32.2020.138
Diritto ad una mezza rendita dal 1. ottobre 2016 e a una rendita intera dal 1. luglio al 31 dicembre 2019. Conferma della perizia del SAM con complementi confermati dal medico SMR e della valutazione economica in corretta applicazione del metodo misto
1 aprile 2021Italiano73 min
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.138
FS
Lugano
1 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2020 di
RI 1
contro
le decisioni del 5 ottobre 2020 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1958, da ultimo
attiva quale ausiliaria CRS presso la __________ (doc. AI 14/53-59), il 23
maggio 2016 (vedi la “Scheda Assicurato” sub doc. AI 5/25-26) ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI a seguito di dolori alla schiena (doc.
AI 4/14-24).
L’Ufficio AI, con
decisioni del 15 giugno 2018, preavvisate il 12 febbraio 2018 (doc. AI
84/240-246) – sulla base, in
particolare, del “Rapporto finale SMR” del 2 gennaio 2018 (doc. AI
77/220-222), dell’“Annotazione per l’incarto” del 26 gennaio 2018 con le
relative tabelle e riduzioni dal reddito ipotetico da invalido elaborate lo
stesso giorno (doc. AI 78/223, 79/224-228, 80/229-233 e 81/234), della
valutazione del 6 febbraio 2018 della consulente in integrazione professionale
(doc. AI 82/235-238) e delle “Annotazioni per/da SMR” dei medici SMR dr.
__________ del 21 marzo 2018 (doc. AI 92/277) e dr. __________ del 9 maggio
2018 (doc. AI 95/281) –, ha
riconosciuto all’assicurata, all’epoca rappresentata dall’avv. __________, il
diritto ad un quarto di rendita dal 1. ottobre 2016 (dopo l’anno di attesa ex
art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e ad una rendita intera dal 1. agosto 2017 (tre
mesi dopo il peggioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 2 OAI) fino
al 28 febbraio 2018 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute ex
art. 88a cpv. 1 OAI) con versamento delle prestazioni dal 1. novembre 2016,
ovvero sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ai sensi dell’art.
29 cpv. 1 LAI (doc. AI 98/290-292, 98/293-294 con le motivazioni sub doc. AI
96/282-288).
1.2. Questo Tribunale, in esito al
ricorso del 6 agosto 2018 (doc. AI 100/299-301) inoltrato personalmente
dall’assicurata contro le suddette decisioni del 15 giugno 2018, con sentenza
del 16 novembre 2018, cresciuta incontestata in giudicato, lo ha accolto (STCA
16 novembre 2018 sub doc. AI 103/338-344).
In concreto il TCA – confermata la necessità di un
accertamento medico peritale pluridisciplinare per stabilire la situazione
valetudinaria e l’evoluzione della stessa, sottolineato che per quanto riguarda
l’eventuale cumulabilità delle singole incapacità lavorative i periti dovranno
procedere ad una discussione plenaria e segnalato che per l’aspetto
psichiatrico si dovrà tenere debitamente conto dell’evoluzione
giurisprudenziale in merito – ha
annullato le decisioni impugnate e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché,
esperiti i necessari accertamenti medici, rendesse una nuova decisione.
1.3. Di conseguenza,
l’amministrazione – aggiornati gli atti medici (doc. AI 110/366) e dopo
la “Richiesta perizia” del 23 aprile 2019 (doc. AI 112/374-375) con la
rispettiva “Comunicazione Perizia medica pluridisciplinare” del 29
aprile 2019 (doc. AI 113/376-381) – ha incaricato il __________ di
eseguire una perizia pluridisciplinare (doc AI 115/383-389; vedi anche la
comunicazione 10 luglio 2019 sub doc. AI 117/391-392 e le relative convocazioni
del __________ del 24 luglio e del 27 agosto 2019 sub doc. AI 118/393-395 e
119/396).
Con decisioni del 5
ottobre 2020, preavvisate il 21 gennaio 2020 (doc. AI 136/590-597) e oggetto
della presente vertenza – sulla base della perizia pluridisciplinare del
__________ del 14 novembre 2019 (doc. AI 126/403-554) con complemento del 16
aprile 2020 (doc. AI 158/624-628), del “Rapporto SMR” del 15 novembre
2019 (doc. AI 127/555-558) con l’“Annotazione per/da SMR” del 17 aprile
2020 (doc. AI 157/623) del medico SMR dr. __________, della valutazione 4 dicembre
2019 della consulente AI (doc. AI 132/573-577), del rapporto dell’“Inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica” del 14
gennaio 2020 (doc. AI 133/578-583) e dell’“Annotazione per l’incarto”
del 20 gennaio 2020 (doc. AI 134/584-587) –, l’Ufficio AI, in
applicazione del metodo misto, ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una
mezza rendita (grado d’invalidità 52%) dal 1. ottobre 2016 (dopo l’anno di
attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e ad una rendita intera dal 1. luglio
2019 (tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 2
OAI) fino al 31 dicembre 2019 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di
salute ex art. 88a cpv. 1 OAI) con versamento della prestazione dal 1. novembre
2016 essendo la domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI (doc. AI
170/655-656 e 171/657-659 con le motivazioni sub doc. AI 165/639-647 = doc. A/1).
1.4. Contro le decisioni del 5
ottobre 2020 l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso.
L’insorgente – eccepito
il ritardo con cui ha potuto aver accesso alla perizia del __________ e contestati,
con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito, tanto la
valutazione medica quanto quella economica – ha formulato le seguenti “Conclusioni
e richieste”: “(…) Chiedo dunque alla lodevole autorità di decidere in
merito alla liceità, sull'applicazione dell'articolo (art. 87 LAVS), inerente a
terzi, e se riguarda anche la diretta assicurata. Di valutare che lo stesso ha
causato il ritardo per poter visionare la mia perizia medica, procurandomi un
oggettivo impedimento sulle mie possibilità difensive. Il fatto che lo stesso
UAI abbia poi deciso, di non applicare questo articolo di legge dimostra un
modus operandi alquanto bizzarro da parte di un'istituzione così importante. Decidere
che la professione d'impiegata d'ufficio per me è impossibile da riprendere tenendo
presente quanto sostenuto dal referto peritale e dal mio medico, supportato dai
nuovi documenti, oltre che dal rifiuto ad una riformazione da parte dello IAS. Decidere
che un eventuale impiego come cameriera o fiorista, malgrado per queste professioni
lo IAS non ritiene vi siano oggettivi problemi di senilità, come sostenuto per
un suo finanziamento a favore di una riqualifica, porterebbe comunque ad un
grado invalidante che mi permetterebbe di aver diritto ad una rendita a tempo
indeterminato. (…)” (I, pag. 4).
1.5. Con la risposta di causa (IV
e allegato IV/1) l’amministrazione ha formulato le seguenti osservazioni.
Quanto alla valutazione
medica – premesso che “(…) preso
atto delle considerazioni presentate dalla signora RI 1 dal lato medico si è proceduto
a sottoporre all'esame del SMR il nuovo referto medico prodotto. Alla presente
si allega la presa di posizione del SMR, che indica non esservi nuovi elementi
clinici che motivano una valutazione diversa del caso. Nello specifico il SMR
osserva quanto segue: "Ho preso
visione del certificato del Dr. __________ del 18.10.2020, che ripercorre, in
modo maggiormente approfondito rispetto al precedente documento del 10.02.2020,
già visionato dai periti __________, la storia clinica dell’assicurata con
anche un riferimento alla perizia allestita dalla Dr.ssa __________. Non
emergono tuttavia elementi di novità rispetto al quadro noto e ampiamente
valutato sia in perizia __________ sia in sede SMR. Le precedenti prese di
posizione SMR sono confermate." (…)” (IV, punto 4, pagg. 2 e 3)
– l’Ufficio AI ha concluso che “(…)
dal lato medico funzionale […] non può che confermare quanto risultato dagli
approfondimenti svolti. (…)” (IV, punto 4, pag. 3).
Riguardo alla valutazione
economica – evidenziato come “(…)
in merito ad eventuali misure professionali e alla reintegrabilità nel mercato
libero del lavoro, considerato il percorso formativo e professionale, l'età, e
il fatto che dopo il danno alla salute la signora RI 1 è ritenuta abile al 75%
in attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali, il Servizio integrazione
professionale (SIP) ha rilevato essere presenti attività ancora esigibili di
tipo semplice e non qualificato (cfr. rapporto del 4 dicembre 2019, inc. Al,
doc. 132). La signora RI 1 è ritenuta direttamente reintegrabile nel mercato
del lavoro tramite gli usuali canali di collocamento. Il calcolo del grado
d'invalidità è stato attuato in applicazione del metodo misto, osservato che
l'assicurata era salariata all'80% prima del danno alla salute e per il 20% si
occupava di mansioni casalinghe. La percentuale di invalidità in ambito
casalingo è stata determinata tramite inchiesta specifica (cfr. rapporto
d'inchiesta citata, inc. Al, doc. 133). Le conclusioni rese hanno pieno valore
probante, osservato che l'inchiesta è stata svolta da persona competente in
materia, in piena conoscenza dell'aspetto medico e della situazione concreta
dell'assicurata, nel rispetto delle direttive applicabili. (…)” (IV, punto
4, pag. 3) – l’Ufficio AI ha
ribadito che “(…) il calcolo della perdita lucrativa in ambito lavorativo,
ben specificato nella decisione, va integralmente confermato. (…)” (IV,
punto 4, pag. 3).
1.6. Con scritto del 30 novembre
2020 – fatta valere una violazione
del diritto di essere sentita per il fatto che il certificato medico 18 ottobre
2020 del dr. __________ (allegato al ricorso sub doc. A/14 e sul quale il medico
SMR si è espresso con l’annotazione 11 novembre 2020 sub IV/1) non ha potuto
essere prodotto prima in quanto la perizia pluridisciplinare del __________ è
stata trasmessa tardivamente allo specialista dopo suoi interventi; ribadito
che per motivi medici non potrebbe più fare l’impiegata d’ufficio e che nel
caso di un’attività quale cameriera o fiorista il calcolo del confronto dei
redditi porterebbe ad un grado d’invalidità del 63% ritenuto che non contesta
la valutazione formulata dall’assistente sociale (“(…) in merito alla
percentuale lavorativa sempre menzionata dall’UAI (punto 4, par. 7), nessuno
mette in discussione la competenza del personale UAI. (…)” (VI))
– l’insorgente si è confermata nelle
proprie allegazioni producendo il certificato medico 21 novembre 2020 del dr. __________
(VI e allegato VI/1).
1.7. Con “Osservazioni”
dell’11 dicembre 2020 (VIII, trasmesso per conoscenza alla ricorrente; IX) –
dopo essersi espresso sul diritto di essere sentito e richiamata l’“Annotazione
da SMR” dell’11 novembre 2020 dello specialista SMR dr. __________ (IV/1) –,
l’Ufficio AI, riguardo alla possibilità per la ricorrente di rientrare nel
mondo del lavoro, si è confermato nelle proprie allegazioni adducendo che “(…)
in merito alla questione delle attività ancora esigibili nonostante il danno
alla salute lo scrivente UAI rinvia a quanto indicato dal Servizio integrazione
professionale (SIP) nel rapporto agli atti del 4 dicembre 2019. Tenuto conto
della formazione scolastica e dell'esperienza professionale della signora RI 1,
dello stato di salute, dell'inabilità lavorativa e delle limitazioni
funzionali, posta la valutazione sulla reintegrabilità e la valutazione delle
attività esigibili adeguate senza (ri)formazione specifica, sulla base delle limitazioni
date, sono state ritenute esigibili attività riconducibili ad attività semplici
e non qualificate. Nel rapporto menzionato il SIP ha citato a titolo di esempio
(lista non esaustiva) attività, che non necessitano di alcuna formazione e per
le quali l'assicurata sarebbe direttamente reintegrabile nel mercato del lavoro
tramite gli usuali canali di collocamento. Ora, tale valutazione segue i
principi validi nelle assicurazioni sociali, osservato che dal lato medico
funzionale sono state identificate risorse ancora sfruttabili sul mercato
libero del lavoro supposto in equilibrio, senza identificare motivi che imporrebbero
una valutazione contraria. (…)” (VIII, pag. 2).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata
il diritto al versamento di una mezza rendita intera dal 1. novembre 2016 e ad
una rendita intera dal 1. luglio 2019 fino al 31 dicembre 2019 (cfr. consid.
1.3).
2.2. In primo luogo nel ricorso
l’assicurata stigmatizza di aver ottenuto tardivamente e dopo svariati
interventi la perizia pluridisciplinare del __________ (vedi la pagina 2 del
ricorso), fatto questo che, a suo dire, le avrebbe procurato “(…) un
oggettivo impedimento sulle mie possibilità difensive (…)” (I, pag. 4)
dimostrando, come sostenuto nel succitato scritto del 30 novembre 2020 (cfr.
consid. 1.6), “(…) l’oggettivo impedimento subito e descritto nelle
conclusioni e richieste del mio ricorso dello scorso 26.10.2020, pare evidente
che tale modo di agire abbia causato una palese disparità procedurale,
garantita dalla costituzione (…)” (VI).
Occorre pertanto
verificare se da parte dell’Ufficio AI vi è stata una violazione del diritto di
essere sentito.
Ai sensi dell'art. 29 cpv.
2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello
di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi
al riguardo (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 e STFA nella H 97/04 del 29
giugno 2006; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578
consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1
vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16
consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Il diritto di essere
sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni.
Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle
condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di
permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione
medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi
delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla
decisione (STF 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2 e U 397/05 del 24
gennaio 2007, consid. 3.2 con riferimenti; DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1 e 129 I
232 consid. 3.2 entrambe con riferimenti).
Ritornando al caso in esame,
va rilevato che nel “Rapporto SMR” del 15 novembre 2019 (doc. AI
127/555-558) il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) per ragioni
mediche, si sconsiglia di inviare il dossier direttamente all’assicurato/a.
(…)” (doc. AI 127/558).
Per questa ragione –
anche se invitata a più riprese a voler trasmettere direttamente a lei copia della
perizia pluridisciplinare del __________ (cfr. doc. AI 137/598, 145/610,
151/617, 154/620 e 156/622) – l’amministrazione (come risulta dai
doc. AI 138/599, 141/602, 142/603, 147/612, 148/613, 149/614, 150/615-616 e
155/621) ha comunicato all’assicurata che il SMR ha ritenuto opportuno
trasmettere copia della perizia del __________ direttamente al suo medico curante
invitandola a controfirmare la relativa autorizzazione per la trasmissione
della stessa anche agli ulteriori specialisti curanti, precisando, da una
parte, che il suo agire era fondato sull’art. 47 cpv. 2 LPGA e conforme alla
cifra marginale 5010 della Circolare sull’obbligo del segreto e sulla
comunicazione dei dati nell’AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam, e, dall’altra parte, che “(…)
copia del suo incarto è stato trasmesso al Dr. __________ in data 5 febbraio
2020, al Dr. __________ e al Dr. __________ in data 21 febbraio 2020 [ndr.
recte: 24 febbraio 2020 cfr. doc. AI 148/613 e 149/614]. (…)” (doc. AI
150/615).
L’Ufficio AI, con lettera raccomandata
2 giugno 2020 (doc. AI 163/633), ha poi assegnato all’assicurata un ultimo
termine per completare le osservazioni 10 febbraio 2020 (doc. AI 144/605-606) formulate
contro il progetto di decisione del 21 gennaio 2020 (doc. AI 136/590-597), ciò
che ella ha puntualmente fatto con complemento 17 giugno 2020 (doc. AI
164/634-638).
Ora, come ricordato sopra,
il diritto di essere sentito include fra l’altro il diritto di consultazione
degli atti, in ambito amministrativo sancito dall’art. 47 LPGA (cfr. anche
Kieser, ATSG - Kommentar, 2020, art. 42 n. 42, pag. 748).
L’art. 47 cpv. 1 LPGA
sulla consultazione degli atti prevede che purché siano tutelati interessi
privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti: a. l'assicurato
per i dati che lo riguardano; b. le parti per i dati di cui necessitano per
tutelare un diritto o adempiere un obbligo conformemente a una legge
d'assicurazione sociale oppure per far valere un rimedio giuridico contro una
decisione emanata in base alla stessa legge; c. le autorità competenti per i
ricorsi contro decisioni emanate in base a una legge d'assicurazione sociale,
per i dati necessari per adempiere tale compito; d. la persona responsabile e
il suo assicuratore per i dati di cui necessitano per valutare un regresso
dell'assicurazione sociale (sottolineatura del redattore).
Nel caso di dati
riguardanti la salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi sfavorevolmente
sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, si può esigere
che essa designi un medico, incaricato di comunicarle questi dati (cpv. 2).
Nella fattispecie
concreta, lo si ribadisce, il medico SMR dr. __________ ha sconsigliato per
ragioni mediche la trasmissione diretta dell’incarto all’assicurata (doc. AI
127/558). Per questa ragione, informata della presa di posizione del SMR (doc.
AI 138/599), l’assicurata è stata invitata a sottoscrivere le rispettive
autorizzazioni grazie alle quali l’amministrazione ha trasmesso ai curanti la
perizia pluridisciplinare del __________ (doc. AI 141/602, 148/613 e 149/614).
Sempre l’assicurata, con ulteriore scritto del 17 giugno 2020 (doc. AI
164/634-638), ha infine completato le osservazioni formulate il 10 febbraio
2020 (doc. AI 144/605-606) contro il progetto di decisione del 21 gennaio 2020
(doc. AI 136/590-597).
Stante tutto quanto
precede questo Tribunale deve concludere che – indicando all’assicurata i
motivi dell’impossibilità a trasmetterle direttamente la perizia del __________,
chiedendole l’autorizzazione ad inviarla ai curanti e dandole la possibilità di
completare le osservazioni formulate il 10 febbraio 2020 – l’amministrazione,
in corretta applicazione dell’art. 47 cpv. 2 LPGA e in rispetto dell’art. 42
LPGA, non ha leso in alcun modo il diritto di essere sentito dell’insorgente (per
un caso diverso cfr. la STCA 32.2020.59 dell’11 novembre 2020 con la quale
questo Tribunale ha invece ravvisato una violazione del diritto di essere
sentito non avendo l’Ufficio AI dato alcun riscontro, senza fornire una
spiegazione, all’espressa richiesta dell’assicurata d’invio del suo dossier e
nemmeno le aveva chiesto la designazione di un medico incaricato al quale
comunicare i dati medici sensibili).
Neppure può essere seguita
la ricorrente laddove, sostenendo (come appena visto a torto) di essere stata
impedita nell’accesso ai suoi atti medici, sembrerebbe voler eccepire una
disparità di trattamento adducendo che “(…) pare evidente che tale modo di
agire abbia causato una palese disparità procedurale, garantita dalla
costituzione (…)” (VI). Infatti, lo si ribadisce ancora una volta,
l’Ufficio AI ha spiegato le ragioni per le quali, dopo aver ottenuto l’autorizzazione,
ha trasmesso la perizia del __________ ai suoi medici curanti e non
direttamente a lei.
Quanto, infine,
all’applicabilità dell’art. 87 LAVS
–
“(…) Chiedo dunque alla
lodevole autorità di decidere in merito alla liceità, sull'applicazione
dell'articolo (art. 87 LAVS), inerente a terzi, e se riguarda anche la diretta
assicurata. (…)” (I, pag. 4) –, questo Tribunale rileva che dalle “Annotazioni
per l’incarto” del 14 e 20 maggio 2020 risulta come la persona incaricata
della pratica abbia dichiarato di aver spiegato all’insorgente “(…) che il
Dr. __________ non ha l’autorizzazione a trasmettere l’incarto a terzi senza il
consenso dell’assicurata ma, qualora il curante fosse d’accordo, può
rilasciarle l’incarto in visione. (…)” (doc. AI 161/631) e al dr. __________
che se “(…) ritiene che non è lesivo per la sua paziente entrare in possesso
dell’incarto AI, egli può consegnarle tutto o parte dell’incarto. È una
decisione che spetta a lui. (…)” (doc. AI 162/632).
In conclusione non vi è stata
dunque alcuna violazione del diritto di essere sentita.
Del resto, una violazione
del diritto di essere sentita è sanabile se l'interessata, come in concreto,
riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode
del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1
pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183; per un riassunto dei motivi per sanare
una violazione del diritto di essere sentito vedi anche la STF 8C_559/2018 del
26 novembre 2018, consid. 4.4.2).
Nel caso di specie, il TCA
dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche la STF 8C_923/2011 del 28
giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può
assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie
(art. 61 lett. c LPGA).
Non va poi dimenticato che
il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio
della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno
sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in
contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della
parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con
riferimenti, vedi anche la STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di
cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione;
e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli
può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità
lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali
del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
Fatti
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita
può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STF
I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.;
RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al
momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già
un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012
del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
2.5. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto d’incapacità di guadagno non è
possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art.
28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale
non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è
valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima
frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisava che per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi
amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili
a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,
attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo
libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità
(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31
dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto
delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF
130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le
attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla
salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si
può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,
1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che
non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo
nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si
distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o
altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora
nell'impresa dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore
dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati
occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché
la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo
art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7
capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività
svolta nella comunità.
Con la
modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle
mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr.
R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité
sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).
Come emerge
dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per
l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che
esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in
merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del
metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritti
dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che
possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2
LAI.
Si tratta
delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso
di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente
eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori
dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non
possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute
come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2).
Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e
pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2
pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).
Come
evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr.
punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi
l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad
un’attività lucrativa.
Per
stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere
equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e
quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da
terzi (persone o ditte) dietro pagamento.
È per esempio
il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione
della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la
pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre
mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere
ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,
infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento
(persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va
considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che
essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora
osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai
familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da
terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che
vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno
alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a
proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per
queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che
continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto
come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha
dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia
domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di
pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non
possono essere eseguite da terzi dietro pagamento – non rientrano tra le
attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157
consid. 5c/bb).
Le nuove
norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità
e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,
valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai
NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale
nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in
generale.
2.6. Nel caso in cui, invece,
l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività
lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge,
l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se
svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di
graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni
l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che
svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il
resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla
volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8
CEDU (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer
5/06 pag. 54 segg.; I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV
Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è
stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334; 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata
in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha
ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi
dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito
dell'applicazione del metodo misto. Un’eventuale ridotta capacità nell'ambito
professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27
OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va
tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo
misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che
oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai
sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di
occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero
venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini
del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Chiamata a pronunciarsi in
un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli
assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza
consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete,
l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la
giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei
redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo
parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni
consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito
lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività
lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al
riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).
Occorre
altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea
dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro
Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile
alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a
tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1
LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o una
riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie
l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017
del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad
esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV Nr. 31; STF
9C_671/2017 del 12 luglio 2018 consid. 3.2.1 con riferimenti).
Infine va fatto presente
che, oltre all’art. 27 OAI, anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4 OAI è stato
modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare, conformemente
all’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo modello di
calcolo.
Al riguardo, dal
comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità
nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”,
risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo
per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che
contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa
anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta
del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore
della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018 (…)”.
2.7. Al fine di determinare il
metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto
appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare,
fondandosi
sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del
danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività
lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato
esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere
dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne
avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.
Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al
momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in
cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita
del diritto alla rendita.
Da considerare sono tutte
le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,
familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità
e la personalità dell'assicurato.
A nessuno di questi
elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al
mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di
un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile
attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento
cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza
ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure
administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve
ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,
in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi
esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20
dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.8. Nella presente fattispecie
l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto ed ha considerato l’assicurata
salariata all’80% e casalinga al 20%.
Visto che nel “Questionario
per il datore di lavoro: Integrazione professionale/Rendita” la ALVAD ha
indicato che le ore di lavoro dell’insorgente ammontavano (dal 1. ottobre 2014)
a 32 ore alla settimana fronte ad un orario normale di lavoro nell’azienda di
40 ore settimanali (doc. AI 14/55 punto 2.9), considerato come, nell’ambito
dell’“Inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica” del 17 dicembre 2019 (doc. AI 133/578-583), l’assicurata
stessa ha indicato quale ultima attività svolta quella all’80% nella funzione
di ausiliaria CRS presso __________ confermando le indicazioni fornite dal
datore di lavoro nel suo apposito questionario e conformemente alla succitata
giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), questo Tribunale non ravvisa alcuna ragione
per scostarsi dal succitato riparto (80% salariata – 20% casalinga), peraltro
rimasto incontestato.
2.9. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG,
2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STF U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008). Per quel che concerne il __________, l'Alta Corte nella DTF 132 V
376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere
una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti
dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie
__________, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e
della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i __________
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27
giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.10. Nel 2015 il Tribunale federale
(TF) ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita
AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili
(dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281;
comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la
decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura
probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale
di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato
i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova
(cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30
novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
Ciò significa, in
particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente
criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per
la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due
sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura
deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI
in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di
depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF
ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.11. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se, nel caso di specie, lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti,
non ha alcun motivo per scostarsi dalla perizia pluridisciplinare 14 novembre
2019 del __________ (doc. AI 126/403-554) con complemento del 16 aprile 2020
(doc. AI 158/624-628).
I periti, nel referto
datato 14 novembre 2019 (doc. AI 126/403-554) –
esposti lo svolgimento del mandato peritale con il motivo e le circostanze
della perizia, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale -
sociale, professionale e patologica, i disturbi soggettivi e le affezioni
attuali, l’anamnesi sistemica, la descrizione della giornata e le constatazioni
obiettive (doc. AI 126/403-433) –,
hanno posto le seguenti diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità
lavorativa: “(…) Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media
gravità in remissione parziale (ICD-10 F32.1). - in DD: sindrome affettiva
bipolare, episodio depressivo di media gravità in remissione parziale (ICD-10
F31.3). Sindrome lombospondilogena cronica con/su: - possibile dolore
neuropatico residuo L5 a sin., - lieve radicolopatia L5 a sin. con lieve
deficit sentivo, - pregressa decompressione bilaterale con spinotomia L4-L5 e
foraminotomia L5 a ds., 19.5.2017, - pregressa spondilodesi TLIF a ds. con
strumentazione posteriore L4-S1 e gabbia L5-S, 5.4.2019. Sindrome
cervicospondilogena recidivante con/su: - pregressa distorsione cervicale nel
2000 (dinamica non chiara). (…)” (doc. AI 126/446) e, senza ripercussioni
sulla capacità lavorativa, le seguenti ulteriori diagnosi: “(…) Emicrania
senz'aura in trattamento con Irfen 600 mg al bisogno, con beneficio. Pregressa
posa di rete anteriore e posteriore (InGYNious) per prolasso genitale,
13.6.2018. - lieve incontinenza da sforzo grado 0-1. Pregresso intervento per
vene varicose all'arto inferiore ds. (anno sconosciuto). Poliallergie ed intolleranza
al lattosio. Diverticolosi del sigma, pregressa asportazione di piccolo polipo
(3.11.2017). Leucemia linfatica cronica (malattia asintomatica). (…)” (doc.
AI 126/446).
Sempre
nella “Struttura della valutazione consensuale per perizie pluridisciplinari”
(doc. AI 126/440-454) – premesso che “(…) le conclusioni peritali
si fondano su un’esauriente discussione tra i medici periti del __________ e
tra il Dr. med. __________, la Dr.ssa med. __________ e il Dr. med. __________
in data 11.11.2019 alle ore 14:15, tramite teleconferenza (…)” (doc. AI
126/440) –, i periti del __________ hanno esposto l’iter che ha portato
l’amministrazione a ordinare la presente perizia pluridisciplinare (doc. AI
Considerandi
126/440-441), hanno confermato le valutazioni specialistiche di natura neurologica,
psichiatrica, reumatologica, ginecologica e internistica (cfr. doc. AI 126/441-445)
e, ai punti da C a M, hanno formulato le seguenti conclusioni:
"
(…)
C Ripercussioni funzionali dei
reperti / delle diagnosi
L'A. è limitata dalle patologie a livello psichiatrico
e reumatologico, per i limiti funzionali rimandiamo al consulto del Dr. med. __________.
D Discussioni di aspetti della
personalità eventualmente rilevanti
Non vi sono aspetti della personalità rilevanti.
E Discussione di fattori di
stress e risorse
L'A. ha ancora risorse.
F Verifica della coerenza
Vi è coerenza.
G Capacità lavorativa
nell'attività svolta finora
Come aiuto domiciliare l'A. presenta una capacità
lavorativa dello 0%.
H Capacità lavorativa in un'attività
adeguata
Come impiegata d'ufficio ed in attività rispettose dei
limiti funzionali (risorse fisiche) descritte dal nostro consulente
reumatologo, l'A. presenta una capacità lavorativa del 75%.
I Motivazione della capacità e
dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono
interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)
Abbiamo integrato le limitazioni della capacità
lavorativa dovute a patologia psichiatrica e reumatologica, in quanto entrambe
considerano una riduzione di rendimento con maggior lentezza nello svolgimento
dei compiti e la necessità di maggiori pause al bisogno.
I.1 Descrivere l'evoluzione della
capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta
Come aiuto domiciliare l'A. presenta una capacità
lavorativa dello 0% dall'ottobre 2016 (facciamo riferimento a documenti medici
a disposizione, in particolare del Dr. med. __________) e continua.
Come fiorista e cameriera I'A. presenta una
capacità lavorativa del 50% dal 25.9.2019 in avanti.
Come impiegata d'ufficio l'A. presenta una
capacità lavorativa del 75% dal 25.9.2019 in avanti.
I.2 Descrivere l'evoluzione della
capacità lavorativa nel tempo in un'attività adeguata
Come fiorista e cameriera l'A. presenta la seguente
evoluzione della capacità lavorativa:
- capacità lavorativa dello 0% dal
19.5.2017
fino al 18.8.2017 (per il primo intervento alla schiena);
- capacità lavorativa del 50% dal
19.8.2017
al 4.4.2019 (capacità lavorativa per la problematica reumatologica e
psichiatrica);
- capacità lavorativa dello 0% dal
5.4.2019
fino al 24.9.2019 (per il secondo intervento alla schiena);
- capacità lavorativa del 50% dal 25.9.2019 in
avanti.
Come impiegata d'ufficio l'A. presenta la
seguente evoluzione della capacità lavorativa:
- capacità lavorativa dello 0% dal
19.5.2017
fino al 18.8.2017 (per il primo intervento alla schiena);
- capacità lavorativa del 100% dal
19.8.2017
al novembre 2017 (capacità lavorativa per la problematica
reumatologica);
- capacità lavorativa del 50% dal
novembre 2017 fino al 4.4.2019 (per la problematica psichiatrica);
- capacità lavorativa dello 0% dal
5.4.2019
fino al 23.9.2019 (per il secondo intervento alla schiena);
- capacità lavorativa del 75% dal
24.9.2019
in avanti (per la patologia psichiatrica).
A causa dell'intervento ginecologico del 14.6.2018 si
può codificare una capacità lavorativa dello 0% durante 1 mese in ogni attività
lavorativa.
L Provvedimenti sanitari e
terapie con ripercussioni sulla capacità lavorativa
È importante che I'A. continui la presa a carico
psichiatrica.
M Risposte a domande particolari
Economia domestica / Attività lucrativa a tempo
parziale
Casi senza accertamento nell'economia domestica
Dal punto di vista medico, quali ripercussioni hanno i
danni alla salute sulle seguenti attività?
- pasti (pulire, pelare, sbucciare,
cucinare, apparecchiare, effettuare la pulizia quotidiana della cucina, gestire
le scorte)
Nessuna limitazione.
- pulizia e ordine dell'alloggio
(riordinare, spolverare, passare l'aspirapolvere, lavare i pavimenti, pulire il
bagno, cambiare le lenzuola, effettuare pulizie approfondite, curare le piante,
il giardino e le aree adiacenti, eliminare i rifiuti) e cura di animali
domestici
L'A. è limitata nei lavori più pesanti che sono da
delegare.
- acquisti (acquisti quotidiani e
spesa settimanale) ed altre commissioni (posta, assicurazioni, uffici pubblici)
Vi è una limitazione per il trasporto di oggetti molto
pesanti (attività da delibare [ndr. recte: delegare]).
- bucato e cura dei vestiti
(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
Vi è una lieve limitazione nel senso che questi lavori
possono essere svolti dall'A., ma con tempi più lunghi rispetto ad una persona
sana.
- accudimento dei figli o di altri famigliari
Nessuna limitazione.
- quante ore a settimana sono ragionevolmente
esigibili in un'attività adeguata essendo l'assicurata contemporaneamente
impegnata nelle mansioni domestiche?
Tenendo conto di tutte le varie patologie I'A. può
lavorare 8-8 ore e mezzo al giorno, ma con rendimento ridotto al 75%. (…)"
(doc. AI 126/447-449)
Nel complemento del 16
aprile 2020 (doc. AI 158/624-628) –
avuto riguardo al certificato medico 10 febbraio 2020 nel quale il dr. __________,
specialista in psichiatria-psicoterapia, ha attestato che “(…) certifico di
seguire ambulatoriamente la sopracitata paziente dal 2012 per una situazione
psichica precaria con stati depressivo-ansiosi e psicotici, insorti nel periodo
in cui lavorava presso gli uffici della disoccupazione di __________. Il
programma occupazionale da lei seguito prevedeva un reinserimento nel mondo
lavorativo con AFC di impiegata d'ufficio, da lei abbandonato nel 1980 per
occuparsi a tempo pieno nell'educazione dei figli. La ripresa del suo lavoro
nel 2011 si rivelò da subito problematico a causa di più fattori invalidanti (problemi
di natura psichica, ecc.) che hanno impedito il proseguio dell'attività
appresa. Le veniva quindi proposta nel 2012 una riqualifica quale aiuto domiciliare
presso l'__________, dopo aver seguito i corsi CRS con relativo attestato. Alla
luce di quanto esposto certifico che per motivi psichici (ricorrenti stati
depressivi con scompensi psicotici) la paziente non è nemmeno più in grado di
svolgere la sua attività quale impiegata d'ufficio. (…)” (doc. AI 144/607) – i periti del __________ si sono
confermati nella loro valutazione adducendo che “(…) abbiamo sottoposto il
sopracitato certificato del Dr. med. __________ alla nostra consulente in
psichiatria Dr.ssa med. __________ che così ha risposto: "Caro collega, dopo aver preso atto della nuova
documentazione medica inviata dal Servizio Medico Regionale dell'Ufficio AI del
Canton Ticino, rispondo alla richiesta di presa di posizione sul caso in
oggetto. Il certificato medico del curante psichiatra, dr. med. __________,
redatto in data 10.02.2020, riporta una serie di elementi anamnestici (relativi
alla presa in carico specialistica nel 2012), ben anteriori la data della mia
valutazione peritale e già in essa presi in esame nel paragrafo 3.1 relativo
all'anamnesi lavorativa e psicopatologica. Non emergono, per contro, elementi
clinici di novità rispetto al quadro da me osservato in data 12 e 23.09.2019,
per cui le conclusioni della mia valutazione rimangono valide. Resto a
disposizione per eventuali chiarimenti e saluto cordialmente". In
conclusione non vi sono elementi nuovi tali da modificare la valutazione
espressa nella perizia __________ del 14.11.2019 (l'A. è abile nella misura
dello 0% come aiuto domiciliare dall'ottobre 2017 [ndr. recte: ottobre 2016;
cfr. doc. AI 126/448 punto I.1], abile al 50% come fiorista e cameriera e
del 75% come impiegata d'ufficio dal 25.9.2019). (…)” (doc. AI 158/625-626).
La perizia
pluridisciplinare 14 novembre 2019 del __________ (doc. AI 126/403-554), con
complemento del 16 aprile 2020 (doc. AI 158/624-628), è da considerare
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati ai considerandi precedenti. Gli specialisti si sono espressi su tutte
le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la
documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità
lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite
effettuate presso di loro.
I medici hanno esaminato
approfonditamente l’evolversi dello stato di salute della ricorrente prendendo
in considerazione tutta la documentazione medica prodotta dall’assicurata ed
acquisita nel corso della procedura amministrativa.
Al referto va attribuita
piena forza probante.
Le conclusioni sono del
resto state confermate anche dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale
del 15 novembre 2019 (doc. AI 127/555-558) e nell’“Annotazione per/da SMR”
del 17 aprile 2020 (doc. AI 157/623).
2.12
La ricorrente contesta le
conclusioni peritali e del medico SMR, sostenendo che la riformazione in aiuto
domiciliare si è resa necessaria perché “(…) nel 2012 il reinserimento
professionale quale impiegata d’ufficio ordinato dall’URC, fallì dopo il
mobbing subito come attestato nel certificato del medico psichiatra [ndr.:
si riferisce al certificato medico 10 febbraio 2020 del dr. __________ sub doc.
AI 144/607 = doc. A/6a] (…)” (I, pag. 3), così come risulterebbe anche dall’ulteriore
certificato del 18 ottobre 2020, sempre del dr. __________, prodotto con il ricorso
sub doc. A/14.
Ora, il certificato medico
10.
febbraio 2020 del dr. __________ (doc. AI 144/607 = doc. A/6a), come visto
sopra, è stato sottoposto ai periti del __________ che si sono confermati nella
loro valutazione visto il relativo complemento peritale 16 aprile 2020 (doc. AI
158/624-628) dal quale questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi.
Nell’ulteriore certificato
medico del 18 ottobre 2020 il dr. __________, a conferma del fatto che la sua
paziente “(…) per motivi psichiatrici (ricorrenti stati depressivi con
scompensi psicotici) non sia più in grado di svolgere la sua attività quale impiegata
d'ufficio. (…)” (doc. A/14), ha solo addotto che “(…) anche la collega, Dr.ssa
__________, nel suo rapporto peritale segnala: “… la remissione non completa dei sintomi ed i precedenti scompensi
evidenziano una sottostante vulnerabilità, soprattutto in condizioni di
aumentato stress, che rendono la prognosi più incerta e sul piano psichiatrico
un recupero completo della C.L. poco probabile. Non vi sono evidenziati
tentativi di amplificazione della sintomatologia. Vi è coerenza tra quanto
riferito soggettivamente e quanto evidenziato obiettivamente”. (…)”
(doc. A/14).
La dr.ssa __________, nel
consulto del 20 settembre 2019 (doc. AI 126/477-494) – ritenute le seguenti capacità di risorse e problemi “(…)
Descrizione di risorse e deficit - secondo schema MINl ICF - APP - 1. Rispetto
delle regole: grado di disabilità assente. L'assicurata appare in
grado di rispettare gli impegni presi anche se in situazioni nuove può provare
una certa ansia e cercare un supporto esterno. 2. Organizzazione dei compiti: grado di disabilità assente.
In base al riferito della giornata si evidenzia una buona strutturazione con
conservazione della capacità di prevedere i tempi e le priorità per le varie
mansioni. 3. Flessibilità: grado
di disabilità lieve-moderato. A causa dei sintomi depressivo residuali,
soprattutto la faticabilità, l'ansia prestazionale e la vulnerabilità allo
stress sarebbe meno in grado di affrontare le diverse esigenze di un ambiente
lavorativo. 4. Competenze: grado
di disabilità lieve. È soprattutto a causa della percezione dei limiti sul
piano fisico che l'assicurata non ritiene ai esser più in grado di svolgere la
precedente mansione di assistente domiciliare. Per quanto attiene il suo campo
di formazione si sente un po' insicura a causa del lungo periodo di assenza di
pratica e della percezione di minor efficienza mentale. 5. Giudizio: grado di disabilità assente.
L'esame di realtà è integro. 6.
Persistenza: grado di disabilità lieve. Persiste un certo calo
energetico e tendenza alla faticabilità. 7.
Assertività: grado di disabilità assente. Non sussistono sintomi
depressivi in grado di inficiare tale dimensione. 8. Contatto con gli altri: grado di
disabilità assente. Presenta buone doti empatiche. 9. lntegrazione nel gruppo: grado di disabilità
assente. In occasione dei precedenti scompensi vi era una tendenza al
pensiero autoreferenziale che attualmente è assente. 10. Relazioni intime: grado di disabilità
assente. Ha buone relazioni intra familiari ed amicali. 11. Attività spontanee: grado di disabilità
assente. Si dedica a diverse attività nel tempo libero. 12. Cura di sé: grado di disabilità assente.
L'assicurata è bene curata nell'aspetto e nell'igiene. 13. Mobilità: grado di disabilità assente.
Guida la sua auto senza limitazioni. Le limitazioni funzionali individuate
derivanti da sintomi depressivi residuali sono lievi-medie a carico di flessibilità,
lievi a carico della persistenza e delle competenze. (…)” (doc. AI
126/492-493) –, circa la capacità
lavorativa nell’attività abituale ed adeguata, ha concluso che “(…) si
ritiene che a causa di una sindrome depressiva, episodio depressivo di media
gravita, in fase di remissione parziale stabile dal giugno 2019 presenti una CL
del 75% (riduzione del rendimento) in ogni attività lucrativa. Per il pregresso
si considera una CL ridotta del 50% in ogni attività lavorativa (diminuzione
del rendimento) a decorrere dal novembre 2017, quando comincia l'attestazione
di una patologia depressiva da parte del curante dr. med. __________. (…)”
(doc. AI 126/493).
Lo specialista curante dr.
__________ si è in sostanza limitato ad esprimere una diversa valutazione che
tuttavia non trova riscontro nelle conclusioni degli specialisti del __________
né, del resto, in nuove valide certificazioni prodotte ulteriormente.
Considerata l’assenza di
motivi per mettere in dubbio le suddette conclusioni a cui sono giunti i periti
del __________, giova qui ricordare che il giudice si scosta dalle risultanze
peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in
considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti
per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (STF 8C_55/2019 del 22
maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.
In questo senso, sempre
avuto riguardo al certificato medico del 18 ottobre 2020 del dr. __________,
questo Tribunale non può che confermare la valutazione del medico SMR dr. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, che, nell’“Annotazione da SMR”
dell’11 novembre 2020, ha concluso che “(…) ho preso visione del certificato
del Dr. __________ del 18.10.2020, che ripercorre, in modo maggiormente
approfondito rispetto al precedente documento del 10.02.2020, già visionato dai
periti __________, la storia clinica dell'assicurata con anche un riferimento
alla perizia allestita dalla Dr.ssa __________. Non emergono tuttavia
elementi di novità rispetto al quadro noto e ampiamente valutato sia in perizia
__________ sia in sede SMR. Le precedenti prese di posizione SMR sono confermate.
(…)” (IV/1, la sottolineatura è del redattore).
Ribadite altresì le
considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle
certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001 consid. 2b)bb) confermata nella STF U 152/05 del 6
dicembre 2005 consid. 4.2; sia pure evidenziato che il TF, nella STF
9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il
medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla
giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la
prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria
prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi
hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,
secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di
dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto
di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni dello psichiatra curante
non consentono pertanto di dipartirsi dalle conclusioni chiare e coerenti del __________
e del SMR.
Pertanto, ritenuto che si
fondano sulla perizia pluridisciplinare 14 novembre 2019 del __________ (perizia
alla quale, lo si ribadisce, per quanto detto sopra va riconosciuta piena forza
probatoria), le valutazioni formulate nel rapporto finale del 25
novembre 2019 dal medico SMR dr. __________ –
secondo le quali l’incapacità lavorativa sarebbe, nell’attività abituale del
100% dal 20.10.2015 continua e in un’attività adeguata come nelle mansioni
consuete del 100% dal 20.10.2015 al 24.01.2016, del 50% dal 25.01.2016 al
18.05.2017, del 100% dal 19.05.2017 al 18.08.2017, del 50% dal 19.08.2017 al
14.06.2018, del 100% dal 15.06.2018 al 14.07.2018, del 50% dal 15.07.2018 al
04.04.2019, del 100% dal 05.04.2019 al 24.09.2019 e del 25% dal 25.09.2019
continua (cfr. doc. AI 127/556) –
vanno confermate.
2.13
Quanto alla valutazione della
capacità lavorativa quale casalinga (fermo restante la valutazione
medico teorica dell’evoluzione nel tempo della capacità lavorativa nelle
mansioni consuete già sopra confermata) va rilevato che l’assistente
sociale, nel rapporto dell’“Inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica” del 14 gennaio 2020 (doc. AI 133/578-583),
ha concluso per una percentuale d’invalidità del 25.5% (doc. AI 133/583). Detta
valutazione – a prescindere dal fatto che, come accennato (cfr. consid.
1.6), l’insorgente non l’ha contestata – può essere fatta propria
da questo Tribunale per le seguenti ragioni.
Nell’inchiesta economica
in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole
attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI),
attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali
svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. L’assistente
sociale ha debitamente motivato gli impedimenti riconosciuti nei diversi punti:
pasti; pulizia e ordine dell’alloggio; acquisti e altre commissioni; bucato e
cura vestiti (cfr. doc. AI 133/581-582) e ha indicato chi aiuta l’assicurata
nei lavori che non può svolgere (cfr. doc. AI 133/583).
Va infine ricordato che un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2; STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.16).
2.14
Come accennato (cfr. consid.
2.9) spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque
altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività
economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età
(STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo
2012.
consid. 5; 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid.
4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF
9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Al riguardo va pure
rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte,
un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un
mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC
1991.
pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a).
Nella fattispecie concreta
la consulente AI, nella valutazione 4 dicembre 2019 (doc. AI 132/573-577)) –
considerata la “Formazione scolastica ed esperienza professionale” e
ritenuto lo “Stato di salute”
–, circa l’“Analisi della
reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza (ri)formazione
specifica” si è così espressa:
"
(…) Sulla base delle limitazioni
date, vi sono attività esigibili, riconducibili alla categoria delle
statistiche RSS svizzere in riferimento ad attività semplici e non qualificate.
A titolo puramente di esempio e non esaustivo, si
possono citare le seguenti attività, che non necessitano di alcuna formazione e
per le quali l'assicurato sarebbe direttamente reintegrabile in un mercato del
lavoro in equilibrio:
- Addetto qualità/imballaggio/confezione:
professione da svolgersi prevalentemente in posizione seduta. Il mansionario
nel settore orologiero comprende il controllo qualitativo, estetico, la
lucidatura, satinatura, ... dei semilavorati. Si tratta di componenti di piccole
dimensioni e le scatole non superano i 5 Kg, oltre a ciò raramente la
manipolazione necessita di sollevarli al di sopra dei fianchi.
- Addetto alla metallurgia meccanica
nel settore industriale orologiero: la professione permette l'alternanza della
postura al bisogno ed è prevalentemente sedentaria. Peso massimo e per brevi
tragitti non superiore ai 5 kg e ausilio di carrelli.
- Operaio generico nel settore della
componentistica industriale: confezionamento di viti, bulloni e di tutta la
componentistica necessaria al settore edile. Materiale di piccole dimensioni
che non supera i 5 kg.
- Venditore: in piccoli negozi,
commerci o chioschi dove l'attività varia, suddivisa in momenti di riordino,
esposizione prodotti, consulenza di vendita, incasso, ...
- Impiegato amministrativo per compiti
semplici: piccole attività d'ufficio come riordino di merce venduta, controllo
di fatture, bolle di consegna, ... (…)" (doc. AI 132/576)
Nella misura in cui la
ricorrente – adducendo che “(…) la mia intenzione non è di
polemizzare, ma una domanda sorge spontanea, visto che le professioni per cui
sono stata formata non sono più in grado di svolgere come descritto nel
documento peritale, si potrebbe sapere cosa significa, l'ipotetico concetto
"in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali"? Sono
rattristata nell'apprendere che ora, le ipotesi si vogliano far passare per
dati di fatto e valutarli come tali. Ovviamente i miei 62 anni non contano
nulla per l'UAl, solo nel caso di un pagamento di una riformazione risulto
essere troppo anziana? Non vi sembra ingiusto e discriminatorio questo modo di
agire? Lascio a vuoi l’ardua sentenza. (…)” (VI) – volesse
contestare le attività indicate dalla consulente AI e una sua reintegrabilità nel
mondo del lavoro avuto riguardo all’età, va rilevato quanto segue.
La giurisprudenza federale
ha, in maniera costante, già stabilito che nel mercato
occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una
sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui
possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano
aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione
professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.
3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;
9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26
marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la giurisprudenza
federale, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,
all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze
esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di
fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va
rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi
fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del
23.
agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).
Si può,
quindi, senz'altro ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà
concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda,
difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e
non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991
pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che la ricorrente sia in
grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività
adeguate.
Quanto alla
reintegrabilità nel mondo del lavoro avuto riguardo all’età – a
prescindere dal fatto che nemmeno l’insorgente l’esclude visto il calcolo, proposto
nel ricorso e confermato nello scritto del 30 novembre 2020 (cfr. consid. 1.4 e
1.6), del confronto dei redditi che porterebbe ad un grado d’invalidità del 63%
– va qui innanzitutto rilevato che la questione è già stata oggetto di
ampia disanima da parte di questo Tribunale nella STCA 32.2015.114 del 27
giugno 2016 confermata nella STCA 32.2018.213 del 28 settembre 2019 a cui qui
si rimanda.
Giova qui
inoltre ricordare che, al consid. 4.1.2 della STF 9C_847/2015 del 30 dicembre
2015, il TF ha riassunto la sua giurisprudenza, rilevando ad esempio che aveva
ritenuto esigibile il cambiamento di attività per un assicurato di 62 anni e ¾
che poteva svolgere solo attività sedute o con frequenti cambiamenti di posizione
ma che non aveva patologie alle estremità superiori, e che dunque poteva
esercitare attività di sorveglianza. Anche per un 61enne che poteva esercitare
solo attività leggere da seduto e che non era toccato nella motricità fine è
stato esatto un cambiamento di professione. È invece stata negata la
possibilità di cambiare attività ad un assicurato di 64 anni e 6 mesi che aveva
difficoltà nella motricità fine, così come ad un assicurato 64enne che poteva
esercitare un’attività leggera solo nella misura del 50% e ad un altro
assicurato che si trovava a circa 10 mesi dal pensionamento e poteva esercitare
solo al 50% un’attività leggera. Nel
caso giudicato dal TF, l’Alta Corte ha confermato l’esigibilità lavorativa del
ricorrente che al momento determinante aveva 63 anni e 6 mesi, era abile al
100% in attività leggera, doveva evitare di sollevare pesi sopra i 10 kg ed esercitare
piuttosto attività dove potesse rimanere seduto, che parlava tedesco ed
italiano e che aveva appreso a destreggiarsi anche con clienti esterni.
Il TF, nella STF
9C_536/2015 del 21 marzo 2016, rilevato che al momento determinante
l’assicurato poteva lavorare, prima del pensionamento, ancora 1 anno e 8 mesi,
ha ritenuto esigibile, per l’insorgente, mettere a frutto la sua residua capacità
lavorativa ritenuto che dal punto di vista medico avrebbe potuto esercitare
numerose attività leggere, ossia tutti i lavori per i quali non doveva
sollevare pesi superiori ai 15 kg, con cambio frequente di posizione e tutte le
attività dove non vi è necessità di usare la forza al di sopra delle spalle.
Sempre il
TF, nella STF 8C_117/2018 del 31 agosto 2018, ha ritenuto esigibile mettere a
frutto la capacità lavorativa residua per un’assicurata, 62enne al momento
determinante, completamente inabile nella sua precedente attività (attiva quale
donna delle pulizie in hotel, cliniche e nella ristorazione), senza alcuna
formazione professionale, e capace all’80% in attività confacenti al suo stato
di salute. L’Alta Corte in quell’occasione non ha
ritenuto determinante la circostanza che l’interessata aveva una capacità di
concentrazione limitata e necessitava di numerose pause, così come che vi era
una limitazione soggettiva delle prestazioni che in sostanza non permettevano una
reintegrazione professionale (cfr. consid. 3.3.2). Il TF ha
inoltre rammentato che gli ostacoli concernenti l’inesigibilità
della capacità lavorativa residua delle persone prossime al pensionamento sono
elevati (cfr. consid. 3.3.4).
Nel caso di specie il
momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 – in detta pronuncia
l’Alta Corte ha stabilito che il momento in cui la questione della messa a
profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata
viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio
di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di
vista medico – è il 15 novembre 2019, quando il medico SMR ha allestito
il rapporto finale (doc. AI 127/555-558) e, sulla base della perizia
pluridisciplinare del __________ del 14 novembre 2019 (doc. AI 126/403-554), ha
formulato la propria valutazione (confermata da questo Tribunale, cfr. consid.
2.12) circa l’evoluzione dell’incapacità lavorativa in un’attività adeguata.
In quel momento
l’insorgente aveva 61 anni e 4 mesi ed è stata considerata capace
al lavoro in un’attività adeguata nella misura del 75% dal 25 settembre 2019 in
avanti. Quanto alle limitazioni è stato ritenuto un limite di carico di 10 kg,
sono inoltre state poste (già incluse nella valutazione) l’alternanza della
postura al bisogno e la necessità di pause supplementari mentre non vi era
nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione (cfr. il rapporto finale
SMR del 15 novembre 2019 sub doc. AI 127/587).
Dalla succitata valutazione
4.
dicembre 2019 (doc. AI 132/573-577), quanto alla formazione scolastica e alle
esperienze professionali, risulta che “(…) l'assicurata ha frequentato le
scuole dell'obbligo, scuola di economia domestica, scuola di commercio con
conseguimento del diploma e scuola CRS. Ha svolto lavori di ufficio e dal
01.02.2012
collaboratrice sanitaria al 80% presso __________. (…)” (doc. AI
132/573).
Nel “Curriculum vitae”
dell’11 giugno 2016 (doc. AI 12-42-50) l’insorgente, oltre alle precedenti
diverse esperienze lavorative avute dal 1977 al 2011 (cfr. doc. AI 12/44-45), ha
segnalato di disporre di un veicolo proprio di cui può disporne (cfr. doc. AI
12/42 punto 2.3), che l’italiano è la sua lingua madre e che dispone buone
conoscenze di tedesco e francese e delle conoscenze in inglese e spagnolo (cfr.
doc. AI 12/45), che ha buone conoscenze d’informatica (doc. AI 12/46) e, sotto
le competenze personali e professionali, ha precisato: “(…) • Dotata
di una forte empatia e comunicativa • Facilmente adattabile, positiva,
creativa e sensibile • Gentile e disponibile verso gli altri • Sono
una persona puntuale e precisa • Non ho ostacoli a lavorare, sia in
gruppo che indipendentemente • Capace a motivare e delegare. (…)”
(doc. AI 12/46).
Alla luce
della situazione concreta dell’assicurata, della giurisprudenza sopra esposta e
degli ostacoli relativamente elevati concernenti l’inesigibilità della capacità
lavorativa residua delle persone prossime al pensionamento (vedi la succitata
STF 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015), è dunque a giusta ragione che
l’amministrazione – viste anche le argomentazioni addotte con la
risposta (cfr. consid. 1.5) e le “Osservazioni” dell’11 dicembre
2020.
(cfr. consid. 1.7) sviluppate dall’Ufficio AI, che vanno qui confermate –
ha considerato la ricorrente integrabile nel mondo del lavoro in
attività confacenti al suo stato di salute.
2.15
Quanto
alla valutazione economica questo Tribunale rileva quanto segue.
2.15.1
Per quel
che concerne il reddito da valido l’Ufficio AI, nell’“Annotazione per
l’incarto” del 20 gennaio 2020 (doc. AI 134/584-587), ha rilevato che:
"
(…) In assenza del danno alla
salute ella avrebbe invece realizzato un reddito annuo lordo di Fr. 43'238.00
nell'anno 2016, quale ausiliaria CRS con grado d'occupazione dell'80% (reddito
definito aggiornando all'anno 2016 il reddito conseguito nell'intero anno di
lavoro svolto dall'assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute,
ossia Fr. 42'947.65 lordi dal 01.10.2014 al 30.09.2015).
[…].
Dal 01.01.2018, con l'entrata in vigore della nuova
ordinanza, il reddito che la persona assicurata potrebbe conseguire esercitando
l'attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato
sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno.
Il reddito da valido di Fr. 43'238.00 (riferito ad un grado
d'occupazione dell'80%) viene pertanto rapportato al 100% ed otteniamo Fr.
54'047.50 per l'anno 2016, che aggiornato all'anno 2018 da Fr. 54'525.20. (…)" (doc. AI 134/585)
Detti importi non sono
stati contestati dall’insorgente – la ricorrente nel confronto dei
redditi indicato nel proprio ricorso parte infatti da un reddito da valido di
fr. 54'525.20 (cfr. I, pag. 3) – e possono essere fatti propri dal TCA.
2.15.2
Per quel
che concerne il reddito da invalido – ricordato che per l’applicazione
dei dati statistici l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006) –
vale quanto segue.
La
ricorrente, ammessa unicamente la capacità lavorativa del 50% in un’attività
come cameriera o fiorista e in applicazione del CCNL della società albergatori
Svizzera, giunge ad un reddito da invalido di fr. 20'502.-- che confrontato con
quello da valido di fr. 54'525.20 darebbe un grado d’invalidità del 63% (cfr. I pag. 3 con doc. A/16 e VI).
Nella
fattispecie – a prescindere dal fatto che la ricorrente non può essere
seguita già solo per il fatto che così facendo non applica il metodo misto per
il calcolo del grado d’invalidità in concreto applicabile (cfr. consid. 2.6,
2.7
e 2.8) –, conformemente al principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo
di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e in virtù dello stesso egli deve
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario,
adattando la sua attività alle limitazioni derivanti dal problema alla salute,
ove necessario anche in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e
sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pagg. 296 segg). Non è quindi dato
alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado
di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid.
4a; RCC 1968 pag. 434).
In concreto, ribadito che
l’insorgente va ritenuta reintegrabile in un’attività adeguata (cfr. consid.
2.14) e che anche la valutazione della capacità lavorativa nel tempo in una
tale attività è stata confermata (cfr. consid. 2.12), questo Tribunale non ha
alcun motivo per scostarsi dai redditi ipotetici da invalido così stabiliti
dall’Ufficio AI in corretta applicazione dei dati statistici validi per
attività semplici di tipo fisico o manuale. Redditi, questi, che permettono
all’insorgente, in ossequio al suo obbligo, di ridurre al massimo lo scapito
economico.
2.15.3
Per il resto va
fatto riferimento ai calcoli esposti nella decisione impugnata (cfr. doc. AI
165/640-643) rimasti incontestati.
Infatti
ciò porta il TCA a non verificare oltre i gradi di invalidità stabiliti
dall’amministrazione (in questo senso cfr. le STCA 32.2019.200 del 16 giugno
2020.
consid. 2.7; 32.2018.20 del 28 gennaio 2019 consid. 2.9; 32.2017.81 del 18
dicembre 2017 consid. 2.11.1; 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6;
32.2016.137
del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017
consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2
maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017 consid. 2.6).
2.16
Stante
tutto quanto precede le decisioni impugnate vanno dunque confermate e il
ricorso respinto.
2.17
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed
applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria, art. 83 LPGA),
la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti