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Decisione

32.2020.155

Nuova domanda di prestazioni. Non entrata in materia da parte dell'UAI. Ricorso respinto non avendo l'A. reso verosimile un rilevante peggioramento. Atti medici prodotti per la prima volta in sede ricorsuale non vengono presi in considerazione. Ricorso respinto e trasmissione nuovi atti a UAI

13 aprile 2021Italiano12 min

del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.155

rg/sc

Lugano

13 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 26 ottobre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1

Per decisione 27 novembre 2017 l’Ufficio AI aveva respinto la richiesta

di prestazioni presentata da RI 1 nel gennaio 2017, l’assicurato non

presentando – dopo raffronto dei redditi – una perdita di guadagno imputabile

al danno alla salute (doc. AI 68).

Dopo

un periodo di aiuto al collocamento, terminato senza successo nel luglio 2018

(doc. AI 69-74), nel mese di settembre 2019 l’assicurato, senza produrre

documentazione medica alcuna, ha presentato una nuova domanda di prestazioni

indicando di soffrire di “Osteoporosi” dal 2017 riconducibile a “Infortunio

no professionale” (doc. AI 77).

1.2

Per decisione 26 ottobre 2020, preavvisata con progetto di decisione 14

settembre 2020 contro cui l’interessato non ha presentato osservazioni,

l’amministrazione non è entrata in materia sulla nuova domanda evidenziando

come non sia costatabi-le alcuna modifica della situazione medica o

professionale (“per esempio nessuna nuova diagnosi, nessun nuovo referto

...]”, doc. AI 80).

1.3

Avverso la suddetta decisione insorge dinanzi al TCA l’assicurato

personalmente. Produce un rapporto dell’internista dr.ssa __________ datato 5

novembre 2020 (doc. A-4), un rapporto del reumatologo dr. __________ del 13

aprile 2018 (doc. A-2) e un certificato sempre della dr.ssa __________ datato 9

luglio 2019 (doc. A-3). Asserendo – dopo breve esposizione dei fatti – che “il

mio danno alla salute mi provoca un’incapacità al guadagno”, che “a

causa della problematica di salute ho dovuto inter-rompere il mio lavoro dipendente

come muratore” e di svolgere attualmente un’attività parziale presso il

ristorante del figlio, l’insorgente chiede che la sua “richiesta

all’assicurazione ven-ga rivalutata in base alle [...] osservazioni e

alle diagnosi invia-te”.

Con

la risposta di causa l’amministrazione chiede la reiezione del gravame

evidenziando come con la nuova domanda e sino all’emanazione del querelato

provvedimento non sia stato “re-so plausibile” un cambiamento della

situazione invalidante e che, inoltre, neppure dalla documentazione prodotta

con il ricorso (nel frattempo sottoposta a valutazione da parte del SMR)

risulta una modifica delle condizioni di salute.

considerato in diritto

Fatti

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 L’oggetto

del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio

AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non

entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione

ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso

in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non

si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia ma esamina materialmente

se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è

effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V

265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

Per

tale motivo, nella misura in cui nel caso in disamina viene chiesto di

procedere, sulla base della refertazione medica prodotta col gravame, ad una

valutazione materiale del diritto alla rendita e non solo di esaminare se

a ragione o meno l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia, il presente gravame s’appalesa irricevibile.

2.3

Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella

domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di gran-de invalidità o

il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'inva-lidità è cambiato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per

grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il

grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una

grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere

diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata

soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87

cpv. 3 OAI).

La

giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87

cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche

alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è

stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se

l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto

tale da influire sul di-ritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser,

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V

262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

Scopo

di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.

4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non

entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per

contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il

diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entra-re nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V

108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono

soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109

V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subito una modifica, tale da influire sul-la perdita di guadagno. Una revisione

della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia

giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29

aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

In

DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di

rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non an-cora

prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato

un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in

caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).

Considerandi

Va

ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87

OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011)

è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è

necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile

2015.

consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Più

la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;

quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione

precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la

plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione

dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio

tenuto a rispettare

(DTF 109 V 114 consid. 2b,

123.

consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1;

STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3; v. anche SVR 2003

IV n. 25 p. 76).

2.4

Con

la nuova domanda presentata nel settembre 2020, come accennato (cfr. supra

consid. 1.1) l’assicurato si è limitato ad indicare di essere affetto da

osteoporosi. A sostegno della propria richiesta, in sede amministrativa egli

non ha prodotto alcuna attestazione medica (o economica).

A

non aver dubbi, nell’ambito della procedura amministrativa l’assicurato non ha

in alcun modo reso verosimile, nel senso della summenzionata giurisprudenza

(cfr. supra consid. 2.3), una rilevante modifica delle circostanze, ossia che le

sue condizioni cliniche (o economiche) a seguito di un danno alla salute

abbiano subito una modifica tale – rispetto a quanto accertato nell’ambito

della precedente procedura sfociata nella deci-sione di diniego del 27 novembre

2017.

– da influire sul diritto a prestazioni.

A

ragione quindi l’amministrazione ha deciso di non entrare in materia sulla

nuova domanda di prestazioni. Nella misura in cui ricevibile (cfr. supra

consid. 2.2), il ricorso non merita pertanto accoglimento.

2.5

Con

il gravame l’insorgente ha prodotto diversa documentazione medica (cfr. supra

consid. 1.3).

In

STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 l’Alta Corte ha

giudicato corretto l’agire di un tribunale cantonale che non aveva preso in

considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella

procedura ricorsuale e che andava considerata nell’ambito di una nuova domanda

nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una

modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend

erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu

aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege

einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine

anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S.

69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen

Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).

Nella

STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato

del fatto che un tribu-nale cantonale aveva preso in considerazione un

certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato

che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità

si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non

porta in tutti i casi all’obbli-go per l’amministrazione di fissare un termine

all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato

unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per

il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in

particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che

chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene

inoltrata una nuova do-manda senza rinvio a mezzi di prova supplementari,

l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi

prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di

prova che datano successivamente alla decisio-ne di non entrata in materia

devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni (rispettivamente

di revisione).

Stante

quanto sopra, la documentazione medica prodotta (per la prima volta) con

il ricorso (doc. A-2-3-4) – a valere quale ulteriore nuova domanda

dell’assicurato – deve quindi essere trasmessa all’Ufficio AI affinché, dopo

esame della stessa e al di là del fatto che si sia già espresso al riguardo con

la risposta di causa, renda una decisione formale impugnabile

(preceduta da preavviso con possibilità,

per l’assicurato, di presentare osservazioni con eventuale produzione di

ulteriore documentazione medica o economica)

di entrata o non entrata in materia ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI e, in

caso affermativo, dopo istruzione della causa, si pronunci nel merito del

peggioramento.

2.6

Giusta

l’art. 69 cpv. 1bis LAI – in vigore sino al 31 dicembre 2020 ed applicabile al

caso in esame (cfr. art. 83 Disposizione transitoria LPGA) – la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito

della vertenza le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui ricevibile, è respinto.

2. Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle

proprie incombenze conformemente ai considerandi.

3. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti