32.2020.148
Revisione del diritto a tre quarti di rendita (attribuzione avvenuta utilizzando metodo misto di calcolo dell'invalidità) sfociata in decisione di riduzione della rendita a un quarto. Ricorrente contesta valutazione medica e chiede nuova valutazione al domicilio. Decisione confermata
26 aprile 2021Italiano92 min
sufficiente una supervisione sui pagamenti e sugli aspetti amministrativi, che possono
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.148
FC
Lugano
26 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 ottobre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1980, di
formazione impiegata di commercio, nell’aprile 2004 ha presentato una prima
richiesta di prestazioni AI, poi respinta con decisione su opposizione del 18
dicembre 2007, in assenza di un’incapacità lavorativa rilevante. Nel gennaio
2016 l’assicurata ha presentato una seconda domanda volta all’ottenimento di
prestazioni AI per adulti. Esperiti i necessari accertamenti medici ed
economici, l’amministrazione, consideratala salariata al 50% e casalinga al
50%, a fronte di un’inabilità lavorativa totale nella precedente attività
lavorativa e dell’80% in un’attività adeguata, e come casalinga del 43%,
stabilito un grado di invalidità complessivo del 62% in applicazione del metodo
misto, mediante decisione del 18 gennaio 2018 ha riconosciuto il diritto a tre
quarti di rendita dal 1. aprile 2015.
1.2. Nel maggio 2019 è stata avviata
d’ufficio una procedura di revisione del diritto alla rendita. Effettuati gli
accertamenti medici ed economici del caso, inclusa una perizia psichiatrica a
cura del dr. __________ e una nuova inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica, con progetto del 18 giugno 2020, dapprima, e
decisione del 14 ottobre 2020 poi, l’Ufficio AI, in applicazione del metodo
misto (sempre ritenendola salariata al 50% e casalinga al 50%), ha stabilito un
grado di invalidità complessivo del 45% e, di conseguenza, ridotto il diritto a
tre quarti di rendita a un quarto di rendita, dal primo giorno del secondo mese
che segue la notifica della decisione.
1.3. Patrocinata dall’avv. RA 1, l’assicurata
ha presentato ricorso al TCA, contestando sia la valutazione medica che quella degli
impedimenti come casalinga e, quindi, postulato in via principale l’annullamento
del provvedimento impugnato e la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per
esecuzione di una nuova inchiesta al domicilio e in via subordinata il
riconoscimento di una mezza rendita di invalidità (grado d’invalidità del 57%).
1.4. Con risposta di causa del 26
novembre 2020, l’Ufficio AI, rinviando anche ad uno scritto dell’assistente
sociale che aveva effettuato l’inchiesta al domicilio, ha chiesto di respingere
il ricorso, confermando la correttezza della decisione impugnata.
1.5. In data 5 gennaio 2021
l’assicurata, tramite il suo legale, ha ulteriormente confermato le sue
posizioni, allegando una certificazione dello psichiatra curante dr. __________
(doc. C), sulla quale si è espresso il 18 gennaio 2021 il dr. __________ confermandosi
nelle conclusioni peritali (doc. XII/1). La ricorrente ha quindi fatto
pervenire due ulteriori prese di posizione del dr. __________ del 15 febbraio e
8 marzo 2021, sulle quali si sono pronunciati il dr. __________ il 23 febbraio
2021 e l’Ufficio AI il 1. e 22 marzo 2021 (doc. XIV-XXVI). Delle rispettive
argomentazioni si dirà, ove necessario, in corso di motivazione.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione a sapere se l’Ufficio AI ha correttamente, o meno, ridotto il diritto
a tre quarti di rendita di invalidità riconosciuto dal 1. aprile 2015 a un
quarto di rendita.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta l'art. 28 cpv. 1
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA,
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per il raffronto dei
redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
2.3. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è
possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8
cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b;
DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art.
28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può
ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in
deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le
mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima
frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta
che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi
amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili
a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,
attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo
libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità
(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31
dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto
delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF
130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le
attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla
salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si
può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,
1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che
non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo
nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Si distinguono quindi tre
tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della
famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa
dell'altro.
Nel nuovo tenore in vigore
dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete
secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia
domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza
ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2
OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI
di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella
comunità.
Con la modifica
dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni
consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger
- G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale
1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).
Come emerge dalle
spiegazioni pubblicate dall’UFAS alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio
1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità
per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo
misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti
l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea
dei diritto dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle
attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi
dell’art. 7 cpv. 2 LAI. Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei
terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle
da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le
attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le
attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate
a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in
casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno
dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente
menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 p. 6 delle spiegazioni dell’UFAS).
Come evidenziato
dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag.
9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori
domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa. Per
stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere
equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e
quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da
terzi (persone o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il caso di
lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della
conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la
pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre
mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere
ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno,
infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento
(persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va
considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che
essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.
Va ancora osservato che
sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si
tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti
prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi
a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per
contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima
dell’insorgere del danno, allora per queste attività non v’è una limitazione di
cui tenere conto, dato che continuano come prima ad essere svolte da terzi.
Ritenuto come la modifica
riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di
porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le
attività puramente ricreative - le attività artistiche e di pubblica utilità
vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere
eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da
considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme
dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e
la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,
valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai
NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua
inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità.
2.4. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul
grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una
revisione giusta l’art. 17 LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non
soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche
qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo
esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130
V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto,
che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una
revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid.
1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche 133 V 108). Da
questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione. L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione
determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una
prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di
informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Per quanto riguarda l'invalidità
cagionata da un danno alla salute psichica, il TF ha stabilito che esso può
portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro
(cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c), sottolineando:
"
(…) Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo la giurisprudenza
del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999;
STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata
in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che
un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16
dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster). Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la
DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der
somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden
rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von
Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und
Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic
Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie
(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010
E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen
Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog
angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich
ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt,
ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne
organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”
In una sentenza
9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale
federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle
affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr.
comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro
deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti
in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e
senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui
questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di
volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, in due sentenze
del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è
giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281
deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una
rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche
nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova
prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da
lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata
su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente
giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi
erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una
“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le
affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a
presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di
un’inabilità lavorativa invalidante.
2.6. Al fine di determinare il
metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto
appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente
prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare,
fondandosi
sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del
danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività
lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non
esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non
fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita
all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute
invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto
modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare
sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni
finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale,
le affinità e la personalità dell'assicurato.
A nessuno di questi
elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al
mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di
un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile
attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in
argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la
giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve
ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che,
in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi
esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20
dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora rilevato che il
metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti
accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non
fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
Nella presente fattispecie
l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto e in base ai dati forniti dalla
ricorrente ha considerato l’assicurata salariata al 50% e casalinga per l’altro
50%.
Tale suddivisione non è
stata contestata e il TCA, alla luce dei dati agli atti e del percorso
professionale e personale dell’interessata, non ravvisa ragione per scostarsi
dalla stessa.
2.7. Nell’ambito dell’evasione della
domanda del novembre 2015, il dr. __________, psichiatra curante dal 2014, per
le diagnosi di “sindrome d’ansia generalizzata F41.1, fobia sociale F40.1,
sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità F33.1,
disturbo ansioso di personalità F60.6, disturbo alimentare di tipo anoressico,
parzialmente in remissione F50”, aveva concluso per un’inabilità lavorativa
del 75% (rapporto AI del 21 marzo 2016, doc. AI 56; cfr. anche certificato del
dr. __________ dell’8 giugno 2016, doc. AI 61). L’amministrazione aveva quindi
fatto eseguire un’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica, effettuata il 13 ottobre 2017 e nel cui rapporto del
16 ottobre 2017 l’assistente sociale aveva concluso per una percentuale di invalidità
complessiva del 43% (doc. AI 68). Alla luce di queste conclusioni, considerata
l’assicurata salariata al 50% e casalinga per il restante 50%, posta
un’inabilità come salariata dell’80% in ogni attività con un conseguente grado
di invalidità dell’80%, dopo confronto dei redditi, e un grado di invalidità
del 43% come casalinga, determinato un grado di invalidità complessivo del 62%,
mediante decisione del 18 gennaio 2018 le ha attribuito tre quarti di rendita
(doc. AI 80).
Nel mese di maggio 2019, l’amministrazione
ha avviato una revisione d’ufficio della prestazione. In tale ambito, preso
atto della certificazione dello psichiatra curante dr. __________ del 16 giugno
2019 (per il quale, poste le diagnosi di “sindrome ansiosa generalizzata
F41.1, fobia sociale F40.1, sindrome depressiva ricorrente, attualmente di
gravità lieve F33.0, disturbo evitante di personalità F60.6, disturbo alimentare
di tipo anoressico”, l’assicurata restava inabile al 75% da molti anni;
doc. AI 87), sentito il SMR, ha ritenuto indicato procedere ad una perizia
psichiatrica affidata al dr. __________, specialista FMH in psichiatria. Dal
referto peritale del 16 dicembre 2019 risulta che lo specialista, sulla base
delle risultanze dei consulti, effettuata un’accurata valutazione
dell’anamnesi, e della valutazione clinica, ha posto quale diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “F60.6 Disturbo di
personalità ansioso”, e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle
di “F33.4 Sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione, F50.8
Altre sindromi o disturbi da alterato comportamento alimentare” (doc. AI 95
pag. 15).
Per quel che concerneva la
capacità lavorativa lo specialista ha concluso che l’assicurata restava sempre
non in grado di esercitare alcuna attività lavorativa, come impiegata di
commercio, mentre che in un’attività adeguata era da considerare abile al 20%. Ha
per contro individuato un miglioramento nella gestione dell’economia domestica,
dove “almeno a partire dal 27 marzo 2019 il limite funzionale nel contesto
dell'economia domestica non supera il 10%” (cfr. nel dettaglio al consid.
2.9). Esprimendosi in merito al momento in cui era subentrato il miglioramento
della capacità lavorativa come casalinga, il perito ha osservato che era
difficile collocarlo nel tempo, ritenendo che era da far partire almeno “dal
momento in cui è stata effettuata una segnalazione all'UAI, il 27.03.2019, la
quale sollevava dei dubbi sulla reale necessità dell'aiuto di terzi, aiuto che
effettivamente risulta necessario solo in minima parte” (doc. AI 95 pag. 19).
Le conclusioni del perito
sono state fatte proprie nel rapporto del 27 febbraio 2020 del dr. __________,
psichiatra del SMR (cfr. doc. 96).
L’amministrazione ha
quindi dato mandato di effettuare una nuova inchiesta economica per le persone
che si occupano dell’economia domestica a cura della stessa assistente sociale,
__________, che già aveva a effettuato la precedente del 13/16 ottobre 2017.
L’inchiesta, effettuata il 27 maggio 2020 (telefonicamente, con l’accordo dell’assicurata,
in considerazione della situazione legata al COVID 19), ha stabilito un
impedimento del 10% (rapporto del 3 giugno 2020, doc. AI 97).
Interpellato il consulente
professionale (doc. AI 100), con progetto di decisione del 18 giugno 2020, dapprima
e la decisione contestata poi, l’Ufficio AI ha di conseguenza, ridotto i tre
quarti di rendita a un quarto di rendita, motivando:
"
(…)
Esito degli accertamenti:
Tramite decisione del 18.01.2018 è
stata posta a beneficio di tre quarti di rendita d'invalidità con un grado Al del 62% a decorrere dal 01.04.2015 con
versamento della prestazione dal 01.07.2016
causa tardività nel deposito della domanda. La rendita tuttora in corso è stata
così quantificata:
Attività Quota parte Limitazione
Grado d'invalidità parziale
Salariata 50.00% 80.00%
40.00%
Casalinga 50.00%
43.00% 21.50%
Grado d'invalidità
62%
Dalla documentazione acquisita agli
atti durante la revisione d'ufficio avviata il 21.05.2019 il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ha rilevato,
per quanto attiene la quota parte salariata, uno stato di salute invariato
rispetto alle precedenti valutazioni cliniche. Per quanto attiene invece la
quota parte di casalinga è stato medicalmente riscontrato un miglioramento ragion per cui, tramite colloquio telefonico del
27.05.2020, la nostra assistente sociale ha provveduto
con una nuova inchiesta per fissare le attuali difficoltà in ambito domestico.
Gli esiti di detta inchiesta hanno permesso di fissare un impedimento
complessivo del 10%.
Lo specchietto riportato a pagina
seguente indica il nuovo calcolo misto effettuato per la definizione del nuovo
grado d'invalidità:
Attività Quota parte Limitazione
Grado d'invalidità parziale
Salariata 50.00% 80.00%
40.00%
Casalinga 50.00%
10.00% 5.00%
Grado d'invalidità
45%
Osservazioni al progetto
Il 01.07.2020 abbiamo ricevuto le
sue osservazioni e il 21.07.2020 abbiamo ricevuto il rapporto medico del Dr. __________.
La documentazione medica inoltrata
in fase di audizione è stata sottoposta al nostro Sevizio Medico Regionale
(SMR) il quale ha ritenuto opportuno inoltrare tale documentazione al Dr. __________
presso il quale lei tra ottobre e novembre 2019 è stata sottoposta ad accertamento
peritale neutro. Dopo un'attenta valutazione del rapporto del Dr. __________ e
delle conclusioni del Dr. __________, l'SMR, conferma le valutazioni mediche
già emerse in fase d'istruttoria e quindi quanto indicate in precedenza in
relazione alla sua capacità lavorativa.
Per quanto attiene le critiche
sollevate avverso la valutazione inerente la quota parte casalinga la nostra assistente sociale si è così espressa:
In merito alle osservazioni al
progetto giunte al nostro ufficio in data 21.07.2020 da parte del curante, si
precisa quanto segue:
. il grado d'impedimento
riconosciuto per ciascuna attività ha considerato prioritariamente i limiti
funzionali indicati nel rapporto finale SMR del 27.02.2020, limiti medici che
peraltro non sono variati ne aumentati in seguito alle osservazioni presentate
dal medico curante, nemmeno dopo la richiesta di ''complemento perizia' (si
veda nota finale SMR del 25.09.2020).
Nella valutazione si è anche
considerata la possibilità e l'obbligo della stessa di ridurre il danno
(tramite ad esempio una più consona distribuzione del carico di lavoro
sull'intera giornata o l'acquisto di appositi mezzi ausiliari, atti a
facilitare lo svolgimento delle singole attività) al fine di migliorare la
propria capacità lavorativa.
Non da ultimo è stata
considerata la collaborazione dei familiari, così come vuole la giurisprudenza.
A titolo abbondanziale si rende
attenti anche al fatto che ciò che è stato dichiarato alla sottoscritta (in sede d'inchiesta telefonica) sono le
medesime dichiarazioni rilasciate dall'assicurata in fase peritale; fatto
rilevato anche dal Dr. __________:
“Rispetto a queste prese di
posizione del collega, in primis non trovo delle buone ragioni per mettere in discussione quello che la paziente ha
descritto alla signora __________ in sede di inchiesta, posto che le osservazioni della signora
David sono ampiamente sovrapponibili a quanto io stesso avevo recepito, mentre
si nota chiaramente la tendenza del curante a minimizzare ogni capacità
funzionale. Gran parte dei limiti riportati dallo psichiatra curante, se
corrispondessero alla realtà, sarebbero comunque facilmente superabili con dei
semplici stratagemmi e un po' di buona volontà.”
Visto quanto sin ora scritto,
non vi sono ragioni per modificare l'inchiesta casalinga, che viene
integralmente confermata.
In conclusione, non possiamo che
confermare quanto già appurato ed espresso nel progetto di decisione. (…) (doc. AI 115)
Di fronte al TCA il legale
dell’assicurata ha contestato sia gli aspetti medici, sulla base di nuove
attestazioni del dr. __________, sia le conclusioni dell’inchiesta domiciliare,
rilevando in sostanza come all’assicurata debba essere erogata almeno una mezza
rendita, non essendo intervenuto alcun miglioramento delle sue condizioni di salute
rispetto a quanto valutato al momento di attribuzione dei tre quarti di rendita
di invalidità con la decisione del 18 gennaio 2018.
2.8. Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'AI, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato
che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il
profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi
vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che
in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla
posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va poi rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima
sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In
particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V
352).
2.9. Per quanto riguarda la
valutazione medica effettuata, chiamato a pronunciarsi, dopo attento esame
della documentazione agli atti, il TCA ritiene che l’Ufficio AI abbia
correttamente considerato che, successivamente alla decisione del 18 gennaio
2018 - con la quale erano stati attribuiti tre quarti di rendita di invalidità
sulla base da un lato del rapporto medico del 21 marzo 2016 del curante dr. __________
, il quale, per le diagnosi di “sindrome d’ansia generalizzata F41.1, fobia
sociale F40.1,
sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media
gravità F33.1, disturbo ansioso di personalità F60.6, disturbo alimentare di
tipo anoressico, parzialmente in remissione F50”, aveva concluso per
un’inabilità lavorativa del 75% (rapporto AI del 21 marzo 2016, doc. AI 56) e
dall’altro del rapporto d’inchiesta al domicilio del 16 ottobre 2017
concludente per una limitazione complessiva del 43% (doc. AI 68) - sia
subentrato un rilevante miglioramento delle condizioni dell’assicurata che ha comportato,
malgrado le diagnosi psichiatriche e il permanere dell’inabilità lavorativa
dell’80% in attività adeguate, quantomeno sino al momento decisivo
dell’emanazione della decisione qui impugnata, un aumento dell’abilità
lavorativa in ambito domestico sino al 90%.
Il TCA ritiene in
particolare che lo stato di salute dell’assicurata sia stato approfonditamente
vagliato dal perito dr. __________ attraverso un’accurata ed esaustiva
valutazione peritale, che ha tenuto conto dell’insieme dei suoi disturbi,
investigati sotto ogni profilo (cfr. doc. 95). La perizia è da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali.
In particolare il perito,
dopo attenta valutazione della documentazione agli atti, dell’anamnesi, di un
accurato esame clinico, l’esecuzione di esami clinici e testali, e delle
descrizioni soggettive, ha ritenuto che l’assicurata, portatrice di un disturbo
di personalità ansioso (F60.6), oltre che (ma senza ripercussioni
sull’inabilità lavorativa) di una sindrome depressiva ricorrente (attualmente
in remissione, F33.4), era completamente inabile al lavoro nella sua precedente
attività lavorativa, abile all’80% in un’attività adatta (semplice, con basso
carico di responsabilità, in ambiente poco stressante, con scarso contatto
diretto con il pubblico, con possibilità di lavorare a casa e con mansioni ben
definite), mentre che come casalinga era attualmente abile nella misura del 90%.
Il perito si è espresso, tra l’altro, come segue:
"
(…) Le difficoltà funzionali dell'assicurata
sono giustificabili solo nell'ambito delle realtà professionali, soprattutto a
causa: del timore delle critiche, del terrore di sbagliare, della scarsa
autonomia decisionale, dell'incapacità a fronteggiare ogni minima forma di
aggressività degli altri. La caricabilità per qualunque genere di attività
professionale è effettivamente motto ridotta, mentre per la gestione
dell'economia domestica l’assicurata è sostanzialmente autonoma. È vero che, in
ambito famigliare, si osserva un rapporto distorto ed iperprotettivo della
peritanda nei confronti della figlia, con un controllo quasi ossessivo che
viene quotidianamente esercitato sulla ragazza. È vero anche che, dinnanzi a
certe scelte educative, rassicurata si tormenta tra dubbi continui e incertezze
logoranti. Tutto questo non riduce tuttavia la sua capacità funzionale nella
gestione dell'economia domestica. Tutte le incombenze vengono quotidianamente
espletate. Ella riferisce infine che deve essere il suo compagno a fare la
spesa ma, dal punto di vista psichiatrico, è assolutamente esigibile che se ne
occupi rassicurata. Così come la peritanda non manifesta alcuna difficoltà ad
andare spesso in giro per negozi, al centro commerciale __________, a prendersi
cura minuziosamente del suo aspetto estetico, tra parrucchiere, estetista e
ricostruzione delle unghie fatte in gel, alla stessa maniera l’assicurata può
sicuramente fare la spesa per la propria famiglia. (…)”
Secondo il perito,
rispetto alla situazione documentata negli atti che era stata alla base della
decisione di attribuzione dei tre quarti di rendita, la situazione era
migliorata, seppur soltanto per quel che concerneva la capacità funzionale come
casalinga, considerato come già dalla descrizione della giornata dell’assicurata
il suo stato oggettivo era differente per quel che riguardava la capacità di
occuparsi dell'economia domestica. In effetti malgrado le diagnosi fossero le
stesse, “l’assicurata attualmente si occupa in tutto e per tutto della
propria economia domestica. Il marito fa la spesa, ma è esigibile che
l'assicurata si faccia carico di questa incombenza. l limiti, con notevole
incertezza e insicurezza personale, giustificano solo la cooperazione del padre
in forma di supervisione, nella gestione degli aspetti amministrativi della
famiglia”. Secondo il perito l’assicurata “fa o può fare quasi tutto
quello che serve alla sua famiglia e ha bisogno solamente della supervisione del
padre (o del compagno) per le questioni amministrative ordinarie, a causa della
sua cronica insicurezza”.
Il miglioramento della
capacità lavorativa nell’attività domestica (precedentemente stimata nel 60%
dall’aprile 2014) in assenza di elementi più completi, era da situare al marzo
2019, momento in cui vi erano state delle segnalazioni riguardanti l’assicurata
(doc. AI 95). Passando in rassegna le incombenze casalinghe il perito ha
individuato delle limitazioni soltanto per quanto concerneva le attività di
gestione delle pratiche amministrative, mentre che non erano più ammissibili
dei limiti per quanto concerneva le altre mansioni casalinghe.
Richiesto in merito alla
terapia somministrata all’assicurata, il perito l’ha definita adeguata e
sufficiente, rilevato anche il significativo miglioramento fatto registrare nella
gestione delle attività casalinghe.
A tali conclusioni, frutto
di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti dalla giurisprudenza
in materia di perizie psichiatriche, pienamente condivise anche dallo
psichiatra del SMR nel rapporto finale del 27 febbraio 2020 (doc. AI 96), questo
giudice deve senza riserve aderire. Sia peraltro osservato che anche lo
psichiatra curante ha sostanzialmente dato atto di un miglioramento delle
condizioni dell’assicurata diagnosticando una sindrome depressiva ricorrente di
gravità lieve (certificato 16 giugno 2019, doc. AI 86) in luogo
dell’episodio di grado medio diagnosticato nel rapporto del 21 marzo
2016 (doc. AI 56).
Del resto, quanto prodotto
e fatto valere dall’assicurata non permette di discostarsi da siffatte conclusioni.
Innanzitutto non permette
di concludere diversamente la certificazione del 20 luglio 2020 dello
psichiatra curante dr. __________, prodotta in fase di osservazioni al progetto
di decisione del 18 giugno 2020, con la quale egli ha contestato la conclusione
di inabilità del 10% nell’attività casalinga negando che vi sia stato un
miglioramento rispetto all’epoca di concessione dei tre quarti di rendita. Egli
ha affermato che malgrado anni di psicoterapia permaneva infatti il suo grave
disturbo di personalità e il suo quadro ansioso generalizzato, che era “all'origine
di un continuo bisogno di rassicurazioni e conferme/ e la necessita di aiuti di
vario genere dal suo entourage famigliare, la rendono poco autonoma, anche
nello svolgimento di compiti semplici”. Ha quindi riferito che l’assicurata
continuava a svolgere a casa autonomamente solo poche attività, in cui non
siano possibili imprevisti o cambiamenti, cucinando solo due o tre piatti
semplici e non elaborati, non effettuando la pulizia più approfondita della
casa, occupandosi solo di una parte del bucato, necessitando del marito per
fare la spesa. L’assicurata sarebbe insomma dipendente da molti aiuti fornitile
dai famigliari (doc. AI 109).
Ora, su tale
certificazione si è espresso in data 21 settembre 2020 il dr. __________,
rimandando alla propria perizia che ha confermato pienamente, sottolineando in
particolare come le incertezze dell’assicurata non riducessero comunque la sia
capacità funzionale nella gestione dell’economia domestica. Riguardo
all’intervenuto miglioramento il perito ha ribadito che l’assicurata, “immersa
nel suo mondo costellato di ansie e di preoccupazioni, non rileva alcun
cambiamento nel corso dei decenni precedenti. Per lei è come se la sua
situazione clinica fosse invariata da sempre”, così come del resto anche il
suo psichiatra curante percepiva la condizione clinica come invariata. Ha
inoltre affermato quanto segue:
"
(…) Che l'assicurata si percepisca
da sempre ansiosa non ci sono dubbi. Ma questo non vuole dire che i limiti
funzionali da lei dichiarati siano tutti ammissibili. Ricordiamo che siamo
confrontati con un disturbo della personalità con andamento cronico. In questi
casi la persona tende a costruire degli equilibri che vincolano a sé stessa i membri
della propria famiglia. In un problema d'ansia con tratti controllanti, la
ricerca di rassicurazioni può diventare sempre più massiccia. Avallare questa
tendenza blocca l'evoluzione positiva della paziente, non ha una valenza riabilitativa
e rappresenta una collusione con la sua parte malata.
Se gli aspetti manipolatori di un
disturbo di personalità vengono supinamente accettati e peggio ancora
indennizzati, la dinamica negativa si rafforza e si mantiene. Stabilire con
precisione l'esigibilità, in questi casi, è un compito fondamentale che si
impone al perito, il quale non è vincolato all'alleanza terapeutica, come lo è
invece il curante. Le osservazioni peritali, già basate su dati aggettivi e
sulle dichiarazioni dell'assicurata, sono state ulteriormente approfondite e
calate nel contesto concreto attraverso la nuova inchiesta domestica del
03.06.2020. Quanto emerge da tale inchiesta è fondato, coerente, ben
documentato, compatibile con il problema di salute e con le strategie di coping
(fronteggiamento della difficoltà) che sono
state adottate. (…) (doc. AI 113)
Quanto alle singole
mansioni domestiche e alle critiche mosse dal curante alle conclusioni
dell’inchiesta domiciliare - che il dr. __________ ritiene per contro
ineccepibili essendo “ampiamente sovrapponibili” a quanto da lui
concluso - ha osservato che il curante aveva chiaramente la tendenza a
minimizzare ogni capacità funzionale, ritenuto che gran parte dei limiti da lui
riportati, anche se corrispondenti alla realtà, potrebbero comunque facilmente essere
“superati con dei semplici stratagemmi e un po' di buona volontà”. Ha
pure osservato, riguardo alle pulizie che “non è credibile che una donna che
si occupa in maniera meticolosa della propria igiene personale e della propria
estetica accetti di convivere, per due-tre settimane, con un pavimento
"sommariamente pulito". A detta del perito determinati aiuti
forniti dai parenti, come ad esempio lo stirare e il posizionamento dei vestiti
negli armadi curati dalla madre, avrebbero potuto senza problemi essere
eseguiti dall’assicurata, non essendo depressa e avendo integre le necessarie energie.
La delega di tali lavori ai famigliari rientrava secondo il perito “in una
dinamica di dipendenza dai famigliari, forse anche nella ricerca ossessiva di
rassicurazioni, che può e deve essere mitigata, a beneficio stesso dell’assicurata”.
Ha quindi concluso che “l'inchiesta per casalinghe del 03.06.2020 è
dettagliata, coerente, affidabile e tiene conto adeguatamente del dato medico,
delle strategie di coping e dell'esigibilità concreta. Il certificato del Dr. __________,
del 20.07.2020, si mostra invece sbilanciato, nel tentativo di sottolineare solo
dei presunti limiti insormontabili, che però non trovano rispondenza nella
realtà dei fatti, se solo si tengono a mente tutti gli elementi del caso”
(doc. AI 113).
A tali osservazioni, che
sono state integralmente confermate anche dal medico psichiatra del SMR dr. __________
(doc. AI 114), ben motivate e che prendono dettagliatamente posizione sulle
allegazioni del curante, questo Tribunale deve aderire.
Nella certificazione del
14 dicembre 2020 prodotta in questa sede, il dr. __________ ha ribadito quanto
affermato nello scritto del 20 luglio 2020 circa gli impedimenti incontrati
nelle varie mansioni domestiche dall’assicurata, la quale doveva continuare ad
appoggiarsi ai famigliari nella stessa misura rilevata nell’inchiesta
effettuata al domicilio nel 2017, i suoi problemi psichiatrici costringendola ad
isolarsi ed estraniarsi da tutto e da tutti di modo che “anche nei momenti
in cui è più attiva la signora RI 1 riesce ad effettuare solo compiti semplici e
ritualizzati, comunque sempre sotto la supervisione di terzi, vista la sua
estrema paura di sbagliare e di non essere all’altezza del compito”. Ha
quindi contestato l’intervento di un miglioramento delle abilità domestiche della
paziente (doc. C).
In merito a tali
allegazioni si è diffusamente espresso nuovamente il perito in uno scritto del
18 gennaio 2021, nel quale ha innanzitutto ribadito che le divergenze esistenti
con le conclusioni del curante erano limitate al tema dell'esigibilità rispetto
alle mansioni domestiche. Ha quindi tra l’altro affermato:
"
(…) Il curante reputa che vi sia,
in sintesi, un'importante incapacità di fare delle attività, anche le più semplici,
per timore estremo del giudizio dell'altro. Se questo limite ansioso,
effettivamente presente, può essere ammesso rispetto a una performance
lavorativa esterna, non regge invece per le mansioni domestiche abituali, sulle
quali ho già ampiamente preso posizione. La famiglia dell'assicurata ha
un'attitudine supportiva e ampiamente accogliente. Più che di evitamento o di
incapacità intrinseca dell'assicurata a fare le cose, occorre parlare di una
sua abitudine alla delega, per motivi personologici, che non può essere però
avallata quale malattia in senso stretto. (…)
Sulla base delle osservazioni
peritali (non solo sulla base di una segnalazione anonima), in assenza di
depressione e di ricoveri psichiatrici, in presenza di un rimedio farmacologico
assai blando, prescritto per anni senza variazioni e applicando il ragionamento
logico-razionale rispetto alle varie mansioni abituali, ho motivato gli
argomenti che mi permettono di pretendere un adeguato impegno nelle mansioni
domestiche. La descrizione della giornata, con le frequenti uscite al centro
commerciale e tutto quello che ho fedelmente riportato, confermano le
conclusioni sull'esigibilità formulate dal sottoscritto. L'ansia, gli
evitamenti sociali, la rigidità, l'insicurezza nelle azioni, sono giustificate
nel rapporto con un'attività lavorativa esterna, ma non possono implicare una
severa riduzione funzionale nell'ambito della normale routine dell’economia
domestica, tanto più che quest'ultima è meno esosa del passato.” (doc. XII)
A tali conclusioni, che
sono state confermate anche dallo psichiatra del SMR nell’annotazione del 19
gennaio 2021 (con la quale egli ha definito il complemento peritale del dr. __________
“una presa di posizione articolata, completa ed esaustiva che posso
interamente condividere (…)”, doc. XII/2), questa Corte deve aderire,
trattandosi di motivazioni ben motivate formulate dallo specialista che ha
attentamente valutato il caso.
Il dr. __________ critica
in particolare che dalla cura dimostrata dall’assicurata per la propria
immagine sia possibile dedurre un miglioramento delle sue condizioni. Osserva
in proposito che i disturbi alimentari di tipo anoressico di cui aveva sofferto
in passato l’assicurata erano il segnale più evidente di una non accettazione
di sé e di un'attenzione particolarmente ossessiva alla propria immagine. A suo
avviso quindi la cura estrema dedicata all’immagine estetica non sarebbe un
segnale “da leggere come fattori prognostici positivi ma anzi come il
continuo perpetrare di meccanismi difensivi rispetto alla propria angoscia di
risultare inferiore e rifiutata da tutti e come unica strategia efficace per
evadere da un profondo senso di vuoto, tremendamente ansiogeno” (doc. C).
Ora, in proposito il dr. __________
ha fatto notare che malgrado il curante sottolinei la gravità del disturbo
ansioso della paziente, restasse “palese la forzatura, la discrepanza tra la
capacità dimostrata dalla signora con la cura del sé, con le molteplici uscite
ai centri commerciali e le gravi limitazioni che si sostengono invece per le
semplici mansioni domestiche, rispetto alle quali è possibile organizzarsi
anche con una certa flessibilità. Posto che la signora ha la forza di andare
più volte dal parrucchiere, dall'estetista, a fare le unghie col gel ed è
quindi in grado di occuparsi molto di se stessa, posto che l’assicurata ha
riconosciuto comunque, sia con me che con l'assistente sociale, di avere
diverse capacità residue, il limite da me indicato in perizia come casalinga
rimane quello più ragionevole” (doc. XII/1).
A tale argomentazione,
tratta da uno specialista in psichiatria, questa Corte deve aderire, ricordato
peraltro anche come secondo un principio generale delle assicurazioni sociali l’assicurato
ha l’obbligo di diminuire il danno (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3), ciò che
nel caso delle persone occupate nell’economia domestica si traduce nell’obbligo
di contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente
esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro (DTF 133 V 504
consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00; STCA 32.2019.189 del 14
ottobre 2019, consid. 2.16) e nello specifico caso può e deve anche significare
di adoperarsi nelle attività domestiche, giudicate esigibili dal perito
psichiatra, con almeno uguale impegno di quello profuso nella cura della
propria immagine, ribadito come il perito abbia più volte sottolineato che “sulla
base delle osservazioni peritali (non solo sulla base di una segnalazione
anonima), in assenza di depressione e di ricoveri psichiatrici, in presenza di
un rimedio farmacologico assai blando, prescritto per anni senza variazioni”
sia ragionevolmente esigibile dalla ricorrente “un adeguato impegno nelle
mansioni domestiche” (cfr. doc. XII/1).
Il curante critica inoltre
il fatto che il perito abbia fissato la data in cui sarebbe da situare il
miglioramento delle condizioni psichiche per quanto riguarda la capacità nelle
attività casalinghe, osservato che a suo avviso i disturbi di cui è affetta l’assicurata
“hanno purtroppo un decorso cronico e anche in caso di miglioramento si tratta
sempre di progressi molto lenti e graduali. Inoltre trovo molto discutibile
datare tale miglioramento sulla base di una segnalazione anonima che lamenta un’assidua
frequentazione da parte della paziente, di estetista e parrucchiere” (doc. C).
In merito il dr. __________,
dopo aver sottolineato che nel corso del suo esame egli non aveva riscontrato dei
limiti oggettivi totalmente sovrapponibili al passato, ma “piuttosto delle
isole di funzionamento attuali, che sono compatibili con lo svolgimento della
gran parte delle attività domestiche”, ha osservato che effettivamente era
molto difficile stabilire il momento di un miglioramento, visto anche che spesso
le malattie psichiche evolvono in maniera progressiva e non netta. Egli ha
tuttavia argomentato che “il perito deve per forza indicare un mese e un
anno plausibili per il miglioramento, è tenuto a farlo. Ho quindi espresso il
parere che dovevo esprimere; non posso evitare di farlo. Ho scelto perciò una
data ipotetica secondo verosimiglianza preponderante” (doc. XII).
Tale conclusione appare
ragionevole e condivisibile, specie avuto riguardo al fatto che la ricorrente
non adduce elementi che permettano di concludere diversamente. Del resto la
data (27 marzo 2019) dalla quale il perito ha fissato l’intervento del
miglioramento – ovvero il giorno in cui l’amministrazione aveva ricevuto delle
segnalazioni anonime che indicavano un’assidua frequentazione da parte dell’assicurata
di estetista e parrucchiere e che lasciavano quantomeno supporre una riduzione
dell’inabilità precedentemente accertata, doc. AI 81) -
appare con grande
verosimiglianza quantomeno successiva all’effettivo periodo in cui l’assicurata
sembra aver recuperato parte della capacità nelle attività domestiche. In
effetti nella perizia del 16 dicembre 2019 il perito ha affermato che “almeno
a partire dal 27 marzo 2019 il limite funzionale nel contesto dell’economia
domestica non supera il 10%” (doc. AI 95 pag. 19; la sottolineatura è della
redattrice). In sostanza, la data del momento a partire dal quale l’assicurata
ha ridotto il suo limite funzionale nello svolgimento delle faccende domestiche
appare condivisibile, ove peraltro si osservi che il momento in cui i medici situano
la data di un miglioramento o un peggioramento delle condizioni di un assicurato
appare sempre il frutto di una ponderata, ma sempre ipotetica valutazione,
specie nel caso di affezioni psichiatriche che per loro natura difettano di
riscontri clinici obiettivi.
Nemmeno quanto allegato
dal dr. __________ il 15 febbraio e 8 marzo 2021 permette di dipartirsi dalle
conclusioni peritali.
Nelle sue prese di
posizione il curante contesta nuovamente che dall’attenzione per l’aspetto
dimostrato dall’assicurata possa essere intravisto un segnale di autonomia
sottolineando che “l’eccessiva attenzione della paziente rivolta al proprio
aspetto fisico e alla cura della propria immagine esteriore rappresenta per lei
un grave sintomo, collegato ad un senso di vuoto
esistenziale ed una
angoscia talmente profonda da essere inaccessibile per lei e che può essere evitata
solo attraverso un sistema difensivo molto evidente: una sorta di struttura
esterna superficiale per colmare un horror vacui per lei insopportabile. La
componente ossessiva comunque molto presente aggiunge a questa cura estetica
tutta, una serie di rituali e di appuntamenti per lei indispensabili alfine di
tentare di vincere la sua ansia debordante”. Riferisce infine di un
cambiamento importante della situazione generale dell’assicurata nelle ultime
settimane da ricondurre alla partenza del compagno rientrato in Italia e alla
conseguente incertezza rispetto alla custodia della figlia. Tale partenza avrebbe
ulteriormente peggiorato i limiti nello svolgimento delle faccende domestiche (doc.
XVI/1, XXI).
Ora, in proposito si è
nuovamente dettagliatamente espresso il dr. __________ il 23 febbraio 2021(doc.
XVIII/1), confermando le sue precedenti conclusioni e affermando:
"
(…) In esse, si sottolinea come la
cura ossessiva del corpo da parte dell'assicurata sia un sintomo della sua
psicopatologia. Ripeto che riconosco la psicopatologia dell'assicurata, come si
evince dalla perizia. Si tratta di un complesso disturbo d'ansia, che si
traduce anche, tra le altre cose, nell'apprensione per essere sempre in ordine,
nel bisogno di apparire esteticamente impeccabile. Ho riconosciuto i problemi
dell'assicurata, presenti sin dall'età evolutiva e ho soppesato adeguatamente il
loro impatto per quanto riguarda la sua fragilità nei confronti di un'attività
lavorativa sul libero mercato. Ugualmente, ho però dimostrato come analoghi
limiti non siano invece per niente sostenibili, allo stato attuale, rispetto
alle attività domestiche. Il nodo problematico si è creato essenzialmente
perché l’assicurata viene valutata con metodo misto e, come casalinga, presenta
delle abilità maggiori rispetto a quello che potrebbe invece fare come impiegata
presso un datore di lavoro esigente. D'altra parte, non posso condividere certe
asserzioni del curante, che non trovo sostenibili. Non posso proprio
giustificare il fatto che l’assicurata, la quale cura ossessivamente l'estetica
e il suo abbigliamento, con il buon livello di attivazione diurna che presenta,
manifesti poi dei gravi e insuperabili limiti a fare il bucato o a pulire casa,
e altre affermazioni analoghe, che ho già discusso nelle prese di posizione
precedenti e sulle quali non ritorno.
La terapia farmacologica parrebbe
ora in fase di incremento, sebbene si sostenga che negli anni precedenti non
sia stato fatto nulla a causa delle resistenze (prima) invincibili della
perizianda. Accolgo positivamente questo cambiamento e sono ovviamente
d'accordo che la posologia la deciderà lo psichiatra curante, nell'ambito del
rapporto terapeutico di fiducia con la sua paziente. In ogni caso non trovo, in
tutto il rapporto medico, dei dati aggettivi che mi possano portare a
riconsiderare le conclusioni peritali dal punto di vista funzionale, per quello
che riguarda l'ambito domestico. Apprendo che vi sono adesso dei cambiamenti
famigliari, che riguardano la partenza del compagno, per motivi che non vengono
citati. A tal proposito penso che sarebbe da verificare, con l'addetta all'inchiesta
per le persone che si occupano dell’economia domestica, se questo fatto
modifichi qualcosa rispetto all'esigibilità dell'aiuto offerto dai membri della
famiglia. (…) (doc. XVIII/1)
A tali allegazioni si deve
aderire. Del resto, con riferimento alla discrepanza tra le sue conclusioni e
quelle del curante, il perito ne ha nuovamente approfonditamente spiegato i
motivi, facendo notare come quelle del curante si scontrassero pure con quanto
rilevato dall’incaricata dell’inchiesta domiciliare che aveva, come detto, sulla
base delle indicazioni dell’assicurata, formulato conclusioni in merito alle
limitazioni domestiche in perfetta sintonia con quelle del perito. Il perito ha
pure con pertinenza affermato che la psicopatologia di cui è sofferente
l’assicurata, che si traduce tra l’altro “nell'apprensione per essere
sempre in ordine, nel bisogno di apparire esteticamente impeccabile”, non
giustifica tuttavia limiti tanto gravosi nell’espletamento delle attività
domestiche, avuto riguardo al fatto che l’assicurata ha una cura ossessiva per
l'estetica e il suo abbigliamento con “un buon livello di attivazione diurna”.
Quanto infine all’addotto peggioramento
intervenuto nelle ultime settimane a causa della partenza del compagno
dell’assicurata, si dirà in seguito (cfr. consid. 2.11.4).
A tali conclusioni questo
giudice non può che aderire.
Osservato anche che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009;
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.
28a, pag. 353), questo Tribunale deve concludere che le censure sollevate dal
dr. __________ non permettono di scostarsi dalle
pertinenti e motivate conclusioni cui è giunto il perito incaricato
dall’amministrazione. In effetti, nuovamente esaminato il caso, il
perito, nelle ulteriori prese di posizione del 18 gennaio e 23 febbraio 2021, ha
in modo convincente illustrato i motivi per cui le censure del curante,
peraltro scarsamente motivate, non permettono una diversa conclusione per
quanto riguarda sia le diagnosi che le limitazioni sulla capacità lavorativa in
ambito domestico.
Sia peraltro osservato che
la valutazione del dr. __________ non ha omesso di approfondire la severità e
la persistenza del disturbo psichiatrico né di precisare anche i motivi per i
quali occorreva scostarsi dalla valutazione del curante. D'altra parte la
valutazione del curante non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito
psichiatra o dal SMR e va quindi intesa nel senso di una diversa valutazione
delle conseguenze delle affezioni diagnosticate sulla capacità di lavoro
dell’interessata.
Val
qui pure la pena ancora di osservare, con riferimento a quanto esposto al
consid. 2.5 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (STF
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017), che la perizia del dr. __________
non ha applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà
ragionevolmente esigibile e non si è limitata a rilevare che le problematiche
psichiatriche di cui soffre l'assicurata non sono resistenti alla terapia, ma
ha verificato l’incapacità lavorativa sulla base di una valutazione
puntuale ed oggettiva.
Occorre quindi concludere
che l’assicurata ha contestato le conclusioni peritali senza tuttavia fornire
elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare
inattendibili le conclusioni del dr. __________ e del SMR e, quindi,
dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa nella
decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto è stata
prodotta documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la
presenza di altre patologie invalidanti o di un’inabilità lavorativa duratura e
rilevante antecedente al mese di ottobre 2020 o di un peggioramento successivo
alla perizia del dr. __________ e entro la data della decisione contestata (osservato
che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa
di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento
contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1; sulle denunciate ripercussioni
della partenza del compagno cfr. in seguito al consid. 2.11.4).
Va qui ricordato che se da
una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,
atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Questa Corte ritiene
pertanto che lo stato di salute della ricorrente sia stato approfonditamente
vagliato, segnatamente dal dr. __________, prima dell'emanazione della
decisione qui impugnata (del 14 ottobre 2020) data che, come detto, segna il
limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali
(DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014
del 23 marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3).
Del resto val la pena di
nuovamente ribadire che le conclusioni del dr. __________ sono stata avallate
integralmente anche dallo psichiatra del SMR (cfr. doc. AI 96), definendo
nell’Annotazione del 19 gennaio 2021 il complemento peritale del dr. __________
una presa di posizione “articolata, completa ed esaustiva che posso
interamente condividere” (doc. XII/2).
A proposito del medico SMR
non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato
- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI
risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici
per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi
ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi
chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo
modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e
assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve
così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa
invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14
luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In conclusione,
rispecchiando la valutazione del dr. __________ e del SMR, unitamente alla
documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.8), richiamato pure l'obbligo
che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 138 V 218 consid. 6, 123 V 233 consid. 3c,
117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti, 115 V 142
consid. 8b) che se dall’aprile 2014 l’assicurata va considerata inabile
completamente nell’attività lavorativa esercitata e nella misura dell’80% in
ogni altra adeguata, a far tempo dal marzo 2019 è intervenuto un miglioramento
rispetto alla situazione esistente al momento della resa della decisione del 18
gennaio 2018 con un’abilità nelle attività domestiche del 90%.
La refertazione medica
agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno sino all'emanazione del provvedimento contestato,
senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.
Al riguardo, va fatto
presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 e rinvii). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.
2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4
cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
2.10. Grado d’impedimento per la
parte lucrativa
Per quanto concerne il
grado di invalidità quale salariata e, quindi, l’aspetto economico,
accertata quindi un’invariata capacità lavorativa residua dell’assicurata
dell’80% in un’attività lucrativa adeguata, l'Ufficio AI ha correttamente
confermato il grado d’invalidità dell’80% determinato in occasione della
decisione di attribuzione della rendita del 18 gennaio 2018, utilizzando il
consueto metodo ordinario di confronto dei redditi (doc. AI 98).
Tale conclusione, rimasta
peraltro incontestata, va confermata.
2.11. Grado d’impedimento
per la parte casalinga
2.11.1. L'invalidità delle persone che
si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è
stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la
rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto una ripartizione
delle singole attività domestiche sulla base di un massimo – che nel caso
concreto risultano essere stati rispettati – attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra 3087
CIGI prevede:
" Di regola,
si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica
comprendono le seguenti attività usuali:
Attività
Massimo %
1. Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare,
apparec-
chiare, effettuare la pulizia quotidiana della
cucina, gestire le scorte)
50
2. Pulizia e ordine dell’alloggio (riordinare, spol-
verare, passare l’aspirapolvere, lavare i pavi-
menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola,
effet-
tuare pulizie approfondite, curare le piante, il
giardino e le aree adiacenti, eliminare i
rifiuti) e
cura di animali domestici
40
3. Acquisti
(acquisti quotidiani e spesa
settimana-
le) e altre commissioni
(posta,
assicurazioni,
uffici pubblici)
10
4. Bucato e cura dei vestiti
(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,
ram-
mendare, pulire le scarpe
20
5. Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari*
50
* Nella cerchia
dei familiari rientrano il coniuge, il partner registrato o il convivente di
fatto (partner) dell’assicurato. Sono considerati familiari anche tutti i
parenti in linea retta con l’assicurato o il suo coniuge/partner e i minori
accolti nella famiglia a scopo di affiliazione. "
Le cifre 3088 e 3089 CIGI dispongono:
" Di norma,
vanno applicati la ripartizione delle attività e i rispettivi limiti massimi di
cui al N. 3087. Devono sempre essere prese in considerazione tutte le attività
(ad eccezione del n. 5). Si può procedere a una ponderazione diversa soltanto in
caso di divergenze molto forti dallo schema (I 469/99; RCC 1986 pag. 244). In
ogni caso il totale delle attività dev'essere sempre del 100 per cento
(Pratique VSI 1997 pag. 298).
[…] (esposto un esempio)
Nell’ambito della determinazione delle limitazioni nelle mansioni
consuete a seguito del danno alla salute non si può tenere conto dei servizi
forniti all'assicurato nell'economia domestica da terzi (p. es. familiari,
vicini, personale ausiliario), gratuitamente o a pagamento, già prima dell'insorgere
del danno alla salute. Questi servizi non vanno dunque considerati né
nell’elenco delle attività, né per la ponderazione di queste ultime e nemmeno
per la determinazione delle limitazioni."
Infine,
la cifra 3090 CIGI prevede:
" In virtù
dell’obbligo di ridurre il danno, una persona attiva nell’economia
domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la
propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione
di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e 3044 segg.). Un maggiore
dispendio di tempo può essere riconosciuto soltanto se l'assicurato non è in
grado di svolgere la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di
lavoro e necessita dunque dell'aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).
L'interessato deve inoltre ripartire il suo lavoro in funzione della nuova
situazione e ricorrere all'aiuto dei familiari. L'aiuto di questi ultimi va
oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere da loro qualora l'assicurato non
avesse subito un danno alla salute (DTF 133 V 504, consid. 4.2). L'inadempienza
parziale o totale dell’obbligo di ridurre il danno da parte dell'assicurato ha
conseguenze per la determinazione delle limitazioni nelle varie attività."
Il TF ha già avuto modo di
stabilire che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di
mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi
sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui
compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291
consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità
giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si
giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128
V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
L’allora TFA, in una
sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF
9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente confermare la
legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art.
27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo
l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze
concrete.
Se, tuttavia, non è
possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è
effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di
lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva
(Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985,
pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del
29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una presa di
posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni
accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Con riferimento agli
assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza
9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19
pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in
ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per
l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla
patologia psichica (cfr. la STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid.
2.14).
2.11.2. Nella presente fattispecie,
l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
del 27 maggio 2020, sfociata nel rapporto del 3 giugno 2020 (doc. AI 97),
tenendo conto delle limitazioni evidenziate dal profilo medico nella perizia
del dr. __________ e nel rapporto del SMR del 27 febbraio 2020 (che valutavano,
dal profilo medico-teorico, la percentuale di impedimenti in ambito domestico
nella misura del 10% dal marzo 2019, doc. AI 96), ha stabilito quanto segue:
" (…)
5. ATTIVITÀ - descrizione
degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1 Pasti
Pulire/pelare/sbuccia-re, cucinare, apparec- chiare,
effettuare la pulizia quotidiana della cucina, gestire le scorte
importanza assegnata
35%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
In
questi ultimi due anni e mezzo dichiara essersi dedicata regolarmente alla
preparazione del pranzo, anche perché la figlia non si ferma in mensa a scuola
e abitano a pochi minuti di
distanza
dall'edificio scolastico. Da sempre poi predilige menù di facile preparazione e
poco elaborati, a volte già precotti, altre volte sua madre le offre del cibo
già pronto. Anche per la cena vale la stessa abitudine, spiega la stessa, a
volte prepara dei piatti caldi semplici, altre volte qualcosa di freddo e
quando si sente poco bene chiede al compagno di aiutarla o di sostituirla nella preparazione, ma di regola se ne
occupa lei. Terminati i pasti spiega poi come debba immediatamente procedere
nel riordino e nel riassetto delle
stoviglie e nella pulizia del piano cottura poiché tralasciare questi gesti significa per lei accrescere lo stato ansioso; la sera
il compagno la aiuta nel disbrigo di tali incombenze.
Come
si evince da quanto dichiarato, trovando strategie diverse, rassicurata è riuscita
fino ad oggi a occuparsi delle attività qui considerate e il fatto che i
familiari collaborino, così come descritto, è da ritenersi esigibile, come
peraltro vuole la giurisprudenza. La percentuale d'impedimento del passato non è quindi più
giustificata, così come anche medicalmente sostenuto.
5.2 Pulizia e ordine dell’alloggio
Riordinare, spolvera- re, passare l’aspira- polvere,
lavare i pavi- menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effettuare
pulizie ap- profondite, curare le piante, il giardino e le aree adiacenti,
elimi- nare i rifiuti e cura di animali domestici
importanza assegnata
25%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
5%
Come
in passato si definisce una maniaca del controllo e dell'ordine e si descrive
attiva nelle pulizie dell'appartamento, sia in quelle giornaliere (come il
riordino) sia in quelle settimanali, più
approfondite, come la pulizia dei bagni o dei pavimenti.
Rispetto
a quanto accadeva una volta ha poi imparato a suddividere i lavori di pulizia, procedendo
appunto da sola e “a tappe”, facendo cioè qualcosa tutti i giorni, il che le permette
di non accumulare i lavori e di controllare quindi anche la sua ansia, spiega
la stessa. Ogni due settimane sostituisce anche regolarmente la biancheria dei
letti, dichiara la stessa, compreso il
cambio della figlia. Da sempre è il compagno invece che elimina i rifiuti.
Da
quanto dichiarato, trovando appunto strategie diverse e organizzando il lavoro differentemente
(suddividendo i lavori), rassicurata si descrive capace di affrontarli, poco
alla volta e la collaborazione del compagno è da ritenersi esigibile, almeno in
parte. La percentuale sopra esposta ne tiene quindi conto e considera lo sforzo
e la maggior fatica, nei giorni
più critici; ma è appunto contenuta, data l'autonomia dichiarata e medicalmente
certificata.
5.3 Acquisti e altre commissioni
Acquisti quotidiani, spesa settimanale e posta,
assicurazioni, uffici pubblici
importanza assegnata
10%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
2%
Come
in passato ammette la fatica nell'uscire di casa e recarsi a fare la spesa o
altri acquisti, poiché questo la
costringe ad incontrare persone sconosciute e accresce la sua ansia. Ciò
nonostante dichiara di occuparsi della spesa giornaliera, roba appunto di poco conto,
e predilige gli orari dove sa di non incontrare troppa gente. Della spesa
settimanale se
ne
occupa invece insieme al compagno, alcune volte rimane a casa e chiede alla
figlia di accompagnarlo nell'incombenza,
a dipendenza di come si sente. Suo padre
invece, da sempre, tiene e gestisce la sua contabilità e quella della nipotina,
cosa che l’assicurata non si ritiene in
grado di fare.
Nonostante
la fatica espressa nell'uscire di casa, rassicurata si occupa degli acquisti necessari nella misura sopra indicata e la
collaborazione dei familiari è da ritenersi esigibile, così come vuole la giurisprudenza. La percentuale
sopra esposta considera quindi la maggior fatica e le difficoltà inerenti al
disbrigo delle questioni amministrativo-burocratiche, delegate appunto al padre ed è pertanto contenuta, il
che è anche coerente con quanto certificato in sede peritale.
5.4 Bucato e cura vestiti
Lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,
rammendare, pulire le scarpe
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
0%
percentuale di invalidità
0%
Come
in passato dichiara di occuparsi del bucato in modo regolare e puntuale, senza
riferire difficoltà, mentre i familiari
la aiutano nel trasporto della cesta dei panni. Non utilizza l'asciugatrice bensì stende ogni cosa. Anche nello stiro, ammette come sia riuscita ad
organizzarsi differentemente, stirando appunto più spesso ed evitando quindi
che i panni si ammucchino, il che andrebbe ad
alimentare
il suo stato ansioso. Non si è infine mai
dedicata a lavori come il rammendo.
Grazie
ad una diversa organizzazione ed affrontando i lavori non appena necessario, rassicurata si descrive capace di farvi fronte
personalmente e la collaborazione dei familiari, così come descritta, rimane esigibile. Visto quanto
dichiarato e quanto certificato in sede peritale, la percentuale d'impedimento
è quindi nulla.
5.5 Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari
Il coniuge, il partner registrato o il convivente di
fatto (partner) dell’assicurato; tutti i parenti in linea diretta con
l’assicurato o il coniuge/partner e i minore accolti nella famiglia a scopo
di affiliazione
importanza assegnata
15%
percentuale degli impedimenti
20%
percentuale di invalidità
3%
Come
già dichiarato in passato si descrive una madre attenta e premurosa nei
confronti di sua figlia, che definisce
comunque come una ragazza in piena età adolescenziale e che è anche seguita a livello psicologico (SMP) e scolastico
(sostegno). Si descrive puntuale nel mantenere i rapporti con i terapisti ed i
docenti della figlia (compresi quelli di sostegno). Ci sono giorni in cui la
fatica è molta, ammette rassicurata, soprattutto quando è confrontata a
degli
imprevisti ed è sempre molto apprensiva nei confronti della ragazza; che sta terminando
la terza media. La figlia non ha hobby extrascolastici (sportivi o ricreativi),
l'unico appuntamento settimanale dove l’assicurata la accompagna regolarmente
(ora sospeso causa COVID) si trova al SMP e si tratta di un piccolo gruppo di
ragazzi seguiti in terapia dallo psicologo __________ e da un'educatrice. Il
compagno la aiuta nell'educazione e nella crescita della ragazza, seguendola ad
esempio nei compiti durante i fine settimana e trascorrendo del tempo con lei.
Visto
quanto dichiarato e quanto certificato in sede peritale, per la maggior fatica,
si riconosce una percentuale
d'impedimento che rimane comunque contenuta e che tiene conto della
collaborazione del compagno, in parte appunto dovuta ed esigibile.
Valutazione dell'assistente sociale
totale delle attività
100%
percentuale di invalidità
10%
n
Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare il nome, l'indirizzo, il
grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e
salario orario versato
Compagno, figlia e padre
dell’assicurata (per la parte ammnistrativa).
Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni sulla
capacità al lavoro? Trattasi di revisione” (doc. AI 97)
2.11.3. Nel suo ricorso l’assicurata
censura innanzitutto il fatto che l’inchiesta economica sia stata effettuata, a
causa della situazione legata al COVID-19, telefonicamente e non in
presenza, come invece era avvenuto in occasione dell’inchiesta del 13/16
ottobre 2017 (doc. AI 68). Su tale censura l’assistente sociale __________ si è
espressa come segue:
"
(...) In primo luogo si rende
attenti a come l'inchiesta telefonica sia avvenuta in completo accordo con l’assicurata
stessa, decisione presa da entrambe le parti e legata alla situazione straordinaria
che stiamo purtroppo ancora vivendo, legata al COVID 19. L'inchiesta è stata effettuata
sì telefonicamente, tuttavia alla stregua di un’inchiesta in loco e con la
raccolta esaustiva delle informazioni
necessarie alla valutazione, nel rispetto chiaramente della privacy da entrambe
le parti. Per questo non si vede il motivo di una simile contestazione, dato
che le dichiarazioni rilasciate sarebbero state le medesime di un'inchiesta svoltasi
in loco. In aggiunta a ciò le condizioni famigliari della medesima e la
composizione del nucleo famigliare non è mutata nel tempo e già in passato mi
ero recata al suo domicilio, pertanto ricordo gli spazi e i locali. Si chiede
pertanto di riconoscere pieno valore probatorio all'inchiesta del 03.06.2020.”
(scritto 16 novembre 2020, doc. IV/1)
Ora, di regola il grado di
invalidità mediante il metodo specifico del confronto dei campi di attività e,
quindi, la determinazione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete,
giusta l’art. 28a cpv. 2 LAI per gli assicurati che non esercitano un’attività
lucrativa, ma svolgono le mansioni consuete, avviene con un accertamento sul
posto. Tuttavia la prassi amministrativa prevede nondimeno la possibilità di rinunciare
a un accertamento sul posto, inserendo in tal caso una breve motivazione
nell’incarto (marg. 3081 e 3082 CIGI; cfr. anche Meyer-Blaser, op. cit.,
all’art. 28a LAI n. 174 p. 371).
Nella fattispecie concreta va
avantutto rilevato che le conclusioni tratte dall’assistente sociale coincidono
con quelle del perito psichiatra (10% di limitazione in ambito domestico). Sia
peraltro nuovamente ricordato che in presenza di affezioni psichiatriche la
giurisprudenza sottolinea che, di massima, alla perizia specialistica in ambito
psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per
le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente
sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia
psichica (cfr. STF 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in
SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86; cfr. anche la STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019,
consid. 2.14).
Nella
fattispecie, a ragione l’assistente sociale ha sottolineato come la decisione
di effettuare l’inchiesta al telefono, vista la particolare situazione legata
al COVID-19, sia stata presa in accordo con l’assicurata, la quale, benché
all’epoca non ancora patrocinata, era senza dubbio in grado di valutare
correttamente una simile opzione. Del resto l’interessata nulla ha eccepito in
merito nemmeno in occasione delle osservazioni presentate avverso al progetto
di decisione del 18 giugno 2020, e quindi a meno di un mese dall’inchiesta
telefonica del 27 maggio 2020, rilevato come in tale occasione ella si si è
limitata ad eccepire le conclusioni mediche producendo la certificazione 20
luglio 2020 dello psichiatra curante (doc. AI 97, 104, 109). Come esposto
dall’assistente sociale nel complemento del 16 novembre 2020, l’inchiesta è
stata effettuata sì telefonicamente, ma “alla stregua di un’inchiesta in
loco e con la raccolta esaustiva delle informazioni necessarie alla
valutazione, nel rispetto chiaramente della privacy da entrambe le parti”
(doc. IV/1). Decisivo appare inoltre il fatto che in occasione della nuova
valutazione domiciliare le condizioni famigliari e abitative dell’assicurata e
la composizione del nucleo famigliare non erano – peraltro incontestatamente - mutate
e che la valutazione sia stata effettuata dalla signora __________, ovvero dalla
medesima persona che già aveva effettuato la prima inchiesta domiciliare il 13
ottobre 2017 (doc. AI 68 e 85) e che quindi già ben conosceva non solo
l’assicurata, ma anche gli spazi e i locali abitativi, la relativa
organizzazione e la composizione del nucleo famigliare, rimasti invariati
rispetto alla precedente valutazione effettuata due anni prima. Come a ragione
affermato dall’assistente sociale, non vi sono quindi ragioni per ritenere che
l’effettuazione dell’inchiesta in presenza invece che al telefono avrebbe
portato ad una diversa valutazione, in quanto le dichiarazioni rilasciate dall’assicurata
sarebbero state le medesime (cfr. anche doc. IV/1).
Del resto, l’assistente sociale
ha agito nel rispetto delle direttive procedendo nel corso della telefonata ad
interpellare l’assicurata in merito alle attività casalinghe e in particolare a
quelle in cui era totalmente o notevolmente impossibilitata a esercitarle o per
le quali necessitava di un maggiore dispendio di tempo (cfr. CIGI marg. 3082
segg).
Contrariamente
a quanto sostiene la ricorrente non vi sono pertanto circostanze che possano in
qualche modo far apparire l’accertamento domiciliare effettuato dall’assistente
sociale telefonicamente come insufficiente o in qualche modo lacunoso. Sia
peraltro sottolineato che non si riscontrano discrepanze tra le indicazioni
fornite dall’assicurata all’assistente sociale e quelle emerse nel corso della visita
peritale di fronte al dr. __________ (cfr. STF 8C_157/2017 del 6 novembre 2017).
Si
deve quindi concludere che la rinuncia dell’Ufficio AI all’accertamento sul
posto, vista la situazione particolare legata alla pandemia e visto l’espresso
accordo dell’assicurata, si ravvisa come una scelta sostenibile, ragione per
cui si può prescindere da un ulteriore accertamento al domicilio senza che ciò
integri gli estremi di una violazione del principio inquisitorio (valutazione
anticipata delle prove, DTF 136 I 229 consid. 5.3).
All’inchiesta domiciliare del 27
maggio/3 giugno 2020 va quindi riconosciuto pieno valore probatorio.
Non può essere seguita la
ricorrente laddove pretende di dedurre un obbligo per l’assistente sociale, in
occasione della stesura del rapporto di inchiesta domiciliare, di sottoporne
preventivamente una bozza all’assicurato. Secondo la prassi e la giurisprudenza
per conferire valore probatorio ad un rapporto di inchiesta domiciliare è
necessario che lo stesso sia eseguito da una persona qualificata che ha avuto
sufficiente conoscenza delle circostanze famigliari e abitative e delle
limitazioni risultanti dalle diagnosi mediche, tenendo conto delle indicazioni
fornite dalla persona assicurata. Il testo del rapporto, che deve riportare
anche eventuali opinioni discordanti tra i partecipanti, deve essere
plausibile, motivato e indicare dettagliatamente le singole limitazioni ed
essere in ogni caso conforme alle indicazioni fornite in sede di inchiesta (STF
9C-921/2011 consid. 3.3.1 del 22 febbraio 2012 con riferimento anche a STF 9C_90/2010 del 22 aprile 2010 consid. 4.1.1.1;
STFA I 90/02 del 30 dicembre 2002 E. 3.2.3, non pubblicato in DTF 129 V 67, ma
in AHI 2003 p. 215). E questo a prescindere dal fatto che la ricorrente, in
occasione delle osservazioni formulate al progetto di decisione del 6 novembre
2017, nulla ha eccepito in tal senso né ha fatto valere che l’assistente
sociale David avesse in qualche modo verbalizzato erroneamente le indicazioni da
lei fornite.
2.11.4. Per quanto riguarda le altre puntuali
contestazioni, l’assicurata ha censurato la valutazione dell’assistente sociale,
giungendo ad una limitazione complessiva dello 33.5%, sollevando una serie di contestazioni
come segue:
"
(…)
10.4.1. Pasti
Nel 2017 a questo ambito la signora
__________ aveva assegnato un'importanza del 35%, con una percentuale di
impedimento del 40% e un grado di invalidità del 14%. Alla base di questo grado
di invalidità vi erano le considerazioni che seguono. L'assicurata aveva
ammesso di cucinare solo perché sua figlia ed il suo compagno dovevano
mangiare. L'assistente sociale annotava che da sempre rassicurata prediligeva
cibi precotti oppure surgelati, che non le richiedevano un grande dispendio di
tempo né di energie. La signora __________ indicava inoltre che "ci sono
giorni dove, a causa della grande stanchezza ed il mal di testa, terminato il
pasto va a stendersi, delegando le pulizie e il rassetto delle stoviglie al compagno,
che volentieri la sostituisce". Se ne deve dedurre che è solo nei giorni
in cui non si sente bene che l’assicurata non provvede alle pulizie e al
riassetto delle stoviglie.
Vediamo ora cosa è stato riportato
sul rapporto di inchiesta del 3 giugno 2020 al punto 5.1:
(...).
Se si esaminano i due resoconti ci
si accorge che le modalità, l'impegno e le limitazioni nella preparazione dei
pasti e del riassetto della cucina è rimasto invariato. Ora come allora con
grande fatica rassicurata prepara i pasti per la famiglia, prediligendo cibi
precotti e surgelati e procede alla pulizia e al riordino della cucina. Solo
quando non si sente bene (stanchezza o mal di testa) subentra il compagno che
la sostituisce. Queste dinamiche erano già presenti nel 2017 e si ritrovano
riproposte nella medesima modalità ed estensione anche nel 2020. Per cui, se
nel 2017 era stata assegnata a questa mansione un'importanza del 35% e una
percentuale di impedimenti del 40% con un grado di invalidità del 14%, non si
vede per quale recondita ragione, visto che la situazione è rimasta invariata,
le si debba ora assegnare una percentuale nulla di impedimento, ritenuto poi
che il compagno l'aiutava allora come ora.
Se ne deve quindi concludere che la
percentuale degli impedimenti del 40%
deve essere confermata, così come
il grado di invalidità del 14%.
10.4.2. Pulizia e ordine
dell'alloggio
Nel rapporto 2017 a questa mansione
era stata attribuita un'importanza del 20% con una percentuale di impedimento
del 50% e una percentuale di invalidità del 10%. Nel rapporto 2020 a questa
mansione è stata assegnata un'importanza del 25%, una percentuale di
impedimento del 20% e un tasso di invalidità del 5%.
Dalla descrizione presente nel
rapporto 2020 si evince che l’assicurata è riuscita, con strategie diverse e
organizzando il lavoro differentemente, ad affrontare queste mansioni poco alla
volta e con l'aiuto del compagno. La signora __________ aveva esposto una
percentuale di impedimento del 50% nel 2017 e solo del 20% nel 2020. Appare più
adeguata una percentuale di impedimento del 30% invece di solo il 20%, per
meglio considerare il maggior sforzo e la maggior fatica, soprattutto nei
giorni critici.
Pertanto, il grado di invalidità
andrebbe aumentato dal 5% al 7,5%.
10.4.3. Acquisti e altre commissioni
Nel rapporto 2017 la signora __________
aveva assegnato un'importanza del 10%
con una percentuale degli
impedimenti del 50% e un grado di invalidità del
5%. Nel rapporto 2017 veniva
segnalato un importante ritiro sociale, trascorrendo la ricorrente gran parte
del tempo a casa. Il fatto di uscire e recarsi nei negozi per la spesa era
vissuto dall'assicurata come una gran fatica, che andava ad aumentare la sua
ansia. Per questo, solo quando se la sentiva, provvedeva agli acquisti
giornalieri, ma senza regolarità e poi tornava subito a casa. La spesa
settimanale la faceva invece insieme al suo compagno o a sua madre. Era invece
il padre dell'assicurata che da sempre teneva e gestiva la sua contabilità e
quella della bambina.
Rispetto al 2017 nel rapporto 2020
si evince che l’assicurata, pur a fatica,
riesce ad occuparsi della spesa
giornaliera e predilige orari dove sa di non
incontrare troppa gente. Per quanto
concerne la spesa settimanale e la gestione della contabilità, tutto è rimasto
invariato.
Alla luce di queste circostanze,
ritenuto che vi è stato apparentemente solo un piccolo miglioramento per quanto
attiene alla spesa giornaliera, appare più equo considerare una percentuale
degli impedimenti del 30% invece del 20% (per rapporto al 50% definito nel
rapporto 2017), con una percentuale di invalidità del 3% invece del 2%.
10.4.4. Bucato e cura vestiti
Nel rapporto 2017 la signora __________
aveva assegnato un'importanza della
mansione del 20%, una percentuale
degli impedimenti del 40% con una
percentuale di invalidità dell'8%. Nel
rapporto 2020 invece l'importanza assegnata è del 15%, con una percentuale
nulla di impedimenti e di invalidità. L'unica differenza esistente nello
svolgimento di questa attività tra i due rapporti è riconducibile al fatto che
rassicurata nel 2020 ammette di essere riuscita a organizzare differentemente
lo stiro dei panni, che viene ora eseguito più spesso, evitando così che i
vestiti si ammucchino, a beneficio del suo stato ansioso.
Visto che l’assicurata incontra comunque
maggiori difficoltà e sforzi organizzativi nell'eseguire questa mansione, non è
giustificata una riduzione
degli impedimenti dal 40% a 0%. Si
ritiene più corretto considerare una percentuale di impedimenti del 20% e quindi
un grado di invalidità del 3%, per tenere in debita considerazione questi aspetti.
10.4.5. Cura e assistenza ai
figli e/o familiari
Nel rapporto 2017 la signora __________
ha assegnato a questa mansione
un'importanza del 10% con una
percentuale degli impedimenti del 40% e una percentuale di invalidità del 4%. Nel
rapporto 2020 invece l'importanza assegnata è del 15% con una percentuale degli
impedimenti del 20% e una percentuale di invalidità del 3%. Se si esaminano
comparativamente i due rapporti, ci si rende conto che sono praticamente
sovrapponibili circa le difficoltà e le ansie che l’assicurata incontra nella
cura e nell'assistenza della figlia. Per cui, mal si comprende come la
percentuale degli impedimenti possa essersi ridotta dal 40% al 20%. Vista la
situazione immutata, deve essere riconfermata la percentuale degli impedimenti
del 40% che, tenuto conto di un'importanza assegnata del 15%, determina una
percentuale di invalidità del 6%.”
In merito, l’assistente
sociale nell’annotazione del 16 novembre 2020 (doc. IV/1) si è espressa come segue:
"
(…) In seconda battuta, ma non di minore importanza, vorrei far notare come
le osservazioni inoltrate tramite il rappresentante legate in sede di ricorso
al TCA contestano sostanzialmente il grado di impedimento attribuito a ciascuna
mansione, ma non aggiungono elementi di novità rispetto a quanto dichiarato in
sede di inchiesta telefonica dall'assicurata stessa.
A questo proposito vorrei
sottolineare come l'inchiesta abbia tenuto conto prioritariamente dei limiti
funzionali a dossier, limiti che sono mutati nel tempo, dato il miglioramento intercorso;
come da esaustiva perizia redatta dal Dr. __________, il quale, interpellato
dal nostro SMR in sede di osservazioni, ha avallato in pieno il rapporto
redatto dalla sottoscritta.
Per concludere, l'inchiesta per
casalinghe del 03.06.2020 è dettagliata, coerente, affidabile e tiene conto
adeguatamente del dato medico, delle strategie di coping e dell'esigibilità concreta
(GED 22.09.2020).
Nella valutazione degli impedimenti
si è anche considerata la possibilità e l'obbligo della stessa di ridurre il
danno (tramite ad esempio una più consona distribuzione del carico di lavoro
sull'intera giornata o l'acquisto di appositi mezzi ausiliari, atti a
facilitare lo svolgimento delle singole attività) al fine di migliorare la
propria capacità lavorativa. Non da ultimo è stata considerata la
collaborazione dei familiari, così come vuole la giurisprudenza.
A titolo abbondanziale si rende
attenti anche al fatto che ciò che è stato dichiarato alla sottoscritta (in
sede d'inchiesta telefonica) sono le medesime dichiarazioni rilasciate dall'assicurata
in fase peritale; fatto rilevato anche dal Dr. __________:
“Rispetto a queste prese di
posizione del collega, in primis non trovo delle buone ragioni permettere in
discussione quello che la paziente ha descritto alla signora __________ in sede
di inchiesta, posto che le osservazioni della signora __________ sono
ampiamente sovrapponibili a quanto io stesso avevo recepito, mentre si nota
chiaramente la tendenza del curante a
minimizzare ogni capacità
funzionale. Gran parte dei limiti riportati dallo psichiatra curante, se
corrispondessero alla realtà, sarebbero comunque facilmente superabili con dei semplici
stratagemmi e un po' di buona volontà.”
(GED 22.09.2020).
Visto quanto sin ora scritto, le
conclusioni del rapporto casalinga del 3.06.2020 sono confermate
integralmente."
Innanzitutto va
sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei
parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito
dell'economia domestica. Questo aspetto non è, del resto, stato
specificatamente contestato.
In secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle
faccende domestiche. A questo proposito va evidenziato come l’insorgente non
contesta che lei stessa ha delegato alcune attività ai familiari, in
particolare al compagno e alla madre e in minor misura alla figlia 15enne.
Nei casi come quello in
esame occorre in effetti tenere conto anche della ripartizione dei compiti e
dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione alla
prosperità dell'unione coniugale consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159
cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in
casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali
d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior
impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della
collaborazione dei famigliari, in particolare del marito.
A tal proposito va poi nuovamente
attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di
diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni
sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le
persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria
iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro
capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale
ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari
circostanze (DTF 133 V 504 consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00;
STCA 32.2019.189 del 14 ottobre 2019).
Stanti le considerazioni
esposte, esaminate le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti
dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili
elementi che consentano di metterne in dubbio l'attendibilità, la valutazione
operata risultando conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in
particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima non solo nell'ambito
dell'inchiesta domiciliare, ma anche di fronte al perito psichiatra __________.
In effetti, nel rapporto del 27 febbraio 2020, e quindi antecedente all’inchiesta
domiciliare del 27 maggio 2020, il dr. __________, psichiatra del SMR, dopo aver
descritto in generale le limitazioni consistenti nella “ridotta flessibilità,
ridotta capacità di impiegare le proprie competenze, ridotta assertività,
difficoltà nel contatto con gli altri e nell’integrazione nel gruppo”,
sulla base della perizia del dr. __________ aveva così illustrato le
limitazioni nell’attività casalinga:
"
Pasti (pulire/pelare/sbucciare,
cucinare, apparecchiare, effettuare la pulizia quotidiana della cucina, gestire
le scorte).
L'assicurata si occupa generalmente
di preparare i pasti per tutti. L'aiuto della madre è sicuramente confortevole,
soprattutto quando questa le offre dei cibi già preparati da portare a casa, ma
tale aiuto non risulta indispensabile per motivi medici, in una assicurata che
presenta dei limiti ansiosi nel confronto con la realtà esterna, ma non di
certo nel confronto con i fornelli di casa.
L'aiuto episodico del compagno per
preparare i pasti serali è apprezzabile, anche in un'ottica di normale
collaborazione tra i conviventi. Tuttavia, il problema dell'assicurata è quello
di affrontare il contatto con gli altri e di gestire i problemi educativi della
figlia, non quello di preparare routinariamente il cibo per la famiglia, cosa
che abitualmente sa fare. In questa attività domestica non sono ammissibili dei
limiti di alcun
genere.
Pulizia e ordine dell'alloggio (…)
e cura di animali domestici
L'assicurata si occupa, con
precisione fin troppo meticolosa, di tutti questi aspetti, e anche in maniera
efficace. Se poi chiede l'aiuto di terzi per un suo maggior bisogno di
sicurezza e di controllo, questo aiuto non è tuttavia indispensabile per espletare
Fatti
i suddetti compiti in maniera normalmente adeguata.
Acquisti (acquisti quotidiani e
spesa settimanale) e altre commissioni
(posta, assicurazioni, uffici pubblici)
Le condizioni cliniche
dell'assicurata le permettono tranquillamente di andare a fare la spesa.
L'aiuto del compagno va considerato come un'abitudine o preferenza, ma non è
necessario, in considerazione della capacità
dell'assicurata di frequentare
negozi e centri commerciali quando si tratta di andare a passeggio, di uscire,
di vedere o comprare vestiti, di occuparsi della sua persona. Per gli aspetti
amministrativi la signora ha effettivamente
bisogno del padre (ma andrebbe bene
anche il compagno). In questo ambito non è necessario che il padre si
sostituisca in tutto e per tutto alla figlia, la quale è pur sempre dotata di
una normale intelligenza e non è depressa,
Se l'uomo lo fa, questo servizio
non è comunque imposto dalla condizione di salute della figlia. Sarebbe infatti
sufficiente una supervisione sui pagamenti e sugli aspetti amministrativi, che possono
e dovrebbero essere gestiti in prima persona dall'assicurata, senza
deresponsabilizzarla totalmente.
Bucato e cura dei vestiti
(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,
rammendare, pulire le scarpe)
L'assicurata si occupa abitualmente
e autonomamente di tutti questi aspetti. Nessun limite è ammissibile,
considerato l'attuale stato di salute.
Accudimento dei figli o di altri
familiari
L'assicurata accudisce la figlia.
Non le fa mancare nulla e la segue nei compiti. Semmai la controlla troppo,
trasferendo su di lei le sue eccessive preoccupazioni. Gestisce con fatica l'interazione
con i soggetti scolastici e con altri genitori, ma ce la fa. Nessun limite è
ammissibile in questo ambito.” (Rapporto SMR del 27 febbraio 2020, doc. 96)
Alla luce di tale
dettagliato rapporto, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti
relativi alle singole mansioni domestiche illustrate dall’assistente sociale sono
del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica
dal perito e, quindi, dal medico SMR (che hanno appunto fissato un’inabilità,
medico-teorica, del 10% nell’attività di casalinga dal marzo 2019 e continua; cfr.
DTF 128 V 93; cfr. anche STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018; 9C_313/2007
dell’8 gennaio 2008 consid. 4.1; STCA 32.2018.209 del 14 ottobre 2019, consid.
2.15).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le
circostanze concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguato il grado
d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito
dall'UAI.
Con particolare riferimento alle puntuali allegazioni ricorsuali riferite alle
attività domestiche, il TCA non ha motivo di scostarsi dalle dettagliate,
approfondite, motivate e convincenti considerazioni espresse dall’assistente
sociale delegata al compito di valutare la situazione dell’assicurata.
Sia in proposito
effettivamente ribadito che in virtù dell’obbligo di ridurre il danno,
l’assicurata è tenuta a ripartire al meglio le sue incombenze e ricorrere
all’aiuto dei famigliari. Come descritto nel marginale 3090 della CIGI, "l'aiuto
dei familiari va oltre quello usuale che ci si potrebbe attendere da loro
qualora l'assicurato non avesse subito il danno alla salute".
Inoltre, le conclusioni dell’assistente sono conformi alle indicazioni fornite
dall'assicurata non solo di fronte al perito dr. __________, ma anche
nell'ambito dell'inchiesta domiciliare, durante la quale non è richiesto un
esame pratico di verifica per essere attendibile bensì è l'occasione di
esprimere liberamente gli impedimenti nello svolgere le mansioni consuete.
Stante quanto precede le
censure sollevate con il ricorso in merito all’operato dell’assistente sociale
sono respinte.
Di conseguenza, il tasso complessivo di impedimento del 10% per l’attività di
casalinga, accertato in sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in
materia e che già conosceva la situazione dell’assicurata per averla già valutata
nell’ottobre 2017 (doc. AI 68), che ha effettuato la valutazione basandosi
correttamente sulla condizione familiare, le caratteristiche dell'abitazione e sui
limiti indicati a dossier, va posto alla base del presente giudizio.
Ricordato nuovamente che
per quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TF ha già avuto modo di stabilire che - in linea di
Considerandi
massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, l 102/00), un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta giustificandosi unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto
2003.
nella causa S. consid. 2, I 681/02), alla valutazione operata
dall'assistente sociale, non essendo stati invocati motivi che la possano far
apparire manifestamente errata, va prestata piena adesione. Essa ha in effetti compiutamente
valutato le difficoltà e l'esigibilità di ogni singola mansione casalinga,
giungendo ad una conclusione (il grado d'impedimento del 10%) che peraltro
collima con le conclusioni medico teoriche del perito psichiatra.
L’amministrazione ha pure
con pertinenza osservato che nei suoi complementi peritali il dr. __________ ha
con fermezza e convinzione confermato il benfondato della valutazione
dell’assistente sociale, laddove ha segnatamente affermato "(...) Per
quanto concerne gli aspetti amministrativi, tale tema è stato considerato in
perizia e anche dalla signora __________, riconoscendogli il giusto peso. Per
concludere, l'inchiesta per casalinghe del 03.06.2020 è dettagliata, coerente,
affidabile e tiene conto adeguatamente del dato medico, delle strategie di
coping e dell'esigibilità concreta. (...)" (cfr. complemento peritale
del 21 settembre 2020, doc. AI 113 pag. 4).
In definitiva, tenuto
anche conto dell'obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta: DTF
130.
V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare, la valutazione
di cui all'inchiesta del 27 maggio/3 giugno 2020 (completata dalle precisazioni
figuranti nelle annotazioni del 16 novembre 2020, doc. IV/1) va integralmente confermata.
Quanto all’asserito (ma non
comprovato) peggioramento della “situazione generale” dell’assicurata, fatto
questo che secondo il legale della ricorrente richiederebbe un aggiornamento
della situazione medica così come dell’inchiesta economica (doc. XVI), lo
stesso sarebbe avvenuto “nel corso delle ultime settimane” giusta la
certificazione dello psichiatra curante del 15 febbraio 2021 prodotta in corso
di causa (doc. XVI/1) e sarebbe dovuto alla partenza all’estero del compagno
della richiedente (“nel corso delle ultime settimane la situazione
generale della paziente è cambiata drasticamente con la partenza del compagno
rientrato in Italia e l’incertezza rispetto alla custodia della loro figlia.
Trovandosi ora sola a casa è venuto a mancare il sostegno molto concreto del
compagno e stanno emergendo in modo ancor più evidente i limiti e le lacune della
signora nella cura della propria abitazione e nel disbrigo delle mansioni anche
più semplici per le quali prima si appoggiava molto al compagno. In sintesi è
venuta a mancare ima parte consistente di quella rete famigliare
"supportiva e ampiamente accogliente", per citare le parole del
perito psichiatra”, doc. XVI/1), poiché l’assenza del compagno, una “persona
di riferimento, a cui lei si appoggiava per molte mansioni e compiti nel
contesto dell’unione domestica”, avrebbe “un impatto sulle capacità, per
altro molto esigue della paziente, che non viene più stimolata e sostenuta dal
compagno nella sua quotidianità” (cfr. scritto del dr. __________ dell’8
marzo 2021, doc. XXI),
Ora, a prescindere dal
fatto che, come osservato dal perito dr. __________, non è chiaro se detta
partenza modifichi, e se del caso in che modo e in che misura, “qualcosa
rispetto all'esigibilità dell'aiuto offerto dai membri della famiglia”
(cfr. scritto del 23 febbraio 2021 del dr. __________, doc. XVIII/1), tale
cambiamento sarebbe comunque avvenuto in epoca successiva alla decisione
decisiva qui contestata, che, come detto, segna il limite temporale del potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali che si basa di regola sui
fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF
132.
V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4). Di conseguenza, l’eventuale
rilevante e duraturo impatto di tali modifiche fattuali sulla capacità
lavorativa nelle mansioni domestiche dell’assicurata dovrà se del caso essere comprovato
e valutato nell’ambito di una domanda di revisione da presentarsi dall’interessata.
2.12
Grado d’invalidità globale
Visto
quanto sopra, a ragione l’amministrazione ha ammesso dal marzo 2019 un
miglioramento delle condizioni psichiche dell’assicurata che si ripercuote
tuttavia unicamente sulla capacità in attività casalinghe che va fissata nel
90% in luogo del precedente 60%.Tenuto conto quindi di un’invalidità quale
salariata del 40% (incapacità lavorativa dell’80% in attività adeguate) ed una
limitazione del 10% quale casalinga, in corretta applicazione del metodo misto,
viste le quote parti di attività salariata (50%) e di mansioni casalinghe (50%),
il grado d’invalidità globale è del 45% (50 x 80 + 50 x 10).
In queste condizioni,
rettamente l’Ufficio AI ha ammesso la sussistenza di un motivo di revisione (cfr.
al consid. 2.3) e di conseguenza ridotto i tre quarti di rendita a un quarto di
rendita a far tempo dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione contestata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
2.13
Visto
quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
2.14
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in concreto
(cfr. anche la disposizione transitoria, art. 83 LPGA), la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti