32.2020.160
Domanda di prestazioni respinta dall'UAI che sostiene esservi stata interruzione dell'IL ai sensi dell'art. 29ter OAI. Interruzione non confermatadal TCA; accoglimento del ricorso e rinvio atti per accertamenti medici ed economici
8 marzo 2021Italiano11 min
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da RI 1 ragionevolmente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.160
rg/sc
Lugano
8 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 novembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che 1.1 Per decisione 12 novembre 2020 l’Ufficio
AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata nel novembre 2019 da RI 1,
considerando – dopo accertamenti – che “un eventuale diritto a rendita AI
potrà […] aver luogo al più presto a far capo dall’aprile 2021” ritenuto
che “… soprattutto in virtù dell’art. 29ter OAI il quale cita come “vi è
interruzione notevole dell’incapacità al lavoro, secondo l’articolo 28 capoverso
Fatti
1 lettera b LAI, allorché l’assicurato è stato interamente atto al lavoro
durante almeno 30 giorni consecutivi” va iniziato il conteggio dell’anno
d’attesa ai sensi del più volte citato art. 28 cpv. 1 LAI, dal 15.04.2020”
(doc. A1 p. 3).
1.2 Contro suddetta decisione
insorge l’assicurato rappresentato dall’avv. RA 1. Egli contesta il conteggio
dei periodi d’incapacità lavorativa e che vi sia stata interruzione ai sensi
dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, postulando l’annullamento del provvedimento
con rinvio, in subordine, degli atti per accertamenti medici ed economici ed
emanazione di nuova decisione.
Con la risposta di causa l’Ufficio
AI – sulla scorta delle considerazioni espresse dal giurista AI che conclude
per l’assenza di notevole interruzione dell’incapacità lavorativa giusta l’art.
29ter OAI (cfr. IV-1) – chiede la retrocessione degli atti per procedere ad
ulteriori approfondimenti medici ed economici con emanazione, in seguito, di
una nuova decisione impugnabile.
Con scritto 29 gennaio 2021 l’insorgente
ha dichiarato di accettare la proposta formulata dall’amministrazione con
protesta di tasse spese e ripetibili.
2.1 La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2 Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art.
8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da RI 1 in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da RI 1 ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA.
Ai sensi dell’art. 29ter OAI, vi è interruzione notevole
dell’incapacità al lavoro, secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, allorché
l’assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni
consecutivi. In proposito l’interruzione è data allorché l'assicurato è
interamente abile e presenta, durante almeno 30 giorni consecutivi, una
capacità al lavoro economicamente utilizzabile, senza riguardo alla sua rimunerazione
(RCC 1969 pag. 571); non vi è invece interruzione se il tentativo di ripresa
del lavoro, essendo provatamente al di sopra delle forze dell’assicurato, è
fallito, anche se esso è durato più di 30 giorni (in argomento
vedi Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad
art. 28, nr. 34, pag. 303; cfr. anche RCC 1964 pag. 168 e RCC 1963 pag. 225).
2.3 Nel caso in
disamina, le considerazioni espresse dal giurista AI nella sua nota del 18
dicembre 2020 possono senz’altro essere fatte proprie dallo scrivente Giudice.
In esse è stato segnatamente evidenziato come:
"
(…) La rappresentante
dell’assicurato – con il proprio gravame – sostiene che in casu non vi sia
stata un’interruzione notevole dell’incapacità al lavoro ai sensi dell’art. 29ter
OAI in quanto il tentativo di ripresa di lavoro (dal 01.03.2020 al 14.04.2020)
da parte del Signor RI 1 era al di sopra delle proprie forze ed è
conseguentemente fallito. A ragione.
In effetti, dall’intera documentazione presente agli
atti emerge in particolar modo quanto segue:
- il 24 gennaio 2020, la consulente in
integrazione professionale __________ ha predisposto un “Piano d’integrazione:
accordo sugli obiettivi” al fine di favorire il reintegro pieno dell’assicurato
in attività compatibili allo stato di salute e ad eventuali limitazioni
funzionali che saranno eventualmente riscontrate;
- (già) all’interno dell’e-mail datato
16.04.2020, la rappresentante dell’assicurato ha rimarcato quanto segue:
“ (…) Da parte mia, nel rispetto
dell’obbligo di informazione dell’assicurato, le comunico che il signor RI 1
aveva provato a rincominciare a lavorare a partire dall’1.3.2020. Si era
sottoposto a delle infiltrazioni e i dolori sembravano rientrati. Da qui l’idea
di provare a riprendere l’attività precedente all’infortunio.
Tuttavia, quasi fin da subito, i dolori si
sono purtroppo ripresentati, impedendogli nei fatti di poter eseguire
determinate operazioni specifiche della sua attività (taglio erba, taglio
siepe, potatura piante, ecc.).
Nei fatti, non gli è tuttora possibile
utilizzare attrezzature che causano vibrazioni o movimenti di un certo tipo con
le braccia, rispettivamente sollevare determinati pesi. (…)”;
- nella successiva e-mail del 27.05.2020, la
rappresentante del Signor RI 1 ha poi precisato che:
“ (…) Con riferimento al contratto di
lavoro in essere presso la Residenza __________, la informo che lo stesso è
stato disdetto dal datore di lavoro con effetto 31.7.2020.
Dall’1.8.2020 partirà il nuovo contratto sempre
nella funzione di custode con una percentuale lavorativa del 50%. Il
signor RI 1 non svolgerà più tutte quelle mansioni legate alla parte esterna
(giardino), ecc.) della Residenza, in quanto non è più in grado a causa
del suo stato di salute.
Attualmente lavora al 100% (sempre occupandosi
esclusivamente delle pulizie all’interno della Residenza), ma con un rendimento
del 50% (…)”;
- nel rapporto di fine intervento tempestivo
del 29.05.2020, la consulente in integrazione professionale __________ ha del
resto concluso quanto segue:
“ (…) Analisi della reintegrabilità.
Ad oggi lo stato di salute non si è
stabilizzato.
Vi è una certificazione medica della curante
che pone l’Assicurato abile nella misura del 100% dal 01.03.2020 purché non
svolga attività con uso mezzi vibranti e falcio erba.
Sulla scorta di tale certificato l’Assicurazione
__________ ha dato l’inesigibilità della professione.
Vi è stato l’intervento della Avvocatessa che
patrocina l’Assicurato che ha portato a concordare il prolungo delle indennità
al 50% fino al 31.07.2020.
Nell’effettivo l’assicurato fatica molto la
ripresa lavorativa, vedasi email dell’Avvocatessa, presenzia al 100% ma con
rendimento ridotto.
In considerazione del suo rendimento e
l’impossibilità a svolgere determinate attività il datore di lavoro si è visto
costretto ad assumere un altro giardiniere e ha proposto al signor RI 1 un
contratto di lavoro al 50% dal 01.08.2020.
Ad oggi quindi la possibile reintegrabilità
effettiva non è ancora chiara.
Se si bada unicamente alla decisione
assicurativa l’Assicurato avrebbe una CL 100% in altre attività purché non
svolga quanto indicato sul CM della curante. (…)” (cfr. anche in tal senso il certificato 15.04.2020
della Dr.ssa med. __________, lo scritto 21.04.2020 inviato dalla __________
alla patrocinatrice dell’assicurato nonché le osservazioni 10.11.2020 inviate
da quest’ultima all’Ufficio AI).” (doc. IV-1)
Vi è quindi da
ritenere non esservi stata interruzione ex art. 29ter OAI e l’anno di carenza
risulta essere giunto a scadenza nel giugno 2020. La fattispecie necessita di
conseguenza di essere indagata sia dal profilo medico che economico al fine di
stabilire il diritto a prestazioni dell’assicurato alla scadenza suddetta
dell’anno di carenza.
In STF 9C_243/2010
del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali
casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria
e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115
del 27 ottobre 2011).
Nel caso concreto,
considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino
incompleti, si giustifica, in accoglimento del gravame e dopo annullamento del
querelato provvedimento, il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso
sopra indicato, segnatamente istruendo la causa dal profilo medico ed
economico. In esito all’istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei
dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi
degli artt. 56ss LPGA.
2.4 Secondo l'art. 29
cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
A norma degli artt. 29 cpv.
Considerandi
2.
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI e conformemente alla giurisprudenza federale (DTF
138.
V 122 e 133 V 402), le spese della presente procedura di fr. 500.--, sono
poste a carico dell’Ufficio AI, soccombente.
Patrocinato in
causa da un avvocato, il ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr.
1'800.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
accolto.
§ La
decisione del 12 novembre 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio
AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di
procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI, che rifonderà al
ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti