32.2020.137
Assicurata ha sempre dichiarato di essere casalinga,sia ai medici curanti sia all'assicurazione disoccupazione.Non era impedita dai disturbi psichici dal cercare un lavoro,anche il figlio ormai andava a scuola.Dichiarazioni della prima ora confermano che era casalinga e come tale era abile al 100%
8 febbraio 2021Italiano35 min
discreto compenso psicopatologico. Nel corso degli anni l'assicurata ha mostrato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.137
TB
Lugano
8 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 24 settembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 13/26 novembre 2019 (doc.
4) RI 1, 1980, al beneficio di una rendita ordinaria per vedova dal 2010 (doc.
1) e delle prestazioni complementari all'AVS, ha presentato una richiesta di
rendita all'Ufficio assicurazione invalidità lamentando una forte depressione
con difficoltà della memoria.
1.2. L'amministrazione ha raccolto
la documentazione medica esistente presso i suoi medici curanti riguardo sia ai
disturbi psichici emersi nel 2011 sia alla problematica ortopedica.
Nel suo rapporto finale del 16 gennaio 2020 (doc. 14) la dr.ssa
med. __________ del Servizio Medico Regionale ha posto quale diagnosi avente influsso
sulla capacità lavorativa la sindrome schizoaffettiva, tipo depressivo (ICD-10:
F25.1) diagnosticata nell'aprile 2013, mentre quale diagnosi senza
ripercussione sulla capacità lavorativa dei disturbi alla caviglia destra quali
protesi tibio-tarsica ed artrodesi secondaria su calcificazioni peri-protesiche
nel 2006 e iniziale osteoartrosi sotto-astragalica posteriore e tendinopatia
irritativa tibiale posteriore, deambulazione fluida nel 2019; sovrappeso;
allergie alimentari; tricotillomania (ICD-10: F63.3) e mastoplastica additiva
nel 2010.
Considerata l'attività di casalinga come attività abituale, l'SMR
l'ha ritenuta inabile al 100% in tale occupazione dal 15 novembre al 16
dicembre 2019 come certificato dallo psichiatra curante. Sempre basandosi sulle
affermazioni del medico del Servizio psico-sociale del 24 dicembre 2019, in
un'attività lavorativa adeguata l'SMR l'ha ritenuta pure inabile al 100% nel
medesimo lasso di tempo, osservando però che il curante non ha ritenuto
indicata un'attività lavorativa nel mondo del libero mercato, ma eventualmente
un'attività lavorativa protetta svolta al 50%.
Come casalinga, poiché nel predetto rapporto il dr. __________ ha
indicato che l'assicurata si era dichiarata autonoma nello svolgimento
dell'economia domestica, il grado di inabilità lavorativa è stato considerato
nullo.
1.3. Con progetto di decisione del
5 febbraio 2020 (doc. 16) l'Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita
dell'assicurata, poiché dagli atti è emerso che, in assenza del danno alla
salute, essa avrebbe continuato a dedicarsi alla conduzione dell'economia
domestica a tempo pieno e, considerato che in tale attività il Servizio Medico
Regionale ha certificato che non v'era alcun impedimento, si è rinunciato a
un'inchiesta a domicilio.
Con un grado di invalidità nullo il diritto alla rendita non
sussiste.
1.4. Alle osservazioni
dell'assicurata del 5 febbraio 2020 (doc. C) hanno fatto seguito due
certificati del Servizio psico-sociale di __________ attestanti un'inabilità
lavorativa totale dal 17 dicembre 2019 al 15 marzo 2020 (doc. 17) e dal 30
giugno al 31 agosto 2020 (doc. 20), oltre a un rapporto medico più dettagliato
del 9 luglio 2020 (doc. 25) sempre del dr. med. __________, che ha attestato
un'inabilità lavorativa del 100% nello svolgimento di un'attività lavorativa
nel libero mercato del lavoro.
Esaminate queste certificazioni, il 19 agosto 2020 (doc. 27) il
medico SMR ha sostituito il suo precedente rapporto finale.
La dr.ssa med. __________ ha infatti prolungato l'incapacità
lavorativa in attività abituale e in attività adeguata fino a quel momento,
mentre ha mantenuto il grado di inabilità lavorativa dello 0% nelle mansioni
consuete sulla base delle ultime affermazioni dello psichiatra curante.
Lo stesso 19 agosto 2020 (doc. 26) l'Ufficio AI ha sottoposto
all'assicurata dei quesiti in merito alla sua attività lavorativa, ai quali
l'interessata ha risposto il 3 settembre 2020 (doc. 29) e il 4 settembre 2020
(doc 30) ha richiamato dalla Cassa cantonale contro la disoccupazione l'incarto
concernente l'assicurata.
1.5. Con decisione del 24
settembre 2020 (doc. A) l'Ufficio AI ha confermato la reiezione della richiesta
di prestazioni, poiché è stato accertato che l'assicurata avrebbe continuato a
fare la casalinga anche in assenza del danno alla salute. Dai certificati
medici prodotti con le osservazioni l'SMR ha rilevato che non è emerso alcun
nuovo elemento con influsso sullo svolgimento delle mansioni consuete.
Inoltre, le dichiarazioni nelle quali l'assicurata ha sostenuto
che avrebbe lavorato a tempo pieno non trovano riscontro negli atti, essendosi
essa stessa più volte dichiarata casalinga e non avendo mai concretamente
dimostrato di avere effettuato delle ricerche di lavoro prima dell'insorgenza
del danno alla salute.
1.6. Il 26 ottobre 2020 (doc. I) RI
1 si è rivolta al Tribunale chiedendo di rivalutare la sua situazione alla luce
del fatto che se non fosse subentrato il danno alla salute sarebbe molto
probabilmente rientrata nel mondo del lavoro al 100%. La ricorrente si è lamentata
che questa sua presa di posizione, già espressa nel suo scritto del 5 febbraio
2020 (doc. B), non sia stata sufficientemente considerata perché non ha
effettuato delle ricerche di lavoro, ricerche che non ha mai fatto perché il
suo stato di salute non glielo permetteva. È infatti in cura da anni per una
malattia che la rende incapace al lavoro; una perizia potrà valutare il suo
grado di capacità lavorativa.
L'assicurata ha inoltre affermato che antecedentemente al mese di
novembre 2019 è stata presa a carico da diversi medici specialisti, i quali
però non hanno dovuto valutare la sua abilità lavorativa essendo al beneficio
delle prestazioni complementari. Per di più, già nel 2016 la dr.ssa med. __________
le aveva proposto di inoltrare una domanda di rendita AI vedendola in
difficoltà e dal 2011 è seguita dal Servizio psico-sociale di __________. Per
diversi anni si è chiusa in casa a causa dei suoi disturbi psichici ed è stata
poi ricoverata coattamente alla Clinica psichiatrica __________. Ora è aiutata
da un assistente sociale.
1.7. Nella sua risposta del 17
novembre 2020 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di
respingere il ricorso, avendo l'assicurata sostanzialmente sollevato le
medesime critiche già evase con la decisione impugnata.
L'amministrazione ha perciò riproposto la propria motivazione di
rifiuto della prestazione esposta nella decisione contestata, osservando che al
momento dell'insorgenza del danno alla salute con valenza invalidante, e quindi
a novembre 2019 secondo il rapporto finale SMR, così come negli anni
precedenti, la ricorrente non ha lavorato per sua scelta e, peraltro, in quel
periodo non ha effettuato delle ricerche di lavoro. L'Ufficio AI ha altresì
evidenziato che sia nella richiesta di prestazioni (cfr. punto 5.5) sia nel suo
curriculum vitae del mese seguente (cfr. punto 3), l'assicurata ha chiaramente
indicato di essere casalinga. È pertanto corretto che essa sia stata
considerata come persona senza attività lucrativa, applicando il metodo specifico
di calcolo dell'invalidità.
Per l'aspetto medico, l'amministrazione ha evidenziato che dal
rapporto finale del Servizio Medico Regionale del 19 agosto 2020 emerge
chiaramente che la ricorrente è totalmente abile nello svolgimento delle
mansioni consuete. Di conseguenza, l'Ufficio AI ha ritenuto corretto
considerare l'insorgente come casalinga e quindi applicare il metodo specifico
di calcolo, con conseguente incapacità al guadagno nulla.
1.8. Il 24 novembre 2020 (doc. VI)
la ricorrente ha prodotto della documentazione comprovante gli sforzi per
trovare un lavoro (docc. F1-F8) e di avere lavorato per una ditta di __________,
ma a causa della tensione che l'impiego le creava dopo breve tempo non ce l'ha
più fatta e si è licenziata. L'assicurata ha dunque contestato di essere stata
considerata come casalinga a tempo pieno, chiedendo di ritenerla invece quale
salariata al 100%, poiché se non fosse intervenuto un peggioramento del suo
stato di salute si sarebbe messa a disposizione per il libero mercato del
lavoro. Essa ha inoltre evidenziato che quando è stata meglio è riuscita a
trovare un lavoro e a cercarlo come cameriera, donna ai piani o donna delle
pulizie, ricerche di lavoro che però non può certificare avendole effettuate di
persona o telefonicamente. Con la morte del marito, ha provato a rientrare nel
mondo del lavoro dopo che egli le aveva raccomandato di stare a casa a causa
del suo stato di salute, avendo paura che il figlio rimanesse poi a casa da
solo. Pertanto, la scelta di non lavorare è stata dettata già dal suo stato di
salute fragile e dalla convinzione che il marito ha esercitato su di lei di
dovere stare a casa come casalinga e ad occuparsi di lui e del figlio.
La ricorrente ha spiegato che il Servizio delle prestazioni
complementari l'ha obbligata ad iscriversi in disoccupazione al fine di non
computarle un reddito ipotetico. A seguito di ciò il suo medico curante ha
certificato la sua inabilità lavorativa totale e ha richiesto la rendita di
invalidità. Se il Servizio PC le avesse richiesto di rientrare nel mondo del
lavoro subito dopo la morte del marito, avrebbe potuto già allora produrre una
valutazione medica sulla sua capacità lavorativa.
1.9. L'amministrazione ha
osservato il 7 dicembre 2020 (doc. VIII) che l'assicurata stessa ha dichiarato
di essere ancora casalinga dal 2002 e di non avere effettuato alcuna ricerca di
lavoro negli ultimi cinque anni. Sulla scorta del principio della priorità
della dichiarazione della prima ora, è perciò corretto avere applicato il
metodo specifico avendola considerata quale casalinga e con conseguente
incapacità al guadagno nulla.
1.10. Il 7 gennaio 2021 (doc. X)
l'assicurata ha informato il TCA di avere trovato un avvocato per patrocinarla
che però non si è annunciato al Tribunale. Inoltre, ha trasmesso lo scritto del
29 ottobre 2019 (doc. X/2) del Servizio prestazioni complementari che le ha
chiesto i conteggi dei salari per i due mesi che ha lavorato per la ditta di __________
pena il computo di un reddito ipotetico da attività lucrativa, la decisione del
7 settembre 2020 (doc. X/3) della Cassa cantonale di disoccupazione che ha
respinto la sua richiesta di indennità in assenza di un periodo minimo di
contribuzione o un motivo di esonero e la richiesta di documenti del 16 ottobre
2020 (doc. X/1) del Servizio PC.
1.11. Il 20 gennaio 2021 (doc. XII)
l'Ufficio AI ha osservato che anche alla luce della decisione del 7 settembre
2020 l'assicurata deve essere considerata quale casalinga, non avendo essa esercitato
un'attività lucrativa nei due anni antecedenti il periodo quadro.
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno
alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché
il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité
dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno
1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il
reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro
che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione
di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini,
op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende,
d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità
di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la
Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta
a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente
formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non
riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con
STFA U 156/05 del 14 luglio 2006,
consid. 5).
2.2. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è
possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica
l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al
guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr.
76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA,
in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona
senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in
particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano
soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico,
amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi
escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti
l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015
nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così
valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare
mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158
consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente,
applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,
1995, pag. 458; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto
all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e
segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione
può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di
quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte
dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Va qui segnalato che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
2018, l'art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni
consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati nell'economia
domestica si intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e
l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per
mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di membri di comunità di
religiosi si intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell'Ordinanza sono state adeguate
le attività nell'ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate
nell'economia domestica (R. Leuenberger -
G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale
1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza
del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione
dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018
concernenti l'applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09
della Corte europea dei diritto dell'uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque
posto l'accento sulle attività che possono essere equiparate a un'attività
lucrativa ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio
dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell'assicurato di
svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento.
Le attività volontarie svolte al di fuori dell'economia domestica, come le
attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate
a un'attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in
casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno
dunque disciplinate in modo generale dall'OAI e pertanto non sono più
espressamente menzionate nell'Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate
spiegazioni dell'UFAS).
Come evidenziato dall'Ufficio federale sugli
adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il
nuovo art. 27 OAI pone quindi l'accento sui lavori domestici necessari che
possono essere equiparati ad un'attività lucrativa.
Per stabilire se un'attività nell'ambito delle
mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è
determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si
tratti di un'attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro
pagamento.
È per esempio il caso di lavori domestici necessari
come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia
domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la
pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la
manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri
familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività
dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va
considerata anche la cura e l'assistenza ai familiari; rilevante è però che
essi vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici
che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle
attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione
esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo
l'insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l'assicurato ricorreva a
prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell'insorgere del danno
alla salute, allora per queste attività non v'è una limitazione di cui tenere
conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni
consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle
attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente
ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate
quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi
dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell'ambito
delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell'Ordinanza hanno comportato la
modifica della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione
in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l'assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il
grado di invalidità in generale.
Per ciò che concerne il caso in esame, di regola si ritiene che i
lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica comprendono queste
cinque attività usuali: pasti, pulizia e ordino dell'alloggio, acquisti e altre
commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai
familiari, per le quali è assegnato un rispettivo limite massimo (N. 3087
CIGI).
Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal
confronto percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita
dall'assistente sociale (N. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla
disabilità (N. 3085 CIGI).
2.3. Al fine di determinare il
metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito
verificare,
fondandosi sulla globalità delle circostanze se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non
fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto
modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare
sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni
finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale,
le affinità e la personalità dell'assicurato.
A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza
decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza
nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla
necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996
AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30
agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc,
La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la
volontà ipotetica dell'assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in
regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell'11 luglio 2012
consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad
ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività
esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF
117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer,
op. cit., pag. 288; Blanc, op.
cit., pag. 190-191).
2.4. Nel caso di specie, l'Ufficio
assicurazione invalidità ha ritenuto l'assicurata casalinga a tempo pieno sulla
base delle indicazioni fornite dall'interessata stessa.
Nel formulario di richiesta per adulti la ricorrente si è definita
casalinga dal 19 dicembre 2002, precisando di esserlo ancora al 13 novembre
2019, ossia al momento in cui ha compilato la domanda AI (doc. 4 punto 5.5). È
quindi dal giorno che si è sposata che l'assicurata si occupa dell'economia
domestica, attività che ha continuato a fare con la nascita del figlio, nel
luglio 2003, prendendosi cura anche del bambino.
Inoltre, alla domanda n. 4.5 a sapere presso quale istituto di
previdenza professionale era affiliata quando è insorta l'inabilità lavorativa,
l'assicurata ha risposto "mai lavorato".
Avendo indicato di essere casalinga, il 3 dicembre 2019 (doc. 6)
l'amministrazione ha chiesto all'assicurata con quali mezzi finanziari
provvedeva al suo sostentamento ed essa ha risposto che è al beneficio di una
rendita di vedovanza e delle prestazioni complementari all'AVS (doc. 11).
Nel curriculum vitae, che a richiesta dell'Ufficio AI del 3
dicembre 2019 (doc. 7) l'assicurata ha compilato il 19 dicembre 2019 (doc. 11),
al capitolo 3 relativo alle attività professionali svolte l'interessata ha
scritto di essere casalinga, al capitolo 4 sulle attività accessorie ha precisato
di non averne mai svolte e alla domanda n. 5 di indicare le ricerche di impiego
effettuate negli ultimi cinque anni essa ha crociato la risposta di non averne
fatte.
L'estratto del conto individuale della ricorrente rilasciato il 6
dicembre 2019 (doc. 8) dalla Cassa __________ indica che dal 2009 al 2018 era
iscritta quale persona senza attività lucrativa e che pertanto ha pagato il
contributo minimo AVS/AI/IPG.
Anche lo psichiatra che l'ha in cura dal 15 gennaio 2019 presso il
Servizio psico-sociale di __________, il dr. med. __________, ha indicato il 24
dicembre 2019 (doc. 12) che "La paziente
non avrebbe mai svolto alcuna attività lavorativa".
Con le osservazioni al progetto di decisione di rifiuto della
rendita di invalidità, il 5 febbraio 2020 (doc. C) l'assicurata ha affermato
che "Sono stata casalinga perché mio
marito ai tempi aveva un lavoro e prima della sua scomparsa ha anche ricevuto
una invalidità. Durante questo periodo dove __________ era piccolo eravamo
rimasti d'accordo che io rimanevo a casa come casalinga. Da quando sono vedova
mi sono occupato di __________ e dato che lui andava regolarmente a scuola
volevo riprendermi un lavoro a tempo parziale. Se non fosse subentrata la
malattia che adesso curo da anni, molto probabilmente avrei ripreso il lavoro
al 100% e non avrei inviato una richiesta alla vostra assicurazione. Dal 2011
mi sono fatta aiutare e seguire a livello psichiatrico dal Servizio Psico
Sociale di __________. (…)".
Stante queste affermazioni, l'Ufficio assicurazione invalidità le
ha quindi sottoposto il 19 agosto 2020 (doc. 26) i seguenti quesiti:
"
A sostegno delle sue osservazioni
del 05.02.2020 la invitiamo cortesemente a volerci comunicare:
a) quali attività lavorative ha svolto all'infuori
della Svizzera?
b) che tipo di attività avrebbe svolto in Svizzera? In
che percentuale?
c) presso quale datore di lavoro avrebbe
presumibilmente lavorato?
d) con quale orario giornaliero rispettivamente
settimanale?
e) è stata iscritta ad una cassa di disoccupazione o a
un ufficio regionale di collocamento? Se sì, voglia indicarci il nome e
l'indirizzo.
f) ha effettuato ricerche di lavoro?
Se sì, favorisca trasmettere copia della
documentazione relativa alle sue richieste.
Nel caso in cui non fosse più in possesso della
documentazione, oppure nel caso in cui le ricerche sono state effettuate
verbalmente, favorisca fornirci indicazioni precise (Nome e indirizzo) delle
aziende dove ha cercato l'occupazione.
Se no, per quale motivo?
g) Chi si sarebbe occupato della cura di suo figlio in
sua assenza? (nome della persona, grado di parentela, luogo di domicilio)".
Il 3 settembre 2020 (doc. 29) l'assicurata ha così risposto:
"
con la presente vorrei rispondervi
alla vostra lettera del 19.8.2020.
a) Ho lavorato quando ero in __________ sempre per
piccoli periodi come venditrice di gelati oppure mascherina al cinema.
b) In Svizzera ho lavorato solamente per qualche
mese come ballerina a tempo pieno e ho fatto qualche traduzione per una
compagnia assicurativa in __________ per un mese.
c) Ho lavorato per un mese presso la ditta __________,
lavoravo principalmente via telefono per spiegare ai clienti le offerte
proposte. Non mi ricordo come si chiavava il locale notturno dove pernottavo
anche sul posto.
d) Ho lavorato al bisogno per la ditta di __________
e come ballerina lavoravo 7/7.
e) Mi sono iscritta all'ufficio regionale di
collocamento di __________ dal 12.11.2019 al 21.11.2019. Il caso è stato chiuso
per inabilità lavorativa. Mi sono iscritta anche alla cassa cantonale di
disoccupazione.
f) No, non ho effettuato ricerche di lavoro perché
con la mia salute precaria e il fatto di essere casalinga era per me difficile
trovare un impiego.
g) Mio figlio è stato internato a __________ da 5
anni circa e torna a casa solo per il fine settimana. Prima, si recava alle
scuole speciali e tornava tutti i giorni a casa anche per la pausa
pranzo.".
2.5. Sulla scorta degli elementi
esposti, contenuti nelle affermazioni espresse dall'assicurata stessa e dai suoi
curanti, la scrivente Corte conclude che a giusta ragione l'Ufficio AI l'ha
considerata casalinga prima dell'insorgenza del danno alla salute, momento che
va fatto risalire al 15 novembre 2019, ovvero quando per la prima volta un
certificato medico (dr. med. __________ il 24 dicembre 2019) ha attestato la
sua incapacità a svolgere un lavoro.
In effetti, la ricorrente medesima ha sempre indicato di non avere
mai svolto un'attività lavorativa, ma di essere sempre stata casalinga sin da
quando si è sposata nel 2002.
Poco dopo il matrimonio è nato __________ e l'assicurata ha
dichiarato che il marito ha voluto che lei si occupasse del figlio e della
casa, impedendole di andare a lavorare.
Al momento del decesso del marito, avvenuto a fine 2009, il figlio
aveva sei anni e mezzo e presentava un ritardo psicomotorio, che nel 2011 era
in risoluzione (cfr. rapporto del 15 marzo 2011 della Clinica psichiatrica __________).
Il bambino ha frequentato le scuole speciali rientrando al domicilio tutti i
giorni per pranzo, mentre da cinque anni frequenta una scuola alloggiando
presso la struttura e rientra a casa soltanto nel fine settimana.
A sostegno della sua impossibilità di svolgere un'attività
lucrativa la ricorrente ha indicato che il suo stato di salute non glielo
permetteva, essendo in cura da anni per la sua malattia psichica che la rende
incapace al lavoro. Pertanto, se il danno alla salute non fosse subentrato,
"sarei molto probabilmente rientrata nel
mondo del lavoro al 100%." (doc. I pag. 1).
2.6. Il 18 agosto 2011 (doc. 9
pag. 49), in occasione del secondo ricovero dal 3 al 16 agosto 2011 presso la
Clinica psichiatrica di __________, gli specialisti hanno collocato l'esordio
psicopatologico della ricorrente nel contesto del lutto conseguente al decesso
del marito avvenuto a fine dicembre 2009.
Inoltre, nel referto del 15 marzo 2011 (doc. 9 pag. 54) relativo
alla prima ammissione dal 16 gennaio al 17 febbraio 2011 nella medesima
struttura, gli psichiatri hanno rilevato che dopo il lutto è stato descritto
uno stato depressivo reattivo non trattato, di gravità difficilmente
indagabile, situazione peggiorata ad aprile 2010 in corrispondenza di un
intervento di mastoplastica additiva effettuato nel suo Paese natìo.
Fatti
I ricoveri in struttura specializzata sono quindi iniziati nel
2011 e la stessa ricorrente ha indicato nella domanda di prestazioni AI che dal
2011 è in cura per disturbi psichici e che da allora è inabile al lavoro al
100%.
Nel rapporto del 29 settembre 2016 (doc. 9 pag. 38) il dr. med. __________,
specialista chirurgia ortopedica e traumatologia FMH, che aveva in cura
l'assicurata da 10 anni, ha ricordato che oltre ai disturbi alla caviglia
l'interessata ha vissuto dei periodi personali e familiari intensi, che l'hanno
portata a delle reazioni depressive con necessità di ospedalizzazione; inoltre,
a quel momento la presa ponderale era di 40 kg.
A 15 anni dall'intervento post protesi alla caviglia destra, il
chirurgo ha indicato il 27 novembre 2019 (doc. 9 pag. 36) di essere stato
informato dall'interessata di avere domandato di recente la rendita di
invalidità a causa di disturbi anche psicologici, necessitanti una presa a
carico, che si erano aggiunti alle problematiche della caviglia.
Nel rapporto del 14 dicembre 2019 (doc. 12) il dr. med. __________
del Servizio psico-sociale di __________ ha precisato di avere in cura la
ricorrente dal 15 gennaio 2019 e di vederla ogni 14-28 giorni. Egli ha
osservato che l'assicurata è in cura presso il medesimo Servizio dal mese di
febbraio 2011 per una patologia dell'ambito psicotico attualmente in stato di
discreto compenso psicopatologico. Nel corso degli anni l'assicurata ha mostrato
una buona compliance terapeutica e farmacologica e buone critica e
consapevolezza della malattia. Non sono stati registrati peggioramenti del
quadro clinico dal momento della presa a carico, non sono emerse acuzie degne
di nota, ma l'interessata presentava alcune condotte meritevoli di osservazione
(tricotillomania) verosimilmente reattive a preoccupazioni su problematiche
della vita quotidiana. Il curante ha segnalato che queste condotte erano emerse
recentemente ed erano a quel momento ancora sotto osservazione.
2.7. Dai summenzionati certificati
medici il TCA conclude che se da un lato i disturbi psichici sono iniziati nel
2010 e hanno necessitato una presa a carico specialistica nel febbraio 2011 che
è tuttora in essere, dall'altro lato non si può non ritenere, stante
l'affermazione del curante stesso, che grazie alla terapia e ai farmaci assunti
lo stato di salute della ricorrente non ha mostrato dei peggioramenti dal
momento della presa a carico, essendoci un sostanziale compenso psicopatologico.
Questo quadro clinico porta il Tribunale a stabilire che la
ricorrente non era impedita dai suoi disturbi psichici di cercare un lavoro e
ciò, se non era esigibile nei primi anni dopo la morte del marito stante la
tenera età del figlio, lo era però in seguito e, soprattutto, negli ultimi
cinque anni durante i quali oltre a essere cresciuto, durante i periodi
scolastici __________ viveva in internato presso la struttura scolastica frequentata
e quindi l'assicurata aveva la disponibilità temporale per attivarsi nella
ricerca di un'attività lucrativa.
Dagli atti prodotti pendente causa risulta che il 4 luglio 2019
(doc. F3) la ricorrente ha firmato un contratto di lavoro con la __________
come consulente alla clientela nel servizio esterno. La collaborazione è
iniziata il 15 luglio 2019 e il 17 settembre 2019 l'assicurata si è licenziata;
il contratto è stato sciolto il 21 settembre 2019 (doc. F8).
Il conteggio di salario dell'11 settembre 2019 (doc. F6) indica
che per il mese di settembre l'interessata ha incassato Fr. 421,85 quale
rimborso spese, ma nel medesimo certificato trasmesso al Servizio prestazioni
complementari essa ha scritto a mano che si trattava del compenso per i mesi di
luglio e agosto 2019 (doc. F6).
L'email che la __________ le ha inviato il 6 novembre 2019 (doc.
F7) conferma che per i mesi di luglio e agosto 2019 l'assicurata ha ricevuto
Fr. 400.- a titolo di provvigioni.
La ricorrente stessa, nel rispondere alle domande del 19 agosto
2020 dell'Ufficio AI, ha precisato di avere lavorato via telefono per un mese
per la summenzionata ditta e come ballerina per alcuni mesi.
Se la prima attività risale a poco prima che insorgesse il danno
alla salute, la seconda concerne invece l'anno 2000, quando era appena arrivata
in Ticino per cercare lavoro (doc. 9 pag. 53).
Un'attività svolta tra luglio e agosto 2019 non è rappresentativa
per concludere che, se non ci fosse stato il danno alla salute, l'assicurata
avrebbe lavorato al 100%.
D'altronde, come visto, ben prima di allora l'insorgente avrebbe
Considerandi
potuto attivarsi per cercare un lavoro, presentando uno stato di salute sotto
controllo e non dovendosi occupare in maniera preponderante del figlio, ormai
cresciuto e inquadrato a tempo pieno nella struttura scolastica che frequenta.
Ciò nonostante, i cinque anni precedenti la richiesta di
prestazioni dall'assicurazione invalidità non contemplano alcuna ricerca di
lavoro ed essa stessa ha precisato di essere (stata) casalinga.
Nemmeno la domanda di indennità di disoccupazione formulata il 2
luglio 2020 (doc. 34) annovera l'indicazione di datori di lavoro presso i quali
essa avrebbe lavorato. Alla domanda n. 14 sul suo ultimo rapporto di lavoro la
richiedente ha precisato di essere casalinga e alla domanda n. 29 di elencare
le attività lavorative svolte nei due anni precedenti la richiesta di
prestazioni l'interessata ha dichiarato che è casalinga dal 2003.
Sulla scorta di queste affermazioni, la decisione del 7 settembre
2020.
(doc. X/3) della Cassa cantonale di disoccupazione che ne è seguita ha
respinto la sua domanda di beneficiare di indennità di disoccupazione dal 12
novembre 2019, a motivo che dal 12 novembre 2017 all'11 novembre 2019
l'assicurata non ha esercitato un'attività salariata quale persona dipendente e
non poteva fare valere un motivo di esonero.
2.8
Il giudice delle
assicurazioni sociali deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali
sono espresse in generale in un momento in cui le persone interessate non sono
ancora coscienti delle conseguenze giuridiche del loro dire (cosiddette dichiarazioni
della prima ora) (DTF 142 V 590 consid. 5.2; STF 8C_438/2020 del 22
dicembre 2020 consid. 6.1).
La documentazione esaminata porta dunque a concludere che prima
dell'insorgenza del danno alla salute la ricorrente deve essere considerata
casalinga a tempo pieno.
Le dichiarazioni del 5 febbraio 2020, che sono state espresse dopo
il progetto di decisione di rifiuto delle prestazioni, non sono atte a
sovvertire le conclusioni che si possono trarre dagli atti.
2.9
Dal profilo economico, il grado
di invalidità dell'assicurata deve essere pertanto determinato in applicazione
del metodo specifico di calcolo (art. 8 cpv. 3 LPGA).
Nel rapporto del 14 dicembre 2019 il dr. __________ ha ritenuto
l'assicurata totalmente inabile al lavoro dal 15 novembre al 16 dicembre 2019,
precisando che a causa delle sue limitazioni fisiche (grave obesità) e
psichiche (bassissima tolleranza allo stress con frequenti rimuginazioni e
anomalie comportamentali riconducibili a esacerbazione della quota di ansia,
apparizione recente di tricotillomania) non era indicata un'attività lavorativa
nel mondo del libero mercato del lavoro, ma che era ipotizzabile lo svolgimento
di un'attività lavorativa protetta in ragione del 50%.
Nello svolgimento delle mansioni consuete, invece, il medico curante
ha precisato che "La paziente si
dichiara autonoma nello svolgimento dell'economia domestica".
Sulla scorta di questa affermazione, nel suo primo rapporto finale
del 16 gennaio 2020 (doc. 14) il Servizio Medico Regionale ha quindi ritenuto
l'assicurata inabile al 100% in un'attività lavorativa abituale e adeguata, ma
abile totalmente nelle mansioni consuete.
Il 19 agosto 2020 (doc. 27) la dr.ssa med. __________ ha
confermato questa conclusione anche dopo avere esaminato il rapporto medico del
9.
luglio 2020 (doc. 25) del dr. med. __________ del Servizio psico-sociale di __________,
poiché egli ha ribadito che "La paziente
risulta autonoma nell'esecuzione delle attività della vita quotidiana di base,
come la cura del sé e del proprio domicilio, mentre necessita di sostegno nello
svolgimento di, se pur banali, pratiche burocratiche anche per un limite
linguistico.". Nello svolgimento di un'attività lavorativa nel
libero mercato del lavoro l'assicurata è invece stata ritenuta inabile al
lavoro al 100%.
Alla luce del fatto che l'assicurata va considerata casalinga e
che quindi la sua capacità lavorativa va valutata in tale ambito, si deve
dunque ritenere che la stessa è totale, non avendo la ricorrente alcuna
difficoltà ad occuparsi delle mansioni consuete malgrado i suoi disturbi fisici
e psichici.
In altre parole, in applicazione del metodo specifico di calcolo,
essa non presenta alcuna perdita di guadagno quale casalinga e quindi il suo
grado di invalidità è nullo.
2.10
Da quanto precede consegue che
la decisione con cui l'Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la
richiesta di prestazioni della ricorrente è corretta e come tale va tutelata,
non presentando la stessa, come casalinga, un grado di invalidità pensionabile
(art. 28 cpv. 2 LAI).
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA
e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti