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Decisione

32.2020.137

Assicurata ha sempre dichiarato di essere casalinga,sia ai medici curanti sia all'assicurazione disoccupazione.Non era impedita dai disturbi psichici dal cercare un lavoro,anche il figlio ormai andava

8 febbraio 2021Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I ricoveri in struttura specializzata sono quindi iniziati nel

2011 e la stessa ricorrente ha indicato nella domanda di prestazioni AI che dal

2011 è in cura per disturbi psichici e che da allora è inabile al lavoro al

100%.

Nel rapporto del 29 settembre 2016 (doc. 9 pag. 38) il dr. med. __________,

specialista chirurgia ortopedica e traumatologia FMH, che aveva in cura

l'assicurata da 10 anni, ha ricordato che oltre ai disturbi alla caviglia

l'interessata ha vissuto dei periodi personali e familiari intensi, che l'hanno

portata a delle reazioni depressive con necessità di ospedalizzazione; inoltre,

a quel momento la presa ponderale era di 40 kg.

A 15 anni dall'intervento post protesi alla caviglia destra, il

chirurgo ha indicato il 27 novembre 2019 (doc. 9 pag. 36) di essere stato

informato dall'interessata di avere domandato di recente la rendita di

invalidità a causa di disturbi anche psicologici, necessitanti una presa a

carico, che si erano aggiunti alle problematiche della caviglia.

Nel rapporto del 14 dicembre 2019 (doc. 12) il dr. med. __________

del Servizio psico-sociale di __________ ha precisato di avere in cura la

ricorrente dal 15 gennaio 2019 e di vederla ogni 14-28 giorni. Egli ha

osservato che l'assicurata è in cura presso il medesimo Servizio dal mese di

febbraio 2011 per una patologia dell'ambito psicotico attualmente in stato di

discreto compenso psicopatologico. Nel corso degli anni l'assicurata ha mostrato

una buona compliance terapeutica e farmacologica e buone critica e

consapevolezza della malattia. Non sono stati registrati peggioramenti del

quadro clinico dal momento della presa a carico, non sono emerse acuzie degne

di nota, ma l'interessata presentava alcune condotte meritevoli di osservazione

(tricotillomania) verosimilmente reattive a preoccupazioni su problematiche

della vita quotidiana. Il curante ha segnalato che queste condotte erano emerse

recentemente ed erano a quel momento ancora sotto osservazione.

2.7. Dai summenzionati certificati

medici il TCA conclude che se da un lato i disturbi psichici sono iniziati nel

2010 e hanno necessitato una presa a carico specialistica nel febbraio 2011 che

è tuttora in essere, dall'altro lato non si può non ritenere, stante

l'affermazione del curante stesso, che grazie alla terapia e ai farmaci assunti

lo stato di salute della ricorrente non ha mostrato dei peggioramenti dal

momento della presa a carico, essendoci un sostanziale compenso psicopatologico.

Questo quadro clinico porta il Tribunale a stabilire che la

ricorrente non era impedita dai suoi disturbi psichici di cercare un lavoro e

ciò, se non era esigibile nei primi anni dopo la morte del marito stante la

tenera età del figlio, lo era però in seguito e, soprattutto, negli ultimi

cinque anni durante i quali oltre a essere cresciuto, durante i periodi

scolastici __________ viveva in internato presso la struttura scolastica frequentata

e quindi l'assicurata aveva la disponibilità temporale per attivarsi nella

ricerca di un'attività lucrativa.

Dagli atti prodotti pendente causa risulta che il 4 luglio 2019

(doc. F3) la ricorrente ha firmato un contratto di lavoro con la __________

come consulente alla clientela nel servizio esterno. La collaborazione è

iniziata il 15 luglio 2019 e il 17 settembre 2019 l'assicurata si è licenziata;

il contratto è stato sciolto il 21 settembre 2019 (doc. F8).

Il conteggio di salario dell'11 settembre 2019 (doc. F6) indica

che per il mese di settembre l'interessata ha incassato Fr. 421,85 quale

rimborso spese, ma nel medesimo certificato trasmesso al Servizio prestazioni

complementari essa ha scritto a mano che si trattava del compenso per i mesi di

luglio e agosto 2019 (doc. F6).

L'email che la __________ le ha inviato il 6 novembre 2019 (doc.

F7) conferma che per i mesi di luglio e agosto 2019 l'assicurata ha ricevuto

Fr. 400.- a titolo di provvigioni.

La ricorrente stessa, nel rispondere alle domande del 19 agosto

2020 dell'Ufficio AI, ha precisato di avere lavorato via telefono per un mese

per la summenzionata ditta e come ballerina per alcuni mesi.

Se la prima attività risale a poco prima che insorgesse il danno

alla salute, la seconda concerne invece l'anno 2000, quando era appena arrivata

in Ticino per cercare lavoro (doc. 9 pag. 53).

Un'attività svolta tra luglio e agosto 2019 non è rappresentativa

per concludere che, se non ci fosse stato il danno alla salute, l'assicurata

avrebbe lavorato al 100%.

D'altronde, come visto, ben prima di allora l'insorgente avrebbe

Considerandi

potuto attivarsi per cercare un lavoro, presentando uno stato di salute sotto

controllo e non dovendosi occupare in maniera preponderante del figlio, ormai

cresciuto e inquadrato a tempo pieno nella struttura scolastica che frequenta.

Ciò nonostante, i cinque anni precedenti la richiesta di

prestazioni dall'assicurazione invalidità non contemplano alcuna ricerca di

lavoro ed essa stessa ha precisato di essere (stata) casalinga.

Nemmeno la domanda di indennità di disoccupazione formulata il 2

luglio 2020 (doc. 34) annovera l'indicazione di datori di lavoro presso i quali

essa avrebbe lavorato. Alla domanda n. 14 sul suo ultimo rapporto di lavoro la

richiedente ha precisato di essere casalinga e alla domanda n. 29 di elencare

le attività lavorative svolte nei due anni precedenti la richiesta di

prestazioni l'interessata ha dichiarato che è casalinga dal 2003.

Sulla scorta di queste affermazioni, la decisione del 7 settembre

2020.

(doc. X/3) della Cassa cantonale di disoccupazione che ne è seguita ha

respinto la sua domanda di beneficiare di indennità di disoccupazione dal 12

novembre 2019, a motivo che dal 12 novembre 2017 all'11 novembre 2019

l'assicurata non ha esercitato un'attività salariata quale persona dipendente e

non poteva fare valere un motivo di esonero.

2.8

Il giudice delle

assicurazioni sociali deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali

sono espresse in generale in un momento in cui le persone interessate non sono

ancora coscienti delle conseguenze giuridiche del loro dire (cosiddette dichiarazioni

della prima ora) (DTF 142 V 590 consid. 5.2; STF 8C_438/2020 del 22

dicembre 2020 consid. 6.1).

La documentazione esaminata porta dunque a concludere che prima

dell'insorgenza del danno alla salute la ricorrente deve essere considerata

casalinga a tempo pieno.

Le dichiarazioni del 5 febbraio 2020, che sono state espresse dopo

il progetto di decisione di rifiuto delle prestazioni, non sono atte a

sovvertire le conclusioni che si possono trarre dagli atti.

2.9

Dal profilo economico, il grado

di invalidità dell'assicurata deve essere pertanto determinato in applicazione

del metodo specifico di calcolo (art. 8 cpv. 3 LPGA).

Nel rapporto del 14 dicembre 2019 il dr. __________ ha ritenuto

l'assicurata totalmente inabile al lavoro dal 15 novembre al 16 dicembre 2019,

precisando che a causa delle sue limitazioni fisiche (grave obesità) e

psichiche (bassissima tolleranza allo stress con frequenti rimuginazioni e

anomalie comportamentali riconducibili a esacerbazione della quota di ansia,

apparizione recente di tricotillomania) non era indicata un'attività lavorativa

nel mondo del libero mercato del lavoro, ma che era ipotizzabile lo svolgimento

di un'attività lavorativa protetta in ragione del 50%.

Nello svolgimento delle mansioni consuete, invece, il medico curante

ha precisato che "La paziente si

dichiara autonoma nello svolgimento dell'economia domestica".

Sulla scorta di questa affermazione, nel suo primo rapporto finale

del 16 gennaio 2020 (doc. 14) il Servizio Medico Regionale ha quindi ritenuto

l'assicurata inabile al 100% in un'attività lavorativa abituale e adeguata, ma

abile totalmente nelle mansioni consuete.

Il 19 agosto 2020 (doc. 27) la dr.ssa med. __________ ha

confermato questa conclusione anche dopo avere esaminato il rapporto medico del

9.

luglio 2020 (doc. 25) del dr. med. __________ del Servizio psico-sociale di __________,

poiché egli ha ribadito che "La paziente

risulta autonoma nell'esecuzione delle attività della vita quotidiana di base,

come la cura del sé e del proprio domicilio, mentre necessita di sostegno nello

svolgimento di, se pur banali, pratiche burocratiche anche per un limite

linguistico.". Nello svolgimento di un'attività lavorativa nel

libero mercato del lavoro l'assicurata è invece stata ritenuta inabile al

lavoro al 100%.

Alla luce del fatto che l'assicurata va considerata casalinga e

che quindi la sua capacità lavorativa va valutata in tale ambito, si deve

dunque ritenere che la stessa è totale, non avendo la ricorrente alcuna

difficoltà ad occuparsi delle mansioni consuete malgrado i suoi disturbi fisici

e psichici.

In altre parole, in applicazione del metodo specifico di calcolo,

essa non presenta alcuna perdita di guadagno quale casalinga e quindi il suo

grado di invalidità è nullo.

2.10

Da quanto precede consegue che

la decisione con cui l'Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la

richiesta di prestazioni della ricorrente è corretta e come tale va tutelata,

non presentando la stessa, come casalinga, un grado di invalidità pensionabile

(art. 28 cpv. 2 LAI).

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti