32.2020.149
Diniego di prestazioni per grado d'invalidità non pensionabile contestato dinanzi al TCA. Ricorso accolto con rinvio degli atti per ulteriori accertamenti psichiatici e reumatologici
21 settembre 2021Italiano10 min
Il vicepresidente Il
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.149
rg/sc
Lugano
21 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 ottobre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che 1.1 Per decisione 12 ottobre 2020,
esperiti accertamenti medici – in particolare una perizia
pluridisciplinare ad opera del __________ redatta il 27 aprile 2020 – ed
economici a seguito della STCA di rinvio del 26 febbraio 2019 (inc.
32.2018.205), l’Ufficio AI ha respinto la (nuova) domanda di prestazioni (una
precedente richiesta era pure stata respinta) presentata nel dicembre 2017 da RI
1, dal raffronto dei redditi essendo emerso un grado d’invalidità non
pensionabile.
1.2 Contro suddetta decisione
s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Contesta - producendo
un nuovo rapporto dello psichiatra curante (doc. B) - la valutazione medica
posta alla base del querelato provvedimento e postula il riconoscimento di una
rendita intera dal 1. dicembre 2015.
1.3 Con la risposta di causa
l’amministrazione chiede la reiezione del gravame e ciò dopo avere sottoposto
la refertazione medica prodotta dal ricorrente ad esame da parte del __________
(VI-1) e del medico SMR (VI-2), secondo i quali non sono stati addotti nuovi
elementi idonei a sovvertire le conclusioni della perizia __________ del 27
aprile 2020.
1.4
Il 22/25 gennaio 2021 l’insorgente ha quindi trasmesso al Tribunale ulteriore
documentazione medica (doc. C-1, C-2) che l’amministrazione, raccolto il parere
del __________ e del SMR (XIV-1, XIV-3), ha ancora una volta ritenuto non
suscettibile di modificare l’esito della valutazione peritale posta alla base
del diniego di prestazioni.
L’insorgente ha quindi
prodotto nuovi referti psichiatrici (doc. D 1-3) seguiti da ulteriore
documentazione medica (XXII 1-3). Prendendo posizione su questa documentazione
l’Ufficio AI, facendo proprie le valutazioni espresse dal perito psichiatra __________
(dr. __________; XXVI-1) e dal medico SMR (dr. __________; XXVI-2), ha chiesto
il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti medici.
Con scritto 1. luglio 2021 l’insorgente
ha dichiarato di accettare la proposta formulata dall’amministrazione,
ritenendo tuttavia di non doversi sottoporre, nell’ambito dei nuovi
accertamenti, a ulteriori visite da parte dei medici suddetti.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA.
2.3 Nel caso in
disamina, alla luce degli atti medici all’inserto v’è effettivamente da
ritenere che, onde addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione
invalidante dell’assicurata, la fattispecie vada ulteriormente indagata dal
profilo psichiatrico e reumatologico e ciò sulla scorta di quanto indicato dal __________
nel suo rapporto 15 giugno 2021(avallato dallo psichiatra SMR dr. __________;
cfr. XVI-2), in cui – raccolto il parere del suo consulente psichiatra
dr. __________ in merito alla refertazione specialistica da ultimo prodotta
dall’insorgente (in particolare il rapporto d’uscita 5 marzo 2021 dal reparto
di psichiatria dell’Ospedale __________ coi relativi referti di laboratorio,
sub XXII-1) – è stato osservato:
"
In riferimento alla perizia
medica interdisciplinare datata 27.4.2020 effettuata presso il __________ di __________,
ci ha inviato ulteriore documentazione, nella fattispecie la lettera d’uscita
dell’Ospedale __________ di __________ del 5.3.2021 (degenza dal 25.1
all’8.3.2021), chiedendo di esprimerci in merito.
Abbiamo pertanto messo a disposizione la documentazione
inviata al nostro consulente Dr. med. __________, che con il suo rapporto
dell’1.6.2021 ci ha fatto pervenire la sua presa di posizione, che qui di
seguito riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.
Il Dr. med. __________ nel suo rapporto dell’1.6.2021
scrive:
“ in riferimento ai nuovi atti contenuti
nella richiesta del 20 maggio 2021, si osserva la presenza della diagnosi di
F33.1, presente nella lettera di dimissione dell’Ospedale di __________,
diagnosi dame non ravvisata nella valutazione del mese di dicembre 2019. Ritengo
utile una rivalutazione dell’A. alla luce dei nuovi elementi insorti considerato
che sono trascorsi 18 mesi dalla precedente.”
In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra
dal nostro consulente e in considerazione del tempo intercorso dalla
valutazione peritale presso il __________, si ritiene indicato richiedere ai
medici curanti un aggiornamento dettagliato del decorso dello stato di salute
(anche per quanto riguarda la patologia descritta in ambito reumatologico),
precedendo poi con una perizia medica psichiatrica di decorso.” (Doc. XXVI-1)
2.4 In STF 9C_243/2010
del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali
casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria
e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA
32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115
del 27 ottobre 2011).
In concreto,
considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino
incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso
sopra indicato, segnatamente tramite aggiornamento dettagliato del decorso
dello stato valetudinario (psichico e reumatologico) e successiva perizia
psichiatrica.
In esito alla
nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a
LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA.
2.5 La richiesta
dell’insorgente di non (più) essere sottoposta “ad ulteriori visite” da
parte del perito psichiatra dr. __________ e dello psichiatra SMR dr. __________
a motivo delle “lungaggini che sin qui non hanno fatto altro che vedere
riprese dall’UAI le loro lacunose e incomplete valutazioni” non merita
accoglimento. I rimproveri mossi ai due sanitari non configurando infatti né valido
e sostanziato motivo di ricusa ai sensi dell’art. 44 LPGA (parzialità o
prevenzione) né (presunta) circostanza che permetta di dubitare delle loro
competenze professionali, né
tantomeno trattasi di motivi di natura materiale afferenti alla perizia in quanto tale, alla sua
tipologia o estensione (ad esempio la scelta delle discipline mediche da
indagare) (in argomento cfr. Piguet in Commentaire Romand LPGA, art. 44 LPGA n.
24; DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, DTF 138 V 271 consid. 1.1).
Va da sé che i
complementi istruttori di cui sopra – considerato anche che le prestazioni
litigiose si riferiscono alla domanda presentata dall’assicurata nel dicembre
2017 – dovranno essere esperiti nel più breve tempo possibile in ottemperanza
al principio di celerità vigente
nell’ambito delle assicurazioni sociali (art. 52 cpv. 2, art. 61 lett. a LPGA; STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF
9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2).
2.6 Secondo
gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31
dicembre 2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito
del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid.
5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le
spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.
Patrocinata in causa da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad
un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che
appare equo fissare in fr. 2'000.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto.
§ La
decisione del 12 ottobre 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio
AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di
procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI che rifonderà alla
ricorrente fr. 2’000 (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Fatti
Il vicepresidente Il
Considerandi
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti