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Decisione

32.2020.148

Revisione del diritto a tre quarti di rendita (attribuzione avvenuta utilizzando metodo misto di calcolo dell'invalidità) sfociata in decisione di riduzione della rendita a un quarto. Ricorrente contesta valutazione medica e chiede nuova valutazione al domicilio. Decisione confermata

26 aprile 2021Italiano92 min

sufficiente una supervisione sui pagamenti e sugli aspetti amministrativi, che possono

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.148

FC

Lugano

26 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 ottobre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1980, di

formazione impiegata di commercio, nell’aprile 2004 ha presentato una prima

richiesta di prestazioni AI, poi respinta con decisione su opposizione del 18

dicembre 2007, in assenza di un’incapacità lavorativa rilevante. Nel gennaio

2016 l’assicurata ha presentato una seconda domanda volta all’ottenimento di

prestazioni AI per adulti. Esperiti i necessari accertamenti medici ed

economici, l’amministrazione, consideratala salariata al 50% e casalinga al

50%, a fronte di un’inabilità lavorativa totale nella precedente attività

lavorativa e dell’80% in un’attività adeguata, e come casalinga del 43%,

stabilito un grado di invalidità complessivo del 62% in applicazione del metodo

misto, mediante decisione del 18 gennaio 2018 ha riconosciuto il diritto a tre

quarti di rendita dal 1. aprile 2015.

1.2. Nel maggio 2019 è stata avviata

d’ufficio una procedura di revisione del diritto alla rendita. Effettuati gli

accertamenti medici ed economici del caso, inclusa una perizia psichiatrica a

cura del dr. __________ e una nuova inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica, con progetto del 18 giugno 2020, dapprima, e

decisione del 14 ottobre 2020 poi, l’Ufficio AI, in applicazione del metodo

misto (sempre ritenendola salariata al 50% e casalinga al 50%), ha stabilito un

grado di invalidità complessivo del 45% e, di conseguenza, ridotto il diritto a

tre quarti di rendita a un quarto di rendita, dal primo giorno del secondo mese

che segue la notifica della decisione.

1.3. Patrocinata dall’avv. RA 1, l’assicurata

ha presentato ricorso al TCA, contestando sia la valutazione medica che quella degli

impedimenti come casalinga e, quindi, postulato in via principale l’annullamento

del provvedimento impugnato e la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per

esecuzione di una nuova inchiesta al domicilio e in via subordinata il

riconoscimento di una mezza rendita di invalidità (grado d’invalidità del 57%).

1.4. Con risposta di causa del 26

novembre 2020, l’Ufficio AI, rinviando anche ad uno scritto dell’assistente

sociale che aveva effettuato l’inchiesta al domicilio, ha chiesto di respingere

il ricorso, confermando la correttezza della decisione impugnata.

1.5. In data 5 gennaio 2021

l’assicurata, tramite il suo legale, ha ulteriormente confermato le sue

posizioni, allegando una certificazione dello psichiatra curante dr. __________

(doc. C), sulla quale si è espresso il 18 gennaio 2021 il dr. __________ confermandosi

nelle conclusioni peritali (doc. XII/1). La ricorrente ha quindi fatto

pervenire due ulteriori prese di posizione del dr. __________ del 15 febbraio e

8 marzo 2021, sulle quali si sono pronunciati il dr. __________ il 23 febbraio

2021 e l’Ufficio AI il 1. e 22 marzo 2021 (doc. XIV-XXVI). Delle rispettive

argomentazioni si dirà, ove necessario, in corso di motivazione.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la

questione a sapere se l’Ufficio AI ha correttamente, o meno, ridotto il diritto

a tre quarti di rendita di invalidità riconosciuto dal 1. aprile 2015 a un

quarto di rendita.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI

in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.

1411, n. 46).

Giusta l'art. 28 cpv. 1

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA,

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al proposito va precisato

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per il raffronto dei

redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,

consid. 4.1).

2.3. Se, però, un assicurato

maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,

l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è

possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una

vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere

da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8

cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie

mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo

dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b;

DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art.

28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita

un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può

ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in

deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le

mansioni consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima

frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta

che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata

nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici,

l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

Secondo la prassi

amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili

a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,

attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo

libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità

(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31

dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto

delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF

130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le

attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla

salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si

può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,

1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che

non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo

nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa

eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla

situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.

Si distinguono quindi tre

tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della

famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa

dell'altro.

Nel nuovo tenore in vigore

dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete

secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia

domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza

ai familiari.

Il nuovo art. 27 cpv. 2

OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI

di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella

comunità.

Con la modifica

dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni

consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger

- G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale

1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).

Come emerge dalle

spiegazioni pubblicate dall’UFAS alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio

1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità

per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo

misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti

l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea

dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle

attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi

dell’art. 7 cpv. 2 LAI. Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei

terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle

da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le

attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le

attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate

a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in

casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno

dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente

menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 p. 6 delle spiegazioni dell’UFAS).

Come evidenziato

dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag.

9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori

domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa. Per

stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere

equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e

quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da

terzi (persone o ditte) dietro pagamento.

È per esempio il caso di

lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della

conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la

pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre

mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere

ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,

infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento

(persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va

considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che

essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.

Va ancora osservato che

sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si

tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti

prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi

a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per

contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima

dell’insorgere del danno, allora per queste attività non v’è una limitazione di

cui tenere conto, dato che continuano come prima ad essere svolte da terzi.

Ritenuto come la modifica

riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di

porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le

attività puramente ricreative - le attività artistiche e di pubblica utilità

vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere

eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da

considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

Le nuove norme

dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e

la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,

valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai

NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua

inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità.

2.4. Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul

grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una

revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non

soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche

qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo

esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130

V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e

390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto,

che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una

revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid.

1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche 133 V 108). Da

questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la

riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è

messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione

determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una

prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di

informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.5. Per quanto riguarda l'invalidità

cagionata da un danno alla salute psichica, il TF ha stabilito che esso può

portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro

(cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c), sottolineando:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute

psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo la giurisprudenza

del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;

STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In una sentenza pubblicata

in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che

un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con una pronuncia del 16

dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster). Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la

DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der

somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden

rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von

Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt,

ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne

organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

In una sentenza

9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale

federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle

affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr.

comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro

deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti

in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e

senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui

questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine, in due sentenze

del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è

giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281

deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una

rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova

prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da

lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata

su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente

giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi

erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una

“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le

affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un’inabilità lavorativa invalidante.

2.6. Al fine di determinare il

metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto

appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente

prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare,

fondandosi

sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del

danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività

lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non

esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non

fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita

all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute

invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto

modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare

sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni

finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale,

le affinità e la personalità dell'assicurato.

A nessuno di questi

elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al

mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di

un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile

attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in

argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la

giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa valutazione deve

ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,

in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi

esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20

dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora rilevato che il

metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti

accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non

fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120

V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

Nella presente fattispecie

l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto e in base ai dati forniti dalla

ricorrente ha considerato l’assicurata salariata al 50% e casalinga per l’altro

50%.

Tale suddivisione non è

stata contestata e il TCA, alla luce dei dati agli atti e del percorso

professionale e personale dell’interessata, non ravvisa ragione per scostarsi

dalla stessa.

2.7. Nell’ambito dell’evasione della

domanda del novembre 2015, il dr. __________, psichiatra curante dal 2014, per

le diagnosi di “sindrome d’ansia generalizzata F41.1, fobia sociale F40.1,

sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità F33.1,

disturbo ansioso di personalità F60.6, disturbo alimentare di tipo anoressico,

parzialmente in remissione F50”, aveva concluso per un’inabilità lavorativa

del 75% (rapporto AI del 21 marzo 2016, doc. AI 56; cfr. anche certificato del

dr. __________ dell’8 giugno 2016, doc. AI 61). L’amministrazione aveva quindi

fatto eseguire un’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica, effettuata il 13 ottobre 2017 e nel cui rapporto del

16 ottobre 2017 l’assistente sociale aveva concluso per una percentuale di invalidità

complessiva del 43% (doc. AI 68). Alla luce di queste conclusioni, considerata

l’assicurata salariata al 50% e casalinga per il restante 50%, posta

un’inabilità come salariata dell’80% in ogni attività con un conseguente grado

di invalidità dell’80%, dopo confronto dei redditi, e un grado di invalidità

del 43% come casalinga, determinato un grado di invalidità complessivo del 62%,

mediante decisione del 18 gennaio 2018 le ha attribuito tre quarti di rendita

(doc. AI 80).

Nel mese di maggio 2019, l’amministrazione

ha avviato una revisione d’ufficio della prestazione. In tale ambito, preso

atto della certificazione dello psichiatra curante dr. __________ del 16 giugno

2019 (per il quale, poste le diagnosi di “sindrome ansiosa generalizzata

F41.1, fobia sociale F40.1, sindrome depressiva ricorrente, attualmente di

gravità lieve F33.0, disturbo evitante di personalità F60.6, disturbo alimentare

di tipo anoressico”, l’assicurata restava inabile al 75% da molti anni;

doc. AI 87), sentito il SMR, ha ritenuto indicato procedere ad una perizia

psichiatrica affidata al dr. __________, specialista FMH in psichiatria. Dal

referto peritale del 16 dicembre 2019 risulta che lo specialista, sulla base

delle risultanze dei consulti, effettuata un’accurata valutazione

dell’anamnesi, e della valutazione clinica, ha posto quale diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “F60.6 Disturbo di

personalità ansioso”, e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle

di “F33.4 Sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione, F50.8

Altre sindromi o disturbi da alterato comportamento alimentare” (doc. AI 95

pag. 15).

Per quel che concerneva la

capacità lavorativa lo specialista ha concluso che l’assicurata restava sempre

non in grado di esercitare alcuna attività lavorativa, come impiegata di

commercio, mentre che in un’attività adeguata era da considerare abile al 20%. Ha

per contro individuato un miglioramento nella gestione dell’economia domestica,

dove “almeno a partire dal 27 marzo 2019 il limite funzionale nel contesto

dell'economia domestica non supera il 10%” (cfr. nel dettaglio al consid.

2.9). Esprimendosi in merito al momento in cui era subentrato il miglioramento

della capacità lavorativa come casalinga, il perito ha osservato che era

difficile collocarlo nel tempo, ritenendo che era da far partire almeno “dal

momento in cui è stata effettuata una segnalazione all'UAI, il 27.03.2019, la

quale sollevava dei dubbi sulla reale necessità dell'aiuto di terzi, aiuto che

effettivamente risulta necessario solo in minima parte” (doc. AI 95 pag. 19).

Le conclusioni del perito

sono state fatte proprie nel rapporto del 27 febbraio 2020 del dr. __________,

psichiatra del SMR (cfr. doc. 96).

L’amministrazione ha

quindi dato mandato di effettuare una nuova inchiesta economica per le persone

che si occupano dell’economia domestica a cura della stessa assistente sociale,

__________, che già aveva a effettuato la precedente del 13/16 ottobre 2017.

L’inchiesta, effettuata il 27 maggio 2020 (telefonicamente, con l’accordo dell’assicurata,

in considerazione della situazione legata al COVID 19), ha stabilito un

impedimento del 10% (rapporto del 3 giugno 2020, doc. AI 97).

Interpellato il consulente

professionale (doc. AI 100), con progetto di decisione del 18 giugno 2020, dapprima

e la decisione contestata poi, l’Ufficio AI ha di conseguenza, ridotto i tre

quarti di rendita a un quarto di rendita, motivando:

"

(…)

Esito degli accertamenti:

Tramite decisione del 18.01.2018 è

stata posta a beneficio di tre quarti di rendita d'invalidità con un grado Al del 62% a decorrere dal 01.04.2015 con

versamento della prestazione dal 01.07.2016

causa tardività nel deposito della domanda. La rendita tuttora in corso è stata

così quantificata:

Attività Quota parte Limitazione

Grado d'invalidità parziale

Salariata 50.00% 80.00%

40.00%

Casalinga 50.00%

43.00% 21.50%

Grado d'invalidità

62%

Dalla documentazione acquisita agli

atti durante la revisione d'ufficio avviata il 21.05.2019 il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ha rilevato,

per quanto attiene la quota parte salariata, uno stato di salute invariato

rispetto alle precedenti valutazioni cliniche. Per quanto attiene invece la

quota parte di casalinga è stato medicalmente riscontrato un miglioramento ragion per cui, tramite colloquio telefonico del

27.05.2020, la nostra assistente sociale ha provveduto

con una nuova inchiesta per fissare le attuali difficoltà in ambito domestico.

Gli esiti di detta inchiesta hanno permesso di fissare un impedimento

complessivo del 10%.

Lo specchietto riportato a pagina

seguente indica il nuovo calcolo misto effettuato per la definizione del nuovo

grado d'invalidità:

Attività Quota parte Limitazione

Grado d'invalidità parziale

Salariata 50.00% 80.00%

40.00%

Casalinga 50.00%

10.00% 5.00%

Grado d'invalidità

45%

Osservazioni al progetto

Il 01.07.2020 abbiamo ricevuto le

sue osservazioni e il 21.07.2020 abbiamo ricevuto il rapporto medico del Dr. __________.

La documentazione medica inoltrata

in fase di audizione è stata sottoposta al nostro Sevizio Medico Regionale

(SMR) il quale ha ritenuto opportuno inoltrare tale documentazione al Dr. __________

presso il quale lei tra ottobre e novembre 2019 è stata sottoposta ad accertamento

peritale neutro. Dopo un'attenta valutazione del rapporto del Dr. __________ e

delle conclusioni del Dr. __________, l'SMR, conferma le valutazioni mediche

già emerse in fase d'istruttoria e quindi quanto indicate in precedenza in

relazione alla sua capacità lavorativa.

Per quanto attiene le critiche

sollevate avverso la valutazione inerente la quota parte casalinga la nostra assistente sociale si è così espressa:

In merito alle osservazioni al

progetto giunte al nostro ufficio in data 21.07.2020 da parte del curante, si

precisa quanto segue:

. il grado d'impedimento

riconosciuto per ciascuna attività ha considerato prioritariamente i limiti

funzionali indicati nel rapporto finale SMR del 27.02.2020, limiti medici che

peraltro non sono variati ne aumentati in seguito alle osservazioni presentate

dal medico curante, nemmeno dopo la richiesta di ''complemento perizia' (si

veda nota finale SMR del 25.09.2020).

Nella valutazione si è anche

considerata la possibilità e l'obbligo della stessa di ridurre il danno

(tramite ad esempio una più consona distribuzione del carico di lavoro

sull'intera giornata o l'acquisto di appositi mezzi ausiliari, atti a

facilitare lo svolgimento delle singole attività) al fine di migliorare la

propria capacità lavorativa.

Non da ultimo è stata

considerata la collaborazione dei familiari, così come vuole la giurisprudenza.

A titolo abbondanziale si rende

attenti anche al fatto che ciò che è stato dichiarato alla sottoscritta (in sede d'inchiesta telefonica) sono le

medesime dichiarazioni rilasciate dall'assicurata in fase peritale; fatto

rilevato anche dal Dr. __________:

“Rispetto a queste prese di

posizione del collega, in primis non trovo delle buone ragioni per mettere in discussione quello che la paziente ha

descritto alla signora __________ in sede di inchiesta, posto che le osservazioni della signora

David sono ampiamente sovrapponibili a quanto io stesso avevo recepito, mentre

si nota chiaramente la tendenza del curante a minimizzare ogni capacità

funzionale. Gran parte dei limiti riportati dallo psichiatra curante, se

corrispondessero alla realtà, sarebbero comunque facilmente superabili con dei

semplici stratagemmi e un po' di buona volontà.”

Visto quanto sin ora scritto,

non vi sono ragioni per modificare l'inchiesta casalinga, che viene

integralmente confermata.

In conclusione, non possiamo che

confermare quanto già appurato ed espresso nel progetto di decisione. (…) (doc. AI 115)

Di fronte al TCA il legale

dell’assicurata ha contestato sia gli aspetti medici, sulla base di nuove

attestazioni del dr. __________, sia le conclusioni dell’inchiesta domiciliare,

rilevando in sostanza come all’assicurata debba essere erogata almeno una mezza

rendita, non essendo intervenuto alcun miglioramento delle sue condizioni di salute

rispetto a quanto valutato al momento di attribuzione dei tre quarti di rendita

di invalidità con la decisione del 18 gennaio 2018.

2.8. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'AI, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato

che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il

profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi

vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che

in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va poi rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V

352).

2.9. Per quanto riguarda la

valutazione medica effettuata, chiamato a pronunciarsi, dopo attento esame

della documentazione agli atti, il TCA ritiene che l’Ufficio AI abbia

correttamente considerato che, successivamente alla decisione del 18 gennaio

2018 - con la quale erano stati attribuiti tre quarti di rendita di invalidità

sulla base da un lato del rapporto medico del 21 marzo 2016 del curante dr. __________

, il quale, per le diagnosi di “sindrome d’ansia generalizzata F41.1, fobia

sociale F40.1,

sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media

gravità F33.1, disturbo ansioso di personalità F60.6, disturbo alimentare di

tipo anoressico, parzialmente in remissione F50”, aveva concluso per

un’inabilità lavorativa del 75% (rapporto AI del 21 marzo 2016, doc. AI 56) e

dall’altro del rapporto d’inchiesta al domicilio del 16 ottobre 2017

concludente per una limitazione complessiva del 43% (doc. AI 68) - sia

subentrato un rilevante miglioramento delle condizioni dell’assicurata che ha comportato,

malgrado le diagnosi psichiatriche e il permanere dell’inabilità lavorativa

dell’80% in attività adeguate, quantomeno sino al momento decisivo

dell’emanazione della decisione qui impugnata, un aumento dell’abilità

lavorativa in ambito domestico sino al 90%.

Il TCA ritiene in

particolare che lo stato di salute dell’assicurata sia stato approfonditamente

vagliato dal perito dr. __________ attraverso un’accurata ed esaustiva

valutazione peritale, che ha tenuto conto dell’insieme dei suoi disturbi,

investigati sotto ogni profilo (cfr. doc. 95). La perizia è da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali.

In particolare il perito,

dopo attenta valutazione della documentazione agli atti, dell’anamnesi, di un

accurato esame clinico, l’esecuzione di esami clinici e testali, e delle

descrizioni soggettive, ha ritenuto che l’assicurata, portatrice di un disturbo

di personalità ansioso (F60.6), oltre che (ma senza ripercussioni

sull’inabilità lavorativa) di una sindrome depressiva ricorrente (attualmente

in remissione, F33.4), era completamente inabile al lavoro nella sua precedente

attività lavorativa, abile all’80% in un’attività adatta (semplice, con basso

carico di responsabilità, in ambiente poco stressante, con scarso contatto

diretto con il pubblico, con possibilità di lavorare a casa e con mansioni ben

definite), mentre che come casalinga era attualmente abile nella misura del 90%.

Il perito si è espresso, tra l’altro, come segue:

"

(…) Le difficoltà funzionali dell'assicurata

sono giustificabili solo nell'ambito delle realtà professionali, soprattutto a

causa: del timore delle critiche, del terrore di sbagliare, della scarsa

autonomia decisionale, dell'incapacità a fronteggiare ogni minima forma di

aggressività degli altri. La caricabilità per qualunque genere di attività

professionale è effettivamente motto ridotta, mentre per la gestione

dell'economia domestica l’assicurata è sostanzialmente autonoma. È vero che, in

ambito famigliare, si osserva un rapporto distorto ed iperprotettivo della

peritanda nei confronti della figlia, con un controllo quasi ossessivo che

viene quotidianamente esercitato sulla ragazza. È vero anche che, dinnanzi a

certe scelte educative, rassicurata si tormenta tra dubbi continui e incertezze

logoranti. Tutto questo non riduce tuttavia la sua capacità funzionale nella

gestione dell'economia domestica. Tutte le incombenze vengono quotidianamente

espletate. Ella riferisce infine che deve essere il suo compagno a fare la

spesa ma, dal punto di vista psichiatrico, è assolutamente esigibile che se ne

occupi rassicurata. Così come la peritanda non manifesta alcuna difficoltà ad

andare spesso in giro per negozi, al centro commerciale __________, a prendersi

cura minuziosamente del suo aspetto estetico, tra parrucchiere, estetista e

ricostruzione delle unghie fatte in gel, alla stessa maniera l’assicurata può

sicuramente fare la spesa per la propria famiglia. (…)”

Secondo il perito,

rispetto alla situazione documentata negli atti che era stata alla base della

decisione di attribuzione dei tre quarti di rendita, la situazione era

migliorata, seppur soltanto per quel che concerneva la capacità funzionale come

casalinga, considerato come già dalla descrizione della giornata dell’assicurata

il suo stato oggettivo era differente per quel che riguardava la capacità di

occuparsi dell'economia domestica. In effetti malgrado le diagnosi fossero le

stesse, “l’assicurata attualmente si occupa in tutto e per tutto della

propria economia domestica. Il marito fa la spesa, ma è esigibile che

l'assicurata si faccia carico di questa incombenza. l limiti, con notevole

incertezza e insicurezza personale, giustificano solo la cooperazione del padre

in forma di supervisione, nella gestione degli aspetti amministrativi della

famiglia”. Secondo il perito l’assicurata “fa o può fare quasi tutto

quello che serve alla sua famiglia e ha bisogno solamente della supervisione del

padre (o del compagno) per le questioni amministrative ordinarie, a causa della

sua cronica insicurezza”.

Il miglioramento della

capacità lavorativa nell’attività domestica (precedentemente stimata nel 60%

dall’aprile 2014) in assenza di elementi più completi, era da situare al marzo

2019, momento in cui vi erano state delle segnalazioni riguardanti l’assicurata

(doc. AI 95). Passando in rassegna le incombenze casalinghe il perito ha

individuato delle limitazioni soltanto per quanto concerneva le attività di

gestione delle pratiche amministrative, mentre che non erano più ammissibili

dei limiti per quanto concerneva le altre mansioni casalinghe.

Richiesto in merito alla

terapia somministrata all’assicurata, il perito l’ha definita adeguata e

sufficiente, rilevato anche il significativo miglioramento fatto registrare nella

gestione delle attività casalinghe.

A tali conclusioni, frutto

di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti dalla giurisprudenza

in materia di perizie psichiatriche, pienamente condivise anche dallo

psichiatra del SMR nel rapporto finale del 27 febbraio 2020 (doc. AI 96), questo

giudice deve senza riserve aderire. Sia peraltro osservato che anche lo

psichiatra curante ha sostanzialmente dato atto di un miglioramento delle

condizioni dell’assicurata diagnosticando una sindrome depressiva ricorrente di

gravità lieve (certificato 16 giugno 2019, doc. AI 86) in luogo

dell’episodio di grado medio diagnosticato nel rapporto del 21 marzo

2016 (doc. AI 56).

Del resto, quanto prodotto

e fatto valere dall’assicurata non permette di discostarsi da siffatte conclusioni.

Innanzitutto non permette

di concludere diversamente la certificazione del 20 luglio 2020 dello

psichiatra curante dr. __________, prodotta in fase di osservazioni al progetto

di decisione del 18 giugno 2020, con la quale egli ha contestato la conclusione

di inabilità del 10% nell’attività casalinga negando che vi sia stato un

miglioramento rispetto all’epoca di concessione dei tre quarti di rendita. Egli

ha affermato che malgrado anni di psicoterapia permaneva infatti il suo grave

disturbo di personalità e il suo quadro ansioso generalizzato, che era “all'origine

di un continuo bisogno di rassicurazioni e conferme/ e la necessita di aiuti di

vario genere dal suo entourage famigliare, la rendono poco autonoma, anche

nello svolgimento di compiti semplici”. Ha quindi riferito che l’assicurata

continuava a svolgere a casa autonomamente solo poche attività, in cui non

siano possibili imprevisti o cambiamenti, cucinando solo due o tre piatti

semplici e non elaborati, non effettuando la pulizia più approfondita della

casa, occupandosi solo di una parte del bucato, necessitando del marito per

fare la spesa. L’assicurata sarebbe insomma dipendente da molti aiuti fornitile

dai famigliari (doc. AI 109).

Ora, su tale

certificazione si è espresso in data 21 settembre 2020 il dr. __________,

rimandando alla propria perizia che ha confermato pienamente, sottolineando in

particolare come le incertezze dell’assicurata non riducessero comunque la sia

capacità funzionale nella gestione dell’economia domestica. Riguardo

all’intervenuto miglioramento il perito ha ribadito che l’assicurata, “immersa

nel suo mondo costellato di ansie e di preoccupazioni, non rileva alcun

cambiamento nel corso dei decenni precedenti. Per lei è come se la sua

situazione clinica fosse invariata da sempre”, così come del resto anche il

suo psichiatra curante percepiva la condizione clinica come invariata. Ha

inoltre affermato quanto segue:

"

(…) Che l'assicurata si percepisca

da sempre ansiosa non ci sono dubbi. Ma questo non vuole dire che i limiti

funzionali da lei dichiarati siano tutti ammissibili. Ricordiamo che siamo

confrontati con un disturbo della personalità con andamento cronico. In questi

casi la persona tende a costruire degli equilibri che vincolano a sé stessa i membri

della propria famiglia. In un problema d'ansia con tratti controllanti, la

ricerca di rassicurazioni può diventare sempre più massiccia. Avallare questa

tendenza blocca l'evoluzione positiva della paziente, non ha una valenza riabilitativa

e rappresenta una collusione con la sua parte malata.

Se gli aspetti manipolatori di un

disturbo di personalità vengono supinamente accettati e peggio ancora

indennizzati, la dinamica negativa si rafforza e si mantiene. Stabilire con

precisione l'esigibilità, in questi casi, è un compito fondamentale che si

impone al perito, il quale non è vincolato all'alleanza terapeutica, come lo è

invece il curante. Le osservazioni peritali, già basate su dati aggettivi e

sulle dichiarazioni dell'assicurata, sono state ulteriormente approfondite e

calate nel contesto concreto attraverso la nuova inchiesta domestica del

03.06.2020. Quanto emerge da tale inchiesta è fondato, coerente, ben

documentato, compatibile con il problema di salute e con le strategie di coping

(fronteggiamento della difficoltà) che sono

state adottate. (…) (doc. AI 113)

Quanto alle singole

mansioni domestiche e alle critiche mosse dal curante alle conclusioni

dell’inchiesta domiciliare - che il dr. __________ ritiene per contro

ineccepibili essendo “ampiamente sovrapponibili” a quanto da lui

concluso - ha osservato che il curante aveva chiaramente la tendenza a

minimizzare ogni capacità funzionale, ritenuto che gran parte dei limiti da lui

riportati, anche se corrispondenti alla realtà, potrebbero comunque facilmente essere

“superati con dei semplici stratagemmi e un po' di buona volontà”. Ha

pure osservato, riguardo alle pulizie che “non è credibile che una donna che

si occupa in maniera meticolosa della propria igiene personale e della propria

estetica accetti di convivere, per due-tre settimane, con un pavimento

"sommariamente pulito". A detta del perito determinati aiuti

forniti dai parenti, come ad esempio lo stirare e il posizionamento dei vestiti

negli armadi curati dalla madre, avrebbero potuto senza problemi essere

eseguiti dall’assicurata, non essendo depressa e avendo integre le necessarie energie.

La delega di tali lavori ai famigliari rientrava secondo il perito “in una

dinamica di dipendenza dai famigliari, forse anche nella ricerca ossessiva di

rassicurazioni, che può e deve essere mitigata, a beneficio stesso dell’assicurata”.

Ha quindi concluso che “l'inchiesta per casalinghe del 03.06.2020 è

dettagliata, coerente, affidabile e tiene conto adeguatamente del dato medico,

delle strategie di coping e dell'esigibilità concreta. Il certificato del Dr. __________,

del 20.07.2020, si mostra invece sbilanciato, nel tentativo di sottolineare solo

dei presunti limiti insormontabili, che però non trovano rispondenza nella

realtà dei fatti, se solo si tengono a mente tutti gli elementi del caso”

(doc. AI 113).

A tali osservazioni, che

sono state integralmente confermate anche dal medico psichiatra del SMR dr. __________

(doc. AI 114), ben motivate e che prendono dettagliatamente posizione sulle

allegazioni del curante, questo Tribunale deve aderire.

Nella certificazione del

14 dicembre 2020 prodotta in questa sede, il dr. __________ ha ribadito quanto

affermato nello scritto del 20 luglio 2020 circa gli impedimenti incontrati

nelle varie mansioni domestiche dall’assicurata, la quale doveva continuare ad

appoggiarsi ai famigliari nella stessa misura rilevata nell’inchiesta

effettuata al domicilio nel 2017, i suoi problemi psichiatrici costringendola ad

isolarsi ed estraniarsi da tutto e da tutti di modo che “anche nei momenti

in cui è più attiva la signora RI 1 riesce ad effettuare solo compiti semplici e

ritualizzati, comunque sempre sotto la supervisione di terzi, vista la sua

estrema paura di sbagliare e di non essere all’altezza del compito”. Ha

quindi contestato l’intervento di un miglioramento delle abilità domestiche della

paziente (doc. C).

In merito a tali

allegazioni si è diffusamente espresso nuovamente il perito in uno scritto del

18 gennaio 2021, nel quale ha innanzitutto ribadito che le divergenze esistenti

con le conclusioni del curante erano limitate al tema dell'esigibilità rispetto

alle mansioni domestiche. Ha quindi tra l’altro affermato:

"

(…) Il curante reputa che vi sia,

in sintesi, un'importante incapacità di fare delle attività, anche le più semplici,

per timore estremo del giudizio dell'altro. Se questo limite ansioso,

effettivamente presente, può essere ammesso rispetto a una performance

lavorativa esterna, non regge invece per le mansioni domestiche abituali, sulle

quali ho già ampiamente preso posizione. La famiglia dell'assicurata ha

un'attitudine supportiva e ampiamente accogliente. Più che di evitamento o di

incapacità intrinseca dell'assicurata a fare le cose, occorre parlare di una

sua abitudine alla delega, per motivi personologici, che non può essere però

avallata quale malattia in senso stretto. (…)

Sulla base delle osservazioni

peritali (non solo sulla base di una segnalazione anonima), in assenza di

depressione e di ricoveri psichiatrici, in presenza di un rimedio farmacologico

assai blando, prescritto per anni senza variazioni e applicando il ragionamento

logico-razionale rispetto alle varie mansioni abituali, ho motivato gli

argomenti che mi permettono di pretendere un adeguato impegno nelle mansioni

domestiche. La descrizione della giornata, con le frequenti uscite al centro

commerciale e tutto quello che ho fedelmente riportato, confermano le

conclusioni sull'esigibilità formulate dal sottoscritto. L'ansia, gli

evitamenti sociali, la rigidità, l'insicurezza nelle azioni, sono giustificate

nel rapporto con un'attività lavorativa esterna, ma non possono implicare una

severa riduzione funzionale nell'ambito della normale routine dell’economia

domestica, tanto più che quest'ultima è meno esosa del passato.” (doc. XII)

A tali conclusioni, che

sono state confermate anche dallo psichiatra del SMR nell’annotazione del 19

gennaio 2021 (con la quale egli ha definito il complemento peritale del dr. __________

“una presa di posizione articolata, completa ed esaustiva che posso

interamente condividere (…)”, doc. XII/2), questa Corte deve aderire,

trattandosi di motivazioni ben motivate formulate dallo specialista che ha

attentamente valutato il caso.

Il dr. __________ critica

in particolare che dalla cura dimostrata dall’assicurata per la propria

immagine sia possibile dedurre un miglioramento delle sue condizioni. Osserva

in proposito che i disturbi alimentari di tipo anoressico di cui aveva sofferto

in passato l’assicurata erano il segnale più evidente di una non accettazione

di sé e di un'attenzione particolarmente ossessiva alla propria immagine. A suo

avviso quindi la cura estrema dedicata all’immagine estetica non sarebbe un

segnale “da leggere come fattori prognostici positivi ma anzi come il

continuo perpetrare di meccanismi difensivi rispetto alla propria angoscia di

risultare inferiore e rifiutata da tutti e come unica strategia efficace per

evadere da un profondo senso di vuoto, tremendamente ansiogeno” (doc. C).

Ora, in proposito il dr. __________

ha fatto notare che malgrado il curante sottolinei la gravità del disturbo

ansioso della paziente, restasse “palese la forzatura, la discrepanza tra la

capacità dimostrata dalla signora con la cura del sé, con le molteplici uscite

ai centri commerciali e le gravi limitazioni che si sostengono invece per le

semplici mansioni domestiche, rispetto alle quali è possibile organizzarsi

anche con una certa flessibilità. Posto che la signora ha la forza di andare

più volte dal parrucchiere, dall'estetista, a fare le unghie col gel ed è

quindi in grado di occuparsi molto di se stessa, posto che l’assicurata ha

riconosciuto comunque, sia con me che con l'assistente sociale, di avere

diverse capacità residue, il limite da me indicato in perizia come casalinga

rimane quello più ragionevole” (doc. XII/1).

A tale argomentazione,

tratta da uno specialista in psichiatria, questa Corte deve aderire, ricordato

peraltro anche come secondo un principio generale delle assicurazioni sociali l’assicurato

ha l’obbligo di diminuire il danno (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3), ciò che

nel caso delle persone occupate nell’economia domestica si traduce nell’obbligo

di contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente

esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro (DTF 133 V 504

consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00; STCA 32.2019.189 del 14

ottobre 2019, consid. 2.16) e nello specifico caso può e deve anche significare

di adoperarsi nelle attività domestiche, giudicate esigibili dal perito

psichiatra, con almeno uguale impegno di quello profuso nella cura della

propria immagine, ribadito come il perito abbia più volte sottolineato che “sulla

base delle osservazioni peritali (non solo sulla base di una segnalazione

anonima), in assenza di depressione e di ricoveri psichiatrici, in presenza di

un rimedio farmacologico assai blando, prescritto per anni senza variazioni”

sia ragionevolmente esigibile dalla ricorrente “un adeguato impegno nelle

mansioni domestiche” (cfr. doc. XII/1).

Il curante critica inoltre

il fatto che il perito abbia fissato la data in cui sarebbe da situare il

miglioramento delle condizioni psichiche per quanto riguarda la capacità nelle

attività casalinghe, osservato che a suo avviso i disturbi di cui è affetta l’assicurata

“hanno purtroppo un decorso cronico e anche in caso di miglioramento si tratta

sempre di progressi molto lenti e graduali. Inoltre trovo molto discutibile

datare tale miglioramento sulla base di una segnalazione anonima che lamenta un’assidua

frequentazione da parte della paziente, di estetista e parrucchiere” (doc. C).

In merito il dr. __________,

dopo aver sottolineato che nel corso del suo esame egli non aveva riscontrato dei

limiti oggettivi totalmente sovrapponibili al passato, ma “piuttosto delle

isole di funzionamento attuali, che sono compatibili con lo svolgimento della

gran parte delle attività domestiche”, ha osservato che effettivamente era

molto difficile stabilire il momento di un miglioramento, visto anche che spesso

le malattie psichiche evolvono in maniera progressiva e non netta. Egli ha

tuttavia argomentato che “il perito deve per forza indicare un mese e un

anno plausibili per il miglioramento, è tenuto a farlo. Ho quindi espresso il

parere che dovevo esprimere; non posso evitare di farlo. Ho scelto perciò una

data ipotetica secondo verosimiglianza preponderante” (doc. XII).

Tale conclusione appare

ragionevole e condivisibile, specie avuto riguardo al fatto che la ricorrente

non adduce elementi che permettano di concludere diversamente. Del resto la

data (27 marzo 2019) dalla quale il perito ha fissato l’intervento del

miglioramento – ovvero il giorno in cui l’amministrazione aveva ricevuto delle

segnalazioni anonime che indicavano un’assidua frequentazione da parte dell’assicurata

di estetista e parrucchiere e che lasciavano quantomeno supporre una riduzione

dell’inabilità precedentemente accertata, doc. AI 81) -

appare con grande

verosimiglianza quantomeno successiva all’effettivo periodo in cui l’assicurata

sembra aver recuperato parte della capacità nelle attività domestiche. In

effetti nella perizia del 16 dicembre 2019 il perito ha affermato che “almeno

a partire dal 27 marzo 2019 il limite funzionale nel contesto dell’economia

domestica non supera il 10%” (doc. AI 95 pag. 19; la sottolineatura è della

redattrice). In sostanza, la data del momento a partire dal quale l’assicurata

ha ridotto il suo limite funzionale nello svolgimento delle faccende domestiche

appare condivisibile, ove peraltro si osservi che il momento in cui i medici situano

la data di un miglioramento o un peggioramento delle condizioni di un assicurato

appare sempre il frutto di una ponderata, ma sempre ipotetica valutazione,

specie nel caso di affezioni psichiatriche che per loro natura difettano di

riscontri clinici obiettivi.

Nemmeno quanto allegato

dal dr. __________ il 15 febbraio e 8 marzo 2021 permette di dipartirsi dalle

conclusioni peritali.

Nelle sue prese di

posizione il curante contesta nuovamente che dall’attenzione per l’aspetto

dimostrato dall’assicurata possa essere intravisto un segnale di autonomia

sottolineando che “l’eccessiva attenzione della paziente rivolta al proprio

aspetto fisico e alla cura della propria immagine esteriore rappresenta per lei

un grave sintomo, collegato ad un senso di vuoto

esistenziale ed una

angoscia talmente profonda da essere inaccessibile per lei e che può essere evitata

solo attraverso un sistema difensivo molto evidente: una sorta di struttura

esterna superficiale per colmare un horror vacui per lei insopportabile. La

componente ossessiva comunque molto presente aggiunge a questa cura estetica

tutta, una serie di rituali e di appuntamenti per lei indispensabili alfine di

tentare di vincere la sua ansia debordante”. Riferisce infine di un

cambiamento importante della situazione generale dell’assicurata nelle ultime

settimane da ricondurre alla partenza del compagno rientrato in Italia e alla

conseguente incertezza rispetto alla custodia della figlia. Tale partenza avrebbe

ulteriormente peggiorato i limiti nello svolgimento delle faccende domestiche (doc.

XVI/1, XXI).

Ora, in proposito si è

nuovamente dettagliatamente espresso il dr. __________ il 23 febbraio 2021(doc.

XVIII/1), confermando le sue precedenti conclusioni e affermando:

"

(…) In esse, si sottolinea come la

cura ossessiva del corpo da parte dell'assicurata sia un sintomo della sua

psicopatologia. Ripeto che riconosco la psicopatologia dell'assicurata, come si

evince dalla perizia. Si tratta di un complesso disturbo d'ansia, che si

traduce anche, tra le altre cose, nell'apprensione per essere sempre in ordine,

nel bisogno di apparire esteticamente impeccabile. Ho riconosciuto i problemi

dell'assicurata, presenti sin dall'età evolutiva e ho soppesato adeguatamente il

loro impatto per quanto riguarda la sua fragilità nei confronti di un'attività

lavorativa sul libero mercato. Ugualmente, ho però dimostrato come analoghi

limiti non siano invece per niente sostenibili, allo stato attuale, rispetto

alle attività domestiche. Il nodo problematico si è creato essenzialmente

perché l’assicurata viene valutata con metodo misto e, come casalinga, presenta

delle abilità maggiori rispetto a quello che potrebbe invece fare come impiegata

presso un datore di lavoro esigente. D'altra parte, non posso condividere certe

asserzioni del curante, che non trovo sostenibili. Non posso proprio

giustificare il fatto che l’assicurata, la quale cura ossessivamente l'estetica

e il suo abbigliamento, con il buon livello di attivazione diurna che presenta,

manifesti poi dei gravi e insuperabili limiti a fare il bucato o a pulire casa,

e altre affermazioni analoghe, che ho già discusso nelle prese di posizione

precedenti e sulle quali non ritorno.

La terapia farmacologica parrebbe

ora in fase di incremento, sebbene si sostenga che negli anni precedenti non

sia stato fatto nulla a causa delle resistenze (prima) invincibili della

perizianda. Accolgo positivamente questo cambiamento e sono ovviamente

d'accordo che la posologia la deciderà lo psichiatra curante, nell'ambito del

rapporto terapeutico di fiducia con la sua paziente. In ogni caso non trovo, in

tutto il rapporto medico, dei dati aggettivi che mi possano portare a

riconsiderare le conclusioni peritali dal punto di vista funzionale, per quello

che riguarda l'ambito domestico. Apprendo che vi sono adesso dei cambiamenti

famigliari, che riguardano la partenza del compagno, per motivi che non vengono

citati. A tal proposito penso che sarebbe da verificare, con l'addetta all'inchiesta

per le persone che si occupano dell’economia domestica, se questo fatto

modifichi qualcosa rispetto all'esigibilità dell'aiuto offerto dai membri della

famiglia. (…) (doc. XVIII/1)

A tali allegazioni si deve

aderire. Del resto, con riferimento alla discrepanza tra le sue conclusioni e

quelle del curante, il perito ne ha nuovamente approfonditamente spiegato i

motivi, facendo notare come quelle del curante si scontrassero pure con quanto

rilevato dall’incaricata dell’inchiesta domiciliare che aveva, come detto, sulla

base delle indicazioni dell’assicurata, formulato conclusioni in merito alle

limitazioni domestiche in perfetta sintonia con quelle del perito. Il perito ha

pure con pertinenza affermato che la psicopatologia di cui è sofferente

l’assicurata, che si traduce tra l’altro “nell'apprensione per essere

sempre in ordine, nel bisogno di apparire esteticamente impeccabile”, non

giustifica tuttavia limiti tanto gravosi nell’espletamento delle attività

domestiche, avuto riguardo al fatto che l’assicurata ha una cura ossessiva per

l'estetica e il suo abbigliamento con “un buon livello di attivazione diurna”.

Quanto infine all’addotto peggioramento

intervenuto nelle ultime settimane a causa della partenza del compagno

dell’assicurata, si dirà in seguito (cfr. consid. 2.11.4).

A tali conclusioni questo

giudice non può che aderire.

Osservato anche che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009;

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.

28a, pag. 353), questo Tribunale deve concludere che le censure sollevate dal

dr. __________ non permettono di scostarsi dalle

pertinenti e motivate conclusioni cui è giunto il perito incaricato

dall’amministrazione. In effetti, nuovamente esaminato il caso, il

perito, nelle ulteriori prese di posizione del 18 gennaio e 23 febbraio 2021, ha

in modo convincente illustrato i motivi per cui le censure del curante,

peraltro scarsamente motivate, non permettono una diversa conclusione per

quanto riguarda sia le diagnosi che le limitazioni sulla capacità lavorativa in

ambito domestico.

Sia peraltro osservato che

la valutazione del dr. __________ non ha omesso di approfondire la severità e

la persistenza del disturbo psichiatrico né di precisare anche i motivi per i

quali occorreva scostarsi dalla valutazione del curante. D'altra parte la

valutazione del curante non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito

psichiatra o dal SMR e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione

delle conseguenze delle affezioni diagnosticate sulla capacità di lavoro

dell’interessata.

Val

qui pure la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al

consid. 2.5 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (STF

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017), che la perizia del dr. __________

non ha applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile e non si è limitata a rilevare che le problematiche

psichiatriche di cui soffre l'assicurata non sono resistenti alla terapia, ma

ha verificato l’incapacità lavorativa sulla base di una valutazione

puntuale ed oggettiva.

Occorre quindi concludere

che l’assicurata ha contestato le conclusioni peritali senza tuttavia fornire

elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare

inattendibili le conclusioni del dr. __________ e del SMR e, quindi,

dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa nella

decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto è stata

prodotta documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la

presenza di altre patologie invalidanti o di un’inabilità lavorativa duratura e

rilevante antecedente al mese di ottobre 2020 o di un peggioramento successivo

alla perizia del dr. __________ e entro la data della decisione contestata (osservato

che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa

di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento

contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1; sulle denunciate ripercussioni

della partenza del compagno cfr. in seguito al consid. 2.11.4).

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Questa Corte ritiene

pertanto che lo stato di salute della ricorrente sia stato approfonditamente

vagliato, segnatamente dal dr. __________, prima dell'emanazione della

decisione qui impugnata (del 14 ottobre 2020) data che, come detto, segna il

limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali

(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014

del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3).

Del resto val la pena di

nuovamente ribadire che le conclusioni del dr. __________ sono stata avallate

integralmente anche dallo psichiatra del SMR (cfr. doc. AI 96), definendo

nell’Annotazione del 19 gennaio 2021 il complemento peritale del dr. __________

una presa di posizione “articolata, completa ed esaustiva che posso

interamente condividere” (doc. XII/2).

A proposito del medico SMR

non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato

- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI

risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici

per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi

ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi

chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo

modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e

assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve

così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa

invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14

luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In conclusione,

rispecchiando la valutazione del dr. __________ e del SMR, unitamente alla

documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), richiamato pure l'obbligo

che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 138 V 218 consid. 6, 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti, 115 V 142

consid. 8b) che se dall’aprile 2014 l’assicurata va considerata inabile

completamente nell’attività lavorativa esercitata e nella misura dell’80% in

ogni altra adeguata, a far tempo dal marzo 2019 è intervenuto un miglioramento

rispetto alla situazione esistente al momento della resa della decisione del 18

gennaio 2018 con un’abilità nelle attività domestiche del 90%.

La refertazione medica

agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del provvedimento contestato,

senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va fatto

presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla

convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare

il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata

delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 e rinvii). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.

2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4

cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

2.10. Grado d’impedimento per la

parte lucrativa

Per quanto concerne il

grado di invalidità quale salariata e, quindi, l’aspetto economico,

accertata quindi un’invariata capacità lavorativa residua dell’assicurata

dell’80% in un’attività lucrativa adeguata, l'Ufficio AI ha correttamente

confermato il grado d’invalidità dell’80% determinato in occasione della

decisione di attribuzione della rendita del 18 gennaio 2018, utilizzando il

consueto metodo ordinario di confronto dei redditi (doc. AI 98).

Tale conclusione, rimasta

peraltro incontestata, va confermata.

2.11. Grado d’impedimento

per la parte casalinga

2.11.1. L'invalidità delle persone che

si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la

rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto una ripartizione

delle singole attività domestiche sulla base di un massimo – che nel caso

concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3087

CIGI prevede:

" Di regola,

si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica

comprendono le seguenti attività usuali:

Attività

Massimo %

1. Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare,

apparec-

chiare, effettuare la pulizia quotidiana della

cucina, gestire le scorte)

50

2. Pulizia e ordine dell’alloggio (riordinare, spol-

verare, passare l’aspirapolvere, lavare i pavi-

menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola,

effet-

tuare pulizie approfondite, curare le piante, il

giardino e le aree adiacenti, eliminare i

rifiuti) e

cura di animali domestici

40

3. Acquisti

(acquisti quotidiani e spesa

settimana-

le) e altre commissioni

(posta,

assicurazioni,

uffici pubblici)

10

4. Bucato e cura dei vestiti

(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,

ram-

mendare, pulire le scarpe

20

5. Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari*

50

* Nella cerchia

dei familiari rientrano il coniuge, il partner registrato o il convivente di

fatto (partner) dell’assicurato. Sono considerati familiari anche tutti i

parenti in linea retta con l’assicurato o il suo coniuge/partner e i minori

accolti nella famiglia a scopo di affiliazione. "

Le cifre 3088 e 3089 CIGI dispongono:

" Di norma,

vanno applicati la ripartizione delle attività e i rispettivi limiti massimi di

cui al N. 3087. Devono sempre essere prese in considerazione tutte le attività

(ad eccezione del n. 5). Si può procedere a una ponderazione diversa soltanto in

caso di divergenze molto forti dallo schema (I 469/99; RCC 1986 pag. 244). In

ogni caso il totale delle attività dev'essere sempre del 100 per cento

(Pratique VSI 1997 pag. 298).

[…] (esposto un esempio)

Nell’ambito della determinazione delle limitazioni nelle mansioni

consuete a seguito del danno alla salute non si può tenere conto dei servizi

forniti all'assicurato nell'economia domestica da terzi (p. es. familiari,

vicini, personale ausiliario), gratuitamente o a pagamento, già prima dell'insorgere

del danno alla salute. Questi servizi non vanno dunque considerati né

nell’elenco delle attività, né per la ponderazione di queste ultime e nemmeno

per la determinazione delle limitazioni."

Infine,

la cifra 3090 CIGI prevede:

" In virtù

dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia

domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). Un maggiore

dispendio di tempo può essere riconosciuto soltanto se l'assicurato non è in

grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di

lavoro e necessita dunque dell'aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).

L'interessato deve inoltre ripartire il suo lavoro in funzione della nuova

situazione e ricorrere all'aiuto dei familiari. L'aiuto di questi ultimi va

oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere da loro qualora l'assicurato non

avesse subito un danno alla salute (DTF 133 V 504, consid. 4.2). L'inadempienza

parziale o totale dell’obbligo di ridurre il danno da parte dell'assicurato ha

conseguenze per la determinazione delle limitazioni nelle varie attività."

Il TF ha già avuto modo di

stabilire che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di

mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi

sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui

compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291

consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità

giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si

giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128

V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’allora TFA, in una

sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF

9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente confermare la

legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art.

27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo

l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze

concrete.

Se, tuttavia, non è

possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è

effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di

lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva

(Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985,

pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del

29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Con riferimento agli

assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza

9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19

pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in

ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per

l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla

patologia psichica (cfr. la STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid.

2.14).

2.11.2. Nella presente fattispecie,

l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

del 27 maggio 2020, sfociata nel rapporto del 3 giugno 2020 (doc. AI 97),

tenendo conto delle limitazioni evidenziate dal profilo medico nella perizia

del dr. __________ e nel rapporto del SMR del 27 febbraio 2020 (che valutavano,

dal profilo medico-teorico, la percentuale di impedimenti in ambito domestico

nella misura del 10% dal marzo 2019, doc. AI 96), ha stabilito quanto segue:

" (…)

5. ATTIVITÀ - descrizione

degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1 Pasti

Pulire/pelare/sbuccia-re, cucinare, apparec- chiare,

effettuare la pulizia quotidiana della cucina, gestire le scorte

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

In

questi ultimi due anni e mezzo dichiara essersi dedicata regolarmente alla

preparazione del pranzo, anche perché la figlia non si ferma in mensa a scuola

e abitano a pochi minuti di

distanza

dall'edificio scolastico. Da sempre poi predilige menù di facile preparazione e

poco elaborati, a volte già precotti, altre volte sua madre le offre del cibo

già pronto. Anche per la cena vale la stessa abitudine, spiega la stessa, a

volte prepara dei piatti caldi semplici, altre volte qualcosa di freddo e

quando si sente poco bene chiede al compagno di aiutarla o di sostituirla nella preparazione, ma di regola se ne

occupa lei. Terminati i pasti spiega poi come debba immediatamente procedere

nel riordino e nel riassetto delle

stoviglie e nella pulizia del piano cottura poiché tralasciare questi gesti significa per lei accrescere lo stato ansioso; la sera

il compagno la aiuta nel disbrigo di tali incombenze.

Come

si evince da quanto dichiarato, trovando strategie diverse, rassicurata è riuscita

fino ad oggi a occuparsi delle attività qui considerate e il fatto che i

familiari collaborino, così come descritto, è da ritenersi esigibile, come

peraltro vuole la giurisprudenza. La percentuale d'impedimento del passato non è quindi più

giustificata, così come anche medicalmente sostenuto.

5.2 Pulizia e ordine dell’alloggio

Riordinare, spolvera- re, passare l’aspira- polvere,

lavare i pavi- menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effettuare

pulizie ap- profondite, curare le piante, il giardino e le aree adiacenti,

elimi- nare i rifiuti e cura di animali domestici

importanza assegnata

25%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

5%

Come

in passato si definisce una maniaca del controllo e dell'ordine e si descrive

attiva nelle pulizie dell'appartamento, sia in quelle giornaliere (come il

riordino) sia in quelle settimanali, più

approfondite, come la pulizia dei bagni o dei pavimenti.

Rispetto

a quanto accadeva una volta ha poi imparato a suddividere i lavori di pulizia, procedendo

appunto da sola e “a tappe”, facendo cioè qualcosa tutti i giorni, il che le permette

di non accumulare i lavori e di controllare quindi anche la sua ansia, spiega

la stessa. Ogni due settimane sostituisce anche regolarmente la biancheria dei

letti, dichiara la stessa, compreso il

cambio della figlia. Da sempre è il compagno invece che elimina i rifiuti.

Da

quanto dichiarato, trovando appunto strategie diverse e organizzando il lavoro differentemente

(suddividendo i lavori), rassicurata si descrive capace di affrontarli, poco

alla volta e la collaborazione del compagno è da ritenersi esigibile, almeno in

parte. La percentuale sopra esposta ne tiene quindi conto e considera lo sforzo

e la maggior fatica, nei giorni

più critici; ma è appunto contenuta, data l'autonomia dichiarata e medicalmente

certificata.

5.3 Acquisti e altre commissioni

Acquisti quotidiani, spesa settimanale e posta,

assicurazioni, uffici pubblici

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

2%

Come

in passato ammette la fatica nell'uscire di casa e recarsi a fare la spesa o

altri acquisti, poiché questo la

costringe ad incontrare persone sconosciute e accresce la sua ansia. Ciò

nonostante dichiara di occuparsi della spesa giornaliera, roba appunto di poco conto,

e predilige gli orari dove sa di non incontrare troppa gente. Della spesa

settimanale se

ne

occupa invece insieme al compagno, alcune volte rimane a casa e chiede alla

figlia di accompagnarlo nell'incombenza,

a dipendenza di come si sente. Suo padre

invece, da sempre, tiene e gestisce la sua contabilità e quella della nipotina,

cosa che l’assicurata non si ritiene in

grado di fare.

Nonostante

la fatica espressa nell'uscire di casa, rassicurata si occupa degli acquisti necessari nella misura sopra indicata e la

collaborazione dei familiari è da ritenersi esigibile, così come vuole la giurisprudenza. La percentuale

sopra esposta considera quindi la maggior fatica e le difficoltà inerenti al

disbrigo delle questioni amministrativo-burocratiche, delegate appunto al padre ed è pertanto contenuta, il

che è anche coerente con quanto certificato in sede peritale.

5.4 Bucato e cura vestiti

Lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,

rammendare, pulire le scarpe

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

0%

percentuale di invalidità

0%

Come

in passato dichiara di occuparsi del bucato in modo regolare e puntuale, senza

riferire difficoltà, mentre i familiari

la aiutano nel trasporto della cesta dei panni. Non utilizza l'asciugatrice bensì stende ogni cosa. Anche nello stiro, ammette come sia riuscita ad

organizzarsi differentemente, stirando appunto più spesso ed evitando quindi

che i panni si ammucchino, il che andrebbe ad

alimentare

il suo stato ansioso. Non si è infine mai

dedicata a lavori come il rammendo.

Grazie

ad una diversa organizzazione ed affrontando i lavori non appena necessario, rassicurata si descrive capace di farvi fronte

personalmente e la collaborazione dei familiari, così come descritta, rimane esigibile. Visto quanto

dichiarato e quanto certificato in sede peritale, la percentuale d'impedimento

è quindi nulla.

5.5 Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari

Il coniuge, il partner registrato o il convivente di

fatto (partner) dell’assicurato; tutti i parenti in linea diretta con

l’assicurato o il coniuge/partner e i minore accolti nella famiglia a scopo

di affiliazione

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

3%

Come

già dichiarato in passato si descrive una madre attenta e premurosa nei

confronti di sua figlia, che definisce

comunque come una ragazza in piena età adolescenziale e che è anche seguita a livello psicologico (SMP) e scolastico

(sostegno). Si descrive puntuale nel mantenere i rapporti con i terapisti ed i

docenti della figlia (compresi quelli di sostegno). Ci sono giorni in cui la

fatica è molta, ammette rassicurata, soprattutto quando è confrontata a

degli

imprevisti ed è sempre molto apprensiva nei confronti della ragazza; che sta terminando

la terza media. La figlia non ha hobby extrascolastici (sportivi o ricreativi),

l'unico appuntamento settimanale dove l’assicurata la accompagna regolarmente

(ora sospeso causa COVID) si trova al SMP e si tratta di un piccolo gruppo di

ragazzi seguiti in terapia dallo psicologo __________ e da un'educatrice. Il

compagno la aiuta nell'educazione e nella crescita della ragazza, seguendola ad

esempio nei compiti durante i fine settimana e trascorrendo del tempo con lei.

Visto

quanto dichiarato e quanto certificato in sede peritale, per la maggior fatica,

si riconosce una percentuale

d'impedimento che rimane comunque contenuta e che tiene conto della

collaborazione del compagno, in parte appunto dovuta ed esigibile.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

10%

n

Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il

grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e

salario orario versato

Compagno, figlia e padre

dell’assicurata (per la parte ammnistrativa).

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla

capacità al lavoro? Trattasi di revisione” (doc. AI 97)

2.11.3. Nel suo ricorso l’assicurata

censura innanzitutto il fatto che l’inchiesta economica sia stata effettuata, a

causa della situazione legata al COVID-19, telefonicamente e non in

presenza, come invece era avvenuto in occasione dell’inchiesta del 13/16

ottobre 2017 (doc. AI 68). Su tale censura l’assistente sociale __________ si è

espressa come segue:

"

(...) In primo luogo si rende

attenti a come l'inchiesta telefonica sia avvenuta in completo accordo con l’assicurata

stessa, decisione presa da entrambe le parti e legata alla situazione straordinaria

che stiamo purtroppo ancora vivendo, legata al COVID 19. L'inchiesta è stata effettuata

sì telefonicamente, tuttavia alla stregua di un’inchiesta in loco e con la

raccolta esaustiva delle informazioni

necessarie alla valutazione, nel rispetto chiaramente della privacy da entrambe

le parti. Per questo non si vede il motivo di una simile contestazione, dato

che le dichiarazioni rilasciate sarebbero state le medesime di un'inchiesta svoltasi

in loco. In aggiunta a ciò le condizioni famigliari della medesima e la

composizione del nucleo famigliare non è mutata nel tempo e già in passato mi

ero recata al suo domicilio, pertanto ricordo gli spazi e i locali. Si chiede

pertanto di riconoscere pieno valore probatorio all'inchiesta del 03.06.2020.”

(scritto 16 novembre 2020, doc. IV/1)

Ora, di regola il grado di

invalidità mediante il metodo specifico del confronto dei campi di attività e,

quindi, la determinazione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete,

giusta l’art. 28a cpv. 2 LAI per gli assicurati che non esercitano un’attività

lucrativa, ma svolgono le mansioni consuete, avviene con un accertamento sul

posto. Tuttavia la prassi amministrativa prevede nondimeno la possibilità di rinunciare

a un accertamento sul posto, inserendo in tal caso una breve motivazione

nell’incarto (marg. 3081 e 3082 CIGI; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit.,

all’art. 28a LAI n. 174 p. 371).

Nella fattispecie concreta va

avantutto rilevato che le conclusioni tratte dall’assistente sociale coincidono

con quelle del perito psichiatra (10% di limitazione in ambito domestico). Sia

peraltro nuovamente ricordato che in presenza di affezioni psichiatriche la

giurisprudenza sottolinea che, di massima, alla perizia specialistica in ambito

psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per

le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente

sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia

psichica (cfr. STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in

SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86; cfr. anche la STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019,

consid. 2.14).

Nella

fattispecie, a ragione l’assistente sociale ha sottolineato come la decisione

di effettuare l’inchiesta al telefono, vista la particolare situazione legata

al COVID-19, sia stata presa in accordo con l’assicurata, la quale, benché

all’epoca non ancora patrocinata, era senza dubbio in grado di valutare

correttamente una simile opzione. Del resto l’interessata nulla ha eccepito in

merito nemmeno in occasione delle osservazioni presentate avverso al progetto

di decisione del 18 giugno 2020, e quindi a meno di un mese dall’inchiesta

telefonica del 27 maggio 2020, rilevato come in tale occasione ella si si è

limitata ad eccepire le conclusioni mediche producendo la certificazione 20

luglio 2020 dello psichiatra curante (doc. AI 97, 104, 109). Come esposto

dall’assistente sociale nel complemento del 16 novembre 2020, l’inchiesta è

stata effettuata sì telefonicamente, ma “alla stregua di un’inchiesta in

loco e con la raccolta esaustiva delle informazioni necessarie alla

valutazione, nel rispetto chiaramente della privacy da entrambe le parti”

(doc. IV/1). Decisivo appare inoltre il fatto che in occasione della nuova

valutazione domiciliare le condizioni famigliari e abitative dell’assicurata e

la composizione del nucleo famigliare non erano – peraltro incontestatamente - mutate

e che la valutazione sia stata effettuata dalla signora __________, ovvero dalla

medesima persona che già aveva effettuato la prima inchiesta domiciliare il 13

ottobre 2017 (doc. AI 68 e 85) e che quindi già ben conosceva non solo

l’assicurata, ma anche gli spazi e i locali abitativi, la relativa

organizzazione e la composizione del nucleo famigliare, rimasti invariati

rispetto alla precedente valutazione effettuata due anni prima. Come a ragione

affermato dall’assistente sociale, non vi sono quindi ragioni per ritenere che

l’effettuazione dell’inchiesta in presenza invece che al telefono avrebbe

portato ad una diversa valutazione, in quanto le dichiarazioni rilasciate dall’assicurata

sarebbero state le medesime (cfr. anche doc. IV/1).

Del resto, l’assistente sociale

ha agito nel rispetto delle direttive procedendo nel corso della telefonata ad

interpellare l’assicurata in merito alle attività casalinghe e in particolare a

quelle in cui era totalmente o notevolmente impossibilitata a esercitarle o per

le quali necessitava di un maggiore dispendio di tempo (cfr. CIGI marg. 3082

segg).

Contrariamente

a quanto sostiene la ricorrente non vi sono pertanto circostanze che possano in

qualche modo far apparire l’accertamento domiciliare effettuato dall’assistente

sociale telefonicamente come insufficiente o in qualche modo lacunoso. Sia

peraltro sottolineato che non si riscontrano discrepanze tra le indicazioni

fornite dall’assicurata all’assistente sociale e quelle emerse nel corso della visita

peritale di fronte al dr. __________ (cfr. STF 8C_157/2017 del 6 novembre 2017).

Si

deve quindi concludere che la rinuncia dell’Ufficio AI all’accertamento sul

posto, vista la situazione particolare legata alla pandemia e visto l’espresso

accordo dell’assicurata, si ravvisa come una scelta sostenibile, ragione per

cui si può prescindere da un ulteriore accertamento al domicilio senza che ciò

integri gli estremi di una violazione del principio inquisitorio (valutazione

anticipata delle prove, DTF 136 I 229 consid. 5.3).

All’inchiesta domiciliare del 27

maggio/3 giugno 2020 va quindi riconosciuto pieno valore probatorio.

Non può essere seguita la

ricorrente laddove pretende di dedurre un obbligo per l’assistente sociale, in

occasione della stesura del rapporto di inchiesta domiciliare, di sottoporne

preventivamente una bozza all’assicurato. Secondo la prassi e la giurisprudenza

per conferire valore probatorio ad un rapporto di inchiesta domiciliare è

necessario che lo stesso sia eseguito da una persona qualificata che ha avuto

sufficiente conoscenza delle circostanze famigliari e abitative e delle

limitazioni risultanti dalle diagnosi mediche, tenendo conto delle indicazioni

fornite dalla persona assicurata. Il testo del rapporto, che deve riportare

anche eventuali opinioni discordanti tra i partecipanti, deve essere

plausibile, motivato e indicare dettagliatamente le singole limitazioni ed

essere in ogni caso conforme alle indicazioni fornite in sede di inchiesta (STF

9C-921/2011 consid. 3.3.1 del 22 febbraio 2012 con riferimento anche a STF 9C_90/2010 del 22 aprile 2010 consid. 4.1.1.1;

STFA I 90/02 del 30 dicembre 2002 E. 3.2.3, non pubblicato in DTF 129 V 67, ma

in AHI 2003 p. 215). E questo a prescindere dal fatto che la ricorrente, in

occasione delle osservazioni formulate al progetto di decisione del 6 novembre

2017, nulla ha eccepito in tal senso né ha fatto valere che l’assistente

sociale David avesse in qualche modo verbalizzato erroneamente le indicazioni da

lei fornite.

2.11.4. Per quanto riguarda le altre puntuali

contestazioni, l’assicurata ha censurato la valutazione dell’assistente sociale,

giungendo ad una limitazione complessiva dello 33.5%, sollevando una serie di contestazioni

come segue:

"

(…)

10.4.1. Pasti

Nel 2017 a questo ambito la signora

__________ aveva assegnato un'importanza del 35%, con una percentuale di

impedimento del 40% e un grado di invalidità del 14%. Alla base di questo grado

di invalidità vi erano le considerazioni che seguono. L'assicurata aveva

ammesso di cucinare solo perché sua figlia ed il suo compagno dovevano

mangiare. L'assistente sociale annotava che da sempre rassicurata prediligeva

cibi precotti oppure surgelati, che non le richiedevano un grande dispendio di

tempo né di energie. La signora __________ indicava inoltre che "ci sono

giorni dove, a causa della grande stanchezza ed il mal di testa, terminato il

pasto va a stendersi, delegando le pulizie e il rassetto delle stoviglie al compagno,

che volentieri la sostituisce". Se ne deve dedurre che è solo nei giorni

in cui non si sente bene che l’assicurata non provvede alle pulizie e al

riassetto delle stoviglie.

Vediamo ora cosa è stato riportato

sul rapporto di inchiesta del 3 giugno 2020 al punto 5.1:

(...).

Se si esaminano i due resoconti ci

si accorge che le modalità, l'impegno e le limitazioni nella preparazione dei

pasti e del riassetto della cucina è rimasto invariato. Ora come allora con

grande fatica rassicurata prepara i pasti per la famiglia, prediligendo cibi

precotti e surgelati e procede alla pulizia e al riordino della cucina. Solo

quando non si sente bene (stanchezza o mal di testa) subentra il compagno che

la sostituisce. Queste dinamiche erano già presenti nel 2017 e si ritrovano

riproposte nella medesima modalità ed estensione anche nel 2020. Per cui, se

nel 2017 era stata assegnata a questa mansione un'importanza del 35% e una

percentuale di impedimenti del 40% con un grado di invalidità del 14%, non si

vede per quale recondita ragione, visto che la situazione è rimasta invariata,

le si debba ora assegnare una percentuale nulla di impedimento, ritenuto poi

che il compagno l'aiutava allora come ora.

Se ne deve quindi concludere che la

percentuale degli impedimenti del 40%

deve essere confermata, così come

il grado di invalidità del 14%.

10.4.2. Pulizia e ordine

dell'alloggio

Nel rapporto 2017 a questa mansione

era stata attribuita un'importanza del 20% con una percentuale di impedimento

del 50% e una percentuale di invalidità del 10%. Nel rapporto 2020 a questa

mansione è stata assegnata un'importanza del 25%, una percentuale di

impedimento del 20% e un tasso di invalidità del 5%.

Dalla descrizione presente nel

rapporto 2020 si evince che l’assicurata è riuscita, con strategie diverse e

organizzando il lavoro differentemente, ad affrontare queste mansioni poco alla

volta e con l'aiuto del compagno. La signora __________ aveva esposto una

percentuale di impedimento del 50% nel 2017 e solo del 20% nel 2020. Appare più

adeguata una percentuale di impedimento del 30% invece di solo il 20%, per

meglio considerare il maggior sforzo e la maggior fatica, soprattutto nei

giorni critici.

Pertanto, il grado di invalidità

andrebbe aumentato dal 5% al 7,5%.

10.4.3. Acquisti e altre commissioni

Nel rapporto 2017 la signora __________

aveva assegnato un'importanza del 10%

con una percentuale degli

impedimenti del 50% e un grado di invalidità del

5%. Nel rapporto 2017 veniva

segnalato un importante ritiro sociale, trascorrendo la ricorrente gran parte

del tempo a casa. Il fatto di uscire e recarsi nei negozi per la spesa era

vissuto dall'assicurata come una gran fatica, che andava ad aumentare la sua

ansia. Per questo, solo quando se la sentiva, provvedeva agli acquisti

giornalieri, ma senza regolarità e poi tornava subito a casa. La spesa

settimanale la faceva invece insieme al suo compagno o a sua madre. Era invece

il padre dell'assicurata che da sempre teneva e gestiva la sua contabilità e

quella della bambina.

Rispetto al 2017 nel rapporto 2020

si evince che l’assicurata, pur a fatica,

riesce ad occuparsi della spesa

giornaliera e predilige orari dove sa di non

incontrare troppa gente. Per quanto

concerne la spesa settimanale e la gestione della contabilità, tutto è rimasto

invariato.

Alla luce di queste circostanze,

ritenuto che vi è stato apparentemente solo un piccolo miglioramento per quanto

attiene alla spesa giornaliera, appare più equo considerare una percentuale

degli impedimenti del 30% invece del 20% (per rapporto al 50% definito nel

rapporto 2017), con una percentuale di invalidità del 3% invece del 2%.

10.4.4. Bucato e cura vestiti

Nel rapporto 2017 la signora __________

aveva assegnato un'importanza della

mansione del 20%, una percentuale

degli impedimenti del 40% con una

percentuale di invalidità dell'8%. Nel

rapporto 2020 invece l'importanza assegnata è del 15%, con una percentuale

nulla di impedimenti e di invalidità. L'unica differenza esistente nello

svolgimento di questa attività tra i due rapporti è riconducibile al fatto che

rassicurata nel 2020 ammette di essere riuscita a organizzare differentemente

lo stiro dei panni, che viene ora eseguito più spesso, evitando così che i

vestiti si ammucchino, a beneficio del suo stato ansioso.

Visto che l’assicurata incontra comunque

maggiori difficoltà e sforzi organizzativi nell'eseguire questa mansione, non è

giustificata una riduzione

degli impedimenti dal 40% a 0%. Si

ritiene più corretto considerare una percentuale di impedimenti del 20% e quindi

un grado di invalidità del 3%, per tenere in debita considerazione questi aspetti.

10.4.5. Cura e assistenza ai

figli e/o familiari

Nel rapporto 2017 la signora __________

ha assegnato a questa mansione

un'importanza del 10% con una

percentuale degli impedimenti del 40% e una percentuale di invalidità del 4%. Nel

rapporto 2020 invece l'importanza assegnata è del 15% con una percentuale degli

impedimenti del 20% e una percentuale di invalidità del 3%. Se si esaminano

comparativamente i due rapporti, ci si rende conto che sono praticamente

sovrapponibili circa le difficoltà e le ansie che l’assicurata incontra nella

cura e nell'assistenza della figlia. Per cui, mal si comprende come la

percentuale degli impedimenti possa essersi ridotta dal 40% al 20%. Vista la

situazione immutata, deve essere riconfermata la percentuale degli impedimenti

del 40% che, tenuto conto di un'importanza assegnata del 15%, determina una

percentuale di invalidità del 6%.”

In merito, l’assistente

sociale nell’annotazione del 16 novembre 2020 (doc. IV/1) si è espressa come segue:

"

(…) In seconda battuta, ma non di minore importanza, vorrei far notare come

le osservazioni inoltrate tramite il rappresentante legate in sede di ricorso

al TCA contestano sostanzialmente il grado di impedimento attribuito a ciascuna

mansione, ma non aggiungono elementi di novità rispetto a quanto dichiarato in

sede di inchiesta telefonica dall'assicurata stessa.

A questo proposito vorrei

sottolineare come l'inchiesta abbia tenuto conto prioritariamente dei limiti

funzionali a dossier, limiti che sono mutati nel tempo, dato il miglioramento intercorso;

come da esaustiva perizia redatta dal Dr. __________, il quale, interpellato

dal nostro SMR in sede di osservazioni, ha avallato in pieno il rapporto

redatto dalla sottoscritta.

Per concludere, l'inchiesta per

casalinghe del 03.06.2020 è dettagliata, coerente, affidabile e tiene conto

adeguatamente del dato medico, delle strategie di coping e dell'esigibilità concreta

(GED 22.09.2020).

Nella valutazione degli impedimenti

si è anche considerata la possibilità e l'obbligo della stessa di ridurre il

danno (tramite ad esempio una più consona distribuzione del carico di lavoro

sull'intera giornata o l'acquisto di appositi mezzi ausiliari, atti a

facilitare lo svolgimento delle singole attività) al fine di migliorare la

propria capacità lavorativa. Non da ultimo è stata considerata la

collaborazione dei familiari, così come vuole la giurisprudenza.

A titolo abbondanziale si rende

attenti anche al fatto che ciò che è stato dichiarato alla sottoscritta (in

sede d'inchiesta telefonica) sono le medesime dichiarazioni rilasciate dall'assicurata

in fase peritale; fatto rilevato anche dal Dr. __________:

“Rispetto a queste prese di

posizione del collega, in primis non trovo delle buone ragioni permettere in

discussione quello che la paziente ha descritto alla signora __________ in sede

di inchiesta, posto che le osservazioni della signora __________ sono

ampiamente sovrapponibili a quanto io stesso avevo recepito, mentre si nota

chiaramente la tendenza del curante a

minimizzare ogni capacità

funzionale. Gran parte dei limiti riportati dallo psichiatra curante, se

corrispondessero alla realtà, sarebbero comunque facilmente superabili con dei semplici

stratagemmi e un po' di buona volontà.”

(GED 22.09.2020).

Visto quanto sin ora scritto, le

conclusioni del rapporto casalinga del 3.06.2020 sono confermate

integralmente."

Innanzitutto va

sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica. Questo aspetto non è, del resto, stato

specificatamente contestato.

In secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle

faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l’insorgente non

contesta che lei stessa ha delegato alcune attività ai familiari, in

particolare al compagno e alla madre e in minor misura alla figlia 15enne.

Nei casi come quello in

esame occorre in effetti tenere conto anche della ripartizione dei compiti e

dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla

prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159

cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in

casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali

d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior

impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della

collaborazione dei famigliari, in particolare del marito.

A tal proposito va poi nuovamente

attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di

diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni

sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le

persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria

iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro

capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale

ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari

circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00;

STCA 32.2019.189 del 14 ottobre 2019).

Stanti le considerazioni

esposte, esaminate le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti

dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili

elementi che consentano di metterne in dubbio l'attendibilità, la valutazione

operata risultando conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in

particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima non solo nell'ambito

dell'inchiesta domiciliare, ma anche di fronte al perito psichiatra __________.

In effetti, nel rapporto del 27 febbraio 2020, e quindi antecedente all’inchiesta

domiciliare del 27 maggio 2020, il dr. __________, psichiatra del SMR, dopo aver

descritto in generale le limitazioni consistenti nella “ridotta flessibilità,

ridotta capacità di impiegare le proprie competenze, ridotta assertività,

difficoltà nel contatto con gli altri e nell’integrazione nel gruppo”,

sulla base della perizia del dr. __________ aveva così illustrato le

limitazioni nell’attività casalinga:

"

Pasti (pulire/pelare/sbucciare,

cucinare, apparecchiare, effettuare la pulizia quotidiana della cucina, gestire

le scorte).

L'assicurata si occupa generalmente

di preparare i pasti per tutti. L'aiuto della madre è sicuramente confortevole,

soprattutto quando questa le offre dei cibi già preparati da portare a casa, ma

tale aiuto non risulta indispensabile per motivi medici, in una assicurata che

presenta dei limiti ansiosi nel confronto con la realtà esterna, ma non di

certo nel confronto con i fornelli di casa.

L'aiuto episodico del compagno per

preparare i pasti serali è apprezzabile, anche in un'ottica di normale

collaborazione tra i conviventi. Tuttavia, il problema dell'assicurata è quello

di affrontare il contatto con gli altri e di gestire i problemi educativi della

figlia, non quello di preparare routinariamente il cibo per la famiglia, cosa

che abitualmente sa fare. In questa attività domestica non sono ammissibili dei

limiti di alcun

genere.

Pulizia e ordine dell'alloggio (…)

e cura di animali domestici

L'assicurata si occupa, con

precisione fin troppo meticolosa, di tutti questi aspetti, e anche in maniera

efficace. Se poi chiede l'aiuto di terzi per un suo maggior bisogno di

sicurezza e di controllo, questo aiuto non è tuttavia indispensabile per espletare

Fatti

i suddetti compiti in maniera normalmente adeguata.

Acquisti (acquisti quotidiani e

spesa settimanale) e altre commissioni

(posta, assicurazioni, uffici pubblici)

Le condizioni cliniche

dell'assicurata le permettono tranquillamente di andare a fare la spesa.

L'aiuto del compagno va considerato come un'abitudine o preferenza, ma non è

necessario, in considerazione della capacità

dell'assicurata di frequentare

negozi e centri commerciali quando si tratta di andare a passeggio, di uscire,

di vedere o comprare vestiti, di occuparsi della sua persona. Per gli aspetti

amministrativi la signora ha effettivamente

bisogno del padre (ma andrebbe bene

anche il compagno). In questo ambito non è necessario che il padre si

sostituisca in tutto e per tutto alla figlia, la quale è pur sempre dotata di

una normale intelligenza e non è depressa,

Se l'uomo lo fa, questo servizio

non è comunque imposto dalla condizione di salute della figlia. Sarebbe infatti

sufficiente una supervisione sui pagamenti e sugli aspetti amministrativi, che possono

e dovrebbero essere gestiti in prima persona dall'assicurata, senza

deresponsabilizzarla totalmente.

Bucato e cura dei vestiti

(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,

rammendare, pulire le scarpe)

L'assicurata si occupa abitualmente

e autonomamente di tutti questi aspetti. Nessun limite è ammissibile,

considerato l'attuale stato di salute.

Accudimento dei figli o di altri

familiari

L'assicurata accudisce la figlia.

Non le fa mancare nulla e la segue nei compiti. Semmai la controlla troppo,

trasferendo su di lei le sue eccessive preoccupazioni. Gestisce con fatica l'interazione

con i soggetti scolastici e con altri genitori, ma ce la fa. Nessun limite è

ammissibile in questo ambito.” (Rapporto SMR del 27 febbraio 2020, doc. 96)

Alla luce di tale

dettagliato rapporto, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti

relativi alle singole mansioni domestiche illustrate dall’assistente sociale sono

del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica

dal perito e, quindi, dal medico SMR (che hanno appunto fissato un’inabilità,

medico-teorica, del 10% nell’attività di casalinga dal marzo 2019 e continua; cfr.

DTF 128 V 93; cfr. anche STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018; 9C_313/2007

dell’8 gennaio 2008 consid. 4.1; STCA 32.2018.209 del 14 ottobre 2019, consid.

2.15).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le

circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado

d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito

dall'UAI.

Con particolare riferimento alle puntuali allegazioni ricorsuali riferite alle

attività domestiche, il TCA non ha motivo di scostarsi dalle dettagliate,

approfondite, motivate e convincenti considerazioni espresse dall’assistente

sociale delegata al compito di valutare la situazione dell’assicurata.

Sia in proposito

effettivamente ribadito che in virtù dell’obbligo di ridurre il danno,

l’assicurata è tenuta a ripartire al meglio le sue incombenze e ricorrere

all’aiuto dei famigliari. Come descritto nel marginale 3090 della CIGI, "l'aiuto

dei familiari va oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere da loro

qualora l'assicurato non avesse subito il danno alla salute".

Inoltre, le conclusioni dell’assistente sono conformi alle indicazioni fornite

dall'assicurata non solo di fronte al perito dr. __________, ma anche

nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, durante la quale non è richiesto un

esame pratico di verifica per essere attendibile bensì è l'occasione di

esprimere liberamente gli impedimenti nello svolgere le mansioni consuete.

Stante quanto precede le

censure sollevate con il ricorso in merito all’operato dell’assistente sociale

sono respinte.

Di conseguenza, il tasso complessivo di impedimento del 10% per l’attività di

casalinga, accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in

materia e che già conosceva la situazione dell’assicurata per averla già valutata

nell’ottobre 2017 (doc. AI 68), che ha effettuato la valutazione basandosi

correttamente sulla condizione familiare, le caratteristiche dell'abitazione e sui

limiti indicati a dossier, va posto alla base del presente giudizio.

Ricordato nuovamente che

per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TF ha già avuto modo di stabilire che - in linea di

Considerandi

massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, l 102/00), un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta giustificandosi unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto

2003.

nella causa S. consid. 2, I 681/02), alla valutazione operata

dall'assistente sociale, non essendo stati invocati motivi che la possano far

apparire manifestamente errata, va prestata piena adesione. Essa ha in effetti compiutamente

valutato le difficoltà e l'esigibilità di ogni singola mansione casalinga,

giungendo ad una conclusione (il grado d'impedimento del 10%) che peraltro

collima con le conclusioni medico teoriche del perito psichiatra.

L’amministrazione ha pure

con pertinenza osservato che nei suoi complementi peritali il dr. __________ ha

con fermezza e convinzione confermato il benfondato della valutazione

dell’assistente sociale, laddove ha segnatamente affermato "(...) Per

quanto concerne gli aspetti amministrativi, tale tema è stato considerato in

perizia e anche dalla signora __________, riconoscendogli il giusto peso. Per

concludere, l'inchiesta per casalinghe del 03.06.2020 è dettagliata, coerente,

affidabile e tiene conto adeguatamente del dato medico, delle strategie di

coping e dell'esigibilità concreta. (...)" (cfr. complemento peritale

del 21 settembre 2020, doc. AI 113 pag. 4).

In definitiva, tenuto

anche conto dell'obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF

130.

V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare, la valutazione

di cui all'inchiesta del 27 maggio/3 giugno 2020 (completata dalle precisazioni

figuranti nelle annotazioni del 16 novembre 2020, doc. IV/1) va integralmente confermata.

Quanto all’asserito (ma non

comprovato) peggioramento della “situazione generale” dell’assicurata, fatto

questo che secondo il legale della ricorrente richiederebbe un aggiornamento

della situazione medica così come dell’inchiesta economica (doc. XVI), lo

stesso sarebbe avvenuto “nel corso delle ultime settimane” giusta la

certificazione dello psichiatra curante del 15 febbraio 2021 prodotta in corso

di causa (doc. XVI/1) e sarebbe dovuto alla partenza all’estero del compagno

della richiedente (“nel corso delle ultime settimane la situazione

generale della paziente è cambiata drasticamente con la partenza del compagno

rientrato in Italia e l’incertezza rispetto alla custodia della loro figlia.

Trovandosi ora sola a casa è venuto a mancare il sostegno molto concreto del

compagno e stanno emergendo in modo ancor più evidente i limiti e le lacune della

signora nella cura della propria abitazione e nel disbrigo delle mansioni anche

più semplici per le quali prima si appoggiava molto al compagno. In sintesi è

venuta a mancare ima parte consistente di quella rete famigliare

"supportiva e ampiamente accogliente", per citare le parole del

perito psichiatra”, doc. XVI/1), poiché l’assenza del compagno, una “persona

di riferimento, a cui lei si appoggiava per molte mansioni e compiti nel

contesto dell’unione domestica”, avrebbe “un impatto sulle capacità, per

altro molto esigue della paziente, che non viene più stimolata e sostenuta dal

compagno nella sua quotidianità” (cfr. scritto del dr. __________ dell’8

marzo 2021, doc. XXI),

Ora, a prescindere dal

fatto che, come osservato dal perito dr. __________, non è chiaro se detta

partenza modifichi, e se del caso in che modo e in che misura, “qualcosa

rispetto all'esigibilità dell'aiuto offerto dai membri della famiglia”

(cfr. scritto del 23 febbraio 2021 del dr. __________, doc. XVIII/1), tale

cambiamento sarebbe comunque avvenuto in epoca successiva alla decisione

decisiva qui contestata, che, come detto, segna il limite temporale del potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali che si basa di regola sui

fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF

132.

V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4). Di conseguenza, l’eventuale

rilevante e duraturo impatto di tali modifiche fattuali sulla capacità

lavorativa nelle mansioni domestiche dell’assicurata dovrà se del caso essere comprovato

e valutato nell’ambito di una domanda di revisione da presentarsi dall’interessata.

2.12

Grado d’invalidità globale

Visto

quanto sopra, a ragione l’amministrazione ha ammesso dal marzo 2019 un

miglioramento delle condizioni psichiche dell’assicurata che si ripercuote

tuttavia unicamente sulla capacità in attività casalinghe che va fissata nel

90% in luogo del precedente 60%.Tenuto conto quindi di un’invalidità quale

salariata del 40% (incapacità lavorativa dell’80% in attività adeguate) ed una

limitazione del 10% quale casalinga, in corretta applicazione del metodo misto,

viste le quote parti di attività salariata (50%) e di mansioni casalinghe (50%),

il grado d’invalidità globale è del 45% (50 x 80 + 50 x 10).

In queste condizioni,

rettamente l’Ufficio AI ha ammesso la sussistenza di un motivo di revisione (cfr.

al consid. 2.3) e di conseguenza ridotto i tre quarti di rendita a un quarto di

rendita a far tempo dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione contestata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

2.13

Visto

quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.

2.14

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in concreto

(cfr. anche la disposizione transitoria, art. 83 LPGA), la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti