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Decisione

32.2020.151

In applicazione del metodo misto, l'Ufficio AI rifiuta una rendita in assenza di un grado d'invalidità pensionabile. Affezione psichica. TCA conferma conclusioni dell'AI

1 aprile 2021Italiano70 min

effettuati, in base ai dati forniti dall’assicurata, l’Ufficio AI ha considerato

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.151

FC

Lugano

1° aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 ottobre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1959, nel

giugno 2016 - adducendo problemi psichiatrici - ha presentato una domanda di

prestazioni per adulti (doc. AI 1). Eseguiti i necessari accertamenti medici ed

economici (comprensivi anche di un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica), con decisione del 13 novembre 2017, l’Ufficio

AI ha respinto la domanda di prestazioni avendo stabilito un grado di impedimento

nelle mansioni di casalinga e, di conseguenza, un grado di invalidità del 22%,

insufficiente per la concessione di prestazioni (doc. AI 25). Avverso tale

decisione è insorta con ricorso al TCA l’assicurata, contestando le conclusioni

dell’amministrazione in merito alla qualifica di (sola) casalinga e sostenendo

in sintesi di essere completamente inabile al lavoro (doc. I). Mediante

pronuncia del 24 agosto 2018 il TCA ha accolto il gravame, annullato la

decisione e, concordando almeno parzialmente con la proposta formulata

dall’Ufficio AI nella risposta di causa, ha rinviato gli atti

all’amministrazione affinché procedesse a “tutti gli accertamenti più

opportuni finalizzati ad una nuova e completa valutazione in merito allo

statuto da attribuire all’assicurata nonché all’impatto del danno alla salute

sulla capacità lavorativa nell’attività precedentemente esercitata o altra

idonea e come casalinga, mediante accertamenti medici, se necessario peritali,

ed economici, se del caso una nuova inchiesta domiciliare”, e quindi, effettuate

le necessarie valutazioni economiche, si pronunciasse nuovamente

circa l’attribuzione di una rendita e/o a provvedimenti professionali (inc.

32.2017.214).

1.2. L’amministrazione ha quindi

proceduto ai necessari nuovi accertamenti (tra i quali una perizia multidisciplinare

a cura del __________ e una nuova inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica), alla luce dei quali, con progetto del 3

agosto 2020 e, quindi, decisione del 13 ottobre 2020, ha nuovamente respinto la

richiesta di prestazioni. Considerata l’assicurata quale salariata al 50% e

casalinga per il restante 50%, l’amministrazione ha stabilito un grado di impedimento

quale casalinga del 23% e quale salariata del 30%, e, in applicazione del

metodo misto di calcolo del grado di invalidità, ha nuovamente rifiutato il

diritto a prestazioni, considerato un grado d’invalidità complessivo del 27% e

quindi non raggiungente il grado minimo di invalidità pensionabile del 40%

(doc. C).

1.3. Con

tempestivo ricorso l’assicurata, rappresentata da RA 1, psicologo, ha postulato

l’annullamento della decisione impugnata, contestando le conclusioni

dell’amministrazione in merito alla sua capacità lavorativa così come le

conclusioni circa il grado di impedimento nell’espletamento dei lavori

domestici e chiedendo il riconoscimento di un grado d’invalidità di almeno

l’80% (doc. I).

1.4. Nella risposta del 9 dicembre

2020 l’Ufficio AI, riferendosi all’allegato complemento peritale del __________

del 4 dicembre 2020, ha confermato la correttezza della decisione (cfr. doc. VI).

1.5. Il 18 dicembre 2020 lo

psicologo RA 1 ha nuovamente ribadito le sue conclusioni circa le diagnosi

poste e l’inabilità lavorativa (doc. VIII). Su tale certificazione ha preso

posizione l’Ufficio AI con scritto 25 gennaio 2021 (corredato da una presa di

posizione del __________, doc. XII/1) nel senso che la documentazione prodotta

non apportava elementi utili a modificare le conclusioni della perizia (doc.

XII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha nuovamente negato

all’assicurata il diritto ad una rendita.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.

1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STF I 475/01 del

13 giugno 2003, consid. 4.1).

2.3. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità

di guadagno non è possibile, poiché in simili condizioni l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico

di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246

consid. 2b; DTF 104 V 136).

In

questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato

che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete

e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività

lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione

dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

L’art.

27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a

sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa

occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli

usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.

Secondo

la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività

assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di

patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata

sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante

un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della

sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere

posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.

139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se

l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia

essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è

ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei

lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali.

Secondo la prassi

amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili

a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,

attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo

libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità

(CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31

dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto

delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF

130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le

attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla

salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si

può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse,

1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi

è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua

economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa

eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla

situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si

distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o

altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge

collabora nell'impresa dell'altro.

Nel nuovo tenore in vigore dal

1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati

occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché

la cura e l'assistenza ai familiari.

Il nuovo art. 27

cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso

2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella

comunità.

L’art.

27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è

disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito

che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo

parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa

attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno

percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato

avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

Per

l’art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle

mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni

dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete

rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene

ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al

capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

Con la modifica

dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni

consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr.

Leuenberger – Maro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale

1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

Le nuove norme

dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità

e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale,

valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai

NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale

nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in

generale.

Va

infine rilevato che con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per

tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio

2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base

al vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di

calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018.”

2.4. Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque

svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività

lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se

l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora

gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è

valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete,

l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal

caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della

collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento

delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è

stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TF in DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla

legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell'art. 8 CEDU (cfr. STF I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata

in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,

pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e

133 V 477.

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria

giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta

capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle

mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti

nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a

determinate condizioni.

Ricordato

che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività

lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre

mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in

vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso

di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero

venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini

del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è

applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Occorre

altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea

dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro

Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile

alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli

motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto

il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con

attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo

parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una

soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione

della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può

essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018

consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso

di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12

febbraio 2016 consid. 4.3).

Come detto, il 1. gennaio 2018

sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro

nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al

riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore

equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”,

risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo

per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che

contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa

anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta

del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore

della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.

2.5. Al

fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità,

si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito

verificare,

fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno

un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se

l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una

in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve

essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del

danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non

hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da

considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le

condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione

professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di

questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio

nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato

esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di

una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V

195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e

la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa

valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica

dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale

dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STF

Fatti

I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va

ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione

si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata

dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STF del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,

op. cit., pag. 190-191).

Nella presente

fattispecie, a seguito del rinvio statuito dal TCA e degli accertamenti

effettuati, in base ai dati forniti dall’assicurata, l’Ufficio AI ha considerato

l’assicurata salariata al 50% e casalinga al restante 50%, e ha quindi

applicato il metodo misto per il calcolo del grado di invalidità.

Tale

suddivisione non è stata contestata dalla ricorrente e il TCA, alla luce dei

dati agli atti ed in particolare del suo percorso professionale, non ravvisa

alcuna ragione per scostarsi da tale riparto, non emergendo alcun elemento o

indizio indicante una diversa quota di ripartizione.

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…) Tra i danni alla salute

psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie

mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non

sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non

costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni

della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di

buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere

apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in

quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute

mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,

tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere

quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire

l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica

non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività

lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba

ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più

essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la

società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate;

cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STF I 166/03 del 30

giugno 2004, consid. 3.2).”

Secondo

la giurisprudenza del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid.

3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio

2007).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)

provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le

perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con

una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster). Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la

DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grund-sätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi

(cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di

lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione

secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine,

in una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF

141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche

nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla

luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese

le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura

probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica

della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi

fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata

dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva,

per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata

riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova

di un’inabilità lavorativa invalidante.

Infine,

val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico

in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA

32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.7. Nella

fattispecie, l’Ufficio AI, successivamente al rinvio stabilito dal TCA, ha incaricato

il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare. Dal referto datato 1.

aprile 2020 (doc. AI 49) risulta che il __________ ha fatto capo a

consultazioni specialistiche esterne di natura reumatologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________) e internistica (dr.

__________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli

accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti del __________

hanno posto le seguenti diagnosi:

"

(…)

6.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Diagnosi psichiatrica:

sindrome da attacchi di panico (ICD-10; F 41.0).

6.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Diagnosi reumatologiche:

- fibromialgia di tipo primario;

- sindrome cervico-vertebrale e toraco-lombo

vertebrale su leggere alterazioni statiche e possibili alterazioni di tipo

degenerativo;

- stato dopo intervento chirurgico al gomito destro

all'età di 40 anni per un'epicondilopatia radiale;

iniziale poliartrosi delle dita delle mani;

- periartropatia omero-scapolare tendinopatica alla

spalla sinistra a carattere intercorrente.

Diagnosi neurologiche:

- stenosi asintomatica dell'arteria carotide interna

destra di circa il 70-75%;

- due episodi con verosimile aura visiva emicranica

senza cefalea.

Altre diagnosi internistiche:

- nota dislipidemia in trattamento farmacologico; tabagismo

cronico.” (doc. AI 49, pag. 16-17)

Riportate

le singole conclusioni dei diversi specialisti, esclusa la valenza invalidante

delle affezioni neurologiche, reumatologiche e internistiche, il __________ ha ritenuto

data, a dipendenza delle sole problematiche psichiatriche, una capacità

lavorativa del 70% nell’attività da ultimo svolta, così come in ogni attività

adeguata, a decorrere dal giugno 2016 (inizio della presa a carico

psichiatrica). Come casalinga invece l’assicurata era da considerare abile al

90%. Nessuna limitazione funzionale ascrivibile alle patologie somatiche è

stata evidenziata, ma unicamente i limiti indicati dal perito psichiatra, il

quale ha indicato che “il corteo ascrivibile alle diagnosi sopraelencate

interferisce sulla performance lavorativa, sulla capacità di sopportare lo

stress e sui tempi di recupero, sulla costanza degli obiettivi da perseguire e

sulla capacità di tradurre in atto i propri propositi, con riduzione della

caricabilità psichica e della resistenza” (doc. AI pag. 279).

Queste

conclusioni sono state confermate e avallate dal medico SMR nel Rapporto finale

del 6 aprile 2020 (doc. AI 51).

Fatta

esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica (cfr. rapporto del 27 luglio 2020, concludente per una limitazione

complessiva del 23%, doc. AI 53), e interpellato il consulente professionale

(doc. AI 58), l’amministrazione ha quindi reso il progetto di decisione del 3

agosto 2020, con il quale, ammesse le suindicate inabilità lavorative e un

grado di impedimento nelle faccende casalinghe del 23%, posta la quota parte di

attività salariata del 50% e come casalinga del 50%, e quindi i gradi di

invalidità parziale del 15% rispettivamente 11.5%, ha concluso per un grado di

invalidità totale del 27%, insufficiente per la concessione di una prestazione

(doc. AI 57).

In

fase di osservazioni l’assicurata ha fatto pervenire agli atti una

certificazione del dr. __________, psichiatra, attestante la presenza di “Sindrome

Schizotipica F21(ICD-10) e Sindrome da Attacchi di panico, grave F41.01 (ICD10)”,

e rilevando che “nel corso degli anni il quadro psicopatologico si è

cristallizzato con un "confinamento" quasi assoluto della paziente al

suo domicilio”, con “un decadimento del quadro globale cognitivo con

l'insorgenza di pensieri paranoidi, ruminazioni ossessive, eloquio scucito e

con delle bizzarrie”, sintomatologia che a suo avviso era inconciliabile

con la possibilità di una reintegrazione nel mondo professionale (doc. AI 62). L’amministrazione

ha sottoposto la certificazione al __________, il quale, mediante complemento

peritale del 5 ottobre 2020, interpellato il perito psichiatra dr. __________, ha

concluso che “sulla base di quanto descritto sopra dal nostro

consulente, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le

conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata 1.4.2020 effettuata

presso il __________ di __________” (doc. AI 66).

Tale

presa di posizione è stata pure condivisa dal SMR nell’annotazione del 6

ottobre 2020 (per il quale “come confermato dai periti con la loro

presa di posizione del 06.10.2020, non sussistono elementi oggettivi che

consentano di modificare la precedente presa di posizione dell'Ufficio”,

doc. AI 65), ragione per cui l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata del

13 ottobre 2020, ha respinto la richiesta di prestazioni motivando come segue:

"

(…)

Esito degli accertamenti:

A seguito della Sentenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni (TCA), datata 24 agosto 2018, abbiamo provveduto alla

rivalutazione della sua richiesta di prestazioni Al inoltrata il 17 giugno

2016.

Tenuto conto delle sue dichiarazioni la pratica viene

trattata quale salariata al 50% e casalinga al 50%, non più come casalinga

nella misura del 100%.

Attività di salariata (50%):

Abbiamo sottoposto la documentazione medica acquisita

in fase d'istruttoria al nostro Servizio Medico Regionale (SMR). Quest'ultimo

ritiene giustificato riconoscere i seguenti periodi d'inabilità lavorativa, con

relative percentuali:

Attività abituale:

- 30% dal giugno 2016

Attività adeguata:

- 30% dal giugno 2016

Visto che lei non avrebbe potuto meglio valorizzare la

sua capacità lavorativa residua in attività alternative, si ritiene che alle

inabilità lavorative succitate accertate nell'abituale professione corrisponda,

dunque, un'incapacità lucrativa della medesima entità.

Attività di casalinga (50%):

Per quello che riguarda le limitazioni di casalinga

facciamo riferimento all'inchiesta del 06 luglio 2020, dalla quale è emerso un

impedimento pari al 23%.

Attività Quota parte

Limitazione Grado d'inv. parziale

casalinga 50% 23%

11.5%

salariata 50%

30% 15%

Grado d'invalidità

26.5%

>27%

La consulente in integrazione professionale non

ritiene sia possibile attuare provvedimenti atti ad incrementare la capacità di

guadagno, tuttavia, su esplicita richiesta scritta, si resta a disposizione per

valutare l’eventuale diritto all’aiuto al collocamento.

Osservazioni al progetto:

Abbiamo preso atto del suo scritto del 07 agosto 2020

e del rapporto medico del Dr. med. __________ datato 31 agosto 2020. Abbiamo

provveduto a sottoporre la nuova documentazione all'attenzione del Servizio

Medico Regionale (SMR), il quale ha richiesto un complemento peritale al __________.

Tenuto conto di quanto sopra si conferma che non sussistono elementi oggettivi

che consentano di modificare le precedenti prese di posizione. Il progetto del

03 agosto 2020 viene quindi confermato.”

(doc. AI 67)

Di

fronte al TCA l’assicurata ha contestato queste conclusioni sulla base di una

serie di argomentazioni formulate dal suo psicologo curante dr. __________, sulle

quali si è espresso il __________ mediante complemento peritale del 4 dicembre

2020, confermando le conclusioni della perizia del 1. aprile 2020 (doc. VI). Analogamente

si è espresso il __________ anche sulla nuova attestazione del 18 dicembre 2020

del dr. __________ prodotta agli atti (doc. VIII e XII; cfr. nel dettaglio al

consid. 2.10).

2.8. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.9. Il TCA, chiamato a stabilire se, alla luce degli

accertamenti effettuati a seguito del rinvio statuito con la STCA 32.2017.214, l’Ufficio

AI abbia correttamente emanato una nuova decisione di

rifiuto delle prestazioni, tutto ben considerato, ritiene che

l’amministrazione a ragione ha concluso che la nuova documentazione medica acquisita

non permetteva di oggettivare una diversa valutazione del caso.

È

bene ricordare che nell’ambito dell’evasione della domanda di

prestazioni del giugno 2016 l’amministrazione aveva esaminato le certificazioni

dello psichiatra curante dr. __________, per il quale, data una “Sindrome da

attacchi di panico F41.0 e Sindrome schizotipica F21”, l’assicurata era completamente

inabile al lavoro. L’inchiesta domiciliare fatta esperire il 30 gennaio 2017

aveva dal canto suo concluso per una limitazione complessiva del 22%,

conclusione confermata dall’amministrazione dopo aver preso visione delle

ulteriori osservazioni formulate dal dr. __________ il 20 giugno 2017, alla

luce di quanto concluso dal medico SMR dr. __________ nell’annotazione del 25

ottobre 2017 (doc. AI 24). L’Ufficio AI aveva quindi respinto la richiesta di

prestazioni con la decisione del 13 novembre 2017 (doc. AI 25), poi annullata

dal TCA mediante la pronuncia del 24 agosto 2018 (inc. 32.2017.214).

Nell’ambito

del riesame dell’incarto dopo il rinvio stabilito dal TCA, l’Ufficio AI,

valutato il certificato del curante dr. __________, ha fatto esperire una

perizia multidisciplinare dal __________, il quale, nel referto del 1. aprile

2020, sulla base di consultazioni specialistiche esterne, di natura

psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr.

__________), internistica (dr. __________) e neurologica (dr. __________), ha posto

quale unica diagnosi invalidante quella di “Sindrome da attacchi di panico,

ICD-10 F41.0”, oltre a quelle non invalidanti menzionate per esteso al

consid. 2.7 e ha concluso che a dipendenza delle affezioni neurologiche,

reumatologiche e internistiche non era rilevabile alcuna limitazione della

capacità lavorativa, mentre che a causa dell’affezione psichiatrica

l’assicurata era da considerare abile nella misura del 70% nell’attività finora

svolta e in altre attività adeguate, e del 90% come casalinga, dal giugno 2016,

ovvero dall’inizio della presa a carico psichiatrica (doc. AI 49).

Ora,

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

di cui al considerando precedente (cfr. anche consid. 2.6), questo Tribunale

non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui

sono giunti i periti del __________, i quali hanno compiutamente valutato, sino

al momento della resa della decisione contestata – per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della

decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con

riferimenti) – le affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo

ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che peraltro è stata anche

confermata dal SMR nel rapporto finale del 6 aprile 2020 (doc. AI 51).

In

effetti, per quanto riguarda l’aspetto neurologico, l’assicurata è stata

valutata dal dr. __________, il quale, dopo aver descritto l'anamnesi e lo

stato neurologico ed il referto della documentazione radiografica, descrive la

presenza, senza ripercussione sulla capacità lavorativa, di una stenosi

asintomatica dell'arteria carotide interna destra di circa il 70-75% e due

episodi con verosimile aura visiva emicranica senza cefalea. Egli ha tuttavia

escluso la presenza di diagnosi neurologiche con ripercussione sulla capacità

lavorativa, ritenuto come il disturbo visivo, verificatosi in febbraio 2019,

corrispondesse ad una aura visiva emicranica senza cefalea, non comportanti

ulteriori conseguenze diagnostiche o terapeutiche. Quanto alla stenosi

dell'arteria carotide interna destra era da ritenersi effettivamente

asintomatica. Sulla base di tali conclusioni egli ha escluso ripercussioni

sulla capacità lavorativa o sull’attività di casalinga.

Da

tali approfondite conclusioni non vi è motivo di scostarsi, né del resto la

ricorrente fa valere argomentazioni che possano metterle in discussione.

Per

quanto riguarda il piano internistico, l’assicurata è stata valutata dal

dr. __________il quale, poste le diagnosi di “nota dislipidemia in

trattamento farmacologico; tabagismo cronico”, oltre a quelle reumatologiche,

neurologiche e psichiatriche, ha escluso ogni influsso sulla capacità

lavorativa. Anche da questa valutazione questo tribunale non può scostarsi

ritenuto peraltro come la stessa sia rimasta incontestata.

D’altra

parte l’insorgente è stata valutata, per quanto riguardava le problematiche reumatologiche,

dal dr. __________il quale, dopo aver descritto l'anamnesi e lo stato clinico

reumatologico dettagliato, ha descritto la presenza, senza ripercussione sulla

capacità lavorativa, di una fibromialgia di tipo primario, di una sindrome

cervico-vertebrale e toraco-lombovertebrale su leggere alterazioni statiche e

possibili alterazioni di tipo degenerativo, stato dopo intervento chirurgico al

gomito destro all'età di 40 anni per una epicondilopatia radiale, iniziale

poliartrosi delle dita delle mani e una periartropatia omero-scapolare

tendinopatica alla spalla sinistra, a carattere intercorrente. Secondo lo

specialista non vi erano diagnosi dal punto di vista reumatologico con

ripercussione sulla capacità lavorativa, sia nell'attività da ultimo

esercitata, che in un'altra attività come pure come casalinga. Anche da tale

valutazione, sulla quale del resto la ricorrente non si è minimamente espressa,

non è possibile scostarsi.

Infine,

per quanto riguarda la sfera psichiatrica, l’assicurata

è

stata valutata dal dr. __________, il quale, dopo aver descritto l'anamnesi e

le constatazioni obiettive sul piano psico-patologico, ha individuato la

presenza, con ripercussione sulla capacità lavorativa, di una sindrome da

attacchi di panico, rilevando che era in atto una presa a carico specialistica con

cure che si erano svolte in conformità al quadro clinico presentato e avevano consentito

di contenere la sintomatologia più acuta. Permanevano una sintomatologia

ansiosa di fondo, con attacchi episodici che rendevano l’assicurata ancora più

fragile e timorosa rispetto al futuro.

Per

quanto riferito alle ripercussioni sula capacità lavorativa il perito ha

indicato che “il corteo ascrivibile alle diagnosi sopraelencate interferisce

sulla performance lavorativa, sulla capacità di sopportare lo stress e sui

tempi di recupero, sulla costanza degli obiettivi da perseguire e sulla

capacità di tradurre in atto i propri propositi, con riduzione della

caricabilità psichica e della resistenza” (doc. AI pag. 279).

Sulla

base di queste considerazioni lo specialista ha valutato il grado di capacità

lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 70% sia

nell'attività da ultimo svolta che in altra attività e del 90% come casalinga.

A

tale valutazione, ben motivata, tratta sulla base di un approfondito esame

clinico, che non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, e nel rispetto dei

requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche (cfr.

al consid. 2.6. e 2.8), condivisa anche dal SMR nel rapporto finale del 6

aprile 2020 (doc. AI 51), questo giudice deve aderire. Il dr. __________,

infatti, chiamato a stabilire la capacità lavorativa della ricorrente, dopo

averla visitata, eseguiti gli esami più appropriati e studiata la

documentazione agli atti, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame

psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli

indicatori standard posti dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del

3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa con la DTF 143 V 409 a

tutte le malattie psichiche (cfr. al consid. 2.3 e 2.5).

Alla

luce di tali dettagliati consulti specialistici, il __________ ha, come

anticipato, concluso per un’inabilità lavorativa del 30%, sia nell’ultima

attività svolta sia in ogni altra attività adeguata e del 10% come casalinga,

le limitazioni essendo da ascrivere unicamente alla sfera psichiatrica.

2.10. A

tali conclusioni, che, come detto, sono state confermate anche dal medico SMR

(doc. AI 51), si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel

prosieguo, le stesse non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica

attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate

o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia __________ e entro la data

della decisione contestata, ribadito nuovamente che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino alla resa del

provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Dalle

ben motivate conclusioni della perizia __________ non è in effetti possibile innanzitutto

scostarsi sulla base dello scritto 31 agosto 2020, prodotto in fase di

osservazioni al progetto di decisione del 3 agosto 2020, con il quale il dr. __________,

psichiatra curante, “in considerazione della mia approfondita conoscenza

della situazione di salute della signora RI 1”, aveva contestato le

conclusioni della perizia __________, facendo rilevare che malgrado l’assicurata

seguisse con una buona compleance la terapia farmacologica e la psicoterapia

individuale, non aveva potuto riprendere un lavoro neanche a tempo parziale.

Poste le “severe patologie psichiatriche” di “Sindrome Schizotipica

F21(ICD-10) e Sindrome da Attacchi di panico, grave F41.01 (ICD10)”, il

curante rilevava:

“(…) Nel corso degli anni il quadro psicopatologico si

è cristallizzato con un "confinamento" quasi assoluto della paziente

al suo domicilio. Gli attacchi di panico sono frequenti nella sua quotidianità

e riducono fortemente le relazioni e gli scambi con la società. Ho potuto

constatare un decadimento del quadro globale cognitivo con l'insorgenza di

pensieri paranoidi, ruminazioni ossessive, eloquio “scucito" e con delle

bizzarrie.

A mio avviso questo tipo di sintomatologia è

inconciliabile con la possibilità di una reintegrazione nel mondo

professionale. Purtroppo l'evoluzione e la prognosi risultano negative con

un'inabilità lavorativa completa. La continuazione delle cure psichiatriche

dovrebbe evitare delle ricadute ansioso-depressive e conseguenti ricoveri in

ambito stazionario.” (doc. AI 62)

Tale

certificazione è stata sottoposta al __________, il quale ha interpellato il

dr. Passoni e con scritto 5 ottobre 2020 ha confermato le conclusioni peritali,

affermando:

" (…) in riferimento alla perizia medica interdisciplinare datata 1.4.2020

effettuata presso il __________ di __________, il Servizio Medico Regionale ci

ha inviato il rapporto medico del dr med. __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia, a __________, del 31.8.2020, chiedendo di

esprimerci in merito. Abbiamo pertanto messo a disposizione la documentazione

inviata al nostro consulente dr. med. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia, a __________, che con il suo rapporto medico del 22.9.2020 ci ha

fatto pervenire la sua presa di posizione, che riportiamo integralmente e con

cui ci allineiamo.

Il Dr. med. __________ nel suo rapporto medico del

22.9.2020 scrive:

"in riferimento alla sua richiesta del I 5

settembre 2020, le confermo che la nuova documentazione fornita, non apporta

nuove informazioni rilevanti, pertanto non modifica le conclusioni contenute

nella perizia del mese di novembre 2019.

In particolare la diagnosi di Sindrome schizotipica

suggerita come nuovo elemento, era già stata ampiamente approfondita ed esclusa

nella precedente valutazione; risulta dunque improbabile un 'insorgenza all'età

di 61 anni.

Inoltre nell'anamnesi non si rintraccia lo sviluppo

tipico del disturbo schizotipico; nemmeno era stata mai diagnosticata in

passato.

Dunque non ravvisando nuovi elementi diagnostici, né

cambiamenti farmacologici importanti (ricordo che l'A. assumeva solamente un

trattamento farmacologico a base di Temesta), ritengo che non sussistano le

condizioni per una rivalutazione a breve-medio termine."

In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra

dal nostro consulente, la nuova documentazione non apporta elementi tali da

modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata

1.4.2020 effettuata presso il __________ di __________.”(doc. AI 66)

Ora,

tali allegazioni, ben motivate ed espresse dagli specialisti che avevano già

accuratamente valutato l’assicurata, che prendono attenta posizione sulla

piuttosto generica certificazione dello psichiatra curante e sono state

integralmente condivise anche dal SMR (cfr. Annotazione del 6 ottobre 2020,

doc. AI 65), appaiono convincenti e meritano di essere confermate senza

riserve.

Nemmeno

quanto allegato dallo psicologo RA 1 in sede di ricorso permette di concludere

diversamente. Nella sua presa di posizione dell’11 novembre 2020 lo psicologo si

è sostanzialmente dilungato nel ripercorrere e indagare le origini del disagio

psicologico maturato dall’assicurata nel corso degli anni, in particolare a

partire almeno dal 2008, individuandole nell’abuso di sostanze alcoliche, nella

dolorosa separazione dal marito poi deceduto, dal soggiorno in __________

presso la figlia ed il genero, nella relazione affettiva molto problematica con

il nuovo compagno iniziata attorno al 2005 e nel fallimento negli studi del

figlio __________. A suo avviso tali eventi traumatici avevano infine portato

l’assicurata alla prima importante crisi di panico nel 2014 e a quelle

successive, con sempre maggior frequenza. Secondo lo psicologo andavano

confermate le conclusioni diagnostiche e di inabilità totale dello psichiatra __________,

a sostegno delle quali andavano elencati dei segni patologici presentati dall’assicurata

(rallentamento delle capacità di linguaggio, ripetitività, confusione, lunghe

pause, difficoltà nella ricerca di termini e di parole, rallentamento del

pensiero, ruminazioni ossessive, idee a colorazione paranoica, difficoltà ad

eseguire un calcolo banale, difficoltà nella comprensione di domande e consegne,

difficoltà palesi di memoria a breve e lungo termine, l'aggravarsi della

situazione famigliare, accentuata preoccupazione per il futuro del nipote, difficoltà

a gestire i lavori domestici nei ritmi quotidiani, accentuate preoccupazioni

per la sua salute, per il suo futuro, per quello del figlio, per la sua incerta

situazione finanziaria). In conclusione, in sostanza secondo lo psicologo

curante la decisione andava riveduta nel senso che il grado AI andava fissato tra

l'80% e il 100% (doc. I).

Ora,

come con pertinenza osservato dall’amministrazione, tale scritto, che si

concentra essenzialmente nella descrizione della storia clinica dell’assicurata

e nel tentativo di individuare le cause del disagio psichico di cui essa soffre

- circostanze che peraltro hanno fatto accurato oggetto di esame nell’ambito

della perizia __________ - non contiene elementi nuovi ed oggettivi che

permettano di definire un’incapacità lavorativa maggiore rispetto a quanto

valutato in sede peritale. Del resto, tale certificazione è stata sottoposta al

__________, il quale con scritto 4 dicembre 2020, sulla base dell’allegata

certificazione del perito dr. __________, ha confermato le conclusioni peritali

nel senso che “la nuova documentazione non apporta elementi tali da

modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata 1.4.2020

effettuata presso il __________ di __________” (doc. VI). Nella sua presa

di posizione del 23 novembre 2020 il dr. __________ ha affermato:

" (…) In riferimento alla sua richiesta del 19.11.2020 le confermo che la

nuova documentazione fornita, non apporta nuove informazioni rilevanti,

pertanto non modifica le conclusioni contenute nella perizia del mese di

novembre 2019.

In particolare ribadisco che la diagnosi di Sindrome

schizotipica suggerita come nuovo elemento, era già stata ampiamente approfondita

ed esclusa nella precedente valutazione; risulta dunque improbabile

un'insorgenza all'età di 61 anni.

Inoltre nell'anamnesi non si rintraccia lo sviluppo

tipico del disturbo schizotipico; nemmeno era stata mai diagnosticata in

passato.

Supporre dei tratti di personalità patologici

soggiacenti da tempo non è sufficiente per porre una diagnosi allo

stato attuale.

Anche gli aspetti legati alla F41.0, soprattutto per

ciò che concerne la gravità e la frequenza, in accordo con quanto scritto dallo

psichiatra curante e dalle risultanze del mio esame, sono stati contemplati

nella valutazione; evidentemente si giunge ad una ponderazione delle capacità

professionali differente.

Dunque non ravvisando nuovi elementi psicopatologici,

diagnostici, né cambiamenti farmacologici importanti (ricordo che l'A. assumeva

solamente un trattamento farmacologico a base di temesta), ritengo che non

sussistano le condizioni per una rivalutazione a breve-medio termine.” (doc.

VI/1)

Tali

allegazioni, ben motivate ed espresse dallo specialista che aveva già

accuratamente valutato l’assicurata, che prendono attenta posizione sulle

affermazioni dello psicologo curante e sono state integralmente avallate e

condivise anche dal __________, meritano di essere confermate senza riserve.

Del resto il perito del __________

ha con pertinenza osservato come il dr. __________ non segnalasse in sostanza alcun

elemento psicopatologico, diagnostico nuovo né una modifica della farmacologia assunta

all’assicurata, alla quale lo psichiatra curante aveva prescritto unicamente

del Temesta.

Quanto alla censura riguardante

la diagnosi da porre, e in particolare se sia data anche quella di sindrome

schizotipica F21 ICD 10, come sostenuto dallo psicologo curante, questo TCA

ritiene convincenti le argomentazioni esposte dal perito del __________, che ha

peraltro sottolineato come tale ipotesi diagnostica fosse in ogni modo stata

approfondita in occasione della perizia del 1. aprile 2020, non senza ricordare

altresì che secondo la giurisprudenza federale per l’assicurazione invalidità

non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa

(in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e

che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche, ma unicamente di stabilire nel caso concreto

il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle

opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio

alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non

è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo

sulla base delle diagnosi poste.

del resto permette di concludere diversamente l’ulteriore presa di posizione

dello psicologo curante del 18 dicembre 2020, nel quale il dr. __________ ha

ribadito quanto affermato nel ricorso, sottolineando di conoscere l’assicurata

sin dal 2007. A suo avviso gli elementi elencati nel ricorso e gli episodi in

esso contenuti, mostravano una coerenza per quanto riguardava la diagnosi di

sindrome schizotipica espressa dal dr. __________, alla cui diagnosi lo

psichiatra era giunto dopo oltre 4 anni nei quali egli aveva raccolto le

informazioni comprovanti la formulazione di detta diagnosi. Ha infine sottolineato

come a suo avviso l’assicurata avesse per un lungo periodo della sua vita coperto

le sue reali difficoltà e la sua struttura di personalità grazie all'uso/abuso

di sostanze alcoliche (doc. VIII).

Tale

scritto è stato nuovamente sottoposto al __________, il quale l’ha a sua volta

fatto esaminare dal perito psichiatra dr. __________, il quale, con scritto 7

gennaio 2021 ha nuovamente affermato che “la documentazione fornita non

apporta nuove informazioni rilevanti, pertanto non modifica le conclusioni

contenute nella perizia del mese di novembre 2019 “(doc. XII/2). Di

conseguenza il __________, nella sua presa di posizione del 20 gennaio 2021, ha

concluso che “in conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dal

nostro consulente, la nuova documentazione non apporta elementi tali da

modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare effettuata

presso il __________ di __________” (doc. XII).

Questo

TCA deve aderire a tale conclusione ove si osservi come lo psicologo curante si

limiti in sostanza a ribadire quanto in precedenza affermato e ad elencare

nuovamente quelle che sarebbero per lui le circostanze di vita che hanno

portato l’assicurata alle crisi di panico ed agli attuali problemi psichici

senza tuttavia fornire elementi diversi o nuovi che permettano in qualche modo di

far apparire errata o incompleta la valutazione psichica eseguita nell’ambito

della perizia __________. Egli non si pronuncia del resto nemmeno circa la

terapia medicamentosa, a base di Temesta, assunta dall’assicurata.

La

ricorrente non ha prodotto altra documentazione che possa in qualche modo far

apparire queste conclusioni errate o incomplete, o attestare una modifica dello

stato di salute rispetto alla valutazione in ambito __________. La ricorrente

ha in sostanza censurato le conclusioni dell’amministrazione sulla sua capacità

lavorativa, omettendo tuttavia segnatamente di produrre una recente certificazione

dello psichiatra che l’ha in cura, il quale peraltro avrebbe potuto e dovuto

esprimersi con cognizione di causa circa le conclusioni tratte dal dr. __________

nella perizia del 1. aprile 2020 e nel successivo complemento del 5 ottobre

2020 rispettivamente addurre elementi idonei a metterne in dubbio la fondatezza.

__________

Tramite il suo psicologo, l'insorgente

si è quindi in sostanza limitata a contestare le conclusioni a cui sono giunti

i periti del __________, e in particolare del perito psichiatra, nella perizia

del 1. aprile 2020 che ha accertato una capacità lavorativa a suo dire non

data. Ella non ha però saputo validamente comprovare le sue critiche e nemmeno

un peggioramento dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale. La ricorrente

si è quindi in sostanza limitata ad esporre le proprie valutazioni soggettive,

senza però che la documentazione agli atti possa oggettivamente

suffragare le sue sintomatologie soggettive e contestare di conseguenza

che la situazione dal punto di vista clinico, ossia oggettivo, sia

differente.

Va osservato

che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle

assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo

delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera

contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli

elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie

argomentazioni. (DTF 122 V 158

consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Non è dunque

sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente

all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute

dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei

referti medici – magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo –,

quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo lo stato di salute e la conseguente

capacità lavorativa (cfr. STCA 32.2018.165 del 13 marzo 2019, consid. 2.6 con

riferimenti).

Ribadite

altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità

delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr.

STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5; sia pure evidenziato che il

TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il

fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la

prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria

prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi

hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,

secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di

dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto

di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni dello psicologo curante non

consentono pertanto di dipartirsi dalle conclusioni chiare e coerenti del __________

e del SMR.

Così

stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurata sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante

cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V

465).

Pertanto,

visto quanto sopra, ritenuta la perizia __________ del 1. aprile 2020 - la

quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.6. e 2.8) e alla quale va quindi attribuita

piena forza probante -, e i complementi del 5 ottobre 2020, 4 dicembre 2020 e

20 gennaio 2021, e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente

sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 13

ottobre 2020 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni

sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 138 V 218 consid. 6, 126 V 360) che l’assicurata, a

dipendenza delle affezioni psichiatriche di cui è portatrice, era da

considerare, dal giugno 2016, inabile in misura del 30% in ogni attività e del

10% come casalinga. Le conclusioni della decisione contestata in

merito all’inabilità lavorativa per la parte salariata vanno quindi confermate.

Sia

peraltro osservato che la perizia del __________ non ha omesso di approfondire

la severità e la persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di

precisare anche i motivi per i quali occorreva tuttavia scostarsi dalla valutazione

dei curanti.

Sia

peraltro ancora ricordato, che, richiamato quanto esposto ai consid. 2.6 e 2.8

e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 143 V 409),

la perizia del __________ e in particolare la valutazione del dr. __________, non

ha applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile e non si è limitata a rilevare che le problematiche

psichiatriche di cui soffre l'assicurata non sono resistenti alla terapia, ma

ha verificato l’incapacità lavorativa della ricorrente sulla base di una

valutazione puntuale ed oggettiva.

2.11. Dal lato economico, per quanto

riguarda la parte salariata, nella decisione oggetto del presente ricorso

l’amministrazione ha precisato che “visto che lei non avrebbe potuto meglio

valorizzare la sua capacità lavorativa residua in attività alternative, si

ritiene che alle inabilità lavorative succitate nell’abituale professione

corrisponda, dunque, un’incapacità lucrativa della medesima entità” (cfr. doc.

AI 67; cfr. al consid. 2.7).

In altre parole, invece

del consueto raffronto dei redditi, l’Ufficio AI ha applicato il cosiddetto

raffronto percentuale (DTF 137 V 337 consid. 3.1.1 con riferimento a DTF 114 V

313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_627/2017

dell'11 dicembre 2017 consid. 4.2 con riferimenti; 9C_526/2017 del 14 novembre 2017 consid.

5.3; cfr.

anche STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, 32.2016.68 del 28 agosto 2017).

In effetti, per la

giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di

professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà

valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché

si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante

capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato

esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168,

p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F.,

del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del

26 febbraio 1996 nella causa G).

Pertanto, in applicazione

del cosiddetto raffronto percentuale, che non è stato contestato dall’insorgente,

l’amministrazione ha in sostanza considerato che il reddito da invalida che

l’assicurata potrebbe conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa

residua del 70% quale gerente nel settore della ristorazione, corrisponde al 70%

del reddito realizzabile senza il danno alla salute nella medesima professione

per un grado di invalidità del 30%.

Il TCA ritiene corretto

tale modo di procedere, che come detto è rimasto incontestato, non reputando

che vi siano ragioni per calcolare differentemente il grado di invalidità per

la parte salariata.

Per quanto riguarda al riferimento fatto dallo psicologo curante

nel suo ricorso all’età non più giovane dell’assicurata, la quale è nata il 2 settembre 1959, e al fatto che ella si avvicina ormai

all’età di pensionamento, a tal proposito occorre ricordare che sebbene l'età avanzata venga considerata un fattore estraneo

all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori

di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della

capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di

richiesta di tale forza lavoro (sentenza 9C_918/2008 del 28 maggio 2009

consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che

misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa

residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto

delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid.

4.2.2 con riferimenti).

Per quel che concerne l’età, va ricordato

che, precisando la sua giurisprudenza, il TF in una pronuncia del 25 ottobre 2012

ha statuito che il momento in cui la questione della messa a profitto della

capacità lavorativa (residua) sul mercato del lavoro generale ed equilibrato di

un assicurato in età avanzata deve essere esaminata è quello in cui è stato

accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale o completa) è

ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457 consid. 3.3).

Nel caso che ci occupa, come visto, dal giugno 2016

l’assicurata è ritenuta abile al 70% nell’attività abituale così come in ogni

altra attività lavorativa. Essendo nata nel settembre 1959, in quel momento

essa aveva 57 anni.

Premesso quanto sopra, va ricordato che, conformemente alla

giurisprudenza, quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato

prossimo all’età del pensionamento occorre procedere ad un’analisi globale

della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado

di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi,

indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo

di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di

lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto

delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni,

dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza

professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi

ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla

previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di

lavoro (DTF 138 V 457; STF I 401/01 del 4 aprile 2002; I 617/02 del 10 marzo

2003; I 462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p. 107; I 376/05 del 5

agosto 2005; cfr. anche marg. 3050.1 della circolare sull’invalidità e sulla

grande invalidità (CIGI)).

A tal riguardo, nella STF I 293/05 del 17 luglio 2006 il TF ha

ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne

al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in

attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi

limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5

anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia (sempre

in merito alla reintegrabilità nel mondo del lavoro avuto riguardo all’età vedi

anche STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, I 359/2006 del 22 giugno 2007, la STF

9C_124/2010 del 21 settembre 2010; cfr. anche le STCA 32.2015.114 del 27 giugno

2016 e 32.2018.106 del 13 dicembre 2018; cfr. anche le STF 8C_892/2017 del 23

agosto 2018 e 8C_117/2018 del 31 agosto 2018 in cui il TF ha confermato

l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62

anni ed era abile all'80% in attività adeguate) .

Ritornando alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata

giurisprudenza, questo TCA ritiene che l’assicurata possa mettere a frutto la

sua residua capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro,

considerato che al momento determinate della presente valutazione essa aveva

ancora davanti a sé diversi anni prima del pensionamento. Non va peraltro dimenticato

che essa presenta ancora una capacità lavorativa del 70% nella sua attività

così come in ogni attività idonea.

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far

riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta

all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione

contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110

V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in

der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che la ricorrente

sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa

nell’attività abituale o in altra attività professionale.

2.12. Per

quanto concerne l’attività di casalinga, come è stato esposto, l'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al

richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana (cfr.

consid. 2.3 e 2.4).

2.12.1. Nella

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto

una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un massimo -

che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a

ciascuna di esse.

In particolare la cifra 3087

CIGI prevede:

" Di regola,

si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica

costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Massimo %

1. Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare,

apparec-

chiare, effettuare la pulizia quotidiana della

cucina, gestire le scorte)

50

Considerandi

2.

Pulizia e ordine

dell’alloggio

(riordinare, spol-

verare, passare l’aspirapolvere, lavare i pavi-

menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola,

effet-

tuare pulizie approfondite, curare le piante, il

giardino e le aree adiacenti, eliminare i

rifiuti) e

cura di animali domestici

40.

3.

Acquisti

(acquisti quotidiani e spesa

settimana-

le) e altre commissioni

(posta,

assicurazioni,

uffici pubblici)

10.

4.

Bucato e cura dei vestiti

(lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,

ram-

mendare, pulire le scarpe

20.

5.

Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari*

50.

(Cfr. anche le cifre 3088,

3089.

e 3090 CIGI)

Va

poi rilevato che il TF ha già avuto modo di stabilire che – in linea di massima

e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;

RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STF I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STF I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

Il

TF, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1

della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente

confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les

prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144

consid. 5).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si

esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e

meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto

con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF

8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto

che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle

singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato

soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute

fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di

disturbi psichici (STF I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio

2003).

Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche,

nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR

2012.

IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia

specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto

all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,

giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni

derivanti dalla patologia psichica (cfr. STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019,

consid. 2.14).

2.12.2

In

concreto, in sede della valutazione effettuata nell’ambito dell’istruttoria che

ha preceduto la resa della decisione del 13 novembre 2017, l’assistente

sociale, stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alle direttive CIGI (attribuendo un valore

complessivo del 100% all’insieme dei lavori abituali dell’assicurata

nell’ambito dell’economia domestica) e fissati gli impedimenti di ogni singola

mansione casalinga, nell’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica del 30 gennaio/9 febbraio 2017 aveva stabilito una

limitazione complessiva del 22%.

Tali

risultanze, fatte proprie dall’amministrazione in sede della menzionata

decisione di diniego, erano rimaste incontestate.

A

seguito del rinvio stabilito dal TCA con la pronuncia di rinvio del 24 agosto

2018, l’amministrazione ha fatto esperire una nuova inchiesta economica per le

persone che si occupano dell’economia domestica. Come espressamente precisato

dall’assistente sociale che si è occupata dell’inchiesta, in tale nuova

inchiesta è stata aggiornata la tabella di valutazione degli impedimenti in

ambito domestico applicando i nuovi parametri indicati al marg. 3087 della CIGI

applicabile dal 1. 2018 (doc. AI pag. 297). La stessa, eseguita il 6 luglio

2020.

e sfociata nel rapporto del 27 luglio 2020, tenendo conto delle conclusioni

esposte nella perizia del __________ del 1. aprile 2020 e nel rapporto finale

del SMR del 6 aprile 2020 (che valutavano, dal profilo medico-teorico, la

percentuale di impedimenti in ambito domestico nella misura del 10%; doc. AI 49

e 51) e riproducendo anche le constatazioni di cui alla precedente inchiesta

domiciliare del 30 gennaio 2014, ha stabilito quanto segue (cfr. doc. AI 53):

" (…)

5.

ATTIVITÀ - descrizione

degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Pasti

Pulire/pelare/sbuccia-re, cucinare, apparec- chiare,

effettuare la pulizia quotidiana della cucina, gestire le scorte

importanza assegnata

40%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

8%

Dichiarazioni inchiesta eseguita il

31.01.2017

L'assicurata dichiara di riuscire sempre a cucinare e a

risistemare la cucina. In passato si occupava in un unico momento delle pulizie

stagionali degli armadietti, ora fa poco alla volta a seconda di come si sente.

Afferma che quando inizia a sentirsi agitata, abbandona l'attività e cerca di

controllare il proprio respiro per riuscire a calmarsi. Si sente meno

efficiente e più rallentata dopo l'insorgenza del danno alla salute. Le

attività di pulizia sono inoltre svolte meno frequentemente rispetto a un

tempo.

Dichiarazioni aggiuntive inchiesta

del 06.07.2020

L'assicurata dichiara di riuscire tutt'oggi a cucinare piatti

semplici e a risistemare la cucina senza rimandare l'attività. Riconferma un

rallentamento esecutivo, difficoltà di concentrazione e memoria con episodi di

agitazione, in tali occasioni sospende l'attività e cerca di rilassarsi

controllando la respirazione. Il figlio e la nuora, che abitano nelle strette

vicinanze, circa cinque volte a settimana, per alleggerirla, le portano

qualcosa di pronto.

Si riconferma la percentuale proposta, la perizia

pluridisciplinare non fornisce limitazioni funzionali tali da giustificare un

aumento della percentuale proposta.

5.2

Pulizia o ordine dell’alloggio

Riordinare, spolvera- re, passare l’aspira- polvere,

lavare i pavi- menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effettuare

pulizie ap- profondite, curare le piante, il giardino e le aree adiacenti,

elimi- nare i rifiuti e cura di animali domestici

importanza assegnata

35%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

7%

Dichiarazioni inchiesta eseguita 11 31.01.2017

La signora RI 1 riesce a garantire con regolarità le pulizie

di casa, rispetto al passato ammette di aver diminuito il ritmo e l'intensità.

Pulisce il pavimento, passa l'aspirapolvere, si occupa delle pulizie dei bagni,

spolvera, cambia le lenzuola alternando l'attività a momenti di riposo.

Suddivide la pulizia su più giorni e se ne occupa nei momenti di maggior

benessere, capita che venga sopraffatta dall'ansia e dalle preoccupazioni in

questi casi si ferma e cerca di calmarsi. Lamenta inoltre dolori alla schiena

dopo aver svolto le pulizie più impegnative. L'assicurata si occupa altresì

delle pulizie stagionali della casa e del lavaggio di vetri e tende. Il figlio

collabora su richiesta.

Dichiarazioni aggiuntive inchiesta del 06.07.2020

La signora RI 1 riesce ancora a garantire con regolarità le

pulizie superficiali della casa, rispetto al passato ammette di aver diminuito

il ritmo e l'intensità e necessità di più pause. A causa della riduzione della

muscolatura e dei dolori alla colonna vertebrale, una volta a settimana,

un'amica la sostituisce nelle pulizie pesanti (aspirapolvere, mocio, cambio

delle lenzuola, vetri e pulizie stagionali).

Si occupa di persona della cura dei due gatti. Il trasporto

dei rifiuti è delegato al figlio.

La percentuale proposta tiene conto della ridotta capacità di

sopportare lo stress. I periti non evidenziano limitazioni fisiche tali da

giustificare una delega delle pulizie settimanali. Si riconferma pertanto la

percentuale d'impedimento del 20%.

5.3

Acquisti e altre commissioni

Acquisti quotidiani, spesa settimanale e posta,

assicurazioni, uffici pubblici

importanza assegnata

10%

percentuale degli impedimenti

50%

percentuale di invalidità

5%

Dichiarazioni inchiesta eseguita il 31.01.2017

La signora RI 1 è munita del permesso di guida e possiede

un'automobile propria, circa una volta a settimana, a dipendenza di come si

sente, si sposta alla __________ di __________ per fare la spesa. Gli acquisti

sono fatti sempre nello stesso negozio. A pochi passi dalla sua abitazione

presente un grande supermercato ma spiega di non riuscire a servirsene a causa

della folla e degli spazi molto grandi che la fanno sentire male. È infastidita

dalla gente, dalla coda alla cassa, dai rumori e dalla confusione. Capita che rientri

a casa senza aver fatto spesa a causa dell'insorgere di paure dovute

all'eccessiva confusione presente. Le uscite a piedi richiedono un grande

sforzo per controllare l'angoscia, è facilitata dall'uso della macchina ma si

sposta solo su tragitti brevi e conosciuti e negli orari meno trafficati. Si

occupa personalmente della propria gestione burocratica-amministrativa

eseguendo i pagamenti in posta. Anche in quest'ambito fatica a frequentare

l'ufficio postale.

Dichiarazioni aggiuntive inchiesta del 06.07.2020

A colloquio viene riconfermato quanto sopra descritto. La

signora RI 1 aggiunge che negli ultimi mesi, a causa della pandemia, è stato

soprattutto il figlio a occuparsi delle spese e dei pagamenti.

Si riconferma la percentuale proposta in passato, dalla

perizia pluridisciplinare non emergono nuovi limiti funzionali tali da

giustificare un aumento della percentuale assegnata.

5.4

Bucato e cura vestiti

Lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare,

rammendare, pulire le scarpe

importanza assegnata

15%

percentuale degli impedimenti

20%

percentuale di invalidità

3%

Dichiarazioni inchiesta eseguita il 31.01.2017

La signora RI 1 si serve della lavanderia in comune che può

utilizzare un pomeriggio a settimana. Ci sono periodi nei quali fa fatica a

uscire dal proprio appartamento per raggiungere la lavanderia al piano

inferiore. Riferisce che talvolta è "bloccata dalle paure" e non

riesce a uscire dalla porta di casa, rimanda quindi il bucato al prossimo turno

libero. Afferma di riuscire generalmente a occuparsi del bucato una volta a

settimana senza accumulare carichi eccessivi. Stira lo stretto necessario,

riesce a farlo solo nei momenti migliori. L'assicurata continua a dedicarsi con

piacere a piccoli lavori a maglia per i nipotini.

Dichiarazioni aggiuntive inchiesta del 06.07.2020

Esegue ancora il bucato nella lavanderia condominiale ogni

quindici giorni ma, "per comodità e per risparmiare", porta parte del

bucato al figlio che ha a disposizione una lavatrice privata. Si occupa di

persona di piegare il bucato, si fa aiutare per le lenzuola. Lo stiro non viene

più eseguito, le difficoltà descritte sono ricondotte ai dolori presenti alla

schiena.

La perizia pluridisciplinare non segnala nuovi limiti

funzionali, si riconferma pertanto un impedimento del 20%. La percentuale

proposta tiene conto della ridotta capacità di sopportare lo stress, della

necessità di maggiori tempi di recupero e della riduzione della resistenza

psichica. I periti non evidenziano limitazioni funzionali causati dalle

patologie somatiche.

Valutazione dell'assistente sociale

totale delle attività

100%

percentuale di invalidità

23%

n

Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il

grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e

salario orario versato

Amica, nuora e figlio.

OSSERVAZIONI PERSONAL! DELL'ASSISTENTE SOCIALE

Nella nuova inchiesta è stata aggiornata la tabella di

valutazione degli impedimenti in ambito domestico applicando i nuovi parametri

indicati al marg. 3087 della CIGI applicabile dal 1.2018.” (doc. AI 53)

2.12.3

Sulla base degli accertamenti

esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti

di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito

una limitazione complessiva del 23%.

L’assicurata ha vagamente contestato

tale percentuale di invalidità, non censurando espressamente e puntualmente la

valutazione dell’assistente sociale, ma limitandosi ad affermare genericamente

che “in relazione a quest'ultimo (lo stress) è altresì importante

sottolineare che i lavori domestici e, in genere, l'occupazione come casalinga -

nel caso specifico della Signora in questione - non sembrano essere aderenti al

grado impedimento (23%) riscontrato e, quindi, ad una invalidità situata al

11.5%, considerando che i lavori domestici non vengono svolti sempre in modo

regolare e quotidiano, ma sono altrettanto assoggettati ai momenti in cui la

Signora RI 1 si sente meglio o non si sente messa sotto pressione” (doc. I,

pag. 5).

Innanzitutto va

sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica. Questo aspetto non è, del resto, stato

specificatamente contestato.

In secondo luogo occorre

prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche (e

meglio un’amica, la nuora e il figlio). A questo proposito va evidenziato come

l’insorgente non ha contestato di aver lei stessa delegato alcune attività ad

un’amica, alla nuora e al figlio.

Nei casi come quello in

esame occorre in effetti tenere conto anche della ripartizione dei compiti e

dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione famigliare

consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;

Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette

senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento

evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e

sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei

famigliari, in particolare del figlio (cfr. anche DTF 133 V 504 consid. 4.2; 115

V 53, 114 V 285 consid. 3; STF I 407/92 e I 35/00; STCA 32.2019.189 del 14

ottobre 2019, consid. 2.16).

Stanti le considerazioni

esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa

gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della

valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze

ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite

dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche sono del tutto affidabili e compatibili con quanto accertato in sede

medica dal __________ e dal medico SMR, i quali hanno peraltro fissato

un’inabilità medico-teorica come casalinga del 10% e, quindi, sensibilmente

inferiore a quella stabilita dall’assistente sociale (cfr. doc. AI 49 e 51;

cfr. sopra al consid. 2.7; cfr. anche DTF 128 V 93; cfr. anche STF 9C_568/2017

dell’11 gennaio 2018; 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 4.1; STCA 32.2018.209

del 14 ottobre 2019, consid. 2.15).

Stante quanto precede la censura sollevata dalla ricorrente, in modo assai

generico e che non indicando in alcun modo in che mansione e in che misura le

limitazioni sarebbero maggiori, in merito alle conclusioni dell’assistente

sociale, va respinta.

Pertanto la valutazione di

cui all’inchiesta del 6 luglio 2020, che ha concluso per tasso complessivo di

impedimento del 23% per l’attività di casalinga, ed è stata eseguita da una

persona esperta, va confermata, non essendoci motivi per ritenere

l’apprezzamento manifestamente errato.

2.13

Quanto quindi alla definizione

del grado di invalidità globale, visto quanto sopra, in corretta applicazione

del metodo misto (cfr. consid. 2,3 e 2.4), viste le quote parti tra attività

salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%), tenuto conto di un’invalidità

quale salariata del 15% (capacità lavorativa del 30% in ogni attività adeguata;

cfr. consid. 2.11) ed una limitazione del 23% quale casalinga (cfr. consid.

2.12), il grado d’invalidità globale è del 26.5%, arrotondato al 27% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 (0.50 x 30% + 0.50 x 23%).

In

queste condizioni, rettamente l’Ufficio AI ha (nuovamente) respinto la domanda

di prestazioni.

Ne

consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da

respingere.

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2020 e applicabile nel

caso di specie (cfr. art. 83 Disp. trans. LPGA), la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Stante

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico

della ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti