32.2020.153
Attribuzione di un quarto di rendita all'assicurato che tuttavia chiede una prestazione maggiore. Censura le conclusioni in merito all'abilità lavorativa e chiede l'assistenza giudiziaria. TCA conferma decisione AI e rifiuta AG in assenza di probabilità di esito favorevole
10 febbraio 2021Italiano46 min
vista psichiatrico, stante una compliance non adeguata a livello dell'assunzione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.153
FC
Lugano
10 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 ottobre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1973, attivo da
ultimo quale manovale, autista e distributore di bibite, nell’aprile 2019,
adducendo problemi psichici, ha presentato una domanda di prestazioni per
adulti (doc. AI 1).
Eseguiti i necessari
accertamenti medici ed economici, comprendenti una perizia bidisciplinare a
cura del __________, con decisione del 26 ottobre 2020, confermativa di un
progetto del 6 febbraio precedente e resa dopo esame delle osservazioni e della
documentazione presentate dall’assicurato, l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita di invalidità (grado
d’invalidità del 40.50%) a decorrere dal 1. giugno 2019 (versata tuttavia solo
dal 1. ottobre 2019 per tardività nella presentazione della domanda), avendo
stabilito dal 7 giugno 2018 (infortunio alla spalla destra) un’inabilità
lavorativa completa nell’ultima attività quale autista-magazziniere, ma
considerando che in un’attività leggera adeguata l’assicurato era da
considerare inabile totalmente dal 7 giugno 2018, nella misura del 50% dal 21
giugno 2018, nuovamente in misura completa dall’11 luglio 2018 e quindi al 30%
dal 23 aprile 2019 (doc. B).
1.2. Con ricorso al TCA l'assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, contesta le conclusioni dell’Ufficio AI. Chiede
l’annullamento della decisione contestata e il riconoscimento di una rendita
piena d’invalidità. Postula inoltre l’ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio (doc. I).
1.3. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione
medica posta alla base del provvedimento impugnato (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere
se l’assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità maggiori
di quella (un quarto di rendita) che gli è stata riconosciuta con la decisione
contestata.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività
da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro,
previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al proposito va precisato
che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,
dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01
del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
Va
infine menzionato che ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:
" L’assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno
del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e
c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA)
almeno al 40 per cento."
2.4. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TF ha
stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non
poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo
l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo la giurisprudenza
del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STF I 441/99 del 18 ottobre 1999;
STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a
con riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del
4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
In una sentenza pubblicata
in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che
un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).
Con una pronuncia del 16
dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi
stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64
sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der
somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss
bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007
IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS;
chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17.
August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14.
April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007
vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das
Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E.
4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und
unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare
Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”
In una sentenza 9C_492/2014
del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha
modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni
psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato
stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi
possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà
ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Infine, in una sentenza del
30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto
alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora
essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI
in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di
depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa
del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Alla luce di questa nuova
prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da
lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata
su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente
giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi
erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una
“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le
affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a
presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità
lavorativa invalidante.
Infine, val la pena ancora
precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito
psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni
(cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo
una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi
criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.5. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V
352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito
della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate
sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono
a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr.
1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamen-ti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti idonei a mettere in causa la loro
credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Ricevuta la
domanda di prestazioni dell’aprile 2019, con la quale l’assicurato
lamentava problemi psichiatrici, seguiti successivamente anche da affezioni associate
ad un infortunio alla spalla destra patito il 7 giugno 2018, esaminati i
certificati dei medici curanti, in particolare la psichiatra dr.ssa __________,
e richiamato l’incarto dell’assicuratore infortuni, sentito il medico SMR,
l’amministrazione ha ordinato l’esecuzione di una perizia bidisciplinare da
eseguirsi dal __________.
Dal referto del 27 gennaio 2020
risulta che il __________ ha fatto capo a consultazioni di natura psichiatrica
(dr.ssa __________) e reumatologica (dr. __________), e sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato
centro d’accertamento, ha posto le seguenti diagnosi:
"
B.1 Diagnosi rilevanti con
ripercussioni sulla capacità lavorativa
Episodio depressivo di media gravità (ICD
10 F32.1)
Rottura parziale del sovraspinato a ds,
non trasmurale di ca 5X7 mm (ecografia 21.10.2019 e MRI 8.8.2018)
Sindrome lombospondilogena cronica
B.2 Diagnosi rilevanti senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa Subnormalità
non altrimenti specificata (ICD 10 F79).” (doc.
AI pag. 334)
Dopo aver proceduto ad un’esaustiva
valutazione particolare e globale, in sede di discussione peritale i periti
hanno concluso come segue in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato:
"
Capacità lavorativa
nell'attività svolta finora
Per quanto riguarda l'attività di
manovale e autista, distributore di bibite, la patologia reumatologica
determina una completa incapacità lavorativa a partire dall'infortunio, ossia
dal 7.6.2018.
Capacità lavorativa in un'attività
adeguata
In un'attività adatta, capacità
lavorativa del 70%, solo per motivi psichiatrici.
Motivazione della capacità e
dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono
interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)
La capacità lavorativa complessiva dello
0%, per l'attività svolta di manovale edile e autista-distributore di bibite, è
dello 0% ed è dovuta unicamente alla patologia reumatologica.”
In merito all’evoluzione
della capacità lavorativa hanno concluso:
"
Descrivere l'evoluzione della
capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta
La capacità
lavorativa dello 0% dal 7.6.2018.
Descrivere l'evoluzione della capacità
lavorativa nel tempo in un'attività adatta
In un'attività
lavorativa adatta, la capacità lavorativa è dello 0% dal 7.6.2018 per i
motivi reumatologici, per 2 settimane; poi successivamente capacità lavorativa del 50% per altre 2 settimane e fino
al 7.7.2018; in seguito la capacità lavorativa appare ridotta solo per la patologia
psichiatrica, con un'incapacità lavorativa completa dall'11.7.2018, ossia
dalla presa a carico psichiatrica, fino al 23.4.2019, poi
capacità lavorativa del 70% dal 24.4.2019.”
(doc. AI pag. 337)
Fatti
I periti hanno ancora
considerato che mentre per quanto riguardava l'aspetto reumatologico non vi era
possibilità di migliorare la capacità lavorativa, segnatamente mediante un
intervento chirurgico alla spalla che, anzi, era controindicato, dal punto di
vista psichiatrico, stante una compliance non adeguata a livello dell'assunzione
delle terapie, era auspicabile un maggior impegno da parte dell’assicurato ritenuto
come “un'assunzione regolare delle cure proposte dallo psichiatra curante,
potrebbe portare, con verosimiglianza preponderante, ad un recupero ed un
ripristino di un funzionamento analogo a quello premorboso nell'arco di 6-9
mesi” (doc. AI pag. 337).
Riprese e condivise le
conclusioni della perizia __________, con rapporto finale 28 gennaio 2020, il
SMR, confermate le diagnosi poste dal __________, ha quindi concluso che
l’assicurato era da considerare inabile totalmente nella sua attività abituale
dal giorno della frattura della spalla destra, ossia dal 7 giugno 2018; in
un’attività leggera ed adeguata, per contro, se era da considerare inabile
completamente dal 7 giugno 2018, al 50% dal 21 giugno 2018, nuovamente al 100%
dall’11 luglio 2018, tuttavia, a far tempo dal 23 aprile 2019 l’assicurato era
da ritenere abile nella misura del 70%. In merito alle limitazioni funzionali
da osservare nell’attività adeguata, il SMR ha indicato che l’assicurato non
doveva maneggiare attrezzi pesanti, evitare col braccio destro dei compiti
ripetitivi attorno all’altezza delle spalle e sopra l’altezza delle spalle,
essendo auspicabile un’attività ripetitiva che non porti a sostenere carichi di
responsabilità con compiti e direttive chiari. Erano indicati ambienti
tranquilli e controindicati lavori notturni (doc. AI pag. 292).
Di conseguenza, interpellato
il consulente professionale (doc. AI pag. 358), con progetto di decisione del 6
febbraio 2020 l’amministrazione, ammessi i periodi di inabilità lavorativa completa
e parziale elencati dal SMR, che concludevano per un’abilità in attività
leggere adeguate del 70% dal 23 aprile 2019, ha proposto la concessione di un
quarto di rendita dal 1. giugno 2019 (con versamento dal 1. ottobre 2019, vista
la tardività della domanda; doc. AI pag. 368).
In sede di osservazioni
l’assicurato ha contestato queste conclusioni facendo pervenire una certificazione
del 18 marzo 2020 della psichiatra curante dr.ssa __________, con allegata una
valutazione psicologica del giugno 2019 (cfr. doc. AI pag. 420). Detta documentazione
medica, visonata dal SMR, è stata sottoposta al __________, il quale, con
complemento peritale dell’8 luglio 2020, ha concluso che la stessa non
presentava nuovi elementi tali da modificare le conclusioni peritali (doc. AI
pag. 429; cfr. in esteso al consid. 2.8).
Di conseguenza, mediante
decisione del 26 ottobre 2020, l’Ufficio AI ha accolto la richiesta di prestazioni
come segue:
"
(…)
Decidiamo:
Dal 01.06.2019, ossia dopo un anno
d'attesa giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, insorge il diritto a un quarto di
rendita d'invalidità con un grado Al del 41%.
Considerato però che la domanda è stata
presentata tardivamente, la prestazione sarà versata unicamente a decorrere dal
01.10.2019 (ossia sei mesi dopo l'inoltro della richiesta - 02.04.2019 - art.
29 cpv. 1 LAI).
Esito degli accertamenti:
Da giugno 2018 (inizio dell'anno di
attesa) la capacità lavorativa del Signor RI 1 è limitata in modo rilevante.
Esaminati gli atti acquisiti in sede
d'istruttoria, il nostro Servizio Medico Regionale (SMR), con particolare
riferimento alla perizia bidisciplinare espletata tra ottobre e novembre 2019
in ambito __________, ha riconosciuto che il danno alla salute di cui il Signor
RI 1 è portatore gli ha comportato, e tuttora gli comporta, i seguenti periodi
d'incapacità lavorativa:
nell'ultima attività quale
autista-magazziniere:
100% dal 07.06.2018 e continua
in attività adeguate all'attuale stato
di salute
100% dal 07.06.2018
50% dal 21.06.2018
100% dall'11.07.2018
30% dal 23.04.2019, riduzione del tempo
di lavoro e continua.
Su tali presupposti medici abbiamo
provveduto alla definizione del suo grado Al.
Dal profilo salariale, la giurisprudenza
imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei
salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili
dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni
(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella
causa P., I 222/04). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi
possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di
considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di
influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe
percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il
grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).
Calcolo della capacità di guadagno
residua (CGR) da giugno 2019 —trascorso l'anno d'attesa
Reddito da valido:
considerato che al momento del deposito della richiesta di prestazioni Al il Signor RI 1 era a beneficio della disoccupazione
il reddito
da valido
viene stabilito in funzione delle
tabelle RSS (valori federali, settore
maschile, attività semplici e ripetitive) in
quanto egli non potrebbe ambire a impieghi
maggiormente qualificati. Tali tabelle rilevano che, senza il
danno alla
salute, nel 2018 (ultimo dato a nostra
disposizione) avrebbe potuto conseguire un
reddito annuo di CHF 67'394.-.
Reddito da invalido:
malgrado il danno alla salute e con una
capacità lavorativa del 70% in attività adeguate potrebbe conseguire CHF
40'099.- (tabelle RSS, valori federali, settore maschile, riduzione complessiva
del 15%).
Reddito annuale esigibile:
senza invalidità CHF 67'394.00
con invalidità CHF 40'099.00
perdita di guadagno CHF 27'295.00 = Grado d'invalidità 40.50%
Considerata l'anamnesi scolastica e
professionale del Signor RI 1 l'attuazione di provvedimenti di ordine
professionale (come ad esempio una riqualifica) non viene ritenuta opportuna.
Per concludere,
attiriamo l'attenzione sul fatto che, qualora il Signor RI 1 lo desiderasse, data facoltà di annunciarsi per iscritto al nostro Ufficio,
affinché sia dato seguito all'esame della valutazione di un eventuale
aiuto al collocamento.
Osservazioni al progetto di decisione
del 06.02.2020
Abbiamo ricevuto le sue osservazioni
del 06.03.2020 e il 18.03.2020 abbiamo ricevuto le
osservazioni di carattere
medico inoltrare dalla Dr.ssa __________.
La documentazione
medica inoltrata in fase di audizione è stata sottoposta al nostro Servizio
Medico Regionale (SMR) il quale ha ritenuto opportuno inoltrare tale documentazione
__________ dove il Signor RI 1, tra ottobre e novembre 2019, è stato
sottoposto a perizia bidisciplinare (psichiatria e reumatologia).
Dopo un'attenta valutazione del rapporto del Dr.ssa __________
e delle conclusioni del __________, l'SMR, conferma le
valutazioni mediche già emerse in fase
d'istruttoria e quindi quanto indicato in precedenza in relazione alla capacità lavorativa residua del Signor RI 1.
In conclusione,
dobbiamo costatare che non vengono apportati nuovi elementi concreti né a livello medico
né sotto il profilo economico che non siano già stati valutati in fase d'istruttoria e che possano
indurre l'Ufficio Al a riconsiderare quanto già appurato ed espresso nel
progetto di decisione.
Indicazioni importanti Obbligo di cura
Il Signor
RI 1 è invitato a volersi
sottoporre regolarmente alla dovuta terapia medicamentosa psichiatrica, in modo tale da migliorare
il suo stato di salute e di riflesso la capacità lavorativa. Le spese sanitarie che saranno originate da tali cure dovranno essere poste a carico della Cassa
malati nell'ambito della Lamal.
Nel corso della prossima revisione
d'ufficio, l'amministrazione verificherà se
sarà stato dato un seguito a quanto imposto,
pena le specifiche sanzioni.” (doc. B)
Il ricorrente ritiene che la
sua situazione valetudinaria non sia stata adeguatamente valutata.
2.7. Nel caso concreto, dopo attento
esame della documentazione agli atti, secondo questo giudice l’Ufficio AI ha
correttamente ritenuto, sulla base della valutazione bidisciplinare peritale
eseguita, che se l’assicurato andava considerato inabile completamente
nell’attività abituale dal 7 giugno 2018, ovvero dall’infortunio alla spalla
destra, tuttavia in un’attività adeguata, fatti salvi i periodi di inabilità
lavorativa completa dal 7 al 20 giugno 2018 e dall’11 luglio 2018 al 22 aprile
2019, e del 50% dal 21 giugno al 10 luglio 2018, dal 23 aprile 2019 andava
considerato abile nella misura del 70%.
In particolare questo
giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione
impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del __________
del 27 gennaio 2020, da considerare dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali.
Non vi sono in effetti
ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni della perizia
bidisciplinare eseguita dal __________. Dalla stessa risulta infatti che i
periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti, effettuato
approfondite indagini cliniche e di laboratorio, elencato l’anamnesi personale
professionale e soprattutto patologica dell’assicurato, e hanno precisato
debitamente le ragioni per le quali hanno concluso, infine, che a seguito
dell’infortunio del 7 giugno 2018, successivamente ai periodi di inabilità
totale e del 50%, dal 23 aprile 2019 andava nondimeno ammessa una capacità
lavorativa in attività adeguate del 70%.
Innanzitutto l’assicurato è
stato valutato sul piano psichiatrico
dalla dr.ssa __________,
specialista in psichiatria e psicoterapia, con due colloqui. Dopo accurata valutazione
degli atti medici messi a disposizione nell'incarto, dell'anamnesi personale e
psichiatrica, oltre che dell'esame obiettivo, la perita ha rilevato che
l’assicurato aveva avuto un funzionamento pregresso lavorativo adeguato, senza difficoltà
in ambito lavorativo e nemmeno relazionali. A seguito del licenziamento aveva
sviluppato una patologia psichica, per la quale era in cura presso lo studio
della dr.ssa __________. Quest’ultima aveva evidenziato la presenza di un
episodio depressivo di grado medio-grave, che aveva pure causato due ricoveri
presso la Clinica __________. La perita ha quindi concluso che la sua valutazione
aveva permesso di evidenziare la presenza di un disturbo affettivo reattivo
inquadrabile nell'ambito della classificazione ICD-10 come un episodio
depressivo di grado medio (ICD-10 F32.1), sviluppatosi a seguito della perdita
del lavoro e quindi del proprio ruolo, oltre che per l'insicurezza economica e
quindi evoluto da un disturbo da disadattamento, diagnosi posta inizialmente
nel primo ricovero presso la Clinica __________. Ha pure rilevato che era stata
rilevata una compliance terapeutica non adeguata. Agli atti è pure stata allegata
una valutazione testistica del giugno 2019, che rilevava la presenza di deficit
cognitivi, oltre che di un'intelligenza in media inferiore alla norma. Da tale valutazione,
tenendo in considerazione il quadro affettivo è emersa la presenza di disabilità
lievi per quanta riguardava l'organizzazione dei compiti, delle competenze, del
giudizio, delle attività spontanee e della cura di sé, mentre si era notato un
deficit moderato per quanto riguardava le relazioni intime, la persistenza, la
flessibilità. La presenza di un livello d'intelligenza inferiore alla media non
aveva comunque contribuito in maniera negativa a far sì che l'assicurato non
riuscisse a mantenere, in maniera adeguata e performante, la sua attività lavorativa.
In effetti, il licenziamento nell'ultimo posto di lavoro era avvenuto dopo anni
e non per problemi di rendimento o comportamentali sul posto di lavoro, ma
piuttosto per una perdita di fiducia nei confronti di un proprio collaboratore.
La specialista ha concluso per una capacità lavorativa del 70% per qualsiasi
attività lavorativa, intesa come una riduzione del tempo di lavoro. Idonea era un'attività
ripetitiva, senza carichi di responsabilità, con compiti e direttive chiare, da
svolgere in ambienti tranquilli. A motivo della presenza di un disturbo
depressivo, era inoltre controindicato un lavoro da svolgersi in orari
notturni. In merito all’evoluzione della capacità lavorativa, la perita l’ha
considerata nulla dal momento della presa a carico da parte della dr.ssa __________,
ovvero dall'11 luglio 2018 fino al 23 aprile 2019, momento in cui vi era un
certificato della curante che descriveva una sintomatologia che appariva meno
grave rispetto a quella presente al momento del ricovero e una riduzione della
terapia farmacologica. Rispetto al trattamento messo in atto la perita ha
rilevato che lo stesso, a condizione di venir assunto con regolarità, appariva
adeguato e tale da garantire un buon contenimento dei sintomi in presenza di un
disturbo psichiatrico che ben rispondeva alle terapie. Del resto, la perita ha
pure osservato che non erano emerse ragioni mediche che potessero giustificare
una mancata collaborazione rispetto ad un'assunzione del trattamento.
A tale valutazione, tratta
sulla base di un approfondito esame clinico, che non ha tralasciato alcun
elemento di rilievo, si deve aderire senza riserve. La dr.ssa __________,
infatti, chiamata a stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, dopo averlo
visitata in due occasioni, eseguiti gli esami più appropriati, avuto un
colloquio con la psichiatra curante e studiata la documentazione agli atti, ha
descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle
questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal
Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in
DTF 141 V 281 (cfr. pag. 461-462 incarto AI) ed estesa con una sentenza del 30
novembre 2017 a tutte le malattie psichiche (cfr. DTF 143 V 409).
A tali conclusioni, ben
motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti
dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche e di valutazione delle
affezioni somatoformi (cfr. al consid. 2.4. e 2.5; cfr. anche al consid. 2.8),
condivise anche dal SMR nel rapporto finale del 28 gennaio 2020 (doc. AI pag. 290),
questo giudice deve aderire.
Per quanto riguarda la
valutazione reumatologica, la stessa è stata affidata al dr. __________,
il quale, dopo aver descritto l'anamnesi, lo stato clinico sulla base di una
visita clinica e la documentazione radiografica, ha posto la diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di rottura parziale del sopraspinato a destra
non transmurale di ca. 5x7 mm (ecografia del 21 ottobre 2019 e MRI dell'8
agosto 2018), oltre che di una sindrome lombospondilogena cronica. Dopo una
valutazione della storia clinica dell’assicurato ha rilevato che si era in
presenza di un'amplificazione dei sintomi di grado medio in presenza di una
piccola lesione parziale del sovraspinato e la descrizione da parte
dell’assicurato di conseguenti limitazioni non conseguenti. Considerato anche
come l’assicurato avesse sempre svolto attività manuali poco differenziate e
che ora si trovava in difficoltà in presenza di una limitazione dell'arto
superiore destro dominante, l’ha giudicato completamente inabile per le
attività lavorative finora svolte, e, quindi, per lavori come manovale nei
cantieri stradali e come autista magazziniere nel trasporto di casse e fusti.
Per quanto riguardava, invece, la capacità lavorativa in un'attività adeguata
(vale a dire un lavoro leggero o mediamente pesante che possa saltuariamente
richiedere anche il sollevamento di oggetti pesanti, in condizioni ergonomiche,
fino all'altezza dei fianchi, senza compiti ripetitivi attorno e sopra all'altezza
della spalla destra), la capacità lavorativa era da considerare completa. Quanto
all’evoluzione della capacità lavorativa, ha concluso che la stessa era da
considerare nulla dal momento dell’infortunio del 7 giugno 2018 per due
settimane, quindi del 50% per altre due settimane, mentre che dall’8 luglio
2018 la stessa era da ritenere ripristinata completamente. Secondo il perito
Considerandi
infine non vi erano misure da approntare per migliorare la capacità lavorativa,
un intervento chirurgico alla spalla essendo sconsigliabile. Ha quindi
descritto come segue le risorse fisiche: “può sollevare e portare pesi
leggeri fino ai 9 kg, all'altezza dei fianchi, molto sovente; pesi medi dai 10
ai 25 kg all'altezza dei fianchi talvolta; mai pesi oltre i 25 kg all'altezza
dei fianchi; può sollevare sopra l'altezza del petto di rado; può maneggiare
molto soventemente attrezzi leggeri-di precisione; talvolta maneggiare attrezzi
medi; mai attrezzi pesanti/lavori manuali; spesso compiere rotazione manuale.
Pub svolgere lavori sopra l'altezza del capo di rado, molto soventemente
rotazione, mantenere una posizione seduta-chinata, eretta-chinata,
inginocchiata o flettere le ginocchia. Può mantenere molto soventemente una
posizione di lunga durata sia seduta che eretta. Può spostarsi molto
soventemente anche per brevi e lunghi tragitti, camminare su terreni
dissestati, salire le scale/scale a pioli. Non è limitato nel mantenere
l'equilibrio-bilanciamento” (doc. AI pag. 334).
Tali conclusioni, frutto di
un attento ed approfondito esame del caso, appaiono convincenti, segnatamente
in assenza di certificazioni che possano in qualche modo descrivere una
differente situazione valetudinaria o un diverso apprezzamento.
Alla luce di tali dettagliati
consulti specialistici, il __________ ha, come anticipato, posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “Episodio depressivo di media gravita
(ICD-10 F32.1), Rottura parziale del sovraspinato a ds., non transmurale di ca.
5x7 mm (ecografia 21.10.2019 e MRI 8.8.2018), Sindrome lombospondilogena
cronica”, ed effettuato una valutazione globale con discussione dei periti.
Essi hanno quindi concluso
che l’assicurato presentava limitazioni dovute alla patologia reumatologica solo
per quanto riguardava l'attività abituale, mentre le affezioni psichiatriche interferivano
in ogni attività. Rielencati i limiti esposti dal perito reumatologo, hanno
concluso che un'attività per il perito era considerata adeguata se si trattava
di un lavoro leggero o mediamente pesante, che possa saltuariamente richiedere
anche il sollevamento di oggetti pesanti, in condizioni ergonomiche, fino
all'altezza dei fianchi. Per quanto riguardava invece le limitazioni sul piano
psichiatrico, era stata evidenziata una compromissione di grado lieve per
quanto riguardava l'organizzazione dei compiti, le competenze, il giudizio, le
attività spontanee e la cura di sé, mentre di grado moderato, per quanto
riguarda la flessibilità, la persistenza, le relazioni intime.
Quanto alla personalità dell’assicurato,
i periti hanno osservato che egli presentava un carattere premorboso, connotato
da impulsività, facile irritabilità, difficoltà a tollerare le frustrazioni,
con agiti auto-aggressivi nei confronti di oggetti, con personalità piuttosto
semplice, intelligenza inferiore alla media, che tuttavia non aveva mai
influito nella sua possibilità d'inserimento lavorativo e nel mantenimento di
un'attività lavorativa, malgrado la rilevata difficoltà nell'assumersi le
proprie responsabilità ed una tendenza a condotte di evitamento. Esprimendosi
sulla verifica della coerenza, i periti hanno sottolineato come sebbene dal
punto di vista psichiatrico i sintomi apparissero coerenti con lo stato
evidenziato e plausibili rispetto alle diagnosi dei medici curanti, essi non
apparivano nondimeno così gravi da interferire completamente sul suo
funzionamento globale. Si era invece “registrata una non coerenza tra i
risultati di un'assunzione non regolare delle terapie e la verbalizzazione dei disturbi
ancora soggettivamente, fonte di sofferenza e disagio da parte dell'A., che ha
riconosciuto in corso di perizia come il trattamento gli sia d'aiuto”. A
livello reumatologico invece secondo il perito vi era “un'amplificazione dei
sintomi di grado medio” (doc. AI pag. 336). Hanno quindi concluso che per
quanto riguardava l'attività di manovale e autista, distributore di bibite, la
patologia reumatologica determinava una completa incapacità lavorativa a
partire dall'infortunio del 7 giugno 2018.
In un’attività adeguata
invece la capacità lavorativa era stata nulla dal 7 giugno 2018 per due
settimane, quindi del 50% per altre due settimane, ossia sino al 7 luglio 2018.
In seguito la capacità lavorativa era ridotta solo per motivi psichiatrici e,
quindi, nella misura completa dall’11 luglio 2018 (presa a carico psichiatrica)
e del 30% dal 24 aprile 2019 (doc. AI pag. 337).
2.8
A tali conclusioni, confermate
integralmente dal SMR nel rapporto finale del 28 gennaio 2020 (doc. AI pag. 290),
si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, le stesse
non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante
nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora,
un peggioramento successivo alla perizia __________ e entro la data della
decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di
regola sui fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento
contestato (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Dalle ben motivate
conclusioni della perizia __________ e del medico SMR non è in effetti
possibile scostarsi sulla base della stringata certificazione della dr.ssa __________
pervenuta il 18 marzo 2020, corredata da una valutazione esperita dallo
psicologo __________ nel giugno 2019 (doc. AI pag. 420), prodotte
dall’assicurato contestualmente alle osservazioni al progetto di decisione. Nella
stessa la psichiatra ha voluto “richiamare la vostra attenzione circa il
grado di invalidità deciso a favore del paziente a margine. Da quanto emerso
dalla nostra valutazione sulle funzioni cognitive (vedi documentazione
allegata), riteniamo che il paziente non sia in grado di procedere con la
ricerca di un’attività lavorativa e neppure di riuscire a mantenere un’attività
lavorativa con il grado occupazionale da voi richiesto. In conclusione, al fine
di evitare un peggioramento del quadro psicopatologico a seguito di futuri
fallimenti nella ricerca di un impiego, vi chiediamo di rivalutare le funzioni
cognitive del paziente e le ripercussioni sulla sua capacità lavorativa” (doc.
AI pag. 420).
Sentito il SMR,
l’amministrazione ha sottoposto tale certificazione, unitamente all’allegato
rapporto psicologico, al __________, il quale, interpellata la psichiatra
dr.ssa __________, con complemento peritale del’8 luglio 2020, ha concluso che
la documentazione non apportava elementi idonei a modificare le conclusioni
della perizia del 27 gennaio 2020, affermando:
"
(…) La valutazione psicologica dello psicologo __________, specialista in
psicoterapia FSP, Centro terapia cognitive comportamentale della Dr.ssa med. __________
del giugno 2019 è stata riassunta negli atti e valutata durante la perizia __________:
Infatti oltre alla diagnosi di Episodio
depressivo di media entità (ICD-10 F32.1) vi è stata anche quelle di
Subnormalità non altrimenti specificata (ICD-10 F79).
La valutazione psicologica dello
psicologo __________ cita la presenza di difficoltà linguistiche nell'esecuzione
del test. Egli evidenzia una difficoltà a carico dell'attenzione selettiva,
difficoltà di apprendimento implicito sia per le informazioni verbali che
visuospaziali. Alla prova delle 15 parole di Rey apprezza un punteggio
borderline nella prova digit span, che indica una lieve difficoltà
(sottolineatura della scrivente) nella memoria verbale a breve termine, mentre
la memoria di lavoro e la memoria visuospaziale a breve termine risultano nella
norma. Alla prova delle 15 parole di Rey ottiene un punteggio nella norma alla
rievocazione differita, pertanto la memoria verbale a lungo termine risulta
nella norma. Emerge un deficit delle funzioni esecutive, si apprezza, infatti,
una difficoltà di astrazione, tendenza alla perseverazione, difficoltà nell'effettuare
delle stime corrette, che riflette una difficoltà ad accedere al proprio
bagaglio di conoscenze così come scarso sviluppo del proprio bagaglio di
conoscenze. Le Matrici Progressive Standard con il loro punteggio portano a
definire che vi è un'intelligenza nettamente inferiore alla media.
Come descritto in perizia, tali elementi
sono stati presi in considerazione nella valutazione attuale e nei limiti
funzionali descritti secondo lo schema del Mini ICF (vedi aree
"Organizzazione dei compiti", "Flessibilità",
"Competenze").
Come già scritto nell'elaborato peritale
non si è ritenuto indicato ripetere i test, visto il breve periodo trascorso
dalla valutazione agli atti e la perizia stessa.
In conclusione, la documentazione
prodotta in corso di osservazioni al progetto Al è già stata presa in
considerazione al momento della valutazione __________ e pertanto si confermano
le conclusioni già contenute nella perizia.” (doc. AI pag. 434)
Ora,
tali allegazioni, ben motivate ed espresse dalla specialista che aveva già
accuratamente valutato l’assicurato, che prendono attenta posizione sulle certificazioni
della psichiatra e dello psicologo curanti, appaiono convincenti e meritano di
essere confermate senza riserve.
Né del resto il ricorrente
produce nuova documentazione che attesti una sostanziale modifica dello stato
di salute rispetto alla valutazione in ambito __________ e del SMR, nè ha
fornito elementi che consentano in qualche modo di considerare inattendibili le
conclusioni del SMR.
In questa sede egli si
limita in effetti a ribadire la contestazione della valutazione medica operata,
esprimendo un dissenso puramente soggettivo, sostenendo che gli dovrebbe essere
riconosciuta un’inabilità lavorativa maggiore, ma non apporta il benché minimo
elemento atto a corroborare le sue allegazioni o a quantomeno mettere in dubbio
le conclusioni dell’Ufficio AI. Non produce in particolare alcun documento nuovo
né alcuna ulteriore presa di posizione dei curanti in merito alle approfondite
valutazioni e conclusioni espresse dal __________ nella perizia e nel
complemento peritale, e non adduce elementi nuovi che permettano di considerare
quantomeno ipotizzabile una modifica della situazione rispetto alla valutazione
del __________ e del SMR intervenuta entro la decisione contestata del 26
ottobre 2020 (la quale, come detto, delimita il potere cognitivo
del giudice delle assicurazioni
sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) o un diverso apprezzamento
della capacità lavorativa.
Ribadite altresì le
considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle
certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5; sia pure evidenziato che il TF,
nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto
che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla
giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la
prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria
prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi
hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,
secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di
dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto
di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017, consid. 4.2)) la documentazione prodotta dal ricorrente
in fase di osservazioni al progetto di decisione non consente in alcun modo di
dipartirsi dalle conclusioni del __________ e del SMR che si sono espressi in
modo coerente e privo di contraddizioni.
All’assicurato va del resto
ricordato che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in
particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Così stanti le cose, questo
Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari
e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino alla
resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento
di ulteriori accertamenti (valutazione
anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p.
429.
e riferimenti; anche DTF 135 V 465). La domanda, quantomeno implicita, di effettuare nuovi accertamenti
medici, non può quindi venir accolta.
Pertanto, visto quanto
sopra, ritenuta la perizia bidisciplinare del __________ del 27 gennaio 2020 -
la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti
dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5) e alla quale va quindi attribuita
piena forza probante -, e il complemento peritale dell’8 luglio 2020 e in
particolare gli affidabili pareri del medico SMR (cfr. in particolare il dettagliato
rapporto finale del 28 gennaio 2020; sul valore probatorio
delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006;
cfr. anche sopra al consid. 2.5) e non essendo provato un peggioramento
duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della
decisione contestata del 26 ottobre 2020 (la quale delimita, come
detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati) che l’assicurato vada considerato inabile in misura totale nell’ultima
attività quale autista magazziniere dal 7 giugno 2018, mentre che in
un’attività adatta e rispettosa delle limitazioni elencate dallo specialista
reumatologo egli è da considerare inabile completamente dal 7 al 20 giugno
2018, quindi dal 50% sino al 10 luglio 2018, dall’11 luglio 2018 nuovamente in
misura completa sino al 23 aprile 2019, momento a partire dal quale egli
risulta inabile nella misura del 30%. Le conclusioni in
merito alla capacità lavorativa della decisione contestata vanno quindi
confermate.
Sia peraltro osservato che
la perizia del __________ non ha omesso di approfondire la severità e la
persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di precisare anche i
motivi per i quali occorreva tuttavia scostarsi dalla valutazione della
curante.
Richiamato quanto esposto ai
consid. 2.4 e 2.5 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale
(cfr. DTF 143 V 409), val la pena ancora di sottolineare che la perizia del __________
e in particolare la valutazione della dr.ssa __________, non ha applicato la
presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente
essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si
è limitata a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre
l'assicurato non sono resistenti alla terapia, ma ne ha verificato l’incapacità
lavorativa sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.
In questa sede va ancora
richiamato altresì l'obbligo che incombe ad ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233.
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e
572). Nella fattispecie, come anticipato, la perizia SAM ha evidenziato
in particolare la necessità che in ambito psichiatrico l’assicurato dia prova
di una compliance adeguata a livello dell'assunzione delle terapie, contrariamente
a quanto verificato mediante la verifica dei dosaggi plasmatici e sulla base di
quanto affermato dall’assicurato medesimo. Il __________ ha quindi sottolineato
“che egli debba impegnarsi per assumere regolarmente le cure come da schema
medico, non avendo ravvisato ragioni mediche, che possano giustificare
l'attuale incostante assunzione del trattamento”, visto che “un'assunzione
regolare delle cure proposte dallo psichiatra curante, potrebbe portare, con
verosimiglianza preponderante, ad un recupero ed un ripristino di un
funzionamento analogo a quello premorboso nell'arco di 6-9 mesi” (doc. AI
pag. 337). Del resto, alla luce di tale raccomandazione, la decisione
contestata contiene l’espresso riferimento all’”Obbligo di cura”, con
espresso richiamo alle conseguenze sancite dall’art. 21 cpv. 4 LPGA (cfr. doc.
B e sopra in esteso al consid. 2.6).
2.9
Per quel che concerne l’aspetto
economico (rimasto totalmente incontestato), alla valutazione esperita
dall’Ufficio AI va prestata integrale adesione. In effetti l’amministrazione,
stanti i succitati periodi di inabilità lavorativa e l’incapacità in attività adeguate
del 30% dal 23 aprile 2019, ha provveduto alla definizione del grado Al da
giugno 2019, ovvero trascorso l’anno di attesa, raffrontando un reddito da valido
per il 2018 di fr. 67'394.- (sulla base delle tabelle RSS, valori federali, statisticamente
conseguibile da personale maschile, in attività semplici e ripetitive, in
quanto l’assicurato, che era al beneficio della disoccupazione al momento della
richiesta di prestazioni, non avrebbe potuto ambire a impieghi maggiormente
qualificati) a un reddito da invalido di fr. 40’099.-
statisticamente conseguibile nel 2018 (sempre da personale maschile, svolgendo
un’attività adeguata ritenuta esigibile dall’assicurato nella misura del 70% e
tenendo conto di una riduzione ulteriore del 15%), ottenendo quindi un grado
d’invalidità del 40.50% ([67'394 - 40’099] x
100.
: 67’394 = 40.50%), che dà diritto ad un quarto di rendita (cfr. in esteso
al consid. 2.6).
2.10
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente attribuito all’assicurato un
quarto di rendita d’invalidità.
La decisione contestata va
quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto.
All’assicurato
va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, egli potrà in futuro presentare una domanda di revisione della prestazione.
Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei
confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca
successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il
potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
2.11
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI,
la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza
e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo
considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
2.12
L’assicurato nel suo gravame ha
formulato istanza d’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(cfr. art. 61 lett. f LPGA, art. 28 cpv. 2 Lptca; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie
non è soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994.
pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente
sommario, nel caso in esame, sulla base degli atti all’inserto le prospettive
di esito favorevole apparivano considerevolmente minori dei rischi di perdere
la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi per
i quali l’amministrazione ha concesso il quarto di rendita e nel suo ricorso
l’assicurato non ha fatto altro che rimandare alla documentazione medica
prodotta in fase di osservazioni al progetto di decisione e già accuratamente
valutata dal SAM nel complemento peritale dell’8 luglio 2020, e in sostanza
ribadire quanto già fatto valere nel corso della procedura amministrativa. Tali
argomentazioni non erano tuttavia manifestamente idonee, come detto, a mettere
in dubbio la valutazione medica posta a fondamento del provvedimento
contestato.
In simili condizioni,
l'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di procedura di fr.
500.- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti