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Decisione

32.2020.145

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 febbraio 2021Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti senza difficoltà né complicazioni speciali. L'Alta Corte ha in particolare

statuito che l'amministrazione, confrontata con un rifiuto dell'assicurato di

sottoporsi a nuova perizia medica pluridisciplinare, avrebbe dovuto tentare di

chiarire la situazione cercando di raccogliere dapprima presso i primi esperti

dei complementi d'informazione. A questo stadio, non era quindi autorizzata a

pronunciare una decisione fondandosi sugli atti incompleti dell'incarto (STFA I

700/02 del 24 giugno 2003, consid. 2.2 e 3.3; Ueli

Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 41 all'art. 43).

Secondo Kieser,

sempre in ATSG-Kommentar, n. 39 ad art. 43, pag. 440,

" d) Die Verletzung der Auskunfts- oder Mitwirkungspflicht ist nur

relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt. Es muss sich mithin

jedenfalls um eine schuldhafte Verletzung handeln (vgl. BBl 1991 II 261), wobei

das Verhalten der Person nicht mehr nachvoll-ziehbar sein darf, was etwa dann

gegeben ist, wenn ein Recht-fertigungsgrund nicht einmal ansatzweise erkennbar

ist oder wenn das Verhalten schlechthin unverständlich ist. Damit setzt die

Bestimmung höhere Voraussetzungen fest, als sie etwa nach Art. 13 Abs. 2 VwVG

gelten.".

A proposito del carattere ingiustificato del rifiuto

commesso da un assicurato, con sentenza del 1° settembre 2006 (I 371/05)

l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato quanto segue:

" (…)

6.2 Die Verletzung der Auskunfts- und

Mitwirkungspflicht ist nur relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt

(Art. 43 Abs. 3 Satz 1 ATSG (vgl. Erw. 4.1 hievor; BBl 1991 II 261; Kieser,

ATSG-Kommentar, Art. 43 Rz 39). Dies trifft nicht zu, wenn sich die versicherte

Person aus psychogenen Gründen, die Krankheitswert haben, weigert, zu einer

angeordneten Massnahme Hand zu bieten (EVGE 1962 S. 45 Erw. 2; Urteile C. vom

7. Dezember 2005 Erw. 3.3.2, I 124/05, und S. vom 29. August 2003 Erw. 1.3, I

21/03).

Die Problematik, ob dem Versicherten eine

Begutachtung durch Dr. med. H. aus psychischen Gründen unzumutbar ist, wurde

von der IV-Stelle nicht geprüft, da dies vor Erlass der Verfügung vom 6.

Dezember 2004 noch nicht vorgebracht wurde. Die Sache ist somit an die

IV-Stelle zu überweisen, damit sie hierüber befinde. (…)".

Ed ancora, il 30 gennaio 2007 (I 166/06) si è così pronunciato:

" 5.1 Nach dem Wortlaut von Art. 43 Abs. 3 ATSG liegt eine Verletzung

der Mitwirkungspflicht nur dann vor, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt

ist. Sie muss somit schuldhaft sein (vgl. auch Art. 73 IVV). Dies ist dann der

Fall, wenn kein Rechtfertigungsgrund erkennbar ist oder sich das Verhalten der

versicherten Person als völlig unverständlich erweist (Kieser, ATSG-Kommentar,

N 39 zu Art. 43). (…).".

Nella sentenza del 6 novembre 2007 (U 48/07), il

ricorrente si era rifiutato di sottoporsi ad una perizia medica

pluridisciplinare ordinata dal giudice, motivando di avere rifiutato di

sottoporsi a questa misura d'accertamento

quando è stata ordinata dall'assicuratore,

perché aveva perso la fiducia in quest'ultimo. Il Tribunale federale ha ritenuto che un tale motivo non

scusava il rifiuto dell'assicurato di

sottoporsi ad una perizia medica necessaria per l'apprezzamento del suo caso, dato che le parti potevano, se caso, far

valere, presso l'assicuratore,

fondati motivi per ricusare il perito e presentare delle controproposte (art.

44 LPGA). Pertanto, l'assicuratore

era legittimato a decidere sulla scorta degli atti (cfr. consid. 4.3).

2.4. Nell'evenienza

concreta, a seguito della domanda di prestazioni formulata nel settembre 2019,

l'Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione medica

relativa al ricorrente presso l'assicuratore per perdita di guadagno e il 30

aprile 2020 (doc. 24) il Servizio Medico Regionale ha emesso il rapporto finale

con cui ha definito la capacità lavorativa dell'assicurato.

Inoltre, avendolo considerato ai fini assicurativi

come avente lo statuto di indipendente essendo gerente con firma individuale

della __________ (doc. 32), l'amministrazione ha subito chiesto all'assicurato il

12 settembre 2019 (doc. 6) di produrre una serie di documenti relativi a questa

società per esaminare l'aspetto economico.

Al sollecito del 21 novembre 2019 (doc. 10) l'interessato

ha dato seguito il 20 gennaio 2020 (doc. 16), cosicché il progetto di decisione

di non entrata in materia per mancata collaborazione emesso il 13 gennaio 2020

(doc. 13) è stato annullato il 24 febbraio 2020 (doc. 17).

Tuttavia, la documentazione ricevuta non era

completa, perciò l'amministrazione il 15 aprile 2020 (doc. 20) ha invitato

l'assicurato a trasmetterle il conto economico e il bilancio per l'anno 2019, le

notifiche di tassazione per gli anni 2015-2018, la dichiarazione fiscale per

l'anno 2019 e la dichiarazione dei salari per gli anni 2018 e 2019.

Alla comunicazione dell'interessato che l'ha informato che il 7

maggio 2020 era stato decretato il fallimento della __________ e che quindi era

inutile che gli inviasse la documentazione economica richiesta un mese prima

(doc. 25), il 19 maggio 2020 (doc. 26) l'Ufficio assicurazione invalidità l'ha avvisato

che "in riferimento al suo scritto del

18.05.2020 la informiamo che per il momento teniamo attiva la pendenza della

nostra lettera del 15.04.2020 poiché ci necessita per poter valutare la sua

pratica d'invalidità.".

L'amministrazione gli ha inoltre chiesto "d'indicarci a partire da quando ha ripreso la sua

attività abituale di gerente al 100%.".

Il 15 giugno 2020 (doc. 27) l'Ufficio AI, facendo riferimento al

suo scritto del 14 (recte: 15) aprile 2020 con cui ha chiesto al

ricorrente una serie di documenti rielencandoli e, nonostante i ripetuti

richiami, tale richiesta era rimasta inevasa, l'ha informato dell'obbligo di

collaborare e delle conseguenze del rifiuto di fornire le informazioni necessarie

per l'accertamento del diritto.

Di conseguenza, l'amministrazione gli ha comminato un ultimo

termine di 10 giorni per produrre la documentazione e le informazioni

richieste, pena l'emanazione di un progetto di decisione di rifiuto delle

prestazioni.

Non ricevendo alcunché da parte dell'interessato, con il progetto

di decisione che è seguito il 23 luglio 2020 (doc. 28) l'Ufficio AI ha

rifiutato le prestazioni per mancata collaborazione.

Nel termine di 30 giorni concesso, l'assicurato non ha formulato delle

osservazioni e quindi il 25 settembre 2020 (doc. II/1) l'Ufficio AI ha emesso

una decisione che confermava la non entrata in materia sulla richiesta di

prestazioni.

2.5. Occorre innanzitutto osservare

che per quanto riguarda le conseguenze economiche del danno alla

salute, l'Ufficio AI ha constatato che RI 1, oltre che salariato

dipendente della ditta __________, ne risulta pure gerente con diritto di firma

individuale (doc. 34).

Pertanto, il ricorrente assume de facto una posizione di

totale controllo della società, motivo per cui l'Ufficio AI l'ha rettamente

considerato quale indipendente (STCA 32.2019.58-59 del 27 aprile 2020, consid.

Considerandi

2.

; STCA 32.2019.36 dell'11 febbraio 2020, consid. 2.7; N. 3028.1 e N. 3028.2

CIGI).

Infatti, a tal riguardo va ricordato che, secondo la

giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto

sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una

determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati

salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell'AVS secondo

cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti

le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con

riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di

vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in

seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si

trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del

coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003

consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e

8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche

nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior

parte del capitale societario, motivo per cui viene considerato quale

indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA

32.2019

-59 del 27 aprile 2020, consid. 2.7; STCA 32.2016.113 del 19 giugno

2017, consid. 2.5).

Da ciò discende che non è assolutamente vero, come ha sostenuto

l'assicurato nel suo ricorso, che la situazione economica della ditta sua

datrice di lavoro era ininfluente per la determinazione del suo diritto alle

prestazioni. È infatti sulla base dei dati economici della società che egli

gestisce, e di cui è titolare di un diritto di firma individuale, che è

possibile stabilire il suo reddito da valido, ai fini assicurativi, come

indipendente e quindi determinare la sua perdita di guadagno, ossia il suo

grado di invalidità.

Di conseguenza, è esatto che l'amministrazione abbia insistito con

il ricorrente per avere tutti i necessari dati economici della __________, che

non soltanto fungeva da sua datrice di lavoro.

2.6

Nel merito della questione in

esame, alla luce dello svolgimento dei fatti riassunto, la decisione

dell'Ufficio AI risulta corretta e rispettosa dei dettami della procedura così

come interpretati dalla giurisprudenza federale.

In effetti, poiché la precedente collaborazione fornita dal

ricorrente - che è stata preceduta da un sollecito che, rimasto senza

riscontro, ha portato l'Ufficio AI ad emettere un primo progetto di decisione

di non entrata in materia per mancata collaborazione - è stata soltanto

parziale, restava sempre la necessità di aggiornare gli atti e quindi

nell'aprile 2020 l'Ufficio AI ha interpellato nuovamente l'interessato.

Se, da un lato, va osservato che l'assicurato ha informato

l'amministrazione che la società __________ era fallita il 7 maggio 2020

reputando quindi inutile inviarle i documenti richiesti, dall'altro lato è pur

vero che, come visto, questi documenti erano comunque determinanti per valutare

il suo diritto alle prestazioni e che l'Ufficio assicurazione invalidità l'aveva

debitamente informato di questa necessità anche se la ditta era fallita.

Non solo. L'amministrazione ha ribadito il 15 giugno 2020 quale

era la documentazione mancante:

- conto economico e bilancio per l'anno 2019,

- notifiche di tassazione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,

- dichiarazione fiscale per l'anno 2019,

- distinta dei salari AVS per gli anni 2018 e 2019,

ricordando la necessità di disporre dei dati economici.

Oltre a ciò, l'Ufficio assicurazione invalidità, sempre rinviando

al suo scritto del 19 maggio 2020, ha chiesto all'assicurato di indicare a

partire da quando aveva ripreso a svolgere l'attività abituale di gerente al

100%.

Da quel momento non vi è tuttavia più stata alcuna presa di

posizione da parte dell'assicurato fino al ricorso (erroneamente definito

opposizione) del 13 ottobre 2020/4 settembre 2020.

La comminatoria che è stata inviata per raccomandata dopo un mese,

il 15 giugno 2020 - ma dopo due mesi dall'iniziale richiesta di complemento di

informazione -, non ha infatti dato luogo ad alcuna reazione da parte

dell'interessato, né nel termine impartito di 10 giorni e neppure in seguito.

Anche il progetto di decisione del 23 luglio 2020 non ha portato

l'assicurato a manifestarsi all'amministrazione fornendo le precisazioni e la

documentazione richieste che, per contro, sono in parte giunte soltanto davanti

al Tribunale con il ricorso e quindi tardivamente.

2.7

Occorre ricordare che i

datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del

periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS), perciò entro il 30 gennaio 2019

rispettivamente 2020 la __________ doveva avere trasmesso alla competente Cassa

di compensazione i conteggi dei salari per l'anno 2018 e il 2019.

Di conseguenza, nei mesi di aprile-giugno 2020 l'assicurato, in

qualità di gerente della società - o per esso un rappresentante -, doveva

essere in grado di produrre all'Ufficio AI la distinta dei salari assoggettati

all'AVS per gli anni richiesti o, almeno, fornire una spiegazione al riguardo qualora,

per ipotesi, non l'avesse ancora inviata alla Cassa di compensazione.

La documentazione che egli ha prodotto nel gennaio 2020

contemplava in particolare la distinta dei salari per l'anno 2017, ma non quella

relativa ai due anni seguenti.

La specifica in calce allo scritto del ricorrente che "NB. Mancante distinta salari AVS 2019 verrà spedita al

più presto" (doc. 16) non lo mette al riparo da non avere dato

seguito alle richieste dell'amministrazione, non avendo concretizzato l'invio

né per l'anno 2018 né per il 2019.

Come per la distinta AVS dei salari, così pure l'assicurato era

certamente in grado, nel mese di maggio 2020, e quindi anche in giugno 2020, di

rispondere alla domanda sul momento a partire da quando egli aveva ripreso a

lavorare a tempo pieno come gerente, affermazione che, d'altronde, egli stesso

ha rilasciato il 18 maggio 2020 nell'annunciare all'Ufficio AI che la società

era fallita, ma che continuava a lavorare per potersi mantenere.

Il ricorrente doveva quindi per certo sapere rispondere a questo

quesito, visto che il nuovo contratto di lavoro come gerente/ cuoco con il

nuovo datore di lavoro, seppure presso lo stesso esercizio pubblico, l'ha

firmato il 30 aprile 2020 (doc. B).

L'invio di questo contratto di lavoro al TCA con il ricorso è

tardivo, nel senso che non sana la mancata collaborazione del ricorrente

durante la procedura amministrativa.

2.8

In conclusione, nessuna

valida spiegazione è stata comunicata all'amministrazione a seguito degli

scritti del 15 aprile, 19 maggio e 15 giugno 2020 e neppure con la ricezione

del progetto di decisione del 23 luglio 2020.

L'indicazione fornita dal ricorrente che la società era fallita

non lo tutela dal non essere stato collaborante, visto che l'Ufficio AI l'ha immediatamente

informato della necessità di disporre comunque di una completa documentazione

economica per potere valutare il suo diritto alle prestazioni, informazioni

mancanti che dovevano invece essere note all'assicurato in qualità di gerente

della società.

Inspiegabilmente, e in modo ingiustificato, l'assicurato non ha però

comunicato all'amministrazione quanto poteva e doveva allegare in base alle

richieste. Tale comportamento omissivo ha correttamente condotto l'Ufficio AI,

in virtù dell'art. 43 cpv. 3 LPGA in connessione con l'art. 7b cpv. 2 lett. d

LAI, a non entrare in materia sulla richiesta di prestazioni.

Infatti, non tutti i dati economici potevano essere raccolti dallo

stesso Ufficio AI, perciò senza le informazioni comunicate dall'assicurato concernenti

la sua società non era possibile pronunciarsi sul suo grado di incapacità di

guadagno.

È pertanto a buon diritto che l'amministrazione, di fronte a un

ingiustificato rifiuto di collaborare da parte dell'assicurato (art. 28 LPGA), non

è entrata nel merito della sua richiesta di prestazioni di invalidità.

Stando così le cose, la decisione impugnata deve essere confermata

e il ricorso respinto.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti