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Decisione

32.2020.134

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 aprile 2021Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I SMR sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato, determinante per l'AI secondo l'art. 6 LPGA, di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi (art. 59 cpv. 2bis LAI; cfr.

inoltre le disposizioni esecutive di cui agli artt. 47-49 OAI). I rapporti

interni del SMR ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LAI non

pongono autonomamente delle diagnosi, bensì apprezzano sotto l'aspetto medico i

reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare - a beneficio anche

dell'amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono

necessariamente di simili conoscenze specialistiche - la situazione medica.

Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga

visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene

necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della

documentazione esistente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce

pertanto, per invalsa giurisprudenza, un motivo per mettere in dubbio la

validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura

probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]

consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio

2012 consid. 4.2; STCA 32.2021.10 del 22 marzo 2021; STCA 32.2020.21 del 20

agosto 2020).

Da quanto precede discende che la lamentela dell'assicurata di

superficialità della valutazione del Servizio Medico Regionale va respinta e la

validità dei suoi rapporti deve essere confermata. Il dr. __________ ha infatti

esaminato nel dettaglio e compiutamente le condizioni di salute della

ricorrente sulla base di tutti gli atti medici e non ha ritenuto determinante

esaminarla di persona.

Riconosciuto il valore invalidante della malattia ortopedica e

urologica, occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del

danno alla salute subìto.

2.9. La ricorrente non ha

contestato la determinazione del grado di invalidità per la quota parte

salariata del 40%, che l'Ufficio AI ha stabilito nel 50%. Infatti, malgrado la

sua capacità lavorativa residua fosse del 70% in attività adatte, stante il

compimento dei 64 anni di lì a pochi mesi, d'avviso del consulente in

integrazione professionale l'assicurata non risultava reintegrabile nel mondo

del lavoro. Pertanto, l'amministrazione ha ritenuto di doversi basare sul grado

di inabilità lavorativa nella precedente attività di collaboratrice domestica

che l'SMR ha stabilito nel 50% e da ciò ha fissato in pari percentuale il grado

di invalidità (50%).

L'assicurata ha però impugnato la fissazione nel 26,50% delle

limitazioni nello svolgere le mansioni di casalinga per la quota parte del 60%.

A suo dire, i gradi di impedimento ritenuti dall'assistente sociale sarebbero

troppo bassi e andrebbero aumentati in funzione delle reali difficoltà che essa

aveva nel preparare i pasti, nel pulire la casa e nell'effettuare gli acquisti.

2.10. Il 9 giugno 2020 l'assistente

sociale ha valutato al domicilio della ricorrente gli impedimenti a svolgere le

mansioni consuete.

Nel rapporto del 30 giugno 2020 (doc. 35) la funzionaria ha

esposto i disturbi soggettivi così come indicatile dall'assicurata, rilevando

in particolare le difficoltà di deambulazione, possibile solo con l'ausilio

delle stampelle, i problemi al sistema urinario che comportava la pratica di

autocateterismo una volta al giorno (6 volte al giorno fino a marzo 2020),

l'incontinenza fecale, i formicolii e i lievi dolori alle mani, i dolori alle

ginocchia nella flessione-estensione dell'articolazione, l'impossibilità di

mantenere la posizione eretta per più di 10 minuti e di camminare oltre i 100

metri.

Nella preparazione dei pasti e nel pulire la cucina, l'assistente

sociale ha accertato che la ricorrente si occupava ancora della preparazione dei

pasti quotidiani per sé e la figlia convivente.

A differenza di prima dell'insorgenza del danno, però, preparava

solo pietanze semplici e sbrigative, alternando la postura in piedi-seduta a

seconda delle esigenze e con l'aiuto di uno sgabello alto. L'assicurata si

occupava pure di riordinare la cucina facendo delle pause, mentre la figlia

apparecchiava/ sparecchiava la tavola, caricava/scaricava la lavastoviglie e

collaborava nel riordino.

Queste indicazioni sono state fornite dall'assicurata medesima,

perciò non v'è motivo di metterle in dubbio. La circostanza che da ciò la

funzionaria abbia tratto la conclusione che l'interessata manteneva una buona

autonomia nello svolgere queste attività, e che perciò l'impedimento

nell'eseguirle era (solo) del 10%, va qui tutelata. Considerato infatti che la

ricorrente era in grado di svolgere sostanzialmente tutte le attività legate

alla preparazione dei pasti, necessitando soltanto di pause supplementari e di

alternare la posizione come peraltro indicato dal Servizio Medico Regionale

quali limitazioni funzionali, non vi sono ragioni affinché il grado di

impedimento debba essere maggiore. Essa faceva inoltre correttamente capo sia

all'ausilio di uno sgabello sia all'aiuto della figlia in virtù dell'obbligo di

ridurre il danno e il fatto che cucinava soltanto pietanze semplici e

sbrigative non è un valido motivo per giustificare un aumento dell'impedimento.

L'interessata ha dichiarato all'assistente sociale che eseguiva

ancora la maggior parte delle attività di pulizia, distribuendole sull'arco

della settimana e con un ritmo lento, essendo impedita dovendosi sostenere

almeno con una stampella. Eccetto lavare i pavimenti, la vasca da bagno e pulire

le scale, attività che ha delegato alla figlia, era in grado di svolgere da

sola le altre mansioni, adottando anche degli accorgimenti quali un attrezzo a

manico lungo per pulire i vetri o farsi trasportare il sacco della spazzatura

fino alla macchina dalla figlia lungo le scale.

Sulla scorta di ciò, non v'è motivo di dubitare della fissazione

di un impedimento del 50%, che tiene conto della necessità di più tempo per

svolgere le mansioni leggere dovendosi sostenere con una stampella e del minore

rendimento nello svolgere quelle più pesanti. Una maggiore percentuale non è

giustificata, visto che l'assicurata eseguiva autonomamente queste mansioni.

Nel trasportare la spesa pesante l'assicurata manifestava dei

limiti, che risolveva con l'indispensabile accompagnamento della figlia una

volta alla settimana per la spesa settimanale, mentre per la spesa quotidiana

essa era autonoma e si spostava con l'automobile, accusando difficoltà nella

deambulazione che avveniva con l'aiuto di almeno una stampella.

L'interessata si occupava invece da sola di sbrigare le questioni

burocratiche, recandosi anche in posta e in banca.

Pertanto, tenuto conto dell'impossibilità (soltanto) di

trasportare dei pesi così come stabilito dall'SMR, ma di essere in grado di

gestire autonomamente le commissioni più leggere, il 20% di impedimento

ritenuto dalla funzionaria esperta in materia non va messo in discussione.

La circostanza lamentata dalla ricorrente di non potere stirare in

piedi non è un particolare impedimento nell'esecuzione di questa mansione

consueta. Essa vi ha infatti rimediato stirando da seduta, seppure impiegando

più tempo e dovendo riproporre tale attività il giorno seguente dopo un'ora di

lavoro. Per quanto concerne il bucato, l'assicurata si faceva aiutare dalla

figlia unicamente nel trasportare la cesta dei panni in lavanderia e poi

provvedeva da sola sia a caricare sia a svuotare la lavatrice e a stendere i

panni su uno stendibiancheria basso. L'impedimento del 20%, dato dai limiti

funzionali individuati, è dunque adeguato e non si ritiene giustificata una

Considerandi

maggiore percentuale.

2.11

A proposito del valore

probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, nella DTF 128 V 93 l'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rilevato quanto segue:

“(…)

4.

Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V

352.

Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist

wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche

Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens

der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und

Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die

Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der

Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss

plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage

stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in

Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all

dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,

sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben

umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden

Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das

gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson

näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige

Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf

Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig

zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an

Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem

gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art.

73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das

volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den

Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie

Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung

tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01).(…)".

La Massima Istanza ha stabilito quindi che – in linea di massima e

senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;

RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento da parte della

persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso

appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell'11

agosto 2003 consid. 2).

Alla luce di ciò, questo Tribunale non ha motivo per sovvertire le

valutazioni dell'assistente sociale, che ha esaminato di persona la capacità

residua dell'assicurata nelle mansioni consuete.

La funzionaria, a prescindere dal fatto che sia alle dipendenze

dell'amministrazione cantonale, ha agito in modo imparziale e professionale

essendo specialista in materia e quindi nel pieno rispetto unicamente sia delle

direttive sia della giurisprudenza (STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020,

consid. 2.18; STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019, consid. 2.18).

Quest'ultima ha preso posizione sulla base delle emergenze mediche

e ha correttamente applicato le direttive in materia (Circolare sull'invalidità

e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), in essere

dal 1° gennaio 2018). Non vi è pertanto alcuna ragione per mettere in dubbio le

sue conclusioni.

Va ancora sottolineato che nell'inchiesta economica in questione è

stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività

domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (NN. 3081-3090 CIGI),

attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali

svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I

102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l'art. 27 OAI deve

essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza

percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

La valutazione dell'assistente sociale riportata nel rapporto del 30

giugno 2020 va pertanto senza alcun dubbio posta alla base della determinazione

del grado di invalidità dell'assicurata.

2.12

Sulla base del metodo di misto

applicabile alla ricorrente, che va ritenuta salariata in ragione del 40% e

casalinga per il restante 60%, si ha che il grado di invalidità parziale per la

parte salariata del 50% (cfr. consid. 2.9) e quello per la parte

casalinga stabilito dall'inchiesta domiciliare nel 26,50%, danno luogo tre

mesi dopo l'intervenuto miglioramento che il dr. __________ ha stabilito essere

avvenuto il 18 settembre 2018, ad un grado di invalidità globale del 35,90%

(40 [parte salariata] x 50% [impedimento parte lucrativa] + 60 [parte

casalinga] x 26,50% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete]),

arrotondato al 36%.

Come stabilito dall'Ufficio AI nella decisione del 18 settembre

2020, questo grado AI non dà dunque diritto alla ricorrente a una rendita AI

dal 1° dicembre 2018, mentre sarebbe unicamente semmai dato - sempre che sia

corretto il periodo di un anno di attesa in cui vi sarebbe stata un'inabilità

lavorativa ininterrotta (cfr. consid. 2.6) - il diritto a una rendita intera

dal 1° novembre 2017 al 30 novembre 2018.

Ad ogni modo, considerato che l'art. 29 cpv. 1 LAI dispone che il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato

ha rivendicato il diritto alle prestazioni, con l'inoltro della sua domanda il

24/27 dicembre 2018 l'assicurata avrebbe avuto diritto alle prestazioni soltanto

dal 1° giugno 2019. Pertanto, non può beneficiare del diritto alla rendita

intera sorto nel 2017 e nessun versamento è stato correttamente disposto.

2.13

Da quanto precede discende che

la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata e di rinviare

gli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici e per emettere una

nuova decisione che le attribuisca una rendita di invalidità, deve essere

respinta.

2.14

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (in virtù della disposizione

transitoria dell'art. 83 LPGA a contrario in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA, anch'essi nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico della ricorrente.

2.15

Quest'ultima ha chiesto al

Tribunale di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentando

domanda di esonero dalle spese e tasse di giustizia e del gratuito patrocinio.

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il

ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole. Infatti, non va

dimenticato che la ricorrente non ha prodotto alcun referto medico atto a

sovvertire le chiare e complete conclusioni tratte dal Servizio Medico

Regionale. Ella si è limitata a contestarle genericamente per non essere stata

visitata di persona e ha chiesto di essere sottoposta a una perizia

pluridisciplinare, ma questi argomenti non sono in grado di scalfire la

validità delle argomentazioni esposte dal dr. __________, e ciò anche alla luce

del più recente referto del medico curante.

Di conseguenza, nemmeno le

conclusioni dell'assistente sociale sulla determinazione degli impedimenti per

ogni mansione consueta, la quale si è basata sulle limitazioni mediche

stabilite dall'SMR, sono state validamente messe in dubbio.

Facendo dunque difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, ovvero se l'istante si trova

nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e

se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.

4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non occorre verificare oltre l'adempimento

delle altre due condizioni.

Un accenno va tuttavia fatto ai capitali del II e del III pilastro

che la ricorrente ha ritirato nel corso del 2020 (doc. IXbis) e che fanno

dubitare del suo stato di indigenza.

L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti