32.2020.141
Rifiuto di prestazioni. Ricorso accolto con retrocessione atti per ulteriori accertamenti medici. Accollo spese di procedura a ufficio AI
11 gennaio 2021Italiano7 min
Il vicepresidente Il
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Incarto
n.
32.2020.141
rg/sc
Lugano
11 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 ottobre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
1.1 Per decisione 2 ottobre 2020,
esperiti accertamenti medici (tra cui una valutazione SMR) ed economici (valutazione
del Servizio Ispettorato), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni
presentata nel febbraio 2020 da RI 1 – direttore (e dal 2017 amministratore
unico) di una società attiva nella costruzione, vendita e manutenzione di
piscine e saune – il grado d’invalidità stabilito in applicazione del metodo
ordinario del raffronto dei redditi risultando nullo.
1.2 Contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, contestando la
valutazione economica posta alla base del diniego di prestazioni e postulando
il riconoscimento di una mezza rendita dal 25 gennaio 2020.
Con la risposta di causa
l’Ufficio AI – sulla scorta dell’annotazione 4 novembre 2020 dell’Ispettrice (IV-1,
cfr. infra) – chiede la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori
accertamenti economici.
Con scritto 1. dicembre 2020
il rappresentante dell’insorgente comunica di aderire alla proposta
dell’amministrazione con protesta di ripetibili.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA.
2.3 Alla luce degli
atti medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad
un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurato, la fattispecie
vada ulteriormente indagata dal profilo economico. E ciò sulla base della
menzionata annotazione 4 novembre 2020 dell’Ispettrice, la quale ha osservato:
"
(…) Dando seguito alla nota
del collega Avv. __________ e dopo aver letto il ricorso presentato dal legale
dell’assicurato, ritengo necessario procedere ad una richiesta in loco,
al fine di verificare mansioni e limiti nelle attività consuete.
L’assicurato ha inoltre indicato la quota parte
societaria, pertanto anche il calcolo del reddito con e senza invalidità andrà
rettificato.
In considerazione di quanto detto testé, l’incarto
dovrà essere ritornato per un complemento di istruttoria.
Prima di una inchiesta, tuttavia, sarà necessario poter
disporre di conto economico e bilancio 2020 definitivo per poter definire in
modo puntuale il reddito con invalidità.” (Doc. IV-1)
In STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze
ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA
32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Nel caso
concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione
necessitino di essere completati, si giustifica – come del resto chiesto
dall’amministrazione medesima – il rinvio degli atti affinché essa proceda nel
senso indicato dall’Ispettrice nella citata sua annotazione del 4 novembre 2020.
In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami
dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt.
56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente
riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.
2.4 Secondo l'art. 29
cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito
della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico
dell'Ufficio AI. Patrocinato da un avvocato, il ricorrente ha diritto ad
un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che
appare equo fissare in fr. 1'800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto.
§ La
decisione del 2 ottobre 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio
AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di
procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente
fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Fatti
Il vicepresidente Il
Considerandi
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti