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32.2020.138

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 aprile 2021Italiano73 min

altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STF

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Per

stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.;

RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

2.5. Se, però, un assicurato

maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,

l'applicazione nei suoi confronti del concetto d’incapacità di guadagno non è

possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una

vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere

da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8

cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie

mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di

calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246

consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art.

28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita

un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale

non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è

valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di

svolgere le mansioni consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima

frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisava che per

mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata

nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici,

l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi

amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili

a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,

attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo

libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità

(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31

dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto

delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF

130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le

attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla

salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si

può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,

1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che

non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo

nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa

eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla

situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si

distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o

altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora

nell'impresa dell'altro.

Nel nuovo tenore in vigore

dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati

occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché

la cura e l'assistenza ai familiari.

Il nuovo

art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7

capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività

svolta nella comunità.

Con la

modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle

mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr.

R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité

sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).

Come emerge

dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per

l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che

esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in

merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del

metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritti

dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che

possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2

LAI.

Si tratta

delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso

di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente

eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori

dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non

possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute

come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).

Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e

pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2

pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

Come

evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr.

punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi

l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad

un’attività lucrativa.

Per

stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere

equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e

quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da

terzi (persone o ditte) dietro pagamento.

È per esempio

il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione

della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la

pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre

mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere

ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,

infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento

(persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va

considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che

essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.

Va ancora

osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai

familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da

terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che

vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno

alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a

proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per

queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che

continuano ad essere svolte da terzi come prima.

Ritenuto

come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha

dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia

domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di

pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non

possono essere eseguite da terzi dietro pagamento – non rientrano tra le

attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157

consid. 5c/bb).

Le nuove

norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità

e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,

valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai

NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale

nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in

generale.

2.6. Nel caso in cui, invece,

l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art.

28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività

lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge,

l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se

svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo metodo di

graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche in altre occasioni

l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che

svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il

resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla

volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8

CEDU (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer

5/06 pag. 54 segg.; I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV

Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa giurisprudenza è

stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334; 133 V 504 e 133 V 477.

In una sentenza pubblicata

in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha

ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi

dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito

dell'applicazione del metodo misto. Un’eventuale ridotta capacità nell'ambito

professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27

OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va

tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

Ricordato che il metodo

misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che

oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai

sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di

occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero

venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini

del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è

applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Chiamata a pronunciarsi in

un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli

assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza

consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,

l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la

giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei

redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo

parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni

consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito

lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività

lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al

riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).

Occorre

altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea

dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro

Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile

alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli

motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto

il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con

attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a

tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1

LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o una

riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie

l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017

del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad

esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV Nr. 31; STF

9C_671/2017 del 12 luglio 2018 consid. 3.2.1 con riferimenti).

Infine va fatto presente

che, oltre all’art. 27 OAI, anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4 OAI è stato

modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare, conformemente

all’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo modello di

calcolo.

Al riguardo, dal

comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità

nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”,

risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo

per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che

contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa

anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta

del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore

della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018 (…)”.

2.7. Al fine di determinare il

metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto

appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente

prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare,

fondandosi

sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del

danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività

lavorativa.

Ad esempio se l'assicurato

esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere

dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne

avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.

Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al

momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in

cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita

del diritto alla rendita.

Da considerare sono tutte

le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,

familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità

e la personalità dell'assicurato.

A nessuno di questi

elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al

mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di

un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile

attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento

cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza

ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure

administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve

ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,

in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi

esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20

dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il

metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti

accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non

fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120

V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

2.8. Nella presente fattispecie

l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto ed ha considerato l’assicurata

salariata all’80% e casalinga al 20%.

Visto che nel “Questionario

per il datore di lavoro: Integrazione professionale/Rendita” la ALVAD ha

indicato che le ore di lavoro dell’insorgente ammontavano (dal 1. ottobre 2014)

a 32 ore alla settimana fronte ad un orario normale di lavoro nell’azienda di

40 ore settimanali (doc. AI 14/55 punto 2.9), considerato come, nell’ambito

dell’“Inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica” del 17 dicembre 2019 (doc. AI 133/578-583), l’assicurata

stessa ha indicato quale ultima attività svolta quella all’80% nella funzione

di ausiliaria CRS presso __________ confermando le indicazioni fornite dal

datore di lavoro nel suo apposito questionario e conformemente alla succitata

giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), questo Tribunale non ravvisa alcuna ragione

per scostarsi dal succitato riparto (80% salariata – 20% casalinga), peraltro

rimasto incontestato.

2.9. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,

2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STF U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008). Per quel che concerne il __________, l'Alta Corte nella DTF 132 V

376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere

una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti

dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie

__________, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e

della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i __________

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017 consid. 4.2;8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27

giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.10. Nel 2015 il Tribunale federale

(TF) ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita

AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili

(dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281;

comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la

decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura

probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale

di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato

i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova

(cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente

criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per

la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due

sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura

deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI

in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF

ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.11. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se, nel caso di specie, lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti,

non ha alcun motivo per scostarsi dalla perizia pluridisciplinare 14 novembre

2019 del __________ (doc. AI 126/403-554) con complemento del 16 aprile 2020

(doc. AI 158/624-628).

I periti, nel referto

datato 14 novembre 2019 (doc. AI 126/403-554) –

esposti lo svolgimento del mandato peritale con il motivo e le circostanze

della perizia, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale -

sociale, professionale e patologica, i disturbi soggettivi e le affezioni

attuali, l’anamnesi sistemica, la descrizione della giornata e le constatazioni

obiettive (doc. AI 126/403-433) –,

hanno posto le seguenti diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità

lavorativa: “(…) Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media

gravità in remissione parziale (ICD-10 F32.1). - in DD: sindrome affettiva

bipolare, episodio depressivo di media gravità in remissione parziale (ICD-10

F31.3). Sindrome lombospondilogena cronica con/su: - possibile dolore

neuropatico residuo L5 a sin., - lieve radicolopatia L5 a sin. con lieve

deficit sentivo, - pregressa decompressione bilaterale con spinotomia L4-L5 e

foraminotomia L5 a ds., 19.5.2017, - pregressa spondilodesi TLIF a ds. con

strumentazione posteriore L4-S1 e gabbia L5-S, 5.4.2019. Sindrome

cervicospondilogena recidivante con/su: - pregressa distorsione cervicale nel

2000 (dinamica non chiara). (…)” (doc. AI 126/446) e, senza ripercussioni

sulla capacità lavorativa, le seguenti ulteriori diagnosi: “(…) Emicrania

senz'aura in trattamento con Irfen 600 mg al bisogno, con beneficio. Pregressa

posa di rete anteriore e posteriore (InGYNious) per prolasso genitale,

13.6.2018. - lieve incontinenza da sforzo grado 0-1. Pregresso intervento per

vene varicose all'arto inferiore ds. (anno sconosciuto). Poliallergie ed intolleranza

al lattosio. Diverticolosi del sigma, pregressa asportazione di piccolo polipo

(3.11.2017). Leucemia linfatica cronica (malattia asintomatica). (…)” (doc.

AI 126/446).

Sempre

nella “Struttura della valutazione consensuale per perizie pluridisciplinari”

(doc. AI 126/440-454) – premesso che “(…) le conclusioni peritali

si fondano su un’esauriente discussione tra i medici periti del __________ e

tra il Dr. med. __________, la Dr.ssa med. __________ e il Dr. med. __________

in data 11.11.2019 alle ore 14:15, tramite teleconferenza (…)” (doc. AI

126/440) –, i periti del __________ hanno esposto l’iter che ha portato

l’amministrazione a ordinare la presente perizia pluridisciplinare (doc. AI

126/440-441), hanno confermato le valutazioni specialistiche di natura neurologica,

Considerandi

psichiatrica, reumatologica, ginecologica e internistica (cfr. doc. AI 126/441-445)

e, ai punti da C a M, hanno formulato le seguenti conclusioni:

"

(…)

C Ripercussioni funzionali dei

reperti / delle diagnosi

L'A. è limitata dalle patologie a livello psichiatrico

e reumatologico, per i limiti funzionali rimandiamo al consulto del Dr. med. __________.

D Discussioni di aspetti della

personalità eventualmente rilevanti

Non vi sono aspetti della personalità rilevanti.

E Discussione di fattori di

stress e risorse

L'A. ha ancora risorse.

F Verifica della coerenza

Vi è coerenza.

G Capacità lavorativa

nell'attività svolta finora

Come aiuto domiciliare l'A. presenta una capacità

lavorativa dello 0%.

H Capacità lavorativa in un'attività

adeguata

Come impiegata d'ufficio ed in attività rispettose dei

limiti funzionali (risorse fisiche) descritte dal nostro consulente

reumatologo, l'A. presenta una capacità lavorativa del 75%.

I Motivazione della capacità e

dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono

interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)

Abbiamo integrato le limitazioni della capacità

lavorativa dovute a patologia psichiatrica e reumatologica, in quanto entrambe

considerano una riduzione di rendimento con maggior lentezza nello svolgimento

dei compiti e la necessità di maggiori pause al bisogno.

I.1 Descrivere l'evoluzione della

capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta

Come aiuto domiciliare l'A. presenta una capacità

lavorativa dello 0% dall'ottobre 2016 (facciamo riferimento a documenti medici

a disposizione, in particolare del Dr. med. __________) e continua.

Come fiorista e cameriera I'A. presenta una

capacità lavorativa del 50% dal 25.9.2019 in avanti.

Come impiegata d'ufficio l'A. presenta una

capacità lavorativa del 75% dal 25.9.2019 in avanti.

I.2 Descrivere l'evoluzione della

capacità lavorativa nel tempo in un'attività adeguata

Come fiorista e cameriera l'A. presenta la seguente

evoluzione della capacità lavorativa:

- capacità lavorativa dello 0% dal

19.5.2017

fino al 18.8.2017 (per il primo intervento alla schiena);

- capacità lavorativa del 50% dal

19.8.2017

al 4.4.2019 (capacità lavorativa per la problematica reumatologica e

psichiatrica);

- capacità lavorativa dello 0% dal

5.4.2019

fino al 24.9.2019 (per il secondo intervento alla schiena);

- capacità lavorativa del 50% dal 25.9.2019 in

avanti.

Come impiegata d'ufficio l'A. presenta la

seguente evoluzione della capacità lavorativa:

- capacità lavorativa dello 0% dal

19.5.2017

fino al 18.8.2017 (per il primo intervento alla schiena);

- capacità lavorativa del 100% dal

19.8.2017

al novembre 2017 (capacità lavorativa per la problematica

reumatologica);

- capacità lavorativa del 50% dal

novembre 2017 fino al 4.4.2019 (per la problematica psichiatrica);

- capacità lavorativa dello 0% dal

5.4.2019

fino al 23.9.2019 (per il secondo intervento alla schiena);

- capacità lavorativa del 75% dal

24.9.2019

in avanti (per la patologia psichiatrica).

A causa dell'intervento ginecologico del 14.6.2018 si

può codificare una capacità lavorativa dello 0% durante 1 mese in ogni attività

lavorativa.

L Provvedimenti sanitari e

terapie con ripercussioni sulla capacità lavorativa

È importante che I'A. continui la presa a carico

psichiatrica.

M Risposte a domande particolari

Economia domestica / Attività lucrativa a tempo

parziale

Casi senza accertamento nell'economia domestica

Dal punto di vista medico, quali ripercussioni hanno i

danni alla salute sulle seguenti attività?

- pasti (pulire, pelare, sbucciare,

cucinare, apparecchiare, effettuare la pulizia quotidiana della cucina, gestire

le scorte)

Nessuna limitazione.

- pulizia e ordine dell'alloggio

(riordinare, spolverare, passare l'aspirapolvere, lavare i pavimenti, pulire il

bagno, cambiare le lenzuola, effettuare pulizie approfondite, curare le piante,

il giardino e le aree adiacenti, eliminare i rifiuti) e cura di animali

domestici

L'A. è limitata nei lavori più pesanti che sono da

delegare.

- acquisti (acquisti quotidiani e

spesa settimanale) ed altre commissioni (posta, assicurazioni, uffici pubblici)

Vi è una limitazione per il trasporto di oggetti molto

pesanti (attività da delibare [ndr. recte: delegare]).

- bucato e cura dei vestiti

(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

Vi è una lieve limitazione nel senso che questi lavori

possono essere svolti dall'A., ma con tempi più lunghi rispetto ad una persona

sana.

- accudimento dei figli o di altri famigliari

Nessuna limitazione.

- quante ore a settimana sono ragionevolmente

esigibili in un'attività adeguata essendo l'assicurata contemporaneamente

impegnata nelle mansioni domestiche?

Tenendo conto di tutte le varie patologie I'A. può

lavorare 8-8 ore e mezzo al giorno, ma con rendimento ridotto al 75%. (…)"

(doc. AI 126/447-449)

Nel complemento del 16

aprile 2020 (doc. AI 158/624-628) –

avuto riguardo al certificato medico 10 febbraio 2020 nel quale il dr. __________,

specialista in psichiatria-psicoterapia, ha attestato che “(…) certifico di

seguire ambulatoriamente la sopracitata paziente dal 2012 per una situazione

psichica precaria con stati depressivo-ansiosi e psicotici, insorti nel periodo

in cui lavorava presso gli uffici della disoccupazione di __________. Il

programma occupazionale da lei seguito prevedeva un reinserimento nel mondo

lavorativo con AFC di impiegata d'ufficio, da lei abbandonato nel 1980 per

occuparsi a tempo pieno nell'educazione dei figli. La ripresa del suo lavoro

nel 2011 si rivelò da subito problematico a causa di più fattori invalidanti (problemi

di natura psichica, ecc.) che hanno impedito il proseguio dell'attività

appresa. Le veniva quindi proposta nel 2012 una riqualifica quale aiuto domiciliare

presso l'__________, dopo aver seguito i corsi CRS con relativo attestato. Alla

luce di quanto esposto certifico che per motivi psichici (ricorrenti stati

depressivi con scompensi psicotici) la paziente non è nemmeno più in grado di

svolgere la sua attività quale impiegata d'ufficio. (…)” (doc. AI 144/607) – i periti del __________ si sono

confermati nella loro valutazione adducendo che “(…) abbiamo sottoposto il

sopracitato certificato del Dr. med. __________ alla nostra consulente in

psichiatria Dr.ssa med. __________ che così ha risposto: "Caro collega, dopo aver preso atto della nuova

documentazione medica inviata dal Servizio Medico Regionale dell'Ufficio AI del

Canton Ticino, rispondo alla richiesta di presa di posizione sul caso in

oggetto. Il certificato medico del curante psichiatra, dr. med. __________,

redatto in data 10.02.2020, riporta una serie di elementi anamnestici (relativi

alla presa in carico specialistica nel 2012), ben anteriori la data della mia

valutazione peritale e già in essa presi in esame nel paragrafo 3.1 relativo

all'anamnesi lavorativa e psicopatologica. Non emergono, per contro, elementi

clinici di novità rispetto al quadro da me osservato in data 12 e 23.09.2019,

per cui le conclusioni della mia valutazione rimangono valide. Resto a

disposizione per eventuali chiarimenti e saluto cordialmente". In

conclusione non vi sono elementi nuovi tali da modificare la valutazione

espressa nella perizia __________ del 14.11.2019 (l'A. è abile nella misura

dello 0% come aiuto domiciliare dall'ottobre 2017 [ndr. recte: ottobre 2016;

cfr. doc. AI 126/448 punto I.1], abile al 50% come fiorista e cameriera e

del 75% come impiegata d'ufficio dal 25.9.2019). (…)” (doc. AI 158/625-626).

La perizia

pluridisciplinare 14 novembre 2019 del __________ (doc. AI 126/403-554), con

complemento del 16 aprile 2020 (doc. AI 158/624-628), è da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati ai considerandi precedenti. Gli specialisti si sono espressi su tutte

le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità

lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite

effettuate presso di loro.

I medici hanno esaminato

approfonditamente l’evolversi dello stato di salute della ricorrente prendendo

in considerazione tutta la documentazione medica prodotta dall’assicurata ed

acquisita nel corso della procedura amministrativa.

Al referto va attribuita

piena forza probante.

Le conclusioni sono del

resto state confermate anche dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale

del 15 novembre 2019 (doc. AI 127/555-558) e nell’“Annotazione per/da SMR”

del 17 aprile 2020 (doc. AI 157/623).

2.12

La ricorrente contesta le

conclusioni peritali e del medico SMR, sostenendo che la riformazione in aiuto

domiciliare si è resa necessaria perché “(…) nel 2012 il reinserimento

professionale quale impiegata d’ufficio ordinato dall’URC, fallì dopo il

mobbing subito come attestato nel certificato del medico psichiatra [ndr.:

si riferisce al certificato medico 10 febbraio 2020 del dr. __________ sub doc.

AI 144/607 = doc. A/6a] (…)” (I, pag. 3), così come risulterebbe anche dall’ulteriore

certificato del 18 ottobre 2020, sempre del dr. __________, prodotto con il ricorso

sub doc. A/14.

Ora, il certificato medico

10.

febbraio 2020 del dr. __________ (doc. AI 144/607 = doc. A/6a), come visto

sopra, è stato sottoposto ai periti del __________ che si sono confermati nella

loro valutazione visto il relativo complemento peritale 16 aprile 2020 (doc. AI

158/624-628) dal quale questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi.

Nell’ulteriore certificato

medico del 18 ottobre 2020 il dr. __________, a conferma del fatto che la sua

paziente “(…) per motivi psichiatrici (ricorrenti stati depressivi con

scompensi psicotici) non sia più in grado di svolgere la sua attività quale impiegata

d'ufficio. (…)” (doc. A/14), ha solo addotto che “(…) anche la collega, Dr.ssa

__________, nel suo rapporto peritale segnala: “… la remissione non completa dei sintomi ed i precedenti scompensi

evidenziano una sottostante vulnerabilità, soprattutto in condizioni di

aumentato stress, che rendono la prognosi più incerta e sul piano psichiatrico

un recupero completo della C.L. poco probabile. Non vi sono evidenziati

tentativi di amplificazione della sintomatologia. Vi è coerenza tra quanto

riferito soggettivamente e quanto evidenziato obiettivamente”. (…)”

(doc. A/14).

La dr.ssa __________, nel

consulto del 20 settembre 2019 (doc. AI 126/477-494) – ritenute le seguenti capacità di risorse e problemi “(…)

Descrizione di risorse e deficit - secondo schema MINl ICF - APP - 1. Rispetto

delle regole: grado di disabilità assente. L'assicurata appare in

grado di rispettare gli impegni presi anche se in situazioni nuove può provare

una certa ansia e cercare un supporto esterno. 2. Organizzazione dei compiti: grado di disabilità assente.

In base al riferito della giornata si evidenzia una buona strutturazione con

conservazione della capacità di prevedere i tempi e le priorità per le varie

mansioni. 3. Flessibilità: grado

di disabilità lieve-moderato. A causa dei sintomi depressivo residuali,

soprattutto la faticabilità, l'ansia prestazionale e la vulnerabilità allo

stress sarebbe meno in grado di affrontare le diverse esigenze di un ambiente

lavorativo. 4. Competenze: grado

di disabilità lieve. È soprattutto a causa della percezione dei limiti sul

piano fisico che l'assicurata non ritiene ai esser più in grado di svolgere la

precedente mansione di assistente domiciliare. Per quanto attiene il suo campo

di formazione si sente un po' insicura a causa del lungo periodo di assenza di

pratica e della percezione di minor efficienza mentale. 5. Giudizio: grado di disabilità assente.

L'esame di realtà è integro. 6.

Persistenza: grado di disabilità lieve. Persiste un certo calo

energetico e tendenza alla faticabilità. 7.

Assertività: grado di disabilità assente. Non sussistono sintomi

depressivi in grado di inficiare tale dimensione. 8. Contatto con gli altri: grado di

disabilità assente. Presenta buone doti empatiche. 9. lntegrazione nel gruppo: grado di disabilità

assente. In occasione dei precedenti scompensi vi era una tendenza al

pensiero autoreferenziale che attualmente è assente. 10. Relazioni intime: grado di disabilità

assente. Ha buone relazioni intra familiari ed amicali. 11. Attività spontanee: grado di disabilità

assente. Si dedica a diverse attività nel tempo libero. 12. Cura di sé: grado di disabilità assente.

L'assicurata è bene curata nell'aspetto e nell'igiene. 13. Mobilità: grado di disabilità assente.

Guida la sua auto senza limitazioni. Le limitazioni funzionali individuate

derivanti da sintomi depressivi residuali sono lievi-medie a carico di flessibilità,

lievi a carico della persistenza e delle competenze. (…)” (doc. AI

126/492-493) –, circa la capacità

lavorativa nell’attività abituale ed adeguata, ha concluso che “(…) si

ritiene che a causa di una sindrome depressiva, episodio depressivo di media

gravita, in fase di remissione parziale stabile dal giugno 2019 presenti una CL

del 75% (riduzione del rendimento) in ogni attività lucrativa. Per il pregresso

si considera una CL ridotta del 50% in ogni attività lavorativa (diminuzione

del rendimento) a decorrere dal novembre 2017, quando comincia l'attestazione

di una patologia depressiva da parte del curante dr. med. __________. (…)”

(doc. AI 126/493).

Lo specialista curante dr.

__________ si è in sostanza limitato ad esprimere una diversa valutazione che

tuttavia non trova riscontro nelle conclusioni degli specialisti del __________

né, del resto, in nuove valide certificazioni prodotte ulteriormente.

Considerata l’assenza di

motivi per mettere in dubbio le suddette conclusioni a cui sono giunti i periti

del __________, giova qui ricordare che il giudice si scosta dalle risultanze

peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in

considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti

per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (STF 8C_55/2019 del 22

maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.

In questo senso, sempre

avuto riguardo al certificato medico del 18 ottobre 2020 del dr. __________,

questo Tribunale non può che confermare la valutazione del medico SMR dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, che, nell’“Annotazione da SMR”

dell’11 novembre 2020, ha concluso che “(…) ho preso visione del certificato

del Dr. __________ del 18.10.2020, che ripercorre, in modo maggiormente

approfondito rispetto al precedente documento del 10.02.2020, già visionato dai

periti __________, la storia clinica dell'assicurata con anche un riferimento

alla perizia allestita dalla Dr.ssa __________. Non emergono tuttavia

elementi di novità rispetto al quadro noto e ampiamente valutato sia in perizia

__________ sia in sede SMR. Le precedenti prese di posizione SMR sono confermate.

(…)” (IV/1, la sottolineatura è del redattore).

Ribadite altresì le

considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle

certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF U

202/01 del 7 dicembre 2001 consid. 2b)bb) confermata nella STF U 152/05 del 6

dicembre 2005 consid. 4.2; sia pure evidenziato che il TF, nella STF

9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il

medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la

prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria

prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi

hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,

secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di

dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto

di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni dello psichiatra curante

non consentono pertanto di dipartirsi dalle conclusioni chiare e coerenti del __________

e del SMR.

Pertanto, ritenuto che si

fondano sulla perizia pluridisciplinare 14 novembre 2019 del __________ (perizia

alla quale, lo si ribadisce, per quanto detto sopra va riconosciuta piena forza

probatoria), le valutazioni formulate nel rapporto finale del 25

novembre 2019 dal medico SMR dr. __________ –

secondo le quali l’incapacità lavorativa sarebbe, nell’attività abituale del

100% dal 20.10.2015 continua e in un’attività adeguata come nelle mansioni

consuete del 100% dal 20.10.2015 al 24.01.2016, del 50% dal 25.01.2016 al

18.05.2017, del 100% dal 19.05.2017 al 18.08.2017, del 50% dal 19.08.2017 al

14.06.2018, del 100% dal 15.06.2018 al 14.07.2018, del 50% dal 15.07.2018 al

04.04.2019, del 100% dal 05.04.2019 al 24.09.2019 e del 25% dal 25.09.2019

continua (cfr. doc. AI 127/556) –

vanno confermate.

2.13

Quanto alla valutazione della

capacità lavorativa quale casalinga (fermo restante la valutazione

medico teorica dell’evoluzione nel tempo della capacità lavorativa nelle

mansioni consuete già sopra confermata) va rilevato che l’assistente

sociale, nel rapporto dell’“Inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica” del 14 gennaio 2020 (doc. AI 133/578-583),

ha concluso per una percentuale d’invalidità del 25.5% (doc. AI 133/583). Detta

valutazione – a prescindere dal fatto che, come accennato (cfr. consid.

1.6), l’insorgente non l’ha contestata – può essere fatta propria

da questo Tribunale per le seguenti ragioni.

Nell’inchiesta economica

in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole

attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI),

attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali

svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. L’assistente

sociale ha debitamente motivato gli impedimenti riconosciuti nei diversi punti:

pasti; pulizia e ordine dell’alloggio; acquisti e altre commissioni; bucato e

cura vestiti (cfr. doc. AI 133/581-582) e ha indicato chi aiuta l’assicurata

nei lavori che non può svolgere (cfr. doc. AI 133/583).

Va infine ricordato che un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2; STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.16).

2.14

Come accennato (cfr. consid.

2.9) spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque

altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività

economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età

(STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3,9C_439/2011 del 29 marzo

2012.

consid. 5;9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid.

4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF

9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Al riguardo va pure

rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,

un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un

mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a).

Nella fattispecie concreta

la consulente AI, nella valutazione 4 dicembre 2019 (doc. AI 132/573-577)) –

considerata la “Formazione scolastica ed esperienza professionale” e

ritenuto lo “Stato di salute”

–, circa l’“Analisi della

reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza (ri)formazione

specifica” si è così espressa:

"

(…) Sulla base delle limitazioni

date, vi sono attività esigibili, riconducibili alla categoria delle

statistiche RSS svizzere in riferimento ad attività semplici e non qualificate.

A titolo puramente di esempio e non esaustivo, si

possono citare le seguenti attività, che non necessitano di alcuna formazione e

per le quali l'assicurato sarebbe direttamente reintegrabile in un mercato del

lavoro in equilibrio:

- Addetto qualità/imballaggio/confezione:

professione da svolgersi prevalentemente in posizione seduta. Il mansionario

nel settore orologiero comprende il controllo qualitativo, estetico, la

lucidatura, satinatura, ... dei semilavorati. Si tratta di componenti di piccole

dimensioni e le scatole non superano i 5 Kg, oltre a ciò raramente la

manipolazione necessita di sollevarli al di sopra dei fianchi.

- Addetto alla metallurgia meccanica

nel settore industriale orologiero: la professione permette l'alternanza della

postura al bisogno ed è prevalentemente sedentaria. Peso massimo e per brevi

tragitti non superiore ai 5 kg e ausilio di carrelli.

- Operaio generico nel settore della

componentistica industriale: confezionamento di viti, bulloni e di tutta la

componentistica necessaria al settore edile. Materiale di piccole dimensioni

che non supera i 5 kg.

- Venditore: in piccoli negozi,

commerci o chioschi dove l'attività varia, suddivisa in momenti di riordino,

esposizione prodotti, consulenza di vendita, incasso, ...

- Impiegato amministrativo per compiti

semplici: piccole attività d'ufficio come riordino di merce venduta, controllo

di fatture, bolle di consegna, ... (…)" (doc. AI 132/576)

Nella misura in cui la

ricorrente – adducendo che “(…) la mia intenzione non è di

polemizzare, ma una domanda sorge spontanea, visto che le professioni per cui

sono stata formata non sono più in grado di svolgere come descritto nel

documento peritale, si potrebbe sapere cosa significa, l'ipotetico concetto

"in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali"? Sono

rattristata nell'apprendere che ora, le ipotesi si vogliano far passare per

dati di fatto e valutarli come tali. Ovviamente i miei 62 anni non contano

nulla per l'UAl, solo nel caso di un pagamento di una riformazione risulto

essere troppo anziana? Non vi sembra ingiusto e discriminatorio questo modo di

agire? Lascio a vuoi l’ardua sentenza. (…)” (VI) – volesse

contestare le attività indicate dalla consulente AI e una sua reintegrabilità nel

mondo del lavoro avuto riguardo all’età, va rilevato quanto segue.

La giurisprudenza federale

ha, in maniera costante, già stabilito che nel mercato

occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una

sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui

possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza

federale, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

Si può,

quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà

concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,

difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e

non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991

pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che la ricorrente sia in

grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività

adeguate.

Quanto alla

reintegrabilità nel mondo del lavoro avuto riguardo all’età – a

prescindere dal fatto che nemmeno l’insorgente l’esclude visto il calcolo, proposto

nel ricorso e confermato nello scritto del 30 novembre 2020 (cfr. consid. 1.4 e

1.6), del confronto dei redditi che porterebbe ad un grado d’invalidità del 63%

– va qui innanzitutto rilevato che la questione è già stata oggetto di

ampia disanima da parte di questo Tribunale nella STCA 32.2015.114 del 27

giugno 2016 confermata nella STCA 32.2018.213 del 28 settembre 2019 a cui qui

si rimanda.

Giova qui

inoltre ricordare che, al consid. 4.1.2 della STF 9C_847/2015 del 30 dicembre

2015, il TF ha riassunto la sua giurisprudenza, rilevando ad esempio che aveva

ritenuto esigibile il cambiamento di attività per un assicurato di 62 anni e ¾

che poteva svolgere solo attività sedute o con frequenti cambiamenti di posizione

ma che non aveva patologie alle estremità superiori, e che dunque poteva

esercitare attività di sorveglianza. Anche per un 61enne che poteva esercitare

solo attività leggere da seduto e che non era toccato nella motricità fine è

stato esatto un cambiamento di professione. È invece stata negata la

possibilità di cambiare attività ad un assicurato di 64 anni e 6 mesi che aveva

difficoltà nella motricità fine, così come ad un assicurato 64enne che poteva

esercitare un’attività leggera solo nella misura del 50% e ad un altro

assicurato che si trovava a circa 10 mesi dal pensionamento e poteva esercitare

solo al 50% un’attività leggera. Nel

caso giudicato dal TF, l’Alta Corte ha confermato l’esigibilità lavorativa del

ricorrente che al momento determinante aveva 63 anni e 6 mesi, era abile al

100% in attività leggera, doveva evitare di sollevare pesi sopra i 10 kg ed esercitare

piuttosto attività dove potesse rimanere seduto, che parlava tedesco ed

italiano e che aveva appreso a destreggiarsi anche con clienti esterni.

Il TF, nella STF

9C_536/2015 del 21 marzo 2016, rilevato che al momento determinante

l’assicurato poteva lavorare, prima del pensionamento, ancora 1 anno e 8 mesi,

ha ritenuto esigibile, per l’insorgente, mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa ritenuto che dal punto di vista medico avrebbe potuto esercitare

numerose attività leggere, ossia tutti i lavori per i quali non doveva

sollevare pesi superiori ai 15 kg, con cambio frequente di posizione e tutte le

attività dove non vi è necessità di usare la forza al di sopra delle spalle.

Sempre il

TF, nella STF 8C_117/2018 del 31 agosto 2018, ha ritenuto esigibile mettere a

frutto la capacità lavorativa residua per un’assicurata, 62enne al momento

determinante, completamente inabile nella sua precedente attività (attiva quale

donna delle pulizie in hotel, cliniche e nella ristorazione), senza alcuna

formazione professionale, e capace all’80% in attività confacenti al suo stato

di salute. L’Alta Corte in quell’occasione non ha

ritenuto determinante la circostanza che l’interessata aveva una capacità di

concentrazione limitata e necessitava di numerose pause, così come che vi era

una limitazione soggettiva delle prestazioni che in sostanza non permettevano una

reintegrazione professionale (cfr. consid. 3.3.2). Il TF ha

inoltre rammentato che gli ostacoli concernenti l’inesigibilità

della capacità lavorativa residua delle persone prossime al pensionamento sono

elevati (cfr. consid. 3.3.4).

Nel caso di specie il

momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 – in detta pronuncia

l’Alta Corte ha stabilito che il momento in cui la questione della messa a

profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata

viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio

di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di

vista medico – è il 15 novembre 2019, quando il medico SMR ha allestito

il rapporto finale (doc. AI 127/555-558) e, sulla base della perizia

pluridisciplinare del __________ del 14 novembre 2019 (doc. AI 126/403-554), ha

formulato la propria valutazione (confermata da questo Tribunale, cfr. consid.

2.12) circa l’evoluzione dell’incapacità lavorativa in un’attività adeguata.

In quel momento

l’insorgente aveva 61 anni e 4 mesi ed è stata considerata capace

al lavoro in un’attività adeguata nella misura del 75% dal 25 settembre 2019 in

avanti. Quanto alle limitazioni è stato ritenuto un limite di carico di 10 kg,

sono inoltre state poste (già incluse nella valutazione) l’alternanza della

postura al bisogno e la necessità di pause supplementari mentre non vi era

nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione (cfr. il rapporto finale

SMR del 15 novembre 2019 sub doc. AI 127/587).

Dalla succitata valutazione

4.

dicembre 2019 (doc. AI 132/573-577), quanto alla formazione scolastica e alle

esperienze professionali, risulta che “(…) l'assicurata ha frequentato le

scuole dell'obbligo, scuola di economia domestica, scuola di commercio con

conseguimento del diploma e scuola CRS. Ha svolto lavori di ufficio e dal

01.02.2012

collaboratrice sanitaria al 80% presso __________. (…)” (doc. AI

132/573).

Nel “Curriculum vitae”

dell’11 giugno 2016 (doc. AI 12-42-50) l’insorgente, oltre alle precedenti

diverse esperienze lavorative avute dal 1977 al 2011 (cfr. doc. AI 12/44-45), ha

segnalato di disporre di un veicolo proprio di cui può disporne (cfr. doc. AI

12/42 punto 2.3), che l’italiano è la sua lingua madre e che dispone buone

conoscenze di tedesco e francese e delle conoscenze in inglese e spagnolo (cfr.

doc. AI 12/45), che ha buone conoscenze d’informatica (doc. AI 12/46) e, sotto

le competenze personali e professionali, ha precisato: “(…) • Dotata

di una forte empatia e comunicativa • Facilmente adattabile, positiva,

creativa e sensibile • Gentile e disponibile verso gli altri • Sono

una persona puntuale e precisa • Non ho ostacoli a lavorare, sia in

gruppo che indipendentemente • Capace a motivare e delegare. (…)”

(doc. AI 12/46).

Alla luce

della situazione concreta dell’assicurata, della giurisprudenza sopra esposta e

degli ostacoli relativamente elevati concernenti l’inesigibilità della capacità

lavorativa residua delle persone prossime al pensionamento (vedi la succitata

STF 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015), è dunque a giusta ragione che

l’amministrazione – viste anche le argomentazioni addotte con la

risposta (cfr. consid. 1.5) e le “Osservazioni” dell’11 dicembre

2020.

(cfr. consid. 1.7) sviluppate dall’Ufficio AI, che vanno qui confermate –

ha considerato la ricorrente integrabile nel mondo del lavoro in

attività confacenti al suo stato di salute.

2.15

Quanto

alla valutazione economica questo Tribunale rileva quanto segue.

2.15.1

Per quel

che concerne il reddito da valido l’Ufficio AI, nell’“Annotazione per

l’incarto” del 20 gennaio 2020 (doc. AI 134/584-587), ha rilevato che:

"

(…) In assenza del danno alla

salute ella avrebbe invece realizzato un reddito annuo lordo di Fr. 43'238.00

nell'anno 2016, quale ausiliaria CRS con grado d'occupazione dell'80% (reddito

definito aggiornando all'anno 2016 il reddito conseguito nell'intero anno di

lavoro svolto dall'assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute,

ossia Fr. 42'947.65 lordi dal 01.10.2014 al 30.09.2015).

[…].

Dal 01.01.2018, con l'entrata in vigore della nuova

ordinanza, il reddito che la persona assicurata potrebbe conseguire esercitando

l'attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato

sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

Il reddito da valido di Fr. 43'238.00 (riferito ad un grado

d'occupazione dell'80%) viene pertanto rapportato al 100% ed otteniamo Fr.

54'047.50 per l'anno 2016, che aggiornato all'anno 2018 da Fr. 54'525.20. (…)" (doc. AI 134/585)

Detti importi non sono

stati contestati dall’insorgente – la ricorrente nel confronto dei

redditi indicato nel proprio ricorso parte infatti da un reddito da valido di

fr. 54'525.20 (cfr. I, pag. 3) – e possono essere fatti propri dal TCA.

2.15.2

Per quel

che concerne il reddito da invalido – ricordato che per l’applicazione

dei dati statistici l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006) –

vale quanto segue.

La

ricorrente, ammessa unicamente la capacità lavorativa del 50% in un’attività

come cameriera o fiorista e in applicazione del CCNL della società albergatori

Svizzera, giunge ad un reddito da invalido di fr. 20'502.-- che confrontato con

quello da valido di fr. 54'525.20 darebbe un grado d’invalidità del 63% (cfr. I pag. 3 con doc. A/16 e VI).

Nella

fattispecie – a prescindere dal fatto che la ricorrente non può essere

seguita già solo per il fatto che così facendo non applica il metodo misto per

il calcolo del grado d’invalidità in concreto applicabile (cfr. consid. 2.6,

2.7

e 2.8) –, conformemente al principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo

di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e in virtù dello stesso egli deve

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario,

adattando la sua attività alle limitazioni derivanti dal problema alla salute,

ove necessario anche in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e

sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pagg. 296 segg). Non è quindi dato

alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado

di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid.

4a; RCC 1968 pag. 434).

In concreto, ribadito che

l’insorgente va ritenuta reintegrabile in un’attività adeguata (cfr. consid.

2.14) e che anche la valutazione della capacità lavorativa nel tempo in una

tale attività è stata confermata (cfr. consid. 2.12), questo Tribunale non ha

alcun motivo per scostarsi dai redditi ipotetici da invalido così stabiliti

dall’Ufficio AI in corretta applicazione dei dati statistici validi per

attività semplici di tipo fisico o manuale. Redditi, questi, che permettono

all’insorgente, in ossequio al suo obbligo, di ridurre al massimo lo scapito

economico.

2.15.3

Per il resto va

fatto riferimento ai calcoli esposti nella decisione impugnata (cfr. doc. AI

165/640-643) rimasti incontestati.

Infatti

ciò porta il TCA a non verificare oltre i gradi di invalidità stabiliti

dall’amministrazione (in questo senso cfr. le STCA 32.2019.200 del 16 giugno

2020.

consid. 2.7; 32.2018.20 del 28 gennaio 2019 consid. 2.9; 32.2017.81 del 18

dicembre 2017 consid. 2.11.1; 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6;

32.2016.137

del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017

consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2

maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017 consid. 2.6).

2.16

Stante

tutto quanto precede le decisioni impugnate vanno dunque confermate e il

ricorso respinto.

2.17

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed

applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria, art. 83 LPGA),

la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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