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Decisione

32.2020.141

Rifiuto di prestazioni. Ricorso accolto con retrocessione atti per ulteriori accertamenti medici. Accollo spese di procedura a ufficio AI

11 gennaio 2021Italiano7 min

Il vicepresidente Il

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n.

32.2020.141

rg/sc

Lugano

11 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 2 ottobre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per decisione 2 ottobre 2020,

esperiti accertamenti medici (tra cui una valutazione SMR) ed economici (valutazione

del Servizio Ispettorato), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni

presentata nel febbraio 2020 da RI 1 – direttore (e dal 2017 amministratore

unico) di una società attiva nella costruzione, vendita e manutenzione di

piscine e saune – il grado d’invalidità stabilito in applicazione del metodo

ordinario del raffronto dei redditi risultando nullo.

1.2 Contro suddetta decisione

s’aggrava al TCA l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, contestando la

valutazione economica posta alla base del diniego di prestazioni e postulando

il riconoscimento di una mezza rendita dal 25 gennaio 2020.

Con la risposta di causa

l’Ufficio AI – sulla scorta dell’annotazione 4 novembre 2020 dell’Ispettrice (IV-1,

cfr. infra) – chiede la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori

accertamenti economici.

Con scritto 1. dicembre 2020

il rappresentante dell’insorgente comunica di aderire alla proposta

dell’amministrazione con protesta di ripetibili.

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;

STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Giusta l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.

8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo

il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli

ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA.

2.3 Alla luce degli

atti medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad

un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurato, la fattispecie

vada ulteriormente indagata dal profilo economico. E ciò sulla base della

menzionata annotazione 4 novembre 2020 dell’Ispettrice, la quale ha osservato:

"

(…) Dando seguito alla nota

del collega Avv. __________ e dopo aver letto il ricorso presentato dal legale

dell’assicurato, ritengo necessario procedere ad una richiesta in loco,

al fine di verificare mansioni e limiti nelle attività consuete.

L’assicurato ha inoltre indicato la quota parte

societaria, pertanto anche il calcolo del reddito con e senza invalidità andrà

rettificato.

In considerazione di quanto detto testé, l’incarto

dovrà essere ritornato per un complemento di istruttoria.

Prima di una inchiesta, tuttavia, sarà necessario poter

disporre di conto economico e bilancio 2020 definitivo per poter definire in

modo puntuale il reddito con invalidità.” (Doc. IV-1)

In STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze

ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Nel caso

concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione

necessitino di essere completati, si giustifica – come del resto chiesto

dall’amministrazione medesima – il rinvio degli atti affinché essa proceda nel

senso indicato dall’Ispettrice nella citata sua annotazione del 4 novembre 2020.

In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami

dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt.

56ss LPGA, nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente

riproporre ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.

2.4 Secondo l'art. 29

cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito

della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI. Patrocinato da un avvocato, il ricorrente ha diritto ad

un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che

appare equo fissare in fr. 1'800.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

§ La

decisione del 2 ottobre 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio

AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di

procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà al ricorrente

fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Fatti

Il vicepresidente Il

Considerandi

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti