32.2020.16
Reiezione della domanda di prestazioni. Danno alla salute di natura infortunistica. L'Ufficio AI poteva discostarsi dalla valutazione dell'assicuratore LAINF posta a fondamento di una decisione definitiva. Conferma della determinazione dei redditi e del grado d'invalidità non pensionabile
22 settembre 2020Italiano34 min
AI ha fatto riferimento alla perizia 13 gennaio 2017 allestita dal dr. med. __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.16
BS/sc
Lugano
22 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 gennaio 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1979, da ultimo attivo quale collaboratore presso il servizio di
sicurezza di __________, nel marzo 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni
a seguito dei postumi di un infortunio stradale occorsogli il 23 giugno 2013
2014 (doc. 4 inc. AI), evento che è stato assunto dalla __________.
Con
decisione su opposizione del 30 aprile 2018 l’assicuratore infortuni ha
segnatamente posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del
40%, con effetto dal 3 novembre 2016 (doc. 82 inc. AI), modificando di
conseguenza la precedente decisione formale del 17 gennaio 2017 in cui non era
stata riscontrata un’incapacità al guadagno (doc. 157 inc. AI).
1.2. L’Ufficio
AI, acquisita la documentazione dalla __________ – tra cui la perizia 13
gennaio 2017 del dr. med. __________ (doc. 153 inc. LAINF) posta a fondamento
della succitata decisione formale 17 gennaio 2017 –, facendo poi riferimento al
rapporto finale 20 settembre 2018 del proprio Servizio medico regionale (in
seguito: SMR) (doc. 90 inc. AI) ed al rapporto 13 agosto 2019 della consulente
in integrazione professionale (doc. 113 inc. AI), con decisione del 13 gennaio
2020, debitamente preavvisata, ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una
rendita intera dal 1° dicembre 2014 al 28 febbraio 2017, con versamento dal 1° aprile
2014 trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il
presente ricorso chiedendo il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori
atti istruttori.
Rileva
come nella decisione su opposizione 30 aprile 2018 (per un grado d’invalidità
del 40% dal 3 novembre 2016 continua) l’assicuratore LAINF si sia basato sulla
più recente perizia del 2 febbraio 2018 del dr. med. __________, senza più
tener conto dalla precedente perizia del 13 gennaio 2017 allestita dal dr. med.
__________ posta a fondamento della decisione formale 17 gennaio
2017(concludente per un grado d’incapacità al guadagno nullo), circostanza di
cui l’Ufficio AI non ha tenuto conto. Sostiene che l’amministrazione erroneamente
non ha considerato che prima del danno alla salute egli era vice-responsabile
della sicurezza della __________, motivo per cui la definizione del reddito da
valido, determinato sulla base dei salari statistici relativi alle categorie
77,79-82 (attività amministrative e dei servizi di supporto), va applicato il
livello di competenze 2 con valori statistici maggiori di quello del livello no.
1 (attività semplici e ripetitive). L’insorgente contestata inoltre la
deduzione sociale del 10% applicata dall’Ufficio AI, postulando una percentuale
del 15%.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma
della decisione impugnata.
Ritiene
corretta la valutazione medico-teorica del proprio servizio medico, producendo in
allegato le annotazioni 23 febbraio 2020 del medico SMR dr. med. __________ in
cui sono spiegati i motivi per cui la perizia del dr. med. __________ è stata
ritenuta più affidabile di quella del dr. med. __________. L’amministrazione
conferma altresì la valutazione economica, rimarcando come l’assicurato non
abbia svolto, prima del danno alla salute, la funzione di vice-responsabile
della sicurezza e che anche in applicazione del livello di categoria no. 2 il
risultato finale non cambierebbe. Da ultimo, l’Ufficio AI ribadisce la
riduzione sociale del 10%.
1.5. Su
richiesta del TCA, il 17 agosto 2020 il ricorrente ha prodotto l’accordo
concluso il 25 aprile 2018 con la __________ che è stato recepito dalla
decisione su opposizione 30 aprile 2018 (VII).
1.6.
Con scritto 4 settembre 2020 l’amministrazione ha preso posizione in merito
al succitato accordo e ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato una rendita (intera) limitata nel tempo, sopprimendola dal 1°
marzo 2017.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine
di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda
di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;
VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
L’art. 17 cpv. 1
LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V
275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88
a cpv. 2 OAI).
2.4. Nel
caso concreto, trattandosi unicamente di affezioni infortunistiche, l’Ufficio
AI ha fatto riferimento alla perizia 13 gennaio 2017 allestita dal dr. med. __________
(specialista in chirurgia) per conto della __________, il quale ha ritenuto
l’assicurato totalmente inabile nella sua precedente attività di collaboratore
del servizio di sicurezza, ma abile al 100% in attività adeguate (pagg. 289 e
281 inc. LAINF). La perizia è stata recepita dal SMR con rapporto finale 20
settembre 2018 (doc. 90 inc. AI).
In
quel rapporto finale, il dr. med. __________ ha ripreso le diagnosi:
" (…)
Diagnosi principale
Con influsso sulla
CL
St. d. ricostruzione LCA e LCP con
allograft in artroscopia ginocchio destra, AMO placca acetabolo destro il
20.05.2016.
St. d. artroscopia, prelievo di
semitendinoso gracile dalla parte contro laterale, plastica del LCP e
postero-laterale in aperto ginocchio destro il 06.02.2015 per instabilità
complessa parte centrale, laterale e postero-laterale ginocchio destro in
esiti di artroscopia e plastica del LCP con Allograft e LCA con semitendinoso
e gracile del 29.04.2014.
Ulteriori diagnosi con influsso
sulla CL
St. d. politrauma su incidente della strada
il 23.6.13 con /su:
- lussazione
di anca destra,
- frattura
acetabolo destro,
- trauma
ginocchio destro con lesione dei legamenti crociati,
- lesione
parziale del tendine popliteo, lesione parziale del tendine rotuleo, lesione
della cartilaginea di III grado con condito femorale mediale, distorsione dei
legamenti collaterali,
- molteplici
ferite lacerocontuse braccio e avambraccio destro.
St. d. riposizione chiusa anca destra
24.06.13.
St. d. revisione chirurgica braccio
destro, ginocchio destro con borsectomia 24.06.13.
St. d. riduzione lussazione anca ed
osteosintesi acetabolare 25.06.13.
St. d. rimozione corpi estranei
avambraccio destro 05.07.2013.
(…)” (pag. 262 inc. AI)
Quali limitazioni
funzionali il medico SMR, sempre con riferimento alla perizia del dr. med.
Küpfer, ha elencato quanto segue:
" (…)
L’A. può:
- di rado
sollevare e portare pesi fino a 5kg fino ad altezza dei fianchi, può di rado
portare pesi da 5-10kg fino ad altezza dei fianchi ma non può più portare pesi
oltre 10kg fino all’altezza dei fianchi, non può più portare pesi oltre 10kg
fino altezza dei fianchi. Il paziente può di rado sollevare pesi fino a 5kg
fino sopra l’altezza del petto, non può più sollevare pesi oltre 5kg sopra
l’altezza del petto;
- spesso fare
lavori di leggera entità (montaggio leggero, può talvolta maneggiare attrezzi
di media entità (avvitare e forare), non può più fare lavori di pesante entità
o molto pedante entità. Il paziente può di rado fare lavori sopra la testa, non
può più fare lavori con rotazione sia dell’asse corporea, sia dell’anca e del
ginocchio destro, molto spesso fare lavori seduto e inclinato in avanti,
talvolta fare lavori in piedi ed inclinato in avanti, non può più fare lavori
inginocchiato o con la flessione delle ginocchia;
- molto spesso
fare lavori seduto di lunga durata e può di rado fare lavori in piedi di lunga
durata;
- spesso camminare
fino a 50m, talvolta camminare oltre 50m, non può più camminare lunghi
tragitti. Non può più camminare sul terreno accidentato. Può di rado salire le
scale. Non può più salire su scale a pioli.
- Per l’impiego delle due mani non ci sono limiti.
In un’attività adatta per esempio un lavoro maggiormente seduto
(due terzi) e un terzo in piedi senza camminare lunghi tragitti e senza portare
pesi oltre i 5kg e senza salire sempre le scale su e giù, l’A. potrebbe
lavorare senz’altro in misura di 100% nell’intera giornata. In un’attività
unicamente seduta (ufficio) il paziente potrebbe lavorare tutta la giornata in
misura del 100%. (…)” (pag. 264 inc.AI)
Di
conseguenza, il dr. med. __________, tenuto conto dei precedenti gradi
d’inabilità riconosciuti dall’assicuratore LAINF, ha ritenuto l’assicurato
inabile al 100% in qualsiasi attività dal 23 giugno 2013 (giorno
dell’infortunio) sino al 30 settembre 2013; inabile al 100% dal 18 dicembre
2013 in avanti, ma unicamente nell’abituale attività; in attività adeguate l’abilità
al lavoro è stata definita in misura piena, con effetto dal 3 novembre 2016
(data della visita peritale presso il dr. med. Küpfer).
Con
il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione
medico-teorica del SMR, rimarcando come l’amministrazione non abbia tenuto
conto della più recente perizia 2 febbraio 2018 del dr med. __________
(specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia) eseguita per conto della __________,
base della decisione su opposizione 30 aprile 2018 con la quale è stato
riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità del 40%. In quel rapporto
il succitato specialista, distanziandosi in parte dalla valutazione del dr.
med. __________ per quel che concerne le limitazioni fisiche (pag. 320 inc.
LAINF), ha ritenuto sostenibile l’attuale nuova attività dell’assicurato (addetto
alla distribuzione della merce per una ditta di prodotti gastronomici) iniziata
nell’aprile 2017 iniziata nell’aprile 2017) e svolta nella misura del 50%. Il
dr. med. __________ ha poi concluso che “se, considerando il profilo di
sostenibilità formulato sopra, sia possibile conseguire un aumento del volume
temporale in un’altra attività andrebbe stabilito nell’ambito di un
accertamento professionale. A questo proposito si consiglia la notifica
all’assicurazione per l’invalidità” (cfr. la traduzione in italiano della
perizia redatta in tedesco, pag. 321 inc. LAINF). Di conseguenza l’assicuratore
LAINF ha preso in considerazione un’abilità del 50% in qualsiasi attività.
Fondandosi
su quest’ultima perizia, dopo sottoscrizione di un accordo datato 26 aprile
2018 con l’assicurato, con decisione su opposizione del 30 aprile 2019 la __________
gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità del 40% dal 3
novembre 2016 (doc. 82 inc. AI). Con questa pronunzia l’assicuratore LAINF ha
modificato la precedente decisione formale del 17 gennaio 2017 in cui fra
l’altro, tenuto conto della perizia del dr. med. __________, aveva negato il
diritto alla rendita in assenza di un’incapacità al guadagno (doc. 156 inc.
AI).
Solo con la risposta di
causa l’Ufficio AI ha inoltrato una dettagliata ed esaustiva presa di posizione
13 febbraio 2020 del dr. med. __________ in merito alla perizia del dr. med. __________
(quest’ultima già presente nel dossier AI, visto l’aggiornamento della documentazione
da parte dalla __________ del 27 giugno 2018; cfr. pag. 239 inc. AI). Il quel
rapporto il medico SMR ha concluso:
" (…) dalla
valutazione del Dr. med. __________ del 03.11.2016 alla valutazione del Dr.
med. __________ del 02.02.2018, non vi è stato alcun ulteriore intervento chirurgico
subito dall’A. che ne ha modificato lo status.
In conclusione si ribadisce che la valutazione del Dr. med. __________
del 02.02.2018 trattasi di una diversa valutazione dello stesso stato di salute
dell’A., già ampiamente accertato e valutato dall’ortopedico Dr. med. __________
il 03.11.2016.
Per cui si conferma il rapporto medico del 20.09.2018.”
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4
pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
Considerandi
inoltre ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato (determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA) di esercitare
un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura
ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni
in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49
OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF
9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6
Va
ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con
quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui
la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal
singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,
conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470
consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione
coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle
assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie,
diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la
guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto
ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro
assicuratore senza predisporre i propri accertamenti; d’altra parte esso non
può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente
indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non
essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V
292, 119 V 471). In tal senso, in una
sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un
infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio
attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito
LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere
determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa
non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V
123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F.
(U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi
dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su
un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista
professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono
vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni,
allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto
dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).
Il principio del
coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito
non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione
contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro
assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione ad una
decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549).
2.7
Nell’evenienza concreta,
richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio dei rapporti
medici di cui al consid. 2.5, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di confermare la perizia del dr. med. __________, fatta propria dal
SMR e quindi di discostarsi dalle conclusioni della valutazione del dr. med. __________
e questo per i seguenti motivi.
Come rettamente concluso
nelle annotazioni 13 febbraio 2020 del medico SMR, che tra le due perizie non
vi è stata alcuna modifica della situazione medica e che le stesse sono
pertanto una diversa valutazione della medesima situazione.
Per quel che concerne la
definizione dell’abilità nell’abituale attività, nella perizia 13 gennaio 2017
il dr. __________ aveva tenuto in considerazione quella di collaboratore di
sicurezza (vigilanza) presso un grande magazzino (attività cessata non per
motivi di salute), ritenendola non più esigibile per via delle limitazioni
funzionali (in particolare dovuti alle problematiche al ginocchio destro e all’anca
destra) (cfr. punto no. 6.7 della perizia).
Avendo nell’aprile 2017
l’assicurato iniziato una nuova attività, nel rapporto 2 febbraio 2018 il dr. __________
ha evidenziato:
" (…) Attualmente
l’assicurato lavora presso un’azienda di importazioni di generi alimentari. Lo
stesso descrive in dettaglio la sua settimana lavorativa nel paragrafo 3.2.3
della perizia. Si tratta di una attività alternata con fasi da seduto, in piedi
e di deambulazione. Il sollevamento e il trasporto di carichi non è limitato. È
in grado di caricare e scaricare da sé il piccolo transporter.
L’aumento dei dolori sotto carico e l’affaticabilità dopo due
giorni lavorativi esigono un giorno libero a metà settimana. In quale misura
all’affaticabilità contribuisca anche l’assunzione regolare di Tramadol, un oppioide,
il sottoscritto non è in grado di valutarlo con sufficiente competenza
specifica.
Al sottoscritto l’attività attuale descritta pare ragionevolmente
adeguata al quadro algico.
Secondo i dati verificabili dell’assicurato, il tempo di lavoro
confrontato con un orario settimanale di lavoro regolare corrisponde a un grado
di occupazione del 50%. (…)” (pag. 320 inc. LAINF)
A tal riguardo, nelle
annotazioni 13 febbraio 2020 il dr. med. __________, con riferimento alla
lettera di dimissione del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ del 4 giugno
2017, ha spiegato che la suddetta attività risulta essere inadeguata alle
condizioni di salute dell’assicurato.
Determinante è tuttavia la
valutazione dell’abilità in attività adeguate, rispettose delle limitazioni
fisiche, che il dr. __________ ritiene data al 100%, mentre il dr. __________
ha rinviato ad un accertamento professionale.
Tale accertamento è stato fatto
dal Servizio IP nel cui rapporto 13 agosto 2019 segnatamente si legge:
" (…) L'Assicurato
risulta essere abile al 100 % in attività adeguate e leggere. Considerato che
lo stesso ha un'attività lavorativa abbiamo provveduto a far svolgere un
periodo di accertamento professionale presso il SIL così da poter vedere la sua
resistenza nel caso in cui oltre alla sua attività svolgesse qualcos'altro.
Durante il colloquio conoscitivo si è però riscontrato che
l'Assicurato svolge l'attività in misura del 65 % e non del 50 % come indicato
nel contratto. Tale attività viene svolta su 4 giornate lavorative. Risulta
evidente che quindi nei 4 giorni lavorativi l'Assicurato lavora in media 7 ore
giornaliere.
È stato quindi organizzato un periodo di accertamento professionale
tramite SIL così da poter valutare la sua resistenza.
Viene proposto uno stage di 2 mesi presso una panetteria dove
svolge 4 ore a settimana e che riesce a svolgere nella misura completa con un
rendimento dell'80%. D'altra parte lo stage è stato svolto in panetteria
un'attività da svolgere prevalentemente in piedi ed in effetti dopo 2 ore di
attività l'Assicurato ha dimostrato segnali che evidenziavano delle difficoltà.
In sede di Job coaching l'Assicurato afferma che preferisce
lavorare con calma e quindi investire più ore anche se viene pagato solo al 50
%. In questa attività i tragitti non superano la durata di un'ora.
L'Assicurato dimostra che ha, un'attività che lo occupa di
principio 30 ore settimanali, riconducibili a 26 tolte le eventuali pause.
Oltre a tale attività è riuscito a svolgere l'attività di pasticciere per 4 ore
settimanali con un rendimento dell'80%.
Possiamo quindi dedurre che se l'Assicurato svolgesse un'attività
più rispettosa dei limiti funzionali dove possa alternare la posizione, dove
non deve alzare troppi pesi e dove non deve fare troppi scalini l'Assicurato
potrebbe benissimo svolgerla nella misura completa come indicato in sede
medica.
Inoltre in sede di colloquio finale con il SIL ha dichiarato che
molto probabilmente ha trovato un secondo datore di lavoro per poter aumentare
la sua parte impiegatizia. (…)” (pag. 315 inc. AI)
Nel medesimo rapporto, dopo
un periodo di osservazione, la consulente IP ha concluso: “Considerata la
sua situazione di orari di lavoro, dopo anche l’accertamento in attività non
prettamente adeguate possiamo confermare quanto indicato in sede medica, ovvero
che l’assicurato in un’attività più rispettosa dei suoi limiti funzionali
risulta essere abile al 100% con rendimento pieno” (pag. 316 inc. AI).
In
queste circostanze, viste le affidabili e concludenti risultanze della perizia __________,
a cui va conferito valore probatorio pieno, richiamato inoltre l'obbligo che
incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123.
V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp..
57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;
DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che dal 3 novembre
2018.
(data della visita peritale del dr. med. __________) l’assicurato risulta
essere abile al 100% in attività adeguate rispettose delle limitazioni
funzionali come stabilto dal SMR e dalla consulente IP.
Va poi fatto presente che
non risultano né tantomeno sono state fatte valere affezioni invalidanti
extra-infortunistiche, motivo per cui correttamente l’Ufficio AI ha fatto
riferimento alla valutazione medico-teorica del dr. __________, senza dover
procedere ad ulteriori accertamenti. Infatti, conformemente alla costante
giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF
9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017
consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.
DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In queste circostanze, vi
è un valido motivo per scostarsi da quanto stabilito dalla __________ nella
succitata decisione su opposizione, ancorché cresciuta in giudicato, fondata del
resto sull’accordo concluso il 26 aprile 2018 (VII+1, parzialmente ripreso
nella stessa decisione su opposizione) e sulla valutazione 2 febbraio 2018 del
dr. med. __________.
2.8
Occorre
ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario
(cfr. consid. 2.2), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.
2.8.1
Secondo
giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da
valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe
secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto
conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale
reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto
in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e
ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.
4.1
pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni
riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo
salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli
sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di
persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il
posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla
salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011
consid. 3.2).
Quale
reddito da valido l’amministrazione, fondandosi sui dati statistici relativi
alla categoria 77,79-82 (attività amministrative e servizio di sopporto),
livello 1 (attività semplici e ripetitive), settore maschile, ha preso in
considerazione un importo di fr. 56'014,50.
Il
ricorrente sostiene che l’attività svolta prima del danno alla salute, era
quella di vice-responsabile della sicurezza presso la __________ che gli
Dispositivo
imponeva una certa responsabilità ed autonomia. Per questi motivi ritiene
erroneo fare riferimento al livello 1 dei suddetti dati statistici dovendosi
invece applicare il livello 2.
A
tal riguardo, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha pertinentemente osservato
che “non figura in alcun documento agli atti la qualifica di
“vice-responsabile”, laddove invece la sua attività (quella
dell’assicurato, n.d.r.) è sempre stata indicata essere quella di “agente di
sicurezza” o “collaboratore servizio di sicurezza” (ad esempio cfr.
certificato di lavoro 17 dicembre 2013, rapporto 30 ottobre 2018 e 13 agosto
2019 della consulente IP in doc. 2, 92, 113 inc. AI).
Va
poi fatto presente che nelle decisioni della __________ il reddito senza
invalidità è stato quantificato in fr. 55'250.--, importo minore di quello
preso in considerazione dall’Ufficio AI.
Altrettanto pertinentemente nella
risposta di causa è stato evidenziato che anche se si volesse prendere a
riferimento il dato statistico della categoria 2 pari a fr. 65'285.-- all’anno
(fr. 5’1165.--/mese, riportati su 12 mesi e su 42.1 ore medie settimanali) “il
risultato finale non cambierebbe in quanto il grado pensionabile sarebbe
comunque inferiore al minimo pensionabile”, come si vedrà al consid. 2.8.2.
2.8.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base
della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,
in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui
esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,
come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse
di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito
del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un
reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia
spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei
due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello
di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente
conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di
reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In
una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito
da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,
va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono
essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione
per circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008
del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato
i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2016) elaborata dall'Ufficio
federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche
inferiori (categoria 1) nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), uomini, per un salario mensile di
fr. 5'340.--. Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa
settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 66'803,40 per un impiego a
tempo pieno.
Riconosciuta
una riduzione totale del 10% per attività leggere, il reddito da invalido è
stato quantificato in fr. 60’123,05 (cfr.
rapporto 20 agosto 2019 del consulente IP doc. 112 inc. AI).
Il
ricorrente sostiene invece che debba essere riconosciuta un’ulteriore riduzione
del 5% perché “egli
svolge un’attività lavorativa a tempo parziale in
misura ridotta e non sull’arco dell’intera giornata”.
Va
qui ricordato che la capacità lavorativa in attività adeguate è stata valutata
nella misura del 100%, quindi con pieno rendimento. Un’ulteriore
riduzione non è pertanto giustificata.
Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice
delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello
dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando
una decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio
potere di apprezzamento.
Dal
raffronto dei redditi da valido (fr. 56'014,05) e invalido (60'123,05) non
risulta alcun grado d’invalidità.
La
situazione rimarrebbe la stessa anche volendo prendere, come ipotesi di lavoro,
un reddito da valido (cfr. consid. 2.8.1) di fr. 65'285.-- ([65'285 - 60'123,05]x100:
65'285=7,9% arrotondato al 8%
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121), che parimenti non darebbe
diritto ad una rendita d’invalidità.
Di
conseguenza l’amministrazione ha rettamente soppresso il diritto alla rendita con
effetto al 28 febbraio 2018, ossia tre mesi dopo il miglioramento (3 novembre
2016, corrispondente alla visita peritale del dr. med. __________) come
prescritto dall’art. 88 a cpv. 1 OAI.
L’Ufficio AI ha poi applicato una riduzione della prestazione nella
misura del 20% per colpa grave (art. 21 cpv. 1 LPGA), allineandosi
all’assicuratore LAINF, riduzione rimasta incontestata.
Visto
quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.9. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono
a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti