32.2020.134
Domanda AI di salariata/casalinga.SMR si è basato sulle indicazioni dei medici curanti per certificare un'inabilità del 50%:hanno previsto una ripresa dell'attività abituale al 50%. Non è indispensabile che SMR visiti di persona l'assicurato.Contestazione di impedimenti come casalinga.TCA si attiene
26 aprile 2021Italiano56 min
sociale ha accertato che la ricorrente si occupava ancora della preparazione dei
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.134
TB
Lugano
26 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 settembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 24 dicembre 2018 (docc. 3
e 4) RI 1, 1956, attiva come collaboratrice domestica a tempo parziale, ha
chiesto di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione invalidità a causa di
diversi disturbi di natura ortopedica. L'Ufficio assicurazione invalidità ha
raccolto la documentazione necessaria presso i curanti e i datori di lavoro
dell'assicurata e li ha sottoposti all'esame del Servizio Medico Regionale, che
si è pronunciato il 10 luglio 2019 (doc. 28).
1.2. Interpellato il consulente in
integrazione professionale (doc. 34) e sottoposta l'assicurata il 9 giugno 2020
(doc. 35) a un'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia
domestica, con progetto di decisione del 3 luglio 2020 (doc. 36) l'Ufficio AI
ha respinto la domanda di prestazioni, poiché benché fino a tre mesi dopo il
miglioramento dello stato di salute fosse dato il diritto a una rendita intera
(grado AI 100%) alla scadenza dell'anno di attesa e ciò fino all'estinzione al
30 novembre 2018 stante un grado AI del 36%, ad ogni modo la richiesta è stata
presentata tardivamente e quindi l'eventuale versamento della rendita sarebbe
potuto avvenire soltanto dal 1° giugno 2019.
1.3. Le osservazioni del 7
settembre 2020 (doc. 42) del patrocinatore dell'assicurata, con cui chiedeva di
erigere una perizia pluridisciplinare ritenendo un accertamento incompleto dei
fatti, sono state sottoposte al dr. med. __________ del Servizio Medico
Regionale (doc. 40). Il 18 settembre 2020 (doc. B) l'Ufficio AI ha emesso la
decisione con cui ha confermato che sebbene fosse dato il diritto a una rendita
intera dal 1° novembre 2017 al 30 novembre 2018, il versamento della relativa
prestazione poteva avvenire al più presto il 1° giugno 2019 vista la domanda del
27 dicembre 2018, perciò la richiesta è stata respinta.
1.4. Il 21 ottobre 2020 (doc. I) RI
1 si è rivolta al TCA, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, chiedendo che gli
atti siano retrocessi all'Ufficio AI per emettere una nuova decisione dopo aver
effettuato i necessari complementi istruttori.
Secondo la ricorrente, l'amministrazione si sarebbe basata un
apprezzamento delle circostanze carente e incompleto, poiché il Servizio Medico
Regionale non l'ha visitata e neppure ha preso contatto con il suo medico
curante, ma ha subito emesso il suo parere dopo neanche un mese dal mandato che
gli è stato conferito. Gli accertamenti medici sono quindi stati lacunosi.
L'assicurata ha infatti osservato che le gravi patologie di cui
soffriva (sintomatologia di cauda equina, osteoporosi fratturativa, esiti di
vertebroplastica di L5 e sacroplastica per fratture osteoporotiche del soma di
L5 e del sacro, ritenzione urinaria parziale, stipsi, coxartrosi destra,
sindrome lombospondilogena cronica, rizartrosi bilaterale, sindrome del tunnel
carpale bilaterale, fibrillazione atriale, ipertensione arteriosa e plurimi
carcinomi basocellulari al volto e alla coscia) si ripercuotevano sulla sua
capacità al guadagno, circostanze che una perizia pluridisciplinare avrebbe
accertato.
Per l'insorgente, anche la definizione della sua capacità
lavorativa come casalinga non era corretta e andava rivista.
L'inchiesta domiciliare del 9 giugno 2020 avrebbe palesemente
sottovalutato le ripercussioni che gli impedimenti fisici avevano sulla sua
capacità di svolgere le mansioni consuete. Nella preparazione dei pasti,
l'assicurata poteva soltanto cucinare pietanze semplici e sbrigative, era
obbligata ad alternare la postura, a ricorrere a uno sgabello alto e all'aiuto
della figlia per riordinare la cucina, perciò il 10% ritenuto dall'Ufficio AI era
un impedimento troppo esiguo. Nel pulire la casa l'assistente ha annoverato
diversi impedimenti, quali la lentezza dovendo sostenersi con una stampella,
non riuscire a pulire le scale, la vasca da bagno e i pavimenti e poteva utilizzare
una scala per pulire solo con l'aiuto della figlia, di conseguenza il grado di
impedimento doveva essere maggiore. Anche nel fare gli acquisti il suo grado di
impedimento era superiore, già solo per gli accertamenti dell'assistente
sociale di difficoltà nella deambulazione e nel trasporto dei pesi. Infine,
fare il bucato e stirare comportava una difficoltà maggiore non potendo stirare
in piedi e dopo un'ora dovendo interrompere causa stanchezza.
In conclusione, gli accertamenti effettuati dall'amministrazione erano
carenti e quindi la decisione va annullata con rinvio degli atti all'Ufficio AI
per eseguirne altri, in particolare una perizia pluridisciplinare e per emanare
una nuova decisione.
1.5. Il 13 novembre 2020 (doc.
VII) l'Ufficio assicurazione invalidità ha proposto al Tribunale di respingere
il ricorso.
In merito all'aspetto medico, l'amministrazione ha rinviato alle
annotazione dell'SMR dell'8 settembre 2020 che, in assenza di nuovi elementi
clinici che portavano a una diversa valutazione, ha ritenuto tuttora valide.
Per quanto concerne l'ambito casalingo, l'Ufficio AI ha rilevato
che l'operato dell'assistente sociale ha pieno valore probatorio, trattandosi
di persona qualificata che conosceva il contesto in cui l'assicurata viveva, le
sue affezioni e le limitazioni funzionali. Il rapporto riporta le indicazioni
fornite dall'interessata stessa ed è dettagliato e motivato. Ritenute le
limitazioni funzionali stabilite dall'SMR e l'esigibilità dell'aiuto dei
familiari nello svolgere le mansioni consuete in virtù dell'obbligo di ridurre
il danno, l'Ufficio AI ha confermato le sue conclusioni.
1.6. Chiesta dapprima la
sospensione della procedura in attesa di potere presentare un nuovo certificato
medico (doc. IX) e in seguito diverse proroghe (docc. XI-XVII), il 31 marzo
2021 (doc. XVIII) l'insorgente ha prodotto al TCA il referto della dr.ssa med. __________
(doc. XVIII/1).
1.7. L'Ufficio AI ha formulato l'8
aprile 2021 (doc. XX) le sue osservazioni al riguardo, segnalando che la
curante si è riferita allo stato odierno dell'assicurata riprendendo le
problematiche già note esposte nel suo rapporto del 29 gennaio 2019.
Sugli elementi proposti dall'insorgente l'amministrazione si è
integralmente confermata nelle considerazioni espresse nella risposta di causa
e ha rilevato che un anno fa l'assicurata ha raggiunto l'età di pensionamento e
che l'evoluzione della sua situazione non è più soggetta all'assicurazione
invalidità.
Inoltre, il referto del 2019 della dr.ssa __________, citato dalla
stessa nel suo ultimo certificato, è già stato sottoposto a valutazione da
parte dell'SMR il 10 luglio 2019, il quale ha confermato le sue considerazioni
l'8 settembre 2020.
1.8. L'insorgente non ha formulato
ulteriori osservazioni (doc. XXI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se è a giusta ragione che dal 18 agosto 2018 (recte: settembre) la
ricorrente sia stata considerata inabile al 50% nella precedente attività di
collaboratrice domestica e in misura del 30% in attività adeguate.
L'Ufficio assicurazione invalidità ha ritenuto che, per la quota
parte salariata del 40%, dal 18 settembre 2018 l'assicurata era ancora abile
medicalmente in ragione del 70%, ma considerata la sua età non risultava più
reintegrabile nel mondo del lavoro. Pertanto, ha considerato che l'incapacità
del 50% nella sua attività abituale corrispondesse al grado di invalidità.
Per la quota parte del 60% come casalinga, con l'inchiesta
domiciliare è stato ritenuto un grado di impedimento nello svolgere le mansioni
consuete del 26,50%.
Applicando il metodo misto di calcolo, ciò dava luogo a un grado
di invalidità finale del 36% (40% [quota parte salariata] x 50% [limitazione
come salariata] + 60% [quota parte come casalinga] x 26,50% [limitazione come
casalinga]) e quindi a un'interruzione del diritto alla rendita tre mesi dopo
l'intervenuto miglioramento delle condizioni di salute, e meglio dal 1°
dicembre 2018 dopo che dal 1° novembre 2017, ossia dalla scadenza dell'anno di
attesa, l'assicurata aveva diritto a una rendita intera con un grado AI del
100%.
Considerato però che essa ha presentato la sua domanda AI il 27
dicembre 2018 e che il diritto poteva sorgere al più presto sei mesi dopo,
quindi dal 1° giugno 2019, non si faceva luogo ad alcun versamento della
prestazione.
La ricorrente ha invece sostenuto che le sue condizioni di salute
siano peggiori di quelle stabilite dall'amministrazione e che le impediscano
anche di svolgere le attività consuete in misura maggiore rispetto a quanto
ritenuto dall'assistente sociale. Ciò darebbe inevitabilmente luogo a una
rendita di invalidità.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
2.3. Nel
caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza
dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna
applicabile l'art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda
del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado di invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità è detto "metodo
misto".
Nel nuovo tenore in essere dal 1° gennaio 2018, l'art. 27 cpv. 1
OAI prevede che per mansioni consuete
secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica si
intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai
familiari.
L'art. 27bis cpv. 3 OAI dispone che il calcolo del grado
d'invalidità lucrativa è disciplinato dall'articolo 16 LPGA, secondo le
modalità seguenti: il reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando
l'attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è
calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno
(lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado
d'occupazione che l'assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett.
b).
Per l'art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d'invalidità
nell'ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che
le limitazioni dell'assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni
consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa
quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d'occupazione
di cui al capoverso 3 lettera b e un'attività lucrativa esercitata a tempo
pieno.
Il 1° gennaio 2018 sono dunque entrati in vigore gli articoli 27 e
27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg.
7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell'UFAS
intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d'invalidità dei
lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello
di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo
parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro
e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella
sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in
vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.
Con la modifica dell'Ordinanza sono state adeguate
le attività nell'ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate
nell'economia domestica (R. Leuenberger -
G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale
1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).
Le nuove norme dell'Ordinanza hanno comportato la
modifica della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l'assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il
grado di invalidità in generale.
Per ciò che concerne il caso in esame, di regola si ritiene che i
lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica comprendono queste
cinque attività usuali: pasti, pulizia e ordino dell'alloggio, acquisti e altre
commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai
familiari, per le quali è assegnato un rispettivo limite massimo (N. 3087
CIGI).
Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal
confronto percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita
dall'assistente sociale (N. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla
disabilità (N. 3085 CIGI).
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza
del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione
dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018
concernenti l'applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09
della Corte europea dei diritto dell'uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque
posto l'accento sulle attività che possono essere equiparate a un'attività
lucrativa ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio
dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell'assicurato di
svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento.
Le attività volontarie svolte al di fuori dell'economia domestica, come le
attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate
a un'attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in
casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno
dunque disciplinate in modo generale dall'OAI e pertanto non sono più
espressamente menzionate nell'Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate
spiegazioni dell'UFAS).
Come evidenziato dall'Ufficio federale sugli
adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il
nuovo art. 27 OAI pone quindi l'accento sui lavori domestici necessari che
possono essere equiparati ad un'attività lucrativa.
Per stabilire se un'attività nell'ambito delle
mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è
determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si
tratti di un'attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro
pagamento.
È per esempio il caso di lavori domestici necessari
come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia
domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la
pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la
manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri
familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività
dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va
considerata anche la cura e l'assistenza ai familiari; rilevante è però che
essi vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici
che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle
attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione
esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo
l'insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l'assicurato ricorreva a
prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell'insorgere del danno
alla salute, allora per queste attività non v'è una limitazione di cui tenere
conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni
consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle
attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente
ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate
quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi
dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell'ambito
delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
2.4. Per costante giurisprudenza
(STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio
sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per
determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato
(DTF 125
V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito
al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto al valore probatorio di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI
1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V
351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte
federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pag. 108 segg.).
Nella
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si
trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista
un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni
contenute in tali rapporti (fra le ultime, STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021,
consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità
dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni
(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda le perizie
allestite da
specialisti esterni all'amministrazione
o da servizi specializzati indipendenti in sede di istruttoria
amministrativa, il TFA ha
stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati
riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e
sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che
indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 353,
consid. 3b/bb; DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05
del 25 aprile 2007; STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg.
329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
Ancora recentemente (STF
8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente
dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un
minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato
sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito
della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici
specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito
dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi
concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag.
470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere messe
in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai
medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un
complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione
opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non
solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre
ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante
sentenze 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27
settembre 2017 consid. 5.3).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del
24 agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta
Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la
generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, a suo favore (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. A seguito della richiesta di
prestazioni del 24/27 dicembre 2018, l'Ufficio AI ha subito interpellato il 3
gennaio 2019 (doc. 11) la dr.ssa med. __________, FMH medicina interna e
geriatria, che il 29 gennaio 2019 ha indicato nel rapporto medico di avere in
cura l'assicurata dal 2013 e di vederla regolarmente ogni mese e mezzo.
La curante ha esposto le inabilità lavorative seguenti: 100% dal
16 novembre 2016 al 19 dicembre 2016, 50% dal 20 dicembre 2016 al 19 gennaio
2017, 100% dal 2 al 7 giugno 2017, 100% dal 24 gennaio al 7 febbraio 2018, 100%
dall'8 al 15 marzo 2018 e 100% dal 5 al 30 novembre 2018. Essa ha precisato gli
interventi chirurgici a cui l'interessata era stata di recente sottoposta e ha osservato
che la paziente, dopo varie sedute di fisioterapia per rieducare le funzioni
pelviche, necessitava di pratiche di autocateterismo per evacuare il contenuto
della vescica e di clisteri per l'intestino a causa della sindrome della cauda
equina; aveva riacquistato una perfetta funzione della diuresi e
dell'evacuazione intestinale. Inoltre, per contrastare la sintomatologia algica
della colonna vertebrale, l'interessata era in trattamento con oppioidi.
Le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa erano di:
- Sintomatologia da cauda equina (agosto 2018);
- Osteoporosi fratturativa (dicembre 2016);
- Rizoartrosi bilaterale più sintomatica a sinistra (ottobre
2017);
- Coxartrosi attivata a destra (ottobre 2017);
- Sindrome lombospondilogena;
- Sindrome del tunnel carpale bilaterale (intervento a destra nel
2017, previsto a sinistra).
Le diagnosi di fibrillazione atriale in trattamento anticoagulante
diagnosticata in gennaio 2018, di ipertensione arteriosa nota dal 2013 e di plurimi
carcinomi basocellulari al volto e alla coscia (febbraio 2017), non avevano
influsso sulla capacità lavorativa.
Nel pronunciarsi sulla prognosi, la dr.ssa med. __________ ha
affermato che a seconda dell'evoluzione della sintomatologia da cauda equina,
riteneva che l'assicurata potesse riprendere l'attività lavorativa precedente
fino al 50% e con un aumento fino all'80-100% se avesse potuto beneficiare di
una riqualifica lavorativa con la possibilità di un lavoro che non prevedeva la
postura eretta.
Inoltre, l'interessata stava eseguendo cicli di riabilitazione
reumatologica e in base alla ripresa delle funzioni della vescica e del retto
sarebbero stati pianificati ulteriori interventi e terapie.
A causa delle patologie a livello della colonna e
dell'articolazione coxofemorale di destra, l'assicurata soffriva di una
sintomatologia dolorosa che rendeva problematica la postura eretta e lo
svolgimento di lavori fisicamente pesanti, come in qualità di collaboratrice
domestica. La curante non aveva dubbi sull'idoneità alla guida della sua
paziente, ma non ha potuto rispondere alla domanda sull'esigibilità di
un'attività adeguata, perché non era ancora stato raggiunto un buon controllo
della sintomatologia dolorosa che le provocava una sofferenza in qualsiasi
posizione del corpo. La prognosi era però buona, essendo la paziente fortemente
motivata a riprendere l'attività professionale ed eseguendo tutte le terapie
indicate per ottenere almeno un buon controllo della sintomatologia algica.
Infine, la curante ha osservato che nelle mansioni domestiche
l'assicurata non riusciva ad eseguire la pulizia dell'abitazione e il bucato,
non essendo in grado di eseguire mansioni fisicamente pesanti.
Nelle more istruttorie l'assicurata ha prodotto dei certificati
medici.
Il referto del 6 agosto 2018 (doc. 21) reso dalla dr.ssa med. __________
del Servizio di neurologia dell'Ospedale __________ di __________ riferisce
della vertebroplastica di L5 e sacroplastica eseguita quel giorno, secondo cui
la cementoplastica lombare e sacrale si era svolta senza complicanze
periprocedurali.
Il certificato del 18 settembre 2018 del dr. med. __________ del
Servizio di urologia del medesimo nosocomio riguarda l'esame urodinamico
eseguito quel giorno e concludeva con l'indicazione di proseguire
l'autocateterismo intermittente di svotamento, con prossimo controllo a due
mesi.
Inoltre, le convocazioni del 9 maggio 2019 concernono
l'infiltrazione sacroiliaca, avvenuta quattro giorni dopo (doc. 20) e il
controllo neurourologico fissato per il 26 agosto 2019 dopo esame urodinamico
previsto per l'8 agosto 2019 (doc. 19).
Nel rapporto finale del 10 luglio 2019 (doc. 28) il dr. med. __________
del Servizio Medico Regionale, basandosi sulla documentazione medica acquisita,
ha ripreso le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa evidenziate
dalla dr.ssa __________ e le ha integrate con le indicazioni dell'urologo del
18 settembre 2018.
Per i periodi di inabilità lavorativa come ausiliaria di pulizie
al 40%, in attività adeguate e nelle mansioni consuete, l'SMR ha ritenuto un
grado del 100% dal 16 novembre al 19 dicembre 2016, del 50% dal 10 dicembre
2016 e del 100% dal 2 giugno 2017. Dal 18 settembre 2018 in poi, invece,
nell'attività abituale ha stabilito un'inabilità lavorativa del 50%, in
attività adeguate del 30% e nelle mansioni consuete del 20%.
La prognosi era stazionaria in tutti e tre gli ambiti e per
l'attività adeguata egli ha precisato che la data del 18 settembre 2018 discendeva
dalla data del rapporto dell'urologo dr. __________.
Nel definire le limitazioni funzionali, il dottor __________ ha
precisato che il carico massimo era di 5 kg, che era necessaria l'alternanza
della postura al bisogno - ma che era già inclusa nella definizione del grado
di inabilità lavorativa - e che l'assicurata necessitava di pause
supplementari. Essa doveva inoltre svolgere un'attività leggera in ambito
amministrativo. Per la sua particolare situazione clinica, l'interessata
necessitava di effettuare l'autocateterismo vescicale.
Sentito il consulente in integrazione professionale il 24 gennaio
2020 (doc. 34) ed effettuata il 9 giugno 2020 (doc. 35) l'inchiesta economica
per le persone che si occupano dell'economia domestica, il progetto di
decisione del 3 luglio 2020 (doc. 36) ha respinto la richiesta di prestazioni
dell'assicurata stante un grado AI complessivo del 36% dopo tre mesi (dal 1°
dicembre 2018) dall'intervenuto miglioramento delle sue condizioni di salute (il
18 settembre 2018).
L'8 settembre 2020 (doc. 40) il dr. __________ ha preso posizione
sulle critiche dell'assicurata di non avere approfondito la questione medica,
motivo per cui ha chiesto una perizia pluridisciplinare. Egli si è così espresso
al riguardo:
" Le entità
nosologiche attestate per l'assicurata in oggetto sono chiare, definitive e non
possono risentire di interpretazioni.
Non vi sono elementi clinici e strumentali tali da porre
indicazione ad un accertamento pluridisciplinare del caso.
Stando agli atti disponibili, con particolare riferimento al
formulario AI del 12.02.2019 (…), vi sarebbe una condizione di fibrillazione
atriale non meglio specificata dal 2017. Si tratta del disordine del ritmo
cardiaco più diffuso a livello planetario dalla sesta decade di vita in poi, e
in assenza di complicanze non comporta alcuna implicazione di ordine funzionale,
specialmente in attività adeguata. Stesso dicasi per l'ipertensione arteriosa
trattata farmacologicamente ed in assenza di complicanze quali infarto
miocardico acuto, insufficienza cardiaca, insufficienza renale nefrovascolare
ed ictus cerebri. Meno che meno gli esiti di exeresi di carcinomi
basocellulari al volto e alla coscia possono influire, in assenza di
complicanze, sugli aspetti funzionali dell'assicurata.
Lo stesso medico curante, al punto 2.7 del succitato formulario,
riferisce quanto segue:
Voglia indicare la Sua prognosi
sulla capacità lavorativa
A seconda dell'evoluzione della
suddetta cauda equina ritengo che la signora RI 1 possa comunque riprendere
un'attività lavorativa fino al 50%, considerando l'attività lavorativa
precedente, e con un aumento fino all'80-100% se la paziente potesse
beneficiare di una riqualifica lavorativa con la possibilità di un lavoro che
non preveda la postura eretta.
Ora, i limiti funzionali definiti nel RAF SMR del 10.07.2019, che
riportiamo di seguito
(…)
rispettano pienamente le necessità funzionali
dell'assicurata indicate dal medico curante:
A causa delle patologie a livello
della colonna e dell'articolazione coxofemorale di destra la paziente soffre di
una sintomatologia dolorosa, che le rende problematica la postura eretta e lo
svolgimento dei lavori fisicamente pesanti.
Inoltre, al punto 3.6, lo stesso dichiara:
Ha dei dubbi sull'idoneità alla
guida? Quali?
Non ho dubbi sull'idoneità alla
guida perché la paziente è in grado di guidare.
E al punto 4.3:
Qual è la sua prognosi
sull'integrazione della Sua/del Suo paziente?
La prognosi è buona perché la
paziente è fortemente motivata a riprendere l'attività professionale. Sta
eseguendo tutte le terapie sopra descritte per ottenere almeno un buon controllo
della sintomatologia algica.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si conferma
l'assenza di indicazioni mediche volte ad una perizia pluridisciplinare.".
La decisione del 18 settembre 2020 ha confermato il rifiuto a
prestazioni per assenza di un grado AI pensionabile e poiché la richiesta
dell'assicurata è stata inoltrata tardivamente, perciò nemmeno era dato il
versamento della rendita intera per il periodo dal 1° novembre 2017 al 30
novembre 2018.
Pendente causa la ricorrente ha prodotto il rapporto del 31 marzo
2021 (doc. XVIII/1) del suo medico curante.
La dr.ssa med. __________ ha ricordato che l'assicurata era
affetta da osteoporosi fratturativa e di fibrillazione atriale, coxartrosi
destra e sindrome lombospondilogena cronica. Inoltre, il 6 agosto 2018 essa è
stata sottoposta a un intervento di vertebroplastica della V vertebra lombare a
seguito di frattura osteoporotica, al quale è seguito lo sviluppo di una
sintomatologia di cauda equina da irritazione delle radici della cauda in
contesto di leak di cemento in sede endocanalare a livello S3. A causa di ciò
l'interessata aveva perso completamente la capacità di urinare spontaneamente e
aveva poi sviluppato un disturbo della sensibilità in zona genitale e perineale
con peggioramento della nota sintomatologia dolorosa lombare. Essa si trovava
quindi in una condizione molto invalidante dovendo ricorrere ad auto
cateterismi per poter svuotare la vescica e all'imponente uso di lassativi
associato ad evacuazioni manuali per la stipsi severa.
Nonostante questa condizione di evidente difficoltà e di dolore
molto invalidante, l'assicurata era fortemente motivata a riprendere la propria
attività lavorativa, perciò aveva accettato un percorso riabilitativo con
degenza stazionaria con la speranza di ristabilire lo status quo ante e
soprattutto una certa qualità di vita, ciò che però a distanza di quasi 3 anni
non si era verificato.
Allo stato attuale la curante ha trovato una paziente estremamente
sofferente a causa di dolori cronici diffusi nonostante una terapia a base di
oppioidi, era completamente incontinente e con severe difficoltà di
deambulazione. Pertanto, a suo dire, l'assicurata aveva diritto a percepire una
rendita almeno tra la presentazione della domanda e il compimento dei 64 anni
nel 2020.
2.6. D'avviso della scrivente
Corte, le valutazioni mediche rese dal dr. med. __________ del Servizio Medico
Regionale sono chiare e sufficienti per definire lo stato di salute della
ricorrente senza che occorra indagarlo ulteriormente. Egli si è peraltro basato
sulle indicazioni fornite dai medici curanti stessi dell'assicurata, ossia
dalla dr.ssa med. __________ e dal dr. med. __________.
Il medico SMR ha infatti confermato le diagnosi poste dai predetti
medici curanti dell'interessata e si è attenuto alle affermazioni che la
curante ha espresso il 29 gennaio 2019 nel rapporto indirizzato all'Ufficio AI.
Il medico internista ha precisato che la patologia a livello della colonna e
dell'articolazione coxofemorale di destra provocava dei dolori all'assicurata,
sintomatologia dolorosa che le rendeva problematica la posizione eretta e
svolgere dei lavori fisicamente pesanti.
Tuttavia, a dipendenza di come si sarebbe evoluta la
sintomatologia da cauda equina, l'assicurata poteva riprendere l'attività
lavorativa abituale fino al 50% e addirittura aumentare fino all'80-100% la
capacità lavorativa in un'attività che non prevedeva la postura eretta, previa
riqualifica professionale.
D'altronde, dopo avere certificato una serie di periodi di inabilità
lavorativa totale, da ultimo, il 29 novembre 2018 (doc 49), dal 5 al 30
novembre 2018, in quell'occasione la dottoressa curante ha pure attestato che
dal 1° dicembre 2018 l'assicurata era di nuovo completamente abile al lavoro. E
anche nel rapporto del 29 gennaio 2019 essa ha confermato questo ultimo periodo
di inabilità lavorativa e non ne ha accertati di ulteriori.
Da allora, nessun nuovo referto medico è giunto né all'Ufficio AI
né al TCA attestante un peggioramento delle condizioni di salute della
ricorrente o comunque una determinata inabilità lavorativa.
Nemmeno nel suo recente referto del 31 marzo 2021 la dr.ssa __________
ha certificato che l'assicurata fosse incapace al lavoro, non pronunciandosi
chiaramente su tale aspetto, benché abbia concluso il suo parere ritenendo che
la paziente avesse diritto a una rendita di invalidità prima del raggiungimento
dell'età pensionabile.
Essa si è piuttosto soffermata sui dolori cronici diffusi lombari
che rendevano difficoltosa la deambulazione e sulla condizione invalidante data
dall'autocateterismo e dall'imponente utilizzo di lassativi associato ad
evacuazioni manuali.
Queste affermazioni, d'avviso del TCA, contrastano però con le
certificazioni dei periodi di inabilità lavorativa che la stessa dr.ssa med. __________
ha attestato il 29 gennaio 2019. Infatti, a ben vedere, i vari periodi di
inabilità lavorativa figuranti al punto 1.3 del rapporto medico indirizzato
all'Ufficio AI sono discontinui e non, come erroneamente ritenuto dall'Ufficio
AI nella decisione impugnata sulla base delle considerazioni del dr. med. __________,
continui.
In altre parole, la ricorrente non è stata inabile totalmente al
lavoro dal 16 novembre 2016 in poi in modo continuo, con una breve parentesi di
inabilità lavorativa in ragione del 50%, come risulta dalle conclusioni tratte
dall'SMR. Infatti, dalle indicazioni fornite dalla stessa curante, risulta per
contro che i periodi in cui l'assicurata non era in grado di lavorare erano
molto brevi, pari a una-quattro settimane al massimo e non a mesi, come
concluso implicitamente dal Servizio Medico Regionale.
Di seguito i periodi indicati dal medico curante:
- dal
16 novembre 2016 al 19 dicembre 2016 (e non al 9 dicembre come erroneamente
ritenuto nella decisione del 18 settembre 2020);
- dal
20 dicembre 2016 al 19 gennaio 2017 (e non dal 10 dicembre 2016 al 1°
giugno 2017, essendosi l'Ufficio AI basato sul rapporto finale SMR e come detto
rapporto lasciava intuire);
- dal
2 al 7 giugno 2017 (e non fino al 17 agosto 2018 come risulta nella
decisione impugnata, che si basa sulla tabella allestita dall'SMR visto che è il
dr. med. __________ che ha indicato la data del 18 settembre 2018 quale ultimo
periodo di inabilità lavorativa; peraltro, l'Ufficio AI ha per errore indicato la
data del 18 agosto 2018 in luogo di settembre);
- dal
24 gennaio al 7 febbraio 2018;
- dall'8
al 15 marzo 2018;
- dal
5 al 30 novembre 2018.
La circostanza che l'incapacità lavorativa della ricorrente non
era continua è confermata pure dai suoi due datori di lavoro.
Il primo, l'8 novembre 2018 (doc. 48), ha certificato un'inabilità
dal 24 gennaio al 7 febbraio 2018 e dall'8 al 15 marzo 2018.
Il secondo, il 7 dicembre 2018 (doc. 50), ha indicato che la sua
collaboratrice è stata in malattia dal 23 gennaio al 7 febbraio 2018, dall'8 al
15 marzo 2018 e dal 5 al 30 novembre 2018 (doc. 50).
Questi periodi corrispondono a quelli succitati definiti dal
medico curante dell'assicurata.
Questa discrepanza fra quanto certificato dalla dottoressa __________
e quanto ritenuto dall'Ufficio AI sulla base delle indicazioni del dr. med. __________,
porta il Tribunale a dubitare dell'adempimento del presupposto previsto
dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Rimane il dubbio se la ricorrente ha avuto un'incapacità al lavoro almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione, visto che dal momento in cui è insorta
l'inabilità lavorativa nell'arco di un anno l'assicurata è stata inabile al
lavoro soltanto per pochi giorni: dal 16 novembre al 19 dicembre 2016, dal 20
dicembre 2016 al 19 gennaio 2017 e dal 2 al 7 giugno 2017.
Tale circostanza non va però esaminata oltre e può
dunque rimanere aperta la questione a sapere se già l'inosservanza di tale
condizione comporta il rifiuto delle prestazioni all'assicurata.
2.7. Come visto,
infatti, è la stessa internista ad avere pronosticato il 29 gennaio 2019 una
ripresa dell'attività lavorativa abituale in ragione del 50% e perfino
dell'80-100% in attività adeguate.
Su tale base, ma anche sulla scorta della patologia
che, come attestato dal dr. med. __________ il 18 settembre 2018, coinvolgeva
l'apparato urinario dell'assicurata e l'obbligava ad effettuare l'autocateterismo
vescicale intermittente, il dr. med. __________ ha ritenuto che da quel momento
tale impedimento influiva in ragione del 50% sulla capacità lavorativa
dell'interessata nella sua attività abituale, in ragione del 30% in attività
adeguate e in misura del 20% nelle mansioni consuete.
Da questa conclusione non v'è motivo di discostarsi,
neppure alla luce del nuovo referto che la dr.ssa __________ ha reso il 31
marzo 2021, giacché esso, come detto, non si determina chiaramente né sulla
capacità lavorativa come collaboratrice domestica né in altre attività adatte
allo stato di salute dell'assicurata. La curante stessa ha fatto riferimento al
suo rapporto del 29 gennaio 2019 e non l'ha contestato, ovvero non l'ha
modificato, non l'ha aggiornato visto che sono trascorsi due anni e non ha
indicato che vi sarebbe stato da allora un peggioramento. Ella ha solo esposto
le sintomatologie tuttora presenti nell'interessata che, a suo dire, erano
invalidanti, poiché la limitavano nei suoi movimenti e negli spostamenti, come
pure nel godere di una vita senza dolori cronici diffusi e senza un disagio
evidente dovuto a una completa incontinenza.
Malgrado questi disturbi, che in parte si sono protratti
pure sul periodo successivo al raggiungimento dell'età AVS della ricorrente e
che, per tale motivo, come giustamente rilevato dall'Ufficio AI, non rientrano
più nel campo di competenza dell'assicurazione invalidità qui in esame, di
fatto, però, essa ha continuato a svolgere parzialmente la sua attività.
Ciò risulta dai documenti che l'assicurata ha
prodotto al TCA per comprovare il suo stato di indigenza nell'ambito della
domanda di assistenza giudiziaria (doc. IXbis).
Seppure in misura ridotta, il 1° giugno 2019 ha
infatti iniziato a lavorare, sempre in qualità di collaboratrice domestica,
presso un nuovo datore di lavoro e tale attività è proseguita durante tutto
l'anno 2020. L'anno scorso essa ha lavorato pure per il datore di lavoro presso
il quale era attiva dal 2012 e, sulla base delle notifiche di tassazioni,
verosimilmente la ricorrente vi ha continuato a lavorare anche durante l'anno
2019.
Così stando le cose, tenuto conto sia delle
considerazioni espresse dai medici intervenuti (dr.ssa __________, dr. med. __________
e dr. __________), sia del fatto non vi sono elementi tali da mettere in dubbio
le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale in particolare per il
periodo dal 18 settembre 2018 in poi, il TCA le fa dunque proprie e si attiene
ai gradi di inabilità lavorativa che il dottor __________ ha stabilito il 10
luglio 2019.
Del resto, anche nelle sue annotazioni dell'8
settembre 2020 egli ha chiaramente spiegato che era proprio sulla base delle
affermazioni fornite dalla dottoressa curante che non v'era motivo di dare
seguito alla richiesta dell'assicurata di sottoporla a una visita peritale,
essendo l'aspetto medico già stato chiarito e non essendo emersi elementi
clinici tali da necessitare un accertamento pluridisciplinare per delucidare la
situazione.
Quanto alle malattie secondarie riferite dalla
curante come non aventi influsso sulla capacità lavorativa, il medico SMR si è
espresso nel dettaglio giudicandole anch'egli ininfluenti.
Il referto del 31 marzo 2021 non ha modificato dette
conclusioni, perciò si deve ritenere che l'aspetto medico è stato dunque
sufficientemente chiarito senza necessità di procedere ad ulteriori
accertamenti quali una perizia pluridisciplinare come richiesto genericamente
dall'insorgente, senza infatti apportare prove di specifiche e più gravi
malattie non indagate di cui essa sarebbe affetta e che la limiterebbero
ulteriormente.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344 consid. 3c).
2.8. Il fatto lamentato
dall'insorgente secondo cui il dr. med. __________ del Servizio Medico
Regionale non l'abbia visitata personalmente né abbia preso contatto con il suo
medico curante, ma si sia basato unicamente sugli atti a sua disposizione per
valutare le sue condizioni di salute, non è qualificatamente censurabile.
Come ha rilevato il Tribunale federale nella STF 9C_787/2012 del
20 dicembre 2012 al considerando 4.2.1, il legislatore assegna agli organi
esecutivi della LAI il compito di stabilire i fatti giuridicamente determinanti
secondo il principio inquisitorio in modo tale da consentire l'emissione di una
decisione sulla prestazione richiesta. Per quanto concerne le conoscenze
mediche necessarie alla valutazione dell'invalidità (art. 16 LPGA e art. 28
segg. LAI), gli uffici AI possono avvalersi dei pareri dei servizi medici
regionali (art. 59 cpv. 2 e cpv. 2bis LAI), dei rapporti dei medici curanti
oppure di esperti medici esterni quali i centri d'osservazione medica e
professionale.
Fatti
I SMR sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato, determinante per l'AI secondo l'art. 6 LPGA, di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi (art. 59 cpv. 2bis LAI; cfr.
inoltre le disposizioni esecutive di cui agli artt. 47-49 OAI). I rapporti
interni del SMR ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LAI non
pongono autonomamente delle diagnosi, bensì apprezzano sotto l'aspetto medico i
reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare - a beneficio anche
dell'amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono
necessariamente di simili conoscenze specialistiche - la situazione medica.
Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga
visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene
necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della
documentazione esistente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce
pertanto, per invalsa giurisprudenza, un motivo per mettere in dubbio la
validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura
probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]
consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio
2012 consid. 4.2; STCA 32.2021.10 del 22 marzo 2021; STCA 32.2020.21 del 20
agosto 2020).
Da quanto precede discende che la lamentela dell'assicurata di
superficialità della valutazione del Servizio Medico Regionale va respinta e la
validità dei suoi rapporti deve essere confermata. Il dr. __________ ha infatti
esaminato nel dettaglio e compiutamente le condizioni di salute della
ricorrente sulla base di tutti gli atti medici e non ha ritenuto determinante
esaminarla di persona.
Riconosciuto il valore invalidante della malattia ortopedica e
urologica, occorre ora verificare, dal profilo economico, le conseguenze del
danno alla salute subìto.
2.9. La ricorrente non ha
contestato la determinazione del grado di invalidità per la quota parte
salariata del 40%, che l'Ufficio AI ha stabilito nel 50%. Infatti, malgrado la
sua capacità lavorativa residua fosse del 70% in attività adatte, stante il
compimento dei 64 anni di lì a pochi mesi, d'avviso del consulente in
integrazione professionale l'assicurata non risultava reintegrabile nel mondo
del lavoro. Pertanto, l'amministrazione ha ritenuto di doversi basare sul grado
di inabilità lavorativa nella precedente attività di collaboratrice domestica
che l'SMR ha stabilito nel 50% e da ciò ha fissato in pari percentuale il grado
di invalidità (50%).
L'assicurata ha però impugnato la fissazione nel 26,50% delle
limitazioni nello svolgere le mansioni di casalinga per la quota parte del 60%.
A suo dire, i gradi di impedimento ritenuti dall'assistente sociale sarebbero
troppo bassi e andrebbero aumentati in funzione delle reali difficoltà che essa
aveva nel preparare i pasti, nel pulire la casa e nell'effettuare gli acquisti.
2.10. Il 9 giugno 2020 l'assistente
sociale ha valutato al domicilio della ricorrente gli impedimenti a svolgere le
mansioni consuete.
Nel rapporto del 30 giugno 2020 (doc. 35) la funzionaria ha
esposto i disturbi soggettivi così come indicatile dall'assicurata, rilevando
in particolare le difficoltà di deambulazione, possibile solo con l'ausilio
delle stampelle, i problemi al sistema urinario che comportava la pratica di
autocateterismo una volta al giorno (6 volte al giorno fino a marzo 2020),
l'incontinenza fecale, i formicolii e i lievi dolori alle mani, i dolori alle
ginocchia nella flessione-estensione dell'articolazione, l'impossibilità di
mantenere la posizione eretta per più di 10 minuti e di camminare oltre i 100
metri.
Nella preparazione dei pasti e nel pulire la cucina, l'assistente
sociale ha accertato che la ricorrente si occupava ancora della preparazione dei
pasti quotidiani per sé e la figlia convivente.
A differenza di prima dell'insorgenza del danno, però, preparava
solo pietanze semplici e sbrigative, alternando la postura in piedi-seduta a
seconda delle esigenze e con l'aiuto di uno sgabello alto. L'assicurata si
occupava pure di riordinare la cucina facendo delle pause, mentre la figlia
apparecchiava/ sparecchiava la tavola, caricava/scaricava la lavastoviglie e
collaborava nel riordino.
Queste indicazioni sono state fornite dall'assicurata medesima,
perciò non v'è motivo di metterle in dubbio. La circostanza che da ciò la
funzionaria abbia tratto la conclusione che l'interessata manteneva una buona
autonomia nello svolgere queste attività, e che perciò l'impedimento
nell'eseguirle era (solo) del 10%, va qui tutelata. Considerato infatti che la
ricorrente era in grado di svolgere sostanzialmente tutte le attività legate
alla preparazione dei pasti, necessitando soltanto di pause supplementari e di
alternare la posizione come peraltro indicato dal Servizio Medico Regionale
quali limitazioni funzionali, non vi sono ragioni affinché il grado di
impedimento debba essere maggiore. Essa faceva inoltre correttamente capo sia
all'ausilio di uno sgabello sia all'aiuto della figlia in virtù dell'obbligo di
ridurre il danno e il fatto che cucinava soltanto pietanze semplici e
sbrigative non è un valido motivo per giustificare un aumento dell'impedimento.
L'interessata ha dichiarato all'assistente sociale che eseguiva
ancora la maggior parte delle attività di pulizia, distribuendole sull'arco
della settimana e con un ritmo lento, essendo impedita dovendosi sostenere
almeno con una stampella. Eccetto lavare i pavimenti, la vasca da bagno e pulire
le scale, attività che ha delegato alla figlia, era in grado di svolgere da
sola le altre mansioni, adottando anche degli accorgimenti quali un attrezzo a
manico lungo per pulire i vetri o farsi trasportare il sacco della spazzatura
fino alla macchina dalla figlia lungo le scale.
Sulla scorta di ciò, non v'è motivo di dubitare della fissazione
di un impedimento del 50%, che tiene conto della necessità di più tempo per
svolgere le mansioni leggere dovendosi sostenere con una stampella e del minore
rendimento nello svolgere quelle più pesanti. Una maggiore percentuale non è
giustificata, visto che l'assicurata eseguiva autonomamente queste mansioni.
Nel trasportare la spesa pesante l'assicurata manifestava dei
limiti, che risolveva con l'indispensabile accompagnamento della figlia una
volta alla settimana per la spesa settimanale, mentre per la spesa quotidiana
essa era autonoma e si spostava con l'automobile, accusando difficoltà nella
deambulazione che avveniva con l'aiuto di almeno una stampella.
L'interessata si occupava invece da sola di sbrigare le questioni
burocratiche, recandosi anche in posta e in banca.
Pertanto, tenuto conto dell'impossibilità (soltanto) di
trasportare dei pesi così come stabilito dall'SMR, ma di essere in grado di
gestire autonomamente le commissioni più leggere, il 20% di impedimento
ritenuto dalla funzionaria esperta in materia non va messo in discussione.
La circostanza lamentata dalla ricorrente di non potere stirare in
piedi non è un particolare impedimento nell'esecuzione di questa mansione
consueta. Essa vi ha infatti rimediato stirando da seduta, seppure impiegando
più tempo e dovendo riproporre tale attività il giorno seguente dopo un'ora di
lavoro. Per quanto concerne il bucato, l'assicurata si faceva aiutare dalla
figlia unicamente nel trasportare la cesta dei panni in lavanderia e poi
provvedeva da sola sia a caricare sia a svuotare la lavatrice e a stendere i
panni su uno stendibiancheria basso. L'impedimento del 20%, dato dai limiti
Considerandi
funzionali individuati, è dunque adeguato e non si ritiene giustificata una
maggiore percentuale.
2.11
A proposito del valore
probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'Ufficio AI, nella DTF 128 V 93 l'allora
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rilevato quanto segue:
“(…)
4.
Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist
wesentlich, dass als Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche
Kenntnis der örtlichen und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens
der Mediziner gestellten Diagnosen sich ergebenden Beeinträchtigungen und
Behinderungen der pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die
Pflege Leistenden zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der
Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss
plausibel, begründet und detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage
stehenden Massnahmen der Behandlungs- und Grundpflege sein und in
Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all
dies zu, ist der Abklärungsbericht voll beweiskräftig. Das Gericht greift,
sofern der Bericht eine zuverlässige Entscheidungsgrundlage im eben
umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen der die Abklärung tätigenden
Person nur ein, wenn klar feststellbare Fehleinschätzungen vorliegen. Das
gebietet insbesondere der Umstand, dass die fachlich kompetente Abklärungsperson
näher am konkreten Sachverhalt ist als das im Beschwerdefall zuständige
Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die Beurteilung des Anspruchs auf
Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf die Beweiswürdigung regelmässig
zumindest wünschenswert, besteht an sich keine strikte Verpflichtung, die an
Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten Person (oder ihrem
gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung vorzulegen. Nach Art.
73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des Anhörungsverfahrens das
volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit gegeben wird, sich zu den
Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. -generell- BGE 125 V 404 Erw. 3, bie
Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im Bereich der Haushaltführung
tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4. September 2001, I 175/01).(…)".
La Massima Istanza ha stabilito quindi che – in linea di massima e
senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni
delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di
collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;
RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento da parte della
persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso
appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell'11
agosto 2003 consid. 2).
Alla luce di ciò, questo Tribunale non ha motivo per sovvertire le
valutazioni dell'assistente sociale, che ha esaminato di persona la capacità
residua dell'assicurata nelle mansioni consuete.
La funzionaria, a prescindere dal fatto che sia alle dipendenze
dell'amministrazione cantonale, ha agito in modo imparziale e professionale
essendo specialista in materia e quindi nel pieno rispetto unicamente sia delle
direttive sia della giurisprudenza (STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020,
consid. 2.18; STCA 32.2018.79 del 28 maggio 2019, consid. 2.18).
Quest'ultima ha preso posizione sulla base delle emergenze mediche
e ha correttamente applicato le direttive in materia (Circolare sull'invalidità
e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), in essere
dal 1° gennaio 2018). Non vi è pertanto alcuna ragione per mettere in dubbio le
sue conclusioni.
Va ancora sottolineato che nell'inchiesta economica in questione è
stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività
domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (NN. 3081-3090 CIGI),
attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali
svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
L’allora Tribunale federale delle assicurazioni, nella sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al considerando 4.1 della STF
9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha confermato la legittimità di queste
direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità giusta l'art. 27 OAI deve
essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza
percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
La valutazione dell'assistente sociale riportata nel rapporto del 30
giugno 2020 va pertanto senza alcun dubbio posta alla base della determinazione
del grado di invalidità dell'assicurata.
2.12
Sulla base del metodo di misto
applicabile alla ricorrente, che va ritenuta salariata in ragione del 40% e
casalinga per il restante 60%, si ha che il grado di invalidità parziale per la
parte salariata del 50% (cfr. consid. 2.9) e quello per la parte
casalinga stabilito dall'inchiesta domiciliare nel 26,50%, danno luogo tre
mesi dopo l'intervenuto miglioramento che il dr. __________ ha stabilito essere
avvenuto il 18 settembre 2018, ad un grado di invalidità globale del 35,90%
(40 [parte salariata] x 50% [impedimento parte lucrativa] + 60 [parte
casalinga] x 26,50% [tasso di impedimento nelle mansioni consuete]),
arrotondato al 36%.
Come stabilito dall'Ufficio AI nella decisione del 18 settembre
2020, questo grado AI non dà dunque diritto alla ricorrente a una rendita AI
dal 1° dicembre 2018, mentre sarebbe unicamente semmai dato - sempre che sia
corretto il periodo di un anno di attesa in cui vi sarebbe stata un'inabilità
lavorativa ininterrotta (cfr. consid. 2.6) - il diritto a una rendita intera
dal 1° novembre 2017 al 30 novembre 2018.
Ad ogni modo, considerato che l'art. 29 cpv. 1 LAI dispone che il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato
ha rivendicato il diritto alle prestazioni, con l'inoltro della sua domanda il
24/27 dicembre 2018 l'assicurata avrebbe avuto diritto alle prestazioni soltanto
dal 1° giugno 2019. Pertanto, non può beneficiare del diritto alla rendita
intera sorto nel 2017 e nessun versamento è stato correttamente disposto.
2.13
Da quanto precede discende che
la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata e di rinviare
gli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici e per emettere una
nuova decisione che le attribuisca una rendita di invalidità, deve essere
respinta.
2.14
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (in virtù della disposizione
transitoria dell'art. 83 LPGA a contrario in combinazione con gli art. 61 lett.
a e fbis LPGA, anch'essi nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico della ricorrente.
2.15
Quest'ultima ha chiesto al
Tribunale di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentando
domanda di esonero dalle spese e tasse di giustizia e del gratuito patrocinio.
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il
ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole. Infatti, non va
dimenticato che la ricorrente non ha prodotto alcun referto medico atto a
sovvertire le chiare e complete conclusioni tratte dal Servizio Medico
Regionale. Ella si è limitata a contestarle genericamente per non essere stata
visitata di persona e ha chiesto di essere sottoposta a una perizia
pluridisciplinare, ma questi argomenti non sono in grado di scalfire la
validità delle argomentazioni esposte dal dr. __________, e ciò anche alla luce
del più recente referto del medico curante.
Di conseguenza, nemmeno le
conclusioni dell'assistente sociale sulla determinazione degli impedimenti per
ogni mansione consueta, la quale si è basata sulle limitazioni mediche
stabilite dall'SMR, sono state validamente messe in dubbio.
Facendo dunque difetto uno dei tre presupposti cumulativi
necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, ovvero se l'istante si trova
nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e
se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.
4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non occorre verificare oltre l'adempimento
delle altre due condizioni.
Un accenno va tuttavia fatto ai capitali del II e del III pilastro
che la ricorrente ha ritirato nel corso del 2020 (doc. IXbis) e che fanno
dubitare del suo stato di indigenza.
L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti