32.2020.14
Rendita AI limitata nel tempo. Ricorso respinto poiché non sono dati i presupposti per continuare il versamento della prestazione. Conferma delle valutazioni mediche dell'amministrazione
16 settembre 2020Italiano34 min
l’insorgente è stato visitato dai medici __________ della __________, dr. med. __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.14
cs
Lugano
16 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 dicembre 2019 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Il 29 agosto 2016 RI 1, nato
nel 1980, muratore, ha inoltrato una richiesta di prestazioni dell’AI in
seguito ad un infortunio accaduto mentre giocava a calcio il 10 dicembre 2015
(doc. 3 incarto AI).
1.2. Esperiti gli accertamenti
ritenuti necessari e acquisita la documentazione medica della __________,
allineandosi agli esiti della visita __________ del 10 settembre 2018 presso i
dr. med. __________ e __________, dopo aver ricevuto dall’interessato la
dichiarazione secondo cui aveva trasferito il suo domicilio ad __________,
avendo pendente una domanda di rilascio del permesso B (doc. 53 incarto AI), l’UAI
con decisione del 17 dicembre 2019, preavvisata dal progetto del 6 giugno 2019,
ha assegnato a RI 1 una rendita intera dal 1° dicembre 2016 al 31 dicembre 2018
(tre mesi dopo la visita __________), ritenuto che in seguito l’assicurato
presenta un grado d’invalidità del 6%, non pensionabile (doc. A2).
1.3. RI 1, rappresentato dal RA 1,
è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale il
rinvio degli atti all’UAI affinché ricalcoli lo scapito salariale in base alla
sentenza del 29 gennaio 2020 del Pretore del Distretto di __________ ed indaghi
circa il suo stato di salute ed in via subordinata che venga ordinata una
valutazione medico-teorica adeguata tenente conto di tutti i fattori esposti e
di altri che appariranno necessari e opportuni in sede di esame medico (doc.
I).
Il ricorrente evidenzia
che l’UAI si è fondato sugli atti della __________, allorché i punti litigiosi
importanti non sono stati oggetto di uno studio approfondito, il rapporto non
si fonda su esami completi, la componente algica non è stata debitamente e
clinicamente presa in considerazione, le conclusioni del medico __________ non
appaiono ben motivate e contro la decisione della __________ è pendente un
ricorso. Inoltre alla __________ interessano unicamente gli aspetti medici
riconducibili all’evento infortunistico e pertanto ogni altra patologia (in
concreto: ernie lombari e dolori al menisco derivanti da un intervento
effettuato in giovane età) non è stata soppesata e clinicamente verificata.
Secondo l’insorgente l’UAI
ha ritenuto, contrariamente alla __________, un salario base senza attendere
l’esito della procedura civile in corso e pertanto, essendo appena giunta la
decisione del Pretore del Distretto di __________ (__________), chiede che il
reddito da valido venga adeguato.
Circa il salario da
invalido il ricorrente chiede la comparazione con il reddito effettivamente
conseguito e domanda per quale motivo secondo l’UAI i criteri del marginale
2.4.3.3 della Circolare CIGI non sono adempiuti.
1.4. Con risposta del 14 febbraio
2020, cui ha allegato l’annotazione dell’11 febbraio 2020 del dr. med. __________,
medico SMR e l’aggiornamento del salario da valido, l’UAI ha chiesto la
reiezione del ricorso rilevando che, prendendo in considerazione la formazione
di muratore come chiesto dall’insorgente, il grado d’invalidità raggiunge il
23%, percentuale che non permette comunque al ricorrente di essere posto al
beneficio di una rendita d’invalidità (doc. IV).
1.5. Con sentenza 35.2019.105
dell’8 maggio 2020, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha respinto il
ricorso presentato dall’insorgente contro la decisione su opposizione del 16
luglio 2019 emanata dalla __________ con cui è stato negato il diritto a una
rendita di invalidità.
in diritto
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007,
p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Trattandosi dell'attribuzione
di una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione
con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,
contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono
essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni
amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006
IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio
2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in
merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora il cambiamento
va considerato ai fini della riduzione o della soppressione del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare (cfr.
art. 88a cpv. 1 OAI).
Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
il cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza
interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2
OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
2.3. In
concreto, il 10 dicembre 2015 il ricorrente, all’epoca muratore, è stato
vittima di un infortunio mentre giocava a calcio, riportando una frattura
sottocapitata scomposta del femore destro e una frattura transcervicale e
varizzata.
L’11
dicembre 2015 l’insorgente ha subito un’osteosintesi con viti cannulate in
titanio. L’asportazione del materiale di osteosintesi ha avuto luogo il 7
febbraio 2018.
Dal 15 agosto 2018 il
ricorrente è stato assunto, su chiamata e a tempo parziale, in qualità
d’autista, dapprima presso la ditta __________ e la società __________, in
seguito presso la __________ (cfr. anche doc. 76 incarto AI, e-mail del 31
gennaio 2020 di RA 1).
Il 10 settembre 2018
l’insorgente è stato visitato dai medici __________ della __________, dr. med. __________,
specialista in chirurgia e dr. med. __________, specialista in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore (doc. 285 incarto AI/
sezione LAINF).
Gli specialisti, riassunti
gli atti, riportate le dichiarazioni dell’assicurato e descritti i reperti,
hanno posto la diagnosi di stato dopo infortunio del 10 dicembre 2015 con
caduta sull’anca destra e frattura collo femorale destro, osteosintesi frattura
collo femorale con 3 viti cannulate l’11.12.2015, stato dopo infiltrazione
dell’anca di destra effettuata in data 6 aprile 2017, stato dopo rimozione
delle 3 viti cannulate il 07.02.2018, osteonecrosi testa femorale, artrosi con
impingement anca destra.
Essi hanno inoltre
aggiunto le diagnosi “non di pertinenza __________” di artrosi anca
sinistra e ernia distale lombare.
I due specialisti hanno
affermato:
" (…)
Reperti oggettivi
Oggettivamente si nota una deambulazione fluida, un arco di
movimento dell’anca destra ridotto con segno di un impingement. Si nota una
dolenzia alla palpazione a livello del muscolo rectus femoris e sul muscolo
piriforme.
Proposte diagnostiche e terapeutiche
Per il mantenimento dello stato ed al bisogno indicata
fisioterapia 1-2 cicli all’anno e se del caso infiltrazioni all’anca destra e
al trocantere maggiore.
Esigibilità del lavoro: il paziente non è più abile nell’attività
di muratore. Sul mercato generale del lavoro è abile nella misura completa con
le limitazioni seguenti: deve evitare di camminare per lunghi tratti, attività
nelle posizioni inginocchiate e in piedi per tempi oltre un’ora. Attività con
il bisogno di salire le scale e sui ponteggi e camminare sui terreni irregolari
sono esclusi da questo profilo. Siamo in presenza di una situazione stabile, il
caso verrà chiuso. (…)
Aspetti medico-assicurativi
L’assicurato è abile nella misura della esigibilità a partire dal
17.09.2018 (nel mercato generale del lavoro). Nell’attività di autista
l’assicurato è abile al 100% senza limitazioni.”
Il 19 settembre 2018 il
dr. med. __________ ha precisato, su richiesta dell’AI, che l’assicurato può
sollevare pesi fino a 15kg (doc. 288 incarto AI/Sezione LAINF).
Nelle more processuali il
dr. med. __________, medico SMR, ha preso posizione sulla censura del
ricorrente, secondo il quale le patologie extrainfortunistiche non sono state
oggetto di valutazione da parte dell’assicuratore contro gli infortuni,
affermando:
" (…)
Visita __________ del 10.9.2018:
(…)
Dall’esame clinico risulta in particolare:
- Cammina in modo fluido senza zoppia
- Andatura sui talloni causa forti dolori regione inguinale a
destra
- Accovacciamento senza limite
- Distanza dita suolo 1 cm
- Forza muscolare intatta, riflessi bilateralmente nella norma
Esigibilità del lavoro: il paziente non è più abile
nell’attività di muratore. Sul mercato generale del lavoro è abile nella misura
completa con le limitazioni seguenti: deve evitare di camminare per lunghi
tratti, attività nelle posizioni inginocchiate e in piedi per tempi oltre
un’ora. Attività con il bisogno di salire le scale e sui ponteggi e camminare
sui terreni irregolari sono esclusi da questo profilo.
Aspetti medico-assicurativi
L’assicurato è abile nella misura della esigibilità a partire
dal 17.09.2018 (nel mercato generale del lavoro). Nell’attività di autista
l’assicurato è abile al 100% senza limitazioni.
Ricorso:
- Viene
fatto valere che nella decisione non si abbia tenuto conto delle affezioni
extra infortunistiche (artrosi anca sinistra, nozione anamnestica di discopatia
lombare).
Valutazione:
- L’assicurato
in occasione della visita di chiusura è stato sottoposto ad una visita
ortopedica completa. In occasione di tale visita l’anca sinistra era
asintomatica, senza qualsiasi limite funzionale. A livello lombare vi era
unicamente una dolenzia aspecifica a livello lombare (sopra L4) alla
palpazione. Non vi era nessuna limitazione nella mobilità del rachide dorsale
(assicurato riesce in pratica a toccare il suolo, forza arti inferiori ed esame
neurologico arti inferiori completamente nella norma).
- Da notare
che in occasione della visita PD dr. __________ del 20.8.2019 (recte: 2018) egli
indicava “radiografia anca e bacino destro del 15.8.2018: rima di frattura
consolidata, lieve coxartrosi bilaterale.”
- In
conclusione non vi è patologia morbosa attiva che possa comportare ulteriori
limiti funzionali a quelli esposti dal medico __________.” (doc. IV/1)
Chiamato ad esprimersi in
merito, l’assicurato è rimasto silente e non ha prodotto ulteriore
documentazione medica (cfr. doc. V).
2.4. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse
dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza
ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
2.5. In
concreto questo TCA non ha alcun motivo per scostarsi dagli accertamenti
effettuati dall’assicuratore contro gli infortuni, segnatamente la valutazione
figurante nella visita __________ del 10 settembre 2018 dei dr. med. __________,
specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore e
del dr. med. __________, specialista in chirurgia e fatti propri dall’UAI (doc.
286 incarto AI/Sezione LAINF).
Il
referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente. Gli
specialisti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato,
hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione
ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle
indicazioni risultanti dalla visita effettuata presso di loro.
Al
referto va attribuita piena forza probante.
I
medici hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute del
ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica prodotta
dall’insorgente ed acquisita nel corso della procedura.
Dopo
aver descritto gli atti, le dichiarazioni dell’assicurato ed i reperti, gli
specialisti hanno stabilito che l’insorgente, completamente inabile nella
precedente attività di manovale/muratore, può svolgere, con le limitazioni ivi
descritte (deve evitare di camminare per lunghi tratti, attività nelle
posizioni inginocchiate e in piedi per tempi oltre un’ora. Attività con il
bisogno di salire le scale e sui ponteggi e camminare sui terreni irregolari
sono esclusi da questo profilo), un’attività leggera e confacente al suo stato
di salute, compresa quella di autista, in maniera completa. Il dr. med. __________
ha poi precisato che il ricorrente non può sollevare pesi superiori ai 15 kg.
L’assicurato
non ha prodotto alcuna documentazione medica atta a sovvertire le motivate e
convincenti conclusioni dei medici della __________, ma si è limitato a
genericamente mettere in dubbio le valutazioni contenute nel referto del 10
settembre 2018.
L'insorgente sostiene che il rapporto non si fonda su esami
completi e che i punti litigiosi importanti non sono stati oggetto di uno
studio approfondito, affermando, senza addurre alcun argomento, che le
conclusioni del medico __________ non sarebbero ben motivate. Egli tuttavia non
apporta alcuna valida documentazione medica che possa oggettivare i suoi asseriti
disturbi fisici e quindi che comprovi che il suo reale stato di salute sia
peggiore di quello accertato, da ultimo, con la decisione impugnata
dall'Ufficio assicurazione invalidità.
Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che
regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è
incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di
collaborare; quest'obbligo non può perciò tradursi in una mera contestazione
della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi
- segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non
è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione
l'onere di determinare le condizioni di salute dell'assicurato attuando un
nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari
addirittura in possesso dell'interessato medesimo -, quando alla base della
lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo
riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime,
STCA 32.2019.221 del 17 luglio 2019; STCA 32.2019.220 del 6 luglio 2020; STCA
32.2019.60 del 3 marzo 2020; STCA 32.2018.78 del 14 aprile 2019; STCA
32.2017.211 del 25 ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA
32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018;
32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62
del 26 ottobre 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF
9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).
Nel caso concreto, specifici, validi e più dettagliati pareri
medici contrari, utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa,
non ne sono stati trasmessi al TCA.
Quanto alla circostanza che vi sono ulteriori patologie extra
infortunistiche (ernie lombari e dolori al menisco) che non sarebbero state
soppesate e clinicamente verificate, va confermata la valutazione dell’11
febbraio 2020 del medico SMR dr. med. __________ (doc. IV).
Rammentato che i medici della __________ hanno posto la diagnosi
non di loro pertinenza, di artrosi anca sinistra e ernia distale lombare, il
dr. med. __________ ha rettamente evidenziato come l’insorgente, in occasione
della visita __________, è stato sottoposto ad una visita ortopedica completa,
in occasione della quale l’anca sinistra è risultata asintomatica, senza
qualsiasi limite funzionale. Per contro a livello lombare vi era unicamente una
dolenzia aspecifica sopra L4 alla palpazione, senza alcuna limitazione nella
Considerandi
mobilità del rachide dorsale (l’assicurato riesce in pratica a toccare il suolo
e l’esame neurologico degli arti inferiori è completamente nella norma). Il dr.
med. __________ rileva inoltre che in occasione della visita presso il PD dr. __________
del 20 agosto 2019 (recte: 2018, cfr. doc. 265 incarto AI/Sezione LAINF),
figura una radiografia dell’anca e del bacino destro del 15 agosto 2018 con una
“lieve” coxartrosi bilaterale (“leichte Koxarthrose beidseits”).
Egli ha concluso che non vi è di conseguenza alcuna patologia morbosa attiva
che possa comportare ulteriori limiti funzionali rispetto a quelli descritti
dai medici di __________.
Chiamato ad esprimersi in merito (doc. V), l’assicurato è rimasto
silente e non ha prodotto alcuna documentazione.
Di conseguenza non è dimostrata una situazione diversa rispetto a
quella accertata dai medici della __________, dr. med. __________ e dr. med. __________
e confermata dal medico SMR, dr. med. __________.
A
proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le
mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti
per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56.
pag. 174, con riferimenti).
In concreto, in assenza
di qualsiasi documentazione medica contraria, questo TCA deve confermare le
valutazioni dell’UAI secondo cui l’insorgente è stato completamente inabile al
lavoro dal 10 dicembre 2015 a causa dell’infortunio, fino al 10 settembre 2018
(visita __________), quando, in attività leggere e confacenti al suo stato di
salute, è stato dichiarato abile al lavoro al 100%.
Occorre
ora stabilire se l’interessato dal 1° gennaio 2019 (tre mesi dopo il miglioramento
dello stato di salute accertato in occasione della visita __________) ha ancora
diritto ad una rendita (cfr. anche art. 88a OAI).
2.6
Per quanto concerne l'aspetto
economico, l’assicurato chiede da una parte che venga utilizzato il salario
da valido rettificato, come effettuato dalla __________ e dall’altra che quale
salario da invalido sia preso in considerazione quello effettivamente
conseguito (con l’attività su chiamata di autista).
Come
emerge dalla sentenza 9C_710/2016 del 18 aprile 2017, al consid. 4.2, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido) è decisivo stabilire
quanto essa guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, se non fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità
professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato nel modo più concreto possibile e, di regola, ci si fonderà
sull'ultimo conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo
all'evoluzione dei salari (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2 pag. 30; 135 V 58 consid. 3.1 pag. 59 con riferimenti). Per il
resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.
2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro
considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una
carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29
pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi
ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Tuttavia, in circostanze
particolari, ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici
risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita
dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
Secondo
giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, questo sarà in particolare il caso qualora
dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale
dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde
manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni
verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato,
prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in
disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del
deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una
remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea
di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima
dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante
della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF
9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2)
In tale contesto, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari medi
pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate
nei contratti collettivi di lavoro (sentenze I 424/05 del 22 agosto 2006
consid. 4; I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003
consid. 4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 consid. 3b pubblicata in: RCC 1986
pag. 434 seg.).
In
concreto l’UAI, con la decisione impugnata, ha fissato in fr. 60'998 il reddito
da valido conseguito dall’insorgente, sulla base del questionario per il datore
di lavoro agli atti (cfr. doc. A2).
L’assicurato chiede in
sostanza di prendere in considerazione il salario da valido utilizzato dalla __________,
ossia nel 2018, fr. 71'268.56 (cfr. decisione su opposizione del 16 luglio
2019, doc. 298 pag. 6 incarto AI/Sezione LAINF), anche sulla base della
sentenza del 29 gennaio 2020 emessa dal Pretore del Distretto di __________ e
secondo cui l’interessato ha conseguito i diplomi necessari per meritare un
inquadramento salariale migliore garantito dal CNM ed al quale il datore di
lavoro deve attenersi (doc. A3).
In sede di risposta l’UAI
si è detta d’accordo circa il fatto che all’insorgente andava riconosciuta la
formazione di muratore ed ha fissato, per il 2018, in fr. 74'063 il reddito
senza invalidità, sulla base della Tabella TA1 2016, categoria 41-43, livello
di qualifica 2, edita dall'Ufficio federale di statistica.
Come rileva correttamente
l’amministrazione, sulla base della giurisprudenza, di norma, va data priorità
ai dati statistici, rispetto ai salari fissati in un contratto collettivo
(sentenza 9C_348/2016 del 7 dicembre 2016; STCA 32.2018.94 del 6 maggio 2019).
Del resto, in concreto,
l’importo riconosciuto dall’UAI in sede di risposta, che l’insorgente non ha
contestato (doc. V), è superiore, e dunque gli è maggiormente favorevole,
rispetto a quello fissato dalla __________, cui lui stesso ha fatto riferimento
(doc. I).
Nel 2019, anno della
continuazione dell’eventuale diritto alla rendita, il reddito da valido,
arrotondato, ammonta quindi a fr. 74'795 (74'063 : 101.2 x 102.2 [Indice dei
salari nominale, Uomini 2016-2019, Tabella T1.1.15]).
2.7
Circa
il reddito da invalido, lo stesso è
determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In
concreto, l’insorgente ha chiesto di prendere in considerazione il reddito
effettivamente conseguito quale invalido, e meglio quello di autista su
chiamata a tempo parziale. Egli afferma che “l’UAI di fatto si è limitato a
ribadire la propria posizione senza indicare in che misura e secondo quali
criteri non risultino adempiuti i disposti ex Marginale 2.4.3.3. Circolare CIGI”
(doc. I).
Il
capitolo 2.4.3.3. CIGI concerne la “Deduzione delle spese per il
conseguimento del reddito causate dall’invalidità”. I marginali da 3063 a
3065.
di questo capitolo prevedono in particolare che possono essere dedotte dal
reddito tutte le spese che a causa dell’invalidità sono costantemente
necessarie per conseguire il reddito (RCC 1986 pag. 496, 1968 pag. 581, 1967
pag. 508, 1964 pag. 331). Le spese devono essere giustificate oggettivamente e
provate da pezze giustificative. Devono essere causate direttamente o
indirettamente dall’invalidità. Le spese vanno a carico dell’assicurato (non
sono coperte dall’assicurazione sociale [AI compresa] né da un’assicurazione
privata). Si tratta per esempio di spese regolari causate dall’invalidità per
il tragitto verso il lavoro (spese per l’utilizzo di una vettura personale,
l’abbonamento per il treno oppure per l’accompagnamento); le spese necessarie
per conservare la capacità lavorativa (cure mediche e/o medicamentose
regolari); alloggio ed assistenza.
In
concreto l’insorgente non ha fatto valere né ha comprovato alcuna spesa che a
causa dell’invalidità sarebbe costantemente necessaria per conseguire il
reddito. Egli del resto non ha allegato alcuna pezza giustificativa.
Il
capitolo 2.4.3.3 CIGI non trova pertanto applicazione.
L’UAI
ha stabilito il reddito da invalido sulla base dei dati statistici evinti dalla
Tabella TA1 edita dall’Ufficio federale di statistica e non in base ai salari
conseguiti quale autista su chiamata a tempo parziale, ritenendo che
l’interessato potesse meglio sfruttare la sua capacità lavorativa residua in
un’attività semplice e ripetitiva.
A
ragione.
In
virtù del principio dell’obbligo di ridurre il danno, l’insorgente deve infatti mettere a frutto la sua
capacità lavorativa residua nei lavori dove può conseguire un reddito maggiore.
In proposito, va segnalato che,
conformemente alla giurisprudenza federale, una delle condizioni necessarie
affinché la perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di
guadagno computabile, è proprio quella che l'interessato eserciti un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua (cfr. RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a). Questa condizione è espressione del principio generale del diritto
delle assicurazioni sociali che obbliga l'assicurato ad intraprendere tutto
quanto può da lui essere ragionevolmente preteso per ovviare nel miglior modo
possibile alle conseguenze delle sue affezioni invalidanti (DTF 113 V 28
consid. 4a e riferimenti; cfr. anche DTF 115 V 52 consid. 3d e 114 V 285
consid. 3).
L’Alta Corte ha avuto
modo di confermare esplicitamente tali concetti in una sentenza U 334/02 del 22
aprile 2003, consid. 4.1.:
" (…) Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à
la santé ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle de
l'assuré, ce dernier peut être tenu de quitter son poste de travail, voire
d'abandonner son entreprise au profit d'une activité plus lucrative (arrêt A.
du 10 décembre 2001, U 74/ 01; RCC 1983 p 246)."
Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016 (cfr., a proposito del 2012, la
sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016
tirage_skill_level (NOGA08, RSS 2016; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il
2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V
178), emerge che il salario lordo
mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in
DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 64’080.- (Fr. 5’340.- x 12 mesi).
Questi dati si
riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando
queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore
computabili nel 2016 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio
2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la
tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un
uomo ammonta a fr. 66'803.40 (fr. 64’080: 40 x 41,7), ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999,
consid. 3a).
Aggiornando
questo dato al 2017, costante l’orario di lavoro settimanale (41.7), il reddito
ammonta a fr. 67’123 (66'803 : 104.1 X 104.6).
Nel
2018, con orario di lavoro sempre di 41.7 ore a settimana, si ottiene un
reddito di fr. 67'443 (67'123 : 104.6 X 105.1).
Nel
2019, anno della continuazione dell’eventuale diritto alla rendita, sempre con
orario di lavoro di 41.7 ore a settimana (cfr. tabella “Durée normale du travail dans les entreprises selon la
division économique”) si raggiunge un reddito di fr. 68'041 (67'443
: 101.5 X 102.4 [indice dei salari nominali, Uomini 2016-2019, Tabella
T1.1.15).
2.8
Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite
l’utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua
prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari
dei multipli di 5. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece
problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili
e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.
Il 17 gennaio 2014 l’Alta
Corte ha rammentato nella sentenza 8C_80/2013 che non è necessario procedere
con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le
limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria
del permesso di soggiorno o il tasso d’occupazione.
Occorre piuttosto procedere
ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento,
degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto
dell’insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere
separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione,
ma la riduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze
del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre
2016.
consid. 6.2.1).
In
concreto l’UAI ha riconosciuto una riduzione del 15% per “attività leggera e
altri fattori di riduzione”, che l’insorgente non contesta.
La circostanza che nella
parallela procedura in ambito di assicurazione contro gli infortuni, la __________
non ha operato alcuna riduzione, non è un motivo per modificare la deduzione
riconosciuta dall’UAI ritenuto che gli uffici AI e gli assicuratori contro gli
infortuni sono tenuti in ogni caso concreto a valutare in autonomia
l’invalidità. In questo senso, essi non possono accontentarsi di semplicemente
riprendere il grado d’invalidità stabilito dall’altro assicuratore sociale,
senza procedere a un proprio esame (cfr. STF 8C_744/2017 del 14 maggio 2018
consid. 5.3 e i riferimenti ivi menzionati).
Del resto la riduzione
riconosciuta dall’UAI va a favore del ricorrente nella presente procedura.
Raffrontando
il salario da valido di fr. 74'795 con quello da invalido di fr. 68'041,
ridotto del 15% a fr. 57'835, si ottiene un grado d’invalidità del 22.67%,
arrotondato conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 23%, che
non dà diritto a nessuna rendita AI (cfr. art. 28 cpv. 2 LAI).
Ne
segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti