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Decisione

32.2020.160

Domanda di prestazioni respinta dall'UAI che sostiene esservi stata interruzione dell'IL ai sensi dell'art. 29ter OAI. Interruzione non confermatadal TCA; accoglimento del ricorso e rinvio atti per accertamenti medici ed economici

8 marzo 2021Italiano11 min

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da RI 1 ragionevolmente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.160

rg/sc

Lugano

8 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 novembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che 1.1 Per decisione 12 novembre 2020 l’Ufficio

AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata nel novembre 2019 da RI 1,

considerando – dopo accertamenti – che “un eventuale diritto a rendita AI

potrà […] aver luogo al più presto a far capo dall’aprile 2021” ritenuto

che “… soprattutto in virtù dell’art. 29ter OAI il quale cita come “vi è

interruzione notevole dell’incapacità al lavoro, secondo l’articolo 28 capoverso

Fatti

1 lettera b LAI, allorché l’assicurato è stato interamente atto al lavoro

durante almeno 30 giorni consecutivi” va iniziato il conteggio dell’anno

d’attesa ai sensi del più volte citato art. 28 cpv. 1 LAI, dal 15.04.2020”

(doc. A1 p. 3).

1.2 Contro suddetta decisione

insorge l’assicurato rappresentato dall’avv. RA 1. Egli contesta il conteggio

dei periodi d’incapacità lavorativa e che vi sia stata interruzione ai sensi

dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, postulando l’annullamento del provvedimento

con rinvio, in subordine, degli atti per accertamenti medici ed economici ed

emanazione di nuova decisione.

Con la risposta di causa l’Ufficio

AI – sulla scorta delle considerazioni espresse dal giurista AI che conclude

per l’assenza di notevole interruzione dell’incapacità lavorativa giusta l’art.

29ter OAI (cfr. IV-1) – chiede la retrocessione degli atti per procedere ad

ulteriori approfondimenti medici ed economici con emanazione, in seguito, di

una nuova decisione impugnabile.

Con scritto 29 gennaio 2021 l’insorgente

ha dichiarato di accettare la proposta formulata dall’amministrazione con

protesta di tasse spese e ripetibili.

2.1 La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.

8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo

il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da RI 1 in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da RI 1 ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il

diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA.

Ai sensi dell’art. 29ter OAI, vi è interruzione notevole

dell’incapacità al lavoro, secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, allorché

l’assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni

consecutivi. In proposito l’interruzione è data allorché l'assicurato è

interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una

capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione

(RCC 1969 pag. 571); non vi è invece interruzione se il tentativo di ripresa

del lavoro, essendo provatamente al di sopra delle forze dell’assicurato, è

fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (in argomento

vedi Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad

art. 28, nr. 34, pag. 303; cfr. anche RCC 1964 pag. 168 e RCC 1963 pag. 225).

2.3 Nel caso in

disamina, le considerazioni espresse dal giurista AI nella sua nota del 18

dicembre 2020 possono senz’altro essere fatte proprie dallo scrivente Giudice.

In esse è stato segnatamente evidenziato come:

"

(…) La rappresentante

dell’assicurato – con il proprio gravame – sostiene che in casu non vi sia

stata un’interruzione notevole dell’incapacità al lavoro ai sensi dell’art. 29ter

OAI in quanto il tentativo di ripresa di lavoro (dal 01.03.2020 al 14.04.2020)

da parte del Signor RI 1 era al di sopra delle proprie forze ed è

conseguentemente fallito. A ragione.

In effetti, dall’intera documentazione presente agli

atti emerge in particolar modo quanto segue:

- il 24 gennaio 2020, la consulente in

integrazione professionale __________ ha predisposto un “Piano d’integrazione:

accordo sugli obiettivi” al fine di favorire il reintegro pieno dell’assicurato

in attività compatibili allo stato di salute e ad eventuali limitazioni

funzionali che saranno eventualmente riscontrate;

- (già) all’interno dell’e-mail datato

16.04.2020, la rappresentante dell’assicurato ha rimarcato quanto segue:

“ (…) Da parte mia, nel rispetto

dell’obbligo di informazione dell’assicurato, le comunico che il signor RI 1

aveva provato a rincominciare a lavorare a partire dall’1.3.2020. Si era

sottoposto a delle infiltrazioni e i dolori sembravano rientrati. Da qui l’idea

di provare a riprendere l’attività precedente all’infortunio.

Tuttavia, quasi fin da subito, i dolori si

sono purtroppo ripresentati, impedendogli nei fatti di poter eseguire

determinate operazioni specifiche della sua attività (taglio erba, taglio

siepe, potatura piante, ecc.).

Nei fatti, non gli è tuttora possibile

utilizzare attrezzature che causano vibrazioni o movimenti di un certo tipo con

le braccia, rispettivamente sollevare determinati pesi. (…)”;

- nella successiva e-mail del 27.05.2020, la

rappresentante del Signor RI 1 ha poi precisato che:

“ (…) Con riferimento al contratto di

lavoro in essere presso la Residenza __________, la informo che lo stesso è

stato disdetto dal datore di lavoro con effetto 31.7.2020.

Dall’1.8.2020 partirà il nuovo contratto sempre

nella funzione di custode con una percentuale lavorativa del 50%. Il

signor RI 1 non svolgerà più tutte quelle mansioni legate alla parte esterna

(giardino), ecc.) della Residenza, in quanto non è più in grado a causa

del suo stato di salute.

Attualmente lavora al 100% (sempre occupandosi

esclusivamente delle pulizie all’interno della Residenza), ma con un rendimento

del 50% (…)”;

- nel rapporto di fine intervento tempestivo

del 29.05.2020, la consulente in integrazione professionale __________ ha del

resto concluso quanto segue:

“ (…) Analisi della reintegrabilità.

Ad oggi lo stato di salute non si è

stabilizzato.

Vi è una certificazione medica della curante

che pone l’Assicurato abile nella misura del 100% dal 01.03.2020 purché non

svolga attività con uso mezzi vibranti e falcio erba.

Sulla scorta di tale certificato l’Assicurazione

__________ ha dato l’inesigibilità della professione.

Vi è stato l’intervento della Avvocatessa che

patrocina l’Assicurato che ha portato a concordare il prolungo delle indennità

al 50% fino al 31.07.2020.

Nell’effettivo l’assicurato fatica molto la

ripresa lavorativa, vedasi email dell’Avvocatessa, presenzia al 100% ma con

rendimento ridotto.

In considerazione del suo rendimento e

l’impossibilità a svolgere determinate attività il datore di lavoro si è visto

costretto ad assumere un altro giardiniere e ha proposto al signor RI 1 un

contratto di lavoro al 50% dal 01.08.2020.

Ad oggi quindi la possibile reintegrabilità

effettiva non è ancora chiara.

Se si bada unicamente alla decisione

assicurativa l’Assicurato avrebbe una CL 100% in altre attività purché non

svolga quanto indicato sul CM della curante. (…)” (cfr. anche in tal senso il certificato 15.04.2020

della Dr.ssa med. __________, lo scritto 21.04.2020 inviato dalla __________

alla patrocinatrice dell’assicurato nonché le osservazioni 10.11.2020 inviate

da quest’ultima all’Ufficio AI).” (doc. IV-1)

Vi è quindi da

ritenere non esservi stata interruzione ex art. 29ter OAI e l’anno di carenza

risulta essere giunto a scadenza nel giugno 2020. La fattispecie necessita di

conseguenza di essere indagata sia dal profilo medico che economico al fine di

stabilire il diritto a prestazioni dell’assicurato alla scadenza suddetta

dell’anno di carenza.

In STF 9C_243/2010

del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali

casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria

e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

Nel caso concreto,

considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino

incompleti, si giustifica, in accoglimento del gravame e dopo annullamento del

querelato provvedimento, il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso

sopra indicato, segnatamente istruendo la causa dal profilo medico ed

economico. In esito all’istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei

dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi

degli artt. 56ss LPGA.

2.4 Secondo l'art. 29

cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

A norma degli artt. 29 cpv.

Considerandi

2.

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI e conformemente alla giurisprudenza federale (DTF

138.

V 122 e 133 V 402), le spese della presente procedura di fr. 500.--, sono

poste a carico dell’Ufficio AI, soccombente.

Patrocinato in

causa da un avvocato, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr.

1'800.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

accolto.

§ La

decisione del 12 novembre 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio

AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di

procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI, che rifonderà al

ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004

Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti