Lexipedia

Decisione

32.2020.16

Reiezione della domanda di prestazioni. Danno alla salute di natura infortunistica. L'Ufficio AI poteva discostarsi dalla valutazione dell'assicuratore LAINF posta a fondamento di una decisione definitiva. Conferma della determinazione dei redditi e del grado d'invalidità non pensionabile

22 settembre 2020Italiano34 min

AI ha fatto riferimento alla perizia 13 gennaio 2017 allestita dal dr. med. __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.16

BS/sc

Lugano

22 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 gennaio 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, classe 1979, da ultimo attivo quale collaboratore presso il servizio di

sicurezza di __________, nel marzo 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni

a seguito dei postumi di un infortunio stradale occorsogli il 23 giugno 2013

2014 (doc. 4 inc. AI), evento che è stato assunto dalla __________.

Con

decisione su opposizione del 30 aprile 2018 l’assicuratore infortuni ha

segnatamente posto l’assicurato al beneficio di una rendita d’invalidità del

40%, con effetto dal 3 novembre 2016 (doc. 82 inc. AI), modificando di

conseguenza la precedente decisione formale del 17 gennaio 2017 in cui non era

stata riscontrata un’incapacità al guadagno (doc. 157 inc. AI).

1.2. L’Ufficio

AI, acquisita la documentazione dalla __________ – tra cui la perizia 13

gennaio 2017 del dr. med. __________ (doc. 153 inc. LAINF) posta a fondamento

della succitata decisione formale 17 gennaio 2017 –, facendo poi riferimento al

rapporto finale 20 settembre 2018 del proprio Servizio medico regionale (in

seguito: SMR) (doc. 90 inc. AI) ed al rapporto 13 agosto 2019 della consulente

in integrazione professionale (doc. 113 inc. AI), con decisione del 13 gennaio

2020, debitamente preavvisata, ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una

rendita intera dal 1° dicembre 2014 al 28 febbraio 2017, con versamento dal 1° aprile

2014 trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI.

1.3. Contro

questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il

presente ricorso chiedendo il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori

atti istruttori.

Rileva

come nella decisione su opposizione 30 aprile 2018 (per un grado d’invalidità

del 40% dal 3 novembre 2016 continua) l’assicuratore LAINF si sia basato sulla

più recente perizia del 2 febbraio 2018 del dr. med. __________, senza più

tener conto dalla precedente perizia del 13 gennaio 2017 allestita dal dr. med.

__________ posta a fondamento della decisione formale 17 gennaio

2017(concludente per un grado d’incapacità al guadagno nullo), circostanza di

cui l’Ufficio AI non ha tenuto conto. Sostiene che l’amministrazione erroneamente

non ha considerato che prima del danno alla salute egli era vice-responsabile

della sicurezza della __________, motivo per cui la definizione del reddito da

valido, determinato sulla base dei salari statistici relativi alle categorie

77,79-82 (attività amministrative e dei servizi di supporto), va applicato il

livello di competenze 2 con valori statistici maggiori di quello del livello no.

1 (attività semplici e ripetitive). L’insorgente contestata inoltre la

deduzione sociale del 10% applicata dall’Ufficio AI, postulando una percentuale

del 15%.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma

della decisione impugnata.

Ritiene

corretta la valutazione medico-teorica del proprio servizio medico, producendo in

allegato le annotazioni 23 febbraio 2020 del medico SMR dr. med. __________ in

cui sono spiegati i motivi per cui la perizia del dr. med. __________ è stata

ritenuta più affidabile di quella del dr. med. __________. L’amministrazione

conferma altresì la valutazione economica, rimarcando come l’assicurato non

abbia svolto, prima del danno alla salute, la funzione di vice-responsabile

della sicurezza e che anche in applicazione del livello di categoria no. 2 il

risultato finale non cambierebbe. Da ultimo, l’Ufficio AI ribadisce la

riduzione sociale del 10%.

1.5. Su

richiesta del TCA, il 17 agosto 2020 il ricorrente ha prodotto l’accordo

concluso il 25 aprile 2018 con la __________ che è stato recepito dalla

decisione su opposizione 30 aprile 2018 (VII).

1.6.

Con scritto 4 settembre 2020 l’amministrazione ha preso posizione in merito

al succitato accordo e ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (IX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’assicurato una rendita (intera) limitata nel tempo, sopprimendola dal 1°

marzo 2017.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine

di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda

di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista

materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità

resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).

In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di

rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;

VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für

Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).

L’art. 17 cpv. 1

LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario

della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta."

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le

rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante

dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche

quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla

capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.

del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V

275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88

a cpv. 2 OAI).

2.4. Nel

caso concreto, trattandosi unicamente di affezioni infortunistiche, l’Ufficio

AI ha fatto riferimento alla perizia 13 gennaio 2017 allestita dal dr. med. __________

(specialista in chirurgia) per conto della __________, il quale ha ritenuto

l’assicurato totalmente inabile nella sua precedente attività di collaboratore

del servizio di sicurezza, ma abile al 100% in attività adeguate (pagg. 289 e

281 inc. LAINF). La perizia è stata recepita dal SMR con rapporto finale 20

settembre 2018 (doc. 90 inc. AI).

In

quel rapporto finale, il dr. med. __________ ha ripreso le diagnosi:

" (…)

Diagnosi principale

Con influsso sulla

CL

St. d. ricostruzione LCA e LCP con

allograft in artroscopia ginocchio destra, AMO placca acetabolo destro il

20.05.2016.

St. d. artroscopia, prelievo di

semitendinoso gracile dalla parte contro laterale, plastica del LCP e

postero-laterale in aperto ginocchio destro il 06.02.2015 per instabilità

complessa parte centrale, laterale e postero-laterale ginocchio destro in

esiti di artroscopia e plastica del LCP con Allograft e LCA con semitendinoso

e gracile del 29.04.2014.

Ulteriori diagnosi con influsso

sulla CL

St. d. politrauma su incidente della strada

il 23.6.13 con /su:

- lussazione

di anca destra,

- frattura

acetabolo destro,

- trauma

ginocchio destro con lesione dei legamenti crociati,

- lesione

parziale del tendine popliteo, lesione parziale del tendine rotuleo, lesione

della cartilaginea di III grado con condito femorale mediale, distorsione dei

legamenti collaterali,

- molteplici

ferite lacerocontuse braccio e avambraccio destro.

St. d. riposizione chiusa anca destra

24.06.13.

St. d. revisione chirurgica braccio

destro, ginocchio destro con borsectomia 24.06.13.

St. d. riduzione lussazione anca ed

osteosintesi acetabolare 25.06.13.

St. d. rimozione corpi estranei

avambraccio destro 05.07.2013.

(…)” (pag. 262 inc. AI)

Quali limitazioni

funzionali il medico SMR, sempre con riferimento alla perizia del dr. med.

Küpfer, ha elencato quanto segue:

" (…)

L’A. può:

- di rado

sollevare e portare pesi fino a 5kg fino ad altezza dei fianchi, può di rado

portare pesi da 5-10kg fino ad altezza dei fianchi ma non può più portare pesi

oltre 10kg fino all’altezza dei fianchi, non può più portare pesi oltre 10kg

fino altezza dei fianchi. Il paziente può di rado sollevare pesi fino a 5kg

fino sopra l’altezza del petto, non può più sollevare pesi oltre 5kg sopra

l’altezza del petto;

- spesso fare

lavori di leggera entità (montaggio leggero, può talvolta maneggiare attrezzi

di media entità (avvitare e forare), non può più fare lavori di pesante entità

o molto pedante entità. Il paziente può di rado fare lavori sopra la testa, non

può più fare lavori con rotazione sia dell’asse corporea, sia dell’anca e del

ginocchio destro, molto spesso fare lavori seduto e inclinato in avanti,

talvolta fare lavori in piedi ed inclinato in avanti, non può più fare lavori

inginocchiato o con la flessione delle ginocchia;

- molto spesso

fare lavori seduto di lunga durata e può di rado fare lavori in piedi di lunga

durata;

- spesso camminare

fino a 50m, talvolta camminare oltre 50m, non può più camminare lunghi

tragitti. Non può più camminare sul terreno accidentato. Può di rado salire le

scale. Non può più salire su scale a pioli.

- Per l’impiego delle due mani non ci sono limiti.

In un’attività adatta per esempio un lavoro maggiormente seduto

(due terzi) e un terzo in piedi senza camminare lunghi tragitti e senza portare

pesi oltre i 5kg e senza salire sempre le scale su e giù, l’A. potrebbe

lavorare senz’altro in misura di 100% nell’intera giornata. In un’attività

unicamente seduta (ufficio) il paziente potrebbe lavorare tutta la giornata in

misura del 100%. (…)” (pag. 264 inc.AI)

Di

conseguenza, il dr. med. __________, tenuto conto dei precedenti gradi

d’inabilità riconosciuti dall’assicuratore LAINF, ha ritenuto l’assicurato

inabile al 100% in qualsiasi attività dal 23 giugno 2013 (giorno

dell’infortunio) sino al 30 settembre 2013; inabile al 100% dal 18 dicembre

2013 in avanti, ma unicamente nell’abituale attività; in attività adeguate l’abilità

al lavoro è stata definita in misura piena, con effetto dal 3 novembre 2016

(data della visita peritale presso il dr. med. Küpfer).

Con

il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione

medico-teorica del SMR, rimarcando come l’amministrazione non abbia tenuto

conto della più recente perizia 2 febbraio 2018 del dr med. __________

(specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia) eseguita per conto della __________,

base della decisione su opposizione 30 aprile 2018 con la quale è stato

riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità del 40%. In quel rapporto

il succitato specialista, distanziandosi in parte dalla valutazione del dr.

med. __________ per quel che concerne le limitazioni fisiche (pag. 320 inc.

LAINF), ha ritenuto sostenibile l’attuale nuova attività dell’assicurato (addetto

alla distribuzione della merce per una ditta di prodotti gastronomici) iniziata

nell’aprile 2017 iniziata nell’aprile 2017) e svolta nella misura del 50%. Il

dr. med. __________ ha poi concluso che “se, considerando il profilo di

sostenibilità formulato sopra, sia possibile conseguire un aumento del volume

temporale in un’altra attività andrebbe stabilito nell’ambito di un

accertamento professionale. A questo proposito si consiglia la notifica

all’assicurazione per l’invalidità” (cfr. la traduzione in italiano della

perizia redatta in tedesco, pag. 321 inc. LAINF). Di conseguenza l’assicuratore

LAINF ha preso in considerazione un’abilità del 50% in qualsiasi attività.

Fondandosi

su quest’ultima perizia, dopo sottoscrizione di un accordo datato 26 aprile

2018 con l’assicurato, con decisione su opposizione del 30 aprile 2019 la __________

gli ha riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità del 40% dal 3

novembre 2016 (doc. 82 inc. AI). Con questa pronunzia l’assicuratore LAINF ha

modificato la precedente decisione formale del 17 gennaio 2017 in cui fra

l’altro, tenuto conto della perizia del dr. med. __________, aveva negato il

diritto alla rendita in assenza di un’incapacità al guadagno (doc. 156 inc.

AI).

Solo con la risposta di

causa l’Ufficio AI ha inoltrato una dettagliata ed esaustiva presa di posizione

13 febbraio 2020 del dr. med. __________ in merito alla perizia del dr. med. __________

(quest’ultima già presente nel dossier AI, visto l’aggiornamento della documentazione

da parte dalla __________ del 27 giugno 2018; cfr. pag. 239 inc. AI). Il quel

rapporto il medico SMR ha concluso:

" (…) dalla

valutazione del Dr. med. __________ del 03.11.2016 alla valutazione del Dr.

med. __________ del 02.02.2018, non vi è stato alcun ulteriore intervento chirurgico

subito dall’A. che ne ha modificato lo status.

In conclusione si ribadisce che la valutazione del Dr. med. __________

del 02.02.2018 trattasi di una diversa valutazione dello stesso stato di salute

dell’A., già ampiamente accertato e valutato dall’ortopedico Dr. med. __________

il 03.11.2016.

Per cui si conferma il rapporto medico del 20.09.2018.”

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4

pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

Considerandi

inoltre ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato (determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA) di esercitare

un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura

ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49

OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF

9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6

Va

ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con

quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui

la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal

singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,

conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470

consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione

coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle

assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie,

diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità la

guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto

ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro

assicuratore senza predisporre i propri accertamenti; d’altra parte esso non

può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente

indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non

essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135, 126 V

292, 119 V 471). In tal senso, in una

sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un

infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio

attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito

LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere

determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa

non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V

123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999 nella causa A.F.

(U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi

dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su

un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista

professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono

vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni,

allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto

dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).

Il principio del

coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito

non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione

contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro

assicuratore, tant`è che il primo non può interporre opposizione ad una

decisione del secondo e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549).

2.7

Nell’evenienza concreta,

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio dei rapporti

medici di cui al consid. 2.5, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di confermare la perizia del dr. med. __________, fatta propria dal

SMR e quindi di discostarsi dalle conclusioni della valutazione del dr. med. __________

e questo per i seguenti motivi.

Come rettamente concluso

nelle annotazioni 13 febbraio 2020 del medico SMR, che tra le due perizie non

vi è stata alcuna modifica della situazione medica e che le stesse sono

pertanto una diversa valutazione della medesima situazione.

Per quel che concerne la

definizione dell’abilità nell’abituale attività, nella perizia 13 gennaio 2017

il dr. __________ aveva tenuto in considerazione quella di collaboratore di

sicurezza (vigilanza) presso un grande magazzino (attività cessata non per

motivi di salute), ritenendola non più esigibile per via delle limitazioni

funzionali (in particolare dovuti alle problematiche al ginocchio destro e all’anca

destra) (cfr. punto no. 6.7 della perizia).

Avendo nell’aprile 2017

l’assicurato iniziato una nuova attività, nel rapporto 2 febbraio 2018 il dr. __________

ha evidenziato:

" (…) Attualmente

l’assicurato lavora presso un’azienda di importazioni di generi alimentari. Lo

stesso descrive in dettaglio la sua settimana lavorativa nel paragrafo 3.2.3

della perizia. Si tratta di una attività alternata con fasi da seduto, in piedi

e di deambulazione. Il sollevamento e il trasporto di carichi non è limitato. È

in grado di caricare e scaricare da sé il piccolo transporter.

L’aumento dei dolori sotto carico e l’affaticabilità dopo due

giorni lavorativi esigono un giorno libero a metà settimana. In quale misura

all’affaticabilità contribuisca anche l’assunzione regolare di Tramadol, un oppioide,

il sottoscritto non è in grado di valutarlo con sufficiente competenza

specifica.

Al sottoscritto l’attività attuale descritta pare ragionevolmente

adeguata al quadro algico.

Secondo i dati verificabili dell’assicurato, il tempo di lavoro

confrontato con un orario settimanale di lavoro regolare corrisponde a un grado

di occupazione del 50%. (…)” (pag. 320 inc. LAINF)

A tal riguardo, nelle

annotazioni 13 febbraio 2020 il dr. med. __________, con riferimento alla

lettera di dimissione del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ del 4 giugno

2017, ha spiegato che la suddetta attività risulta essere inadeguata alle

condizioni di salute dell’assicurato.

Determinante è tuttavia la

valutazione dell’abilità in attività adeguate, rispettose delle limitazioni

fisiche, che il dr. __________ ritiene data al 100%, mentre il dr. __________

ha rinviato ad un accertamento professionale.

Tale accertamento è stato fatto

dal Servizio IP nel cui rapporto 13 agosto 2019 segnatamente si legge:

" (…) L'Assicurato

risulta essere abile al 100 % in attività adeguate e leggere. Considerato che

lo stesso ha un'attività lavorativa abbiamo provveduto a far svolgere un

periodo di accertamento professionale presso il SIL così da poter vedere la sua

resistenza nel caso in cui oltre alla sua attività svolgesse qualcos'altro.

Durante il colloquio conoscitivo si è però riscontrato che

l'Assicurato svolge l'attività in misura del 65 % e non del 50 % come indicato

nel contratto. Tale attività viene svolta su 4 giornate lavorative. Risulta

evidente che quindi nei 4 giorni lavorativi l'Assicurato lavora in media 7 ore

giornaliere.

È stato quindi organizzato un periodo di accertamento professionale

tramite SIL così da poter valutare la sua resistenza.

Viene proposto uno stage di 2 mesi presso una panetteria dove

svolge 4 ore a settimana e che riesce a svolgere nella misura completa con un

rendimento dell'80%. D'altra parte lo stage è stato svolto in panetteria

un'attività da svolgere prevalentemente in piedi ed in effetti dopo 2 ore di

attività l'Assicurato ha dimostrato segnali che evidenziavano delle difficoltà.

In sede di Job coaching l'Assicurato afferma che preferisce

lavorare con calma e quindi investire più ore anche se viene pagato solo al 50

%. In questa attività i tragitti non superano la durata di un'ora.

L'Assicurato dimostra che ha, un'attività che lo occupa di

principio 30 ore settimanali, riconducibili a 26 tolte le eventuali pause.

Oltre a tale attività è riuscito a svolgere l'attività di pasticciere per 4 ore

settimanali con un rendimento dell'80%.

Possiamo quindi dedurre che se l'Assicurato svolgesse un'attività

più rispettosa dei limiti funzionali dove possa alternare la posizione, dove

non deve alzare troppi pesi e dove non deve fare troppi scalini l'Assicurato

potrebbe benissimo svolgerla nella misura completa come indicato in sede

medica.

Inoltre in sede di colloquio finale con il SIL ha dichiarato che

molto probabilmente ha trovato un secondo datore di lavoro per poter aumentare

la sua parte impiegatizia. (…)” (pag. 315 inc. AI)

Nel medesimo rapporto, dopo

un periodo di osservazione, la consulente IP ha concluso: “Considerata la

sua situazione di orari di lavoro, dopo anche l’accertamento in attività non

prettamente adeguate possiamo confermare quanto indicato in sede medica, ovvero

che l’assicurato in un’attività più rispettosa dei suoi limiti funzionali

risulta essere abile al 100% con rendimento pieno” (pag. 316 inc. AI).

In

queste circostanze, viste le affidabili e concludenti risultanze della perizia __________,

a cui va conferito valore probatorio pieno, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp..

57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;

DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che dal 3 novembre

2018.

(data della visita peritale del dr. med. __________) l’assicurato risulta

essere abile al 100% in attività adeguate rispettose delle limitazioni

funzionali come stabilto dal SMR e dalla consulente IP.

Va poi fatto presente che

non risultano né tantomeno sono state fatte valere affezioni invalidanti

extra-infortunistiche, motivo per cui correttamente l’Ufficio AI ha fatto

riferimento alla valutazione medico-teorica del dr. __________, senza dover

procedere ad ulteriori accertamenti. Infatti, conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF

9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017

consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016

del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una

lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.

DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In queste circostanze, vi

è un valido motivo per scostarsi da quanto stabilito dalla __________ nella

succitata decisione su opposizione, ancorché cresciuta in giudicato, fondata del

resto sull’accordo concluso il 26 aprile 2018 (VII+1, parzialmente ripreso

nella stessa decisione su opposizione) e sulla valutazione 2 febbraio 2018 del

dr. med. __________.

2.8

Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario

(cfr. consid. 2.2), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

2.8.1

Secondo

giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto

conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto

in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.

4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni

riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo

salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli

sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di

persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011

consid. 3.2).

Quale

reddito da valido l’amministrazione, fondandosi sui dati statistici relativi

alla categoria 77,79-82 (attività amministrative e servizio di sopporto),

livello 1 (attività semplici e ripetitive), settore maschile, ha preso in

considerazione un importo di fr. 56'014,50.

Il

ricorrente sostiene che l’attività svolta prima del danno alla salute, era

quella di vice-responsabile della sicurezza presso la __________ che gli

Dispositivo

imponeva una certa responsabilità ed autonomia. Per questi motivi ritiene

erroneo fare riferimento al livello 1 dei suddetti dati statistici dovendosi

invece applicare il livello 2.

A

tal riguardo, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha pertinentemente osservato

che “non figura in alcun documento agli atti la qualifica di

“vice-responsabile”, laddove invece la sua attività (quella

dell’assicurato, n.d.r.) è sempre stata indicata essere quella di “agente di

sicurezza” o “collaboratore servizio di sicurezza” (ad esempio cfr.

certificato di lavoro 17 dicembre 2013, rapporto 30 ottobre 2018 e 13 agosto

2019 della consulente IP in doc. 2, 92, 113 inc. AI).

Va

poi fatto presente che nelle decisioni della __________ il reddito senza

invalidità è stato quantificato in fr. 55'250.--, importo minore di quello

preso in considerazione dall’Ufficio AI.

Altrettanto pertinentemente nella

risposta di causa è stato evidenziato che anche se si volesse prendere a

riferimento il dato statistico della categoria 2 pari a fr. 65'285.-- all’anno

(fr. 5’1165.--/mese, riportati su 12 mesi e su 42.1 ore medie settimanali) “il

risultato finale non cambierebbe in quanto il grado pensionabile sarebbe

comunque inferiore al minimo pensionabile”, come si vedrà al consid. 2.8.2.

2.8.2. Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,

in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui

esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro

(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia

spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei

due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello

di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente

conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di

reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In

una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito

da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,

va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono

essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione

per circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008

del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato

i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2016) elaborata dall'Ufficio

federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche

inferiori (categoria 1) nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), uomini, per un salario mensile di

fr. 5'340.--. Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa

settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 66'803,40 per un impiego a

tempo pieno.

Riconosciuta

una riduzione totale del 10% per attività leggere, il reddito da invalido è

stato quantificato in fr. 60’123,05 (cfr.

rapporto 20 agosto 2019 del consulente IP doc. 112 inc. AI).

Il

ricorrente sostiene invece che debba essere riconosciuta un’ulteriore riduzione

del 5% perché “egli

svolge un’attività lavorativa a tempo parziale in

misura ridotta e non sull’arco dell’intera giornata”.

Va

qui ricordato che la capacità lavorativa in attività adeguate è stata valutata

nella misura del 100%, quindi con pieno rendimento. Un’ulteriore

riduzione non è pertanto giustificata.

Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice

delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando

una decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia abusato del proprio

potere di apprezzamento.

Dal

raffronto dei redditi da valido (fr. 56'014,05) e invalido (60'123,05) non

risulta alcun grado d’invalidità.

La

situazione rimarrebbe la stessa anche volendo prendere, come ipotesi di lavoro,

un reddito da valido (cfr. consid. 2.8.1) di fr. 65'285.-- ([65'285 - 60'123,05]x100:

65'285=7,9% arrotondato al 8%

secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121), che parimenti non darebbe

diritto ad una rendita d’invalidità.

Di

conseguenza l’amministrazione ha rettamente soppresso il diritto alla rendita con

effetto al 28 febbraio 2018, ossia tre mesi dopo il miglioramento (3 novembre

2016, corrispondente alla visita peritale del dr. med. __________) come

prescritto dall’art. 88 a cpv. 1 OAI.

L’Ufficio AI ha poi applicato una riduzione della prestazione nella

misura del 20% per colpa grave (art. 21 cpv. 1 LPGA), allineandosi

all’assicuratore LAINF, riduzione rimasta incontestata.

Visto

quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.9. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono

a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti