32.2020.161
Decisione di restituzione di prestazioni (rendita per figlio) versate a torto dall'UAI nelle mani della madre del figlio dell'assicurato. Decisione confermata dal TCA adito con ricorso della madre
22 aprile 2021Italiano12 min
decisione di restituzione la prestazione in questione non era però di diritto” –
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2020.161
rg/sc
Lugano
22 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione del 23 dicembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato
in fatto ed in diritto
1.1 Per
decisione 30 aprile 2020 l’Ufficio AI ha posto __________ al beneficio di una
rendita intera d’invalidità con effetto dal 1. ottobre 2016.
Con
decisioni di medesima data l’amministrazione ha pure riconosciuto
all’assicurato, sempre con effetto dal 1. ottobre 2016, il diritto alla rendita
per il figlio __________ rispettivamente ha disposto il versamento delle
rendite per il figlio, con pagamento retroattivo dal 1. ottobre 2016, nelle
mani della madre RI 1, già moglie di __________ e detentrice dell’autorità
parentale su __________ (AI 164-169).
1.2 Con
provvedimento 23 dicembre 2020, preavvisato l’11 novembre 2020, l’Ufficio AI ha
chiesto a RI 1
la restituzione delle rendite per il figlio percepite (a
seguito del-le decisioni 30 aprile 2020, doc. AI 167-169) a torto dal 1.
ottobre 2016 al 30 settembre 2020 per complessivi fr. 29’577, a-vendo il di lei
(nuovo) marito __________, patrigno di __________, beneficiato durante tale
periodo di una rendita per il fi-gliastro al cui mantenimento egli provvedeva
(doc. AI 173).
1.3 Con
il ricorso in rassegna RI 1 personalmente insorge al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (TCA) contro il suddetto ordine di restituzione. Evidenzia
anzitutto co-me l’amministrazione non si sia chinata sulla domanda di condono
formulata con le osservazioni al progetto di decisione dell’11 novembre 2020.
Fa quindi presente di trovarsi in una “… situazione di debito finanziario,
dovuto oggettivamene ad un ingiustificato errore iniziale dell’Ufficio AI,
oltre alla palese superficialità con la quale il caso è stato analizzato. In
effetti se non avessi ottenuto le conferme scritte e verbali dell’Ufficio AI,
datate 30 aprile 2020, per una rendita mensile duratura, mai mi sarei esposta
economicamente come invece purtroppo è avvenuto”. Conclude asserendo di
ritenersi “totalmente in buo-na fede” e sottolinea come la “restituzione
nella sua integrità comporterebbe alla sottoscritta un insostenibile
pregiudizio economico, come specificato agli atti. Al contrario nessun dan-no
verrebbe a subire l’amministrazione cantonale, specificatamente l’Ufficio AI,
oggettivamente responsabile unico della fattispecie”. Chiede quindi che “Dalla
cifra di restituzione contestata pari a CHF 29'577.00, con riserva di
ulteriore precisazio-ne e quantificazione in corso di giudizio, ne richiedo
solo il parziale rimborso all’Ufficio AI di cui la somma di CHF 16'897.00”.
1.4 Con
la risposta di causa l’amministrazione chiede la reiezione del gravame
osservando – dopo aver evidenziato come la ricorrente abbia “richiesto
e ottenuto il versamento nelle proprie mani della rendita completiva dell’AI a
favore del figlio __________” e che per “i motivi esposti con la
decisione di restituzione la prestazione in questione non era però di diritto” –
come con il ricorso non è contestato l’ordine di restituzione ma viene
chiesto di esaminare la richiesta di un condono parziale. Citati gli artt. 3 e
4 OPGA ed osservando in particolare come il condono possa essere chiesto solo
dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione, postula lo “stralcio
del ricorso” e il “rinvio degli atti all’UAI affinché, cresciuta in
giudicato la decisione di restituzione, si esprima in merito alla richiesta di
condono”.
1.5 Con
scritto 30 gennaio 2021 (cfr. VI) – premettendo
che “Non ho assolutamente inoltrato alcuna richiesta, nemmeno ero a
conoscenza del fatto che potessi ricevere indennità AI per figli da parte del
mio ex marito. Non ho compilato né firmato alcun documento, tantomeno nessuna
comunicazione mi è stata preventivamente fornita. Il fatto che l’Ufficio AI non
ha presentato alcuna prova, evidenzia la mia onestà”, che “nel momento
in cui ricevetti la decisione dell’IAS, nella quale mi si confermavano assegni
a mio favore, sono rimasta con un forte dubbio tantoché, non convinta, ho
interpellato telefonicamente l’Ufficio chiedendo spiegazioni” e che “Detta
autorità mi attestava la re-golarità della decisione. Questo fatto dimostra la
mia totale buona fede nella vicenda”) –
l’insorgente ribadisce di trovarsi in una “situazione debitoria...frutto
della grave mancanza dell’Ufficio in questione”. Conclude evidenziando di
essere legittimata a chiedere il condono e come la relativa domanda non sia
stata presa in considerazione dall’Ufficio AI, il quale ha invece emesso la “decisione
definitiva di rimborso”.
2.1
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7
novembre 2008).
2.2 Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni
indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve
essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in
gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in
buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia
Considerandi
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda,
motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro
30.
giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4
OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv.
4.
OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non
un termine di perenzione (DTF 132 V 42).
È tenuto
alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una
prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La
prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio
non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha
ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti
oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer,
Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den
Sozialversicherungen, 1984, p. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione
francese; STFA C 25/00 del 20 ot-tobre 2000).
Giusta l’art. 3
OPGA l’ammontare della restituzione è stabilito mediante decisione (cpv. 1).
Nella decisione di restituzione l’assicuratore indica la possibilità di
chiedere il condono (cpv. 2). L’assicuratore decide di rinunciare alla
restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono (cpv. 3).
Per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione
di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della
decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale
obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_466/2014 del 2 luglio 2015,
STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010, 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008,
8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
2.3
Nel caso in disamina, nella misura in cui la ricorrente
– rimproverando all’amministrazione una “palese superficialità” nel
trattare la pratica e di aver commesso un “errore” nel decidere e poi
versare nelle sue mani le prestazioni per il figlio __________ – è da ritenere abbia
manifestato la volontà di contestare la restitu-zione in quanto tale, va
osservato che – indipendentemente dalla fondatezza del rimprovero mosso all’Ufficio
AI – il motivo di un versamento indebito può anche risiedere in un comporta-mento
dell’amministrazione (quindi anche in una sua negligenza), che in sé non
costituisce pertanto circostanza idonea ad escludere l’obbligo di restituzione
(in argomento cfr. Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, art. 25 n. 29). Giova inoltre
ricordare che nel caso di versamento indebito riconducibile ad un errore
dell’autorità, il termine di perenzione di un anno giusta l’art. 25 cpv. 2 LPGA
(nel suo tenore in vigore sino al 31 dicembre 2020 applicabile nella
fattispecie) per richiedere la restituzione inizia a decorrere nel momento in
cui essa scopre o dovrebbe scopri-re l’errore (Kieser, op. cit., art. 25 n. 85;
in concreto detto termi-ne risulta ampiamente rispettato). Per il resto, per
quanto riguarda gli effetti della soppressione del diritto alla prestazione (e
quindi del versamento della rendita per il figlio __________ nelle mani della
madre qui ricorrente) e la consecutiva richiesta di restituzione, nel caso in
cui – come nella presente fattispecie – non si tratta di questioni specifiche
del diritto dell’AI (segnata-mente quelle che disciplinano la valutazione del
grado d’invali-dità), la modifica della prestazione (che può essere dovuta a
riconsiderazione o revisione processuale ex art. 53 LPGA oppure anche a
revisione ex art. 17 LPGA) avviene con effetto retroattivo (ex tunc), in caso
contrario la modifica della prestazione interviene ex nunc et pro futuro (art.
85.
cpv. 2 OAI) salvo in caso di violazione dell’obbligo di informare da parte
dell’assi-curato (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 119 V 431; STF 9C_678/2011
del 4 gennaio 2012, 9C_409/2011 del 21 novembre 2011; Pétremand, in Loi sur la
partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, art. 25 n. 47ss).
Nel presente caso,
il carattere indebito (di per sé non contestato) del versamento delle
prestazioni a favore del figlio nelle mani della madre, ancorché non
esplicitato in maniera chiara e completa dall’autorità intimata nell’atto
impugnato, risulta dal fatto (altrettanto incontestato) che nel medesimo periodo
(ottobre 2016-settembre 2020) ha beneficiato delle medesime prestazioni per __________
il patrigno (da considerare alla stessa stregua di un genitore affiliante
[Pflegevater] che può, datene le premesse, beneficiare di rendite per figli
affiliati [Pflegekinder]; cfr. art. 35 cpv. 3 LAI, art. 25 cpv. 3 LAVS, art. 49
OAI; DR [Direttive sulle rendite] cifra 3308; SZS 2003, 544), ritenuto che il
versamento della rendita per figli spettante al padre [in casu con versamento
alla madre] è esclusa quando il genitore affiliante [in casu il patrigno] può
lui stesso chiedere una rendita per figli (DR 3340).
2.4
Nel
gravame la ricorrente, come accennato, fa principalmente valere di aver
percepito in buona fede le prestazioni non dovute invocando inoltre (anche nel
successivo suo scritto; cfr. VI) la sua difficile situazione finanziaria, la
quale non gli permetterebbe di far fronte alla restituzione dell’intero importo
di fr. 29’577.
L’esame
della buona fede concerne, però, la procedura di condono, essendo la stessa uno
dei presupposti per poterne beneficiare (art. 25 cpv. 1 LPGA: “...la
restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà”; art. 4 cpv. 1 OPGA: “Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse”).
Dovendo
essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la
restituzione (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, art. 25 n. 37, p. 39; art. 3
OPGA), la richiesta di condono (parziale) espressamente formulata dinanzi allo
scrivente Tribunale deve essere dichiarata irricevibile (e non comporta invece
proceduralmente, come erroneamente indicato dall’Ufficio AI in risposta di
causa, lo stralcio della causa dai ruoli), anche perché per giurisprudenza (cfr.
pro multis DTF 125 V 413, 118 V 311; STF
H 16/033 del 3 febbraio 2004) è la decisione che determina l’oggetto
dell’impugnazione e nel caso concreto il provvedimento impugnato ha per oggetto
la restituzione e non il condono, sul quale l’amministrazione non si è ancora
pronunciata.
Gli
atti vanno pertanto trasmessi all’amministrazione affinché, cresciuta in
giudicato la presente sentenza, decida in merito a tale richiesta, la quale era
per altro già stata presentata dall’interessata con sue le osservazioni al progetto
di decisione dell’11 novembre 2020 (doc. 137 inc. Cassa) avente ad oggetto la
restituzione delle prestazioni non dovute (art. 25 cpv. 1 LPGA), ma su cui
l’autorità amministrativa non poteva, a ragione, statuire prima della crescita
in giudicato della qui impugnata decisione di restituzione del 23 dicembre
2020.
Gli
argomenti – attinenti all’asserita buona fede ed alla invocata difficile
situazione finanziaria – sollevati dall’insorgente sia nelle osservazioni al citato
progetto di decisione sia nell’ambito della presente procedura ricorsuale, dovranno
di conseguenza essere presi in esame da parte dell’amministrazione ai fini
della decisione sul condono (ciò vale anche per la circostanza, fatta pure valere
nella presente sede ricorsuale, secondo cui l’insorgente non avrebbe mai
presentato all’amministrazione una richiesta di versamento nelle proprie mani
delle prestazioni per il figlio Daniel).
2.5
Giusta l'art.
69.
cpv. 1bis LAI in vigore sino al 31 dicembre 2020 ed applicabile
in concreto (cfr. la Disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA) la procedura
di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito del ricorso, le spese di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.
Nella misura in cui ricevibile il ricorso è respinto.
§ Gli atti vengono
trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito alla domanda di condono.
2.
Le spese di procedura di fr. 200 sono poste a carico della
ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali
possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti