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Decisione

32.2020.148

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 aprile 2021Italiano92 min

Source ti.ch

Fatti

i suddetti compiti in maniera normalmente adeguata.

Acquisti (acquisti quotidiani e

spesa settimanale) e altre commissioni

(posta, assicurazioni, uffici pubblici)

Le condizioni cliniche

dell'assicurata le permettono tranquillamente di andare a fare la spesa.

L'aiuto del compagno va considerato come un'abitudine o preferenza, ma non è

necessario, in considerazione della capacità

dell'assicurata di frequentare

negozi e centri commerciali quando si tratta di andare a passeggio, di uscire,

di vedere o comprare vestiti, di occuparsi della sua persona. Per gli aspetti

amministrativi la signora ha effettivamente

bisogno del padre (ma andrebbe bene

anche il compagno). In questo ambito non è necessario che il padre si

sostituisca in tutto e per tutto alla figlia, la quale è pur sempre dotata di

una normale intelligenza e non è depressa,

Se l'uomo lo fa, questo servizio

non è comunque imposto dalla condizione di salute della figlia. Sarebbe infatti

sufficiente una supervisione sui pagamenti e sugli aspetti amministrativi, che possono

e dovrebbero essere gestiti in prima persona dall'assicurata, senza

deresponsabilizzarla totalmente.

Bucato e cura dei vestiti

(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,

rammendare, pulire le scarpe)

L'assicurata si occupa abitualmente

e autonomamente di tutti questi aspetti. Nessun limite è ammissibile,

considerato l'attuale stato di salute.

Accudimento dei figli o di altri

familiari

L'assicurata accudisce la figlia.

Non le fa mancare nulla e la segue nei compiti. Semmai la controlla troppo,

trasferendo su di lei le sue eccessive preoccupazioni. Gestisce con fatica l'interazione

con i soggetti scolastici e con altri genitori, ma ce la fa. Nessun limite è

ammissibile in questo ambito.” (Rapporto SMR del 27 febbraio 2020, doc. 96)

Alla luce di tale

dettagliato rapporto, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti

relativi alle singole mansioni domestiche illustrate dall’assistente sociale sono

del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica

dal perito e, quindi, dal medico SMR (che hanno appunto fissato un’inabilità,

medico-teorica, del 10% nell’attività di casalinga dal marzo 2019 e continua; cfr.

DTF 128 V 93; cfr. anche STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018;9C_313/2007

dell’8 gennaio 2008 consid. 4.1; STCA 32.2018.209 del 14 ottobre 2019, consid.

2.15).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le

circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado

d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito

dall'UAI.

Con particolare riferimento alle puntuali allegazioni ricorsuali riferite alle

attività domestiche, il TCA non ha motivo di scostarsi dalle dettagliate,

approfondite, motivate e convincenti considerazioni espresse dall’assistente

sociale delegata al compito di valutare la situazione dell’assicurata.

Sia in proposito

effettivamente ribadito che in virtù dell’obbligo di ridurre il danno,

l’assicurata è tenuta a ripartire al meglio le sue incombenze e ricorrere

all’aiuto dei famigliari. Come descritto nel marginale 3090 della CIGI, "l'aiuto

dei familiari va oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere da loro

qualora l'assicurato non avesse subito il danno alla salute".

Inoltre, le conclusioni dell’assistente sono conformi alle indicazioni fornite

dall'assicurata non solo di fronte al perito dr. __________, ma anche

nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, durante la quale non è richiesto un

esame pratico di verifica per essere attendibile bensì è l'occasione di

esprimere liberamente gli impedimenti nello svolgere le mansioni consuete.

Stante quanto precede le

censure sollevate con il ricorso in merito all’operato dell’assistente sociale

sono respinte.

Di conseguenza, il tasso complessivo di impedimento del 10% per l’attività di

casalinga, accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in

materia e che già conosceva la situazione dell’assicurata per averla già valutata

nell’ottobre 2017 (doc. AI 68), che ha effettuato la valutazione basandosi

correttamente sulla condizione familiare, le caratteristiche dell'abitazione e sui

limiti indicati a dossier, va posto alla base del presente giudizio.

Ricordato nuovamente che

per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TF ha già avuto modo di stabilire che - in linea di

Considerandi

massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, l 102/00), un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta giustificandosi unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto

2003.

nella causa S. consid. 2, I 681/02), alla valutazione operata

dall'assistente sociale, non essendo stati invocati motivi che la possano far

apparire manifestamente errata, va prestata piena adesione. Essa ha in effetti compiutamente

valutato le difficoltà e l'esigibilità di ogni singola mansione casalinga,

giungendo ad una conclusione (il grado d'impedimento del 10%) che peraltro

collima con le conclusioni medico teoriche del perito psichiatra.

L’amministrazione ha pure

con pertinenza osservato che nei suoi complementi peritali il dr. __________ ha

con fermezza e convinzione confermato il benfondato della valutazione

dell’assistente sociale, laddove ha segnatamente affermato "(...) Per

quanto concerne gli aspetti amministrativi, tale tema è stato considerato in

perizia e anche dalla signora __________, riconoscendogli il giusto peso. Per

concludere, l'inchiesta per casalinghe del 03.06.2020 è dettagliata, coerente,

affidabile e tiene conto adeguatamente del dato medico, delle strategie di

coping e dell'esigibilità concreta. (...)" (cfr. complemento peritale

del 21 settembre 2020, doc. AI 113 pag. 4).

In definitiva, tenuto

anche conto dell'obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF

130.

V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare, la valutazione

di cui all'inchiesta del 27 maggio/3 giugno 2020 (completata dalle precisazioni

figuranti nelle annotazioni del 16 novembre 2020, doc. IV/1) va integralmente confermata.

Quanto all’asserito (ma non

comprovato) peggioramento della “situazione generale” dell’assicurata, fatto

questo che secondo il legale della ricorrente richiederebbe un aggiornamento

della situazione medica così come dell’inchiesta economica (doc. XVI), lo

stesso sarebbe avvenuto “nel corso delle ultime settimane” giusta la

certificazione dello psichiatra curante del 15 febbraio 2021 prodotta in corso

di causa (doc. XVI/1) e sarebbe dovuto alla partenza all’estero del compagno

della richiedente (“nel corso delle ultime settimane la situazione

generale della paziente è cambiata drasticamente con la partenza del compagno

rientrato in Italia e l’incertezza rispetto alla custodia della loro figlia.

Trovandosi ora sola a casa è venuto a mancare il sostegno molto concreto del

compagno e stanno emergendo in modo ancor più evidente i limiti e le lacune della

signora nella cura della propria abitazione e nel disbrigo delle mansioni anche

più semplici per le quali prima si appoggiava molto al compagno. In sintesi è

venuta a mancare ima parte consistente di quella rete famigliare

"supportiva e ampiamente accogliente", per citare le parole del

perito psichiatra”, doc. XVI/1), poiché l’assenza del compagno, una “persona

di riferimento, a cui lei si appoggiava per molte mansioni e compiti nel

contesto dell’unione domestica”, avrebbe “un impatto sulle capacità, per

altro molto esigue della paziente, che non viene più stimolata e sostenuta dal

compagno nella sua quotidianità” (cfr. scritto del dr. __________ dell’8

marzo 2021, doc. XXI),

Ora, a prescindere dal

fatto che, come osservato dal perito dr. __________, non è chiaro se detta

partenza modifichi, e se del caso in che modo e in che misura, “qualcosa

rispetto all'esigibilità dell'aiuto offerto dai membri della famiglia”

(cfr. scritto del 23 febbraio 2021 del dr. __________, doc. XVIII/1), tale

cambiamento sarebbe comunque avvenuto in epoca successiva alla decisione

decisiva qui contestata, che, come detto, segna il limite temporale del potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali che si basa di regola sui

fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF

132.

V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4). Di conseguenza, l’eventuale

rilevante e duraturo impatto di tali modifiche fattuali sulla capacità

lavorativa nelle mansioni domestiche dell’assicurata dovrà se del caso essere comprovato

e valutato nell’ambito di una domanda di revisione da presentarsi dall’interessata.

2.12

Grado d’invalidità globale

Visto

quanto sopra, a ragione l’amministrazione ha ammesso dal marzo 2019 un

miglioramento delle condizioni psichiche dell’assicurata che si ripercuote

tuttavia unicamente sulla capacità in attività casalinghe che va fissata nel

90% in luogo del precedente 60%.Tenuto conto quindi di un’invalidità quale

salariata del 40% (incapacità lavorativa dell’80% in attività adeguate) ed una

limitazione del 10% quale casalinga, in corretta applicazione del metodo misto,

viste le quote parti di attività salariata (50%) e di mansioni casalinghe (50%),

il grado d’invalidità globale è del 45% (50 x 80 + 50 x 10).

In queste condizioni,

rettamente l’Ufficio AI ha ammesso la sussistenza di un motivo di revisione (cfr.

al consid. 2.3) e di conseguenza ridotto i tre quarti di rendita a un quarto di

rendita a far tempo dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione contestata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

2.13

Visto

quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

2.14

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in concreto

(cfr. anche la disposizione transitoria, art. 83 LPGA), la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti