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Decisione

32.2020.153

Attribuzione di un quarto di rendita all'assicurato che tuttavia chiede una prestazione maggiore. Censura le conclusioni in merito all'abilità lavorativa e chiede l'assistenza giudiziaria. TCA conferma decisione AI e rifiuta AG in assenza di probabilità di esito favorevole

10 febbraio 2021Italiano46 min

vista psichiatrico, stante una compliance non adeguata a livello dell'assunzione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.153

FC

Lugano

10 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 26 ottobre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1973, attivo da

ultimo quale manovale, autista e distributore di bibite, nell’aprile 2019,

adducendo problemi psichici, ha presentato una domanda di prestazioni per

adulti (doc. AI 1).

Eseguiti i necessari

accertamenti medici ed economici, comprendenti una perizia bidisciplinare a

cura del __________, con decisione del 26 ottobre 2020, confermativa di un

progetto del 6 febbraio precedente e resa dopo esame delle osservazioni e della

documentazione presentate dall’assicurato, l’Ufficio AI ha attribuito

all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita di invalidità (grado

d’invalidità del 40.50%) a decorrere dal 1. giugno 2019 (versata tuttavia solo

dal 1. ottobre 2019 per tardività nella presentazione della domanda), avendo

stabilito dal 7 giugno 2018 (infortunio alla spalla destra) un’inabilità

lavorativa completa nell’ultima attività quale autista-magazziniere, ma

considerando che in un’attività leggera adeguata l’assicurato era da

considerare inabile totalmente dal 7 giugno 2018, nella misura del 50% dal 21

giugno 2018, nuovamente in misura completa dall’11 luglio 2018 e quindi al 30%

dal 23 aprile 2019 (doc. B).

1.2. Con ricorso al TCA l'assicurato,

rappresentato dall’avv. RA 1, contesta le conclusioni dell’Ufficio AI. Chiede

l’annullamento della decisione contestata e il riconoscimento di una rendita

piena d’invalidità. Postula inoltre l’ammissione al beneficio del gratuito

patrocinio (doc. I).

1.3. Con la risposta di causa

l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione

medica posta alla base del provvedimento impugnato (doc. IV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere

se l’assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità maggiori

di quella (un quarto di rendita) che gli è stata riconosciuta con la decisione

contestata.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2

LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora

realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività

da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro,

previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Al proposito va precisato

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01

del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

Va

infine menzionato che ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:

" L’assicurato ha diritto ad una rendita se:

a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di

svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o

migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;

b. ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno

del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e

c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA)

almeno al 40 per cento."

2.4. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TF ha

stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo

l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.

3.2).

Secondo la giurisprudenza

del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STF I 441/99 del 18 ottobre 1999;

STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a

con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del

4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

In una sentenza pubblicata

in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che

un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

Con una pronuncia del 16

dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è poi

stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64

sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der

somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss

bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007

IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS;

chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17.

August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14.

April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007

vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das

Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E.

4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und

unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare

Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

In una sentenza 9C_492/2014

del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha

modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni

psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato

stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi

possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Infine, in una sentenza del

30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto

alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora

essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI

in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di

depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa

del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Alla luce di questa nuova

prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da

lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata

su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente

giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi

erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una

“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le

affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità

lavorativa invalidante.

Infine, val la pena ancora

precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo

una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.5. Per costante giurisprudenza

(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V

352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito

della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui

sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza

probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate

sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono

a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr.

1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamen-ti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti idonei a mettere in causa la loro

credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Ricevuta la

domanda di prestazioni dell’aprile 2019, con la quale l’assicurato

lamentava problemi psichiatrici, seguiti successivamente anche da affezioni associate

ad un infortunio alla spalla destra patito il 7 giugno 2018, esaminati i

certificati dei medici curanti, in particolare la psichiatra dr.ssa __________,

e richiamato l’incarto dell’assicuratore infortuni, sentito il medico SMR,

l’amministrazione ha ordinato l’esecuzione di una perizia bidisciplinare da

eseguirsi dal __________.

Dal referto del 27 gennaio 2020

risulta che il __________ ha fatto capo a consultazioni di natura psichiatrica

(dr.ssa __________) e reumatologica (dr. __________), e sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato

centro d’accertamento, ha posto le seguenti diagnosi:

"

B.1 Diagnosi rilevanti con

ripercussioni sulla capacità lavorativa

Episodio depressivo di media gravità (ICD

10 F32.1)

Rottura parziale del sovraspinato a ds,

non trasmurale di ca 5X7 mm (ecografia 21.10.2019 e MRI 8.8.2018)

Sindrome lombospondilogena cronica

B.2 Diagnosi rilevanti senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa Subnormalità

non altrimenti specificata (ICD 10 F79).” (doc.

AI pag. 334)

Dopo aver proceduto ad un’esaustiva

valutazione particolare e globale, in sede di discussione peritale i periti

hanno concluso come segue in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato:

"

Capacità lavorativa

nell'attività svolta finora

Per quanto riguarda l'attività di

manovale e autista, distributore di bibite, la patologia reumatologica

determina una completa incapacità lavorativa a partire dall'infortunio, ossia

dal 7.6.2018.

Capacità lavorativa in un'attività

adeguata

In un'attività adatta, capacità

lavorativa del 70%, solo per motivi psichiatrici.

Motivazione della capacità e

dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono

interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)

La capacità lavorativa complessiva dello

0%, per l'attività svolta di manovale edile e autista-distributore di bibite, è

dello 0% ed è dovuta unicamente alla patologia reumatologica.”

In merito all’evoluzione

della capacità lavorativa hanno concluso:

"

Descrivere l'evoluzione della

capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta

La capacità

lavorativa dello 0% dal 7.6.2018.

Descrivere l'evoluzione della capacità

lavorativa nel tempo in un'attività adatta

In un'attività

lavorativa adatta, la capacità lavorativa è dello 0% dal 7.6.2018 per i

motivi reumatologici, per 2 settimane; poi successivamente capacità lavorativa del 50% per altre 2 settimane e fino

al 7.7.2018; in seguito la capacità lavorativa appare ridotta solo per la patologia

psichiatrica, con un'incapacità lavorativa completa dall'11.7.2018, ossia

dalla presa a carico psichiatrica, fino al 23.4.2019, poi

capacità lavorativa del 70% dal 24.4.2019.”

(doc. AI pag. 337)

Fatti

I periti hanno ancora

considerato che mentre per quanto riguardava l'aspetto reumatologico non vi era

possibilità di migliorare la capacità lavorativa, segnatamente mediante un

intervento chirurgico alla spalla che, anzi, era controindicato, dal punto di

vista psichiatrico, stante una compliance non adeguata a livello dell'assunzione

delle terapie, era auspicabile un maggior impegno da parte dell’assicurato ritenuto

come “un'assunzione regolare delle cure proposte dallo psichiatra curante,

potrebbe portare, con verosimiglianza preponderante, ad un recupero ed un

ripristino di un funzionamento analogo a quello premorboso nell'arco di 6-9

mesi” (doc. AI pag. 337).

Riprese e condivise le

conclusioni della perizia __________, con rapporto finale 28 gennaio 2020, il

SMR, confermate le diagnosi poste dal __________, ha quindi concluso che

l’assicurato era da considerare inabile totalmente nella sua attività abituale

dal giorno della frattura della spalla destra, ossia dal 7 giugno 2018; in

un’attività leggera ed adeguata, per contro, se era da considerare inabile

completamente dal 7 giugno 2018, al 50% dal 21 giugno 2018, nuovamente al 100%

dall’11 luglio 2018, tuttavia, a far tempo dal 23 aprile 2019 l’assicurato era

da ritenere abile nella misura del 70%. In merito alle limitazioni funzionali

da osservare nell’attività adeguata, il SMR ha indicato che l’assicurato non

doveva maneggiare attrezzi pesanti, evitare col braccio destro dei compiti

ripetitivi attorno all’altezza delle spalle e sopra l’altezza delle spalle,

essendo auspicabile un’attività ripetitiva che non porti a sostenere carichi di

responsabilità con compiti e direttive chiari. Erano indicati ambienti

tranquilli e controindicati lavori notturni (doc. AI pag. 292).

Di conseguenza, interpellato

il consulente professionale (doc. AI pag. 358), con progetto di decisione del 6

febbraio 2020 l’amministrazione, ammessi i periodi di inabilità lavorativa completa

e parziale elencati dal SMR, che concludevano per un’abilità in attività

leggere adeguate del 70% dal 23 aprile 2019, ha proposto la concessione di un

quarto di rendita dal 1. giugno 2019 (con versamento dal 1. ottobre 2019, vista

la tardività della domanda; doc. AI pag. 368).

In sede di osservazioni

l’assicurato ha contestato queste conclusioni facendo pervenire una certificazione

del 18 marzo 2020 della psichiatra curante dr.ssa __________, con allegata una

valutazione psicologica del giugno 2019 (cfr. doc. AI pag. 420). Detta documentazione

medica, visonata dal SMR, è stata sottoposta al __________, il quale, con

complemento peritale dell’8 luglio 2020, ha concluso che la stessa non

presentava nuovi elementi tali da modificare le conclusioni peritali (doc. AI

pag. 429; cfr. in esteso al consid. 2.8).

Di conseguenza, mediante

decisione del 26 ottobre 2020, l’Ufficio AI ha accolto la richiesta di prestazioni

come segue:

"

(…)

Decidiamo:

Dal 01.06.2019, ossia dopo un anno

d'attesa giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, insorge il diritto a un quarto di

rendita d'invalidità con un grado Al del 41%.

Considerato però che la domanda è stata

presentata tardivamente, la prestazione sarà versata unicamente a decorrere dal

01.10.2019 (ossia sei mesi dopo l'inoltro della richiesta - 02.04.2019 - art.

29 cpv. 1 LAI).

Esito degli accertamenti:

Da giugno 2018 (inizio dell'anno di

attesa) la capacità lavorativa del Signor RI 1 è limitata in modo rilevante.

Esaminati gli atti acquisiti in sede

d'istruttoria, il nostro Servizio Medico Regionale (SMR), con particolare

riferimento alla perizia bidisciplinare espletata tra ottobre e novembre 2019

in ambito __________, ha riconosciuto che il danno alla salute di cui il Signor

RI 1 è portatore gli ha comportato, e tuttora gli comporta, i seguenti periodi

d'incapacità lavorativa:

nell'ultima attività quale

autista-magazziniere:

100% dal 07.06.2018 e continua

in attività adeguate all'attuale stato

di salute

100% dal 07.06.2018

50% dal 21.06.2018

100% dall'11.07.2018

30% dal 23.04.2019, riduzione del tempo

di lavoro e continua.

Su tali presupposti medici abbiamo

provveduto alla definizione del suo grado Al.

Dal profilo salariale, la giurisprudenza

imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella

causa P., I 222/04). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi

possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di

considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di

influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe

percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il

grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).

Calcolo della capacità di guadagno

residua (CGR) da giugno 2019 —trascorso l'anno d'attesa

Reddito da valido:

considerato che al momento del deposito della richiesta di prestazioni Al il Signor RI 1 era a beneficio della disoccupazione

il reddito

da valido

viene stabilito in funzione delle

tabelle RSS (valori federali, settore

maschile, attività semplici e ripetitive) in

quanto egli non potrebbe ambire a impieghi

maggiormente qualificati. Tali tabelle rilevano che, senza il

danno alla

salute, nel 2018 (ultimo dato a nostra

disposizione) avrebbe potuto conseguire un

reddito annuo di CHF 67'394.-.

Reddito da invalido:

malgrado il danno alla salute e con una

capacità lavorativa del 70% in attività adeguate potrebbe conseguire CHF

40'099.- (tabelle RSS, valori federali, settore maschile, riduzione complessiva

del 15%).

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità CHF 67'394.00

con invalidità CHF 40'099.00

perdita di guadagno CHF 27'295.00 = Grado d'invalidità 40.50%

Considerata l'anamnesi scolastica e

professionale del Signor RI 1 l'attuazione di provvedimenti di ordine

professionale (come ad esempio una riqualifica) non viene ritenuta opportuna.

Per concludere,

attiriamo l'attenzione sul fatto che, qualora il Signor RI 1 lo desiderasse, data facoltà di annunciarsi per iscritto al nostro Ufficio,

affinché sia dato seguito all'esame della valutazione di un eventuale

aiuto al collocamento.

Osservazioni al progetto di decisione

del 06.02.2020

Abbiamo ricevuto le sue osservazioni

del 06.03.2020 e il 18.03.2020 abbiamo ricevuto le

osservazioni di carattere

medico inoltrare dalla Dr.ssa __________.

La documentazione

medica inoltrata in fase di audizione è stata sottoposta al nostro Servizio

Medico Regionale (SMR) il quale ha ritenuto opportuno inoltrare tale documentazione

__________ dove il Signor RI 1, tra ottobre e novembre 2019, è stato

sottoposto a perizia bidisciplinare (psichiatria e reumatologia).

Dopo un'attenta valutazione del rapporto del Dr.ssa __________

e delle conclusioni del __________, l'SMR, conferma le

valutazioni mediche già emerse in fase

d'istruttoria e quindi quanto indicato in precedenza in relazione alla capacità lavorativa residua del Signor RI 1.

In conclusione,

dobbiamo costatare che non vengono apportati nuovi elementi concreti né a livello medico

né sotto il profilo economico che non siano già stati valutati in fase d'istruttoria e che possano

indurre l'Ufficio Al a riconsiderare quanto già appurato ed espresso nel

progetto di decisione.

Indicazioni importanti Obbligo di cura

Il Signor

RI 1 è invitato a volersi

sottoporre regolarmente alla dovuta terapia medicamentosa psichiatrica, in modo tale da migliorare

il suo stato di salute e di riflesso la capacità lavorativa. Le spese sanitarie che saranno originate da tali cure dovranno essere poste a carico della Cassa

malati nell'ambito della Lamal.

Nel corso della prossima revisione

d'ufficio, l'amministrazione verificherà se

sarà stato dato un seguito a quanto imposto,

pena le specifiche sanzioni.” (doc. B)

Il ricorrente ritiene che la

sua situazione valetudinaria non sia stata adeguatamente valutata.

2.7. Nel caso concreto, dopo attento

esame della documentazione agli atti, secondo questo giudice l’Ufficio AI ha

correttamente ritenuto, sulla base della valutazione bidisciplinare peritale

eseguita, che se l’assicurato andava considerato inabile completamente

nell’attività abituale dal 7 giugno 2018, ovvero dall’infortunio alla spalla

destra, tuttavia in un’attività adeguata, fatti salvi i periodi di inabilità

lavorativa completa dal 7 al 20 giugno 2018 e dall’11 luglio 2018 al 22 aprile

2019, e del 50% dal 21 giugno al 10 luglio 2018, dal 23 aprile 2019 andava

considerato abile nella misura del 70%.

In particolare questo

giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione

impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del __________

del 27 gennaio 2020, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali.

Non vi sono in effetti

ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni della perizia

bidisciplinare eseguita dal __________. Dalla stessa risulta infatti che i

periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti, effettuato

approfondite indagini cliniche e di laboratorio, elencato l’anamnesi personale

professionale e soprattutto patologica dell’assicurato, e hanno precisato

debitamente le ragioni per le quali hanno concluso, infine, che a seguito

dell’infortunio del 7 giugno 2018, successivamente ai periodi di inabilità

totale e del 50%, dal 23 aprile 2019 andava nondimeno ammessa una capacità

lavorativa in attività adeguate del 70%.

Innanzitutto l’assicurato è

stato valutato sul piano psichiatrico

dalla dr.ssa __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia, con due colloqui. Dopo accurata valutazione

degli atti medici messi a disposizione nell'incarto, dell'anamnesi personale e

psichiatrica, oltre che dell'esame obiettivo, la perita ha rilevato che

l’assicurato aveva avuto un funzionamento pregresso lavorativo adeguato, senza difficoltà

in ambito lavorativo e nemmeno relazionali. A seguito del licenziamento aveva

sviluppato una patologia psichica, per la quale era in cura presso lo studio

della dr.ssa __________. Quest’ultima aveva evidenziato la presenza di un

episodio depressivo di grado medio-grave, che aveva pure causato due ricoveri

presso la Clinica __________. La perita ha quindi concluso che la sua valutazione

aveva permesso di evidenziare la presenza di un disturbo affettivo reattivo

inquadrabile nell'ambito della classificazione ICD-10 come un episodio

depressivo di grado medio (ICD-10 F32.1), sviluppatosi a seguito della perdita

del lavoro e quindi del proprio ruolo, oltre che per l'insicurezza economica e

quindi evoluto da un disturbo da disadattamento, diagnosi posta inizialmente

nel primo ricovero presso la Clinica __________. Ha pure rilevato che era stata

rilevata una compliance terapeutica non adeguata. Agli atti è pure stata allegata

una valutazione testistica del giugno 2019, che rilevava la presenza di deficit

cognitivi, oltre che di un'intelligenza in media inferiore alla norma. Da tale valutazione,

tenendo in considerazione il quadro affettivo è emersa la presenza di disabilità

lievi per quanta riguardava l'organizzazione dei compiti, delle competenze, del

giudizio, delle attività spontanee e della cura di sé, mentre si era notato un

deficit moderato per quanto riguardava le relazioni intime, la persistenza, la

flessibilità. La presenza di un livello d'intelligenza inferiore alla media non

aveva comunque contribuito in maniera negativa a far sì che l'assicurato non

riuscisse a mantenere, in maniera adeguata e performante, la sua attività lavorativa.

In effetti, il licenziamento nell'ultimo posto di lavoro era avvenuto dopo anni

e non per problemi di rendimento o comportamentali sul posto di lavoro, ma

piuttosto per una perdita di fiducia nei confronti di un proprio collaboratore.

La specialista ha concluso per una capacità lavorativa del 70% per qualsiasi

attività lavorativa, intesa come una riduzione del tempo di lavoro. Idonea era un'attività

ripetitiva, senza carichi di responsabilità, con compiti e direttive chiare, da

svolgere in ambienti tranquilli. A motivo della presenza di un disturbo

depressivo, era inoltre controindicato un lavoro da svolgersi in orari

notturni. In merito all’evoluzione della capacità lavorativa, la perita l’ha

considerata nulla dal momento della presa a carico da parte della dr.ssa __________,

ovvero dall'11 luglio 2018 fino al 23 aprile 2019, momento in cui vi era un

certificato della curante che descriveva una sintomatologia che appariva meno

grave rispetto a quella presente al momento del ricovero e una riduzione della

terapia farmacologica. Rispetto al trattamento messo in atto la perita ha

rilevato che lo stesso, a condizione di venir assunto con regolarità, appariva

adeguato e tale da garantire un buon contenimento dei sintomi in presenza di un

disturbo psichiatrico che ben rispondeva alle terapie. Del resto, la perita ha

pure osservato che non erano emerse ragioni mediche che potessero giustificare

una mancata collaborazione rispetto ad un'assunzione del trattamento.

A tale valutazione, tratta

sulla base di un approfondito esame clinico, che non ha tralasciato alcun

elemento di rilievo, si deve aderire senza riserve. La dr.ssa __________,

infatti, chiamata a stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, dopo averlo

visitata in due occasioni, eseguiti gli esami più appropriati, avuto un

colloquio con la psichiatra curante e studiata la documentazione agli atti, ha

descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle

questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal

Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in

DTF 141 V 281 (cfr. pag. 461-462 incarto AI) ed estesa con una sentenza del 30

novembre 2017 a tutte le malattie psichiche (cfr. DTF 143 V 409).

A tali conclusioni, ben

motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti

dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche e di valutazione delle

affezioni somatoformi (cfr. al consid. 2.4. e 2.5; cfr. anche al consid. 2.8),

condivise anche dal SMR nel rapporto finale del 28 gennaio 2020 (doc. AI pag. 290),

questo giudice deve aderire.

Per quanto riguarda la

valutazione reumatologica, la stessa è stata affidata al dr. __________,

il quale, dopo aver descritto l'anamnesi, lo stato clinico sulla base di una

visita clinica e la documentazione radiografica, ha posto la diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di rottura parziale del sopraspinato a destra

non transmurale di ca. 5x7 mm (ecografia del 21 ottobre 2019 e MRI dell'8

agosto 2018), oltre che di una sindrome lombospondilogena cronica. Dopo una

valutazione della storia clinica dell’assicurato ha rilevato che si era in

presenza di un'amplificazione dei sintomi di grado medio in presenza di una

piccola lesione parziale del sovraspinato e la descrizione da parte

dell’assicurato di conseguenti limitazioni non conseguenti. Considerato anche

come l’assicurato avesse sempre svolto attività manuali poco differenziate e

che ora si trovava in difficoltà in presenza di una limitazione dell'arto

superiore destro dominante, l’ha giudicato completamente inabile per le

attività lavorative finora svolte, e, quindi, per lavori come manovale nei

cantieri stradali e come autista magazziniere nel trasporto di casse e fusti.

Per quanto riguardava, invece, la capacità lavorativa in un'attività adeguata

(vale a dire un lavoro leggero o mediamente pesante che possa saltuariamente

richiedere anche il sollevamento di oggetti pesanti, in condizioni ergonomiche,

fino all'altezza dei fianchi, senza compiti ripetitivi attorno e sopra all'altezza

della spalla destra), la capacità lavorativa era da considerare completa. Quanto

all’evoluzione della capacità lavorativa, ha concluso che la stessa era da

considerare nulla dal momento dell’infortunio del 7 giugno 2018 per due

settimane, quindi del 50% per altre due settimane, mentre che dall’8 luglio

2018 la stessa era da ritenere ripristinata completamente. Secondo il perito

Considerandi

infine non vi erano misure da approntare per migliorare la capacità lavorativa,

un intervento chirurgico alla spalla essendo sconsigliabile. Ha quindi

descritto come segue le risorse fisiche: “può sollevare e portare pesi

leggeri fino ai 9 kg, all'altezza dei fianchi, molto sovente; pesi medi dai 10

ai 25 kg all'altezza dei fianchi talvolta; mai pesi oltre i 25 kg all'altezza

dei fianchi; può sollevare sopra l'altezza del petto di rado; può maneggiare

molto soventemente attrezzi leggeri-di precisione; talvolta maneggiare attrezzi

medi; mai attrezzi pesanti/lavori manuali; spesso compiere rotazione manuale.

Pub svolgere lavori sopra l'altezza del capo di rado, molto soventemente

rotazione, mantenere una posizione seduta-chinata, eretta-chinata,

inginocchiata o flettere le ginocchia. Può mantenere molto soventemente una

posizione di lunga durata sia seduta che eretta. Può spostarsi molto

soventemente anche per brevi e lunghi tragitti, camminare su terreni

dissestati, salire le scale/scale a pioli. Non è limitato nel mantenere

l'equilibrio-bilanciamento” (doc. AI pag. 334).

Tali conclusioni, frutto di

un attento ed approfondito esame del caso, appaiono convincenti, segnatamente

in assenza di certificazioni che possano in qualche modo descrivere una

differente situazione valetudinaria o un diverso apprezzamento.

Alla luce di tali dettagliati

consulti specialistici, il __________ ha, come anticipato, posto le diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “Episodio depressivo di media gravita

(ICD-10 F32.1), Rottura parziale del sovraspinato a ds., non transmurale di ca.

5x7 mm (ecografia 21.10.2019 e MRI 8.8.2018), Sindrome lombospondilogena

cronica”, ed effettuato una valutazione globale con discussione dei periti.

Essi hanno quindi concluso

che l’assicurato presentava limitazioni dovute alla patologia reumatologica solo

per quanto riguardava l'attività abituale, mentre le affezioni psichiatriche interferivano

in ogni attività. Rielencati i limiti esposti dal perito reumatologo, hanno

concluso che un'attività per il perito era considerata adeguata se si trattava

di un lavoro leggero o mediamente pesante, che possa saltuariamente richiedere

anche il sollevamento di oggetti pesanti, in condizioni ergonomiche, fino

all'altezza dei fianchi. Per quanto riguardava invece le limitazioni sul piano

psichiatrico, era stata evidenziata una compromissione di grado lieve per

quanto riguardava l'organizzazione dei compiti, le competenze, il giudizio, le

attività spontanee e la cura di sé, mentre di grado moderato, per quanto

riguarda la flessibilità, la persistenza, le relazioni intime.

Quanto alla personalità dell’assicurato,

i periti hanno osservato che egli presentava un carattere premorboso, connotato

da impulsività, facile irritabilità, difficoltà a tollerare le frustrazioni,

con agiti auto-aggressivi nei confronti di oggetti, con personalità piuttosto

semplice, intelligenza inferiore alla media, che tuttavia non aveva mai

influito nella sua possibilità d'inserimento lavorativo e nel mantenimento di

un'attività lavorativa, malgrado la rilevata difficoltà nell'assumersi le

proprie responsabilità ed una tendenza a condotte di evitamento. Esprimendosi

sulla verifica della coerenza, i periti hanno sottolineato come sebbene dal

punto di vista psichiatrico i sintomi apparissero coerenti con lo stato

evidenziato e plausibili rispetto alle diagnosi dei medici curanti, essi non

apparivano nondimeno così gravi da interferire completamente sul suo

funzionamento globale. Si era invece “registrata una non coerenza tra i

risultati di un'assunzione non regolare delle terapie e la verbalizzazione dei disturbi

ancora soggettivamente, fonte di sofferenza e disagio da parte dell'A., che ha

riconosciuto in corso di perizia come il trattamento gli sia d'aiuto”. A

livello reumatologico invece secondo il perito vi era “un'amplificazione dei

sintomi di grado medio” (doc. AI pag. 336). Hanno quindi concluso che per

quanto riguardava l'attività di manovale e autista, distributore di bibite, la

patologia reumatologica determinava una completa incapacità lavorativa a

partire dall'infortunio del 7 giugno 2018.

In un’attività adeguata

invece la capacità lavorativa era stata nulla dal 7 giugno 2018 per due

settimane, quindi del 50% per altre due settimane, ossia sino al 7 luglio 2018.

In seguito la capacità lavorativa era ridotta solo per motivi psichiatrici e,

quindi, nella misura completa dall’11 luglio 2018 (presa a carico psichiatrica)

e del 30% dal 24 aprile 2019 (doc. AI pag. 337).

2.8

A tali conclusioni, confermate

integralmente dal SMR nel rapporto finale del 28 gennaio 2020 (doc. AI pag. 290),

si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, le stesse

non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante

nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora,

un peggioramento successivo alla perizia __________ e entro la data della

decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di

regola sui fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento

contestato (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Dalle ben motivate

conclusioni della perizia __________ e del medico SMR non è in effetti

possibile scostarsi sulla base della stringata certificazione della dr.ssa __________

pervenuta il 18 marzo 2020, corredata da una valutazione esperita dallo

psicologo __________ nel giugno 2019 (doc. AI pag. 420), prodotte

dall’assicurato contestualmente alle osservazioni al progetto di decisione. Nella

stessa la psichiatra ha voluto “richiamare la vostra attenzione circa il

grado di invalidità deciso a favore del paziente a margine. Da quanto emerso

dalla nostra valutazione sulle funzioni cognitive (vedi documentazione

allegata), riteniamo che il paziente non sia in grado di procedere con la

ricerca di un’attività lavorativa e neppure di riuscire a mantenere un’attività

lavorativa con il grado occupazionale da voi richiesto. In conclusione, al fine

di evitare un peggioramento del quadro psicopatologico a seguito di futuri

fallimenti nella ricerca di un impiego, vi chiediamo di rivalutare le funzioni

cognitive del paziente e le ripercussioni sulla sua capacità lavorativa” (doc.

AI pag. 420).

Sentito il SMR,

l’amministrazione ha sottoposto tale certificazione, unitamente all’allegato

rapporto psicologico, al __________, il quale, interpellata la psichiatra

dr.ssa __________, con complemento peritale del’8 luglio 2020, ha concluso che

la documentazione non apportava elementi idonei a modificare le conclusioni

della perizia del 27 gennaio 2020, affermando:

"

(…) La valutazione psicologica dello psicologo __________, specialista in

psicoterapia FSP, Centro terapia cognitive comportamentale della Dr.ssa med. __________

del giugno 2019 è stata riassunta negli atti e valutata durante la perizia __________:

Infatti oltre alla diagnosi di Episodio

depressivo di media entità (ICD-10 F32.1) vi è stata anche quelle di

Subnormalità non altrimenti specificata (ICD-10 F79).

La valutazione psicologica dello

psicologo __________ cita la presenza di difficoltà linguistiche nell'esecuzione

del test. Egli evidenzia una difficoltà a carico dell'attenzione selettiva,

difficoltà di apprendimento implicito sia per le informazioni verbali che

visuospaziali. Alla prova delle 15 parole di Rey apprezza un punteggio

borderline nella prova digit span, che indica una lieve difficoltà

(sottolineatura della scrivente) nella memoria verbale a breve termine, mentre

la memoria di lavoro e la memoria visuospaziale a breve termine risultano nella

norma. Alla prova delle 15 parole di Rey ottiene un punteggio nella norma alla

rievocazione differita, pertanto la memoria verbale a lungo termine risulta

nella norma. Emerge un deficit delle funzioni esecutive, si apprezza, infatti,

una difficoltà di astrazione, tendenza alla perseverazione, difficoltà nell'effettuare

delle stime corrette, che riflette una difficoltà ad accedere al proprio

bagaglio di conoscenze così come scarso sviluppo del proprio bagaglio di

conoscenze. Le Matrici Progressive Standard con il loro punteggio portano a

definire che vi è un'intelligenza nettamente inferiore alla media.

Come descritto in perizia, tali elementi

sono stati presi in considerazione nella valutazione attuale e nei limiti

funzionali descritti secondo lo schema del Mini ICF (vedi aree

"Organizzazione dei compiti", "Flessibilità",

"Competenze").

Come già scritto nell'elaborato peritale

non si è ritenuto indicato ripetere i test, visto il breve periodo trascorso

dalla valutazione agli atti e la perizia stessa.

In conclusione, la documentazione

prodotta in corso di osservazioni al progetto Al è già stata presa in

considerazione al momento della valutazione __________ e pertanto si confermano

le conclusioni già contenute nella perizia.” (doc. AI pag. 434)

Ora,

tali allegazioni, ben motivate ed espresse dalla specialista che aveva già

accuratamente valutato l’assicurato, che prendono attenta posizione sulle certificazioni

della psichiatra e dello psicologo curanti, appaiono convincenti e meritano di

essere confermate senza riserve.

Né del resto il ricorrente

produce nuova documentazione che attesti una sostanziale modifica dello stato

di salute rispetto alla valutazione in ambito __________ e del SMR, nè ha

fornito elementi che consentano in qualche modo di considerare inattendibili le

conclusioni del SMR.

In questa sede egli si

limita in effetti a ribadire la contestazione della valutazione medica operata,

esprimendo un dissenso puramente soggettivo, sostenendo che gli dovrebbe essere

riconosciuta un’inabilità lavorativa maggiore, ma non apporta il benché minimo

elemento atto a corroborare le sue allegazioni o a quantomeno mettere in dubbio

le conclusioni dell’Ufficio AI. Non produce in particolare alcun documento nuovo

né alcuna ulteriore presa di posizione dei curanti in merito alle approfondite

valutazioni e conclusioni espresse dal __________ nella perizia e nel

complemento peritale, e non adduce elementi nuovi che permettano di considerare

quantomeno ipotizzabile una modifica della situazione rispetto alla valutazione

del __________ e del SMR intervenuta entro la decisione contestata del 26

ottobre 2020 (la quale, come detto, delimita il potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni

sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) o un diverso apprezzamento

della capacità lavorativa.

Ribadite altresì le

considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle

certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5; sia pure evidenziato che il TF,

nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto

che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla

giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la

prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria

prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi

hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui,

secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di

dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto

di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10

febbraio 2017, consid. 4.2)) la documentazione prodotta dal ricorrente

in fase di osservazioni al progetto di decisione non consente in alcun modo di

dipartirsi dalle conclusioni del __________ e del SMR che si sono espressi in

modo coerente e privo di contraddizioni.

All’assicurato va del resto

ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in

particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Così stanti le cose, questo

Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari

e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino alla

resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento

di ulteriori accertamenti (valutazione

anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p.

429.

e riferimenti; anche DTF 135 V 465). La domanda, quantomeno implicita, di effettuare nuovi accertamenti

medici, non può quindi venir accolta.

Pertanto, visto quanto

sopra, ritenuta la perizia bidisciplinare del __________ del 27 gennaio 2020 -

la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti

dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5) e alla quale va quindi attribuita

piena forza probante -, e il complemento peritale dell’8 luglio 2020 e in

particolare gli affidabili pareri del medico SMR (cfr. in particolare il dettagliato

rapporto finale del 28 gennaio 2020; sul valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006;

cfr. anche sopra al consid. 2.5) e non essendo provato un peggioramento

duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della

decisione contestata del 26 ottobre 2020 (la quale delimita, come

detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati) che l’assicurato vada considerato inabile in misura totale nell’ultima

attività quale autista magazziniere dal 7 giugno 2018, mentre che in

un’attività adatta e rispettosa delle limitazioni elencate dallo specialista

reumatologo egli è da considerare inabile completamente dal 7 al 20 giugno

2018, quindi dal 50% sino al 10 luglio 2018, dall’11 luglio 2018 nuovamente in

misura completa sino al 23 aprile 2019, momento a partire dal quale egli

risulta inabile nella misura del 30%. Le conclusioni in

merito alla capacità lavorativa della decisione contestata vanno quindi

confermate.

Sia peraltro osservato che

la perizia del __________ non ha omesso di approfondire la severità e la

persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di precisare anche i

motivi per i quali occorreva tuttavia scostarsi dalla valutazione della

curante.

Richiamato quanto esposto ai

consid. 2.4 e 2.5 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale

(cfr. DTF 143 V 409), val la pena ancora di sottolineare che la perizia del __________

e in particolare la valutazione della dr.ssa __________, non ha applicato la

presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente

essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si

è limitata a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre

l'assicurato non sono resistenti alla terapia, ma ne ha verificato l’incapacità

lavorativa sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.

In questa sede va ancora

richiamato altresì l'obbligo che incombe ad ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e

572). Nella fattispecie, come anticipato, la perizia SAM ha evidenziato

in particolare la necessità che in ambito psichiatrico l’assicurato dia prova

di una compliance adeguata a livello dell'assunzione delle terapie, contrariamente

a quanto verificato mediante la verifica dei dosaggi plasmatici e sulla base di

quanto affermato dall’assicurato medesimo. Il __________ ha quindi sottolineato

“che egli debba impegnarsi per assumere regolarmente le cure come da schema

medico, non avendo ravvisato ragioni mediche, che possano giustificare

l'attuale incostante assunzione del trattamento”, visto che “un'assunzione

regolare delle cure proposte dallo psichiatra curante, potrebbe portare, con

verosimiglianza preponderante, ad un recupero ed un ripristino di un

funzionamento analogo a quello premorboso nell'arco di 6-9 mesi” (doc. AI

pag. 337). Del resto, alla luce di tale raccomandazione, la decisione

contestata contiene l’espresso riferimento all’”Obbligo di cura”, con

espresso richiamo alle conseguenze sancite dall’art. 21 cpv. 4 LPGA (cfr. doc.

B e sopra in esteso al consid. 2.6).

2.9

Per quel che concerne l’aspetto

economico (rimasto totalmente incontestato), alla valutazione esperita

dall’Ufficio AI va prestata integrale adesione. In effetti l’amministrazione,

stanti i succitati periodi di inabilità lavorativa e l’incapacità in attività adeguate

del 30% dal 23 aprile 2019, ha provveduto alla definizione del grado Al da

giugno 2019, ovvero trascorso l’anno di attesa, raffrontando un reddito da valido

per il 2018 di fr. 67'394.- (sulla base delle tabelle RSS, valori federali, statisticamente

conseguibile da personale maschile, in attività semplici e ripetitive, in

quanto l’assicurato, che era al beneficio della disoccupazione al momento della

richiesta di prestazioni, non avrebbe potuto ambire a impieghi maggiormente

qualificati) a un reddito da invalido di fr. 40’099.-

statisticamente conseguibile nel 2018 (sempre da personale maschile, svolgendo

un’attività adeguata ritenuta esigibile dall’assicurato nella misura del 70% e

tenendo conto di una riduzione ulteriore del 15%), ottenendo quindi un grado

d’invalidità del 40.50% ([67'394 - 40’099] x

100.

: 67’394 = 40.50%), che dà diritto ad un quarto di rendita (cfr. in esteso

al consid. 2.6).

2.10

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente attribuito all’assicurato un

quarto di rendita d’invalidità.

La decisione contestata va

quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto.

All’assicurato

va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una domanda di revisione della prestazione.

Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei

confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca

successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il

potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.11

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI,

la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza

e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo

considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

2.12

L’assicurato nel suo gravame ha

formulato istanza d’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(cfr. art. 61 lett. f LPGA, art. 28 cpv. 2 Lptca; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella presente fattispecie

non è soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente

sommario, nel caso in esame, sulla base degli atti all’inserto le prospettive

di esito favorevole apparivano considerevolmente minori dei rischi di perdere

la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi per

i quali l’amministrazione ha concesso il quarto di rendita e nel suo ricorso

l’assicurato non ha fatto altro che rimandare alla documentazione medica

prodotta in fase di osservazioni al progetto di decisione e già accuratamente

valutata dal SAM nel complemento peritale dell’8 luglio 2020, e in sostanza

ribadire quanto già fatto valere nel corso della procedura amministrativa. Tali

argomentazioni non erano tuttavia manifestamente idonee, come detto, a mettere

in dubbio la valutazione medica posta a fondamento del provvedimento

contestato.

In simili condizioni,

l'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di procedura di fr.

500.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti