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Decisione

32.2020.149

Diniego di prestazioni per grado d'invalidità non pensionabile contestato dinanzi al TCA. Ricorso accolto con rinvio degli atti per ulteriori accertamenti psichiatici e reumatologici

21 settembre 2021Italiano10 min

Il vicepresidente Il

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Incarto

n.

32.2020.149

rg/sc

Lugano

21 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 ottobre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che 1.1 Per decisione 12 ottobre 2020,

esperiti accertamenti medici – in particolare una perizia

pluridisciplinare ad opera del __________ redatta il 27 aprile 2020 – ed

economici a seguito della STCA di rinvio del 26 febbraio 2019 (inc.

32.2018.205), l’Ufficio AI ha respinto la (nuova) domanda di prestazioni (una

precedente richiesta era pure stata respinta) presentata nel dicembre 2017 da RI

1, dal raffronto dei redditi essendo emerso un grado d’invalidità non

pensionabile.

1.2 Contro suddetta decisione

s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Contesta - producendo

un nuovo rapporto dello psichiatra curante (doc. B) - la valutazione medica

posta alla base del querelato provvedimento e postula il riconoscimento di una

rendita intera dal 1. dicembre 2015.

1.3 Con la risposta di causa

l’amministrazione chiede la reiezione del gravame e ciò dopo avere sottoposto

la refertazione medica prodotta dal ricorrente ad esame da parte del __________

(VI-1) e del medico SMR (VI-2), secondo i quali non sono stati addotti nuovi

elementi idonei a sovvertire le conclusioni della perizia __________ del 27

aprile 2020.

1.4

Il 22/25 gennaio 2021 l’insorgente ha quindi trasmesso al Tribunale ulteriore

documentazione medica (doc. C-1, C-2) che l’amministrazione, raccolto il parere

del __________ e del SMR (XIV-1, XIV-3), ha ancora una volta ritenuto non

suscettibile di modificare l’esito della valutazione peritale posta alla base

del diniego di prestazioni.

L’insorgente ha quindi

prodotto nuovi referti psichiatrici (doc. D 1-3) seguiti da ulteriore

documentazione medica (XXII 1-3). Prendendo posizione su questa documentazione

l’Ufficio AI, facendo proprie le valutazioni espresse dal perito psichiatra __________

(dr. __________; XXVI-1) e dal medico SMR (dr. __________; XXVI-2), ha chiesto

il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici.

Con scritto 1. luglio 2021 l’insorgente

ha dichiarato di accettare la proposta formulata dall’amministrazione,

ritenendo tuttavia di non doversi sottoporre, nell’ambito dei nuovi

accertamenti, a ulteriori visite da parte dei medici suddetti.

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.

8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo

il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA.

2.3 Nel caso in

disamina, alla luce degli atti medici all’inserto v’è effettivamente da

ritenere che, onde addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione

invalidante dell’assicurata, la fattispecie vada ulteriormente indagata dal

profilo psichiatrico e reumatologico e ciò sulla scorta di quanto indicato dal __________

nel suo rapporto 15 giugno 2021(avallato dallo psichiatra SMR dr. __________;

cfr. XVI-2), in cui – raccolto il parere del suo consulente psichiatra

dr. __________ in merito alla refertazione specialistica da ultimo prodotta

dall’insorgente (in particolare il rapporto d’uscita 5 marzo 2021 dal reparto

di psichiatria dell’Ospedale __________ coi relativi referti di laboratorio,

sub XXII-1) – è stato osservato:

"

In riferimento alla perizia

medica interdisciplinare datata 27.4.2020 effettuata presso il __________ di __________,

ci ha inviato ulteriore documentazione, nella fattispecie la lettera d’uscita

dell’Ospedale __________ di __________ del 5.3.2021 (degenza dal 25.1

all’8.3.2021), chiedendo di esprimerci in merito.

Abbiamo pertanto messo a disposizione la documentazione

inviata al nostro consulente Dr. med. __________, che con il suo rapporto

dell’1.6.2021 ci ha fatto pervenire la sua presa di posizione, che qui di

seguito riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.

Il Dr. med. __________ nel suo rapporto dell’1.6.2021

scrive:

“ in riferimento ai nuovi atti contenuti

nella richiesta del 20 maggio 2021, si osserva la presenza della diagnosi di

F33.1, presente nella lettera di dimissione dell’Ospedale di __________,

diagnosi dame non ravvisata nella valutazione del mese di dicembre 2019. Ritengo

utile una rivalutazione dell’A. alla luce dei nuovi elementi insorti considerato

che sono trascorsi 18 mesi dalla precedente.”

In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra

dal nostro consulente e in considerazione del tempo intercorso dalla

valutazione peritale presso il __________, si ritiene indicato richiedere ai

medici curanti un aggiornamento dettagliato del decorso dello stato di salute

(anche per quanto riguarda la patologia descritta in ambito reumatologico),

precedendo poi con una perizia medica psichiatrica di decorso.” (Doc. XXVI-1)

2.4 In STF 9C_243/2010

del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali

casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria

e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

In concreto,

considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso

sopra indicato, segnatamente tramite aggiornamento dettagliato del decorso

dello stato valetudinario (psichico e reumatologico) e successiva perizia

psichiatrica.

In esito alla

nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a

LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA.

2.5 La richiesta

dell’insorgente di non (più) essere sottoposta “ad ulteriori visite” da

parte del perito psichiatra dr. __________ e dello psichiatra SMR dr. __________

a motivo delle “lungaggini che sin qui non hanno fatto altro che vedere

riprese dall’UAI le loro lacunose e incomplete valutazioni” non merita

accoglimento. I rimproveri mossi ai due sanitari non configurando infatti né valido

e sostanziato motivo di ricusa ai sensi dell’art. 44 LPGA (parzialità o

prevenzione) né (presunta) circostanza che permetta di dubitare delle loro

competenze professionali, né

tantomeno trattasi di motivi di natura materiale afferenti alla perizia in quanto tale, alla sua

tipologia o estensione (ad esempio la scelta delle discipline mediche da

indagare) (in argomento cfr. Piguet in Commentaire Romand LPGA, art. 44 LPGA n.

24; DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, DTF 138 V 271 consid. 1.1).

Va da sé che i

complementi istruttori di cui sopra – considerato anche che le prestazioni

litigiose si riferiscono alla domanda presentata dall’assicurata nel dicembre

2017 – dovranno essere esperiti nel più breve tempo possibile in ottemperanza

al principio di celerità vigente

nell’ambito delle assicurazioni sociali (art. 52 cpv. 2, art. 61 lett. a LPGA; STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF

9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2).

2.6 Secondo

gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31

dicembre 2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito

del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid.

5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le

spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.

Patrocinata in causa da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad

un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che

appare equo fissare in fr. 2'000.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

§ La

decisione del 12 ottobre 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio

AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di

procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà alla

ricorrente fr. 2’000 (IVA inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Fatti

Il vicepresidente Il

Considerandi

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti