicamente l’attività lavorativa di
Considerandi
custode al 12% e per il restante 88% l’attività di casalinga.
Agli
atti non vi è alcun indizio che possa far ritenere che senza il danno alla
salute, dopo tale data, l’interessata avrebbe svolto un’attività lavorativa in
una percentuale maggiore.
La
ricorrente, che dal 1° luglio 2014 lavora come custode/portinaia della __________
di __________ nella misura di 5 ore a settimana circa, che nella domanda di
prestazioni ha indicato di essere casalinga e di svolgere lavori saltuari, non
ha prodotto alcuna prova relativa ad eventuali ricerche di lavoro non andate a
buon fine o richieste di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
La
sua situazione economica precaria non ha inoltre subito cambiamenti particolari
negli ultimi tempi e la figlia, nata nel 1999, nel 2019 era ormai maggiorenne
già da due anni.
Non
vi è pertanto alcun motivo per ritenere che l’insorgente, da luglio 2019,
avrebbe svolto un’attività lavorativa in misura maggiore rispetto a quella già
esercitata se non fosse sorto il danno alla salute.
Quanto
alla circostanza che nella precedente procedura era stata considerata
salariata, va rammentato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni
revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata
dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,
98.
V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente
pubblicata in DTF 120 V 150).
In
queste condizioni questo Tribunale deve concludere, in applicazione del
principio della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel
settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che
l’assicurata, senza il danno alla salute, non avrebbe aumentato il grado di
attività lavorativa.
La
ripartizione effettuata dall’UAI va di conseguenza confermata.
2.7
Quanto alle
conseguenze economiche del danno alla salute, l'insorgente non ha contestato,
come tali, gli importi di partenza ritenuti a titolo di reddito da valido e di
reddito da invalido, né ha censurato gli esiti della perizia psichiatrica del
26.
maggio 2020 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, da
cui non vi è alcun motivo di dipartirsi, e secondo cui l’interessata,
completamente inabile al lavoro nella precedente attività ed inabile all’80% in
attività leggere, è completamente abile quale casalinga (doc. 57, pag. 176-185
incarto AI).
In applicazione del metodo misto, accertato un impedimento del
79.55% in attività salariata (raffrontando il reddito da valida di fr. 51'168
con quello da invalida di fr. 10'562.07 [tenuto conto dell’incapacità
lavorativa dell’80% e di una riduzione ulteriore del 5%] e dello 0% quale
casalinga, si ottiene un grado d’invalidità del 9.546% (grado d’invalidità del
9.546% in attività salariata [12% X 79.55%] + grado d’invalidità dello 0% in
attività casalinga 88% X 0%]), arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 10% e che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr.
art. 28 cpv. 2 LAI).
2.8
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed
applicabile in concreto (cfr. disposizione transitoria, art. 83 LPGA), la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta
a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Nel
caso di specie, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe
a carico della ricorrente.
L’insorgente, a beneficio
dell’assistenza sociale, ha tuttavia chiesto di poter essere esonerata dal
pagamento delle spese (cfr. doc. I e III).
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione
dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,
mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale
(DTF 110 V 362).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il
diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in
cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Va
da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della
necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinata
da un legale.
Nel caso concreto, le condizioni per concedere l’esonero
dal pagamento delle spese sono date, poiché la vertenza non era sin dall’inizio
priva di esito favorevole e la ricorrente si trova in una situazione di estrema
indigenza, riservato
l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse
in futuro migliorare (cfr. STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA
del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V
174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che la
ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che
sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di esenzione dal
pagamento delle spese di giustizia è accolta.
3. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente e sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti