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Decisione

32.2020.161

Decisione di restituzione di prestazioni (rendita per figlio) versate a torto dall'UAI nelle mani della madre del figlio dell'assicurato. Decisione confermata dal TCA adito con ricorso della madre

22 aprile 2021Italiano12 min

decisione di restituzione la prestazione in questione non era però di diritto” –

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n.

Fatti

32.2020.161

rg/sc

Lugano

22 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione del 23 dicembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato

in fatto ed in diritto

1.1 Per

decisione 30 aprile 2020 l’Ufficio AI ha posto __________ al beneficio di una

rendita intera d’invalidità con effetto dal 1. ottobre 2016.

Con

decisioni di medesima data l’amministrazione ha pure riconosciuto

all’assicurato, sempre con effetto dal 1. ottobre 2016, il diritto alla rendita

per il figlio __________ rispettivamente ha disposto il versamento delle

rendite per il figlio, con pagamento retroattivo dal 1. ottobre 2016, nelle

mani della madre RI 1, già moglie di __________ e detentrice dell’autorità

parentale su __________ (AI 164-169).

1.2 Con

provvedimento 23 dicembre 2020, preavvisato l’11 novembre 2020, l’Ufficio AI ha

chiesto a RI 1

la restituzione delle rendite per il figlio percepite (a

seguito del-le decisioni 30 aprile 2020, doc. AI 167-169) a torto dal 1.

ottobre 2016 al 30 settembre 2020 per complessivi fr. 29’577, a-vendo il di lei

(nuovo) marito __________, patrigno di __________, beneficiato durante tale

periodo di una rendita per il fi-gliastro al cui mantenimento egli provvedeva

(doc. AI 173).

1.3 Con

il ricorso in rassegna RI 1 personalmente insorge al Tribunale cantonale delle

assicurazioni (TCA) contro il suddetto ordine di restituzione. Evidenzia

anzitutto co-me l’amministrazione non si sia chinata sulla domanda di condono

formulata con le osservazioni al progetto di decisione dell’11 novembre 2020.

Fa quindi presente di trovarsi in una “… situazione di debito finanziario,

dovuto oggettivamene ad un ingiustificato errore iniziale dell’Ufficio AI,

oltre alla palese superficialità con la quale il caso è stato analizzato. In

effetti se non avessi ottenuto le conferme scritte e verbali dell’Ufficio AI,

datate 30 aprile 2020, per una rendita mensile duratura, mai mi sarei esposta

economicamente come invece purtroppo è avvenuto”. Conclude asserendo di

ritenersi “totalmente in buo-na fede” e sottolinea come la “restituzione

nella sua integrità comporterebbe alla sottoscritta un insostenibile

pregiudizio economico, come specificato agli atti. Al contrario nessun dan-no

verrebbe a subire l’amministrazione cantonale, specificatamente l’Ufficio AI,

oggettivamente responsabile unico della fattispecie”. Chiede quindi che “Dalla

cifra di restituzione contestata pari a CHF 29'577.00, con riserva di

ulteriore precisazio-ne e quantificazione in corso di giudizio, ne richiedo

solo il parziale rimborso all’Ufficio AI di cui la somma di CHF 16'897.00”.

1.4 Con

la risposta di causa l’amministrazione chiede la reiezione del gravame

osservando – dopo aver evidenziato come la ricorrente abbia “richiesto

e ottenuto il versamento nelle proprie mani della rendita completiva dell’AI a

favore del figlio __________” e che per “i motivi esposti con la

decisione di restituzione la prestazione in questione non era però di diritto” –

come con il ricorso non è contestato l’ordine di restituzione ma viene

chiesto di esaminare la richiesta di un condono parziale. Citati gli artt. 3 e

4 OPGA ed osservando in particolare come il condono possa essere chiesto solo

dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione, postula lo “stralcio

del ricorso” e il “rinvio degli atti all’UAI affinché, cresciuta in

giudicato la decisione di restituzione, si esprima in merito alla richiesta di

condono”.

1.5 Con

scritto 30 gennaio 2021 (cfr. VI) – premettendo

che “Non ho assolutamente inoltrato alcuna richiesta, nemmeno ero a

conoscenza del fatto che potessi ricevere indennità AI per figli da parte del

mio ex marito. Non ho compilato né firmato alcun documento, tantomeno nessuna

comunicazione mi è stata preventivamente fornita. Il fatto che l’Ufficio AI non

ha presentato alcuna prova, evidenzia la mia onestà”, che “nel momento

in cui ricevetti la decisione dell’IAS, nella quale mi si confermavano assegni

a mio favore, sono rimasta con un forte dubbio tantoché, non convinta, ho

interpellato telefonicamente l’Ufficio chiedendo spiegazioni” e che “Detta

autorità mi attestava la re-golarità della decisione. Questo fatto dimostra la

mia totale buona fede nella vicenda”) –

l’insorgente ribadisce di trovarsi in una “situazione debitoria...frutto

della grave mancanza dell’Ufficio in questione”. Conclude evidenziando di

essere legittimata a chiedere il condono e come la relativa domanda non sia

stata presa in considerazione dall’Ufficio AI, il quale ha invece emesso la “decisione

definitiva di rimborso”.

2.1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione

monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7

novembre 2008).

2.2 Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni

indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve

essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in

gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in

buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia

Considerandi

completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente

concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda,

motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro

30.

giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4

OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv.

4.

OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non

un termine di perenzione (DTF 132 V 42).

È tenuto

alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una

prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La

prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio

non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha

ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti

oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer,

Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den

Sozialversicherungen, 1984, p. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione

francese; STFA C 25/00 del 20 ot-tobre 2000).

Giusta l’art. 3

OPGA l’ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione (cpv. 1).

Nella decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di

chiedere il condono (cpv. 2). L’assicuratore decide di rinunciare alla

restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (cpv. 3).

Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione

di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale

obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_466/2014 del 2 luglio 2015,

STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010, 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008,

8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

2.3

Nel caso in disamina, nella misura in cui la ricorrente

– rimproverando all’amministrazione una “palese superficialità” nel

trattare la pratica e di aver commesso un “errore” nel decidere e poi

versare nelle sue mani le prestazioni per il figlio __________ – è da ritenere abbia

manifestato la volontà di contestare la restitu-zione in quanto tale, va

osservato che – indipendentemente dalla fondatezza del rimprovero mosso all’Ufficio

AI – il motivo di un versamento indebito può anche risiedere in un comporta-mento

dell’amministrazione (quindi anche in una sua negligenza), che in sé non

costituisce pertanto circostanza idonea ad escludere l’obbligo di restituzione

(in argomento cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, art. 25 n. 29). Giova inoltre

ricordare che nel caso di versamento indebito riconducibile ad un errore

dell’autorità, il termine di perenzione di un anno giusta l’art. 25 cpv. 2 LPGA

(nel suo tenore in vigore sino al 31 dicembre 2020 applicabile nella

fattispecie) per richiedere la restituzione inizia a decorrere nel momento in

cui essa scopre o dovrebbe scopri-re l’errore (Kieser, op. cit., art. 25 n. 85;

in concreto detto termi-ne risulta ampiamente rispettato). Per il resto, per

quanto riguarda gli effetti della soppressione del diritto alla prestazione (e

quindi del versamento della rendita per il figlio __________ nelle mani della

madre qui ricorrente) e la consecutiva richiesta di restituzione, nel caso in

cui – come nella presente fattispecie – non si tratta di questioni specifiche

del diritto dell’AI (segnata-mente quelle che disciplinano la valutazione del

grado d’invali-dità), la modifica della prestazione (che può essere dovuta a

riconsiderazione o revisione processuale ex art. 53 LPGA oppure anche a

revisione ex art. 17 LPGA) avviene con effetto retroattivo (ex tunc), in caso

contrario la modifica della prestazione interviene ex nunc et pro futuro (art.

85.

cpv. 2 OAI) salvo in caso di violazione dell’obbligo di informare da parte

dell’assi-curato (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 119 V 431; STF 9C_678/2011

del 4 gennaio 2012, 9C_409/2011 del 21 novembre 2011; Pétremand, in Loi sur la

partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, art. 25 n. 47ss).

Nel presente caso,

il carattere indebito (di per sé non contestato) del versamento delle

prestazioni a favore del figlio nelle mani della madre, ancorché non

esplicitato in maniera chiara e completa dall’autorità intimata nell’atto

impugnato, risulta dal fatto (altrettanto incontestato) che nel medesimo periodo

(ottobre 2016-settembre 2020) ha beneficiato delle medesime prestazioni per __________

il patrigno (da considerare alla stessa stregua di un genitore affiliante

[Pflegevater] che può, datene le premesse, beneficiare di rendite per figli

affiliati [Pflegekinder]; cfr. art. 35 cpv. 3 LAI, art. 25 cpv. 3 LAVS, art. 49

OAI; DR [Direttive sulle rendite] cifra 3308; SZS 2003, 544), ritenuto che il

versamento della rendita per figli spettante al padre [in casu con versamento

alla madre] è esclusa quando il genitore affiliante [in casu il patrigno] può

lui stesso chiedere una rendita per figli (DR 3340).

2.4

Nel

gravame la ricorrente, come accennato, fa principalmente valere di aver

percepito in buona fede le prestazioni non dovute invocando inoltre (anche nel

successivo suo scritto; cfr. VI) la sua difficile situazione finanziaria, la

quale non gli permetterebbe di far fronte alla restituzione dell’intero importo

di fr. 29’577.

L’esame

della buona fede concerne, però, la procedura di condono, essendo la stessa uno

dei presupposti per poterne beneficiare (art. 25 cpv. 1 LPGA: “...la

restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà”; art. 4 cpv. 1 OPGA: “Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse”).

Dovendo

essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la

restituzione (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, art. 25 n. 37, p. 39; art. 3

OPGA), la richiesta di condono (parziale) espressamente formulata dinanzi allo

scrivente Tribunale deve essere dichiarata irricevibile (e non comporta invece

proceduralmente, come erroneamente indicato dall’Ufficio AI in risposta di

causa, lo stralcio della causa dai ruoli), anche perché per giurisprudenza (cfr.

pro multis DTF 125 V 413, 118 V 311; STF

H 16/033 del 3 febbraio 2004) è la decisione che determina l’oggetto

dell’impugnazione e nel caso concreto il provvedimento impugnato ha per oggetto

la restituzione e non il condono, sul quale l’amministrazione non si è ancora

pronunciata.

Gli

atti vanno pertanto trasmessi all’amministrazione affinché, cresciuta in

giudicato la presente sentenza, decida in merito a tale richiesta, la quale era

per altro già stata presentata dall’interessata con sue le osservazioni al progetto

di decisione dell’11 novembre 2020 (doc. 137 inc. Cassa) avente ad oggetto la

restituzione delle prestazioni non dovute (art. 25 cpv. 1 LPGA), ma su cui

l’autorità amministrativa non poteva, a ragione, statuire prima della crescita

in giudicato della qui impugnata decisione di restituzione del 23 dicembre

2020.

Gli

argomenti – attinenti all’asserita buona fede ed alla invocata difficile

situazione finanziaria – sollevati dall’insorgente sia nelle osservazioni al citato

progetto di decisione sia nell’ambito della presente procedura ricorsuale, dovranno

di conseguenza essere presi in esame da parte dell’amministrazione ai fini

della decisione sul condono (ciò vale anche per la circostanza, fatta pure valere

nella presente sede ricorsuale, secondo cui l’insorgente non avrebbe mai

presentato all’amministrazione una richiesta di versamento nelle proprie mani

delle prestazioni per il figlio Daniel).

2.5

Giusta l'art.

69.

cpv. 1bis LAI in vigore sino al 31 dicembre 2020 ed applicabile

in concreto (cfr. la Disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA) la procedura

di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito del ricorso, le spese di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

1.

Nella misura in cui ricevibile il ricorso è respinto.

§ Gli atti vengono

trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito alla domanda di condono.

2.

Le spese di procedura di fr. 200 sono poste a carico della

ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i quali

possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti