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Decisione

32.2020.162

Attribuita una rendita parziale per un tempo limitato. Assicurato contesta e pretende rendita a tempo illimitato. Ricorso respinto con rigetto anche della domanda di assistenza giudiziaria non essendo stata comprovata l'indigenza

26 maggio 2021Italiano69 min

(cfr. doc. AI pag. 72). Interpellato il consulente professionale, che ha stabilito

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2020.162

FC

Lugano

26 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 13 novembre 2020 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1976,

da ultimo attivo come operario agricolo in una pollicoltura e aiuto cucina, il

9 maggio 2018, adducendo dolori ad entrambe le ginocchia, ha presentato una

domanda di prestazioni per adulti.

Eseguiti i necessari

accertamenti medici ed economici, inclusa una perizia pluridisciplinare a cura

del __________, con decisione del 13 novembre 2020, confermativa di un progetto

del 23 giugno precedente, l’Ufficio AI, avendo stabilito un’inabilità

lavorativa in ogni attività completa dal 17 maggio 2017 al 15 ottobre 2017 e

nuovamente dal 22 novembre 2017, e, quindi, dal 3 dicembre 2018 un’abilità del

50% in un’attività adeguata, e dal 20 febbraio 2019 un’inabilità del 30%

nell’attività abituale e del 20% in un’attività adeguata, ha riconosciuto

all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. novembre 2018 (ovvero

alla scadenza dell’anno di attesa), dal 1. aprile 2019 ridotta ad un quarto di

rendita (grado d’invalidità del 40%) erogata per un periodo limitato al 31

maggio 2019.

1.2. Con ricorso al TCA

l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, producendo una certificazione dello

psichiatra curante, contesta le conclusioni mediche ed economiche, sottolineando

le sue precarie condizioni di salute e chiedendo il riconoscimento ininterrotto

di una rendita intera e subordinatamente il riconoscimento di una mezza rendita

d’invalidità dal 1. aprile 2019. Chiede inoltre di essere ammesso

all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I).

1.3. Con

risposta di causa del 22 febbraio 2021 l’Ufficio AI, allegando un complemento

peritale del __________, chiede la reiezione del ricorso e la conferma della

decisione contestata, ritenendo corretta sia la valutazione medico-teorica che quella

economica.

1.4. Con

osservazioni del 4 marzo 2021 l’assicurato ha confermato le proprie argomentazioni,

chiesti ulteriori accertamenti medici e allegato una nuova certificazione

medica, sulla quale si è espressa l’amministrazione con osservazioni del 16

marzo 2021.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente l’UAI ha ridotto ad un quarto di prestazione,

con effetto dal 1. aprile 2019, la rendita intera riconosciutagli dal 1. novembre

2018, e quindi soppresso la prestazione dal 1. giugno 2019. Non è per contro

censurata la data di decorrenza del diritto alla prestazione intera (1. novembre

2018).

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Un

danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c). Al

riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (…) Tra i

danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre

alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a

malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e

dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

In particolare, secondo la

giurisprudenza del TF, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di

regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata

della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare

un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico

nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da

parte dell’assicurato. Nella DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid.

3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,

9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che

un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità

psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza

costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di

concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico

pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)

la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato

psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,

indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo

del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti

ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di

provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dall’assicurato

(DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e

del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in:

Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo

2003, p. 76 segg. e 80 segg.).

L’Alta

Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto

invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa

della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si

devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza

dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se

le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione.

Questa situazione è data

quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; egli non fa richiesta di cure mediche

o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili

al perito; egli sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa giurisprudenza è

stata estesa anche al caso della fibromialgia (STF I 873/05 del 19 maggio 2006)

e, nella DTF 137 V 64, anche all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che

rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non

chiari dal profilo patogenetico ed eziologico, l’Alta si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich

der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden

rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von

Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)" (consid. 4.2)

Va qui evidenziato che il

TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, ha

modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno

2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza che la capacità di lavoro deve

essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in

maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza

risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la

presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati

con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

In una sentenza del 30

novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto alla

conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora

essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI

in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di

depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa

del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova

prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da

lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata

su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente

giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi

erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una

“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le

affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a

presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di

un’inabilità lavorativa invalidante.

2.4. Per costante giurisprudenza

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex

art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19

ottobre 2005).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

La rendita

può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile

dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla

capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA

Fatti

I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già

un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012

del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

2.5. Nell’ambito

dell’evasione della richiesta di prestazioni, l’assicurato, vittima di vari

infortuni ad entrambe le ginocchia, è stato visitato dal dr. __________ del

SMR, il quale, nel rapporto di visita medica del 3 dicembre 2018, poste le

diagnosi di “Gonalgia bilaterale dx > sin, Coxalgia dx > sin,

Dolori brucianti al piede destro in piedi piatti bilaterale, Periartropatia

omero-scapolare bilaterale lieve, St. d. lombalgia inizio novembre 2018,

Formicolii delle due mani, Dispnea di forza NYHA II-III, Ipertensione

arteriosa, Obesità”, ha concluso ammettendo un’inabilità completa dal 17

maggio 2017 al 15 ottobre 2017 e nuovamente dal 22 novembre 2017, con una

ripresa della capacità del 50% dal 3 dicembre 2018 in attività leggere adeguate

(cfr. doc. AI pag. 72). Interpellato il consulente professionale, che ha stabilito

un grado di invalidità del 46%, con progetto di decisione del 26 marzo 2019

l’amministrazione ha proposto il riconoscimento di una rendita intera dal 1.

novembre 2018 e un quarto di rendita dal 1. aprile 2019 (doc. AI pag. 98).

Alla

luce delle allegazioni formulate dall’assicurato, interpellato il SMR, l’UAI ha

predisposto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del __________,

il quale, con referto 22 aprile 2020, dopo aver fatto capo a consultazioni

specialistiche di natura internistica (dr. __________), psichiatrica (dr.ssa __________),

reumatologica (dr. __________), pneumologica (dr. __________), e effettuati i

necessari accertamenti presso il citato centro d’accertamento, ha posto le

seguenti diagnosi:

"

(…)

6.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa:

Diagnosi reumatologiche:

Periartropatia omero-scapolare tendinopatica della spalla sin. con

leggera sintomatologia d'impingement e piccola lesione transmurale del

sovraspinato.

Gonalgie bilaterali e stato dopo intervento chirurgico in

artroscopia di meniscectomia parziale del ginocchio sin. nonché stato dopo

lesione da impatto osseo con frammento non distaccato dell'epifisi prossimate

del perone ds. per trauma il 17.5.2017 nonché stato dopo trauma contusivo di

entrambe le ginocchia il 22.11.2017.

Tendenza allo sviluppo, di un reumatismo delle parti molli.

Diagnosi psichiatriche:

Sindrome da disadattamento reazione mista ansioso depressiva

(ICD-10; F 43.22 ).

6.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Diagnosi reumatologiche:

Sindrome lombovertebrale su leggere alterazioni statiche, nonché

iniziali alterazioni degenerative osteocondrosiche e spondilosiche soprattutto

Th12-L1 e L1-L2 e in minor misura L2-L3.

Neuroma di Morton a livello del III spazio intermetatarsale del

piede ds.

Tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli.

Altre diagnosi internistiche

Nota ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con

stenosi di circa il 50% dell’arteria renale prossimale ds. con perfusione

intraparenchimale renale simmetrica e nella norma (esame duplex delle arterie

renali del 7.5.2019). Nota ipercolesterolemia in trattamento farmacologico. Obesità

con BM l 41 kg/m2.” (doc. AI pag. 165)

Dopo

aver proceduto ad un’esaustiva valutazione particolare e globale, in sede di

discussione peritale i periti hanno ritenuto invalidanti le succitate affezioni

reumatologiche (in misura del 20% nella sua usuale attività, dello 0% in

attività leggere adeguate) e psichiatriche (20% in ogni attività). Ritenendo non

sommabili, ma da integrare le singole incapacità lavorative, essi hanno concluso

valutando la capacità lavorativa globale nella misura del 70% nell’attività

finora svolta e dell’80% in attività adatte, dal febbraio 2019 (inizio della

presa in carico psichiatrica), ritenuto che per il periodo precedente venivano

confermate le inabilità fissate nel rapporto del SMR del 3 dicembre 2018 (doc.

AI pag. 169, 178).

Il

SMR, riprese sostanzialmente le conclusioni della precedente valutazione del 3

dicembre 2018 e quelle della perizia __________, con rapporto finale 27 aprile

2020 ha quindi riscontrato un miglioramento dello stato funzionale somatico dell’assicurato

fra la visita presso il SMR del 3 dicembre 2018 e la valutazione del __________

dell’aprile 2020, e, di conseguenza, ha ammesso un’inabilità nell’attività abituale

del 100% dal 17 maggio 2017, dello 0% dal 16 ottobre 2017, nuovamente del 100%

dal 22 novembre 2017 e del 30% dal 20 febbraio 2019, e in un’attività adeguata

rispettosa delle limitazioni funzionali, uguali inabilità dal maggio 2017 al

novembre 2017, del 50% dal 3 dicembre 2018 e del 20% dal 20 febbraio 2019 (doc.

AI pag. 251).

Di

conseguenza, interpellato il consulente professionale (doc. AI pag. 502), con

progetto di decisione del 23 giugno 2020 l’amministrazione ha proposto la

concessione della rendita intera dal novembre 2018 e di un quarto di rendita dal

1. aprile al 31 maggio 2019 (doc. AI pag. 172). Tali conclusioni sono state

confermate dal SMR anche dopo aver preso visione delle certificazioni del dr. __________,

psichiatra curante, e del dr. __________, chirurgo ortopedico, fatte pervenire

unitamente alle osservazioni al progetto di decisione (doc. AI pag. 280, 287). Di

conseguenza, mediante decisione 13 novembre 2020, l’Ufficio AI ha statuito:

" (…)

Decidiamo pertanto:

A decorrere dall'01.11.2018, ovvero alla scadenza dell'anno

d'attesa (Art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), insorge il diritto ad una rendita intera

d'invalidità con grado Al del 100% in favore del Signor RI 1.

A far capo dall'01.04.2019 la prestazione viene ridotta ad un

quarto di rendita d'invalidità con nuovo grado Al del 40%, erogata per un

periodo [imitato al 31.05.2019.

Esito degli accertamenti:

La domanda di prestazioni Al è stata presentata in data

08.05.2018.

Dalla disamina degli atti acquisiti a dossier in fase

d'istruttoria documentale, espletati i dovuti accertamenti, il 26.03.2019

l'Ufficio Al (DAI) ha trasmesso una proposta di decisione (annullata e

sostituita dalla presente) atta ad indicare il diritto a prestazioni Al.

In considerazione del nuovo referto presentato dal Dr. __________,

il Servizio Medico Regionale (SMR) ha ritenuto opportuno richiedere un parere

peritale esterno al __________ e le conclusioni sono state fatte proprie dal

SMR. l periodi e le percentuali d'incapacità lavorativa, da considerare come

riduzione di rendimento, risultano essere le seguenti:

Attività abituale, operaio agricolo/aiuto cucina:

100% dal 17.05.2017

0% dal 16.10.2017 - interruzione anno d'attesa (Art. 29ter

LAI)

100% dal 22.11.2017-prima valutazione

30% dal 20.02.2019 - seconda valutazione

Attività adeguata allo stato di salute:

100% dal 17.05.2017

0% dal 16.10.2017 - interruzione anno d'attesa (Art. 29ter LAI

100% dal 22.11.2017

50% dal 03.12.2018 - prima valutazione

20% dal 20.02.2019 - seconda valutazione

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta all’Alta Corte

federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006

nella causa S., D 75/03, e del 5

settembre 2006 nella causa P., l 222/04). Sempre in base alla

giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella

misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso

di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l’assicurato potrebbe

percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla

salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF

126 V 75).

Determinazione del Reddito da valido (Rh)

In considerazione dei nuovi elementi economici statistici a

disposizione dell'UAI, adoperando la medesima procedura d'aggiornamento del

dato 2013, riportato nell'estratto del Conto Individuale (C. l.) al 2018, il

Reddito da valido (Rh) viene stabilito a CHF 53'420.24.

Determinazione del Reddito da invalido (Ri)

In base alla capacità lavorativa del 50% in attività adeguate,

presente da dicembre 2018, il Signor RI 1 avrebbe invece potuto conseguire CHF

32'012.07 (tabelle RSS, valori federali, settore maschile, riduzione

complessiva del 5%).

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR) - capacità

lavorativa 50%:

Confronto dei redditi:

Reddito da valido CHF 53'420.24

Reddito da invalido CHF 32'012.07

Perdita di guadagno CHF 21'408.17 = Grado d'invalidità 40%

Determinazione del Reddito da invalido (Ri)

In base alla capacità lavorativa dell'80% in attività adeguate,

certificata da febbraio 2019, egli avrebbe invece potuto percepire CHF

51'219.31 (tabelle RSS, valori federali, settore maschile, riduzione

complessiva del 5%).

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR) - capacità

lavorativa 80%:

Confronto dei redditi:

Reddito da valido CHF 53'420.24

Reddito da invalido CHF 51'219.31

Perdita di guadagno CHF 2'200.93 = Grado d'invalidità 4%

In base alla situazione fin qui descritta, a decorrere

dall'01.11.2018 (termine anno d'attesa - Art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), viene

riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità con grado Al del

100% in favore del Signor RI 1.

In riferimento all'Art. 88a cpv. 1 lett. b LAI, la sopra citata

prestazione viene ridotta ad un quarto di rendita d'invalidità con nuovo grado

Al del 40% dall'01.04.2019, erogata limitatamente al 31.05.2019.

Reintegrazione

Dal rapporto redatto da una consulente del Servizio Integrazione

Professionale (SIP), si evince che non ci sono i presupposti per l'applicazione

di misure reintegrative atte a migliorare la

capacità di guadagno residua. Previa richiesta scritta, l'Ufficio

Al (DAI) resta disposizione per valutare un sostegno al collocamento.

Osservazioni al progetto di decisione del 23.06.2020

Contro la proposta di decisione Al è stata presentata una

contestazione, supportata da nuova documentazione medica.

Dalla disamina dei nuovi elementi, l'Ufficio Al (UAI) ha potuto

determinare che non siamo in presenza di una nuova diagnosi o di una nuova

sintomatologia, ma piuttosto di una diversa valutazione dei medici curanti,

rispetto agli accertamenti espletati dall'UAI.

Quanto indicato nel progetto di decisione del 23.06.2020 trova

conferma:

a decorrere dall’1.11.2018 (termine anno d'attesa - Art. 28 cpv. 1

lett. b LAI), viene riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità

con grado Al del 100% in favore del Signor RI 1.

In riferimento all'Art. 88a cpv. 1 lett. b LAI, la sopra citata

prestazione viene ridotta ad un quarto di rendita d'invalidità con nuovo grado

Al del 40% dall'01.04.2019, erogata limitatamente al 31.05.2019.

Previa richiesta scritta, l'Ufficio Al (DAI) resta disposizione

per valutare un sostegno al collocamento.” (doc. B)

Il ricorrente insorge in

questa sede ritenendo che la sua situazione valetudinaria non sia stata

adeguatamente valutata, sulla base anche di nuova documentazione medica.

2.6. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). Va poi evidenziato che

in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi chiarimenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7. Ritornando al caso concreto,

dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato

a verificare se lo stato di salute dell’interessato sia stato accuratamente

vagliato prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per

mettere in dubbio le valutazioni fatte eseguire dall’amministrazione, e in

particolare da un lato il rapporto del SMR del 3 dicembre 2018 e dall’altro la

perizia del __________ del 22 aprile 2020, quest’ultima essendo da considerare

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando precedente. Questo per i motivi che seguono.

2.7.1. Come

anticipato al consid. 2.5, l’amministrazione, al fine di chiarire la situazione

dell’assicurato, vittima di diversi infortuni tra il giugno 2016 e il novembre 2017

ad entrambe le ginocchia, è stato visitato dal dr. __________ del SMR, il

quale, nel rapporto del 3 dicembre 2018, ha posto le diagnosi di “Gonalgia

bilaterale dx > sin, Coxalgia dx > sin, Dolori brucianti al piede destro

in piedi piatti bilaterale, Periartropatia omero-scapolare bilaterale lieve,

St. d. lombalgia inizio novembre 2018, Formicolii delle due mani, Dispnea di

forza NYHA II-III, Ipertensione arteriosa, Obesità”. Dopo aver esposto

accuratamente l’anamnesi e la descrizione dei disturbi soggettivi ed effettuata

un’accurata visita clinica, ha concluso ammettendo un’inabilità completa dal 17

maggio al 15 ottobre 2017 e nuovamente dal 22 novembre 2017, con una ripresa

della capacità del 50% dal 3 dicembre 2018 in attività leggere adeguate, ossia

rispettose delle limitazioni poste. Quali limiti funzionali e di carico da

osservare ha indicato un carico massimo di 10 kg, la necessità di pause

supplementari, di non restare seduto più di un'ora, non inclinarsi in avanti,

né in posizione seduta o eretta, non potendo camminare più di 15 minuti e

dovendo evitare di camminare su terreno accidentato, di fare le scale,

accovacciarsi e inginocchiarsi oltre che lavori con le braccia sopra la testa;

cfr. doc. AI pag. 72).

Tali

conclusioni, tratte dal SMR sulla base di un esame eseguito in modo

approfondito, e ben motivate, appaiono condivisibili.

2.7.2. Presa

visione del rapporto del dr. __________, psichiatra curante, del 27 marzo 2019

(doc. AI pag. 102), il medico SMR ha ritenuto nondimeno opportuno ordinare

l’esecuzione di una perizia multidisciplinare affidata al __________. Nel

rapporto peritale del 22 aprile 2020 risulta che i periti hanno considerato

tutta la documentazione medica agli atti, incluse approfondite indagini

cliniche e radiologiche, e hanno precisato debitamente le ragioni per le quali al

momento della perizia l’assicurato andava considerato inabile nella misura del 30%

nell’attività abituale e del 20% in attività leggere adeguate. Tale conclusione

va condivisa.

In effetti, i periti del __________

hanno dapprima ricordato che l’assicurato, attivo dal 1999 in Ticino svolgendo

diverse attività (aiuto magazziniere, aiuto cucina, barista-cameriere,

collaboratore nel servizio di sicurezza, muratore/aiuto giardiniere, operaio,

venditore/magazziniere, ausiliario di pulizia, operaio presso una pollicoltura,

aiuto cucina), aveva subito un primo infortunio nel maggio 2017 al ginocchio,

alla gamba e alla caviglia destri, un secondo nel novembre 2017 (caduta con

contusione delle ginocchia), a seguito del quale non aveva più ripreso alcuna

attività lavorativa. I periti hanno riferito che l’assicurato lamentava sempre dolori

al ginocchio destro con irradiazione fino alla coscia laterale e fino al piede,

dolori al ginocchio sinistro in zona anteriore, bruciori al piede destro in

zona metatarsale IV-V, oltre a dolori a livello dell’anca e del piede destri,

della colonna lombare, della spalla destra, mancanza di forza nell'arto

superiore sinistro, con formicolii nelle dita, oltre ad un certo nervosismo e

mancanza di fiato effettuando degli sforzi fisici. Dal punto di vista psichico,

egli risultava in cura dal febbraio 2019 per un quadro depressivo, attualmente

in trattamento.

Innanzitutto l’assicurato

è stato valutato sul piano internistico dal dr. __________, internista, il

quale, esaminati accuratamente gli atti e gli esami di laboratorio, ha escluso la

presenza di affezioni internistiche con effetto sulla capacità lavorativa.

Per

quanto riguarda la valutazione reumatologica, la stessa è stata affidata

al dr. __________, il quale, nel rapporto al __________ del 15 ottobre 2019, dopo

aver descritto l'anamnesi, lo stato clinico e la documentazione radiografica,

ha posto le diagnosi invalidanti menzionate sopra (cfr. consid. 2.5), oltre a

quelle senza ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome

lombovertebrale e un neuroma di Morton al piede destro. Secondo lo specialista

queste patologie comportavano delle limitazioni in attività particolarmente

pesanti, in cui l'assicurato debba alzare dei pesi ripetutamente superiori ai

15-20 kg, o mantenere posizioni statiche prolungate sia in piedi che seduto,

per lavori con ripetuti movimenti di flessione-rotazione del tronco o in

posizioni non ergonomiche per la colonna vertebrale, nell'inginocchiarsi

ripetutamente, nel rimanere per lungo tempo inginocchiato, nel salire e scendere

scale a pioli ripetutamente. Per quanto riguardava la spalla sinistra vi era

inoltre una limitazione in attività da svolgere tenendo le braccia alzate sopra

l'orizzontale per un lungo periodo o in movimenti continui di elevazione e

abduzione. Sulla base di queste constatazioni il consulente del __________ ha valutato

un grado di capacità lavorativa dell'80% nelle attività da ultimo svolte e del 100%

in un'attività adeguata allo stato di salute e come casalingo. In un

complemento del 17 marzo 2020 riferito a documentazione trasmessa (fra gli

altri un certificato del dr. __________ del 5 dicembre 2019) il perito ha

confermato tali conclusioni (doc. AI pag. 202).

A

tale approfondita e dettagliata valutazione, che non ha trascurato alcun

aspetto di rilievo e valutato tutti i reperti agli atti, sulla base di

un’accurata visita clinica e gli esami del caso, e che condivide nella sostanza

le diagnosi poste e le limitazioni funzionali descritte dal SMR nel rapporto di

visita del 3 dicembre 2018, questo Tribunale non ha motivo di non aderire.

Per

quanto riguarda la problematica pneumologica, l'assicurato è stato valutato dal dr. __________, specialista in pneumologia,

il quale, dopo aver descritto l'anamnesi, lo stato clinico e il referto

dell’esame di funzionalità respiratoria completo, è giunto alla conclusione che

non si poteva confermare alcuna affezione respiratoria. La dispnea da sforzo

descritta era in effetti da ricondurre all'obesità, associata anche ad una diminuita

resistenza allo sforzo dovuta alla relativa immobilità. Sulla base di queste constatazioni

il consulente ha escluso una limitazione della capacità lavorativa sia

nell'attività da ultimo esercitata che in altre attività e anche come casalingo.

Anche

tale valutazione appare approfondita e condivisibile.

Dal punto di vista psichiatrico,

l’assicurato è stato peritato dal dr. Passoni, il quale, effettuate due

valutazioni cliniche, dopo aver descritto l’anamnesi e le constatazioni

obiettive sul piano psicopatologico e gli atti medici a disposizione, come pure

l'esame clinico secondo AMDP System, ha posto la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di “Sindrome da disadattamento reazione mista

ansioso depressiva (ICD-10; F 43.22 )”. Dopo aver ricordato che

l’assicurato era in cura specialistica e che la stessa si era svolta in

conformità al quadro clinico presentato, consentendo di contenere la

sintomatologia più acuta, ha rilevato come permanesse una sintomatologia

ansioso-depressiva con atteggiamento passivo remissivo, ritenendo dunque

importante il proseguimento di una presa a carico psichiatrica integrata e

prolungata. Secondo lo specialista, “il corteo sintomatologico, ascrivibile

alla diagnosi descritta, interferisce sulle prestazioni lavorative, sulla

capacità di sopportare lo stress e sui tempi di recupero, sulla costanza degli

obiettivi da perseguire e sulla capacità di tradurre in atto in propri

propositi con riduzione della caricabilità psichica e della resistenza, con

un'incapacità lavorativa nella misura del 20% sia nell'attività da ultimo

svolta, che in altre attività”.

Anche a tale valutazione,

tratta sulla base di un approfondito esame clinico, che non ha tralasciato

alcun elemento di rilievo, si deve aderire senza riserve. Il dr. __________,

infatti, chiamato a stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, dopo averlo

visitato, eseguiti gli esami più appropriati e studiata la documentazione agli

atti, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto

alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti

dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata

in DTF 141 V 281 ed estesa con una sentenza del 30 novembre 2017 a tutte le

malattie psichiche (cfr. DTF 143 V 409).

Tali

conclusioni, frutto di un attento ed approfondito esame del caso, appaiono

convincenti, segnatamente in assenza di certificazioni che possano in qualche

modo descrivere una differente situazione valetudinaria o un diverso

apprezzamento.

Alla luce di tali

dettagliati consulti specialistici, il __________ ha, come anticipato, posto le

diagnosi menzionate al consid. 2.5, effettuato una valutazione globale e quindi

ritenuto invalidanti le succitate affezioni reumatologiche (in misura del 20%

nelle attività svolte, dello 0% in attività leggere adeguate e come casalingo)

e psichiatriche (inabilità nella misura del 20% in ogni attività, dello 0% come

casalingo). Ritenendo le singole incapacità lavorative non cumulabili, ma

integrabili, “in quanto le patologie che causano una diminuzione della capacità

lavorativa comportano delle limitazioni funzionali, di rendimento e di carico

che in buona parte si sovrappongono”, ha quindi valutato la capacità

lavorativa globale nella misura del 70%, intesa come riduzione del rendimento

sull’arco di un’intera giornata lavorativa, nelle attività da ultimo svolte, e

dell’80% in attività adatte, sempre intesa come riduzione del rendimento. In

merito all’evoluzione della capacità lavorativa, ha concluso:

" L'A. era

stato sottoposto a una visita medica presso il Servizio Medico Regionale dell'Ufficio

Al, nel cui rapporto del 3.12.2018 la capacità lavorativa era stata valutata

nella maniera seguente: nell’attività abituale capacità lavorativa 0% dal 17.5.2017,

100% dal 16.10.2017, 0% dal 22.11.2017, mentre in un'attività adeguata capacità

lavorativa 0% dal 17.5.2017, 100% dal 16.10.2017, 0% dal 22.11.2017, 50% dal

3.12.2018. Sulla base di quanto descritto dai nostri consulenti si ritiene che

la valutazione della capacità lavorativa scaturita nella presente perizia (70%

nell’attività da ultimo svolta e 80% in un'attività adeguata) vale da febbraio

2019 (inizio della presa in carico psichiatrica) fino ad oggi e continua.”

E sulle ripercussioni funzionali:

" Per quanto

riguarda le patologie in ambito reumatologico, secondo il nostro consulente l'A.

è limitato in attività particolarmente pesanti, in cui deve alzare dei pesi

ripetutamente superiore ai 15-20 kg, è limitato nel mantenere posizioni

statiche prolungate sia in piedi che seduto e in attività con ripetuti

movimenti di flessione-rotazione del tronco con posizioni non ergonomiche per

la colonna vertebrale, è limitato nell'inginocchiarsi ripetutamente, nel

rimanere per lungo tempo inginocchiato, nel salire e scendere scale a pioli

ripetutamente e rapidamente. Per quanto riguarda la spalla sin. vi è una

limitazione in attività da svolgere tenendo le braccia alzate sopra

l'orizzontate per un lungo periodo o in movimenti continui di elevazione e

abduzione della spalla sin. e di rotazione, è limitato anche nel fare forza

contro resistenza con il braccio sin. Secondo il nostro consulente in reumatologia

un'attività lavorativa adeguata, che tenga in considerazione le limitazioni funzionali

descritte è esigibile con una capacità lavorativa piena.

Dal punto di vista pneumologico il nostro consulente valuta una

capacità lavorativa piena sia nell'attività da ultimo esercitata che in altre

attività fisicamente da leggere a pesanti, senza limitazioni dal punto di vista

respiratorio. Dal punto di vista psichiatrico la sintomatologia ascrivibile

aita diagnosi descritta interferisce sulla prestazione lavorativa, sulla

capacità di sopportare lo stress e sui tempi di recupero, sulla costanza degli

obiettivi da perseguire e sulla capacità di tradurre in atto i propri

propositi, con riduzione della caricabilità psichica e della resistenza, che

comporta un'incapacità lavorativa nella misura del 20% in qualunque attività

lucrativa.

A prescindere dalle valutazioni allegate in ambito reumatologico,

pneumologico e psichiatrico, le altre diagnosi internistiche non comportano una

limitazione della capacità lavorativa (come anche descritto dal consulto in

reumatologia, sono da evitare attività lavorative fisicamente particolarmente

pesanti.” (doc. AI pag. 177)

Queste

conclusioni sono state fatte proprie dal medico SMR nel rapporto del 27 aprile

2020, nel quale, ammesse le diagnosi poste dal __________ e le relative limitazioni

funzionali descritte dalla perizia, ha concluso ammettendo un’inabilità

lavorativa in ogni attività dal 17 maggio 2017, dello 0% dal 16 ottobre 2017,

del 100% dal 22 novembre 2017, con ripresa dell’abilità del 50% solo in

attività adeguate dal 3 dicembre 2018, ritenuto che dal 20 febbraio 2019, come

da conclusioni del __________, l’assicurato era abile nella misura del 70%

nell’attività abituale e dell’80% in attività adeguate (doc. AI pag. 251).

Mediante rapporto del 2

settembre 2020 sempre il dr. __________ del SMR ha confermato queste conclusioni

anche dopo aver preso visione della documentazione prodotta in fase di osservazioni

al progetto di decisione del 23 giugno 2020 (doc. AI pag. 250 e 287). In tale rapporto

il SMR si è in particolare espresso in merito alla differente valutazione dell’esigibilità

Considerandi

lavorativa espressa dal dr. __________, psichiatra curante (il quale, nello

scritto dell’11 agosto 2020, aveva riferito di seguire dal febbraio 2019 il

paziente, che aveva avuto un miglioramento dopo la presa a carico integrata, ma

aveva fatto registrare un peggioramento da circa un anno della sintomatologia

somatica dolorosa con intensificazione dei dolori e di conseguenza anche della

problematica psichiatrica, con le diagnosi di episodio depressivo di media

gravità e sindrome somatoforme da dolore persistente e un’abilità lavorativa

che “difficilmente potrà risultare essere globalmente superiore al 25%”;

cfr. doc. AI pag. 281) e dal dr. __________, ortopedico

(il quale il 21 agosto 2020 aveva riferito di avere in cura l’assicurato dal

2016.

a seguito dell’infortunio al ginocchio sinistro, in un quadro in cui

l’assicurato lamentava costante dolorabilità al ginocchio destro, con “leggero

stiramento del legamento crociato anteriore associato ad una sindrome della

bandelletta ilio-tibiale e minima borsite, sotto-rotulea ed un quadro di offite”

e al ginocchio sinistro con “pregressa rottura e degenerazione del fascicolo

laterale del legamento crociato anteriore e modesta degenerazione del menisco laterale

in un quadro comunque di paziente obeso”, riferendo di un quadro clinico

praticamente stabile, con insorgenza di dolori ad entrambe le spalle dalla metà

dell'anno 2019 in un quadro di importante contrattura della muscolatura

periacetabolare a destra, e a sinistra un quadro di conflitto sottoacromiale

e una tendinosi del capolungo del bicipite brachiale ed una entesopatia del

tendine sovraspinoso. A suo avviso l’assicurato era ancora inabile in

misura completa ritenuto che “dal punto di vista della prognosi lavorativa

(…) nel medio-lungo termine difficilmente la capacità lavorativa potrà risultare

essere globalmente superiore ad un 25%”; doc. AI pag. 283).

In proposito il dr. __________

del SMR ha concluso che “confrontando le indicazioni dei due medici

curanti con le costatazioni dei periti non si evince una diagnosi nuova od una

sintomatologia nuova. Si tratta d'una diversa valutazione da parte dei medici

curanti. Il RAF del 27.04.2020 rimane invariato” (annotazione del 2

settembre 2020, doc. AI pag. 287).

Deve pure essere osservato

che per quanto specificatamente concerne la certificazione del dr. __________,

la stessa è pure stata sottoposta al __________, il quale, nel complemento del

17.

febbraio 2021, sulla base della valutazione del dr. __________ del 28

gennaio 2021 (il quale ha affermato che “da quanto letto, non ho

riscontrato indicazioni per delle modifiche sostanziali e direzionati dello

stato di salute dell'assicurato, che portino quindi ad una rivalutazione della

mia valutazione antecedentemente eseguita nell'ambito peritale del 15.10.2019.

A distanza ormai di più di un anno da quella valutazione peritale, penso si

debba giungere ad una conclusione, eventualmente se del caso, rassicurato potrà

poi inoltrare una richiesta di peggioramento delle condizioni di salute”,

doc. VIII/4), ha condiviso la conclusione del SMR nel senso che la nuova

documentazione non apportava elementi tali da modificare le conclusioni della

perizia __________ del 22 aprile 2020 (doc. VIII/4).

Infine, sia pure ancora

osservato che le conclusioni della perizia __________ e del SMR sono, almeno

per quanto concerne l’esercizio di attività leggere adeguate, condivise anche dal

dr. __________, chirurgo ortopedico, nella perizia allestita il 19 maggio 2020

per conto della __________. In tale rapporto peritale (di 14 pagine),

effettuati visite cliniche e accertamenti diagnostici, confermate la diagnosi

di gonalgia ad entrambe le ginocchia oltre a sindrome vertebrale/spondilogena

lombare, il perito ha condiviso la conclusione di inabilità lavorativa nella

precedente attività posta dal dr. __________, ma ha concluso che in attività

leggere adatte egli fosse abile in misura completa, specificando che doveva

trattarsi di “attività leggere, prevalentemente sedentarie, con possibilità

di libera scelta o per lo meno di cambiamento regolare della posizione degli

arti inferitori al di sotto del piano di lavoro, senza necessità di gestione di

una pedaliera, che non richiedono delle sollecitazioni di carico in flessione

prolungate, frequenti o ripetute, che non comportano degli spostamenti su delle

scale anche munite di gradini comodi, oppure su terreni declivi, in particolare

in discesa” (doc. AI pag. 422). Lo specialista ha quindi evidenziato di

fatto un miglioramento rispetto alla precedente valutazione da lui eseguita il

21.

marzo 2018 con la quale aveva concluso per un’inabilità lavorativa completa

in ogni attività (doc. AI pag. 363). Se è vero, come adduce il ricorrente, che

da questa valutazione il dr. __________ aveva escluso la sindrome

lombovertebrale e spondilogena e quella psichiatrica, va osservato che tale

circostanza non modifica le predette conclusioni. In effetti, va rilevato che

in ogni modo, la valutazione del __________ (condivisa dal SMR nel rapporto del

27.

aprile 2020, doc. AI pag. 250), non aveva attribuito valenza invalidante alle

citate affezioni alla schiena (doc. AI pag. 164). Quanto all’affezione

psichiatrica, come dianzi esposto, alla stessa il __________ ha riconosciuto una

valenza invalidante del 20%, ragione per cui anche volendo per ipotesi dedurre

tale limitazione dall’abilità lavorativa in attività adeguate stimata dal dr. __________,

si otterrebbe comunque un’abilità residua dell’80%, come concluso dal __________.

2.7.3

A

tali ben motivate conclusioni si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato

nel prosieguo, le stesse non sono state smentite da altra documentazione

medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle

patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia __________

e entro la data della decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino alla

resa del provvedimento contestato (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

Dalle ben motivate

conclusioni della perizia __________ e del medico SMR non è in effetti

possibile scostarsi sulla base delle due certificazioni prodotte con il ricorso.

In particolare, l’11dicembre 2020 il dr. __________ ha fatto valere quanto

segue:

" (…) Come

sicuramente a lei già ben noto, il signor RI 1, aveva subito un infortunio sul

lavoro circa quattro anni or sono, mentre installava un impianto di smaltimento

delle acque luride in un allevamento di polli, venendo investito da un escavatore

e subendo un trauma ad entrambe le ginocchia. Successivamente, nel novembre

2017, subiva un secondo infortunio, sempre sul lavoro, con un ulteriore trauma

anche alle ginocchia.

All’epoca della mia presa a carico, nel febbraio del 2019, il

paziente presentava un quadro depressivo di media gravità (ICD10: F 32.1), con

riduzione del tono dell’umore e degli interessi, nonché del piacere nel fare le

cose. Oltre al sensibile caio timico, il paziente presentava difficoltà del

sonno, con risvegli precoci la mattina, inoltre, egli accusava stanchezza, mancanza

di energie, scarsa stima di sé e sensazione di fallimento, nonché irritabilità,

irrequietezza e stati d'agitazione. In data 04.11.2019, dopo valutazione

peritale svolta nel mese di ottobre 2019 nell'ambito di una domanda di

invalidità, il Dr. __________ poneva la diagnosi di "sindrome da

disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva" (ICD10:F43.22). In un

mio rapporto del 11.08.20, rilevavo come nell'ultimo anno Si fosse assistito ad

un peggioramento della sintomatologia dolorosa, estesa principalmente al

rachide ed alle zone dorsali, nonché al cingolo scapolare, soprattutto a

sinistra. Questa sintomatologia trovava un non sufficiente riscontro dal punto

di vista dei dati obiettivabili, come in parte riscontrato anche in sede

peritale.

Il paziente lamenta inoltre il persistere di difficoltà di

attenzione e di concentrazione, stati di tensione e di facile irritabilità,

episodi occasionali di derealizzazione. Rilevavo anche un netto peggioramento

da un punto di vista clinico, con intensificazione dei dolori, divenuti

particolarmente penosi ed invalidanti per il paziente, tanto da limitarlo anche

nello svolgimento delle proprie attività quotidiane. In particolare, ii

paziente riferisce di non riuscire a mantenere la medesima posizione per un

periodo anche breve, dovendo di frequente alzarsi da seduto, o faticando a

rimanere in piedi per un periodo prolungato, dovendo quindi cambiare

continuamente posizione. Inoltre, egli riferisce di essere limitato nel

camminare; non riuscendo a percorrere che brevi distanze, e nel piegarsi.

Sempre nel mio rapporto del 11.08.20, oltre all'esacerbazione della

sintomatologia depressiva, ponevo diagnosi di "sindrome somatoforme da

dolore persistente" (ICD10: F 45.4).

Il paziente presenta a tutt'oggi una sintomatologia dolorosa, con

limitazioni funzionali tali da non permettergli una seppur parziale ripresa

dell'attività lavorativa. Secondo la classificazione internazionale ICD10, fra

i criteri di esclusione si legge che "in una sindrome da disadattamento

con una sintomatologia depressiva, la durata dei sintomi raramente si prolunga

oltre i sei mesi, tranne che per reazioni depressive prolungate"

(ICD10:F43.21). In ogni caso, l'entità della sintomatologia ed il numero dei

sintomi presentati dal signor RI 1 depongono per un'esacerbazione del quadro

depressivo, come da diagnosi del febbraio 2019.” (doc. C)

Questa certificazione

(unitamente a quella, già menzionata sopra, del dr. __________ del 21 agosto

2020.

prodotta in fase di osservazioni al progetto di decisione) è stata come da

prassi sottoposta al __________, il quale ha interpellato i periti in psichiatria

e in reumatologia e con complemento peritale del 17 febbraio 2021 ha concluso

che la documentazione non apportava elementi idonei a modificare le conclusioni

della perizia del 22 aprile 2020, ritenuto che il dr. __________, analizzato lo

scritto del dr. __________, nel suo rapporto del 28 gennaio 2021 ha affermato che

“le nuove informazioni pervenute non consentono di modificare le conclusioni

della mia valutazione contenute nella perizia di aprile 2020” (doc.

VIII/4).

Tali

allegazioni del __________, ben motivate ed espresse dagli specialisti che

avevano già accuratamente valutato l’assicurato, che prendono posizione sulle affermazioni,

da un lato, dell’ortopedico curante (e che su quest’aspetto erano state

integralmente condivise anche dal SMR; cfr. Annotazione 2 settembre 2020, doc.

AI pag. 287), e, dall’altro, dello psichiatra curante, appaiono convincenti e

meritano di essere confermate.

Sia peraltro osservato che

le affermazioni dello psichiatra curante di cui alla certificazione dell’11

agosto 2020 (riprese in quella dell’11 dicembre 2020) sottolineano l’intervento

di un peggioramento “nell’ultimo anno”. Ora, tale peggioramento sarebbe

quindi da situare nei primi mesi dell’anno 2020 ed è di conseguenza stato adeguatamente

considerato nella perizia __________ del 22 aprile 2020, ove in effetti si

rilevi che la descrizione dei disturbi soggettivi riportata dal __________

sulla base delle dichiarazioni dell’assicurato riferiva già di una situazione

analoga a quella descritta dal dr. __________ nelle sue certificazioni, con la

presenza di sintomi dolorosi particolarmente limitanti (a livello delle

ginocchia, con accentuazione soprattutto sotto sforzo, con irradiazione fino

alla coscia laterale, dolori a livello dell'anca e del piede destri, dolori a

livello della colonna lombare e di entrambe le spalle, con dispnea da sforzo;

doc. AI pag. 159).

del resto il “sommario consultazioni”, allestito il 1. marzo 2021 dal dr.

__________ dello __________, permette di concludere altrimenti. Tale rapporto,

nel quale vengono poste le diagnosi di “Sindrome lomboradicolare

destra: - Osteocondrosi L5-S1 con moderata stenosi foraminale bilaterale; -

Discopatia L3-4 con ernia paramediana sinistra e stenosi centrale”, è stato

sottoposto al dr. Cortesi del SMR, il quale, con annotazione del 11 marzo 2021,

si è così espresso:

" (…)

Sommario consultazioni Dr. __________, ortopedico __________

(…)

01.03.2021

Il paziente non ha potuto eseguire la fisioterapia per uno state

influenzale che è perdurato. Ha introdotto una terapia con Olfen che ha portato

a beneficio. Non è indicato un trattamento invasivo o chirurgico ma la cura

deve essere mantenuta conservativa o con l'aiuto di infiltrazioni. Al momento

l'ortopedico non ha previsto un controllo.

15.01.2021

Controllo post-infiltrativo, proposta di iniziare un ciclo di

fisioterapia.

19.11.2020

RM lombare: Data esame: 19.11.2020.

Allineamento: mantenuto. Discopatia: L3-4 con lesione anulus

fìbrosus.

Osteocondrosi: no. Stenosi

centrale: no. Conflitto radicolare: ernia paramedianalaterale

destra L5-S1. Spondilartrosi: no.

Non deficit neurologici.

07.10.2020

Il paziente presenta un dolore paralombare e irradiante nella

gamba destra in corrispondenza di dermatomi a L3 e L4. La descrizione potrebbe

essere in linea con la stenosi L3-4, anche se non descrive sintomi da

claudicatio spinale. Ho richiesto una nuova RM e informerò il paziente su un

possibile trattamento infiltrativo, probabilmente epidurale.

RM lombare: Data esame: 05.12.2019. Allineamento: mantenuto.

Discopatia: L3-4 con ernia paramediana sinistra e L5-S1. Osteocondrosi: L5

limitante inferiore, livello/grado (Medio): II.

Stenosi centrale: L3-4. Grado (Schizas): C. Conflitto radicolare:

stenosi recessuale L3-4 sinistra. Spondilartrosi: no.

Valutazione:

Il referto della risonanza magnetica con data 05.12.2019 è stato

valutato da parte del perito Dr. __________, reumatologo in data 17.03.2020.

Nessuno dei referti delle visite effettuate porta dei nuovi dati

clinici.

Il RAF del 27.04.2020 rimane invariato.” (doc. XII/1)

Anche tale presa di

posizione appare convincente e il ricorrente non adduce motivi che potrebbero

permettere di dipartirsi da tali conclusioni.

In questa sede egli ribadisce

in effetti la contestazione della valutazione medica operata, esprimendo tuttavia

in definitiva un dissenso puramente soggettivo, sostenendo che gli dovrebbe

essere riconosciuta un’inabilità lavorativa maggiore, ma non apporta elementi

sufficienti e atti a corroborare le sue allegazioni o a quantomeno mettere in

dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI.

Non produce in particolare

alcun nuovo documento o presa di posizione dei medici curanti in merito alle

approfondite valutazioni e conclusioni espresse dal __________ nelle sue prese

di posizione, e non adduce elementi nuovi che permettano di considerare quantomeno

ipotizzabile una modifica della situazione rispetto alla valutazione del __________

e del SMR intervenuta entro la decisione contestata del 13 novembre 2020 (la quale, come detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220

consid. 3.1.1) o un diverso apprezzamento della capacità lavorativa.

Contrariamente a quanto

vorrebbe addurre il ricorrente non permette di concludere diversamente il fatto

che mentre in occasione della valutazione del SMR del 3 dicembre 2018 egli era

stato considerato inabile completamente dal 22 novembre 2017 nell’attività abituale

e nella misura del 50% dal 3 dicembre 2018 in un’attività leggera adeguata, il __________,

nella valutazione del 22 aprile 2020, aveva concluso che dal febbraio 2019

l’assicurato andava considerato abile nella misura del 70% nelle attività

precedentemente svolte e dell’80% in attività adeguate.

Ora, a prescindere dal

fatto che la valutazione del __________ è stata eseguita un anno e mezzo dopo

quella del SMR e tiene conto quindi dell’evoluzione favorevole intervenuta e

delle terapie intraprese nel frattempo, nella forma di fisioterapia e infiltrazioni,

la conclusione di abilità lavorativa dell’80% in attività adeguate è pure

stata sostanzialmente confermata anche dal dr. __________ nella già citata

perizia del 19 maggio 2020 (e quindi in epoca prossima a quella di esecuzione

della perizia __________), nella quale egli ha addirittura concluso per

un’abilità del 100% (doc. AI pag. 413). Decisivo appare inoltre il fatto che le

conclusioni del __________, che hanno in ogni modo, per quanto riguarda il

periodo precedente il febbraio 2019, confermato la validità di quelle del SMR

del 3 dicembre 2018 (doc. AI pag. 258), sono pure state avallate, dopo attenta

e completa valutazione, anche dal medesimo dr. Cortesi del SMR nel rapporto del

27.

aprile 2020, completato il 22 giugno 2020 (doc. AI pag. 250, 258). E questo

senza considerare che il __________ ha eseguito la sua valutazione sulla base

di un approfondito esame delle condizioni dell’assicurato che si è avvalso

della competente valutazione di quattro specialisti nelle varie discipline

interessate e ha quindi proceduto ad una valutazione consensuale tra gli stessi

prima di formulare le conclusioni peritali che hanno tenuto conto della

globalità delle affezioni di cui l’assicurato è portatore (doc. AI pag. 180).

Alla luce di quanto

precede e del fatto che l’assicurato non ha fornito elementi che permettano di

farla apparire in qualche modo incompleta o errata, questo Tribunale deve

aderire senza riserve alla perizia del __________.

Ribadite altresì le

considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle

certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.7; sia pure evidenziato che il TF,

nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto

che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza

per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125

V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede

che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso

dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il

paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo

esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a

pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia

che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017,

consid. 4.2)) le certificazioni del dr. __________, del dr. __________ e

del dr. __________ non consentono di dipartirsi dalle conclusioni del __________

e del SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.

All’assicurato va del

resto ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in

particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Così stanti le cose,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II

425.

consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V 465). La domanda di effettuare nuovi accertamenti,

nella forma di una perizia giudiziaria, non può quindi venir accolta.

Pertanto, visto quanto

sopra, ritenuta la perizia multidisciplinare del __________ del 22 aprile 2020

- la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti

dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6) e alla quale va quindi attribuita piena

forza probante -, e il complemento del 17 febbraio 2021 e in particolare gli

affidabili pareri del medico SMR (cfr. in particolare il rapporto finale del 27

aprile 2020; sul valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al

consid. 2.6) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla

capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 13 novembre

2020.

(la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali,

cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che

l’assicurato, ammessa un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 17

maggio 2017 (primo infortunio), nulla dal 16 ottobre 2017, nuovamente totale

dal 22 novembre 2017 (secondo infortunio), dal 20 febbraio 2019 vada

considerato nuovamente abile al 70% nell’attività abituale e all’80% in

un’attività leggera adeguata, per la quale egli era pure abile in misura del

50% dal 3 dicembre 2018 al 9 febbraio 2019.

Le conclusioni

in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata vanno

quindi confermate.

Sia peraltro in questa

sede richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e

572). In proposito questo Tribunale non può fare a meno di ricordare che

il __________, sulla base del consulto reumatologico, ha osservato che, stante

un’obesità con BMI 41 kg/m2, “una riduzione del peso corporeo potrebbe

portare a un miglioramento delle condizioni fisiche in generale e anche ad un

miglioramento del quadro internistico” (doc. AI pag. 179). La necessità di

procedere, unitamente ad un’adeguata fisioterapia, ad una sensibile riduzione

del peso al fine di migliorare il quadro algico alle ginocchia è pure stata

sottolineata dal dr. __________, ortopedico della clinica __________,

nella certificazione del 25 giugno 2019 (“im Vordergrund steht jedoch eine

deutliche Gewichtsreduktion, sodass die Belastung auf das mediale und laterale

Kompartiment des Kniegelenks deutlich reduziert werden kann” (doc. AI

pag. 399).

2.8

Per quel che concerne

l’aspetto economico, per determinare il grado di invalidità l’Ufficio AI ha

proceduto al raffronto dei redditi, mediante il metodo ordinario (cfr. consid.

2.2), procedendo al relativo calcolo per quanto riguarda innanzitutto il mese

di dicembre 2018 (scadenza dell’anno di attesa), momento in cui l’assicurato

risultava abile al lavoro nella misura del 50% in attività leggere ed adeguate,

e quindi relativamente al febbraio 2019, momento a partire dal quale l’abilità

lavorativa in attività adeguate è aumentata all’80% (cfr. consid. 2.5). Il

calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

2.8.1

Secondo la giurisprudenza,

riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado

di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).

L’Alta

Corte ha stabilito che in difetto di indicazioni economiche concrete, sono

esclusivamente applicabili i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella

di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Nel caso in esame, per

quanto riguarda il reddito da valido l’amministrazione, in occasione della

prima definizione avvenuta contestualmente alla resa del primo progetto di

decisione del 26 marzo 2019 (poi annullato e sostituito dal successivo progetto

del 23 giugno 2020; doc. AI pag. 34), si è basata sulla valutazione del consulente

professionale del 6 dicembre 2018. Dalla stessa emerge che l’assicurato nel

corso degli anni aveva svolto numerose attività lavorative, da ultimo quale

aiuto cuoco e operaio agricolo presso una pollicoltura con un pensum al 50%.

Per la definizione del salario da valido l’amministrazione si è quindi riferita

al Conto Individuale dell’assicurato e si è quindi basata sul salario più

elevato da lui conseguito, ossia quello registrato nel 2013 pari a fr. 52'000.

Ha quindi aggiornato tale dato al 2016 e al 2018 ottenendo salari di fr. 52'952

rispettivamente fr. 53'420 (doc. AI pag. 81, 82 e 242).

Contrariamente a quanto

sostenuto dal ricorrente tale dato appare corretto, poiché non sono emersi né stati

resi verosimili elementi per considerare la presenza di un gap salariale.

Del resto, non si può non osservare

che anche volendo considerare, per ipotesi, quale reddito da valido un valore

statistico desunto dalla tabella RSS TA 1, il risultato non sarebbe più

favorevole per il ricorrente. In effetti, considerando come l’assicurato ha

eseguito molteplici diverse attività lavorative e da ultimo a tempo pieno è

stato attivo come aiuto cuoco (cfr. doc. AI pag. 83), il valore statistico

desunto dalla tabella RSS TA 1 per quanto concerne la categoria 55-56

(ristorazione), e, quindi, un salario per attività semplici e ripetitive,

settore maschile, anno 2016, riportato su un orario medio di lavoro settimanale

nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016 (cfr. STF I 203/03 del 21 luglio

2003), nel settore privato, corrisponde ad un salario lordo medio ipotetico

nazionale di fr. 49’935.-, inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio

1999), che aggiornato al 2017 conduce ad un importo di fr. 50'134 e al 2018 di fr.

50’376. Ora, tale dato risulta persino inferiore al dato ammesso

dall’amministrazione utilizzando l’importo più favorevole per l’assicurato dedotto

dal suo conto individuale, che va quindi confermato.

Tale reddito da valido non

differendo considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, e non essendo di conseguenza considerevolmente

inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 non può giustificare

il richiamato parallelismo dei redditi di paragone e questo a prescindere dall’esame

delle ulteriori condizioni che ancora andrebbero esaminate, segnatamente quella

per cui l’assicurato non deve essersi spontaneamente accontentato di percepire

un reddito considerevolmente inferiore alla media senza (STF 9C_1033/2008 e

9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5; cfr. ancora al consid. 2.7.2).

2.8.2

Per quel che concerne il

reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Inoltre, se una persona

assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di

paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da

valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito

oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da

valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente

la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid.

5.5).

Deve essere ancora

precisato che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level

Svizzera 2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna

nell’ottobre 2014), più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level

(NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il

ramo economico, il livello di competenze e il sesso ( cfr., in proposito, DTF

142.

V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), e relativa a personale

maschile in una professione semplice che presuppone qualifiche inferiori e

comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4) nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).

In concreto, applicando i

dati statistici emerge che il salario lordo mediamente percepito nel 2017 dagli

uomini per un'attività semplice e ripetitiva, riportato su un orario medio di

lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2017 (cfr. i

precitati riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata

tabella B9.2), nel settore privato, corrisponde ad un salario lordo medio

ipotetico nazionale da invalido di fr. 67'070.-, inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999). Aggiornato al 2018 tale importo ammonta a fr.

67'393.- (doc. AI pag. 246). Tali dati, fermo restando la corretta applicazione

dei dati salariali statistici dichiarati applicabili dal Tribunale federale, vanno

confermati.

In

applicazione della dianzi ricordata giurisprudenza, l’UAI ha quindi

applicato una riduzione del 5%, segnatamente per il fattore “attività

leggere”.

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71 con la

quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione; cfr. anche DTF 132 V 393 consid.

3.3), questa Corte ritiene che l’amministrazione non abbia abusato del proprio

potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la

riduzione in questione, l'UAI abbia debitamente tenuto conto degli effetti

legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, e non può di

conseguenza ammettere una decurtazione maggiore. La

deduzione ammessa tiene in effetti adeguatamente conto del fatto che le

limitazioni fisiche da osservare non sono oltremodo gravose.

Questo

Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione

dell’amministrazione, l’assicurato non avendo addotto motivi pertinenti che gli

permettano di sostituire il suo apprezzamento o altre circostanze personali che

potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico (DTF

137.

V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b).

Del resto,

come meglio s’illustrerà al consid. 2.8.3, anche volendo - per pura ipotesi di

lavoro - ammettere, come postulato dal ricorrente e come era stato effettuato

in occasione del primo progetto di decisione del 26 marzo 2019 (doc. AI pag.

98), una riduzione del 15% (7% per attività leggera e 8% per contingenze

particolari; cfr. ricorso, doc. I pag. 9), il risultato non cambierebbe.

2.8.3

Visto

quanto precede, l’amministrazione ha fissato il reddito da invalido per il

primo periodo di inabilità lavorativa, ossia nel 2018 dopo l’anno di attesa, stante

un’inabilità lavorativa in attività adeguate del 50%, in fr. 32’012.-- [67'393

– 50% di inabilità lavorativa e - 5% = 32’012].

Sulla

base di questo dato, ha quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr. 53’420

(cfr. consid. 2.8.1) con quello da invalido, ottenendo un grado d’invalidità

(pensionabile) del 40% (53’420

– 32’012 x 100 : 53’420).

Nell’ipotesi in cui si

volesse tener conto di una riduzione del 15%, come richiesto dal ricorrente, e

quindi raffrontare il reddito da valido di fr. 53’420 con uno da invalido di fr. 28’642 (67'393 – 50% di inabilità lavorativa e - 15% =

28’642), si otterrebbe un tasso d’invalidità del 46% che pure conferirebbe

il diritto ad un quarto di rendita.

Per quanto

riguarda invece i periodi d’inabilità del 20%

(dal 20 febbraio 2019 in poi), il reddito da invalido va fissato in fr. 51’219

[67’393 – 20% di inabilità lavorativa e - 5%].

Sulla

base di questo dato, l’amministrazione ha determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr. 53’420

(cfr. consid. 2.8.1) con quello da invalido, ottenendo un grado d’invalidità del

4% (53’420 – 51’219 x 100 : 53’420).

Anche in questo caso,

nell’ipotesi in cui si volesse tener conto di un’ulteriore riduzione del 10%

(deducendo il 15% da fr. 53’914 e ottenendo un reddito da invalido di fr. 45'827),

il grado di invalidità sarebbe del 14% (53’420 – 45'827 x 100 : 53’420), che pure non darebbe diritto ad alcuna

prestazione.

I gradi di

invalidità della decisione vanno quindi confermati.

2.9

Considerati quindi gli

accertati gradi di inabilità lavorativa in attività adeguate del 100% dal 17

maggio 2017 al 15 ottobre 2017 e nuovamente dal 22 novembre 2017 al 2 dicembre

2018, del 50% dal 3 dicembre 2018, con un conseguente grado di invalidità del

40% e del 4% per il periodo successivo al febbraio 2019 (cfr. al consid. 2.8.3),

a ragione la decisione contestata ha attribuito una rendita intera dal 1.

novembre 2018 (alla scadenza dell’anno di attesa giusta l’art. 28 cpv. 1 lett.

b LAI), un quarto di rendita dal 1. aprile 2019 (ossia tre mesi dall’accertato miglioramento

dal 3 dicembre 2018) sino al 31 maggio 2019 (ossia tre mesi dopo l’ulteriore miglioramento

situabile al febbraio 2019 con un conseguente grado di invalidità insufficiente

per il riconoscimento di prestazioni).

2.10

Ne consegue che la decisione

impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore sino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in

concreto (cfr. la Disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA), la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo

considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

2.11

L’assicurato nel suo gravame

ha formulato istanza d’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(cfr. art. 61 lett. f LPGA, art. 28 cpv. 2 Lptca; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella presente fattispecie

non è soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente

sommario, nel caso in esame, sulla base degli atti all’inserto le prospettive

di esito favorevole apparivano considerevolmente minori dei rischi di perdere

la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi per

i quali l’amministrazione ha concesso la rendita solo per un periodo limitato e

nel suo ricorso l’assicurato non ha in sostanza fatto altro che rimandare alla documentazione

medica prodotta in fase di osservazioni al progetto di decisione e già

accuratamente valutata dal SMR nel rapporto del 2 settembre 2020, e in sostanza

ribadire quanto già fatto valere nel corso della procedura amministrativa. Tali

argomentazioni, così come del resto la scarna documentazione medica prodotta in

fase ricorsuale, segnatamente il certificato del dr. __________ del 11 dicembre

2020, non erano manifestamente idonee, come dianzi esposto, a mettere in dubbio

la valutazione medica operata dal __________ e dal SMR e posta a fondamento del

provvedimento contestato. Pure inconferenti sono risultate, per quanto detto,

le allegazioni ricorsuali riferite al calcolo del grado di invalidità.

In simili condizioni,

l'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio va respinta.

Sia detto pure a titolo

abbondanziale che anche l’adempimento del requisito, cumulativamente richiesto per

la concessione dell’assistenza giudiziaria, che l’assicurato si trovi in uno

stato di bisogno (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non

è stato in concreto sufficientemente documentato. Il ricorrente si è in effetti

limitato ad addurre di non avere alcuna entrata, la moglie avendo dovuto

chiudere la propria attività lavorativa, e la __________ avendo sospeso da

ottobre 2020 il versamento delle indennità giornaliere (peraltro con una

decisione definita “non definitiva”) ed essendo di conseguenza stata presentata

domanda di assistenza. Tali allegazioni sono tuttavia rimaste allo stadio della

semplice affermazione e non sono state comprovate da alcun documento.

In queste condizioni nemmeno si

potrebbe concludere che il ricorrente ha comprovato l’indigenza processuale,

osservato come l’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il

Giudice soltanto valore indicativo.

Non apparendo quindi

adempiuti i requisiti per la concessione dell'assistenza giudiziaria cumulativamente

posti da legge e giurisprudenza, l’istanza tendente alla concessione

dell’assistenza giudiziaria va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di procedura di fr.

500.- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti