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Decisione

32.2020.133

Assicurata contesta la ripartizione tra attività salariata (12%) e casalinga (88%) e sostiene che deve essere considerata salariata al 100%. Sulla base degli atti il Tribunale ha confermato la decisione dell'amministrazione

8 febbraio 2021Italiano26 min

presente fattispecie l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto ed ha considerato

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.133

cs

Lugano

8 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 21 settembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1966, l’8

gennaio 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI (doc. 2, pag. 3-10

incarto AI). Con decisione del 4 novembre 2011 l’UAI l’ha posta al beneficio di

una rendita intera dal 1° luglio 2009 al 31 gennaio 2010 (doc. 33, pag. 78-79

incarto AI).

1.2. Il 27 settembre 2019 RI 1 ha

inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. 36, pag. 96 incarto AI). Dopo

aver eseguito gli accertamenti medici ed economici ritenuti necessari, con

decisione del 21 settembre 2020 (doc. A), preavvisata dal progetto del 9 luglio

2020 (doc. 63, pag. 198-200 incarto AI), l’UAI, applicato il metodo misto (12%

salariata; 88% casalinga), ha respinto la domanda poiché il grado d’invalidità

(10%), non permette il versamento di una rendita.

1.3. RI 1 è insorta al TCA contro

la predetta decisione, chiedendo di essere esonerata dal pagamento delle spese

e di essere posta al beneficio di una rendita intera (doc. I). La ricorrente,

rammentate le norme applicabili, sostiene di non poter essere considerata

casalinga, ma persona salariata al 100%.

1.4. Con risposta del 3 novembre

2020 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

1.5. L’11 novembre 2020

l’insorgente ha prodotto quale mezzo di prova il CD ricevuto dall’amministrazione

contenente tutto l’incarto dell’UAI per comprovare la sua completa inabilità

lavorativa in attività salariata. Ella evidenzia di “essere stata resa

idonea a svolgere le mansioni di casalinga” ma di non percepire alcun

reddito per tale attività e pertanto chiede di non considerarlo per il calcolo

della perdita di guadagno (doc. VIII).

in diritto

2.1. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile

da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il

reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato

invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi

essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire

nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in

assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la

giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.2. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto d’incapacità di

guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC

1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In

questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato

che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni

consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda

un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione

dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

L’art.

27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017,

precisava che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa

occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori

domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica

utilità.

Secondo

la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività

assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di

patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività

del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande

invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere

fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un

confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare

(DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le

attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla

salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si

può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,

1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se

l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia

essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è

ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori

che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o

quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

Nel

nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI

prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7

capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli

usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI

stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di

membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

Con la modifica dell’Ordinanza

sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte

dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro,

“Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg.

(45-46)).

Come emerge dalle spiegazioni

pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica

dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) –

Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività

lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti

dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla

sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2 febbraio 2016,

si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a

un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

Si tratta delle attività che

soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità

dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da

terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia

domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono

invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come

mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).

Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e

pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2

pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

Come evidenziato dall’Ufficio

federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1°

gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici

necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.

Per stabilire se un’attività

nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività

lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se

si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte)

dietro pagamento.

È per esempio il caso di

lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della

conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la

pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre

mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere

ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,

infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento

(persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va

considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che

essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.

Va ancora osservato che sia

per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si

tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti

prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi

a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per

contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima

dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una

limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi

come prima.

Ritenuto come la modifica

riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di

porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le

attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità

vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere

eseguite da terzi dietro pagamento – non rientrano tra le attività da

considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

Le nuove norme dell’Ordinanza

hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande

invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1°

gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg.

spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua

inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

2.3. Nel

caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza

dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna

applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato

esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo

l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per

questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre

determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e

valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è

stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla

legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata

in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,

pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, DTF 133 V

504 e DTF 133 V 477.

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria

giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Un’eventuale ridotta

capacità nell'ambito professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete

(secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro

settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate

condizioni.

Ricordato

che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività

lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre

mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione

del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo

libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante

ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie

è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Chiamata

a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità

per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza

consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,

l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la

giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei

redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo

parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni

consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito

lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività

lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al

riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).

Occorre altresì

ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei

diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera

(7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle

persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli

motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto

il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con

attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo

parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una

soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o una riduzione della

stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può

essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018

consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso

di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 9C_671/2017 del 12

luglio 2018 consid. 3.2.1 con riferimenti).

Infine

va fatto presente che, oltre all’art. 27 OAI, anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4 OAI

è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare, conformemente

all’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo modello di

calcolo.

Al

riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore

equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”,

risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo

per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che

contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa

anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta

del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore

della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018 (…)”.

2.4. Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito

verificare,

fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa.

Ad

esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente

prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività

lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno

alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva

svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel

caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla

nascita del diritto alla rendita.

Da

considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le

condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale,

le affinità e la personalità dell'assicurato.

A

nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per

esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del

mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità

economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto

2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth,

Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e

60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg

1999, pag. 190).

Questa

valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica

dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale

dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA

Fatti

I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va

ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione

si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata

dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,

op. cit., pag. 190-191).

2.5. Nella

presente fattispecie l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto ed ha considerato

l’assicurata salariata al 12% e casalinga all’88%.

La

ricorrente contesta tale valutazione, afferma di vivere con la sola figlia

maggiorenne, nata nel 1999, di non essere sposata, di non avere persone che si

fanno carico del suo sostentamento e che potrebbe in linea teorica essere

salariata al 100%. Per l’insorgente, se attualmente non svolge alcuna attività,

ciò è dovuto unicamente alla circostanza che anche in attività adeguate è stata

considerata inabile all’80%. In concreto, secondo l’assicurata, ci si trova

confrontati con una persona che era attiva professionalmente e che dopo essersi

occupata della figlia sino alla maggiore età potrebbe in linea teorica tornare

ad esercitare una normale professione. Ella evidenzia come nella precedente

procedura di assegnazione di una rendita AI, nel 2009, era stata considerata

invalida per un periodo limitato nel tempo sulla base di una incapacità

lavorativa totale in attività salariata. In presenza di una situazione simile e

tenuto conto che ora la figlia è maggiorenne, l’insorgente non ritiene si possa

modificare la ripartizione tra le attività. Il fatto che esercita un’attività

al 12% dimostra che può lavorare. L’insorgente chiede pertanto di essere

considerata salariata al 100%.

2.6. Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale, per i motivi che seguono, condivide la

ripartizione tra attività salariata (12%) e casalinga (per la restante quota

parte dell’88%) operata dall’Ufficio AI nella decisione impugnata.

Innanzitutto,

va ribadito che al fine di determinare il metodo applicabile, si deve stabilire

se la persona assicurata esercitava o meno un’attività lavorativa prima

dell’insorgere dell’invalidità. Poi, fondandosi sulla globalità delle

circostanze, va verificato se ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,

avrebbe o meno esercitato un’attività lavorativa.

In

concreto, dagli atti emerge che nell’ambito della prima domanda dell’8 gennaio

2009, inoltrata a causa del sorgere di un carcinoma mammario, e sfociata nel

riconoscimento di una rendita intera limitata nel tempo (dal 1° luglio 2009 al 31

gennaio 2010), la ricorrente, di formazione venditrice e che aveva lavorato da

ultimo presso la __________ fino alla nascita della figlia nel 1999, aveva

indicato di essere stata attiva nell’ambito della vendita delle cartelle delle

tombole nel 2006 (cfr. anche pag. 42 incarto AI), di essere casalinga ed al

beneficio di prestazioni assistenziali (pag. 16-17 incarto AI).

Con

la decisione del 4 novembre 2009 l’UAI ha posto l’assicurata al beneficio di

una rendita limitata nel tempo, indicando che senza il danno alla salute

avrebbe svolto un’attività lavorativa a tempo pieno e per questo motivo è stata

valutata come salariata (cfr. doc. 32, pag. 75 incarto AI). Ciò, poiché aveva

lavorato fino al 1999, ossia alla nascita della figlia (cfr. pag. 151 incarto

AI).

Nella

seconda domanda di prestazioni, datata 27 settembre 2019, la ricorrente ha

precisato di essere casalinga dal 1° gennaio 2000 e di effettuare lavori

saltuari con contratto. Ella ha indicato: “ultimo lavoro giugno 1999 c/o __________”

(pag. 83 incarto AI; cfr. anche pag. 151 incarto AI).

Dall’estratto

conto individuale emerge che l’insorgente dal 2010 è affiliata quale persona

senza attività lucrativa e dal 2014 percepisce un reddito annuo da attività

dipendente di circa fr 6'400 (pag. 111 incarto AI), per l’attività di custode

che svolge dal 1° luglio di quell’anno (cfr. pag. 151 incarto AI). Ella lavora

circa 5 ore a settimana, suddivise in base ai periodi e alle necessità (pag.

135 incarto AI). Dagli atti si vince inoltre che dalla prima registrazione nel

conto individuale della ricorrente, nel 1984, il reddito più elevato è stato

conseguito nel 1990 ed è pari a fr. 29'699 (pag. 222 incarto AI).

Nella

perizia psichiatrica del 26 maggio 2020 della dr.ssa med. __________,

specialista FMH psichiatria e psicoterapia, figura che l’interessata dalla

nascita della figlia, nel 1999, non ha più lavorato (pag. 179 incarto AI) e che

ha iniziato nel 2017 una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica,

interrotta dopo circa un anno.

Alla

luce della documentazione agli atti occorre pertanto concludere che prima del

danno alla salute, e meglio dell’incapacità lavorativa totale nella precedente

attività di custode (cfr. pag. 188 incarto AI) e dell’80% in attività adatte,

iniziata dal 4 luglio 2019 (cfr. rapporto SMR del 9 giugno 2020, doc. 59, pag.

188 incarto AI), la ricorrente svolgeva unicamente l’attività lavorativa di

Considerandi

custode al 12% e per il restante 88% l’attività di casalinga.

Agli

atti non vi è alcun indizio che possa far ritenere che senza il danno alla

salute, dopo tale data, l’interessata avrebbe svolto un’attività lavorativa in

una percentuale maggiore.

La

ricorrente, che dal 1° luglio 2014 lavora come custode/portinaia della __________

di __________ nella misura di 5 ore a settimana circa, che nella domanda di

prestazioni ha indicato di essere casalinga e di svolgere lavori saltuari, non

ha prodotto alcuna prova relativa ad eventuali ricerche di lavoro non andate a

buon fine o richieste di indennità giornaliere dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

La

sua situazione economica precaria non ha inoltre subito cambiamenti particolari

negli ultimi tempi e la figlia, nata nel 1999, nel 2019 era ormai maggiorenne

già da due anni.

Non

vi è pertanto alcun motivo per ritenere che l’insorgente, da luglio 2019,

avrebbe svolto un’attività lavorativa in misura maggiore rispetto a quella già

esercitata se non fosse sorto il danno alla salute.

Quanto

alla circostanza che nella precedente procedura era stata considerata

salariata, va rammentato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni

revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata

dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98.

V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150).

In

queste condizioni questo Tribunale deve concludere, in applicazione del

principio della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel

settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), che

l’assicurata, senza il danno alla salute, non avrebbe aumentato il grado di

attività lavorativa.

La

ripartizione effettuata dall’UAI va di conseguenza confermata.

2.7

Quanto alle

conseguenze economiche del danno alla salute, l'insorgente non ha contestato,

come tali, gli importi di partenza ritenuti a titolo di reddito da valido e di

reddito da invalido, né ha censurato gli esiti della perizia psichiatrica del

26.

maggio 2020 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, da

cui non vi è alcun motivo di dipartirsi, e secondo cui l’interessata,

completamente inabile al lavoro nella precedente attività ed inabile all’80% in

attività leggere, è completamente abile quale casalinga (doc. 57, pag. 176-185

incarto AI).

In applicazione del metodo misto, accertato un impedimento del

79.55% in attività salariata (raffrontando il reddito da valida di fr. 51'168

con quello da invalida di fr. 10'562.07 [tenuto conto dell’incapacità

lavorativa dell’80% e di una riduzione ulteriore del 5%] e dello 0% quale

casalinga, si ottiene un grado d’invalidità del 9.546% (grado d’invalidità del

9.546% in attività salariata [12% X 79.55%] + grado d’invalidità dello 0% in

attività casalinga 88% X 0%]), arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 10% e che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr.

art. 28 cpv. 2 LAI).

2.8

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed

applicabile in concreto (cfr. disposizione transitoria, art. 83 LPGA), la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta

a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Nel

caso di specie, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.--, vanno messe

a carico della ricorrente.

L’insorgente, a beneficio

dell’assistenza sociale, ha tuttavia chiesto di poter essere esonerata dal

pagamento delle spese (cfr. doc. I e III).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale

(DTF 110 V 362).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.

Va

da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della

necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinata

da un legale.

Nel caso concreto, le condizioni per concedere l’esonero

dal pagamento delle spese sono date, poiché la vertenza non era sin dall’inizio

priva di esito favorevole e la ricorrente si trova in una situazione di estrema

indigenza, riservato

l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse

in futuro migliorare (cfr. STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA

del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V

174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che la

ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che

sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di esenzione dal

pagamento delle spese di giustizia è accolta.

3. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente e sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti