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Decisione

32.2020.134

Domanda AI di salariata/casalinga.SMR si è basato sulle indicazioni dei medici curanti per certificare un'inabilità del 50%:hanno previsto una ripresa dell'attività abituale al 50%. Non è indispensabile che SMR visiti di persona l'assicurato.Contestazione di impedimenti come casalinga.TCA si attiene

26 aprile 2021Italiano56 min

sociale ha accertato che la ricorrente si occupava ancora della preparazione dei

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.134

TB

Lugano

26 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 settembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Il 24 dicembre 2018 (docc. 3

e 4) RI 1, 1956, attiva come collaboratrice domestica a tempo parziale, ha

chiesto di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione invalidità a causa di

diversi disturbi di natura ortopedica. L'Ufficio assicurazione invalidità ha

raccolto la documentazione necessaria presso i curanti e i datori di lavoro

dell'assicurata e li ha sottoposti all'esame del Servizio Medico Regionale, che

si è pronunciato il 10 luglio 2019 (doc. 28).

1.2. Interpellato il consulente in

integrazione professionale (doc. 34) e sottoposta l'assicurata il 9 giugno 2020

(doc. 35) a un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia

domestica, con progetto di decisione del 3 luglio 2020 (doc. 36) l'Ufficio AI

ha respinto la domanda di prestazioni, poiché benché fino a tre mesi dopo il

miglioramento dello stato di salute fosse dato il diritto a una rendita intera

(grado AI 100%) alla scadenza dell'anno di attesa e ciò fino all'estinzione al

30 novembre 2018 stante un grado AI del 36%, ad ogni modo la richiesta è stata

presentata tardivamente e quindi l'eventuale versamento della rendita sarebbe

potuto avvenire soltanto dal 1° giugno 2019.

1.3. Le osservazioni del 7

settembre 2020 (doc. 42) del patrocinatore dell'assicurata, con cui chiedeva di

erigere una perizia pluridisciplinare ritenendo un accertamento incompleto dei

fatti, sono state sottoposte al dr. med. __________ del Servizio Medico

Regionale (doc. 40). Il 18 settembre 2020 (doc. B) l'Ufficio AI ha emesso la

decisione con cui ha confermato che sebbene fosse dato il diritto a una rendita

intera dal 1° novembre 2017 al 30 novembre 2018, il versamento della relativa

prestazione poteva avvenire al più presto il 1° giugno 2019 vista la domanda del

27 dicembre 2018, perciò la richiesta è stata respinta.

1.4. Il 21 ottobre 2020 (doc. I) RI

1 si è rivolta al TCA, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, chiedendo che gli

atti siano retrocessi all'Ufficio AI per emettere una nuova decisione dopo aver

effettuato i necessari complementi istruttori.

Secondo la ricorrente, l'amministrazione si sarebbe basata un

apprezzamento delle circostanze carente e incompleto, poiché il Servizio Medico

Regionale non l'ha visitata e neppure ha preso contatto con il suo medico

curante, ma ha subito emesso il suo parere dopo neanche un mese dal mandato che

gli è stato conferito. Gli accertamenti medici sono quindi stati lacunosi.

L'assicurata ha infatti osservato che le gravi patologie di cui

soffriva (sintomatologia di cauda equina, osteoporosi fratturativa, esiti di

vertebroplastica di L5 e sacroplastica per fratture osteoporotiche del soma di

L5 e del sacro, ritenzione urinaria parziale, stipsi, coxartrosi destra,

sindrome lombospondilogena cronica, rizartrosi bilaterale, sindrome del tunnel

carpale bilaterale, fibrillazione atriale, ipertensione arteriosa e plurimi

carcinomi basocellulari al volto e alla coscia) si ripercuotevano sulla sua

capacità al guadagno, circostanze che una perizia pluridisciplinare avrebbe

accertato.

Per l'insorgente, anche la definizione della sua capacità

lavorativa come casalinga non era corretta e andava rivista.

L'inchiesta domiciliare del 9 giugno 2020 avrebbe palesemente

sottovalutato le ripercussioni che gli impedimenti fisici avevano sulla sua

capacità di svolgere le mansioni consuete. Nella preparazione dei pasti,

l'assicurata poteva soltanto cucinare pietanze semplici e sbrigative, era

obbligata ad alternare la postura, a ricorrere a uno sgabello alto e all'aiuto

della figlia per riordinare la cucina, perciò il 10% ritenuto dall'Ufficio AI era

un impedimento troppo esiguo. Nel pulire la casa l'assistente ha annoverato

diversi impedimenti, quali la lentezza dovendo sostenersi con una stampella,

non riuscire a pulire le scale, la vasca da bagno e i pavimenti e poteva utilizzare

una scala per pulire solo con l'aiuto della figlia, di conseguenza il grado di

impedimento doveva essere maggiore. Anche nel fare gli acquisti il suo grado di

impedimento era superiore, già solo per gli accertamenti dell'assistente

sociale di difficoltà nella deambulazione e nel trasporto dei pesi. Infine,

fare il bucato e stirare comportava una difficoltà maggiore non potendo stirare

in piedi e dopo un'ora dovendo interrompere causa stanchezza.

In conclusione, gli accertamenti effettuati dall'amministrazione erano

carenti e quindi la decisione va annullata con rinvio degli atti all'Ufficio AI

per eseguirne altri, in particolare una perizia pluridisciplinare e per emanare

una nuova decisione.

1.5. Il 13 novembre 2020 (doc.

VII) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto al Tribunale di respingere

il ricorso.

In merito all'aspetto medico, l'amministrazione ha rinviato alle

annotazione dell'SMR dell'8 settembre 2020 che, in assenza di nuovi elementi

clinici che portavano a una diversa valutazione, ha ritenuto tuttora valide.

Per quanto concerne l'ambito casalingo, l'Ufficio AI ha rilevato

che l'operato dell'assistente sociale ha pieno valore probatorio, trattandosi

di persona qualificata che conosceva il contesto in cui l'assicurata viveva, le

sue affezioni e le limitazioni funzionali. Il rapporto riporta le indicazioni

fornite dall'interessata stessa ed è dettagliato e motivato. Ritenute le

limitazioni funzionali stabilite dall'SMR e l'esigibilità dell'aiuto dei

familiari nello svolgere le mansioni consuete in virtù dell'obbligo di ridurre

il danno, l'Ufficio AI ha confermato le sue conclusioni.

1.6. Chiesta dapprima la

sospensione della procedura in attesa di potere presentare un nuovo certificato

medico (doc. IX) e in seguito diverse proroghe (docc. XI-XVII), il 31 marzo

2021 (doc. XVIII) l'insorgente ha prodotto al TCA il referto della dr.ssa med. __________

(doc. XVIII/1).

1.7. L'Ufficio AI ha formulato l'8

aprile 2021 (doc. XX) le sue osservazioni al riguardo, segnalando che la

curante si è riferita allo stato odierno dell'assicurata riprendendo le

problematiche già note esposte nel suo rapporto del 29 gennaio 2019.

Sugli elementi proposti dall'insorgente l'amministrazione si è

integralmente confermata nelle considerazioni espresse nella risposta di causa

e ha rilevato che un anno fa l'assicurata ha raggiunto l'età di pensionamento e

che l'evoluzione della sua situazione non è più soggetta all'assicurazione

invalidità.

Inoltre, il referto del 2019 della dr.ssa __________, citato dalla

stessa nel suo ultimo certificato, è già stato sottoposto a valutazione da

parte dell'SMR il 10 luglio 2019, il quale ha confermato le sue considerazioni

l'8 settembre 2020.

1.8. L'insorgente non ha formulato

ulteriori osservazioni (doc. XXI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è

sapere se è a giusta ragione che dal 18 agosto 2018 (recte: settembre) la

ricorrente sia stata considerata inabile al 50% nella precedente attività di

collaboratrice domestica e in misura del 30% in attività adeguate.

L'Ufficio assicurazione invalidità ha ritenuto che, per la quota

parte salariata del 40%, dal 18 settembre 2018 l'assicurata era ancora abile

medicalmente in ragione del 70%, ma considerata la sua età non risultava più

reintegrabile nel mondo del lavoro. Pertanto, ha considerato che l'incapacità

del 50% nella sua attività abituale corrispondesse al grado di invalidità.

Per la quota parte del 60% come casalinga, con l'inchiesta

domiciliare è stato ritenuto un grado di impedimento nello svolgere le mansioni

consuete del 26,50%.

Applicando il metodo misto di calcolo, ciò dava luogo a un grado

di invalidità finale del 36% (40% [quota parte salariata] x 50% [limitazione

come salariata] + 60% [quota parte come casalinga] x 26,50% [limitazione come

casalinga]) e quindi a un'interruzione del diritto alla rendita tre mesi dopo

l'intervenuto miglioramento delle condizioni di salute, e meglio dal 1°

dicembre 2018 dopo che dal 1° novembre 2017, ossia dalla scadenza dell'anno di

attesa, l'assicurata aveva diritto a una rendita intera con un grado AI del

100%.

Considerato però che essa ha presentato la sua domanda AI il 27

dicembre 2018 e che il diritto poteva sorgere al più presto sei mesi dopo,

quindi dal 1° giugno 2019, non si faceva luogo ad alcun versamento della

prestazione.

La ricorrente ha invece sostenuto che le sue condizioni di salute

siano peggiori di quelle stabilite dall'amministrazione e che le impediscano

anche di svolgere le attività consuete in misura maggiore rispetto a quanto

ritenuto dall'assistente sociale. Ciò darebbe inevitabilmente luogo a una

rendita di invalidità.

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno

alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché

il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité

dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno

1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il

reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

2.3. Nel

caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza

dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna

applicabile l'art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato

esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda

del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16

LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado di invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di graduazione dell'invalidità è detto "metodo

misto".

Nel nuovo tenore in essere dal 1° gennaio 2018, l'art. 27 cpv. 1

OAI prevede che per mansioni consuete

secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica si

intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai

familiari.

L'art. 27bis cpv. 3 OAI dispone che il calcolo del grado

d'invalidità lucrativa è disciplinato dall'articolo 16 LPGA, secondo le

modalità seguenti: il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando

l'attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è

calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno

(lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado

d'occupazione che l'assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett.

b).

Per l'art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d'invalidità

nell'ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che

le limitazioni dell'assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni

consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa

quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d'occupazione

di cui al capoverso 3 lettera b e un'attività lucrativa esercitata a tempo

pieno.

Il 1° gennaio 2018 sono dunque entrati in vigore gli articoli 27 e

27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg.

7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell'UFAS

intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d'invalidità dei

lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello

di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo

parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro

e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella

sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in

vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.

Con la modifica dell'Ordinanza sono state adeguate

le attività nell'ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate

nell'economia domestica (R. Leuenberger -

G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale

1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).

Le nuove norme dell'Ordinanza hanno comportato la

modifica della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione

per l'invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione

in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l'assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il

grado di invalidità in generale.

Per ciò che concerne il caso in esame, di regola si ritiene che i

lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica comprendono queste

cinque attività usuali: pasti, pulizia e ordino dell'alloggio, acquisti e altre

commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai

familiari, per le quali è assegnato un rispettivo limite massimo (N. 3087

CIGI).

Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal

confronto percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita

dall'assistente sociale (N. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla

disabilità (N. 3085 CIGI).

Come emerge dalle spiegazioni pubblicate

dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza

del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione

dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo

parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018

concernenti l'applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09

della Corte europea dei diritto dell'uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque

posto l'accento sulle attività che possono essere equiparate a un'attività

lucrativa ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LAI.

Si tratta delle attività che soddisfano il criterio

dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell'assicurato di

svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento.

Le attività volontarie svolte al di fuori dell'economia domestica, come le

attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate

a un'attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in

casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno

dunque disciplinate in modo generale dall'OAI e pertanto non sono più

espressamente menzionate nell'Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate

spiegazioni dell'UFAS).

Come evidenziato dall'Ufficio federale sugli

adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il

nuovo art. 27 OAI pone quindi l'accento sui lavori domestici necessari che

possono essere equiparati ad un'attività lucrativa.

Per stabilire se un'attività nell'ambito delle

mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è

determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si

tratti di un'attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro

pagamento.

È per esempio il caso di lavori domestici necessari

come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia

domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la

pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la

manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri

familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività

dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).

Oltre ai citati classici lavori domestici, va

considerata anche la cura e l'assistenza ai familiari; rilevante è però che

essi vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.

Va ancora osservato che sia per i lavori domestici

che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle

attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione

esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo

l'insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l'assicurato ricorreva a

prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell'insorgere del danno

alla salute, allora per queste attività non v'è una limitazione di cui tenere

conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni

consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle

attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente

ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate

quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi

dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell'ambito

delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

2.4. Per costante giurisprudenza

(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio

sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per

determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato

(DTF 125

V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto al valore probatorio di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V

351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pag. 108 segg.).

Nella

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si

trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista

un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni

contenute in tali rapporti (fra le ultime, STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021,

consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità

dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Per quel che riguarda le perizie

allestite da

specialisti esterni all'amministrazione

o da servizi specializzati indipendenti in sede di istruttoria

amministrativa, il TFA ha

stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati

riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e

sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che

indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb; DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05

del 25 aprile 2007; STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg.

329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

Ancora recentemente (STF

8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente

dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un

minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato

sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito

della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici

specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito

dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi

concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag.

470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere messe

in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai

medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un

complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione

opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non

solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre

ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante

sentenze 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27

settembre 2017 consid. 5.3).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del

24 agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta

Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la

generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, a suo favore (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. A seguito della richiesta di

prestazioni del 24/27 dicembre 2018, l'Ufficio AI ha subito interpellato il 3

gennaio 2019 (doc. 11) la dr.ssa med. __________, FMH medicina interna e

geriatria, che il 29 gennaio 2019 ha indicato nel rapporto medico di avere in

cura l'assicurata dal 2013 e di vederla regolarmente ogni mese e mezzo.

La curante ha esposto le inabilità lavorative seguenti: 100% dal

16 novembre 2016 al 19 dicembre 2016, 50% dal 20 dicembre 2016 al 19 gennaio

2017, 100% dal 2 al 7 giugno 2017, 100% dal 24 gennaio al 7 febbraio 2018, 100%

dall'8 al 15 marzo 2018 e 100% dal 5 al 30 novembre 2018. Essa ha precisato gli

interventi chirurgici a cui l'interessata era stata di recente sottoposta e ha osservato

che la paziente, dopo varie sedute di fisioterapia per rieducare le funzioni

pelviche, necessitava di pratiche di autocateterismo per evacuare il contenuto

della vescica e di clisteri per l'intestino a causa della sindrome della cauda

equina; aveva riacquistato una perfetta funzione della diuresi e

dell'evacuazione intestinale. Inoltre, per contrastare la sintomatologia algica

della colonna vertebrale, l'interessata era in trattamento con oppioidi.

Le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa erano di:

- Sintomatologia da cauda equina (agosto 2018);

- Osteoporosi fratturativa (dicembre 2016);

- Rizoartrosi bilaterale più sintomatica a sinistra (ottobre

2017);

- Coxartrosi attivata a destra (ottobre 2017);

- Sindrome lombospondilogena;

- Sindrome del tunnel carpale bilaterale (intervento a destra nel

2017, previsto a sinistra).

Le diagnosi di fibrillazione atriale in trattamento anticoagulante

diagnosticata in gennaio 2018, di ipertensione arteriosa nota dal 2013 e di plurimi

carcinomi basocellulari al volto e alla coscia (febbraio 2017), non avevano

influsso sulla capacità lavorativa.

Nel pronunciarsi sulla prognosi, la dr.ssa med. __________ ha

affermato che a seconda dell'evoluzione della sintomatologia da cauda equina,

riteneva che l'assicurata potesse riprendere l'attività lavorativa precedente

fino al 50% e con un aumento fino all'80-100% se avesse potuto beneficiare di

una riqualifica lavorativa con la possibilità di un lavoro che non prevedeva la

postura eretta.

Inoltre, l'interessata stava eseguendo cicli di riabilitazione

reumatologica e in base alla ripresa delle funzioni della vescica e del retto

sarebbero stati pianificati ulteriori interventi e terapie.

A causa delle patologie a livello della colonna e

dell'articolazione coxofemorale di destra, l'assicurata soffriva di una

sintomatologia dolorosa che rendeva problematica la postura eretta e lo

svolgimento di lavori fisicamente pesanti, come in qualità di collaboratrice

domestica. La curante non aveva dubbi sull'idoneità alla guida della sua

paziente, ma non ha potuto rispondere alla domanda sull'esigibilità di

un'attività adeguata, perché non era ancora stato raggiunto un buon controllo

della sintomatologia dolorosa che le provocava una sofferenza in qualsiasi

posizione del corpo. La prognosi era però buona, essendo la paziente fortemente

motivata a riprendere l'attività professionale ed eseguendo tutte le terapie

indicate per ottenere almeno un buon controllo della sintomatologia algica.

Infine, la curante ha osservato che nelle mansioni domestiche

l'assicurata non riusciva ad eseguire la pulizia dell'abitazione e il bucato,

non essendo in grado di eseguire mansioni fisicamente pesanti.

Nelle more istruttorie l'assicurata ha prodotto dei certificati

medici.

Il referto del 6 agosto 2018 (doc. 21) reso dalla dr.ssa med. __________

del Servizio di neurologia dell'Ospedale __________ di __________ riferisce

della vertebroplastica di L5 e sacroplastica eseguita quel giorno, secondo cui

la cementoplastica lombare e sacrale si era svolta senza complicanze

periprocedurali.

Il certificato del 18 settembre 2018 del dr. med. __________ del

Servizio di urologia del medesimo nosocomio riguarda l'esame urodinamico

eseguito quel giorno e concludeva con l'indicazione di proseguire

l'autocateterismo intermittente di svotamento, con prossimo controllo a due

mesi.

Inoltre, le convocazioni del 9 maggio 2019 concernono

l'infiltrazione sacroiliaca, avvenuta quattro giorni dopo (doc. 20) e il

controllo neurourologico fissato per il 26 agosto 2019 dopo esame urodinamico

previsto per l'8 agosto 2019 (doc. 19).

Nel rapporto finale del 10 luglio 2019 (doc. 28) il dr. med. __________

del Servizio Medico Regionale, basandosi sulla documentazione medica acquisita,

ha ripreso le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa evidenziate

dalla dr.ssa __________ e le ha integrate con le indicazioni dell'urologo del

18 settembre 2018.

Per i periodi di inabilità lavorativa come ausiliaria di pulizie

al 40%, in attività adeguate e nelle mansioni consuete, l'SMR ha ritenuto un

grado del 100% dal 16 novembre al 19 dicembre 2016, del 50% dal 10 dicembre

2016 e del 100% dal 2 giugno 2017. Dal 18 settembre 2018 in poi, invece,

nell'attività abituale ha stabilito un'inabilità lavorativa del 50%, in

attività adeguate del 30% e nelle mansioni consuete del 20%.

La prognosi era stazionaria in tutti e tre gli ambiti e per

l'attività adeguata egli ha precisato che la data del 18 settembre 2018 discendeva

dalla data del rapporto dell'urologo dr. __________.

Nel definire le limitazioni funzionali, il dottor __________ ha

precisato che il carico massimo era di 5 kg, che era necessaria l'alternanza

della postura al bisogno - ma che era già inclusa nella definizione del grado

di inabilità lavorativa - e che l'assicurata necessitava di pause

supplementari. Essa doveva inoltre svolgere un'attività leggera in ambito

amministrativo. Per la sua particolare situazione clinica, l'interessata

necessitava di effettuare l'autocateterismo vescicale.

Sentito il consulente in integrazione professionale il 24 gennaio

2020 (doc. 34) ed effettuata il 9 giugno 2020 (doc. 35) l'inchiesta economica

per le persone che si occupano dell'economia domestica, il progetto di

decisione del 3 luglio 2020 (doc. 36) ha respinto la richiesta di prestazioni

dell'assicurata stante un grado AI complessivo del 36% dopo tre mesi (dal 1°

dicembre 2018) dall'intervenuto miglioramento delle sue condizioni di salute (il

18 settembre 2018).

L'8 settembre 2020 (doc. 40) il dr. __________ ha preso posizione

sulle critiche dell'assicurata di non avere approfondito la questione medica,

motivo per cui ha chiesto una perizia pluridisciplinare. Egli si è così espresso

al riguardo:

" Le entità

nosologiche attestate per l'assicurata in oggetto sono chiare, definitive e non

possono risentire di interpretazioni.

Non vi sono elementi clinici e strumentali tali da porre

indicazione ad un accertamento pluridisciplinare del caso.

Stando agli atti disponibili, con particolare riferimento al

formulario AI del 12.02.2019 (…), vi sarebbe una condizione di fibrillazione

atriale non meglio specificata dal 2017. Si tratta del disordine del ritmo

cardiaco più diffuso a livello planetario dalla sesta decade di vita in poi, e

in assenza di complicanze non comporta alcuna implicazione di ordine funzionale,

specialmente in attività adeguata. Stesso dicasi per l'ipertensione arteriosa

trattata farmacologicamente ed in assenza di complicanze quali infarto

miocardico acuto, insufficienza cardiaca, insufficienza renale nefrovascolare

ed ictus cerebri. Meno che meno gli esiti di exeresi di carcinomi

basocellulari al volto e alla coscia possono influire, in assenza di

complicanze, sugli aspetti funzionali dell'assicurata.

Lo stesso medico curante, al punto 2.7 del succitato formulario,

riferisce quanto segue:

Voglia indicare la Sua prognosi

sulla capacità lavorativa

A seconda dell'evoluzione della

suddetta cauda equina ritengo che la signora RI 1 possa comunque riprendere

un'attività lavorativa fino al 50%, considerando l'attività lavorativa

precedente, e con un aumento fino all'80-100% se la paziente potesse

beneficiare di una riqualifica lavorativa con la possibilità di un lavoro che

non preveda la postura eretta.

Ora, i limiti funzionali definiti nel RAF SMR del 10.07.2019, che

riportiamo di seguito

(…)

rispettano pienamente le necessità funzionali

dell'assicurata indicate dal medico curante:

A causa delle patologie a livello

della colonna e dell'articolazione coxofemorale di destra la paziente soffre di

una sintomatologia dolorosa, che le rende problematica la postura eretta e lo

svolgimento dei lavori fisicamente pesanti.

Inoltre, al punto 3.6, lo stesso dichiara:

Ha dei dubbi sull'idoneità alla

guida? Quali?

Non ho dubbi sull'idoneità alla

guida perché la paziente è in grado di guidare.

E al punto 4.3:

Qual è la sua prognosi

sull'integrazione della Sua/del Suo paziente?

La prognosi è buona perché la

paziente è fortemente motivata a riprendere l'attività professionale. Sta

eseguendo tutte le terapie sopra descritte per ottenere almeno un buon controllo

della sintomatologia algica.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si conferma

l'assenza di indicazioni mediche volte ad una perizia pluridisciplinare.".

La decisione del 18 settembre 2020 ha confermato il rifiuto a

prestazioni per assenza di un grado AI pensionabile e poiché la richiesta

dell'assicurata è stata inoltrata tardivamente, perciò nemmeno era dato il

versamento della rendita intera per il periodo dal 1° novembre 2017 al 30

novembre 2018.

Pendente causa la ricorrente ha prodotto il rapporto del 31 marzo

2021 (doc. XVIII/1) del suo medico curante.

La dr.ssa med. __________ ha ricordato che l'assicurata era

affetta da osteoporosi fratturativa e di fibrillazione atriale, coxartrosi

destra e sindrome lombospondilogena cronica. Inoltre, il 6 agosto 2018 essa è

stata sottoposta a un intervento di vertebroplastica della V vertebra lombare a

seguito di frattura osteoporotica, al quale è seguito lo sviluppo di una

sintomatologia di cauda equina da irritazione delle radici della cauda in

contesto di leak di cemento in sede endocanalare a livello S3. A causa di ciò

l'interessata aveva perso completamente la capacità di urinare spontaneamente e

aveva poi sviluppato un disturbo della sensibilità in zona genitale e perineale

con peggioramento della nota sintomatologia dolorosa lombare. Essa si trovava

quindi in una condizione molto invalidante dovendo ricorrere ad auto

cateterismi per poter svuotare la vescica e all'imponente uso di lassativi

associato ad evacuazioni manuali per la stipsi severa.

Nonostante questa condizione di evidente difficoltà e di dolore

molto invalidante, l'assicurata era fortemente motivata a riprendere la propria

attività lavorativa, perciò aveva accettato un percorso riabilitativo con

degenza stazionaria con la speranza di ristabilire lo status quo ante e

soprattutto una certa qualità di vita, ciò che però a distanza di quasi 3 anni

non si era verificato.

Allo stato attuale la curante ha trovato una paziente estremamente

sofferente a causa di dolori cronici diffusi nonostante una terapia a base di

oppioidi, era completamente incontinente e con severe difficoltà di

deambulazione. Pertanto, a suo dire, l'assicurata aveva diritto a percepire una

rendita almeno tra la presentazione della domanda e il compimento dei 64 anni

nel 2020.

2.6. D'avviso della scrivente

Corte, le valutazioni mediche rese dal dr. med. __________ del Servizio Medico

Regionale sono chiare e sufficienti per definire lo stato di salute della

ricorrente senza che occorra indagarlo ulteriormente. Egli si è peraltro basato

sulle indicazioni fornite dai medici curanti stessi dell'assicurata, ossia

dalla dr.ssa med. __________ e dal dr. med. __________.

Il medico SMR ha infatti confermato le diagnosi poste dai predetti

medici curanti dell'interessata e si è attenuto alle affermazioni che la

curante ha espresso il 29 gennaio 2019 nel rapporto indirizzato all'Ufficio AI.

Il medico internista ha precisato che la patologia a livello della colonna e

dell'articolazione coxofemorale di destra provocava dei dolori all'assicurata,

sintomatologia dolorosa che le rendeva problematica la posizione eretta e

svolgere dei lavori fisicamente pesanti.

Tuttavia, a dipendenza di come si sarebbe evoluta la

sintomatologia da cauda equina, l'assicurata poteva riprendere l'attività

lavorativa abituale fino al 50% e addirittura aumentare fino all'80-100% la

capacità lavorativa in un'attività che non prevedeva la postura eretta, previa

riqualifica professionale.

D'altronde, dopo avere certificato una serie di periodi di inabilità

lavorativa totale, da ultimo, il 29 novembre 2018 (doc 49), dal 5 al 30

novembre 2018, in quell'occasione la dottoressa curante ha pure attestato che

dal 1° dicembre 2018 l'assicurata era di nuovo completamente abile al lavoro. E

anche nel rapporto del 29 gennaio 2019 essa ha confermato questo ultimo periodo

di inabilità lavorativa e non ne ha accertati di ulteriori.

Da allora, nessun nuovo referto medico è giunto né all'Ufficio AI

né al TCA attestante un peggioramento delle condizioni di salute della

ricorrente o comunque una determinata inabilità lavorativa.

Nemmeno nel suo recente referto del 31 marzo 2021 la dr.ssa __________

ha certificato che l'assicurata fosse incapace al lavoro, non pronunciandosi

chiaramente su tale aspetto, benché abbia concluso il suo parere ritenendo che

la paziente avesse diritto a una rendita di invalidità prima del raggiungimento

dell'età pensionabile.

Essa si è piuttosto soffermata sui dolori cronici diffusi lombari

che rendevano difficoltosa la deambulazione e sulla condizione invalidante data

dall'autocateterismo e dall'imponente utilizzo di lassativi associato ad

evacuazioni manuali.

Queste affermazioni, d'avviso del TCA, contrastano però con le

certificazioni dei periodi di inabilità lavorativa che la stessa dr.ssa med. __________

ha attestato il 29 gennaio 2019. Infatti, a ben vedere, i vari periodi di

inabilità lavorativa figuranti al punto 1.3 del rapporto medico indirizzato

all'Ufficio AI sono discontinui e non, come erroneamente ritenuto dall'Ufficio

AI nella decisione impugnata sulla base delle considerazioni del dr. med. __________,

continui.

In altre parole, la ricorrente non è stata inabile totalmente al

lavoro dal 16 novembre 2016 in poi in modo continuo, con una breve parentesi di

inabilità lavorativa in ragione del 50%, come risulta dalle conclusioni tratte

dall'SMR. Infatti, dalle indicazioni fornite dalla stessa curante, risulta per

contro che i periodi in cui l'assicurata non era in grado di lavorare erano

molto brevi, pari a una-quattro settimane al massimo e non a mesi, come

concluso implicitamente dal Servizio Medico Regionale.

Di seguito i periodi indicati dal medico curante:

- dal

16 novembre 2016 al 19 dicembre 2016 (e non al 9 dicembre come erroneamente

ritenuto nella decisione del 18 settembre 2020);

- dal

20 dicembre 2016 al 19 gennaio 2017 (e non dal 10 dicembre 2016 al 1°

giugno 2017, essendosi l'Ufficio AI basato sul rapporto finale SMR e come detto

rapporto lasciava intuire);

- dal

2 al 7 giugno 2017 (e non fino al 17 agosto 2018 come risulta nella

decisione impugnata, che si basa sulla tabella allestita dall'SMR visto che è il

dr. med. __________ che ha indicato la data del 18 settembre 2018 quale ultimo

periodo di inabilità lavorativa; peraltro, l'Ufficio AI ha per errore indicato la

data del 18 agosto 2018 in luogo di settembre);

- dal

24 gennaio al 7 febbraio 2018;

- dall'8

al 15 marzo 2018;

- dal

5 al 30 novembre 2018.

La circostanza che l'incapacità lavorativa della ricorrente non

era continua è confermata pure dai suoi due datori di lavoro.

Il primo, l'8 novembre 2018 (doc. 48), ha certificato un'inabilità

dal 24 gennaio al 7 febbraio 2018 e dall'8 al 15 marzo 2018.

Il secondo, il 7 dicembre 2018 (doc. 50), ha indicato che la sua

collaboratrice è stata in malattia dal 23 gennaio al 7 febbraio 2018, dall'8 al

15 marzo 2018 e dal 5 al 30 novembre 2018 (doc. 50).

Questi periodi corrispondono a quelli succitati definiti dal

medico curante dell'assicurata.

Questa discrepanza fra quanto certificato dalla dottoressa __________

e quanto ritenuto dall'Ufficio AI sulla base delle indicazioni del dr. med. __________,

porta il Tribunale a dubitare dell'adempimento del presupposto previsto

dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Rimane il dubbio se la ricorrente ha avuto un'incapacità al lavoro almeno del 40% in media durante un

anno senza notevole interruzione, visto che dal momento in cui è insorta

l'inabilità lavorativa nell'arco di un anno l'assicurata è stata inabile al

lavoro soltanto per pochi giorni: dal 16 novembre al 19 dicembre 2016, dal 20

dicembre 2016 al 19 gennaio 2017 e dal 2 al 7 giugno 2017.

Tale circostanza non va però esaminata oltre e può

dunque rimanere aperta la questione a sapere se già l'inosservanza di tale

condizione comporta il rifiuto delle prestazioni all'assicurata.

2.7. Come visto,

infatti, è la stessa internista ad avere pronosticato il 29 gennaio 2019 una

ripresa dell'attività lavorativa abituale in ragione del 50% e perfino

dell'80-100% in attività adeguate.

Su tale base, ma anche sulla scorta della patologia

che, come attestato dal dr. med. __________ il 18 settembre 2018, coinvolgeva

l'apparato urinario dell'assicurata e l'obbligava ad effettuare l'autocateterismo

vescicale intermittente, il dr. med. __________ ha ritenuto che da quel momento

tale impedimento influiva in ragione del 50% sulla capacità lavorativa

dell'interessata nella sua attività abituale, in ragione del 30% in attività

adeguate e in misura del 20% nelle mansioni consuete.

Da questa conclusione non v'è motivo di discostarsi,

neppure alla luce del nuovo referto che la dr.ssa __________ ha reso il 31

marzo 2021, giacché esso, come detto, non si determina chiaramente né sulla

capacità lavorativa come collaboratrice domestica né in altre attività adatte

allo stato di salute dell'assicurata. La curante stessa ha fatto riferimento al

suo rapporto del 29 gennaio 2019 e non l'ha contestato, ovvero non l'ha

modificato, non l'ha aggiornato visto che sono trascorsi due anni e non ha

indicato che vi sarebbe stato da allora un peggioramento. Ella ha solo esposto

le sintomatologie tuttora presenti nell'interessata che, a suo dire, erano

invalidanti, poiché la limitavano nei suoi movimenti e negli spostamenti, come

pure nel godere di una vita senza dolori cronici diffusi e senza un disagio

evidente dovuto a una completa incontinenza.

Malgrado questi disturbi, che in parte si sono protratti

pure sul periodo successivo al raggiungimento dell'età AVS della ricorrente e

che, per tale motivo, come giustamente rilevato dall'Ufficio AI, non rientrano

più nel campo di competenza dell'assicurazione invalidità qui in esame, di

fatto, però, essa ha continuato a svolgere parzialmente la sua attività.

Ciò risulta dai documenti che l'assicurata ha

prodotto al TCA per comprovare il suo stato di indigenza nell'ambito della

domanda di assistenza giudiziaria (doc. IXbis).

Seppure in misura ridotta, il 1° giugno 2019 ha

infatti iniziato a lavorare, sempre in qualità di collaboratrice domestica,

presso un nuovo datore di lavoro e tale attività è proseguita durante tutto

l'anno 2020. L'anno scorso essa ha lavorato pure per il datore di lavoro presso

il quale era attiva dal 2012 e, sulla base delle notifiche di tassazioni,

verosimilmente la ricorrente vi ha continuato a lavorare anche durante l'anno

2019.

Così stando le cose, tenuto conto sia delle

considerazioni espresse dai medici intervenuti (dr.ssa __________, dr. med. __________

e dr. __________), sia del fatto non vi sono elementi tali da mettere in dubbio

le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale in particolare per il

periodo dal 18 settembre 2018 in poi, il TCA le fa dunque proprie e si attiene

ai gradi di inabilità lavorativa che il dottor __________ ha stabilito il 10

luglio 2019.

Del resto, anche nelle sue annotazioni dell'8

settembre 2020 egli ha chiaramente spiegato che era proprio sulla base delle

affermazioni fornite dalla dottoressa curante che non v'era motivo di dare

seguito alla richiesta dell'assicurata di sottoporla a una visita peritale,

essendo l'aspetto medico già stato chiarito e non essendo emersi elementi

clinici tali da necessitare un accertamento pluridisciplinare per delucidare la

situazione.

Quanto alle malattie secondarie riferite dalla

curante come non aventi influsso sulla capacità lavorativa, il medico SMR si è

espresso nel dettaglio giudicandole anch'egli ininfluenti.

Il referto del 31 marzo 2021 non ha modificato dette

conclusioni, perciò si deve ritenere che l'aspetto medico è stato dunque

sufficientemente chiarito senza necessità di procedere ad ulteriori

accertamenti quali una perizia pluridisciplinare come richiesto genericamente

dall'insorgente, senza infatti apportare prove di specifiche e più gravi

malattie non indagate di cui essa sarebbe affetta e che la limiterebbero

ulteriormente.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344 consid. 3c).

2.8. Il fatto lamentato

dall'insorgente secondo cui il dr. med. __________ del Servizio Medico

Regionale non l'abbia visitata personalmente né abbia preso contatto con il suo

medico curante, ma si sia basato unicamente sugli atti a sua disposizione per

valutare le sue condizioni di salute, non è qualificatamente censurabile.

Come ha rilevato il Tribunale federale nella STF 9C_787/2012 del

20 dicembre 2012 al considerando 4.2.1, il legislatore assegna agli organi

esecutivi della LAI il compito di stabilire i fatti giuridicamente determinanti

secondo il principio inquisitorio in modo tale da consentire l'emissione di una

decisione sulla prestazione richiesta. Per quanto concerne le conoscenze

mediche necessarie alla valutazione dell'invalidità (art. 16 LPGA e art. 28

segg. LAI), gli uffici AI possono avvalersi dei pareri dei servizi medici

regionali (art. 59 cpv. 2 e cpv. 2bis LAI), dei rapporti dei medici curanti

oppure di esperti medici esterni quali i centri d'osservazione medica e

professionale.

Fatti

I SMR sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato, determinante per l'AI secondo l'art. 6 LPGA, di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi (art. 59 cpv. 2bis LAI; cfr.

inoltre le disposizioni esecutive di cui agli artt. 47-49 OAI). I rapporti

interni del SMR ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LAI non

pongono autonomamente delle diagnosi, bensì apprezzano sotto l'aspetto medico i

reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare - a beneficio anche

dell'amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono

necessariamente di simili conoscenze specialistiche - la situazione medica.

Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga

visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene

necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della

documentazione esistente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce

pertanto, per invalsa giurisprudenza, un motivo per mettere in dubbio la

validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura

probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]

consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio

2012 consid. 4.2; STCA 32.2021.10 del 22 marzo 2021; STCA 32.2020.21 del 20

agosto 2020).

Da quanto precede discende che la lamentela dell'assicurata di

superficialità della valutazione del Servizio Medico Regionale va respinta e la

validità dei suoi rapporti deve essere confermata. Il dr. __________ ha infatti

esaminato nel dettaglio e compiutamente le condizioni di salute della

ricorrente sulla base di tutti gli atti medici e non ha ritenuto determinante

esaminarla di persona.

Riconosciuto il valore invalidante della malattia ortopedica e

urologica, occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del

danno alla salute subìto.

2.9. La ricorrente non ha

contestato la determinazione del grado di invalidità per la quota parte

salariata del 40%, che l'Ufficio AI ha stabilito nel 50%. Infatti, malgrado la

sua capacità lavorativa residua fosse del 70% in attività adatte, stante il

compimento dei 64 anni di lì a pochi mesi, d'avviso del consulente in

integrazione professionale l'assicurata non risultava reintegrabile nel mondo

del lavoro. Pertanto, l'amministrazione ha ritenuto di doversi basare sul grado

di inabilità lavorativa nella precedente attività di collaboratrice domestica

che l'SMR ha stabilito nel 50% e da ciò ha fissato in pari percentuale il grado

di invalidità (50%).

L'assicurata ha però impugnato la fissazione nel 26,50% delle

limitazioni nello svolgere le mansioni di casalinga per la quota parte del 60%.

A suo dire, i gradi di impedimento ritenuti dall'assistente sociale sarebbero

troppo bassi e andrebbero aumentati in funzione delle reali difficoltà che essa

aveva nel preparare i pasti, nel pulire la casa e nell'effettuare gli acquisti.

2.10. Il 9 giugno 2020 l'assistente

sociale ha valutato al domicilio della ricorrente gli impedimenti a svolgere le

mansioni consuete.

Nel rapporto del 30 giugno 2020 (doc. 35) la funzionaria ha

esposto i disturbi soggettivi così come indicatile dall'assicurata, rilevando

in particolare le difficoltà di deambulazione, possibile solo con l'ausilio

delle stampelle, i problemi al sistema urinario che comportava la pratica di

autocateterismo una volta al giorno (6 volte al giorno fino a marzo 2020),

l'incontinenza fecale, i formicolii e i lievi dolori alle mani, i dolori alle

ginocchia nella flessione-estensione dell'articolazione, l'impossibilità di

mantenere la posizione eretta per più di 10 minuti e di camminare oltre i 100

metri.

Nella preparazione dei pasti e nel pulire la cucina, l'assistente

sociale ha accertato che la ricorrente si occupava ancora della preparazione dei

pasti quotidiani per sé e la figlia convivente.

A differenza di prima dell'insorgenza del danno, però, preparava

solo pietanze semplici e sbrigative, alternando la postura in piedi-seduta a

seconda delle esigenze e con l'aiuto di uno sgabello alto. L'assicurata si

occupava pure di riordinare la cucina facendo delle pause, mentre la figlia

apparecchiava/ sparecchiava la tavola, caricava/scaricava la lavastoviglie e

collaborava nel riordino.

Queste indicazioni sono state fornite dall'assicurata medesima,

perciò non v'è motivo di metterle in dubbio. La circostanza che da ciò la

funzionaria abbia tratto la conclusione che l'interessata manteneva una buona

autonomia nello svolgere queste attività, e che perciò l'impedimento

nell'eseguirle era (solo) del 10%, va qui tutelata. Considerato infatti che la

ricorrente era in grado di svolgere sostanzialmente tutte le attività legate

alla preparazione dei pasti, necessitando soltanto di pause supplementari e di

alternare la posizione come peraltro indicato dal Servizio Medico Regionale

quali limitazioni funzionali, non vi sono ragioni affinché il grado di

impedimento debba essere maggiore. Essa faceva inoltre correttamente capo sia

all'ausilio di uno sgabello sia all'aiuto della figlia in virtù dell'obbligo di

ridurre il danno e il fatto che cucinava soltanto pietanze semplici e

sbrigative non è un valido motivo per giustificare un aumento dell'impedimento.

L'interessata ha dichiarato all'assistente sociale che eseguiva

ancora la maggior parte delle attività di pulizia, distribuendole sull'arco

della settimana e con un ritmo lento, essendo impedita dovendosi sostenere

almeno con una stampella. Eccetto lavare i pavimenti, la vasca da bagno e pulire

le scale, attività che ha delegato alla figlia, era in grado di svolgere da

sola le altre mansioni, adottando anche degli accorgimenti quali un attrezzo a

manico lungo per pulire i vetri o farsi trasportare il sacco della spazzatura

fino alla macchina dalla figlia lungo le scale.

Sulla scorta di ciò, non v'è motivo di dubitare della fissazione

di un impedimento del 50%, che tiene conto della necessità di più tempo per

svolgere le mansioni leggere dovendosi sostenere con una stampella e del minore

rendimento nello svolgere quelle più pesanti. Una maggiore percentuale non è

giustificata, visto che l'assicurata eseguiva autonomamente queste mansioni.

Nel trasportare la spesa pesante l'assicurata manifestava dei

limiti, che risolveva con l'indispensabile accompagnamento della figlia una

volta alla settimana per la spesa settimanale, mentre per la spesa quotidiana

essa era autonoma e si spostava con l'automobile, accusando difficoltà nella

deambulazione che avveniva con l'aiuto di almeno una stampella.

L'interessata si occupava invece da sola di sbrigare le questioni

burocratiche, recandosi anche in posta e in banca.

Pertanto, tenuto conto dell'impossibilità (soltanto) di

trasportare dei pesi così come stabilito dall'SMR, ma di essere in grado di

gestire autonomamente le commissioni più leggere, il 20% di impedimento

ritenuto dalla funzionaria esperta in materia non va messo in discussione.

La circostanza lamentata dalla ricorrente di non potere stirare in

piedi non è un particolare impedimento nell'esecuzione di questa mansione

consueta. Essa vi ha infatti rimediato stirando da seduta, seppure impiegando

più tempo e dovendo riproporre tale attività il giorno seguente dopo un'ora di

lavoro. Per quanto concerne il bucato, l'assicurata si faceva aiutare dalla

figlia unicamente nel trasportare la cesta dei panni in lavanderia e poi

provvedeva da sola sia a caricare sia a svuotare la lavatrice e a stendere i

panni su uno stendibiancheria basso. L'impedimento del 20%, dato dai limiti

Considerandi

funzionali individuati, è dunque adeguato e non si ritiene giustificata una

maggiore percentuale.

2.11

A proposito del valore

probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, nella DTF 128 V 93 l'allora

TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rilevato quanto segue:

“(…)

4.

Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist

wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche

Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens

der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und

Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die

Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der

Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss

plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage

stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in

Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all

dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,

sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben

umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden

Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das

gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson

näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige

Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf

Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig

zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an

Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem

gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art.

73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das

volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den

Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie

Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung

tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01).(…)".

La Massima Istanza ha stabilito quindi che – in linea di massima e

senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;

RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento da parte della

persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso

appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell'11

agosto 2003 consid. 2).

Alla luce di ciò, questo Tribunale non ha motivo per sovvertire le

valutazioni dell'assistente sociale, che ha esaminato di persona la capacità

residua dell'assicurata nelle mansioni consuete.

La funzionaria, a prescindere dal fatto che sia alle dipendenze

dell'amministrazione cantonale, ha agito in modo imparziale e professionale

essendo specialista in materia e quindi nel pieno rispetto unicamente sia delle

direttive sia della giurisprudenza (STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020,

consid. 2.18; STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019, consid. 2.18).

Quest'ultima ha preso posizione sulla base delle emergenze mediche

e ha correttamente applicato le direttive in materia (Circolare sull'invalidità

e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), in essere

dal 1° gennaio 2018). Non vi è pertanto alcuna ragione per mettere in dubbio le

sue conclusioni.

Va ancora sottolineato che nell'inchiesta economica in questione è

stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività

domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (NN. 3081-3090 CIGI),

attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali

svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

L’allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste

direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l'art. 27 OAI deve

essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza

percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

La valutazione dell'assistente sociale riportata nel rapporto del 30

giugno 2020 va pertanto senza alcun dubbio posta alla base della determinazione

del grado di invalidità dell'assicurata.

2.12

Sulla base del metodo di misto

applicabile alla ricorrente, che va ritenuta salariata in ragione del 40% e

casalinga per il restante 60%, si ha che il grado di invalidità parziale per la

parte salariata del 50% (cfr. consid. 2.9) e quello per la parte

casalinga stabilito dall'inchiesta domiciliare nel 26,50%, danno luogo tre

mesi dopo l'intervenuto miglioramento che il dr. __________ ha stabilito essere

avvenuto il 18 settembre 2018, ad un grado di invalidità globale del 35,90%

(40 [parte salariata] x 50% [impedimento parte lucrativa] + 60 [parte

casalinga] x 26,50% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete]),

arrotondato al 36%.

Come stabilito dall'Ufficio AI nella decisione del 18 settembre

2020, questo grado AI non dà dunque diritto alla ricorrente a una rendita AI

dal 1° dicembre 2018, mentre sarebbe unicamente semmai dato - sempre che sia

corretto il periodo di un anno di attesa in cui vi sarebbe stata un'inabilità

lavorativa ininterrotta (cfr. consid. 2.6) - il diritto a una rendita intera

dal 1° novembre 2017 al 30 novembre 2018.

Ad ogni modo, considerato che l'art. 29 cpv. 1 LAI dispone che il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato

ha rivendicato il diritto alle prestazioni, con l'inoltro della sua domanda il

24/27 dicembre 2018 l'assicurata avrebbe avuto diritto alle prestazioni soltanto

dal 1° giugno 2019. Pertanto, non può beneficiare del diritto alla rendita

intera sorto nel 2017 e nessun versamento è stato correttamente disposto.

2.13

Da quanto precede discende che

la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata e di rinviare

gli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici e per emettere una

nuova decisione che le attribuisca una rendita di invalidità, deve essere

respinta.

2.14

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (in virtù della disposizione

transitoria dell'art. 83 LPGA a contrario in combinazione con gli art. 61 lett.

a e fbis LPGA, anch'essi nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico della ricorrente.

2.15

Quest'ultima ha chiesto al

Tribunale di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentando

domanda di esonero dalle spese e tasse di giustizia e del gratuito patrocinio.

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il

ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole. Infatti, non va

dimenticato che la ricorrente non ha prodotto alcun referto medico atto a

sovvertire le chiare e complete conclusioni tratte dal Servizio Medico

Regionale. Ella si è limitata a contestarle genericamente per non essere stata

visitata di persona e ha chiesto di essere sottoposta a una perizia

pluridisciplinare, ma questi argomenti non sono in grado di scalfire la

validità delle argomentazioni esposte dal dr. __________, e ciò anche alla luce

del più recente referto del medico curante.

Di conseguenza, nemmeno le

conclusioni dell'assistente sociale sulla determinazione degli impedimenti per

ogni mansione consueta, la quale si è basata sulle limitazioni mediche

stabilite dall'SMR, sono state validamente messe in dubbio.

Facendo dunque difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, ovvero se l'istante si trova

nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e

se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.

4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non occorre verificare oltre l'adempimento

delle altre due condizioni.

Un accenno va tuttavia fatto ai capitali del II e del III pilastro

che la ricorrente ha ritirato nel corso del 2020 (doc. IXbis) e che fanno

dubitare del suo stato di indigenza.

L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti