32.2020.145
Non entrata in materia per mancata collaborazione dell'assicurato nella raccolta di informazioni (economiche) necessarie per definire il suo grado di incapacità di guadagno malgrado le numerose diffide e le ingiunzioni emesse dall'Ufficio AI.Gerente con firma individuale di SA è come un indipendente
22 febbraio 2021Italiano29 min
i fatti senza difficoltà né complicazioni speciali. L'Alta Corte ha in particolare
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.145
TB
Lugano
22 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 settembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 4 settembre 2019 (doc. 3) RI
1, 1961, ha chiesto di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione invalidità
essendo inabile come cuoco/barista/gerente dall'11 marzo 2019.
1.2. Non avendo l'assicurato dato
seguito alle richieste di informazione del 12 settembre 2019 (docc. 5 e 6),
sollecitate il 21 novembre 2019 (docc. 9 e 10), il 13 gennaio 2020 (doc. 13) l'Ufficio
assicurazione invalidità ha emesso un progetto di decisione di non entrata in
materia per mancata collaborazione.
1.3. Il 20 gennaio 2020 (docc.
14-16) l'assicurato ha trasmesso parte della documentazione economica richiesta,
così il 24 febbraio 2020 (doc. 17) l'amministrazione ha annullato il progetto
di decisione e ha continuato l'esame della sua domanda AI.
Il 15 aprile 2020 (doc. 20) l'Ufficio AI ha chiesto all'assicurato
di trasmettere ulteriori documenti economici della __________.
1.4. Il Servizio Medico Regionale
ha reso il suo rapporto finale il 30 aprile 2020 (doc. 24) fondandosi sulla
documentazione medica raccolta presso l'assicuratore malattia per perdita di guadagno
e in particolare sulla perizia del dr. med. __________ che, accertata una
sindrome lombospondilogena cronica a sinistra, ha ritenuto l'assicurato abile
al 50% (rendimento ridotto) nella sua attività abituale di gerente e cuoco,
mentre abile al 100% in attività adatte dal 7 dicembre 2019, fermo restando
determinate limitazioni funzionali.
1.5. Il 18 maggio 2010 (doc. 25)
l'assicurato ha informato l'Ufficio AI che il 7 maggio 2020 è stato decretato
il fallimento della società __________ che gestiva l'esercizio pubblico __________,
perciò "A questo punto è perfettamente
inutile che le invii qualsiasi tipo di documento mi richieda in merito alla __________.".
Egli ha inoltre considerato come un insulto, essendo uno chef, essere stato
ritenuto abile al 100% in attività semplici e ripetitive dal suo assicuratore
malattia. Stante l'interruzione del versamento delle indennità giornaliere per
perdita di guadagno, l'assicurato ha comunicato di continuare a lavorare al
100%, suo malgrado e a fatica, come gerente e cuoco nello stesso bar ristorante.
Il giorno seguente (doc. 26), in risposta a questo scritto
l'Ufficio AI ha informato l'interessato che la richiesta di complemento di documenti
del 15 aprile 2020 rimaneva valida per potere esaminare la sua domanda di
prestazioni. Inoltre, gli ha chiesto di indicare da quando aveva ripreso
l'attività di gerente al 100%.
1.6. Con raccomandata del 15
giugno 2020 (doc. 27) l'Ufficio AI ha ricordato all'assicurato che il 14 aprile
2020 gli ha chiesto il conto economico e bilancio per l'anno 2019, le notifiche
di tassazione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, la dichiarazione fiscale
per l'anno 2019 e la distinta dei salari AVS per gli anni 2018 e 2019.
L'amministrazione ha pure indicato che il 19 maggio 2020 ha ribadito la
necessità di produrre questi documenti e che gli ha chiesto di indicare a
partire da quando aveva ripreso l'attività abituale di gerente al 100%.
Malgrado i ripetuti richiami, la lettera del 15 aprile 2020 è
rimasta inevasa. Appellandosi quindi all'art. 28 LPGA sull'obbligo di collaborazione
e all'art. 43 cpv. 3 LPGA in connessione con l'art. 7b cpv. 2 lett. d LAI sulle
conseguenze del rifiuto di fornire le informazioni necessarie, l'Ufficio AI ha
assegnato all'assicurato un ultimo termine di 10 giorni per produrre la
documentazione richiesta, avvisandolo che in caso contrario avrebbe emanato un
progetto di decisione di rifiuto delle prestazioni.
1.7. Con decisione del 25
settembre 2020 (doc. II/1), anticipata dal progetto di decisione del 23 luglio
2020 (doc. 28), l'Ufficio assicurazione invalidità non è entrato in materia
sulla domanda AI per mancata collaborazione, ricordando che il 14 aprile 2020
gli ha chiesto di produrre diversa documentazione economica inerente la sua
attività lavorativa indipendente per gli anni 2015-2019 e che, nonostante i
reiterati solleciti e la diffida del 15 giugno 2020, l'interessato non vi ha
dato seguito. Pertanto, l'amministrazione ha messo in atto le sanzioni indicate
nella diffida e non è entrata nel merito del diritto alle prestazioni.
1.8. Il 13 ottobre 2020 (doc. I) RI
1 ha formulato un'opposizione (recte: ricorso) al Tribunale - spedita
però il 4 novembre 2020 -, argomentando che ai fini della sua domanda di
prestazioni è ininfluente la situazione economica della ditta datrice di lavoro.
Il ricorrente ha chiesto di annullare la decisione di non entrata in materia e quindi
di esaminare la sua domanda di prestazioni AI, visto che dal maggio 2020 non
percepisce più le indennità giornaliere e, nonostante le sue condizioni di
salute, è costretto a lavorare con salario ridotto, peraltro non ancora versato,
così come risulta dal nuovo contratto di lavoro (doc. B).
1.9. Nella risposta del 26
novembre 2020 (doc. V) l'Ufficio AI ha ritenuto tempestivo il ricorso, non
avendo spedito la decisione impugnata con invio raccomandato. L'amministrazione
ha poi ricordato che, dal lato medico, sono stati acquisiti i certificati
medici determinanti, dai quali il Servizio Medico Regionale ha concluso per
un'abilità lavorativa del 50% dal settembre 2019 nell'attività abituale di
gerente e cuoco, mentre dal dicembre 2019 era da ritenere abile al 100% in
attività adatte. Dal lato economico, poiché il ricorrente è stato gerente con
firma individuale dal 18 febbraio 2016 fino alla messa in liquidazione della __________
(doc. 34), dal profilo assicurativo ha lo statuto di indipendente (N. 3028.2
CIGI), perciò ha ribadito la necessità della documentazione economica richiesta
con la diffida del 15 giugno 2020 per definire il reddito senza invalidità
dell'assicurato.
L'Ufficio AI ha inoltre evidenziato che la volontà del ricorrente
di continuare a svolgere la sua attività abituale in assenza del subentrare del
danno alla salute è testimoniata dalla ripresa della stessa presso il medesimo
esercizio pubblico dal 1° maggio 2020. Essa ha pure ricordato che l'attività di
un gerente di un ristorante/bar è, di regola, un'attività in prevalenza con
mansioni amministrative, di sorveglianza e di verifica del lavoro svolto dal
personale (STCA 32.2017.143 del 7 maggio 2018, consid. 2.15).
Infine, l'amministrazione ha rilevato che le informazioni
richieste sono nell'interesse dell'assicurato, poiché potenzialmente utili ad
aumentare il suo reddito senza invalidità (doc. 32) con degli utili.
1.10. Il 30 novembre 2020 (doc. VI)
il TCA ha dato la possibilità alle parti di presentare eventuali altri mezzi di
prova entro dieci giorni e il 14 dicembre 2020 (doc. VII) l'avv. RA 1 ha
informato il Tribunale di tutelare gli interessi del ricorrente, chiedendo di
prorogare il termine di 30 giorni per produrre la documentazione e la procura a
suo favore.
Il 15 dicembre 2020 (doc. VIII) il TCA ha concesso al ricorrente
la proroga richiesta e il rappresentante legale ha prodotto il 12 febbraio 2021
(doc. IX) la procura, ma non altri scritti medici.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del ricorso è
soltanto la validità della non entrata in materia pronunciata dall'Ufficio
assicurazione invalidità ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 LPGA sulla domanda di
prestazioni del settembre 2019 dell'assicurato per mancata collaborazione.
La valutazione, nel merito, del suo stato di salute e quindi della
sua capacità lavorativa e di guadagno non può essere oggetto del presente
ricorso, siccome il competente Ufficio non si è pronunciato in proposito
mediante una decisione impugnabile in virtù dell'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI.
2.2. A norma dell'art. 1 cpv. 1
LAI, le disposizioni della LPGA sono applicabili all'assicurazione per l'invalidità
(artt. 1-26bis e 28-70), sempre che la legge non preveda espressamente una
deroga.
Ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LPGA, gli assicurati ed il loro
datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie
leggi d'assicurazione sociale.
Per l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande,
intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di
cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per
iscritto.
Secondo l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente
esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato
deve sottoporvisi.
Giusta l'art. 43 cpv. 3 LPGA, se l'assicurato o altre persone che
pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo
ingiustificato di compiere il loro dovere d'informazione o di collaborare, l'assicuratore
può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo
aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o
chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia.
In virtù dell'art. 69 cpv. 1 OAI, norma riguardante l'istruttoria,
l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, se necessario in
collaborazione con la cassa di compensazione competente giusta l'art. 44.
Per l'art. 69 cpv. 2 OAI, se tali condizioni sono adempiute, l'Ufficio
AI procura gli atti necessari, in particolare circa lo stato di salute, l'attività,
la capacità di lavoro e l'idoneità all'integrazione. A tale scopo possono
essere domandati rapporti e informazioni, ordinate perizie, eseguiti
sopralluoghi e consultati specialisti dell'aiuto pubblico o privato agli
invalidi.
Secondo l'art. 73 OAI, se l'assicurato rifiuta, senza scuse
valide, un esame medico (art. 49 cpv. 2), una perizia (art. 69 cpv. 2), un
colloquio con l'Ufficio AI (art. 69 cpv. 3) o di fornire informazioni (art. 28
LPGA), l'Ufficio AI può, dopo aver fissato un termine adeguato ed esposto le
conseguenze della negligenza, decidere in base agli atti oppure sospendere gli
accertamenti e decidere la non entrata nel merito.
2.3. A proposito dell'art. 43 cpv.
3 LPGA, in una causa inerente l'assicurazione contro le malattie (DTF 129 V
267), nel 2003 l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
affermato quanto segue:
" (…)
5.3 En relation avec les circonstances de fait qui
déterminent la quotité de la surprime (motif du retard et situation financière
de l'intéressé), la caisse ne pouvait non plus, comme l'ont relevé à juste
titre les premiers juges appliquer le taux maximum prévu par la loi (50%) sans
avoir au préalable cherché à établir d'une manière ou d'une autre les
circonstances déterminantes (motifs du retard et situation personnelle de
l'intéressé). Il est vrai que les déclarations de ce dernier en procédure
cantonale (lettre du 16 novembre 2001) laissent augurer certaines difficultés quant
à sa collaboration à la procédure. Il convient toutefois de rappeler, sur ce
point, que selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un
manque de collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai
pour respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant, il pourra
rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les faits dont
elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 264 consid. 3b
et les références). Au lieu de se prononcer sur le fond, en l'état du
dossier, l'assureur peut également, cas échéant, rendre une décision
d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (cf. ATF 108 V 230 s.
consid. 2; v. également UELI KIESER, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, ch. 229, pp. 108
s.; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p. 256; HARDY LANDOLT, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich
1995, pp. 172 ss, ainsi que l'art. 43 al. 3 LPGA). Mais
l'assureur ne peut se prononcer en l'état du dossier ou refuser d'entrer en
matière - le choix de l'une ou l'autre décision dépendra notamment de
l'avancement de l'instruction de la cause et de ses conséquences pour l'assuré
ou d'éventuels tiers intéressés -, que s'il ne lui est pas possible
d'élucider les questions de faits encore ouvertes sans difficultés ni
complications particulières malgré l'absence de collaboration de l'assuré
(cf. ATF 108 V 231 ss, 97 V 177; MAURER, Unfallversicherungsrecht, p.
255)." (sottolineature della redattrice).
Inoltre, secondo Kieser,
in ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 43 n. 38, pag. 440,
" c) Art. 43 Abs. 3 ATSG bezieht sich schliesslich lediglich auf
Leistungsbegehren. Soweit die Abklärung eine Versicherungs-unterstellung oder
eine Beitragsfrage betrifft, kann eine Anwendung gegebenenfalls in analoger
Weise erfolgen oder es ist auf die im jeweiligen Einzelgesetz vorgesehene
Sanktion bzw. Folge zurückzugreifen (vgl. z.B. Art. 24 Abs. 5 AHVV betreffend
die Festsetzung von Akontobeiträgen in der AHV).".
A pag. 441, n. 40 ad art. 43, l'autore afferma
ancora:
" Die in Art. 43 Abs. 3 ATSG vorgesehenen Sanktionen können erst nach
Durchführung eines Mahn- und Bedenkzeitverfahrens angeordnet werden (vgl. dazu
BBl 1999 4600). Dieses entspricht demjenigen, welches nach Art. 21 Abs. 4 ATSG
durchzuführen ist (vgl. für näheres ATSG-Kommentar, Art. 21 Rz. 68 ff.). Es
handelt sich um eine ausnahmslos zu beachtende Verfahrensregel, und es kann
auch nicht davon abgewichen werden, wenn die betreffende Person zu erkennen
gibt, dass sie der ihr obliegenden Pflicht jedenfalls nicht nachkommen will
(vgl. BGE 122 V 219 f. in analoger Anwendung; vgl. ferner SVR 1998 UV Nr. 1
sowie Maeschi, Kommentar, Rz. 20 zu Art. 87 MVG). Dabei obliegt dem
Verwaltungs-träger die Beweislast, wenn der Nachweis der Mahnung strittig ist
(vgl. dazu SVR 1995 IV Nr. 41). Die zu erlassende Mahnung hat keinen
Verfügungscharakter; denn sie betrifft nicht eine durch-setzbare Rechtspflicht,
sondern eine Obliegenheit der Partei (vgl. SVR 1998 UV Nr. 1).".
In sostanza l'amministrazione, quando deve effettuare degli atti
istruttori, può decidere in base agli atti solo se non può accertare in alcun
modo i fatti determinanti e dopo aver diffidato l'assicurato per iscritto,
avvertendolo delle conseguenze giuridiche e impartendogli un adeguato termine
di riflessione.
L'art. 43 cpv. 3 LPGA prevede infatti due possibili sanzioni: l'assicuratore
può decidere in base agli atti di cui dispone oppure può non entrare in materia
sulla richiesta di prestazioni.
Al proposito, Kieser
(n. 41 ad art. 43) si è così pronunciato:
" (…) Das Gesetz gibt keine Richtlinien, wie zwischen den beiden
Sanktionen zu wählen ist. Immerhin ist nach der Praxis zu beachten, dass von
der Möglichkeit des Nichteintretens zurückhaltend Gebrauch zu machen ist;
soweit aufgrund der vorliegenden Akten ein materieller Entscheid möglich ist,
soll ein Nichteintretensentscheid nicht gefällt werden (vgl. Kölz/Häner,
Rz. 275); diese prioritäre Bedeutung des materiellen Entscheides wird auch in
den Gesetzes-materialien betont (vgl. BBL 1994 V 948 f.). Ein Nichteintreten
hat insoweit insbesondere dort Bedeutung, wo die nicht wahrgenommene
Mitwirkungspflicht eine Eintretensvoraussetzung betrifft (vgl. Kieser,
Verwaltungsverfahren, Rz. 229); hingegen ist diese Sanktion nicht zulässig, wo
der Sachverhalt auch ohne Mitwirkung der Partei sich ohne Schwierigkeiten und
ohne besonderer Aufwand abklären lässt (vgl. SVR 2000 IV Nr. 23). Allemal ist
zu berücksichtigen, dass die für die Partei "günstigere Variante" zu
wählen ist (vgl. BGE 108 V 231 f.).
Wird gegen den betreffenden Entscheid des
Versicherungsträgers ein Rechtsmittel eingelegt, ist im Rahmen der Überprüfung
desselben vorfrageweise zu klären, ob die Mitwirkung, die verlangt wurde,
rechtmässig war oder nicht (vgl. SVR 1998 UV Nr. 1).".
Le sentenze dell'Alta Corte del 23 gennaio 2007 (I 906/05, consid. 5.4 e 6) e del 6
luglio 2007 (U 316/06, consid. 3.1.1)
riprendono la succitata giurisprudenza del 2003 del Tribunale Federale delle
Assicurazioni riguardante l'art. 43
cpv. 3 LPGA e la completano ulteriormente come segue:
" (…)
5.4 (…) Au lieu de se prononcer sur le fond, en
l'état du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances, rendre
une décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi. Il ne doit
cependant faire usage de cette possibilité qu'avec la plus grande retenue,
autrement dit lorsque un examen sur le fond n'est pas possible sur la base du
dossier (art 43 al. 3 LPGA et 73 RAI; cf. ATF 108 V 229 consid. 2 p. 230; voir également, Ueli Kieser, ATSG-Kommentar: Kommentar zum
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6.
Oktober 2000, Zurich 2003, n. 41 ad art. 43; Kölz/ Häner, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition 1998, ch. 275; Ueli
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurich 1999, no
229, p. 108 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungs-recht, p.
256; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999,
p. 210).
6.
Conformément au principe inquisitoire, il appartient
en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait
à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en
oeuvre dans un cas d'espèce. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté
d'appréciation. Si elle estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, l'administration doit mettre en oeuvre les
mesures nécessaires au complément de l'instruction. En tout état de cause,
l'assuré n'est pas habilité à requérir une décision formelle afin de faire
examiner l'opportunité d'une mesure d'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.5 p.
108). S'il se soustrait à une telle mesure alors que celle-ci est
objectivement et subjectivement exigible (arrêt du Tribunal fédéral des
assurances I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 2b), il prend - délibérément
- le risque que sa demande soit rejetée par l'administration, motif pris
que les conditions du droit à la prestation ne sont pas, en l'état du dossier,
établies au degré de la vraisemblance prépondérante.
En procédure de recours, le juge ne doit alors
examiner que si la décision, rendue conformément à l'art. 43 al. 3 LPGA et 73
RAI sur la base de l'état de fait existant (incomplet), est correcte (arrêts du
Tribunal fédéral des assurances I 906/05 du 23 janvier 2007, consid. 6, U 489/00 du 31 août 2001, consid. 2b et I 214/01 du 25 octobre 2001, consid. 3 et
les références). Il ne se justifie pas - et cela n'a d'ailleurs aucun sens sous
l'angle de l'économie de la procédure - d'examiner uniquement le caractère
nécessaire ou non de la mesure requise. Soit les preuves recueillies
jusqu'alors sont suffisantes pour trancher directement le litige, faisant
apparaître comme inutile toute mesure complémentaire d'instruction. Soit le
dossier n'est pas suffisamment instruit pour pouvoir statuer en connaissance de
cause, justifiant par voie de conséquence le complément d'instruction requis
par l'administration. Dans cette hypothèse, le juge ne peut que confirmer le
rejet de la demande de prestations prononcé par l'administration, puisque le
dossier ne permet pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l'existence des conditions du droit à la prestation. Cela étant, si l'assuré
se montre par la suite disposé à collaborer à l'instruction et à se soumettre
aux mesures nécessaires à celle-ci, il lui est loisible de saisir à nouveau
l'administration d'une demande de prestations. Celle-ci devra rendre une
nouvelle décision, si les nouveaux éléments recueillis sont de nature à
justifier une appréciation différente de la situation. (…)"
(sottolineature della redattrice).
Nella STF 8C_417/2008 del 28 ottobre 2008, al considerando 6.2 il
Tribunale federale ha ribadito che riguardo all'art. 43 LPGA, la giurisprudenza
ha precisato che, malgrado la mancata collaborazione dell'assicurato,
l'assicuratore può pronunciarsi in base agli atti se non è possibile accertare
Fatti
i fatti senza difficoltà né complicazioni speciali. L'Alta Corte ha in particolare
statuito che l'amministrazione, confrontata con un rifiuto dell'assicurato di
sottoporsi a nuova perizia medica pluridisciplinare, avrebbe dovuto tentare di
chiarire la situazione cercando di raccogliere dapprima presso i primi esperti
dei complementi d'informazione. A questo stadio, non era quindi autorizzata a
pronunciare una decisione fondandosi sugli atti incompleti dell'incarto (STFA I 700/02 del 24 giugno 2003, consid. 2.2 e 3.3; Ueli
Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 41 all'art. 43).
Secondo Kieser,
sempre in ATSG-Kommentar, n. 39 ad art. 43, pag. 440,
" d) Die Verletzung der Auskunfts- oder Mitwirkungspflicht ist nur
relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt. Es muss sich mithin
jedenfalls um eine schuldhafte Verletzung handeln (vgl. BBl 1991 II 261), wobei
das Verhalten der Person nicht mehr nachvoll-ziehbar sein darf, was etwa dann
gegeben ist, wenn ein Recht-fertigungsgrund nicht einmal ansatzweise erkennbar
ist oder wenn das Verhalten schlechthin unverständlich ist. Damit setzt die
Bestimmung höhere Voraussetzungen fest, als sie etwa nach Art. 13 Abs. 2 VwVG
gelten.".
A proposito del carattere ingiustificato del rifiuto
commesso da un assicurato, con sentenza del 1° settembre 2006 (I 371/05)
l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato quanto segue:
" (…)
6.2 Die Verletzung der Auskunfts- und
Mitwirkungspflicht ist nur relevant, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt
(Art. 43 Abs. 3 Satz 1 ATSG (vgl. Erw. 4.1 hievor; BBl 1991 II 261; Kieser,
ATSG-Kommentar, Art. 43 Rz 39). Dies trifft nicht zu, wenn sich die versicherte
Person aus psychogenen Gründen, die Krankheitswert haben, weigert, zu einer
angeordneten Massnahme Hand zu bieten (EVGE 1962 S. 45 Erw. 2; Urteile C. vom
7. Dezember 2005 Erw. 3.3.2, I 124/05, und S. vom 29. August 2003 Erw. 1.3, I 21/03).
Die Problematik, ob dem Versicherten eine
Begutachtung durch Dr. med. H. aus psychischen Gründen unzumutbar ist, wurde
von der IV-Stelle nicht geprüft, da dies vor Erlass der Verfügung vom 6.
Dezember 2004 noch nicht vorgebracht wurde. Die Sache ist somit an die
IV-Stelle zu überweisen, damit sie hierüber befinde. (…)".
Ed ancora, il 30 gennaio 2007 (I 166/06) si è così pronunciato:
" 5.1 Nach dem Wortlaut von Art. 43 Abs. 3 ATSG liegt eine Verletzung
der Mitwirkungspflicht nur dann vor, wenn sie in unentschuldbarer Weise erfolgt
ist. Sie muss somit schuldhaft sein (vgl. auch Art. 73 IVV). Dies ist dann der
Fall, wenn kein Rechtfertigungsgrund erkennbar ist oder sich das Verhalten der
versicherten Person als völlig unverständlich erweist (Kieser, ATSG-Kommentar,
N 39 zu Art. 43). (…).".
Nella sentenza del 6 novembre 2007 (U 48/07), il
ricorrente si era rifiutato di sottoporsi ad una perizia medica
pluridisciplinare ordinata dal giudice, motivando di avere rifiutato di
sottoporsi a questa misura d'accertamento
quando è stata ordinata dall'assicuratore,
perché aveva perso la fiducia in quest'ultimo. Il Tribunale federale ha ritenuto che un tale motivo non
scusava il rifiuto dell'assicurato di
sottoporsi ad una perizia medica necessaria per l'apprezzamento del suo caso, dato che le parti potevano, se caso, far
valere, presso l'assicuratore,
fondati motivi per ricusare il perito e presentare delle controproposte (art.
44 LPGA). Pertanto, l'assicuratore
era legittimato a decidere sulla scorta degli atti (cfr. consid. 4.3).
2.4. Nell'evenienza
concreta, a seguito della domanda di prestazioni formulata nel settembre 2019,
l'Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione medica
relativa al ricorrente presso l'assicuratore per perdita di guadagno e il 30
aprile 2020 (doc. 24) il Servizio Medico Regionale ha emesso il rapporto finale
con cui ha definito la capacità lavorativa dell'assicurato.
Inoltre, avendolo considerato ai fini assicurativi
come avente lo statuto di indipendente essendo gerente con firma individuale
della __________ (doc. 32), l'amministrazione ha subito chiesto all'assicurato il
12 settembre 2019 (doc. 6) di produrre una serie di documenti relativi a questa
società per esaminare l'aspetto economico.
Al sollecito del 21 novembre 2019 (doc. 10) l'interessato
ha dato seguito il 20 gennaio 2020 (doc. 16), cosicché il progetto di decisione
di non entrata in materia per mancata collaborazione emesso il 13 gennaio 2020
(doc. 13) è stato annullato il 24 febbraio 2020 (doc. 17).
Tuttavia, la documentazione ricevuta non era
completa, perciò l'amministrazione il 15 aprile 2020 (doc. 20) ha invitato
l'assicurato a trasmetterle il conto economico e il bilancio per l'anno 2019, le
notifiche di tassazione per gli anni 2015-2018, la dichiarazione fiscale per
l'anno 2019 e la dichiarazione dei salari per gli anni 2018 e 2019.
Alla comunicazione dell'interessato che l'ha informato che il 7
maggio 2020 era stato decretato il fallimento della __________ e che quindi era
inutile che gli inviasse la documentazione economica richiesta un mese prima
(doc. 25), il 19 maggio 2020 (doc. 26) l'Ufficio assicurazione invalidità l'ha avvisato
che "in riferimento al suo scritto del
18.05.2020 la informiamo che per il momento teniamo attiva la pendenza della
nostra lettera del 15.04.2020 poiché ci necessita per poter valutare la sua
pratica d'invalidità.".
L'amministrazione gli ha inoltre chiesto "d'indicarci a partire da quando ha ripreso la sua
attività abituale di gerente al 100%.".
Il 15 giugno 2020 (doc. 27) l'Ufficio AI, facendo riferimento al
suo scritto del 14 (recte: 15) aprile 2020 con cui ha chiesto al
ricorrente una serie di documenti rielencandoli e, nonostante i ripetuti
richiami, tale richiesta era rimasta inevasa, l'ha informato dell'obbligo di
collaborare e delle conseguenze del rifiuto di fornire le informazioni necessarie
per l'accertamento del diritto.
Di conseguenza, l'amministrazione gli ha comminato un ultimo
termine di 10 giorni per produrre la documentazione e le informazioni
richieste, pena l'emanazione di un progetto di decisione di rifiuto delle
prestazioni.
Non ricevendo alcunché da parte dell'interessato, con il progetto
di decisione che è seguito il 23 luglio 2020 (doc. 28) l'Ufficio AI ha
rifiutato le prestazioni per mancata collaborazione.
Nel termine di 30 giorni concesso, l'assicurato non ha formulato delle
osservazioni e quindi il 25 settembre 2020 (doc. II/1) l'Ufficio AI ha emesso
una decisione che confermava la non entrata in materia sulla richiesta di
prestazioni.
2.5. Occorre innanzitutto osservare
che per quanto riguarda le conseguenze economiche del danno alla
salute, l'Ufficio AI ha constatato che RI 1, oltre che salariato
dipendente della ditta __________, ne risulta pure gerente con diritto di firma
individuale (doc. 34).
Pertanto, il ricorrente assume de facto una posizione di
totale controllo della società, motivo per cui l'Ufficio AI l'ha rettamente
considerato quale indipendente (STCA 32.2019.58-59 del 27 aprile 2020, consid.
2.7; STCA 32.2019.36 dell'11 febbraio 2020, consid. 2.7; N. 3028.1 e N. 3028.2
Considerandi
CIGI).
Infatti, a tal riguardo va ricordato che, secondo la
giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di fatto
sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una
determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati
salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell'AVS secondo
cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti
le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con
riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di
vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in
seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si
trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del
coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003
consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e
8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche
nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior
parte del capitale societario, motivo per cui viene considerato quale
indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA
32.2019.58-59 del 27 aprile 2020, consid. 2.7; STCA 32.2016.113 del 19 giugno
2017, consid. 2.5).
Da ciò discende che non è assolutamente vero, come ha sostenuto
l'assicurato nel suo ricorso, che la situazione economica della ditta sua
datrice di lavoro era ininfluente per la determinazione del suo diritto alle
prestazioni. È infatti sulla base dei dati economici della società che egli
gestisce, e di cui è titolare di un diritto di firma individuale, che è
possibile stabilire il suo reddito da valido, ai fini assicurativi, come
indipendente e quindi determinare la sua perdita di guadagno, ossia il suo
grado di invalidità.
Di conseguenza, è esatto che l'amministrazione abbia insistito con
il ricorrente per avere tutti i necessari dati economici della __________, che
non soltanto fungeva da sua datrice di lavoro.
2.6
Nel merito della questione in
esame, alla luce dello svolgimento dei fatti riassunto, la decisione
dell'Ufficio AI risulta corretta e rispettosa dei dettami della procedura così
come interpretati dalla giurisprudenza federale.
In effetti, poiché la precedente collaborazione fornita dal
ricorrente - che è stata preceduta da un sollecito che, rimasto senza
riscontro, ha portato l'Ufficio AI ad emettere un primo progetto di decisione
di non entrata in materia per mancata collaborazione - è stata soltanto
parziale, restava sempre la necessità di aggiornare gli atti e quindi
nell'aprile 2020 l'Ufficio AI ha interpellato nuovamente l'interessato.
Se, da un lato, va osservato che l'assicurato ha informato
l'amministrazione che la società __________ era fallita il 7 maggio 2020
reputando quindi inutile inviarle i documenti richiesti, dall'altro lato è pur
vero che, come visto, questi documenti erano comunque determinanti per valutare
il suo diritto alle prestazioni e che l'Ufficio assicurazione invalidità l'aveva
debitamente informato di questa necessità anche se la ditta era fallita.
Non solo. L'amministrazione ha ribadito il 15 giugno 2020 quale
era la documentazione mancante:
- conto economico e bilancio per l'anno 2019,
- notifiche di tassazione per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,
- dichiarazione fiscale per l'anno 2019,
- distinta dei salari AVS per gli anni 2018 e 2019,
ricordando la necessità di disporre dei dati economici.
Oltre a ciò, l'Ufficio assicurazione invalidità, sempre rinviando
al suo scritto del 19 maggio 2020, ha chiesto all'assicurato di indicare a
partire da quando aveva ripreso a svolgere l'attività abituale di gerente al
100%.
Da quel momento non vi è tuttavia più stata alcuna presa di
posizione da parte dell'assicurato fino al ricorso (erroneamente definito
opposizione) del 13 ottobre 2020/4 settembre 2020.
La comminatoria che è stata inviata per raccomandata dopo un mese,
il 15 giugno 2020 - ma dopo due mesi dall'iniziale richiesta di complemento di
informazione -, non ha infatti dato luogo ad alcuna reazione da parte
dell'interessato, né nel termine impartito di 10 giorni e neppure in seguito.
Anche il progetto di decisione del 23 luglio 2020 non ha portato
l'assicurato a manifestarsi all'amministrazione fornendo le precisazioni e la
documentazione richieste che, per contro, sono in parte giunte soltanto davanti
al Tribunale con il ricorso e quindi tardivamente.
2.7
Occorre ricordare che i
datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del
periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS), perciò entro il 30 gennaio 2019
rispettivamente 2020 la __________ doveva avere trasmesso alla competente Cassa
di compensazione i conteggi dei salari per l'anno 2018 e il 2019.
Di conseguenza, nei mesi di aprile-giugno 2020 l'assicurato, in
qualità di gerente della società - o per esso un rappresentante -, doveva
essere in grado di produrre all'Ufficio AI la distinta dei salari assoggettati
all'AVS per gli anni richiesti o, almeno, fornire una spiegazione al riguardo qualora,
per ipotesi, non l'avesse ancora inviata alla Cassa di compensazione.
La documentazione che egli ha prodotto nel gennaio 2020
contemplava in particolare la distinta dei salari per l'anno 2017, ma non quella
relativa ai due anni seguenti.
La specifica in calce allo scritto del ricorrente che "NB. Mancante distinta salari AVS 2019 verrà spedita al
più presto" (doc. 16) non lo mette al riparo da non avere dato
seguito alle richieste dell'amministrazione, non avendo concretizzato l'invio
né per l'anno 2018 né per il 2019.
Come per la distinta AVS dei salari, così pure l'assicurato era
certamente in grado, nel mese di maggio 2020, e quindi anche in giugno 2020, di
rispondere alla domanda sul momento a partire da quando egli aveva ripreso a
lavorare a tempo pieno come gerente, affermazione che, d'altronde, egli stesso
ha rilasciato il 18 maggio 2020 nell'annunciare all'Ufficio AI che la società
era fallita, ma che continuava a lavorare per potersi mantenere.
Il ricorrente doveva quindi per certo sapere rispondere a questo
quesito, visto che il nuovo contratto di lavoro come gerente/ cuoco con il
nuovo datore di lavoro, seppure presso lo stesso esercizio pubblico, l'ha
firmato il 30 aprile 2020 (doc. B).
L'invio di questo contratto di lavoro al TCA con il ricorso è
tardivo, nel senso che non sana la mancata collaborazione del ricorrente
durante la procedura amministrativa.
2.8
In conclusione, nessuna
valida spiegazione è stata comunicata all'amministrazione a seguito degli
scritti del 15 aprile, 19 maggio e 15 giugno 2020 e neppure con la ricezione
del progetto di decisione del 23 luglio 2020.
L'indicazione fornita dal ricorrente che la società era fallita
non lo tutela dal non essere stato collaborante, visto che l'Ufficio AI l'ha immediatamente
informato della necessità di disporre comunque di una completa documentazione
economica per potere valutare il suo diritto alle prestazioni, informazioni
mancanti che dovevano invece essere note all'assicurato in qualità di gerente
della società.
Inspiegabilmente, e in modo ingiustificato, l'assicurato non ha però
comunicato all'amministrazione quanto poteva e doveva allegare in base alle
richieste. Tale comportamento omissivo ha correttamente condotto l'Ufficio AI,
in virtù dell'art. 43 cpv. 3 LPGA in connessione con l'art. 7b cpv. 2 lett. d
LAI, a non entrare in materia sulla richiesta di prestazioni.
Infatti, non tutti i dati economici potevano essere raccolti dallo
stesso Ufficio AI, perciò senza le informazioni comunicate dall'assicurato concernenti
la sua società non era possibile pronunciarsi sul suo grado di incapacità di
guadagno.
È pertanto a buon diritto che l'amministrazione, di fronte a un
ingiustificato rifiuto di collaborare da parte dell'assicurato (art. 28 LPGA), non
è entrata nel merito della sua richiesta di prestazioni di invalidità.
Stando così le cose, la decisione impugnata deve essere confermata
e il ricorso respinto.
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti