32.2020.155
Nuova domanda di prestazioni. Non entrata in materia da parte dell'UAI. Ricorso respinto non avendo l'A. reso verosimile un rilevante peggioramento. Atti medici prodotti per la prima volta in sede ricorsuale non vengono presi in considerazione. Ricorso respinto e trasmissione nuovi atti a UAI
13 aprile 2021Italiano12 min
del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.155
rg/sc
Lugano
13 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 26 ottobre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1
Per decisione 27 novembre 2017 l’Ufficio AI aveva respinto la richiesta
di prestazioni presentata da RI 1 nel gennaio 2017, l’assicurato non
presentando – dopo raffronto dei redditi – una perdita di guadagno imputabile
al danno alla salute (doc. AI 68).
Dopo
un periodo di aiuto al collocamento, terminato senza successo nel luglio 2018
(doc. AI 69-74), nel mese di settembre 2019 l’assicurato, senza produrre
documentazione medica alcuna, ha presentato una nuova domanda di prestazioni
indicando di soffrire di “Osteoporosi” dal 2017 riconducibile a “Infortunio
no professionale” (doc. AI 77).
1.2
Per decisione 26 ottobre 2020, preavvisata con progetto di decisione 14
settembre 2020 contro cui l’interessato non ha presentato osservazioni,
l’amministrazione non è entrata in materia sulla nuova domanda evidenziando
come non sia costatabi-le alcuna modifica della situazione medica o
professionale (“per esempio nessuna nuova diagnosi, nessun nuovo referto
...]”, doc. AI 80).
1.3
Avverso la suddetta decisione insorge dinanzi al TCA l’assicurato
personalmente. Produce un rapporto dell’internista dr.ssa __________ datato 5
novembre 2020 (doc. A-4), un rapporto del reumatologo dr. __________ del 13
aprile 2018 (doc. A-2) e un certificato sempre della dr.ssa __________ datato 9
luglio 2019 (doc. A-3). Asserendo – dopo breve esposizione dei fatti – che “il
mio danno alla salute mi provoca un’incapacità al guadagno”, che “a
causa della problematica di salute ho dovuto inter-rompere il mio lavoro dipendente
come muratore” e di svolgere attualmente un’attività parziale presso il
ristorante del figlio, l’insorgente chiede che la sua “richiesta
all’assicurazione ven-ga rivalutata in base alle [...] osservazioni e
alle diagnosi invia-te”.
Con
la risposta di causa l’amministrazione chiede la reiezione del gravame
evidenziando come con la nuova domanda e sino all’emanazione del querelato
provvedimento non sia stato “re-so plausibile” un cambiamento della
situazione invalidante e che, inoltre, neppure dalla documentazione prodotta
con il ricorso (nel frattempo sottoposta a valutazione da parte del SMR)
risulta una modifica delle condizioni di salute.
considerato in diritto
Fatti
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 L’oggetto
del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l'Ufficio
AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non
entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione
ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso
in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non
si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia ma esamina materialmente
se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è
effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V
265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
Per
tale motivo, nella misura in cui nel caso in disamina viene chiesto di
procedere, sulla base della refertazione medica prodotta col gravame, ad una
valutazione materiale del diritto alla rendita e non solo di esaminare se
a ragione o meno l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia, il presente gravame s’appalesa irricevibile.
2.3
Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella
domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di gran-de invalidità o
il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'inva-lidità è cambiato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per
grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il
grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una
grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere
diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata
soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87
cpv. 3 OAI).
La
giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87
cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche
alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è
stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se
l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto
tale da influire sul di-ritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser,
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V
262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Scopo
di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.
4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non
entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entra-re nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sul-la perdita di guadagno. Una revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29
aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non an-cora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
Considerandi
Va
ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87
OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011)
è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è
necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile
2015.
consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;
quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione
precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la
plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione
dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio
tenuto a rispettare
(DTF 109 V 114 consid. 2b,
123.
consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1;
STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3; v. anche SVR 2003
IV n. 25 p. 76).
2.4
Con
la nuova domanda presentata nel settembre 2020, come accennato (cfr. supra
consid. 1.1) l’assicurato si è limitato ad indicare di essere affetto da
osteoporosi. A sostegno della propria richiesta, in sede amministrativa egli
non ha prodotto alcuna attestazione medica (o economica).
A
non aver dubbi, nell’ambito della procedura amministrativa l’assicurato non ha
in alcun modo reso verosimile, nel senso della summenzionata giurisprudenza
(cfr. supra consid. 2.3), una rilevante modifica delle circostanze, ossia che le
sue condizioni cliniche (o economiche) a seguito di un danno alla salute
abbiano subito una modifica tale – rispetto a quanto accertato nell’ambito
della precedente procedura sfociata nella deci-sione di diniego del 27 novembre
2017.
– da influire sul diritto a prestazioni.
A
ragione quindi l’amministrazione ha deciso di non entrare in materia sulla
nuova domanda di prestazioni. Nella misura in cui ricevibile (cfr. supra
consid. 2.2), il ricorso non merita pertanto accoglimento.
2.5
Con
il gravame l’insorgente ha prodotto diversa documentazione medica (cfr. supra
consid. 1.3).
In
STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 l’Alta Corte ha
giudicato corretto l’agire di un tribunale cantonale che non aveva preso in
considerazione la nuova documentazione medica prodotta per la prima volta nella
procedura ricorsuale e che andava considerata nell’ambito di una nuova domanda
nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente comprovata una
modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend
erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen Beschwerdeverfahren neu
aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden können, sondern im Wege
einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls sie eine
anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E. 5.2.5 S.
69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den angefochtenen
Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).
Nella
STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato
del fatto che un tribu-nale cantonale aveva preso in considerazione un
certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato
che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non
porta in tutti i casi all’obbli-go per l’amministrazione di fissare un termine
all’assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato
unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per
il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in
particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che
chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene
inoltrata una nuova do-manda senza rinvio a mezzi di prova supplementari,
l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi
prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di
prova che datano successivamente alla decisio-ne di non entrata in materia
devono essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni (rispettivamente
di revisione).
Stante
quanto sopra, la documentazione medica prodotta (per la prima volta) con
il ricorso (doc. A-2-3-4) – a valere quale ulteriore nuova domanda
dell’assicurato – deve quindi essere trasmessa all’Ufficio AI affinché, dopo
esame della stessa e al di là del fatto che si sia già espresso al riguardo con
la risposta di causa, renda una decisione formale impugnabile
(preceduta da preavviso con possibilità,
per l’assicurato, di presentare osservazioni con eventuale produzione di
ulteriore documentazione medica o economica)
di entrata o non entrata in materia ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI e, in
caso affermativo, dopo istruzione della causa, si pronunci nel merito del
peggioramento.
2.6
Giusta
l’art. 69 cpv. 1bis LAI – in vigore sino al 31 dicembre 2020 ed applicabile al
caso in esame (cfr. art. 83 Disposizione transitoria LPGA) – la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito
della vertenza le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui ricevibile, è respinto.
2. Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle
proprie incombenze conformemente ai considerandi.
3. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti