32.2020.162
Attribuita una rendita parziale per un tempo limitato. Assicurato contesta e pretende rendita a tempo illimitato. Ricorso respinto con rigetto anche della domanda di assistenza giudiziaria non essendo stata comprovata l'indigenza
26 maggio 2021Italiano69 min
(cfr. doc. AI pag. 72). Interpellato il consulente professionale, che ha stabilito
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2020.162
FC
Lugano
26 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 dicembre 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 novembre 2020 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1976,
da ultimo attivo come operario agricolo in una pollicoltura e aiuto cucina, il
9 maggio 2018, adducendo dolori ad entrambe le ginocchia, ha presentato una
domanda di prestazioni per adulti.
Eseguiti i necessari
accertamenti medici ed economici, inclusa una perizia pluridisciplinare a cura
del __________, con decisione del 13 novembre 2020, confermativa di un progetto
del 23 giugno precedente, l’Ufficio AI, avendo stabilito un’inabilità
lavorativa in ogni attività completa dal 17 maggio 2017 al 15 ottobre 2017 e
nuovamente dal 22 novembre 2017, e, quindi, dal 3 dicembre 2018 un’abilità del
50% in un’attività adeguata, e dal 20 febbraio 2019 un’inabilità del 30%
nell’attività abituale e del 20% in un’attività adeguata, ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. novembre 2018 (ovvero
alla scadenza dell’anno di attesa), dal 1. aprile 2019 ridotta ad un quarto di
rendita (grado d’invalidità del 40%) erogata per un periodo limitato al 31
maggio 2019.
1.2. Con ricorso al TCA
l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, producendo una certificazione dello
psichiatra curante, contesta le conclusioni mediche ed economiche, sottolineando
le sue precarie condizioni di salute e chiedendo il riconoscimento ininterrotto
di una rendita intera e subordinatamente il riconoscimento di una mezza rendita
d’invalidità dal 1. aprile 2019. Chiede inoltre di essere ammesso
all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I).
1.3. Con
risposta di causa del 22 febbraio 2021 l’Ufficio AI, allegando un complemento
peritale del __________, chiede la reiezione del ricorso e la conferma della
decisione contestata, ritenendo corretta sia la valutazione medico-teorica che quella
economica.
1.4. Con
osservazioni del 4 marzo 2021 l’assicurato ha confermato le proprie argomentazioni,
chiesti ulteriori accertamenti medici e allegato una nuova certificazione
medica, sulla quale si è espressa l’amministrazione con osservazioni del 16
marzo 2021.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’UAI ha ridotto ad un quarto di prestazione,
con effetto dal 1. aprile 2019, la rendita intera riconosciutagli dal 1. novembre
2018, e quindi soppresso la prestazione dal 1. giugno 2019. Non è per contro
censurata la data di decorrenza del diritto alla prestazione intera (1. novembre
2018).
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Un
danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c). Al
riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (…) Tra i
danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre
alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a
malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e
dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le
limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando
prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile
dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque
stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno
alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro
gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello
di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di
stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla
salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
In particolare, secondo la
giurisprudenza del TF, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di
regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata
della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi
dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare
un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico
nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da
parte dell’assicurato. Nella DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid.
3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che
un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità
psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza
costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di
concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico
pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)
la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato
psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,
indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo
del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti
ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di
provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dall’assicurato
(DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e
del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique
VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in:
Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo
2003, p. 76 segg. e 80 segg.).
L’Alta
Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto
invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se
le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione.
Questa situazione è data
quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; egli non fa richiesta di cure mediche
o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili
al perito; egli sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è
stata estesa anche al caso della fibromialgia (STF I 873/05 del 19 maggio 2006)
e, nella DTF 137 V 64, anche all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che
rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non
chiari dal profilo patogenetico ed eziologico, l’Alta si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich
der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden
rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von
Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und
Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic
Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie
(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010
E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen
Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog
angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich
ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung
beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)" (consid. 4.2)
Va qui evidenziato che il
TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, ha
modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno
2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza che la capacità di lavoro deve
essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in
maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza
risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la
presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati
con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
In una sentenza del 30
novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto alla
conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora
essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI
in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di
depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa
del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova
prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da
lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata
su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente
giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi
erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una
“resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le
affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a
presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di
un’inabilità lavorativa invalidante.
2.4. Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex
art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19
ottobre 2005).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA
(DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita
può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile
dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA
Fatti
I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa
St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al
momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già
un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012
del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
2.5. Nell’ambito
dell’evasione della richiesta di prestazioni, l’assicurato, vittima di vari
infortuni ad entrambe le ginocchia, è stato visitato dal dr. __________ del
SMR, il quale, nel rapporto di visita medica del 3 dicembre 2018, poste le
diagnosi di “Gonalgia bilaterale dx > sin, Coxalgia dx > sin,
Dolori brucianti al piede destro in piedi piatti bilaterale, Periartropatia
omero-scapolare bilaterale lieve, St. d. lombalgia inizio novembre 2018,
Formicolii delle due mani, Dispnea di forza NYHA II-III, Ipertensione
arteriosa, Obesità”, ha concluso ammettendo un’inabilità completa dal 17
maggio 2017 al 15 ottobre 2017 e nuovamente dal 22 novembre 2017, con una
ripresa della capacità del 50% dal 3 dicembre 2018 in attività leggere adeguate
(cfr. doc. AI pag. 72). Interpellato il consulente professionale, che ha stabilito
un grado di invalidità del 46%, con progetto di decisione del 26 marzo 2019
l’amministrazione ha proposto il riconoscimento di una rendita intera dal 1.
novembre 2018 e un quarto di rendita dal 1. aprile 2019 (doc. AI pag. 98).
Alla
luce delle allegazioni formulate dall’assicurato, interpellato il SMR, l’UAI ha
predisposto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del __________,
il quale, con referto 22 aprile 2020, dopo aver fatto capo a consultazioni
specialistiche di natura internistica (dr. __________), psichiatrica (dr.ssa __________),
reumatologica (dr. __________), pneumologica (dr. __________), e effettuati i
necessari accertamenti presso il citato centro d’accertamento, ha posto le
seguenti diagnosi:
"
(…)
6.1 Diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa:
Diagnosi reumatologiche:
Periartropatia omero-scapolare tendinopatica della spalla sin. con
leggera sintomatologia d'impingement e piccola lesione transmurale del
sovraspinato.
Gonalgie bilaterali e stato dopo intervento chirurgico in
artroscopia di meniscectomia parziale del ginocchio sin. nonché stato dopo
lesione da impatto osseo con frammento non distaccato dell'epifisi prossimate
del perone ds. per trauma il 17.5.2017 nonché stato dopo trauma contusivo di
entrambe le ginocchia il 22.11.2017.
Tendenza allo sviluppo, di un reumatismo delle parti molli.
Diagnosi psichiatriche:
Sindrome da disadattamento reazione mista ansioso depressiva
(ICD-10; F 43.22 ).
6.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:
Diagnosi reumatologiche:
Sindrome lombovertebrale su leggere alterazioni statiche, nonché
iniziali alterazioni degenerative osteocondrosiche e spondilosiche soprattutto
Th12-L1 e L1-L2 e in minor misura L2-L3.
Neuroma di Morton a livello del III spazio intermetatarsale del
piede ds.
Tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli.
Altre diagnosi internistiche
Nota ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico con
stenosi di circa il 50% dell’arteria renale prossimale ds. con perfusione
intraparenchimale renale simmetrica e nella norma (esame duplex delle arterie
renali del 7.5.2019). Nota ipercolesterolemia in trattamento farmacologico. Obesità
con BM l 41 kg/m2.” (doc. AI pag. 165)
Dopo
aver proceduto ad un’esaustiva valutazione particolare e globale, in sede di
discussione peritale i periti hanno ritenuto invalidanti le succitate affezioni
reumatologiche (in misura del 20% nella sua usuale attività, dello 0% in
attività leggere adeguate) e psichiatriche (20% in ogni attività). Ritenendo non
sommabili, ma da integrare le singole incapacità lavorative, essi hanno concluso
valutando la capacità lavorativa globale nella misura del 70% nell’attività
finora svolta e dell’80% in attività adatte, dal febbraio 2019 (inizio della
presa in carico psichiatrica), ritenuto che per il periodo precedente venivano
confermate le inabilità fissate nel rapporto del SMR del 3 dicembre 2018 (doc.
AI pag. 169, 178).
Il
SMR, riprese sostanzialmente le conclusioni della precedente valutazione del 3
dicembre 2018 e quelle della perizia __________, con rapporto finale 27 aprile
2020 ha quindi riscontrato un miglioramento dello stato funzionale somatico dell’assicurato
fra la visita presso il SMR del 3 dicembre 2018 e la valutazione del __________
dell’aprile 2020, e, di conseguenza, ha ammesso un’inabilità nell’attività abituale
del 100% dal 17 maggio 2017, dello 0% dal 16 ottobre 2017, nuovamente del 100%
dal 22 novembre 2017 e del 30% dal 20 febbraio 2019, e in un’attività adeguata
rispettosa delle limitazioni funzionali, uguali inabilità dal maggio 2017 al
novembre 2017, del 50% dal 3 dicembre 2018 e del 20% dal 20 febbraio 2019 (doc.
AI pag. 251).
Di
conseguenza, interpellato il consulente professionale (doc. AI pag. 502), con
progetto di decisione del 23 giugno 2020 l’amministrazione ha proposto la
concessione della rendita intera dal novembre 2018 e di un quarto di rendita dal
1. aprile al 31 maggio 2019 (doc. AI pag. 172). Tali conclusioni sono state
confermate dal SMR anche dopo aver preso visione delle certificazioni del dr. __________,
psichiatra curante, e del dr. __________, chirurgo ortopedico, fatte pervenire
unitamente alle osservazioni al progetto di decisione (doc. AI pag. 280, 287). Di
conseguenza, mediante decisione 13 novembre 2020, l’Ufficio AI ha statuito:
" (…)
Decidiamo pertanto:
A decorrere dall'01.11.2018, ovvero alla scadenza dell'anno
d'attesa (Art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), insorge il diritto ad una rendita intera
d'invalidità con grado Al del 100% in favore del Signor RI 1.
A far capo dall'01.04.2019 la prestazione viene ridotta ad un
quarto di rendita d'invalidità con nuovo grado Al del 40%, erogata per un
periodo [imitato al 31.05.2019.
Esito degli accertamenti:
La domanda di prestazioni Al è stata presentata in data
08.05.2018.
Dalla disamina degli atti acquisiti a dossier in fase
d'istruttoria documentale, espletati i dovuti accertamenti, il 26.03.2019
l'Ufficio Al (DAI) ha trasmesso una proposta di decisione (annullata e
sostituita dalla presente) atta ad indicare il diritto a prestazioni Al.
In considerazione del nuovo referto presentato dal Dr. __________,
il Servizio Medico Regionale (SMR) ha ritenuto opportuno richiedere un parere
peritale esterno al __________ e le conclusioni sono state fatte proprie dal
SMR. l periodi e le percentuali d'incapacità lavorativa, da considerare come
riduzione di rendimento, risultano essere le seguenti:
Attività abituale, operaio agricolo/aiuto cucina:
100% dal 17.05.2017
0% dal 16.10.2017 - interruzione anno d'attesa (Art. 29ter
LAI)
100% dal 22.11.2017-prima valutazione
30% dal 20.02.2019 - seconda valutazione
Attività adeguata allo stato di salute:
100% dal 17.05.2017
0% dal 16.10.2017 - interruzione anno d'attesa (Art. 29ter LAI
100% dal 22.11.2017
50% dal 03.12.2018 - prima valutazione
20% dal 20.02.2019 - seconda valutazione
Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta all’Alta Corte
federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006
nella causa S., D 75/03, e del 5
settembre 2006 nella causa P., l 222/04). Sempre in base alla
giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella
misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso
di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l’assicurato potrebbe
percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla
salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF
126 V 75).
Determinazione del Reddito da valido (Rh)
In considerazione dei nuovi elementi economici statistici a
disposizione dell'UAI, adoperando la medesima procedura d'aggiornamento del
dato 2013, riportato nell'estratto del Conto Individuale (C. l.) al 2018, il
Reddito da valido (Rh) viene stabilito a CHF 53'420.24.
Determinazione del Reddito da invalido (Ri)
In base alla capacità lavorativa del 50% in attività adeguate,
presente da dicembre 2018, il Signor RI 1 avrebbe invece potuto conseguire CHF
32'012.07 (tabelle RSS, valori federali, settore maschile, riduzione
complessiva del 5%).
Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR) - capacità
lavorativa 50%:
Confronto dei redditi:
Reddito da valido CHF 53'420.24
Reddito da invalido CHF 32'012.07
Perdita di guadagno CHF 21'408.17 = Grado d'invalidità 40%
Determinazione del Reddito da invalido (Ri)
In base alla capacità lavorativa dell'80% in attività adeguate,
certificata da febbraio 2019, egli avrebbe invece potuto percepire CHF
51'219.31 (tabelle RSS, valori federali, settore maschile, riduzione
complessiva del 5%).
Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR) - capacità
lavorativa 80%:
Confronto dei redditi:
Reddito da valido CHF 53'420.24
Reddito da invalido CHF 51'219.31
Perdita di guadagno CHF 2'200.93 = Grado d'invalidità 4%
In base alla situazione fin qui descritta, a decorrere
dall'01.11.2018 (termine anno d'attesa - Art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), viene
riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità con grado Al del
100% in favore del Signor RI 1.
In riferimento all'Art. 88a cpv. 1 lett. b LAI, la sopra citata
prestazione viene ridotta ad un quarto di rendita d'invalidità con nuovo grado
Al del 40% dall'01.04.2019, erogata limitatamente al 31.05.2019.
Reintegrazione
Dal rapporto redatto da una consulente del Servizio Integrazione
Professionale (SIP), si evince che non ci sono i presupposti per l'applicazione
di misure reintegrative atte a migliorare la
capacità di guadagno residua. Previa richiesta scritta, l'Ufficio
Al (DAI) resta disposizione per valutare un sostegno al collocamento.
Osservazioni al progetto di decisione del 23.06.2020
Contro la proposta di decisione Al è stata presentata una
contestazione, supportata da nuova documentazione medica.
Dalla disamina dei nuovi elementi, l'Ufficio Al (UAI) ha potuto
determinare che non siamo in presenza di una nuova diagnosi o di una nuova
sintomatologia, ma piuttosto di una diversa valutazione dei medici curanti,
rispetto agli accertamenti espletati dall'UAI.
Quanto indicato nel progetto di decisione del 23.06.2020 trova
conferma:
a decorrere dall’1.11.2018 (termine anno d'attesa - Art. 28 cpv. 1
lett. b LAI), viene riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità
con grado Al del 100% in favore del Signor RI 1.
In riferimento all'Art. 88a cpv. 1 lett. b LAI, la sopra citata
prestazione viene ridotta ad un quarto di rendita d'invalidità con nuovo grado
Al del 40% dall'01.04.2019, erogata limitatamente al 31.05.2019.
Previa richiesta scritta, l'Ufficio Al (DAI) resta disposizione
per valutare un sostegno al collocamento.” (doc. B)
Il ricorrente insorge in
questa sede ritenendo che la sua situazione valetudinaria non sia stata
adeguatamente valutata, sulla base anche di nuova documentazione medica.
2.6. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). Va poi evidenziato che
in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla
posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del
23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti
esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi chiarimenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7. Ritornando al caso concreto,
dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato
a verificare se lo stato di salute dell’interessato sia stato accuratamente
vagliato prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per
mettere in dubbio le valutazioni fatte eseguire dall’amministrazione, e in
particolare da un lato il rapporto del SMR del 3 dicembre 2018 e dall’altro la
perizia del __________ del 22 aprile 2020, quest’ultima essendo da considerare
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati al considerando precedente. Questo per i motivi che seguono.
2.7.1. Come
anticipato al consid. 2.5, l’amministrazione, al fine di chiarire la situazione
dell’assicurato, vittima di diversi infortuni tra il giugno 2016 e il novembre 2017
ad entrambe le ginocchia, è stato visitato dal dr. __________ del SMR, il
quale, nel rapporto del 3 dicembre 2018, ha posto le diagnosi di “Gonalgia
bilaterale dx > sin, Coxalgia dx > sin, Dolori brucianti al piede destro
in piedi piatti bilaterale, Periartropatia omero-scapolare bilaterale lieve,
St. d. lombalgia inizio novembre 2018, Formicolii delle due mani, Dispnea di
forza NYHA II-III, Ipertensione arteriosa, Obesità”. Dopo aver esposto
accuratamente l’anamnesi e la descrizione dei disturbi soggettivi ed effettuata
un’accurata visita clinica, ha concluso ammettendo un’inabilità completa dal 17
maggio al 15 ottobre 2017 e nuovamente dal 22 novembre 2017, con una ripresa
della capacità del 50% dal 3 dicembre 2018 in attività leggere adeguate, ossia
rispettose delle limitazioni poste. Quali limiti funzionali e di carico da
osservare ha indicato un carico massimo di 10 kg, la necessità di pause
supplementari, di non restare seduto più di un'ora, non inclinarsi in avanti,
né in posizione seduta o eretta, non potendo camminare più di 15 minuti e
dovendo evitare di camminare su terreno accidentato, di fare le scale,
accovacciarsi e inginocchiarsi oltre che lavori con le braccia sopra la testa;
cfr. doc. AI pag. 72).
Tali
conclusioni, tratte dal SMR sulla base di un esame eseguito in modo
approfondito, e ben motivate, appaiono condivisibili.
2.7.2. Presa
visione del rapporto del dr. __________, psichiatra curante, del 27 marzo 2019
(doc. AI pag. 102), il medico SMR ha ritenuto nondimeno opportuno ordinare
l’esecuzione di una perizia multidisciplinare affidata al __________. Nel
rapporto peritale del 22 aprile 2020 risulta che i periti hanno considerato
tutta la documentazione medica agli atti, incluse approfondite indagini
cliniche e radiologiche, e hanno precisato debitamente le ragioni per le quali al
momento della perizia l’assicurato andava considerato inabile nella misura del 30%
nell’attività abituale e del 20% in attività leggere adeguate. Tale conclusione
va condivisa.
In effetti, i periti del __________
hanno dapprima ricordato che l’assicurato, attivo dal 1999 in Ticino svolgendo
diverse attività (aiuto magazziniere, aiuto cucina, barista-cameriere,
collaboratore nel servizio di sicurezza, muratore/aiuto giardiniere, operaio,
venditore/magazziniere, ausiliario di pulizia, operaio presso una pollicoltura,
aiuto cucina), aveva subito un primo infortunio nel maggio 2017 al ginocchio,
alla gamba e alla caviglia destri, un secondo nel novembre 2017 (caduta con
contusione delle ginocchia), a seguito del quale non aveva più ripreso alcuna
attività lavorativa. I periti hanno riferito che l’assicurato lamentava sempre dolori
al ginocchio destro con irradiazione fino alla coscia laterale e fino al piede,
dolori al ginocchio sinistro in zona anteriore, bruciori al piede destro in
zona metatarsale IV-V, oltre a dolori a livello dell’anca e del piede destri,
della colonna lombare, della spalla destra, mancanza di forza nell'arto
superiore sinistro, con formicolii nelle dita, oltre ad un certo nervosismo e
mancanza di fiato effettuando degli sforzi fisici. Dal punto di vista psichico,
egli risultava in cura dal febbraio 2019 per un quadro depressivo, attualmente
in trattamento.
Innanzitutto l’assicurato
è stato valutato sul piano internistico dal dr. __________, internista, il
quale, esaminati accuratamente gli atti e gli esami di laboratorio, ha escluso la
presenza di affezioni internistiche con effetto sulla capacità lavorativa.
Per
quanto riguarda la valutazione reumatologica, la stessa è stata affidata
al dr. __________, il quale, nel rapporto al __________ del 15 ottobre 2019, dopo
aver descritto l'anamnesi, lo stato clinico e la documentazione radiografica,
ha posto le diagnosi invalidanti menzionate sopra (cfr. consid. 2.5), oltre a
quelle senza ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome
lombovertebrale e un neuroma di Morton al piede destro. Secondo lo specialista
queste patologie comportavano delle limitazioni in attività particolarmente
pesanti, in cui l'assicurato debba alzare dei pesi ripetutamente superiori ai
15-20 kg, o mantenere posizioni statiche prolungate sia in piedi che seduto,
per lavori con ripetuti movimenti di flessione-rotazione del tronco o in
posizioni non ergonomiche per la colonna vertebrale, nell'inginocchiarsi
ripetutamente, nel rimanere per lungo tempo inginocchiato, nel salire e scendere
scale a pioli ripetutamente. Per quanto riguardava la spalla sinistra vi era
inoltre una limitazione in attività da svolgere tenendo le braccia alzate sopra
l'orizzontale per un lungo periodo o in movimenti continui di elevazione e
abduzione. Sulla base di queste constatazioni il consulente del __________ ha valutato
un grado di capacità lavorativa dell'80% nelle attività da ultimo svolte e del 100%
in un'attività adeguata allo stato di salute e come casalingo. In un
complemento del 17 marzo 2020 riferito a documentazione trasmessa (fra gli
altri un certificato del dr. __________ del 5 dicembre 2019) il perito ha
confermato tali conclusioni (doc. AI pag. 202).
A
tale approfondita e dettagliata valutazione, che non ha trascurato alcun
aspetto di rilievo e valutato tutti i reperti agli atti, sulla base di
un’accurata visita clinica e gli esami del caso, e che condivide nella sostanza
le diagnosi poste e le limitazioni funzionali descritte dal SMR nel rapporto di
visita del 3 dicembre 2018, questo Tribunale non ha motivo di non aderire.
Per
quanto riguarda la problematica pneumologica, l'assicurato è stato valutato dal dr. __________, specialista in pneumologia,
il quale, dopo aver descritto l'anamnesi, lo stato clinico e il referto
dell’esame di funzionalità respiratoria completo, è giunto alla conclusione che
non si poteva confermare alcuna affezione respiratoria. La dispnea da sforzo
descritta era in effetti da ricondurre all'obesità, associata anche ad una diminuita
resistenza allo sforzo dovuta alla relativa immobilità. Sulla base di queste constatazioni
il consulente ha escluso una limitazione della capacità lavorativa sia
nell'attività da ultimo esercitata che in altre attività e anche come casalingo.
Anche
tale valutazione appare approfondita e condivisibile.
Dal punto di vista psichiatrico,
l’assicurato è stato peritato dal dr. Passoni, il quale, effettuate due
valutazioni cliniche, dopo aver descritto l’anamnesi e le constatazioni
obiettive sul piano psicopatologico e gli atti medici a disposizione, come pure
l'esame clinico secondo AMDP System, ha posto la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di “Sindrome da disadattamento reazione mista
ansioso depressiva (ICD-10; F 43.22 )”. Dopo aver ricordato che
l’assicurato era in cura specialistica e che la stessa si era svolta in
conformità al quadro clinico presentato, consentendo di contenere la
sintomatologia più acuta, ha rilevato come permanesse una sintomatologia
ansioso-depressiva con atteggiamento passivo remissivo, ritenendo dunque
importante il proseguimento di una presa a carico psichiatrica integrata e
prolungata. Secondo lo specialista, “il corteo sintomatologico, ascrivibile
alla diagnosi descritta, interferisce sulle prestazioni lavorative, sulla
capacità di sopportare lo stress e sui tempi di recupero, sulla costanza degli
obiettivi da perseguire e sulla capacità di tradurre in atto in propri
propositi con riduzione della caricabilità psichica e della resistenza, con
un'incapacità lavorativa nella misura del 20% sia nell'attività da ultimo
svolta, che in altre attività”.
Anche a tale valutazione,
tratta sulla base di un approfondito esame clinico, che non ha tralasciato
alcun elemento di rilievo, si deve aderire senza riserve. Il dr. __________,
infatti, chiamato a stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, dopo averlo
visitato, eseguiti gli esami più appropriati e studiata la documentazione agli
atti, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto
alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti
dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata
in DTF 141 V 281 ed estesa con una sentenza del 30 novembre 2017 a tutte le
malattie psichiche (cfr. DTF 143 V 409).
Tali
conclusioni, frutto di un attento ed approfondito esame del caso, appaiono
convincenti, segnatamente in assenza di certificazioni che possano in qualche
modo descrivere una differente situazione valetudinaria o un diverso
apprezzamento.
Alla luce di tali
dettagliati consulti specialistici, il __________ ha, come anticipato, posto le
diagnosi menzionate al consid. 2.5, effettuato una valutazione globale e quindi
ritenuto invalidanti le succitate affezioni reumatologiche (in misura del 20%
nelle attività svolte, dello 0% in attività leggere adeguate e come casalingo)
e psichiatriche (inabilità nella misura del 20% in ogni attività, dello 0% come
casalingo). Ritenendo le singole incapacità lavorative non cumulabili, ma
integrabili, “in quanto le patologie che causano una diminuzione della capacità
lavorativa comportano delle limitazioni funzionali, di rendimento e di carico
che in buona parte si sovrappongono”, ha quindi valutato la capacità
lavorativa globale nella misura del 70%, intesa come riduzione del rendimento
sull’arco di un’intera giornata lavorativa, nelle attività da ultimo svolte, e
dell’80% in attività adatte, sempre intesa come riduzione del rendimento. In
merito all’evoluzione della capacità lavorativa, ha concluso:
" L'A. era
stato sottoposto a una visita medica presso il Servizio Medico Regionale dell'Ufficio
Al, nel cui rapporto del 3.12.2018 la capacità lavorativa era stata valutata
nella maniera seguente: nell’attività abituale capacità lavorativa 0% dal 17.5.2017,
100% dal 16.10.2017, 0% dal 22.11.2017, mentre in un'attività adeguata capacità
lavorativa 0% dal 17.5.2017, 100% dal 16.10.2017, 0% dal 22.11.2017, 50% dal
3.12.2018. Sulla base di quanto descritto dai nostri consulenti si ritiene che
la valutazione della capacità lavorativa scaturita nella presente perizia (70%
nell’attività da ultimo svolta e 80% in un'attività adeguata) vale da febbraio
2019 (inizio della presa in carico psichiatrica) fino ad oggi e continua.”
E sulle ripercussioni funzionali:
" Per quanto
riguarda le patologie in ambito reumatologico, secondo il nostro consulente l'A.
è limitato in attività particolarmente pesanti, in cui deve alzare dei pesi
ripetutamente superiore ai 15-20 kg, è limitato nel mantenere posizioni
statiche prolungate sia in piedi che seduto e in attività con ripetuti
movimenti di flessione-rotazione del tronco con posizioni non ergonomiche per
la colonna vertebrale, è limitato nell'inginocchiarsi ripetutamente, nel
rimanere per lungo tempo inginocchiato, nel salire e scendere scale a pioli
ripetutamente e rapidamente. Per quanto riguarda la spalla sin. vi è una
limitazione in attività da svolgere tenendo le braccia alzate sopra
l'orizzontate per un lungo periodo o in movimenti continui di elevazione e
abduzione della spalla sin. e di rotazione, è limitato anche nel fare forza
contro resistenza con il braccio sin. Secondo il nostro consulente in reumatologia
un'attività lavorativa adeguata, che tenga in considerazione le limitazioni funzionali
descritte è esigibile con una capacità lavorativa piena.
Dal punto di vista pneumologico il nostro consulente valuta una
capacità lavorativa piena sia nell'attività da ultimo esercitata che in altre
attività fisicamente da leggere a pesanti, senza limitazioni dal punto di vista
respiratorio. Dal punto di vista psichiatrico la sintomatologia ascrivibile
aita diagnosi descritta interferisce sulla prestazione lavorativa, sulla
capacità di sopportare lo stress e sui tempi di recupero, sulla costanza degli
obiettivi da perseguire e sulla capacità di tradurre in atto i propri
propositi, con riduzione della caricabilità psichica e della resistenza, che
comporta un'incapacità lavorativa nella misura del 20% in qualunque attività
lucrativa.
A prescindere dalle valutazioni allegate in ambito reumatologico,
pneumologico e psichiatrico, le altre diagnosi internistiche non comportano una
limitazione della capacità lavorativa (come anche descritto dal consulto in
reumatologia, sono da evitare attività lavorative fisicamente particolarmente
pesanti.” (doc. AI pag. 177)
Queste
conclusioni sono state fatte proprie dal medico SMR nel rapporto del 27 aprile
2020, nel quale, ammesse le diagnosi poste dal __________ e le relative limitazioni
funzionali descritte dalla perizia, ha concluso ammettendo un’inabilità
lavorativa in ogni attività dal 17 maggio 2017, dello 0% dal 16 ottobre 2017,
del 100% dal 22 novembre 2017, con ripresa dell’abilità del 50% solo in
attività adeguate dal 3 dicembre 2018, ritenuto che dal 20 febbraio 2019, come
da conclusioni del __________, l’assicurato era abile nella misura del 70%
nell’attività abituale e dell’80% in attività adeguate (doc. AI pag. 251).
Mediante rapporto del 2
settembre 2020 sempre il dr. __________ del SMR ha confermato queste conclusioni
anche dopo aver preso visione della documentazione prodotta in fase di osservazioni
al progetto di decisione del 23 giugno 2020 (doc. AI pag. 250 e 287). In tale rapporto
il SMR si è in particolare espresso in merito alla differente valutazione dell’esigibilità
Considerandi
lavorativa espressa dal dr. __________, psichiatra curante (il quale, nello
scritto dell’11 agosto 2020, aveva riferito di seguire dal febbraio 2019 il
paziente, che aveva avuto un miglioramento dopo la presa a carico integrata, ma
aveva fatto registrare un peggioramento da circa un anno della sintomatologia
somatica dolorosa con intensificazione dei dolori e di conseguenza anche della
problematica psichiatrica, con le diagnosi di episodio depressivo di media
gravità e sindrome somatoforme da dolore persistente e un’abilità lavorativa
che “difficilmente potrà risultare essere globalmente superiore al 25%”;
cfr. doc. AI pag. 281) e dal dr. __________, ortopedico
(il quale il 21 agosto 2020 aveva riferito di avere in cura l’assicurato dal
2016.
a seguito dell’infortunio al ginocchio sinistro, in un quadro in cui
l’assicurato lamentava costante dolorabilità al ginocchio destro, con “leggero
stiramento del legamento crociato anteriore associato ad una sindrome della
bandelletta ilio-tibiale e minima borsite, sotto-rotulea ed un quadro di offite”
e al ginocchio sinistro con “pregressa rottura e degenerazione del fascicolo
laterale del legamento crociato anteriore e modesta degenerazione del menisco laterale
in un quadro comunque di paziente obeso”, riferendo di un quadro clinico
praticamente stabile, con insorgenza di dolori ad entrambe le spalle dalla metà
dell'anno 2019 in un quadro di importante contrattura della muscolatura
periacetabolare a destra, e a sinistra un quadro di conflitto sottoacromiale
e una tendinosi del capolungo del bicipite brachiale ed una entesopatia del
tendine sovraspinoso. A suo avviso l’assicurato era ancora inabile in
misura completa ritenuto che “dal punto di vista della prognosi lavorativa
(…) nel medio-lungo termine difficilmente la capacità lavorativa potrà risultare
essere globalmente superiore ad un 25%”; doc. AI pag. 283).
In proposito il dr. __________
del SMR ha concluso che “confrontando le indicazioni dei due medici
curanti con le costatazioni dei periti non si evince una diagnosi nuova od una
sintomatologia nuova. Si tratta d'una diversa valutazione da parte dei medici
curanti. Il RAF del 27.04.2020 rimane invariato” (annotazione del 2
settembre 2020, doc. AI pag. 287).
Deve pure essere osservato
che per quanto specificatamente concerne la certificazione del dr. __________,
la stessa è pure stata sottoposta al __________, il quale, nel complemento del
17.
febbraio 2021, sulla base della valutazione del dr. __________ del 28
gennaio 2021 (il quale ha affermato che “da quanto letto, non ho
riscontrato indicazioni per delle modifiche sostanziali e direzionati dello
stato di salute dell'assicurato, che portino quindi ad una rivalutazione della
mia valutazione antecedentemente eseguita nell'ambito peritale del 15.10.2019.
A distanza ormai di più di un anno da quella valutazione peritale, penso si
debba giungere ad una conclusione, eventualmente se del caso, rassicurato potrà
poi inoltrare una richiesta di peggioramento delle condizioni di salute”,
doc. VIII/4), ha condiviso la conclusione del SMR nel senso che la nuova
documentazione non apportava elementi tali da modificare le conclusioni della
perizia __________ del 22 aprile 2020 (doc. VIII/4).
Infine, sia pure ancora
osservato che le conclusioni della perizia __________ e del SMR sono, almeno
per quanto concerne l’esercizio di attività leggere adeguate, condivise anche dal
dr. __________, chirurgo ortopedico, nella perizia allestita il 19 maggio 2020
per conto della __________. In tale rapporto peritale (di 14 pagine),
effettuati visite cliniche e accertamenti diagnostici, confermate la diagnosi
di gonalgia ad entrambe le ginocchia oltre a sindrome vertebrale/spondilogena
lombare, il perito ha condiviso la conclusione di inabilità lavorativa nella
precedente attività posta dal dr. __________, ma ha concluso che in attività
leggere adatte egli fosse abile in misura completa, specificando che doveva
trattarsi di “attività leggere, prevalentemente sedentarie, con possibilità
di libera scelta o per lo meno di cambiamento regolare della posizione degli
arti inferitori al di sotto del piano di lavoro, senza necessità di gestione di
una pedaliera, che non richiedono delle sollecitazioni di carico in flessione
prolungate, frequenti o ripetute, che non comportano degli spostamenti su delle
scale anche munite di gradini comodi, oppure su terreni declivi, in particolare
in discesa” (doc. AI pag. 422). Lo specialista ha quindi evidenziato di
fatto un miglioramento rispetto alla precedente valutazione da lui eseguita il
21.
marzo 2018 con la quale aveva concluso per un’inabilità lavorativa completa
in ogni attività (doc. AI pag. 363). Se è vero, come adduce il ricorrente, che
da questa valutazione il dr. __________ aveva escluso la sindrome
lombovertebrale e spondilogena e quella psichiatrica, va osservato che tale
circostanza non modifica le predette conclusioni. In effetti, va rilevato che
in ogni modo, la valutazione del __________ (condivisa dal SMR nel rapporto del
27.
aprile 2020, doc. AI pag. 250), non aveva attribuito valenza invalidante alle
citate affezioni alla schiena (doc. AI pag. 164). Quanto all’affezione
psichiatrica, come dianzi esposto, alla stessa il __________ ha riconosciuto una
valenza invalidante del 20%, ragione per cui anche volendo per ipotesi dedurre
tale limitazione dall’abilità lavorativa in attività adeguate stimata dal dr. __________,
si otterrebbe comunque un’abilità residua dell’80%, come concluso dal __________.
2.7.3
A
tali ben motivate conclusioni si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato
nel prosieguo, le stesse non sono state smentite da altra documentazione
medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle
patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia __________
e entro la data della decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino alla
resa del provvedimento contestato (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).
Dalle ben motivate
conclusioni della perizia __________ e del medico SMR non è in effetti
possibile scostarsi sulla base delle due certificazioni prodotte con il ricorso.
In particolare, l’11dicembre 2020 il dr. __________ ha fatto valere quanto
segue:
" (…) Come
sicuramente a lei già ben noto, il signor RI 1, aveva subito un infortunio sul
lavoro circa quattro anni or sono, mentre installava un impianto di smaltimento
delle acque luride in un allevamento di polli, venendo investito da un escavatore
e subendo un trauma ad entrambe le ginocchia. Successivamente, nel novembre
2017, subiva un secondo infortunio, sempre sul lavoro, con un ulteriore trauma
anche alle ginocchia.
All’epoca della mia presa a carico, nel febbraio del 2019, il
paziente presentava un quadro depressivo di media gravità (ICD10: F 32.1), con
riduzione del tono dell’umore e degli interessi, nonché del piacere nel fare le
cose. Oltre al sensibile caio timico, il paziente presentava difficoltà del
sonno, con risvegli precoci la mattina, inoltre, egli accusava stanchezza, mancanza
di energie, scarsa stima di sé e sensazione di fallimento, nonché irritabilità,
irrequietezza e stati d'agitazione. In data 04.11.2019, dopo valutazione
peritale svolta nel mese di ottobre 2019 nell'ambito di una domanda di
invalidità, il Dr. __________ poneva la diagnosi di "sindrome da
disadattamento, reazione mista ansioso-depressiva" (ICD10:F43.22). In un
mio rapporto del 11.08.20, rilevavo come nell'ultimo anno Si fosse assistito ad
un peggioramento della sintomatologia dolorosa, estesa principalmente al
rachide ed alle zone dorsali, nonché al cingolo scapolare, soprattutto a
sinistra. Questa sintomatologia trovava un non sufficiente riscontro dal punto
di vista dei dati obiettivabili, come in parte riscontrato anche in sede
peritale.
Il paziente lamenta inoltre il persistere di difficoltà di
attenzione e di concentrazione, stati di tensione e di facile irritabilità,
episodi occasionali di derealizzazione. Rilevavo anche un netto peggioramento
da un punto di vista clinico, con intensificazione dei dolori, divenuti
particolarmente penosi ed invalidanti per il paziente, tanto da limitarlo anche
nello svolgimento delle proprie attività quotidiane. In particolare, ii
paziente riferisce di non riuscire a mantenere la medesima posizione per un
periodo anche breve, dovendo di frequente alzarsi da seduto, o faticando a
rimanere in piedi per un periodo prolungato, dovendo quindi cambiare
continuamente posizione. Inoltre, egli riferisce di essere limitato nel
camminare; non riuscendo a percorrere che brevi distanze, e nel piegarsi.
Sempre nel mio rapporto del 11.08.20, oltre all'esacerbazione della
sintomatologia depressiva, ponevo diagnosi di "sindrome somatoforme da
dolore persistente" (ICD10: F 45.4).
Il paziente presenta a tutt'oggi una sintomatologia dolorosa, con
limitazioni funzionali tali da non permettergli una seppur parziale ripresa
dell'attività lavorativa. Secondo la classificazione internazionale ICD10, fra
i criteri di esclusione si legge che "in una sindrome da disadattamento
con una sintomatologia depressiva, la durata dei sintomi raramente si prolunga
oltre i sei mesi, tranne che per reazioni depressive prolungate"
(ICD10:F43.21). In ogni caso, l'entità della sintomatologia ed il numero dei
sintomi presentati dal signor RI 1 depongono per un'esacerbazione del quadro
depressivo, come da diagnosi del febbraio 2019.” (doc. C)
Questa certificazione
(unitamente a quella, già menzionata sopra, del dr. __________ del 21 agosto
2020.
prodotta in fase di osservazioni al progetto di decisione) è stata come da
prassi sottoposta al __________, il quale ha interpellato i periti in psichiatria
e in reumatologia e con complemento peritale del 17 febbraio 2021 ha concluso
che la documentazione non apportava elementi idonei a modificare le conclusioni
della perizia del 22 aprile 2020, ritenuto che il dr. __________, analizzato lo
scritto del dr. __________, nel suo rapporto del 28 gennaio 2021 ha affermato che
“le nuove informazioni pervenute non consentono di modificare le conclusioni
della mia valutazione contenute nella perizia di aprile 2020” (doc.
VIII/4).
Tali
allegazioni del __________, ben motivate ed espresse dagli specialisti che
avevano già accuratamente valutato l’assicurato, che prendono posizione sulle affermazioni,
da un lato, dell’ortopedico curante (e che su quest’aspetto erano state
integralmente condivise anche dal SMR; cfr. Annotazione 2 settembre 2020, doc.
AI pag. 287), e, dall’altro, dello psichiatra curante, appaiono convincenti e
meritano di essere confermate.
Sia peraltro osservato che
le affermazioni dello psichiatra curante di cui alla certificazione dell’11
agosto 2020 (riprese in quella dell’11 dicembre 2020) sottolineano l’intervento
di un peggioramento “nell’ultimo anno”. Ora, tale peggioramento sarebbe
quindi da situare nei primi mesi dell’anno 2020 ed è di conseguenza stato adeguatamente
considerato nella perizia __________ del 22 aprile 2020, ove in effetti si
rilevi che la descrizione dei disturbi soggettivi riportata dal __________
sulla base delle dichiarazioni dell’assicurato riferiva già di una situazione
analoga a quella descritta dal dr. __________ nelle sue certificazioni, con la
presenza di sintomi dolorosi particolarmente limitanti (a livello delle
ginocchia, con accentuazione soprattutto sotto sforzo, con irradiazione fino
alla coscia laterale, dolori a livello dell'anca e del piede destri, dolori a
livello della colonna lombare e di entrambe le spalle, con dispnea da sforzo;
doc. AI pag. 159).
Nè
del resto il “sommario consultazioni”, allestito il 1. marzo 2021 dal dr.
__________ dello __________, permette di concludere altrimenti. Tale rapporto,
nel quale vengono poste le diagnosi di “Sindrome lomboradicolare
destra: - Osteocondrosi L5-S1 con moderata stenosi foraminale bilaterale; -
Discopatia L3-4 con ernia paramediana sinistra e stenosi centrale”, è stato
sottoposto al dr. Cortesi del SMR, il quale, con annotazione del 11 marzo 2021,
si è così espresso:
" (…)
Sommario consultazioni Dr. __________, ortopedico __________
(…)
01.03.2021
Il paziente non ha potuto eseguire la fisioterapia per uno state
influenzale che è perdurato. Ha introdotto una terapia con Olfen che ha portato
a beneficio. Non è indicato un trattamento invasivo o chirurgico ma la cura
deve essere mantenuta conservativa o con l'aiuto di infiltrazioni. Al momento
l'ortopedico non ha previsto un controllo.
15.01.2021
Controllo post-infiltrativo, proposta di iniziare un ciclo di
fisioterapia.
19.11.2020
RM lombare: Data esame: 19.11.2020.
Allineamento: mantenuto. Discopatia: L3-4 con lesione anulus
fìbrosus.
Osteocondrosi: no. Stenosi
centrale: no. Conflitto radicolare: ernia paramedianalaterale
destra L5-S1. Spondilartrosi: no.
Non deficit neurologici.
07.10.2020
Il paziente presenta un dolore paralombare e irradiante nella
gamba destra in corrispondenza di dermatomi a L3 e L4. La descrizione potrebbe
essere in linea con la stenosi L3-4, anche se non descrive sintomi da
claudicatio spinale. Ho richiesto una nuova RM e informerò il paziente su un
possibile trattamento infiltrativo, probabilmente epidurale.
RM lombare: Data esame: 05.12.2019. Allineamento: mantenuto.
Discopatia: L3-4 con ernia paramediana sinistra e L5-S1. Osteocondrosi: L5
limitante inferiore, livello/grado (Medio): II.
Stenosi centrale: L3-4. Grado (Schizas): C. Conflitto radicolare:
stenosi recessuale L3-4 sinistra. Spondilartrosi: no.
Valutazione:
Il referto della risonanza magnetica con data 05.12.2019 è stato
valutato da parte del perito Dr. __________, reumatologo in data 17.03.2020.
Nessuno dei referti delle visite effettuate porta dei nuovi dati
clinici.
Il RAF del 27.04.2020 rimane invariato.” (doc. XII/1)
Anche tale presa di
posizione appare convincente e il ricorrente non adduce motivi che potrebbero
permettere di dipartirsi da tali conclusioni.
In questa sede egli ribadisce
in effetti la contestazione della valutazione medica operata, esprimendo tuttavia
in definitiva un dissenso puramente soggettivo, sostenendo che gli dovrebbe
essere riconosciuta un’inabilità lavorativa maggiore, ma non apporta elementi
sufficienti e atti a corroborare le sue allegazioni o a quantomeno mettere in
dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI.
Non produce in particolare
alcun nuovo documento o presa di posizione dei medici curanti in merito alle
approfondite valutazioni e conclusioni espresse dal __________ nelle sue prese
di posizione, e non adduce elementi nuovi che permettano di considerare quantomeno
ipotizzabile una modifica della situazione rispetto alla valutazione del __________
e del SMR intervenuta entro la decisione contestata del 13 novembre 2020 (la quale, come detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220
consid. 3.1.1) o un diverso apprezzamento della capacità lavorativa.
Contrariamente a quanto
vorrebbe addurre il ricorrente non permette di concludere diversamente il fatto
che mentre in occasione della valutazione del SMR del 3 dicembre 2018 egli era
stato considerato inabile completamente dal 22 novembre 2017 nell’attività abituale
e nella misura del 50% dal 3 dicembre 2018 in un’attività leggera adeguata, il __________,
nella valutazione del 22 aprile 2020, aveva concluso che dal febbraio 2019
l’assicurato andava considerato abile nella misura del 70% nelle attività
precedentemente svolte e dell’80% in attività adeguate.
Ora, a prescindere dal
fatto che la valutazione del __________ è stata eseguita un anno e mezzo dopo
quella del SMR e tiene conto quindi dell’evoluzione favorevole intervenuta e
delle terapie intraprese nel frattempo, nella forma di fisioterapia e infiltrazioni,
la conclusione di abilità lavorativa dell’80% in attività adeguate è pure
stata sostanzialmente confermata anche dal dr. __________ nella già citata
perizia del 19 maggio 2020 (e quindi in epoca prossima a quella di esecuzione
della perizia __________), nella quale egli ha addirittura concluso per
un’abilità del 100% (doc. AI pag. 413). Decisivo appare inoltre il fatto che le
conclusioni del __________, che hanno in ogni modo, per quanto riguarda il
periodo precedente il febbraio 2019, confermato la validità di quelle del SMR
del 3 dicembre 2018 (doc. AI pag. 258), sono pure state avallate, dopo attenta
e completa valutazione, anche dal medesimo dr. Cortesi del SMR nel rapporto del
27.
aprile 2020, completato il 22 giugno 2020 (doc. AI pag. 250, 258). E questo
senza considerare che il __________ ha eseguito la sua valutazione sulla base
di un approfondito esame delle condizioni dell’assicurato che si è avvalso
della competente valutazione di quattro specialisti nelle varie discipline
interessate e ha quindi proceduto ad una valutazione consensuale tra gli stessi
prima di formulare le conclusioni peritali che hanno tenuto conto della
globalità delle affezioni di cui l’assicurato è portatore (doc. AI pag. 180).
Alla luce di quanto
precede e del fatto che l’assicurato non ha fornito elementi che permettano di
farla apparire in qualche modo incompleta o errata, questo Tribunale deve
aderire senza riserve alla perizia del __________.
Ribadite altresì le
considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle
certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.7; sia pure evidenziato che il TF,
nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto
che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza
per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125
V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede
che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso
dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il
paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo
esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a
pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia
che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017,
consid. 4.2)) le certificazioni del dr. __________, del dr. __________ e
del dr. __________ non consentono di dipartirsi dalle conclusioni del __________
e del SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.
All’assicurato va del
resto ricordato che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in
particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Così stanti le cose,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II
425.
consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V 465). La domanda di effettuare nuovi accertamenti,
nella forma di una perizia giudiziaria, non può quindi venir accolta.
Pertanto, visto quanto
sopra, ritenuta la perizia multidisciplinare del __________ del 22 aprile 2020
- la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti
dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6) e alla quale va quindi attribuita piena
forza probante -, e il complemento del 17 febbraio 2021 e in particolare gli
affidabili pareri del medico SMR (cfr. in particolare il rapporto finale del 27
aprile 2020; sul valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al
consid. 2.6) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla
capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 13 novembre
2020.
(la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali,
cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che
l’assicurato, ammessa un’inabilità lavorativa completa in ogni attività dal 17
maggio 2017 (primo infortunio), nulla dal 16 ottobre 2017, nuovamente totale
dal 22 novembre 2017 (secondo infortunio), dal 20 febbraio 2019 vada
considerato nuovamente abile al 70% nell’attività abituale e all’80% in
un’attività leggera adeguata, per la quale egli era pure abile in misura del
50% dal 3 dicembre 2018 al 9 febbraio 2019.
Le conclusioni
in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata vanno
quindi confermate.
Sia peraltro in questa
sede richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233.
consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;
Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e
572). In proposito questo Tribunale non può fare a meno di ricordare che
il __________, sulla base del consulto reumatologico, ha osservato che, stante
un’obesità con BMI 41 kg/m2, “una riduzione del peso corporeo potrebbe
portare a un miglioramento delle condizioni fisiche in generale e anche ad un
miglioramento del quadro internistico” (doc. AI pag. 179). La necessità di
procedere, unitamente ad un’adeguata fisioterapia, ad una sensibile riduzione
del peso al fine di migliorare il quadro algico alle ginocchia è pure stata
sottolineata dal dr. __________, ortopedico della clinica __________,
nella certificazione del 25 giugno 2019 (“im Vordergrund steht jedoch eine
deutliche Gewichtsreduktion, sodass die Belastung auf das mediale und laterale
Kompartiment des Kniegelenks deutlich reduziert werden kann” (doc. AI
pag. 399).
2.8
Per quel che concerne
l’aspetto economico, per determinare il grado di invalidità l’Ufficio AI ha
proceduto al raffronto dei redditi, mediante il metodo ordinario (cfr. consid.
2.2), procedendo al relativo calcolo per quanto riguarda innanzitutto il mese
di dicembre 2018 (scadenza dell’anno di attesa), momento in cui l’assicurato
risultava abile al lavoro nella misura del 50% in attività leggere ed adeguate,
e quindi relativamente al febbraio 2019, momento a partire dal quale l’abilità
lavorativa in attività adeguate è aumentata all’80% (cfr. consid. 2.5). Il
calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.
2.8.1
Secondo la giurisprudenza,
riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado
di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere
determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo
reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se
del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di
circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai
dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129
V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti).
L’Alta
Corte ha stabilito che in difetto di indicazioni economiche concrete, sono
esclusivamente applicabili i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella
di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA
I 222/04 del 5 settembre 2006).
Nel caso in esame, per
quanto riguarda il reddito da valido l’amministrazione, in occasione della
prima definizione avvenuta contestualmente alla resa del primo progetto di
decisione del 26 marzo 2019 (poi annullato e sostituito dal successivo progetto
del 23 giugno 2020; doc. AI pag. 34), si è basata sulla valutazione del consulente
professionale del 6 dicembre 2018. Dalla stessa emerge che l’assicurato nel
corso degli anni aveva svolto numerose attività lavorative, da ultimo quale
aiuto cuoco e operaio agricolo presso una pollicoltura con un pensum al 50%.
Per la definizione del salario da valido l’amministrazione si è quindi riferita
al Conto Individuale dell’assicurato e si è quindi basata sul salario più
elevato da lui conseguito, ossia quello registrato nel 2013 pari a fr. 52'000.
Ha quindi aggiornato tale dato al 2016 e al 2018 ottenendo salari di fr. 52'952
rispettivamente fr. 53'420 (doc. AI pag. 81, 82 e 242).
Contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente tale dato appare corretto, poiché non sono emersi né stati
resi verosimili elementi per considerare la presenza di un gap salariale.
Del resto, non si può non osservare
che anche volendo considerare, per ipotesi, quale reddito da valido un valore
statistico desunto dalla tabella RSS TA 1, il risultato non sarebbe più
favorevole per il ricorrente. In effetti, considerando come l’assicurato ha
eseguito molteplici diverse attività lavorative e da ultimo a tempo pieno è
stato attivo come aiuto cuoco (cfr. doc. AI pag. 83), il valore statistico
desunto dalla tabella RSS TA 1 per quanto concerne la categoria 55-56
(ristorazione), e, quindi, un salario per attività semplici e ripetitive,
settore maschile, anno 2016, riportato su un orario medio di lavoro settimanale
nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2016 (cfr. STF I 203/03 del 21 luglio
2003), nel settore privato, corrisponde ad un salario lordo medio ipotetico
nazionale di fr. 49’935.-, inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio
1999), che aggiornato al 2017 conduce ad un importo di fr. 50'134 e al 2018 di fr.
50’376. Ora, tale dato risulta persino inferiore al dato ammesso
dall’amministrazione utilizzando l’importo più favorevole per l’assicurato dedotto
dal suo conto individuale, che va quindi confermato.
Tale reddito da valido non
differendo considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello
specifico settore economico, e non essendo di conseguenza considerevolmente
inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 non può giustificare
il richiamato parallelismo dei redditi di paragone e questo a prescindere dall’esame
delle ulteriori condizioni che ancora andrebbero esaminate, segnatamente quella
per cui l’assicurato non deve essersi spontaneamente accontentato di percepire
un reddito considerevolmente inferiore alla media senza (STF 9C_1033/2008 e
9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5; cfr. ancora al consid. 2.7.2).
2.8.2
Per quel che concerne il
reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione
globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Inoltre, se una persona
assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di
paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da
valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito
oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da
invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda
fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido
ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto
presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver
tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere
presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per
circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).
Quando il reddito da
valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello
specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi
ticinesi (cfr. STF 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno
effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario statistico
usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi
della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente
la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid.
5.5).
Deve essere ancora
precisato che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in
difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali
risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei
salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level
Svizzera 2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna
nell’ottobre 2014), più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level
(NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il
ramo economico, il livello di competenze e il sesso ( cfr., in proposito, DTF
142.
V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174), e relativa a personale
maschile in una professione semplice che presuppone qualifiche inferiori e
comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4) nel settore privato
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.).
In concreto, applicando i
dati statistici emerge che il salario lordo mediamente percepito nel 2017 dagli
uomini per un'attività semplice e ripetitiva, riportato su un orario medio di
lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2017 (cfr. i
precitati riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata
tabella B9.2), nel settore privato, corrisponde ad un salario lordo medio
ipotetico nazionale da invalido di fr. 67'070.-, inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999). Aggiornato al 2018 tale importo ammonta a fr.
67'393.- (doc. AI pag. 246). Tali dati, fermo restando la corretta applicazione
dei dati salariali statistici dichiarati applicabili dal Tribunale federale, vanno
confermati.
In
applicazione della dianzi ricordata giurisprudenza, l’UAI ha quindi
applicato una riduzione del 5%, segnatamente per il fattore “attività
leggere”.
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71 con la
quale la massima Corte ha precisato che in quest’ambito il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione; cfr. anche DTF 132 V 393 consid.
3.3), questa Corte ritiene che l’amministrazione non abbia abusato del proprio
potere di apprezzamento. In particolare il TCA, ritiene che, mediante la
riduzione in questione, l'UAI abbia debitamente tenuto conto degli effetti
legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, e non può di
conseguenza ammettere una decurtazione maggiore. La
deduzione ammessa tiene in effetti adeguatamente conto del fatto che le
limitazioni fisiche da osservare non sono oltremodo gravose.
Questo
Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione
dell’amministrazione, l’assicurato non avendo addotto motivi pertinenti che gli
permettano di sostituire il suo apprezzamento o altre circostanze personali che
potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico (DTF
137.
V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b).
Del resto,
come meglio s’illustrerà al consid. 2.8.3, anche volendo - per pura ipotesi di
lavoro - ammettere, come postulato dal ricorrente e come era stato effettuato
in occasione del primo progetto di decisione del 26 marzo 2019 (doc. AI pag.
98), una riduzione del 15% (7% per attività leggera e 8% per contingenze
particolari; cfr. ricorso, doc. I pag. 9), il risultato non cambierebbe.
2.8.3
Visto
quanto precede, l’amministrazione ha fissato il reddito da invalido per il
primo periodo di inabilità lavorativa, ossia nel 2018 dopo l’anno di attesa, stante
un’inabilità lavorativa in attività adeguate del 50%, in fr. 32’012.-- [67'393
– 50% di inabilità lavorativa e - 5% = 32’012].
Sulla
base di questo dato, ha quindi determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr. 53’420
(cfr. consid. 2.8.1) con quello da invalido, ottenendo un grado d’invalidità
(pensionabile) del 40% (53’420
– 32’012 x 100 : 53’420).
Nell’ipotesi in cui si
volesse tener conto di una riduzione del 15%, come richiesto dal ricorrente, e
quindi raffrontare il reddito da valido di fr. 53’420 con uno da invalido di fr. 28’642 (67'393 – 50% di inabilità lavorativa e - 15% =
28’642), si otterrebbe un tasso d’invalidità del 46% che pure conferirebbe
il diritto ad un quarto di rendita.
Per quanto
riguarda invece i periodi d’inabilità del 20%
(dal 20 febbraio 2019 in poi), il reddito da invalido va fissato in fr. 51’219
[67’393 – 20% di inabilità lavorativa e - 5%].
Sulla
base di questo dato, l’amministrazione ha determinato il grado di invalidità raffrontando il reddito da valido di fr. 53’420
(cfr. consid. 2.8.1) con quello da invalido, ottenendo un grado d’invalidità del
4% (53’420 – 51’219 x 100 : 53’420).
Anche in questo caso,
nell’ipotesi in cui si volesse tener conto di un’ulteriore riduzione del 10%
(deducendo il 15% da fr. 53’914 e ottenendo un reddito da invalido di fr. 45'827),
il grado di invalidità sarebbe del 14% (53’420 – 45'827 x 100 : 53’420), che pure non darebbe diritto ad alcuna
prestazione.
I gradi di
invalidità della decisione vanno quindi confermati.
2.9
Considerati quindi gli
accertati gradi di inabilità lavorativa in attività adeguate del 100% dal 17
maggio 2017 al 15 ottobre 2017 e nuovamente dal 22 novembre 2017 al 2 dicembre
2018, del 50% dal 3 dicembre 2018, con un conseguente grado di invalidità del
40% e del 4% per il periodo successivo al febbraio 2019 (cfr. al consid. 2.8.3),
a ragione la decisione contestata ha attribuito una rendita intera dal 1.
novembre 2018 (alla scadenza dell’anno di attesa giusta l’art. 28 cpv. 1 lett.
b LAI), un quarto di rendita dal 1. aprile 2019 (ossia tre mesi dall’accertato miglioramento
dal 3 dicembre 2018) sino al 31 maggio 2019 (ossia tre mesi dopo l’ulteriore miglioramento
situabile al febbraio 2019 con un conseguente grado di invalidità insufficiente
per il riconoscimento di prestazioni).
2.10
Ne consegue che la decisione
impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore sino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in
concreto (cfr. la Disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA), la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo
considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
2.11
L’assicurato nel suo gravame
ha formulato istanza d’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(cfr. art. 61 lett. f LPGA, art. 28 cpv. 2 Lptca; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie
non è soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994.
pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente
sommario, nel caso in esame, sulla base degli atti all’inserto le prospettive
di esito favorevole apparivano considerevolmente minori dei rischi di perdere
la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi per
i quali l’amministrazione ha concesso la rendita solo per un periodo limitato e
nel suo ricorso l’assicurato non ha in sostanza fatto altro che rimandare alla documentazione
medica prodotta in fase di osservazioni al progetto di decisione e già
accuratamente valutata dal SMR nel rapporto del 2 settembre 2020, e in sostanza
ribadire quanto già fatto valere nel corso della procedura amministrativa. Tali
argomentazioni, così come del resto la scarna documentazione medica prodotta in
fase ricorsuale, segnatamente il certificato del dr. __________ del 11 dicembre
2020, non erano manifestamente idonee, come dianzi esposto, a mettere in dubbio
la valutazione medica operata dal __________ e dal SMR e posta a fondamento del
provvedimento contestato. Pure inconferenti sono risultate, per quanto detto,
le allegazioni ricorsuali riferite al calcolo del grado di invalidità.
In simili condizioni,
l'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio va respinta.
Sia detto pure a titolo
abbondanziale che anche l’adempimento del requisito, cumulativamente richiesto per
la concessione dell’assistenza giudiziaria, che l’assicurato si trovi in uno
stato di bisogno (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non
è stato in concreto sufficientemente documentato. Il ricorrente si è in effetti
limitato ad addurre di non avere alcuna entrata, la moglie avendo dovuto
chiudere la propria attività lavorativa, e la __________ avendo sospeso da
ottobre 2020 il versamento delle indennità giornaliere (peraltro con una
decisione definita “non definitiva”) ed essendo di conseguenza stata presentata
domanda di assistenza. Tali allegazioni sono tuttavia rimaste allo stadio della
semplice affermazione e non sono state comprovate da alcun documento.
In queste condizioni nemmeno si
potrebbe concludere che il ricorrente ha comprovato l’indigenza processuale,
osservato come l’attestato municipale sullo stato di indigenza ha per il
Giudice soltanto valore indicativo.
Non apparendo quindi
adempiuti i requisiti per la concessione dell'assistenza giudiziaria cumulativamente
posti da legge e giurisprudenza, l’istanza tendente alla concessione
dell’assistenza giudiziaria va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di procedura di fr.
500.- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti