32.2020.142
Ricorso contro rifiuto di prestazioni per non aver l'assicurata fornito all'Ufficio AI le necessarie informazioni. Informazioni fornite in sede ricorsuale. Accoglimento del ricorso con retrocessione d
25 febbraio 2021Italiano7 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.142
rg/sc
Lugano
25 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 5 ottobre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato che
1.1 Nel
luglio 2018 RI 1 ha presentato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 6).
Dopo
la concessione di diversi provvedimenti d’intervento tempestivo (doc. AI
22-65), con lettera raccomandata 10 giugno 2020 (non ritirata) l’Ufficio AI ha
chiesto all’assicurata della documentazione nonché informazioni in merito alle
sue ricerche di lavoro (doc. AI 81). Stante l’assenza di risposta da parte del-l’assicurata
– anche dopo richiamo dell’8 luglio 2020 (cfr. ricor-so p. 2, cfr. risposta di
causa p. 2) e asserito ulteriore richiamo del 22 luglio 2020 (cfr. risposta di
causa nella presente procedura) – con invio raccomandato del 3 agosto 2020 (non
ritirato) l’Ufficio AI l’ha diffidata a trasmettere entro 10 giorni la documentazione
richiesta e a fornire le informazioni di cui sopra, con la comminatoria che in
caso contrario sarebbe stato deciso il rifiuto/la soppressione di prestazioni
(doc. AI 84).
1.2 Non
avendo l’assicurata dato seguito alla diffida, per decisione 5 ottobre 2020
(preavvisata il 28 agosto 2020) l’amministrazione ha respinto la domanda di
prestazioni (doc. AI 59).
1.3 Con
il presente ricorso l’assicurata personalmente si rivolge allo scrivente
Tribunale scusandosi anzitutto – dopo aver dichiarato di essere “costernata
per la mia inefficienza: durante il trambusto del trasloco, io mi sono
dimenticata di avvisare l’I-stituto delle Assicurazioni Sociali del mio
cambiamento di indirizzo” – per non aver “risposto ai molteplici
richiami da parte dell’Istituto Assicurazioni Sociali e non aver ritirato le
raccomandate: non arrivavano all’indirizzo dove dimoro ma bensì al precedente.
Infatti il primo richiamo spedito è dell’08.07.2020, quando avevo già cambiato
indirizzo […] Sono dispiaciuta […] Chiedo scusa”. Nel merito chiede di “considerare
l’opportunità di completare gli atti e la fase istruttoria procedendo ai dovuti
accertamenti che le disposizioni impongono”. Con il gravame l’insorgente
produce tra l’altro un suo scritto datato 20 giugno 2020 che ella dichiara di
aver inviato per posta non raccomandata e contenente le informazioni richieste
dall’amministrazione (doc. 4).
1.4 Con
la risposta di causa l’amministrazione ribadisce la correttezza del modo di
procedere adottato nei confronti dell’assicurata ed evidenzia come al comportamento
di quest’ultima – cui incombeva l’obbligo di comunicare il cambiamento di
domicilio e di recapito – sia da imputare la mancata comunicazione dei dati e
delle informazioni a più riprese richieste. Osserva altresì di non avere mai
ricevuto lo scritto 20 giugno 2020 dell’assicurata. Preso atto dello scritto 20
giugno 2020 della ricorrente prodotto in sede ricorsuale, l’amministrazione
postula la retrocessione degli atti perché completi l’istruttoria e si pronunci
in seguito sulla domanda di prestazioni. Chiede tuttavia che gli o-neri
processuali vengano posti a carico dell’insorgente.
1.5 Con
scritto 5 gennaio 2021 l’insorgente ha comunicato di aderire alla proposta di
rinvio degli atti formulata dall’amministrazione (VII).
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 L’art.
23 cpv. 2 LPGA dispone che colui che rivendica prestazioni
assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per
accertare i suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.
Giusta
l’art. 43 cpv. 3 LPGA se l'assicurato o altre persone che pretendono
prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di
compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo
diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver
impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.
L’art.
21 cpv. 4 LPGA prescrive che le prestazioni possono essere temporaneamente o
definitivamente ridotte o rifiutate se l'assicurato, nonostante una
sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato
termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto
gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un
provvedimento d'integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che
promette un notevole miglioramento del-la capacità di lavoro o una nuova
possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti
d'integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute.
L’art.
7b cpv. 2 lett. d LAI stabilisce inoltre che, in deroga all’art. 21 cpv. 4
LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiuta-te senza diffida e
termine di riflessione se l’assicurato non fornisce all’Ufficio AI le
informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali.
A
chi è parte in una procedura giudiziaria incombe l’obbligo di adottare le
necessarie disposizioni affinché le comunicazioni giudiziarie gli pervengano
(DTF 141 II 429). Tale principio è da ritenere senz’altro applicabile anche
nella procedura amministra (sul punto cfr. Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar,
2018, Nr. 3 ATSG, art. 39 n. 7, p. 584).
Giusta
l’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione
consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un’altra persona
autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno
dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
2.3 Nel
caso in disamina, ritenuto come in sede ricorsuale RI 1 abbia fornito le
informazioni a più riprese richieste – tramite invii raccomandati (non
ritirati) – in se-de amministrativa, si giustifica senz’altro il rinvio della
causa per la completazione dell’istruttoria e per nuovo giudizio sul diritto a
prestazioni dell’assicurata (che ha aderito a tale richiesta), la quale alla
luce dei summenzionati atti AI e delle dichiarazioni di parte sopra riportate,
è da ritenere aver disatteso in maniera non scusabile i propri obblighi
procedurali sanciti dalla normativa e dai principi giurisprudenziali sopra
menzionati, il che non poteva che condurre l’amministrazione ad emettere un
giudizio di diniego.
2.4 Giusta
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso.
Nel
caso in esame, considerato come la mancata produzione della documentazione e
delle informazioni in sede amministrativa sia riconducibile a comportamento
negligente dell’assicurata, l’Ufficio AI, come accennato, a ragione ha respinto
la domanda di prestazioni.
Per tale motivo si giustifica accollare le spese di procedura di fr. 200
alla ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
Fatti
2.- La decisione
impugnata è annullata e gli atti sono retrocessi all'Ufficio AI
affinché, previa esecuzione dei necessari complementi istruttori, si pronunci
nuovamente sul diritto a prestazioni di RI 1.
3.- Le
spese di procedura di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
Considerandi
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti